Manuale Portalettere 2010

April 15, 2017 | Author: maxruff | Category: N/A
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Il manuale del portalettere «regole e diritti»

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Federazione Lavoratori Poste Segreteria Regionale Sicilia

Il manuale del portalettere «regole e diritti»

INDICE Premessa del Segretario Regionale La crisi economica e la liberalizzazione dei Servizi Postali Nota del Coordinatore Regionale Giovani Nuovo Modello Organizzativo «Servizi Postali» Sperimentazione/Implementazione Servizio Assetto strutture territoriali di recapito I centri di distribuzione I nuovi CDM della Regione Sicilia La “Rete” del Servizio Recapito Le articolazioni del Servizio Recapito Articolazione Mercato Articolazione Recapito Universale Articolazione Servizi Innovativi Il ruolo del Portalettere in Azienda Competenza e Professionalità Portalettere “immagine quotidiana” di PT Organizzazione del lavoro La squadra L'Area Territoriale Zona di Recapito ed assegnazione La Prestazione di Lavoro del Portalettere L'incaricato d'area Orario di Lavoro L'intervallo Ticket Certificazione dell'orario svolto Flessibilità Operativa

Personale “Scorta” Copertura Servizio Ricorso utilizzo personale “Scorta”

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Capi Squadra Potenziamento/Rinnovo mezzi aziendali Principi generali del Servizio Recapito Recapito della corrispondenza Soggetti abilitati al ritiro della corrispondenza Cause di mancato recapito inerenti il destinatario Cause di mancato recapito inerenti l'indirizzo Difficoltà operative consegna invii semplici Accesso cassette della posta Cassette non idonee Situazioni a rischio Accorgimenti da adottare durante attività recapito Corretto utilizzo casellario portalettere SEZIONE “NOTIZIE UTILI” Ferie, Permessi, Aspettative e Congedi Agevolazioni legate alla maternità Malattia Infortunio sul lavoro Mobilità Classificazione del Personale Portalettere Sicurezza sul Lavoro

aggiornato al mese di novembre 2010

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“La crisi economica e la liberalizzazione dei mercati postali”

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Giuseppe Lanzafame

Non possiamo non citare la crisi economica, che l'intera comunità sta attraversando e cercando di affrontare con determinazione ma anche e soprattutto con giusti equilibri, come causa primaria di rivisitazione degli assetti organizzativi di un'Azienda che vuol competere in un mercato ormai prossimo alla liberalizzazione. Il mercato postale mondiale è in sofferenza, il calo dei volumi, dovuto particolarmente all'innovazione tecnologica ma non solo, è inevitabilmente sotto gli occhi di tutti. La necessità di scoprire ed associare prodotti innovativi, alle nuove esigenze di vita della comunità, deve rappresentare lo spunto per ripartire con una grande accelerazione, la cui possibile realizzazione sarà fattore di grande soddisfazione per chi, come SLP-CISL, ha sottoscritto tale riorganizzazione curando una visione completa degli obiettivi, che non sono certo quelli Aziendali che tendono prevalentemente al taglio netto dei costi della forza lavoro, ma che puntano alla qualità del servizio, alla soddisfazione del cliente ed al benessere del lavoratore. Queste le ragioni che hanno dato origine all'accordo siglato il 27 luglio 2010, strumento ed espediente utile a conseguire alti i livelli qualitativi che ci consentiranno di conquistare nuove ed importanti fette di mercato, di riportare quella rinnovata fiducia, necessaria, per ridurre i rischi provenienti da una concorrenza sempre più numerosa, sempre più agguerrita, ma soprattutto per garantire la stabilità aziendale e quindi la “tenuta occupazionale”. La stessa qualità che SLP-CISL prova a mantenere al proprio interno, attraverso strutture qualificate, vera garanzia dei diritti dei lavoratori, grazie alle quali cerchiamo di offrire ad ognuno di essi la necessaria e puntuale assistenza politica, contrattuale ma anche e soprattutto sociale; il nostro obiettivo si prefigge, quotidianamente, di garantire un miglioramento della vita lavorativa e personale! Il Segretario Regionale Giuseppe Lanzafame

Coordinamento Giovani e Donne Cari Colleghi, la rivisitazione generale all'organizzazione, all'interno dell'Area Servizi Postali, è stata più che mai opportuna in un momento in cui bisogna restituire qualità ed efficienza al servizio.

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Nessun aspetto è stato tralasciato, un'ulteriore trasformazione subita dal servizio e da chi vi opera, per rilanciare un'attività che ha fatto di Poste Italiane la più grande azienda di servizi a livello Nazionale. Servizio oggi espresso con infinita esperienza, unitamente alla freschezza della presente forza lavoro in conseguenza delle numerosissime riammissioni in servizio (ex CTD). Dal nuovo assetto dato alle strutture territoriali alla nuova articolazione servizi innovativi, il portalettere costituisce un punto fermo su cui far ruotare un'organizzazione assodata attraverso un utilizzo corretto degli strumenti in dotazione. La Segreteria Regionale, unitamente al gruppo dirigente delle province ed ai Coordinamenti Giovani e Donne, riporrà le dovute attenzioni al buon andamento del nuovo modello organizzativo del servizio, cosi come le pone sempre a tutte le dinamiche interne ed esterne, impegnando nello specifico le professionalità e le competenze acquisite, per elaborare quanto di più utile e necessario possa rendere adeguato l'espletamento dell'attività lavorativa a voi affidata. Visti i trascorsi poco felici del precedente accordo, si è ritenuto opportuno la realizzazione di un “Manuale del Portalettere” per consentire a tutti i lavoratori una conoscenza adeguata delle nuove regole ed una contestuale pretesa dei diritti a garanzia di presente e futuro. Certi del vostro apprezzamento su quanto realizzato, rivolgiamo un invito alla nuova generazione della categoria postale: chi ci ha preceduto ha dovuto, con sacrificio, supportare le profonde trasformazioni del modello organizzativo postale, a noi l'onore e l'onere della continuità! Qualora dovessero intervenire delle modifiche o novità, su quanto riportato nel Manuale, troverete tempestiva notizia nella pagina dedicata al “Portalettere” sul sito regionale, costantemente aggiornato. I Coordinamenti Giovani e Donne www.cislpostesicilia.it

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L'Accordo Nazionale del 27 luglio 2010, sancisce regole certe e chiare, definisce in modo inequivocabile il ruolo del Portalettere e l'ambito di competenza in cui muoversi in un'organizzazione finalmente trasparente.

Nuovo modello organizzativo “servizi postali”

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Il nuovo modello organizzativo introduce sia modifiche nell'assetto logistico e produttivo, con l'implementazione di un modello di rete semplificato, sia un nuovo modello di recapito strutturato in una rete unica e costituita da tre articolazioni tra loro sinergiche ed integrate, che valorizza la capillarità della rete di distribuzione e consolida il ruolo del portalettere.

Sperimentazione - Implementazione E' stata concordata una fase di sperimentazione, della nuova organizzazione, della durata di tre settimane dal 20/09/2010 al 08/10/2010. Nella nostra regione è stata interessata da tale sperimentazione la Provincia di Ragusa al fine di testare la nuova operatività. L'implementazione del nuovo modello sarà graduale: ? La prima fase avrà inizio l' 11/10/2010 e terminerà entro il 31/03/2011 riguarderà tutti i CD metropolitani e quelli ubicati in capoluoghi di provincia. ? La seconda fase avrà inizio il 1° gennaio 2011 e terminerà entro il 31 maggio 2011 e riguarderà tutti gli altri CD.

Assetto delle strutture territoriali Il modello organizzativo prevede uffici di recapito denominati Centri di Distribuzione Master (CDM), Centri Primari di Distribuzione (CPD), dai quali dipendono i Centri Secondari di Distribuzione (CSD). Ove presenti, come in diversi territori della nostra regione, dai Centri di Distribuzione dipendono i Presidi Decentrati di Distribuzione (PDD).

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? Centri Primari di Distribuzione (CPD): assicurano le attività di ripartizione, le attività di recapito e di supporto logistico, le consegne di tipo specialistico, i servizi a valore aggiunto e, ove presenti, le attività di messo notificatore, di consegna degli invii inesitati e di accettazione grandi clienti; effettuano il coordinamento dei CSD e dei PDD dipendenti; ? Centri di Distribuzione Master (CDM);

sono considerati Centri Primari di distribuzione ed effettuano anche le attività di transit point nell'ambito del bacino di riferimento, di notifica territoriale (UNEP), di accettazione grandi clienti; I CDM di neocostituzione in Sicilia sono: Ragusa Ercolano, Siracusa Panagia, Trapani Platamone, Enna Baronessa, Agrigento San Benedetto e Caltanissetta Leone. ? Centri Secondari di Distribuzione (CSD); assicurano di concerto con il CPD di riferimento le attività di ripartizione, le attività di recapito e di supporto logistico, le consegne di tipo specialistico e servizi a valore aggiunto e ove presenti le attività di messo notificatore, di consegna degli invii inesitati; effettuano inoltre il coordinamento dei PDD direttamente dipendenti. ? Presidi Decentrati di Distribuzione (PDD). I Presidi Decentrati di Distribuzione (PDD) assicurano l'attività di recapito coordinati dai CSD dipendenti.

Nessuno stravolgimento nell'assetto delle strutture territoriali, se non l'istituzione dei CDM (Centri Distribuzione Master), altro non sono che l'accorpamento di CPD unitamente ai CLR/CPO, a vantaggio di una comunicazione più fluida tra i reparti.

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I centri di distribuzione

I nuovi CDM della Regione Sicilia

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Nella nostra Regione quali CLR/CPO saranno interessati dalla nuova riorganizzazione?

Nell'assetto logistico e produttivo della nostra Regione, i CLR (Centri Logistici Recapito) di Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani, verranno assorbiti dai rispettivi CD (Centri di Distribuzione), diventando quindi CDM (Centri Distribuzione Master) dai quali dipenderanno le attività di Trasporti, Ricevimento/Invio, UNEP e Accettazione Grandi Clienti, ivi comprese le risorse applicate a tali attività. La razionalizzazione dell'infrastruttura logistica sarà completata con l'integrazione di Agrigento CP e Caltanissetta CPO nei CPD corrispondenti, determinando la nascita di ulteriori 2 CDM.

La «Rete» del Servizio Recapito Le articolazioni del Servizio Recapito La rete è unica con tre articolazioni

ARTICOLAZIONE MERCATO

ARTICOLAZIONE MERCATO UNIVERSALE

ARTICOLAZIONE SERVIZI INNOVATIVI

Tutti gli addetti delle tre articolazioni sono inquadrati nella figura professionale di portalettere così come descritto dalla classificazione di cui all'art. 21 del vigente CCNL.

Articolazione Mercato È un'articolazione specialistica, che assicura le consegne dirette a civici in zone caratterizzate da un'elevata presenza commerciale, industriale e artigianale. Inoltre svolge attività di supporto logistico alla rete universale (viaggetti), alimentazione dei PDD, collegamenti da e per gli Uffici Postali, vuotature cassette, pick up, ecc.... Quali sono gli oggetti ingombranti che devono essere recapitati dall'Articolazione Mercato?

Sono quelli che presentano le seguenti caratteristiche: ? peso superiore a Kg 2; ? dimensioni superiori ad un foglio formato A4 (mm 210 x mm 297); ? spessore superiore a 5 cm.

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SERVIZIO RECAPITO

Articolazione Recapito Universale

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È un'articolazione che assicura il servizio postale di base su tutto il territorio nazionale, garantendo il corrispettivo servizio universale, nel rispetto degli standard di qualità del corriere. Gli oggetti ingombranti sotto i 2 KG di peso devono sempre essere recapitati dall'Articolazione Recapito Universale? NO, anche se inferiori ai 2 Kg, se risultano di dimensioni incompatibili con le dimensioni del mezzo assegnato al portalettere, verranno recapitati dall'Articolazione Mercato.

Articolazione Servizi Innovativi Ha il compito di garantire, nelle ore pomeridiane dal lunedì al venerdì e nella mattinata del sabato, il recapito di prodotti e servizi dedicati. Il modello delle tre articolazioni è sinergico ed integrato, con la conferma della fungibilità professionale degli addetti tra le diverse articolazioni, ferma restando la collocazione degli stessi in una delle medesime, con la relativa titolarità. L'Articolazione Servizi Innovativi è davvero un valore aggiunto al Servizio Recapito? Il portalettere ASI è il nuovo «canale di contatto commerciale» con il cliente. Riteniamo la nuova articolazione (ASI), garanzia di presidio del servizio a copertura dell'offerta di prodotti davvero annessi all'esigenza del cliente. La copertura del servizio nel turno pomeridiano consentirà lo sviluppo di nuovi prodotti, potenzialmente capaci di aggredire il mercato e di affrontare, con convinzione, concorrenze leali in un libero mercato.

Il ruolo del portalettere in azienda Competenza e Professionalità

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Nel settore dei servizi, come il nostro, la competenza e la professionalità delle persone costituiscono il valore stesso dell'azienda. Essere ben preparati in questo senso significa conquistare nuove quote di mercato e sviluppare rapporti solidi e duraturi con la clientela.

Portalettere «immagine quotidiana» di PT In questo contesto, la figura del portalettere assume una rilevanza assoluta. Nell'esecuzione dei suoi compiti rappresenta per il cliente l'immagine “quotidiana” di Poste Italiane, in virtù del suo ruolo che lo porta a diretto contatto con il cliente stesso. Per questi motivi, e anche alla luce delle profonde trasformazioni aziendali degli ultimi anni, è sempre più sentita l'esigenza di delineare il profilo professionale del portalettere. Scopo di questo manuale è cercare di fornire le indicazioni necessarie per mantenere alto il livello di aggiornamento e rafforzare quelle conoscenze utili al corretto espletamento della funzione che si è chiamati a svolgere.

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Organizzazione del lavoro La squadra

11 Il portalettere, nell'Articolazione Recapito Universale, opera all'interno di una “unità organizzativa” denominata “Squadra”, composta da 24 a 30 zone di recapito. Le Squadre sono composte da Aree Territoriali. L’Area Territoriale (ex Areola) Le Aree Territoriali a loro volta sono composte da 6-7 zone di recapito, in casi eccezionali (dimensionamento della struttura), l'Area Territoriale potrà essere composta da un minimo di 4 zone. Il portalettere titolare di una zona di recapito, all'interno dell'area territoriale di riferimento fa parte di un TEAM, costituito dai portalettere della stessa area. Zona di Recapito ed assegnazione Il portalettere, come detto in precedenza, è titolare di una zona di recapito, fermo restando la piena fungibilità professionale tra gli addetti delle tre articolazioni

Come avviene l'assegnazione delle zone di recapito delle tre Articolazioni? L'assegnazione del personale di Recapito alle tre Articolazioni avviene mediante la redazione di un'unica graduatoria per ciascuno dei CDM, CPD, CSD, PDD che sarà definita sulla base del punteggio scaturito dai seguenti criteri: ? 3 punti per ciascun anno di effettivo servizio prestato nell'attività di Recapito, presso l'ufficio/centro di attuale applicazione, compresi i periodi prestati in uffici/centri accorpati. ? 1 punto per ciascun anno di effettivo servizio prestato nell'attività di Recapito presso altri uffici/centri in tutto il territorio nazionale.

In caso di parità del punteggio? A parità di punteggio la precedenza è definita secondo il seguente ordine: ? Anzianità di servizio (decorrenza economica; per gli ex CTD riammessi, l'anzianità di servizio decorre dalla data di effettiva riammissione). ? Anzianità anagrafica.

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Per i portalettere con prestazione oraria part-time vige la stessa regola? Per il personale che ha svolto periodi di lavoro con prestazione oraria part-time, i criteri relativi all'attribuzione dei punteggi nonché quello dell'anzianità saranno riproporzionati in base all'effettivo servizio prestato. Nel calcolo dell'anzianità di servizio sono da escludere eventuali periodi di astensione obbligatoria dal servizio? Per la determinazione della graduatoria saranno considerate valide anche le Assenze effettuate per Astensione Obbligatoria dal servizio ai sensi del D. Lgs. 151 del 2000 . Stesso criterio per i periodi effettivamente prestati nel servizio recapito dal personale riammesso in servizio in virtù di una sentenza del Giudice del Lavoro, considerando come riferimento per i punteggi sopra indicati la data di riammissione in servizio. Inoltre chi non potrà partecipare all'assegnazione delle zone? ? il personale con rapporto di lavoro part time orizzontale, verticale o misto; ? il personale riconosciuto inidoneo temporaneo alle mansioni dall'Organo sanitario competente; ? il personale che ha presentato istanza di inidoneità alle mansioni da più di tre mesi, in coerenza con l'Accordo Nazionale del 29/02/2008.

Nell'attesa del rientro o/e definitivo esito, tale personale verrà inserito nelle graduatorie ma non potrà partecipare dunque all'assegnazione delle zone.

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In caso di frazioni di anno si procederà secondo il criterio dell'arrotondamento (6 mesi + 1 giorno).

Cosa avviene al personale che per caratteristiche antropometriche non è idoneo alla guida del motomezzo?

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In relazione alle risorse che per caratteristiche antropometriche e/o per inidoneità specifica alla guida del motomezzo, certificata dall'Organo Sanitario competente, non troveranno nella fase di scelta della titolarità utile allocazione in zone servite anche da altri mezzi aziendali, saranno inserite come scorta nel rispetto delle percentuali di copertura previste a livello provinciale. Il personale di scorta sarà di norma assegnato presso il Centro di Distribuzione riferito al bacino territoriale afferente, fatte salve eventuali esigenze logistiche del territorio. L'Azienda si impegna a trovare alle stesse, compatibilmente con la propria organizzazione, una collocazione coerente con la propria figura professionale nelle tre articolazioni all'interno del comune e in subordine all'interno del bacino del centro primario di riferimento. Quando è necessario procedere all'assegnazione di una o più zone di recapito? Al verificarsi di una disponibilità di zona, la stessa deve essere assegnata entro il termine massimo di tre mesi. Si procederà comunque all'assegnazione della titolarità delle zone che si rendessero vacanti periodicamente secondo i seguenti slot: 31 marzo – 30 giugno – 30 settembre – 31 dicembre In tal senso le graduatorie saranno «attualizzate» rispettivamente alla data del: 1 marzo – 1 giugno – 1 settembre – 1 dicembre Con quali criteri avviene la determinazione del numero di zone? La determinazione del numero di zone scaturisce dall'elaborazione di alcuni parametri relativi, per esempio, al numero degli oggetti a firma, percorrenze (raccordi e gita), situazioni georeferenziali etc. La modalità di “costruzione delle zone” è affidata ai Responsabili dei CD, i quali unitamente ai capisquadra dovranno vagliare quanto ripartito al computer con l'utilizzo di Geopost e comunque solo dopo aver sentito il parere del portalettere. La prestazione di lavoro del portalettere L'effettiva prestazione del portalettere, calcolata su 7,12 ore di lavoro giornaliero, sarà dimensionata sulla base di due punteggi medi: ? uno pari a 411 punti per i CD ubicati nei capoluoghi di provincia e nei comuni con più di 30.000 abitanti; ? un altro a 399 punti per i restanti CD, fatto salvo quanto previsto per “l'incaricato di area”.

È ammessa un'oscillazione: ? per i CD ubicati nei capoluoghi di provincia e nei comuni con più di

30.000 abitanti, da 390 a 450 punti; ? per i restanti CD, da 380 a 440 punti.

Tutti i punteggi sopra descritti non sono da intendersi calcolati in tempo/minuti, ma sono riferiti ai criteri tecnico logistici in vigore definiti in relazione alla prestazione giornaliera del portalettere la cui prestazione di lavoro è pari a 7,12 ore.

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Nei PDD con 3 o più zone di recapito, sprovviste di caposquadra, ad un portalettere denominato appunto “incaricato d'area”, verrà affidato il compito dell'eventuale tenuta chiavi (ove non presente la feritoia di sicurezza), per l'apertura/chiusura dell'ufficio e per la preparazione della corrispondenza registrata. A tale portalettere verrà assegnata una zona non superiore a 370 punti. I portalettere assegnati ai PDD con meno di tre zone di recapito rispondono gerarchicamente al Direttore dell'Ufficio Postale presso il quale sono allocati e funzionalmente alla struttura di RAM.

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L’incaricato d’area

Orario di lavoro

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Fermo restando l'orario contrattuale di lavoro di 36 ore settimanali, gli addetti trasporti in ambito CDM, Accettazione Grandi Clienti, UNEP, Portalettere, Lavorazioni Interne, Attività consegne Inesitate, osserveranno un'articolazione oraria di 7h.12' su 5 giorni settimanali. L'organizzazione oraria dei CSC (Centri Servizi di Codifica) seguirà le esigenze derivanti dalle lavorazioni degli impianti CMP di Catania e Palermo. La collocazione della prestazione giornaliera per i portalettere delle Articolazioni Universale e Mercato sarà differenziata a seconda della sede di servizio. In via ordinaria inizierà e terminerà ai seguenti orari: ? 07,00 – 14,12 (a cui si aggiunge l'intervallo) per i CD dei capoluoghi di provincia e per quelli distanti meno di 45 minuti dai CMP; ? 08,00 – 15,12 (a cui si aggiunge l'intervallo) per tutti gli altri CD e PDD. Per quanto riguarda l'Articolazione Servizi Innovativi la prestazione giornaliera sarà la seguente: ? da lunedì a venerdì dalle 14,00 alle 20,00; ? sabato dalle 08,00 alle 14,00. E' prevista l'ora limite d'uscita del portalettere? A seguito dell'accordo sottoscritto il 27/07/2010, l'orario di inizio della gita del personale portalettere, applicato nei CD, sarà di norma entro un'ora dopo l'ultima/l'unica alimentazione prevista nella fascia antimeridiana, entro 45 minuti per il personale applicato nei PDD. L’intervallo Con una prestazione giornaliera superiore alle 7 ore spetta l'intervallo? Si, l'intervallo spetta ed avrà una durata di 15 minuti, con conseguente prolungamento dell'orario giornaliero di lavoro.

Vi è una fascia oraria specifica per la collocazione dell'intervallo? E a chi deve essere segnalato?

L'intervallo dovrà essere collocato successivamente alle prime 2 ore e non coincidente con l'ultima ora dell'attività lavorativa. La collocazione dell'intervallo dovrà essere indicata nel modello 44R (ora e luogo), affidato al portalettere e che lo stesso dovrà aggiornare ogni 6 mesi, chi dispone del palmare ne attesterà inizio e fine attraverso l'apposita funzionalità.

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Ai lavoratori coinvolti da tale riorganizzazione e che effettueranno un turno di lavoro di durata superiore alle sette ore giornaliere, con un intervallo non inferiore ai 15 minuti, verrà riconosciuto un ticket del valore di euro 4,50 per ogni giorno di effettivo servizio. Certificazione dell’orario svolto E' possibile chiedere la certificazione dell'orario svolto? Si, secondo quanto previsto dall'art. 32 del vigente CCNL “Dichiarazione a verbale”, è facoltà del dipendente richiedere gli eventuali riscontri sull'orario alle competenti strutture di risorse umane, che sono tenute a dare tempestiva risposta. Sia la richiesta che la risposta dovranno essere formalizzate per iscritto. Flessibilità Operativa (ex abbinamento) E' quel meccanismo che prevede la possibilità di applicare un portalettere, in aggiunta alla normale prestazione della propria zona, su una zona rimasta scoperta per l'assenza di un portalettere della medesima Area Territoriale. Per i primi tre giorni delle lunghe assenze, nonchè in caso di altre assenze, la prestazione sarà così garantita: A. in caso di assenza di un portalettere operante nell'ambito di un'area territoriale, la prestazione lavorativa relativa alla zona assegnata al portalettere assente viene garantita attraverso il ricorso al personale di scorta;

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Ticket

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B. nel caso di indisponibilità della scorta, si ricorrerà alla copertura della zona scoperta attraverso il meccanismo della flessibilità operativa. In questo caso l'Azienda stabilirà le modalità di suddivisione del territorio frazionando ogni zona in N-1 parti (dove N indica il numero delle zone che compongono l'area territoriale) ciascuna delle quali sarà attribuita al personale presente; C. quanto stabilito al precedente punto “B” potrà essere superato qualora i capisquadra e tutti i portalettere dell'area territoriale concordino modalità di suddivisione del territorio, ovvero delle attività di recapito, riferite all'area territoriale stessa, purché tali modalità vengano individuate quale regola continuativa. Qual’è il riconoscimento economico per la prestazione relativa alla Flessibilità Operativa? Verrà riconosciuto per la prestazione relativa alla flessibilità operativa di cui ai punti B e C un compenso complessivo pari ad euro 46 da ripartire pro quota tra coloro che partecipano alla prestazione aggiuntiva. Possono essere richieste prestazioni di lavoro straordinario per la sostituzione del portalettere assente? NO, laddove ne ricorressero le necessità, in caso di assenza dell'addetto, l'Azienda provvederà alla sua sostituzione utilizzando gli strumenti previsti dal CCNL. Qual è il limite temporale massimo per il ricorso alla Flessibilità Operativa? Invariato il limite individuale di 120 ore annue e di 12 ore mensili, relativi al ricorso della flessibilità operativa, fermo restando che il superamento di tali limiti potrà avvenire solo a fronte della volontarietà del dipendente interessato. Il ricorso alla Flessibilità Operativa scatta sempre e comunque? NO. Per certi tipi di assenza, le cosiddette “lunghe assenze” (maternità, infortuni, aspettative, inidoneità temporanee, certificati di malattia superiori a 20 giorni) l'obbligo della flessibilità operativa scatta solo per i primi 3 giorni. Ci sono casi in cui il portalettere non è tenuto alla Flessibilità Operativa? SI, sulle zone vacanti (cioè prive di titolare), a seguito della concessione del periodo di ferie estive ed in caso di sciopero delle prestazioni aggiuntive.

Se al rientro da un periodo di assenza, il titolare di zona trovasse posta giacente sulla sua zona, può essere retribuito attraverso la Flessibilità Operativa?

Personale «Scorta» Copertura Servizio Le ordinarie esigenze di servizio (copertura zone e ferie diverse da quelle estive e della settimana compresa tra il 15 gennaio ed il 15 aprile) saranno soddisfatte attraverso una copertura, per provincia, minima del 111% ed una massima del 115%. Le “Scorte” sono collocate nei Centri di Distribuzione al fine di garantire un'ottimale copertura dell'intero bacino territoriale afferente ad essi. Per comprovate esigenze le Parti potranno definire, in specifici incontri territoriali, una diversa collocazione degli addetti alle attività di scorta. Ricorso utilizzo personale «Scorta» Le esigenze connesse alla copertura delle due settimane di ferie continuative da prevedersi nel periodo 15 giugno - 15 settembre di cui all'art. 38 comma 8 del CCNL e delle lunghe assenze di tutto il personale, ivi compresa la scorta, (a partire da venti giorni) certificate come tali fin dall'inizio, qualora non possano essere soddisfatte attraverso il ricorso al personale di scorta, saranno coperte con l'utilizzo delle diverse fattispecie del rapporto di lavoro flessibile previste dal vigente CCNL.

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NO, lo smaltimento della corrispondenza giacente, può essere retribuito solo con lo straordinario, comandato dal caposquadra o dal responsabile del CD, da quantificarsi di comune accordo con il portalettere in base al peso, alla quantità degli invii, alla tipologia degli stessi.

Capi Squadra I capisquadra saranno attribuiti secondo i seguenti criteri:

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? nei Centri con meno di 5 PDD verrà assegnato presso la sede del

centro un caposquadra ogni 24/30 zone; ? nei Centri con almeno 5 PDD sarà assegnato un caposquadra ogni 5 PDD con sede presso il PDD avente il maggior numero di zone o baricentrico e un caposquadra ogni 24/30 zone, (detraendo quelle dei PDD già prima considerate per l'assegnazione dei capisquadra PDD), con sede presso il CD.

Ai capisquadra in servizio presso i PDD sarà assegnato un mezzo aziendale per garantire lo svolgimento del proprio ruolo nell'ambito del territorio di riferimento.

Potenziamento/Rinnovo mezzi aziendali L'Azienda s'impegna a potenziare la flotta di mezzi a disposizione con l'acquisto, entro il primo semestre 2011, di:

? 1000 autoveicoli ? 200 scooter Liberty 50 cc a sella ribassata ? 1500 quadricicli elettrici ? 1300 biciclette

Inoltre, entro il 31/12/2010, verrà indetto un bando di gara per il rinnovo dell'intero parco motomezzi aziendali.

Principi generali del Servizio Recapito Ai fini delle attività di recapito, le Condizioni Generali di Servizio per l'espletamento dei servizi postali, approvate con D.M. 9 aprile 2001, hanno notevolmente semplificato l'operatività sulla gamma dei prodotti di corrispondenza offerti da Poste Italiane, distinguendoli tra invii semplici e invii a firma.

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La corrispondenza deve essere sempre recapitata all'indirizzo indicato sull'invio Pluralità di sedi Nei casi di autorità e uffici pubblici aventi più sedi in una stessa località, qualora l'indirizzo riportato sull'invio non consenta di individuare l'esatta destinazione, il recapito deve essere eseguito presso la sede principale nella località indicata. Reinoltro della corrispondenza - Servizio Seguimi Il cliente che si trasferisce in via definitiva o temporanea può chiedere che la corrispondenza pervenuta al vecchio indirizzo venga proseguita a quello nuovo per un periodo di tre mesi, sei mesi o dodici mesi. Il cliente deve formalizzare la richiesta presso qualsiasi ufficio postale, compilando un apposito modello, sulla base del quale vengono stampate - a meno che non si tratti di un trasferimento all'interno dello stesso ufficio - delle etichette adesive che il portalettere applica sulla posta da proseguire al nuovo indirizzo. Il portalettere, dopo aver consultato il libretto di gita e rilevato il nuovo recapito del cliente, applica l'adesivo con il nuovo indirizzo (o corregge l'indirizzo a mano, se non è in possesso dell'etichetta adesiva) e restituisce l'invio per il reinoltro. Per facilitare al portalettere l'individuazione dei clienti trasferiti in fase di preparazione della gita, nei nuovi casellari sono previsti divisori di colore blu, da posizionare in coincidenza con l'indirizzo del cliente trasferito. Al termine del periodo richiesto dal cliente, la posta non viene più proseguita al nuovo indirizzo, ma torna al precedente in caso di trasferimento temporaneo oppure, in caso di trasferimento definitivo, viene inviata al mittente o al macero, secondo le modalità previste nei casi di mancato recapito.

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Recapito della corrispondenza

Soggetti abilitati al ritiro della corrispondenza

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Nuclei familiari Se l'invio è indirizzato presso un domicilio privato, la corrispondenza può essere consegnata ai componenti del nucleo familiare del destinatario, ai suoi conviventi e ai suoi collaboratori familiari. Portiere Il portiere ritira tutta la corrispondenza, compresa quella a firma, indirizzata ai destinatari degli stabili presso i quali lavora. Qualora un condomino desideri che il portiere non ritiri la corrispondenza per suo conto, e manifesti quindi la volontà di ricevere oggetti a firma direttamente dall'operatore postale, tale volontà (comunicata formalmente all'Ufficio di Recapito e annotata sul libretto di gita) deve essere rispettata e l'addetto al recapito deve provvedere in tal senso. Tuttavia, in caso di assenza del portiere per riposo settimanale o per fine orario, l'operatore è tenuto ad immettere la posta nelle cassette domiciliari di ciascun condomino e a recapitare a domicilio gli oggetti a firma, come se la consegna fosse presso un condominio senza servizio di portierato. Lo stesso principio si applica per le consegne ai civici di grandi condomini, senza portineria. Particolare attenzione va posta nei casi di consegna di cartelle esattoriali e Atti Giudiziari: vanno consegnati al portiere solo in caso di accertata assenza del destinatario o degli altri soggetti legittimati a ricevere la corrispondenza presso il domicilio Imprese. Se l'invio è diretto ad imprese o è indirizzato presso imprese, deve essere consegnato al titolare della società o al personale da questi incaricato. In questo caso, l'impresa può indicare i nomi degli incaricati al ritiro della posta con comunicazione scritta del legale rappresentante all'Ufficio di Recapito. Autorità e uffici pubblici Se l'invio è diretto o indirizzato ad autorità e uffici pubblici, questi uffici devono indicare quali sono le persone che hanno l'incarico di ritirare la posta, con comunicazione scritta all'Ufficio di Recapito. Comunità, enti, persone giuridiche, associazioni e simili Gli invii diretti a comunità, enti, persone giuridiche e associazioni in genere, o comunque indirizzati presso di essi, vengono consegnati al legale rappresentante o al personale da questi incaricato, indicato in apposita comunicazione all'Ufficio di Recapito. La stessa regola vale per gli studi professionali, per gli invii diretti presso alberghi, negozi, stabilimenti e simili, presso i quali i destinatari lavorano o sono alloggiati. Condominio La posta indirizzata al Condominio va consegnata all'Amministratore che può comunque delegare altra persona (portiere, altro condomino, ecc.). Se l'Amministratore non abita nello stesso stabile, la posta indirizzata al Condominio andrà messa nella cassetta condominiale e per gli invii a firma sarà rilasciato il mod. 26.

Cause di mancato recapito inerenti il destinatario - Destinatario sconosciuto: il caso del destinatario del quale non si conosce l'esistenza all'indirizzo indicato sull'invio

- Destinatario irreperibile: il caso del destinatario non rintracciabile, anche se il portalettere è a conoscenza che l'indirizzo è esatto e sempreché non sia possibile recapitare gli invii semplici per mancanza della cassetta - Destinatario deceduto: del cui decesso il portalettere sia a conoscenza - Rifiuto di ricevere la consegna da parte del destinatario o del soggetto abilitato al ritiro: in caso di invii a firma il portalettere annota “R” sul registro di consegna mod. 28/Aut, specificando la qualifica della persona che rifiuta di ricevere l'invio. Il cliente che rifiuta la corrispondenza non può aprirla, né prendere visione del contenuto; quindi il portalettere non deve riprendere per nessun motivo un invio già aperto dal destinatario. Nel caso di atti giudiziari, invece, l'invio può essere rifiutato solo dal destinatario, nel caso di rifiuto da parte dell'incaricato e autorizzato al ritiro, il ptl lascerà regolare mod. 26 ag in cassetta emettendo al rientro in ufficio regolare comunicazione di avvenuto deposito sul mod 23L ag barrando la casella ''rifiutato di ricevere il plico da persone autorizzate al ritiro''

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- Destinatario trasferito: il caso in cui il portalettere non è a conoscenza del nuovo indirizzo del destinatario. Resta inteso che, se il destinatario ha comunicato ufficialmente (richiedendo il servizio Seguimi) il suo nuovo indirizzo, l'invio deve essere proseguito a quest'ultimo, a meno che non si tratti di Atti Giudiziari da proseguire fuori dal Comune, nel qual caso vanno invece restituiti al mittente

Cause di mancato recapito inerenti l’indirizzo

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- Indirizzo inesatto: il caso in cui l'indirizzo è sbagliato (perché, per esempio, reca un civico inesistente o perché il civico non corrisponde a quello dell'effettivo domicilio del destinatario) - Indirizzo inesistente: il caso in cui l'indirizzo (la via, la piazza, ecc.) di fatto non esiste - Indirizzo insufficiente: il caso in cui l'indirizzo è privo di un elemento essenziale che impedisce l'individuazione del punto di recapito. Nei casi di indirizzo incompleto o inesatto, il portalettere deve cercare comunque di individuare il destinatario e, se questo è possibile in modo certo e senza particolari difficoltà, deve completare positivamente il recapito. È questo, in sostanza, il caso più frequente nel quale il portalettere fornisce un valore aggiunto al servizio di recapito grazie alla sua specifica conoscenza del territorio o alle notizie da lui registrate sul libretto di gita. Non vanno recapitati al domicilio del destinatario gli oggetti aperti o con segni evidenti di manomissione e la corrispondenza avente disegni osceni o scritte ingiuriose o potenzialmente dannosa. In questo caso, il plt consegnerà l'invio al responsabile del centro o responsabile Monitoraggio e Qualità o capo squadra che, a sua volta, provvederà ad effettuare la consegna cautelativa in ufficio.

Difficoltà operative consegna invii semplici Accesso cassette della posta

Cassette non idonee Se le dimensioni degli invii o l'ubicazione della cassetta domiciliare non consentono l'immissione della corrispondenza nella stessa, il portalettere lascia l'invio nei pressi della cassetta o poggiato su di essa, a disposizione del destinatario, purché non in luogo di pubblico transito; riferisce, inoltre, la difficoltà riscontrata al caposquadra portalettere. Situazione a rischio Qualora si verifichino situazioni di pericolo per il portalettere o comunque rischi per l'incolumità fisica (come, per esempio, luoghi con presenza di animali), questi riconsegna la posta all'Ufficio di Recapito dopo aver indicato sull'invio la causale della mancata consegna sottoscritta con data e firma - e ne informa il proprio caposquadra, il quale provvede a effettuare le verifiche del caso, contattando eventualmente il cliente interessato.

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Qualora l'accesso alle cassette della posta sia impedito da portone, cancello o altra barriera invalicabile, il portalettere suona il campanello o citofona allo stabile e, dopo essersi qualificato, chiede l'accesso all'area interna per la consegna della corrispondenza. Se non ottiene risposta tenta di operare il recapito attraverso l'immissione della corrispondenza in fessure del portone, cancello o altra struttura, purché la corrispondenza non venga lasciata in luogo di pubblico transito. In casi del tutto eccezionali, ove risulti impossibile il recapito, il portalettere riporta la posta in ufficio e comunica al proprio caposquadra il motivo del mancato recapito, affinché l'Ufficio possa mettersi in contatto con il cliente.

Accorgimenti da adottare durante l’Attivitò di Recapito

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Il giro di recapito va eseguito, secondo l'ordine del Viario sul quale dovranno essere aggiornate, man mano, le eventuali variazioni che si verificano sul territorio. Durante il giro, al fine di evitare responsabilità anche di ordine penale, il portalettere adotta tutti gli accorgimenti utili a custodire con diligenza la corrispondenza da recapitare, evitando anche che i clienti leggano la posta altrui. Qualora il servizio sia espletato con l'ausilio di un veicolo, che per motivi logistici deve essere parcheggiato, il portalettere deve sempre portare la borsa con sé. In via del tutto eccezionale, in caso di invii voluminosi, la corrispondenza a firma può essere lasciata sul veicolo, purché sia chiusa nell'apposito bauletto, in caso di motoveicolo, o sia lasciata all'interno dell'auto chiusa a chiave. Qualora il portalettere abbia l'incarico, nel suo percorso di gita, di vuotare una cassetta di impostazione, avrà cura di effettuare la prevista operazione all'ora stabilita, riferendo al direttore le eventuali difficoltà incontrate sul territorio, in particolare l'impossibilità di rispettare la tempistica stabilita dall'organizzazione e gli orari indicati sulla cassetta. Durante il servizio, il portalettere inserisce gli invii semplici nelle cassette domiciliari, preoccupandosi di lasciare nei pressi delle medesime o poggiati su di esse, comunque in luogo protetto, gli invii che non entrano a causa delle dimensioni insufficienti delle cassette. Per la consegna degli invii a firma, il portalettere si reca al domicilio del cliente per le formalità previste, usando particolare attenzione nel caso sia incaricato di consegnare Atti Giudiziari, invii contrassegno o con Avviso di Ricevimento. Al fine di evitare disservizi e inutili disagi per il cliente, è cura dell'operatore accertarsi dell'effettiva assenza del destinatario (anche se non risponde immediatamente alla chiamata) prima di rilasciare il mod. 26 che deve essere compilato con calligrafia leggibile, in tutte le sue parti, comprese le 12 cifre del numero dell'invio accanto al quale deve essere apposta la lettera “V” in caso di invio voluminoso e l'importo che il destinatario dovrà corrispondere in caso di invio contrassegno. Contestualmente alla compilazione del mod. 26, il portalettere appone sull'invio la data, l'ora del tentativo di recapito e la propria firma. Per i casi di mancato recapito che prevedono la restituzione al mittente, il portalettere applica sull'invio il mod. 24B, barra la specifica casella, appone data e firma. Qualora l'oggetto sia da inviare al macero, il portalettere appone la specifica dichiarazione e la sottoscrive. In caso di mancato recapito di telegrammi, per assenza del destinatario o del soggetto abilitato a ricevere la corrispondenza, l'operatore di recapito inserisce l'invio nella cassetta, in analogia a quanto accade per gli invii semplici, avendo cura di annotare sulla busta la data e l'ora del tentativo effettuato, sottoscritto con la propria firma, ed annota “immesso in cassetta” sul mod. 28/Aut, a fianco della registrazione.

Corretto utilizzo del casellario portalettere GRIGIO per suddividere i punti di recapito

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GIALLO per indicare l'inizio e la fine di una via (o di un tratto di via)

BLU per indicare le criticità di consegna (per esempio fallimenti, variazioni di indirizzo, destinatari particolari da monitorare, eccetera)

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ROSSO per indicare la posta destinata ad essere trasportata con i viaggetti o recapitata con le consegne dirette

Notizie Utili

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Di seguito riportiamo alcuni tra gli aspetti più ricorrenti del CCNL, o comunque di maggior coinvolgimento di tutto il personale di Poste Italiane. Ferie - Permessi - Assenze Tutto il personale in Servizio presso Poste Italiane ha diritto: A partire dal 1° gennaio 2008: il regime ferie per il personale già in servizio alla data dell'11 luglio 2003 è il seguente: periodo annuale di ferie pari a 30 giorni lavorativi in caso di prestazione resa su sei giorni lavorativi. Nel caso in cui l'orario di lavoro sia concentrato su cinque giorni alla settimana i suddetti giorni corrispondono a 25 giorni di ferie. Ai lavoratori assunti successivamente all'11 luglio 2003, spetta un periodo annuale di ferie di 28 giorni lavorativi in caso di prestazione resa su sei giorni e di 23 giorni lavorativi di ferie nel caso di prestazione resa su cinque giorni. Cosa sono i P.I.R.? Permessi individuali retribuiti; Dal 1 gennaio 2008, ai lavoratori già in servizio alla data dell'11 luglio 2003, viene riconosciuto un monte ore annuo di permessi individuali retribuiti pari a 12 ore nel caso di prestazione resa su 6 giorni lavorativi e pari a 14 ore e 24 minuti in caso di prestazione resa su 5 giorni lavorativi. In caso di mancata fruizione dei suddetti permessi al 31 Dicembre dell'anno di riferimento, gli stessi verranno retribuiti entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di mancata fruizione. Quanti giorni di Festività civili e religiose soppresse ( EX FESTIVITÀ) spettano al lavoratore? A compensazione ed in luogo delle festività civili e religiose soppresse, vengono riconosciute 4 giornate di permesso retribuito all'anno. E' consentita la fruizione frazionata delle 4 giornate per ex festività soppresse, a multipli di 30 minuti.

In quali periodi dell'anno la società assicura al lavoratore la fruizione delle ferie? Il periodo di ferie è programmato dalla società, tenendo però conto delle eventuali richieste del lavoratore, compatibilmente con le esigenze di servizio la società assicura comunque il godimento di 2 settimane continuative di ferie nel periodo 15 giugno – 15 settembre e di un'ulteriore settimana nel periodo 15 gennaio – 15 aprile.

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SI, per imprevedibili esigenze organizzative, ma se la revoca avviene con un preavviso inferiore a 60 giorni, rispetto all'inizio del periodo di ferie autorizzato in precedenza, DEVE provvedere al rimborso delle spese già sostenute dal lavoratore e non più recuperabili, idoneamente documentate, conseguenti alla prenotazione di soggiorni fuori dalla propria località, ivi comprese le spese di viaggio (biglietti aerei, ferroviari, navi e traghetti, etc.) Il ricovero ospedaliero, il day hospital o la malattia interrompono il periodo di ferie? SI, il ricovero o il day hospital, anche per un solo giorno, e una malattia certificata del medico, di almeno 6 giorni, interrompono il decorso delle ferie.

Permessi - Aspettative - Congedi Permessi per giustificati motivi; Al dipendente che ne faccia richiesta per giustificati motivi, la Società può concedere, compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi da recuperare fino ad un massimo di 30 ore annue. Tali permessi vanno recuperati entro il mese successivo. Permessi speciali per ragioni personali o familiari; I permessi speciali possono essere eccezionalmente concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente che ne faccia richiesta per motivi personali o familiari, fino ad un massimo di 10 giorni nell'anno solare. Tali permessi non sono retribuiti (art. 36, comma XI, CCNL 11 luglio 2007).

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Le ferie già autorizzate possono essere revocate dall'Azienda?

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Permesso per lutto o documentata grave infermità; In caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado , anche se non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica, il dipendente ha diritto alla fruizione di 3 giorni complessivi di permesso retribuito all'anno (nel computo non si calcolano i giorni festivi o non lavorativi). I giorni di permesso che precedono sono fruiti, previa comunicazione dell'evento e dei giorni da utilizzare, comunque entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità. Congedo matrimoniale; In occasione del matrimonio valido agli effetti civili, il dipendente ha diritto ad un congedo di 15 giorni consecutivi di calendario. Il periodo di fruizione del congedo si computa con riferimento al giorno di celebrazione del matrimonio se lo stesso è lavorativo, ovvero il primo giorno lavorativo successivo se la data di celebrazione del matrimonio stesso coincide con un giorno festivo o con giornata destinata al riposo settimanale. Aspettativa per motivi di famiglia e/o personali; I lavoratori e le lavoratrici possono richiedere per gravi e documentati motivi personali o familiari un periodo di congedo, continuativo o frazionato non superiore a due anni nell'arco dell'intera vita lavorativa. Tali permessi non sono retribuiti. Diritto allo studio; I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato potranno usufruire, a richiesta, per il conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post-universitari, ivi compresi master e corsi di specializzazione e perfezionamento post laurea, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, nonché per la frequenza di corsi organizzati dalla Unione Europea, di permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore biennali pro-capite, che potranno anche essere utilizzate in un solo anno sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare comporti la frequenza, anche in ore parzialmente non coincidenti con l'orario di lavoro, per un numero doppio rispetto a quello richiesto a titolo di permesso retribuito. Permessi per esami; Tutti i lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, possono fruire di permessi giornalieri retribuiti a prescindere dall'esito dell'esame stesso. Congedo per formazione; I lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbiano almeno 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda possono richiedere un periodo di congedo per la formazione per una durata non superiore ad undici mesi, continuativa o frazionata, nell'arco della intera vita lavorativa.

Permessi per donatori sangue; La legge (L. 584/67; L. 107/90) disciplina il regime da applicare alle assenze dal servizio effettuate dai dipendenti donatori di sangue prevedendo per l'interessato il diritto all'astensione dal lavoro con conservazione della retribuzione.

Aspettative per volontariato e Servizio civile; Per le attività svolte da organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte in appositi albi, cui il lavoratore formalmente aderisca, l'Azienda, su richiesta dello stesso, accorda un periodo di aspettativa di durata non superiore ad un anno, che comporta la perdita dell'intera retribuzione Tutela dell'handicap; I dipendenti che si trovino nelle condizioni descritte dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a diverse agevolazioni a tutela dell'handicap che si differenziano a seconda della natura e del grado della minorazione.

Agevolazioni legate alla maternità Congedo di maternità (EX ASTENSIONE OBBLIGATORIA); Con il termine congedo di maternità si intende il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice per un periodo complessivo di 5 mesi di cui: - due mesi (congedo ante partum) precedenti la data presunta del parto ed ai quali si aggiunge, ove il parto avvenga oltre tale data, il periodo intercorrente tra la data presunta e quella effettiva; - tre mesi (congedo post partum) successivi al parto, ai quali si sommano, nell'ipotesi in cui il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni di astensione non goduti prima del parto. Durante il periodo di congedo di maternità e paternità viene corrisposta un'indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione normalmente spettante.

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Aspettativa per dipendenti chiamati a ricoprire cariche pubbliche ed elettive; I lavoratori dipendenti chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive nonché eletti/designati alle cariche di amministratore locale hanno diritto ad essere collocati in aspettativa non retribuita anche per tutta la durata del mandato.

CONGEDO PER MALATTIA DEL FIGLIO; Entrambi i genitori hanno diritto, alternativamente, di assentarsi dal lavoro durante le malattie di ciascun figlio: - fino a tre anni di età senza limiti temporali, e quindi per tutta la durata della malattia del bambino; - dai 3 agli 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi annui. Per i periodi di congedo per la malattia del figlio, non e' prevista corresponsione di alcuna indennità.

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All'insorgere di un evento di malattia quali sono i doveri del lavoratore? L'assenza per malattia del lavoratore deve essere comunicata alla società immediatamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno stesso in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza, salva l'ipotesi di documentato impedimento. Quali sono i tempi utili per l'inoltro del relativo certificato medico? Il lavoratore è tenuto ad inviare il relativo certificato medico entro 2 giorni dall'inizio della malattia o della eventuale prosecuzione della stessa. Nel calcolo dei 2 giorni non si considerano i giorni festivi. Nell'ipotesi di mancato invio, il lavoratore sarà considerato assente ingiustificato. In caso di ritardo nell'invio, invece, perde il trattamento economico di malattia per i giorni successivi ai due giorni disponibili per l'invio del certificato. In quali fasce orarie il lavoratore è tenuto ad essere reperibile durante la malattia? Ed in quali giorni? Il lavoratore assente per malattia è tenuto fin dal primo giorno di assenza dal lavoro a trovarsi nel domicilio comunicato alla società, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo. Il mancato rispetto da parte del lavoratore degli obblighi sopra indicati, comporterà la perdita del trattamento di malattia e la possibile applicazione di un provvedimento disciplinare. INOLTRE Qualora il lavoratore, durante l'assenza, debba risiedere in luogo diverso da quello reso noto alla Società, ne dovrà dare preventiva comunicazione scritta, precisando l'indirizzo di temporanea reperibilità.

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Malattia

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Congedo parentale (EX ASTENSIONE FACOLTATIVA); Il diritto al congedo parentale è riconosciuto dalla legge ad entrambi i genitori, i quali per ogni figlio, e fino al compimento dell'ottavo anno di età del bambino, hanno diritto ad astenersi dal lavoro, in maniera continuativa o frazionata, secondo i limiti e le modalità di seguito riportate. Il limite di durata dei congedi parentali, complessivamente fruiti da entrambi i genitori, é fissato dalla legge in 10 mesi. La durata complessiva del congedo parentale è poi elevato ad 11 mesi nel caso in cui il padre lavoratore abbia già fruito di un periodo di congedo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, con il riconoscimento a quest'ultimo del diritto di astenersi dal lavoro fino ad un massimo di 7 mesi. Nell'ambito dei predetti limiti il diritto di astenersi dal lavoro spetta: - alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi (ovvero a 4 nell'ipotesi in cui la durata complessiva del congedo parentale sia pari ad 11 mesi); - al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi (ovvero fino a 7 nell'ipotesi in cui la durata complessiva del congedo parentale sia pari ad 11 mesi); - al genitore solo, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi (o 11 in caso di padre genitore solo che abbia fruito di un periodo di congedo non inferiore a 3 mesi). INOLTRE fino al compimento del terzo anno di età del bambino, al dipendente spetta un'indennità pari all'80% della retribuzione, per i primi due mesi e pari al 30% della retribuzione medesima per un ulteriore periodo di 4 mesi. Durante il periodo di congedo parentale fruito oltre il terzo anno e fino al compimento dell'ottavo anno di età del bambino viene corrisposta un'indennità pari al 30% della retribuzione solo se il reddito individuale di chi esercita il diritto sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria. Riposi giornalieri (PERMESSI PER ALLATTAMENTO); Durante il primo anno di vita del bambino alla lavoratrice madre spettano due periodi di riposo giornaliero (permessi per allattamento), ciascuno della durata di un'ora, anche cumulabili durante la giornata. Il diritto ai riposi giornalieri è esteso al padre lavoratore nelle seguenti ipotesi: - affidamento esclusivo del figlio; - in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga; - nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente; - in caso di morte o di grave infermità della madre. Qualora l'orario di lavoro sia inferiore a sei ore il periodo di riposo si riduce ad un'ora.

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- Qualora il lavoratore, tenuto sin dal primo giorno di assenza a trovarsi nel domicilio comunicato al datore sia nei giorni feriali che festivi, debba assentarsi per visite, prestazioni, accertamenti specialistici, o per altri giustificati motivi, è tenuto a darne preventiva comunicazione alla Società. - Il lavoratore assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto ed alla corresponsione dell'intera retribuzione fissa per un periodo di dodici mesi. I periodi di malattia che intervengano con intervalli inferiori a trenta giorni si sommano ai fini della maturazione del predetto periodo. Nel computo dei dodici mesi non si tiene conto delle assenze dovute a patologie di particolare gravità. In tali casi, la retribuzione e la conservazione del posto spettano fino al limite massimo di ventiquattro mesi. Tale diritto, cessa quando il lavoratore raggiunga il limite di ventiquattro mesi di assenza entro l'arco massimo di quarantotto mesi consecutivi. Superati i periodi previsti, al lavoratore che ne faccia richiesta, perdurando lo stato di malattia, verrà concesso un periodo di aspettativa della durata massima di 12 mesi, senza decorrenza dell'anzianità e senza corresponsione della retribuzione.

Infortunio sul lavoro In caso di infortunio, anche se di lieve entità, il lavoratore ha l'obbligo di darne immediata notizia al proprio responsabile. Il dipendente è tenuto a dare comunicazione dell'assenza derivante da eventuali prosecuzioni dell'infermità in modo tempestivo e comunque prima dell'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui avrebbe dovuto prendere servizio in base alle precedenti prognosi di infermità, salva l'ipotesi di comprovato impedimento. Conseguentemente, deve far pervenire al datore di lavoro la relativa certificazione medica comprovante lo stato di prosecuzione dell'infermità. Il dipendente è altresì tenuto a dare immediata comunicazione di eventuali ricadute in infermità a causa di infortunio precedentemente occorso, facendo pervenire al datore di lavoro la relativa certificazione medica. Nel caso in cui l'infortunio si verifichi al di fuori dei locali della società, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, quali sono i doveri del lavoratore? Il lavoratore deve denunciarne l'accaduto recandosi presso il più vicino pronto soccorso, sarà cura del datore di lavoro, una volta entrato in possesso della documentazione attestante l'infortunio, eseguire la relativa denuncia all'organo di polizia competente (questura) ed alla sede Inail di residenza del lavoratore entro 48 ore lavorative dalla ricezione di tale documentazione.

Mobilità

Quali sono le linee guida dell'accordo? L'accordo prevede: ? Validità triennale; ? Graduatoria annuale; ? Movimenti regionali e provinciali da effettuarsi prima della mobilità Nazionale; ? Valorizzazione della presenza in servizio ? Tutela per le patologie di cui all'art. 43 del CCNL. ?

In quali anni vigerà l'accordo sopra citato? L'accordo sarà vigente, in via sperimentale, per il triennio 2010 – 2011 – 2012. In ambito regionale come e quando sarà possibile presentare domanda? Quali sono i requisiti richiesti? A partire dal 15 e fino al 31 gennaio di ogni anno le risorse interessate potranno presentare domande di trasferimento volontario in ambito regionale/provinciale, da far pervenire a mezzo fax server numero 06/98682524, conservando attestazione d'invio, in possesso dei seguenti requisiti al 31 dicembre dell'anno precedente: - anzianità di servizio non inferiore a 18 mesi; - permanenza nella sede di ultima assegnazione regionale non inferiore a 12 mesi - assenza per malattia, nell'anno precedente, non superiore a 20 gg. complessivi - assegnazione nella mansione di appartenenza non inferiore a 12 mesi.

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Grazie all'accordo nazionale siglato il 28/01/2010, tutti i livelli professionali (escluso i quadri oggetto di valutazioni gestionali ) e tutti i settori, avranno la possibilità di presentare domanda di mobilità in ambito nazionale, regionale e provinciale. L'accordo disciplina i criteri per la gestione delle domande di trasferimento volontarie presentate dai dipendenti di livello inquadramentale di livello F, E, D, C e B. Con riferimento al personale inquadrato al livello “B”, l'azienda continuerà ad operare coerentemente con le azioni di sviluppo e valorizzazione delle risorse presenti nel territorio prima di esaminare le domande di trasferimento presentate.

I requisiti di cui sopra valgono anche per coloro i quali hanno un contratto di lavoro part-time? SI, ad eccezione delle giornate di assenza per malattia che saranno così calcolate:

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- effettuando il riproporzionamento in funzione alla prevista ridotta prestazione dell'anno per il part-time verticale; - come per i lavoratori a tempo pieno se il rapporto di lavoro è di tipo parttime orizzontale; - combinando i due criteri se il rapporto di lavoro è a tempo parziale di tipo misto. Per il personale affetto dalle patologie di cui all'art. 43 del CCNL, vige lo stesso limite di 20 giorni di assenza per malattia ? NO, tale personale potrà presentare, senza alcun limite temporale, domanda di trasferimento indipendentemente dai requisiti stabiliti al punto 2 del presente Accordo e le relative richieste verranno valutate dall'Azienda indipendentemente dai criteri suddetti. E' possibile presentare domanda di trasferimento verso settori diversi da quello di appartenenza? NO, le domande di trasferimento potranno essere presentate esclusivamente nell'ambito dei rispettivi settori di appartenenza delle risorse, per le medesime mansioni.

Sulla base di quali criteri verrà stilata la graduatoria? Le domande di trasferimento saranno prese in considerazione, in funzione dei punteggi totali ottenuti sulla base dei criteri di seguito riportati, riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda. Nella domanda di trasferimento “intraprovinciale” è possibile indicare più comuni? SI, nella richiesta di trasferimento volontario si potranno indicare al massimo 3 comuni di preferenza, in ordine non vincolante, sarà così redatta una graduatoria per provincia con la pecifica dei singoli comuni richiesti. Nella domanda di trasferimento “interprovinciale” è possibile indicare più provincie? NO, la richiesta di trasferimento potrà riguardare una sola provincia dell'intero ambito regionale diversa da quella di attuale assegnazione del dipendente.

Le domande di trasferimento saranno tutte soddisfatte? NO, i trasferimenti saranno effettuati, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, prioritariamente in ambito intraprovinciale e successivamente in ambito interprovinciale, e comunque prima della mobilità Nazionale.

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Quali punteggi determinano la graduatoria? Il punteggio è dato dalla somma totale degli stessi derivante da: CONDIZIONI FAMILIARI punti 10

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- famiglia monoparentale

- coniuge o in assenza primo figlio punti 7 - ciascun figlio fino a 8 anni

punti 6

- ciascun figlio da 9 anni a 18 anni

punti 5

- genitore a carico

punti 3

- per ogni anno di anzianità di servizio punti 0,75 L'anzianità di servizio si determina con riferimento all'effettivo servizio prestato. Le frazioni di anno superiori a 6 mesi vengono computate in anni completi. Come viene calcolata l'anzianità di servizio del lavoratore a tempo parziale? Per il personale con contratto di lavoro part-time, sarà considerato come anno intero di anzianità, il servizio contrattualmente pattuito, indipendentemente dalla tipologia del part-time. Cosa si intende per valorizzazione della presenza? Coloro i quali possono far valere una presenza in servizio, nell'anno precedente alla domanda di trasferimento, pari al numero dei giorni lavorabili con una franchigia non superiore a 15 giorni, godranno di un punteggio aggiuntivo pari a 15 punti. In caso di parità del punteggio totale a chi verrà data la precedenza? Al personale con il punteggio più alto in ordine alle condizioni familiari. In caso di ulteriore parità, avrà la precedenza il personale in possesso della maggiore anzianità anagrafica.

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In che tempi sarà resa nota la graduatoria? Le domande di trasferimento volontario saranno rese pubbliche entro il 28 febbraio di ogni anno.

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E' possibile presentare ricorso avverso la graduatoria? SI, le risorse interessate potranno inviare a mezzo fax server 06/98682524 osservazioni e/o eccezioni alla graduatoria stessa entro 3 giorni dalla loro pubblicazione. L'azienda provvederà, entro i 3 giorni successivi, alla elaborazione delle graduatorie aggiornate. Saranno tenute in considerazione le eventuali domande inviate al di fuori dei periodi previsti per l'inoltro? NO, le istanze di trasferimento volontario dovranno pervenire nel periodo utile ed in precedenza indicato. In caso di accoglimento dell'istanza e dato seguito alla stessa, sarà possibile rinunciarvi? Il personale che non sarà più interessato al trasferimento dovrà comunicare formalmente la sua rinuncia alla struttura di Risorse Umane Regionale Sud 2 a mezzo fax server 06/98682524 entro 3 giorni dalla data in cui il dipendente viene contattato per il relativo trasferimento. Alla ricezione della predetta comunicazione di rinuncia si provvederà all'eliminazione del nominativo dalla graduatoria.

Classificazione del Personale Portalettere Il personale in relazione al diverso grado di partecipazione, al processo produttivo aziendale, al differente apporto professionale richiesto e alle diverse responsabilità connesse ad ogni funzione aziendale, è inquadrato in 6 livelli professionali.

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Il personale portalettere è inquadrato sia nel livello E (portalettere junior) che nel livello D (portalettere senior), in relazione all'esperienza maturata ed alla conseguente completezza nel ruolo. Quanto tempo occorre per il passaggio a “senior”? Per il passaggio a “senior” è necessario maturare un'esperienza professionale, supportata anche da idonei percorsi formativi finalizzati al consolidamento nello specifico ruolo ed all'acquisizione delle competenze distintive, per un periodo complessivo di 24 mesi di effettivo svolgimento delle stesse mansioni: tale periodo è convenzionalmente ridotto per il personale in servizio con contratto a tempo indeterminato con 24 mesi di anzianità nella misura di: - 6 mesi per la figura professionale portalettere junior indicata nel livello E;

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In quale dei 6 livelli professionali è inquadrato il Portalettere?

Sicurezza sul Lavoro

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E' fatto obbligo a tutti i dipendenti, una volta ricevuta la corretta formazione, nonchè l'adeguato addestramento sull'utilizzo dei D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale), l'utilizzo degli stessi ognuno rispettivamente alla mansione svolta. I dipendenti devono: - indossarli sempre e comunque prima dell'esposizione al rischio per il quale il D.P.I. stesso è previsto. - non apportarvi modifiche, né sostituirli con altri di propria iniziativa - segnalare immediatamente al Preposto qualsiasi difetto, perdita, usura o rottura rilevata nei D.P.I. loro forniti - non rimuovere le etichette che ne certificano l'omologazione E' obbligo del Datore di lavoro mettere a disposizione dei lavoratori, attrezzature conformi ai requisiti di legge, idonee ai fini della salute e sicurezza fisica dello stesso, adeguate al lavoro da svolgere o adatte a tali scopi. Cosa sono i D.P.I.? La definizione di D.P.I. è contenuta nell'art. 74 del Testo Unico nr 81/08 Si intende per Dispositivo di Protezione Individuale, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante l'orario di lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Quali sono i D.P.I. in uso ai Portalettere? - Casco protettivo motociclistico Per un corretto utilizzo controllare che il casco non ruoti intorno alla testa; Regolare bene il cinturino e verificare che a cinturino allacciato, il casco non possa essere sfilato in alcun modo; Una volta indossato assicurarsi di non essere impediti nel movimento del collo e della testa e verificare che la visiera si possa aprire con una sola mano anche guantata.

E' fatto assoluto divieto: Utilizzo di caschi non aziendali; Indossare berretti o cappelli sotto il casco, ed indossare sciarpe o foulard fra l'allacciatura del casco e il mento; Continua ad usare il casco in caso di danneggiamento della calotta esterna o del guscio interno.

- Guanti protettivi da intemperie e da rischi meccanici Il tessuto del dorso, in nylon, è idrorepellente e ad alta traspirabilità. Il palmo, in pelle ovina, è anch'esso idrorepellente e deve garantire la massima destrezza nella guida del mezzo. E' importante che il guanto non sia troppo stretto, per evitare che la costrizione dell'arto rallenti la circolazione sanguigna. - Calzature estive ed invernali antinfortunistiche Le calzature invernali, proteggono contro il rischio intemperie, essendo la tomaia realizzata in modo da impedire l'assorbimento e la penetrazione dell'acqua. La suola inoltre riduce il rischio di scivolamento su superfici viscide ed è antistatica, evitando le scosse quando, soprattutto nel periodo invernale, si scende dalla moto. Le calzature estive, conservano la caratteristica protettiva contro lo scivolamento ma hanno una tomaia più traspirante e peso minore. - Giacca a vento invernale ad alta visibilità Di tessuto giallo fluorescente con strisce di materiale retroriflettente (tipo quello utilizzato per la segnaletica stradale), risponde al requisito di essere ben visibile durante lo scorrimento su strada e nelle manovre, sia al requisito di massima traspirabilità e impermeabilità (protezione dalla pioggia e resistenza al vapore acqueo). - Giubbetto estivo ad alta visibilità Risponde al requisito di proteggere dal rischio di investimento dovuto ad esposizione al traffico veicolare e pertanto ha caratteristiche di alta visibilità analoghe al giaccone invernale. Per consentire una modulata copertura del corpo in funzione della temperatura è dotato di maniche staccabili. - Gilet ad alta visibilità Presenta le stesse caratteristiche di alta visibilità dei precedenti e sostituisce il giubbetto estivo in condizioni di alte temperature e clima torrido. Nelle incertezze, difficoltà, interpretazioni o controversie, consultate il vostro riferimento della SLP-CISL che vi darà sostegno e tutele. Buon Lavoro

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- Casco protettivo per biciclette I caschetti per le biciclette, benché il Codice della Strada non ne preveda l'utilizzo obbligatorio, sono anch'essi un D.P.I. e come tali vanno SEMPRE indossati, per garantire al portalettere una maggiore protezione in caso di caduta, che può verificarsi anche a basse velocità. Deve essere perfettamente calzato, cioè di giusta misura, ed allacciato correttamente al sottogola, per non vanificare la protezione che esso offre.

Segreterie Territoriali SLP CISL Sicilia Palermo Segretario: Maurizio Affatigato Via Mariano Stabile, 136/c - 90139 Palermo Tel. 091-583186 [email protected]

Agrigento Segretario: Giovanni Greco Via Sciascia, 96 - 92100 Agrigento Tel. 0922-25886 [email protected]

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Caltanissetta Segretario: Giuseppe D’Antoni Via C. Pulci, 9/b - 93100 Caltanissetta Tel. 0934-565001 [email protected]

Catania Segretario: Salvo Di Grazia Viale Africa, 170/c - 95129 Catania Tel. 095-538031 [email protected]

Enna Segretario: Salvatore Alfano Via Donna Nuova, 11 - 94100 Enna Tel. 0935-510891 [email protected]

Messina Segretario: Gisella Schillaci Viale Europa, 58 - 98124 Messina Tel. 090-6507611 [email protected]

Ragusa Segretario: Giorgio Giunmara Piazza Ancione, 2 - 97100 Ragusa Tel. 0932-621755 [email protected]

Siracusa Segretario: Eugenio Elefante Via Arsenale, 26 - 96100 Siracusa Tel. 0931-65061 [email protected]

Trapani Segretario: Giovanni Pizimenti Piazza C. Montalto, 27 - 91100 Trapani Tel. 0923-29456 [email protected]

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