uni 10942

March 14, 2017 | Author: koolh | Category: N/A
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technical standard...

Description

Cantieri edili NORMA ITALIANA

Piani di sicurezza Guida alla compilazione dei piani di sicurezza e di coordinamento

UNI 10942 + EC 1 APRILE 2001

Building site

Safety plans Guideline for safety and coordination plans

CLASSIFICAZIONE ICS

93.010; 91.200; 13.100

SOMMARIO

La norma individua i metodi e le procedure per la redazione, verifica, accettazione e gestione dei documenti della sicurezza in attività in cui sia individuabile un cantiere mobile o temporaneo.

RELAZIONI NAZIONALI

La presente norma comprende anche le correzioni introdotte nell’ottobre 2001.

RELAZIONI INTERNAZIONALI

ORGANO COMPETENTE

Commissione "Processo edilizio"

RATIFICA

Presidente dell’UNI, delibera del 26 marzo 2001

RICONFERMA

UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione Via Battistotti Sassi, 11B 20133 Milano, Italia Gr. 11

© UNI - Milano Riproduzione vietata. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta o diffusa con un mezzo qualsiasi, fotocopie, microfilm o altro, senza il consenso scritto dell’UNI.

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Pagina I

PREMESSA La presente norma è stata elaborata dalla Commissione "Processo edilizio" dell’UNI, nell’ambito del Gruppo di lavoro 12 "Piani di sicurezza dei cantieri". La Commissione Centrale Tecnica ha dato la sua approvazione il 22 marzo 2001. Le correzioni introdotte nell’ottobre 2001 consentono di meglio collocare nel quadro legislativo vigente gli aspetti relativi ai costi della sicurezza (punti 3.4.f e 9.4), al carattere, pubblico o privato, delle opere (punti 3.6 e 8.7), al legame tra piano di sicurezza e coordinamento e contratto di appalto (punto 5.2) e al piano di sicurezza sostitutivo (punto 8.6). Le norme UNI sono revisionate, quando necessario, con la pubblicazione di nuove edizioni o di aggiornamenti. È importante pertanto che gli utilizzatori delle stesse si accertino di essere in possesso dell’ultima edizione e degli eventuali aggiornamenti. Si invitano inoltre gli utilizzatori a verificare l’esistenza di norme UNI corrispondenti alle norme EN o ISO ove citate nei riferimenti normativi.

Le norme UNI sono elaborate cercando di tenere conto dei punti di vista di tutte le parti interessate e di conciliare ogni aspetto conflittuale, per rappresentare il reale stato dell’arte della materia ed il necessario grado di consenso. Chiunque ritenesse, a seguito dell’applicazione di questa norma, di poter fornire suggerimenti per un suo miglioramento o per un suo adeguamento ad uno stato dell’arte in evoluzione è pregato di inviare i propri contributi all’UNI, Ente Nazionale Italiano di Unificazione, che li terrà in considerazione, per l’eventuale revisione della norma stessa.

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INDICE 0 0.1 0.2 0.3 0.4

INTRODUZIONE 1 Generalità...................................................................................................................................................... 1 Obiettivi organizzativi .............................................................................................................................. 1 Rispondenza alle aspettative dell’organizzazione, del cliente e del fruitore............. 1 Inquadramento della norma nel contesto legislativo ............................................................. 1

1

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

2

2

RIFERIMENTI NORMATIVI

2

3

TERMINI E DEFINIZIONI

2

4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13

RESPONSABILITÀ PER LA SICUREZZA 4 Responsabilità del committente ........................................................................................................ 4 Responsabilità del datore di lavoro - committente.................................................................. 4 Responsabilità del responsabile dei lavori (ResLav) ............................................................ 5 Responsabilità del progettista esecutivo (PEM) ...................................................................... 5 Responsabilità del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) ..... 5 Responsabilità del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) ..... 5 Responsabilità del datore di lavoro dell'impresa esecutrice.............................................. 5 Responsabilità del direttore tecnico di cantiere (DTC) ......................................................... 5 Responsabilità del sovrintendente di cantiere (preposto)................................................... 6 Responsabilità dei lavoratori autonomi ......................................................................................... 6 Responsabili tecnici dei processi speciali ................................................................................... 6 Responsabilità del direttore dei lavori generale (DLG) ........................................................ 6 Responsabilità congiunte della gestione della sicurezza e della direzione lavori................................................................................................................................................................. 6

5 5.1 5.2 5.3

ELEMENTI DELLA PIANIFICAZIONE DELLA SICUREZZA 6 Generalità...................................................................................................................................................... 6 Rappresentazione schematica della pianificazione .......................................................................... 7 Percorso dell’attività progettuale ...................................................................................................... 9 Passi del percorso per la pianificazione ....................................................................................... 9

6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9

PIANIFICAZIONE DELLA SICUREZZA 10 Pianificazione e programmazione del procedimento o della commessa ................ 10 Progettazione preliminare e definitiva del procedimento ................................................. 10 Progettazione esecutiva e coordinamento progettazione................................................ 10 Programmazione delle opere nei lotti e nei siti (WBS) ...................................................... 11 Individuazione delle diverse opere componenti il procedimento ................................. 11 Individuazione dei lotti operativi ..................................................................................................... 11 Individuazione delle lavorazioni per le opere.......................................................................... 12 Programma temporale delle diverse lavorazioni .................................................................. 12 Individuazione delle fasi di lavorazione ..................................................................................... 12

7 7.1 7.2 7.3

ANALISI DEI PERICOLI NEI PROCESSI 12 Analisi delle interferenze e delle dipendenze tra lavorazioni e tra processi .......... 12 Riesame del progetto ed eventuale rielaborazione del progetto esecutivo ........... 13 Progettazione delle misure di sicurezza dei processi ........................................................ 13

8 8.1

VALUTAZIONE DEI RISCHI 13 Valutazione................................................................................................................................................ 13

figura

1

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Pagina III

8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 10 10.1 10.2 10.3

Progettazione e disposizione delle misure di sicurezza collettiva e individuale.................................................................................................................................................. Individuazione delle procedure di lavorazione ...................................................................... Redazione delle istruzioni di lavoro per i diversi posti di lavoro................................... Richiami ai doveri e indicazioni alle imprese esecutrici offerenti o prequalificate............................................................................................................................................ Valutazioni nel piano sostitutivo .................................................................................................... Valutazioni dell’impresa appaltatrice nel piano operativo ...............................................

13 14 14 14 14 14

STIMA DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA, VALUTAZIONE DEI TEMPI E DEI COSTI PER GLI APPRESTAMENTI E LE MISURE DI SICUREZZA 15 Struttura della stima degli oneri per la sicurezza ................................................................. 15 Valutazione con analisi dei costi diretti, generali, indiretti ............................................... 15 Incidenza degli oneri per la sicurezza ........................................................................................ 16 Gestione degli oneri per la sicurezza ......................................................................................... 16 Modalità di analisi dei tempi per gli apprestamenti e per le misure di sicurezza ............................................................................................................................................... 16 Modalità di analisi costi per l'esercizio degli apprestamenti e delle misure di sicurezza ............................................................................................................................................... 16 Modalità di coordinamento per l'impiego multi-aziendale degli apprestamenti di sicurezza ............................................................................................................................................... 17 Elenco indicativo degli apprestamenti di sicurezza ............................................................ 17

10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12 10.13 10.14

DOCUMENTI PER LA SICUREZZA 17 Generalità .................................................................................................................................................. 17 Piano di sicurezza ................................................................................................................................. 17 Programma esecutivo del cantiere (e scomposizione dei lavori in fasi e siti: WBS) ................................................................................................................................................... 18 Analisi del sito e progettazione cantiere ................................................................................... 18 Progettazione del cantiere ................................................................................................................ 18 Analisi delle lavorazioni e fasi di lavorazione ......................................................................... 18 Rapporti di riesame progetto ........................................................................................................... 19 Progettazione delle misure di sicurezza nei processi ........................................................ 19 Valutazione dei rischi residuali dei processi ........................................................................... 19 Schede di valutazione rischi specifici ......................................................................................... 19 Richiami del CSP verso i responsabili delle esecuzioni (doveri) ................................. 20 Gestione delle interferenze .............................................................................................................. 20 Gestione operativa dei piani di sicurezza nell'appalto ...................................................... 20 Altri documenti per la sicurezza..................................................................................................... 21

11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5

DOCUMENTI DI GESTIONE DELL’OPERA COSTRUITA Generalità .................................................................................................................................................. Documenti preliminari alla manutenzione ................................................................................ Documenti di pianificazione della manutenzione ................................................................. Elementi del fascicolo informazioni ............................................................................................. Forma della documentazione .........................................................................................................

21 21 22 22 23 23

12 12.1 12.2 12.3 12.4

PROCEDURE DI GESTIONE DEI PIANI Nota introduttiva ..................................................................................................................................... Riferimento di partenza come elemento di azione del CSE nel PS ........................... Possibilità di modifica in fase esecutiva .................................................................................... Metodo di rapporto e gestione tra CSE e DTC - sub-appaltatori e lavoratori autonomi..................................................................................................................................................... Collegamento tra PS e PO ............................................................................................................... Gestione operativa................................................................................................................................

24 24 24 24

12.5 12.6

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24 24 25 © UNI

Pagina IV

prospetto

1

Prima riunione di coordinamento.......................................................................................................... 26

prospetto

2

Seconda riunione di coordinamento.................................................................................................... 26

prospetto

3

Terza riunione di coordinamento .......................................................................................................... 26

prospetto

4

Quarta riunione di coordinamento........................................................................................................ 26

prospetto

5

Riunione di coordinamento ordinaria .................................................................................................. 27

prospetto

6

Riunione di coordinamento straordinaria ........................................................................................... 27

prospetto

7

Riunione di coordinamento "Nuove Imprese" .................................................................................. 27

prospetto

8

28 Inizio di attuazione della presente sezione .............................................................................. 29

A

DEFINIZIONI COMPLEMENTARI

12.7 APPENDICE (informativa)

.........................................................................................................................................................................

30

prospetto A.1

Ordinamento per organizzazione di riferimento .............................................................................. 32

prospetto A.2

Ordinamento termini per archivio alfabetico ..................................................................................... 33

APPENDICE (informativa)

B

prospetto B.1

APPENDICE (informativa)

C

prospetto C.1

APPENDICE (informativa) D.1 D.2

D

APPENDICE (informativa)

E

RISCHI DI LAVORAZIONE

34

Rischi: elenco per la valutazione .......................................................................................................... 34

MATRICE DI RISCHIO PER IL PROCESSO DI LAVORAZIONE E PER IL RISCHIO SPECIFICO R

35

Valutazione dei rischi ............................................................................................................................... 35

ELENCO DI INDAGINI SUL SITO

36

Indagini per le misure di sicurezza per pericoli indotti dal sito al cantiere .............. 36 Progettazione delle misure di sicurezza dell’area interessata dall’impianto di cantiere................................................................................................................................................... 36 ELEMENTI DELLA PROGETTAZIONE DEL CANTIERE

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0

INTRODUZIONE

0.1

Generalità La norma si propone di individuare metodi e procedure per la redazione, verifica, accettazione, gestione, dei documenti della sicurezza in attività in cui sia individuabile la presenza di un cantiere mobile o temporaneo. La situazione in cui è individuabile un cantiere mobile o temporaneo è generalmente quella di attività a commessa o di procedimenti (Project) per la realizzazione di lavori e di impianti sia strutturali sia infrastrutturali non connessi a processi di produzione manifatturiera.

0.2

Obiettivi organizzativi Allo scopo di conseguire la necessaria chiarezza di comunicazione, informazione e formazione destinate agli operatori interessati alla sicurezza di una commessa, procedimento o cantiere, la documentazione per la sicurezza deve essere redatta ed espressa secondo riferimenti semplici e deve essere strutturata come indicato nella presente norma.

0.3

Rispondenza alle aspettative dell’organizzazione, del cliente e del fruitore

0.3.1

Organizzazione operante L'organizzazione operante nella commessa, nel procedimento o nel cantiere è individuata nel committente, nel realizzatore o nel gestore patrimoniale sia di un bene immobile sia di un impianto completo.

0.3.2

Cliente dell’organizzazione Il cliente dell’organizzazione può essere individuato in una delle persone giuridiche (imprese) o fisiche (responsabili funzionali dei diversi servizi) che sono coinvolte dal committente quando agisce come promotore della commessa o del procedimento.

0.3.3

Fruitore finale dell'opera Il fruitore finale dell'opera può essere individuato: a) nell’azienda operativa che la utilizza per la sua attività di produzione, trasporto o servizio; b) nella comunità di persone al cui uso l'opera è destinata o nelle autorità locali che rappresentano la comunità; c) nella persona che la utilizzerà per sue esigenze vitali e di relazione; d) nelle persone degli operatori che interverranno nell’esecuzione, manutenzione, esercizio, riconversione e restauro, fino alla demolizione e allo smaltimento dei componenti dell'opera; e) nelle autorità locali responsabili degli organismi di prevenzione e protezione della salute, dell'igiene e della sicurezza sul lavoro e dell'ambiente.

0.4

Inquadramento della norma nel contesto legislativo La presente norma può essere uno strumento normativo di riferimento per l’applicazione della legislazione vigente in materia di lavori pubblici1) e di pianificazione della sicurezza2).

1) 2)

Al momento della pubblicazione della presente norma è in vigore la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e il relativo regolamento di attuazione (DPR 21 dicembre 1999, n. 554). Al momento della pubblicazione della presente norma è in vigore il decreto legislativo, 19 settembre 1994, n. 626, ed il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni.

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SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1

La norma fornisce una guida per l’individuazione delle responsabilità, delle funzioni e dei documenti che determinano la conduzione di una commessa, di un procedimento o di un cantiere, in modo da individuare e rimuovere i pericoli, valutare i rischi, predisporre le misure di sicurezza per gli operatori che interverranno nell'opera dalla sua esecuzione fino alla sua demolizione.

1.2

In particolare la norma propone contenuti, forme, modalità e procedure per la compilazione, l'adeguamento e l'aggiornamento di: a) piani di sicurezza predisposti dal committente all'inizio del procedimento o nel corso della progettazione esecutiva e comunque prima della definizione delle modalità per l'affidamento; b) fascicolo informazioni dell'opera (di cui in UE 26/05/93) contenente le informazioni utili al fine della prevenzione e protezione del lavoro nelle attività di esercizio, manutenzione, ristrutturazione e demolizione dell'opera in progetto; c) indicazioni sull'impiego dei materiali, delle macchine, degli impianti fissi e delle infrastrutture, nonché indicazioni sulle misure di sicurezza destinate agli operatori professionali interessati nelle lavorazioni e nei singoli cantieri; d) modalità con le quali gli operatori professionali esecutori delle attività previste nei piani e nelle indicazioni possono riesaminare i piani e indicazioni necessarie per ottenerne l’armonizzazione con le tecnologie e le modalità operative da loro proposte; e) piani operativi predisposti dalle imprese esecutrici.

2

RIFERIMENTI NORMATIVI UNI 10722-1 UNI 10722-2 UNI 10722-3

UNI 10874 UNI EN 30011-1 UNI EN 30011-2 UNI EN 30011-3

3

Edilizia - Qualificazione e controllo del progetto edilizio di nuove costruzioni - Criteri generali e terminologia Edilizia - Qualificazione e controllo del progetto edilizio di nuove costruzioni - Definizione del programma d'intervento Edilizia - Qualificazione e controllo del progetto edilizio di nuove costruzioni - Pianificazione del progetto e pianificazione ed esecuzione dei controlli del progetto in un intervento edilizio Manutenzione dei patrimoni immobiliari - Criteri di stesura dei manuali d'uso e di manutenzione Criteri generali per le verifiche ispettive dei sistemi qualità - Attività di verifica ispettiva Criteri generali per le verifiche ispettive dei sistemi qualità - Criteri di qualificazione dei valutatori di sistemi qualità (auditors) Criteri generali per le verifiche ispettive dei sistemi qualità - Gestione dei programmi di verifiche ispettive

TERMINI E DEFINIZIONI Nel seguito sono riportati alcuni termini e definizioni essenziali. Nota

3.1

Altri termini utili per la comprensione della norma sono dati nell’appendice A in attesa di coordinarli con quelli contenuti nelle altre norme UNI elaborate dalle commissioni Edilizia, Manutenzione e Sicurezza.

piano di sicurezza (PS): Documento costituito da elaborati grafici e di testo contenente: l’analisi del sito, l’analisi delle fasi di lavorazione previste, la progettazione e stima degli apprestamenti di sicurezza, le prescrizioni operative e le modalità di coordinamento delle diverse imprese esecutrici, le procedure di gestione del piano stesso in fase operativa. In particolare deve contenere: a) la completa analisi del sito in cui sorgono l’opera e il relativo cantiere, con la completa indagine effettuata allo scopo di individuare i pericoli indotti dalle condizioni geo-morfologiche, idrauliche, ambientali del sito nonchè delle aree su di esso incidenti o del bacino geografico cui il sito appartiene;

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b) c) d) e) f)

la progettazione generale delle installazioni di cantiere; l’analisi delle fasi di lavorazione previste nel cantiere; la progettazione degli apprestamenti di sicurezza; le prescrizioni operative destinate alla sicurezza dei lavoratori del cantiere; la stima di tutti gli elementi necessari alla realizzazione del cantiere, delle opere e degli apprestamenti di sicurezza previsti; g) il programma operativo con i tempi e le durate di tutte le fasi di lavoro previste; h) le procedure di gestione del piano stesso in fase esecutiva.

3.2

fascicolo informazioni dell’opera: Documento che contiene le informazioni e le eventuali istruzioni per l’esercizio, la manutenzione, la demolizione delle singole parti dell’opera o dei suoi componenti o elementi, allo scopo di ottenere condizioni di sicurezza per gli operatori presenti.

3.3

documento di valutazione impresa esecutrice: Documento elaborato e fatto proprio dal datore di lavoro responsabile dell’impresa esecutrice che contiene tra l'altro: a) la valutazione dei posti di lavoro siti nei luoghi di lavoro dei reparti fissi dell’impresa quali: uffici, depositi, officine; b) la valutazione dei posti di lavoro relativi all'esercizio, alle macchine e alle attrezzature semoventi dell'impresa; c) la valutazione preventiva delle lavorazioni tipiche delle categorie di lavori specializzati dichiarati dall'impresa, con le relative schede di valutazione per le diverse categorie professionali dei lavoratori in esse impiegati.

3.4

documento di valutazione cantiere: Documento elaborato e fatto proprio dal datore di lavoro delle imprese esecutrici operanti nella commessa, preparato per l’appalto al quale ciascuna impresa è richiesta di fare offerta commerciale, e in cui si sia tenuto conto del progetto esecutivo e del piano di sicurezza predisposti dal committente del procedimento, e che contiene: a) la valutazione documentata delle proprie capacità tecniche e operative; b) la valutazione (anche per estratto) dei posti di lavoro siti nei luoghi di lavoro dei reparti fissi dell’impresa quali: uffici, depositi, officine della sede generale; c) la valutazione dei luoghi di lavoro fissi del cantiere oggetto dell’offerta nonchè delle relative misure logistiche (per esempio accessi, piste, uffici, impianti tecnici, spogliatoi, mense, latrine, posti di medicazione per i lavoratori); d) la valutazione dei posti di lavoro relativi all’esercizio delle macchine e attrezzature semoventi dell’impresa previsti per il cantiere oggetto dell’offerta; e) la valutazione delle lavorazioni previste nel cantiere dall’impresa, con le relative schede di valutazione per le diverse categorie professionali dei lavoratori in esse impiegati; f) la proposta di adeguamento delle misure di sicurezza proposte nel piano di sicurezza redatto a cura del committente con gli eventuali adattamenti e le relative revisioni di procedure, dei programmi e delle stime dei relativi costi necessarie, pur nel rispetto della legislazione vigente3).

3.5

piano sostitutivo: Nel caso in cui l'impresa sia tenuta a fare un’offerta per commesse di piccola entità e poi ad accettare o firmare il relativo contratto di appalto in un procedimento per cui sia previsto e fornito il progetto esecutivo ma non sia né previsto né fornito un piano di sicurezza, l'impresa deve redigere sotto la propria responsabilità un documento analogo al documento di valutazione sopra descritto che contenga esplicitamente tutte le analisi dei pericoli indotti dal sito, e riporti gli elementi essenziali di analisi delle lavorazioni e dei rischi delle lavorazioni.

3)

Al momento della pubblicazione della presente norma è in vigore il decreto legislativo 14 agosto 1996, N° 494, e successive modificazioni, art 12, comma 5.

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3.6

piano operativo (PO): Nel caso di commesse per le quali il committente (o l’amministrazione aggiudicatrice) abbia previsto e fornito all'appaltatore il progetto esecutivo e il relativo piano di sicurezza, il documento di valutazione cantiere sopra descritto deve essere redatto e tenuto aggiornato con gli stessi metodi proposti per la redazione e gestione del piano di sicurezza e coordinamento e deve essere denominato piano di sicurezza operativo. Il piano operativo deve contenere in modo completo e documentato tutti gli elementi previsti nel documento di valutazione cantiere, con le necessarie precisazioni e indicazioni relative al dettaglio dei materiali, delle attrezzature, delle risorse, delle procedure esecutive e dei programmi che l'appaltatore intenda proporre e utilizzare.

4

RESPONSABILITÀ PER LA SICUREZZA

4.1

Responsabilità del committente Sono previste della legislazione vigente4) ed in particolare sono quelle di: a) organizzare il progetto onde ottenere che durante il suo sviluppo si tenga conto dei principi e misure generali per la salute e la sicurezza dei lavoratori prevedibilmente destinati alla realizzazione delle opere; b) programmare tempi e procedure di esecuzione delle opere così da consentire agli operatori costruttori di pianificare la realizzazione delle opere in modo da assicurare le condizioni di sicurezza e di igiene dei lavoratori previsti; c) effettuare le relative nomine e designazioni dei coordinatori e le relative notifiche; d) individuare l'impresa appaltatrice e le relative imprese co - appaltatrici, fornitrici o esecutrici selezionandole da opportuni elenchi dai quali risulti la loro adeguatezza a ricoprire il ruolo ad esse affidato; ovvero stabilire in carico all’impresa appaltatrice il ruolo di affidatario (capogruppo) con le relative incombenze di coordinare e armonizzare i documenti per la sicurezza di tutte le imprese esecutrici e i loro relativi comportamenti5).

4.2

Responsabilità del datore di lavoro - committente Sono previste dalla legislazione vigente6) per gli interventi in unità operative nelle quali siano presenti o coinvolti lavoratori direttamente dipendenti dal datore di lavoro, e nelle quali lo stesso abbia affidato, come committente, un intervento con attività di lavoro ad altre imprese esecutrici con i loro lavoratori dipendenti o a lavoratori autonomi (tali attività sono tipiche degli interventi di manutenzione sulle strutture ed impianti di produzione in stabilimenti, palazzi uffici, istituti scolastici, infrastrutture di comunicazione, di trattamento acqua, gas, elettricità, ecc.). In tali casi, la pianificazione della sicurezza per gli interventi deve essere elaborata all'interno delle misure di sicurezza dell’unità produttiva con opportune e specifiche indicazioni contenute nel documento di valutazione unità produttiva in appositi capitoli o appendici dedicati al reparto in cui è effettuato l'intervento; ed in particolare sono quelle di: a) organizzare l'attività prevista in modo che, durante il suo sviluppo, si tenga conto dei principi e delle misure generali per la salute e la sicurezza dei lavoratori prevedibilmente destinati alla realizzazione delle opere; b) programmare tempi e procedure di esecuzione delle opere così da consentire alle imprese esecutrici di pianificare la realizzazione delle opere assicurando le condizioni di sicurezza e di igiene dei lavoratori previsti; c) fornire a tutte le imprese esecutrici e ai loro responsabili in sito dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente oggetto dell'intervento indotte dalle proprie esigenze; d) promuovere il coordinamento e la cooperazione tra tutte le imprese esecutrici coinvolte così da ottenere l’eliminazione dei rischi indotti dalle reciproche interferenze e dalle relative attività.

4) 5) 6)

Al momento della pubblicazione della presente norma è in vigore il decreto legislativo 494/96. Al momento della pubblicazione della presente norma è in vigore il decreto legislativo 415/98 per la legge 55/90 all’art.18 comma 8. Al momento della pubblicazione della presente norma è in vigore il decreto legislativo 626/94.

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4.3

Responsabilità del responsabile dei lavori (ResLav) Sono tutte quelle previste dalla legislazione vigente6) a carico del committente che il ResLav è chiamato a rappresentare; in particolare sono: la notifica dei lavori, le nomine dei coordinatori, la vigilanza sull'effettiva attuazione dei loro obblighi attraverso la presa visione dei loro elaborati e dei verbali di riunione in cui si attesti la loro effettiva presenza in cantiere.

4.4

Responsabilità del progettista esecutivo (PEM) Sono quelle di cooperare con il ResLav o con il committente e ottenere in particolare che nel corso della progettazione si tenga conto dei principi e delle misure generali per la salute e la sicurezza dei lavoratori prevedibilmente destinati alla realizzazione delle opere.

4.5

Responsabilità del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) Sono quelle previste dalla legislazione vigente7) ed in particolare sono quelle di: a) raccogliere tutte le informazioni sull’agibilità del sito o dei diversi siti in cui saranno eseguite le lavorazioni, attingendo dalle fasi di progettazione pregresse o da indagini appositamente effettuate nei siti di interesse delle fonti di pericolo relative: agli addetti al procedimento, ai progettisti, ai lavoratori, ai fruitori, ai manutentori che si preveda di trovare presenti nel sito; b) intervenire attivamente nella progettazione onde eliminare all'origine i pericoli dovuti alle fasi di lavorazione delle opere in progetto; c) redigere i piani di sicurezza ed il fascicolo informazioni.

4.6

Responsabilità del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) Sono quelle previste dalla legislazione vigente6) ed in particolare sono quelle di: a) intervenire attivamente per assicurare l’attuazione delle misure di sicurezza contenute nei piani di sicurezza; b) adeguare le misure e gli apprestamenti alle intervenute esigenze di cantiere armonizzando i piani di sicurezza redatti dal CSP e dalle imprese esecutrici; c) eliminare le interferenze o ridurre i rischi indotti dall'attività simultanea o successiva degli operatori del cantiere.

4.7

Responsabilità del datore di lavoro dell'impresa esecutrice Sono quelle previste dalla legislazione vigente6) ed in particolare sono quelle di: a) predisporre l'offerta riesaminando il progetto esecutivo, i piani di sicurezza predisposti dal CSP riscontrandoli criticamente sulla base delle proprie conoscenze tecnologiche e delle proprie esperienze operative allo scopo di predisporre la pianificazione della sicurezza delle operazioni di cantiere anche prevedendo misure sostitutive o alternative rispetto a quelle previste dal CSP (vedere piano operativo); b) tenere conto dei relativi oneri delle misure di sicurezza operative o sostitutive e redigere un apposito documento di riesame del contratto allo scopo di sottoporlo in via negoziale al committente; c) adeguare il proprio documento di valutazione impresa predisponendo il documento di valutazione cantiere (vedere piano operativo in 3.6).

4.8

Responsabilità del direttore tecnico di cantiere (DTC) Sono tutte quelle previste dalla legislazione vigente6) a carico del datore di lavoro di cui il DTC diventa mandatario attraverso opportune procedure gestionali, e in particolare sono quelle di: a) redigere e fare proprio il documento di valutazione cantiere e il piano operativo; b) renderli costantemente coerenti con le misure di sicurezza previste nel piano di sicurezza e nelle relative edizioni revisionate dal CSE di concerto con il CSP; c) esercitare la sorveglianza sull’attuazione di tutte le misure di sicurezza previste nelle procedure dei settori topologici o tecnologici affidati alla sovrintendenza dei suoi preposti nonché dei responsabili delle imprese co-esecutrici o dei fornitori o dei sub-appaltatori; d) attuare le misure di informazione e formazione previste con i lavoratori e con i loro rappresentanti per la sicurezza (RLS). 7)

Al momento della pubblicazione della presente norma è in vigore il decreto legislativo 494/96.

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4.9

Responsabilità del sovrintendente di cantiere (preposto) Sono quelle previste dalla legislazione vigente7) ed in particolare, nel settore a lui affidato (reparto operativo), sono quelle di: a) fare attuare ai lavoratori le procedure di sicurezza e impartire le istruzioni di lavoro desunte dai documenti di valutazione impresa e cantiere; b) cooperare con il CSE per evidenziare eventuali incongruenze tra le evenienze del cantiere e la pianificazione prevista; c) adeguare l’informazione dei lavoratori e tenere sotto controllo la manutenzione delle macchine e degli apparati di sicurezza delle attrezzature.

4.10

Responsabilità dei lavoratori autonomi Sono quelle previste dalla legislazione vigente8) ed in particolare sono quelle di: a) se inseriti in reparti operativi alle dipendenze di un preposto, attuare le misure comportandosi come lavoratori dipendenti; b) se inseriti in un’operazione autonoma in co-presenza di altri reparti operativi o lavoratori autonomi, attuare tutte le misure di sicurezza come se fossero incaricati in qualità di preposti o di responsabili tecnici del reparto o del settore.

4.11

Responsabili tecnici dei processi speciali Ove il direttore tecnico di cantiere abbia individuato settori o processi speciali affidati ad imprese co-appaltatrici o a fornitori e sub-appaltatori, il DTC richiede che: a) le imprese affidatarie siano considerate reparti operativi del cantiere e come tali sottoposte in modo autonomo alla vigilanza di un responsabile tecnico di cantiere; b) tali reparti siano condotti secondo i piani di sicurezza e con le procedure operative del cantiere; c) i responsabili dei reparti operativi si sottopongano alla vigilanza del DTC, e cooperino con i preposti e con il CSE.

4.12

Responsabilità del direttore dei lavori generale (DLG) Oltre a quelle specifiche per conto del committente e previste dalla legislazione vigente7), il DLG per l’attuazione delle misure di sicurezza è chiamato a cooperare con CSE (eventualmente sentito il CSP) al fine di ottenere l’attuazione delle misure di sicurezza contenute nel piano di competenza del CSE.

4.13

Responsabilità congiunte della gestione della sicurezza e della direzione lavori In linea di principio, se le condizioni del procedimento lo consentono, sarebbe opportuno che il CSE fosse considerato parte della direzione lavori come direttore operativo dotato di autonomia funzionale ma sottoposto alla gerarchia del DLG.

5

ELEMENTI DELLA PIANIFICAZIONE DELLA SICUREZZA

5.1

Generalità Il raggiungimento della sicurezza dell'opera durante la sua realizzazione, l'esercizio e la manutenzione determina la necessità di individuare con sufficiente chiarezza le condizioni in cui, in dette situazioni, si troveranno gli operatori e i fruitori (vedere figura 1).

8)

Al momento della pubblicazione della presente norma è in vigore il decreto legislativo 494/96.

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figura

1

Rappresentazione schematica della pianificazione

PEM Progetto: Coordinatore Progettazione Esecutiva

Unit di Progettazione Esecutiva (Engineering Project Team)

PSL Progettisti PSL Progettisti Specialisti PSL Progettisti Specialisti PSL Progettisti Specialisti Specialisti PSL Progettisti Specialisti

Segreteria per Edizione Rapporti, Comunicazioni, Collegamenti, Archivio e Registrazione

PCM = Specialista di Programmazione Attività CCS = Specialista di Controllo Costi Attività CCM = Specialista di Tecnologia di Costruzione

Preparazione Elaborati del Progetto Esecutivo, dei Programmi, delle Specifiche, delle Stime e dei Piani di Sicurezza

CSP = Coordinatore Sicurezza Progettazione Elaborati e Specifiche di Progetto Esecutivo Programma di Realizzazione WBA o simile

FASCICOLO di GESTIONE Opera

Analisi dei Costi Computo Metrico Stima dei Costi

Fascicolo INFORMAZIONI

Piano di Sicurezza e Coordinamento Individuazione delle Opere Componenti il Progetto

ottenuto come segue

Individuazione dei Lotti Operativi

Individuazione delle Lavorazioni delle Opere

Individuazione e indicazione dei Processi OPERATIVI

Analisi dei Pericoli nel Processo

Procedure di Costruzione

Elenco macchine e Attrezzature Impiegate

Riesame Progetto o Ri - Elaborazione Progetto Esecutivo per Eliminare Pericoli

Segue alla pagina successiva

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Analisi Situazione dopo Riesame

Fascicolo INFORMAZIONI dopo RIESAME

Pericoli Si

Progettazione degli Apprestamenti di Sicurezza

Pericoli No

Stima Costi e Tempi Realizzazione Apprestamenti Sicurezza

Specifica e Dettagli Apprestamenti Sicurezza

Rielaborazione Programma Tempi e Stima Costi

Rielaborazione Procedure operative Valutazione Rischi Residuali Operatori

Elencazione e Reperimento Dati di Valutazione Rischi Operatori per Gruppi Omogenei

Schede Valutazione Rischi degli Operatori nei Processi

Impresa Esecutrice NON nota

Scelta delle Fonti di Valutazione Fonti Valutazione Rischi

Impresa Esecutrice NOTA

Documento valutazione Tipo da Impresa Esecutrice ex Decreto Legislativo 626 Raccomandazioni Nazionali Organismi Rappresentativi Imprese e Organismi Paritetici ex Decreto Legislativo 626 ovvero Conoscenze Tecnologiche Unita di Progettazione

Indicazione delle misure di Comportamento degli Operatori e richiami ai doveri per i Responsabili delle Imprese Esecutrici

Trasmissione Piano e Fascicolo al Coordinatore Sicurezza Esecuzione

Trasmissione Piano alle Imprese Offerenti o Fornitrici

Elaborazione del FASCICOLO INFORMAZIONI con la sua definizione Finale (AS BUILT) Elaborazione, Redazione ed Accettazione del Piano Sostitutivo o del Piano Operativo

Trasmissione Piano e Fascicolo al Committente o al Fruitore

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5.2

Percorso dell’attività progettuale Il presente punto della norma indica un percorso dell’attività progettuale, il quale prevede, allo scopo di raggiungere un sufficiente livello di attendibilità, che: a) siano individuate le condizioni di lavoro determinate dal sito, dalle procedure di lavorazione, dal luogo di lavoro, dal posto di lavoro, dalle attività sia nelle fasi di esercizio sia nella manutenzione; b) siano individuati di conseguenza i materiali, gli apprestamenti, le prescrizioni operative, atti ad ottenere adeguate condizioni di lavoro e di sicurezza per gli operatori e i fruitori, e cioè ad ottenere che siano: 1) adeguate le condizioni di lavoro per gli operatori e i fruitori; 2) eliminate tutte le situazioni di pericolo prevedibili. Nel caso in cui il CSE non esista vi sono responsabilità congiunte del DTC e del DLG. La procedura corrente prevede che tutte le attività di progettazione esecutiva siano completate prima dell’apertura del cantiere e dell'inizio lavori. In particolare, il progetto esecutivo inviato alle imprese offerenti per l'appalto deve essere completato con il piano di sicurezza predisposto dal CSP a nome del committente. Nel caso in cui il committente (perché non obbligato) ometta di allegare al progetto esecutivo elaborato per l'offerta il relativo documento di pianificazione elaborato dal CSP, le imprese offerenti sono tenute ad allegare all'offerta un loro documento di valutazione cantiere di tipo preliminare da considerarsi poi parte integrante del contratto. In tal caso, la responsabilità della pianificazione è interamente assegnata al datore di lavoro dell’impresa offerente e poi appaltatrice ovvero al suo mandatario DTC, e il direttore dei lavori sarà chiamato a verificare la conformità e congruenza di tutte le clausole contrattuali contenute nel ProgExe e nel documento di valutazione cantiere con le procedure di costruzione e le caratteristiche e prestazioni dell'oggetto costruito realmente ottenute in cantiere (vedere piano sostitutivo in 3.5).

5.3

Passi del percorso per la pianificazione Il percorso per la pianificazione può essere complesso e portare a richiedere i seguenti passi: a) pianificazione e programmazione del procedimento o della commessa; b) progettazione preliminare e definitiva del procedimento; c) progettazione esecutiva e coordinamento progettazione; d) scomposizione delle opere nei lotti e nei siti (WBS); e) analisi preliminare dei siti destinati ai diversi lotti operativi alla ricerca dei pericoli indotti sul sito dalle sue condizioni topologiche, funzionali, ambientali; f) individuazione delle diverse opere componenti il procedimento e tra esse degli apprestamenti generali di difesa del sito; g) individuazione delle diverse lavorazioni che incidono sulla sicurezza dei processi operativi; h) analisi dei processi operativi; i) individuazione dei pericoli all’interno dei processi operativi; j) riesame del progetto preliminare e definitivo ed eventuale riesame e revisione del progetto esecutivo atti a eliminare alla fonte i pericoli; k) progettazione delle misure di sicurezza dei processi; l) valutazione degli oneri per la sicurezza: analisi dei costi degli apprestamenti o delle misure di sicurezza, redazione di un estimativo di tali oneri eventualmente con prezzi e modalità diverse dall'estimativo delle opere.

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PIANIFICAZIONE DELLA SICUREZZA

6.1

Pianificazione e programmazione del procedimento o della commessa L'indagine per la pianificazione della sicurezza è possibile se il procedimento è correttamente gestito a partire dalla sua programmazione e organizzazione: a) stabilendo le necessarie responsabilità a carico delle diverse persone; b) disponendo delle necessarie attività di programmazione tecnico economica e di progettazione; c) disponendo di una corretta procedura di documentazione: identificazione, rintracciabilità, disponibilità dei documenti (per esempio: disponibilità di mezzi di telecomunicazione per trasmissione di grafici e testi, disponibilità di mezzi di riproduzione di grafici e testi, ...).

6.2

Progettazione preliminare e definitiva del procedimento

6.2.1

La pianificazione della sicurezza è possibile a partire dalla concezione delle opere e quindi dalla progettazione che è correntemente definita in tre livelli: preliminare, definitiva, esecutiva.

6.2.2

La progettazione preliminare individua i lavori, le opere e i siti interessati determinandone i condizionamenti reciproci a partire dalla compatibilità geologico ambientale.

6.2.3

La progettazione definitiva prevede un livello di definizione delle opere, o ad un livello di conoscenza dell'oggetto del procedimento, tale da permettere la collocazione delle opere in siti correttamente dimensionati e compatibili con la costruzione e poi l’utilizzazione delle opere stesse (in alcuni casi di infrastrutture o di impianti, tale livello di progettazione potrebbe anche essere definito funzionale). Il progetto definitivo viene definito dalla legislazione vigente9) per le opere pubbliche.

6.2.3.1

Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare, e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni.

6.2.3.2

Il progetto definitivo consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere nel territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi ed indagini preliminari occorrenti che riguardano la natura e le caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo.

6.2.3.3

Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, chimico e biologico, i rilievi e i sondaggi sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.

6.3

Progettazione esecutiva e coordinamento progettazione L'attività di progettazione che consente l'indagine più precisa è correntemente definita progettazione esecutiva (ProgExe = progetto esecutivo); essa inizia quando le informazioni ricavate dalla progettazione definitiva sono disponibili e procede con la designazione di un responsabile del progetto esecutivo (PEM). Nota

9)

Si può definire PEM = progettista esecutivo (project engineering manager = gestore del progetto esecutivo o anche direttore di progetto). Al momento della pubblicazione della presente norma è in vigore il DPR 21 dicembre 1999, n° 554.

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6.3.1

Costituzione dell’unità di progettazione esecutiva Il PEM definisce, in apposito documento, l'organico del gruppo di lavoro cui sarà affidata l’attività di progettazione esecutiva del procedimento; tale gruppo (definito anche engineering project team) è qui di seguito denominato unità di progettazione esecutiva (UnitàProgExe). Il PEM indica il nominativo dei soggetti incaricati delle diverse aree disciplinari e delle diverse competenze organizzative, tra questi in particolare è compreso anche il coordinatore sicurezza in fase di progettazione (CSP) che solitamente è nominato dal committente.

6.3.2

Progettazioni esecutive specialistiche Il PEM deve individuare le discipline interessate, le fonti di informazione delle diverse aree disciplinari e tecnologiche e i relativi soggetti specialisti. Essi potranno essere soggetti professionali o ditte specializzate in particolari tecnologie (produttori o loro rappresentanti commerciali); le informazioni derivate dalle ditte fornitrici saranno integrate nel progetto esecutivo.

6.4

Programmazione delle opere nei lotti e nei siti (WBS)

6.4.1

Programmazione del procedimento Il PEM deve ricevere dai responsabili delle precedenti attività di progettazione o dal responsabile del procedimento (PM) un apposito documento di programmazione preliminare che preveda l’esecuzione delle opere suddivise nel tempo e nei diversi siti o lotti. Il programma deve essere distribuito e confrontato con le diverse persone competenti presenti nell’UnitàProgExe. Il PEM deve redigere anche una prima bozza del diagramma di flusso delle attività del procedimento che evidenzi i diversi punti e i responsabili delle verifiche e dei controlli.

6.4.2

Programma preliminare Il PEM deve aver cura di ottenere in prima edizione un programma esecutivo della realizzazione e deve effettuare gli adeguamenti e le revisioni necessari in modo da rendere disponibile un elaborato che suddivida l'opera in parti (lotti funzionali, lotti topologici, lotti amministrativi), indicando per ciascuna di esse la collocazione nello spazio geografico e topografico, la collocazione nel tempo, la collocazione nel diagramma di flusso del procedimento e i relativi riferimenti alle attività nei punti di controllo (Milestone). Tale attività può essere anche denominata WBS (Work Breakdown Structure).

6.5

Individuazione delle diverse opere componenti il procedimento Il PEM deve curare lo sviluppo della ProgExe suddividendola in stadi o fasi di elaborazione del progetto; alla fine di ciascuna delle fasi di elaborazione del progetto, devono essere indette apposite riunioni di riesame progetto al fine di individuare e definire completamente le diverse opere del procedimento e riferirle a ciascun lotto funzionale e topologico in modo da ottenere la completa valutazione della compatibilità delle opere con il sito e con il tempo (stagione e durata).

6.6

Individuazione dei lotti operativi Il PEM deve stabilire, con opportuna documentazione, la dimensione e i confini delle opere affidabili ad una singola unità operativa e in ciascun sito topologicamente individuato individuando così una serie di lotti operativi. Ciascun lotto operativo deve essere assegnato preventivamente alla responsabilità di una persona posta a capo di una unità operativa, ad una impresa esecutrice e ad un fornitore. I lotti operativi devono essere individuati nel WBS.

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6.6.1

Individuazione dei pericoli nei diversi siti dei lotti operativi Il CSP raccoglie tutte le informazioni sull’agibilità del sito dei diversi lotti operativi attingendo dagli elaborati delle fasi di progettazione pregresse o da indagini appositamente effettuate nei siti, analizza le fonti di pericolo per gli addetti al procedimento, per i progettisti, per i lavoratori, per i fruitori, per i manutentori che si prevede di trovare presenti sul sito. Se necessario, con opportuna riunione di riesame progetto, introduce nel ProgExe le opere e gli apprestamenti necessari a fronteggiare i pericoli individuati; tali opere devono riguardare il procedimento intero e l’utilizzazione delle opere stesse e quindi devono essere considerate a tutti gli effetti opere in progetto e retribuite con opportune variazioni di stima progetto.

6.7

Individuazione delle lavorazioni per le opere All'interno di ciascun lotto operativo il PEM, con l'intervento fattivo del CSP, deve individuare gli interventi e le lavorazioni specifiche e necessarie al completamento del lotto operativo, acquisendo le informazioni dagli esperti presenti nella UnitàProgExe delle diverse tecnologie o dai responsabili di interfaccia dei fornitori specialistici già individuati.

6.8

Programma temporale delle diverse lavorazioni In un apposito programma ottenuto dal WBS o da altri elaborati di pianificazione, per ciascuna lavorazione e quindi per ciascuna sua fase deve essere indicato in quale luogo, per quanto tempo e a quale data è attiva la singola unità operativa.

6.9

Individuazione delle fasi di lavorazione Per ciascuna lavorazione individuata, il CSP, coinvolgendo gli appositi specialisti disponibili, deve redigere l’analisi delle lavorazioni allo scopo di individuarne le relative fasi. L’individuazione delle fasi deve essere eseguita con appositi elaborati di dettaglio del WBS utilizzando le stesse tecniche o adottando tecniche con esso compatibili e classiche della pianificazione quali i testi strutturati o gerarchizzati o consimili.

6.9.1

Individuazione dei processi operativi A partire dalla conoscenza delle fasi di lavorazione devono essere compiutamente e precisamente individuati i processi di lavorazione con l’indicazione del riferimento ai diversi siti, luoghi di lavoro, posti di lavoro e delle condizioni tecnologiche di intervento.

6.9.2

Individuazione delle procedure e attrezzature di lavoro nei processi Per i singoli processi individuati il CSP deve redigere apposite procedure che indichino l'impegno degli operatori, l'impiego delle attrezzature (prestazioni, caratteristiche, esemplificazioni di tipo), delle macchine operatrici (prestazioni, caratteristiche, esemplificazioni di tipo), e degli attrezzi manuali principali, e degli eventuali dispositivi protezione individuale (DPI) specifici.

7

ANALISI DEI PERICOLI NEI PROCESSI Il CSP per ciascun processo individua sito, luogo di lavoro, posti di lavoro, durata dell'intero processo o di un suo ciclo ripetuto, e analizza in tali situazioni o siti la presenza di pericoli per gli operatori, segnala i pericoli indotti al processo dal sito o dal luogo di lavoro, evidenzia i pericoli indotti dall’attività del processo al luogo di lavoro, al sito, ai luoghi di lavoro circostanti o ai processi co-presenti.

7.1

Analisi delle interferenze e delle dipendenze tra lavorazioni e tra processi Tenuto conto delle analisi dei pericoli dei diversi processi, e ricorrendo anche al programma temporale generale (vedere 6.4) si deve porre in evidenza se dalla co-presenza di più processi o fasi di lavorazione derivino pericoli che interessano anche altre unità operative co-presenti nello stesso sito o in siti correlati o interessati dai pericoli analizzati.

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7.2

Riesame del progetto ed eventuale rielaborazione del progetto esecutivo Ciascun processo per il quale siano stati individuati pericoli deve essere sottoposto a studio allo scopo di individuare (in relazione alle conoscenze acquisite e in base al progresso tecnico) le eventuali modifiche e ri-progettazioni necessarie per: a) la scelta della composizione spaziale, temporale e tecnologica; b) la scelta dei materiali da impiegare, delle attrezzature necessarie, delle sostanze di consumo; c) l’indicazione del processo di lavorazione; d) l’individuazione della composizione dei gruppi omogenei di lavoratori operanti (squadre operative, specializzazioni, categorie professionali, numero dei lavoratori co-presenti …); allo scopo di ottenere una sufficiente garanzia del fatto che nel processo siano stati eliminati i pericoli individuati.

7.3

Progettazione delle misure di sicurezza dei processi Quando i pericoli individuati non possano essere eliminati mediante una revisione del ProgExe o del processo di lavorazione, devono essere progettati appositi apprestamenti di sicurezza allo scopo di ottenere che il loro impiego da parte degli operatori elimini il pericolo o renda minimo il rischio residuale. In ciascun sito operativo, tenuto conto delle analisi dei pericoli già note e redatte nel piano, devono essere quindi individuati, progettati, localizzati e stimati per quanto riguarda costi e tempi, gli apprestamenti per l'igiene e la salute dei lavoratori o di eventuali terzi nonché le necessarie misure di protezione allo scopo di ottenere sufficiente garanzia del fatto che i pericoli individuati siano eliminati o che il rischio residuale sia stato minimizzato. Tutti gli apprestamenti, le procedure, le istruzioni di lavoro progettati e predisposti devono essere debitamente introdotti nell'elenco delle specifiche delle opere o lavorazioni da realizzare e quindi nei relativi programmi e nelle stime dei costi. Deve essere ovviamente revisionato il relativo programma o WBS.

8

VALUTAZIONE DEI RISCHI

8.1

Valutazione Tenuto conto degli apprestamenti di sicurezza progettati e indicati a proposito dei diversi processi, deve essere indicata nel piano la serie di rischi specifici cui sono esposti i singoli operatori per ciascun posto di lavoro o per ciascun gruppo omogeneo (GO = categoria professionale) di lavoratori. I rischi specifici devono essere evidenziati a partire da apposite liste redatte come nell’appendice B o desunte da raccomandazioni redatte dagli organismi di settore professionale interessati allo studio della prevenzione e della protezione del lavoro. Per il processo in oggetto, per ciascun lavoratore o meglio per gruppi omogenei, devono essere redatte apposite matrici di rischio che mettano in correlazione il rischio specifico dedotto dalla lista e due modalità: la gravità del rischio per la persona e la probabilità del rischio per la persona. Tale matrice di rischio può anche essere espressa da un valore numerico come esposto nell’appendice C (per esempio da 1 a 16) che riassuma il livello di attenzione da suggerire ai singoli responsabili delle unità produttive.

8.2

Progettazione e disposizione delle misure di sicurezza collettiva e individuale Stabilito che in ciascun processo si è intervenuti sulle procedure operative, sui materiali, sulle attrezzature, sulle sostanze impiegate per eliminare i pericoli, è comunque necessario esaminare e verificare l'adeguatezza delle misure di sicurezza collettiva quali la disciplina di transito degli operatori nei luoghi di transito, la separazione tra i percorsi di automezzi, semoventi e pedoni, la recinzione degli spazi di scavo profondo, la recinzione degli spazi dedicati al montaggio, e altre misure che sono fortemente condizionate dall’informazione specifica dei lavoratori e dalla formazione professionale degli stessi.

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8.3

Individuazione delle procedure di lavorazione Per ciascun processo in cui siano individuabili condizionamenti reciproci tra le macchine (o le attrezzature) e gli operatori-lavoratori, devono essere redatte procedure di lavorazione che costituiscono informazione specifica per il lavoratore e segnalazione di comportamenti utili alla minimizzazione del rischio.

8.4

Redazione delle istruzioni di lavoro per i diversi posti di lavoro Quando all'interno del processo è individuabile un luogo di lavoro utilizzato in modo omogeneo da un gruppo di lavoratori o sia possibile individuare i singoli posti di lavoro, devono essere redatte opportune istruzioni di lavoro destinate all'Informazione personale del singolo lavoratore (per esempio uso della sega circolare o degli apparati per saldare, manovra di gru accoppiate, operazioni collegate tra gruisti e montatori, tra carpentieri e saldatori, ...).

8.5

Richiami ai doveri e indicazioni alle imprese esecutrici offerenti o prequalificate Dall'esame di tutte le valutazioni redatte dal CSP ai diversi livelli di analisi e di individuazione, devono essere dedotti gli elementi utili per redigere appositi richiami ai doveri per i responsabili delle diverse imprese esecutrici affinchè intervengano nell’informazione e nell'addestramento dei lavoratori loro affidati, e riscontrino le indicazioni del CSP con le valutazioni effettuate dal servizio prevenzione e protezione di ciascuna impresa esecutrice o fornitrice e inserite nel relativo documento di valutazione di unità produttiva, impresa, cantiere.

8.6

Valutazioni nel piano sostitutivo Nella condizione in cui il piano di sicurezza a carico del committente non sia né previsto né disponibile, la valutazione dei rischi è totalmente affidata alle imprese esecutrici che la devono inserire nel documento di valutazione cantiere. Tale documento10) redatto e gestito dal datore di lavoro o dal DTC dell'impresa affidataria, integrato dai cosiddetti "Specifici Piani" redatti dalle imprese esecutrici, sub-appaltatrici o fornitrici come citati nella legislazione. Nota

8.7

Nei documenti formativi redatti dal Formedil di Roma 1992 a favore dei dirigenti, preposti e lavoratori delle imprese associate alla Confindustria (allegato CCNL Imprese Edili ANCE 1992), tali documenti sono denominati (oggi impropriamente) piano generale di sicurezza cantiere e piani particolari di sicurezza dei settori del cantiere.

Valutazioni dell’impresa appaltatrice nel piano operativo Se il piano di sicurezza è allegato al progetto esecutivo e consegnato all'impresa in occasione dell’offerta economica, l’attività di riesame prevista in 4.7 come responsabilità del datore di lavoro impresa esecutrice, e cioè le revisioni, le precisazioni, le informazioni di dettaglio normalmente esposte nel documento di valutazione cantiere, è ordinata e dettagliata in un apposito documento denominato piano operativo di sicurezza. Tale piano operativo deve essere strutturato come testo a fronte del piano di sicurezza, in particolare per quanto attiene alla denominazione esatta delle imprese esecutrici o fornitrici coordinate dall’impresa affidataria, l’indicazione specifica delle attrezzature, macchinari, impianti tecnologici impiegati (documenti di omologazione, dichiarazioni di conformità, marchi CE, ...) con le relative documentazioni d'uso (libretto macchina, piani di lavorazione, ...) e le precisazioni dei piani specifici di consegna, di lavorazione, di montaggio, di impiego e demolizione.

10)

Viene denominato "piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori" secondo la Legge 19 marzo 1990, N° 55, art. 18, nonché "Piano di sicurezza sostitutivo" secondo la Legge 11 febbraio 1994, N° 109, art. 31, comma1-bis.

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STIMA DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA, VALUTAZIONE DEI TEMPI E DEI COSTI PER GLI APPRESTAMENTI E LE MISURE DI SICUREZZA Le misure di sicurezza sono il risultato dell’attività di analisi e valutazione dei rischi effettuate dal CSP all'interno dell’UnitàProgExe e come tali costituiscono elementi del progetto esecutivo e quindi della stima del ProgExe. a) Le misure di sicurezza sono costituite anche da apprestamenti relativi alla lavorazione specifica prevista per l'opera o sono apprestamenti tipo legati all’attrezzatura, alle macchine, alle persone che si prevede intervengano nella lavorazione, e quindi alla realizzazione delle opere. b) L'attuazione, la costruzione, l'esercizio delle misure di sicurezza e quindi degli apprestamenti sono quindi da considerarsi prestazione richiesta dal committente, documentata nella richiesta dell'offerta commerciale attraverso la consegna del progetto esecutivo, delle relative specifiche, dei piani di sicurezza e consegnata alle imprese offerenti l'esecuzione, onde ne tengano conto nell'offerta commerciale per il contratto di appalto. c) Le procedure di costruzione che comportino rischi specifici devono comunque essere valutate attentamente dall'appaltatore offerente per quanto riguarda tempi e costi, essendo solo il datore di lavoro appaltatore chiamato, attraverso i suoi organi tecnici e il suo responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) a prevedere la tecnologia e la organizzazione del lavoro più opportune e coerenti con le norme cogenti.

9.1

Struttura della stima degli oneri per la sicurezza La stima deve essere parte integrante del piano di sicurezza e deve essere esposta con criteri analitici che riportino in dettaglio la composizione del prezzo, la modalità di misurazione, la quantità e il prezzo unitario da applicare alle variazioni quantitative determinate dalle diverse revisioni del piano di sicurezza.

9.1.1

Utilizzo delle voci di elenco prezzi Quando la richiesta di offerta inviata dal committente alle imprese offerenti sia accompagnata da riferimenti a elenchi prezzi di riferimento o riferiti a prezzari pubblicati da organismi collettivi nei quali siano reperibili elementi di prezzo per gli apprestamenti (per esempio: recinzioni, baraccamenti, ...) la stima deve essere ordinata con più colonne riportanti: a) la descrizione della misura o dell'apprestamento con i riferimenti all'elaborato grafico o alle specifiche e al relativo paragrafo del piano di sicurezza; b) le voci di elenco prezzi utilizzate anche pro quota; c) le unità di misura, il computo delle quantità con i riferimenti ai disegni e alle specifiche o ai paragrafi del piano; d) i Parametri di applicazione, quali la durata dell’utilizzazione, l’eventuale frazione di suddivisione tra i diversi lotti operativi, o tra l’applicazione del costo all'oggetto costruito o agli oneri della sicurezza; e) l'importo ottenuto con il prodotto delle quantità per il prezzo e dei relativi parametri di applicazione.

9.2

Valutazione con analisi dei costi diretti, generali, indiretti Nei casi in cui un elenco prezzi di riferimento non sia allegato, non applicabile o non disponibile, ci si può riferire ad analisi costi complete che valutino in dettaglio la costituzione strutturale o l'esercizio della misura di sicurezza e le relative incidenze delle risorse impiegate (materiali, mano d'opera, noli) aggiungendovi anche le quote per la sovrintendenza e la direzione cantiere, e le spese generali e gli utili. Si deve produrre quindi un elenco prezzi particolare per gli oneri della sicurezza e si deve redigere la stima come nel caso precedente.

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9.3

Incidenza degli oneri per la sicurezza

9.3.1

Gli oneri per la sicurezza, in qualsiasi modo siano valutati, non possono essere esposti in via preliminare sotto forma percentuale. L'eventuale onerosità relativa è deducibile solo a completa effettuazione delle stime analitiche e ottenuta come parametro dedotto da importi calcolati in modo analitico.

9.3.2

Tra gli oneri per la sicurezza si potrebbe eventualmente conteggiare il monte ore annuale speso dalle imprese per la formazione e informazione per la sicurezza solo ove tale onere indiretto non sia mutualizzato o già compreso nei costi della mano d'opera impiegati per la valutazione dell’offerta delle opere (per esempio indicati nelle pubblicazioni delle Camere di Commercio (CCIAA) delle zone interessate).

9.3.3

I dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti nelle schede operative riferite ai relativi gruppi omogenei e che possano essere indicati come obbligatori per il rischio specifico devono essere considerati oneri indiretti del costo della mano d'opera. Se tali oneri non sono già mutualizzati o compresi nell'elenco dei costi delle CCIAA, devono essere valutati calcolando l'importo annuo della spesa sostenuta dal datore di lavoro per elmetti, scarpe, occhiali, guanti, tute, auricolari del lavoratore tipo della categoria prevalente, e riferito all'impegno annuo di riferimento in giorni · uomo (g · u). Nota

9.4

Nei casi correnti, l'ammontare del costo dei DPI ordinari ammonta circa all'importo del salario di 1 g · u, l'impegno annuale è di circa di 230 g · u.

Gestione degli oneri per la sicurezza Negli appalti l'attuale legislazione consente di distinguere la stima delle opere costruite dalla stima degli oneri per la sicurezza riservando a quest'ultima lo sconto nullo in caso di gara al ribasso.

9.5

Modalità di analisi dei tempi per gli apprestamenti e per le misure di sicurezza Il programma tempi approvato dal committente (o dal responsabile del procedimento (ResPro) o dal Project Manager (PM)) e allegato al piano di sicurezza proposto, deve ritenersi congruamente redatto dal CSP tenute in conto le fasi di lavorazione e i processi operativi con la eliminazione dei pericoli e la minimizzazione dei rischi specifici. Per quanto riguarda i tempi propri delle lavorazioni, al CSP è richiesto di analizzare, anche con confronti di dati desunti dalle analisi dei costi, la congruità di tali tempi con la conduzione in modo corretto e sicuro dei lavoratori delle imprese esecutrici tenendo anche conto della stagione definita nel programma per le fasi di lavorazione e le relative probabilità di inagibilità del cantiere o dei luoghi di lavoro. Per quanto riguarda gli apprestamenti essi devono essere ritenuti equivalenti a delle opere da eseguire con le relative attività di approvvigionamento, trasporto, installazione, messa in funzione, esercizio, smontaggio, trasporto fuori cantiere, ripristino del sito interessato. Per le relative fasi di allestimento e di lavorazione devono perciò essere disposte le relative voci in WBS e in programma.

9.6

Modalità di analisi costi per l'esercizio degli apprestamenti e delle misure di sicurezza Per gli apprestamenti che richiedano un’installazione e un esercizio, il CSP stabilisce nel piano di sicurezza un’apposita procedura che precisi le modalità di impiego dell'esercizio, assegni le responsabilità alle specifiche imprese esecutrici esercenti e stabilisca le persone professionali incaricate della gestione, del controllo, della corretta effettuazione dell'esercizio tenuto anche conto della necessità dell'impiego multi-aziendale dello stesso apprestamento. L'esercizio degli apprestamenti deve essere analizzato preventivamente onde determinare i costi che devono essere desunti dalle seguenti modalità: a) costi approvvigionamento, trasporto, installazione, messa in funzione, smontaggio, trasporto fuori cantiere, ripristino del sito interessato; b) costi finanziari dell'ammortamento tecnico, del noleggio a freddo o della locazione finanziaria;

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c) costi degli eventuali operatori, controllori, manutentori, nonché dei consumi e delle parti di ricambio; d) effettiva utilizzazione espressa in tempo, durata o altra modalità riferita alle opere interessate dall'impiego di detto apprestamento. In linea di principio, il dato calcolato come rapporto tra la somma dei costi e le modalità di utilizzo (per esempio per un semovente Lire / ora di impiego effettivo) deve essere espresso esplicitamente nel piano di sicurezza onde consentire la distribuzione degli oneri tra le diverse imprese esecutrici o negli oneri diretti del committente (in tale caso definendo con precisione i limiti di impiego per il cantiere in appalto).

9.7

Modalità di coordinamento per l'impiego multi-aziendale degli apprestamenti di sicurezza Il CSP deve introdurre nel piano di sicurezza opportune procedure che stabiliscano quali apprestamenti siano da ritenersi di impiego multi-aziendale per le diverse imprese esecutrici presenti nel cantiere. Per tali apprestamenti deve provvedere a stabilire il responsabile di gestione o di esercizio e deve stabilire con opportune valutazioni preventive l’incidenza dell'apprestamento sulle diverse fasi di lavorazione onde consentire una corretta distribuzione tra le diverse imprese esecutrici interessate. Quando gli apprestamenti possono essere considerati a fine cantiere opere consegnate comprese nell'appalto (quali per esempio cabine di trasformazione, allacciamenti idrici, …) il CSP deve stabilire il valore residuale o di ripristino per la consegna al committente finale. Per il coordinamento delle diverse utilizzazioni dell'apprestamento il CSP deve redigere un opportuno programma di impiego della risorsa onde consentire la corretta programmazione delle lavorazioni relative.

9.8

Elenco indicativo degli apprestamenti di sicurezza Nell’appendice E è redatto un elenco dei più comuni e probabili apprestamenti destinati sia alle singole lavorazioni di cantiere sia all'impiego multi-aziendale per le diverse imprese esecutrici.

10

DOCUMENTI PER LA SICUREZZA

10.1

Generalità I documenti essenziali per la sicurezza di una commessa o di un procedimento interessano: a) le fasi di progettazione; b) la richiesta di offerta e la presentazione di offerta commerciale (gara di appalto); c) la gestione del cantiere; d) la gestione dell’opera costruita durante la sua fruizione e fino alla demolizione. Oltre ai documenti che qui di seguito sono riportati e descritti, devono essere considerati documenti per la sicurezza anche tutti quelli indotti dalle norme cogenti e che interessano normalmente la sicurezza sul lavoro e la sicurezza dell'impiego degli edifici o delle infrastrutture oggetto della commessa. I documenti di seguito elencati e descritti sono quelli essenziali per la pianificazione e gestione della sicurezza, che nella legislazione vigente determinano responsabilità a carico del committente. Questa norma si riferisce in particolare al piano di sicurezza e coordinamento e al fascicolo informazioni dell'opera come definiti dalle norme cogenti.

10.2

Piano di sicurezza Gli elementi essenziali sono definiti nei punti seguenti:

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10.2.1

Relazione generale sull’attività di progettazione La relazione accompagna il progetto esecutivo e documenta le scelte progettuali evidenziando il percorso decisionale delle diverse fasi di progettazione esecutiva quali: a) accettazione e presa in carico da parte del PEM del progetto definitivo e di tutte le indagini ad esso collegate sia in sito sia nel programma preliminare del procedimento; b) costituzione della UnitàProgExe e distribuzione degli incarichi disciplinari ai diversi specialisti (progettisti specialistici leader (PSL) e specialisti di staff) e tra essi al CSP; c) individuazione delle diverse aree tecnologiche di produzione e individuazione delle unità operative (reparti operativi, imprese esecutrici, fornitori); d) individuazione dei lotti operativi con la chiara definizione delle gamme di opere affidate a ciascuna unità operativa (tale definizione è talvolta indicata come definizione dei limiti di batteria).

10.3

Programma esecutivo del cantiere (e scomposizione dei lavori in fasi e siti: WBS) Il programma esecutivo di cantiere contiene in modo ordinato tutte le indicazioni necessarie per collocare, nei diversi siti e nel tempo, tutti i lotti operativi, le lavorazioni, le relative fasi ed eventualmente i processi di lavorazione nelle singole fasi. Può quindi essere redatto a più livelli approfondendo nel dettaglio la commessa sino ai processi operativi e può essere più volte revisionato nel corso della progettazione esecutiva.

10.4

Analisi del sito e progettazione cantiere Nell’appendice D sono riportate le principali indagini che occorre eseguire nel contesto del progetto definitivo e poi in dettaglio nel progetto esecutivo onde eliminare i pericoli indotti dal sito al cantiere. Tra queste indagini sono essenziali quelle determinate dalla presenza di attrezzature tecnologiche particolarmente ingombranti o pesanti che potrebbero indurre alterazioni al sistema idro-geologico interessato (per esempio vibrazioni intense e di bassa frequenza, …). Sono inoltre importanti le indagini sui bacini idro-geologici interessanti il cantiere, anche tenuto conto dei pericoli indotti in via temporanea dalle opere presenti solo durante la realizzazione (barriere idrauliche determinate dalle piste di accesso, dai parchi inerti, dai serbatoi di liquidi destinati alle costruzioni o destinati alle misure antincendio, …). In talune circostanze le opere provvisionali sono così importanti da costituire oggetto da sole di una specifica progettazione definitiva (per esempio grandi cave, grandi strade di accesso, …) ed esecutiva. In tal caso è opportuno che la realizzazione e la successiva demolizione e ripristino aree di tali "aree di cantiere" siano considerate a tutti gli effetti opere costruite nell'appalto e che la pianificazione di sicurezza si riferisca alla loro realizzazione e all'esercizio.

10.5

Progettazione del cantiere Dopo aver raccolto tutte le valutazioni e gli elementi determinanti la costruzione degli apprestamenti, il CSP deve redigere un apposito capitolo che raccolga tutte le indicazioni come indicato in dettaglio nell’appendice E.

10.6

Analisi delle lavorazioni e fasi di lavorazione Per ciascun lotto operativo il CSP individua le Lavorazioni, le relative fasi, i processi operativi tenendo conto anche del sito del processo, della stagione, della collocazione nel programma.

10.6.1

Analisi dei processi - Procedure esecutive Per ciascun processo relativo a ciascun lotto operativo il CSP redige le procedure di Lavorazione individuando: a) le categorie professionali di lavoratori coinvolti (GO; dette anche squadre tipo) e la loro composizione; b) le attrezzature impiegate (modello, prestazioni, caratteristiche, esemplificazione di tipo); c) le macchine operatrici (modello, prestazioni, caratteristiche, esemplificazione di tipo); d) gli attrezzi manuali principali (modello, esemplificazione di tipo); e) i dispositivi di protezione individuali specifici. UNI 10942:2001

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10.6.2

Analisi dei pericoli nei processi Per ciascun processo il CSP: a) individua il sito, la durata, la numerosità dei lavoratori; b) analizza il luogo di lavoro; c) accerta la presenza di pericoli per gli operatori indotti dal sito; d) evidenzia i pericoli indotti dalla attività del processo al luogo di lavoro, al sito, ai luoghi di lavoro circonvicini o ai processi co-presenti. Sulla base di tali elementi il CSP redige una richiesta e poi un verbale di riunione di riesame progetto onde ottenere la eventuale riprogettazione con la eliminazione del pericolo (per esempio con il cambiamento delle metodiche di lavorazione o con la sostituzione delle sostanze impiegate).

10.7

Rapporti di riesame progetto Per i processi analizzati nei quali sia stata ottenuta la eliminazione dei pericoli in via progettuale il CSP redige opportuno rapporto anche ai fini di documentare, in vista di possibili adeguamenti in corso d'opera, il processo decisionale che abbia indotto quelle determinate scelte progettuali, tecnologiche, temporali.

10.8

Progettazione delle misure di sicurezza nei processi Per i processi analizzati nei quali non è stato possibile ottenere l’eliminazione dei pericoli in via progettuale, il CSP redige una specifica per l’indicazione della misura di sicurezza, tale misura può essere costituita da: a) Istruzioni di lavoro. Il piano di sicurezza indica quali adeguamenti siano necessari alle ordinarie procedure esecutive allo scopo di ottenere l’eliminazione o la minimizzazione del rischio (per esempio trasferimento della fase in altro luogo o tempo di lavorazione, dilatazione del tempo di lavorazione, introduzione di sorveglianza particolare, …). b) Apprestamenti. Gli apprestamenti sono elementi fisici che difendono il sito, il luogo di lavoro, il posto di lavoro. La loro realizzazione determina un approvvigionamento, un esercizio, una lavorazione. Per tali elementi il piano contiene o rimanda ad apposite specifiche redatte dal CSP che contengono: 1) la progettazione funzionale dell'apprestamento (per esempio passerella) la struttura dell’apprestamento (forma, dimensioni, materiale, modalità costruttiva); la definizione del tempo necessario per la adozione dell'apprestamento, gli oneri relativi alla costruzione, all'esercizio, alla rimozione dell'apprestamento; 2) tutti gli elementi dell'impianto di cantiere di cui all'apposito capitolo "progettazione del cantiere" che fanno parte della gamma degli apprestamenti e che come tali sono stimati nei programmi e negli oneri.

10.9

Valutazione dei rischi residuali dei processi Per ciascun processo individuato il CSP redige una scheda di valutazione dei rischi specifici della lavorazione desumendola dal documento di valutazione impresa (se disponibile) o da schede di valutazione tipo redatte da organismi rappresentativi delle categorie professionali nazionali.

10.10

Schede di valutazione rischi specifici All'interno di dette schede devono essere riportati per ciascun processo elementare: a) la durata della operazione per i gruppi omogenei di lavoratori esposti ai rischi specifici (anche sotto forma di frazione o percentuale); b) i rischi fisici, chimici, biologici cui i Lavoratori dei gruppi omogenei sono esposti; c) la modalità gravità del danno eventualmente riportabile;

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d) la modalità probabilità del danno, eventualmente espressa con il rapporto "eventi (o ore perse) / numero ore lavorate", dedotta da indagini statistiche settoriali o nazionali disponibili; e) le principali misure tecniche di prevenzione, cioè una sintesi delle informazioni che i datori di lavoro delle imprese esecutrici dovrebbero comunque impartire ai lavoratori da loro dipendenti; f) una gamma di informazioni più generali riguardanti la normativa cogente o interessata alle attività del gruppo omogeneo.

10.11

Richiami del CSP verso i responsabili delle esecuzioni (doveri) Il CSP, dopo aver redatto e raccolto tutte le procedure di lavorazione e le relative schede di valutazione rischi, raccoglie in una apposita specifica la serie di indicazioni che evidenzi, a favore del CSE e di tutti i responsabili della costruzione i rischi generali a cui sono soggette tutte le lavorazioni e le indicazioni necessarie per la corretta gestione del piano con i relativi adeguamenti.

10.12

Gestione delle interferenze Qualora dalle analisi dei pericoli dei diversi processi e dal programma temporale generale (vedere 6.4) si ponga in evidenza il fatto che due lavorazioni siano co-presenti nello stesso luogo di lavoro e che una di esse generi pericoli interessanti anche altre unità operative presenti in siti correlati o interessati dai pericoli analizzati, il CSP redige opportune specifiche di coordinamento intervenendo sulle procedure interessate determinando variante di procedura o predisposizione di appositi apprestamenti di protezione. In entrambi i casi deve procedere come già previsto per le singole operazioni.

10.13

Gestione operativa dei piani di sicurezza nell'appalto

10.13.1

Il Committente (o per esso il responsabile del procedimento, o il Project Manager, o il ResLav del procedimento) ha il dovere, secondo la legislazione vigente, di verificare l’idoneità tecnica delle imprese appaltatrici anche per quanto riguarda la loro capacità di operare coerentemente con le norme cogenti sulla sicurezza del lavoro.

10.13.2

Il PM o il ResPro può perciò predisporre prima dell'appalto opportune attività di indagine onde accertare tali idoneità tecniche delle imprese da invitare all'offerta, anche con la richiesta di leggere per estratto i loro documenti di valutazione impresa, o con apposite verifiche ispettive (eventualmente condotte con le procedure descritte nelle norme della serie UNI EN 30011).

10.13.3

Alle imprese ammesse a presentare offerta è comunque richiesto di tenere conto, nella predisposizione dell'offerta, di tutte le misure di sicurezza imposte dalla legislazione vigente e in particolare di quelle previste dal loro documento di valutazione impresa e dal piano di sicurezza allegato al progetto esecutivo per l'offerta.

10.13.4

Di tale avvenuta presa in carico le imprese offerenti danno testimonianza con la presentazione in allegato all'offerta del documento di valutazione di cantiere, ovvero del piano operativo, o, se del caso del piano sostitutivo, nel quale avranno evidenziato gli adeguamenti delle proprie tecnologie al piano di sicurezza, gli adeguamenti per le procedure di costruzione alle indicazioni desunte nel piano di sicurezza per quanto attiene alla gestione dei pericoli e alle interferenze, alla realizzazione ed esercizio degli apprestamenti necessari, nonché delle richieste di modifica dei piani di sicurezza per l'adeguamento alle proprie procedure e tecnologie.

10.13.5

A tale scopo nel periodo di negoziazione compreso tra la presentazione dell'offerta e la firma del contratto, il CSP, con la fattiva collaborazione del PEM analizza le richieste di riesame e con le opportune revisioni e presenta le versione "zero" del piano di sicurezza approvato e allegato al contratto di appalto.

10.13.6

Dopo tale revisione il piano di sicurezza è consegnato al CSE per la relativa utilizzazione e le eventuali revisioni e adeguamenti.

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10.13.7

Nel piano di sicurezza devono essere indicate le modalità per il coinvolgimento del CSP e quindi del PEM durante le fasi di esecuzione delle opere, onde dare sufficiente garanzia del fatto che le decisioni prese in sede di adeguamento siano coerenti con le scelte progettuali del CSP e del PEM.

10.14

Altri documenti per la sicurezza Nella gestione della documentazione si potranno trovare altri documenti che sono qui di seguito riportati.

10.14.1

Piani delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori secondo la legislazione vigente: Nota

In particolare, comma 8, art. 18, legge 55/1990. sono documenti di parte impresa che possono essere sostituiti da piani sostitutivi o piani operativi.

10.14.2

Programmi di demolizione11) e "Notifiche di lavorazione"12) concernenti i lavori in sotterraneo: possono certamente essere compresi nei documenti di parte impresa come detto sopra.

10.14.3

Revisioni e rielaborazioni delle imprese appaltatrici ed esecutrici: durante il periodo intercorrente tra l’accettazione dell'offerta e la firma del contratto, con apposite attività di riesame contratto, le imprese appaltatrici possono richiedere revisioni dei documenti allegati al progetto esecutivo. Esse possono essere considerate o revisioni dei piani di sicurezza allegati al progetto esecutivo o elementi del documento di valutazione cantiere, o piani sostitutivi, o piani operativi. A cantiere iniziato il CSE sarà richiesto di redigere una revisione che accolga tutte le modifiche da lui accettate, in seguito l'adeguamento del piano sicurezza deve essere curato dal CSE.

10.14.4

Piano di sicurezza sostitutivo: interessa le commesse in cui non esiste il piano di sicurezza redatto dal CSP.

10.14.5

Piano di sicurezza operativo: documento rielaborato dall'impresa e proposto al committente per la rettifica o il completamento del piano di sicurezza allegato al progetto esecutivo.

11

DOCUMENTI DI GESTIONE DELL’OPERA COSTRUITA

11.1

Generalità Il procedimento di realizzazione dell’opera dovrebbe concludersi con la piena soddisfazione del cliente, dei suoi fruitori e dell’organizzazione che vi ha operato. In particolare risultano essere importanti, per il raggiungimento della soddisfazione del cliente, alcuni elaborati che sono previsti nella normativa vigente per le opere Pubbliche e richiamati anche nelle norme UNI relative alle discipline in questione. Questi elaborati sono denominati piani di manutenzione. Gli elementi normativi esposti nelle note che seguono si presume siano sufficienti a guidare il processo di progettazione esecutiva per la redazione dei documenti per la manutenzione, obbligatori per le opere pubbliche, o considerati utili e quindi consigliati dalle norme UNI citate. Nota 1

Per le opere pubbliche è attualmente in vigore la legge 109/1994 che all'art. 16 cita il piano di manutenzione.

Nota 2

Le norme UNI per la qualificazione e controllo del progetto, in particolare la UNI 10722 parti 1, 2 e 3 costituiscono documento di riferimento per gli stessi documenti all’appendice C.

Nota 3

Il piano di manutenzione è costituito da una relazione generale e dai seguenti documenti operativi: Manuale d'uso Manuale di manutenzione Programma di manutenzione.

Nota 4

Il piano di manutenzione è descritto nella UNI 10874.

11) 12)

Di cui all’art. 72 DPR 164/1956. Di cui all’art. 7 del DPR 320/1956.

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11.2

Documenti preliminari alla manutenzione I documenti preliminari alla manutenzione sono quelli occorrenti e atti a descrivere le opere nella loro configurazione immediatamente prima della consegna dell'opera ai fruitori. Tale configurazione (detta anche "AS BUILT") può essere individuata dalla situazione in cui l'opera è pronta al collaudo o alla dichiarazione di conformità finale. I documenti preliminari sono i seguenti: a) Elaborati di tipo funzionale Planimetrie dettagliate e quotate riscontrate da misure in opera degli spazi funzionali e cioè: - dei passaggi, degli accessi, delle uscite di sicurezza, dei luoghi disponibili per i fruitori; - dei posti di lavoro previsti per i fruitori o per i loro delegati operatori quali spazi di passaggio e piattaforme destinate a lavorazioni di esercizio e manutenzione di tutti gli apparati di lavorazione, controllo, governo dell'opera. b) Elaborati di tipo strutturale Documenti di collaudo o di conformità finale rilasciati dal responsabile del collaudo o della dichiarazione di conformità: - di tutti gli elementi strutturali che determinano i requisiti essenziali degli spazi funzionali dell'opera, in particolare il requisito di resistenza meccanica e stabilità per sopportare i carichi previsti, accidentali e eccezionali prevedibili; -

gli elementi strutturali devono essere descritti con l’individuazione topologica, e con le caratteristiche fisico-chimiche ambientali compatibili con la loro durabilità e con la loro disponibilità nel tempo previsto di vita degli spazi funzionali. c) Elaborati di tipo tecnologico Devono essere descritti gli impianti idrici, sanitari, di riscaldamento, di ventilazione, di condizionamento, meccanici, elettrici, e di essi devono essere riportati gli schemi funzionali, le planimetrie, le sezioni, le specifiche di fabbricazione degli apparati e dei componenti, le relative dichiarazioni di conformità, i manuali d'uso e manutenzione di tutti gli apparati e delle macchine. d) Elaborati della pianificazione di sicurezza Gli elaborati della pianificazione della sicurezza previsti nella presente norma e in particolare: i piani di sicurezza redatti durante il progetto esecutivo, i piani sostitutivi, le integrazioni e i piani operativi redatti nella configurazione finale di collaudo o di fine lavori. e) Elaborati di rappresentazione generale Elaborati di rappresentazione delle opere come richiamati dalla UNI 10722-3, appendice C, prospetto C.3 nella loro configurazione finale detta AS BUILT. f) Adeguamento e aggiornamento degli elaborati Ai fini di consentire una corretta esecuzione della manutenzione e dell'esercizio dell'opera, il gestore dell'opera (committente, datore di lavoro o suo rappresentante incaricato nell'esercizio ordinario), garantisce tutte le revisioni dei documenti di manutenzione eventualmente determinati da successivi interventi di ricostruzione, trasformazione, restauro o manutenzione straordinaria.

11.3

Documenti di pianificazione della manutenzione Tali documenti sono elaborati a cura del progettista incaricato dal committente e sono elencati nella UNI 10722-3 (punto C.3.1 e seguenti). Il piano di manutenzione è descritto nella UNI 10874 ed è trattato dalla legislazione vigente in materia di lavori pubblici13).

13)

Al momento della pubblicazione della presente norma è in vigore la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e il relativo regolamento di attuazione (DPR 21 dicembre 1999, n. 554).

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Nota

Il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi o di effettiva realizzazione, l’attività di manutenzione dell’intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza ed il valore economico. Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla specificità dell'intervento, ed è costituito dai seguenti documenti operativi. a) il manuale d'uso; b) il manuale di manutenzione; c) il programma di manutenzione. Il programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di manutenzione redatti dal progettista in fase di progettazione esecutiva sono sottoposti, al termine della realizzazione dell'intervento, al controllo ed alla verifica di conformità e quindi validati dal committente (o dai suoi incaricati Project Manager, responsabile procedimento, responsabile lavori) e mantenuti adeguati con gli eventuali aggiornamenti resi necessari dai problemi emersi durante l'esecuzione dei lavori.

11.4

Elementi del fascicolo informazioni Il fascicolo contiene gli indici e le informazioni necessarie alla rintracciabilità di tutti i documenti di cui sopra, necessari all'esercizio, alla pianificazione della manutenzione, alla messa fuori uso o demolizione dell'opera. Il fascicolo contiene tutte le indicazioni necessarie relative all'accesso agli spazi destinati alle operazioni di governo degli ambienti indicando: - l’ubicazione di tutti gli organi di comando e controllo; - la disposizione dell'accesso a tutti gli apparati di controllo e i relativi spazi di lavoro per la visione degli apparati e la riparazione e la sostituzione degli stessi; - i percorsi e i relativi spazi di passaggio per l'accesso alle attività di esercizio e manutenzione; - gli apprestamenti difensivi o di ritenuta nonché le misure di sicurezza necessarie per gli addetti all'esercizio e alla manutenzione di tutti gli apparati di governo; - le dotazioni di DPI destinati agli operatori della manutenzione e le relative responsabilità per la loro disponibilità compresi il loro immagazzinamento, le revisioni, l'adeguamento. Il fascicolo in particolare contiene le prescrizioni e le indicazioni strutturali per l'ancoraggio, l'ammarro, il sostegno di tutti gli apprestamenti di sicurezza necessari alla sicurezza degli addetti all'esercizio, alla manutenzione, allo smontaggio o alla demolizione dei diversi componenti anche strutturali dell'opera.

11.5

Forma della documentazione Il fascicolo informazioni raccoglie tutte le operazioni di esercizio e manutenzione come descritte nei capitoli precedenti, ed è costituito quindi da: - elaborati grafici rappresentativi dei percorsi, degli accessi, degli spazi di manovra e di lavorazione di tutti gli apparati di governo e comando; - elaborati grafici strutturali indicanti in dettaglio gli elementi per l'ancoraggio, l'ammarro, il sostegno per gli apprestamenti difensivi e i dispositivi di protezione individuali. Il fascicolo informazioni può essere perciò redatto compiutamente solo alla fine del procedimento e completato per il collaudo o la consegna provvisori al committente o al fruitore. La sua elaborazione in occasione del progetto avviene contemporaneamente a quella del piano di manutenzione, e ove questo non sia né richiesto né disponibile, deve essere costituito da un indice generale dei capitoli da completare durante la realizzazione e con la raccolta degli elaborati AS BUILT. Il fascicolo informazioni non può essere considerato documento sostitutivo e preliminare al piano di manutenzione se non alla fine del procedimento, quando (in mancanza di altro documento per difetto di progettazione) può contenere l'elenco delle operazioni considerate essenziali per la salvaguardia degli operatori manutentori dell'edificio.

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12

PROCEDURE DI GESTIONE DEI PIANI

12.1

Nota introduttiva Parte integrante del PS sono le procedure di gestione del piano stesso che devono essere definite in un apposito capitolo del sistema generale. Sulla base di tali indicazioni le procedure di coordinamento definite in questo capitolo sono parte integrante del piano; le imprese partecipanti sono chiamate ad assolvere quanto stabilito in questa sezione. Scopo essenziale del presente punto è la definizione dei rapporti tra i soggetti coinvolti dalla procedura di gestione del PS al fine di: a) facilitare la corrispondenza tra i soggetti incaricati; b) permettere l’assolvimento da parte del CSE dei compiti relativi a: - assicurare l’applicazione delle disposizioni contenute nei piani; - adeguare i piani e il fascicolo informazioni dell’opera in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute ed ai piani operativi e sostitutivi; - organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché il reciproco scambio di informazioni; - proporre al committente, in caso di gravi inosservanze della legislazione vigente, la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto; - sospendere in caso di pericolo grave e imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate; c) definire le modalità di azione del CSE all’interno della fase esecutiva; d) inquadrare i ruoli ed il sistema di interscambio in fase esecutiva; e) facilitare l’esecuzione delle prescrizioni di piano; f) definire il modello di adeguamento del piano all’evolversi del cantiere.

12.2

Riferimento di partenza come elemento di azione del CSE nel PS Il PS contiene il collegamento tra procedure di piano e metodo di gestione operativa durante la fase di realizzazione dell’opera. Il CSE, allo scopo di permettere la corretta valutazione tra le parti della globalità del PS in tutti i suoi aspetti, deve riportare, all’interno del piano stesso, il sistema di gestione ed adeguamento, le relative modalità di azione e di relazione tra i vari soggetti. Scopo ulteriore di tale azione è permettere la conoscenza e quindi l’eventuale evidenziazione di elementi di costo specifici da riportare nel capitolo dedicato (per esempio oneri per le riunioni di coordinamento).

12.3

Possibilità di modifica in fase esecutiva Resta comunque facoltà al CSE di modificare, previa comunicazione ed accordo con le parti, quanto riportato nelle procedure esecutive definite nel PS, da parte del CSP, in relazione ad ulteriori elementi in fase di realizzazione dell’opera.

12.4

Metodo di rapporto e gestione tra CSE e DTC - sub-appaltatori e lavoratori autonomi Scopo del punto 12 è anche definire il metodo di gestione non solo tra CSE e DTC ma anche tra questi e gli eventuali sub-appaltatori, lavoratori autonomi o ulteriori imprese e soggetti che possono, a vario titolo, partecipare alla realizzazione dell’opera. A tale riguardo, le imprese sub-appaltatrici devono ottemperare a quanto stabilito dalle modalità di coordinamento definite in questo capitolo.

12.5

Collegamento tra PS e PO Le procedure di gestione operativa hanno altresì lo scopo di definire le modalità di collegamento tra PS e PO (piano operativo).

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12.6

Gestione operativa Le procedure di gestione operativa vanno adattate in relazione alle specifiche situazioni, elementi e riferimenti; si lascia quindi al CSE l’azione in relazione allo specifico caso. In linea generale sono definibili quattro momenti: - fase 1: comunicazioni ed esame PO; - fase 2: procedura di riunioni di coordinamento; - fase 3: procedura di gestione operativa; - fase 4: procedura di gestione fascicolo informazioni.

12.6.1

Fase 1: comunicazioni ed esame PO Riferimento di partenza per il CSE è la gestione degli adempimenti formali previsti dalla legge vigente che danno luogo all’attivazione delle procedure di gestione in fase esecutiva e che, successivamente, costituiscono elemento di individuazione del rapporto tra CSE e soggetti diversi. Il CSE esamina, gestisce le eventuali revisioni ed accetta il PO.

12.6.2

Fase 2: procedura di riunioni di coordinamento (RC) a) Principio guida Le riunioni di coordinamento sono parte integrante delle procedure di gestione esecutiva e costituiscono fase fondamentale per assicurare l’applicazione delle disposizioni contenute nel PS. b) Esempi di procedure Il CSP deve prevedere l’attivazione di una serie di RC in relazione alle ipotesi specifiche dell’opera in oggetto. Si definisce un criterio generale per la programmazione delle RC: Fase prima dell’inizio dei lavori - Prima riunione di coordinamento - Seconda riunione di coordinamento - Terza riunione di coordinamento - Riunione con terzi ("vicini") Fase di esecuzione dei lavori - Riunione di coordinamento ordinaria - Riunione di coordinamento straordinaria - Riunione di coordinamento "Nuove Imprese" La convocazione, la gestione e la presidenza delle riunioni è compito del CSE. Tale procedura, mantenendo comunque integra la possibilità di ulteriori azioni in fase operativa da parte del CSE, per quanto attiene alle riunioni prima dell’inizio dei lavori e riunioni ordinarie, è codificata in questa sezione del PS. La convocazione delle riunioni di coordinamento può avvenire tramite semplice lettera, fax, messaggio telematico o comunicazione verbale o telefonica. I rappresentanti delle Imprese convocati dal CSE sono obbligati a partecipare. La verbalizzazione, con apposita schedatura, delle riunioni svolte diviene parte integrante dell’evoluzione del PS in fase operativa. In relazione alla definizione delle singole riunioni:

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prospetto

1

Prima riunione di coordinamento Riunione

Quando

1

Presenti

All’aggiudicazione Committenza - ResLav dell’impresa principale PEM - PSL - DLG DTC ..........................

Punti di verifica principali Presentazione piano Verifica punti principali

Committenza - ResLav PEM - PSL - DLG DTC ..........................

Verifica diagrammi ipotizzati e sovrapposizioni

Committenza - ResLav PEM - PSL - DLG DTC ..........................

Richiesta individuazione responsabili di cantiere e figure particolari (SPP)

Committenza - ResLav PEM - PSL - DLG DTC ..........................

Richiesta idoneità personale e adempimenti

RSPP Azienda (eventuale)

Richiesta di notifica di procedure particolari RSPP all’Azienda committente

La prima riunione di coordinamento è finalizzata all’inquadramento e all’illustrazione del piano oltre all’individuazione delle figure con particolari compiti all’interno del cantiere e delle procedure definite. In tale riunione le Imprese convocate devono presentare eventuali proposte di modifica al programma lavori e alle fasi di sovrapposizione ipotizzate nel Piano in fase di predisposizione da parte del CSP. La data di convocazione di questa riunione deve essere comunicata dal CSE. prospetto

2

Seconda riunione di coordinamento Riunione 2

Quando Almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori

Presenti Impresa DLG DTC CSE .................................... Lavoratori autonomi

Punti di verifica principali Consegna piano per RLS Varie ed eventuali

Durante la seconda riunione di coordinamento avviene la consegna del piano operativo o sostitutivo. La data di convocazione di questa riunione deve essere comunicata dal CSE. prospetto

3

Terza riunione di coordinamento Riunione 3

Quando

Presenti

Prima dell’ini- DTC zio dei lavori RSL CSE

Punti di verifica principali Chiarimenti in merito al piano e formulazioni al riguardo

La terza riunione di coordinamento ha lo scopo di permettere ai RLS di ricevere adeguati chiarimenti in merito alle procedure previste nel piano. La data di convocazione di questa riunione deve essere comunicata dal CSE. prospetto

4

Quarta riunione di coordinamento Riunione 4

Quando

Presenti

Prima dell’ini- DTC zio dei lavori "vicini" CSE

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Punti di verifica principali Informazioni sul PS in relazione alle problematiche di terzi

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La quarta riunione di coordinamento ha lo scopo di permettere l’informazione ai "vicini" (terzi) in modo che siano verificate le situazioni specifiche del piano in relazione alle situazioni al contorno. La data di convocazione di questa riunione deve essere comunicata dal CSE. prospetto

5

Riunione di coordinamento ordinaria Riunione ........

Quando Prima dell’inizio di fasi di lavoro al cambiamento di fasi

Presenti Impresa Lavoratori autonomi CSE

Punti di verifica principali Procedure particolari da attuare Verifica piano

La riunione di coordinamento ordinaria deve essere ripetuta, a discrezione del CSE, in relazione all’andamento dei lavori, per definire le azioni da svolgere durante lo svolgimento degli stessi. Le date di convocazione di questa riunione devono essere comunicate dal CSE. prospetto

6

Riunione di coordinamento straordinaria Riunione ........

Quando

Presenti

Punti di verifica principali

Al verificarsi di situazioni particolari DLG CSE DTC ........................ Impresa RLS Lavoratori autonomi

Procedure particolari da attuare

Alla modifica del piano

Nuove procedure concordate Comunicazione modifica piano

Nel caso di situazioni, procedure o elementi particolari il CSE ha facoltà di indire riunioni di coordinamento straordinarie. Le date di convocazione di queste riunioni devono essere comunicate dal CSE. prospetto

7

Riunione di coordinamento "Nuove Imprese" Riunione ........

Quando

Presenti

Alla designazione di nuove im- DLG prese da parte della committenza DTC in fasi successive all’inizio lavori CSE ............. Impresa principale Lavoratori autonomi Nuove imprese

Punti di verifica principali Procedure particolari da attuare Verifica piano Individuazione sovrapposizioni specifiche

Nel caso di ingressi in tempi successivi di Imprese nominate in seguito dalla committenza e nel caso non sia possibile comunicare le informazioni a questi soggetti nelle riunioni ordinarie, il CSE ha facoltà di indire una riunione apposita. Le date di convocazione di questa riunione verranno comunicate dal CSE. In ogni caso è facoltà del CSE predisporre ulteriori riunioni di coordinamento. In ogni caso è obbligo dei soggetti invitati partecipare alle riunioni di coordinamento.

12.6.2.1

Programmazione delle riunioni di coordinamento. Aspetto essenziale del processo relativo alle RC è la definizione di una programmazione delle riunioni prima dell’inizio dei lavori e delle riunioni ordinarie in fase di PS in modo da permettere la precisa individuazione di queste all’interno della programmazione. Tale programmazione potrebbe essere così individuata:

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prospetto

8

Denominazione (fasi entranti)

Settimana

Presentazione e verifica piano

0

Consegna piano al RLS

0

Data Data effettiva (CSE)

Convocati (oltre CSE)

Punti di verifica Note

Individuazione Riferimenti specifici soggetti (CSE)

Verifiche finali prima dell’inizio dei 0 lavori

12.6.3

Fase lavorativa

N° settimana prevista

Fase lavorativa

N° settimana prevista

Fase lavorativa

N° settimana prevista

Fase 3: procedura di gestione operativa Le procedure di gestione operativa rappresentano, insieme con le riunioni di coordinamento, gli strumenti principali e basilari per la gestione del PS in fase operativa; tutto questo necessita, oltre alla collaborazione di tutte le parti in causa, dell’attivazione di un processo di gestione che, sempre in coordinamento con il CSE, possa permettere un reale controllo da parte del DTC. Elementi base a titolo di esempio sono: a) rapporto di visita di cantiere; b) procedura di interfaccia impresa/CSE. Il primo individua il sistema con il quale il CSE deve attivare le verifiche in fase esecutiva, mentre la seconda definisce il sistema di taratura ed adeguamento del PS in divenire in relazione alle reali situazioni e previsioni d’impresa.

12.6.3.1

Rapporto di visita di cantiere Lo scopo della visita è quello di individuare in fase iniziale il sistema con il quale il CSE deve operare in cantiere sul monitoraggio delle situazioni operative, la loro corrispondenza alle norme e al PS. Tale rapporto deve essere tarato in relazione alla tipologia dell’opera in oggetto.

12.6.3.2

Procedura di controllo impresa La procedura di controllo impresa è l’elemento preciso d’interfaccia tra CSE e DTC in relazione agli aspetti evolutivi dell’opera rispetto a quanto indicato in PS e PO. Questa procedura assume il ruolo di principale strumento di verifica previsto dalle procedure di gestione del PS e, inoltre, il suo inserimento nel sistema di piano esecutivo permette di mostrare l’esatta evoluzione dell’opera in qualsiasi momento. Questo permette al DTC di segnalare le situazioni particolari al CSE in relazione al programma lavori e alle sovrapposizioni, e di conseguenza, impostare le procedure di rispetto normativo e quanto riportato sul piano. Questa procedura si divide in: - parte 1: Controllo della programmazione. - parte 2: Comunicazione di verifica. La parte 1 "Controllo della programmazione" ha lo scopo di segnalare nel breve periodo definito per quell’opera, step by step, per tutta la durata dei lavori, la previsione di evoluzione operativa del cantiere permettendo al CSE di interagire in modo preciso su situazioni, corrispondenze ed eventuali fuori Piano. La parte 2 "Comunicazione di verifica" ha invece lo scopo di permettere la attestazione di chiusura di un ciclo di verifica con eventuali ulteriori informazioni al CSE. Questo metodo, come ulteriore azione di confronto tra le parti in gioco si basa su precise regole: - attuazione da parte del DTC; - gestione temporale della scheda (cadenza), che deve essere decisa dal CSE in relazione alle specifiche del cantiere; - consegna delle note al CSE prima della sua attivazione. UNI 10942:2001

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12.6.4

Fase 4: procedura di gestione fascicolo informazioni All’interno delle procedure di gestione esecutiva del PS non deve essere sottovalutata la parte relativa al fascicolo informazioni dell’opera. Compito del CSE è completare il fascicolo informazioni. Questo non solo per quanto attiene alle eventuali modifiche intervenute durante l’esecuzione dei lavori stessi, ma in special modo in relazione alla verifica delle previsioni del fascicolo ed alla raccolta della documentazione corretta che ne costituisce la parte basilare. Per questo il PS deve prevedere: - scheda di informazione alle Imprese sulla verifica finale e trasmissione della documentazione inerente le proprie lavorazioni (disegni, schede materiali, schede di sicurezza, procedure specifiche manutentive, …); - scheda di gestione della documentazione pervenuta e verifica di aggiornamento.

12.7

Inizio di attuazione della presente sezione A seguito della nomina del CSE, con la consegna del PS da parte del committente o ResLav (dopo la revisione del PS da parte del CSP con la collaborazione del PEM), entrano in attuazione le procedure di gestione previste nella presente sezione.

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APPENDICE (informativa)

A DEFINIZIONI COMPLEMENTARI

A.1

appaltatore: Persona giuridica che contrae con il committente un contratto per la realizzazione di un'opera o di una serie di lavorazioni.

A.2

cantiere: Unità produttiva organizzata da un appaltatore appositamente per la esecuzione di un'opera o di un impianto presso un sito consegnatogli da un committente, o presso un reparto operativo di un datore di lavoro - committente.

A.3

collaudatore amministrativo: Soggetto (persona fisica) abilitato, eventualmente designato dal committente, alla verifica e ai controlli finali di conformità dell'opera alle norme cogenti, alle specifiche, alle caratteristiche definite nel progetto e stabilite nel rapporto contrattuale.

A.4

committente: Persona fisica, o responsabile di una persona giuridica, per conto della quale viene realizzata un'opera attraverso la gestione di un procedimento o di una commessa. Nell'ambiente pubblico la persona giuridica committente è correntemente denominata amministrazione aggiudicatrice ed in tal caso il soggetto che la rappresenta è denominato responsabile del procedimento; l’equivalente in ambiente privato avviene per conferimento di un mandato ad una persona fisica che spesso è denominato PM (Project Manager).

A.5

coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: Persona fisica designata dal committente o dal ResLav per la verifica della conformità delle attività delle imprese esecutrici ai piani di sicurezza e al fascicolo informazioni, e che ne cura inoltre l'adeguamento e la armonizzazione (CSE = coordinatore sicurezza per la esecuzione).

A.6

coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: Persona fisica designata dal committente o dal ResLav per la redazione, aggiornamento, adeguamento dei piani di sicurezza e del fascicolo informazioni, nonché per la loro armonizzazione con i diversi progetti esecutivi (CSP = coordinatore sicurezza per la progettazione).

A.7

datore di lavoro: Persona fisica responsabile di una impresa esecutrice o di una unità produttiva, che vi esercita l'attività in qualità di titolare del rapporto di lavoro con uno o più lavoratori dipendenti.

A.8

datore di lavoro - committente: Soggetto datore di lavoro che si trovi nella particolare situazione in cui egli affidi ad operatori esterni alla sua azienda la realizzazione di opere o di lavorazioni da eseguirsi all'interno della azienda o della unità produttiva in cui siano presenti o coinvolti dipendenti lavoratori dell'azienda o della unità produttiva.

A.9

direttore dei lavori generale (DLG): Soggetto abilitato che viene incaricato dal committente di ricoprire la funzione di direzione dei lavori. L’incarico può pervenire anche attraverso i diretti collaboratori del committente aventi funzione di gestori e responsabili della commessa. Questi sono normalmente indicati con il termine di gestore della commessa, responsabile del procedimento, Project Manager. Il direttore dei lavori generale può anche coincidere con il gestore commessa, responsabile del procedimento, Project Manager. Il direttore dei lavori è comunque responsabile della attività di coordinamento delle attività di controllo esplicate dai tecnici specialistici da lui incaricati.

A.10

direzione dei lavori (DL): Funzione affidata dal committente (ad un ente o ad un soggetto) per la verifica della conformità delle opere in esecuzione alle prescrizioni contenute negli elaborati contrattuali intercorrenti tra il committente e gli operatori esecutori. Tale attività si estende normalmente al controllo tecnico delle operazioni esecutive, al controllo di congruità delle partite contabili, alle verifiche di idoneità delle procedure operative in atto nonché al coordinamento degli esperti incaricati dei controlli specialistici.

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A.11

direttore tecnico di cantiere (DTC): Persona fisica responsabile di un cantiere in qualità di mandatario dell'appaltatore, per il rapporto con i lavoratori dipendenti, che dirige l'attività di cantiere prescrivendone l'organizzazione e le misure di sicurezza.

A.12

direttori operativi dei lavori (DLO): Soggetti abilitati, esperti di singole discipline, incaricati dal direttore dei lavori generale di tenere sotto controllo particolari settori topologici o tecnologici delle opere comprese nella commessa in corso di esecuzione (per esempio esperti di geotecnica, strutture, impiantistica, coordinamento sicurezza, verifiche di conformità, verifiche ispettive sui sistemi di qualità).

A.13

dirigente del datore di lavoro: Persona fisica responsabile di una unità produttiva o di un reparto operativo o di un cantiere in qualità di mandatario del datore di lavoro per il rapporto con i lavoratori dipendenti e che ne dirige l'attività prescrivendo le condizioni di lavoro e le misure di sicurezza.

A.14

documento di valutazione unità produttiva: Documento destinato alla sicurezza dei lavoratori dipendenti dai datori di lavoro di imprese esecutrici, o dei datori di lavoro - committenti di lavori entro unità produttive; contiene la valutazione dei posti di lavoro e le relative misure di sicurezza di ciascuna unità produttiva.

A.15

impresa esecutrice: Persona giuridica o lavoratore autonomo chiamato dal committente o dall'appaltatore ad eseguire prestazioni, lavori, servizi, forniture e opere specificate in un contratto di appalto o di prestazioni.

A.16

ispettori di cantiere: Soggetti incaricati dal direttore dei lavori, o per suo mandato dai direttori operativi, di eseguire controlli e verifiche di conformità delle opere alle prescrizioni contrattuali, alle norme vigenti, alle norme tecniche espresse nel contratto (ILC = ispettori di cantiere della direzione dei lavori).

A.17

progettista generale: Soggetto (persona fisica o responsabile di una persona giuridica) incaricato di sviluppare la progettazione generale e completa di un'opera, o incaricato del progetto esecutivo. Il progettista generale è pertanto incaricato del coordinamento della progettazione di più progettisti specialisti (PEM = project engineering manager = gestore del progetto esecutivo; in alcune organizzazioni è denominato anche direttore di progetto).

A.18

progettisti specialistici: Soggetti (persone fisiche o responsabili di persone giuridiche), esperti di una determinata disciplina, incaricati dal PEM di sviluppare la progettazione di parti dell'opera attinenti la disciplina di propria competenza (PSL = project specialist leader).

A.19

progetto esecutivo: Insieme di elaborati grafici e testuali predisposti a cura o per conto del committente che consentano la piena conoscenza del sito in cui sorgeranno le opere oggetto del procedimento, nonché la piena conoscenza delle opere, dei materiali, delle lavorazioni, delle fasi di lavorazione, dei processi, delle attrezzature, delle macchine, delle categorie professionali dei lavoratori, dei programmi temporali, delle stime dei prezzi. Contiene le informazioni necessarie a consentire ad un appaltatore di assumere tutte le decisioni organizzative ed economiche per la documentazione di offerta e per l'eventuale immediato inizio dei Lavori.

A.20

responsabile dei lavori (ResLav): Persona fisica che rappresenta il committente nella gestione del procedimento (o della commessa, delle prestazioni, delle forniture), in uno o più rapporti di contratto d'appalto. Potrebbe in generale coincidere con il gestore della commessa, il responsabile del procedimento, il project manager e deve essere persona con adeguata formazione e idoneità tecnica.

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A.21

servizio di prevenzione e protezione dell'impresa esecutrice (SPP): Servizio organizzato dal datore di lavoro responsabile della azienda o della unità produttiva, o della impresa esecutrice; secondo le leggi correnti il servizio SPP è chiamato a operare per la prevenzione e la protezione dei lavoratori in ciascuna unità produttiva e quindi in ciascun cantiere. In particolare è chiamato a svolgere in esse la valutazione dei rischi specifici di lavorazione ed elaborare le misure di prevenzione e protezione. A capo del servizio è preposto un responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) che è chiamato anche a redigere e mantenere aggiornati i documenti di valutazione fatti propri ed emessi dal datore di lavoro per le relative unità produttive.

A.22

sovrintendente (preposto) alle dipendenze del datore di lavoro: Persona fisica operante in un reparto operativo, che sovrintende l'attività di uno o più lavoratori dipendenti esercitando il controllo della prestazione dei lavoratori e quindi della conformità della loro attività alle misure di sicurezza prescritte. prospetto A.1

Ordinamento per organizzazione di riferimento N° ordine

Denominazione

Organizzazione di riferimento

01

Committente

Committente, amministrazione aggiudicatrice

02

Progettista generale

Committente, amministrazione aggiudicatrice

08

Collaudatore amministrativo

Committente, amministrazione aggiudicatrice

09

Datore di lavoro - Committente

Committente, amministrazione aggiudicatrice

17

Responsabile dei lavori

Committente, amministrazione aggiudicatrice

19

Coordinatore sicurezza per la progettazione (CSP)

Coordinamento sicurezza

20

Coordinatore sicurezza per la esecuzione (CSE)

Coordinamento sicurezza

21

Piano di sicurezza (PS)

Coordinamento sicurezza

04

Direzione dei lavori

Direzione lavori

05

Direttore dei lavori generale

Direzione lavori

06

Direttori operativi

Direzione lavori

07

Ispettori di cantiere

Direzione lavori

10

Appaltatore

Impresa

11

Impresa esecutrice

Impresa

12

Datore di lavoro

Impresa

13

Dirigente del datore di lavoro

Impresa

14

Sovrintendente (preposto) del datore di lavoro

Impresa

15

Cantiere

Impresa

16

Direttore tecnico di cantiere

Impresa

22

Documento di valutazione unità produttiva

Impresa

23

Servizio di prevenzione e protezione dell’impresa esecutrice Impresa (SPP)

24

Documento di valutazione impresa esecutrice

Impresa

25

Documento di valutazione cantiere

Impresa

26

Piano sostitutivo

Impresa

27

Piano operativo

Impresa

03

Progettisti specialistici

Progettazione

18

Progetto esecutivo

Progettazione

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prospetto A.2

Ordinamento termini per archivio alfabetico N° ordine

Denominazione

Organizzazione di riferimento

10

Appaltatore

Impresa

15

Cantiere

Impresa

08

Collaudatore amministrativo

Committente, amministrazione aggiudicatrice

01

Committente

Committente, amministrazione aggiudicatrice

20

Coordinatore sicurezza per la esecuzione (CSE)

Coordinamento sicurezza

19

Coordinatore sicurezza per la progettazione (CSP)

Coordinamento sicurezza

09

Datore di lavoro - Committente

Committente, amministrazione aggiudicatrice

12

Datore di lavoro

Impresa

05

Direttore dei lavori generale

Direzione lavori

16

Direttore tecnico di cantiere

Impresa

06

Direttori operativi

Direzione lavori

04

Direzione dei lavori

Direzione lavori

13

Dirigente del datore di lavoro

Impresa

25

Documento di valutazione cantiere

Impresa

24

Documento di valutazione impresa esecutrice

Impresa

22

Documento di valutazione unità produttiva

Impresa

11

Impresa esecutrice

Impresa

07

Ispettori di cantiere

Direzione lavori

21

Piano di sicurezza (PS)

Coordinamento sicurezza

27

Piano operativo

Impresa

26

Piano sostitutivo

Impresa

02

Progettista generale

Committente, amministrazione aggiudicatrice

03

Progettisti specialistici

Progettazione

18

Progetto esecutivo

Progettazione

17

Responsabile dei lavori

Committente, amministrazione aggiudicatrice

23

Servizio di prevenzione e protezione dell’impresa esecutrice Impresa (SPP)

14

Sovrintendente (preposto) del datore di lavoro

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Impresa

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APPENDICE (informativa)

B RISCHI DI LAVORAZIONE Sono di seguito elencati i rischi di lavorazione più diffusi nell’ambiente dell’industria delle costruzioni, ricavato dall’elenco generale dei rischi destinati all’industria.

prospetto B.1

Rischi: elenco per la valutazione RF01 - Cadute dall’alto RF02 - Seppellimento, sprofondamento RF03 - Urti, colpi, impatti, compressioni RF04 - Punture, tagli, abrasioni RF05 - Vibrazioni RF06 - Scivolamenti, cadute a livello RF07 - Calore, fiamme RF08 - Freddo RF09 - Elettrici RF10 - Radiazioni (non ionizzanti) RF11 - Rumore RF12 - Cesoiamento, stritolamento RF13 - Caduta materiale dall’alto RF14 - Annegamento RF15 - Investimento RF16 - Movimento manuale carichi RC31 - Polveri, fibre RC32 - Fumi RC33 - Nebbie RC34 - Immersioni RC35 - Getti, schizzi RC36 - Gas, vapori RB51 - Catrame e fumo RB52 - Allergeni RB53 - Infezioni da microrganismi RB54 - Amianto RB55 - Oli minerali e derivati

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APPENDICE (informativa)

C MATRICE DI RISCHIO PER IL PROCESSO DI LAVORAZIONE E PER IL RISCHIO SPECIFICO R

prospetto C.1

Valutazione dei rischi Rischio specifico R .............1)

Gravità del danno alla persona

Probabilità del danno nella lavorazione

nullo

reversibile

permanente

non reversibile

4

4

8

12

16

3

3

6

9

12

2

2

4

6

8

1

1

2

3

4

1

2

3

4

1) Ciascuna matrice di rischio è relativa ad un processo di lavorazione e ad un rischio di cui al prospetto B.1.

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APPENDICE (informativa) D.1

D ELENCO DI INDAGINI SUL SITO

Indagini per le misure di sicurezza per pericoli indotti dal sito al cantiere Raccolte che siano tutte le valutazioni e i relativi elementi di indagine sul sito, il CSP redige un apposito capitolo che raccolga:

D.1.1

Pericoli presenti nel sito: situazioni Devono essere analizzate le misure di sicurezza per pericoli indotti al cantiere e determinati dalle condizioni ambientali quali per esempio: - geologia e sismicità; - idrologia e meteorologia territoriale e locale; - contiguità con flussi di traffico stradale; - contiguità con impianti industriali.

D.1.2

Presenza di reti di servizi Deve essere individuata l’eventuale presenza di reti di servizi, quali: - elettrodotti aerei; - cavidotti elettrici sotterranei; - tubazioni di metano, gas, prodotti petroliferi; - reti fognarie; - reti idriche.

D.2

Progettazione delle misure di sicurezza dell’area interessata dall’impianto di cantiere

D.2.1

Apprestamenti di difesa del sito Per ciascuna fonte di pericolo il CSP redige una apposita scheda che illustri la pericolosità della situazione e prescriva le relative misure e apprestamenti quali: - difese geotecniche o idrauliche; - accessi e piste di raccordo; - recinzioni e barriere stradali. Tutte le misure di sicurezza devono essere riportate dal CSP nelle diverse planimetrie del cantiere riportanti gli interventi e gli apprestamenti con le relative specifiche di costruzione. Tutta la trattazione si deve estendere anche ai siti di approvvigionamento specifici del cantiere, quali per esempio: - le cave di prestito dedicate al cantiere; - i parchi minerali o i depositi macchina destinati al cantiere; - i parchi ferroviari, stradali e idroviari destinati al cantiere.

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APPENDICE (informativa) E.1

E ELEMENTI DELLA PROGETTAZIONE DEL CANTIERE

Progettazione del cantiere Una volta raccolte tutte le valutazioni e i relativi elementi determinanti la costruzione degli apprestamenti, il CSP redige un apposito capitolo che comprende:

E.2

apprestamenti di difesa del sito: Per ciascuna fonte di pericolo il CSP redige una apposita scheda che illustri la pericolosità della situazione e prescriva le relative misure e apprestamenti quali: - difese geotecniche o idrauliche; - accessi e piste di raccordo; - recinzioni e barriere stradali. Di tutte le misure il CSP deve dare conto nelle diverse planimetrie del cantiere riportanti gli interventi e gli apprestamenti con le relative specifiche di costruzione.

E.3

infrastrutture: progettazione delle infrastrutture di cantiere: Il CSP redige una serie di elaborati planimetrici, complessivi e specifiche generali che comprendano tutte le infrastrutture quali per esempio:

E.3.1

accessi e viabilità: -

E.3.2

impianti di alimentazione quali: -

E.3.3

impianti elettrici con sottostazione, cabina, rete al quadro principale; acquedotto con acque potabili e industriali; impianti di trasporto di gas o prodotti petroliferi con relativi depositi e stoccaggi generali; reti di terra o protezione da scariche atmosferiche.

impianti di distribuzione, reti, depositi: -

E.3.4

accessi e recinzione dell’area di cantiere; piste e raccordi di accesso con la viabilità ordinaria; accessi al cantiere con posti di vigilanza e guardiana; recinzione del cantiere; sistema stradale interno al cantiere con le relative separazioni tra trasporti eccezionali, pesanti, commerciali, automobilistici, pedonali.

rete elettrica di distribuzione ai quadri di settore, distribuzione locale fino ai quadri di locale o mobili ASC; rete di distribuzione idrica; eventuale rete di depositi di bombole di ossigeno, acetilene, gas petroliferi; rete antincendio con locali serbatoio o pompe di emergenza, deposito e distribuzione estintori o impianti a gas.

impianti logistici: uffici direzionali e tecnici di cantiere: committente, visite committenti: -

direzione lavori, coordinamento sicurezza, direzione cantiere; sovrintendenti, imprese fornitrici; parchi di semoventi e depositi di mezzi pesanti in cantiere; magazzini, laboratori, officine; spogliatoi, latrine e docce per i lavoratori; mense e cucine per pasti dei lavoratori; ambulatori o posti di medicazione o pacchetti di medicazione; spazi per l’organizzazione del primo soccorso e della emergenza;

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-

E.3.5

impianti tecnologici: -

E.4

impianti di trattamento di acque potabili o reflue; impianti di cava; parchi inerti e materie prime; impianti di produzione di calcestruzzi; impianti di produzione bitumati; officine di premontaggio delle carpenterie; officine o parchi di prefabbricazione; impianti sollevamento: gru su binari, gru a torre fissa, ascensori, paranchi, gru a cavalletto.

apprestamenti generali di sicurezza: -

E.5

reti di telecomunicazioni esterne ed interne; sedi e posti di guardia e relativi servizi e alloggi; villaggi di residenza per committenti e per lavoratori cantiere; rete trasporti persone da e per villaggio e mense.

ponteggi fissi e permanenti, passerelle, piani di sbarco e carico; parapetti e ripari protezione verso il vuoto e verso scarpate o verso aree impegnate da lavorazioni pericolose; ponteggi autosollevanti, sviluppabili, piattaforme sollevabili; scale a porta, a carrello, a cavalletto; depositi materiali incendiabili o pericolosi; attrezzatura di armamento scavi, palancole, drenaggio; barriere fisse e mobili anti-rumore.

apprestamenti di sicurezza di uso individuale: Nei casi in cui sia possibile evidenziare l’impiego di dispositivi di protezione individuale determinati dalle lavorazioni e non considerati nelle schede di valutazione dei rischi specifici, il CSP deve evidenziare in apposite specifiche l’esercizio e i relativi oneri dei dispositivi (per esempio imbragaggi e funi di ritenuta). DPI di uso corrente quali casco, calzature, stivali, guanti, tute, gabbani, cerate e altri, sono invece da considerarsi di uso corrente e i relativi costi sono eventualmente da introdurre negli oneri indiretti dell’analisi costi della risorsa mano d’opera e come tali indicati, desunti o compresi negli elenchi prezzi della mano d’opera usati per appalto.

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UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione Via Battistotti Sassi, 11B 20133 Milano, Italia

La pubblicazione della presente norma avviene con la partecipazione volontaria dei Soci, dell’Industria e dei Ministeri. Riproduzione vietata - Legge 22 aprile 1941 Nº 633 e successivi aggiornamenti.

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