Schermi Riassuntivi Diritto Romano Manuale Di Diritto Privato Romano

February 21, 2023 | Author: Anonymous | Category: N/A
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IL DIRITTO ROMANO E LE SUE FONTI IL DIRITTO! si divide in due gruppi: - normativo: il diritto è norma o regola di condotta, un complesso organico di norme; - istituzionale: il diritto si identifica con l’orientamento giuridico; è la stessa organizzazione sociale co me norma, regola di condotta;  DIRITTO OGGETTIVO OGGETTIVO! NORMA AGENDI: diritto oggettivo inteso come  DIRITTO SOGGETTIVO SOGGETTIVO! - FACULT FACULTAS AGENDI: AGENDI: diritto soggettivo, pretesa di un soggetto riconosciuta e tutelata dal diritto

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oggettivo, cui corrisponde il dovere di soddisfarla da parte di altri; Il di dirit ritto to sogge soggetti ttivo vo tr trova ova nel nel dirit diritto to og ogget gettiv tivoo il suo suo fonda fondament mentoo All’in All’inter terno no del ddiri iritto tto sogge soggetti ttivo vo è pos possib sibile ile indi individ viduar uaree le noz nozioni ioni ddi: i: ! Potestà: riguarda certi poteri che un soggetto può esercitare su altri soggetti, indipendentemente dalla loro volontà (genitori e figli); ! Facoltà: riguardavano le possibilità riconosciute e garantite ad un titolare di diritto soggettivo (es. titolare di diritto di proprietà! ha il diritto di percepirne i frutti); Al ddiritto iritto soggettivo soggettivo corrisponde corrisponde un dovere dovere giuridi giuridico, co, si si tratta tratta di una pposizio osizione ne giuridica giuridica passiva passiva

Tra i DOVERI GIURIDICI E’ POSSIBILE DISTINGUER DISTINGUERE E OBBLIGO (dovere di fare o meno in relazione al diritto soggettivo altrui), SOGGEZIONE (dover sottostare all’altrui potestà) e ONERE. !

Distinzione tra: Diritto privato! settore del diritto che regola i rapporti tra individui che hanno per oggetto interessi privati e individuali; Diritto pubblico! regola l’organizzazione ed il funzionamento tra collettività e i singolo che la compongono;

PERIODI DELLA STORIA DEL DIRITTO ROMANO (ETA’ ARCAICA, PRECLASSICA, CLASSICA, POSTCLASSICA) 1.

ETA ETA’ ARC ARCAIC AICA A (754(754-755 755 a. a.C/2 C/202 02 a.C a.C))

Età arcaica! va dalle origini di Roma alla metà del III secolo a.C; basata su una società agricola, forme di produzione agricole, sistema rurale chiuso; "

Caratteri del diritto in età arcaica: - DIRITTO POVERO POVERO DI STRUTTURE STRUTTURE e ISTITUITI GIURIDICI; GIURIDICI; - Vi è un estremo FORMALISMO e ritualità; - Diritto semplice, adeguato a soddisfare le esigenze della società rurale; - Diritto proprio ed ESCLUSIVO dei Romani;

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I MORES: antiche consuetudini, di natura rituale, che regolavano ogni aspetto della vita cittadina. Per lungo tempo rappresentarono l’unica FONTE del diritto con la convinzione che solo le attività compiute nello scrupoloso rispetto di essi potesse assumere rilievo sul piano giuridico; Costumi giuridici dei MAIORES (remoti antenati romani);

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LE LEGES: I mores vennero integrati da LEGGI O LEGES PUBLICAE PUBLICAE (“leggi del popolo”) ovvero  provvedimenti normativi che acquistavano la loro efficacia dalla volontà popolare;

Legge delle 12 tavole, la più famosa tra le leges publicae, fu emanata da magistrati straordinari con l’obiettivo di DISTRUGGERE IL DUALISMO TRA PATRIZI PATRIZI E PLEBEI;

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LEX DUODECIM (450 a.C):

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LEGES ROGAT ROGATAE: AE: Ebbero maggiore rilievi delle 12 tavole, venivano solitamente proposte dal magistrato che successivamente interrogava il POPOLO in assemblea che avrebbe potuto approvare o meno e una volta approvata diveniva lex;

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I PONTEFICI: La conoscenza e l’interpretazione della legge erano nelle mani del pontefice (primi giuristi

romani) ed è a loro che i cittadini si rivolgono per conoscere il ius; "

IUS QUIRITIUM: NUCELO PIU’ ANTICO DEL DIRITTO ROMANO; NEL IUS QUIRITIUM ERANO RICONOSCIUTE LE POSIZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE ASSOLUTE (posizione di potere su persone o RICONOSCIUTE cose).

Es. potere su cose inanimate, animali o schiavi, patria potestas, manus e mancupium; "

IUS CIVILE: - Riguarda solamente i cittadini romani;

1

 

- Le sue fonti sono i mores, le leges e l’interpretazione pontificale; - La potestà e i diritti soggettivi da esso tutelati erano espressi: a. In tter ermi mini ni di di poter poteree su ccos osee o pers persone one;;  b. In termini di ius (servitù, ususfrutto); c. In termini termini di op oportere ortere che il creditore creditore pr pretendev etendevaa grav gravare are sul sul debitore debitore.. 2.

ET ETA A’ PRECLASS PRECLASSICA ICA (202 a.C/ 223-227 223-227 a a.C) .C)

Età preclassica! - Anni della crisi della Repubblica; - Guerre puniche; - Roma estende le sue influenze su tutto il Mediterraneo; - Economia di scambio; Caratteri del diritto in età preclassica: - Vennero riconosciute altre posizioni giuridiche soggettive; -V Vennero ennero riconosciuti NUOVI NEGOZI GIURIDICI; - Non vi è più la povertà di strutture; - I nuovi negozi rispondevano alle esigenze del commercio e quindi fruibili anche dai non cittadini;

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LE FONTI: Restarono in vigore

i mores e le leges; IL RUOLO DEI PONTEFICI FU SOSTITUITO DAI PRETORI DALLA GIURISPRUDENZA; GIURISPRUDE NZA;

E "

LA GIURISPRUDENZA: IL DIRITTO ASSURGE ASSURGE A SCIENZA; SCIENZA; A proposito di giurisprudenza romana si parla si “INTERPRETATIO PRUDENTIUM” ovvero l’interpretazione dei “prudentes”, esperti del diritto, dei giuristi, detti “INTERPRETA anche giureconsulti;

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LA FIGURA DEL GIURISTA: 

OGGI! un privato che non emana norme giuridiche, le interpreta; ROMANO! le opinioni dei giuristi erano considerate IUS, o meglio FONTI DEL IUS CIVILE;

-304 A.C! Gneo Flavio, impiegato del pontefice, copiò e pubblicò un libretto sul quale il pontefice aveva annotato le azioni processuali (libro segreto, non destinato al pubblico) -Con Tiberio Coruncanio ci fu una svolta epocale: ROTTURA DELLA DELLA SEGRETEZZA - SI SPEZZO’ IL MONOPOLIO MONOPOLIO PONTIFICALE DEL DIRITTO, DIRITTO, ed ecco che dei privati (non pontefici, I GIURECONSULTI LAICI) cominciarono ad operare nello spazio esclusivo dei pontefici, inizialmente con attività consultiva e successivamente con insegnamento e opere giuridiche;

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IUS CIVILE C IVILE D DELL’ET ELL’ETA’ A’ PRECLASSICA : Dal III secolo a.C. si diede efficacia giuridica a nuovi

negozi, anche se compiuti da non cittadini (peregrini); a questi negozi si riconobbe l’efficacia di dar luogo ad obblighi, qualificabili in termini di oportere; (SOLO CIVES)

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Due significati di ius civile:  

a.  b.

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Fa riferi riferimen mento to a negozi negozi e istitu istituiti iti riser riservati vati ai ai cittadin cittadinii romani; romani; Fa riferimento a negozi riservati sia ai cittadini romani che non. Si tratta di negozi costituiti da obbligazioni e per i quali alla necessità di adempiere da parte del debitore fu fatto riferimento col verbo oportere;

Il giudice, chiamato a decidere una lite, deve valutare secondo buona fede i doveri del debitore, un criterio che rimandava ai criteri di correttezza; BUONA FEDE:

IUS GENTIUM: “diritto delle genti” (peregrini). Uguale al ius civile per il fatto che l’obbligo del

debitore era espresso in termini di “oportere”, in questo caso il ius gentium era parte integrante del ius civile; Alcuni negozi dell’antico ius civile furono estesi anche allo ius gentium e quindi ai peregrini (traditio, stipulatio e mutuo); "

IUS HONORARIUM: DIRITTO ONORARIO; ONORARIO; un’altra qualificazione del ius, si tratta

del diritto risultante dall’attività creativa di alcuni organi giurisdizionali come i pretori (urbano e peregrino), gli edili curuli e i governatori delle province: a. PRETORE UR URBANO! carica annuale po pote tere re di di impe imperi rioo (com (coman ando do); ); ““cum cum impe imperi rio” o”.. Stes Stessso ppot oter eree del del cons consol ole; e;

2

 

 b. PRETORE PEREGRINO PEREGRINO! - Istituito più tardi a causa dell’intensificarsi dei commerci; - Pari dignità e imperium del pretore urbano; - Aveva il compito di regolare i rapporti tra romani e stranieri; c. EDILI CURULI! - Magistrati sine imperio; - Vigilanza Vigilanza sui mercati per le controversie della vendita di schiavi o animali; d. GOVERNATORI PROVINCIALI! organizzazione in province dai territori conquistati dai romani; "

PRETORE! Emanava un EDITTO destinato a durare un anno, questo non conteneva ordini nei confronti dei

cittadini ma unpretorio PROGRAMMA nel quale L ’intervento si manifestava in 3indicava modi: i provvedimenti che avrebbe preso; 1) agevolazione del ius civile lì dove i mezzi da esso previsto fossero insufficie insufficienti nti; 2) colmare lacune del ius civile;  3) corregger correggeree il ius civile;  !

3.

edictum tralaticium: l’editto aveva durata annuale ma i pretori andavano via via confermando e migliorando l’editto precedente al loro;

ETA ETA’ C CLAS LASSI SICA CA (223 (223/22 /227 7 a.C – 235 d d.C) .C)

ETA’ CLASSICA! ha inizio con la fine della Repubblica romana e l’avvento del principato di OTT OTTA AVIANO AUGUSTO; AUGUSTO; Si tratta di un regime ibrido (né repubblica né monarchia), SUBENTRA IL PRINCEPS; "

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LE FONTI:

- senatoconsulti: emanate dal senato - costituzioni imperiali: emanate dal principe - il pretore perde il ruolo innovatore del ius

EDITTO PERPETUO:  Nel 130 d.C il giurista Salvio Giuliano stabilì il testo definitivo dell’editto pretorio,

ovvero l’editto perpetuo; (l’editto divenne legge dello stato che i pretori dovevano rispettare). "

4.

Giuristi conosciuti del II secolo: Gaio (“institutiones”), Pomponio; Ulpiano;

ET ETA A’ POSTC POSTCLASS LASSICA ICA O BIZA BIZANTIN NTINA A (23 (235 5 d.C – fino a Giustini Giustiniano) ano)

ETA’ POSTCLASSICA! - ascesa al trono di Costantino; - impero diviso in due parti: PARS OCCIDENTIS (capitale Roma), PARS ORIENTIS (capitale Costantinopoli). - 475: fine impero romano d’Occidente mentre sopravvive quello d’Oriente - 527: Giustiniano prova a riconquistare l’Italia ma non riuscì a ricostruire l’impero d’Occidente; - ETA’ DI DECADENZA PER IL DIRITTO POICHE’ LE LEGES DIVENTANO SCADENTI DAL PUNTO DI VISTA LINGUISTICO, STILISTICO E TECNICO;

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LE FONTI SI SUDDIVIDONO IN: 

a. Fonti di produzione: ogni atto o fatto da cui scaturisce il DIRITTO OGGETTIVO;  b. Fonti di cognizione: ogni materiale che ci c i consenta di conoscerne FORME E CONTENUTI; c.  Altre fonti : mores, leges, plebisciti, senatoconsulti; d.  La consuetudine: equiparata alle leges, tradizionalmente intesa come osservanza generale e costante nel tempo di un comportamento da parte di una collettività; "

FONTI DI COGNIZIONE ! CORPUS IURIS CIVILI

- MONUMENTALE COMPILAZIONE DI “IURA” E “LEGES” COMPIUTA NEL VI SECOLO A.C. SU RICHIESTA DI GIUSTINIANO; - 4 LIBRI DISTINTI: “INSTITUTIONES”, “DIGESTA”, “DIGESTA”, “CODEX” E “NOVELLAE” i. ii. iii. iv. iv.

INS INSTIT TITUTI UTION ONES: ES: sscri critte tte in form formaa di discor discorso so dir dirett ettoo che l’i l’imper mperato atore re tiene tiene ai giovani giovani cche he si avviano agli studi giuridici; ha quindi una funzione didattica (ricalca le istituzioni di Gaio); DIGESTO: DIGESTO: opera compiuta compiuta nel 533 e pubbli pubblicata cata co conn la costituzione costituzione “T “Tanta”; anta”; si tratta tratta di una una GRANDE ANTOLOGIA ANTOLOGIA GIURIDICA che raccoglie brani di opere di giuristi classici organizzati per materia; CODE CODEX: X: opera opera compiuta compiuta nel 529 e poi nu nuovament ovamentee nel 534 con con aggiunta aggiunta di alt altre re costituzioni di diritto privato; NO NOVEL VELLAE LAE:: costitu costituzio zioni ni di Giust Giustini iniano ano em emanan anante te dopo dopo il Cod Codex; ex;

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FONTI DI COGNIZIONE! FONTI PREGIUSTINIANEE 

FONTI PREGIUSTINIANEE: ISTITUZIONI DI GAIO E CODICE TEODOSIANO; i. ii.

Istitu Istituzion zionii di Gaio: Gaio: ddivi iviso so iinn qu quatt attro ro llibr ibrii (p (pers ersone one,, co cose, se, azi azioni oni); ); Codice Codice teodos teodosiano iano:: diviso diviso in 16 lib libri, ri, conten conteneva eva costit costituzi uzioni oni imp imperi eriali ali da Costa Costanti ntino no a Teodosio II;

1. FATTI, ATTI E NEGOZI GIURIDICI GLI

ATTI NEGOZIALI 4

 

FATTO GIURIDICO! QUALSIASI ATTO, VOLONTARIO O MENO, CHE INCID INCIDE E SULLA RE REAL ALTA TA’’ GIURIDICA DANDO LUOGO A NUOVE SITUAZIONI GIURIDICHE O MODIFICANDO E ESTINGUENDO SITUAZIONI GIURIDICHE PREESISTENTI; (CONTRATTO, TESTAMENTO, NASCITA, MORTE). !

i fatti giuridici si dividono in: Vol olon onta tari ri (a (att ttii gi giur urid idic ici) i)! azioni umane volontarie giuridicamente rilevanti che a loro volta si dividono in ATTI LECITI e ATTI ILLECITI; Involontari! fatti naturali, indipendenti dalla volontà dell’uomo (calamità, morte);

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ATTI LECITI! fanno parte di questi atti i negozi giuridici ovvero manifestazioni da parte di singoli con lo scopo di risultati giuridicamente definibili in termini di acquisto o perdita;

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ATTI ILLECITI! fatti giuridici volontari vietati dall’ordinamento giuridico con la conseguente applicazione di sanzione a carico dell’autore;

2. NEGO NEGOZI ZI GIUR GIURID IDIC ICII  NEGOZI GIURIDICI GIURIDICI! fatti giuridici VOLONTARI; VOLONTARI; sono A ATTI TTI LECITI che hanno l’effetto voluto dall’autore o dagli autori dell’atto; !

Tipicità dei negozi giuridici nelle fonti romane non si parla di nego negozi zi giuridici giuridici ma molti molti atti rientrano rientrano nello nello sch schema ema di negozio giurid giuridico; ico; il CRITERIO CRITERIO è quello della TIPICI TIPICIT TA’, gli effet effetti ti giuridici giuridici ssii ricon riconobbero obbero ssolo olo ad al alcuni cuni neg negozi ozi giur giuridici, idici, iinn numero definito e con precisa struttura.

!

ELEMENTI DEL NEGOZIO GIURIDICO (ELEMENTI NATURALI – ESSENZIALI – ACCIDENTALI)

-

 ELEMENTI ESSENZIALI : sono gli elementi fondamentali del negozio giuridico, ovvero:

MANIFESTAZIONE DELLE VOLONTA’ DELLE PARTI; SOGGETTI CAPACI DI AGIRE (capacità intellettuale) e LEGITTIMATI A COMPIERE UN NEGOZIO (nei negozi formali: essenziale la forma determinata)(nei negozi casuali: essenziale la causa) -

 ELEMENTI NATURALI: NATURALI: sono le conseguenze automatiche del negozio anche nel silenzio delle parti ma

queste possono escluderle; !

 ELEMENTI ACCIDENTA ACCIDENTALI: LI: sono le clausole inserite dalle parti (termine, condizione e modus);  

INVALIDITA INV ALIDITA’’ E INEFFICA INEFFICACIA CIA DEL NEGOZIO GIURIDICO

INEFFICACE! negozio che non produce gli effetti propri;  INVALIDO! - negozio che presenta un difetto nei suoi elementi; - vi sono due specie di invalidità: NULLITA’ E ANNULLABILITA’ NULLITA’! negozio che per difetto dei suoi elementi essenziali non produce effetti, NASCE MORTO; ANNULLABILITA’! negozio che nasce “vivo” ma “ammalato” e i soggetti possono annullarlo, rendendolo inefficace;

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In diritto diritto romano si parla parla di di negozi negozi NULLI NULLI e il negozio nullo è tra trattato ttato come se non non esi esistess stesse; e; Caratterist Caratteristica ica del diritto diritto rom romano ano fu la distinzio distinzione ne tra negozi iure ci civili vili e iure ppraetor raetorio io a seconda seconda cche he fossero fossero  previsti dal ius civile o manifestazioni di volontà che creavano situazioni protette dal ius honorarium cioè dal pretore. Non semp sempre re la violaz violazion ionee della della norma norma comport comportava ava nulli nullità tà com comee nel caso caso di alcune alcune leg leges: es: Leges perfectae: stabilivano il divieto e la nullità dell’atto; Leges minus quam perfectae: stabilivano un divieto e una sanzione ai trasgressori a non la nullità dell’atto; Leges imperfectae: stabilivano un divieto ma non la nullità e nemmeno la sanzione; •





3.

CLASSIFICAZIONE DEI NEGOZI GIURIDICI !

 NEGOZI FORMALI E NEGOZI NON FO FORMALI RMALI Negozi formali: formali: negozi negozi nnei ei quali quali la volontà volontà delle delle parti parti deve deve ess essere ere manifes manifestata tata in forma forma scritta scritta;; Neg Negozi ozi non form formali ali:: la vvolo olontà ntà è manife manifesta stata ta in in qualun qualunque que for forma; ma;

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 NEGOZI CAUSALI CAUSALI E NEGOZI ASTRATTI ASTRATTI Neg Negozi ozi causali: causali: in cui cui la la fo forma rma determi determina na la la st strut ruttur turaa del negozio negozio;; Neg Negozi ozi astr astratt atti: i: la “cau “causa” sa” non non emerg emergee dalla dalla st strut ruttur turaa del nnego egozio zio;;

!

 NEGOZI UNILATERALI, UNILATERALI, BILATERALI BILATERALI E PLURILATERALI PLURILATERALI Neg Negozi ozi uni unilate lateral rali: i: la la vo volon lontà tà è di di una una sola sola pa parte rte (testa (testamen mento) to);; Neg Negozi ozi bilat bilateral erali: i: la vol volont ontàà si manif manifest estaa da du duee parti parti (contr (contratt atto); o); Neg Negozi ozi pluril plurilater aterali ali:: la volo volontà ntà è di tre tre o più parti parti ((soc societ ietà); à);

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 NEGOZI A TITOLO TITOLO ONEROSO ONEROSO E NEGOZI A TITOLO GRATUITO GRATUITO Neg Negozi ozi a titolo titolo oneros oneroso: o: ciascun ciascunaa parte conse consegue gue un vantag vantaggio gio di dietr etroo corrisp corrispett ettivo ivo;; Negozi a ti titolo tolo gratuito: gratuito: ciascuna ciascuna parte parte consegue consegue vantaggio vantaggio senza corrispetti corrispettivo vo (gratui (gratuito); to);

!

 NEGOZI INTER VIVOS E NEGOZI NEGOZI MORTIS MORTIS CAUSA Neg Negozi ozi inter inter vi vivos vos:: producon produconoo effetti effetti in in vita ddel el soggett soggettoo o dei sog sogget getti ti (co (contr ntratt atto); o); Neg Negozi ozi morti mortiss causa: causa: produco producono no effet effetti ti dop dopoo la morte morte del loro loro aut autore ore (test (testame amento) nto);;

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 NEGOZI CON EFFETTI EFFETTI REALI E NEGOZI NEGOZI CON EFFETTI OBBLIGA OBBLIGATORI TORI Negozi con effetti effetti reali: negozi idonei al trasferi trasferimento mento della della pr proprietà oprietà e alla costituzione costituzione di dir diritti itti rreali eali limitati (mancipatio, in iure cessio e traditio); Neg Negozi ozi con effet effetti ti obbliga obbligator tori: i: neg negozi ozi ido idonei nei alla alla nascita nascita di obblig obbligazi azioni oni (contr (contratt attii! fonti di obbligazioni);

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 NEGOZI DISPOSITIVI DISPOSITIVI Atti Atti in fo forza rza dei dei quali quali qualcu qualcuno no aliena aliena,, esting estingue ue o compri comprime me un pr propr oprio io di dirit ritto; to;

!

 NEGOZI FIDUCIARI FIDUCIARI Atti che ecc eccedono, edono, negli effet effetti, ti, lloo scopo scopo che vogliono vogliono rag raggiunge giungere re ma un accordo accordo tra llee par parti ti  permetterà la realizzazione dello scopo;

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NEGOZI FORMALI I NEGOZI ERANO FORMALI E SOLENNI, LE FORMALITA’ ERANO PREVALENTEMENTE PREV ALENTEMENTE ORALI E RICHIEDEVANO L L’USO ’USO DI PAROLE PRECISE, LA PRESENZA DI DETERMINATE COSE O PERSONE. LO SCHEMA DELL’ATTO ERA PRESTABILITO E SE NON FOSSE STA STATO TO RISPE RISPETTA TTATO TO POTEVA ESSERE ANNULLATO ANNULLATO NEGOZI FORMALI PER ECCELLENZA: MANCIPATIO E IN IURE CESSIO 

4. MANCIPATIO (vendita) MANCIPATIO: fonte! mores, fruibili per i soli cittadini romani; att attii che si comp compiva ivano no con con il rame rame o con con il bro bronzo nzo e con la la bilan bilancia; cia; COMPORTA L’ACQUISTO DI POTERE SU PERSONE O COSE DA PARTE DEL MANCIPIO ACCIPIENS E  LA PERDITA PERDITA DEL MANCIPIO MANCIPIO DANS ; -  La mancipatio era usata per : trasferimento della proprietà, costituzione di servitù rustiche, acquisto della mano della donna e acquisto di figli altrui. !

DELL DELLA A MANCIPA MANCIPATIO: TIO: -CARATTERISTICHE Una parte conseguiva un vantaggio dietro pronuncia di parole determinate; - Utilizzo di una bilancia e del metallo - Presenza di 5 testimoni cittadini romani e di un cittadino (libripens) (libripens) che reggeva la bilancia e pesava il metallo; - LE PAR PARTI TI ERANO: MANCIPIANTE O MANCIPO DANS E IL MANCIPIO ACCIPIENS; ACCIPIENS ; !

!

ESEMPIO DI MANCIPATIO! mancipatio dello schiavo Presenti il mancipante, lo schiavo, i 5 testimoni e il libripens con la bilancia, il mancipio accipiens teneva lo schiavo e  pronunciava una frase con la quale affermava di voler acquistare lo schiavo e contemporaneamente contemporanea mente poneva sulla  bilancia il metallo che il libripens pesava e poi consegnava al mancipio mancip io dans;

LA MANCIPATIO: “IMAGINARIA VENDITIO” E NEGOZIO ASTRATTO

La mancipatio perde la funzione di vendita, fu definita imaginaria venditio; Divenne un negozio ASTRATTO ASTRATTO! produceva i suoi fatti a prescindere dall’esistenza di una causa e poteva essere compiuta anche per cause diverse dalla vendita: DONAZIONE E DOLO; !

-

LE LEGES MANCIPII

La m manci ancipat patio io potev potevaa esser esseree integ integrat rataa da LEGES LEGES MAN MANCIP CIPII; II;

6

 

-

5.

LEGES MANCIPII! manifestazioni di volontà espresse oralmente dal mancipio dans o dal mancipio accipiens secondo schemi prestabiliti con lo scopo di limitare o integrare gli effetti della mancipatio;

IN IURE CESSIO IN IURE CESSIO  - negozio formale formale del ius civile, fruibile fruibile dai soli cittadini cittadini romani; romani; - aveva forma forma rigorosa rigorosamente mente imposta imposta! si compiva di fronte a un magistrato (pretore), le parti erano il CEDENTE e il CESSIONARIO ;

- Esem Esempi pioo! per esempio se l’oggetto fosse stato uno schiavo sul quale il cedente voleva trasferire al cessionario la proprietà la proprietà. Presenti il cedente e lo schiavo, il cessionario pronunciava la formula. Il pretore di fronte al silenzio del cedente pronunciava addictio del servo a favore del cessionario; (procedimento in iure cessio) - In iure cessio: era un negozio astratto perché non emergeva nessuna causa, se era impiegata per il trasferimento della  proprietà, comportava anche il passaggio del possesso dal cedente al cessionario;

6.

LA STIPULATIO STIPULATIO

- NEGOZIO FORMALE BILATERALE, UN CONTRATTO CON EFFETTI OBBLIAGATORI; - le parti erano stipulante e promittente; - si compiva attraverso una interrogazione ed una risposta. Lo stipulante, mediante interrogazione, chiedeva al promittente di assumere un determinato comportamento e conseguentemente il promittente pronunciava in prima persona il verbo usato dallo stipulante in seconda persona. (-“prometti….?”- -“Prometto”-) - I COMPORTAMENTI PROMESSI POTEVANO ESSERE: PAGAMENTO DI UNA SOMMA DI DENARO, TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’ E PRESTAZIONI DI LAVORO - NASCEVA COSI’ UN OBBLIGAZIONE A CARICO DEL DEBITORE E IN FAVORE DELLO STIPULANTE (CREDITORE)

7.

ALTRE FORME NEGOZIALI LE FORME SCRITTE a) LA TRADITIO TRADITIO! - negozio

non formale e bilaterale per il TRASFERIMENTO TRASFERIMENTO del POSSESSO e PASSAGGIO DELLA PROPRIETA PROPRIET A’, si compiva con la consegna della cosa che c he si intendeva trasferire  b) CONTRA CONTRATTI TTI CONSENSUALI! negozi non formali (compravendita, locazione, società). Per essi era sufficiente che la volontà fosse manifestata in qualsiasi modo (orale, scritta);

8. DIVERGENZA CONSAPEVOLE TRA MANIFESTAZIONE MANIFESTAZIONE E VOLONTA VOLONTA’ NEGOZI SOLENNI DEL IUS CIVILE ! Il compimento della formalità era necessario per la validità dell’atto e una volta prescritte le formalità queste avevano effetti anche senza la volontà delle parti;

ALTRI NEGOZI!   Non Non erano solenni e in caso di mancanza di volontà l’atto sarebbe stato nullo;

9. Casi di invalidità dei princìpi I. II.

III.

Di Dich chia iara razi zion onee ioci ioci ca caus usaa e simi simili li Dichiarazioni fatte per scherzo o nel contesto di una rappresentazione teatrale, queste erano dichirazioni che non  potevano essere prese sul serio e non avevano effetti giuridici; Riserva me mentale Caso in cui il soggetto dichiara una volontà esteriore differente dalla volontà interiore; questa era irrilevante  perché ciò che contava era la volontà esteriormente espressa; mulaz aziiopresupponeva ne -SiQuesta un negozio bilaterale; - La consapevolezza di non volere ciò che si dichiara di volere è comune nelle parti del negozio; Si avrà quindi un negozio SIMULATO e OCCULTO;

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- La simulazione può essere: ASSOLUTA ASSOLUTA! se le parti dichiarano di volere un negozio ma non ne vogliono alcuno; RELATIVA! se le parti vogliono un negozio diverso da quello palesemente dichiarato dando luogo ad un negozio simulato (non voluto) e ad uno dissimulato (voluto e tenuto nascosto);

IV. IV.

Ne Neii nneg egoz ozii NON NON FO FORM RMAL ALII! il negozio simulato è NULLO mentre quello dissimulato sarà valido se esistono i requisiti necessari di forma e sostanza; Nei nneegozi FORMALI ! il negozio simulato è VALIDO ma il pretore può dare rilievo ad eventuali patti concedendo l’exeptio pacti qualora il creditore del negozio simulato intendeva farlo valere in contrasto con il contenuto dei patti aggiuntivi;

V.

10. L’ERRORE !

La divergenza tra dichiarato e voluto può essere NON CONSAPEV CONSAPEVOLE OLE perché qualcuno per ERRORE potrebbe attribuire alla propria volontà un significato diverso da quello che realmente ha.

(es. nei negozi bilaterali! una parte attribuisce alla manifestazione di volontà dell’altra parte un significato diverso da quello obbiettivo). L’errore può derivare da: - svista; - cattiva conoscenza della lingua; - ignoranza;

!

- fraintendimento; L’errore è DIVERSO dall’ERRORE-VIZIO! è l’errore per cui qualcuno, convinto di circostanze non vere, e in dipendenza da queste, compie un negozio: il negozio in sé è voluto ma l’autore non l’avrebbe compiuto se non fosse stato in errore. LA VOLONTA’ ESISTE MA E’ VIZIATA (vizio della volontà);

!

NON TUTTI GLI ERROR ERRORII COMPORTANO INV INVALIDITA ALIDITA’’ DEL NEGOZIO:

!

"

11.

errore di diritto! errore che dipende da ignoranza o fraintendimento di norme giuridiche, è irrilevante e il negozio è valido er erro rore re su elem elemen enti ti di fatto atto! fu solitamente ritenuto rilevante con conseguente nullità del negozio; errore sc scusabile! errore frutto di ignoranza, non si ritiene di doverlo giustificare;

CIO’ CHE E’ ESSENZIALE E’ L’ERRORE CHE INVESTE IL NEGOZIO NEI SUOI ASPETTI FONDAMENTALI:

-

Error in negotio! errore sull’identità del negozio da compiere; Error in persona! errore sull’identità del destinatario o sull’altra parte; Error in corporae! errore circa l’identità fisica dell’oggetto del negozio; Error in in ssuubstantia! si riferisce alla composizione materiale dell’oggetto del negozio (scambiare rame

-

 per oro); Error in qualitate! circa la qualità dell’oggetto del negozio;

IL DOLO ! !

!

DOLO E VIOLENZA! VIZI DELLA VOLONTA’; VOLONTA’; DOLO! esprime l’idea della volontarietà di un comportamento iniquo e delle relative conseguenze per altri  pregiudizievoli; DOLO NEGOZIALE:

-

a.

 MACCHINAZIONE VOLT  MACCHINAZIONE VOLTA A A TRARRE IIN N INGANNO AL ALTRE TRE PERSONE SI CH CHE E QUESTE COMPIANO UN NEGOZIO PER LORO PREGIUDIZIEVOLE CHE DIVERSAMENTE NON  AVREBBERO  AVREBBER O VOLUT VOLUTO O E QUINDI NON AVREBBER AVREBBERO O COMPIUTO; Si fa riferimento al dolus malus (non dolus bonus! usuali furberie tollerate dal costume), ovvero alla

vera e propria macchinazione per trarre altri in inganno; Il dol doloo negozia negoziale le è irrilev irrilevant antee nei negozi negozi che che davano davano luo luogo go a giu giudizi dizi ddii buon buonaa fede pe perché rché dolo dolo e  buona fede si escludono a vicenda;

EX IO D O I l pre - CEPintr inTtrod odot otta taLdal da preto tore re co come me claus clausol olaa nell’ nell’ed edit itto to;; strume strumento nto necessar necessario io per invali invalidare dare i negozi negozi dai quali nasceva nascevano no azioni azioni cche he non erano di buona buona ffede; ede; in vir virtù tù di essa, essa, ilil conv convenu enuto, to, accer accertat tatoo l’ingan l’inganno, no, ssare arebbe bbe stat statoo ass assolt olto; o;

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 b.

EXCEPTIO DOLI GENERALIS GENERALIS - Exce Except ptio io do doli li ge gene nera rali liss! il campo d’applicazione dell’exceptio doli non era solamente il dolo negoziale ma anche altri casi in cui appariva iniquo che l’attore conseguisse quanto iure civili gli era dovuto; - L’exc ’except eptio io doli doli aveva aveva una una doppi doppiaa valenz valenza: a: " Exceptio doli praeteriti (passato): era il raggiro perpetrato prima del giudizio; " Exceptio doli praesentis: era il dolo che l’attore commetteva nel momento stesso in cui agiva  per il fatto stesso che agiva (comportamento iniquo);

c. L’A ’ACT CTIO IO DE DO DOLO LO - Cosa accadeva accadeva quando quando la vittima vittima del dol dolo, o, incon inconsapevol sapevolee dell’ dell’inganno inganno,, avess avessee dato esecuzion esecuzionee al negozio? IN TAL CASO OCCORREVA PROMUOVERE UN GIUDIZIO E PER QUESTO SOCCORREVA L’ACTIO DE DOLO. "

-

ACTIO DE DOLO: Era utilizz utilizzabi abile le dall dallaa vitt vittima ima cont contro ro l’auto l’autore re del dolo; dolo; Era un’az un’azion ionee PENALE: PENALE: impor importo to della della pena co corri rrispo sponde ndente nte al dan danno no sub subito ito da dall’ ll’att attore ore;; Era un’azione un’azione ARBITRAR ARBITRARIA: IA: il co convenuto nvenuto poteva evitar evitaree la condanna condanna se prima della sentenza sentenza avesse risarcito il danno. Era un’a un’azio zione ne SUSSI SUSSIDIA DIARIA RIA:: il preto pretore re la conce concedeva deva in in ass assenz enzaa di altro altro mezzo; mezzo; No Nonn ppot otev evaa rric icad ader eree sug sugli li er ered edi; i; No Nonn ppot oteva eva es esse sere re rich richie iest staa olt oltre re un ann anno; o;

12. IL METUS  IL METUS:

- vizio della volontà; - TIMORE generato dall’altrui VIOLENZA; - La violenza a cui si fa riferimento non è fisica m maa una MINACCIA DI PROVOCARE PROVOCARE un MALE se il minacciato non avesse compiuto un certo negozio; - si parla di VIOLENZA MORALE; ! ! ! !

La minaccia di un male genera timore (metus) e di conseguenza il soggetto minacciato è indotto a compiere un negozio pregiudizievole. La minaccia è grave perché la vittima, nell’alternativa tra la minaccia e il negozio preferisce quest’ultimo. IL NEGOZIO IN SE’ SE ’ E’ VOLUTO MA LA VOLONTA’ VOLONTA’ SI E’ FORMA FORM ATA PER EFFETTO DEL TIMORE GENERATO DALLA VIS (minaccia) Il convenuto, con azione ex fide bona, avrebbe potuto ottenere l’assoluzione affermando che il negozio era nato da una minaccia;

A. EXCE EXCEPT PTIO IO METU METUS S Il pretore contemplò nell’editto l’exceptio metus, in virtù della quale la persona convenuta per l’adempimento di un negozio estorto con violenza avrebbe ottenuto l’assoluzione; B.

LSi ’ACT ’Adava CTIO IOa QUOD QU METU MEdato TUS Sesecuzione CAU CAUSA SA al negozio estorto con la violenza ancora prima di essere chiamato in chi OD avesse giudizio per l’adempimento; è un’azione penale perché la somma di denaro era quattro volte maggiore al valore del danno arrecato; C. IN INTEGRUM RESTITUTIO PROPTER METUM  Nelle stesse circostanze la vittima della violenza aveva anche un altro rimedio pretorio edittale editta le che neutralizzava gli effetti che iure civili si erano già prodotti;

13.ELEMENTI ACCIDENTALI DEL NEGOZIO GIURIDICO: CONDIZIONE, TERMINE E MODUS

- ELEMENTI ESPRESSAMENTE INCLUSI DALLE PARTI; a) LA C CO ONDI NDIZI ZIO ONE

EVENTO FUTURO E INCERTO DAL QUALE SI FANNO DIPENDERE GLI EFFETTI DEL NEGOZIO E CLAUSOLA CHE CONTEMPLA L’EVENTO; -

La con condi dizi zion onee ppuò uò es esse sere re:: Sospensiv a: sospende gli effetti del negozio, più precisamente non produce i suoi effetti fino al verificarsi di un dato evento;  Risolutiva: produce effetti che però smettono di esistere al verificarsi dell’evento; •



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-

GLI ACTUS ACTUS LEGITI LEGITIMI MI (MAN (MANCIP CIPA ATIO E IN IIURE URE CES CESSIO SIO))  Non tutti i negozi tolleravano l’aggiunta di condizioni, ad esempio gli actus legitimi nei quali l’aggiunta di condizione comportava la nullità del negozio. Erano negozi che si compivano mediante la pronuncia di certa verba e quindi logicamente non potevano essere rinviati i suoi effetti; (es. “questa cosa è mia” ! non poteva diventare mia in seguito). -

CONDICIO IIU URIS  Non era una condizione negoziale e non era soggetta al regime giuridico; giu ridico; gli effetti di questi atti erano subordinati ad alcuni eventi (i legati sarebbero stati efficaci una volta efficace il testamento e quindi alla morte del testatore);

-

CON CONDIC DICION IONES ES IN PR PRAES AESENS ENS VEL VEL IN IN PRAETE PRAETERIU RIUM M CONLA CONLAT TAE Erano condizioni che facevano dipendere gli effetti da eventi eve nti ATTUALI ATTUALI o FISSATI FISSATI (non futuri e non troppo incerti). Il negozio sarebbe stato efficace al verificarsi degli eventi;

-

CONDIZIONI IMPOSSIBILI (eventi giuridicamente o materialmente impossibili: toccare il cielo con un dito) La conseguenza sarebbe stata l’invalidità del negozio nei negozi inter vivos oppure l’efficacia, dovendosi considerare non espressa, nei negozi mortis causa;

-

CONDIZIONI ILLECITE   Nei negozi inter vivos questo provocava la nullità;

-

CONDIZIONI NEGATIVE E POSITIVE  ! positive: subordinano gli effetti del negozio al verificarsi dell’evento; ! negative: subordinano gli effetti del negozio al non verificarsi dell’evento,

-

CONDIZIONI POTESTATIVE, CASUALI E MISTE   ! potestative: quelle il cui verificarsi dipende da un atto volontario di persona interessata; ! casuali: quelle il cui verificarsi dipende dal caso o dalla volontà di terzi; ! miste: quelle il cui verificarsi dipende sia dalla volontà della persona interessata sia dal caso o dalla volontà di terzi.

-

CONDIZIONI POTESTATIVE POTESTATIVE NEGA N EGATIVE TIVE L’avveramento della condizione può essere rimesso alla circostanza che la persona che dal negozio trarrebbe vantaggio non adotti in futuro un determinato comportamento; (es.se non libererai nessun servo). Il problema si pone in assenza di termine perché per essere certi che si verifichi bisogna aspettare la morte dell’interessato il quale potrebbe liberare uno schiavo fino all’ultimo istante di vita ma durante la vita non produrrà effetti.

-

CO COND NDIC ICIO IO P PEN ENDE DET T, DEFI DEFICI CIT T, EXST EXSTIT ITIT IT ! pendet: la condizione pende, non si è verificata ed è incerto che si verificherà. Il negozio in sé è valido ma non produce i suoi effetti e forse non li produrrà mai. Il debitore avrebbe potuto pretendere la restituzione; ! deficit: la condizione viene a mancare e il negozio non ha effetti; ! exstitit: la condizione si è verificata e produrrà i suoi effetti;

-

CO CON NDIZ IZIO ION NI R RIS ISO OLU LUTI TIV VE La regola era di non ammettere queste condizioni perché nella mentalità giuridica romana non era pensabile che effetti giuridici potessero automaticamente cessare per il verificarsi di un evento. (es. diritto di proprietà! non poteva cessare per il verificarsi di un evento, non poteva esserci una proprietà temporanea).

 b) IL TERMINE (DIES) 

TERMINE: elem element entoo acciden accidentale tale del del negozi negozioo giuridi giuridico, co, un unaa clausol clausolaa accordata accordata tra tra le parti; parti; riguar riguarda da un evento evento futuro futuro ma a differ differenza enza del della la condizione condizione si tratta tratta di un evento evento che SICURAMEN SICURAMENTE TE SI VERIFICHERA’; clausola che prevede un avvenimento futuro e certo; poteva trattarsi trattarsi di di una ddata ata del calendario calendario oppure oppure un evento che si sarebbe sarebbe sicuramente sicuramente verificato verificato prima prima o ppoi oi (quando lui morirà); -

il te term rmin inee pot potev evaa es esse sere re::

iniziale! negozio con termine iniziale non produceva effetti, li avrebbe prodotti alla scadenza, quando si verificava l’evento; finale! negozio con termine finale produceva immediatamente effetti che sarebbero cessati alla scadenza; - ALCUNI NEGOZI NON NON TOLLERAV TOLLERAVANO TERMINI FINALI FINALI! STIPULATIO E TRADITIO; •



- Successivamente il pretore concesse il termine alla stipulatio contro lo stipulante che avesse agito oltre il termine.

c) IL MODUS (OD ONERE)

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MODUS: Imposizione Imposizione al destinat destinatario ario di un un atto atto di liberalità liberalità di adottar adottaree un compor comportamento tamento determinato; determinato; Si tratta tratta di di un comport comportamento amento volontario volontario che si si differenz differenzia ia però però dalla dalla con condizion dizionee pote potestativ stativa; a; Il modus ORDINA ma non subordina Nelle Nelle ffont ontii romane romane si parl parlaa di modus modus a pro propos posito ito di legat legatii (lega (legato to! disposizione a causa di morte con lui l’autore del testamento attribuisce beni ad un legatario), fedecommessi, istituzioni di eredi e donazione; -

MODUS! E’ IMMEDIATAMENTE EFFICACE E RIMANE EFFICACE A PRESCINDERE DALL’ADEMPIMENTO DEL MODUS; SOLO CHE IL BENEFICIARIO SARA’ OBBLIGATO A COMPIERE QUANTO IL MODUS GLI IMPONE; ! 

-

COND CONDIZ IZIO IONE NE PO POTE TEST STA ATI TIV VA! ESSA SUBORDINA GLI EFFETTI DEL NEGOZIO ALL’AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE, SE QUESTA NON SI VERIFICA IL NEGOZIO NON HA EFFETTI; !

 Modus nella nella disposizio disposizione ne mortis ca causa usa! Trebazio (antico giurista) suggerì che prima di dare esecuzione ad un legato si facesse obbligo al legatario di prestare una stipulatio con cui prometteva all’erede l’esecuzione del modus  (erigere una statua) il legatario che avesse rifiutato

!

 Modus nella nella donazio donazione ne ! il donante trasferiva al donatario la proprietà del bene che donava. Il trasferimento si compiva attraverso mancipatio, in iure cessio o traditio. Contestualmente all’atto traslativo della proprietà si stabiliva un modus a carico del donatario e questo modus poteva apparire come causa dello stesso atto di trasferimento.

la stipulatio sarebbe stato respinto.

Quindi avremmo avuto una datio (trasferimento di proprietà) per una causa (modus) che se fosse venuto a mancare avrebbe legittimato il donante alla restituzione del donato.

14. IMPUTAZIONE DEGLI EFFETTI NEGOZIALI ! GLI

EFFETTI PRINCIPALI DEL NEGOZIO GIURIDICO VENGONO SOLITAMENTE IMPUTATI IN VIA DIRETTA ED ESCLUSIV ESCLUS IVA A ALE PAR PARTI TI DEL NEGOZIO; !

!

IL NUNTIUS (messaggero) - è un semplice portavoce il quale riferisce quanto è stata invitato a riferire; - è un mero strumento materiale; - Non è considerato autore del negozio perché non dichiara una sua volontà e colui che si avvale del nuntius non  può essere considerato terzo esterno al negozio ed è perciò a lui che si collegano collegan o gli effetti; - I negozi formali e solenni (stipulatio, in iure cessio e traditio) non potevano avere un nuntius mentre i contratti consensuali e i patti potevano avere il nuntius; LA RAPPRESENTANZA RAPPRESE NTANZA ORGANICA Un altro altro caso caso è quello quello delle delle pe perso rsone ne fisiche fisiche che che agisco agiscono no e conc concludo ludono no neg negozi ozi pe perr cont contoo di una -

!

corporazione, questi sono comunemente “rappresentanti Rappresentanti legali una detti volontà propria e gli legali” effetti dell’atto si producono ! esprimono esclusivamente sull’ente; non agiscono come soggetti autonomi ma come organi di un altro soggetto che non ha poteri giuridici. Lo stesso stesso schema seguono seguono i negozi negozi di acquisto acquisto conclusi conclusi soggetti soggetti alieni iuri (figli, (figli, schiavi) schiavi);; Questi Questi atti erano validi validi solo che che ad acquist acquistare are (proprie (proprietà, tà, eredità eredità e credito credito)) non era lo schiavo o il figlio ma il pater familias. Soggetti alieni iuri! giuridicamente incapaci, erano organi d’acquisto del pater familias;

AZIONI ADIETTIZIE Poteva accadere accadere che gli gli effetti effetti del negozio negozio ricades ricadessero sero su: su: autori autori de dell negoz negozio io o ssuu terz terzii come nel caso caso delle azioni adiettizie; Azioni adiettizie! in questo caso le obbligazioni erano assunte sua dal soggetto alieni iuris ma sarebbe stato vincolato anche il pater familias (avente potestà);

15. LA RAPPRE RAPPRESENT SENTANZA ANZA LA RAPPRESENTANZA:

Fenomeno per cui unvolontà, soggettoinautonomo, giuridicamente RAPPRESENTA AATE, unimmediati negozio e -pertanto esprime una nome e per conto di altro capace, soggettodetto dettoRAPPRESENT RAPPRESENT RAPPRESENTA TOconclude con effetti in capo al rappresentato.

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- Possiamo distinguere due tipi di rappresentanza: o Rappresentanza Rappresentanz a volonataria! quando i poteri al rappresentante sono conferiti dal rappresentato con atto volontario  o Rappresentanza Rappresentanz a legale! negli altri casi (caso del tutore); - I romani inizialmente furono contrari al riconoscimento che effetti negoziali potessero essere imputati a terzi a causa del carattere formale e solenne dei negozi del ius civile che richiedeva la presenza delle parti; !

LA RAPPRESENTANZA INDIRETTA: - Consisteva nel concludere un negozio per conto altrui ma in nome proprio, con effetti diretti sul dichiarante (espediente); - Successivamente il dichiarante avrà il dovere di trasferire i diritti acquistati tramite il negozio al terzo; - Il terzo ha il dovere di addossarsi gli obblighi nati dal negozio stipulato dal dichiarante;

!

LE DEROGHE ALL’ESCLUSIONE DELLA RAPPRESENTANZA - I romani furono inizialmente contrari alla rappresentanza; - Ammisero la rappresentanza rappresentanza solo in pochi casi: il curator furiosi;  - Fu riconosciuta al tutor impuberis e ai curatores furiosi la legittimazione ad acquistare e trasferire il possesso con effetti diretti in capo ai propri amministratori; la stessa legittimazione fu riconosciuta al procuratore di tutti i beni (figura scelta dal pater per amministrare il patrimonio); - successivamente si giunse ad ammettere che ogni persona libera, agendo a nome di un terzo, potesse acquistargli il possesso.

16. PATTI E CO CONTRA NTRATTI TTI IN FAVORE FAVORE DI TE TERZI RZI -

Erano vi vietati (p (pena! la nullità) patti e contratti a favore di terzi: le parti non potevano decidere che dal negozio nascessero crediti a favore di terzi (“nessuno può stipulare in favore di altro”); es. caio caio (promit (promittente) tente) aveva promesso promesso a tizio (stipulante (stipulante)) di pagare 100 a sempro sempronio nio (terzo) (terzo);; Da una stipulatio come questa non nasceva né azione a favore dello stipulante perché non aveva interesse che il  promittente adempisse a un terzo né al terzo perché non aveva partecipato pa rtecipato alla stipulatio. Si negava negava che che il negozio negozio obbli obbligat gatori orioo pote potesse sse avere avere effet effetti ti dirett direttii in capo a un te terzo rzo..

17. COGNITOR, PROCURA PROCURATOR TOR AD LITEM E ALTRI ALTRI SOSTITUTI PROCESSUALI •



COGNITOR ! sostituto processuale nominato direttamente dalla persona che voleva farsi sostituire nel processo;  partecipava al giudizio in nome altrui, contestava la lite con l’adozione l’adoz ione di una formula per cui nell’intentio appariva il nome del DOMINUS LITIS. Il nome del cognitor appariva solamente nella condemnatio perché il giudice poteva pronunciare l’eventuale condanna; Gli effetti della litis contestatio ricadevano sul dominus litis. PROCURATOR AD LITEM! la nomina poteva avvenire anche in assenza di avversario; La litis contestatio e la sentenza non avrebbero dapprima avuto effetti sul dominus litis;

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IL PROCES PROCESSO SO 1.

IL P PROCE ROCESSO SSO PR PRIV IVA ATO E IIL LD DIRIT IRITTO TO SO SOST STANZI ANZIALE ALE ! !

PROCESSO PRIVA PRIVATO: complesso delle attività volte all’accertamento e alla realizzazione rea lizzazione di diritti soggettivi, al centro vi è il singolo e vi interviene un organo giudiziario; DIRITTO SOSTANZIALE: consta di norme primarie che regolano i rapporti tra gli uomini nella vita associata: in esso si fondano i diritti soggettivi. AD OGNI DIRITTO SOGGETTIVO CORRISPONDE UN’AZIONE (POTERE DI PROMUOVERE UN GIUDIZIO PER FAR VALERE LE PROPRIE RAGIONI);

LA TIPICI TI PICITA TA’’  Nelle fonti romane si parla di “actiones” che sono TIPICHE; erano actiones solo quelle riconosciute singolarmente, vi era un elenco di azioni, ognuna appartenente ad una situazione giuridica e con una propria struttura. Quindi, una ragione era tutelabile solo se vi era una corrispondente actio. Determinate posizioni giuridiche assumevano rilievo giuridico nel momento in cui il pretore proponeva nell’editto lo strumento giudiziario che lo tutelasse. (diritto onorario) 2.

DI DIVE VERS RSII T TIP IPII D DII P PRO ROCE CESS SSO: O:

-

3.

 LEGIS ACTIONES; ACTIONES;  PROCESSO FORUMALE; COGNITIONES EXTRA ORDINEM;  PROCESSO POSTCLASSICO E GIUSTINIANEO GIUSTINIANEO;

LE ACTIONES - LEGIS UNICO UNICO PROCESSO PROCESS O PRIVA PRIVATO UTIL UTILIZZAB IZZABILE ILE DAI CITTADIN CITTADINII ROMANI DURANT DURANTE E L’ET L’ETA A’ ARCAICA;

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4.

-

Si sviluppav sviluppavaa attraverso attraverso CINQUE CINQUE RI RITI TI PR PROCES OCESSUALI SUALI:: SACRAME SACRAMENTI, NTI, PER IUDIC IUDICIS IS ARBITIVE ARBITIVE POSTULATIONEM, PER CONDICIONEM! QUESTE ERANO DICHIARATIVE (volte all’accertamento di situazioni giuridiche incerte)

-

PER MAN MANUS US INIECT INIECTION IONEM EM E PER PIG PIGNOR NORIS IS CAPION CAPIONEM EM! QUESTE ERANO ESECUTIVE (volte alla realizzazione di posizioni giuridiche certe)

-

Caratteri Caratteri comuni delle legis ACTI ACTIONES ONES:: ACCESSIBI ACCESSIBILIT LITA A’ AI SOLI CITTADIN CITTADINII ROMANI, ROMANI, ORALITA ORALITA’ E FORMALISMO (certa verba);

-

Per il compimento compimento delle delle formalit formalitàà era necessa necessaria ria la presen presenza za di entrambe entrambe le parti parti (at (attore tore e convenuto) convenuto) e di un magistrato (pretore). L’attore doveva assicurarsi della presenza del convenuto e per farlo poteva usare la forza.

LEGIS ACTIONES DICHIARATIVE DICHIARATIVE  SI DIVIDONO IN DUE FASI: FASE IN IURE FASE APUD IUDICEM FASE IN IURE! Aveva luogo di d i fronte al

magistrato e serviva a FISSARE I TERMINI GIURIDICI DELLA LITE; in questa fase era necessaria la presenza di entrambe le parti e alla fine di questa fase il pretore nominava un giudice; FASE APUD IUDICEM! Aveva luogo di fronte al giudice (privato cittadino o arbitro); Non era necessaria la  presenza di entrambe le parti ma in assenza di una parte, trascorso mezzogiorno, il giudice assegnava la ragione alla parte presente; LE LEGIS ACTIONES PIU’ ANTICHE ERANO ! LEGIS ACTIO SACRAMENTI LEGIS ACTIO PER MANUS INIECTIONEM 5.

LEGIS SACRAMENTI REM per pretesa) Impiegata ImpiegACTIO ata per per il riconoscimen ricono scimento to e la tutala tutalaIN di posizioni pos izioni (utilizzabile giuridiche giuridiche soggettive sogget tiveogni aassolu ssolute te con la quale quale il  proprietario perseguiva la cosa che affermava appartenergli;

 PROCEDIMENTO FASE FASE IN IURE : •

VINDICATIO DI UNA PARTE E CONTROVINDICATIO DELL’ALTRA: Una volta presenti entrambi i contendenti davanti al magistrato e presente la cosa controversa, la parte che aveva iniziato la lite prendeva in mano una bacchetta e affermava solennemente che la cosa gli appartenesse e la toccava con la bacchetta e lo stesso faceva l’altra parte;



INTERVENTO DEL PRETORE



SACRAMENTUM! scommessa di pagare allo Stato in caso di sconfitta dai 50 ai 500 assi;



In seguito al sacramentum interveniva nuovamente il pretore che emanava un provvedimento col quale assegnava il POSSESSO TEMPORANEO della cosa controversa alla parte che assicurasse i garanti più idonei, perché una volta sconfitta garantivano che la parte alla quale il magistrato aveva assegnato la cosa la restituisse all’avversario;

 PROCEDIMENTO FASE FASE APUD IUDICEM: • •



6.

Ciascuna parte doveva impegnarsi per dimostrare al giudice che la cosa gli appartenesse; Il giudice, raccolte le prove, si sarebbe pronunciato su quale dei due sacramentum fosse IUSTUM e quale INIUSTUM Il soccombente avrebbe pagato l’importo del sacramentum;

LEGIS ACTIO SACRAMENTI IN PERSONAM -

CON CON QUES QUEST TA SI SI PERS PERSEG EGUI UIV VANO ANO I CR CRED EDIT ITII Il creditore insoddisfatto avrebbe agito contro il proprio debitore;  Il debitore debitore poteva ammettere ammettere o negare, se avesse avesse ammess ammessoo si aveva “CONF “CONFESSIO ESSIO IN IURE” IURE” con l’interruzione del rito; se avesse negato neg ato si sarebbero sfidati al SACRAMENTUM come nelle legis actio sacramenti; CONTRO CONTRO LO SCONFI SCONFITTO TTO RICON RICONOSCI OSCIUTO UTO D DEBIT EBITORE ORE DI DI DENARO, DENARO, IL CREDITOR CREDITORE E AVREB AVREBBE BE ESERCITATO LA LEGIS ACTIO PER MANUS INIECTIONEM;

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7.

LEGIS ACTIO PER MENUS INIECTIONEM -

AVE VEV VA CAR CARA ATTER TTERE E ESEC ESECUT UTUI UIVO VO;; Con essa essa si agiva per per la realizzazione realizzazione di posizioni posizioni giuridiche giuridiche soggetti soggettive ve per le quali quali una legge legge ave avesse sse fatto fatto rinvio; •

MANUS INIECTIO IUDICATI: aperta al creditore in favore del quale fosse stata emessa una sentenza per cui l’avversario fosse stato riconosciuto debitore di una somma di denaro; Con essa si procedeva sempre che il debitore dopo 30 giorni dalla sentenza non avesse ancora pagato;



MANUS PRO si dava inINIECTO forza di una lexIUDICATO: publilia allo sponsor che avesse prestato garanzia, avesse perciò soddisfatto il debito e il debitore garantito non lo avesse rimborsato entro 6 mesi il relativo importo; •

MANUS INIECTO PURA: è quella stabilita dalla lex furia testamentaria che consentì all’erede di agire contro il legatario che avesse percepito dall’eredità più di 1000 assi;

 PROCEDIMENTO:

8.

9.

-

Si svolgeva svolgeva davanti a un magistrato magistrato dove il creditor creditoree enunciava enunciava la fonte fonte del del cre credito dito che pr pretendev etendevaa spettargli;

-

Il de debi bito tore re po pote teva va in indi dica care re un VINDEX (GARANTE) il cui intervento lo avrebbe sottratto alla manus iniectio, il vindex poteva negare il debito;

-

Si istituiva istituiva una LEGIS LEGIS ACTIO DICHIARA DICHIARATIV TIVA A nella quale quale il vindex, vindex, se se soccombente, soccombente, sarebbe sarebbe sstato tato condannato al doppio dell’importo del debito esistente;

-

Se non fosse intervenuto intervenuto un vindex, vindex, il pretor pretoree pronunciava pronunciava l’addictio l’addictio del del debi debitore tore in in favo favore re del creditore creditore cosicché questo avrebbe potuto trascinare con sé l’ADDICTUS e tenerlo in catene per 60 giorni;

-

Durante Durante questi questi 60 giorni giorni il creditore creditore avrebbe però dovuto dovuto condurr condurree il debitor debitoree in 3 MERC MERCA ATI e  proclamare pubblicamente il costo del debito cosicché qualcuno potesse riscattarlo. Sennò poteva pote va essere venduto come schiavo fuori Roma o essere ucciso;

AL ALTRE TRE LEG LEGIS IS ACTI ACTIONES ONES:: (LEGIS (LEGIS AC ACTIO TIO PE PER R IUDICIS IUDICIS ARBITRIVE ARBITRIVE POSTULATIONEM; LEGIS ACTIO PER CONDICTIONEM E LEGIS ACTIO PER PIGNORIS CAPIONEM)

a. -

Legis Legis acti actioo per per pigno pignoris ris capi capione onem m (esecu (esecutiv tiva) a) no nonn rric ichi hied edee la pres presen enza za di di uunn mag magis istr trat ato; o; prevedeva prevedeva che che il creditore creditore pronunci pronunciasse asse “certa verba” e prendesse prendesse possesso possesso delle delle co cose se appartene appartenenti nti al al debitore e le tenesse in pegno;

 b. -

Legis actio era attu attuabil abileeper periudicis credi crediti tiarbitrive nascent nascentii postulationem da stipu stipulat latio io e (dichiarativa) per la la divisi divisione one ddii ered eredità ità;; aveva aveva proce procedim dimento ento simile simile aalle lle legi legiss act actio io sacram sacrament entii in pers persona onam; m; le parti parti ddovev ovevano ano rivo rivolge lgersi rsi al al pretor pretoree chi chiede edendo ndo la la nom nomina ina di di un ggiud iudice; ice;

c. -

Legi Legiss ac acti tioo per co cond ndic icti tione onem m utilizzata utilizzata per per crediti crediti aventi ad oggetto oggetto una ssomma omma determi determinata nata di di den denaro aro e per ccrediti rediti aventi ad oggetto oggetto cose determinate;

IL PROCESSO FORMULARE  -

A causa dello svilup sviluppo po della della società società romana vi era era bisogno bisogno del ri riconosci conoscimento mento di nuo nuove ve po posizion sizionii giuridiche; A questo proprosito proprosito interve intervenne nne il pretore pretore urbano, urbano, con consenten sentendo do agli intere interessati ssati di litigare litigare ““per per formulas formulas”; ”; Un solo solo pret pretore ore nnon on bastò bastò più, così così divenn divennero ero due due (urba (urbano no e pereg peregrin rino); o); Le legis legis acti actione oness furono furono sopp soppres resse se e sosti sostitui tuite te dal dal proces processo so formu formular lare; e;

10. Caratteri del processo formulare  --

cPROCED arattCEDIME ere uun nitarNTO io! actio era prevista una “formula” (formule: PRO IMENT O per DIVISO DIVciascuna ISO IIN N DUE DU EF FASI ASI: : IN IU IURE RE E APUD APUD IUDIC IU DICEM; EM;TIPICHE); La differenza differenza con le legis actiones actiones è che che qui le parti parti possono possono es esprimer primeree liberamente liberamente le loro loro ragio ragioni ni in entrambe le fasi

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-

Asse senz nzaa di FO FORM RMAL ALIS ISMO MO;; Le form formul ulee eera rano no redat redatte te pe perr isc iscri ritt tto; o; Il magis magistr trat atoo aave veva va un ruol ruoloo ppiù iù atti attivo vo;;

11. Chiamata in giudizio La chiamata in giudizio! rimase un ATTO ATTO PRIVA PRIVATO da parte dell’attore ma non si richiese più la solennità orale e quindi l’attore non poteva usare la forza per trascinare il convenuto il giudizio; Era il pretore ad esercitare l’obbligo, avendo egli promesso nel suo editto “missio in bona” (requisizione del  patrimonio); -

VADIMONIUM! PROMESSA DEL CONVENUTO DI PRESENTARSI DI FRONTE AL GIUDICE;

12. Fase IN IURE del processo formulare si fiss fissan anoo i ter termi mini ni giu giuri ridi dici ci del della la lite lite;; era neces necessar saria ia la pres presenza enza di entra entrambe mbe le le par parti ti (atto (attore re e conven convenuto uto); ); presieduto presieduto da un magistrato magistrato con IIURUS URUS DICT DICTIO IO che che dava dava il via a datio action actionis, is, ccioè ioè dopo dopo l’approvazione della formula concordata tra le parti, il magistrato concedeva l’azione richiesta per dare inizio al procedimento che avrebbe portato alla sentenza; -

le parti parti pro pronunciav nunciavano ano le loro ragioni ragioni difronte difronte al pretore pretore e l’attore l’attore indicava indicava all’ all’avvers avversario ario la la form formula ula che che intendeva usare (presa nell’editto pretorio);

-

segue la POSTULATIO ACTIONIS ! L’attore chiede al pretore di procedere con l’azione, se il convenuto non ammetteva nasceva un dibattito durante il quale il pretore poteva accorgersi che la  pretesa dell’attore fosse infondata Con la datio acti ctionis! il pretore dava il via all’azione e le parti dovevano concordare sulla formula

-

scelta tra quelle dell’editto; 13. Litis contestatio del processo formulare formulare Una volta che an anche che il pretore pretore aveva aveva accettato accettato la fo formula rmula con la datio action actionis, is, ssii pr procedeva ocedeva con la la lettura di essa da parte dell’attore e la sua accettazione da parte del convenuto; -

la litis litis con contestat testatio io era necessaria necessaria per per l’emissio l’emissione ne dell dellaa sentenza sentenza poiché poiché con essa i termini termini giuridici giuridici erano sanciti e scritti nella formula così da non poter essere modificati;

-

gli gli ef effe fett ttii dell dellaa li liti tiss cont contes esta tati tioo eran erano: o: " esclusori! non poteva essere ripetuta; " conservativo! la pretesa dell’attore non poteva subire modifiche; -

INDIFENSIO! era necessaria la presenza di entrambe le parti, la mancata partecipazione del convenuto avrebbe interrotto il giudizio;

14. Fase APUD IUDICEM del processo formulare Si svolg svolgeva eva di fr front ontee al giudice giudice (priv (privato ato citta cittadin dino) o) sce scelto lto dalle dalle pa parti rti e dal dal magistr magistrato ato;; Sv Svol olgi gime ment ntoo ppri rivo vo di form formal alit ità; à; Entram Entrambe be le parti parti espo esponeva nevano no liber liberamen amente te le propr proprie ie ragion ragionii por portan tando do le pr prove ove;; -

Il giudice, giudice, una volta verifi verificate cate certe condizioni condizioni doveva COND CONDANNA ANNARE RE il CONV CONVENUT ENUTO Oo assolverlo se le condizioni non erano giuste; (sentenza di condanna sempre espressa in denaro);

15. Parti ordinarie della formula !

Partes della formula! 1 Nomina del giudice;  2 Intentio; 3 Demonstratio; 4 Condemnatio; 5 Adiudicatio;

1)

INTENTIO

INTENTIO! esprime la pretesa vantata dall’attore, la sua “ragione”;

16

 

DETERMINAT TA e l’attore poteva incorrere inco rrere in: INTENTIO CERTA! Quando la pretesa dell’attore era DETERMINA •



Pluris petitio: chiedeva di più p iù con il rischio di perdere perde re la lite (nel caso in cui A fosse tenuto a dare 100 a B, nel caso in cui A fosse creditore di 90 ma avesse espresso 100, il giudice poteva assolvere il debitore e l’azione non poteva ripetersi nemmeno per la somma esatta); Minoris petitio: se l’attore, creditore di 100 avesse agito per 90, il giudice avrebbe condannato il debitore a dare 100;

INTENTIO INCERTA! Quando la formula conteneva demonstratio e indicava tutto quello che il

convenuto doveva dare;

2)

DEMO MON NSTR STRATIO

DEMONSTRATIO! indicava la CAUSA-FONTE della pretesa dell’attore; 3)

CONDEM EMNA NAT TIO

CONDEMNATIO! parte in cui si invitava il giudice a condannare il convenuto qualora vi fossero le condizioni per farlo; l’oggetto della condanna era sempre espressa in denaro: TAXATIO: AXATIO: il giudice non n on poteva superare un certo limite per la condanna; 4)

ADIUD IUDICA ICATI TIO O

ADIUDICATIO! Presente nelle formule delle azioni divisorie o per il regolamento di confini ed autorizzava il giudice ad aggiudicare ai partecipanti parti definite dell’oggetto; LA PRAESCRIPTIO: (ES. STIPULATIO)! prendiamo per esempio il pagamento di rate con scadenza semestrale; se alla prima scadenza il creditore avesse proposto l’azione avrebbe ottenuto il pagamento della ma nonlaavrebbe potuto,grazie alla successiva scadenza,dell’azione ripetere l’azione. A ciòrata rimediava praescriptio, alla quale l’oggetto veniva limitata a quanto l’attore  potesse perseguire (faceva perseguire all’attore l’intero pagamento). L’EXCEPTIO: Una clausola posta nella formula, costituiva un mezzo di difesa del convenuto, il quale  poteva negare i fatti esposti dall’attore e contrapporre altri fatti che, se veri e esistenti, potevano escludere la sua condanna; 16.

CLASSIFICAZIONE DELLE AZIONI (AZIONI CIVILI E AZIONI PRETORIE)  PRIMA DISTINZIONE TRA: AZIONI CIVILI: fondate sul ius civile; ! AZIONI PRETORIE O ONORARIE: ONORARIE: fondate sul diritto onorario; ! Si stabilisce in base all’intentio della formula, a seconda che la pretesa dell’attore fosse fondata sul ius civile (appartenenza ex iure Quiritium, di spettanza di un ius e di obbligazioni a carico del convenuto) i.

AZ AZIO IONI NI CIV CIVIL ILII (IUD (IUDIC ICIA IA BO BONA NAE E FI FIDE DEI) I)! categoria di azioni nelle quali era attribuito al giudice un ampio potere nel determinare le prestazioni del convenuto sulla base di un criterio di buona fede (correttezza nella vita di relazione). (Le azioni di buona fede erano quelle nascenti dai 4 contratti consensuali: compravendita, locazione, società e mandato).

ii.

AZIONI PR PRETORIE! POTEVANO ESSERE UTILES, IN FACTUM O CON TRASPOSIZIONE DI SOGGETTI o Azioni utili! si operava un’estensione di azioni civili a situazioni iure civili non contemplate; o Azioni in factum! si prescinde dal ius civile, si invitava il giudice a condannare o assolvere a seconda che verificasse o meno certi eventi; o Azioni fittizie! l’estensione della tutela civilistica nelle azioni utili poteva avvenire attraverso la FICTIO. Il giudice era invitato a giudicare “come se” esistesse un elemento mancante che era necessario per dar luogo ad una situazione riconosciuta; o Azioni con trasposizione di soggetti ! consiste nell’indicare un soggetto come titolare della  pretesa o dell’obbligo e nella designazione di un altro come titolare del corrispondente c orrispondente potere: si poteva condannare al pagamento dei debiti contratti dal figlio il pater familias; o

Azioni in rem! azione che tutela i diritti reali, la pretesa dell’attore era ERGA OMNES. L’intentio della formula conteneva l’affermazione dell’appartenenza della res all’attore;

17

 

o

Azioni in personam! l’attore si afferma creditore ed afferma che l’avversario, suo debitore,

è tenuto verso di lui ad un certo comportamento; La pretesa dell’attore è riferita ad un soggetto determinato; Contro il convenuto che non avesse collaborato o contro il debitore insolvente, il pretore poteva autorizzare l’attore a trascinare presso di sé l’avversario e tenerlo assoggettato oppure autorizzare l’attore ad entrare in possesso di tutti i suoi beni.

ii iii. i.

AZI ZIO ONI ARBI ARBITR TRA ARIE!  Formula che conteneva una particolare clausola arbitraria per cui il giudice  prima di procedere alla condanna pecuniaria avrebbe dovuto do vuto invitare il convenuto a restituire e condannarlo solo se non avesse adempiuto; o Se il convenuto non avesse restituito l’importo a stabilire l’ammontare sarebbe stato l’attore ed è ovvio che avrebbe giurato un valore più alto attribuendo alla cosa un valore affettivo; o Se mancava la clausola il giudice avrebbe condannato il convenuto anche se avesse adempiuto dopo la litis contestatio perché per la decisione bisognava fare riferimento alla situazione giuridica al tempo della litis contestatio;

iv iv..

AZ AZIO IONI NI PEN PENAL ALII E REIP REIPER ERSE SECU CUTO TORI RIE E Azioni penali!- possono essere esercitate solo contro gli attori e non contro gli eredi; Il privato, vittima di illecito, perseguiva dall’attore di esso una pena con funzione afflittiva e  punitiva che poteva essere corporale o pecuniaria; - si cumulavano contro più responsabili: se erano più d’uno i responsabili dell’illecito la pena doveva essere esercitata contro ognuno di essi. - potevano essere civili o pretorie (erano annuali, cioè potevano essere esercitate non oltre 1 anno dalla commissione dell’illecito). - potevano essere attuate in VIA NOSSALE! azione penale promossa contro il  pater familias per un danno provocato da una persona della sua famiglia priva di capacità giuridica (figlio, schiavo); Azioni reipersecutorie! - si perseguiva la RES, abbracciava ogni interesse patrimoniale leso e nel quale chi agiva pretendeva di essere reintegrato; (funzione risarcitoria) - il cumulo era escluso, l’interessato poteva essere risarcito una sola volta e dividerla se erano più di uno;

v.

ACTIO IIU UDICATI ACTIO IUDICATI! dava inizio alla sentenza; ed aveva alcuni presupposti: una sentenza di condanna espressa in denaro e che il debitore entro 30 giorni non avesse adempiuto; Il convenuto poteva negare che esistessero i presupposti per una actio iudicati affermando che non vi fosse condanna, di avere adempiuto o che non fossero passati i 30 giorni; In tal caso si procedeva come sempre (formula, litis contestatio, apud iudicem, sentenza); Se la contestazione fosse stata infondata la condanna sarebbe stata duplicata e il pretore avrebbe dato inizio alla sentenza.

17. Procedure esecutive contro il iudicatus L’esecuzione poteva essere: PERSONALE o PATRIMONIALE Esecuzione personale! il pretore pronunciava addictio del debitore nei confronti del creditore autorizzandolo a condurre il debitore nelle carceri private ed assoggettarlo fino a quando qualcun altro non lo avesse riscattato; Esecuzione patrimoniale! PROCEDIMENTO  PROCEDIMENTO: "

"

"

"

MISSIO IN BONA: mediante la quale il creditore prendeva possesso di tutti i beni dei debitore + praescriptio per permettere ad altri eventuali creditori di intervenire;  NOMINA DEL CUR CURA ATOR BONORUM: BONORUM: per gestire temporaneamente il patrimonio del debitore. I creditori designavano un magister bonorum che preparava la vendita all’asta del creditore e avrebbe vinto chi si fosse offerto di pagare la percentuale più alta di debiti: l’acquirente era detto de tto BONORUM EMPTOR BONORUM EMPTOR: E’ IL SUCCESSORE UNIVERSALE DEL DEBITORE POICHE’ ACQUISIVA LE AZIONI DEL DEBITORE, DEBI TORE, ADA ADATTANDOLE TTANDOLE AL CASO. ADATTAMENTO avveniva in 2 modi: o Fictio! si invitava a giudicare come se il bonorum emptor fosse erede del debitore;

18

 

o

Attraverso la trasposizione di soggetti ! la condanna era a nome del bonorum emptor;

18. I RIMEDI PRETORI  RIMEDI PRETORI! - DENEGATIO ACTIONIS (INFONDATEZZA DELLA PRETESA DELL’ATTORE); - EXCEPTIO; - ACTIONES UTILES; - AZIONI CON TRASPOSIZIONE DI SOGGETTI; - ACTIONES IN FACTUM; 19. ALTRI RIMEDI PRETORI! INTERDICTA, IN INTEGRUM RESTITUTIO, CAUTIONES, MISSIONES IN POSSESSIONEM  A. GLI INTERDICTA: 

-

ORDINI PROCESSUALI PR OCESSUALI PRETORI CHE VIETA VIETAV VANO DETER DETERMINATI MINATI COMPORTAMENTI ED ERANO EMESSI SU DOMANDA DI UN PRIVATO CONTRO ALTRO PRIVATO;

-

POTEVANO ESSERE DI DIVIETO, RESTITUZIONE O ESIBIZIONE; Il pretore procedeva all’analisi delle ragioni delle parti:  Se l’intimato ammetteva , avrebbe obbedito agli ordini del magistrato; Se l’intimato NON ammetteva ammetteva si avviava un procedimento per l’accertamento dele condizioni e se l’esito era sfavorevole all’intimato, contro di lui poteva agire l’attore;   •



B. LA IN INTEGRUM RESTITUTIO:  PROVVEDIMENTI CHE PERMETTEVANO DI ESERCITARE LA IURISDICTIO COME -

SE UN CERTO FATTO NON FOSSE ACCADUTO;  

Es. ssee vengo minacciato minacciato di trasferire trasferire in pro proprietà prietà un mio bene e per paura paura lo trasf trasferisc eriscoo ma poi poi lo rivoglio, sulla base della restitutio in integrum, il pretore, dopo aver accertato il mio precedente diritto di proprietà, recupera il mio bene.

C. LE CAUTIONES O STIPULATIONES PRAETORIAE  ESPE ESPEDI DIEN ENTI TI PE PER R COL COLMA MARE RE LACU LACUNE NE DE DEL L IU IUS S CIV CIVIL ILE E Vi si ricorr ricorreva eva se mancav mancavaa un obbligo obbligo giuri giuridic dicamen amente te sanzion sanzionato ato e il pretor pretoree ritenev ritenevaa che dov dovess essee esistere; D. LE MISSIONES IN POSSESSIONEM  Il gi giudice udice immetteva immetteva un determinato determinato sogget soggetto to ne nella lla de detenzion tenzionee o nel po possess ssessoo di un co compless mplessoo di  beni con poteri di controllo al fine di costringere il proprietario ad un certo comportamento o a uno scopo cautelare; 20. SCOMP SCOMPARSA ARSA DEL PROCESSO FORMULARE  342! abolizione del processo formulare che venne sostituito dalle COGNITIONES EXTRA ORDINEM Gli organi competenti a giudicare extra ordinem erano: governatore delle province, magistrati, funzionari del  principe e il princeps; •

Caratteristiche delle cognitiones extra ordinem

-

nella nella chiamat chiamataa in giudizi giudizioo interve interveniv nivaa un organo organo pu pubbl bblico ico e se il co conven nvenuto uto no nonn si fos fosse se  presentato il giudizio si sarebbe svolto valutando anche le sue ragioni no nonn è pi piùù div divis isoo in in 2 fa fasi si;; si svo svolg lgee tu tutt ttoo dina dinanzi nzi ad un un orga organo no pub pubbl blic ico; o; no nonn vvii è liti litiss ccon onte test stat atio io;; mass massim imaa lib liber ertà tà di op opini inione one de dell giu giudi dice ce;; as asssen enza za di for orma mali lism smo; o; la con conda dann nnaa pot potev evaa non non es esse sere re pe pecu cunia niari ria; a;

21. PROCESSI POSTCLASSICO E GIUSTINIANEO  il pr proc oces essso si un unif ific ica; a; al vert vertice ice vi è l’impe l’imperat ratore ore che decide decide in in ul ultim timaa senten sentenza; za; stesse stesse regole regole e stessi stessi princi principi pi ddell ellee cognit cognition iones es extr extraa ordine ordinem; m; processo processo più più ri rigido: gido: il legislat legislatore ore non non lascia lascia spazio spazio all’es all’esercizi ercizioo di potere discr discrezional ezionalee dei giudici; giudici; pr proi oibi bite te le ca carc rcer erii pr priv ivat ate; e;

19

 

-

pe perd rdee si sign gnif ific icat atoo la dist distin inzio zione ne tra tra le le act actio ione nes; s; scom scompa paio iono no le diff differ eren enze ze tra tra acti action ones es;; AUTO AUTONOM NOMIA IA DEL DEL PROCE PROCESSO SSO E DEL DIRITT DIRITTO O SOST SOSTAN ANZIA ZIALE; LE;

LE OBBLIGAZIONI 1. IL CON ONCE CETT TTO OD DII OBLIGATIO  Per obbligazione si intende un vincolo giuridico per cui un soggetto (debitore) è tenuto ad una determinata prestazione (comportamento) nei confronti di un altro soggetto (creditore), di conseguenza il dovere giuridico del debitore sarà il debito e diritto soggettivo del creditore sarà il credito. In ogni caso si tratterà di PERSONE DETERMINATE ed esattamente individuate e per questo si tratta di azioni RELATIVE RELA TIVE tra più persone. -

L’azione ’azione che che si darà darà al credito creditore re contro contro il debi debitor toree è un’ACTI un’ACTIO O IN PERSO PERSONAM NAM;; La prestazione del debitore è un comportamento POSITIVO! il debitore deve fare qualcosa (pagare, consegnare); Il deb debit itor oree inade inademp mpie ient ntee sarà sarà espos esposto to a san sanzio zioni ni;;

di obligatio nacque a Roma’OBLIGA nell’ambito degli atti leciti ma ancor prima negli atti illeciti: 2. L’idea GENES GENESI I E STO STORIA RIA DELL DELL’OBL IGATIO TIO "

VENDETTA (l’offensore  (l’offensore  ATTI ILLECITI !  La reazione consentita contro comportamenti lesivi e illeciti fu la VENDETTA

doveva essere punito anche con pena corporale); ad affliggere la pena era il pater familias del nucleo familiare offeso,, (non vi era traccia di obbligazione). offeso L’offeso poteva rinunciare alla vendetta se l’offensore avesse pagato una somma di denaro (o poena) che l’offeso non poteva rifiutare (la somma era stabilita attraverso giusti criteri) e in tal modo l’offensore avrebbe evitato la  pena (si trattava dunque di un RISCATTO); RISCATTO);

"

 IL NEXUM ! Atto che si compiva con l’intervento di 5 testimoni cittadini romani puberi e un libripens con la  bilanci. Vi si ricorreva ricorreva per i PRESTITI DI DENARO o metallo (merce di scambio) 

Creditore e debitore dovevano essere presenti: il creditore pronunciava parole solenni con le quali affermava il  potere che si andava a creare sul debitore (nexus) che immediatamente veniva v eniva assoggettato al creditore che lo teneva presso sé fin quando il nexus, con il suo lavoro o con il pagamento da parte di terzi, non sarebbe stato liberato. Il nexum dava luogo ad un vincolo materiale, fu abolito nel 326 a.C. "

 PRAEDES E VADES  VADES ! FIGURE PIU’ ANTICHE DI GARANTI;

PRAEDES: vi si ricorreva nelle legiscontroversa actio sacramenti in remall’avversario per garantire che la parte alla quale il pretore avesse assegnato provvisoriamente la cosa la restituisse in caso di sconfitta; VADES: per garantire la ricomparsa in giudizio giudiz io del convenuto; Possiamo adattare queste figure allo schema dell’obligatio poiché di fronte a un creditore nel quale nasceva aspettativa all’adempimento vi erano un debitore e uno o più responsabili (praedes e vades) "

 LA SPONSIO! Nella  Nella sponsio è possibile trovare la struttura dell’obligatio classica.

Vi partecipavano un interrogante e un promittente: il promittente era vincolato alla promessa (prestazione futura) ed era lui responsabile in caso di inadempimento;

"

ULTERIORE EVOLUZIONE ! la sponsio si andò espandendo ad altri rapporti, si parlò a riguardo di obligatio. l’obligatio, concepita prima come un vincolo che coinvolgeva materialmente la persona del debitore, andò poi a trasformarsi in un vincolo patrimoniale, di conseguenza l’assoggettamento alla potestà del creditore non è più della persona ma del patrimonio del debitore.

3. OB OBBL BLIG IGA AZIO ZIONI CIVILI E ONORARIE  ONORARIE 

In sede processuale, per indicare indica re il vincolo giuridico che nasceva dalla sponsio, si parlò pa rlò di “OPORTERE”, “OPORTERE”, riferendosi (nei formulari delle legis actiones in personam e poi, nelle intentio delle azioni in personam del processo formulare) alla necessità per l’obbligato di adempiere la prestazione. L’oportere non era qualificato ex iure Quiritium ma nelle azioni in personam l’oportere denotava l’esistenza di un vincolo di ius civile.

20

 

In età preclassica, il pretore concesse actiones in factum che nelle formule (anche se erano actiones in personam) venivano descritte situazioni di fatto, senza un intentio che esprimesse un oportere a carico del convenuto. Si delineò quindi la differenza tra: " "

Azioni in factum Azioni che esprimevano nell’intentio un oportere del convenuto (azioni in ius)

Quindi la qualifica di obligatio inizialmente fu riservata ai rapporti che nascevano da azioni in personam (in ius). Per i rapporti di diritto onorario che derivavano da azioni in personam (in factum) non si parlò di obligatio ma la parte obbligata era tenuta in virtù di un’azione definita “actione teneri”.

 NATURALI TURALI   4. LE OB OBBL BLIG IGAZ AZIO IONI NI NA

Ad ogni obligatio corrispondeva un’actio in personam, ma i classici parlarono di obligatio anche riferendosi a rapporti  NON SANZIONATI SANZIONATI DA AZIONI, si può parlare di OBLIGATIONES OBLIGATIONES NATURALES. NATURALES. Per distinguerle le altre furono chiamate OBBLIGAZIONI CIVILI (non perché derivanti da ius civile ma pe perché rché sanzionate da actiones); -

Nelle obbligazioni obbligazioni naturali, naturali, il debito debitore re non poteva essere costretto costretto all’ademp all’adempimento imento ma il credito creditore re poteva poteva trattenere ciò che era stato adempiuto spontaneamente (SOLUTI RETENTIO) L’obbligazion ’obbligazionee naturale naturale poteva poteva essere essere OGGETTO OGGETTO di NOVAZIO NOVAZIONE NE (cambiamen (cambiamento), to), era era valutabile valutabile ai fini fini della della compensazione e per essa potevano costituirsi garanzie reali e personali.

Di obbligazioni naturali si iniziò a parlare sin dalla prima età classica, in merito a: o Debiti da atto lecito contratti dagli schiavi in favore di persona diversa dal dominus nel caso del servo intellettualmente capace e con negozio valido ed efficace; o Obbligazioni assunte dal pupillo senza auctoritas del tutore; o Situazioni dove, pur mancando un negozio valido che producesse obbligazioni, si ritenne che esistessero doveri morali degni di essere considerati; CONTENUTI DELLA PRESTAZIONE: reale. Non  Non bastava che il debitore facesse ! DARE! Inteso come trasferire la proprietà o costruire altro diritto reale.

!

mancipatio, in iure cessio o traditio della cosa, ma occorreva che il creditore acquistasse effettivamente la  proprietà. Era considerato inadempiente il debitore che compiva l’atto traslativo senza essere proprietario della cosa. Inoltre il creditore doveva acquistare anche il possesso della cosa a lui dovuta. FARE! Comprendeva ogni comportamento diverso dal dare, come ad esempio attività MATERIALI, MATERIALI, compimento di un negozio o il “non fare”.  

REQUISITI DELLA PRESTAZIONE: DOVEV DOVEVA A AVERE AVERE CARATTERE PATRIMON PATRIMONALE, ALE,

IL DEBITORE DE BITORE  NON POTEVA POTEVA ESSERE TENUTO TENUTO PER IL F FA ATTO ALTRUI, ALTRUI, LA PRESTAZIONE PRESTAZIONE DOVEVA DOVEVA ESSERE POSSIBILE, DETERMINAT DETERMINATA O DETERMINABILE !

CARATTERE PATRIMONIALE : La prestazione doveva essere suscettibile di essere valutata in denaro. Si  pensa che questo carattere non sia originario, infatti la più antica obligatio permetteva l’assunzione di obbligazioni non patrimoniali e lo testimonia l’uso della sponsio per la promessa di matrimonio, L’affermazione del principio della patrimonialità potrebbe essersi affermato con il processo formulare, nel quale la condanna doveva essere espressa solo in denaro;

!

L’ostacolo poteva essere superato con la “STIPULAZIONE PENALE ”!  Una stipulatio con la quale una parte  prometteva all’altra di pagare una pena in denaro se la prestazione non fosse stata eseguita come e quando convenuto, in questo modo anche se la prestazione non aveva carattere patrimoniale, glielo si attribuiva. La poena era convenzionale e stabilita tra le parti;

!

 PROMESSA DA F FATTO ATTO ALTRUI: Il debito e la responsabilità dovevano far capo alla stessa persona, di

conseguenza era INVALIDA INVALIDA l’assunzione di responsabilità per fatto altrui, era INEFFICACE il contratto in favore di terzi e INVALIDE INVALIDE le assunzioni dell’impegno che un terzo estraneo al negozio tenesse un comportamento. Quindi la prestazione doveva avere ad oggetto un comportamento proprio del debitore .

Ma anche questo principio poteva essere aggirato con una stipulazione penale con la quale una parte si faceva  promettere dall’altra una somma di denaro qualora le sue aspettative fossero state disattese (es. prometti di darmi 200 se non darai 100 a Caio entro domani) !

 POSSIBILITA’:  POSSIBILIT A’: La prestazione doveva essere POSSIBILE, era nullo il negozio giuridico che ponesse a carico del

debitore una prestazione impossibile. La regola si riferiva all’impossibilità iniziale (non sopravvenuta). Poteva essere materiale (consegnare una cosa già andata distrutta) o giuridica (trasferire al creditore la proprietà di una cosa già sua).

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! !

 LICEITA’: Non contraria al diritto oggettivo o al buon costume, pena la nullità.  LICEITA’:  DETERMINABILITA’:  DETERMINABILIT A’: La prestazione doveva essere determinabile o determinata. Era determinabile anche

rispetto ad elementi esterni al negozio compiuto (es. prezzo al quale il venditore aveva pagato la cosa) o affidando la precisazione ad un terzo (il quale doveva agire secondo criteri dell’uomo onesto ed equità). Bisogna ricordare una regola antica per la quale “Un’obbligazione non poteva iniziare dalla persona dell’erede”, questo comportava la nullità del negozio, se questo fosse stato strutturato in modo che l’obligatio nasceva direttamente in capo all’erede di una delle due parti. I giuristi apposero delle modifiche:

ADSTIPULATOR ! Era un secondo stipulante che, avendo incarico dal primo, vi si affianca rivolgendo pure lui al promissor invito a compiere in suo favore la stessa prestazione già promessa all’altro e con la risposta positiva del promittente nascevano due stipulazioni: stesso oggetto e due creditori. Il promittente era libero con una  prestazione soltanto.

INDIVISIBILI   5. LE OB OBBL BLIG IGAZ AZIO IONI NI INDIVISIBILI Le prestazioni potevano poteva no essere DIVISIBILI o INDIVISIBILI. Di norma erano divisibili quelle di “dare” e indivisibili quelle di “fare” -

Obbligazione di dare ! ciò che era fondamentale era il trasferimento della proprietà e quindi era possibile che uno dei condebitori (coeredi del debitore) adempisse alienando una sua quota indivisa. L’obbligazione di dare sarebbe stata indivisibile qualora fosse stato indivisibile non la res ma il diritto che era oggetto della prestazione (es. obbligazione di costituire una servitù o il diritto di usus)

6. LE OB OBBL BLIG IGAZ AZIO IONI NI ALTERNATIVE Obbligazioni alternative! obbligazioni dove le prestazioni erano due o più, il debitore si liberava con l’adempimento di

una. La scelta spettava in genere al debitore che poteva cambiare idea fino al momento dell’adempimento. (spettava al creditore se espressamente dichiarato nell’atto costitutivo) Con l’impossibilità di una delle prestazioni, l’obbligazione alternativa cessava di essere tale e il debitore era tenuto ad adempiere la prestazione ancora possibile.

GENERICHE   7. LE OB OBBL BLIG IGAZ AZIO IONI NI GENERICHE La prestazione poteva pote va avere ad oggetto sia cose individuabili per l’appartenenza l’appartenen za ad una CATEGORIA CATEGORIA (OBBLIGAZIONI (OBBLIGAZIONI GENERICHE) sia cose individuate nella SPECIE (OBBLIGAZIONI SPECIFIC SPECIFICHE); HE); OBBLIGAZIONI GENERICHE ! avevano generalmente ad oggetto cose fungibili, potevano nascere da stipulatio o legato  per damnationem. Era necessaro che l’oggetto della prestazione fosse indicato con determinatezza, determina tezza, oltre il genere di appartenenza e la quantità si precisava anche la qualità (dieci litri di vino falerno). La prestazione non poteva diventare impossibile per perimento della cosa perché il genus non poteva perire (certamente vero quando si tratta di genus ampio come il denaro, ma non se si tratta di genus limitato come il vino).

8. LA R RESPO ESPONSAB NSABILIT ILITA A’ C CONTR ONTRA ATTUAL TTUALE E Il creditore che non adempie la prestazione, se l’inadempimento è a lui imputabile, incorre in responsabilità contrattuale. "

IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE! l’inadempimento poteva avvenire per impossibilità sopravvenuta della prestazione e il debitore ne era responsabile se l’impossibilità fosse stata a lui imputabile. I criteri per decidere se l’impossibilità fosse o no imputabile al debitore si stabilirono per opera della giurisprudenza: !

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!

!

DEBITORIS:: Nelle obbligazioni di dare cose determinate il debitore rispondeva Il FACTUM DEBITORIS dell’impossibilità della prestazione se fosse stata conseguente ad un suo comportamento positivo e cosciente anche se non voluto CUSTODIA: Quando il debitore teneva a proprio vantaggio una cosa altrui, con l’obbligo poi di LA CUSTODIA: restituirla, rispondeva per custodia. Una responsabilità molto rigida, infatti il debitore si liberava solo se la prestazione diventava impossibile per causa di forza maggiore e che non poteva controllare. In ogni altra ipotesi (furto) era responsabile. IL DOLO: DOLO: Nel dolo, il depositario (colui che ha il deposito) rispondeva solo per dolo (volontà di comportamento che causa un evento dannoso voluto), perché tiene la cosa non a proprio vantaggio ma a vantaggio del deponente. Quindi commetteva dolo il depositario che volontariamente provocava il  perimento della cosa depositata. COLPA:: In altri casi il grado di responsabilità del debitore era limitato o al dolo o alla colpa DOLO E COLPA (comportamento negligente o imprudente), la colpa poteva essere: Culpa lata! colpa grave, nella quale incorre il debitore che non intende quel che tutti intendono e gli effetti sono equiparati a quelli del dolo.

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Culpa levis! la persona non adopera la diligenza propria dell’uomo medio Culpa in concreto! colpa di chi non cura le cose altrui come cura le cose proprie.

!

!

PERICULUM:: Rischio dipendente da un evento pregiudizievole per taluno ma non imputabile a PERICULUM nessuno. Nel caso di perimento della cosa la regola era che esso fosse a carico del proprietario. Nelle obbligazioni invece, era solitamente a carico del creditore (che fosse proprietario o meno della cosa) PERPETUATIO OBLIGATIONES: Una OBLIGATIONES: Una volta divenuta impossibile la prestazione per causa imputabile al debitore, il creditore poteva ancora esercitare l’azione propria del rapporto tra le parti (la stessa che  poteva usare se la prestazione fosse stata ancora possibile). I classici parlarono a proposito di OBBLIGAZIONE CHE SI PERPETUA, al posto di estinguersi. Il creditore avrebbe ottenuto la  prestazione in denaro.

9. LA MORA

 LA MORA! IL RITARDO R ITARDO NELL’ADEMPIMENTO DEL DELLA LA PRESTAZIONE E

POTEVA POTEVA ESSERE IMPUTATO IMPUTATO AL

CREDITORE (MORA ACCIPIENDI) O AL DEBITORE (MORA SOLVENDI) "

MORA SOLVENDI SOLVENDI (DEL DEBITORE): DEBITORE): Il debitore cadeva in mora quando, consapevolmente e senza una giustificazione, non adempiva il proprio debito. Si diffuse la prassi della INTERPELLATIO INTERPELLATIO con la quale si invita il debitore ad adempiere, ed era da quel momento che il debitore cadeva in mora. !

"

INTERPELLATIO ERA SUPERFLUA IN 2 CASI: a) Caso di obbl obbligazio igazione ne con il termine termine iniziale iniziale previs previsto to nel negozio costit costitutivo utivo (il debitore cadeva in mora scaduto il termine)  b) In caso di obbligazioni nascenti da furto (il ladro è sempre in mora)

La posizione in mora del debitore era gravosa perché era responsabile dell’impossibilità sopravvenuta della  prestazione in qualsiasi caso, un’eccezione alla regola fu introdotta da Giustiniano per cui il debitore moroso veniva liberato se provava che, eseguita tempestivamente la prestazione, la cosa sarebbe perita ugualmente. Sempre con Giustiniano fu stabilita la regola per cui il debitore moroso doveva corrispondere al creditore i frutti maturati dalla cosa dovuta dal momento in cui era caduto in mora o gli interessi, in caso di debiti pecuniari. Le conseguenze della mora venivano meno nel momento in cui il debitore eseguiva la prestazione. MORA ACCIPIENDI (DEL CREDITORE): CREDITORE): Il creditore cadeva in mora quando rifiutava la prestazione offertagli dal debitore. Il debitore, divenuta impossibile la prestazione, restava responsabile solo per dolo. Ma se il debitore si offriva di pagare, specificando le cose che offriva in pagamento, e queste rifiutate dal creditore, perivano per cause non riconducibili al dolo del debitore, questi era liberato. In caso di obbligazioni pecuniarie, il debitore aveva la possibilità di liberarsi da eventuali interessi depositando la  pecunia in luogo pubblico e in tal modo si liberava dal debito. La mora accipiendi cessava nel momento in cui il creditore manifestava disponibilità a ricevere la prestazione.

10. LE FONT FONTII DELLE O OBBLIG BBLIGAZIO AZIONI NI OBBLIGAZIONI! FATTI GIURIDICI CUI SI RIFERISCE L’EFFICACIA DI GENERARE APPUNTO OBBLIGAZIONI SI DISTINGUONO A SECONDA CHE DERIVINO DA: -CONTRATTO ! ATTI LECITI CON EFFETTI OBBLIGATORI; -DELITTO ! ATTI ILLECITI SANZIONATI DA AZIONI PENALI; Le obbligazioni erano tipiche, così come lo erano le azioni in personam che le sanzionavano. #

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Contratto: inteso dapprima come atto lecito con effetti obbligatori come negozio giuridico bilaterale nel quale le  parti avevano un accordo per far nascere un’obbligazione. Questa definizione fu usata da Gaio il quale classificò c lassificò le cause obbligatorie in 3 gruppi: da contratto, da delitto e “variae causarum figurae” (atti leciti con effetti obbligatori non classificabili come contratti per difetto di accordo volto a far nascere l’obbligazione); Delitti: atti illeciti extracontrattuali sanzionati da azioni penali;

11. 11. I CONT CONTRA RATTI TTI Contratti! “NEGOZI GIURIDICI ALMENO BILATERALI CON EFFETTI OBBLIGATORI, PRODUTTIVI DELL’OBBLIGAZIONE CONCORDAMENTE VOLUTA DALLE PARTI” o TIPICITA’: TIPICITA’: I contratti erano tipici perché erano tipiche le azioni in personam che li sanzionavano e quindi erano a numero chiuso, ognuno con proprio regime giuridico e con actiones proprie. Ma esistevano dei correttivi: la stipulatio era tipica nella formula ma non nel conenuto; o EFFETTI OBBLIGATORI: OBBLIGATORI: Il contratti del diritto romano avevano solo effetti obbligatori, gli effetti reali si riconoscevano ad altri negozi giuridici bilaterali non qualificati come contratti (traditio, in iure cessio, mancipatio) o CONTRATTI UNILATERALI E BILATERALI: BILATERALI: i contratti sono negozi giuridici almeno bilaterali, e all’interno di questa categoria si distinguono: ! Contratti unilaterali! sorgono obbligazioni a carico di una sola persona (es. mutuo, stipulatio) ! Contratti bilaterali! sorgono obbligazioni a carico di entrambe le parti (es. compravendita, locazione)

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Contratti bilaterali imperfetti! era obbligata una sola parte, ma poteva nascere obbligazione a carico anche dell’altra (es. deposito) Per quanto riguarda i contratti di compravendita e di locazione, vigeva il principio della interdipendenza delle prestazioni (una parte non poteva pretendere l’adempimento se a sua volta non aveva adempiuto)

ALTRE CLASSIFICAZIONI! CONTRATTI CONSENSUALI, REALI, VERBALI E LETTERALI CONSENSUALI: Erano quelli dove il consenso manifestato non era solo necessario ma anche CONTRATTI CONSENSUALI: sufficiente, vi rientrano tutti contratti sanzionati da azioni di buona fede qua quali li COMPRA COMPRAVENDIT VENDITA, A, LOCAZIONE, SOC IETA’ SOCIETA ’ Ei MANDATO; MANDA TO; CONTRATTI REALI: Erano REALI: Erano quelli dove gli effetti obbligatori si producevano solo con la CONSEGNA della cosa, il consenso non poteva mancare ma non era sufficiente ed erano: MUTUO (passava la proprietà), PEGNO (passava il possesso), DEPOSITO e COMODATO; VERBALI: L’obbligazione nasceva con la pronuncia di determinate CONTRATTI VERBALI: de terminate parole (STIPULA (STIPULATIO) TIO) LETTERALI:: L’obbligazione L’obbligazione nasceva con la materiale registrazione per iscritto di certe operazioni CONTRATTI LETTERALI contabili; IL CONSENSO NON MANCAVA, ERA ESPRESSO MEDIANTE VERBA O SCRIPTURA.

12. I V VARI ARI CONTRA CONTRATTI TTI (MUTUO/DEPOS (MUTUO/DEPOSITO/COMOD ITO/COMODA ATO/PEGNO/F TO/PEGNO/FIDUCIA) IDUCIA)  IL MUTUO

MUTUO! CONTRATTO REALE UNILATERALE DOVE UNA PARTE (MUTUANTE) CONSEGNAVA ALL’ALTRA  PARTE  PARTE (MUTUATARIO) UNA SOMMA DI DENARO O ALTRE COSE FUNGIBILI CON L’IMPEGNO DEL MUTUATARIO DI  RESTITUIRE ALTRETT ALTRETTANTO ANTO DELLO S STESSO TESSO GENERE. -

Era un negoz negozio io caus causale ale che realiz realizzava zava un pres prestit titoo di cons consumo; umo;

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la proprietà o delledella res nec mancipi  che gli Co Conn la la con conse segn gnaa (tr (trad adit itio io))tr ilil mut mutua uata rioo acquistava venivano consegnate (si trattava attava ditari una nel sensodel di denaro trasferimento proprietà); datio: consegna Fin Finché ché non non aveva aveva inizio inizio l’esec l’esecuzi uzione one si potev potevaa sciogli sciogliere ere per per consens consensoo delle delle part parti; i; Na Nassce ceva va un un’’ob obbl blig igaz azio ione ne SOLO A CARICO DEL MUTUAT MUTUATARIO ARIO che doveva restituire l’equivalente di quanto ricevuto, essendo proprietario del denaro ricevuto poteva disporne liberamente ma il periculum era a suo carico; Per la rrest estitu ituzio zione ne ilil cred credito itore re mutuant mutuantee agiva agiva tramit tramitee “condictio” (azione per la restituzione del dato, azione

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di stretto diritto, in personam e in ius, con formula senza demonstratio e quindi astratta; nella sua intentio vi era un “dare oportere” a carico del convenuto.)

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Il mut mutuo uo era quindi un istituto istituto dello ius ci civile vile ma era riconosc riconosciuto iuto e tutela tutelato to anche anche nei cconfron onfronti ti dei peregr peregrini, ini, quindi fu qualificato iuris gentium; 

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 Il debitore debitore era, come detto, tenuto a restitu restituire ire l’eq l’equivalente uivalente d dii quanto rice ricevuto, vuto, non a all pagamento pagamento di interessi, interessi, data a gratuità del contratto. Se gli interessi erano voluti, il creditore doveva ricorrere a patti aggiuntivi che  furono rego regolate late da alcu alcune ne leggi in mo modo do da stab stabilire ilire un tetto massimo a agli gli inter interessi, essi, pena la nullità per l’eccedente;  

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FANUS NAUTICUM! particolare tipologia di mutuo, inteso come prestito marittimo; riguardava somme di denaro date in prestito per operazioni commerciali d’oltre mare, con tassi d’interesse alti rispetto a quello legale ma consentiti proprio per l’elevato rischio corso durante il trasporto e il peculium era a carico del mutuante.  

 IL DEPOSITO

IL DEPOSITO!  ERA  ERA UN CONTRATTO CONTRATTO REALE, BILA BILATERALE TERALE IMPERFETT IMPERFETTO. O. ERA IL CO CONTRATTO NTRATTO P PER ER CUI UNA  PARTE  PARTE (DEPONENTE) C CONSEGNA ONSEGNAVA VA ALL’ALTR ALL’ALTRA A (DEPOSIT (DEPOSITARIO) ARIO) UNA CO COSA SA MOBILE, CO CON N L’INTESA CHE IL  DEPOSITARIO  DEPOSIT ARIO LA CUST CUSTODISSE ODISSE GRA GRATUIT TUITAMENTE AMENTE E LA RES RESTITUISSE TITUISSE AL DEPONENTE SU S SUA UA RICHIES RICHIESTA. TA.  -

Il de depo posi sita tari rioo acq acqui uist stav avaa solo la detenzione e non avrebbe potuto utilizzare la cosa; In caso di perimento o deterioramento della cosa era responsabile per dolo (da Giustiniano anche per culpa lata); Il deponente deponente era era tenuto a rimborsare rimborsare al depositario depositario le eventual eventualii spes spesee che questi questi avesse avesse erog erogato ato su quanto quanto depositato e risarcire i danni che questa cosa (schiavo o animale) gli avesse procurato; per questo motivo viene definito bilaterale imperfetto; Al depositari depositarioo nulla era dovuto dovuto per la la custodia: custodia: il contrat contratto to era gratuito gratuito e un’eventuale un’eventuale pa pattuizi ttuizione one per un un compenso lo snaturava; La tut tutela ela giud giudiz iziar iaria ia del del dep depos osit itoo era era doppia! pretoria   pretoria e civile; !  Al deponente: per la restituzione della cosa di diede un’actio depositi in factum e un’actio depositi depo siti in ius ex fide bona (azioni dirette e infamanti); !  Al depositario: un’actio depositi contraria per eventuali spese o danni;

 IL SEQUESTRO IL SEQUESTRO  ERA UN TIPO DI ! ERA DI DEPOSITO PARTICOLARE E VI SI R RICORREV ICORREVA A QUANDO SULL’APPARTENENZA DI UNA COSA C’ERA UNA CONTROVERSIA TRA DUE O PIU’ PERSONE CHE DECIDEVANO

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 DI AFFIDARLA AD UN TERZO (SEQ (SEQUESTRAT UESTRATARIO) ARIO) PERCHE’ LA CUSTO CUSTODISSE, DISSE, CON L L’INTESA ’INTESA DI RE RESTITUIRLA STITUIRLA  AL DEPONENTE CHE VERRA’ RICONOSCIUT RICONOSCIUTO O PROPRIET PROPRIETARIO; ARIO;  Differ Differiva iva dal vero deposi deposito to per per ilil fatto fatto che la la cosa cosa andava andava fatta fatta ad uno soltanto dei deponenti e solo dopo che

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fosse stato riconosciuto dominus; Il seq seques uestra tratar tario io acquist acquistava ava la posses possessio sio ad interd interdicta icta I depon deponenti enti per per ott ottenere enere iindietr ndietroo tra cosa potevano potevano usare l’actio l’actio sequestrat sequestrataria aria contro contro il sequestra sequestratario; tario; DEPOSITO IRREGOLARE (attuale deposito bancario) ! si aveva quando una somma di denaro veniva trasferita in proprietà al depositario che, divenuto proprietario, poteva mescolare con il proprio denaro contante e utilizzarlo; ma su richiesta del deponente, deponente , doveva restituire l’equivalente. Veniva tutelata con azione di buona fede;

 IL COMODATO COMODATO

IL COMODATO! ERA  ERA UN CONTRATTO CONTRATTO REALE BILA BILATERALE TERALE IMPERFETT IMPERFETTO O CON IL QUA QUALE LE UNA P PARTE ARTE (COMODANTE) CONSEGNAVA ALL’ALTRA (COMODATARIO) UNA O PIU’ COSE MOBILI, CON L’IMPEGNO DEL COMODATARIO DI RESTITUIRE LA STESSA COSA. Il comodatario acquistava solamente la detenzione della cosa ricevuta in comodato; comodato; -

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Il com comodato odato eera ra un presti prestito to d’uso d’uso gratuito gratuito nell’i nell’interes nteresse se del comodatario: comodatario: egli po poteva teva us usare are la cosa comodata comodata e non doveva alcun compenso per l’uso: il contratto era tutto a vantaggio del comodatario; Il com comodatari odatario, o, perita perita o ddeterio eteriorata rata la la cosa, ne rispondeva rispondeva per custodia custodia (criterio (criterio di responsabili responsabilità tà rigoroso rigoroso); ); Al comodatar comodatario io era dovuto il rimborso rimborso per le spese sulla cosa e per i danni che la cosa avesse avesse provoca provocato; to; Il comod odaato godev evaa di doppia tutela! pretoria e civile ! Al comodante: azione diretta in favore del comodante per la restituzione della cosa; ! Al comodatario: azione contraria in factum per le spese e i danni;

 IL PEGNO 

IL PEGNO!  RAPPORTO RAPPORTO OBBLIGATO OBBLIGATORIO RIO CHE, PER EFFETT EFFETTO O DELLA DA DATIO TIO PIGNORIS, S SII ISTITUISCE TRA CHI  DA LA COSA COSA IN PEGNO (O (OPPIGNORANTE PPIGNORANTE O D DEBITORE) EBITORE) E IL C CREDITORE REDITORE CHE LA RICEVE; -

Il cre creditore ditore pignoratizio pignoratizio che riceveva riceveva la la cosa in pegno pegno assumeva assumeva la veste di debitore debitore pperché, erché, estinto estinto il debito, debito, era tenuto alla restituzione della cosa pignorata. Il debitore pignoratizio assumeva le vesti del creditore e poteva quindi pretendere la restituzione della cosa.

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PEGNO! CONTRATTO REALE BILATERALE IMPERFETTO PER CUI L’OPPIGNORANTE PER GARANZIA DI UN DEBITO, CONSEGNA CONSEGNAV VA UNA COSA AL CREDITORE CON L’INTESA CHE, UNA VOLTA ESTINTO IL DEBITO, LA STESSA COSA GLI VENIVA RESTITUITA ; Il cr credi editor toree pignora pignoratiz tizio io acquis acquistava tava ssull ullaa cosa cosa la posses possessio sio ad ad interd interdict ictaa ma NON POTEV POTEVA A UTILIZZARLA; UTILIZZARLA;

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In cas casoo di periment perimentoo o deterior deterioramento amento rispondeva rispondeva per per custodia custodia e aveva diritt dirittoo al rrimbors imborsoo di spese spese nnecessa ecessarie rie e danni; Il pegn pegnoo assunse assunse questi questi caratteri caratteri a partire partire dall’età dall’età repubblican repubblicanaa quand quandoo il ppretore retore promise promise un’actio un’actio pignerat pigneraticia icia in in factum e in personam contro chi, avendo ricevuto una cosa in pegno a garanzia di un proprio credito, una volta estinto il credito non l’avesse restituita;

 LA FIDUCIA FIDUCIA

LA FIDUCIA (PACTUM FIDUCIAE)! prima della tutela processuale del pegno, comodato e deposito, risalenti all’età repubblicana, si ricorreva alla fiducia: con la quale UNA PARTE (FIDUCIANTE) TRASFERIVA ALL’ALTRA (FIDUCIARIO) LA PROPRIETA’ DI UNA COSA RES MANCIPI MEDIANTE MANCIPATIO O IN IURE CESSIO COL  PATTO  PATTO C CHE, HE, VERIFICA VERIFICATE TE CERTE CONDIZIO CONDIZIONI, NI, LA STESSA COSA SAR SAREBBE EBBE TORNA TORNATA TA AL FIDUCIAN FIDUCIANTE. TE.

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Se e quando la cosa doveva tornare tornare al fiduciante fiduciante dipendeva dipendeva dalla CAUSA CAUSA

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stata fatta; La ffid iduc ucia ia po pote teva va es essser ere: e:

NEGOZIAL NEGOZIALE E per cui la fiduci fiduciaa era



Cum creditore: il passaggio di proprietà era a garanzia di un credito del fiduciario e quindi il creditore/



Cum amico: la causa poteva essere la custodia (deposito) forse anche un prestito d’uso (comodato): il

fiduciario avrebbe dovuto restituire la cosa al fiduciante solo dopo l’avvenuta estinzione del debito; -

fiduciario avrebbe pertanto ritrasferito la proprietà su semplice richiesta; Il fiducian fiduciante, te, nella nella fiducia fiducia cum creditor creditore, e, poteva poteva trattener tratteneree il possesso possesso riacquis riacquistando tando la pr propriet oprietàà per USURECEPTIO (usucapione che si compiva in un anno a prescindere dalla iusta causa), il fiduciario evitava l’usureceptio solo se lasciava la cosa all’altra parte a titolo di locazione o precarioCol process processoo formulare formulare al fid fiduciante uciante si diede diede un’actio un’actio fiducia fiduciaee peril riacquisto riacquisto delle delle propriet proprietàà e del possesso, possesso, l’azione era in personam, reipersecutoria e infamante e la formula relativa faceva riferimento a criteri di lealtà e correttezza. Il fiduciar fiduciario io avrebbe avrebbe potuto far valere valere con exceptio exceptio doli le proprie proprie contropretes contropretesee per spese e danni; danni;

13. I CONTRA CONTRATTI TTI VERBALI ((STIPULA STIPULATIO) TIO)  LA STIPULATIO STIPULATIO !

LA STIPULA STIPULEra ATIO  aveva carattere una struttura agile eanche formale, che la rendeva applicabile a varie situazioni. un contratto tipico e laastratto tipicitàedriguardava la forma non ise contenuti; Era un contratto VERBALE dove il consenso doveva essere espr espresso esso verbis seguendo lo schema di interrogazione dello stipulante e congrua risposta del promittente (prometti di darmi 100? Prometto).

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L’obb ’obbli ligaz gazio ione ne sorg sorgev evaa sol soloo a car caric icoo ddel el PROMITTENTE  per questo veniva definito contratto UNILATERALE.

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Pe Perr quan quanto to rig riguar uarda da la la form forma, a, eera ra nec neces essa sari riaa la contemporanea presenza delle due parti e la risposta doveva seguire alla domanda entro un tempo breve di risposta e doveva essere congrua ovvero ripetere il medesimo verbo della domanda;

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Inizialmente Inizialmente la stipulati stipulatioo prod produceva uceva i suoi effett effettii obbligator obbligatorii quando quando le fformali ormalità tà orali orali eran eranoo state state compiute, compiute, durante l’età classica si diffuse la nullità per stipulatio dove facesse difetto il consenso; Riservata Riservata ai cives, davano luogo a effetti effetti di ius civile civile ma ma era di di ius gentium quanto alla ffruibil ruibilità ità essendo essendo accessibili anche ai non cittadini

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L’ADIECTUS SOLUTIONIS CAUSA! i soggetti della stipulatio

erano INTERROGANTE E PROMITTENTE: il promittente doveva quindi adempiere allo stipulante. L’interrogazi ’interrogazione one poteva poteva essere essere formul formulata ata in modo che l’altro l’altro promet promettesse tesse di adempiere adempiere o allo allo stipulante o ad un terzo; Il terzo NON ERA CREDITORE, non avrebbe avuto azione contro il debitore inadempiente, avrebbe potuto solo esigere la prestazione se il promittente si fosse rivolto a lui per l’adempimento;

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L’ADSTIPULATOR ! Era un secondo stipulante che avendo avuto incarico dal primo, vi si affiancava

rivolgendo pure lui al promittente invito a compiere in suo favore la stessa prestazione già promessa all’altro (“prometti di darmi la stessa cosa?”). Con la risposta positiva del promittente nascevano due stipulationes con uguale oggetto e due diversi creditori. Il promittente era liberato con una prestazione soltanto; (vi si faceva ricorso ad esempio alla morte dello stipulante, sarebbe stata in tal modo valida per l’adstipulator e costui avrebbe poi riversato agli eredi dello stipulante quanto percepito.)

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L’ADPROMISSOR ! Costui poteva affiancarsi al promittente che prometteva di prestare quanto già  promesso allo stesso stipulante da un altro promittente; L’ACTIO EX STIPULATU! L’azione dello

STIPULANTE contro il DEBITORE INADEMPIENTE INADEMPIENTE ERA

 L’ACTIO EX STIPULATU ;

Questa aveva formule diverse a seconda che la stipulatio fosse stata di dare o facere: o o

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Dare: l’azione era certi, con intentio certa (formula come quella della condictio); Facere: la formula era con demonstratio e intentio incerta;

L’EVOLUZIONE POSTCLASSICA! Le formalità della stipulatio erano verbali - età postclassica: si usò attestarne il compimento con documenti scritti che servivano come prova

dell’avvenuta solennità orale.  DOTIS DICTIO E PROMISSIO IURAT IURATA A LIBERTI LIBERTI

Si compiva con verba pronunciati solo da una delle due parti, la stessa che si sarebbe obbliagata. Differiva dalla stipulatio che si compiva con la pronuncia di certa verba da entrambe le parti.

14. I CONTRA CONTRATTI TTI LETTE LETTERALI RALI Contratti letterali! l’obbligazione nasceva ‘litteris’ ovvero per il fatto in sé della scrittura che presupponeva il consenso di entrambe le parti; !

‘NOMEN TRANSSCRIPTICIUM’ Il solo contratto letteraleche cheloriguardava romani era ildal   L’operazione contabile realizzavaiecittadini che veniva eseguita pater familias nel codex accepti e codex expensi poteva essere o una ‘transscriptio a re in personam’  o ‘transscriptio a persona in personam’

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Transscriptio a re in personam !(novazione oggettiva) il pater familias, creditore di una somma di denaro (ad esempio a titolo di vendita), d’accordo con il suo debitore registrava nel codex accepti (dove venivano segnate le entrate) quanto dovutogli come se lo avesse già incassato e al contempo registrava nel codex expensi (dove erano segnate le uscite), la stessa somma come se l’avesse data a mutuo allo stesso debitore. Si estingueva così il credito nascente da altro titolo e si costituiva con la registrazione nel codex expensi e a carico del debitore, una obliagtio litteris. In questo modo sarebbe stato più facile provarne l’esistenza Transscriptio a persona in personam!(novazione soggettiva) il pater familias creditore scriveva nel codex accepti la somma dovuta dal debitore e scriveva nel codex expensi la stessa somma in riferimento a un’altra persona come se questa avesse contratto un mutuo. In tal caso si estingueva l’obbligazione del precedente debitore e sorgeva un’obligatio litteris in capo al nuovo debitore.   L’azione che si dav dava a al creditor creditoree era una condictio; Il debitore poteva opporre al creditore che lo avesse chiamato in giudizio, in caso di registrazioni false, una exceptio doli concessa dal pretore, occorreva però la prova della falsità.

15. LA COMPRA COMPRAVENDIT VENDITA A

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Età arcaica! la funzione della compravendita si realizzava, attraverso la mancipatio, con lo scambio immediato di cosa contro prezzo;

III secolo a.C! si riconobbe validità, con effetti soltanto obbligatori, al mero consenso; La giurisprudenza riconobbe che le obligationes nascevano per effetto del solo consenso;

COMPRAVENDITA DEL DIRITTO ROMANO: - CONTRATTO CONSENSUALE IN CUI UNA PARTE, IL VENDITORE, SI OBBLIGA A FARE CONSEGUIRE ALL’ALTRA, ALL’AL TRA, IL COMPRATORE, IL PACIFICO GODIMENTO DI UNA COSA E DAL CANTO SUO IL COMPRATORE SI OBBLIGA A PAGARE AL VENDITORE UN CORRISPETTIVO IN DENARO NELLA MISURA CONVENUTA. - ad obbligarsi erano entrambe le parti, era infatti considerato un contratto bilaterale; - fruibile da cittadini romani e peregrini; - sanzionata da azioni in ius di buona fede; !

Il consenso

Il consenso doveva essere manifestato (anche tacitamente attraverso un nuntius o per lettera) per esigenze  probatorie si iniziò a redigere per iscritto un documento (instrumentum) che attestasse l’accordo concluso e le condizioni della vendita, successivamente questo documento fu esteso anche alla vendita di immobili. Con Giustiniano le parti furono lasciate libere di decidere se la vendita doveva essere compiuta per iscritto o oralmente. Era diffuso il ricorso alla caparra per confermare il consenso prestato (avrebbe dovuto poi essere computata nel prezzo).  Nella vendita per iscritto la caparra ebbe funzione penitenziale! versata prima della redazione del documento, avrebbe consentito a una delle parti di recedere dal proposito di comprare o vendere, con la conseguenza o di perderla o di doverla restituire nella misura del doppio; !

L’oggetto

L’oggetto della vendita era detto “merx”, generalmente si trattava di cose corporali (res mancipi, nec mancipi, cose mobili e immobili) ma poteva avere ad oggetto anche eredità, superficie, enfiteusi, servitù, usufrutto e crediti. Era ammessa anche la vendita di cose future che poteva essere e ssere ‘emptio rei speratae’ speratae ’ o ‘emptio spei’ !

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Il prezzo

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Emptio rei speratae! vendita soggetta alla condizione sospensiva che le cose venute venissero ad esistenza; il prezzo sarebbe poi stato commisurato alla quantità (vendita dei frutti che matureranno nel fondo); Emptio spei! era una vendita aleatoria, il compratore avrebbe comunque dovuto pagare il orezzo stabilito e il venditore non avrebbe potuto esigere di più (vendita di quanto il pescatore tirerà su dalla rete, con prezzo determinato qualunque sia l’esito della pesca).

do dove veva va ess esser eree espr espres esso so in de dena naro ro;; solo se il prezzo fosse stato espresso espresso in denaro sarebbe sarebbe stato stato poss possibile ibile distinguere distinguere quale delle delle du duee  prestazioni fosse il prezzo e quale la merce, e chi fosse il venditore e chi il compratore; la misu misura ra ddel el prez prezzo zo era era quella quella lib libera erament mentee concor concordat dataa tra tra le ppart arti; i; fu stabilit stabilitoo per la la prima da Dioclezian Dioclezianoo che se se il prezzo prezzo fosse fosse sstato tato inferio inferiore re alla metà del del valore valore real realee della cosa il venditore avrebbe potuto ottenere la rescissione della vendita e la restituzione della cosa dietro rimborso del prezzo pagato, il compratore avrebbe evitato la rescissione con il pagamento della differenza; L’obbligazione del compratore

Il compratore era tenuto a pagare il prezzo e quindi a fare ‘tradiitio’ delle monete per farne conseguire al venditore la proprietà. Doveva anche gli interessi se avesse ritardato il pagamento; contro il compratore inadempiente il venditore avrebbe esercitato l’actio venditi !

L’obbligazione del venditore 

Il venditore era tenuto a far conseguire al compratore il pacifico godimento della merx, non era di per sé obbligato a trasferire la proprietà della cosa venduta al compratore ma a farne traditio sì da fare acquistare al compratore il possesso della cosa libero da persone o cose. Contro il venditore si dava al compratore l’actioper empti; se la merce non consegnata contestualmente allainadempiente vendita periva, il compratore rispondeva custodia. Il rischio era a carico del compratore che, perita la cosa accidentalmente o per forza maggiore, sarebbe stato ugualmente tenuto a pagare.

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L’evizione

Il venditore che aveva venduto una cosa non propria non era per questo in sé responsabile purché avesse fatto conseguire al compratore il pacifico godimento della cosa venduta; una responsabilità del venditore sorgeva se il compratore subiva evizione (il terzo che rivendicasse con successo, presso il compratore, la cosa venduta).

Il venditore mancipante, in dipendenza della compiuta mancipatio, incorreva in responsabilità per il fatto della minacciata evizione, perché era tenuto a prestare ‘auctoritas’ ovvero ad assistere il compratore nel giudizio di rivendica promosso dal terzo. Contro il mancipante che non avesse prestato auctoritas si dava al mancipio accipiens compratore l’actio auctoritatis per il doppio del prezzo. Ma la mancipatio poteva non avere luogo, il compratore poteva farsi promettere dal venditore il doppio del prezzo in caso di evizione. La responsabilità del venditore per l’evizione divenne elemento naturale di questo contratto. !

Vizi occulti

Vizi occulti! vizi o difetti materiali della cosa non manifesti al compratore all’atto della vendita; il venditore che avesse promesso con stipulatio che la cosa possedesse certe qualità o che fosse esente da alcuni vizi sarebbe stato convenibile dal compratore con l’actio ex stipulatu una volta verificata l’assenza della qualità promesse o la presenza dei vizi non dichiarati; in questo caso ebbero un ruolo fondamentale gli edili curuli (magistrati con ius edicendi) che fecero obbligo ai venditori di schiavi esposti in vendita di dichiarare preliminarmente al compratore i vizi degli schiavi o animali che si accingevano a vendere e diedero al compratore, contro il venditore, l’actio redhibiroia e l’actio quanti minoris o

Actio redhibitoria: il compratore avrebbe riavuto il prezzo previa restituzione del servo o animale;

o

Actio vendutiquanti minoris: il compratore avrebbe riavuto il minor valore dello schiavo o animali !

Patti aggiuntivi

Il regime della vendita poteva essere integrato o derogato mediante patti aggiuntivi; i patti ai quali si fece ricorso più frequentemente furono: il patto commissorio, l’in diem addictio e il pactum displicentiae, i primi due a favore del venditore l’ultimo a favore del compratore. Si trattava di patti risolutivi sospensivamente condizionati per cui la vendita risultava soggetta a condizione risolutiva; i patti prevedevano che al verificarsi di una certa condizione la vendita potesse considerarsi come non avvenuta: Nel patto commis commissorio sorio la con condizion dizionee era che il compra compratore tore non pagasse pagasse il prezzo prezzo eentro ntro il termine termine convenuto; nell’in nell’in die diem m addictio addictio la con condizion dizionee era che il venditore venditore en entro tro un un certo certo termine termine ricevesse ricevesse un un offerta offerta migliore; nell’pactum nell’pactum displicentiae displicentiae la condizione condizione era che che nel termine termine convenuto convenuto il co comprator mpratoree dichiarass dichiarassee di non aver trovato la cosa di suo gradimento;

16. LA LO LOCAZ CAZION IONE E

la locazione: - contratto consensuale e bilaterale; - con l’esplicita previsione di un corrispettivo (la mercede) una parte, il locatore si impegnava a mettere a disposizione dell’altra, per un periodo di tempo limitato e con uno scopo preciso, una cosa mobile o immobile e l’altra parte, il conduttore, si impegnava a prenderla in consegna per poi restituirla una volta scaduto il termine o raggiunto lo scopo  previsto. - le obbligazioni reciproche delle parti erano sanzionate dalle actiones ‘locati’ in favore del locatore e con le actiones ‘conducti’ in favore del conduttore; esse si diedero anche nei confronti dei peregrini. - a causa della varietà di fattispecie che rientravano nella locatio conductio si usa distinguere: locatio rei, locatio operis e locatio operarum  A.

LO LOC CATI TIO OR RE EI

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Pot Poteva eva avere avere ad ogget oggetto to cose cose mobili mobili o immobi immobili: li: il condu condutto ttore re di im immob mobili ili ur urban banii era det detto to ‘inquilinus’ e il conduttore dei fondi rustici era detto ‘colonus’;

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Il locatore assumeva l’obbligo di consegnare la cosa, che doveva essere idonea all’uso ed esente da vizi, e di assicurarne al conduttore il godimento; Il conduttore assumeva l’obbligo di pagare la mercede (denaro) alle scadenze stabilite, di

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mantenere cosa nelle era stata consegnata di restituirla alla scadenza. Il condutto conduttore relaacquistav acq uistava a lacondizioni detenzione detenzioneinecui nongliil posse possesso sso ed era responsabile responesabile per cu custodi stodia a nel caso di  perimento o deterioramento della cosa locata;

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Per ilil mancato mancato ggodimen odimento to della della cos cosaa per forza maggiore, maggiore, ilil locatore locatore non era era responsabi responsabile le ma il conduttore sarebbe stato liberato dall’obbligo di pagare;

B. LOCATIO OPERIS Po Pote teva va ave avere re ad ad ogge oggett ttoo cose cose mobil mobilii o imm immob obil ili; i; Il locatore si obbligava a consegnare una cosa, il conduttore si obbligava a esercitar esercitaree autonomamente ma nell’interesse del locatore una certa attività relativamente alla stessa cosa per raggiungere il risultato convenuto, per poi restituirla al locatore.

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vi si si fan fanno no rientrar rientraree fattispeci fattispeciee molteplici molteplici:: il condut conduttore tore in ordine ordine della della ccosa osa che che gli sareb sarebbe be stata stata consegnata poteva assumere l’impegno di trasportarla o custodirla; se l’oggetto della locazione era un servo, il conduttore poteva assumere l’impegno di istituirlo o se si trattava di indumenti di lavarli o rammendarli. Si fanno fanno rrientra ientrare re anche anche le fattispecie fattispecie in cui cui il condutt conduttore ore aassumev ssumevaa l’impegno l’impegno di tr trasfor asformare mare la res che gli sarebbe stata consegnata (conduttore orefice che assumeva l’impegno di trasformare l’oro del locatore in anelli oppure il costruttore che prometteva di costruire sull’area del locatore un edificio); La mercede in ogni caso era dovuta al LOCATORE  Il condutto conduttore re avrebbe avrebbe acquist acquistato ato la detenzione detenzione e sarebbe sarebbe stato stato respons responsabile abile per custodi custodiaa se la res res locata periva o deteriorava; Per cattiva cattiva esecuzione esecuzione dell’ope dell’opera ra il conduttore conduttore rispond rispondeva eva pper er imp imperitia eritia,, egli egli era invece liberato liberato per per impossibilità sopravvenuta da forza maggiore;

C. LEX RHODIA DE IACTU ne nell ccas asoo ddel elle le merc mercii tra trasp spor orta tate te se per difficoltà difficoltà della navigazione navigazione si si era costre costretti tti a gettare gettare in mare parte delle m merci erci locate locate per per il trasporto il rischio avrebbe dovuto essere sopportato dai locatori delle merci perdute; nel caso caso pros prospettat pettato, o, il rischi rischioo si rriparti ipartiva va prop proporzion orzionalmente almente tra tutti tutti i locator locatorii delle merci che erano erano stato imbarcate sulla nave; D. LOCATIO OPERARUM -

E.

un uomo uomo lalibero libero ssumeva va l’impegno l’impegno di come mettere mettere la propria propria attività attivi lavorativ lavorativa a alle dipendenze di altra  persona, qualeaassume si obbligava a pagare, corrispettivo, unatàcerta mercede mercede; ; dipendenze il lavoratore era il locatore, il datore di lavoro era il conduttore

il pericu periculum lum era era a caric caricoo del datore datore di lavor lavoroo che avrebb avrebbee dovu dovuto to pag pagare are la m merc ercede ede anche anche se il lavoratore non avesse prestato le opere per cause a lui non imputabili; i lavorator lavoratorii iberi iberi er erano ano po pochi, chi, tra le le atti attività vità lavora lavorative tive prestat prestatee nell’inter nell’interesse esse dei terzi terzi furono considerate degni degli uomini libere le ‘artes liberales’ (avvocati e agrimensori).

LOCA LOCAZION ZIONE E IIN N ET ETA’ POSTCLAS POSTCLASSICA SICA

Il campo di applicazione si restrinse, si iniziò ad usare termini come comodato, deposito, mandato e precario che  primi rientravano nella locazione.

17. LA SOCIET SOCIETA A’ Società: - contratto consensuale bilaterale o plurilaterale per cui due o più persone (i socii) convenivano di mettere in comune beni e attività di lavoro al fine di conseguire un lucro per tutti;   - si trattava di un contratto iuris gentium perché tutelava anche i non cittadini; - si trattava di un contratto ius civile perché sanzionato da azioni in ius, questa azione era l’actio pro socio; - il criterio generale per stabilire il grado di responsabilità del socio per inadempimento è quello della culpa in concreto; - il tipo più antico di società fu la societas ‘omnium bonorum’ dove i soci convenivano di mettere in comune tutti i loro beni presenti e futuri;

- successivamente si riconobbero altri tipi: si conveniva di mettere in comune e di svolgere nell’interesse di tutti determinate attività commerciali o industriali; - le parti si obbligavano in forza del semplice consenso manifestato e per la perseveranza nel consenso; - la società si scioglieva per reciproco dissenso, se uno dei due soci manifestava la volontà di recedere dal contratto, per esaurimento dello scopo, per l’impossibilità di realizzare lo scopo o per morte di uno dei soci; - dal contratto di società nascevano obbligazioni - profitti e perdite erano divise in parti uguali ed era possibile che un patto per cui un socio partecipasse agli utili ma non alle perdite, era nullo il patto che limitava la partecipazione di un socio alle perdite soltanto. - per  per la ‘fraternitas’ che si stabiliva tra i soci e per la fiducia reciproca la condanna dell’actio pro soci era infamante ma il

convenuto godeva del ‘beneficium competentiae’ per cui avrebbe evitato la condanna pagando. - non aveva rilevanza esterna verso i terzi, per limitare la responsabilità verso i terzi si poteva esercitare l’attività per mezzo di schiavi forniti di peculio in modo che la responsabilità dei domini non sarebbe andata oltre il valore del peculio.

18. IL M MANDA ANDATO TO -eseguirlo. contratto consensuale bilaterale imperfetto per il quale una parte conferisce un incarico all’altra, che si impegna ad - le parti sono dette mandante (conferisce l’incarico) e mandatario (assume l’incarico); - al mandatario non era dovuto nessun compenso perché in tal caso sarebbe diventato un contratto di locazione;

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- il mandato poteva essere nell’interesse del solo mandante o nell’interesse anche di terzi; erano invece negati gli effetti del mandato nell’interesse del mandatario; - contro il mandatario si dava al mandante l’actio mandati directa; - contro il mandante si dava al mandatario l’actio mandati contraria; - IL MANDATARIO! aveva l’obbligo di eseguire fedelmente l’incarico e trasferire al mandante i beni, i diritti e i crediti acquistati in relazione al mandato; non era rappresentante diretto del mandante ma il sistema adottato era quello della rappresentanza indiretta; - IL MANDANTE! aveva l’obbligo di rimborsare al mandatario le spese e risarcire i danni sollevandolo dai debiti - per inadempimento o cattiva esecuzione del mandato il mandatario rispondeva per dolo; - il mandato si estingueva per revoca del mandante, rinunzia del mandatario o morte di una delle parti, per reciproco dissenso o una volta concluso l’incarico;

19. I CONTRA CONTRATTI TTI INNOMI INNOMINA NATI TI

- Nonostante i contratti fossero tipici, nell’età classica, si riconobbe valore obbligatorio a certe convenziono atipiche, si trattava in ogni caso di ‘negotia’ o affari, convenzioni per cui ciascuna delle parti veniva onerata o di un “dare” o un “facere” e pertanto il valore obbligatorio non si riconobbe alla convenzione in sé ma all’esecuzione che vi avesse dato una delle parti. - do ut es, do ut facias, facio ut des, facio ut facias (io do affinché tu dia, io do affinché tu faccia, io faccio affinché tu dia e io faccio affinché tu faccia), questo schema elaborato da Paolo rende l’idea dello schema dei contratti innominati dove il dare è inteso nel senso di trasferire la proprietà. Non si tratta di semplici convenzioni di dare o facere di una o dell’altra parte ma del dare o facere che una parte compie nel in vista dell’impegno a dare o facere dell’altra ! una prestazione che si compie in vista di una controprestazione. - furono chiamati ‘contratti innominati’ da Stefano, un giurista bizantino; - possiamo qualificarli unilaterali perché ad obbligarsi è una sola parte, la stessa che riceve la prestazione - è possibile accostarli ai contratti reali perché l’obbligazione non nasce dalla semplice convenzione ma occorre un dare o un facere. - la parte che avesse fatto la prestazione avrebbe potuto avanzare la richiesta della pretesa alla controprestazione per mezzo di un’azione con intentio che esprimesse col verbo oportere l’obbligo alla controprestazione del convenuto. - azione in personam e in ius e fu detta PRAESCRIPTI PRAESCRIPTIS S VERBIS; - l’obbligazione sorgeva indipendentemente dalla prestazione del consenso, per il solo fatto che una delle parti avesse operato una prestazione; - la prestazione era fatta in vista di una futura controprestazione della controparte; - le obbligazioni delle parti erano interdipendenti. Se il creditore voleva ottenere la restituzione  di quanto aveva dato (nel caso di do ut des e do ut facias), poteva essere esperita una condìctio denominata condictio causa data causa non secùta oppure una condictio ob causam datòrum. Condictio causa data causa non secùta ! Azione esperibile per ottenere la restituzione di quanto era stato dato alla controparte in esecuzione di un contratto innominato se la controprestazione era venuta meno. "

Figure di contratti innominati

I classici inquadrarono nel tipo ‘do ut es’ la donazione modale, la permuta, il contratto estimatorio e la datio ad inspiciendum

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la permuta permuta (scambio (scambio di cosa contro cosa) fu consider considerata ata alla alla stregua stregua di contratto contratto reale unilaterale unilaterale contratto contratto estimat estimatorio: orio: una parte parte dava dava all’altr all’altraa una cosa stabilen stabilendone done ilil val valore ore e l’accipiente l’accipiente si obbligava o a venderla e restituire il ricavato nei limiti della stima o a restituire la cosa stessa;

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nellaladatio ad in inspicie spiciendum ndum una una parte parte consegnava consegnava all’altra all’altra una una cosa cosa perché perché ne determinasse determinasse il valore valore e  poi restituisse; nel tardo tardo diritto diritto rom romani ani ai contratti contratti innomin innominati ati furono furono assim assimilate ilate il precario precario e la transazione. transazione.

Il precario

Precario! concessione di un bene (immobile) che una parte pa rte (concedente) faceva all’altra (precarista) (precarista) perché ne godesse gratuitamente e lo restituisse a semplice richiesta; traeva origine dalla concessione di terre che grandi proprietari fondiari usavano fare a propri clientes o persone di fiducia. -

Il precaris precarista ta fu tutelato tutelato contro contro terzi terzi con l’interdictu l’interdictum m uti possidetis possidetis e così qualifi qualificato cato po possess ssessore; ore; Non essendo essendo tutelato tutelato pure contro il concedente concedente il precario precario dans avrebb avrebbee potuto potuto ri riprende prendere re possesso possesso della cosa in qualunque momento con atto di autodifesa  Per conced concedere ere al conce concedent dentee il recuper recuperoo della della cosa il ppret retore ore predi predispo spose se nel suo suo editto editto l’interdictum ; ‘quod precario’  Con giustiniano giustiniano si negò negò al concedente concedente di poter direttamente direttamente riprendere riprendere posses possesso so della della ccosa osa con con atto atto di autodifesa; al precario dans si diede, per la restituzione della cosa, l’actio praescriptis verbis, da qui l’inclusione del precario nei contratti innominati.

20. I P PA ATTI PATTI:

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- convenzioni, accordi, in qualsiasi forma manifestati che non rientravano nello schema di nessun contratto tipico.   - le XII tavole attribuirono all’accordo all’ac cordo tra offeso e offensore o tra derubato e ladro, con cui l’offeso o il derubato  precedentemente alla composizione pecuniaria avessero ave ssero rinunciato alla pena che sanzionava iniuria e furto, l’effetto di estinguere la poena (pena). - con l’editto pretorio ‘de pactis’ il pretore promise che avrebbe tutelato i patti però doveva trattarsi di patti concordati senza dolo dell’una o dell’altra parte, non contrari alla legge. A tali patti però il pretore diede efficacia limitata mediante l’exceptio pacti conventi, ciò vuol dire che i patti, a differenza dei contratti, non davano luogo a obbligazioni quindi la parte che ne traeva vantaggio non avrebbe potuto promuovere giudizio; •

Patti aggiunti

I patti aggiunti erano patti aggiuntivi ai contratti, dai quali derivavano azioni di buona fede e si distinguevano in: pa pact ctaa ad adie iect ctaa ‘in ‘in co cont ntin inen enti ti’’! contestuali alla conclusione del contratto, per la loro attuazione poteva essere proposta la stessa azione di buona fede propria del contratto cui il patto ineriva, ed erano parte integrante del contratto; pa pact ctaa idie idiect ctaa ‘e ‘exx inte interv rval allo lo’’! successivi alla conclusione del contratto Tali patti ebbero veri e propri effetti obbligatori, furono considerati parte pa rte integrante del contratto. •

Compromissum Giustiniano diede diretta efficacia obbligatoria al patto con cui due parti convenivano di rimettere all’arbitrato di un terzo scelto in comune accordo la decisione di una controversia tra loro.

Ciascuna parte prometteva all’altra una pena pecuniaria se la parte promittente non si fosse poi adeguata alla  pronuncia dell’arbitro, si parlò a riguardo di compromissum.. Giustiniano concesse alla parte vincente un’actio in factum per l’esecuzione della decisione arbitrale. •

Altri sviluppi postclassici

Ci fu poi un’estensione dell’efficacia obbligatoria dei patti aggiunti contestualmente (‘in continenti’) ai contratti anche se non di buona fede. In tal modo si superò la tipicità contrattuale e ogni accordo, purché lecito, avrebbe potuto essere detto ‘contratto’ ed avere effetti obbligatori.

21. GLI A ATTI TTI LECITI NON CONTRA CONTRATTUALI TTUALI

Bisogna ora considerare le varie figure degli atti leciti obbligatori non contrattuali. !

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La negotiorum gestio o gestione degli affari altrui Gestione di affari altrui senza mandato, intrapresa con la convinzione che si trattasse di affari altrui e iniziata utilmente non rilevando se poi l’esito della gestione fosse stato utile o meno per il  gerito.

Si davano davano alle alle parti parti le act actiones iones negotiorum negotiorum gestor gestorum, um, diretta diretta e contraria contraria (di buona fede), la prima prima a favore del gerito la seconda del gestore; Sul gestore! gravava l’obbligo di portare a termine l’affare intrapreso e di trasferire al gerito beni e diritti che ne avesse ricavato (perseguibile con l’actio negotiorum gestorum directa); Sul gerito! gravava l’obbligo di assume su di sé le obbligazioni che l’altro avesse contratto e di rimborsare le spese e i danni inerenti alla gestione della cosa (perseguibile con l’actio contraria). Il meccanis meccanismo mo era quello quello della della rrapp appres resent entanza anza indire indiretta tta.. La tutela, la communio incidens e la coeredità

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Tra le fonti fonti di obbligazioni obbligazioni da atto lecito non contratt contrattuale uale ve vengono ngono fuori fuori aanche nche la tutela, la communio communio incidens e la coeredità; più precisamente la gestione della tutela impuberum, la gestione della cosa comune e la gestione dell’eredità comune;

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Gestione Gestione ddella ella tutela tutela impuberum: impuberum: cessata cessata la tutela, tutela, il tu tutore tore dell’impuber dell’impuberee doveva doveva ren rendere dere conto all’ex  pupillo della gestione tutelare e quindi dei beni e diritti acquistati e l’ex pupillo doveva rimborsare all’ex tutore le spese e sollevarlo dai debiti assunti per la gestione. Le rispettive obligationes erano sanzionate da actio tutelae directa e contraria: la prima contro il tutore e la seconda contro il pupillo La gestione gestione della cosa o dell’ered dell’eredità ità comune: comune: poteva dar lluogo uogo a dir diritti itti e dove doveri ri reciproc reciprocii tra comproprietari o coeredi; si provvedeva in sede di divisione o nell’actio comuni dividundo (tra comproprietari) o all’actio familiae erciscundae (tra coeredi) I legati obbligatori e i fedecommessi

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i legati legati per damna damnatio tionem nem o sinend sinendii modo davan davanoo luog luogoo ad obbl obbliga igazio zioni ni tra er erede ede e legata legatario rio;; l’obbligazio l’obbligazione ne (a carico dell’erede) dell’erede) nasceva nasceva una volta volta che, che, morto morto ilil tes testatore, tatore, il testamen testamento to acquistav acquistavaa efficacia; nel legato per damnationem! il testatore mediante l’uso di certa verba onerava l’erede di compiere una prestazione determinata che poteva consistere in un dare o facere in favore del legatario; sinendi modo ! erano previsti verba propri ma il testatore poneva a carico dell’erede un nobbligo el legato di non facere per  consentire al legatario di fare alcunché, di prendere con sé una cosa o ereditaria o personale dell’erede.

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Contro Contro l’e l’erede rede inademp inadempiente iente si dava dava al legatario legatario l’actio l’actio ex testament testamento, o, in person personam am in ius ma ma questa questa comportava condanna al doppio in caso di contestazione infondata; Ai legati legati po possono ssono essere affiancati affiancati i fedecommess fedecommessi,i, disposizi disposizioni oni di ultima volontà volontà in ffavore avore di di terzi terzi che il testatore rimetteva per l’esecuzione alla fides dell’erede o del legatario. Pagamento di indebito (solutio indebiti)

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la solut solutio io indeb indebiti iti era era fonte fonte di di obblig obbligazio azione ne e ricor ricorrev revaa ogni ogni volta volta ch chee un soggetto eseguisse una datio (trasferimento di proprietà) nell’erronea convinzione di esservi tenuto e l’altra parte ricevesse la prestazione inconsapevole che non fosse dovuta;

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veniva quindi applicata applicata la soluti solutioo indebiti indebiti per la la restituzi restituzione one del del ‘da ‘dato’ to’ e quindi quindi ll’obbli ’obbligazione gazione dell’accipiens di restituire al solvens (ritrasferire la proprietà);

22.. I DE 22 DELI LITT TTII -

le obbligazioni derivavano pure dai delicta o maleficia, atti illeciti, comportamenti volontari riprovati dal diritto; i delitti delitti erano erano tipic tipici: i: non esis esistev tevaa uno schema schema per per qualif qualificar icarli, li, erano erano comportamenti che l’ordinamento riprovava, ognuno con proprio regime giuridico; questi erano generalmente chiamati atti illeciti ‘extracontrattuali’;

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l’obbligazio l’obbligazione ne che derivava derivava dai delicta era rapprese rappresentata ntata dal vincolo vincolo giuridico giuridico esistente esistente tra offenso offensore re e offeso per per cui l’uno era tenuto verso l’altro al pagamento di una pena pecuniaria perseguibile con azione penale; le fonti giuridich giuridichee rivelano la tendenza tendenza a riservare riservare la qualifica qualifica di delicita delicita agli illeciti illeciti civili civili:: furto, ra rapina, pina, damnum damnum iniuri iniuriaa datum e iniuria; il delitto delitto si imputava imputava al suo autore se commesso commesso col deliberat deliberatoo proposito proposito di provocare provocare all’of all’offeso feso il pregiudizio pregiudizio che che gliene era derivato; alcuni comportam comportamenti enti lesivi lesivi agli interessi interessi della della comunità comunità e quindi gravemente gravemente riprovati riprovati assunsero assunsero la qualific qualificaa di crimina e sanzionati con pene molto gravi; "

Il furto tra i delicta più antichi troviamo il furto  !

La nozione  sottrazione illecita di una cosa mobile altrui; ogni ogni comport comportamen amento to doloso doloso che che provocas provocasse se ad altri altri una perd perdita ita o anche anche solo solo uno svanta svantaggi ggioo relativamente ad una cosa mobile o immobile (es. istigazione del servo altrui alla fuga) con l’ultima l’ultima giurispruden giurisprudenza za ci fu fu un rridimen idimensionam sionamento ento dell’ide dell’ideaa di ffurto, urto, questo fu limitato limitato aalle lle co cose se mobili e si ritenne sufficiente il contatto fisico con la cosa pur senza la materiale sottrazione; si negò negò che che fosse fosse furto furto llaa sot sottra trazion zionee di cose cose eredita ereditarie rie e ilil furto furto tra tra mar marito ito e mogli moglie; e;

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I ‘genera furtorum’ distin distinzion zionee tra ‘furtu ‘furtum m man manife ifestu stum’ m’ e ‘fu ‘furtu rtum m nec m mani anifes festum tum’’ per furto furto manifesto manifesto si il fu furto rto commess commessoo dal ladro preso, catturato catturato dal dal der derubato ubato sul ffatto; atto; per fur furtum tum nec nec manif manifest estum um ssii inten intende de ogni ogni ffurt urtoo non non ma manif nifest esto; o;

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Le sanzioni il fur fur manif manifestus estus (autore (autore di furtum furtum manifestum) manifestum) poteva esser esseree fustigato fustigato e poi aaddictu ddictuss dal magistrato magistrato -

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al se derubato; il furto era commesso commesso di notte notte o se se il lladro adro av avesse esse tentato di dif difenders endersii con le le armi, il derubato, derubato, invocava la testimonianza dei vicini avrebbe potuto impunemente uccidere il ladro; in età età clas classica sica queste misure misure fur furono ono sostitu sostituite ite dall’ac dall’actio tio furti furti manifesti, manifesti, azione penale pretoria pretoria mediante la quale il derubato perseguiva il quadruplo del valore della cosa rubata; l’azione si esercitava direttamente contro il ladro se questo fosse stato sui iuris o contro l’avente potestà se il ladro era alieni iuris per ilil furtum furtum nec nec manifestu manifestum m le XII tavole avevano stabil stabilito ito una una pen penaa pecu pecuniaria niaria per ilil doppio doppio vvalore alore della cosa rubata; all’actio all’actio furti furti manife manifesti sti e nec manifest manifestii era attivamente attivamente legittimato legittimato il proprieta proprietario rio della della cosa ma ma  poteva anche essere persona diversa: se a subire il furto fosse stata la persona cui la cosa era stata data in comodato, il comodante, pure se proprietario, era carente di interesse perché avrebbe potuto rivalersi contro il comodatario, responsabile per custodia, ad avere interesse e quindi legittimato al’actio furti era il comodatario perché responsabile nei confronti del comodante.

La condictio ex causa furtiva  Alla condictio ex causa furtiva (!actio furti) era ammesso il proprietario della cosa rubata in quanto tale; con la conseguenza che, nel caso di furto di cosa comodata, il comodante-dominus avrebbe agito contro il ladro contro il ladro con la condictio e il comodatario avrebbe agito con l’actio furti. La doppia tutela con actio furti e condictio rappresentava per il derubato una garanzia maggiore e più sicura.

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La rapina (bona vi rapta) -

actio vi bonorum raptorum: volta a sanzionare la sottrazione di cosa altrui commessa con violenza

ovvero la rapina; l’azione l’azione era era penale penale e infamante, infamante, entro entro l’anno la pen penaa era il quadrupl quadruploo della della cos cosaa sottratta sottratta,, dopo l’anno corrispondeva al suo valore; con gius giustin tinian ianoo l’azion l’azionee fu quali qualific ficata ata mista mista,, rei reiper persec secuto utoria ria e penal penale; e;

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Il danneggiamento Per spiegare il danneggiamento bisogna prendere in considerazione la lex Aquilia del III secolo a.C che era articolata in 3 capitoli: -

Riguardava Riguardavanel l’uccis l’uccisione ione di schiavi schiavi pecudes des (animal (animali i da gregge armento) armenell’anno nto) altrui. altruiprecedente . La pena era era qualificata maggior valore cheelopecu schiavo o l’animale aveva oavuto all’uccisione. Riguardava Riguardava l’adsti l’adstipulato pulatorr che, in frode frode allo allo stipulan stipulante, te, av avesse esse estinto estinto il credito mediante mediante acceptilat acceptilatio io (l’atto estintivo composto da una domanda e una rispettiva risposta attraverso cui il debitore chiedeva al creditore se avesse ricevuto quello che aveva promesso e questo rispondeva affermativamente). La  pena era quantificata nell’importo del credito estinto.

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Riguardava Riguardava ilil ferimento ferimento di schiavi schiavi e pecu pecudes, des, e l’uccisio l’uccisione ne e ferimento ferimento di di anim animali ali non non pec pecudes udes e distruzione o danneggiamento di cose inanimate. La pena era quantificata nel maggior valore di schiavi, animali o cose inanimate nei 30 giorni precedenti all’evento dannoso.

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L’azione ’azione contro contro l’autore l’autore del danno danno era era l’actio l’actio legis legis aquiliae, aquiliae, pe penale nale e in ius ed es esperibil peribilee dal  proprietario della cosa danneggiata; i classici riconobbero a questa actio una sostanziale funzione reipersecutoria ma si adottò il principio del cumulo d’azione (es. se il conduttore avesse danneggiato la cosa locata e il locatore esercitava contro di lui l’actio locati, non poteva esecitare la actio legis aquiliae).

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Giustiniano Giustiniano qualificò qualificò l’azione l’azione aquiliana: aquiliana: reipers reipersecutor ecutoria ia se il danno danno er eraa provocato provocato nel mo momento mento di maggior valore della res nell’ultimo anno o mese, mista nel caso in cui la cosa avesse perduto valore nell’ultimo anno o mese;

L’iniuria -

La legge legge delle delle XII XII ta tavole vole prevede prevedeva va pene pene diverse diverse pper er determin determinate ate offese offese arrecate arrecate alla alla integrità integrità fisic fisicaa dell’altra persona; Le off offes esee prev previs iste te dal dalla la leg legis isla lazi zion onee eran erano: o: ! membrum ruptum: lesione fisica con perdita definitiva della funzionalità di un organo; per questa era stabilita la pena del taglione alla quale l’autore si poteva sottrarre pagando. ! os fractum: frattura di un osso; la pena andava dai 150 ai 300 assi a seconda che la persona fosse uno schiavo o un libero. ! lesioni e violenze fisiche minori; la pena era di 25 assi.

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Il pretore pretore int intorno orno al II secolo secolo a.C. istituì istituì per la persecuzione persecuzione degli degli att attii dolos dolosii e ingiusti ingiusti di violenza violenza fisica alle persone l’actio iniuriarum aestimatoria (per la natura pecuniaria) Questa era penale e infamante e si stabiliva in base all’entità dell’offesa; a giudicare era un giudice collegiale, era intrasmissibile agli eredi.

23. AL ALTRI TRI ILLECITI EXTRACONTRA EXTRACONTRATTUALI TTUALI Il diritto romano conobbe molti altri delicta (illeciti extracontrattuali): !

L’actio de pauperie

L’azione faceva riferimento ai danni prodotti da animali: più precisamente da pecudes (quadrupedi da gregge o armento), doveva trattarsi di danni conseguenti a comportamenti spontanei e innaturali dei  pecudes L’azione si dava contro il proprietario delle bestie il quale era posto di fronte all’alternativa o di risarcire il danno o di dare a nossa l’animale trasferendone all’attore la proprietà.   L’azione era nossale ma non penale perché l’alternativa alla donazione a nossa non era il pagamento della  pena ma il risarcimento del danno, si trattò di una responsabilità oggettiva che si addossava al dominus dell’animale per il fatto in sé di esserne proprietario in base al criterio per cui chi gode di un vantaggio in dipendenza del possesso di una cosa, deve anche subire gli svantaggi.

24. LE OBBLIG OBBLIGAZION AZIONII QUASI EX DELI DELICTO CTO Le obbligazioni quasi ex delicto derivavano dagli illeciti pretori non dolosi che gaio aveva escluso dal gruppo dei delicta: a)

quidel litem suamche fecerit’ ‘iudex   giudicato malamente, alla parte che ne risentiva danno il pretore dava un’actio era il caso giudice avesse in factum, poenalis con pena stabilita secondo criteri di equità;

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b)

‘e ‘eff ffus usum um v vel el deie deiect ctum um’’

con lo sviluppo edilizio della città si iniziò a costruire edifici con più piani, il pretore si preoccupò dei danni a  persone e cose provocati da oggetti lanciati o lasciati cadere dall’alto delle de lle case di abitazione sulla pubblica via: - Per danni a cose (anche schiavi) la pena era decisa dal giudice nella misura del doppio dei danni arrecati; - Per il ferimento di un uomo libero la pena era determinata dal giudice ma secondo equità; - Per la morte di un uomo libero la pena era fissa (50 aurei) c)

‘positum aut suspensum’  altra azione penale con pena fissa (10 aurei) fu concessa dal pretore contro l’habitator (o contro il dominus) della casa sul cui tetto o cornicione fosse stata appoggiata una cosa che, cadendo, avrebbe arrecato danno.

d)

‘actiones adversus nautas, caupones, stabularois’   per i furti o danneggiamenti a passeggieri o avventori che si verificavano sulle navi, nelle locande loc ande o nelle stazioni il pretore concesse azioni penali in factum e in duplum rispettivamente contro gli armatori, gli albergatori e i gestori. In questi casi l’obbligazione nasceva a carico di habitator, dominus, exercitor navis anche se l’evento dannoso o il furto fossero stati provocati da familiari, servi, dipendenti, ospiti, passeggeri o avventori.

25. ESTIN ESTINZION ZIONE E DELLE OBBLIG OBBLIGAZIO AZIONI NI LE OBBLIGAZIONI SI ESTINGUEVANO PER IPSO IURE, A VOLTE PER OPE EXCEPTIONIS "

L’adempimento (solutio) L’adempiemento (solutio) della prestazione non era sempre sufficiente a estinguere l’obbligazione. Con la solutio l’obbligazione di estingueva ipso iure; a compierla era solitamente il debitore ma poteva effettuarla anche un terzo e doveva essere fatta al creditore (o al procurator del creditore, da lui stesso indicato). La prestazione doveva essere adempiuta per intero salvo che il creditore non accettasse adempimento parziale ovvero quando godeva del ‘beneficium competentiae’ che comportava che il debitore non potesse subire condanna oltre il limite delle sue possibilità economiche. •

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Datio in solutum Il debitore doveva eseguire esattamente la prestazione dovuta, avrebbe potuto compiere una prestazione diversa solo se il creditore avesse acconsentito; la prestazione andava adempiuta nei tempi stabiliti nell’atto costitutivo e se questo non contemplava un termine doveva desumersi dalla circostanze o dal tipo di prestazione, in difetto di indicazioni implicite o esplicite la prestazione era dovuta immediatamente.

La remissione del debito - oggi con il termine remissione si intende l’atto con il quale il creditore rinuncia ad esigere il proprio credito; - per il diritto romano vengono in considerazione: ‘solutio per aes et libram’, ‘acceptilatio’ e ‘pactum de non  petendo’ solutio per aes et libram: - Era il rito simmetrico e contrario al nexum e si svolgeva dinanzi a 5 cives puberi e a un libripens, era presente il creditore e il debitore, questo dichiarava solennemente di liberare se stesso dal potere del creditore gettando sulla  bilancia tenuta dal libripens il metallo dovuto. Il libripens procedeva alla pesatura. Con l’introduzione della moneta coniata il debitore percuoteva la bilancia con una moneta che poi consegnava simbolicamente al

creditore; - Questa era necessaria per la liberazione dei nexi dal potere del creditore, per lo scioglimento del vincolo a carico del condannato in un giudizio privato e per l’estinzione delle obbligazioni pecuniarie da legato per damnationem - L’effetto estintivo era ipso iure, a prescindere dall’adempimento, era quindi un atto astratto. Acceptilatio:

- era un atto simmetrico e contrario alla stipulatio (hai ricevuto quello che ti ho promesso? Sì) - l’obbligazione si estingueva verbis (per la pronuncia di certa verba) e ipso iure - era definita da gaio come imaginaria solutio perché i suoi effetti erano prodotti indipendentemente dalla causa; Pactum de non petendo:

- il creditore poteva rimettere il debito impegnandosi con semplice patto a non pretendere l’adempimento della  prestazione, con efficacia propria di nuda pacta. Estingue ipso iure le obbligazioni perseguibili con azioni penali. "

La transazione Era una specifica causa di negozi astratti e una particolare applicazione del pactum non petendo; presupponeva una lite in corso tra parti e queste, per mettere fine alla lite, pattuivano reciproche attribuzioni (tramite stipulatio, la transazione era la causa della stipulatio) e rinunce (era sufficiente il pactum transactionis, opponibile mediante exceptio)

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 La novazione

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 Novazione: - sostituzione di un’obbligazione con un’altra talché la prima si estingue e al suo posto sorge la nuova; - esempio: Caio (compratore) deve a Tizio (venditore) Xmila sesterzi in dipendenza di una compravendita. Tizio interroga: ‘prometti di darmi i Xmila sesterzi che mi devi in virtù della compravendita tra noi intercorsa?’ e Caio risponde ‘Sì prometto’   - in tal modo si estingueva il debito di Caio di pagare e ne nasceva uno nuovo per lo stesso importo ma che aveva la propria fonte nella stipulatio appena compiuta.

- i requisiti necessari per procedere alla novazione erano: ! l’idem debitum: la nuova obbligazione doveva avere qualcosa di nuovo rispetto alla vecchia; ! l’animus novandi: intenzione delle parti di procedere a novazione; (successivamente giustiniano escluse l’idem debitum) "

La stipulatio Aquiliana

Era un caso particolare di novazione oggettiva, derivante da stipulatio aquiliana (da Aquilio Gallo) con la quale in un’unica stipulatio si deduceva il corrispettivo pecuniario di ogni debito del promittente verso lo stipulante in modo che, compiuta la stipulatio, il promittente fosse tenuto verso lo stipulante ad una sola prestazione;

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La delegatio promittendi

 Nella novazione soggettiva invece l’elemento nuovo era la persona del creditore c reditore o del debitore a seguito di una autorizzazione unilaterale o informale; bisogna distinguere: - delegatio promittendi attiva: il creditore (delegante) invitava il proprio debitore (delegato) a promettere con stipulatio a un terzo (delegatario) quello che il debitore doveva al creditore; il terzo delegatario interrogava il delegato dicendogli “prometti di dare a me quello che dava al delegante Tizio?” e il debitore delegato rispondeva ‘prometto’. In questo modo si estingueva per novazione l’obbligazione tra delegante e delegato e se ne costituiva una nuova con lo stesso oggetto tra delegato e delegatario (mutava il creditore)

- delegatio promittendi passiva: su invito del debitore (delegante) un terzo (delegato) si impegnava con stipulatio con il creditore (delegatario), in questo modo si estingueva per novazione l’obbligo tra delegante e delegatario e se ne costituiva una nuova tra creditore e terzo. Mutava il debitore "

La compensazione 

Compensazione: - fenomeno per il quale se il creditore creditore è anche debitore del proprio debitore la conseguenza è che crediti e debiti reciproci si estinguevano nella misura in cui concorrevano; - es. se tizio è creditore di caio per 100 ma gli deve a sua volta 100 le due obbligazioni si sarebbero estinte; - oggi si distingue tra compensazione legale (l’estinzione ha luogo automaticamente per il fatto in sé che vengono a coesistere tra le stesse persone crediti e debiti reciproci) o giudiziale (dove l’estinzione si verifica per effetto della sentenza del giudice condannando una delle due parti all’importo corrispondente alla differenza tra i due crediti o assolvendo se i crediti risultano di uguale importo). (per il mondo romano non esisté quella legale ma solo quella giudiziale anche se non subito perché ad ogni obligatio corrispondeva un’azione tipica) - dall’ultima età repubblicana si ammisero alcune deroghe: Si fece rientrare tra i poteri del giudice la facoltà di tenere conto dei controcrediti del convenuto sì da  procedere a compensazione giudiziale e condannarlo (se necessario) nec essario) alla differenza I requisiti perché il giudice potesse procedere a compensazione erano che i due crediti dipendessero dalla stessa fonte, dallo stesso rapporto (deposito o mandato), non occorreva invece che i crediti fossero omogenei perché la condanna era sempre espressa in denaro; •



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Altra deroga riguardò gli argentarii (banchieri), se erano creditori e debitori dei propri clienti dovevano agire nei confronti dei clienti calcolando il saldo per cui erano creditori (credito-debito) in modo che non venissero indicati importi maggiori. In questo caso i due crediti dovevano essere omogenei (denarodenaro; olio-olio)

Il concursus causarum

- Si aveva quando il creditore di una cosa determinata, dopo che l’obbligazione era sorta, acquistava la stessa cosa ad altro titolo o per altra via; la conseguenza era che l’obbligazione si estingueva ipso iure in ogni caso. - Con Giuliano si affermò il principio per il quale l’obbligazione si estingueva se le due causae erano entrambe lucrative (la causa in base alla quale la res era dovuta e l’altra in base alla quale la res era acquistata dal creditore) - es. l’obbligazione si estingue se tizio, legatario per damnationem di una certa cosa, acquistava da un terzo la stessa cosa per donazione. L’obbligazione non si estingueva se tizio (legatario) acquistava perché la comprava (la compravendita è onerosa e non lucrativa)

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Altri fatti giuridici estintivi delle obbligazioni

- Confusione: quando si riunivano nella stessa persona debitore e creditore; - Impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore; - Morte di una delle parti (negli illeciti penali intrasmissibile agli eredi, nelle obbligazioni di garanzia che si estinguevano con la morte del garante e nelle societas che si estinguevano con la morte di un socio); - i contratti consensuali si scioglievano per reciproco dissenso;

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26. LA C CESSA ESSAZION ZIONE E DEI CREDI CREDITI TI CESSAZIONE DEI CREDITI CON NOVAZIONE: - una novazione soggettiva nella quale la persona che cedeva il proprio credito (cedente) assumeva il ruolo di delegante, la persona alla quale il credito era ceduto (cessionario) il ruolo di delegante e il debitore (ceduto) il ruolo di delegato.

- cambiava così la persona del creditore ma non aveva luogo una vera cessione perché il cessionario non subentrava nella identica posizione del cedente: con la prima obbligazione si estinguevano anche le relative garanzie e gli eventuali interessi. - questo espediente poteva non essere praticabile perché il debitore avrebbe potuto non essere disponibile;

nacque così un nuovo espediente: - il cedente avrebbe nominato cognitor o procurator ad litem il cessionario che avrebbe così potuto agire in giudizio contro il debitore con la stessa azione della quale era titolare il cedente - il cessionario avrebbe trattenuto quanto ricavato - il cessionario era però garantito solo a partire dal momento della litis contestatio perché solo da allora il debitore convenuto sarebbe stato tenuto verso il cessionario, prima di allora il debitore avrebbe potuto adempiere al cedente.

27. IL TRA TRASFER SFERIMEN IMENTO TO DEI DEBI DEBITI TI - Espedienti simmetrici e contrari alla cessione dei crediti furono adottati per il trasferimento dei debiti; - Su invito del debitore il creditore stipulava e il terzo prometteva quanto dovuto dal debitore; - Oppure il debitore nominava il terzo cognitor o procurator ad litem perché sostenesse con ruolo di convenuto la lite con il creditore;

28. LE OBBLIGA OBBLIGAZION ZIONII PA PARZIAR RZIARIE IE OBBLIGAZIONI PARZIARIE: - obbligazioni con pluralità di creditori o debitori in cui ogni creditore abbia il diritto di pretendere, o ciascun debitore il dovere di prestare una parte soltanto dell’oggetto della prestazione; 

- questa si ripartisce tra creditori o debitori in parti uguali o disuguali dando luogo a più obbligazioni ognuna con una  propria prestazione corrispondente alla parte dovuta a ciascuno o da ciascuno; - per il diritto romano era questo il caso, ad esempio, dei crediti o debiti ereditari, quando l’eredità era devoluta a più eredi;

29. LE OBBL OBBLIGAZI IGAZIONI ONI SO SOLIDA LIDALI LI OBBLIGAZIONI SOLIDALI: - obbligazioni in cui, avendo più creditori diritto e essendo più debitori tenuti alla stessa prestazione, ciascun creditore può esigere o ciascun debitore deve adempiere l’intero.

- si dissero solidali perché la prestazione andava eseguita per intero; - potevano essere: solidali attive o solidali passive  ! solidali attive: con pluralità di creditori ! solidali passive: con pluralità di debitori - le stesse si distinguevano anche in solidali cumulative ed elettive ! solidali cumulative: erano quelle in cui la prestazione era dovuta tante volte quanti erano i creditori o debitori; ! solidali elettive: erano quelle in cui la prestazione era dovuta solo una volta perché con l’adempimento nei confronti di un creditore o da parte di un debitore si estingueva l’obbligazione per tutti. A.

LE OBBLIG OBBLIGAZI AZIONI ONI SOLIDA SOLIDALI LI CUMULA CUMULATIV TIVE E  Il fenomeno delle obbligazioni solidali cumulative ricorreva in materia di legati per damnationem o nei delicta; !

legati per damnationem:

- poteva darsi il caso di solidarietà cumulativa attiva quando la stessa cosa era legata dal testatore disgiuntamente a più  persone: l’erede avrebbe dovuto prestare e ogni legatario avrebbe potuto pretendere l’intero senza che la prestazione in favore di uno liberasse l’erede rispetto agli altri (il legato aveva ad oggetto una cosa specifica, l’erede avrebbe prestato la cosa a un legatario e agli altri l’aestimatio) !

illeciti sanzionati da azioni penali (delicta):

- la regola era quella della solidarietà cumulativa passiva; - se più erano gli autori dell’illecito tutti erano tenuti a pagare l’intera pena senza effetto liberatorio per gli altri; B. LE OBBLI OBBLIGAZ GAZION IONII SOLIDA SOLIDALI LI ELETT ELETTIVE IVE - ‘elettive’: concretamente si dava in ordine al creditore che esigeva o al debitore che pagava per sé e per gli altri; - uno solo dei creditori esigeva per tutti l’intera prestazione e uno solo dei debitori pagava per tutti; - un caso di solidarietà elettiva era la stipulatio con più stipulanti e un promittente (solidarietà attiva) o viceversa, con più  promittenti ed unsolidale solo stipulante (solidarietà - l’obbligazione elettiva si estinguevapassiva) per tutti, concreditori o condebitori, con l’adempimento della prestazione, con acceptilatio, novazione, impossibilità sopravvenuta alla prestazione non imputabile al debitore; - per quanto riguarda il pactum de non petendo bisognava distinguere il caso in cui fosse in rem o in personam:

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  ! in rem: ovvero quando il creditore o concreditori si impegnavano a non richiedere la prestazione, in questo caso l’obbligazione solidale si estingueva per tutti; !  ! in personam:

ovvero quando il concreditore si assumeva l’impegno a non chiedere lui la prestazione, l’obbligazione si estingueva solo tra le parti tra le quali il patto era intervenuto.

30. LE GAR GARANZIE ANZIE PERSONALI DELLE OBBLIGAZIONI Garanzie reali delle obbligazioni! attribuiscono al creditore il diritto di rivalersi su una cosa altrui in caso di inadempimento;   obbligazioni! si realizzavano con l’intervento di un terzo (garante) che assume di adempiere la Garanzie personali delle !

stessa obbligazione del debitore principale;

31. STIPU STIPULAZIO LAZIONI NI DI GARANZ GARANZIA IA

1. SPONSIO - più antica garanzia personale delle obbligazioni (età arcaica); - si compiva verbis ed era idonea a garantire soltanto le obbligazioni contratte verbis; - doveva essere prestata subito dopo la promissio del debitore principale, intervenivano lo sponsor quali adpromissores accanto al promissor (debitore principale); - riservata ai cives romani - l’obbligazione di garanzia si estingueva con la morte dello sponsor - contro il debitore che entro 6 mesi non gli avesse rimborsato quanto pagato al creditore, lo sponsor avrebbe potuto  procedere per il rimborso, con la legis actio per manus iniectionem pro iudicato o con actio ac tio depensi; 2. FIDEPROMISSIO - più recente rispetto alla sponsio; - era una vera e propria stipulatio; - era fruibile dai cives e peregrini; - regime giuridico simile alla sponsio; - trascorsi due anni dall’assunzione della garanzia, i garanti erano liberati; 3. FIDEIUSSIONE - accessibile a cives e non cives; - con la morte del fideiussore l’obbligazione relativa passava agli eredi;

- un tratto comune delle tre stipulazioni di garanzia era che con esse si costituiva, tra debitore principale e garanti da una  parte e creditore dall’altra, il regime della solidarietà elettiva passiva, essendo debitore principale e garanti g aranti tenuti verso il creditore; - carattere proprio della stipulazione di garanzia era l’accessorietà: esse presupponevano l’esistenza dell’obbligazione  principale; erano nulle le stipulazioni prestate per importi superiori a quelli del debito principale; - l’estinzione dell’obbligazione principale comportava necessariamente l’estinzione dell’obbligazione di garanzia; - l’obbligazione principale si estingueva per: acceptilatio, solutio, novazione, pactum de non petendo in rem; - non si estingueva quella principale se quella di garanzia si era estinta per: confusione, pactum de non petendo in  personam. - IL SACRIFICIO ECONOMICO ERA DEL DEBITORE PRINCIPALE;

LE PERSONE 1. LA CAPACIT CAPACITA A’ GIURIDICA E LA CAPACIT CAPACITA A’ DI AGIRE Capacità giuridica! idoneità ad essere titolari di diritti e obblighi o di situazioni giuridiche soggettive; Capacità di agire! idoneità ad operare direttamente nel mondo del diritto e compiere personalmente atti giuridici "

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Persona giuridicamente capace oggi: tutti gli esseri umani (persone fisiche) e talune identità consistenti in organizzazioni di  persone o bene (persone giuridiche! enti). !  Persone giuridicamente capaci nel diritto romano: la parola persona era riferita solo a quelle che non chiamiamo persone fisiche (essere gli esseri umani erano dette persone ma non tutti avevano capacità giuridica (l’avevano le  persone libere eumani). non gliTutti schiavi).

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Capacità di agire oggi: presuppone la capacità giuridica e viene riconosciuta a tutti gli esseri umani intellettualmente capaci (no minori, no infermi di mente); !  Capacità di agire nel diritto romano: era riconosciuta alle persone intellettualmente capaci ma non presupponeva la capacità giuridica; Pater familias! adulto e sano, era giuridicamente capace e capace d’agire; Schiavi e figli! erano capaci di agire ma gli era negata la capacità giuridica; Figli! la cessazione di questa condizione e con esso l’acquisto della capacità giuridica prescinde dall’età; Presupposto di ogni capacità della persona fisica! ESISTENZA.

2.

CAPACITA’ GIURIDICA. CAPACITA’ GIURI DICA. LA DOTTINA DOTTIN A DEI TRE STATUS STATUS (LIBERTA (LIB ERTATIS, TIS, CIVITA CI VITATIS TIS E FAMILIAE) -  per spiegare la capacità giuridica delle persone fisiche nel diritto romano si può fare ricorso allo schema degli status (status! posizione giuridica delle persone). a) Sta Status tus liber libertat tatis: is: riguar riguarda da la comunit comunitàà degli uomin uominii liberi liberi  b) Status civitatis: riguarda la comunità cittadina (lo stato romano) c) Sta Status tus fam famili iliae: ae: riguar riguarda da la famili familiaa

3.

PERSONE SUI IURIS E ALIENI IURIS SUI IURIS! hanno piena capacità giuridica poiché hanno al contempo contempo tutti e tre gli sstatus: tatus: è al contempo libera, cittadina romana e pater familias e NON sono soggette a potestà; !  ALIENI IURIS! Persone giuridicamente incapaci soggette ad altri potestà

4.

STATUS LIBERTATIS (I LIBERI)

-

IL POSSESSO DELLO STATUS LIBERTATIS, essere cioè liberi, era la prima condizione a Roma per poter godere della CAPACITA’ GIURIDICA e ad averla erano solamente i liberi;

-

LIBERI SI NASCEV NASCE VA o SI DIVENTA DI VENTAV VA: NASCEV NASC EVANO ANO LIBERI LIBER I I NATI DA MADRE LIBERA LI BERA (GLI INGENUI), I NGENUI), DIVENTAVANO LIBERI DIVENTAV L IBERI GLI SCHIA SCHIAVI VI LIBERA LI BERATI TI (LIBERTI);

5. I SERVI  SCHIAVITU’! istituito antico del diritto romano e la diffusione di essa a Roma è legata alle guerre vittoriose e agli schiavi che erano i prigionieri di guerra; !

Fonti della schiavitù:

- nascita da madre schiava - cattura del nemico: il prigioniero diventava schiavo e la regola valeva sia per i romani catturati dai nemici che  per i nemici catturati dai romani però il cittadino romano sarebbe tornato libero una volta tornato in patria. - vendita dei figli neonati che sarebbero diventati schiavi del compratore; !

Condizioni giuridiche dei servi:

- sono RES MANCIPI, non sono giuridicamente capaci; - le unioni tra servo e serva non avevano rilievo per il diritto e per questo non ci sono vincoli tra genitori e figli; - persone ALIENI IURI perché assoggettati ad altrui potestà ovvero alla potestà del proprio proprietario (“dominus”) che esercitava su di loro un potere assoluto: diritto di vita o di morte. !

Rilevanza giuridica dei comportamenti volontari del servo (privo di capacità giuridica):

- ai servi si riconobbe una sorta di libertà di agire: si diede rilevanza giuridica ad alcuni comportamenti volontari in base al criterio di quanto potessero MIGLIORARE (mai peggiorare) la CONDIZIONE CONDIZIONE GIURIDICOPATRIMONIALE del DOMINUS; - fungono da organi d’acquisto del dominus ma colui che acquistava (la proprietà, il credito) era il dominus; !

RESPONSABILITA RESPONSABILI TA’’ NOSSALE

Azione nossale: - Regola per cui, contro il servo altrui responsabile di delicta, la vittima potesse esercitare vendetta impossessandosene e applicando la pena corporale stabilita, salva la facoltà del dominus di evitare tutto con il  pagamento di pena pecuniaria. !

PECULIO

- il servo, incapace giuridicamente, non poteva obbligare se stesso e non poteva peggiorare la situazione

giuridico-patrimoniale del dominus;

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- gli era concesso un PECULIO! gruzzoletto di denaro che si era guadagnato col lavoro oppure beni di diversa natura. Ma il proprietario del peculio era sempre il dominus. Presto si ammise (per dare rilievo al significato del  peculio) che essi potessero trasferire il possesso delle res peculiari. !

OBBLIGAZIONI NATURALI 

- I servi che avevano il peculio potevano TRAFFICARE CON TERZI; Da qui il riconoscimento che i servi  potessero adempiere agli obblighi assunti con atto lecito e che potessero adempierli pure se i terzi non avrebbero av rebbero mai potuto costringerli (i servi non potevano stare in giudizio). - Il servo poteva assume obligationes naturales (non davano luogo ad actiones e il creditore poteva solo trattenere quanto ricevuto dal terzo) ma non poteva assumere obligationes civiles (obbligazioni vere e proprie per cui il creditore avrebbe potuto chiamare in giudizio il debitore); Al dominus però non era permesso pretendere la restituzione di quanto il terzo avesse dato al terzo in adempimento.

6.

LE AZIONI ADIETTIZIE  CRESCITA A ! CRESCIT

ECONOMIA ECONOMIA ROMANA: ROMANA: esigenza di utilizzare i servi nella gestione degli d egli affari del dominus; era però necessario che i terzi potessero fare affidamento sul fatto che il servo avrebbe adempiuto ai suoi impegni, occorreva che  potessero disporre dei mezzi giuridici che garantissero ai terzi l’adempimento del servo; SOLUZIONE DEL PRETORE! IL DOMINUS SI SAREBBE ASSUNTO LA RESPONSABILITA’ DELLE AZIONI FINANZIARIE DEL SERVO. IL PRETORE PROMISE AI TERZI ALCUNE AZIONI CONTRO IL DOMINUS;

AZIONI ADIETTIZIE! VENIVA IN CONSIDERAZIONE LA RESPONSABILITA’ DEL DOMINUS + RESPONSABIL ITA’’ NATURALE DELLO SCHIA RESPONSABILITA SCHIAVO; VO; IL DOMI DOMINUS NUS R RISPONDEV ISPONDEVA A DELL’INTERO DEBITO DELLO SCHIAVO

!

ACTIO QUOD IUSSU: presupponeva che l’impegno del terzo fosse stato assunto di seguito ad autorizzazione del dominus che si sarebbe assunto ogni rischio.

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ACTIO EXERCITORIA: EXERCITORIA: presupponeva che il proprietario dello schiavo fosse un exercitor navis che affidava la gestione della nave a uno schiavo e per i debiti contratti dal servo nell’ambito dell’incarico si dava ai terzi creditori l’actio exercitoria;

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ACTIO INSTITORIA: INSTITORIA: il dominus poteva proporre il servo in un settore economico come sorvegliante, il dominus avrebbe risposto dei debiti del servo contratti nell’incarico.

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ACTIO DE PECULIO ET DE IN REM VERSO: caratterizzata dall’esistenza di DUE TAXATIONES nella formula: o  DE PECULIO! presupponeva che il servo avesse un peculio e per questo la responsabilità del dominus per i debiti del servo non andava oltre il valore del  peculio; o TAXATIO! il dominus, mancando o essendo insufficiente il peculio, rispondeva dei debiti del servo;

! ACTIO TRIBUTORIA: (presupponeva la concessione di un peculio), il servo doveva compiere negozi in ordine a beni peculiari affidatigli dal dominus perché ne commerciasse. I terzi dovevano rivolgersi al pretore che avrebbe potuto invitare il dominus a riparare l’importo delle merci peculiari tra i creditori attribuendo agli stessi una quota proporzionale al credito di ciascuno;

7.

LE LITI DI LIBERTA’ LIBERTA’; - Lo status di libertà poteva essere contestato attraverso un PROCESSO DI LIBERTA persona sul cui status di disputava era OGGETTO della LITE e i suoi interessi erano rappresentati - La dall’ADSERTOR IN LIBERTATEM  (colui  (colui che discute con il dominus poiché il servo non aveva capacità giuridica). - Con Giustiniano si permise al presunto servo o presunto libero di litigare personalmente col dominus;

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8.

CESSAZIONE DELLO STATO DI SCHIAVITU’ - STATO DI SCHIAVITU’! poteva cessare con l’atto di liberazione del dominus, quest’atto era detto MANUMISSIO ed era compiuto personalmente dal dominus;

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TRE TIPI DI MANUMISSIO! - VINDICTA! manumissio inter vivos; - CENSU! manumissio inter vivos; - TESTAMENTO ! manumissio mortis causa

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IL SERVO, ATTRAVERSO LA MANUMISSIO ACQUISTAVA LIBERTA’ E CITTADINANZA.

MANUMISSIO VINDICTA: - negozio formale e solenne, inter vivos;

- si svolgeva davanti a un magistrato presenti il dominus e lo schiavo; - un adsertor dichiarava libero lo schiavo toccandolo con una bacchetta e se il dominus non contestava lo schiavo era libero - successivamente bastò solamente una dichiarazione di liberazione del dominus; !

MANUMISSIO CENSU: 

- negozio inter vivos; - vi si ricorreva in occasione delle operazioni di redazione delle liste di censo; - si realizzava con l’iscrizione del servo nelle liste dietro autorizzazione del dominus; !

MANUMISSIO TESTAMENTO:

- negozio mortis causa; - disposizione testamentaria: aveva efficacia solo dopo la morte del testatore; - occorreva l’uso di termini imperativi; - potevano essere inseriti inseriti termini iniziali e condizioni; !

MANUMISSIO PRETORIE:

- ultima età repubblicana! nuovi modi di liberazione - INTER AMICOS: AMICOS: dichiarazione informale del dominus davanti ai suoi “amici” “amici”;; - PER EPISTULAM: per iscritto, con semplice lettera; - Gli schiavi non acquistavano subito libertà: il pretore tutelava la libertà negando al dominus la vindicatio in servitutem; !

MANUMISSIO FEDECOMMISS FEDECOMMISSARIA ARIA 

- manumissione indiretta; - efficacia ai fedecommissari sull’erede cui il testatore avesse fatto carico di manomettere un servo venne a gravare l’obbligo di procedere alla manumissio; - l’onerato sarebbe stato costretto extra ordinem dallo stesso schiavo. !

NUOVE FORME DI MANUMISSIONE

- età postclassica !

- manumissio sacrosantis ecclessiis  dichiarazione di volontà del dominus di fronte all’assemblea dei fedeli  presieduto dalinvescovo; - manumissio per mensam! durante un convivio; !

ACQUISTO AUTOMATICO DELLA LIBERTA’

- I servi potevano acquistare la libertà anche per disposizione imperiale,

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LIMITAZIONI ALLA MANUMISSIONE 

- Si temette un inquinamento della società a causa dei numeri elevati di schiavi liberati - Per questo problema provvidero due leggi: "

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9.

Lex fufia canina: limitò le manumissioni testamentarie; Lex aelia sentia: vietò alcune manumissioni;

I LIBERTI - GLI SCHIAVI LIBERATI ACQUISTAVANO ! - Libertà; - Cittadinanza; - Diventavano sui iuris; giuridicamente capaci. - Tuttavia la condizione degli schiavi liberati libe rati NON era uguale a quella dei NATI NATI LIBERI;

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DIVISIONE DELLE PERSONE LIBERE IN DUE GRUPPI: ! INGENUI (nati liberi)! sono persone innocenti alle quali la madre ha trasmesso la condizione di libertà LIBERTINI (schiavi liberati)! sono stati liberati da una giusta servitù (“giusta servitù: schiavitù ! conforme al diritto perché quest’ultima è una condizione giuridica con le sue rispettive regole); si nasce schiavi da madre schiava; hanno minore considerazione sociale e sono esclusi da alcune attività (artes liberales) proprie degli ingenui.

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L’ex dominus! diventava PATRONO con la liberazione dello schiavo e godeva del diritto di patronato nei confronti dello schiavo (trasmissibile mortis causa); Diritto di patronato! inizialmente conferiva al dominus forti poteri sul servo (servizi domestici o artigianali) ma successivamente questo potere si attenuò nel dovere del liberto di prestare al patrono ossequi e reverenze;

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10. PERSONE IN CAUSA MANCIPII

PERSONE IN CAUSA MANCIPII (filii familias), erano: - liberi; - cittadini romani; - assoggettati alla potestà di altra persona; "

Queste persone erano i figli mancipati dai loro pater familias, oppure per effetto della mancipatio caduti sotto il mancipium di un mancipio accipiens;

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L’utilizzo della mancipatio dei figli nell’ambito de ! - ADOPTIO; - EMANCIPATIO; - DAZIONE A NOSSA; a) EMANCIP ADOPTIO!  Strumentale per il passaggio del figlio ad altra famiglia; (la condizione aveva breve durata)  b) EMANCIPA ATIO ! Per l’acquisto dello stato di sui iuris; (la condizione aveva breve durata) c) DAZI DAZION ONE E A NOSS NOSSA A! Comportava un assoggettamento duraturo del filius familia;

-

Le persone in causa mancipii (=figli) potevano sposarsi e avere figli legittimi; Le persone in causa mancipii (=figli e schiavi) non avevano capacità giuridica per il patrimonio; Le persone in causa mancipii (=schiavi) erano alieni iuris, soggetti a potestà; Le persone in causa mancipii (=schiavi e ! figli) morta la persona che su di essi esercitava mancipio, NON diventava sui iuris ma cadeva sotto il mancipium dell’erede; - Le persone in causa mancipii (=schiavi) potevano essere liberate con manumissio; 11. ALTRE SITUAZIONI DI DIPENDENZA PERSONALE IL COLONA COL ONATO: TO: - I coloni erano persone libere di umile condizione che dietro compenso di obbligavano a un lavoro subordinato; - In seguito alla crisi dell’impero romano essi furono vincolati alla terra che coltivavano e non potevano essere distaccati neanche dai proprietari; - Subirono limitazioni alla capacità giuridica e di agire; - Fu limitata la libertà matrimoniale; - Erano subordinati al proprietario; 12. STATUS CIVITATIS

A. CIVE CIVES S ROMA ROMAN NI: - Cittadini romani si nasceva o si diventava; - Nascevano cittadini romani quelli nati da padre cittadino in un matrimonio legittimo oppure i nati fuori da matrimonio legittimo ma da madre romana; - Diventavano cittadini gli schiavi liberati - Si diventava cittadini anche grazie alle concessioni dello stato romano   due importanti concessioni! al tempo di Silla (concessione agli alleati italici) e al tempo di Caracalla (concessione a tutti i liberi dell’impero). •

- Perdita della cittadinanza romana: - Cives ridotti in schiavitù;

- Esiliati per sfuggire alla pena capitale; - Esiliati per crimini;

B. PEREGRINI - Persone libere ma non cives; - Per i rapporti privati si applicava il ius gentium; - Gli era concesso il ius commercii per il commercio! capacità di acquistare con mancipatio e sposarsi con cittadini romani;

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C. I LATINI - Categoria privilegiata di peregrini; - Si dividono in: Latini priscii! cittadini delle città laziali vincolati a Roma da alleanza; disponevano di ius migrandi ( diventavano cittadini trasferendosi a Roma), ius commercii e ius connubii; Latini coloniarii! cittadini o peregrini che si stabilirono nelle colonie fondate da Roma; •



D. PERE PEREGR GRIN INII DED DEDIT ITIC ICII II - erano membri di collettività straniere, un grado molto basso basso di peregrini; non avevano capacità giuridica nel diritto privato 13. STATUS FAMILIAE  !

sui iuris! avevano capacità giuridica, erano persone libere con status libertatis, cittadine romane con status

civitatis e non soggette a potestà quindi sui iuris;

!  !

alieni iuris! persone soggette a potestà potestà! - dominium per gli schiavi; - mancipium per le persone in causa mancipii; - patria potestas per i filii familias; - manus per le donne; “FAMILIA”:

- GRUPPO UNITARIO COMPOSTO DA UNA SOLA PERSONA SUI IURIS, SE E QUANDO QUESTA FOSSE STATA STA TA DI SESS SESSO O MASCHILE MASCHI LE FACEVANO FACEVANO PARTE PARTE DELLA DELL A FAMIGLIA FAMIGLIA ANCHE DAI FIGLI E DALLE DONNE, DONN E, ASSOGGETTATI ALLA SUA POTESTA’; (pater familias) -A Aveva veva una struttura patriarcale! solo i pater familias potevano avere figli e donne sotto la loro potestà. LE DONNE  NO, se erano sui iuris potevano godere dei diritti e doveri giuridici ma non della potestà familiare.

14. GLI SPONSALI !

Il matrimonio era preceduto dalla PROMESSA DI MATRIMONIO; MATRIMONIO;

LA PROMESSA DI MATRIMONIO: Si compiva mediante sponsio per mezzo della quale il pater familias della donna o lei stessa se era sui iuris facevano al fidanzato promessa di matrimonio dalla quale nasceva un vincolo giuridico; (in età preclassica la promessa si compì col semplice e reciproco consenso: non nascevano obligationes); 15. IL MATRIMONIO

-

REQUISITI PER COSTRUIRE UNA FAMILIA! -matrimonio legittimo per il quale si richiedeva il connubium; - gli sposi dovevano essere in età pubere; - il consenso recipr reciproco oco; - l’assenza di questi requisiti non permetteva il matrimonio legittimo; "

Il connubium:

- attitudine a vivere in matrimonio legittimo con l’altro coniuge; - una sorta di capacità civile con riferimento all’altro coniuge; - la regola era che sussistesse tra cittadini romani, che non consentisse il matrimonio tra parenti e affini (parenti dell’altro coniuge); "

Il lutto vedovile:

- era vietato alla vedova un nuovo matrimonio prima di 10 mesi dalla morte del marito; - la violazione di questa regola dava luogo a sanzioni sociali e l’infamia per chi era responsabile del prematuro matrimonio della vedova; - la vedova avrebbe anche perso i beni acquisiti con la morte del marito (testatario); 16. CONCEZIONE ROMANA DEL MATRIMONIO MATRIMONIO

-

! negozio giuridico, rito che da luogo ad un vincolo destinato a durare finché non muore uno dei matrimonio coniugi o peroggi scioglimento/annullamento. ! 

due

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-

matrimonio romano! consisteva nel fatto in sé della CONVIVENZA ST STABILE ABILE di due persone di sesso diverso con la volontà costante di vivere in unione monogamica; UN FATTO SOCIALE PRIMA CHE GIURIDICO.

!

MATRIMONIO E CONVENTIO IN MANUM: “conventio in manum”! per effetto della quale la moglie cadeva sotto la manus del marito; la moglie mutava lo stato familiae e passava sotto la famiglia del marito perdendo i legami con la  sua;

matrimonio poteva essere: " Cum manu: matrimonio + conventio in manum; "

!

LA STRUTTURA DEL MATRIMONIO: caratteristiche del matrimonio romano -  Non era necessario alcun rito, era sufficiente la convivenza tra due persone di sesso diverso con la volontà di essere marito e moglie  (affectio maritatis);

-

Rigorosamente monogamico; L’inizio della convivenza segnava l’inizio del matrimonio aaccompagnato ccompagnato da affectio maritatis; • •

!

Sine manu: matrimonio senza conventio in manum, la donna manteneva il suo status familiae, se era sui iuris restava tale altrimenti continuava ad esistere la patria potestas del suo pater familias;

Convivenza: dato oggettivo, facile da provare; Affectio maritatis: dato soggettivo che poteva desumersi dalla preesistenza di sponsali, dalla conventio in manum e dallo svolgimento di festeggiamenti.

GLI EFFETTI DEL MATRIMONIO:

-

Solo i figli nati da matrimonio legittimo sono legittimi; Le donne acquistavano la dignità sociale del marito;

--

Dovere reciproco di fedeltà con conseguenti sanzioni (moglie adultera: poteva essere uccisa); Reciproche aspettative successorie; Tra marito e moglie era sempre esclusa l’azione penale di furto;

17. IL DIVORZIO  DIVORTIUM :

- Avveniva per la morte di uno dei coniugi; - Avveniva per la fine dell’affectio maritalis e quindi per la fine della convivenza; - Non richiedeva formalità; - Provocava lo scioglimento del matrimonio indipendentemente dalla causa; - Il comportamento del coniuge che avesse causato il divorzio poteva essere sanzionato (es. rimozione dal senato); - Consentito anche nel caso di comportamento colpevole dell’altro coniuge (adulterio, prostituzione o omicidio);  REPUDIUM :

- Divorzio unilaterale; - Fu ritenuto lecito solo in alcuni casi limitati e tassativi in presenza di motivi non imputabili a nessuno dei coniugi (impotenza, scomparsa, deportazione o prigionia);



Successivamente si svilupparono nuove concezioni di matrimonio e di divorzio: - Per il divorzio unilaterale! si richiedeva che la dichiarazione fosse scritta o dinanzi testimoni; - Per il divorzio! pur venendo a mancare l’affectio maritalis e la convivenza, il matrimonio sarebbe rimasto valido; si inizia a manifestare l’idea del matrimonio come vincolo giuridico.

18. LA DOTE

DOTE: - istituto del diritto romano arcaico; - consisteva in una o più cose che la moglie, il padre o il terzo conferiva al marito come dote. "

DOPPIA FUNZIONE DELLA DOTE: " Si riferisce ai matrimonio cum manu della figlia perché compensava la figlia delle aspettative ereditarie che perdeva per il fatto di uscire dalla famiglia di origine; " Contributo per sostenere il peso del matrimonio; di conseguenza giovava al marito ma una volta sciolto il matrimonio la dote sarebbe tornata alla moglie e fungeva da mantenimento;

"

MODI DI COSTITUZIONE DELLA DOTE: DATIO/PROMISSIO/DICTIO "

Datio:

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- trasferimento di proprietà in favore del marito che si compiva a titolo di dote; - “datio dotis”: indicava un effetto reale come forma reale di costituzione della dote e si compiva medinate in iure cessio, mancipatio o traditio; "

Promissio:

- stipulatio compiuta dotis causa; - si trattava di un contratto dai molteplici impieghi tra cui la costituzione di dote; - Il marito, in seguito alla promissio dell’altra parte diventava creditore; "

Dictio: 

negozioilsolenne si compiva con l’adempimento, la pronuncia di certa verba; - effetto: marito che avrebbe avuto, per un’actio in personam; "

TEMPI DELLA COSTITUZIONE DELLA DOTE - La dote poteva essere costituita prima del matrimonio, in previsione di esso ma anche durante. - dotis dictio e promissio dotis! se costituite prima del matrimonio avrebbero avuto effetto dopo, a matrimonio avvenuto; - datio dotis! aveva effetti immediati;

"

CONDIZIONE GIURIDICA DEI BENI DOTALI - il marito diventava titolare dei beni e dei diritti dotali ma in ambito sociale la dote era considerata della moglie,  per questo motivo il marito aveva l’obbligo di restituire la dote alla moglie in seguito allo scioglimento del matrimonio: - L’azione di restituzione della dote alla moglie fu detta actio rei uxoriae (“cosa della moglie”); - Quindi, il titolare dei beni dotali era il marito nonostante NON potesse alienare i beni senza il consenso della moglie e il proprietario dei beni dotali era la moglie stessa.

"

RESTITUZIONE DELLA DOTE ! ACTIO REI UXORIAE - azione in personam e in ius; - presupponeva che il matrimonio fosse sine manu; - spettava alla moglie sui iuris o al pater familias; - era intrasmissibile! se la moglie moriva la dote restava al marito; - se la dote consisteva in denaro si consentiva al marito di restituirla a rate; - il marito poteva trattenere parte della dote a causa del cattivo comportamento della moglie;

19. I FILII FAMILIAS

FILII FAMILIAS: - liberi;  - cittadini romani; - alieni iuris! soggetti alla potestà del pater familias e privi di capacità giuridica;

- erano filii familias! - nati da matrimonio legittimo; - se il padre era filius familias i nati cadevano sotto la patria potestas dell’avo patero; - si diventava filii familias anche per adozione (adrogatio: adozione di un sui iuris/adoptio: adozione di un alieni aiuris) "

ADROGATIO: si pontefice compiva con la partecipazione dei comitia curiata; -- il interrogava i due soggetti interessati circa la volontà di adrogare e di essere adrogato e interrogava anche il popolo; - se la risposta fosse stata positivi si sarebbe compiuta l’adrogatio; •

Effetti dell’adrogatio:

- l’adrogato diventava filius familia, passava dalla condizione di sui iuris ad alieni iuris, sotto la potestras del pater familias adrogante; - i beni dell’adrogato erano acquistati dall’adrogante; - i debiti dell’adrogato si estinguevano; "

ADOPTIO IN SENSO STRETTO - ADOPTIO! rigurdava un alieni iuris fiius familias il quale passava dalla famiglia d’origini alla famiglia dell’adottante; cessava così la patria potestas del padre e acquistava su di lui la patria potestas l’adottante. •

PROCEDIMENTO: PROCEDIMENT O: ripreso dal precetto che sanzionava sanz ionava la perdita della patria potestas colui che avesse av esse venduto per tre volte il figlio; - Il padre mancipava per 3 volte il figlio all’adottante, con la terza mancipatio il padre perdeva la  patria potestas sicché l’adottante glielo rimancipava; - Il padre naturale acquistava l’adottato nella posizione di persona in causa mancipii; - A questo punto, dinanzi a un magistrato, l’adottante rivendicava come propria la persona che voleva adottare affermando che fosse suo figlio, il padre naturale taceva e l’adottante acquistava la patria potestas.

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"

LEGITTIMAZIONE - Età postclassica! riconoscimento della legittimazione per successivo matrimonio per cui i figli nati fuori dal matrimonio divenivano figli legittimi una volta che i genitori si fossero sposati;

20. FILII FAMILIAS! POSIZIONE PERSONALE

Filii familias naturali e adottivi: assoggettati alla patria potestas perché il pater aveva un potere assoluto e illimitato; (ius vitae ac nacis! diritto di vita o di morte). 

Successivamente vi furono delle sanzioni per i casi più gravi di abuso del ius vitae ac nacis: l’uccisione ingiustificata del filius fu repressa con sanzioni criminali.

In età classica scomparve definitivamente il ius vitae ac nacis. 21. FILII FAMILIAS! RAPPORTI PATRIMONIALI

FILII FAMILIAS (=schiavi): - alieni iuris; - privi di capacità giuridica, non avevano diritti propri; - acquistavano al pater familias ma non obbligavano; - gli era concesso un peculio; - potevano contrarre obligationes naturales;

!

Ultima repubblica! RICONOSCIMENTO DELLA CAPACITA’ DEI FILII FAMILIAS DI ASSUMERE  (obbligazioni sanzionate da azioni) ma solamente ai figli maschi (figlie: solo obligationes OBLIGATIONES CIVILES  (obbligazioni

!

naturales); Contro i filii familias i terzi creditori non avrebbero potuto procedere esecutivamente essendo escluse l’esecuzione

! ! !

 personale e patrimoniale. Per l’esecuzione della sentenza non adempiuta i creditori avrebbero dovuto attendere che sul figlio cessasse la patria  potestas e fosse diventato pater familias; Ai figli contro i quali i creditori non potevano agire esecutivamente si applicò il regime della responsabilità adiettizia. a)

PE PEC CUL ULIO IO CA CAST STR RES ESE E - Augusto concesse ai filii familias militari di poter disporre dei proventi del servizio militare e dei beni acquistati con tali proventi - Inizio così il processo evolutivo che portò alla configurazione di un peculio castrese - Il peculio castrese era costituito dai beni acquistati dai figli in relazione al servizio militare; - Il padre non poteva appropriarsi del peculio castrese; - Il peculio castrese apparteneva ai filius familias;

 b)

PECULIO QUASI C CASTRESE ASTRESE In età postclassica! il peculio castrese fu esteso ai guadagni e ai beni e diritti acquistati dal filius coi proventi ricavati dall’esercizio di funzioni civili e a servizio dello stato.

c)

IB BON ONA A ADVE ADVENT NTIC ICIA IA - In età postclassica! si attribuì ai filii familias la proprietà dei beni provenienti da successione materna e dei beni acquistati in occasione del matrimonio e successivamente con Giustiniano anche i beni acquistati dal filius purché non provenienti dal padre (bona adventicia) - Il figlio era proprietario dei bona materna e dei bona adventicia ma l’amministrazione e il godimento spettavano al pater;

22. CESSAZIONE DELLO STATUS DI FILIUS FAMILIAS

LA POSIZIONE GIURIDICA DEI FIGLI POTEVA MUTARE; - mancipati dal padre diventavano personae in causa mancipii; - nel caso dell’adoptio cadevano sotto la potestà di altro pater o sotto la manus del marito, - i figli potevano uscire dalla famiglia di conseguenza alla perdita della libertà o della cittadinanza;

23. FATTI GIURIDICI PER CUI IL FILIUS DIVENTA SUI IURIS (cessa su di lui la potestas)

i.

MORTE MORTE DEL DEL PA PATER FAMILIA AMILIAS S (=perd (=perdita ita della della llibe iberà rà e della della cittad cittadina inanza) nza) Generalmente la patria potestas cessava con la morte del padre in seguito alla quale i figli diventavano sui iuris e i figli maschi diventavano pater familias e soggetti alla loro potestà erano i figli e i nipoti;

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!

ii.

I nipoti (figli dei figli)! ancora sotto la potestas del padre, con la morte di quest’ultimo restavano alieni iuris e cadevano sotto la potestà del loro padre, divenuto nel frattempo pater familias;

EMANCIPATIO -  per consentire che il figlio uscisse dalla famiglia si faceva ricorso alla norma che sanciva la perdita della patria potestas al padre che avesse mancipato 3 volte il figlio (emancipatio) -  procedimento! 1) tre mancipationes successive a persona di fiducia seguite da manumissio; 2) estinzione della patria potestas: figlio diventa in causa mancipii del terzo; 3) il terzo fiduciario lo rimancipava al padre; 4) il padre lo manumetteva e il figlio diventava sui iuris;

-

In età postclassica: l’atto si ridusse a una dichiarazione del padre.

24. LE DONNE IN MANU

DONNE IN MANU: persone libere ma soggette a potestà (alieni iuris), posizione giuridica che si acquistava con la conventio in manum; CONVENTIO IN MANUM: riguardava sia le donne sui iuris che le filiae familias •



Donne sui iuris!  con la conventio in manum pass passavano avano dalla condizione sui iuris a alieni iuris, sotto la mano del marito; Filiae familias! cessavano di appartenere alla famiglia di origine ed entravano a far parte della famiglia del marito. Su esse cessava la potestas del pater e si costituiva la manus del marito.

MODI DELLA CONVENTIO IN MANUM! CONFARREATIO; COEMPTIO; USUS !

USUS:

- consisteva nella convivenza coniugale protratta per un anno; - la donna poteva interromperlo allontanandosi per 3 notti consecutive dalla casa; !

CONFARREATIO (ARCAICO E SOLENNE RITO RELIGIOSO):

- esigeva la pronuncia di certa verba in presenza di 10 testimoni; - si compiva un sacrificio a Giove; - scomparve in età classica; !

COEMPTIO (MANCIPATIO):

- oggetto: la donna; - alienante: la donna se sui iuris o il pater familias; - acquirente: il marito; - scompare in età postclassica; LA DONNA IN MANU NELLA FAMIGLIA Posizione della moglie nella famiglia:

-- era una figlia rispetto al principi marito edella una sorella rispetto ai suoi stessi figli; allaconsiderata moglie si applicavano gli stessi filiae familias; - per la cessazione della manus ma nus si usava la DIFFARREA DIFFARREATIO TIO (rito opposto alla confarreatio);

25.PARENTELA E AFFINITA AFFI NITA’’ (familia proprio iure dicta: composta da una sola persona sui iuris + filii familias + donna in manu)

a.

L’AGNATIO - vincolo tra più componenti della stessa famiglia; - una sorta di parentela civile che prescindeva dal vincolo di sangue; - con la morte del pater familias la famiglia si spezzava in tante familiae, quanti erano i filii familias e moglie soggette alla sua potestas;  - l’agnatio era un tipo di parentela esclusivamente in LINEA MASCHILE e riguardava solo i cittadini romani; !

FAMILIA COMMUNI IURE! famiglia composta dall’insieme delle persone che sarebbero state sotto la  potestas del padre se questo fosse stato anora in vita; il vincolo dell’agnatio si scioglieva attraverso emancipatio;

 b.

LA COGNA COGNATIO TIO - parentela di sangue sia in linea maschile che femminile; - stessi effetti giuridici dell’agnatio;

c.

LINE LINEE E E GRA GRADI DI DI PAR AREN ENTE TELA LA

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La parentela poteva essere! IN LINEA RETTA o IN LINEA COLLATERALE;

LINEA RETTA: erano parenti in linea retta gli ascendenti o discendenti tra loro (genitori e figli, nonni e nipoti); LINEA COLLATERALE: erano parenti in linea collaterale quanti avessero un ascendente in comune (fratelli e

sorelle, zii e nipoti); grado di parentela! si stabiliva contando le generazioni  (genitori e figli sono di primo grado, nonni e nipoti sono di secondo grado) ( fratelli e sorelle sono di secondo grado, zii e nipoti sono di terzo grado). d.

ADFI ADFINI NIT TAS (AFF (AFFIN INIT ITA A’) unisce coniuge con i parenti coniuge; coniuge con la persona cui si fa riferimento; - può è il legame essere inche linea rettaun o collaterale a seconda deldell’altro rapporto dell’altro - Affini Affini in linea retta di primo grado: suoceri rispetto a generi e nuore; - Affini Affini in linea collaterale di secondo grado: ciascun coniuge con fratelli o sorelle dell’altro;

e.   GLI ALIMENTI In età classica si stabilì tra agnati e cagnati la pretesa degli alimenti (mezzi di sostentamento), emerse l’idea di  pretese alimentari tra parenti più vicini! si affermò un reciproco dovere alimentare tra genitori e figli.

sanzionare

26. LA CAPITIS DEMINUTIO

CAPITIS DEMINUTIO! DELL’AGNATIO ;

MUTAMENTO DI STATUS PER CUI SI SPEZZAVANO I VINCOLI

-

Ad essa si fece ricorso per riferirsi ad effetti giuridici diversi derivati dal mutamento di status (testamento divenuto invalido se il testatore avesse subito capitis deminutio); PUO’ ESSERE MAXIMA, MEDIA O MINIMA;

" " "

MAXIMA: conseguiva alla perdita dello  status libertatis libertatis (libero diventa schiavo); MEDIA: conseguiva alla perdita dello status civitatis (perdita cittadinanza); MINIMA: conseguiva al mutamento dello status familiae;

27. L’INFAMIA

INFAMIA O IGNOMINIA: - Persone che per comportamenti riprovevoli, l’esercizio di attività o per condanna in alcuni giudizi andavano incontro a disistima sociale e diventavano infames o ignominosae (prostitute, commedianti e gladiatori); - Queste persone andavano incontro a gravi incapacità di diritto pubblico (cariche pubbliche);

28. LIMITI ALLA CAPACITA’ GIURIDICA DELLE DONNE

- DONNE NEL DIRITTO PUBBLICO! fu negata ogni capacità  - DONNE NEL DIRITTO PRIVA PRIVATO! - la maggiore limitazione riguardava la patria potestas perché la struttura familiare era rigidamente patriarcale; - impossibilità per le donne di adottare; - esclusione dall’esercizio di tutore e curatore; - divieto di assumere obbligazioni nell’interesse altrui che fu però eliminato con l’exceptio senatus consulti velleiani; 29. CAPACITA CAPACITA’’ DI AGIRE AGIR E

- IDONEITA’ AD OPERARE DIRETTAMENTE NEL MONDO DEL DIRITTO E COMPIERE PERSONALMENTE ATTI GIURIDICI; - era riconosciuta anche agli alieni iuris (figli e servi) anche se giuridicamente incapaci;

- I MAGGIORI PROBLEMI PROB LEMI IN ORDINE ALLA CAPACIT CAPACITA’ A’ DI AGIRE RIGUARDAVANO I S SUI UI IURIS ;

30. L’ETA’

PER IL RICONOSCIMENTO ALLA CAPACITA’ DI AGIRE RILEVAVA MOLTO L’ETA’; !

 PUBERI E IMPUBERI  Puberi! quelli che hanno raggiunto la capacità fisiologica di generare; avevano piena capacità giuridica se maschi; !    Impuberi!- quelli che non hanno raggiunto la capacità fisiologica di generare; - gli impuberi erano: " Infantes: fanciulli non in grado di eloquio ragionevole, per questo erano giuridicamente "

incapaci; al compimento delche settimo annosuperato d’età finiva l’infanzia; : infantes avevano l’infantia; erano ammessi ad acquistare Infantia minores diritti;

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 Femmine! si ritenne raggiunta la pubertà con il compimento dei 18 anni  Maschi! si decide in base al riscontro dei caratteri esteriori connessi con la capacità di generare;

31. LA TUTELA DEGLI IMPUBERI !

1)

LA TUTELA POTEVA ESSERE LEGITIMA, TESTAMENTARIA O DATIVA  

TUTELA L LE EGITIMA:  - Tutela dell’impubere da parte dell’agnato di grado più vicino; - Tutela legitima del patrono sul liberto

-- Tutela legitima del parente manumissore sull’emancipato impuberi, La tutela legitima aveva luogo solo se il pater, temendo di morire prima della pubertà del figlio, non avesse provveduto a nominare un tutore  2)

TUT TUTELA ELA TES TEST TAME AMENT NTARI ARIA: A:

nel caso in cui il pater familias, prima della morte, avesse provveduto a nominare un tutore per il figlio che non avesse raggiunto la pubertà; 3)

TU TUTE TELA LA DA DATI TIV VA: attribuì al pretore il potere di nominare, su richiesta della madre o di altri, un tutore all’impubere sui iuris che

non ne avesse una; !

CARATTERI DELLA TUTELA

Tutela: - istituto potestativo e protettivo; - il tutore esercitava un potere nell’interesse della famiglia per la conservazione del patrimonio familiare e al contempo assicurava al pupillo assistenza e protezione; (tutore! potere-dovere); - in età classica si decise che poteva essere tutore solo un cittadino romano maschio; - in età postclassica la tutela fu concessa anche alla madre; !

POTERI DEL TUTORE  - auctoritas! era legittimato ad intervenire negli atti negoziali compiuti dal pupillo; consisteva in una dichiarazione di volontà integrativa di quella espressa dallo stesso pupillo; era necessaria per quegli atti che il pupillo infantia maior non poteva compiere da solo (atti di alienazione, assunzione di obbligazioni); - poteva gestire da solo il patrimonio pupillare, - poteva ascquistare e trasferire il possesso nell’interesse del pupillo; ! limitazioni al potere

del tutore: vietò al tutore di alienare fondi rustici e suburbani del pupillo, pena la

! cessazione della tutela: !

nullità. età pubere del pupillo;

RESPONSABILITA’

- actio rationibus distramendis! azione penale che si dava all’ex pupillo contro l’ex tutore (cessata la tutela) per gli abusi a danno del patrimonio pupillare. - actio tutelae! azione reipersecutoria e infamante, il tutore era costretto a trasmettere gli acquisti fatti a nome  proprio e nell’interesse del pupillo. - actio tutelae contraria! spettava al tutore contro il pupillo per il rimborso delle spese; 32. I MINORI DI 25 ANNI

- actio legis laetoriae: contro quanti, negoziando con un minore di 25 anni pubere e sui iuris, l’avessero raggirato

- exceptio legis laetoriae e la in integrum restitutio propter aetatem ! emanata dal pretore per la tutela del minore che avesse compiuto atti a lui pregiudizievoli; •



LA CURA MINORUM (figura del curatore del de l minore adolescente) Aveva il compito di assisterlo nella gestione degli affari e inoltre rappresentava una garanzia per i terzi; Egli avrebbe anche potuto gestire il patrimonio dell’adolescente; LA VENIA AETA AETATIS (età (e tà classica c lassica)) Si concesse ai minori di 25 anni la venia aetatis in modo che il minore avrebbe gestito liberamente in suo  patrimonio e i suoi affari ma non avrebbe potuto richiedere i rimedi pretori in favore degli adolescenti.

33. FURIOSI E PRODIGI (non avevano capacità di agire)

FURIOSI! infermi di mente, incapaci di amministrare i propri beni (si negò del tutto la capacità di agire);

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PRODIGI ! incapaci di amministrare i propri beni per inettitudine pratica (sperpero); a loro si negò parzialmente la

capacità di agire. Per loro vi era l’interdictio magistratuale che comportava l’incapacità a compiere atti di obbligazione o alienazione. FURIOSI E PRODIGI SUI IURIS! erano soggetti alla cura del: - curator furiosi: amministrava sia la persona che il patrimonio; aveva il potere di alienare le cose del furioso. - curator prodigi: amministrava solo il patrimonio del prodigio.

34. altri casi di incapacità di agire

sordi, muti o persone colpite da altre malattie croniche ! erano capaci di agire ma ovviamente impedite a gestire autonomamente i loro affari; Il magistrato assegnava loro un magistrato speciale. 35. TUTELA MULIEBRE (femminile)

a)

So Sogge ggezi zion onee dell dellaa donna donna sui sui iu iuri ris: s: - donna pubere sui iuris! una volta cessata la patria potestas passava sotto la tutela del tutor mulieris; - donna impubere sui iuris! raggiunta la pubertà passava sotto la tutela del tutor mulieris;

 b)

TUTELA MULIEBRE: - legitima! spettava all’agnatus proximus; - testamentaria! persona designata dal padre; - dativa! tutore nominato dal pretore;

c)

TUTO TUTOR R MU MULI LIEB EBRI RIS: S: - non gestiva il patrimonio; - compito di assistenza e di controllo della gestione del patrimonio; - aveva il compito di integrare la volontà della donna interponendo la sua auctoritas;

d)

TUTO TUTOR R OPTIVUS: OPTIVUS: si diede diede alla figlia figlia llaa possibilità possibilità di scegliere scegliere il suo suo tutore tutore - tempo di Augusto! IUS LIBERORUM si riconobbe alle donne con 3 figli (se ingenue) e con 4 figli (se liberte), il ius liberorum che le esonerava della tutela e le conferiva piena capacità di agire; - tempo di Claudio! LEX CLAUDIA Abolì la tutela legitima del’agnatus proximus, da questo momento la tutela muliebre era ridotta a pura formalità perché la donna poteva scegliere il suo tutore e costringerlo a  prestare auctoritas. - 410 a.C! IUS LIBERORUM ESTESO A TUTTE LE DONNE.

36. LE PERSONE GIURIDICHE

- La capacità giuridica era riconosciuta a: - CORPORAZIONI a base personale, - FONDAZIONI FONDAZIONI a base patrimoniale; 

A. CORP CORPOR ORAZ AZIO IONI NI:: - aggregazione di persone con propria organizzazione interna a cui fanno capo diritti e doveri che non sono necessariamente diritti e dovere delle singole persone che la compongono; - la corporazione resta invariata anche se alcuni membri cambiano o vengono meno; B. FO FON NDAZIO ZIONI: - complesso patrimoniale volto a uno scopo considerato esso stesso titolare dei beni che lo compongono; - la fondazione rimane tale anche se mutano gli elementi patrimoniali o i beneficiari; 37. LE CORPORAZIONI (civites/collegia)

- fenomeni di soggettivazioni giuridica furono riconosciuti dai romani nel populus romanus, nelle civitates e nei collegia. A.

Popu Populu luss roman omanus us! si intendeva la collettività di cittadini romani politicamente organizzati;

B.

Civitates! municipia: composti dai cittadini romani; +

colonie: composte da latini coloniarii; C. Collegia! associazioni che potevano avere scopi di culto, corporazioni di artigiani o commercianti, congregazioni di povera gente

"

CAPACITA CAPACIT A’ DELLE CORPORAZIONI CORP ORAZIONI (CIVITATES (CIVITATES E COLLEGIA) - capacità giuridica di diritto privato (solo per i rapporti patrimoniali);

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- potevano compiere compravendite, locazioni, mutui e mancipationes, traditiones e stipulationes; - potevano stare in giudizio; - potevano acquistare anche per mezzo di schiavi; - potevano avere beni in possesso e in proprietà. 38. LE FONDAZIONI. L’eredità giacente

EREDITA’’ GIACENTE: EREDITA GIAC ENTE: - si intendeva il complesso ereditario nell’intervallo tra la morte dell’ereditando e l’accettazione dell’erede; - questa NON apparteneva a nessuno; - questa soluzione fu adottata per la sottrazione di cose ereditarie: essendo queste senza proprietario la loro sottrazione non considerata furto; -era successivamente prevalse l’idea per cui talvolta l’eredità avrebbe fatto le veci della persona del defunto.

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LE COSE

 

1. LE RES “RES”! -“oggetto”, “entità materiale”: - oggi si preferisce parlare di beni in cui rientravano pure gli animali, i terreni, gli edifici e gli schiavi; RES CORPORALES E RES INCORPORALES RES CORPORALES! “cose che si possono toccare” RES INCORPORALES! “cose che non si possono toccare”; eredità, usufrutto, usufrutto, obbligazioni, servitù prediali (diritti soggettivi); COSE IN COMMERCIO e COSE FUORI COMMERCIO cose in commercio! potevano formare oggetto di proprietà privata (res sacrae come i templi, res religisae e res sanctae come ad esempio le mura della città); cose fuori commercio! non potevano formare oggetto di proprietà privata (res divini iuris ovvero di diritto divino, erano fuori commercio); RES HUMANI IURIS (di diritto umano) ! RES DIVINI IURIS (di diritto divino) res res human humanii iuris iuris pote poteva vano no esse essere re pubbl pubblic iche he o priv private ate ! res pubblicae: pubblicae: appartenevano alla collettività ed erano fuori commercio se destinate all’uso pubblico (piazza, fiumi) ed erano in commercio se erano cose dalle quali il popolo ricavava utilità; privatae: erano in commercio; ! res privatae: RES MANCIPI E RES NEC MANCIPI (distinzione che sparì in età postclassica) RES MANCIPI: " MANCIPI: Fondi Fondi sul suolo suolo ital italico ico (terr (terreni eni,, edif edifici ici)) schiavi schiavi,, anim animali ali,, servitù servitù rust rustich iche; e; Avevano prestig prestigio io nella nella società società romana, romana, infatti infatti il trasfer trasferimento imento della propriet proprietàà doveva avvenire avvenire attraverso attraverso ilil rito solenne della mancipatio; -

" MANCIPI: RES NEC MANCIPI: Tutte llee al altre re res; Per Per il tras trasfe feri rime ment ntoo era ssuf uffi fici cien ente te la tra tradi diti tio; o;

BENI MOBILI E BENI IMMOBILI Questa distinzione ebbe rilievo per quanto riguarda l’usucapione e la difesa del possesso ma non per la proprietà privata; -  bene immobile! il suolo insieme a ciò che vi inerisce stabilmente; -  bene mobile! animali, oggetti inanimati trasportabili e schiavi; COSE FUNGIBILI E COSE INFUNGIBILI cose fungibili! cose che rilevano in rapporto al peso (frumento), numero (monete) o misura (stoffa); cose infungibili! cose che vengono in considerazione nella loro individualità; GENERE E SPECIE cose di genere! cose che corrispondono a cose fungibili, appartiene ad una categoria (due bottiglie di vino); cose di specie! cose che corrispondono a cose infungibili (lo schiavo Stico); COSE CONSUMABILI E COSE INCONSUMABILI cose consumabili! cose che si consumano per il fatto stesso di usarle (denaro, alimenti); cose inconsumabili! consentono un uso continuato; COSE DIVISIBILI E COSE INDIVISIBILI a seconda seconda che siano siano o meno meno suscet suscettib tibili ili di di ess essere ere m mate ateria rialmen lmente te divis divise; e; COSE SEMPLICI, COMPOSTE E COLLETTIVE --

!

cose pietra); cose semplici composte! costituivano  costituite daun’unità più cosenaturale semplici(schiavo, congiunte artificialmente (edificio, nave, armadio); cose collettive! più cose semplici non congiunte (gregge, biblioteca);

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I FRUTTI FRUTTI NATURALI:  prodotti della piante e degli animali, diventavano frutti una volta separati dalla cosa c osa madre (prima della separazione erano partes), erano considerati frutti le attività lavorative dei servi e il corrispettivo che si ottiene concedendo una cosa un godimento. 2. I DIRI DIRITT TTII REAL REALII " i diritti patrimoniali si dividono in diritti reali e diritti di credito: questa classificazione è alla base della classificazione dei negozi in negozi con effetti reali e con effetti obbligatori - diritti reali! diritti soggettivi su una cosa, a carattere assoluto e opponibili a tutti i membri della collettività (erga omnes); - diritti di credito! diritto patrimoniale relativo tra le parti: uno o più creditori e uno o più debitori per cui la parte datrice è tenuta in favore dell’altro all’adempimento di una prestazione; - diritto di proprietà! diritto reale per eccellenza, esso attribuisce al proprietario un potere illimitato al godimento e alla disposizione del bene; - Ma sulla stessa cosa possono gravare altri diritti reali limitati: diritti reali di godimento: attribuiscono la facoltà di godimento su una cosa altrui; diritti reali di garanzia: conferiscono al proprietario i diritto di soddisfare un proprio credito rivalendo su una cosa altrui in caso di inadempimento (pegno, ipoteca). !IL PROPRIETARIO PUO’ PERSEGUIRE LA COSA PROPRIA PRESSO CHIUNQUE LA POSSIEDA; ! I TITOLARI DI DIRITTI REALI LIMITATI POSSONO FAR VALERE IL PROPRIO DIRITTO CONTRO OGNI POSSESSORE E OGNI PROPRIETARIO. •



3. LA PR PROP OPRI RIET ETA A’ PR OPRIETA’’ ! CONTENUTI DELLA PROPRIETA Proprietà: diritto soggettivo di natura reale per cui al proprietario (titolare) (titolare) si riconosce sulla cosa che ne è oggetto una signoria generale;

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la facolt facoltàà del propri proprieta etario rio è di godim godiment entoo e dispo disponib nibili ilità tà pie piena na ed esclus esclusiva iva sulla sulla cosa; cosa; LIMITAZIONI ALLA PROPRIETA’ PROPRIETA’! L’ELASTICITA’ Queste facoltà possono subire limitazioni legali (imposte dall’ordinamento giuridico) o limitazioni volontarie perché il  proprietario può costituire sulla cosa dei diritti reali limitati (servitù o usufrutto) ma una volta estinti i diritti reali la facoltà di godimento del proprietario riacquista pienezza, da qui l’elasticità della proprietà.

LA PROPRIETA PROPRIE TA’’ COME DIRITTO D IRITTO Diritto di proprietà: diritt dirittoo soggett soggettivo ivo di di natura natura rreale eale che che ha come come conten contenuto uto la la signor signoria ia su una una cosa; cosa; questo sussiste sussiste fin fin quando quando non viene estinto estinto e una volta acquist acquistato ato può prescindere prescindere dall’effett dall’effettivo ivo esercizi esercizio; o; il proprieta proprietario rio è anche posses possessore sore della della co cosa, sa, può può non essere essere possessore possessore ma solo solo proprietari proprietarioo mantenendo mantenendo comunque comunque il “diritto al possesso”.

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4. LA PRO PROPRIE PRIET TA’ NEL NEL DIRITTO DIRITTO ROMA ROMANO NO Era con la semplice idea di appartenenza (“questa cosa è mia”) che si rendeva il concetto di proprietà e per dimostrare che si trattasse di un potere riconosciuto dal ius si aggiungeva “ex iure Quiritium”

! !

! !

In età repubblicana: comparve un’espressione per indicare la proprietà romana ovvero “dominium ex iure quiritium” e con il termine dominus si indicava il proprietario; In età classica: si iniziò a parlare di “proprietas” e “proprietarius” e si continuò ad esprimere il concetto di proprietà in termini di appartenenza; Dominium ex iure Quiritium! ISTITUTO DEL IUS IUS CIVILE, è ad esso che si pensa pe nsa quando si parla di proprietà. Altre situazioni giuridiche analoghe a quelle della proprietà civile: proprietà pretoria, peregrina e provinciale.

5. IL DOMI DOMINIU NIUM M EX IURE IURE QUIRI QUIRITIU TIUM M Il concetto di proprietà fu espresso prima in termini di appartenenza (questa cosa è mia), poi in termini di dominium e poi in termini di proprietas. -

po pote tevan vanoo esser esserne ne tito titola lari ri ssol oloo i citta cittadi dini ni roma romani ni;;

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ne erano erano oggetto: oggetto: res res cor corporales porales sia mancipi mancipi cche he nec mancipi, mancipi, sia mobili che immobili immobili (i ben benii immo immobili bili solo solo se res mancipi e su suolo italico).

6. ORIGINI DELLA PROPRIET PROPRIETA A’ PRIVATA IMMOBILIARE IMMOBILIARE A ROMA ROMA - Le comunità previche non hanno riconosciuto la proprietà privata sui beni immobili perché le terre appartenevano alla collettività ed erano adibite al pascolo; Queste terre costituivano l’ager publicus e venivano in buona parte lasciate in godimento esclusivo ai privati. - Da un certo momento altre porzioni di ager publicus cominciarono ad essere assegnate definitivamente e beni acquistati divenivano propri dei privati - All’assegnazione dell’ager publicus in proprietà privata si procedeva attraverso LIMITA LIMITATIO o ambitos (per gli edifici) LIMITATIO! rito con connotazioni sacrali; si compiva con l’intervento di un magistrato e un agrimensore, si tracciavano sul suolo parallele e perpendicolari che incrociandosi stabilivano i confini del terreno. Attorno a ciascun appezzamento c’era uno spazio libero detto limes (non acquistabile).

7. DOMINIUM EX IURE QUIRITIUM come POTERE POTERE ASSOLUTO ASSOLUTO E ILLIMITA ILLIMITATO Il dominium ex iure quiritium poteva avere ad oggetto beni mobili e beni immobili -

Ap Appar paree la la ten tenden denza za a rapp rappre rese sent ntar arlo lo co come me potere assoluto e illimitato, da qui l’idea di proprietà come “diritto di usare ed abusare della cosa propria”

"

-

Il diritto diritto romano romano nnon on conobbe conobbe divieti divieti agli agli atti atti emulativi emulativi ovvero comportamenti comportamenti del proprieta proprietario rio di un fondo fondo nell’esercizio di un proprio diritto senza trarne vantaggio ma per nuocere ad altri, questo perché si riteneva che “chi esercita un proprio diritto non lede a nessuno”  Si pensava pensava che ilil dominio dominio del diritto diritto romano romano co comporta mportasse sse un potere potere assolut assolutoo e illimitato illimitato perché la la PROPRIET PROPRIETA A’ IMMOBILIARE SUI BENI MOBILI ERA ESENTE ESENTE DA IMPOSTE (sui beni mobili vennero messe delle imposte solo dal 292);  Il dominio dominio quiritario quiritario sugli immobili immobili si si estendeva estendeva illimitatamen illimitatamente te sia sia in altezza che in in profondit profondità; à; LIMITAZIONI LEGALI Le interfere interferenze nze tra tra propr proprietari ietari di immobili immobili (limit (limitate ate dall’esis dall’esistenza tenza della della limitati limitatio) o) erano erano però però possibili possibili e alcun alcunee dovevano essere tollerate: i. Immissioni di fumo o acqua dall’immobile vicino al proprio; ii. Rami sporgenti del vicino sul proprio terreno purché ad altezza superiore a 15 piedi;

8. MODI MODI DI ACQUI ACQUISTO STO DELLA DELLA PROPRIE PROPRIET TA’ Modi d’acquisto! il dominium ex iure quiritium si acquistava in seguito a taluni atti; 1.

ACQUIS ACQ UISTI TI IURE IURE CIV CIVILI ILI E IURE IURE GEN GENTIU TIUM M

La prima classificazione dei modi d’acquisto del dominio è tra: - modi d’acquisto iure civili! con effetti riservati ai soli cittadini romani, tra questi modi d’acquisto abbiamo la mancipatio, in iure cessio e usucapio; ! 

- modi d’acquisto iuris gentium! con effetti estesi ai non cittadini, tra i modi d’acquisto vi erano l’occupazione, l’accessione, la specificazione e la traditio. 2.

ACQUISTI ORIGINARI E DERIVATIVI

La seconda distinzione fondamentale dei modi d’acquisto è tra: MODI D’ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO

- prescindevano da ogni tipo di relazione tra chi acquista e il precedente proprietario - possono avere ad oggetto una cosa di nessuno o una cosa altrui - l’acquisto ha luogo indipendentemente da ogni relazione col precedente proprietario - rilevano solo l’acquisto in sé e le sue modalità d’attuazione !  MODI D’ACQUISTO A TITOLO DERIV DERIVATIVO ATIVO

- modi in cui l’acquisto dipende dalla trasmissione che ne fa il titolare - esiste una connessione tra dante causa e avente causa - la proprietà viene acquistata così com’era presso colui che l’ha trasmessa (dante causa). MODI D’ACQUISTO A TITOLO COSTITUITIVO

- qualcuno diventa titolare di un diritto soggettivo che si costituisce ex novo ! !

 NON SI POTEVA POTEVA TRASFERIRE TRASFERIRE PIU’ DI QUANTO QUANTO UNA PERSONA POSSEDESSE; Il proprietario di un bene sul quale gravavano diritti reali limitati (usufrutto, servitù) lo avrebbe trasmesso con gli stessi pesi;

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"

ACQUISTO DEL DOMINIO QUIRITARIO (acquisto a titolo particolare: solo beni individuati e determinati) - a titolo originario per occupazione, accessione o specificazione; - a titolo derivativo per mancipatio, in iure cessio, adiudicatio, traditio, vindicationem  e litis aestimatio;

acquisto a titolo particolare (cose determinate) ! acquisto a titolo universale (quelli in cui l’acquisto del bene consegue all’acquisto del complesso patrimoniale dalle componenti non definite)

G. L ’OCC ’O CCUP UPAZ AZIO IONE NE! TITOLO ORIGINARIO OCCUPAZIONE: - Modo d’acquisto originario della proprietà quiritiana; - Consisteva nella presa di possesso di cose che non appartenevano a nessuno (animali selvatici, cose sottratte al nemico in guerra, isola emersa dal mare) - Per occupazione poteva essere acquistato anche il dominio quiritario delle cose abbandonate purché res nec mancipi (res mancipi! avevano il dominio del proprietario finché non ci fosse stata usucapione); G. L’ACCESSIONE! TITOLO ORIGINARIO ACCESSIONE: - Modo d’acquisto originario della proprietà - Si fa riferimento a fenomeni accumunati dalla circostanza che una cosa corporale subisce un incremento o arricchimento per l’aggiunta di un’altra che non appartiene allo stesso proprietario; - La cosa che subisce l’incremento è detta principale, l’altra aggiunta è detta accessoria; - L’incremento è a vantaggio del proprietario della cosa principale. "UNIONE

ORGANICA

- Caso di quando accessione che comporta l’unione cose di qualità e quest’unione si dice organica l’unione dei due corpi fa sìdiche diventino unadiversa cosa sola; - es. semina effettuata con sementi propri su terreno altrui; tintura effettuata con colore proprio su stoffe altrui; unione con saldatura a fuoco; "

INCREMENTI FLUVIALI - rientra nell’accessione; - es. alveo abbandonato per cui i proprietari dei fondi riviereschi estendevano il dominium fino alla linea mediana del fiume;

LA INAEDIFICA INAEDIFIC ATIO - costruzione di un edificio con materiali appartenenti a persona diversa dal proprietario del suolo - il principio che regolava questa situazione era che la superficie accede al suolo (superficie !  ciò che c’è sopra al suolo) - Il proprietario del suolo diventa proprietario dell’edificio ma non dei materiali;

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"

COSTRUZIONE SU TERRENO PROPRIO CON MATERIALE ALTRUI

- inmateriali tal caso di il proprietario suolo (e dell’edificio) non sarebbe diventato proprietario dei costruzione del (appartenevano al proprietario). - Il proprietario dei materiali non avrebbe potuto rivendicarli finché l’edificio non fosse stato demolito (demolizione che non poteva pretendere). G. LA SPECIFICAZIONE! TITOLO ORIGINARIO SPECIFICAZIONE: - trasformazione di una cosa altrui sino a farne altra cosa che appare NUOV NUOVA A (uva che diventa vino, olive che diventano olio) - la specificazione poteva essere reversibile e non reversibile ! reversibile: in tal caso il proprietario della materia ne avrebbe mantenuto la proprietà anche dopo la specificazione (vaso ricavato da una massa d’argento) d’argento) ! non reversibile: lo specificatore avrebbe acquistato la res nova (uva trasformata in vino). G. MANCIP MANCIPA ATIO E IN IUR IURE E CESSI CESSIO O! TITOLO DERIVATIVO MANCIPATIO E IN IURE CESSIO: - solo chi acquistava aveva un ruolo attivo - in seguito allo sviluppo dell’idea di proprietà come diritto soggettivo che prescinde dal possesso, si affermò il principio per cui l’acquisto da parte del mancipio accipiens o del cessionario del “dominium” fosse subordinato all’esistenza dello stesso dominium nel mancipante e nel cedente - passaggio di possesso! per i beni mobili;

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- traditio! per i beni immobili; E.

LA TRADITIO ! TITOLO DERIVATIVO TRADITIO: - negozio bilaterale che si compiva con la consegna della cosa; - aveva ad oggetto sia mobili che immobili e trasferiva comunque il possesso; - riguardava solamente le res corporales; - quando ne erano oggetto res nec mancipi trasferiva anche la proprietà (effetti reali); "

LAtraditio CONSEGNA CONSEGNA    La si realizzava mediante consegna: era necessario e sufficiente che il tradens facesse conseguire all’accipiens la DISPONIBILITA’ DELLA COSA ! ! !

Traditio simbolica: simbolica: merci contenute in un magazzino, si ritiene compiuta la con la consegna delle chiavi del magazzino; Traditio longa manu: traditio del fondo che si ritiene compiuta con l’indicazione dei confini dell’alienante all’acquirente e la dichiarazione di voler trasferire l’immobile; Traditio brevi manu: si realizzava quando l’acquirente teneva già la cosa che l’alienante gli trasferiva.

Era vera e propria traditio quella per cui la persona che riceveva acquistava il possesso; ad esempio la cosa venduta dal venditore al compratore o la cosa che si intendeva donare dal donante al donatario. !   Non era traditio la consegna della cosa a scopo di custodia o deposito. "

"

LA VOLONTA’ NELLA TRADITIO - Con la traditio il dominus trasferiva proprietà e possesso; - Per il passaggio del possesso occorreva che le parti fossero d’accordo di voler rispettivamente acquistare e trasferire il possesso; - Per il passaggio della proprietà si richiedeva la volontà delle parti di fare acquistare all’accipiens la cosa come proprietario.  IUSTA CAUSA TRADITIONIS - Per il trasferimento della proprietà occorreva una iusta causa traditionis ovvero la ragione  per la quale si procedeva alla traditio che giustificava l’acquisto della proprietà - Si poteva procedere a traditio per varie cause; Le iuste causae traditionis erano in numero definito: 1. causa causa vende vendendi ndi:: vendit venditore ore che che conse consegna gna al al com compra prator toree 2. causa causa donan donandi: di: donante donante che cons consegn egnaa al ddona onatar tario io 3. causa causa solven solvendi: di: credit creditore ore che che adempie adempie all’o all’obbl bbliga igazio zione ne - Iusta causa traditionis! INDICE DELLA REALE VOLONTA’ VOLONTA’ DELLE PARTI - se mancava la iusta causa il tradens poteva pretendere la restituzione della cosa.

F.

LEGATO PER VIN LEGA VINDIC DICA ATIO TIONEM NEM! TITOLO DERIVATIVO - atto mortis causa - modo d’acquisto derivativo a titolo particolare - si trattava di una disposizione testamentaria con le quali il titolare attribuiva una cosa propria ad un terzo (legatario) il quale acquistava proprietà sulla cosa.

G.

L’ADIUDICATIO! TITOLO DERIVATIVO - Traeva fondamento nelle formule dei giudizi divisori e dell’azione per il regolamento dei confini; - Il giudice assegnava a ciascuna parte una o più res tra quelle oggetto della divisione;

H. LA LITIS AESTIMATIO! TITOLO DERIVATIVO - L’eventuale L’eventuale condanna del giudice non poteva essere e ssere espressa in denaro; - Poteva però accadere che il possessore, convenuto con la rivendica dal proprietario, una volta soccombente, anziché restituire subisse la condanna pecuniaria il cui importo corrispondeva al valore della cosa (il convenuto manteneva il possesso della cosa rivendicata).

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9. L’U ’USU SUCA CAPI PION ONE E! modo d’acquisto della proprietà Usucapione: compor comportava tava l’acqu l’acquist istoo del del domi dominiu nium m ex ex iure iure quiriti quiritium; um; ri rise serv rvat atoo ai sol solii citt cittad adin inii roma romani ni;; i rreequisiti eerrano: res habilis, titulus, fides, possessio e tempus a)

-

res habilis habilis::

-

erano usucapibili usucapibili le le cose suscettibili suscettibili di dom dominium inium ex ex iure quiritium quiritium che fossero fossero al contempo contempo ideonee ideonee ad eessere ssere usucapite; NON ERANO ERANO res habilis le res furtivae furtivae (co (cose se rub rubate) ate) e le res vi possessa possessaee (cose (cose prese prese con violenz violenza); a); Sar Sarebb ebbero ero stat statii di nuovo nuovo usuca usucapib pibili ili una una vol volta ta torna tornate te dal prop proprie rietar tario; io;

-

il posse possesso sso cond conducev ucevaa all’usu all’usucapi capione one solo solo pper er chi tenev tenevaa la cosa cosa come prop propria ria

-

Tempus::  c) Tempus l’usuc l’usucapi apione one si si com compiva piva ccon on il decor decorso so di 2 anni anni per per gli immo immobil bilii e 1 anno pper er i mo mobil bilii il posses possesso so doveva doveva ess essere ere continu continuati ativo vo e non non inte interro rrotto tto con la morte del possess possessore ore l’erede l’erede subentrava subentrava nel possesso possesso della della cosa cosa e quindi quindi il tempus non si interrompeva, interrompeva,

b)

d)

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-

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Possessio: Possessio:

Titulus o iusta causa: causa:

per l’usucapi l’usucapione one si richiede richiedeva va il titulus titulus (o (o iusta iusta causa) ovvero la ragione ragione che stava stava alla base base dell’acqui dell’acquisto sto del possesso possesso  per giustificare l’acquisto il titolo era quell ello pro emptore! possedeva pro emptore il compratore il cui venditore avesse trasmesso il possesso della cosa ma NON la proprietà (poteva accadere perché il venditore non era proprietario o perché ne avesse fatto traditio) e) Fides: Fides: ai fini fini dell dell’usuca ’usucapione pione si si richiese richiese an anche che la buona fede, fede, ovvero ovvero la convinzione convinzione de dell poss possessor essoree di non non recare recare ingiusto ingiusto  pregiudizio ad altri; f) Usucapio pro herede herede:: Vi erano erano dei ccasi asi spec special ialii di usucap usucapion ione: e: usucap usucapio io pro pro herede herede e l’usu l’usurec recept eptio io Usucapio pprro hheerede! la persona che avesse preso possesso di una sola cosa ereditaria, appartenente a un’eredità giacente, trascorso un anno avrebbe acquistato tutta l’eredità. Questo regime rispondeva all’esigenza che un’eredità non restasse a lungo deserta e in mancanza di eredi. Età classica! limitazione del regime alle singole cose ereditarie possedute e non l’intera eredità.

10. LA DIFESA DELLA PROPRIETA PROPRIETA’ QUIRITIANA #

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LA REI VINDICATIO

A di dife fesa sa del del ddom omin iniu ium m ex iur iuree quir quirit itiu ium m v’er v’eraa la RIVENDICA , questa spettava al proprietario non possessore contro il possessore non proprietario. (tendeva a favorire il proprietario).

1.

Co Conn le legi legiss acti actioo sa sacr cram amen enti ti iinn rem rem! il pretore attribuiva la cosa a una delle due parti e queste si dovevano impegnare a fornire la prova dell’appartenenza; !  2. Con Con il pr proc oces esso so for formu mula lare re! formula con clausola restitutoria; se risulta che la cosa appartiene a tizio ex iure quiritium e la cosa stessa non gli verrà restituita, il giudice condannerà caio in favore di tizio con condanna in denaro per il valore della cosa; Il giudice avrebbe verificato che la cosa appartenesse all’attore ex iure quiritium ! Se non gli risultava assolveva il convenuto; ! Avrebbe assoluto il convenuto anche se avesse obbedito all’invito del giudice a restituire; ! La condanna era in denaro (=valore della cosa); ! Il giudice avrebbe condannato solo se il convenuto, invitato a restituire, non l’avesse fatto; ! Era solo l’attore a dover provare di essere proprietario.

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ONERE DELLA PROVA

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è a ca cari rico co del dell’ l’at atto tore re e non non del co conv nvenu enuto to;; quando si invocava invocava un un modo d’acquisto d’acquisto derivati derivativo vo bis bisognava ognava provare provare di averlo averlo aacquist cquistato ato in forza ddii un adeguato adeguato negozio traslativo di proprietà e di averlo acquistato dal proprietario;

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aiuto dell’usucapione! per far sì che l’attore dimostrasse di aver posseduto la cosa; #

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SPESE IUS RETENTION RETENTIONIS IS

Il convenu convenuto to posses possessor sore, e, prima prima dell dellaa lite, avreb avrebbe be potuto potuto erogar erogaree sull sullaa cosa delle delle spese; spese;

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Ai fini fini del rimborso rimborso il convenuto convenuto av avrebbe rebbe potuto potuto opporre opporre exceptio exceptio doli riputando riputando ingius ingiusto to il co comportam mportamento ento dell’att dell’attore ore senza prima aver rimborsato talune spese Se l’attore l’attore avesse continuato continuato a negare negare il rimborso, rimborso, il convenuto convenuto sarebb sarebbee stato stato asso assolto lto e avrebbe tratte trattenuto nuto la la cosa. Le spes spesee dove dovevan vanoo esse essere re o ne neces cessa sari riee o uti utili li ! necessarie: se senza di esse la cosa sarebbe deteriorata; andavano rimborsate per intero. ! utili: se avessero migliorato la prestazione della cosa; andavano rimborsate parzialmente. Possessore soccombente! non avrebbe potuto chiedere il rimborso ma solo portare via gli oggetti relativi a tali spese;

11. ALTRE ALTRE AZIONI GIUDIZ GIUDIZIARIE IARIE A F FA AVORE DELLA PROPRIETA’ PROPRIETA’ -

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AZIONI NEGATORIE:

Al dominus dominus ex iure iure quiritium quiritium spettavano, spettavano, per per difendere difendere il suo diritto, diritto, llee aziono negator negatorie ie (di servitù servitù e usufr usufrutto); utto); Erano date al proprietario proprietario possessore possessore contro chi esercitas esercitasse se in modo il illegitt legittimo imo servitù servitù o usuf usufrutto rutto sul be bene; ne;

" ACTIO

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AQUAE PLUVIAE ARCENDAE

Si dava al al proprietari proprietarioo di un fondo fondo rustico rustico contro contro il proprietari proprietarioo del fondo fondo vici vicino no nel cas casoo in cui questo questo aavesse vesse alterato alterato lo scorrere delle acque piovane;  piovane;  Actio in in pe personam! invitato dal giudice a restituire, il convenuto avrebbe dovuto ripristinare le cose altrimenti l’attore avrebbe potuto agire da solo.

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  LEGIS ACTIO E LA CAUTIO PER IL DANNO TEMUTO Le legis legis acti actiones ones rimase rimasero ro in vigo vigore re per iill danno danno temuto temuto (non (non ancor ancoraa veri verific ficato ato)) Il danno danno temuto temuto doveva doveva tutelare tutelare il proprietar proprietario io di un un fond fondoo quando quando dal fondo vicino vicino si man manifesta ifestava va un pericol pericolo: o:  precarie condizioni di stabilità dell’edificio (cadde in desuetudine)

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Venne sostituito dalla CAUTIO DAMNI FACTI ! stipulatio pretoria

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Il proprieta priloprietario del del fondo fond che oaveva aveva pr oblemi promett eva tà al al proprietari propr ietario o delminacciato fondo fondo m minaccia inacciato toare chelib l’avrebbe l’avre bbee risarcit rinel sarcito; Se vicino vicinorio rifiutav rifiutava a laocautio cauti il giudice giuproblemi dice dava davaprometteva la possibili possibilità propriet proprietario ario min acciato di entr entrare liberament eramente fondo fono; do minaccioso; Il proprieta proprietario rio del del fondo fondo minacciato minacciato avrebbe avrebbe ottenuto ottenuto la detenzio detenzione ne per scopi di sorveglia sorveglianza nza e pprevenzi revenzione one e per per  premere sulla volontà dell’avversario affinché prestasse cautio.

"

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"

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"

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OPERIS NOVI NUNTIATIO

Oper eriis novi nuntiati atio! si poteva far ricorso a questo quando sul fondo del vicino erano in corso lavori lesivi di costruzione o demolizione (es. proprietario del fondo che costruisce dove non dovrebbe); Il propr proprieta ietario rio del del fondo fondo minacci minacciato ato potev potevaa intimar intimaree la sospens sospension ionee dei lav lavori ori;; Se l’in l’intim timato ato avesse avesse cont continu inuato ato,, il pre pretor toree avreb avrebbe be eemes messo so l’interdictum dempolitorim per cui l’intimato avrebbe dovuto demolire ciò che aveva costruito. INTERDICTUM QUOD VI AUT CLAM

Il proprieta proprietario rio del del fondo fondo avrebbe avrebbe ottenuto ottenuto llaa rimo rimozione zione ddella ella costruz costruzione ione che che qualc qualcuno uno avesse avesse rrealizzat ealizzatoo nonostante nonostante il suo divieto e clandestinamente.

12. L’AZIONE PUBLICIANA PUBLICIANA ETA’ REPUBBLICANA! viene posta un’azione a tutela del soggetto che, avendo acquistato una res mancipi a seguito di traditio, e non avendone conseguito il dominium ex iure quiritium ne fosse stato spossessato prima di averla usucapita; In tal caso l’acquirente poteva, attraverso l’actio publiciana, chiedere la restituzione della res nei confronti di chi gliela aveva sottratta; ACTIO FICTICIA! per il suo esercizio il pretore fingeva che fosse trascorso, trascorso, a favore dell’acquirente, il periodo di tempo necessario ad usucapire la res; -

! CONFRONTO TRA PROPRIETARIO QUIRITARIO E POSSESSORE AD USUCAPIONEM confli conflitto tto tra tra propr propriet ietari arioo quirit quiritari arioo e pos posses sessor soree ad usucap usucapion ionem; em;

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se il propriet proprietario ario quiritar quiritario io aves avesse se rivendicat rivendicatoo la cosa presso presso il pos possesso sessore re e questo questo non avesse avesse opposto opposto una vali valida da exceptio, avrebbe sicuramente perso. Il possessore ad usucapionem avrebbe potuto opporre l’actio publiciana ma se il

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 proprietario l’azione publiciana stata respinta. Il pretore pretore concesse conavesse cesse però popposto erò al comprato col’exceptio mpratore re iusti la replicati repdominii licatioo doli contro contro l’excepti l’exceptioosarebbe iusti dominii del proprieta proprietario rio vendicator vendicatore; e; !

LA PROPRIETA’ PRETORIA

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Il possesso possessore re ad usucapion usucapionem, em, a volte, volte, aveva tutela giudiziaria giudiziaria ASSOLUT ASSOLUTA A e prevaleva prevaleva anche sul pro proprieta prietario rio civile; civile;

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In questi questi casi casi di tutel tutelaa asso assolut lutaa si diceva diceva che che il posses possessor soree teneva teneva la cosa cosa IN BONIS BONIS.. ! LA PROPRIETA PROPRI ETA’’ PROVINCIALE te terr rree dei dei paesi paesi asso assogg gget ettat tatii dai dai ro roma mani ni:: furono gravate da imposte e il dominium competeva al populus romanus o all’imperatore mentre il potere dei privati era la possessio;

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po poss sses essi sioo dei de prop propri riet etar ari: i: trasmissibile mortis causa e con atti inter vivos; era tutelata da actio in rem; erano res nec si trattava diiproprietà, era mancipii (trasmissione per traditio) e non si acquistavano per usucapione. LA PRAESCRIPTIO LONGI TEMPORIS ! Ai fond fondii ppro rovi vinci ncial alii NON NON er eraa app appli licab cabil ilee l’ l’usucapione;

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I magistrat magistratii riconobbero riconobbero in favore favore di chi av avesse esse possedu posseduto to per molto tempo ttali ali fondi, fondi, uun’azion n’azionee processual processualee con la la quale era possibile respingere la pretesa dell’attore che ne avesse reclamato la restituzione;

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Questa Questa azion azionee era detta detta LONGI LONGI TEMPOR TEMPORIS IS (s (stru trumen mento to di difesa difesa del del convenut convenuto). o).

-

USUCAPIONE E LONGI TEMPORIS PRAESCRIPTIO COSTANTI COSTANTINO: NO: costitu costituìì la longi longi temporis temporis praescri praescriptio ptio (quarante (quarantennale) nnale) opponib opponibile ile dal pproprie roprietario tario di di un imm immobile obile GIUSTINI GIUSTINIANO: ANO: ne ridusse ridusse ilil term termine ine a 30 30 anni e al contempo contempo rifer riferìì l’usucapion l’usucapionee ai ssoli oli beni beni mobi mobili li e llaa longi temporis praescriptio agli immobili. (la longi temporis praescriptio aveva effetto acquisitivo dell’usucapio). !

13. LA PROPRIETA PROPRIETA’’ NEL DIRITTO POSTCLASSICO E GIUSTINIANEO Età postclassica! volgarizzazione dei concetti giuridici, cambia la classica concezione di proprietà alla quale si assimilavano la superficie, l’enfiteusi e la concessione dei fondi pubblici; Età Giustinianea! ritorno alla concezione classica, si torna a intendere la proprietà come diritto soggettivo al possesso, distinta dal possesso. La proprietà divenne un istituto unitario, vennero soppresse la qualifica di ex iure quiritium del dominium e non si fece più differenza tra fondi italici e provinciali. Scomparvero! in iure cessio cessio e mancipatio (rimase solo la traditio) Abolizione! differenza tra res nec mancipi e res mancipi

14. CONSORTIUM CONSORTIUM “ERCTO “ERCTO NON CITO” CITO” " Comproprietà: più soggetti riconosciuti titolari del diritto di proprietà dello stesso bene; "

-

CONSORTIUM ERCTO NON CITO (“dominio non divero”): CONSORTIUM si costit costituiv uivaa alla alla m mort ortee de dell pater pater famili familias as tra tra più più eredi eredi ciascun ciascun consorte consorte avrebbe avrebbe ppotuto otuto gestire gestire e fruire fruire de delle lle cos cosee cose comuni e alie alienarle narle con con effetti effetti verso tutti gli appartenenti al consortium, anche senza consenso degli altri. Ciascun partecipante! proprietario dell’intero

15. LA COMMUNIO COMMUNIO DI PROPRIETA PROPRIETA’ COMMUNIO COMMUNIO:: Comun omunio ione ne di pr prop opri riet età; à; Poteva essere essere volontaria volontaria (per volontà volontà dei com componenti ponenti)) o incidenta incidentale le (prescind (prescindeva eva dalla dalla volontà volontà de deii part partecipant ecipanti). i). •

! dal







consortium! ciascun partecipante era titolare di una quota ideale del bene, non potevano essere titolari per l’intero della stessa cosa e ogni proprietario poteva alienare la propria quota.

PROHIBENDI: IUS PROHIBENDI: = communio! regola per cui ciascun proprietario poteva da solo, senza consenso, operare nella gestione della cosa comune. ADCRESCENDI:: IUS ADCRESCENDI - Diritto di accrescimento! comportava che, se un socio avesse rinunciato alla propria quota, questa sarebbe stata divisa tra gli altri che avrebbero accresciuto la loro quota. MANUMISSIO DEL SERVO COMUNE

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La manumissione del servo comune da parte di un socio non comportava la libertà dello schiavo ma dava luogo all’accrescimento a favore degli altri componenti. Per renderlo libero tutti i soci avrebbero dovuto compiere manumissio.

16. SERVITU SERVITU’’ PREDIAL PREDIALII " servitù prediali: di diri ritt ttoo sogg sogget etti tivo vo di di na natu tura ra rea reale le;; il proprieta proprietario rio di un fondo fondo poteva poteva pretendere pretendere dal proprieta proprietario rio di un fondo fondo vici vicino no un compor comportamento tamento determinato determinato di di tolleranza o omissione; riguar riguardav davaa solame solamente nte i beni beni immo immobil bili: i: ffond ondii rusti rustici ci e urb urbani ani;; spettano spettano al proprietari proprietarioo di un fondo fondo e ad essere essere obbligato obbligato è il proprieta proprietario rio di di un fondo vicino; la caratteris caratteristica tica principal principalee della servitù servitù è la dopp doppia ia realità: realità: “segue” “segue” i due due fondi sia dal lato attivo attivo che ddal al lato passivo passivo "

utilitas

La servitù deve essere utile al fondo dominante, non utile al proprietario in sé ma al fondo, era quindi necessario che i due fondi fossero vicini. "

Servitus in facendo consistere nequit (“la servitù non può consistere in un fare”) 

-

Il proprietario del fondo servente potrà essere tenuto a: “pati”: tollerare “non facere”: non fare  NON E’ MAI TENUTO TENUTO AD UN COMPORT COMPORTAMENTO POSITIVO POSITIVO

"

Servitù positive e negative  ! Positive:

-

servitù servitù per il cui esercizio esercizio il propri proprietario etario del fondo fondo dominante dominante non potrà potrà non tenere un comportame comportamento nto positivo positivo (ad esse corrisponde il pati del fondo servente); !

"

"

"

"

-"

"

"

-

Negative:  il cui esercizio esercizio non comporta comporta in sé sé alcuna alcuna attività attività e ad ad esso esso corrispond corrispondee un “n “non on facere” facere” del proprietario proprietario del fondo fondo servante;

Indivisibilità delle servitù: 

le se serv rvit itùù pre predi dial alii son sonoo iind ndiv ivis isib ibil ili; i; Tipicità

si rrico iconobb nobbero ero molt moltee figure figure di di se servi rvitù tù ma mai mai una una categor categoria ia unita unitaria ria;; le se serv rvit itùù son onoo tipi tipich che; e; un caso di tipicità tipicità era rappresentato rappresentato dal dal modus servitutis, servitutis, ovvero uuna na limitazione limitazione all’esercizio all’esercizio della servitù servitù (serv (servitù itù di  passaggio limitata ad alcune ore del giorno); Servitù rustiche e urbane

servitù ru rustiche! relative ai fondi rustici! res mancipi; servitù ur urbane! relative agli edifici! res nec mancipi; er eran anoo serv servit itùù solo solo que quell llee tr traa fondi fondi ital italic ici; i; Servitù personali 

prima del diritto diritt o gi giustini ustinianeo: aneo: le uniche uniche servitù servi er erano anoa usufrutto quelle prediali, predia li, (s relative relati ve perso ai fondi con il diritto diritt o giustinian gius tinianeo: eo: la terminologia termin ologia fu tù estesa estesa usufr utto e uso (servitù ervitù personali) nali) perché ogni servitù servitù comportava assoggettamento Costituzione delle servitù

manc mancip ipat atio io:: ser servi vitù tù ru rust stic iche he;; in iu iure re ces cessi sio: o: serv servit itùù rus rusti tich chee e urb urban ane; e; pactio pactio e stip stipulat ulatio: io: patto patto accompag accompagnat natoo da da sstip tipulat ulatio io exceptio exceptio servitutis servitutis o deduc deductio tio servitut servitutis: is: aveva aveva luogo luogo quando quando il propri proprietario etario di due fondi, nell’a nell’alienar lienarne ne uno mediant mediantee mancipatio, costituiva tra essi servitù a carico del fondo che alienava. adiudicatio: adiudicatio: ilil giudice giudice potev potevaa stabilire stabilire se servitù rvitù ttra ra i fon fondi di che, con con la divisione divisione,, venivano venivano ass assoggetta oggettati ti a comp comproprie roprietari tari o coeredi. NON NON ssii ccost ostitu ituivan ivanoo medi mediante ante tradit traditio io o usuc usucapi apione. one. Estinzione delle servitù 

confus confusion ione: e: quando quando i due due terreni terreni co comin minciav ciavano ano ad appar appartene tenere re ad un solo solo propri proprietar etario; io; rinunzia; non usus: usus: mancato mancato eserciz esercizio io continuato continuato per du duee anni, la servitù servitù si si considera considera non ese esercitat rcitataa dal momento momento in cui il dominus del fondo servente avesse tenuto un comportamento incompatibile con l’esercizio della servitù. Tutela giudiziaria

a difesa difesa della della servitù servitù vi era la vindicati vindicatioo servituti servitutiss che da età classica classica fu detta actio confessoria confessoria

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17. L’USUFRU ’USUFRUTTO TTO USUFRUTTO: diritto soggettivo di usare e percepire i frutti di una cosa altrui senza alterarne la destinazione economica economica;; ti tito tola lare re:: uusu sufr frut uttu tuar ario io pro propri prieta etario rio della della cosa cosa ggrav ravata: ata: nudo nudo pro propri prieta etario rio;; !

origini

l’usufrutto fu riconosciuto come diritto autonomo per esigenze legate alla diffusione dei matrimoni sine manu;  per conservare intatto ai figli il patrimonio della famiglia e assicurare al contempo alla propria vedova un sostentamento si diffuse la prassi di legare alla moglie l’usus fructus di determinati beni sicché ne godesse durante la vita e la proprietà restasse ai figli. !

Usufrutto! servitù personale  Servitù prediali: inerenti ai fondi! fondo assoggettato ad altro fondo; servitù personali (usuftutto e uso): un bene mobile o immobile assoggettato ad altra persona;

!

Oggetto

Mobili e immobili, mancipi e nec mancipi ma solo res corporales; !

Uso, godimento e manutenzione

L’usufruttuario poteva usare la cosa gravata da usufrutto e percepirne i frutti i quali diventavano suoi (acquisti dello schiavo gravato da usufrutto andavano all’usufruttuario). L’usufruttuario doveva a sue spese curare la manutenzione della cosa. !

La cautio fructuaria

A garanzia dell’adempimento degli obblighi dell’usufruttuario vi era la cautio fructuaria: l’usufruttuario  prometteva al nudo proprietario la restituzione del bene una volta estinto l’usufrutto e un uso corretto della cosa. co sa. !

Carattere personale dell’usufrutto

Usufrutto: - era inalienabile e intrasmissibile agli eredi - l’usufruttuario poteva cederne l’esercizio ma sarebbe rimasto usufruttuario e l’usufrutto si sarebbe estinto solo con la sua morte; - l’usufrutto aveva durata limitata nel tempo. !

Modi di costituzione (no traditio né usucapione perché erano res incorporales) incorporales) 

- legato per vindicationem - in iure cessio - adiudicatio: nelle azioni divisorie per determinare le quote da attribuire ai partecipanti - deductio - pactio et stipulatio !

Modi di estinzione

- morte dell’usufruttuario; - scadenza del termine finale contemplato nell’atto costitutivo; -- perimento delladella cosa;cosa (muta la destinazione economica); trasformazione - consolidazione (acquisto della proprietà da parte dell’usufruttuario o viceversa); - non usus (1 anno per i mobili, 2 anni per gli immobili); !

Tutela giudiziaria

Vedicatio usus fructus

18. IL QUAS QUASII USUFRUTT USUFRUTTO O Il legato di usufrutto di tutti i beni del testatore ha come oggetto di usufrutto tutte le cose appartenenti a quel patrimonio (denaro, cose consumabili). Il legatario doveva però prestare una cautio con la quale prometteva la restituzione dell’equivalente una volta estinto l’usufrutto. 19. L’USUS ’USUS USUS: Il titolare (usuario) avrebbe avuto il diritto di usare direttamente e personalmente la cosa ma non di percepirne i frutti; L’usus non era era divisib divisibile ile e più più usuari usuari avrebbero avrebbero esercit esercitato ato l’uso sull’ sull’intero intero bene; 20. IL DIRITT DIRITTO O DI SUPERFICIE SUPERFICIE Superficies! ciò che stava organicamente sopra al suolo e il proprietario del terreno era anche proprietario della superficie !

Costruzione su suolo altrui

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Il dominus poteva dare in locazione o vendere la superficie e il superficiario avrebbe acquistato il diritto di credito al godimento dell’edificio ma non avrebbe acquistato né la proprietà né il diritto reale Tutela al superficiario assegnata dal pretore  possessorio:: con l’interdictum de superficiebus contro il disturbo al godimento della superficie; tutela di tipo possessorio factum:: contro chiunque tenesse il godimento della superficie al posto del superficiario; il diritto di azione reale in factum godimento divenne un diritto reale limitato di godimento su cosa altrui (trasmissibile mortis causa e inter vivos, oggetto di pegno e usufrutto) co corr rris ispe pett ttiv ivoo pe peri riod odic icoo fiss fissoo! al quale era tenuto il superficiario (salarium). !

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21. GLI AGRI AGRI VECTIG VECTIGALES ALES AGRI VECTIGALES: terre pubbliche pubbliche date date in in concessi concessione one a privati privati che dovevano pagare un canone canone come corrispettiv corrispettivo; o; i priva privati ti eeran ranoo detti detti pos posses sessor sores es e tutela tutelati ti ccon on iinte nterdi rdicta cta le concess concessioni ioni potevano potevano essere essere a termine termine ed er erano ano revocabi revocabili li pper er mancato mancato pagamento pagamento del del ca canone; none; tr tras asmi miss ssibi ibile le mor morti tiss caus causaa e int inter er vivo vivos; s; i privat privatii potevan potevanoo eserci esercitar taree alcune alcune azio azioni ni che che spetta spettavano vano al domin dominus; us; sogg sogget etto to a revo revoca cabi bili lità tà per per man mancat catoo paga pagamen mento to;; 22. L’ENFITEU ’ENFITEUSI SI ENFITEUSI ENFITEUSI:: diritto diritto reale di di godimento godimento su cosa cosa altrui altrui che aattribu ttribuisce isce al titolare titolare (enfiteuta) (enfiteuta) lo lo stesso stesso potere potere di godimento godimento del fondo fondo che spetta al proprietario salvo l’obbligo di migliorare il fondo e pagare al proprietario un canone; Si esting estinguev uevaa per mancato mancato pagam pagament entoo del canone canone o dell’i dell’impo mposta sta fo fondi ndiari ariaa per oltre oltre 3 anni; anni; 23. PEGNO PEGNO E IPOTEC IPOTECA A IPOTECA: PEGNO E IPOTECA: attribuiscon attribuisconoo al creditore creditore il diritto diritto di rivale rivalersi rsi su una una cosa cosa altrui altrui in caso di inadempim inadempimento; ento; -

distinzione tra datio pignoris e conventio pignoris o

o

!

datio pignoris pignoris:: - pegno manuale; - consegna di una cosa al creditore in modo che la tenesse fino all’adempimento, ma la proprietà della cosa restava al debitore (il creditore acquista possesso sulla cosa) pignoris:: (ipoteca) conventio pignoris - patto tra creditore e proprietario di una cosa (debitore) - pur restando la cosa presso il proprietario il creditore ne avrebbe preso possesso in caso di inadempimento fino a estinzione del debito.

TUTELA GIUDIZIARIA

interdictum salvianum: si dava dava nella nella conven conventio tio pignor pignoris is al al cr credi editor toree con contro tro il ddebi ebitor tore; e; locazione locazione di fondi fondi rustici, rustici, veniva veniva co concesso ncesso al locatore locatore (pr (propriet oprietario) ario) per per consentir consentirgli gli di entrare entrare in possesso possesso dalle dalle cose cose  prestate in garanzia dal conduttore (inquilino) qualora si trovassero ancora presso di lui e in caso di mancato  pagamento del canone.

"

-

"

Interdictum de migrando: migrando: spettava spettava all’inquil all’inquilino ino di immobili immobili urbani contro ilil proprietario proprietario che gli impedis impedisse se di portare portare via dall’alloggio dall’alloggio le cose immesse; pr pres esup uppo pone neva va ilil rego regola lare re paga pagame ment ntoo del del canon canonee

"

actio serviana: serviana: spettava spettava al creditore creditore contro contro il possesso possessore re attuale attuale della cosa per ilil conseguimen conseguimento to del possesso; possesso;

!

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POTERI DEL CREDITORE PIGNORATIZIO

cr cred edit itor oree pi pign gnor orat atiz izio io una volta possessore della cosa pignorata non avrebbe potuto né usarla né goderne altrimenti sarebbe stato un furto; il creditore avrebbe potuto percepirne i frutti e trattenere la cosa fino all’adempimento.

!

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PATTO COMMISSORIO E IUS VENDENDI

patto commissorio: commissorio: il creditore creditore,, inadempient inadempientee il debitore debitore,, avrebbe avrebbe acquistato acquistato in pro proprietà prietà il bene pignor pignorato ato ius vendendi: vendendi: patto patto per per cui il credito creditore re aveva facoltà facoltà di vendere vendere la cosa cosa per soddisf soddisfarsi arsi col col ricavato; ricavato; il creditore creditore poteva poteva alinenare la cosa ma solo facendone traditio (non manciparla o farne in iure cessio). !

PLURALITA’’ DI CRED PLURALITA CREDITORI ITORI

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L’IPO ’IPOTE TECA CA (o conve convent ntio io pigno pignori ris) s)! non comportava passaggio immediato al creditore quindi poteva essere convenuta in pegno a più creditori Si stabiliv stabilivaa un ragno di precedenz precedenzaa in favore del creditor creditoree che avesse convenuto convenuto prima prima l’ipote l’ipoteca; ca;

!

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ESTINZIONE

adempimento  perimento della cosa rinuncia del creditore

24. IL POSSESS POSSESSO O " LA GENESI Dall’età arcaica il pretore cominciò a proteggere i possessores di agri publici contro molestie e spossessamenti con  provvedimenti che si dissero interdicta, la stessa protezione venne concessa a quanti avessero l’usus di un immobile ai fini dell’usucapione , ai precaristi, ai creditori pignoratizi. Tutti questi godevano della stessa protezione giudiziaria e vennero qualificati come possessores. "

POSSESSORI E DETENTORI Scopo del possesso! assicurare la difesa possessoria e attribuire la relativa qualifica a soggetti che avessero il controllo sulla cosa Erano esclusi! coloni, inquilini, depositari, comodatari, usufruttuari, servi, filii familias familias (tenevano  (tenevano la cosa in forza di un contratto di locazione): il possesso gli era negato. Questi soggetti che avevano una relazione materiale con la cosa ma che non furono mai riconosciuti possessori avevano la qualifica di “detentori”

Il possesso era riconosciuto a: locatore, deponente, comodante, nudo proprietario, dominus e pater familias familias,, questi  potevano fare ricorso agli interdetti possessori interdetti possessori.. 25. GLI INTERDET INTERDETTI TI POSSESSO POSSESSORI RI I SOGGETTI AI QUALI SI RICONOSCEVA UNA VERA POSSESSIO ERANO TUTELATI MEDIANTE INTERDICTA

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1) INT INTERD ERDICT ICTUM UM ‘UT ‘UTII POS POSSID SIDETI ETIS’ S’ riguardava riguardava gli gli immobili, immobili, tendeva a far cessare cessare turbative turbative e molestie molestie e doveva doveva es essere sere esperit esperitoo entro entro l’an l’anno; no; ne era era parte parte iinte ntegra grante nte l’ex l’excep ceptio tio viti vitiosa osaee posses possessio sionis nis per cui prevaleva cui prevaleva quello dei due litiganti che possedeva la cosa in modo non violento, non clandestino ovvero il litigante che possedeva l’immobile senza vizi (possessio iusta) chi aveva aveva acquistato acquistato il pos possesso sesso con violenza violenza o clandestina clandestinamente mente godeva godeva della della di difesa fesa ppretori retoriaa ma non non nei confronti confronti della persona che aveva spossessato; il precario precario dans, dans, con atto atto di autotute autotutela, la, avrebbe avrebbe potuto potuto riprendere riprendere ilil possesso possesso della della cosa togliendola togliendola al precar precarista ista anche anche con la forza senza intervento pretorio.

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INTE TERD RDIC ICTU TUM M ‘U ‘UTR TRUB UBI’ I’ 2) IN Aveva stru struttu ttura, ra, funzi funzione one e regime regime ugual ugualee all’int all’interd erdict ictum um uti poss possiden identis tis Si app appli licav cavaa a schi schiavi avi,, anim animal alii e altre altre cos cosee mobil mobili; i; In ge gene nere re vi pr prev eval alev evaa que quell lloo cche he due litiganti che avesse posseduto la cosa per maggior tempo durante l’anno;

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3) IN INTE TERD RDIC ICTU TUM M ‘UN ‘UNDE DE VI VI’’ ri rigu guar arda dava va i ssol olii bben enii imm immob obil ili; i; si dava alla persona che avesse subito spoglio violento del possesso ed era volto al recupero del possesso perduto; tu tute tela lava va il po poss sses esso sorr iu iust stus us

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4) INT INTERD ERDICT ICTUM UM ‘DE ‘DE VI ARMA ARMAT TA’ spettava alla vittima di uno spoglio violento contro la persona che avesse commesso lo spoglio avvalendosi di una  banda armata tutela tutelava va in ogni ogni caso la la vittima vittima dello dello sposs spossess essame amento nto anche anche se posse possesso ssorr iniustu iniustus; s;

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26. POSSESSO E PROPRIET PROPRIETA A’ - Tra i possessori legittimati all’esercizio degli interdetti vi furono coloro che tenevano la cosa uti domini (possesso esercitato come se fosse proprietario della cosa) Il possessore uti domini era tutelato con gli interdetti possessori sia che fosse effettivamente proprietario della cosa  posseduta sia che non lo fosse; ed era protetto sia contro terzi sia contro lo stesso proprietario se fosse stato lui a violare il suo possesso. il dominus dominus nnon on possesso possessore, re, per avere ilil possesso possesso della della cosa cosa propria, propria, avrebbe avrebbe dovuto dovuto rico ricorrere rrere alla rivendic rivendicaa 27. POSSESSIO AD USUCAPIONEM USUCAPIONEM E POSSESSIO AD INTERDICTA INTERDICTA EFFETTO FONDAMENTALE DEL POSSESSO! legittimare i possessori all’esercizio degli interdetti possessori; possessori ;

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POSSESSIO AD USUCAPION USUCAPIONEM EM!Il possesso però dava luogo anche ad un altro effetto ovvero l’USUCAPIONE la quale riguardava solo i possessori uti domini, coloro che tenevano la cosa come propria e che in presenza degli altri requisiti richiesti, col decorso del tempo, se non proprietari, lo sarebbero diventati per effetto dell’usucapione L’esigenza a cui rispondeva era quella di garantire quanti si curano dei propri affari. POSSESSIO AD INTERDICTA! per   per indicare l’effetto per cui si dava luogo alla tutela possessoria interdettale; L’esigenza a cui rispondeva era quella del mantenimento dell’ordine sociale

Possessori uti domini: possedevano sia ad interdicta che ad usucapionem Possessores come gli agri publici, creditori pignoratizi e precaristi: avevano solo possessio ad interdicta.

28. CORPUS POSSESSIONIS POSSESSIONIS E ANIMUS POSSIDENDI. POSSIDENDI. Acquisto, conservazione e perdita del possesso Corpus possessionis! si riconobbe a quanti avessero un contatto materiale con la cosa e a quanti ne avessero il controllo.  Non si possedevano solo gli abiti che si indossavano ma anche gli animali tenuti nella stalla o avviati al pascolo pa scolo o gli schiavi mandati in giro per commissioni, la casa dove si abitava anche mentre se ne era fuori e vi si poteva rientrare liberamente e anche le cose tenute in deposito o comodato. Animus possidendi! fu inteso come intenzione di tenere la cosa per sé, nel proprio interesse in maniera indipendente. Certamente avevano l’animus possidendi coloro che tenevano la cosa come proprietari All’animus possidendi e al corpus possessionis i Romani diedero un significato a proposito di acquisto, conservazione e  perdita del possess possesso. o.  Il possesso di una res si acquistava dal momento in cui taluno, con l’animus possidendi, aveva la possibilità di disporne; si conservava finché questa possibilità perdurava senza smettere l’animus; si perdeva quando venivano meno la  possibilità di disporre della cosa e l’animus possidendi.

Es. caso del possessore del fondoil che ne esca con proposito di tornarci: solitamente egli conservava possesso (mantiene l’effettiva disponibilità della cosa); o perde se altri, in sua assenza, vi si insedia con violenza o clandestinamente (essendo venuta meno la disponibilità sarebbe inutile conservare l’animus  possidendi); interversione del possesso! ‘nessuno può mutare a se stesso la causa del possesso’; chi ha iniziato a tenere una cosa in forza di un titolo, di una causa, non può pretendere di possederla ad altro titolo per aver mutato da sé il proprio animus (il depositario non può pretendere di essere diventato  possessore della cosa per aver pensato di poterla tenere per sé)

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LE DONAZIONI

  1. Conc Concet etto to di do dona nazi zion onee

La donazione fu una possibile causa di negozi astratti bilaterali, soprattutto: mancipatio; in iure cessio; traditio; stipulatio; acceptilatio;

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essi potevano essere compiuti anche donandi causa: in modo che una parte (donante), con l’intento di compiere un atto di libertà (donandi animo), effettuasse un’attribuzione patrimoniale in favore dell’altra parte (donatario) senza corrispettivo, a titolo gratuito;

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a seco seconda nda del del negozio negozio impi impiegat egato, o, la donaz donazion ionee aveva aveva ogni volt voltaa effett effettii divers diversi: i: !

effetti reali! donazione in dando

quando il donante trasferiva la proprietà oppure costituiva o estingueva i diritti reali di godimento (con mancipatio, in iure cessio o traditio) !

effetti obbligatori! donazione in obligando

quando il donante prometteva una prestazione (con stipulatio) !

effetti estintivi! donazione in liberando

quando il donante faceva acceptilatio del proprio credito o in altro modo rimetteva al debitore il suo debito;

2. La Lex Cin inci cia a La lex cincia: pro proibì ibì le donazi donazioni oni ultra ultra modum modum (oltr (oltree un cert certoo limite, limite, solit solitame amente nte molto molto ba basso sso)) per ssoccorr occorrere ere le persone persone socialment socialmentee più deboli di fronte fronte al al fenomeno fenomeno di donazioni donazioni estorte; estorte; dal ddivi ivieto eto furo furono no esclu esclusi si i pare parenti nti entr entroo il 6° gra grado do e talun talunii affin affini; i; era una llex ex imperfectae: imperfectae: vietava vietava la donazione donazione ultra ultra modum modum tra estranei estranei ma non stabili stabiliva va l’invalidit l’invaliditàà di quelle quelle eff effettuat ettuatee contro il divieto e neanche prevedeva sanzioni per i trasgressori;

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intervenne il pretore proponendo nel suo editto l’ exceptio legis Cinciae:  mezzo di difesa giovava al donante solo se, trattandosi di donazione in dando o in obligando, alla donazione il donante non avesse dato esecuzione;

esempio di donazione donazione in dando: dando: tizio tizio mancipa mancipa a caio caio a titolo titolo di don donazione azione una cosa cosa immobile immobile ma non gli trasf trasferisce erisce il  possesso. Caio in forza della mancipatio è diventato proprietario dell’immobile ma non avendone acquistato a cquistato anche il  possesso rivendica l’immobile presso tizio che ne era rimasto possessore; alla rei vindicatio di caio, tizio avrebbe potuto opporre la l’exceptio legis Cinciae; esempio di donazione donazione in obbligando obbligando:: tizio promet prometteva teva mediante mediante stipulatio stipulatio a caio, a titolo di dona donazione, zione, una certa certa  prestazione. A caio che successivamente agisce contro tizio per l’adempimento, tizio potrà opporre l’exceptio l’exce ptio legis Cinciae; rego regola la de dell ““mo mort rtee cin cinci ciaa rrem emov oveu eur” r”! con la morte del donante la donazione diveniva comunque irrevocabile, si doveva  presumere che il donante aveva mostrato di perseverare nella volontà di donare. dona re.

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Le dona donazioni zioni potevano potevano quindi quindi essere essere imp imperfect erfectae ae (revocabil (revocabili) i) o perfect perfectae ae (non vietate vietate,, vietate vietate ma eseguite eseguite o non non più revocabili);

3. La rif rifor orma ma di C Cos osta tant ntin ino o la donazione divenne un tipico negozio causale ! qualificato contractus al alla la do dona nazi zion onee ssii rric icon onob obbe be effetto traslativo della proprietà (effetto di trasferire la proprietà), si riconobbero pertanto effetti reali;

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si pr pret etes eser eroo (pe (pena na la nu null llit ità) à):: o

forma scritta; consegna della cosa in presenza dei vicini; registrazione presso un ufficio pubblico; la don donazio azione ne cosi cosi effet effettua tuata ta si diss dissee PER PERFEC FECT TA (non (non pi piùù revocab revocabile ile); ); la le lexx ccin inci ciaa per perse se sign signif ific icat ato; o; o o

-

4. La legislazione di Giustiniano -

5. -

con confi figu gurò rò la la donaz donazio ione ne com comee nego negozi zioo caus causale ale;; pret pretese ese la tradit traditio io per il passag passaggio gio della della pprop roprie rietà; tà; parlò di donazione donazione anche con riguardo riguardo ad atti volti volti ad altro altro diverso diverso dal dal trasferimen trasferimento to della della proprietà proprietà come la la stipulatio, stipulatio, l’acceptilatio, la costituzione di usufrutto; diede eeffica fficacia cia alle alle donazioni donazioni obbligat obbligatorie orie pure pure se realizzate realizzate mediante mediante semplice semplice patto patto (anziché (anziché con stipulatio); stipulatio); la valid validità ità dell’atto dell’atto di di donazione donazione risultò risultò subordin subordinata ata all’adozion all’adozionee della forma forma scritta scritta e alla alla registraz registrazione ione solo solo quando quando si trattava di donazioni di rilevante importo;

La don donaz azio ione ne tra tra con coniu iugi gi er erano ano vi viet etat atee le do donaz nazio ioni ni tra tra mar marit itoo e mog mogli lie; e; i cla class ssic icii attri attribu buir iron onoo quest questoo princi principi pioo ai more mores; s; ques questo to diviet divietoo comport comportava ava la null nullità ità dell dell’at ’atto to com compiu piuto to in viol violazio azione ne di esso; esso; princip principio io da mettere mettere in relazio relazione ne ai matrimoni matrimoni sine man mani: i: nei quali, quali, non non appartenendo appartenendo marito e moglie alla stessa stessa famiglia famiglia,, una donazione tra i coniugi avrebbe comportato spostamenti patrimoniali da una famiglia all’altra, con questo divieto si  perseguì lo scopo di tutelare gli interessi della famiglia. Ad esem esempio, pio, la mancipat mancipatio io che ilil marito marito avesse avesse fatto di di cosa propria propria alla moglie moglie donationis donationis causa, o viceversa viceversa la moglie moglie al marito, non avrebbe dato luogo a trasferimento di proprietà e il coniuge donante sarebbe rimasto proprietario; Dal div divieto ieto di donazion donazionee furono furono esclusi esclusi i doni doni di modico modico valore valore (in partico particolari lari ricorren ricorrenze) ze) e il consumo consumo e l’uso dei beni quotidiani;

6. do dona nati tio o mort mortis is ca caus usa a prassi per cui qualcuno, qualcuno, ritendendos ritendendosii per ragioni ragioni di di salute salute in immi imminente nente pericolo pericolo di vita o ac accingend cingendosi osi ad aaffro ffrontare ntare gravi gravi rischi, donava una cosa propria trasferendone al donatario la proprietà; causa ddoonandi! si combinava così con la causa mortis! donatio mortis causa; si aff affermò ermò il princip principio io per cui cui il donante, donante, una una volta guarito guarito o sopr sopravviss avvissuto uto al pericolo pericolo,, potesse potesse pret pretendere, endere, con la condicti condictio, o, il ritrasferimento di quanto donato essendo venuta a mancare la causa per la quale in precedenza si era proceduto all’atto di alienazione;

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LE SUCCESSIONI  MORTIS  MORTIS CAUSA 1. DEF DEFINI INIZI ZIO ONE PASSAGGIO DI POSIZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE ATTIVE O PASSIVE DA UN SOGGETTO A UN ALTRO, CHI TRASMETTE TRAS METTE E’ IL DANTE CAUSA, LA PERSONA CHE ACQU ACQUISTA ISTA A TITOLO DERIV DERI VATIVO E’ E’ L L’A ’AVENTE VENTE CAUSA; LA SUCCESSIONE PUO’ RIGUARDARE: po posi sizi zion onii giurid giuridic iche he attiv attive( e(di diri ritt ttii sogget soggetti tivi vi)) po posi sizi zion onii giuri giuridi dich chee passi passive ve (dove (doveri ri giur giuridi idici) ci) fon fondam damenta entalme lmente nte riguar riguarda da la la propr propriet ietà, à, i cred crediti iti e i debiti. debiti. LA SUCCESSIONE PUO’ ESSERE: a titolo universale se il successore subentra, per l’intero o per una quota, in un complesso, unitariamente considerato, di posizioni giuridiche soggettive che facevano capo ad altri; -

titolo particolare adeterminate  segiuridiche; il successore subentra, per l’intero o per una quota, al posto di altra persona in singole posizioni inter vivos! in dipendenza di un negozio giuridico inter vivos (es. successione dal lato attivo in favore del pater familias in dipendenza di adrogatio o di conventio in manum di donna sui iuris) mortis causa! in dipendenza della morte del titolare dei diritti e doveri che passano al successore;

2. SUCCESSI SUCCESSIONE ONE UNIVERS UNIVERSALE ALE MORTIS MORTIS CAUSA CAUSA SECON SECONDO DO IL IUS IUS CIVILE CIVILE i succ succes esso sori ri a tit titolo olo un univ iver ersa sale le son sonoo gli gli ered eredi; i; il compless complessoo di situazioni situazioni giuridiche giuridiche soggetti soggettive ve che facevano facevano capo al defunto defunto ccostitu ostituiscono iscono l’hereditas; l’hereditas; l’acquisto l’acquisto dell’he dell’hereditas reditas da part partee degli degli eredi presuppone presuppone la la chiamata chiamata all’eredi all’eredità tà (delazione (delazione eredita ereditaria, ria, generalm generalmente ente ilil momento della morte); la de dellaz azio ione ne po pote teva va es esse sere re! testamentaria (in forza di testamento valido ed efficace, ex testamento) oppure legittima (ex lege o ab intestato, in forza di legge);

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una volta volta deferita deferita l’eredità l’eredità,, il chiamato chiamato diventava diventava heres heres per per il fatto fatto stesso stesso dell’avvenu dell’avvenuto to delazione delazione o dove dove rich richiesto iesto iinn seguito ad accettazione; da qui la distinzione tra heredes necessarii e heredes voluntarii; con l’accettazi l’accettazione one gli eredi volontar volontarii e quelli quelli necessari necessari acquista acquistavano vano la qualità qualità ddii ‘ered ‘erede’ e’ e non la perdevan perdevanoo più, non non  poteva neanche essere ceduta; vi è un’i un’incom ncompat patibi ibilit litàà fra suc succes cessio sione ne testa testament mentari ariaa e ab intes intestato tato:: o o muore avendo fatto testamento o o muore senza aver fatto testamento in intr tras asmi miss ssib ibil ilit itàà della della dela delazi zion onee eredi eredita tari riaa! se il chiamato all’eredità muore prima di aver accettato, i suoi eredi non  possono acquistare l’eredità. Giustiniano introdusse la transmissio Iustinianea, riconoscendo agli eredi del chiamato di acquistare in sua vece l’eredità entro un anno dal giorno in cui il dante causa aveva avuto notizia della delazione o dal giorno della delazione se il dante causa non ne avesse avuto notizia; la delazione ereditaria, intrasmissibile mortis causa, è a maggior ragione intrasmissibile con atti inter vivos ! in iure cessio hereditatis. L’erede volontario an intestato, prima di accettare, cede l’eredità, così il cessionario diventa egli stesso erede direttamente e immediatamente.

3. LA CA CAP PACIT ACITA A’ EREDITANDO ED EREDE! non possono essere privi di capacità giuridica, devono essere cives, liberi e sui iuris, sono chiamati anche i nascituri già concepiti al tempo della morte dell’ereditando.  Nella successione ab intestato la capacità giuridica doveva sussistere: al te tempo mpo de dell llaa mor morte te in cap capoo all’ all’er eredi edita tand ndo; o; in capo capo aagl glii eere redi di al al tem tempo po del della la de delaz lazio ione ne;; -

per gli eredi eredi volonta volontari ri anche anche al al tempo tempo dell’a dell’accet ccettaz tazion ione; e;

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 Nella successione testamentaria le fonti parlano di ‘tesamenti factio’   e indicano con questa espressione sia la capacità di fare testamento (testamenti factio attiva) sia la capacità di acquistare quali heredes in forza di testamento (testamenti factio  passiva);  per la testamenti factio attiva si richiese: capacità capacità giuridica giuridica che che deve sussistere sussistere al tempo tempo della della perfezione perfezione del testamento testamento (tempo in cui in tes testatore tatore lo aveva aveva completato) e durare senza interruzioni fino alla morte capacit capacitàà di agire agire era era necessa necessaria ria solo solo al al tempo tempo della della perfez perfezion ionee del te testa stamen mento; to;

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 per la testamenti factio passiva si richiese:

la cap giuri dica siiala al tempo perfezione perfezi oneiesta del del tes tamento sia al aldell’ temp o della del la del delazione; percapacità gli gliacità eredi eredgiuridica i volontar volon tarisia capacità capac ità della giurid giuridica ica è richies rich ta testamento anche anch e al tempo detempo ll’acce accetta ttazio zione; ne;azione; filii familias e servi manomessi nel testamento, anche se non hanno capacità giuridica, possono essere validamente istituiti eredi e diventano giuridicamente capaci con la morte dell’er editario;

nulla vieta vieta l’istitu l’istituzione zione a erede erede di filii filii e schiavi schiavi aaltrui, ltrui, con l’accettazi l’accettazione one questi questi non acquist acquistano ano per se se stessi stessi ma per l’avente potestà. L’accettazione è valida solo di seguito ad espresso invito dell’avente potestà; gli incap incapaci aci non non sono sono chiama chiamati ti all’er all’eredit edità, à, né test testamen amentar taria ia né ab inte intesta stato to o se viene istituito erede un incapace, al suo posto viene chiamato l’eventuale substitutus o la sua quota si accresce ai coeredi testamentari; o se sono incapaci tutti i chiamati, si apre la successione ab intestato.

4. CAPACI CAPACIT TAS E LEGIS LEGISLAZI LAZIONE ONE CADUCARI CADUCARIA A La lex Iulia de meritandis ordinibus (18 a.C.) e la lex Papia Poppaea (9 d.C.) parlano di capacitas riguardo all’incapacità ad acquistare mortis causa per: Caelibes! non coniugati in età matrimoniale: totale incapacità di acquistare; Orbi! coniugati senza figli: incapacità parziale; -

La capacitas è richiesta alla morte del testatore (i caelibes la possono conseguire nei 100 giorni successivi); Quanto non acquistat acquistatoo dai non capaces capaces si si accresce accresce in favore dei coeredi coeredi che fosser fosseroo discendenti discendenti o ascendenti ascendenti del testatore; Se questi questi mancavano mancavano ilil patrimonio patrimonio diventa diventava va caducum caducum e viene viene devoluto devoluto ai coe coeredi redi con con figl figli,i, poi ai lega legatari tari con con figli figli e  per ultimo all’aerarium populi romani. Dal regime regime dei caduca restano restano fuori: fuori: le le dispo disposizion sizionii testamentari testamentariee in fav favore ore dei parenti parenti in linea retta e quelle nulle nulle ab initio (come non scritte); III secolo! caracalla abolisce i privilegi di coeredi e legatari con figli, stabilisce che, in assenza di coeredi parenti  parenti in linea retta del testatore, la quota caducum sia devoluta al fisco.

5. INDEGN INDEGNIT ITA A’ A SUCC SUCCEDE EDERE RE Gli indegni: non sono sono ritenuti ritenuti incapaci ad acquistar acquistaree iure ereditario, ereditario, ma quello quello che viene acquistato acquistato viene viene riv rivendicat endicatoo extra extra ordinem dal fisco; una volta volta divenuti divenuti heredes restano restano tali anche ddopo opo l’azione l’azione dell’erario dell’erario o del fi fisco, sco, m maa il pretore pretore avrebbe negato le azioni ereditarie sia contro che a favore di essi; sono ritenuti ritenuti indegni: indegni: l’uccisione l’uccisione dell’er dell’ereditan editando, do, l’erede l’erede che contesta contesta giudizi giudizialmente almente lo status status personale personale dell’ereditando, chi impedisce all’ereditando di testare o ne impugna il testamento come inofficioso o falso, i rei di adulterio o stupro; 6. L’ACQUIST ’ACQUISTO O DELL’ERE DELL’EREDIT DITA A’! gli eredi necessari Gli eredi potevano essere necessari o volontari; -

a) Eredi necessari erano sia sia i sui iuris che gli schiavi schiavi manumessi manumessi nel testame testamento nto del dominus dominus e nello stess stessoo testamento testamento istitui istituiti ti eredi si dissero dissero necessari necessari perché perché di diventav ventavano ano subito subito e automaticament automaticamentee eredi con la morte ddell’er ell’ereditan editando, do, se senza nza bisogno bisogno di di accettazione e senza possibilità di rinuncia; i sui heredes heredes erano erano i familiar familiarii immediatament immediatamentee soggetti soggetti alla alla potest potestàà dell’ dell’eredit ereditando ando al tempo tempo del della la sua morte, morte, gli gli stessi stessi familiari con la morte del pater avrebbero acquistato lo stato di sui iuris; gli eredi eredi una una volt voltaa di divenu venuti ti ttali ali,, suben subentra travano vano al de de cu cuius ius (colui della cui eredità si tratta ”: ereditando) sia nell’attivo  sia nel passivo  se il passivo passivo superava superava l’attiv l’attivoo (her (hereditas editas damnos damnosa) a) gli eredi avrebber avrebberoo dovuto dovuto onor onorare are il passivo passivo col proprio proprio  patrimonio personale; in età repubblicana repubblicana il pretore pretore cconcess oncessee ai sui sui heredes heredes il beneficium beneficium abstinen abstinendi: di: pur pur mant mantenendo enendo la qual qualifica ifica di eredi eredi  potevano evitare la praescriptio: questa avrebbe avuto luogo a nome del defunto d efunto rendendone ignominiosa (infamante) la memoria,ma pernon evitare questo manometteva nelbeneficium testamentoabstinendi un proprioeschiavo istituendolo necessario essendo sui l’ereditando iuris non avrebbe goduto del la bonorum venditioerede sarebbe stata a suo nome

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 b) Eredi volontari erano erano chiama chiamati ti all’er all’eredit edità, à, sia che che succede succedesse ssero ro ab intes intestat tatoo che ex testam testamento ento;; non diven diventav tavano ano eredi eredi autom automati aticam camente ente ma ma in seguit seguitoo ad accett accettazio azione ne o adizio adizione; ne; prima dell’accettazi dell’accettazione one l’eredità l’eredità era giacente giacente ed esposta esposta ad eventuale eventuale usucapio usucapio pro pro her herede; ede;

7. L’ACCETT ’ACCETTAZIO AZIONE NE DELL’ERE DELL’EREDIT DITA A’ L’accettazione per gli eredi volontari poteva aver luogo mediante ‘cretio’ o per ‘pro herede gestio’; A.

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B. La pro herede gestio! accettazione tacita dell’eredità L’ accetta accettazion zionee poteva poteva aver luogo luogo anche anche inform informalm alment ente; e; Consisteva Consisteva in comportame comportamenti nti che denunciavano denunciavano senza senza possibi possibilità lità ddii equivoci equivoci la volontà di acce accettare: ttare: più che altro atti di gestione del patrimonio del defunto (esigere crediti ereditari, pagare debiti ereditari). Ma si si ammise ammise pure pure che che potesse potesse compiersi compiersi con con dichiarazi dichiarazione one espressa espressa e informale informale di accettare accettare l’eredità; l’eredità; Questa Questa rimase rimase l’unic l’unicoo modo modo poss possibi ibile le di di accett accettare are l’ered l’eredità ità;; Dopo che che ha avuto avuto luogo luogo la delazione delazione (mai (mai prim primaa della morte dell’ereditand dell’ereditando) o) non si imp impongono ongono iure ccivili ivili termini termini entro cui il chiamato deve accettare però li può imporre il pretore dando al chiamato indeciso un tempus deliberandi, trascorso il tempo il chiamato è considerato rinunziante. In età postcl postclass assica ica rim rimane ane l’unico l’unico modo modo ddii accett accettazio azione. ne. C.

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la cretio! accettazione esplicita dell’eredità

atto formale formale,, uno degli degli actus actus legitimi legitimi che si compiva mediante mediante pron pronuncia uncia di di cert certaa verba, verba, tra queste ad esempio esempio le  parole ‘adeo cernoquo’ che esprimevano la volontà di accettare l’eredità; si faceva faceva ricorso ricorso alla alla cretio quando ilil testatore, testatore, nnell’is ell’istituir tituiree taluno erede, ssubordi ubordina na l’is l’istituzi tituzione one alla condizione condizione che l’istituito accettasse mediante cretio entro un certo termine.

Ri Rinu nunz nzia ia all’ all’er ered edit ità à

il chiamat chiamatoo all’ere all’eredit dità, à, purché purché erede erede volon volontar tario, io, avreb avrebbe be potuto potuto rinunc rinunciar iare; e; all allaa rinunci rinunciaa non si si potevan potevanoo aggiung aggiungere ere né né condizi condizioni oni né term termini ini,, pena llaa nul nullit lità; à;

8. FUSIO FUSIONE NE DE DEII PA PATRIMO TRIMONI NI:: rimedi rimedi Con la successione ereditaria il patrimonio del defunto si fonde con quello personale dell’erede; quando l’hereditas era damnosa, spesso gli eredi volontari risolvevano la questione non accettandola e i creditori ereditari  potevano solo agire in via esecutiva sul patrimonio del defunto, con bonorum venditio, che comporta l’infamia per il defunto e disonore per gli eredi; vi erano però alcuni espedienti: a.

Pa Pact ctum um ut mi minu nuss solv solvet etur ur

Prima di accettare l’eredità, i chiamati all’eredità convengono con i creditori ereditari che, una volta divenuti eredi, avrebbero pagato solo una percentuale dei debiti del defunto; se fossero stati convenuti per un importo maggiore avrebbero opposto l’exceptio pecti conventi;  b.

Aditio mandato creditorum

I chiamati accettano l’eredità, ma dietro mandato dei creditori ereditari. Se fossero stati costretti a pagare oltre l’attivo ereditario avrebbero potuto rivalersi contro i creditori mandanti con l’actio mandati contraria. c.

Ben Benefi eficiu cium m inv invent entari arii, i, Giu Giusti stinia niano no a vantaggio del chiamato all’eredità che, non avendo ancora accettato, entro un mese dalla notizia della

delazione, abbia iniziato l’inventario dell’eredità. Se accetta l’eredità paga i debiti del defunto sino alla concorrenza all’attivo. Se era l’erede volontario ad essere oberato (oppresso) di debiti e il patrimonio insufficiente a soddisfarli, ovviamente i creditori ereditari vogliono salvare il patrimonio ereditario.

Iniziata l’esecuzione per debiti contro l’erede, il pretore emette un decretum di separatio honorum: la bonorum venditio per i debiti dell’erede riguarda solo i suoi beni personali, i creditori del decuius possono soddisfarsi interamente sui beni ereditari.

9. L’H ’HER ERED EDIT ITAS AS --

complesso unilateralmente considerato di corpora (beni di proprietà) e iura (crediti e debiti); possibile possi bile oggetto di bonorum bonorum venditio venditio e di specific specificaa azione azione giudiziaria giudiziaria (hereditas (hereditas petitio); petitio); l’ l’he here redi dita tass pu puòò es esse sere re damnosa (il passivo supera l’attivo)

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l’hereditas può subire incrementi e perdite, è suscettibile di propria autonoma considerazione prima

dell’accettazione degli eredi volontari l’ l’he here redi dita tass pu puòò es esse sere re giacente per un certo periodo universitas comprende comprende anche anche le situazi situazioni oni soggettiv soggettivee trasmissi trasmissibili bili cche he fanno fanno capo al def defunto unto al tempo della ssua ua mort morte; e; non passano passano agli agli eredi l’usufrutto l’usufrutto e diritti diritti affini affini e non entravano entravano a far parte dell’ere dell’eredità dità nemmeno nemmeno le potestà potestà famili familiari; ari; si ttras rasmet metteva teva la potes potestà tà ssui ui serv servii insie insieme me aall do domini minium um su su essi; essi; gli eredi necessari non trattati automaticamente quali possessores delle cose già in possesso del decuius gli eredi volontari, dopo la presa di possesso, vengono considerati continuatori del possesso dell’ereditando;

all’ereditan all’ereditando do possono possono far far capo situazioni situazioni che che non si estinguon estinguonoo con llaa sua morte, che si trasm trasmettono ettono ai più strett strettii familiari, eredi o no: i sacra familiaria (riti inerenti al culto delle divinità domestiche), il ius sepulcri (il sepolcro) e il  patronato (diritti e prerogative del patrono riguardo ai propri liberti);

10. L’HEREDITA ’HEREDITATIS PETITIO AZIONE AZIONE SPECIFIC SPECIFICA AA T TUTELA UTELA DELL’HER DELL’HEREDIT EDITAS, AS, SPETT SPETTANTE ANTE AGLI HEREDE HEREDES S! vindicatio hereditatis; Nelle Nelle legis legis acti actione oness il rito rito è quello quello della della legis legis actio actio sac sacram rament entii in rrem; em; Nel proces processo so formul formulare are si agis agisce ce con form formula ula pe petit titori oria, a, sim simile ile alla alla rei vi vindic ndicati atio; o; Legittimazione passiva! nei testi classici l’azione compete contro il possessore di cose ereditarie, purché possessore  pro herede (chi assumeva di essere erede) o pro possessore (chi non adduce alcun titolo o causa al suo possesso ! ‘a che titolo possiedi?’ ‘possesso perché posseggo’) (se il convenuto invoca a giustificazione del suo possesso uno specifico titolo particolare, l’attore avrebbe procedere con rivendica e non con hereditatis petitio) L’hereditas petitio in età classica viene ammessa anche contro colui che ha accettato di hereditatem difendere per distogliere l’attore l’attore dal vero legittimato; (colui che ha cessato dolosamente di possedere prima della litis contestatio) 

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Il convenuto convenuto con la petizione petizione di eredità, eredità, di buona buona o mala fede, fede, deve: deve: restitui restituire re i frutti frutti maturat maturatii dopo la lit litis is con contestat testatio io e rispondere del suo comportamento doloso e colposo successivo all’istituzione del giudizio, restituire i frutti  precedenti alla lie e le res acquistate con denaro ereditario.

11. LA COEREDIT COEREDITA A’ REGIME REGIME GIURI GIURIDIC DICO O SIMILE SIMILE ALLA ALLA COMUN COMUNION IONE E DI PRO PROPRI PRIET ETA A’; Ogni erede è titolare titolare di una una quota ideale, con diritti diritti e doveri doveri analoghi analoghi a quelli del compropri comproprietario etario sul bene bene comune; comune; Ius adcrescendi! uno o più contitolari, ognuno in proporzione alla sua quota, in determinate circostanze acquistano automaticamente la quota di altro contitolare; l’accrescimento presuppone che uno dei chiamati all’eredità, per incapacità o rinuncia o altro, non divenga coerede e avviene ipso iure a favore degli altri chiamati, sempre che abbiamo accettato e acquisito la titolarità di erede. si deroga al ius adcrescendi quando trova applicazione la legislazione caducaria o quando il testatore provvede alla nomina di un substitutus o quando il testatore istituisce congiuntamente più eredi per la stessa quota; Divisione dell’eredità comune! dalla divisione sono esclusi crediti e debiti ereditari perché imputati direttamente ai coeredi, a ciascuno in proporzione alla quota spettante; le obbligazioni (trasmissibili) attive e passive che facevano capo al defunto seguono il regime delle obbligazioni parziarie se divisibili o il regime delle obbligazioni solidali elettive se indivisibili; L’actio familiae erciscundae! azione propria per la divisione dell’eredità, fondata nelle XII tavole, dispone che per essa si procedeva con legis actio per iudicis arbitrive postulatione, dopo si procedeva per formulas: il giudice procede alla distribuzione dei cespiti ereditari in tanti lotti quante sono le quote ereditarie; li aggiudica ai  partecipanti alla divisione con effetti costitutive di proprietà (ad eventuali conguagli il giudice provvede mediante me diante condemnationes) L’arbitro dell’azione deve tener conto dei modus messi a carico di alcuni eredi del testatore, dei legati per praeceptionem spettanti ai singoli coeredi sull’asse ereditario indiviso. 

12. LA SUCCESSIONE SUCCESSIONE UNIVERSALE MORTIS MORTIS CAUSA SECONDO SECONDO IL DIRITTO PRETORIO. PRETORIO. La bonorum possessio SUCCESSIONE MORTI MORTIS S CAUSA SECONDO IL DRITTO PRETORIO PRETORIO DALL DALL’ET ’ETA A’ REPUBBLICANA, REPUBBLICANA, ATTUA ATTUATA TA MEDIANTE LA CONCESSIONE DELLA BONORUM POSSESSIO; !

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ORIGINI

Le origini origini ddella ella bonorum bonorum possessio possessio devono devono essere ricercate ricercate nel dicere vindicias vindicias con cui il magist magistrato rato nelle nelle le legis gis actiones sacramenti in rem assegnava a una della parti il possesso provvisorio della cosa in contestazione, nel caso di controversia ereditaria assegnava il possesso interinale dei beni ereditari. Età preclassica! il pretore continuò a provvedere all’assegnazione provvisoria del possesso quando sorgeva questione su quale delle parti fosse in effetti nel possesso dell’eredità e dovesse sostenere la lite nel ruolo di convenuto; la bonorum possessio veniva assegnata alla persona che appariva più probabile erede o che, affermandosi tale, dava maggiore garanzia per la restituzione in caso di soccombenza; Tarda età repubblicana!la bonorum possessio era assegnata alla persona che sembrava essere il successore del decuius secondo ragioni di opportunità; negli editti i pretori indicavano i soggetti ai quali avrebbero dato la bonorum  possessio;

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STATO GIURIDICO DEI BONORUM POSSESSORES   IL BONORUM BONORUM POSSESSOR POSSESSOR E’ IL SUCCESSORE SUCCESSORE UNIVERSA UNIVERSALE LE IURE IURE PRETORIO PRETORIO;; HERES HERES E’ SUCCES SUCCESSOR SORE E UNIV UNIVERS ERSALE ALE IURE IURE CIVI CIVILE; LE;

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il pretore pretore nnon on può annullare annullare posizioni posizioni soggettive soggettive acquist acquistate ate e rriconos iconosciute ciute iiure ure ci civili vili m maa solo impedir impedirne ne nei fatti la realizzazione; il pretore pretore aassicur ssicurava ava ai bonorum possessores possessores posizioni posizioni di vantag vantaggio gio o svantagg svantaggio io anal analoghe oghe a quelle degli heredes civili; !

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in inte terd rdic ictu tum m quor rum ho hono noru rum m! ilma successore non aladcontempo erede(detiene civile, non acquista il dominium ex iure quiritium deiquo corpora hereditaria ne detienepretorio, la possessio usucapionem i corpora in bonis) e ne può diventare proprietario civile con il decorso del tempus usucapionem; se ne perde ilil possesso possesso prima del decorso decorso del tempo, tempo, può recuperare recuperare con con un’azione un’azione analoga analoga all’act all’actio io Publician Publiciana; a; al bonorum bonorum possessor possessor e contro di lui si si danno in in via utile utile le azioni azioni che iure iure civ civili ili spe spettano ttano ag agli li heredes heredes e contro contro di llui; ui; !

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HEREDES E BONORUM POSSESSORES

la bono bonorum rum possess possessio io è spesso spesso concessa concessa a soggetti soggetti che sono sono al contempo contempo eredi iure ci civili, vili, che che hann hannoo conve convenienza nienza a conseguire la doppia qualifica di heredes e bonorum possessores perché in questo modo avrebbero usufruito anche dei rimedi giudiziari spettanti al bonorum possessor, si parla in questo caso di bonorum possessio adiuvandi iuris civilis gratia  era pur puree possib possibile ile che llaa bonor bonorum um posse possessi ssioo si desse desse a sogget soggetti ti cche he non erano heredes come ad esempio in mancanza di eredi civili; supponiamo supponiamo che il bonorum bonorum possessor possessor avesse preso posses possesso so dell’eredi dell’eredità: tà: quale quale sareb sarebbe be stato stato l’esi l’esito to del giudizio giudizio se, non avendo contemporaneamente la qualifica di erede, egli fosse stato convenuto con la petizione di eredità da un erede a sua volta privo della qualifica di bonorum possessor?; nel conflitto prevaleva l’heres o il bonorum possessor? In un primo momento la questione questione venne venne rrisolta isolta sempre a favore favore dell’erede dell’erede civile ma presto presto si distinse distinse caso caso per caso, caso, apparendo iniquo che l’erede prevalesse sempre sul bonorum possessor: si riconobbe pertanto che il bonorum  possessor potesse validamente opporre l’exceptio doli; La giurispru giurisprudenza denza usò usò discorrere discorrere di di bonorum bonorum possessio possessio ‘cum re re’’ e ‘sine re’: cum cum re nel caso caso in cui cui nel conflitt conflittoo  prevalesse il bonorum possessor sull’heres; ‘sine re’ nell’ipotesi contraria; !

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TUTELA GIUDIZIARIA 

BONORUM POSSESSOR ‘LOCO HEREDIS’

Il bon bonor orum um pos posse sess ssor or suc succed cedee in luog luogoo all’ all’er ered ede; e; Hereditas Hereditas e bonorum bonorum possess possessio io sono accostabili accostabili per per certi aspetti: aspetti: tutela tutela giudi giudiziaria ziaria,, l’oggetto l’oggetto del della la bonor bonorum um poss possessio essio era una ‘universitas’, un ‘ius’ e pertanto un insieme unitario di posizioni giuridiche soggettive attive e passive del tutto corrispondenti all’hereditas, ma anche la capacità, la capacitas, la comunione, l’indegnità. l’accrescimento e la divisione. Vi sono però però notevo notevoli li differ differenze enze per per quanto quanto rigua riguarda rda la delaz delazione ione e l’acqu l’acquist isto; o; !

LA DELAZIONE

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Pu Pure re per per ilil diri diritt ttoo pret pretor orio io la la dela delazi zion onee era era testamentaria e ab intestato;

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 Alla delazione testamentaria corrispondeva la bonorum possessio ‘secundum tabulas’ (secondo testamento);  Alla delazione ab intestato corrispondeva la bonorum possessio ‘sine tabulis’ (senza il testamento) e quella ‘contra tabulis’ (contro il testamento);

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La chiamata, chi amata, o delazione, delazione, dei dei successib successibili ili aveva aveva luogo, luogo, nella nella bonorum bonorum pposses ossessio, sio, secondo secondo criter criterii diversi diversi ddaa quell quellii del ius civile. I successibili erano chiamati alla bonorum possessio per categorie ma per i bonorum possessores (! eredi) la delazione aveva una durata limitata nel tempo.

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Agli appartenenti appartenenti a ciasc ciascuna una categoria categoria era assegnat assegnatoo un termine termine per essere essere ammess ammessii alla bonoru bonorum m poss possessio essio,, se l’avessero fatto decorrere l’istanza sarebbe stata loro preclusa e alla bonorum possessio sarebbero stati chiamati gli appartenenti alla categoria successiva; Ad esempio: in presenza di testamento valido, alla bonorum possessio erano chiamati inanzitutto gli eredi testamentari, altrimenti erano chiamati i successibili ab intestato (prima i liberi e poi i legitimi); Il tempo per l’istanza di bonorum possessio era di un anno per i figli e i genitori dell’ereditando, di cento giorni per gli altri chiamati;

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L’AGNITIO BONORUM POSSESSIONIS

Gli eredi eredi sono sono necessar necessarii o volontari volontari;; i chiamati chiamati alla ssuccess uccessione ione pretoria pretoria erano tutti volont volontari ari per perché ché alla alla bonorum bonorum  possessio si era ammessi solo in seguito ad agnitio bonorum possessionis; Il procedime procedimento nto iniziava iniziava con un’ista un’istanza nza dell’int dell’interess eressato ato e si conclude concludeva va con la concessio concessione ne del pretore; pretore; LA BONORUM POSSESSIO NEL DIRITTO POSTCLASSICO E GIUSTINIANEO 

diritto gi giustinian aneeo! assimilazione delle figure di heres e bonorum possessor;

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13. LA COLL COLLAZIO AZIONE NE LA COLLAZIONE: ‘COLLATIO BONORUM’ istituto istituto che, nelle due due specie della collatio collatio bonorum bonorum e collatio collatio dotis, dotis, ebbe origine origine nell’ambito nell’ambito della della bonorum bonorum possess possessio; io; alla successi successione one intestata intestata ppretori retoriaa erano chiamat chiamatii in primo primo luogo i iberi (nella quale categoria categoria rientr rientravano avano sia sia i sui iuris che i figli emancipati), il pretore si occupò della disparità di trattamento tra i sui e gli emancipati; sui iuris! gli acquisti compiuti in vita del pater familias andavano all’avente potestà; figli eem mancipati! gli acquisti andavano agli stessi emancipati; Qui uind ndi, i, mor morto il pa padr dre, e, gli acquisti dei sui iuris rientravano nella massa ereditaria e sarebbero stati divisi tra sui ed emancipati mentre gli acquisti dei figli emancipati sarebbero rimasti agli stessi emancipati;

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IL PRETORE ADDOSSO’ AI FIGLI EMANCIPATI, pena la negazione dei mezzi giudiziari loro spettanti quali bonorum possessores, l’onere di procedere procedere a collatio bonorum in modo che del patrimonio loro personale si avvantaggiassero in egual misura anche i sui iuris;

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L’emancipato ’emancipato era era tenuto tenuto a prestare prestare tante cautiones cautiones quanti quanti erano erano i ssui ui iur iuris is che avevano titolo a colla collazione. zione.

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COLLATIO DOTIS:  RIGUARDA LA LA FIGLIA CUI IL P PADRE ADRE A AVESSE VESSE COSTITUITO DOTE E A CUI, SCI SCIOLTO OLTO IL M MATRIM ATRIMONIO, ONIO,  SAREBBERO STATI STATI RES RESTITUITI TITUITI I BENI DOT DOTALI; ALI;

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De Deii beni beni dot dotal alii si avv avvant antag aggi giava ava so solo lo la la figl figlia ia;; Il pretore garantì l’onere della collazione dotis a carico della figlia con la quale si garantiva parità di trattamento tra fratelli e sorelle;

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Pure questa questa si attuava mediante mediante cautiones, cautiones, la figlia prometteva prometteva agli agli altri discendenti discendenti dell’ere dell’ereditando ditando di tras trasferire ferire loro una quota dei beni dotali;

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LA COLLA COLLATIO DOTIS DOTIS E BONORU BONORUM M CONFLUISC CONFLUISCONO ONO NELLA NELLA COLLA COLLATIO DESCEND DESCENDENTI ENTIUM; UM; Giusti Giustinia niano no estende estende l’one l’onere re della della coll collazi azione one alla alla successi successione one testame testamenta ntaria ria;;

LA COLLAZIONE NEL DIRITTO GIUSTINIANEO E POSTCLASSICO

14. LA SUCCESSIONE SUCCESSIONE UNIVERSALE AB INTESTA INTESTATO In difett difettoo di testam testament entoo valido valido ed ef effic ficace ace si apriv aprivaa la succes successio sione ne ab intest intestato ato;; Il momento momento ddella ella delazione delazione ab intestato intestato era lo stesso stesso della morte dell’ereditan dell’ereditando, do, ma se nella nella successio successione ne civile civile il testamento in sé valido non diventava efficace per mancata accettazione da parte degli eredi volontari, gli eredi ab intestato erano chiamati all’eredità dal momento in cui si accertava che non sarebbero venuti alla successione gli eredi testamentari;

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Analogamente Analogamente nella successione successione pretoria: pretoria: i success successibili ibili pretori pretori ab intesta intestato to erano erano chiam chiamati ati alla alla bono bonorum rum po possess ssessio io (sine tabulis) una volta trascorsi i termini per la bonorum possessio secondo testamento (secundus tabulas) e si dava la  possibilità di delazioni successive.

15. LA SUCCESSIONE SUCCESSIONE UNIVERSALE AB INTESTA INTESTATO SECONDO IL IUS CIVILE ALLA SUCCESSIONE UNIVERSALE AB INTESTATO (IN ASSENZA DI TESTAMENTO) ERANO CHIAMATI  NELL’ORDINE:  NELL ’ORDINE: I SUI, GLI AGNATI E I GENTILES; a.

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LA SU SUCC CCES ESSI SION ONE E DE DEII SU SUII

sui! persone libere che al tempo della morte del de cuius (defunto, ereditando) erano assoggettate alla sua immediata potestas, o manus, le stesse che, in conseguenza della sua morte, avrebbero cessato di essere alieni iuris per diventare sui iuris;

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vi rientravano! figli in potestate, sia maschi che femmine, nati da iniustae nuptiae e adottivi, la moglie purché in manu del marito, i nipoti figli del figlio premorto; tra i suoi heredes si fecero rientrare i ‘postumi sui’, quanti cioè, non ancora nati ma già concepiti al tempo della morte del pater familias, con la nascita sarebbero caduti sotto la sua  potestas; se più erano i sui, a ciascuno spettava una quota; l’attribuzione delle quote aveva luogo per stirpi, ciò vuol dire che ai nipoti ai quali fosse premorto il padre si assegnava globalmente quanto sarebbe spettato al padre loro se questi fosse stato ancora in vita; b.

LA SUC SUCCES CESSIO SIONE NE DEG DEGLI LI AG AGNA NATI TI

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agnati! persone libere, discendenti in linea maschile da un capostipite di sesso maschile;  gl glii agnat agnatii di que quest staa seco seconda nda cla class ssee erano erano gli gli ag agna nati ti ‘non sui’ e pertanto solo parenti in linea collaterale e maschile: in  primo luogo fratelli e sorelle, ma anche madre e figli reciprocamente qualora la madre avesse a vesse a suo tempo contratto

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col padre cum l’agnato l’agna to dimatrimonio grado grado ppiù iù vicino vic inomanu; esc escludeva ludeva quello più lontano: lontano: ciò non solo nnell’ip ell’ipotesi otesi in cui quello, accetta accettata ta l’eredità, l’eredità, fosse divenuto erede ma anche nel caso in cui per mancata accettazione non fosse venuto alla successione;

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se più erano gli agnati a gnati dello stesso grado tutti venivano alla successione per quote uguali;

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succedevano per capita e non per stirpi;

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c. LA SUCCESSIONE DEI GENTILES gentiles! appartenenti alla stessa gens dell’ereditando; er eran anoo er ered edii vo volo lont ntar ari; i; i genti gentili li eerano rano chiamat chiamatii all’e all’ered redità ità sol soloo in mancanz mancanzaa di agnat agnati; i; d.

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LA S SUCCE UCCESSIO SSIONE NE DEL PATRON TRONO O E DEL P PAREN ARENS S MANUMISSO MANUMISSOR R

risale risale alle XII tavole tavole llaa regola regola per cui il patron patronoo succedeva succedeva al proprio proprio libe liberto rto ssee quest questi,i, morto morto senza senza avere avere fatto fatto testamento, non avesse avuto sui heredes; in forza forza dello dello stesso stesso precetto precetto il padre padre era chiamato chiamato alla succes successione sione civile del fi figlio glio em emancipat ancipatoo quale ‘parens ‘parens manumissor’;

16. LA SUCCESSIONE UNIVERSALE AB INTEST INTESTA ATO SECONDO IL DIRITTO PRETORIO con l’indeboli l’indebolirsi rsi della della società società rom romana ana arcaica arcaica il sistema sistema della successi successione one ab intestato intestato ddel el ius ccivile ivile apparve apparve iiniquo niquo e lacunoso: a succedere senza testamento erano solo i parenti in linea maschile, non vi erano reciproche aspettative successorie tra madri e figli quando il matrimonio della madre era stato sine manu; inoltre, spezzato il vincolo di agnatio in dipendenza di emancipatio o adoptio i figli, non più in potestate, non erano chiamati alla successione del  proprio padre naturale. -

A ccorr orregge eggere re il sist sistema ema del del ius civi civile le pr provv ovvidei ideill regime regime pret pretori orioo dell dellaa bonorum possessio ‘sine tabulis’  Alla Alla bonor bonorum um posses possessio sio ‘sine ‘sine tabu tabulis lis’’ erano erano chiamat chiamati: i: i ‘liberi’, i ‘legitimi’, i ‘cognati’ e i ‘vir et uxor’; i.

Classe dei liberi

Era rappresentata dai sui, e daiaveva figli dati in per adozione morte dell’ereditando; tra dai più figli liberiemancipati l’attribuzione luogo stirpi; ma già sui iuris al tempo della ii.

Classe d deei le legitimi

 Nella classe dei legitimi rientravano i successibili ab intestato iure civili (sui, agnati, gentiles, patrono,  parens manumissor); iii. iii.

Cla lass ssee d dei ei cogna ognati ti

Era costituita da parenti di sangue sia in linea maschile che femminile, non oltre il sesto grado; a venire alla successione erano i parenti più vicini in grado dell’ereditando; succedevano quelli più lontani se i parenti che li precedevano nel grado non avessero avanzato nei termini istanza di bonorum possessio; iv iv..

Cl Clas asse se ‘u ‘und ndee v vir ir et uxor uxor’’

 Nella quarta classe erano chiamati reciprocamente marito e moglie. Il diritto pretorio, a differenza del ius civile, teneva conto della cognatio in quanto tale, che era vincolo di sangue; e teneva anche conto del vincolo coniugale in sé, indipendentemente dalla manus; In virtù dell’edictum successorium gli appartenenti a una classe erano chiamati non solo se mancavano successibili nella classe precedente ma anche se questi esistevano e avevano fatto decorreree inutilmente i termini per l’agnatio della bonorum possessio: erano ammesse successio decorrer graduum e successio ordinum.

17. I SENATOCONSUL SENATOCONSULTI TI TERTULLIANO TERTULLIANO E ORFIZIANO I SENATOCONSULTI TERTULLIANO E ORFIZIANO MIGLIORARONO LA RECIPROCA POSIZIONE SUCCESSORIA TRA MADRE E FIGLI (poco soddisfacente iure civili; per diritto pretorio i figli succedevano alla madre e viceversa la madre ai figli nella classe dei legitimi solo se la madre fosse stata uxor in manu del padre; altrimenti nella classe dei cognati. -

Il senatocons senatoconsulto ulto Tertull Tertulliano iano fe fece ce riferimento riferimento alla donna donna con ius ius liberorum liberorum e la la chiamò a succe succedere dere ab intesta intestato to ai  propri figli; Il senatoco senatoconsulto nsulto Orfiziano Orfiziano chiamò chiamò i fig figli li a succedere succedere alla alla propria propria madre a preferenza preferenza di chiunque; chiunque; Poiché i senatocons senatoconsulti ulti erano erano fonte fonte di ius civile, civile, madre e figli sarebb sarebbero ero diventati diventati herede heredes, s, e come come tali tali ammessi ammessi anche anche alla bonorum possessio ab intestato nella classe dei legitimi;

18. -LA SUCCESSIONE INTESTA A INilazione ETA ETAe’tr POSTCLASSICA E GIUSTINIANEA Con Giustiniano Giustiniano partì INTESTAT il pprocess rocessoo diTassimilazion assim tra a hereditas hereditas e bonorum bonorum possessio: posses sio: Gli agnat agnatii persero persero quell quellaa posizio posizione ne di privil privilegi egioo rispett rispettoo ai sempli semplici ci cognat cognati; i; Andaro Andarono no scompa scomparen rendo do le limita limitazio zioni ni alla alla success successione ione ab ab intesta intestato to delle delle don donne; ne;

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Migliorarono Migliorarono le aspettati aspettative ve successor successorie ie della della madre madre risp rispetto etto ai ai figli figli e del della la vedo vedova va ris rispetto petto al al marito; marito; Si ammi ammise se llaa succes successio sione ne nei nei confr confront ontii dei dei figli figli illegi illegitti ttimi; mi; Giustiniano diede rilievo esclusivo alla parentela di sangue senza più distinguere tra emancipati e non, padre e madre, maschi e femmine, parenti in linea maschile e femminile;

19. L’EREDITA’ ’EREDITA’ VACANTE Quando nessun erede o bonorum possessor acquistava l’eredità, i creditori del defunto avevano via libera per procedere ad esecuzione patrimoniale; Per l’ipotesi in cui non si fosse fatto avanti nessun creditore ereditario, una Lex Iulia stabilì che l’eredità vacante andasse all’erario (fisco).

20. IL TEST TESTAMEN AMENTO TO ‘teramentum’! ‘testes’: testimoni; formalità richiesta per il testamento La chiamata all’eredità o alla bonorum possessio poteva avere luogo in forza di testamento e prevaleva su -

quella ab intestato; Era un atto unilaterale, mortis causa, personalissimo, revocabile sino all’ultimo istante di vita Atto con il quale un soggetto (il testatore) disponeva delle proprie sostanze per il tempo dopo la propria morte; At Atto to comp comple less ssoo che che pote poteva va ccon onten tener eree più più nego negozi zi:: istituzione di erede, legati, manumissione;

L’istit ’istituzio uzione ne di erede erede non non poteva poteva mancar mancare, e, pena pena la radical radicalee nullità nullità de dell’ ll’att atto; o; La successi successione one testament testamentaria aria NON NON è la più antica: più ant antica ica è quella quella senza ilil testamento testamento;; ma il testamento testamento fu fu conosciuto e giuridicamente riconosciuto a Roma tempo prima delle XII tavole perché fu considerato conforto per la morte ed era ritenuta una grave sciagura morire senza aver fatto testamento;

21. IL TESTAMENTO TESTAMENTO CIVILE -

calatis comitiis’, un atto formale che si compiva oralmente la primaaiforma  riconosciuta dinanzi comitia curiata; di testamento fu quella di ‘ po poco co pi piùù rec recen ente te è ilil tes testa tame ment ntoo ‘in procinctu’! con esso si volle andare incontro alle esigenze dei militari, ai quali si permise di testare, con dichiarazione solenne e formale, dinanzi all’esercito romano in armi pronto alla battaglia; questi testamenti testamenti caddero caddero in desuetudin desuetudinee in età età prec preclassic lassicaa per fare ricorso ricorso a modi diversi diversi escogitati escogitati dalla giurisprudenza pontificale: ‘mancipatio familiae’ e ‘testamentum per aes et libram’.  

a)

La m man anci cipa pati tio o fa fami mili liae ae

-

negozio fiduciario fiduciario con con cui il testatore testatore trasferiva trasferiva iill suo patrimonio patrimonio a persona persona di fiducia, fiducia, il ‘f ‘familiae amiliae emptor’ il mancipatio mancipatio dans dans affidava affidava al familiae familiae emptor l’incarico l’incarico di trasfer trasferire, ire, subito subito dopo dopo la mor morte te dello dello stess stessoo mancipatio mancipatio dans, i singoli cespiti alle persone da lui indicate;

-

si trattava trattava sempre di macipatio macipatio famili familiae ae ma ilil familiae familiae emptor emptor rrecitav ecitavaa una formula formula alquanto alquanto elabo elaborata rata ddaa cui traspariva il vero scopo dell’atto e quindi il carattere fittizio dell’affermazione di appartenenza della familia; da parte parte sua il tes testatore tatore manifestava manifestava solennemente solennemente le sue ultime volontà volontà (la ppronunz ronunzia ia oral oralee del testatore testatore era era detta

b)

-

Il te testame stamento nto p per er aes et libram libram (tes (testamen tamento to li librale brale); );

‘nuncupatio’. Per esigenze di segretezza segretezza si permise che con la nuncupatio il testatore si limitasse a enunciare con ‘certa verba’, la propria volontà di testare e, quanto alle disposizioni che adottava e alle persone che ne sarebbero state destinatarie, facesse rinvio a quel che era scritto nelle tavolette cerate che teneva con sé;

Il testamento testamento par aes et libram libram a parte parte il rituale rituale della mancipatio mancipatio dal quale nnon on si poteva presc prescindere indere (5 tes testimoni timoni + libripens con la bilancia + pronuncia del mancipatio accipiens) poteva essere compiuto tutto oralmente, con nuncupatio totale oppure con nuncupatio di rinvio poiché pur esigendosi una solenne pronuncia orale il contenuto dell’atto era tutto nel documento scritto;

22. IL TESTAMENTO TESTAMENTO PRETORIO PRETORIO L’editto ’editto pretorio pretorio prevedeva prevedeva una bonorum bonorum possessi possessioo ‘secundum ‘secundum tabulas’ tabulas’ (secondo (secondo testamen testamento) to) Il pretore pretore esigeva esigeva un document documentoo scritto, scritto, chiuso, chiuso, sigilla sigillato to con il contrassegno contrassegno di sette sette testi testimoni, moni, un testam testamento ento per il quale non si esigevano né riti particolari né formalità orali; In relazione relazione al numero numero di testi testimoni moni (sette) (sette),, il testame testamento nto pretorio pretorio richia richiamava mava il testam testamento ento per per aes et libram libram dove ai cinque testimoni si aggiungevano libripens e familae emptor; 23. IL TESTAMENTO IN ET ETA A’ POSTCLASSICA In età postclassica la forma testamentaria più applicata fu quella del testamento per aes et libram finché Costantino soppresse la necessità del rito della mancipatio ponendo l’accento sul requisito dell’intervento dell’intervento di idonei testimoni, il testamento civile fu così praticamente assimilato a quello pretorio.

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Un regime unitario e definito fu stabilito da Teodosio II: il testamento si fece consistere in un documento scritto che il testatore avrebbe prestato a sette testimoni dinanzi ai quali lo stesso testatore avrebbe aggiunto la propria firma; dopo di lui i testimoni avrebbero firmato e apposto all’esterno i loro sigilli;

24. IL TESTAMENTO: TESTAMENTO: INVALIDITA INVALIDITA’’ E REVOCA Il testamento testamento era invalido invalido per: ll’inoss ’inosservanza ervanza delle formali formalità, tà, incapacit incapacitàà del testato testatore, re, in dipendenza dipendenza di un vizio vizio di forma dell’istituzione di erede o per incapacità degli eredi istituiti. Un testamento testamento inizialmente inizialmente valido poteva essere colpito da invalidit invaliditàà dopo la sua perfezione: perfezione: per so sopravven pravvenuta uta incapacità del testatore o degli eredi istituiti ma anche per sopravvenienza di un figlio e per revoca; •

Sopravvenienza di figli

Il testamento perdeva validità per sopravvenienza di un figlio, di un suus (discendente naturale, figlio adottivo o donna in manu) dopo la perfezione del testamento, ma anche per sopravvenienza di un postumo, già concepito alla morte del testatore. •

-

Revoca

il ttest estame amento nto può esse essere re mutat mutatoo fi fino no all’ all’ult ultimo imo istante istante di vita; vita; atto rreevocabile solo per effetto di un nuovo testamento;  il testamento testamento per aes et et libram libram sarebbe sarebbe rimasto rimasto valido valido anche anche se il testator testatoree avesse avesse rotto i sigilli sigilli del relativo relativo documen documento to cancellandone in tutto o in parte il contenuto e persino se avesse distrutto il documento, sarebbero sorti problemi di  prova e non di validità; nel diritto diritto pretorio: pretorio: iure iure ppretori retorioo un nuovo testamento testamento avrebbe avrebbe revocato revocato il precedente, precedente, ma ma il pretore, pretore, per il fatto di esigere per la bonorum possessio secundum tabulas un documento scritto con garanzia di autenticità, mostrò di considerare la scrittura e quelle garanzie come essenziali sicché una volta distrutto il documento, o anche se ne avesse tolto i sigilli, il pretore avrebbe negato la bonorum possessio secundum tabulas agli eredi istituiti per darla ai successibili ab intestato;

25. ISTITUZI ISTITUZIONE ONE DI DI EREDE EREDE L’ISTITUZIONE DI EREDE POTEVA ESSERE CONTENUTA SOLTANTO IN UN TESTAMENTO; -

Essa Essa fu quali qualific ficata ata dai dai giuris giuristi ti come come in inizi izioo e fond fondamen amento to di tutt tuttoo il te testa stament mento; o; Nessun Nessun tes testam tament entoo era era valid validoo ssenz enzaa istit istituzi uzione one di erede; erede; L’istituzione ’istituzione di erede erede doveva doveva essere essere disposta disposta in termini termini es espliciti pliciti e in forma imperativa; imperativa; Questo Questo rigore rigore formale formale fu abolito abolito da Costanzo Costanzo che rriconobb iconobbee valida l’istituzion l’istituzionee di ered eredee disposta disposta in qualsiv qualsivoglia oglia forma forma  purché la volontà del testatore fosse inequivocabile; Pot Poteva eva esse essere re ‘cum ‘cum modo’, modo’, ‘‘cum cum libe liberta rtate’ te’ o ‘cum ‘cum cretio cretione’ ne’;; Potevano Potevano essere essere istituite istituite eeredi redi una o più persone: persone: l’unico l’unico erede testamen testamentario tario sarebbe sarebbe stato stato erede erede per l’inter l’intero, o, più eredi eredi lo sarebbero stati per una quota;

"

Heredis institutio ‘ex certa re’

Poiché l’erede o gli eredi erano successori universali, un’istituzione di erede ‘ex certa re’, ‘in un singolo  bene determinato’, sarebbe stata una contraddizione e quindi nulla.  Nella prima età classica prevalse l’idea di considerare valida l’istituzione di erede, e come non aggiunta l’indicazione della ‘certa res’; "

Condizioni e termini aggiunti all’istituzione di erede  L’istituzione di erede poteva essere disposta sotto condizione sospensiva ma non risolutiva o con termine finale, incompatibili col principio della perpetuità della qualifica di erede;  Non era ammessa l’istituzione di erede con termine iniziale.

26. LA SOSTITUZ SOSTITUZION IONE E VOLGARE VOLGARE La sostituzione volgare era un’istituzione di erede sotto la condizione sospensiva che il primo istituito fosse premorto al testatore o non avesse accettato l’eredità; Il chiamato in subordine rispetto al primo istituito fu detto ‘sostituto’ e si parlò in proposito di erede di primo grado e di secondo grado; 27. LA SOSTITUZIO SOSTITUZIONE NE PUPILLARE PUPILLARE La sostituzione pupillare presupponeva che il testatore istituisse erede un discendente soggetto alla sua immediata potestas; e consisteva nell’istituzione di un erede al pupillo qualora questo fosse morto ancora impubere. Il testatore nominava un erede al proprio discendente facendo testamento al suo posto;

28. LA SUCCESSIONE SUCCESSIONE CONTRO CONTRO IL TESTAMENTO TESTAMENTO;; successione necessaria formale secondo il ius civile ‘i sui sui hered heredes es devo devono no esser esseree o isti istitui tuiti ti ered eredii o ddise isered redati ati’’

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-

la diser disereda edazion zionee doveva doveva esser esseree adottat adottataa nel ttest estamen amento to e in form formaa imperat imperativa iva;; la diseredazi diseredazione one del suus l’avrebbe l’avrebbe escluso escluso dall’eredità: dall’eredità: l’omissione l’omissione avrebbe comport comportato ato invalidi invalidità tà del testam testamento; ento;

29. LA SUCCESSIONE SUCCESSIONE CONTRO IL TESTAMENTO TESTAMENTO NEL DIRITTO DIRITTO PRETORIO analoga era la la tute tutela la disposta disposta dal pretore pretore in favore favore dei dei più più str stretti etti congiunti congiunti de dell tes testatore tatore;; in favore favore dei liberti liberti che che non fossero fossero stati né istituiti istituiti er eredi edi né disereda diseredati ti dal testator testatore, e, il pretore pretore ddava ava la bo bonorum norum  possessio ‘contra tabulas’; ma l’editto l’editto pretorio pretorio prevedeva prevedeva una una speciale speciale bonorum bonorum possessio possessio contra contra tabulas tabulas in favore favore del patrono, patrono, per la metà dell’eredità del liberto morto senza figli e quindi anche in favore del padre per la metà del patrimonio del figlio emancipato morto; 30. LA QUERELA QUERELA INOFFICIOSI INOFFICIOSI TEST TESTAMENTI SUCCESSIONE CONTRO IL TESTAMENTO IN FAVORE DI CONGIUNTI DEL TESTATORE volta a far apparire infermo di mente il testatore che, senza serio motivo e violando l’elementare dovere di affetto verso i familiari più vicini, avesse escluso il figlio dalla propria successione. I centumviri, sensibili alle istanze della coscienza sociale che denunciava i testamenti ‘inofficiosi’ cominciarono a considerare nullo il testamento inofficioso; -

la querela inofficiosi testamenti: È una speciale speciale petizione petizione di di eredità eredità att attaa a fa fare re perseguire perseguire al querelante querelante la propria propria quota quota di eredit ereditàà ab intestat intestato; o; Deve essere essere esercitata, esercitata, a pena di decadenza, decadenza, entro entro 5 anni dall’adi dall’adizione zione ddell’er ell’eredità edità da da parte dell’erede dell’erede istituit istituito; o; Eran Eranoo at atti tiva vame ment ntee legi legitt ttim imat atii! figli del testatore, sui e non (in assenza di figli erano ammessi alla querela genitori, fratelli e sorelle) Erano esclusi esclusi il legittimato legittimato che che da seguito seguito alla vo volontà lontà testamen testamentaria taria e il congiunt congiuntoo che rriceve iceve mortis mortis causa dal dal testatore almeno " di quanto gli sarebbe spettato ab intestato; Erano Erano passiv passivamen amente te legitti legittimati mati gli eredi eredi tes testam tamenta entari; ri; Età ppoostclassica! si consolidò la legittimazione attiva di genitori, fratelli e sorelle consanguinei e agnati, a condizione che testamento persone turpi;in testamento è escluso dalla querela ed è ammesso all’actio Congli Giueredi stiniaistituiti no! ilnel congiunto che fossero ha ricevuto qualcosa ad implendam legitimam per integrare la parte debita

31. I LEGA LEGATI TI IL TEST TESTAMEN AMENTP TP PUO’ PUO’ CONT CONTENER ENERE E DISPOSIZIO DISPOSIZIONI NI A TITOL TITOLO O PAR PARTICO TICOLARE LARE;; MEDIANTE I LEGATI IL TESTATORE, CON INTENTO DI LIBERALITA’, ATTRIBUISCE ALLE PERSONE INDICATE SINGOLI BENI O SINGOLI DIRITTI, SOTTRAENDOLI AGLI EREDI.

32. I QUATTUOR QUATTUOR GENERA LEGATORUM LEGATORUM I GIURISTI ROMANI INDIVIDUARONO QUATTRO TIPI DI LEGATI: PE PER R VIND INDICA ICATI TIO ONEM; EM; PER DAMNATIONEM; SINENDI MODO; PER PRAECEPTIONEM; -

a) LEG LEGA ATO PER VIN TIONE TIO‘do NEM M doveva essere esser e disposto disp ostoVINDIC con conDICA le parole pAarole leg lego’ o’ accompagnate accompagnate dall’in dall’indicazio dicazione ne dell’oggett dell’oggettoo e del desti destinatario natario;; avev evaa effet ettti rea ealli; era trasla traslativ tivoo di pro propri prietà età o cos costit tituti utivo vo di ser servit vitùù o usufr usufrutt utto; o; do dove veva va aver averee ad ogget oggetto to ben benii prop propri ri del del tes testa tato tore re;;

 b) LEGATO PER DAMNATIONEM si disponeva disponeva con le parole ‘heres meus damnas damnas esto’, esto’, integrate integrate dall’indi dall’indicazione cazione della persona persona del legatario legatario e dell’oggetto della prestazione; il testatore testatore faceva carico all’erede all’erede di compiere compiere una prestaz prestazione ione di di dare o facere facere in favore favore della della persona persona indicata indicata dand dandoo luogo a una obligatio nella quale l’erede era il debitore e il legatario era il creditore; pot poteva eva aver averee ad ogge oggetto tto cose cose del tes testat tatore ore,, dell’e dell’ered redee o ddii terzi; terzi; c) LEGATO SINENDI MODO disposto disposto con le parole ‘heres ‘heres meus meus damnas damnas esto’ esto’ integrate integrate dall’impos dall’imposizione izione all’ere all’erede de di consentir consentiree (sinere) (sinere) che ilil legatario, ad esempio, prendesse possesso di una cosa determinata che poteva appartenere sia all’erede che al testatore; con la presa presa di posses possesso so il legatari legatarioo sinendi sinendi modo avrebbe avrebbe acquist acquistato ato la proprietà proprietà delle res res nec mancipi mancipi o posses possesso so ad usucapionem delle res mancipi; d)

-

LEG LEGA ATO PER PRA PRAEC ECEPT EPTION IONEM EM

esige l’impiego l’impiego dell’im dell’imperativ perativoo praecipito praecipito,, preceduto preceduto dal nome nome del del legatario legatario e dall’indi dall’indicazione cazione dell’oggetto dell’oggetto pu puòò avere avere ad ad ogget oggetto to sol soloo cose cose pro propr prie ie del del tes testat tator ore; e;

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33. IL SENATOCON SENATOCONSUL SULTO TO NERONIANO, NERONIANO, LE RIFORME POSTCLASSICHE POSTCLASSICHE E L’UNIFICAZIONE DEI TIPI DI LEGATO -

Il fatto fatto che per ogni ogni legato legato ci fo fossero ssero diversi diversi forma forma e regime regime giuridico giuridico era facile fonte fonte di errori errori per testatori testatori inesperti inesperti di diritto e causa frequente di invalidità;

-

Neroniano A qu queestonon pr prov ovv vide ial l senatoconsulto che stabilì che formula adatta caso, si considerava come se disposto con illalegato, formulainvalido adatta; solo perché disposto con una Il pr prob oble lema ma fu su supe pera rato to co conn la riforma di Costanzo del 339 che abolì la necessità dell’uso delle antiche formule non solo per l’istituzione di erede ma anche di legato. Sarebbe dipeso dalle circostanze del caso specifico stabilire se il legato dovesse avere effetti reali o obbligatori;

-

Giustiniano riconobbe comunque effetti obbligatori ai legati, in tal caso il legato avrebbe goduto di doppia tutela,

reale (con un’actio in rem) e obbligatoria (con l’actio ex testamento), l’una alternativa rispetto all’altra;

La doppia tutela rappresentava per il legatario una garanzia maggiore; il legatario più spesso avrebbe preferito l’azione personale (actio ex testamento) perché in essa era più leggero l’onere della prova: bastava provare l’esistenza del legato mentre, in sede di rivendica, occorreva la prova di aver acquistato la proprietà. L’actio in personam era comunque c omunque esperibile contro l’erede o gli eredi pure se la ccosa osa fosse perita o deteriorata già  prima della lite per cause imputabili all’erede o agli eredi; invece la rivendica presupponeva l’esistenza fisica della cosa al tempo della litis contestatio;

34. I LEGATI LEGATI E GLI ONERATI ONERATI La testamenti factio passiva (La capacità di ricevere per testamento, testamenti factio "passiva", è espressione della capacità giuridica: sono, quindi, capaci di succedere tutti coloro che sono nati al tempo dell'apertura della successione) si esigeva non soltanto per gli eredi istituiti nel testamento ma anche per i legatari. L'onere dei legati gravava sugli eredi, non oltre l’attivo ereditario; se più erano gli eredi istituiti il testatore avrebbe potuto  porre il legato a carico di uno solo o di alcuni di essi, fermo restando che in nessun caso il coerede onerato ne aavrebbe vrebbe subito il peso oltre il valore della propria quota; 35. I LEGATI: LEGATI: IL MOMENTO MOMENTO DELL’ACQUIST DELL’ACQUISTO O I legati legati avev avevano ano effetti effetti dal momento momento in in cui ll’erede ’erede onerato acquistava acquistava l’eredità l’eredità,, quindi quindi dal moment momentoo della morte del testatore se l’onerato era heres suus, dal momento dell’accettazione dell’eredità se l’onerato era erede volontario; Poteva accadere accadere che il legatari legatarioo morisse morisse dopo il testatore testatore ma ma prima dell’ad dell’adizione izione dell’er dell’erede ede volontario volontario:: il legato, legato, in tal tal caso, non avrebbe avuto effetti perché il legatario non aveva trasmesso ai suoi eredi la semplice aspettativa; A ciò pose rimedio rimedio la giurisprud giurisprudenza, enza, al legato era era riconosciu riconosciuto to l’effetto l’effetto limitat limitatoo di fare fare acquistare acquistare al legatario legatario diritto diritto al lascito sin dal ‘dies cedens’ ce dens’ (momento stesso della morte del testatore); restava fermo che il legato disposto sotto condizione sospensiva mai avrebbe potuto avere effetti prima dell’avveramento della condizione; Al dies dies cedens cedens di contrappose contrappose il ‘dies ‘dies veni veniens’, ens’, il momento momento a partire partire dal quale quale iill legato legato avreb avrebbe be potuto potuto es essere sere fatto fatto valere; col dies veniens il legatario, nei quanto legati obbligatori (per damnationem e sinendi modo) acquistava immediatamente il relativo credito; per riguarda i legati con effetti reali (per vindicationem e per  praeceptionem) i classici avevano due idee distinte: i proculiani richiesero la manifestazione di volontà vo lontà da parte del legatario di accettare mentre i sabiniani l’acquisto era immediato ma il legatario avrebbe potuto rinunciare. Prevalse la dottrina sabatiana;

36. I LEGATI: INVALIDITA INVALIDITA’, ’, INEFFICACIA E REVOCA ! REGOLA CATONIANA Il legato invalido al tempo della redazione del testamento resta valido pure se prima della morte del testatore la causa di invalidità cessa: era negata la convalida del legato inizialmente nullo; eccezione: il legato con condizione sospensiva e per quelli in cui il dies cedens non fosse lo stesso della morte del testatore; !

REVOCA Una volta disposto, il legato era soggetto a revoca da parte del testatore; La revoca del legato aveva luogo con la revoca stessa del testamento o con l’uso nello stesso testamento di espressioni contrarie a quelle adoperate per il legato (‘non do non lego’) Dalla prima età classica di riconobbe efficacia iure pretorio pure alla revoca del legato liberamente manifestata dal testatore dopo la perfezione del testamento; contro il legatario che avesse agito in giudizio contro la volontà del testatore, si dava all’erede l’exceptio doli;

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37. LIMITI ALLA LIBERTA LIBERTA’ DI DISPORRE MEDIANTE LEGATI LEGATI LEX F FURIA URIA TESTAMENTARIA ! Stabilisce che l’importo di ciascun legato non può superare 1000 assi !

LEX VOCONIA (169 a.C) Stabilisce che l’importo di ciascun legato non può superare quanto rimane agli eredi;

!

LEX FALCIDIA (40 a.C) Stabilisce che il testatore possa disporre in legati per non più di # dell’eredità, in modo che agli eredi restasse almeno " dell’attivo; se il testatore avesse ecceduto, i legati sarebbero stati ridotti sino al limite stabilito dalla legge;

38. ALTRE ALTRE POSSIBILI DISPOSIZIONI TEST TESTAMENT AMENTARIE ARIE IL TESTAMENTO POTEVA CONTENERE MANUMISSIONI E NOMINE DI TUTORI; -

MAN MANUMI MISS SSIIO TES TEST TAMENT MENTO O! il testatore dava libertà a un proprio servo, il quale diventava ‘libertus orcinus’, essa poteva essere disposta con l’istituzione di erede dello stesso servo necessario; Giustiniano stabilì che l’attribuzione di libertà era implicita nell’istituzione di erede TUTORIS DATIO! il testatore nominava un tutore per un proprio discendente soggetto alla sua potestà e co e tale suus: poteva trattarsi sia di tutor impuberis che mulieris;

39. I FEDECOM FEDECOMMESS MESSII Fedecommessi: uso del testatore di raccomandare informalmente all’erede o al legatario di compiere una prestazione determinata in favore della persona indicata; -

ha ef effe fett ttii ob obbl blig igat ator orii deve deve esser esseree disp dispost ostoo in in form formaa prec precati ativa va e non impera imperativ tiva; a; per il resto è libera il fedecom fedecommes messo so può può essere essere dispos disposto to sia sia nel testam testament entoo che nel codic codicill illoo o oralm oralment ente; e; è anche anche lib liber eraa la form formaa pe perr re revo vocar caree il fede fedecom comme mess sso; o; ha efficacia efficacia subordi subordinata nata all’acquis all’acquisto to dell’onerato dell’onerato,, ma il fedecomm fedecommissar issario io avrebbe avrebbe tras trasmesso messo ilil diritto diritto al lascito lascito con il dies cedes (morte del dispondente) la testa testament mentii factio factio eera ra ri richi chiest estaa nel di dispo sponen nente, te, non non nel fedec fedecomm ommiss issari ario; o; "

fedecommessi di libertà  poteva essere impiegato un fedecommesso anche per liberare un servo (manumissione fedecommissaria) si trattava di una manumissione indiretta, non dava libertà al servo ma obbligava l’onerato a manumetterlo;

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sostituzione fedecommissaria il disponente poteva procedere alla sostituzione di un primo fedecommissario con un altro per l’ipotesi che il  primo non acquistasse il lascito; si ammise che il disponente potesse indicare un sostituto che acquistasse con al posto della persona indicata  per prima ma dopo di lei; ad esempio, alla scadenza di un termine o all’avveramento all’avverame nto di una condizione o alla morte del primo fedecommissario. Questi avrebbe dovuto conservare la cosa e darla al sotituito; es. fedecommesso di famiglia! l’onerato del fedecommesso appartenente alla famiglia del disponente, avrebbe trasmesso alla sua morte il bene acquistato col fedecommesso ad altro mento della stessa famiglia;

40. IL SENATOCON SENATOCONSUL SULTO TO PEGASIANO PEGASIANO (69-79 d.C) Estende ai fedecommessi i divieti di ‘capare’ stabiliti dalla legge iulia et papia, sia la norma della legge Falcidia che riservava agli eredi almeno " dell’attivo ereditario; Giustiniano equiparò fedecommessi e legati. 41. FEDECOMMESSI FEDECOMMESSI PARTI PARTICOLARI COLARI E UNIVERSALI UNIVERSALI FEDECOMMESSI PARTICOLARI! hanno come oggetto prestazioni analoghe a quelle dei legati FEDECOMMESSI UNIVERSALI! si fa carico all’erede di trasmettere ad altri, dopo averla acquistata, l’intera eredità o quota di essa; siccome la qualità di erede non è trasferibile, l’erede trasferisce al fedecommissario i corpora (beni materiali) dell’eredità, per i crediti o debiti provvede con stipulationes reciproche, in modo che fosse il fedecommissario ad esigere e  pagare quanto gli spettava. 42. SENATOCON SENATOCONSUL SULTO TO TREBELLIANO TREBELLIANO (56 d.C) una volta che l’erede ha fatto al fedecommissario atto di restituzione dell’eredità, il fedecommissario viene ammesso per la quota spettante all’esercizio(fedecommissario in via utile delle azioni spettanti all’erede; contro il fedecommissario. considerato heredis loco)i creditori ereditari avrebbero agito direttamente

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