La Traduzione Giuridica e Il Legal English

September 11, 2017 | Author: Emmanuelle Faussette | Category: French Language, Translations, Civil Law (Legal System), Lexicon, Italian Language
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In this article some theoretical and practical aspects of legal translation are discussed, and the question is examined ...

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La traduzione giuridica e il «Legal English» tra Common law e Civil Law by Lorenzo Fiorito

Abstract: In this article some theoretical and practical aspects of legal translation are discussed, and the question is examined whether English can play the role of «mediation language» in this field as it does in others. I problemi della traduzione legale gni sistema legislativo si situa in un quadro sociale e politico complesso che risponde alla storia, agli usi ed alle abitudini di un particolare gruppo etnico o nazione. Questa struttura complessa è raramente identica da un paese ad un altro, anche se le origini dei rispettivi sistemi legislativi possono avere punti in comune. La diversità dei sistemi legislativi rende la ricerca nel campo della terminologia legale molto difficile perché un concetto particolare in un sistema legislativo può non avere corrispondenti in altri sistemi. A volte, accade che un concetto particolare può esistere in due sistemi differenti e riferirsi a realtà differenti. Porsi il problema della interpretazione e quindi della traducibilità dei termini legali da una lingua all'altra implica sia uno studio comparativo (sebbene limitato al campo specialistico oggetto del discorso) sui sistemi legislativi differenti che una consapevolezza dei problemi generati o dall'assenza degli equivalenti o, dall'altro lato, dalla perfetta equivalenza dei termini ma con sfumature giuridiche assolutamente peculiari. A questo riguardo la comparazione giuridica ha esaminato alcuni aspetti particolari relativi all'utilizzo di nozioni astratte come, ad esempio, «contratto», contract, contrat, «proprietà», property, propriété, «fatto illecito», tort, fait illicite, e simili: ognuna di queste espressioni è caratterizzata nei dettagli da una differente disciplina giuridica in base al sistema di cui fa parte, e perciò stesso esprime una nozione giuridica peculiare. Le basi teoriche

Se il de Saussure asseriva «l'impossibilità per un segno di una lingua di occupare, nei sistemi dei segni che occupa nella sua lingua, il segno con il quale ci si sforza di tradurlo»,1 sia per Hjelmslev che per Sapir e Whorf vi è una forte correlazione tra la lingua e il suo ambiente; l'intraducibilità dal punto di vista strettamente linguistico sarebbe quindi nella natura stessa delle cose. Ma qual è il modo migliore per affrontare tale intrinseca impossibilità del tradurre? San Gerolamo non ha alcun dubbio sul modo in cui procedere, come egli stesso spiega a più riprese nelle prefazioni alle sue traduzioni. In una lettera indirizzata a Pammachio, scritta nel 395 d.C., egli cita come maestro Cicerone, il quale aveva dichiarato che il miglior modo di tradurre consiste nel riproporre «le stesse frasi e le loro figure di parole e di idee con vocaboli consoni ai nostri usi. Non ho giudicato necessario rendere parola per parola, ma di tutte le parole ho conservato il valore e l'espressività».2 Tuttavia, la traducibilità giuridica presenta delle regole peculiari; secondo Cooray «problems arise in legal translations which are not present in the case of translations in other subjects».3 Spesso non vi è una corrispondenza tra i concetti, le categorie e gli istituti nei vari sistemi giuridici, per cui tradurre fedelmente un atto, una norma giuridica o una sentenza è molto difficile. R. Sacco avverte che: «le vere difficoltà di traduzione sono dovute (...) al fatto che il rapporto tra parola e concetto non è lo stesso in tutte le lingue giuridiche».4 I giuscomparatisti lo sanno bene e, quando operano con le categorie di un sistema di dritto straniero, lungi dal cercare un equivalente lessicale preferiscono riportare il termine straniero (esempio trust, equity, trespass, consideration), spiegandone il significato con un giro di parole. Il dilemma del traduttore In linea generale, il traduttore di testi di natura giuridica si trova di fronte a una di queste quattro situazioni:5 1. Nei sistemi giuridici presi i considerazione esiste lo stesso istituto, che è regolamentato allo stesso modo. Il termine della lingua di arrivo rappresenta il medesimo concetto del termine della lingua di partenza. In questi casi il traduttore deve solo

sostituire al termine nella lingua di partenza il termine nella lingua di arrivo, anche se, in realtà, una perfetta equivalenza dal punto di vista linguistico e giuridico è estremamente rara. Ad esempio le norme di sistemi giuridici integrati tra loro, come gli atti comunitari emanati nelle lingue ufficiali dell'Unione Europea, per definizione, hanno un'unica interpretazione e devono dare luogo ad una sola disciplina giuridica. 2. I nomi degli istituti sono uguali, o almeno equivalenti, a livello lessicale, ma la normativa sottostante è diversa. In questi casi, sotto l'aspetto semantico la traduzione letterale è scorretta e si deve evitare. In questo senso indicano due concetti differenti droit commun e common law, personal property e «proprietà personale». In questi casi è necessario che il traduttore faccia capire che il testo di cui si tratta è il prodotto di una traduzione, e che specifichi da quale lingua e sistema giuridico egli abbia tradotto. È corretto ad esempio tradurre l'inglese contract con «contratto», a patto che sia chiaro per il destinatario della traduzione che il vocabolo italiano «contratto» riceve nella specie l'accezione inglese di contract, tant'è che nei rapporti commerciali internazionali regolati da contratti redatti in più lingue, è prassi comune decidere in via preventiva quale sarà la legge applicabile in caso di controversie: questa pratica permette di assegnare un contenuto giuridico preciso a parole che altrimenti assumerebbero sfumature diverse secondo l'ordinamento in cui sono inserite. 3. Un istituto ha sia nomi differenti a livello lessicale che diversa disciplina normativa. Può accadere che alla traduzione letterale del termine non corrisponda nessun concetto giuridico familiare al sistema della lingua di arrivo, e tuttavia il nucleo semantico è facilmente individuabile: così la provenienza non interna al sistema appare evidente ed evita pericolosi errori, non provocando ambiguità con termini ed istituti familiari. Non suscita nessun tipo di problema rendere lo statunitense District Court con «Corte distrettuale», il francesi Ministre de la Justice con l'inglese Minister of Justice, Conseil Constitution con «Consiglio Costituzionale», in quanto nei sistemi di arrivo non vi è nessun organo o istituzione che abbia la stessa denominazione. 4. Un istituto esiste in un sistema ma non nell'altro. In questo caso una traduzione letterale appare priva di senso: così Public Ministry non traduce correttamente «Pubblico Ministero»;

sempre mentre per Guardasigilli» si avrebbe in inglese un inverosimile Sealwatcher. Sia nel caso 3 che nel caso 4, i rischi di un fraintendimento sono limitati. Non crea problemi tradurre i francesi Tribunaux de commerce con «Tribunali di commercio», poiché questa espressione non ha riferimenti nel sistema italiano. Ma nell'ipotesi in cui si confrontino due sistemi giuridici che utilizzano la medesima lingua ufficiale (si pensi ai paesi anglofoni o dell'America latina), si dovrà spesso operare traduzioni intralinguistiche. Infatti, nel caso di più stati che usano la medesima lingua le differenze tra sistemi impongono comunque la necessità di tradurre: il termine «possesso» utilizzato nella Svizzera Italiana ha un valore diverso dallo stesso termine utilizzato in Italia, ed una traduzione esatta tra queste due lingue dovrà rendere chiaro che, malgrado l'equivalenza lessicale, i due termini si riferiscono a due nozioni diverse. In questi casi non basta più parlare di linguaggio di partenza o di arrivo, ma di linguaggio del sistema di partenza o di arrivo, con tante lingue quanto i sistemi giuridici che utilizzano una lingua: non si parlerà di «italiano giuridico», perché ne esistono almeno due tipi: l'italiano usato in Italia e l'italiano usato in Svizzera. Dalla common law alla civil law Il diritto, attraverso i secoli, ha acquisito un suo proprio vocabolario tecnico-specialistico, come è evidente nell'inglese, che sempre più si pone come lingua di mediazione tra diversi sistemi linguistici e giuridici. Ciò sebbene sia da sottolineare la forte interdipendenza che sussiste tra la lingua inglese ed il sistema giuridico basato sulla common law. L'inglese e la common law sono due aspetti inseparabili della medesima cultura: nessun sistema di common law si è mai sviluppato in totale indipendenza dalla lingua inglese. Gli ordinamenti di civil law sono invece meno legati alla lingua di riferimento; questi sistemi, derivano dai Codici napoleonici in francese, e dalla dottrina giuridica tedesca, si sono diffusi in tutta l'Europa continentale e sono stati presi come modello, oltre che nei sistemi che utilizzano una lingua neolatina come Italia ed i paesi dell'America Latina, anche in Paesi di tradizione giuridica e linguistica molto lontani tra loro, come ad esempio Grecia, Turchia, Russia e Giappone. L'uso di una lingua veicolare internazionale, come è stato il latino fino al '700, e come ora è l'inglese, nonostante le sue diverse varietà, costituisce un formidabile strumento di uniformazione del lessico, in

quanto opera da lingua franca tra gli idiomi nazionali. Nel caso del diritto la più diffusa conoscenza della lingua inglese anche tra i giuristi opera da elemento uniformatore. Nel suo testo sull'inglese giuridico, Melinkoff6 riporta un elenco di nove motivi per cui il linguaggio del diritto differisce dal linguaggio ordinario. Aggiunge poi che il traduttore di testi giuridici si trova ad avere a che fare con differenti tradizioni giuridiche, come i sistemi di common law e di civil law. Nella common law il significato di ogni termine tecnico affonda le radici in centinaia di anni di storia giudiziaria, in innumerevoli casi giurisprudenziali. E' essenziale porsi sempre queste domande per evitare di farsi ingannare dalla somiglianza «esteriore» (i cosiddetti false friends o falsi amici) o, da in altri tipi di trappole linguistiche. Un caso evidente è l'espressione francese personne morale» che corrisponde all'italiano «persona giuridica» in contrapposizione alla «persona fisica»: traslata letteralmente sia in italiano che in inglese, essa acquista immediatamente un connotato riferito alla moralità, e dunque eticoreligioso, che invece nell'originale non ha. Per evitare ciò, l'inglese ha trovato un equivalente in legal person, che se pure non ha avuto grandissima fortuna, è l'espressione usata nei testi bilingui francese inglese in uso in Canada. Altro caso esemplare è il problema della traduzione del termine francese contrat (o del termine italiano «contratto») con la parola inglese contract; non tutti i contrats del Codice Civile francese (o i contratti del Codice Civile italiano) sono traducibili con il termine inglese contract. I vocaboli, non sono fra loro interscambiabili Nei sistemi di common law non si riscontra una precisa ed univoca definizione (per così dire, legislativa, come propongono i sistemi di civil law) degli istituti che vengono ricondotti in ambito continentale al contratto o, viceversa, di quegli istituti che possono venire ricompresi nel sostantivo contract. La «standardizzazione» del discorso giuridico: l'inglese come lingua internazionale Una branca del diritto che ha fatto fare all'inglese un passo avanti nello sviluppare un ruolo di lingua di mediazione è il diritto internazionale.

Inizialmente il linguaggio del diritto internazionale era il linguaggio della diplomazia, vale a dire il francese. Fu, in effetti, solamente con il Trattato di Versailles nel 1919 che i testi francesi e inglesi del trattato furono considerati entrambi «autentici». La Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati, entrata in vigore nel 1980, stabilisce il principio dell'eguale autenticità dei trattati redatti in lingue diverse e costituisce un tentativo di risolvere i gravi problemi cui spesso dà luogo l'interpretazione dei questi trattati. In questo contesto, sicuramente bisogna registrare l'indiscusso affermarsi dell'inglese (in particolare, quella particolare varietà di inglese chiamata «inglese internazionale»), che già è preminente come lingua di vari settori come l'economia, il commercio internazionale, la tecnologia, e anche come lingua generale della comunicazione internazionale: nel 2003 la DG Traduzione dell'Unione Europea (che ancora sui chiamava Servizi di Traduzione) ha tradotto 1.416.817 pagine; il 58,9% dei testi originali erano redatti in inglese.7 Molti dei documenti prodotti dalla Commissione devono essere resi pubblici contemporaneamente in tutte le lingue ufficiali, devono apparire identici e - soprattutto - devono avere lo stesso significato. Ciò ha posto in primo piano i problemi di armonizzazione dei testi giuridici comunitari. E'un argomento di grande interesse, non tanto e non solo linguistico, che è stato esaminato con grande l'attenzione dalla dottrina giuridica: l'inglese, perfezionato dagli studiosi del diritto al fine di immettervi le nozioni di civil law e di creare termini neutri che non facciano esplicito riferimento alle definizioni elaborate dalla giurisprudenza anglosassone, sta diventando la lingua comune dei giuristi europei e mondiali, e standard di riferimento per le traduzioni giuridiche, perché ha quelle caratteristiche di internazionalità ed universalità che possono renderlo lingua neutra, libera da connotazioni particolari. G. Snow, J. Vanderlinden, Francais juridique et science du droit, Universite de Moncton, testi presentati al II colloquio internazionale del centro internazionale del Coomn Law in francese, Bruylant, Bruxelles, 1995, pag.144 1

2

S. Girolamo, Lettera VII.

G. Snow, J. Vanderlinden, Francais juridique et science du droit, Universite de Moncton, testi presentati al II colloquio internazionale del 3

centro internazionale del Coomn Law in francese, Bruylant, Bruxelles, 1995, pag.147 R. Sacco, La traduction juridique, un point de vue italien, 28 C. de D. , 1987, pag.850 estratto dalla Comunicazione presentata al XII Congresso dell'accademia internazionale di diritto comparato, agosto 1986, Sidney, Australia 4

D.De Leo, «Pitfalls in Legal Translation», in Translation Journal, April 1999. 5

Per una dettagliata analisi dell'inglese giuridico, non si può prescindere da Mellinkoff, D., The Language of the Law, Boston e Toronto, 1963. In particolare, per quanto riguada le caratteristiche stilistiche del linguaggio del diritto inglese, cfr. pagg. 24 e ss. 6

Translating for a Multilingual Community, a cura della Direzione Generale della Traduzione della Commissione Europea, Maggio 2004. 7

SUL SIGNIFICATO DELLE PAROLE NELL'UNIVERSO DI DISCORSO GIURIDICO. NOTE INTORNO ALLA TRADUZIONE GIURIDICA. di Paola Murer "L'IRCOCERVO" (3) 2003

1. La traduzione giuridica fra globalizzazione e interculturalità. 1.1 Nell'ambito degli studi di linguistica si assiste a un sempre maggior interesse per le questioni relative alla traduzione dei testi giuridici che coinvolge non più soltanto i cultori del diritto comparato. In questo panorama interdisciplinare si colloca, ad esempio, il fascicolo monografico di Ars interpretandi pubblicato nell'anno 2000 e titolato Traduzione e diritto, che raccoglie contributi provenienti non soltanto dal mondo dei giuristi . In questo volume collettaneo Rodolfo Sacco sottolinea come "nei prossimo vent'anni i problemi della traduzione diverranno certamente il capitolo più promettente della comparazione giuridica, in grado di aprire vie d'importanza primordiale per l'epistemologia giuridica e la riforme della lingua giuridica" . Al di là del tradizionale interesse dottrinale per i sistemi giuridici diversi da quello di appartenenza, a cui consegue la necessità di rendere nella propria lingua termini ed istituti appartenenti all'ordinamento giuridico straniero, si aggiungono almeno altre due motivazioni di ordine pratico che hanno contribuito allo sviluppo degli studi sulla traduzione giuridica. Per un verso, la sempre maggiore globalizzazione del mercato ha

determinato la comparsa e la circolazione di documenti giuridici, primi fra tutti i contratti, che pongono in relazione soggetti economici appartenenti a paesi diversi, da qui il problema della lingua (o delle lingue) in cui redigere i testi ed i relativi problemi di traduzione . Per altro la sempre più massiccia presenza di stranieri immigrati nelle società industrializzate rende "abituale" la recezione all'interno del nostro ordinamento di norme giuridiche straniere, che attraverso il cosiddetto diritto internazionale privato, sono chiamate a regolamentare i loro rapporti. In proposito la legge 218/95, che ha portato alla riforma del diritto internazionale privato italiano, riafferma nell'ordinamento italiano il principio iura aliena novit curia . Pur non volendo soffermarsi specificatamente sul portato della riforma introdotta dalla richiamata legge del 1995, va rilevato che la stessa offre le basi per una coscienza giuridica interordinamentale. La coabitazione di norme appartenenti ad universi socio-culturali diversi è foriera di un'esperienza giuridica basata sulla internormatività purché la loro interpretazione ed applicazione, seguendo le indicazioni contenute nel nostro diritto internazionale privato, sia volta alla comprensione non solo letterale del testo ma anche della cultura giuridica in questo si colloca. In questo senso, è possibile cogliere nello spirito della riforma del diritto internazionale italiano una tensione all'interculturalità, intesa, quest'ultima, come promozione del momento di relazione, di rapporto, fra culture giuridiche; culture ed ordinamenti diversi posti, a differenza del cosiddetto pluralismo classico, sullo stesso piano, ovvero con pari dignità scientifica. Come faremo cenni in seguito, la legge 218 del 1995 esclude la possibilità di teorizzare una egemonia cultural-giuridica, anteponendo il momento relazionale alla assunzione acritica del proprio modello nazionale come parametro per l'interpretazione ed l'applicazione delle disposizioni appartenenti ad ordinamenti diversi. Si potrebbe affermare che tale prospettiva diviene foriera per un riconoscimento dell'essenza relazionale e comunicativa del diritto; non più come in un ambito segnato dal diritto interno, ove la relazione e la comunicazione avviene fra persone, ma in questo caso fra ordinamenti e, quindi, culture giuridiche dissimili.

1.2 In entrambi i casi sopra richiamati, sia pure con esiti diversi, la cosiddetta drammatizzazione dell'interpretazione del documento giuridico, di cui parla Emilio Betti , ovvero la previsione delle possibili conseguenze della sua applicazione concreta, potrà avvenire dopo (e sarà conseguenza della) comprensione del testo nella propria lingua. Più in generale può affermarsi che l'attività giuridica richiede consapevolezza linguistica ; non può venire disgiunta delle questioni semantiche; infatti, il giurista compie operazioni sul linguaggio e con il linguaggio. Questa consapevolezza non è certamente estranea alla cultura giuridica, se già Francesco Carnelutti, in un epoca ancora non avvezza alla filosofia analitica, affermava che non si può sapere che cos'è il diritto senza sapere che cosa è il discorso . 1.3 La traduzione è una interpretazione del testo . L'attività interpretativa è stata intesa come attribuzione di significato ad un simbolo . L'attività di traduzione-interpretazione del testo si dispiega, quindi, dal significato da attribuire ai termini che compongono il discorso giuridico per giungere alla designazione dello stesso con dei termini (il più possibile giuridicamente appropriati) nella lingua d'arrivo. Più specificatamente Sacco sottolinea come "al momento di tradurre, l'operatore sarà in presenza di due realtà: da un

canto il testo, con i suoi vocaboli e la sua sintassi; dall'altro canto il senso da assegnare al testo, ossia la norma giuridica" Va rilevato che il significato delle parole è ricercabile nel (e derivabile da) l'ambito di quella che è stata definita la "cultura giuridica interna" , ovvero all'interno dell'universo del linguaggio (tecnico) utilizzato dagli operatori del diritto; questo linguaggio non coincide (sempre) con il linguaggio ordinario . Allo stesso modo in cui, come sottolineano i sociologi del diritto, la cultura giuridica interna non coincide con la cultura giuridica esterna, ovvero con la percezione dell'ordinamento che è propria ai non giuristi, alla maggioranza della popolazione. 1.4 All'interno del discorso giuridico il significato delle parole è quindi determinato da formanti giurisprudenziali (il significato attribuitogli dagli organi preposti alla applicazione delle norme giuridiche), e da formanti dottrinali (il significato attribuito alle stesse dagli studiosi del diritto) . Questa tesi, riconducibile ad uno strutturalismo forte, à la Saussure , è ampiamente accettata nell'ambito delle dottrine giuridiche che legano, infatti, strettamente le teorie interpretative all'analisi strutturale del testo, dalla quale "i giuristi possono ricavare conferma e più sicura coscienza che, per quanto le loro indagini storiche, analisi interpretative o costruzioni dogmatiche debbano non di raro far centro su una parola o su un ristretto insieme di parole, queste parole sono elementi di un sistema linguistico funzionale in un sistema sociale ed il separarle da tali sistemi può riuscire estremamente fuorviante" . Ne consegue che nell'ambito della traduzione giuridica l'idea di traduzione "letterale" può essere non solo non sufficiente ma addirittura fuorviante . La traduzione giuridica non può prescindere dalla "cultura giuridica interna" propria all'ambito sociale della lingua di partenza e da quella della lingua di arrivo . La trasposizione del termine da una cultura giuridica all'altra, oltre che da una lingua all'altra, è assolutamente necessaria, soprattutto avuto riguardo al fatto che il linguaggio giuridico serve a far fare . La risultante dell'interpretazione-applicazione del testo giuridico è cogente; travisare il testo (o singole sue parti) a seguito di una traduzione non corretta (rispetto ai parametri della cultura giuridica interna) può comportare delle conseguenza non volute e/o non previste dall'estensore . "La traduzione di una parola in un'altra è possibile e legittima nella misura in cui le due parole esprimono lo stesso concetto (o, ipotesi particolare, se il traduttore ha il potere di imporre loro lo stesso significato)" . Soprattutto nell'ambito della contrattualistica internazionale questo può provocare equivoci e spiacevoli sorprese per le parti impegnate nel rapporto economico. Queste questioni di ordine tecnico si sovrappongono ai cosiddetti difetti del linguaggio, già ampliamenti analizzati dai giuristi, come l'ambiguità e la vaghezza delle parole riscontrabile anche nel linguaggio ordinario 2. Sul significato del "senso letterale" delle parole. 2.1 Lo stesso riconnettere il significato dei termini presenti nel discorso giuridico al significato da questi assunto nel linguaggio ordinario è ipotecato dalla cultura giuridica in cui il testo si colloca. Infatti, a prima vista parrebbe che l'attività dell'interprete sia limitata o indirizzata dal "significato proprio delle parole secondo la connessione di esse", così nell'ordinamento italiano all'articolo 12 delle Disposizioni preliminari alla legge. Ma

il richiamo al linguaggio ordinario è sicuramente stemperato dallo stesso legislatore italiano nel momento in cui interviene sull'interpretazione del contratto. All'articolo 1362 del Codice Civile, infatti, si stabilisce che "nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole". Nel far ciò il legislatore italiano recepisce quasi letteralmente la disposizione del articolo 1156 del Code Civil francese. Qui, infatti, si sottolinea come "on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes". Interessante appare esaminare in proposito la corrispondenza delle indicazioni contenute nel Code Napoléon, ispirate dall'opera del giurista Pothier , e raffrontarle a quelle presenti nel Codice civile italiano. 2.2 Al di là delle Disposizioni preliminari, si evidenzia come il legislatore italiano abbia ricalcato le disposizioni contenute nel Code Napoléon in merito all'interpretazione del contratto. Infatti, come già sottolineato all'articolo 1156 del CN corrisponde l'articolo 1362, comma primo, del CC, che si sofferma, al comma secondo, anche sul comportamento successivo alla conclusione del contratto, elemento extra testuale che non compare nel Code; parimenti, per ciò che concerne l'interpretazione complessiva delle clausole, si riscontra una corrispondenza fra i due Codici (art. 1161 CN e art. 1363 CC). Anche le disposizioni in materia di espressioni generali, indicazioni esplicative, pratiche generali interpretative, espressioni con più sensi e regole finali (rispettivamente agli artt. 1364, 1365, 1368, 1369 del CC), si ricollegano esplicitamente alle disposizioni del CN (artt. 1163, 1164, 1159 e 1160, 1157). Va rilevato che non compaiono nella sezione De l'interprétation des conventions né riferimenti alla buona fede, né una norma di chiusura come quella prevista dal legislatore italiano del 1942 all'art. 1371. Senza entrare nello specifico , si può comunque affermare che il limite all'attività di interpretazione-traduzione degli enunciati giuridici sia individuabile non tanto nel "significato proprio delle parole" quanto nella "intenzione delle parti" a cui fa riferimento sia il 1362 CC italiano e che il 1156 CC francese; in questo senso emerge la centralità dell'elemento extratestuale nella determinazione del significato del contratto. Tutto ciò non può che avere della ripercussioni anche in ambito di traduzione; dovendo, anche l'interprete (sia esso autorità competente o meno), cogliere, nel trasporre il documento da una lingua all'altra, più che la corrispondenza lessicale dei termini la volontà delle parti, detto in altri termini si cerca di rendere il significato del contratto . 3. Un esempio di intreccio culturale: il francese giuridico del Québec. 3.1 Si è sopra affermato che la trasposizione da una lingua all'altra di un termine facente parte di un discorso giuridico deve tenere conto della cultura giuridica interna propria al contesto in cui il termine si colloca. Quindi, il traduttore deve traghettare, fin dove ciò è possibile, non soltanto la parola, il significante, nella lingua d'arrivo ma anche il significato, nel senso di implicazioni giuridiche, del termine utilizzato nello specifico linguaggio d'origine . In questo modo la traduzione non tradisce il destinatario, che il più delle volte è anche il destinatario delle obbligazioni che nascono dal documento giuridico. In proposito alle difficoltà di tradurre un testo giuridico, Sacco rileva come "la traduzione consta della

ricerca del significato della frase da tradurre, e, della ricerca della frase adatta per esprimere quel significato nella lingua della traduzione. La prima operazione spetta al giurista. La seconda spetta anch'essa al giurista. L'insieme della due operazioni spetta al comparatista, unico competente a decidere se due idee, tratte da sistemi giuridici diversi, corrispondono l'una all'altra; e se una differenza di norme sfocia in una differenza di concetti". In tal modo, per l'autore, solamente un giurista con forti competenze in diritto comparato può accingersi a compiere questa operazione con probabilità di successo, ovvero, come si diceva sopra di non trasformarsi da traduttore in traditore. 3.2 Questo problema non è soltanto relativo alla trasposizione di un termine da una lingua ad un'altra ma, proprio avuto riguardo alla questione della cultura giuridica interna, delle difficoltà possono sorgere anche all'interno della stessa matrice linguistica. È questo il caso, ad esempio, della lingua francese che dà vita al francese giuridico della Francia, considerata come entità statuale e non cultural-linguistica, ma anche a francesi giuridici diversi, come quello svizzero, belga, dei paesi dell'ex impero coloniale che mantengono il francese come lingua ufficiale, nonché del Québec . La traduzione del termine o, meglio, la trasposizione di questo all'interno dello stesso ambito linguistico (ma non giuridico) non potrà basarsi sulla cultura giuridica interna della Francia bensì (necessariamente) su quella del paese in cui il francese è lingua veicolare. Il caso del francese del Québec è particolarmente interessante soprattutto se si ritiene che si possa dare equivalenza dei termini giuridici solamente fra lingue che si collocano all'interno di una stessa famiglia giuridica, come ad esempio l'italiano ed il francese o, nell'ambito di uno stato bilingue come il Belgio, fra il francese ed il fiammingo. Come noto l'area francofona del Québec fa parte dello stato federale canadese, ove prevale un sistema giuridico di common law; nonostante l'appartenenza formale del sistema giuridico della Province alla famiglia di diritto codificato (retaggio della colonizzazione francese del XVIII secolo, che la accomuna allo stato della Luisiana), la cultura giuridica interna canadese (sia d'espressione inglese, che francese) è riconducibile alla jurisprudence anglosassone . A questo contesto culturale si lega "l'intenzione delle parti e il senso letterale delle parole", a cui fa riferimento il legislatore del Québec agli articoli 1013 e seguenti del Code Civil del 1866 , in merito all'interpretazione del contrat. Il legislatore del Québec riprende nei citati articoli le indicazioni di Pothier, già fatte proprie dal Code Napoléon, ma queste si collocano in un contesto culturale completamente diverso; ciò non può essere sottaciuto nell'ambito della traduzione giuridica. Lo stesso istituto del contrat previsto nel Codice Civile del Québec agli articoli 984 e seguenti va inserito all'interno di questa particolare cultura giuridica, deviandolo dall'alveo culturale della antica madre patria. Esemplificativo a riguardo è il non riferimento nel codice del Québec, che pur come visto si rifà in importanti parti a quello francese, agli articoli 1101-1107 del Code Napoléon ovvero alle Dispositions préliminaires ai contrats. L'esperienza giuridica sviluppatasi nella provincia francofona canadese da testimonianza di un approccio intersistematico, nel senso che è chiaramente riconoscibile al suo interno una tensione a ricondurre all'alveo del common law istituti sorti in ambito codicistico.

3.3 Proprio attraverso il richiamo all'ordinamento Québec si ripropone in evidenza la nota questione relativa alla traduzione del termine francese contrat (o del termine italiano contratto) con la parola inglese contract; non tutti i contrats ai sensi dell'articolo 1101 del Codice Civile francese (o i contratti ai sensi dell'articolo 1321 del Codice Civile italiano) sono traducibili con il termine inglese contract. I vocaboli, come la dottrina giuridica comparatistica nota , non sono fra loro interscambiabili (meglio, i concetti con questi designati) e la distanza fra le culture giuridiche interne di civil law e di common law è tale da far considerare in quest'ultimo ambito il contratto (contract) come una categoria giuridica residuale . All'interno di questa cultura giuridica non è fra l'altro riscontrabile una precisa ed univoca definizione (per così dire, legislativa, come propongono i sistemi di civil law) degli istituti che vengono ricondotti in ambito continentale al contratto o, viceversa, di quel novero di istituti che possono venire ricompresi nel sostantivo contract. Si è sottolineato come "sulla definizione di contratto non vi è unanimità tra gli autori e neppure in giurisprudenza" . Gli istituti che ritrovano il proprio paradigma agli articoli 1101 e seguenti del Code Napoléon, i contrats per l'appunto, vanno ricollegati, come sottolineano i giuristi , alla cultura giuridica interna anglofona, che rende taluni di essi con termini diversi da contract, termini che hanno un significato giuridico diverso (quindi, una portata di conseguenze giuridiche diverse). Si pensi, a titolo d'esempio, alla conveyance, relativa al trasferimento della proprietà immobiliare, e al trust assimilabile al rapporto fiduciario ma non riconducibili al contract, al pari, ad esempio, del gift (la donazione), tutti istituti che una cultura giuridica derivata dal Code Napoléon farebbe rientrare senza dubbio nell'alveo dei contrats . In tal senso, sempre a titolo esemplificativo, l'istituto della fiducie, ex articoli 981 e seguenti del Code Civil del Québec, si lega indissolubilmente, sia per la traduzione, che per le implicazioni giuridiche, a quello del trust conosciuto nei sistemi di common law. Va altresì tenuto conto delle distinzioni, proprie al discorso giuridico di common law, fra contract e convention (il secondo è un termine più ampio che include anche gli accordi fra privati e pubblica amministrazione); fra contract e promise (quest'ultima è una dichiarazione di assunzione di obbligo), fra contract e obligation (è l'obbligo creato dal contratto), fra contract e agreement (inteso quest'ultimo come incontro delle volontà, quindi elemento del contratto); fra contract e bargain (definito come "an agreement between two parties for an exchange of performances, either executed or promised" ). 3.4 Ritornando alla questione relativa a ricondurre ogni termine all'interno dell'ambito culturale che gli è proprio, vanno richiamati alcuni problemi riscontrabili all'interno del diritto dei contratti internazionali. Infatti, nell'ambito della contrattualistica internazionale e più specificatamente in quella inerente della distribuzione dei beni, si pongono per la traduzione non poche questioni. Ciò viene evidenziato sia dalla prassi commerciale che dagli studi dottrinali in merito al commercio internazionale . Le principali questioni di redazione dei testi sono legate all'impossibilità di condurre termini o locuzioni propri al lessico giuridico di una lingua al linguaggio giuridico dall'altra, perché risulterebbero, come già accennato al paragrafo 2.2, se traghettati attraverso una traduzione letterale, privi di significato; collocati nella cultura giuridica interna propria alla lingua di arrivo o si paleserebbero come non sensi oppure darebbero luogo a gravissimi equivoci. Questo è, ad esempio, il caso del cosiddetto procacciatore

d'affari, figura precipua della cultura giuridica interna italiana, che non trova corrispettivi precisi in altri ordinamenti, tanto che risultano improprie traduzioni come l'inglese brocker o il francese pourvoyeur d'affaires, che a differenza del procacciatore italiano è un dipendente della società per la quale lavora, per cui percepisce uno stipendio e non una provvigione. Altri problemi invece sono derivati dalla diversa portata giuridica che l'ordinamento ricollegabile alla lingua d'arrivo attribuisce a determinate espressioni. Si pensi, al di là degli interventi comunitari di armonizzazione dei diritti nazionali, al contratto d'agenzia, ex art. 1742 Codice Civile italiano, stipulato con una persona fisica; questo non può essere reso nel francese giuridico della Francia o del Belgio semplicemente con contrat d'agence senza equivocare sulle obbligazioni del preponente; difatti, nei paesi richiamati l'agente (l'ipotetico agent) verrà considerato un représentant salarié, assoggettato, quindi, alla legislazione del lavoro . 4. Conclusioni. Per quanto riguarda la questione relativa alla traduzione di un testo giuridico che ritrovi il proprio ambito di applicazione nella già richiamata legge n. 218 del 1995, il testo tradotto necessariamente dovrebbe esprimere la cultura giuridica di provenienza; difatti, ai sensi dell'articolo 15, "la legge straniera è applicata secondo i propri criteri di interpretazione e di applicazione nel tempo". Come si sottolineava all'inizio di questo breve excursus è richiesta all'autorità competente, ex articolo 14, non solo la capacità di reperire il testo, la competenza linguistica nel trasporlo nella propria lingua ma anche la conoscenza della cultura giuridica del paese in cui la disposizione si colloca, di modo che la norma che da questa deriva sia perfettamente integrata con l'ordinamento di provenienza. Soltanto compiuta questa complessa operazione, l'autorità competente valuterà gli effetti della norma nel nostro ordinamento; infatti, come stabilisce l'articolo 16, comma primo, "la legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico". Si tratta, quindi, di "drammatizzare" l'interpretazione-applicazione della disposizione sia nella cultura giuridica di provenienza che in quella di arrivo. Più in generale, indicazioni relative a come impostare una operazione di traduzione giuridica del testo e come ovviare a problemi insiti alle varie lingue (da come superare il problema della mancanza del termine corrispondente, alla necessità di utilizzare perifrasi per rendere nella lingua d'arrivo un dato istituto) vengono offerte dalla dottrina comparatista . Nell'ambito della contrattualistica internazionale i problemi di traduzione possono venire, se non totalmente risolti sicuramente ridotti, anche attraverso l'uso di definizioni stipulative , ovvero di "definizioni che propongono di usare un certo vocabolo o sintagma in un modo determinato a preferenza di altri". Non a caso la stessa Camera di Commercio Internazionale di Parigi, nell'ultima revisione dei suoi Incoterms, fa premettere la vera e propria descrizione degli stessi con una serie di definizioni stipulative sia di termini mutuati dalla lingua inglese (come shipper), che di termini delle lingue nazionale (come consegna, oneri, luogo, porto e così via) . Non in modo dissimile si pone l'Unidroit, che offre all'articolo 1.10 dei suoi Principes relatifs aux contrats du commerci international delle definizioni stipulative di termini quali tribunal, établissement, débiteur, créancier, écrit .

Va altresì rilevato che sussiste la tendenza a promuovere di un linguaggio giuridico interculturale, quindi non legato ad una lingua egemone, come potrebbe apparire l'inglese . Di questo ambizioso progetto si fa promotore, fra gli altri, l'Unidroit ; ma non appare fuori luogo rilevare come sarà la vita stessa del diritto, strumento principe di comunicazione soprattutto nelle relazioni commercial, ad offrire una soluzione (sempre aperta e perfettibile) a questo problema.

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