Riassunto Schematizzato Del MANUALE DI DIRITTO PRIVATO Torrente
March 10, 2017 | Author: De-erMene Cen'è-unosolo | Category: N/A
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MANUALE DI DIRITTO PRIVATO. REGOLE DEL DIRITTO SONO: - Generali non sono regole adottate per un solo soggetto; - Astratte operano per una serie indefinita di casi. La REGOLA DEL DIRITTO in genere è GENERALE ed ASTRATTA. Contrariamente non ci sono solo regole giuridiche, ma anche norme religiose, morali che non sempre coincidono. Il precetto contenuto in una sentenza è invece individuale e concreto.
REGOLE GIURIDICHE E NON: - Non rompere il vaso del vicino con dolo o colpa; - Star bene seduti a tavola. Un’insieme di regole compone l’ORDINAMENTO GIURIDICO.
Le REGOLE sono giuridiche quando impongono un comportamento: - Se la violazione della medesima è sanzionata (uso della forza) (art.1218); - Se la regola è prodotta da un’autorità cui si riconosce un certo potere (normativo).
La regola di diritto è proprio e solo quella che si forma secondo uno dei modi di produzione previsti (da altre regole) in un certo sistema.
FONTI DI REGOLE GIURIDICHE è quell’atto che in un certo ordinamento è reputato idoneo a produrre norme giuridiche. Vengono emanate dal Parlamento però sono regole di fonte legislativa.
Ogni atto o fatto idoneo a produrre norme giuridiche può essere: - Precedente giudiziario - Atto legislativo.
FONTI DEL DIRITTO: - PRODUZIONE come si produce una regola che sia vincolante in senso giuridico. Tali norme sono anch’esse prodotte da una regola “originaria” che si auto legittima (art.70 fonte di procedimento); - COGNIZIONE documento che raccoglie i testi delle norme formate in conformità della fonte di produzione. Si può prendere conoscenza del testo di un atto normativo (es. Gazzetta Ufficiale).
SINGOLE FONTI: ART. 1 PRELEGGI norme introduttive del codice civile. 1) 2) 3) 4)
LEGGI Cognizione, fonti scritte REGOLAMENTI NORME CORPORATIVE (Fascista, abrogato) USI fonte non scritta (consuetudini)
FONTI DOPO LA COSTITUZIONE: GERARCHIA DELLE FONTI si identifica una norma applicabile in caso di contrasto tra norme provenienti da fonti diverse. Con l’entrata in vigore della Costituzione nel 1948, la gerarchia era così formata: - SOMMITA’: principi supremi da cui discendono i “diritti inviolabili” - COSTITUZIONE E LEGGI COSTITUZIONALI stabilisce la disciplina degli atti normativi e con l’art.2 si precisa che la formazione delle leggi e degli atti del Governo aventi forza di legge “sono disciplinate da leggi di carattere costitutivo”. Inoltre la Costituzione è RIGIDA, in quanto una legge ordinaria dello Stato non può né modificare la Costituzione o altra legge costituzionale. A presidio di questa rigidità è stata creata la CORTE COSTITUZIONALE a cui è affidato il compito di controllare se le disposizioni di legge siano in conflitto con norme costituzionali. Non è consentito ai privati di rivolgersi alla Corte. - LEGGI STATALI in senso formale e sostanziale, sono quelle emanate dal Parlamento, con decreto legge e decreti legislativi (art. 76 – 77). La legge ORDINARIA può modificare o abrogare qualsiasi norma non avente valore di legge, ma non
può essere modificata da una legge successiva. Inoltre può essere abrogata con REFERENDUM POPOLARE. - LEGGI REGIONALI è attribuita alle Regioni la potestà legislativa in ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato(art.117) - REGOLAMENTI fonti secondarie del diritto; sono norme che vengono emanate dal Governo, non possono mai andare contro la legge statale e se lo fanno, prevale la legge; - USI/CONSUETUDINIil privato che si lamenta di un proprio diritto, derivante da una fonte consuetudinaria, potrà rivolgersi al giudice per ottenere tutela. Non può mai andare contro legge o regolamenti. Si distinguono in: - SECUNDUM LEGEM operano in accordo con la legge (fonti legislative). - PRAETER LEGEM operano al di là della legge, ossia relative a materie non disciplinate da fonti scritte. - CONTRA LEGEM sono contro la legge. - INFLUENZA DI LEGISLAZIONE COMUNITARIA. - REGOLAMENTI : immediata efficacia nel diritto interno degli Stati membri - DIRETTIVE : rivolte agli Stati con lo scopo di armonizzare le legislazioni interne dei singoli Paesi, ma devono essere attuate mediante emanazione di apposite leggi.
I CONFLITTI TRA REGOLE: TRA REGOLE DI PARI LIVELLO le legge successiva nel tempo abroga (espressa o tacita) quella precedente. Si attua secondo un criterio CRONOLOGICO. TRA REGOLE DI DIVERSO LIVELLO Si attua secondo un criterio GERARCHICO. (Es. giudizio di illegittimità costituzionale).
STRUTTURA DELLA NORMA GIURIDICA. È una regola GENERALE ed ASTRATTA descrive una fattispecie astratta da cui discende una norma di comportamento. (“in presenza di certi fatti, il comportamento da tenere sarà…”).
TESTO NORMATIVO: NORMA E DISPOSIZIONE L’ARTICOLO. Art. 1175 comportamento secondo correttezza: rubrica Il debitore e creditore devono comportarsi secondo regole di correttezza COMMI. Art. 12 PRELEGGI vi sarà una doppia interpretazione: - LETTERARALE “stato di bisogno”, “famiglia”, “danno ingiusto”, “attività pericolosa”. - LOGICO-SISTEMATICA analogia LOGIS simili, analoghi IURIS principi generali
SOGGETTI DELL’INTERPRETAZIONE: GIUDIZIALE il giudice è il primo che deve interpretare la legge. Decide anche in ordinamento di diritto scritto ed è il ruolo centrale della giurisprudenza. DOTTRINALE autori che commentano le norme. AUTENTICA il legislatore che interviene su una legge che deve essere interpretata in un altro modo.
EQUITA’: valutare: È la “giustizia del caso concreto” di cui si può avvalere il giudice nel decidere della singola fattispecie. Non è fonte del diritto (di norma sono le regole generali ed astratte), richiamata dalla stessa legge (art.1226, 1374) o dalle parti (art.114).
DIRITTO PRIVATO Appartiene al 2° rango di legge ordinario (codice civile).
DIRITTO PRIVATO = è innanzi tutto DIRITTO, cioè parte dell’ordinamento. Si occupa dei rapporti tra i cittadini privati o quelli tra cittadini e pubblica amministrazione quando sono a PARI LIVELLO. Ha interessi disponibili, alienabili.
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DIRITTO PUBBLICO = coinvolge i rapporti tea Stato e privati. Si esercita un rapporto di sovranità
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(amministrativo, civile, penale) e sono interessi non disponibili. Il primo codice di diritto privato fu “CODICE NAPOLEONICO” del 1804 che favorì la diffusione dei principi di eguaglianza tra i cittadini e la proprietà privata. 1865 codice che riprende il codice napoleonico 1942 unito al codice di commercio del 1882 e quello del 1865
REGOLE DI DIRITTO PRIVATO ED AUTONOMIA PRIVATA
DEROGABILI : - dispositive norme la cui applicazione può essere evitata mediante un accordo degli interessati; lo sono le norme di DIRITTO PRIVATO. - suppletive trovano applicazione solo quando i soggetti privati hanno una lacuna. INDEROGABILI o cogenti: l’applicazione è imposta dall’ordinamento a prescindere dalla volontà dei singoli. Lo sono le norme di DIRITTO PUBBLICO.
CODICE CIVILE DEL 1942 1) 2) 3) 4) 5) 6)
Dall’interesse per la proprietà statica all’iniziativa economica. 6 libri: PERSONA E FAMIGLIA SUCCESSIONI PROPRIETA’ e diritti reali (sulle cose) OBBLIGAZIONI (disciplina contratti) LAVORO (diritto societario) TUTELA DEI DIRITTI
COSTITUZIONE E DIRITTO PRIVATO La Corte Costituzionale può dichiarare l’illegittimità di norme in contrasto con la Costituzione. Inoltre: 1) INTERPRETAZIONE 2) PRINCIPI GENERALI DELL’ORDINAMENTO 3) DIRETTA APPLICAZIONE (art.32), più vicenda della risarcibilità del danno non patrimoniale biologico.
SITUAZIONI GIURIDICHE. Si stabiliscono i rapporti tra soggetti in cui il diritto privato individua quale soggetto sia portatore di INTERESSE che deve prevalere (soggetto ATTIVO) e stabilisce l’altro soggetto che deve soccombere in posizione deteriore/passiva rispetto all’altro (soggetto PASSIVO) (SITUAZIONE DI DOVEROSITA’/OBBLIGO). PORTATORE DI INTERESSE A VANTAGGIO/ ATTIVO : DIRITTO SOGGETTIVO Potere di agire per il soddisfacimento di un proprio interesse individuale, protetto dall’ordinamento giuridico. - FACOLTA’ manifestazione del diritto soggettivo che non hanno carattere autonomo.
-ASPETTATIVA interesse preliminare del soggetto, tutelato in via provvisoria e strumentale al fine di assicurare la possibilità del sorgere dei diritti.
Il diritto SOGGETTIVO può essere: 1) DIRITTO ASSOLUTO godimento del bene di proprietà : rilevanza ERGA OMNES. C’è interesse a conservare il diritto che ho, di evitare che altri soggetti vadano a ledere i diritti. - PATRIMONIALE diritti REALI (iura in re), sulle cose, si tutela chi viene danneggiato (proprietà). I soggetti passivi del diritto reale sono solo quelli che possono venire, di fatto, a contatto con la cosa, cioè che concretamente possono interferire con la posizione del titolare del diritto - PERSONALITA’ riservatezza e privacy (integrità fisica, immagine, nome…)
2) DIRITTO RELATIVO diritto a conservare un bene che non è nel patrimonio del titolare. Si esercita solo verso un singolo individuo del rapporto giuridico. Ha rilevanza INTERPARTES. Quindi c’è interesse a CONSEGUIRE. È: - CREDITO (patrimoniale) un soggetto DEBITORE esegue una prestazione verso il CREDITORE. Dovere di comparazione del soggetto passivo e di debito. - FAMIGLIA (non patrimoniale) diritto che un soggetto ha verso membri di famiglia (es. fedeltà, istruzione). - POTESTATIVO il codice attribuisce a un soggetto di incidere sulla sfera patrimoniale di un altro soggetto senza che l’altro si opponga. Non si può impedire che il diritto potestativo venga attuato SOGGEZIONE DEL SOGGETTO PASSIVO (mera soggezione).
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PORTATORE PASSIVO (posizioni soggettive passive). Caratteristiche: - DOVERE (generico negativo) di non ledere la posizione o limitare il godimento del bene da parte del proprietario. - OBBLIGO (specifico) di adempiere a una prestazione - SOGGEZIONE iniziativa del titolare - ONERE viene attribuito un potere, ma il suo esercizio è condizionato da un adempimento che però non è obbligatorio e quindi non prevede sanzioni in ipotesi che resti inattuato. Si ha una posizione SOGGETTIVA INTERMEDIA. E’ SOGGETTIVA quando a un soggetto è attribuito un potere, subordinato al compimento di determinati atti (art.2697).
OBBLIGAZIONE. E’ lo schema di rapporto proprio dei diritti relativi di credito può essere : -
-
CREDITO (o rapporto obbligatorio) il soggetto passivo è tenuto a una prestazione (dare, fare, non fare) verso un soggetto attivo, che ha interesse a conseguire un bene da altri; quindi ha bisogno della cooperazione altrui. DEBITO vincolo dei debitore a realizzare l’interesse del creditore.
ACQUISTO DI POSIZIONI SOGGETTIVE. Può essere: TITOLO ORIGINARIO costituzione di un diritto in capo ad un soggetto a prescindere da un precedente titolare. Vengono fissati dalla legge. TITOLO DERIVATIVO diritto che si trasmette da una persona all’altra. (es. contratto, successioni morte) È: - TRASLATIVO trasferito lo stesso diritto che prima l’aveva DANTECAUSA e lo riceve AVENTECAUSA. - COSTITUTIVO Il proprietario trasferisce solo una parte del diritto e viene costituito un diritto nuovo USUFRUTTO istituito dal proprietario. Da PIENA PROPRIETA’ si arriva a NUDA PROPRIETA’.
PROBLEMI DELL’ACQUISTO A TITOLO DERIVATIVO. 1) Stesso diritto del precedente proprietario; 2) Mancata titolarità del trasferente si riflette sull’acquirente.
E’ PIU’ INSICURO IL TITOLO DERIVATIVO.
SUCCESSIONE può essere: -
TITOLO UNIVERSALE quando una persona subentra in tutti i rapporti di un’altra persona.
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Avviene nel caso di fusione tra società e morte di una persona. TITOLO PARTICOLARE quando una persona subentra solo in un determinato rapporto.
ESTINZIONE SITUAZIONE SOGGETTIVA. 1) RINUNZIA abbandono cosa mobile. Solo se diritto disponibile: con eventuale accrescimento della sfera altrui (art.923 abbandono cosa mobile). 2) ESTINZIONE “FIOSIOLOGICA”: IL CREDITO.
3) PER DECORSO DEL TEMPO ( per diritti patrimoniali disponibili): - PRESCRIZIONE prevalenza situazione di fatto, viene detta ESTINTIVA. Un soggetto deve esercitare il diritto che ha. Se si rimane inerte il diritto lo si perde. DIRITTI IMPRESCRIVIBILI (art. 2466 , 2936 proprietà). - DECADENZA esigenza di CERTEZZA. Bisogna esercitare il diritto entro un certo limite. È comunque un tempo breve.
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PRESCRIZIONE Art. 2934 estinzione del diritto non esercitato dal titolare per un certo tempo . Può essere per: -
Certezza situazioni giuridiche Inerzia titolare
Prescrizione rinunziabile: es. se creditore accorda dilazione. In ogni caso, la prescrizione deve essere eccepita da chi ne ha interesse, e non certo rilevata d’ufficio.
MODUS OPERANDI: Art. 2946 Decorso di un certo tempo, variabile, ma termine ordinario di dieci anni. Ma vi può essere: -
SOSPENSIONE “parentesi” nel decorso del tempo, per via dei rapporti debitore-creditore ovvero la condizione del titolare; INTERRUZIONE se cessa inerzia titolare il termine prende a decorrere “da capo”: 2943 c.c.
DECADENZA: Distinzione ardua con la prescrizione: qui più forte esigenze di certezza del diritto e quindi di un suo celere esercizio. Qui non operano le cause di sospensione che giustificano l’inerzia
POSIZIONI SOGGETTIVE: 1)
2) 3) 4)
INTERESSE LEGITTIMO avviene nell’ambito dei rapporti tra il privato e i pubblici poteri. È l’interesse al corretto esercizio di un’attività amministrativa che può rivelarsi utile per un soggetto (es. corretta procedura in un concorso). L’attività di terzi ha regole sue proprie, che soddisfano interessi pubblicistici o di una collettività, ma che può essere utile anche per un singolo. Il tipico strumento di tutela consiste nell’IMPUGNAZIONE dell’atto amministrativo illegittimo, al fine di ottenerne l’annullamento. INTERESSI DIFFUSI attengono a beni non “appropriabili” dal singolo, ma che appartengono a una collettività di individui. ASPETTATIVA se acquisto del diritto legato a fattispecie a FORMAZIONE PROGRESSIVA (“acquisto la casa a condizione che io venga trasferito in quella città”). SITUAZIONI DI FATTO possesso e famiglia di fatto vengono tutelate
ABUSO DEL DIRITTO. La posizione del diritto soggettivo consente la realizzazione dell’interesse connesso. Bisogna valutare se si devia dallo scopo per cui è attribuito un diritto (art.833) o esercizio del diritto in violazione della buona fede (delibere di voto). Si va oltre i poteri e facoltà ad oggetto del diritto.
FATTI GIURIDICI. Le situazioni giuridiche soggettive non derivano direttamente dalla legge, ma è la legge che ricollega ad un fatto umano o naturale il prodursi di effetti giuridici (COSTITUIRE, MODIFICARE, ESTINGUERE). (es. nascita, accordo in quanto è la legge che li determina).
TIPOLOGIE DI FATTI GIURIDICI FATTO:
NATURALE prescinde da attività consapevole dell’uomo e dal suo stato soggettivo. UMANO atti posti in essere da un soggetto di diritto: RILIEVO A VOLONTA’:
1) ATTI ILLECITI in violazione di una regola di diritto e producono la lesione del diritto
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soggettivo altrui. Generano RESPONSABILITA’ (art.1218 responsabilità contrattuale; art. 2043 responsabilità contrattuale ed extra).
2) ATTI LECITIconformi alle prescrizioni dell’ordinamento. Possono essere: ATTO GIURIDICO IN SENSO STRETTO = comportamento al quale l’ordinamento prevede che un soggetto produca effetti giuridici, ma non può modificare la realtà. Diventare proprietario è AUTOMATICO, se ha un comportamento COSCIENTE E VOLONTARIO. NEGOZIO GIURIDICO (fa parte delle DICHIARAZIONI = comunicare ad altri il proprio pensiero) o atto di autonomia = atto umano lecito che manifesta l’autonomia privata del singolo. La manifestazione di volontà determina una MODIFICAZIONE della realtà giuridica conforme all’intento delle parti. È regolamentato da interessi convergenti con il contenuto dell’atto di volontà. Se invece non si esprime una propria volontà, si parla di DICHIARAZIONI DI SCIENZA, che consiste nel comunicare ad altri di essere a conoscenza di un atto o di una situazione del passato. Es. TESTAMENTO (devono essere frutto di una volontà consapevole MATRIMONIO (bilaterale, non è patrimoniale)
CONTRATTO È la legge che demanda alla manifestazione di volontà delle parti l’effetto di modificare la realtà giuridica. ART. 1322: -
LIBERTA’ nel dare contenuto al contratto : es. condizionare un contratto all’interesse di una parte;
-
LIBERTA’ nel creare tipi di contratto NON REGOLATI (es. leasing).
CLASSIFICAZIONE DEI NEGOZI GIURIDICI: a. In base alla struttura SOGGETTIVA La dichiarazione può essere di una SOLA parte: UNILATERALE (es. testamento). Per PARTE si intende “centro d’interessi”, quindi si può avere una parte composta da più persone, questo avviene quando tutte queste persone hanno lo stesso interesse. Oppure può essere PLURI-PERSONALI (es. più persone conferiscono tutte assieme a vendere un bene di cui siano comproprietarie).
ATTO COLLEGIALE: le dichiarazioni di volontà sono dirette a formare la volontà di un organo pluripersonale (es. deliberazione dell’assemblea). In questo caso si applica il principio di MAGGIORANZA. ATTO COMPLESSO: le volontà si fondono in modo da formarne solo UNA. In questo caso il vizio di una sola, vizia la dichiarazione complessa. I negozi UNILATERALI possono essere: RECETTIZI : se la dichiarazione negoziale deve pervenire a una certa persona (es. disdetta) NON RECETTIZI :se producono effetto indipendentemente dal destinatario.
b. In relazione alla FUNZIONE Nell’ambito dei NEGOZI PATRIMONIALI si collocano:
NEGOZI DI OBBLIGAZIONE: danno luogo alla nascita di un’obbligazione. NEGOZI DI DISPOSIZIONE: importano un’immediata diminuzione del patrimonio mediante ALIENAZIONE.
REQUISITI NEGOZIO GIURIDICO: art. 1325 : elementi ESSENZIALI senza dei quali il contratto sarebbe nullo. Si dicono:
GENERALI : se si riferiscono ad ogni tipo di contratto; PARTICOLARI: se si riferiscono a un particolare tipo considerato.
Elementi ACCIDENTALI che possono essere GENERALI (termine, modo).
N.B. DICHIARAZIONE la volontà del soggetto diretta a produrre effetti giuridici deve essere dichiarata, ossia esternata per farla percepire agli altri. Può essere ESPRESSA (parole) e TACITA (silenzio).
INVALIDITA’ DEL NEGOZIO GIURIDICO.
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La legge predetermina talune caratteristiche che l’atto di volontà deve avere per produrre certi effetti, altrimenti l’atto è INVALIDO. 1) NULLITA’ tutela i contraenti stessi. Es l’invalidità. Non può produrre più effetti. 2) ANNULLABILITA’ è efficace fino a quando non interviene una sentenza che lo annulla.
INEFFICACIA E INVALIDITA’. INEFFICACIA attiene alla possibilità di produrre effetti. L’atto valido può essere INEFFICACE (es. termine e condizione).
INVALIDITA’ attiene all’esistenza di VIZI E se l’invalidità non è fatta valere, il contratto può produrre effetti.
UNITA’ DI DISCIPLINA. Ogni tipo di atto negoziale ha una propria disciplina unitaria. Ma i problemi sono unitari, di:
-
CAPACITA’ VIZI DI FACOLTA’ FORMA “LIBERA”
Art.1324 estensione disciplina di contratto
N.B.
Nel codice civile NEGOZIO non c’è, ma si chiama ATTO GIURIDICO Nel codice civile ATTO AGIURIDICO IN SENSO STRETTO si chiama FATTO GIURIDICO.
Es. art.1173 fonti obbligazione.
LEGITTIMIZZAZIONE all’atto giuridico Atti giuridici che hanno ad oggetto un certo rapporto possono essere compiuti solo da determinati soggetti. Quindi la legittimazione è il potere di compiere atti giuridici cha hanno ad oggetto peculiari rapporti: es. è il proprietario legittimato a trasferire un proprio bene. Ma fonte peculiare di legittimazione è la rappresentanza. = Potere conferito ad un soggetto di compiere atti giuridici che producano effetti giuridici direttamente nella sfera di altro soggetto. Tipologie: -
Rappresentanza conferita talora dalla legge: genitori per minori (320 c.c.); talora a seguito di provvedimento giudice: tutore per minore o interdetto; Talora volontaria: la procura. Atto unilaterale rivolto a terzi
I BENI: Dall’art. 810 sono definiti beni le cose che possono formare oggetto di diritti, (art. 814) cioè suscettibili a valutazione ECONOMICA PATRIMONIALE (in funzione della sua negoziabilità). Possono essere: -
QUANTITA’ LIMITATA si regolamenta l’utilizzo ; QUANTITA’ ILLIMITATA non c’è bisogno di sottrarli ad altri (es. sole).
Art. 922 modalità di acquisto dei beni a titolo ORIGINARIO o DERIVATIVO.
CATEGORIE DI BENI: Art. 812 BENI MOBILI E IMMOBILI: - IMMOBILE suolo, sorgenti, corsi d’acqua, alberi : tutto ciò che è incorporato al suolo; - MOBILE tutti gli altri beni ( denaro, quadro) : sono destinati a una più rapida circolazione e richiederanno meno formalismo. È necessario solo un contratto ORALE. Art. 815 MOBILI ISCRITTI AI PUBBLICI REGISTRI: Sono MOBILI , per il loro valore superiore, le loro vicende circolatorie vanno pubblicizzate in registri pubblici: PRA macchine , RAN aeromobili. Sono BENI MOBILI REGISTRATI.
Art. 816 UNIVERSALITA’ DI MOBILI: E’ l’insieme dei beni mobili che appartengono allo stesso soggetto e sono legati da un nesso funzionale. Devono avere un’unità di destinazione.
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Serve nel caso in cui il titolare ha l’universalità, e col negozio giuridico può stipulare un UNICO contratto per vendere o acquistare tutti i beni e ne dispone nella sua interezza (biblioteche, opere d’arte). Art. 817 PERTINENZE: Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un altro bene (es. immobile su mobile; giardino su casa). Non è incorporato.
Art. 818 UTILITA’ (REGIME DELLE PERTINENZE): se non esplicito cosa voglio vendere, la pertinenza segue la vicenda circolatoria del bene principale. La PERTINENZA è un bene DIVERSO, ha autonomia diversa e viene distinta dai BENI COMPOSTI. I BENI COMPOSTI sono beni composti da più parti, ma se togliamo un bene, perdiamo l’identità della cosa. FUNGIBILI sostituibili ad altri beni che appartengono allo stesso bene, genere (es. grano). Sono identificati in base alla QUANTITA’ (peso, misura), al GENERE.
2) INFUNGIBILI beni individuati nella loro specifica utilità. Non sono sostituibili (es. casa). ES. art. 1378 quando si stipula un contratto e si scambia un bene fungibile, il bene si trasmette quando le cose vengono considerate nella loro generalità; INDIVIDUATI nella sua specifica UNITARIETA’. Inoltre quando si scambia un bene, il valore deve essere SIMILE. 1) CONSUMABILI si consumano dopo il loro utilizzo;
2) NON CONSUMABILI consentono una pluralità di utilizzi (elettrodomestici). 1) PRIVATI 2) PUBBLICI appartengono al DEMANIO sia PUBBLICO (lido mare, porti, mare), sia ARTIFICIALE ( strade, autostrade, acquedotti). Questi beni appartengono allo Stato perché sente il bisogno di utilizzo da parte di tutti. Sono ALIENABILI, ovvero lo Stato non li può vendere, e i privati non li possono acquistare. Vi è da una parte il PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLO STATO esigenza dello Stato per utilizzare il bene a vantaggio di tutti (miniere, foreste). Si trae utilità a VANTAGGIO DI TUTTI. Dall’altra parte esiste il PATRIMONIO DISPONIBILE Stato è titolare (es. terreno), ma lo può acquistare anche un privato.
SOGGETTI: PERSONA FISICA. IL SOGGETTO ha: CAPACITA’ GIURIDICA = essere titolari di diritti e doveri (eguaglianza art. 3, 22) capo d’imputazione di posizioni soggettive e rapporti giuridici. Si acquisisce con la nascita (art.1).
ART.3 ” tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali”. CAPACITA’ D’AGIRE = compiere attività giuridica, riuscire a porre in essere validi negozi giuridici. Si acquisisce al compimento della maggiore età (18 anni), salvo particolari eccezioni.
IL SOGGETTO DEL DIRITTO PRIVATO: -
ART. 1-10 PERSONA FISICA
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ART. 11-42 PERSONA GIURIDICA (persone che creano un soggetto di diritto nuovo. Ha capacità giuridica AUTONOMA).
IL CONCEPITO.
DIRITTI PATRIMONIALI
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462 cc. SUCCESSIONE per causa di morte (per legge e testamento): es. se il padre muore dopo aver concepito, al figlio spetterà l’eredita. 784 cc. ricevere DONAZIONE
MA SEMPRE SUBORDINATI ALLA NASCITA, cioè potranno essere fatti valere quando avviene la nascita.
DIRITTI NON PATRIMONIALI
LEGGE ABORTO 194/1978 LESIONE INTEGRITA’ NASCITURO (es. incidente stradale).
CESSAZIONE CAPACITA’ GIURIDICA. La morte è definita nella legge 578/1993 non si accerta il verificarsi : (art.48 cc) 1) SCOMPARSA viene dichiarata con decreto del Tribunale; è una mera situazione di fatto che legittima atti conservativi da parte di un curatore. 2) ASSENZA dichiarazione del Tribunale dopo 2 anni dalla scomparsa APERTURA TESTAMENTO. La dichiarazione di assenza non scioglie il matrimonio, ma determina lo scioglimento della comunione legale. Se l’assente dovesse ritornare ha diritto alla restituzione dei suoi beni. 3) MORTE PRESUNTA 10 anni dalla scomparsa con sentenza del Tribunale: effetti della morte.
LUOGHI DELLA PERSONA (= la persone fisica vive e svolge la sua attività). -
DOMICILIO (art.43 cc.) è la sede dei principali affari e interessi (SPECIALE E GENERALE). Può
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essere LEGALE se è fissato dalla legge oppure VOLONTARIO. Ma rimane UNICO. RESIDENZA (art.43 cc.) è il luogo di dimora abituale; DIMORA luogo in cui si abita.
ACQUISTO CITTADINANZA: -
Iure sanguinis : figli nati da cittadini italiani, anche di un solo genitore. Sono parificati anche i figli adottivi anche se stranieri. Iure soli : figli nati su suolo italiano, anche da genitori ignoti o apolidi. Iuris communicatio : acquista la cittadinanza il coniuge straniero purché risieda da almeno 6 mesi in Italia, oppure dopo 3 anni di matrimonio. Per naturalizzazione : al cittadino dell’Unione Europea che risieda in Italia da almeno 4 anni, oppure lo straniero che risiede da almeno 10 anni.
PARENTELE: = vincolo che unisce i soggetti che discendono dalla stessa persona, o dallo stesso “stipite”. Bisogna considerare le linee e i gradi: - LINEA RETTA (padre e figlio); - LINEA COLLATERALE (fratello e sorella); - GRADI si calcola calcolando le persone e togliendo lo stipite. La legge riconosce effetti di parentela fino al 6 grado.
AFFINITA’ = vincolo che unisce un coniuge e i parenti dell’altro coniuge (suocera) . nel rapporto di affinità il soggetto è affine, NON è un vincolo di sangue.
CAPACITA’ D’AGIRE. Art. 2 indica il soggetto di diritto in quanto capace di porre in essere atti giuridici. Ratio, l’autonomia presuppone la capacità di curare i propri interessi. La capacità d’agire si ACQUISTA con la MAGGIORE ETA’. Può accadere però che dopo i 18 anni la persona si trovi ad avere dei problemi (malattia fisica o mentale) e quindi nasce la necessità di tutelare questi soggetti. -
INCAPACE persegue i propri interessi tramite un proprio rappresentante;
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L’ATTO COMPIUTO direttamente dall’incapace è ANNULLABILE.
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ISTITUTI PER LA TUTELA:
INCAPACITA’ NATURALE (DI FATTO).
Può accadere che un soggetto pur legalmente capace di compiere atti, in concreto si trovi in una situazione di INCAPACITA’ DI VOLERE E/O DI INTENDERE, per causa permanente (sindrome di Down), transitoria (uso alcool). In questo caso si verifica una separazione tra la capacità legale e l’incapacità naturale. La concreta, transitoria incapacità, es. art.428 cc PREVEDE:
ANNULLABILITA’ dell’atto se pregiudizievole per l’incapace (es. matrimonio, contratti);
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Diritto – dovere di mantenere, educare i figli (cc.147); Potere di amministrazione dei beni dei figli, ma talora autorizzati dal giudice; Usufrutto delle regole sui beni dei figli (cc.324); Rappresentanza legale (cc.320).
Se l’incapace stipula un contratto, questo è ANNULLABILE se vi è mala fede della controparte.
IL MINORE E POTESTA’ DEI GENITORI (entrambi i genitori cc.316).
TUTELA. Se i genitori decadono dalla potestà (art.330 cc) (o muoiono), anche in tal caso c’è la rappresentanza del minore e l’amministrazione dei suoi beni (art.357 cc). Vengono effettuati controlli più intensi da parte del Tribunale. Se i genitori muoiono, il giudice tutelare nomina un TUTORE che legittimamente prende il posto dei genitori. Esso può essere già stato delegato o può essere scelto dal giudice. si impongono maggiori controlli.
N.B stessi poteri al tutore dell’interdetto.
EMANCIPAZIONE
CASO Un minore di 16 anni, autorizzato dal Tribunale, si sposa e quindi passa da una incapacità d’agire non assoluta, ma PARZIALE, ad essere un MINORE EMANCIPATO (= colui che si sposa prima dei 18 anni). -
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ATTI Può svolgere atti di ordinaria amministrazione da solo senza nessuna assistenza; ma deve svolgere tutti gli altri atti con il consenso di un CURATORE (art.394 cc). Il CURATORE è un soggetto che affianca, è un ASSISTENTE. Può esserlo il coniuge se maggiorenne, oppure uno dei 2 genitori se entrambi i coniugi sono minorenni. Questi atti li può svolgere da solo ma con affianco un curatore con il consenso di un giudice tutelare del Tribunale. AUTORIZZAZIONE A ESERCIZIO D’IMPRESA COMMERCIALE (art.397) il minore emancipato può svolgere attività d’impresa da solo attraverso un’ autorizzazione. Una volta ottenuta, il
soggetto può svolgere questa attività d’impresa, perché si presume che l’emancipato sia una persona matura e si prevede che lui possa svolgere qualsiasi attività d’impresa e STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE. Se non fosse in grado di adempiere al compito, l’autorizzazione le viene REVOCATA. E’ possibile che un soggetto di 18 anni ritorni a uno stato di INCAPACITA’ LEGALE AD AGIRE. Questo succede in 2 casi: 1) INTERDIZIONE (art.414 cc) presenta un’infermità mentale, serve per farlo diventare interdetto il soggetto. In alcuni casi i parenti più stretti possono chiedere l’interdizione giudiziale e il soggetto riacquisisce la capacità d’agire. Viene nominato un TUTORE che agirà per suo nome e suo conto. 2) INABILITAZIONE (art.415 cc) quando lo stato del soggetto non è talmente grave da dar luogo all’interdizione. Con questa sentenza viene nominato un CURATORE PROVVISORIO e dichiarata la CAPACITA’ PARZIALE D’AGIRE per atti di ordinaria amministrazione e personali, altrimenti vi è l’assistenza del curatore. Il curatore quindi non si sostituisce all’incapace, ma lo affianca. Es. sordo, cieco dalla nascita se non hanno avuto una conoscenza base.
INTERDIZIONE GIUDIZIALE.
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L’interdizione è pronunciata con sentenza del tribunale in caso di (art. 414):
Infermità di mente (non transitoria) Incapacità del soggetto di provvedere ai propri interessi Necessità di assicurare al soggetto un’adeguata protezione
L’interdizione può essere solo pronunciata solo a carico della maggiore età, essendo il minore già legalmente incapace e quindi tutelato dall’ordinamento. FASI:
Il procedimento può essere promosso dal CONIUGE, parenti entro il 4 grado, affini entro il 2 grado. FASE CENTRALE: esame diretto dell’interdicendo da parte del giudice. Dopo l’esame il giudice può nominare un TUTORE provvisorio. EFFETTI: decorrono dal momento della pubblicazione della sentenza di primo grado. La sentenza viene annotata nel registro delle tutele e comunicata entro 10 giorni all’ufficiale dello stato civile.
CARATTERISTICHE INTERDETTO: Non può compiere atti negoziali, se non quelli necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana. Il giudice può prevedere che alcuni atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti AUTONOMAMENTE dall’interdetto, oppure con l’assistenza del tutore (con manifestazione congiunta).
INTERDIZIONE LEGALE.
È una pena accessoria se la condanna alla reclusione è non superiore ai 5 anni. Non mira a proteggere il soggetto interdetto, come l’interdizione giudiziale, ma ha portata SANZIONATORIA (matrimonio, riconoscimento dei figli, testamento). Il soggetto li può continuare a farli. Dal 2004 è stata introdotto(404 cc) l’Istituto di Amministrazione di Sostegno.
ART. 404 AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
Può essere nominato non solo in condizioni patologiche e per effetto di un’infermità, ma anche in condizioni di impossibilità temporanea. Viene nominato dal giudice tutelare del luogo in cui ha la residenza o domicilio. Non occorre la sentenza del Tribunale, ma viene con decreto nominato l’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO. POTERE: stabilito nel decreto nomina del giudice, che contiene una definizione dei suoi poteri (atti con cui deve intervenire) EFFETTI: per tutti gli atti non previsti nel decreto, il soggetto resta CAPACE. Tutto nell’ottica della massima tutela dell’incapace. Gli effetti sono determinati volta a volta dal provvedimento del giudice tutelare.
ART.411 NORME APPLICABILI ALL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO. Il giudice tutelare può arrivare a togliere ogni capacità al soggetto debole e dare tutto il potere all’amministrazione. Aspetto NEGATIVO: si può arrivare ad un provvedimento simile all’interdizione.
PERSONA GIURIDICA GLI ENTI. I singoli soggetti non perseguono i propri interessi solo uti singuli, ma anche in gruppo. Che agisce verso l’esterno unitariamente, come autonomo soggetto: idea della fictio. L’insieme dei soggetti realizza una nuova persona: la persona giuridica quale centro di imputazione di interessi e protagonista di attività giuridiche. Sono soggetti distinti, non associati soggetto nuovo.
SCOPO DELLA PERSONA FICTA.
12 1) DI LUCRO le società, con diverse graduazione di autonomia di patrimoni. 2) NON DI LUCRO associazioni e fondazioni, che godono o meno di autonomia in dipendenza del riconoscimento: gli enti non profit (es. culturale, tutela di certe categorie come i sindacati). Gli enti NASCONO per: -
Accordo per associazione, documentato nell’atto costitutivo. Atto unilaterale (anche mortis causa) per fondazione
AUTONOMIA PATRIMONIALE può essere: -
CON RICONOSCIMENTO c’è completa separazione di patrimoni ed autonomia perfetta: i controlli garantiscono la capienza del patrimonio; SENZA RICONOSCIMENTO autonomia imperfetta: art. 38 c.c. per cui i creditori dell’ente non possono aggredire beni dei singoli associati
PERSONA GIURIDICA ED AUTONOMIA PATRIMONIALE. SCOPO PRINCIPALE: creare persone giuridiche autonome nei rapporti attivi e passivi dei singoli soggetti che si mettono insieme per perseguire un determinato scopo.
ACQUISTO: -
Con atto di iscrizione se scopo di lucro (sistema “normativo”) Con autorizzazione se manca lo scopo di lucro (sistema “concessorio)
ESTINZIONE: - Per cause previste in atto costitutivo e statuto - Scopo raggiunto o divenuto impossibile - Se associazione, venir meno associati
ENTI Hanno OGGETTIVITA’ GIURIDICA , da cui l’ordinamento gli attribuisce la capacità giuridica di essere titolare di situazioni giuridiche soggettive. Pertanto diventano entità che operano nel contesto SOCIALE, nel quale l’interesse dei singoli non sempre coincide con quello del gruppo. Bisogna distinguere:
ENTI PUBBLICI ne fanno parte lo Stato, Comuni, Banca d’Italia, INPS, INAIL. Possono operare attraverso l’esercizio sia di poteri pubblicistici che privatistici. ENTI PRIVATI possono essere: - ENTI REGISTRATI (associazioni e fondazioni RICONOSCIUTE) ed ENTI NON REGISTRATI (società irregolari); - ENTI CON PERSONALITA’ GIURIDICA (società di capitali) ed ENTI SENZA PERSONALITA’ GIURIDICA ( associazioni non riconosciute); - STRUTTURA ISTITUZIONALE (si gestisce un patrimonio, per perseguire scopi altruistici), e STRUTTURA ASSOCIATIVA ( è un’organizzazione stabile di più soggetti, con raggiungimento dello scopo in comune). Quest’ultima a sua volta può avere FINALITA’ ECONOMICHE (ripartizione tra i partecipanti degli utili: società lucrative), oppure SENZA FINALITA’ ECONOMICHE come lo sono LE ASSOCIACIAZIONI, FONDAZIONI, COMITATI.
3 enti no profit: a. ASSOCIAZIONE. Nasce da un contratto da 2 o più persone che creano un nuovo soggetto che ha un OBIETTIVO NON LUCRATIVO e viene perseguito attraverso ORGANI INTERNI che gestiscono l’attività dell’organizzazione giuridica e portano all’esterno la volontà dei soci. Inoltre possono svolgere attività economica di produzione o scambio di beni e servizi, cioè attività d’impresa; e il tutto non solo in via secondaria (procurarsi entrate da destinare allo scopo comune), ma anche in via principale o addirittura esclusiva. Si distingue dalla SOCIETA’ in quanto è caratterizzata da uno scopo LUCRATIVO o MUTUALISTICO (ossia scopo di attribuire ai partecipanti vantaggi di natura economica).
Il codice prevede 2 forme di organizzazione:
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NON RICONOSCIUTE (art.36) hanno un loro direttore in nome e per conto dell’associazione. Ha CAPACITA’ GIURIDICA e ha un suo patrimonio e un fondo comune, distinto dal patrimonio dei singoli associati.
OBBLIGAZIONI: AUTONOMIA PATRIMONIALE IMPERFETTA: rispondono alle obbligazioni coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione. Quindi il creditore può
rivolgersi immediatamente a queste persone, senza dover toccare il fondo comune. RICONOSCIUTE hanno il riconoscimento della PERSONALITA’ GIURIDICA (art.16). I soggetti possono creare un soggetto dotato di autonomia patrimoniale perfetta. Devono essere fatte con atto pubblico e davanti al notaio. L’atto costitutivo deve contenere: denominazione dell’ente, lo scopo, patrimonio e sede, diritti ed obblighi degli associati. Tutti questi sono presenti in un documento separato chiamato STATUTO. L’atto costitutivo e lo statuto devono essere iscritti nel registro delle persone giuridiche in Prefettura attraverso un’istanza. Solo dopo l’associazione viene riconosciuta come persona
giuridica e gode di AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA. OBBLIGAZIONI: per le obbligazioni dell’associazione, non risponde l’associato col suo patrimonio. Ha un patrimonio distinto da quello dei singoli associati. DIFFERENZA: è enunciata nell’art.38 l’associazione NON riconosciuta è AMMESSA ma non avrà autonomia patrimoniale perfetta, quindi dovrà rispondere agli amministratori col suo patrimonio.
L’ordinamento interno prevede 2 organi: Assemblea dei soci spetta il compito di: -
Nomina o revoca degli amministratori; Modifica atto costitutivo e statuto; Approvazione del bilancio; Scioglimento associazione e devoluzione del patrimonio; Firmare i contratti.
L’assemblea delibera a MAGGIORANZA DEI VOTI, con almeno la metà degli associati.
Amministratori hanno competenza per la gestione dell’associazione e la rappresentano nei confronti dei terzi.
L’associazione si ESTINGUE per: -
Scadenza del termine; Raggiungimento dello scopo; Impossibilità della sua realizzazione; Venir meno di tutti gli associati.
Vengono tutte accertate dal Prefetto e si procede alla liquidazione del suo patrimonio, con il pagamento dei relativi debiti. Successivamente si procede alla cancellazione dell’ente nel registro delle persone giuridiche.
b. FONDAZIONE. Nasce dalla volontà di un unico soggetto: il FONDATORE che decide di destinare una parte del suo patrimonio per perseguire uno scopo di pubblica utilità, creando un soggetto nuovo e lo dota di una parte del suo patrimonio. (ATTO DI DOTAZIONE). SCOPO NON ECONOMICO.
OBBLIGAZIONI: AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA. CONTA L’ELEMENTO PATRIMONIALE! Non si ha un’assemblea degli associati, ma si avranno gli amministratori. Inoltre la FONDAZIONE si costituisce per atto pubblico (inter vivos) o per testamento si deve ottenere il riconoscimento E’ AUTONOMO IL SOGGETTO. Sono soggetti a maggiori controlli. Può essere una fondazione che: 1) Eroga borse di studio, premi; 2) Più complessa es. biblioteca. Si crea una struttura organizzativa per soddisfare il mio obiettivo.
Quando una di queste 2 organizzazioni si ESTINGUE, si provvede alla LIQUIDAZIONE DELL’ENTE (vendere i beni e pagare i debiti). Se rimane un REDDITO ATTIVO dei beni, in base all’art. 31, vengono devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto. - FONDAZIONE si devolvono i beni ad altre fondazioni con obiettivi analoghi; - ASSOCIAZIONE si osservano le delibere dell’assemblea che ha stabilito lo scioglimento e se non si riesce a decidere, allora interviene l’autorità governativa.
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c. COMITATI. Sono regolati dall’art. 39 (e seg.) i soggetti sono chiamati PROMOTORI che organizzano eventi, esposizioni, mostre e festeggiamenti che pubblicizzano un invito al pubblico per ottenere delle OBLAZIONI (si versa del denaro e col patrimonio raccolto, si arriva alla gestione del patrimonio per raggiungere la finalità in origine fissata). Le risorse patrimoniali derivano dai fondi pubblicamente raccolti e su questi grava un vincolo di destinazione allo scopo programmato.
OBBLIGAZIONI: In base all’art.41, se il comitato non ha ottenuto la personalità giuridica, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse. È un soggetto di diritto autonomo sempre e può essere: -
PERSONALITA’ GIURIDICA gode di autonomia patrimoniale PERFETTA e risponde lui soltanto con il suo patrimonio;
-
NON PERSONALITA’ GIURIDICA gode di autonomia patrimoniale IMPERFETTA. D
DIRITTI ASSOLUTI. 1)
PERSONALITA’ caratteristiche: -
Irrinunciabili della persona; Necessari perché competono a tutte le persone fisiche, che li acquistano al momento della nascita e li perdono solo con la morte; Assoluti: sono tutelati verso chiunque voglia danneggiarmeli; Non patrimoniali: tutelano valori non economici; Imprescrittibili (anche se non lo utilizzo, non perdo tale diritto); Indisponibili (non posso venderli, vedi art. 5 cc.).
L’ordinamento non li crea, l’uomo li possiede ancor prima che essi vengano riconosciuti. Alcuni diritti assoluti sono: a. DIRITTO ALLA VITA (aborto entro i primi 90 giorni dal concepimento, con limitazioni della legge 194); b. DIRITTO ALLA SALUTE art.32: “ fondamentale diritto dell’individuo e ognuno ha diritto alla propria integrità fisica e psichica”. I trattamenti obbligatori sono quelli imposti dal legislatore (es. vaccinazione). Però chi ha riportato lesioni permanenti a causa di vaccinazioni obbligatorie, ha diritto a un indennizzo da parte dello Stato. Al soggetto NON possono essere imposte cure.
es. EUTANASIA
ATTIVA è vietata PASSIVA l’interruzione delle cure è possibile, ma non si può rifiutare l’idratazione primaria.
AUTODETERMINAZIONE problema dell’art.5 divieto degli atti a cui segue una lesione permanente: DIRITTI INDISPONIBILI. Il consenso al trattamento medico è revocabile come nel caso del rifiuto di cure. c. INTEGRITA’ MORALE E DIGNITA’ MORALE Sfera dell’onore e della reputazione, specie lesi da condotte integranti i reati di ingiuria e diffamazione. Illegittima risulta qualsiasi espressione di mancato rispetto, attraverso disegni, scritte sia all’interessato ma anche ai terzi.
15 Fuori di questi casi, problemi di conflitto d’interessi. In caso di non rispetto di tal diritto, si parla allora di RISARCIMENTO anche non patrimoniale, sofferto dalla persona offesa. d. NOME e IMMAGINE (art. 6 -9) NOME (art.6) ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito. Il nome viene tutelato contro: CONTESTAZIONE es. viene contestato il diritto di usare un certo nome; es. moglie che si separa; USURPAZIONE utilizzo improprio del nome; UTILIZZAZIONE ABUSIVA un soggetto utilizza un nome di fantasia.
-
In questi casi si può chiedere la cessazione del fatto lesivo e il risarcimento danni, oltre che la pubblicazione su giornali della sentenza che accerta l’illecito.
Art.9 tutela lo pseudonimo che nel tempo diventa più importante del nome e quindi avrà le stesse azioni di tutela.
IMMAGINE art. 10 è l’immagine fisica, importa il divieto di esporre, pubblicare il ritratto, riproduzione fotografica altrui, senza il consenso dell’interessato. È però consentita la diffusione dell’altrui immagine, anche senza il consenso quando è giustificata da: -
Notorietà Necessità di giustizia o polizia (es. persona ricercata) Scopi scientifici, culturali.
Quindi devono essere esigenze di pubblica informazione Se si utilizza un ritratto senza l’autorizzazione MEZZI DI TUTELA (civilistica): -
Azione in cessazione ed inibitoria della condotta lesiva del diritto della personalità; RISARCIMENTO DEL DANNO (con particolare problema dei limiti di risarcibilità posti dall’art. 2059 c.c).
e. IDENTITA’ PERSONALE Diritto alla corretta rappresentazione di se stessi presso i consociati (essere considerati per quello che non si è). E’ diverso dall’integrità morale. f. RISERVATEZZA (decr .n.196/2003); veniva considerato solo come diritto di non essere spiato e a non subire interferenza nella propria sfera. Ma ora è anche il controllo su divulgazione di notizie su se stessi (privacy).
LEGGE SULLA PRIVACY: La legge disciplina il trattamento (cioè raccolta, conservazione, diffusione) dati personali raccolte in banche dati (il consenso può essere revocato). Questo non vale quando vi siano esigenze di rango superiore (difesa, sicurezza). Serve: -
2)
Necessità del consenso scritto dell’interessato, salvo dati già pubblici (art. 11); Necessaria l’autorizzazione del garante (colui che tutela la privacy) nel caso di dati sensibili, cioè quelli che attengono agli aspetti più intimi della persona, come la razza, religione, orientamento politico).
DIRITTI REALI possono essere: a. GARANZIA (pegno, ipoteca) non attribuiscono al titolare delle facoltà, ma in caso di un inadempimento del credito, si potrà andare dal giudice, vendere il bene e ottenere ciò che gli spetta. Può accadere che il soggetto non ha altri beni e si fa garantire ulteriormente con pegni e ipoteche che gli garantiscono che lui potrà aggredire quel bene anche se il debitore lo ha già venduto.
NELL’IMMEDIATO NON DANNO GODIMENTO DEL BENE. b. GODIMENTO (consentono di godere di un bene)
PROPRIETA’ DIRITTI REALI SU COSA ALTRUI
16 = attribuiscono al titolare facoltà limitate, chiamate diritti minori (es. diritto di superficie) e sono di proprietà di un altro.
CONSEGUENZA il proprietario vede ristretto il suo diritto di proprietà (che non è più pieno, ma diventa NUDO PROPRIETARIO), perché deve consentire il passaggio a un altro soggetto (cosa altrui).
CARATTERISTICHE DIRITTI REALI: 1) 2) 3) 4)
ASSOLUTEZZA opponibili erga omnes (= contro tutti) : pretesa che gli altri non vadano a ledere il mio diritto e lo posso far valere nei confronti di tutti; Hanno ad oggetto l’utilizzo di una cosaIMMEDIATEZZA (pegno, ipoteca, servitù)di solito, non sempre NUMERUS CLAUSUS(= numero limitato) non gravare la proprietà di pesi che ne comprimano il godimento. I privati non possono crearne di nuovi se non nei casi previsti dalla legge; DIRITTO DI SEQUELA (INERENZA ALLA COSA) il peso segue la proprietà a prescindere da chi ne diviene titolare (es. un bene ipotecato viene venduto, ma rimarrà sempre un bene ipotecato perché segue la cosa in tutte le vicende). È una conseguenza dell’ASSOLUTEZZA.
DIRITTI REALI DI GODIMENTO: 1. PROPRIETA’ È un diritto IMPRESCRITTIBILE. Il proprietario incontra degli obblighi e diritti, perché il suo interesse va contemperato con gli interessi della società (non devono essere intaccati).
Art. 832 Il proprietario ha il diritto di godere e di disporre delle cose (vendere, donare) in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico. Il GODIMENTO significa trarre dal bene tutte le utilità che il bene può dare, e successivamente distruggerlo o abbandonarlo. Una parte di questa utilità è costituita dai FRUTTI (art. 820): possono essere: -
-
NATURALI provengono dalla cosa (legna, prodotti agricoli); appartengono al proprietario della cosa che li produce. Li fa suoi man mano che vengono separati. Una volta separati, acquistano la loro individualità; da quel momento diventano del proprietario. CIVILI corrispettivo della cosa quando la concedo ad altri (rendita). Entrambi spettano al proprietario.
POTERE DISPOSIZIONE DEL BENE significa il potere di cedere ad altri, in tutto o in parte, i diritti sulla cosa. In modo PIENO significa che il proprietario del bene può fare quello che vuole, non ha limiti e non deve tener conto degli interessi degli altri soggetti. In modo ESCLUSIVO significa che ha il diritto di escludere gli altri soggetti dal godimento.
LIMITI: -
Art. 833 ATTI DI EMULAZIONE non si possono compiere atti che hanno come finalità di NUOCERE a qualcun altro. Sono VIETATI. IUS EDIFICANDI non può costruire quello che vuole nei propri terreni. Devo rispettare la destinazione urbanistica del suolo e osservare certi vincoli (obbligo del permesso al Comune).
OBBLIGHI: Prestazioni positive che vengono chieste al proprietario: -
Art. 838 ESPROPRIAZIONE DEI BENICHE INTERESSANO LA PRODUZIONE NAZIONALE obbliga chi è titolare di produzione nazionale a farli fruttare Versare oneri di urbanizzazione
Si distinguono in base all’interesse tra: -
PRIVATI buon vicinato, corretto rapporto tra proprietari PER FUNZIONI PUBBLICISTICHE Stato , enti territoriali.
Art.834 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE nessuno può essere privato dei beni di sua proprietà, salvo casi per cui si espropria:
-
17 Pubblico interesse (riserva di legge); Deve esserci una legge per poter andare ad espropriare un terreno; Indennizzo viene corrisposto una somma di denaro al privato che può subire un’espropriazione.
PROPRIETA’ EDILIZIA L’attività di trasformazione urbanistica del territorio è subordinata:
-
Rilascio di un permesso di costruire, che deve essere conforme alla disciplina urbanistico vigente e comporta l’obbligo di un “contributo di costruzione”; “denunzia di inizio attività” (D.I.A.) da presentarsi al Comune entro 30 giorni prima dell’inizio dei lavori.
PROPRIETA’ FONDIARIA La è delimitata da confini risultabili dalle MAPPE CATASTALI. Art. 840 LIMITI VERSO ALTO E BASSO 1) tutto ciò che si trova nel sottosuolo, è di proprietà del proprietario del terreno; 2) interesse e possibilità che il proprietario ha di sfruttare una certa altezza e profondità. Quando viene meno, il suo diritto di proprietà finisce.
Limite nei confini orizzontali: RAPPORTI DI VICINATO. Si limita ad evitare le liti tra i proprietari di fondi vicini. CATEGORIE: 1) ATTI EMULATIVI (art. 833) scopo di arrecare molestie ad altri. Perché l’atto di godimento sia vietato, devono esserci 2 elementi: - OGGETTIVO: assenza di utilità per il proprietario - SOGGETTIVO: intenzione di nuocere o recare molestie E
2) IMMISSIONI (art. 844)(fumo, calore, vibrazione)rispetto alla normale tollerabilità possono essere: - SOTTO LA SOGLIA chi le subisce deve sopportarle (es. rumori del vicino) - SOPRA LA SOGLIA ma giustificate (es. dovute da impianti industriali, chi le subisce non ha diritto di farle cessare, ma può ottenere un INDENNIZZO in denaro per il pregiudizio sofferto) - SOPRA LA SOGLIA non giustificate chi le subisce ha diritto di farle cessare per il futuro e per il passato chiedere attraverso un giudice il risarcimento del danno sofferto. E
3) DISTANZE LEGALI : - art. 873 distanze nelle costruzioni (le costruzioni devono essere tenute a distanza non minore di 3 metri). Ma decisivo è il criterio della prevenzione: se si costruisce per primi, lo si può fare anche sul confine. L’altro rispetterà i tre metri o costruirà in appoggio o in aderenza. - art.874 comunione forzosa del muro sul confine(il proprietario di un fondo vicino a un altro, può chiedere la COMUNIONE per tutta l’estensione della proprietà. Per ottenere la comunione deve pagare la metà del valore del muro e del suolo su cui il muro è costruito). - art.875 comunione forzosa del muro NON sul confine(il soggetto ha costruito sul suo terreno a meno di 3 metri, chi costruisce dopo, potrà chiedere la comunione del muro). - art. 877 costruzioni in aderenza (il vicino senza chiedere la comunione, può costruire in aderenza del muro del vicino). IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE NORME Art. 872: vi è la tutela con risarcimento danni e la demolizione dell’edificio in caso di distanza inferiore alla legge. 4) LUCI E VEDUTE: Art. 900 LUCI : apertura di aria, deve essere 1,5/2 metri dal pavimento; VEDUTE: finestre, permettono di affacciarsi, distanza 1,5 metri. 5) ACQUE: Es. art. 908 scarico delle acque piovane (il proprietario deve costruire i tetti, in modo che le acque cadano nel proprio terreno, e non farle cadere nel fondo del vicino). Es. art. 911apertura di nuove sorgenti (si devono osservare le distanze ed eseguire le opere che non rechino pregiudizio a fondi altrui).
AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA’: AZIONE PETITORIA
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Esse hanno natura reale e sono fatte valere solo da chi si affermi titolare del diritto di proprietà, a prescindere dal fatto che abbia il possesso del bene. Possono essere: 1) AZIONE DI RIVENDICAZIONE (art. 948 cc) (è imprescrittibile) è concessa a chi si afferma proprietario del bene ma non ne ha il possesso, al fine di ottenere l’accertamento del suo diritto di proprietà (ATTORE, colui che agisce in giudizio) e la condanna di chi detiene il bene, quindi di restituirlo al vero proprietario comprese eventuali spese e risarcimento(CONVENUTO, colui che viene citato). PROVA L’attore dimostra il suo diritto di proprietà. Se l’acquisto è stato a titolo originario, basterà fornire la prova del pagamento,mentre se è stato a titolo derivativo,bisogna dare la prova della titolarità dei precedenti titolari e per questo viene definita PROBATIO DIABOLICA.
2)
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Dall’azione di rivendicazione si può distinguere l’azione di RESTITUZIONE: - di carattere REALE: colui che si afferma proprietario pretenda la consegna del bene, proprio per il fatto che lui ne è proprietario; - di natura PERSONALE: l’attore agisce in giudizio vantando un diritto alla restituzione nascente da un rapporto contrattuale (es. macchina dal meccanico, ho diritto di riaverla). AZIONE NEGATORIA (art. 949 cc) (è imprescrittibile) un terzo viene a recarmi molestie pretendendo di avere un mio diritto. Il proprietario lo cita in giudizio e chiede: - Accertamento NEGATIVO della NON esistenza di questo diritto c’è un’inversione dell’onere della prova; - Condanna alla cessazione delle molestie, più eventuale risarcimento danni AZIONE DI REGOLAMENTO DEI CONFINI (art. 950 cc) il confine tra 2 fondi è INCERTO, ossia l’esatta linea di confine; si ha dunque “un conflitto tra fondi”. L’azione viene così stabilita giudizialmente al fine di ottenere la condanna alla restituzione della striscia di terreno. AZIONE PER APPOSIZIONE DEI TERMINI (art. 951 cc) (è imprescrittibile) il confine tra 2 fondi è CERTO, ma prima c’erano dei segni divisori e ora non più si conviene in giudizio del pagamento comune per ristabilire il confine. AZIONE DI MERO ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA’ serve a risolvere l’incertezza che si è venuta a creare in ordine alla proprietà.
ACQUISTO DELLA PROPRIETA’:
TITOLO DERIVATIVO si deriva la propria posizione dante causa. Sono : - CONTRATTO (art.1376 ad effetti reali che riescono a realizzare il trasferimento di proprietà) - SUCCESSIONE MORTIS CAUSA (l’erede acquista il diritto di proprietà). LEGATO = successione avviene quando si lascia la proprietà
A TITOLO DERIVATIVO è INSICURO:
Se si risolve il diritto dante causa, si avrà avente causa; Nessuno può trasferire diritti più di quelli che non ha. TITOLO ORIGINARIO comporta la nascita di un NUOVO diritto, del tutto indipendente rispetto a quello precedente. SONO:
1) OCCUPAZIONE (art.923) consiste nella presa di possesso con l’intenzione di acquisirle in via permanente e definitiva. Si pone in essere che l’ordinamento lo fa diventare proprietario, perché non derivo il mio diritto da nessuno. Quindi è l’apprensione di una cosa che non appartiene a nessuno (RES NULLIUS) e deve essere MOBILE (abbandonate o animali, ma il proprietario deve rinunciarvi). Non opera per gli immobili perché se non sono di nessuno, per legge sono dello Stato (art.827) Art. 925 BENI ALTRUI: se il proprietario dopo 20 giorni non reclama, per l’animale che viene abbandonato, chi lo ritrova ne diventa proprietario. PROBLEMA PESCI E SELVAGGINA : sono parte INDISPONIBILE del patrimonio dello Stato. Se però si ottiene la licenza, lo Stato dà il consenso dell’occupazione del territorio. 2) INVENZIONE (art. 927) riguarda solo le cose MOBILI SMARRITE. Chi trova un bene smarrito lo porta in Comune, dove viene affisso un avviso sul ritrovamento.
19 In questo caso, l’art. 930 dice che chi trova il bene ha diritto a una somma del 1/10 del valore del bene. Se però per 1 anno nessuno si presenta, chi l’ha trovato, ne diventa proprietario. TESORO (art. 932) cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare di essere proprietario. Chi lo trova ne diviene proprietario, ma se invece è un terzo a trovarlo per EFFETTO DEL CASO nel fondo altrui, spetta per metà al proprietario e metà al ritrovatore. 3) ACCESSIONE (art.934) opera in caso di stabile incorporazione di beni di proprietari diversi, ossia quando un bene viene considerato accessorio e viene incorporato ad un bene principale che lo “assorbe”. 3 tipologie: - ACCESSIONE DI MOBILE A IMMOBILE (es terreno e costruzione). Il proprietario ha sempre la facoltà della rimozione della costruzione, ma NON quando il terzo era in buona fede o quando la costruzione è terminata.
INVERTITA (art. 938) un soggetto costruisce sul suo terreno, però in buona fede sbaglia e sconfina sul fondo del vicino. CONSEGUENZE: -
Se il proprietario del fondo non fa opposizione entro 3 mesi, il proprietario “sconfinante” può chiedere al giudice con sentenza costitutiva che gli venga trasferita la proprietà del suolo occupato a fronte del pagamento di una somma pari al DOPPIO del valore della superficieoccupata.
-
ACCESSIONE DI IMMOBILE A IMMOBILE può essere: * Alluvione: i terreni alluvionali appartengono al proprietario del fondo incrementato * Avulsione (art. 944): il proprietario di un terreno diventa anche proprietario dell’unione del fondo per effetto di un distacco di una porzione del fondo che soggiace sul suo terreno.
-
ACCESSIONE DI MOBILE A MOBILE Può essere: * Unione e commistione (art. 939) : 2 o più cose vengono unite (mescolate) in modo da non poter più essere distinte (es. vernice), commistione (metalli fusi) la proprietà diventa comune. * Specificazione (art.940) : creazione di una cosa del tutto nuova con materie prime appartenenti ad altri. Colui che ha la materia prima è proprietario dell’oggetto finale.
4) USUCAPIONE (art. 1158) possesso del bene altrui per un certo tempo; non si rileva lo stato del soggetto di buona o mala fede. Se possiedo il bene LIBERO, ho la proprietà PIENA. E’ un incentivo ad utilizzare il bene e si premia il soggetto che utilizza e rende produttivo il bene, facendo così cosa utile, non solo nel suo interesse ma a fronte del proprietario che lo trascura. L’usucapione agevola la prova del diritto di proprietà: chi si afferma proprietario dovrebbe dare la prova (è difficile) di aver acquistato il suo diritto. Essendo particolarmente complesso, viene definito PROBATIO DIABOLICA. - ACQUISTO: si possono acquistare solo la proprietà e i diritti reali di godimento - OGGETTO: possono essere tutti i beni corporali ad esclusione dei beni demaniali e del patrimonio indisponibile dello Stato. - PRESUPPOSTI PER USUCAPIONE: * art. 1163: non deve essere violento o clandestino (possesso illegittimo di mala fede viene acquistato con violenza, es. rapina). Il possesso utile decorre solo dal momento in cui sono cessate la violenza e clandestinità; è solo da quel momento che il proprietario potrebbe agire in giudizio per riottenere il bene. * continuità del possesso per un certo tempo e la non interruzione. * decorso di beni mobili di 20 anni, mentre per i beni immobili 10 anni 5) POSSESSO VALE TITOLO (art. 1153) avviene quando si acquista un bene da chi non ne è proprietario (es. ladro). Di conseguenza non divento proprietario di quel bene perché chi me l’ha venduto non era legittimato a farlo. Però si tutela chi acquista in buona fede un bene mobile destinati a una rapida circolazione e diventa proprietario purché concorrano questi presupposti: - si tratti di BENI MOBILI (no i mobili registrati e universalità di beni); - ci sia un TITOLO IDONEO AL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’, ossia venga stipulato un valido contratto che non presenti vizi di forma o con oggetto illecito, anche se è stipulato da chi non ne è proprietario;
- l’acquirente sia in BUONA FEDE e abbia acquisito il POSSESSO. Quindi acquirente diventa proprietario a titolo ORIGINARIO. Scelta del legislatore di tutelare colui al quale il bene viene dato in buona fede per esigenza di sicurezza e rapida circolazione dei beni.
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POSSESSO ART. 1140 c.c. potere sulla cosa, non è un diritto, ma è una SITUAZIONE DI FATTO di esercitare un’attività corrispondente a quella che avrebbe il proprietario. Il proprietario è anche POSSESSORE. OGGETTO del possesso sono i beni materiali, ma non i beni demaniali ed i beni del patrimonio indisponibile dello Stato. - Il possesso si compone di 2 soggetti che costituiscono il POSSESSO PIENO:
CORPUS POSSESSIONIS avere materialmente a disposizione un bene (elemento oggettivo) ANIMUS POSSIDENDI essere considerati proprietari del bene (elemento soggettivo)
- DETENZIONE = si ha materiale disponibilità della cosa, ma manca l’ANIMUS POSSIDENDI, cioè il detentore riconosce che altri hanno la proprietà della cosa. Quindi si ha uno stato di MERA DETENZIONE. Il proprietario possiede indirettamente il bene. Es: inquilino detenzione di interesse proprio
CAMBIAMENTO DA DETENZIONE IN POSSESSO avviene solo in 2 casi e si ha quindi l’INTERVERSIONE DEL POSSESSO. Avviene: -
In forza di opposizione del detentore rivolta al possessore, con cui il detentore manifesta l’intenzione di tenere per il futuro la cosa per sé; Causa proveniente da un terzo, ossia l’attuale possessore attribuisce al detentore il diritto del bene.
-
TIPOLOGIE DI POSSESSO:
LEGITTIMOil potere di disporre e godere del bene è esercitato dall’effettivo titolare del diritto di proprietà; in questo caso la situazione di fatto coincide con la situazione di diritto. ILLEGITTIMO una persona diversa dal proprietario gode e dispone del bene. In questo caso si può avere un possesso: - BUONA FEDE : il possessore ha acquistato un bene ignorando di ledere un diritto altrui - MALA FEDE : il possessore ha acquistato un bene conoscendo il difetto del titolo d’acquisto - VIZIOSO (ILLEGITTIMO) : il possessore ha acquistato un bene non solo in MALA FEDE ma anche con VIOLENZA (rapina).
- TIPOLOGIE DI DETENZIONE:
QUALIFICATA il detentore ha acquistato il bene nell’interesse proprio o del possessore (es mandatario);
NON QUALIFICATA il detentore ha acquistato il bene per motivi di ospitalità (es. amico che accolgo a casa mia)
POSSESSO DI UN DIRITTO REALE MINORE Possibile possedere una servitù (es. se su un fondo viene fatto passare un acquedotto), ma anche possedere esercitando i poteri dell’usufruttuario (così mantenendo la destinazione). Anche in questo caso vi è l’interversione del possesso se si cessa di possedere a titolo di diritto minore (es. usufrutto) e si inizia a possedere a titolo di proprietà: anche in questo caso la modificazione dell’animus deve essere esplicitata.
- ACQUISTO DEL POSSESSO:
TITOLO ORIGINARIO APPRENSIONE del bene (es. mi approprio di una cosa di nessuno; occupo una casa abbandonata). Ma non divento proprietario del bene per casi di mera tolleranza (ossia un amico mi ospita a casa sua, ma se lui non c’è, non ne divento di certo proprietario). TITOLO DERIVATIVO CONSEGNA materiale o simbolica (es. appartamento, macchina). In questo caso si dà lo strumento per godere del bene.
In questo caso si hanno 2 figure di TRADITIO FICTA (senza consegna): - TRADITIO BREVI MANU : il detentore acquista il possesso del bene (es. inquilino che acquista il possesso dell’appartamento, anche se già ci viveva).
- COSTITUTO POSSESSORIO : il possessore perdendo il possesso, acquista però la detenzione del bene (es. bene in locazione).
PERDITA DEL POSSESSO:
SUCCESSIONE NEL POSSESSO art. 1146: il possesso alla morte del possessore, continua al suo
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si verifica quando viene meno di uno o di entrambi CORPUS e ANIMUS (es se abbandono il bene; lo trasferisco ad altri).
erede a titolo universale (ipso iure).
- EFFETTI DEL POSSESSO art. 1148: si tutela il possessore di buona fede 1. Diritto ai frutti nel momento in cui si restituisca la cosa al proprietario (artt. 1148-1152) - Se il possessore era in BUONA FEDE, ha diritto di tenere per sé tutti i frutti da lui prodotti fino al momento della rivendicazione (domanda giudiziaria). Solo i frutti percepiti durante la lite spettano al proprietario. Art. 1152: È riconosciuto al possessore il diritto di ritenzione, cioè il diritto di non restituire il bene fino a che non gli siano state riconosciute le indennità dovute per spese, riparazioni e miglioramenti. - Se il possessore era in MALA FEDE, e ha fatta fruttare dei beni, egli non è meritevole di tutela. Pertanto deve restituire tutto il bene compresi i frutti presenti e passati che ha prodotto. È però ritenuto indenne dalle spese che ha sostenuto per far fruttare il fondo; altrimenti il proprietario si arricchirebbe ulteriormente. 2. Acquisto della proprietà in forza del possesso: POSSESSO VALE TITOLO ed USUCAPIONE (pag.19). 3. Tutela: AZIONI POSSESSORIE assicurano una tutela PROVVISORIA: - AZIONE DI REINTEGRAZIONE O SPOGLIO art. 1168 se un soggetto è possessore di un bene e ne viene spogliato (ossia privato) entro 1 anno dalla sua scoperta; allora può agire in giudizio e chiedere che il bene gli venga restituito. - AZIONE DI MANUTENZIONE ipotesi di chi possiede il bene e ne viene molestato e turbato (es. taglio degli alberi, interruzione acqua). Spetta solo al possessore di immobili, universalità di mobili o diritto reale su un immobile (NO BENI MOBILI). Il possesso deve durare già da 1 anno. - AZIONI DI NUOVA OPERA E DANNO TEMUTO hanno finalità CAUTELARE in quanto mirano ad prevenire un danno o pregiudizio. Spetta sempre al PROPRIETARIO relativo a un’opera iniziata meno di un anno fa e non ancora terminata.
2. DIRITTI REALI SU COSA ALTRUI Sono diritti di godimento su un bene che è di un altro proprietario. CARATTERISTICHE: -
Sono assoluti; Nessun altro può ledere il suo diritto; Si può far valere questo diritto in giudizio.
PRESCRIZIONE: uso non protratto di 20 anni. Dopo ciò si estingue e torna ad espandersi (CONSOLIDAZIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETA’). Se la qualità della proprietà si confonde con un altro soggetto, c’è CONFUSIONE. DIRITTI REALI SU COSA ALTRUI sono: 1. 2. 3. 4. 5.
SUPERFICIE ENFITEUSI USUFRUTTO USO ED ABITAZIONE SERVITU’ PREDIALI
1. SUPERFICIE (art. 952 seg)
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In base al principio dell’accessione, tutto ciò che è incorporato sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario del suolo stesso. La superficie consiste: -
Nel diritto di costruire al di sopra del suolo (es. condominio) altrui un’opera di cui poi ne acquisterà la proprietà a titolo originario; Nella proprietà separata di una costruzione già esistente di cui un terzo soggetto ne diventa proprietario.
ESTINZIONE SUPERFICIE: -
Essa può essere a tempo Per non uso 20 anni No perimento (= deterioramento) costruzione: rivive il diritto a costruire.
2. ENFITEUSI (art.957 seg) E’ diritto reale in via d’estinzione: soprattutto per via della sempre più difficile distinzione dalla piena proprietà. Veniva utilizzato dalle famiglie nobiliari.
L’enfiteuta ( utilista, concessionario) ha lo stesso potere che spetta al proprietario, salvo l’obbligo di migliorare il fondo e pagare al proprietario un CANONE PERIODICO che può consistere in denaro o una quantità fissa di prodotti naturali. Infatti l’enfiteusi si può avere solo su FONDI, TERRENI AGRICOLI. Inoltre l’enfiteuta può cambiare la destinazione del fondo, purché non lo deteriori. Questo potere viene chiamato DOMINIO UTILE. L’enfiteusi può essere PERPETUA o a TEMPO (minimo 20 anni) L’enfiteuta ha il POTERE DI AFFRANCAZIONE = quando quest’ultimo acquista la piena proprietà del fondo al concedente mediante il pagamento in denaro.
3. USUFRUTTO (art. 978 seg) Consiste nel diritto di godere della cosa altrui con l’obbligo di rispettare la destinazione economica.
DIRITTI (art 981):
L’usufruttario ha diritto di utilizzare il bene materialmente e trarne tutte le utilità; inoltre ha il diritto di appropriarsi dei frutti (civili e naturali). La proprietà dei frutti NATURALI si acquista con la separazione, mentre i frutti CIVILI si acquistano giorno per giorno in ragione alla durata del diritto. L’usufruttario può cedere ad altri, contro corrispettivo o gratuitamente il proprio diritto di usufrutto (MA NON IL DIRITTO DI PROPRIETA’ SUL BENE!); L’usufruttario può concedere in locazione anche a terzi, la cosa che forma oggetti di diritto.
OBBLIGHI (art. 1001):
DILIGENZA DEL BUON PADRE DI FAMIGLIA; NON MODIFICARE LA DESTINAZIONE; FARE INVENTARIO e prestare GARANZIA; PAGARE SPESE, IMPOSTE, RIPARAZIONI RESTITUZIONE DELLA COSA ALLA SCADENZA.
L’usufrutto ha DURATA TEMPORANEA: se
Se costituita a favore di una PERSONA FISICA la sua morte determina l’estinzione del diritto; Se costituita a favore di una PERSONA GIURIDICA durata usufrutto no superiore a 30 anni.
OGGETTO USUFRUTTO: può essere qualunque specie di bene, mobile o immobile. Possono esserlo anche i beni DETERIORABILI (inconsumabili), ossia una macchina, vestito. In questo caso c’è il diritto di servirsene con l’obbligo di restituzione. Non lo possono essere i beni CONSUMABILI, perché se utilizzati perdono la loro individualità (es. cibo, bevanda) e quindi non potrebbero essere restituiti al proprietario. Si ha quindi una situazione di “quasi usufrutto” con OBBLIGO della restituzione del valore della cosa consumata con altrettanti beni dello stesso genere.
MODI DI ACQUISTO USUFRUTTO:
LEGGE usufrutto legale dei genitori sui beni del figlio minore; VOLONTA’ DELL’UOMO contratto, testamento, promessa al pubblico; USUCAPIONE
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PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE.
CASI DI ESTINZIONE USUFRUTTO:
SCADENZA DEL TERMINE O MORTE USUFRUTTARIO; PRESCRIZIONE ESTINTIVA DI 20 ANNI; CONSOLIDAZIONE : riunione dell’usufrutto e nuda proprietà; PERIMENTO TOTALE DELLA COSA; ABUSO del diritto dell’usufruttario, deteriorando i beni;
L’estinzione dell’usufrutto comporta la riespansione della “nuda proprietà”, nella “proprietà piena”.
4. USO ED ABITAZIONE Sono tipi limitati di usufrutto, hanno le stesse caratteristiche ma con operatività minore.
USO diritto di servirsi di un bene e raccoglierne i frutti limitatamente ai bisogni propri e della famiglia: USO INCEDIBILE, quale diritto personalissimo.
ABITAZIONE diritto di abitare la casa sempre ad uso personale Entrambi non si possono cedere, né concedere in locazione o godimento a terzi.
5. SERVITU’ PREDIALI (art. 1027) Art. 1027 “Peso imposto sopra un fondo (fondo servente) per l’utilità di un altro fondo (fondo dominante) appartenente a diverso proprietario. = diritto di passare sul fondo. Sono i privati a decidere il contenuto. Il proprietario del fondo servente permette il passaggio al fondo dominante (vicino) che ne viene avvantaggiato. Vi è l’OBBLIGO a carico del titolare di un fondo e PRETESA a favore del titolare dell’altro fondo.
CONSEGUENZA: se io vendo il mio terreno, venderò il terreno gravato dalla servitù, e chi verrà dopo, dovrà rispettare la servitù. Perciò si SEGUE LA COSA IN TUTTE LE SUE VICENDE CIRCOLATORIE.
E’ UN RAPPORTO, VINCOLO TRA DIVERSI FONDI, TERRENI; MA MAI TRA DIVERSE PERSONE!!! PER ESSERCI SERVITU’ , I FONDI DEVONO APPARTENERE A PROPRIETARI DIVERSI!!! TIPOLOGIE DI SERVITU’: POSITIVE attribuiscono al proprietario del fondo dominante il POTERE DI FARE qualcosa di positivo sul fondo servente (es. passare, far pascolare il gregge). Quest’ultimo deve accettare il PATI (ossia tollerare il passaggio, pascolo). NEGATIVE attribuiscono al proprietario del fondo dominante il POTERE DI NON FARE qualcosa sul fondo servente (es. non edificare o sopraelevare). Le spese spettano al proprietario del fondo dominante Nel caso in cui il proprietario del fondo servente è tenuto in forza del titolo ad una prestazione POSITIVA, si hanno allora 2 rapporti giuridici: RAPPORTO REALE e RAPPORTO OBBLIGATORIO PROPTER REM. (diverso il caso degli ONERI REALI:comportamenti che il proprietario deve tenere per il fatto di essere proprietario).
LA SERVITU’ NON PUO’ CONSISTERE IN UN’ATTIVITA’ POSITIVA! CONTINUE non si traducono in singoli atti di esercizio del diritto, l’attività dell’uomo è antecedente all’esercizio della servitù (es. acquedotto). DISCONTINUE si traducono in singoli comportamenti di sfruttamento della servitù del fondo dominante, per trarne utilità dalla servitù. APPARENTI “esistono opere visibili e permanenti” sul fondo servente che fanno apparire il fondo ad altri NON APPARENTI non“esistono opere visibili e permanenti” (es. servitù di passaggio). Altre tipologie: TIPICHE contenuto previsto e regolato dal codice civile. ATIPICHE possono essere costituite, purché finalizzate all’utilità del fondo dominante. INDUSTRIALI servono per l’attività produttiva del fondo (trasportare merci sul fondo) AZIENDALI (es. apporre insegna luminosa)
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2 CASI connessi a OBBLIGO E PRETESA:
REALITA’ DELLA SERVITU’ i fondi devono essere VICINI (non per forza confinanti). L’obbligo e
la pretesa non sono termini di un rapporto obbligatorio tra i due proprietari: attengono alla relazione tra fondi e seguono i fondi a prescindere dalla loro titolarità (c.d. diritto di sequela). SERVITU’ PERSONALI è un rapporto obbligatorio. Non sono vere servitù, perché la servitù non può essere tra diverse persone. Queste servitù sono opponibili solo a chi si obbliga, e sprovvisti quindi di sequela.
NASCITA DELLA SERVITU’ (art. 1031): 1. CONTRATTO O TESTAMENTO : sono volontarie e frutto dell’autonomia privata. 2. COATTIVE : (obbligo di legge) art. 1032 Il legislatore prevede che un soggetto titolare di un fondo può creare un passaggio ad un altro fondo che non ha accesso alla via pubblica, in cambio di un’INDENNITA’. Casi:
Se si trova ACCORDO col titolare si stipula CONTRATTO; Se non si trova accordo richiesta al giudice con sentenza COSTITUTIVA (art. 2932); PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO (es. passaggio linea elettrica, acqua) ELETTRODOTTO COATTIVO: il terreno sarà gravato dall’obbligo del passaggio dell’elettricità da parte dell’autorità pubblica. PASSAGGIO COATTIVO : se il mio fondo è intercluso (circondato da altri fondi) e non ho accesso alla via pubblica.
3. USUCAPIONE: acquisto a titolo ORIGINARIO. SOLO se sono servitù APPARENTI. E’ il possesso. Posso esercitare materialmente una serie di prerogative sul fondo servente. Un soggetto può non avere diritto di servitù, ma è come se lo fosse (continuo a passare sul fondo). Le servitù NON APPARENTI NON POSSONO ESSERE ACQUISTATE A TITOLO ORIGINARIO! 4. DESTINAZIONE DEL BUON PADRE DI FAMIGLIA: acquisto titolo ORIGINARIO. Un soggetto è proprietario di 2 fondi e decide di stabilire impianti in un fondo a beneficio anche dell’altro. In questo caso non può sorgere servitù perché non la si può costituire sulla cosa propria. Ma se il fondo cessa di appartenere allo stesso proprietario, automaticamente si costituisce la servitù.
ESTINZIONE DELLA SERVITU’:
RINUNCIA da parte del titolare; SCADENZA DEL TERMINE (se servitù a tempo); CONFUSIONE : quando proprietario del fondo dominante acquista la proprietà del fondo servente; PRESCRIZIONE ESTINTIVA DI 20 ANNI (non uso)
TUTELA DELLA SERVITU’: art. 1079 chi si afferma titolare di una servitù, chiede una pronuncia giudiziale di accertamento del suo diritto. Si chiama AZIONE CONFESSORIA (accertare diritto, fatte cessare molestie e turbative, risarcimento danni). Questo vale per tutti i DIRITTI REALI. A
COMUNIONE Art. 1100: “Quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone”. Più soggetti hanno lo stesso diritto (contitolarità), ma non è PIENO, perché il suo diritto deve coesistere con gli altri soggetti. A ogni soggetto spetta una quota ideale sull’intero bene, che di regola è disponibile. La quota è un’unità di misura aritmetica dei poteri del proprietario. I frutti sono suddivisi in base alle quote di comproprietà di ciascun soggetto.
NASCITA DELLA COMUNIONE:
VOLONTARIA nasce dalla volontà dei privati (es. fratelli acquistano una proprietà in comune) INCIDENTALE i soggetti si trovano in comunione, senza un atto di volontà. Da ciò è possibile
sciogliersi con un contratto di divisione. Es. testamento (comunione ereditaria), unione e commistione. FORZOSA imposta dalla legge, i soggetti non possono sciogliere quella comunione (es. condominio, ossia comunione forzosa del muro). Non si può procedere a una divisione.
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POTERE DI GODIMENTO:
Art. 1102 SERVIRSI DELLA COSA IN COMUNE (es. passare nel cortile comune), purché non si alteri la destinazione (es. trasformare la villa in un albergo) e non impedisca agli altri soggetti il godimento. Inoltre è consentito apportare modifiche alla cosa comune purché ci si accolli le spese. Art. 1103 QUOTA : libertà di disporre e cedere la quota come si preferisce. Art. 1108 ATTI DI DISPOSIZIONE DEL BENE che coinvolgono tutti i proprietari, è necessario il consenso di tutti.
AMMINISTRAZIONE DELLA COSA IN COMUNE:
Art. 1105 tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell’amministrazione della cosa comune. Non è però richiesto il consenso di tutti. - Per gli atti di ORDINARIA AMMINISTRAZIONE: basta maggioranza dei soggetti calcolata in base alla quota (50%). - Per gli atti di STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE(vietati) : maggioranza dei 2/3 dei partecipanti che rappresenti 2/3 valore dell’intero.
SCIOGLIMENTO COMUNIONE: Art. 1111 La comunione è provvisoria e può essere sciolta in ogni momento. (più persone proprietarie del bene possono sciogliere la comunione):
Se sono TUTTI D’ACCORDO CONTRATTO DI DIVISIONE; Se non sono tutti d’accordo giudice e chiedo DIVISIONE GIUDIZIALE. Le parti non possono rimanere in comunione per più di 10 anni.
Il contratto vuole favorire lo scioglimento della comunione.
CONDOMINIO = Combinazione di proprietà individuale e collettiva. Il singolo condomino può far uso delle parti purché non ne alteri la destinazione e deve contribuire in misura proporzionale alla sua quota alle spese per la conservazione delle parti (portineria, riscaldamento).
AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO: ORGANI:
ASSEMBLEA se i condomini sono più di 4. Essa nomina l’amministratore.
Se invece ci sono più di 10 condomini si approva a maggioranza un regolamento sull’utilizzo delle parti in comune (ripartizione spese, amministrazione condominio).
AMMINISTRATORE dura in carica 1 anno. Ha la rappresentanza del condominio.
MULTIPROPRIETA’ È volta ad assicurare al multiproprietario un potere di godimento turistico - aziendale solo per un determinato periodo di ogni anno. La multiproprietà è alienabile ed è perpetua: ciò induce a ritenerla posizione a carattere reale e non solo obbligatoria.
OBBLIGAZIONE = rapporto tra un soggetto chiamato DEBITORE e un altro soggetto chiamato CREDITORE, di cui il primo è tenuto ad una determinata prestazione a favore del secondo. Si contrappone l’OBBLIGAZIONE NATURALE = la prestazione è dovuta in forza di un dovere morale o sociale. Quindi il debitore non è obbligato ad eseguire la prestazione, ma se la esegue non può chiedere la restituzione. Caratteristiche sono: SPONTANEITA’ e CAPACITA’economiche del soggetto.
OGGETTO OBBLIGAZIONE art. 1174: PRESTAZIONE = comportamento dovuto al debitore. È necessariamente patrimoniale, perché il debitore risponde dell’inadempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. (mentre l’interesse creditorio non lo è). Deve essere suscettibile a valutazione economica e deve rispondere ad un INTERESSE anche non patrimoniale.
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Possono essere di:
DARE consegna di un bene; può essere SPECIFICA o GENERICA (in base alla tipologia di bene); FARE compiere un’attività materiale o giuridica (es. stipulazione contratto). Può essere: - obbligazioni di MEZZI : il debitore deve svolgere una determinata attività, senza garantire al creditore il risultato sperato;
- obbligazioni di RISULTATO : il debitore deve realizzare un determinato risultato (atteso). NON FARE si parla di obbligazione NEGATIVA. (es. no concorrenza tra fornitori). REGOLA DELLA BUONA FEDE
Art. 1175 : (senso OGGETTIVO) Il debitore e creditore si devono comportare secondo le regole della CORRETTEZZA (lealtà).
DEBITORE deve adempiere con media diligenza (obblighi di avviso); CREDITORE ha dovere di collaborazione nell’adempimento (es. accettare sostituzioni compatibili con il credito; obblighi di avviso).
(senso SOGGETTIVO) Situazione psicologica in capo ad un soggetto che ne giustifica la protezione. Di norma è condizione di ignoranza (incolpevole) di una determinata situazione. Es. creditore apparente.
FONTI DELLE OBBLIGAZIONI: possono sorgere da:
CONTRATTO FATTO ILLECITO Ogni altro atto o fatto idoneo a produrlo in conformità all’ordinamento.
OBBLIGAZIONI PLURISOGGETTIVE: (sono indivisibili) Alcune obbligazioni possono riferirsi a una pluralità di soggetti (debitori/creditori). Si hanno:
OBBLIGAZIONE SOLIDALE : (pagare in un’unica volta) -
ATTIVO + creditori obbligati solidamente, ossia basta che l’unico debitore effettui l’intera prestazione a uno dei creditori, e l’obbligazione verrà estinta.
Quando il debitore estingue il debito; all’interno del ceto creditorio, i creditori ripartiscono la somma in parti uguali e si chiama AZIONE DI CONCREDITO) si propagano gli effetti favorevoli. -
PASSIVO + debitori obbligati solidamente, ossia basta che uno dei tanti debitori effettui l’intera prestazione all’unico creditore, e ha effetto liberatorio su tutti i debitori.
Art. 1292 Oppure il creditore può andare a chiedere l’intera prestazione a un debitore solo. Se questo paga l’intera somma, gli altri debitori sono esentati dal debito. A questo punto l’obbligazione viene ripartita in parti uguali da pagare e si chiama AZIONE DI REGRESSO.
OBBLIGAZIONI PARZIARIA: (ognuno paga il suo) -
ATTIVO + soggetti creditori, ossia a ogni creditore deve spettare la propria prestazione. PASSIVO + soggetti debitori, ossia ogni debitore deve pagare il proprio creditore.
Come si riconosce se è PARZIALE O SOLIDALE? Si riconosce attraverso:
Contratto che specifica;
PRESUNZIONE DI SOLIDARIETA’ (art. 1294) - Se si hanno + debitori, si presume che siano in SOLIDO (se legge o titolo non dicono -
nulla); Se si hanno + creditori, si presume che l’obbligazione sia PARZIARIA (non si può chiedere l’intero). Questo perché si vuole agevolare l’adempimento.
Se obbligazione è indivisibile? Quando si ha una prestazione che non può essere pagata parzialmente (es. vendita di un cavallo) si applicano le regole della solidarietà (attiva o passiva).
TIPOLOGIE OBBLIGAZIONI CON PLURALITA’ DI OGGETTI:
ALTERNATIVE art. 1285 nel rapporto obbligatorio ci sono più prestazioni, ma il debitore si libera adempiendone solamente 1 a sua scelta, salvo attribuzione al creditore. Se la prestazione diventa IMPOSSIBILE per causa non imputabile alle parti, il debitore deve eseguire un’altra prestazione.
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FACOLTATIVE l’obbligazione ha come oggetto una sola prestazione, ma il debitore ha la facoltà
di liberarsi eseguendone un’altra. La prestazione DOVUTA è una sola e se diventa IMPOSSIBILE, il debitore ne viene liberato e l’obbligazione si estingue. OBBLIGAZIONE PIU’ DIFFUSA: PECUNIARIE = hanno ad oggetto una somma di denaro. (come disponibilità monetaria cui è riconnesso un potere d’acquisto).
Mentre un tempo erano definite come obbligazioni generiche (quantum di banconote: di qui era una datio in solutum il pagamento con assegni). In base all’art. 1277 “il debito pecuniario si estingue con moneta avente corso legale nello stato e per il suo valore nominale”. PRINCIPIO NOMINALISTICO ( = il debitore si libera pagando alla scadenza la stessa quantità di moneta inizialmente fissata): 1. DEBITI LIQUIDI /DI VALUTA i beni vengono individuati in base al loro valore nominale (valore determinato inizialmente). È rischioso a causa dell’INFLAZIONE, ma avvantaggerebbe il debitore (viceversa se ci fosse deflazione, si avvantaggerebbe il creditore). Per evitare deprezzamenti monetari, le parti possono concordare “CLAUSOLE SI INDICIZZAZIONE”, al cui variare degli indici (ISTAT, MERCI PREGIATE, ORO, VALUTE ESTERE), si modifica la somma da pagare.
Il debitore può pagare in contanti fino a 12.500€; Se si eccedono i 12.500€, il debitore deve pagare con ASSEGNO; deve esserci il consenso col creditore. 2. DEBITI DI VALORE la somma di denaro rappresenta il valore di un valore reale. Es. risarcimento danni: non sono ancora liquidi, non è determinato a un preciso ammontare, ma è rappresentato ad un valore esterno (quello che mi serve per portare il bene danneggiato al valore iniziale). Se il risarcimento danni avviene dopo 10 anni rispetto all’incidente, il danno deve essere rivalutato. Nel momento della liquidazione, il debito diventa di VALUTA (la somma sarà quantificata e soggetti a interessi).
INTERESSI È una particolare obbligazione PECUNIARIA, avente carattere accessorio. Tutti i debiti devono essere LIQUIDI (determinati nel loro preciso ammontare) ed ESIGIBILI (possono essere richiesti dal creditore).
In base alla loro funzione, si distinguono in:
CORRISPETTIVI interessi su capitali prestati ad altri. (es. mutuo); COMPENSATIVI somme di denaro come compenso di risarcimento danni; MORATORI dovuti a titolo risarcimento del danno da ritardo. Il creditore esige il debito; così il debitore viene messo in MORA e deve risarcire il danno con un nuovo interesse moratorio.
ANATOCISMO = capitalizzazione degli interessi (interessi su interessi). È vietata nel nostro ordinamento.
ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE Modi: 1. ADEMPIMENTO 2. COMPENSAZIONE SATISFATTORI interesse del creditore 3. CONFUSIONE 4. NOVAZIONE 5. REMISSIONE NON SATISFATTORI 6. IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA
1. ADEMPIMENTO (art. 1176 – 1217) = esatta esecuzione della prestazione, che soddisfa l’interesse creditorio. Il debitore deve usare la DILIGENZA DEL “BUON PADRE DI FAMIGLIA”, ossia deve curare con attenzione e con prudenza che riesca ad adempiere alla prestazione. (se non è diligente, non è adempiente).
Siccome il debitore deve adempiere esattamente la prestazione dovuta, il creditore può rifiutare un pagamento parziale offerto dal debitore. Anzi la Suprema Corte l’ha definito ILLEGITTIMO. Quindi la prestazione deve essere COMPLETA (art. 1182).
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Il debitore, dopo aver effettuato la prestazione, può richiedere che gli venga rilasciata la QUIETANZA, ossia una dichiarazione scritta, di natura CONFESSIORIA, col quale il creditore attesta di aver ricevuto l’adempimento.
MODI DELL’ADEMPIMENTO: LUOGO = dove si è stipulato il contratto. Viene determinato nel titolo costitutivo del rapporto, oppure è determinato dagli USI o NATURA della prestazione. Se questi non ci sono, si osservano queste regole: a) Consegna di una cosa certa e determinata: nel luogo in cui essa si trovava al momento della conclusione; b) Pagare una somma di denaro: al domicilio del creditore; c) Tutte le altre prestazioni al domicilio del debitore.
TEMPO = termine a vantaggio del debitore. Non gli può essere chiesta la somma prima della scadenza. Ma se vuole può pagare in anticipo (prestazione inesigibile). Si osserva che: a) Obbligazione è ad esecuzione continuata oppure periodica occorre determinare il momento iniziale e finale della prestazione dovuta; b) Obbligazione è ad esecuzione istantanea. Il termine può essere fissato a favore di entrambi, nel caso in cui tutti e 2 non possono pretendere di eseguire o ricevere la prestazione prima della scadenza. LEGITTIMIZZAZIONE A PAGARE E RICEVERE (TERZO) - Legittimato a pagare è di norma il debitore, ma può adempiere anche un terzo (se prestazione fungibile, ossia pagare una somma di denaro). Il creditore non può rifiutare la prestazione, a meno che il debitore gli abbia comunicato la sua opposizione oppure interesse personale che il debitore lo esegua di persona. - Legittimato a ricevere è il creditore o chi da lui indicato: solo così il pagamento sarà liberatorio.
IMPUTAZIONE DEL PAGAMENTO È un contratto che si trasforma in un OBBLIGAZIONE FACOLTATIVA (basta che venga eseguita).
Se il debitore ha più debiti della stessa specie verso la stessa persona, può scegliere quale debito estinguere. In questo caso il creditore rilascia la quietanza che attesta quale debito è stato estinto. Se nessuno dichiara, il pagamento è imputato a quello SCADUTO; Se sono tutti scaduti, vale quello con MENO GARANZIE (ossia il più rischioso per il creditore) Oppure vale quello PIU’ ONEROSO per il debitore; Oppure vale quello PIU’ ANTICO.
Se tali criteri non valgono, l’imputazione viene fatta proporzionalmente ai vari debiti.
PRESTAZIONE IN LUOGO DELL’ADEMPIMENTO = il debitore deve eseguire la prestazione prevista dall’accordo. Ad eccezione il creditore può acconsentire che il debitore si liberi in modo diverso, ma basta che ciò sia previsto dal creditore.
Il debitore resta obbligato ad eseguire la prestazione originaria e il contratto si conclude quando il debitore adempie alla prestazione sostitutiva. Se si ha un debito monetario, su cui si sono generati gli INTERESSI, e non riesco a pagarlo; si imputa PRIMA GLI INTERESSI e poi il debito. q
COOPERAZIONE DEL CREDITORE E MORA CREDENDI Per la realizzazione dell’adempimento, è necessaria la cooperazione del creditore. Il creditore potrebbe non avere interesse ad ottenere subito il debito, perché in questo modo lui continuerebbe a percepire gli interessi. Ma se il creditore senza legittimo motivo, rifiuti di ricevere l’adempimento offerto dal debitore, allora viene messo in mora. L’offerta del debitore può essere:
29 SOLENNE è compiuta da un pubblico ufficiale (es. notaio); SECONDO GLI USI gli effetti della mora non si verificano dal giorno dell’offerta, ma da quello del deposito delle cose dovute.
2. COMPENSAZIONE (art. 1243) = si hanno 2 soggetti che sono obbligati reciprocamente, ossia il creditore è al tempo stesso anche debitore. I due rapporti possono estinguersi senza bisogno di provvedere all’adempimento, ma attraverso la “COMPENSAZIONE” dei rispettivi debiti omogenei (ma il credito degli alimenti non può formare oggetto di compensazione).
3 tipi di compensazione:
LEGALE art. 1243: quando i crediti reciproci sono LIQUIDI (essere determinati nel loro preciso ammontare), ESIGIBILI ( non è posto termine di scadenza) e OMOGENEI ( devono essere beni dello stesso tipo).
In sede di giudizio bisogna che venga eccepita (deduco dai fatti) per ribattere e pronunciarsi la compensazione devo attivarmi. Il giudice non può agire con l’iniziativa, ma accerta solo l’esistenza. ESTINZIONE: i debiti si estinguono dal momento della loro coesistenza.
GIUDIZIALE il debito è esigibile e omogeneo, ma NON E’ LIQUIDO ( es. risarcimento danni), ma
dagli atti di causa, il giudice può pronunciarsi (se il credito è di facile e pronta liquidazione) con una sentenza costitutiva e determina la compensazione. VOLONTARIA le parti si accordano da sole.
3. CONFUSIONE (art. 1253) = la figura del creditore e debitore vengono riunite nella stessa persona. (es. debitore diventa erede del creditore). In questo caso l’obbligazione si estingue per “CONFUSIONE”.
4. NOVAZIONE (art. 1230) = accordo tra le parti per estinguere una vecchia obbligazione e farne nascere una nuova. Ha funzione estintiva e costitutiva (Dovevo una somma di denaro ed invece stabiliamo che dovrò una quantità di grano).
2 elementi:
Elemento SOGGETTIVO: ANIMUS NOVANDI effettivo contratto che vogliamo; Elemento OGGETTIVO : ALIQUIDI NOVI nuovo oggetto del rapporto obbligatorio. Deve presentare novità nell’oggetto o nel titolo.
5. REMISSIONE (ART. 1236) = consiste in un negozio unilaterale che deve essere comunicato al debitore, col quale il creditore rinuncia a ricevere la prestazione dal debitore. In questo modo viene estinto il debito.
Factum de no petendo : patto con cui il creditore si obbliga a non esigere la prestazione.
6. IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA (ART. 1256) = viene estinto il debito qualora dipenda da causa non imputabile al debitore. Viene distinta l’impossibilità:
TEMPORANEA (es. malattia) il debitore non è responsabile del ritardo. Ma se ridiviene possibile quando il creditore non ne ha più interesse, l’obbligazione si estingue. DEFINITIVA (es. morte) si estingue automaticamente.
INADEMPIMENTO E LA MORA INADEMPIMENTO (art. 1218) = perché si verifichi l’inadempimento è necessario che sia già maturato il tempo dell’adempimento (es. scaduto il termine, ritardo, non paga proprio) e quindi il debitore non esegue la prestazione dovuta. Ne è però liberato solo se gli diviene impossibile per causa a lui non imputabile. E l’impossibilità è talora intesa come oggettiva ed assoluta, coincidente con il caso fortuito.
L’inadempimento può essere:
TOTALE la prestazione è mancata interamente;
30 PARZIALE la prestazione è stata si effettuata, ma non correttamente; ASSOLUTO è escluso che possa essere effettuato in futuro; RELATIVO la prestazione non è stata ancora eseguita, ma la si potrebbe fare in futuro (ritardo).
ELEMENTI CHE DEVONO SUSSISTERE: art. 1176 (debitore diligente)
L’impossibilità è OGGETTIVA, ASSOLUTA E RELATIVA; Il debitore deve provare la CAUSA che ha determinato l’impossibilità (se non lo fa, deve pagare) e che questa causa non è da lui imputabile (ne prevedibile, ne evitabile). Es. caso fortuito terremoto Es. forza maggiore RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE (= responsabilità per inadempimento, è OGGETTIVA)
Art. 1218 il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno (responsabilità contrattuale, ossia responsabilità per inadempimento), se non prova che il ritardo è dovuto da cause a lui non imputabili. Se così fosse l’obbligazione si estingue. Se il debitore non ha usato DILIGENZA, PRUDENZA E PERIZIA allora egli risponderà per COLPA. (viene richiesta una diligenza diversa, in base alla competenza che gli spetta).
DANNO RISARCIBILE: Il danno che il creditore può richiedere al debitore può riferirsi al caso di inadempimento ASSOLUTO (costituito dalle conseguenze negative che non hanno permesso la prestazione) e inadempimento RELATIVO (costituito dalle conseguenze negative del ritardo della prestazione). Quindi la PERDITA DEL CREDITORE ( danno emergente”) comprenderà anche il mancato guadagno (lucro cessante). QUANTUM Per capire sono state istituite 2 TEORIE:
CASUALITA’ ADEGUATA ciò che succede generalmente CONDICIO SINE QUA NON Non tutte le perdite e mancato guadagno sono risarcibili: dipende se quell’inadempimento è davvero la causa del mancato guadagno. Altrimenti NON E’ VERA CAUSA.
Art. 1125 PREVEDIBILITA’ DEL DANNO: deve risarcire in base a quando l’obbligazione è sorta. Art. 1227 CONCORSO IN COLPA DEL CREDITORE : si risarcisce il valore del bene al momento che era stipulata l’obbligazione. Se il danno è dovuto a una negligenza del creditore, allora sarà MINORE perché è dovuto a un danno colposo del creditore. Quindi la responsabilità viene limitata o esclusa per il debitore.
Ritardi di debiti PECUNIARI si attua con la previsione degli interessi moratori; il valore degli interessi legali è pari al 3%. È risarcibile sia il danno PATRIMONIALE che NON PATRIMONIALE (sofferenza morale); basta che sia una “conseguenza diretta e immediata” dell’inadempimento. Al creditore spetta:
LIQUIDAZIONE DEL DANNO il creditore ha l’onere di provare le singole “voci di danno” per le quali pretende di essere risarcito. Il creditore può pattuire col debitore al momento della stipulazione del contratto una “clausola penale”, nel quale si stabilisce già quanto il debitore dovrà in caso di inadempimento. Se il creditore non dà una prova del preciso ammontare, il legislatore autorizza il giudice a definire la somma anche con una “valutazione equitativa”. A questo punto oltre al danno spettano al debitore anche gli INTERESSI (hanno tasso molto alto per evitare che vada in mora).
CLAUSOLE DI ESONERO DA RESPONSABILITA’ Art. 1229: è nullo qualsiasi patto che escluda la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave.
EFFETTI DELL’INADEMPIMENTO:
RISARCIMENTO DEL DANNO CAGIONATO; CREDITORE PUO’ OTTENERE L’ESECUZIONE FORZATA con: - ESPROPRIAZIONE FORZATA possibilità che ha il creditore di far vendere i beni (pignoramento) - ESECUZIONE FORZATA IN FORMA SPECIFICA si ha l’obbligo di CONSEGNA, FARE, NON FARE: è uno strumento giudiziale per ottenere forzatamente ciò che il debitore non dà spontaneamente.
MORA DEL DEBITORE (mora debendi)
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Può venire solo con obbligazioni POSITIVE (dare, fare). Si ha quando sussistono 3 presupposti:
RITARDO nell’adempimento; (avviene sempre per questo e solo motivo) IMPUTABILITA’ del ritardo per il debitore; INTIMAZIONE (o richiesta) per iscritto da parte del creditore di adempiere anche se in ritardo.
Dal primo presupposto, si deduce che l’obbligazione può derivare da FATTO ILLECITO, che il debitore dichiari per iscritto di non voler adempiere, oppure che l’obbligazione è a termine e la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore(“obbligazioni portables”).
EFFETTI DELLA MORA:
Risarcimento del danno per il ritardo (interessi nel caso di obbligazioni pecuniarie); Il rischio per l’impossibilità della prestazione, anche per causa a lui non imputabile, cade in capo al debitore, perché è già inadempiente e quindi in mora (viceversa se il debitore non è in mora, il rischio del fortuito è a carico del creditore).
RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE DEL DEBITORE Se il debitore non effettua la prestazione dovuta, il creditore può promuovere un processo esecutivo sui beni del debitore, facendoli espropriare. Quindi “il debitore risponde all’obbligazione con tutti i suoi beni presenti e futuri”. Il suo patrimonio costituisce la GARANZIA GENERICA del creditore. Se vi sono più creditori, essi hanno uguale diritto di soddisfarsi col ricavato. Le cause legittime di prelazione (= diritto di precedenza) sono:
PEGNO; IPOTECA; PRIVILEGI: è la preferenza che si accorda in considerazione della causa di credito; ossia alcuni creditori sono preferiti rispetto ad altri nella fase di distribuzione del ricavato. L’ordine di preferenza è stabilito dalla LEGGE.
Il privilegio può essere: -
GENERALE su tutti i beni mobili del debitore è una qualità del credito ; SPECIALE su beni mobili (PEGNO) e beni immobili (IPOTECA) è un diritto reale di garanzia.
MORA DEL CREDITORE (mora credendi) Avviene quando il creditore non rende possibile l’adempimento.
CONSEGUENZE:
Aggravamento del rischio del creditore: se lui avesse ricevuto la cosa, il debitore se ne sarebbe liberato; Il debitore non deve più gli interessi, ne i frutti della cosa; Può pretendere il risarcimento dei danni e le eventuali spese che ha dovuto sostenere per conservare la cosa.
Il creditore si mette in mora con:
OFFERTA REALE il debitore col notaio, fa portare il bene a domicilio del creditore OFFERTA DI INTIMAZIONE intimazione al creditore di riceverla in un certo luogo e data. È l’ufficiale giudiziario a definire il tutto.
DEPOSITO LIBERATORIO il debitore è tutelato e ha la facoltà di depositare la merce senza il consenso del creditore.
MODIFICAZIONE DEI SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI NEL RAPPORTO OBBLIGATORIO AMBULATORIETA’ L’obbligazione è normalmente ambulatoria, poiché possono modificarsi, prima dell’estinzione, i soggetti attivi o passivi. In particolare lo sono le obbligazioni reali (o propter rem) in cui il soggetto è strettamente connesso alla titolarità del diritto reale.
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MODIFICHE DAL LATO ATTIVO (a titolo particolare) 1. CESSIONE CREDITO; 2. DELEGAZIONE ATTIVA; 3. PAGAMENTO CON SURROGAZIONE.
1. CESSIONE CREDITO (art. 1260) CEDENTE
CEDUTO
CESSIONARIO
= È un contratto con cui il creditore (cedente) vende a un terzo (cessionario) il debito. Per il trasferimento non serve il consenso del debitore (ceduto). Si identifica solo l’effetto del credito. CARATTERISTICHE: Non serve il consenso del ceduto (debitore) che ne rimane estraneo; Il credito può non essere trasferibile (es. cedere un credito di natura personale o un credito alimentare che non può essere ceduto a un terzo); La cessione avviene al momento del trasferimento del credito. Per essere efficace bisogna che venga comunicato al debitore e accetti questa cessione, altrimenti la cessione non è efficace nei suoi confronti (ne è liberato). L’accettazione della cessione serve a renderla opponibile ai terzi. GARANZIE DEL CEDENTE: PRO SOLUTO garanzia dell’ESISTENZA del credito ed è sempre dovuta nelle cessioni onerose. PRO SOLVENDO si garantisce l’adempimento del credito, quindi sia che il credito esista ma anche la solvenza del ceduto se è stato pattuito (estinzione debito del creditore verso il terzo). La CESSIONE può essere: TITOLO ONEROSO il creditore garantisce al terzo l’esistenza del credito al momento della cessione; TITOLO GRATUITO il creditore garantisce al terzo la verità, ossia attraverso un patto si assume la garanzia della solvenza del debitore.
2. DELEGAZIONE ATTIVA DELEGANTE CREDITORE ORIGINARIO
Rapporto valuta
DELEGATO DEBITORE ORIGINARIO
Rapporto- provvista
DELEGATARIO INCARICATO
= il creditore (delegante) delega il debitore (delegato) ad effettuare una prestazione al terzo (delegatario). (il terzo è il beneficiario), mentre il delegato è debitore sia del creditore sia del terzo al quale deve la prestazione (es. regalo). L’effetto di delegazione attiva è di solito cumulativo: al creditore originario non si sostituisce, ma si aggiunge un nuovo creditore (delegatario).
3. PAGAMENTO CON SURROGAZIONE (art. 1201- 1205) = un terzo si surroga (= sostituisce) nei diritti del creditore. La surrogazione dà luogo ad una successione nel lato attivo del rapporto obbligatorio. SCOPO : agevolare l’adempimento verso il creditore originario con l’attribuzione del terzo.
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La surrogazione può avvenire in 3 casi:
Surrogazione per volontà del debitore es. mutuo da un terzo e surroga il terzo a pagare il debito. Surrogazione per volontà del creditore in caso di adempimento del terzo. Per volontà della legge (ex lege sostituzione del debitore nel ruolo di creditore).
In tutti i casi si deve avere DATA CERTA; nell’atto di mutuo deve esserci lo SCOPO; nella quietanza si deve menzionare la PROVENIENZA. A questo punto il debitore può surrogare chi gli ha prestato il debito.
MODIFICHE DAL LATO PASSIVO (a titolo particolare) 1. DELEGAZIONE PASSIVA; 2. ESPROMISSIONE; 3. ACCOLLO.
1. DELEGAZIONE PASSIVA (art. 1268) = il debitore (delegante) delega il debito a un terzo (delegato), che dovrà poi restituirlo al creditore (delegatario). Si distingue in:
PROMETTERE (promittenti) = il debitore delega un terzo ad obbligarsi ad effettuare un pagamento a favore del creditore. È lo schema della cambiale- tratta.
Il fatto che il terzo effettui la prestazione, non libera il debitore dal debito originario; ma il debitore assieme al terzo sono obbligati alla prestazione anche se alla fine colui che pagherà sarà il terzo. Il creditore può con una dichiarazione espressa acconsentire a liberare il debitore, conservando come unico debitore il terzo. RAPPORTO DI PROVVISTA il terzo ha promesso di pagare il creditore coi soldi del debitore; a questo punto il terzo potrà opporre al creditore tutte le eccezioni che quest’ultimo (creditore) avrebbe opposto al debitore.
PAGAMENTO (promittendi) consiste in un accordo tra debitore e terzo, in cui il debitore delega
il terzo ad effettuare una determinata prestazione(AASUNZIONE DELL’OBBLIGO) a favore del creditore (es. assegno bancario). Quindi ha funzione immediatamente SOLUTORIA. CAUSALE o TITOLATA nuovo debitore delegato possa opporre eccezioni fondate sul rapporto di provvista o sul rapporto di valuta. Se è TITOLATA posso opporre al creditore tutte le eccezioni dei rapporti.
2. ESPROMISSIONE (art. 1272) ESPROMESSO (debitore)
Rapporto valuta
Rapporto- provvista
ESPROMISSARIO (creditore)
ESPROMITTENTE (terzo)
= è un accordo BILATERALE tra il creditore e il terzo, in cui il terzo si obbliga col creditore a pagare il debito dell’espromesso (debitore) senza aver ricevuto nessun incarico. Il debitore originario non ha avuto l’iniziativa, ma l’ha presa il terzo (espromittente). L’espromissione è CUMULATIVA, cioè il terzo è obbligato in solido con il debitore originario. Inoltre il creditore può dichiarare li liberare il debitore originario,e in questo caso l’unico obbligato sarà solo il terzo. Occorre sempre menzionare il RAPPORTO DI VALUTA (= ovvero l’obbligazione che vado ad assumermi). Mentre può non essere menzionato il rapporto di PROVVISTA (ossia il rapporto tra debitore e creditore).
3. ACCOLLO (art. 1273) = il debitore e il terzo si accordano perché il terzo paghi l’obbligazione.
Si arreca un vantaggio per il creditore, perché avrà 2 debitori.
34 ACCOLLATO (debitore)
Rapporto valuta
Rapporto- provvista
ACCOLLATARIO (creditore)
ACCOLLANTE (terzo)
2 figure di ACCOLLO:
INTERNO le parti non intendono attribuire alcun diritto al creditore verso il terzo. Quindi il creditore non acquisto un nuovo debitore. ESTERNO l’accordo tra debitore e terzo si presenta come un contratto a favore del terzo.
CONTRATTO ART. 1321 = Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Il contratto è lo strumento per realizzare determinati interessi delle persone attraverso la produzione di effetti giuridici, che possono riguardare sia diritti reali (es. trasferimento proprietà) sia rapporti obbligatori. Il contratto è un fatto, un NEGOZIO GIURIDICO, ossia una manifestazione di volontà di uno o più soggetti. È il regno dell’AUTONOMIA CONTRATTUALE (art. 1322) consiste nella libertà di dare concreto contento al contratto e libertà di scegliere tipi contrattuali non disciplinati, ossia un “modello” di contratto che ha determinate caratteristiche volte a realizzare un’operazione economica. Le parti nell’ultimo caso possono concludere contratti che non appartengono a una disciplina particolare e vengono chiamati “socialmente tipici”. I contratti possono avere: • EFFETTI REALI determinano la trasmissione o la costituzione di un diritto reale; • EFFETTI OBBLIGATORI danno luogo alla nascita di un nuovo rapporto obbligatorio.
ELEMENTI ESSENZIALI art. 1325: 1. 2. 3. 4.
ACCORDO DELLE PARTI : rinvio CAUSA : funzione del contratto OGGETTO : lecito, determinato/abile FORMA : se richiesta ad substantiam (di qui distinzione tra contratti formali e non formali).
1. ACCORDO DELLE PARTI E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO. L’accordo nasce con dichiarazione tacita (alzata di mano), espressa oppure da comportamenti concludenti con nuove forme di accordo (online).
L’accordo può essere: - SIMULTANEO con una firma; - FORMAZIONE PROGRESSIVA si formula una proposta e si ha notifica al destinatario. Quindi non serve la conoscenza effettiva, ma basta la PRESUNZIONE DI CONOSCENZA (es. giungere all’indirizzo del
destinatario). Il contratto inizia con un procedimento chiamato PROPOSTA e termina con l’ACCETTAZIONE. Entrambi non producono effetti contrattuali ma sono dichiarazioni di VOLONTA’ UNILATERALI. Inoltre entrambi sono RECETTIZI quando la notizia giunge a destinazione e sono REVOCABILI fintanto che non c’è il contratto, ossia il vincolo.
PROPOSTA La proposta deve presentare tutti i requisiti del contratto che si andrà a concludere e quindi deve essere COMPLETA.
ACCETTAZIONE
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L’accettazione ha carattere di TEMPESTIVITA’ (entro i termini) e CONFORMITA’ alla proposta. Se non lo è, vale come nuova proposta. (es. una proposta di contratto non può rimanere efficace a tempo indefinito; se il destinatario non risponde entro quel termine, allora la proposta perde di efficacia).
Se sussistono tutte queste caratteristiche, si costituirà il tempo e luogo del contratto. 2 MODI DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO:
ESECUZIONE PRIMA DELLA RISPOSTA DELL’ACCETTANTE (art. 1327) per urgenza conclusione: il contratto si conclude nel tempo e luogo dell’esecuzione materiale della prestazione. CONTRATTO CON OBBLIGAZIONE SOLO DEL CONTRAENTE (art. 1333) il proponente è l’unico che si obbliga, fa la proposta che diventa irrevocabile; quando l’altro viene a conoscenza ma rimane in silenzio, il contratto è concluso.
LA REVOCA della: PROPOSTA “ La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso”. La sua revoca è considerato come un atto NON RECETTIZIO e pertanto deve essere fatta prima dell’accettazione, se però l’altro in buona fede ha già avviato la formazione del contratto, deve essere indennizzato (spese e perdite subite). La proposta perde automaticamente efficacia se prima della conclusione del contratto, il proponente muore o diventa incapace. ACCETTAZIONE La revoca deve giungere al proponente prima della conoscenza dell’accettazione medesima. Avviene attraverso un atto unilaterale. PROPOSTA IRREVOCABILE = ci si impegna a non revocarla entro un certo termine di efficacia. Altrimenti si converte in una proposta semplice. Viene fatta unilateralmente dal proponente per favorire il destinatario della proposta. CONTRATTO DI OPZIONE = si stipula un contratto col quale un soggetto ferma la sua proposta come irrevocabile e l’altro paga un corrispettivo che serve per assicurarsi il beneficio della proposta irrevocabile entro un certo termine. Si impone un sacrificio patrimoniale attraverso il consenso. È ONEROSA E BILATERALE. È un CONTRATTO STRUMENTALE. Se però manca un termine, l’opzione rimane, ma si andrà dal giudice per fissare il termine. PRELAZIONE = diritto di essere preferito ad ogni altro, nel caso in cui la persona soggetta alla prelazione dovesse scegliere. Il soggetto passivo non è obbligato a concludere il contratto e conserva la sua libertà di decidere. La prelazione può essere VOLONTARIA quando viene concessa con un accordo tra privati, oppure può essere LEGALE se derivante da norma di legge. OFFERTA AL PUBBLICO Un particolare tipo di PROPOSTA è l’OFFERTA AL PUBBLICO (art. 1336) che vale come proposta contrattuale perché indirizzati a destinatari indeterminati e la conclusione del contratto avviene solo per effetto della dichiarazione di accettazione. È REVOCABILE ed è efficace anche nei confronti anche di chi non era venuto a conoscenza della revoca.
DOVERE DI BUONA FEDE art. 1337 Se una parte è a conoscenza di cause che rendono nullo il contratto, deve renderle note: questo è comportarsi in buona fede CARATTERISTICHE: -
Informare la controparte (es. cause invalidità del contratto); Obblighi di segretezza; Custodire la merce in attesa che il contratto venga concluso; Obbligo di non venire meno al contratto senza giusto motivo ripartizione danni. Non indurre qualcuno a stipulare un contratto traendolo in inganno (dolo contrattuale) per trarne vantaggio; in questo caso il contratto è annullabile per un VIZIO DELLA VOLONTA’.
RESPONSABILITA’ PRE-CONTRATTUALE : CULPA IN CONTRAHENDO
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E’ di natura extracontrattuale e avviene quando la trattative è illecita e lesiva degli interessi dell’altra parte; questo costituisce inadempimento perché viene leso L’INTERESSE POSITIVO. Se vengono violati, scatta la PRE-RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE (es. interrompere trattative, mi recedo dalla responsabilità) e bisogna RISARCIRE I DANNI SUBITI, ossia per aver contrattato in modo infruttuoso (mancati guadagni, spese sono INTERESSI NEGATIVI), ma però non quelli che lo avrebbero avvantaggiato (vantaggi patrimoniali) perché comunque il contratto non si è concluso.
N.B.
SE LA VIOLAZIONE AVVIENE NEL MOMENTO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO LA PRESPONSABILITA’ E’ CONTRATTUALE! SE IL DIFETTO DI INFORMAZIONE AVVIENE PRIMA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO LA PRESPONSABILITA’ E’ PRE-CONTRATTUALE!
CONTRATTI “STANDARD o di MASSA” (condizioni generali di contratto) I contratti di MASSA sono contratti che un’impresa conclude con un gran numero di persone (es. banche, assicurazioni). Così le imprese predispongono di “moduli” contrattuali, nei quali inseriscono clausole uniformi e STANDARDIZZATE. Sono predisposti da una delle due parti e l’altra parte deve solo accettare le CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO ( clausole che valgono per una serie illimitata di contratti). Per il contenuto del contratto basta che le clausole siano conosciute o rese conoscibili all’accettante, affinché queste condizioni rientrino nel contratto. Se però sono CLAUSOLE VESSATORIE ( limitazione di responsabilità, pregiudica le condizioni) devono essere approvate per iscritto dal fruitore del servizio.
TIPI DI CLAUSOLE: -
Prezzi di beni e servizi sono imposti dalla legge o pubblica utilità. Sono in aggiunta INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO. Clausole d’uso se ci sono prassi negoziali ripetute nel tempo (non devono essere derogate dai privati).
CONTRATTO PRELIMINARE = 2 parti si obbligano a stipulare un successivo contratto definitivo, di cui, devono già aver già determinato nel preliminare il contenuto essenziale. La PRESTAZIONE che le parti si obbligano ad eseguire consiste nel perfezionare il contratto definitivo, ossia nel compiere una dichiarazione negoziale. Così il preliminare ha EFFETTI OBBLIGATORI, non reali. Art. 2932: ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA in caso di inadempienza il giudice con una sentenza costitutiva chiede il risarcimento danni (es. se una delle 2 parti si ritira). Si tratta di responsabilità CONTRATTUALE. TRASCRIZIONE DEL PRELIMINARE La trascrizione è ammissibile solo se i preliminari risultano da atto pubblico o scrittura privata. L’acquirente che per primo trascrive l’acquisto prevale sugli altri acquirenti che trascrivono successivamente. Art. 2645 bis TRASCRIZIONE PER GLI EDIFICI DA COSTRUIRE -
-
Trascrivere nei registri immobiliari: vale chi ha trascritto per primo (es. acquisto casa e devo registrarla). Se l’acquistano più soggetti, colui che ne diviene proprietario è il primo che va a registrarlo. EFFETTO PRENOTATIVO : gli effetti del contratto definitivo sono opponibili a coloro che acquistano i diritti nel periodo successivo alla trascrizione del preliminare.
2. CAUSA DEL CONTRATTO = è la funzione economico- sociale del contratto. Questa definizione è stata superata perché significava che ogni contratto aveva una causa, quando invece non era così (es. contratti nulli per mancanza di causa). Ora invece si valuta in base all’EFFETTIVA CAUSA CONCRETA.
37 Ogni contratto per definizione aveva una CAUSA LECITA, perché il contratto era previsto dall’ordinamento.
Ora invece la CAUSA PUO’ ESSERE ILLECITA. SI DEVE RAGIONARE SUL SINGOLO CONTRATTO E’ UNA FUNZIONE ECONOMICO – INDIVIDUALE. Art. 2744 DIVIETO PATTO COMMISSORIO si risolve col PATTO DI RISCATTO, ossia il debitore vende il bene al creditore, quindi non paga perché il debito che devo si compensa con la vendita, ma se in futuro pago il bene, posso riprendermelo.
CAUSA COME FUNZIONE : consiste nello scambio tra 2 prestazioni, così che il sacrificio di una parte è giustificato da quello dell’altra parte.
LA CAUSA PUO’ ESSERE: -
MANCANTE produce la nullità del negozio. In alcuni casi la causa può mancare originariamente solo in parte e si parla di DIFETTO GENETICO PARZIALE DELLA CAUSA. ILLICEITA’ avviene quando è contraria a norme imperative (ILLEGALE), all’ordine pubblico e al buon costume; anch’essa produce la nullità del negozio.
NEGOZI ASTRATTI In alcuni negozi si producono effetti astratti e quindi si parla di NEGOZI ASTRATTI; essi servono a facilitare l’acquisto e la circolazione di diritti (es. cambiale, diritti di credito). Producono solo EFFETTI OBBLIGATORI. Vi è un esempio di astratto nella DELEGAZIONE PURA, in cui il delegato che si è obbligato verso il delegatario non può sollevare eccezioni di valuta e provvista e non può sottrarsi all’obbligo di pagamento.
2 TIPI DI ASTRAZIONE: -
SOSTANZIALE il negozio resta svincolato dalla causa PROCESSUALE il negozio è causale, ossia chi agisce per ottenere la prestazione, non è tenuto a dimostrare l’esistenza o meno della causa, mentre chi è chiamato in giudizio deve provare la mancanza o illiceità. Quindi si conclude in una inversione legale dell’onere della prova.
MOTIVI Il motivo che spinge un soggetto a creare un negozio giuridico è lo scopo pratico, individuale, da lui perseguito che lo spinge al compimento dell’atto. = è il movente psicologico soggettivo che inducono ad acquistare un bene. I motivi INDIVIDUALI sono
IRRILEVANTI per il diritto. Mentre sono RILEVANTI quando sono ILLECITI o erronei.
3. OGGETTO DEL CONTRATTO = prestazione patrimoniale col quale si realizza il contratto. CARATTERISTICHE a pena di nullità del contratto (art. 1346):
POSSIBILE materiale, non ci devono essere norme che rendono impossibile il contratto: IMPOSSIBILITA’ GIURIDICA. Mentre l’impossibilità originaria rende nullo il contratto, l’impossibilità sopravvenuta comporta l’estinzione dell’obbligazione. LECITO segue la norma imperativa, all’ordine pubblico e al buon costume. DETERMINATO le parti devono sapere su cosa si impegnano; questo avviene quando le parti hanno descritto il contenuto del facere.
Le parti inoltre possono stabilire che l’oggetto della prestazione sia determinato da un terzo: questa persona si chiama ARBITRATORE e la sua attività è l’ARBITRAGGIO. In questo caso se la prestazione è sottoposta al terzo, di deve procedere con “equo apprezzamento” e le parti possono rivolgersi al giudice se la determinazione non è equa o erronea. Le parti possono anche rimettersi al “mero arbitrio” del terzo lasciandogli “carta bianca”.
4. FORMA DEL CONTRATTO (art. 1350) Forma = modalità di espressione della volontà individuale. Se la legge non impone una determinata forma, il contratto può essere concluso come si vuole: parlando, scrivendo, alzata di mano. Di solito però è richiesta la forma SCRITTA. Vengono ammesse forme CONVENZIONALI, ossia le parti si accordano di adottare una determinata forma per la conclusione del contratto.
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VIZI DELLA VOLONTA’ = Contratto concluso con volontà viziata di uno dei contraenti. Se uno dei 2 soggetti è incapace di agire, il contratto è ANNULLABILE. Siccome qualsiasi negozio consiste in una manifestazione di volontà, bisogna che entrambe le parti siano in buona fede. Da qui nasce la TEORIA DELL’AFFIDAMENTO, ossia deve essere protetto l’affidamento dei terzi che hanno regolato la loro condotta considerando efficace quella dichiarazione.
3 VIZI DELLA VOLONTA’: 1. ERRORE 2. DOLO 3. VIOLENZA
1. ERRORE (art. 1428) = errata interpretazione della realtà dei fatti. L’errore OSTATIVO è quello che cade sulla dichiarazione (es. volevo scrivere 100 e invece per sbaglio ho scritto 1000) o sulla trasmissione della dichiarazione. Quindi in questo caso c’era buona fede. Invece diverso è l’ERRORE – VIZIO della volontà che si verifica quando il soggetto ha malamente accertato e valutato le circostanze, cosicché la volontà espressa risulta viziata dall’errore in cui è caduto il dichiarante.
L’ERRORE DEVE ESSERE:
ESSENZIALE Avviene quando: - sulla natura e oggetto del contratto (sbaglio ad interpretare la prestazione del contratto); - sulla qualità dell’oggetto : deve essere stato determinante del consenso. Bisogna vedere se è il motivo unico che mi ha portato a contrattare; - identità dell’oggetto sulla cosa materiale (sulla persona); - sui motivi : errata interpretazione di legge o regolamento; - errore di diritto e quantità della prestazione.
RICONOSCIBILE dall’altro contraente secondo i principi della teoria dell’affidamento l’errore deve essere conosciuto usando la buona diligenza. Nel caso di errore BILATERALE in cui entrambi i contraenti siano incorsi nello stesso errore, è sufficiente l’ESSENZIALITA’ DELL’ERRORE per l’annullabilità del contratto.
2. DOLO = si induce un soggetto a contrattare con un raggiro (inganno). Può essere:
DETERMINANTE se senza il dolo non avrei contrattato. Se c’è stato inganno della controparte, posso citarlo in giudizio. INCIDENTE avrei contrattato ma a condizioni diverse. Quindi il contratto NON E’ ANNULLABILE, ma però chi ha raggirato deve risarcire i danni alla vittima. È un caso di RESPONSABILITA’ PRECONTRATTUALE.
3. VIOLENZA = minaccia che la controparte rivolge al contraente. Può essere:
PSICHICA = minaccia di un male ingiusto e notevole, rivolta da uno dei due contraenti o da un terzo allo scopo di estorcere il consenso alla stipulazione di un contratto. La VOLONTA’ NON MANCA: è viziata e comporta l’ANNULLABILITA’ del negozio compiuto dal soggetto minacciato. FISICA = induco una persona a concludere il contratto sotto la pressione di una minaccia. In questo caso la VOLONTA’ della parte è del tutto MANCANTE e per questo il contratto è NULLO.
Es. se minaccio di esercitare un diritto per ottenere vantaggi ingiusti, questo può portare all’ANNULLAMENTO del contratto.
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EFFETTI DEL CONTRATTO Art. 1372 “ il contratto ha forza di legge tra le parti”. Le parti sono libere di sciogliere o modificare il contratto e può essere sciolto anche per “mutuo consenso” delle parti. È possibile il RECESSO UNILATERALE, ossia il diritto di liberarsi unilateralmente dagli obblighi assunti quando è specificato dalla legge o da un apposito patto (recesso convenzionale). La legge può attribuire ad una delle parti il diritto di recedere il contratto, quando si tratta di CONTRATTI DI DURATA. Infatti la legge attribuisce ad una sola parte il diritto di recedere in qualsiasi momento, mentre altre volte subordina il diritto di recedere ad una GIUSTA CAUSA.
EFFETTI TRA LE PARTI La volontà delle parti deve essere INTERPRETATA. Seguono 2 operazioni:
QUALIFICAZIONE ricondurre sotto una fattispecie legale appropriata INTEGRAZIONE produce gli effetti disposti dalla legge, dagli usi e dall’equità. Serve per risolvere i problemi posti da eventuali lacune che possono essere colmate da norme DISPOSITIVE.
La legge interviene anche con funzione IMPERATIVA che annulla ogni contraria pattuizione dei privati (es. prezzi imposti).
CLAUSOLA PENALE E LA CAPARRA
Art. 1382: CLAUSOLA PENALE (è fonte di un’obbligazione)
= si consente di dare in anticipo una liquidazione forfettaria per il risarcimento danni da ritardo o inadempimento. Nel primo caso il creditore otterrà sia la prestazione principale, sia la penale; mentre nel secondo caso il creditore otterrà solo la penale. Così la parte inadempiente è tenuta a pagare la penale senza che il creditore debba dare la prova di aver subito il danno. Il giudice può ridurre la penale in 2 casi: -
Se la penale risulta ECCESSIVA; Se il debitore abbia eseguito almeno in parte la prestazione dovuta.
CAPARRA
= si versa una somma di denaro al momento della conclusione del contratto. Si tratta di un contratto REALE perché si perfeziona con la consegna del “res”. 2 TIPI DI CAPARRA:
CONFIRMATORIA (Art. 1385) al momento del contratto si consegna una parte di denaro per dimostrare la serietà. Poi una volta eseguito il contratto, la caparra viene restituita. Se la parte che ha dato la caparra si rende inadempiente, l’altra parte può scegliere se recedere dal contratto trattenendo la caparra ricevuta a titolo di risarcimento danni. PENITENZIARE (Art. 1386) ha come obiettivo il corrispettivo in caso di recesso che è stato riconosciuto dai contraenti. Chi ha ricevuto la caparra può recedere dal contratto restituendo il doppio della caparra ricevuta.
EFFETTI DEL CONTRATTO RISPETTO AI TERZI Art. 1372: In base al principio di REALITVITA’ il contratto “non produce effetti rispetto ai terzi”, salva normale opponibilità degli effetti del contratto tra le parti. Se il terzo non aderisce alle mie premure, la conseguenza sarà quella di INDENNIZZARE colui a cui ho fatto la promessa.
CONTRATTO A FAVORE DI TERZI Art. 1411 viene ammesso che le parti attribuiscano ad un TERZO il diritto di pretendere l’adempimento di un contratto. È indispensabile che le parti abbiano espressamente voluto ciò e quindi il terzo viene chiamato PROMITTENTE , mentre colui che attribuisce a favore del terzo viene chiamato STIPULANTE. CONCLUSIONE: il terzo acquista il diritto verso chi ha fatto la promessa fin dal momento della stipulazione del contratto a suo favore, ma questo acquisto non è definitivo.
CESSIONE DEL CONTRATTO Si ha CESSIONE quando il CEDENTE (una parte del contratto originario) stipula con il CESSIONARIO (terzo) un contratto con il quale il cedente e cessionario si accordano per trasferire al terzo tutto il contratto originario, ossia tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dal contratto ceduto.
Il consenso alla cessione può essere dato come atto unilaterale ed essere rilasciato in via PREVENTIVA. Ha significato solo nei contratti a prestazioni corrispettive, e non ancora eseguite.
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Per effetto della cessione il CEDENTE è liberato dalle sue obbligazioni verso il terzo e non è responsabile verso quest’ultimo anche in suo caso di inadempimento.
CASO DIVERSO: SUBCONTRATTO Non c’è sostituzione di un contraente, ma una delle parti del contratto stipula un contratto ulteriore, accessorio al principale e da questo derivato.
LA RAPPRESENTANZA = quando ad un soggetto (RAPPRESENTANTE = emette la dichiarazione) è attribuito un potere di sostituirsi ad un altro soggetto (RAPPRESENTATO) nel compimento di attività giuridiche, quindi agisce in nome e per conto della parte.
NUNCIUS = colui che trasmette materialmente la dichiarazione altrui, è il “portavoce” che riferisce la volontà di altri.
Invece il RAPPRESENTANTE partecipa all’atto con volontà propria. 2 TIPI DI RAPPRESENTANZA:
DIRETTA è la rappresentanza vera e propria, cioè che la persona agisce per conto di un’altra persona e dichiara che compie l’atto in nome dell’interessato. EFFETTI: si producono immediatamente al rappresentato. INDIRETTA se una persona agisce nell’interesse altrui (acquista per altri), ma non dichiara di agire in nome altrui. EFFETTI: colui che emette la dichiarazione acquista i diritti e diventa soggetto di obblighi nascenti dal contratto.
Non in tutti i negozi è ammessa la rappresentanza. È ESCLUSA nei negozi di DIRITTO FAMIGLIARE (es. matrimonio) e nel TESTAMENTO.
FONTI DELLA RAPPRESENTANZA Per agire in nome altrui bisogna avere POTERE. Il potere rappresentativo può derivare:
Dalla legge : LEGALE ricorre quando il soggetto è INCAPACE oppure è MINORE Conferito dall’interessato : VOLONTARIA PROCURA
= negozio col quale una persona conferisce ad un’altra il potere di rappresentarla. Perciò il rappresentante volontario si chiama PROCURATORE. La procura serve a rendere noto ai terzi che egli è autorizzato a trattare in nome di una persona. Infatti la
procura consiste in un negozio UNILATERALE. FORMA : può essere ESPRESSA o TACITA. Per vendere o acquistare immobili serve un atto scritto. REQUISITI : è necessaria la CAPACITA’ LEGALE DEL RAPPRESENTATO. REVOCA : il rappresentato può modificare l’oggetto e può togliere al rappresentante il potere che egli gli aveva conferito. Questo atto si chiama REVOCA (è anch’esso un negozio unilaterale). VIZI DELLA VOLONTA’ : se il rappresentante agisce in errore o violenza, il negozio sarà ANNULLABILE. CONFLITTO DI INTERESSI : se il rappresentante è portatore di interessi propri o di terzi in contrasto con quelli del rappresentato si ha conflitto di interessi. Il CONFLITTO consiste in una situazione di INCOMPATIBILITA’ tra l’interesse del rappresentante e rappresentato. Il negozio è ANNULLABILE solo se il conflitto era CONOSCIUTO. Es. contratto con se stesso un unico soggetto svolge contemporaneamente il ruolo di due parti. È di regola annullabile. RAPPRESENTANZA SENZA POTERE : FALSUS PROCURATOR = chi spende il nome del dominus è in realtà privo di procura. Se l’interessato non ratifica il negozio stipulato in suo nome dal falsus procurator, il negozio resta INEFFICACE e quindi il terzo ha diritto di chiedere il risarcimento danni.
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RATIFICA = il rappresentato può con propria dichiarazione di volontà, approvare ciò che è stato fatto a suo nome da altri. È come se fosse una PROCURA SUCCESSIVA. La ratifica ha EFFETTO RETROATTIVO: il negozio si considera come nuovo fornito di procura. GESTIONE AFFARI ALTRUI : se una parte assume la gestione di affari altrui, il gestore non può smettere la sua attività, ma deve continuarla e condurla a termine. CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE = nel momento della conclusione del contratto una parte può nominare un nuovo soggetto che nel negozio dovrà produrre effetti. E’ un po’ come concludere il negozio in rappresentanza d’altri.
ELEMENTI ACCIDENTALI DEL CONTRATTO Non sono indispensabili ai fini della validità del negozio giuridico, ma sono strumenti a disposizione delle parti per rendere più comprensibili gli specifici interessi. SONO 3:
1. Condizione 2. Termine 3. Modo
1. CONDIZIONE = avvenimento FUTURO e INCERTO da cui le parti fanno dipendere gli effetti del contratto.
Può essere: -
SOSPENSIVA dipende il prodursi degli effetti del negozio che sono sospesi fino a che non si
-
verifica l’evento dedotto in condizione; RISOLUTIVA dipende l’eliminazione degli effetti del negozio.
In tal caso dipende dalla volontà delle parti (condicio facti) stabilire di che tipo di condizione è. Inoltre la condizione si distingue in : -
CASUALE se dipende dal caso o dalla volontà di terzi (se scoppierà la guerra); POTESTATIVA se dipende dalla volontà di una delle parti (se andrò in Francia); MISTA se dipende in parte dal caso o volontà di terzi;
ILLICEITA’ e IMPOSSIBILITA’ La condizione è ILLECITA quando è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume. Per i negozi INTER VIVOS si rende NULLO il negozio. La condizione IMPOSSIBILE è quella che consiste in un avvenimento irrealizzabile dal punto di vista naturale o giuridico (sposare tua sorella).
PENDENZA DELLA CONDIZIONE Si distinguono 2 momenti:
PENDENZA DELLA CONDIZIONE l’avvenimento non si è ancora verificato, ma può ancora verificarsi, quindi permane la situazione di INCERTEZZA. In questo caso una delle parti esercita il diritto, mentre l’altra parte non lo esercita ancora, ma ha la speranza di diventarne titolare, se la condizione si verificherà. Questa parte se non ha un diritto, ha una ASPETTATIVA. AVVERAMENTO o DEFINITIVA MANCANZA DELLA CONDIZIONE l’incertezza è eliminata perché l’evento si è verificato o si è certi che non si potrà verificare. In questo caso si producono tutte le conseguenze del negozio con effetto RETROATTIVO al tempo in cui è stato concluso. (= gli effetti del negozio si considerano verificati dal momento della conclusione anche di fronte ai terzi).
2. TERMINE = avvenimento FUTURO e CERTO dal quale si devono produrre gli effetti del negozio. L’avvenimento si verificherà, ma non può essere determinato il momento in cui ciò avverrà: perciò il termine si distingue in DETERMINATO e INDETERMINATO (giorno della mia morte).
EFFETTI DEL TERMINE Spetta al giudice fissare il momento in cui il negozio comincerà ad avere efficacia.
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Si distinguono 2 momenti:
PENDENZA il diritto non può essere esercitato, perché il termine ha lo scopo di ritardare l’esercizio.
SCADENZA sono le parti a volere che gli effetti si verificassero nel momento successivo alla conclusione del negozio. Al momento del termine finale, cessano gli effetti del contratto, senza valore retroattivo.
3. MODO = od ONERE (= peso) è una clausola accessoria che impone un determinato dovere di condotta. La limitazione può consistere in un obbligo di DARE (diventi erede), FARE (ti dono un immobile) o di NON FARE ( ti lascio un terreno con l’obbligo di non costruirci sopra). Il modo si può solo apporre ai negozi a titolo GRATUITO ed è incompatibile con la natura del negozio a titolo oneroso. In oltre il MODO non sospende l’efficacia del negozio.
LA SIMULAZIONE = le parti pongono all’esterno una dichiarazione contrattuale ( è un accordo riservato) con lo scopo di farla accettare da terzi, ma in realtà loro sono d’accordo che gli effetti previsti dall’atto simulato non sono voluti e non si devono verificare. È quindi una FINZIONE CONCORDATA tra le parti. Inoltre è FITTIZIO e non trasferisce alcun diritto al simulato acquirente .
TIPOLOGIE: -
ASSOLUTA le parti non intendono concludere alcun contratto. È un’azione di ACCERTAMENTO.
EFFETTI : il negozio non produce effetto tra le parti (es. se simulo di vendere un bene, colui che l’acquista, in realtà non l’ha acquistato e pertanto il contratto è NULLO). -
RELATIVA le parti vogliono modificare la situazione giuridica preesistente. A sua volta può essere OGGETTIVA se si vuole un contratto diverso oppure SOGGETTIVA.
EFFETTI : il contratto SIMULATO non produce effetto tra le parti. Invece se si tratta di CONTRATTO DISSIMULATO, se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello previsto, ha effetto tra esse.
EFFETTI RISPETTO AI TERZI I terzi estranei al contratto simulato, possono far accertare l’inefficacia. La simulazione non può essere opposta né dalle parti contraenti né dagli aventi causa o dai creditori, ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti del titolare apparente. Per quanto riguarda la BUONA FEDE, la si presume e basta che vi sia stata al momento dell’acquisto.
EFFETTI RISPETTO AI CREDITORI La simulazione è INOPPONIBILE sia per chi ha acquistato un diritto reale di garanzia (pegno, ipoteca), sia chi ha agito in buona fede.
LA PROVA DELLA SIMULAZIONE Si basa sulla RISERVATEZZA dell’accordo simulatorio. Chi agisce per l’accertamento della simulazione afferma l’esistenza dell’accordo con OGNI MEZZO, anche con testimoni e presunzioni nel caso in cui vogliono mostrare l’illiceità del contratto “nascosto” (dissimulato). I TERZI invece godono di ampia libertà di prova e possono ricorrere anche a testimoni e soprattutto presunzioni.
NEGOZIO INDIRETTO E FIDUCIARIO. IL TRUST NEGOZIO INDIRETTO = un effetto giuridico non viene realizzato direttamente, ma viene conseguito attraverso altri atti, ma la loro combinazione porta allo stesso risultato. In questo caso il negozio è REALMENTE VOLUTO dalle parti.
NEGOZIO FIDUCIARIO = un soggetto detto FIDUCIANTE trasferisce senza corrispettivo, (o fa trasferire da un terzo) ad un FIDUCIARIO la titolarità di un bene mobile, ma col patto che bisognerà utilizzare il bene in base alle istruzioni che vengono impartite.
43 In pratica le parti vogliono che il fiduciario acquisti la titolarità del bene, ma che lo utilizzi nell’interesse del fiduciante e non nel proprio interesse.
TRUST = un soggetto costituisce con un atto unilaterale questo istituto con lo scopo di tenere i beni sotto il controllo di un amministratore fiduciario (trustee) con lo scopo di amministrarli e gestirli.
INVALIDITA’ ED INEFFICACIA DEL CONTRATTO Il negozio giuridico è INVALIDO quando è affetto da vizi che lo rendono non idoneo ad acquistare valore giuridico. 2 tipi di invalidità: NULLITA’ ed ANNULLABILITA’.
DIFFERENZE TRA VALIDITA’ ED EFFICACIA: VALIDITA’ La validità attiene alla conformità del contratto rispetto a quanto prescrive la
legge in tema di requisiti del contratto; EFFICACIA L’efficacia attiene alla idoneità del contratto a produrre i propri effetti.
! Se è un ATTO VALIDO può essere sia EFFICACE che NON EFFICACE (es. testamento prima della morte del testatore). ! Se è un ATTO INVALIDO è solo EFFICACE (es. contratto annullabile). ! Se è un ATTO NULLO è INVALIDO e INEFFICACE.
INVALIDITA’: 1. NULLITA’ = non è idoneo a produrre gli effetti tipici del contratto. È la più grave delle sanzioni che può colpire un negozio perché ne toglie totalmente gli effetti.
3 CAUSE DI NULLITA’:
TESTUALE sono nulli gli atti dai quali la legge descrive la fattispecie negoziale, in quanto non approvata dall’ordinamento. STRUTTURALI mancanza o vizio di uno degli elementi essenziali del negozio. Es. illiceità della causa ( se contrario all'ordine pubblico e al buon costume), mancanza dell’oggetto. VIRTUALE un atto è contrario a norme imperative. Si parla di VIRTUALE perché la legge non descrive un tipo negoziale disapprovato.
Il vizio che determina la nullità può riguardare l’intero negozio (nullità TOTALE) oppure soltanto una o più clausole dell’atto e si parla di NULLITA’ PARZIALE. In questo caso la parte invalida doveva considerarsi essenziale.
AZIONE DI NULLITA’ Un atto nullo non produce effetto giuridico, ma può ugualmente essere eseguito in tutto o in parte. Ciascuna parte ha diritto alla restituzione della prestazione eseguita. CARATTERISTICHE: -
È IMPRESCRITTIBILE non è soggetta a prescrizione (= norma); È INSANABILE “non può essere convalidato”, ossia le parti non possono confermare gli effetti; È di MERO ACCERTAMENTO la sentenza non modifica la situazione giuridica preesistente, ma si limita ad accertare che il negozio è nullo; LEGITTIMIZZAZIONE ATTIVA è riconosciuta a chiunque vi abbia interesse; Può essere RILEVATA D’UFFICIO dal giudice.
CONVERSIONE DEL CONTRATTO NULLO La legge ammette un fenomeno di TRASFORMAZIONE e l’atto di autonomia possa produrre effetti.
3 PRESUPPOSTI: -
Sia stato stipulato un contratto nullo che non è idoneo a produrre effetti “tipici”; Il contratto contenga tutti i requisiti di forma è sostanza (contenuto); Il vizio non comporti l’illiceità.
Il giudice attuerà poi l’EFFETTO DI CONVERSIONE DEL CONTRATTO NULLO.
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EFFETTI NULLITA’
La nullità di un atto non è opponibile a terzi. Con una sentenza di ACCERTAMENTO è come se il contratto non fosse mai stato concluso. È improduttivo di effetti.
PER I TERZI la proprietà non è mai stata trasmessa e cadono anche tutti i contratti successivi.
2. ANNULLABILITA’ = deriva dall’inosservanza delle regole che mirano a proteggere uno dei soggetti. CAUSE DI ANNULLABILITA’:
INCAPACITA’ DEL SOGGETTO lo può chiedere lui stesso, i suoi eredi aventi causa o il tutore, curatore o i genitori. Ma il contratto NON è ANNULLABILE se lui con raggiri ha fatto credere di essere maggiorenne (es. falsificando). Se entro 5 anni non viene annullato diventa EFFICACE. INCAPACITA’ NATURALE es. infermità, uso di droghe, ma non sono mai stati accertati. Per l’annullabilità occorre che ci sia un vero pregiudizio e che l’altro soggetto sia in MALA FEDE.
L’azione si prescrive entro 5 anni, dopo non è più attaccabile. VIZI DELLA VOLONTA’ ( errore, violenza, dolo).
CARATTERISTICHE ANNULLABILITA’: - È una azione COSTITUTIVA non si limita ad accertare la situazione giuridica ma mira a -
modificarla: se il negozio aveva prodotto i suoi effetti, la sentenza di annullamento li elimina; La LEGITTIMIZZAZIONE spetta solo dove è previsto dalla legge; NON PUO’ ESSERE RILEVATA D’UFFICIO dal giudice E’ SOGGETTO A PRESCRIZIONE 5 anni. (es. la prescrizione comincia dal giorno del compimento della maggiore età, o dal giorno in cui si è scoperto l’errore). ECCEZIONE: DONAZIONE basta la capacità naturale a portare all’annullamento; VIOLENZA FISICA ubriaco, drogo il contraente, mancanza consenso contrattuale. È SANALBILE attraverso la CONVALIDA = la parte che propone l’annullamento impedisce di far valere il vizio.
EFFETTI ANNULLAMENTO Se la domanda di annullamento viene accolta dal giudice con sentenza COSTITUTIVA, esso ha EFFETTO RETROATTIVO e si determina la cessazione dell’efficacia. Decorrono 5 anni, poi non potrà essere più intaccato. Gli effetti vengono rimossi dalla data di stipulazione del contratto (ex tunc).
PER I TERZI il terzo che ha acquistato in buona fede a titolo oneroso, lui mantiene il diritto ed è suo.
RESCISSIONE DEL CONTRATTO = viene richiesta per anomalie genetiche, sia perché il contratto è stato concluso per stato di pericolo (necessità di salvare sé o altri) o per lesione. vengono richiesti 3 ELEMENTI:
OGGETTIVO: LESIONE il valore della prestazione eseguita risulti superiore al doppio del valore della controprestazione. La lesione deve perdurare fino al momento in cui la domanda è proposta. OGGETTIVO : STATO DI BISOGNO della parte danneggiata si intende difficoltà economica tale da incidere sulla libera determinazione a contrarre. SOGGETTIVO : APPROFITTAMENTO DELLO STATO DI BISOGNO della parte danneggiata.
L’azione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO = È lo scioglimento del vincolo contrattuale e la cessazione degli effetti derivanti; ed è dovuta da:
1. INADEMPIMENTO il contraente NON inadempiente può : - insistere per l’ADEMPIMENTO degli accordi, arrivando alla CONDANNA della controparte ad eseguire la prestazione non ancora effettuata; - esercitare il DIRITTO POTESTATIVO di chiedere la RISOLUZIONE del contratto, ossia che il contratto venga sciolto e considerato come se non fosse mai stato stipulato. In entrambi i casi il contraente NON inadempiente ha diritto di chiedere il risarcimento danni subiti.
Quando il creditore di fronte al continuo inadempimento non intende più restare vincolato dal contratto stipulato, può chiedere lo scioglimento (RISOLUZIONE). Quindi non potrà più chiedere l’adempimento. Il motivo per cui si preferisce la RISOLUZIONE può essere data dalla sfiducia verso la volontà dell’altro contraente di dare esecuzione al contratto, oppure deriva dalla preoccupazione di perdere la prestazione già eseguita senza ottenere la controprestazione.
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Attraverso una sentenza COSTITUTIVA del giudice si otterrà la risoluzione. 2. IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA estingue l’obbligazione, perciò libera la parte. Se la prestazione è divenuta solo parzialmente impossibile, il corrispettivo è giustificato solo per la parte corrispondente e deve essere ridotto, quindi la risoluzione è PARZIALE.
3. ECCESSIVA ONEROSITA’ quando intercorre un certo tempo dalla data di stipulazione del contratto e quello della sua esecuzione, la valutazione di una parte può modificarsi. È per questo che è stata inserita una CLAUSOLA secondo la quale non si debbano modificare i rapporti di valore. L’eccessiva onerosità deve riguardare uno scambio non ancora realizzato e inoltre deve trattarsi di un eccessivo squilibrio economico. Inoltre non si può applicare ai CONTRATTI ALEATORI nei quali non sussiste un equilibrio predefinito delle parti.
RISOLUZIONE DI DIRITTO Può avvenire non soltanto per effetto della sentenza del giudice,ma anche di diritto in 4 CASI:
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA le parti prevedono che il contratto sarà risolto quando un’obbligazione non venga eseguita rispettando le modalità pattuite. DIFFIDA AD ADEMPIERE dichiarazione scritta col quale si intima l’altro contraente di provvedere all’adempimento entro una data stabilita. TERMINE ESSENZIALE la prestazione diventa INUTILE per il creditore se non viene eseguita entro il termine stabilito. CLAUSOLA SOLVE ET REPETE è una particolare protezione ai fini dell’adempimento della prestazione dovuta. È compresa nelle clausole “vessatorie”.
RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE Art. 2043: “qualunque fatto doloso o colposo che causa un danno ingiusto, obbliga colui che l’ha commesso, a risarcire i danni”. Devono esserci però dei PRESUPPOSTI: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Fatto; Illiceità del fatto; Imputabilità del fatto al danneggiante; Dolo o Colpa; Nesso causale fra fatto ed evento dannoso; Danno (“danno – conseguenza”).
La responsabilità che grava sul danneggiante viene chiamata “RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE” o AQUILIANA (derivazione romanistica) o CIVILE. (diversa invece è la responsabilità contrattuale che consegue quando c’è inadempimento dell’obbligazione)
1. FATTO = ciò che cagiona il danno. Si tratta di un comportamento dell’uomo. Può ESSERE: -
COMMISSIVA consiste in un FACERE (es. uccidere qualcuno); OMISSIVA consiste in un NON FACERE. Si riferisce solo alla condotta omissiva dovuta alla violazione di un obbligo giuridico di intervenire imposto dall’ordinamento (es. chi non si ferma a prestare soccorso al ciclista investito da un pirata della strada).
L’evento produttivo del danno può consistere anche in un FATTO MATERIALE (es. smottamento terreno che travolge gli abitanti).
2. ILLICEITA’ DEL FATTO La legge indica espressamente se un fatto è ILLECITO ed obbliga chi lo pone in essere a risarcire il danno che dovesse derivarne a terzi. Quindi ogni reato che causa un danno patrimoniale o non, obbliga il colpevole a risarcire il danno; così l’illecito PENALE costituisce anche ILELCITO CIVILE.
DIFFERENZA TRA ILLECITO PENALE E CIVILE:
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ILLECITO PENALE è TIPICO, nel senso che devono essere definiti in modo preciso dalla legge; infatti nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato della legge.
ILLECITO CIVILE qualunque fatto doloso che provoca danni ingiusti ad altri, obbliga colui che l’ha compiuto a risarcire i danni, attraverso una clausola generale in cui però non vengono enunciati quali siano i danni ingiusti.
Sono risarcibili solamente i danni ai DIRITTI DELLA PERSONA (uccisione) e la lesione di DIRITTI REALI (danneggiamento bene altrui). Ora invece sono riconosciuti risarcibili non solo la lesione di DIRITTI soggettivi assoluti, ma anche la lesione di SITUAZIONI DI FATTO che siano comunque protette dall’ordinamento giuridico. CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE 2 CASI:
LEGITTIMA DIFESA viene escluso il risarcimento e non è considerato come INGIUSTO.
A fronte di un’illegittima aggressione alla persona, la legge autorizza chi ne è vittima ad intervenire per far cessare l’aggressione, causando se non c’è altra possibilità danni all’aggressore. Quindi l’interesse dell’aggredito prevale su quello dell’aggressore. PRESUPPOSTI: -
Illegittima aggressione alla persona; Attualità ed inevitabilità del pericolo; Proporzionalità tra difesa ed offesa .
Se l’azione reca un danno a TERZI che non sia l’aggressore si invocherà lo “STATO DI NECESSITA’”.
STATO DI NECESSITA’ = chi ha compiuto il fatto dannoso o vi è stato costretto nella necessità di salvare altri dal pericolo attuale alla persona. PRESUPPOSTI: -
Pericolo alla vita; Attualità del pericolo, cioè imminenza del rischio di danno; Involontarietà del pericolo.
In questo caso il danno viene arrecato a un terzo che ha diritto ad un’INDENNITA’.
3. IMPUTABILITA’ DEL FATTO “Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità di intendere o di volere al momento in cui l’ha commesso.” Il risarcimento del danno dipende solo dal momento in cui è stato commesso il fatto e il danneggiante abbia la capacità di intendere e di volere. Anche il minore ha la capacità di obbligarsi. Se invece il soggetto non ha questa capacità, prima viene accertata dal giudice in concreto, cioè caso per caso e poi si differenza se il soggetto sia realmente incapace oppure abbia assunto droghe per compiere il fatto. Quindi se il soggetto è realmente incapace, il legislatore stabilisce che il danneggiato può pretendere il risarcimento danni dal soggetto che tutela o sorveglia l’incapace. Se non vi fosse nessuno si passa al pagamento di un “equa indennità”.
4. DOLO E LA COLPA
DOLO = intenzionalità della condotta, danno VOLONTARIO. Non è essenziale, visto che è sufficiente la colpa.
Non è necessario che l’autore ponga in essere proprio il fine che aveva prefissato (DIRETTO), ma basta che agisca sapendo le conseguenze che va in contro. In particolari casi si ha la responsabilità solo se la condotta è DOLOSA, ad es. atti emulativi con lo SCOPO di recare molestie ad altri.
COLPA = DANNO NON VOLONTARIO, dovuto al fatto che non c’è stata diligenza, prudenza e perizia. La NEGLIGENZA consiste nella mancanza dell’attenzione richiesta (lasciare bombola gas aperta); L’IMPRUDENZA consiste nella mancanza di misure di cautela; L’IMPERIZIA consiste nell’inosservanza di regole tecniche.
Queste 3 si valutano in base a un PARAMETRO OGGETTIVO costituito da bonus pater familias, ossia dall’uomo coscienzioso e preparato.
Irrilevante è il GRADO DELLA COLPA (grave, lieve) e se l’evento dannoso sia dovuto da COLPA o DOLO.
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In tal caso il DANNO va integralmente risarcito, sia che si tratti di colpa o dolo. La PROVA del dolo o colpa del danneggiante deve essere fornita dal danneggiato. RESPONSABILITA’ OGGETTIVA = l’autore risponde del danno anche in assenza di dolo o colpa commessi da altre persone. Es. PADRONE (datore di lavoro); genitori e maestri; esercizio attività pericolose.
5. NESSO DI CAUSALITA’ = conseguenza immediata del suo comportamento. Il soggetto deve rispondere solo ai danni che lui ha cagionato.
Può essere un medesimo evento dannoso sia provocato da più persone. In questo caso il danneggiato potrà chiedere l’intero risarcimento a ciascuno dei responsabili, perché tutti sono obbligati in solido al risarcimento del danno. Il danneggiato potrà scegliere a chi rivolgersi tra i responsabili, ma il limite monetario non potrà essere superiore al danno provocato. Una volta risarcito il danno, il danneggiato chiederà a tutti i responsabili il rimborso della quota (azione di regresso). “Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali”.
Può accadere che a procurare l’evento dannoso sia lo stesso danneggiato, in questo caso si parla di
CONCORSO DI COLPA DEL DANNEGGIATO. Il RISARCIMENTO è diminuito secondo la gravità della colpa. Il danneggiato si attiva per ridurre quanto possibile il danno; il mancato assolvimento non porta alla risarcibilità.
Può accadere che per tutelare il danneggiato, l’obbligo gravi su determinati soggetti, anche se il pregiudizio è causato da FATTO DI ALTRI. Es. danno cagionato dal soggetto incapace di intendere o di volere è esente da responsabilità, ma risponde chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace: RESPONSABILITA’ AGGRAVATA Es. danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati rispondono i genitori o il tutore. Presupposto della responsabilità dei genitori è la CONVIVENZA .
6. DANNO Si differenza in :
DANNO EVENTO lesione di un interesse tutelato dall’ordinamento (è un’illiceità del fatto, NO AL RISARCIMENTO);
DANNO CONSEGUENZA pregiudizi sofferti dalla vittima in conseguenza del verificarsi del danno evento; è oggetto di RISARCIMENTO. SI DISTINGUE IN: - PATRIMONIALE si concretizza nella lesione di interessi economici del danneggiato; - NON PATRIMONIALE si concretizza nella lesione di interessi della persona.
DANNO RIFLESSO = evento dannoso che colpisce la vittima primaria, ma propaga gli effetti sui terzi (es. figli); quindi è un fatto che lede contestualmente più soggetti. RISARCIMENTO : solo i danni che sono conseguenza IMMEDIATA e DIRETTA del fatto illecito. 2 FORME: -
RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE dare al danneggiato una somma di denaro che compensa il pregiudizio sofferto;
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IN FORMA SPECIFICA rimozione diretta del pregiudizio che si è verificato. (es. se riguarda l’onore, reputazione, si pubblica su più giornali la sentenza che accerta l’illecito; es. se riguarda danneggiamento del bene, si dà un bene uguale).
Il DANNO deve essere riparato INTEGRALMENTE, ossia la vittima non deve ricevere né di più né di meno di quanto necessario a reintegrare la sua situazione rispetto a quella che si sarebbe avuta se non ci fosse stato l’illecito.
DANNO PATRIMONIALE = alterazione negativa della situazione patrimoniale del soggetto leso. ESSO COMPRENDE: -
DANNO EMERGENTE diminuzione del patrimonio del danneggiato LUCRO CESSANTE guadagno che la vittima avrebbe conseguito, ma che invece non ha potuto conseguire a causa dell’illecito.
48 Il RISARCIMENTO ha ad oggetto sia il DANNO GIA’ SOFFERTO della vittima al momento della liquidazione (es. spese per cure mediche), sia il DANNO FUTURO (es. spese che l’infortunato dovrà affrontare).
DANNO NON PATRIMONIALE = “deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”. Oggi è ammessa in tutti i casi di lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione. es. danno biologico = lesione temporanea o permanente all’integrità psicofisica; es. danno esistenziale ed interfamiliare. Quindi il danno non patrimoniale, proprio perché incide sui valori della persona, risulta di difficile LIQUIDAZIONE, infatti si tratta di tradurre in termini monetari la lesione della persona. Si attua così la
VALUTAZIONE EQUITATIVA. PRESCRIZIONE La prescrizione per il risarcimento danni è di 5 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto.
DIFFERENZE RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE CONTRATTUALE
EXTRACONTRATTUALE
= sanziona l’inadempimento di un’obbligazione già esistente.
= sanziona un “fatto illecito dannoso” dando vita ad un’obbligazione che trova la propria fonte.
Non presuppone la capacità di intendere e di volere dell’obbligato. Riguarda solo la RISARCIBILITA’ del danno prevedibile nel momento in cui è sorta l’obbligazione. DIRITTO RISARCIMENTO fino 10 anni Il creditore danneggiato ha l’onere di provare il suo credito e il debitore deve provare di avere correttamente eseguito la prestazione. Es. obblighi di protezione; rapporti contrattuali di fatto.
Richiede la capacità di intendere e di volere dell’autore dell’illecito dannoso. Riguarda la RISARCIBILITA’ sia dei danni prevedibili sia di quelli imprevedibili. d DIRITTO RISARCIMENTO fino 5 anni Il danneggiato ha l’onere di provare sia il danno sia il fatto illecito. Es. responsabilità precontrattuale; rapporti di mera cortesia.
Il danneggiato sceglierà la responsabilità che preferisce; l’esercizio di un’azione non comporta la rinuncia all’altra, ossia se non è stata accolta la domanda in via extracontrattuale, il danneggiato proporrà l’azione in via contrattuale. Ovviamente il risarcimento ottenuto per una via fa venir meno ulteriore pretesa creditoria.
CONTRATTI ALEATORI = contratti nei quali vi è incertezza sui reciproci sacrifici delle parti. Es. assicurazione contro i danni è certa l’entità del premio che l’assicurato deve pagare, ma non è certo se e quanto dovrà pagare l’assicuratore. Comunque a qualunque contratto vi è un rischio economico “alea normale”.
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