Eva Cantarella & Lorenzo Gagliardi - Diritto e Teatro in Grecia e a Roma

March 9, 2017 | Author: PantheosPanFurens | Category: N/A
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DIRITTO E TEATRO IN GRECIA E A ROMA A cura di Eva Cantarella e Lorenzo Gagliardi

Eva Cantarella *

PREMESSA

Secondo una definizione di moda (e come tale non di rado abusata) siamo nell’epoca del postmoderno. Inevitabile che i giuristi non volessero essere esclusi da questa fase della modernità: ed ecco, tra i «Postmodern Legal Movements», trovare spazio quell’approccio ai testi letterari noto sotto il nome di «Law and Literature», diffusosi come sempre dapprima negli Stati Uniti d’America, e a seguire nei diversi paesi occidentali 1. Ovviamente, l’attenzione alle fonti letterarie e la consapevolezza della loro importanza per gli studi di diritto non era cosa nuova, quando il movimento ‘postmoderno’ cominciò ad avere successo. Il ricorso alla letteratura (più o meno ampio a seconda delle diverse sensibilità e dei diversi approcci metodologici) era pratica comune, per limitarci ai mondi che qui interessano, tanto tra gli storici del diritto romano che tra quelli del diritto greco. I romanisti, questo è vero, usavano – e a volte, anche se sempre più raramente, usano ancora – separare puntigliosamente, nei loro «Indici delle fonti», le ‘fonti giuridiche’ (o ‘tecniche’) da quelle ‘non giuridiche’ (‘atecniche’, o ‘letterarie’). Implicitamente, la divisione stabiliva una gerarchia tra documenti non dichiarata, ma chiarissima: quelli tecnici, considerati fondamentali, attendibili e sicuri; e quelli atecnici, accessori, utili ma non indispensabili, e comunque da maneggiare con cautela. * Università degli Studi di Milano. 1 Vd. G. Minda, Teorie postmoderne del diritto (1995), trad. it. di C. Colli, Bologna 2001. Utile esposizione della storia e degli sviluppi di «Law and Literature» negli Stati Uniti e in Europa trovasi in A. Sansone, Diritto e letteratura, Milano 2001. Per dare un’idea delle proposte, delle critiche e dei filoni e sottofiloni in cui «Law and Literature» è divisa basterà, qui, rinviare tra i tanti a I. Ward, Law and Literature: Possibilities and Perspectives, Cambridge 1995; P.J. Heald, A Guide to Law and Literature for Teachers, Students and Researchers, Durham 1998; Th. Brook, Law and Literature, Berkeley 1999; R. Posner, Law and Literature, Harvard 1998; M.P. Mittica, Raccontando il possibile. Eschilo e le narrazioni giuridiche, Milano 2006, 1-47.

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Gli storici del diritto greco, invece, non hanno mai avuto preoccupazioni di questo tipo: nel mondo che essi studiano, come ben noto, la scienza giuridica non era un aspetto specialistico del sapere, separato da altri campi dell’educazione. Erano i filosofi, in Grecia, coloro che riflettevano su questo aspetto della cultura (e sono legate all’importazione di modelli da loro elaborati – sia detto per inciso – le origini della giurisprudenza romana) 2. Eccezion fatta, dunque, per le regole giuridiche stabilite dai testi di legge pervenuti per via epigrafica 3, la grande maggioranza delle informazioni sul sistema giuridico delle comunità greche viene dalle fonti letterarie: da Omero a Esiodo, dai poeti lirici alla storiografia, dalla tragedia alla commedia. I ‘giusgrecisti’ sono stati di necessità, da sempre, dei cultori del movimento «Law and Literature»: o, meglio, più specificamente, di quel filone di questo movimento denominato «Law in Literature». Gli studi su diritto e letteratura, infatti, si sono indirizzati in direzioni diverse, che hanno dato luogo a due filoni di ricerca: Law in Literaure, appunto, e Law as Literature. Il metodo di indagine seguito dal primo filone consiste nell’analizzare se e come i testi letterari possano essere utilizzati dai giuristi per conoscere la realtà che li interessa; i cultori del secondo filone, invece, considerano il diritto come prodotto letterario, come narrazione, costruzione di storie, e si propongono di applicare le tecniche e i metodi della teoria e dell’analisi letteraria ai testi giuridici 4. Dopo quanto detto a proposito della natura delle fonti di cui possono disporre i giusgrecisti, sono facilmente intuibili le ragioni per le quali l’approccio ai testi letterari che questi studiosi hanno da sempre – di necessità, vorrei dire – privilegiato, è stato «Law in literature». E a dimostrare quanto fecondo sia stato il ricorso a questo metodo basterà ricordare l’opera di uno straordinario 2 Da un celebre passo di Pomponio, che racconta storia della giurisprudenza romana, sappiamo che tra il II secolo a.C. e Augusto, giuristi come Giunio Bruto e Publio Mucio Scevola, e successivamente Quinto Mucio e Labeone introdussero grandi innovazioni, che consistevano, appunto, nella introduzione di concetti giuridici astratti, in funzione sia euristica sia prescrittiva, cui si collegò l’uso di tecniche classificatorie di origine platonico-aristotelica ed ellenistica. A questo proposito, vd. A. Schiavone, Giuristi e nobili nella Roma repubblicana, Roma - Bari 1987. 3 Si pensi alla legge di Draconte sull’omicidio, emanata nel 621-620 a.C., il cui testo, ricopiato dagli anagrapheis nel 409-408 a.C., fu rinvenuto nel 1843, è conservato al Museo Epigrafico di Atene ed è edito nelle IG. I3, 104; o si pensi al celebre cosiddetto Codice di Gortina (IC. IV, 72), grande epigrafe di 625 righe, incisa sui blocchi di un muro semicircolare nella città dorica di Gortina, e documento di fondamentale importanza per lo studio del diritto dorico (vd. J. Davies, The Gortyn Laws, in M. Gagarin - D. Cohen [eds.], The Cambridge Companion to Ancient Greek Law, Cambridge - New York 2005, 305-327). 4 Per una rapida ma esauriente descrizione dei due metodi vd. I. Ward, Law and Literature, cit.

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e raffinato letterato e giurista, Louis Gernet, pioniere indiscusso degli studi che sarebbero poi stati considerati parte del movimento «Law in Literature». Unendo le sue due competenze, Gernet aperse infatti alla storia del diritto (non solo greco) nuovi orizzonti, ricercando nelle fonti arcaiche quello che egli definì il «prediritto» 5. Con questo termine, ormai entrato nell’uso comune, egli definì le forze che regolano la vita dei consociati nelle comunità la cui organizzazione non possiede ancora i caratteri della giuridicità. E individuò gli ambiti in cui queste forze si manifestavano, vale a dire, in primo luogo, il mondo delle relazioni interfamiliari, regolato dallo scambio dei ‘doni ospitali’. Nel mondo greco precittadino, infatti (in particolare, nel mondo descritto da Omero), i rapporti tra stranieri erano regolati dalla legge della ospitalità (xenia), in forza della quale chi accoglieva nel suo oikos uno straniero gli offriva ‘doni ospitali’, e chi aveva ricevuto questi doni era obbligato, in futuro, a restituire ospitalità e doni ai membri del gruppo che lo aveva ospitato. Il meccanismo del dono, insomma, garantiva la circolazione delle ricchezze (in particolare, dei beni di prestigio) 6, creando un rapporto la cui forza vincolante è stata messa in evidenza dai fondamentali studi sul dono di Marcel Mauss, di cui Moses Finley ha dimostrato l’applicabilità al mondo greco, e in particolare a quello omerico 7. Un altro ambito in cui si manifestavano le forze del prediritto, sempre secondo Gernet, era il mondo del pensiero magico-religioso. I greci e i romani infatti – non diversamente da altre popolazioni antiche e da alcune moderne popolazioni di interesse etnografico – ritenevano che esistessero dei gesti, delle parole, degli oggetti e dei colori capaci, di per sé, di produrre determinati effetti: per fare degli esempi il sangue, il vino, il colore rosso, la terra, lo scettro, il numero tre, alcuni ritmi e filastrocche, e via dicendo. Tra la pratica giuridica e la credenza negli effetti magici di questi oggetti, di questi comportamenti e di queste parole, sostenne Gernet, è possibile stabilire una relazione. In altri termini, esiste una relazione tra diritto e forme del prediritto, quali, ad esempio, 5 Anche se il termine «prediritto» comparirà solo nel 1951 (in Droit et prédroit en Grèce ancienne), lo speciale interesse di Gernet alla preistoria del diritto è gia evidente nella sua Introduction à l’étude du droit grec ancien, pubblicata nel 1938 sulla RIDA., della quale Gernet diresse la sezione «Diritto greco» fino alla morte. 6 Sulla circolazione dei beni nel mondo greco arcaico vd. L. Gernet, La notion mythique de la valeur en Grèce, in Journal de Psychologie 16 (1948), ora anche (nella trad. it. di A. Rocchini) in Antropologia della Grecia antica, Milano 1983, 75 ss.; A. Maffi, Rilevanza delle ‘regole di scambio’ omeriche per la storia e la metodologia del diritto, in A. Biscardi (Hrsg.), Symposion 1974. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Gargnano am Gardasee, 5.-8. Juni 1974), Köln - Wien 1979, 33 ss.; S. Reece, The Stranger’s welcome, Ann Arbor 1993. 7 M. Mauss, Essai sur le don, forme primitive de l’échange, in Année sociologique (19231924), 30 ss., poi in Id., Societé et Anthropologie, Paris 1950.

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le ‘suppliche obbligatorie’, vale a dire richieste fatte in modo e in forma tale da costringere chi le riceveva a soddisfarle. Alcune forme di magia verbale ‘efficace’, infatti, sopravvissero a lungo nel diritto delle città greche 8. Un altro campo d’azione privilegiato di passaggio dal prediritto al diritto individuato da Gernet fu quello dei giochi. Analizzando il meccanismo di assegnazione dei premi nel XXIII canto dell’Iliade (durante i giochi funebri in onore di Patroclo), egli individuò infatti nella vittoria atletica il fatto che determinava il sorgere di un potere individuale sul premio, che a suo giudizio era assolutamente equivalente al diritto di proprietà, nonché i due elementi che ne determinavano la nascita: la presa di possesso (saisie, mainmise sur le prix), vale a dire l’atto con cui il vincitore si appropriava della cosa, preventivamente depositata es meson, nel mezzo 9, e la ratifica del gruppo dinanzi al quale la procedura doveva aver luogo (così come dinanzi al gruppo doveva aver luogo l’altro atto che determinava il sorgere di un potere individuale sulla cosa, e cioè la divisione del bottino di guerra) 10. Sul terreno privilegiato dei giochi, insomma, il passaggio dal prediritto al diritto – secondo Gernet – era spontaneo e quasi inevitabile, in quanto, qualora nascessero contese sull’assegnazione del premio, il contrasto tra le parti aveva la possibilità di essere risolto in un contesto che presentava già le caratteristiche del giuridico: i contendenti, infatti, potevano risolvere la questione con un duello giudiziario, vale a dire con un duello nel cui esito si esprimeva la volontà divina (di cui – al di là del rapporto con i giochi – esiste traccia anche a Roma, come dimostra la celebre leggenda del duello tra gli Orazi e i Curiazi). E se le parti non ricorrevano al duello, dice Gernet, la stessa assemblea davanti alla quale il duello avrebbe potuto aver luogo era competente a risolvere il caso con una decisione che aveva già le caratteristiche di una sentenza. Il processo, in altre parole, altro non era che la prosecuzione dei giochi 11. È quasi superfluo dire quale sia stata l’importanza per tutti gli storici del diritto arcaico di questa teoria, che solo l’esame delle fonti letterarie aveva consentito di formulare. Per limitarci alla storia del diritto romano, basta ripensare alle teorie di Gernet sul rapporto tra magia efficace e diritto. Dell’efficacia 8 Come dimostra – ad esempio – il ricorso alle ‘imprecazioni’ in funzione di sanzione, previste non solo nei trattati internazionali greci, ma anche nelle leggi di alcune città, come la famosa legge di Teos, datata attorno al 470 a.C. 9 Il che significa, evidentemente, che il premio non entrava nella sfera del vincitore grazie alla consegna ad opera di chi lo aveva istituito, ma grazie a un’attività positiva, vale a dire un’iniziativa del vincitore. 10 Sulle gare in onore di Patroclo e sui meccanismi decisionali delle controversie che insorgono nel corso di esse vd. E. Cantarella, Norma e sanzione in Omero, Milano 1979, 215 ss., ove alle pp. 116 ss. vd. anche l’esposizione delle regole in materia di divisione del bottino. 11 L. Gernet, Jeux et droit, in Droit et societé dans la Grèce ancienne, Paris 1955, 18.

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magica delle parole e dei gesti, infatti 12, rimase traccia, a Roma, al di là dell’età regia, nelle XII Tavole, là dove, ad esempio, queste prevedevano il ricorso alla pratica della obvagulatio, consistente nel canto di formule magiche dinanzi alla porta del testimone che rifiutava di recarsi in giudizio (e che, evidentemente, si riteneva costringessero costui ad aprire la porta) 13. O, ancora, nelle norme, sempre delle XII Tavole, che prevedevano e punivano alcune ipotesi di danneggiamento alle messi consistenti nella pronuncia di formule magiche (fruges excantare, fare l’incantamento alle messi), nonché un’ipotesi di furto delle messi definita alienas segetes pellicere, consistente nel pronunciare una formula che si riteneva spostasse le messi del vicino nel proprio terreno, consentendo così a chi aveva fatto l’incantamento di impossessarsene. Come i due esempi ora fatti dimostrano, dunque, il rapporto tra le tecniche magiche e le pratiche giuridiche era a volte di continuità, a volte di antitesi: era di continuità quando le pratiche magiche erano utilizzate per imporre l’osservanza di comportamenti che si riteneva dovessero essere vincolanti (come nel caso della obvagulatio); era di antitesi quando la tecnica magica era stata criminalizzata (come nel caso del fruges excantare o dell’alienas segetes pellicere) 14. La teoria del prediritto – che non sarebbe mai stata formulata senza il ricorso alle fonti letterarie – mise a disposizione dei romanisti una chiave per comprendere alcune istituzioni giuridiche arcaiche altrimenti oscure, per non dire incomprensibili. Ma veniamo ora, tutto ciò premesso, al contenuto di questo volume. 12 Un esempio molto evidente della credenza romana in questo tipo di magia è legato alla concezione delle porte (ianuae), di cui era protettore Giano (Ianus), l’antichissimo dio ‘bifronte’, rappresentato sulle soglie delle porte con due facce ai lati opposti del capo, che impediva a ladri e spiriti maligni di oltrepassare le porte sia private sia pubbliche. Poiché per i romani le porte erano oggetti magici, come dicevamo (così come i confini pubblici e privati, custoditi dal dio Terminus), per ottenere l’apertura di una porta si recitava una canzone magica (carmen). Di questa credenza resta traccia in una commedia di Plauto (Curc. 147152), in cui un innamorato canta dinanzi alla porta della sua innamorata una canzone, le cui parole ritmate rivelano chiaramente l’origine di magia ‘efficace’ della serenata (così come, nella poesia ellenistica, appare di chiara derivazione magica la serenata ‘dinanzi alla porta chiusa’ dell’innamorata, detta paraklaus…quron). In Plauto il canto magico così suona: «Chiavistelli, chiavistelli, che piacere salutarvi / io vi amo, vi scongiuro e desidero implorarvi / fate grazia all’amor mio, chiavistelli miei carini / trasformatevi per me in romani ballerini / vi scongiuro sussultate, consegnatemi il mio amore / che mi fa morire e beve tutto il sangue del mio cuore» (trad. it. di E. Paratore). 13 Sulla obvagulatio (e sulle altre diverse forme di magia con la parola) vd. E. Cantarella, I supplizi capitali. Origini e funzione della pena di morte in Grecia e a Roma, Milano 20052, 173 ss. 14 «Le rapport entre droit et predroit», scrive Gernet, «apparait different suivant les espèces. Il y a des continuités ou des transpositions. Il y a aussi des anthitèses: certaines formes tres anciennes ont disparus, parce qu’ont disparus les contextes sociaux où elles avaient raison d’être» (L. Gernet, Introduction a Droit et societé, cit., nt. 2).

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Dei nove saggi in esso contenuti, due (quelli di Antonio Banfi e di Laura Pepe) sono dedicati al diritto greco. Appuntando l’interesse sulla figura dei gynaikonomoi, la ricerca di Banfi porta originali e interessanti contributi alla ricostruzione dei poteri di questi magistrati, istituiti nella Atene governata da Demetrio Falereo, allievo di Teofrasto, e ormai sotto il controllo macedone. Dotati di poteri di polizia, incaricati di vegliare sui costumi delle donne e sulla pubblica moralità, i gynaikonomoi avevano poteri poco noti e controversi, che Banfi ricostruisce accostando alle fonti storiche le opere dei comici greci e latini, i soli documenti che restituiscono l’operare di questi magistrati nella quotidianità ateniese, e gli effetti della loro azione sulla vita della popolazione cittadina. Oggetto del saggio di Laura Pepe è invece la tragedia, più specificamente i Sette contro Tebe di Eschilo, che ella usa, molto opportunamente, al fine di integrare le scarse e contraddittorie informazioni sulle regole della successione ereditaria tra fratelli. Nell’analizzare la tragica storia di Eteocle e Polinice, gli sventurati figli di Edipo che muoiono l’uno per mano dell’altro, la Pepe indaga attentamente i riferimenti all’arbitrato e al sorteggio presenti nella tragedia, constatando l’uso da parte di Eschilo di un linguaggio tecnico, che, come ella osserva, doveva necessariamente rinviare a una precisa realtà giuridica contemporanea; e trova così elementi per escludere l’esistenza di un diritto di primogenitura, e sostenere quella della concorrenza dei figli all’eredità paterna in parti uguali. Quanto ai contributi dedicati al diritto romano, è interessante notare che, a eccezione di uno, sono dedicati al teatro comico, il genere letterario che, come ben noto, ha suscitato lunghi dibattiti metodologici, relativi alla sua idoneità a essere usato come fonte di cognizione di questo diritto. A partire dal finire dell’Ottocento infatti, sulla scia del libro di Emilio Costa dedicato a Il diritto privato nelle commedie di Plauto (Torino 1980 [rist. anast. Roma 1968]), ebbe successo l’ipotesi che, anche se ispirate a modelli greci, le commedie riflettessero istituzioni del diritto romano 15. Partendo dalla constatazione che l’ambiente in cui agiscono i personaggi della commedia sono sostanzialmente greci, peraltro, questa ipotesi – dopo essere stata criticata immediatamente, ma con scarso successo da Dareste 16 – venne sottoposta a critica da parte di Ugo Enrico Paoli, il

15 Di E. Costa va segnalato anche Il diritto privato nelle commedie di Terenzio, in Archivio giuridico 50 (1893), 407 ss. (rist. Roma 1970). Le altre opere classiche ispirate a questa ipotesi sono: I.E. Bekker, Die römischen Komiker als Rechtszeugen, in ZSS. 12 (1892), 56 ss., e L. Pernard, Le droit romain et le droit grec dans le théâtre de Plaute et de Térence, Lyon 1900. 16 R. Dareste, Le droit romain et le droit grec dans Plaute, in JS. (1982), 142 ss., poi in Id., Études d’Histoire du droit, Paris 1926, 149 ss.

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quale mise in luce che, anche se con eccezioni, le istituzioni giuridiche rappresentate nei comici, erano di regola greche 17. Tutt’altro che privo di interesse, dunque, il fatto che a proposito di questo problema, il saggio di Leitner (Die plautinischen Komödien als Quellen des römischen Rechts) torni a mettere in rilievo la sostanziale ‘romanità’ delle istituzioni giuridiche plautine; non meno significativo il fatto che Alberto Maffi (‘Adulescentes’ e ‘meretrices’ fra Plauto e la giurisprudenza) basi sulla constatazione della corrispondenza tra i rapporti fra adulescentes e meretrices messi in scena da Plauto e la realtà romana un’interessante ipotesi sulle origini delle cosiddette actiones adiecticiae qualitatis, e che Nunzia Donadio (Le ‘auctiones’ private all’epoca di Plauto. Consuetudini, regole, pratiche delle vendite all’asta nel mondo romano e loro tracce nella ‘palliata’ latina) trovi la corrispondenza tra i passi plautini relativi alla procedura delle vendite private e la pratica di queste vendite nella Campania del I secolo d.C. Maria Vittoria Bramante, in ‘Patres’, ‘filii’ e ‘filiae’ nelle commedie di Plauto. Note sul diritto nel teatro, trova nel comico latino indicazioni sulla soggezione dei filiifamilias e sul ruolo paterno nel fidanzamento e nel matrimonio di questi, nonché argomenti a favore dell’ipotesi che gli sponsalia fossero istituto di origine romana, e non latina. Francesca Reduzzi Merola, in La ‘libertas’ tra scena e vita nel teatro comico latino estende l’analisi dalle opere di Plauto a quelle di Nevio, Cecilio Stazio e Terenzio, e analizza l’uso della semantica della libertà (liber e libertas) nei diversi autori, e all’interno di questi, nei personaggi che li usano. Lorenzo Gagliardi, nelle sue Riflessioni intorno alla figura del giudice privato del processo civile romano. Per un’analisi storico-sociologica sulla base delle fonti letterarie, trova nella letteratura da Plauto a Macrobio lo spunto per avanzare l’ipotesi che, nel processo civile romano, accanto alla maggioranza dei giudici privati appartenenti alle classi sociali più elevate e più colte, potessero esistere dei giudici di bassa estrazione sociale (probabilmente quelli scelti al di fuori dell’album iudicum) che tenevano spesso, nell’esercizio della funzione, comportamenti tutt’altro che incensurabili, ma che erano peraltro accomunati agli altri giudici dall’imperitia iuris a più riprese lamentata dalle fonti. Completa il volume una ricerca sulla tragedia, dedicata da Giunio Rizzelli a Dinamiche passionali e responsabilità. La «Medea» di Seneca, che mette a confronto l’atteggiamento di questo autore nei confronti di ‘follia’ e ‘passione’ con quello dei giuristi romani, là dove, discutendo del problema della responsabilità in materia di delitti, questi ritengono punibile colui che ha agito spinto da una

17 U.E. Paoli, Comici latini e diritto attico, Milano 1962, poi in Id., Altri studi di diritto greco e romano, Milano 1976, 31 ss. Dello stesso parere A. Biscardi, Diritto greco antico, Milano 1982, 34.

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passione violenta, mentre escludono che debba essere considerato colpevole il furiosus. Lasciando ovviamente al lettore di valutare i risultati delle diverse indagini, quel che preme ribadire, nel presentare questo volume, è la recente significativa diffusione di un metodo di indagine e di uso delle fonti che, come ho accennato, erano un tempo considerati (tranne che dai giusgrecisti) poco più di un colto divertissement, e di cui oggi si riconosce tutta la fecondità. Nella modesta misura rappresentata da questo volume, una simile circostanza può essere un segno della capacità della romanistica di non chiudersi al confronto con metodi diversi da quelli tradizionali, e di un desiderio di rinnovarsi che, del resto, si esprime anche in altre, diverse direzioni: tra di esse va dunque annoverato anche il metodo «Law in Literature».

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DIRITTO E TEATRO IN GRECIA E A ROMA A cura di Eva Cantarella e Lorenzo Gagliardi

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ANTONIO BANFI

‘GYNAIKONOMEIN’ Intorno ad una magistratura ateniese del IV secolo ed alla sua presenza nelle fonti teatrali greche e romane

Estratto da

DIRITTO E TEATRO IN GRECIA E A ROMA A cura di Eva Cantarella e Lorenzo Gagliardi Milano 2007

Antonio Banfi *

‘GYNAIKONOMEIN’ Intorno ad una magistratura ateniese del IV secolo ed alla sua presenza nelle fonti teatrali greche e romane

1. PREMESSA L’importanza delle fonti teatrali quali fonti di cognizione del diritto attico è cosa ben nota 1; in generale, si usa dire che la Commedia Antica – detta Politica – è ricca di notizie per quel che concerne il diritto pubblico, mentre la Commedia di Mezzo e la Nuova, viste le mutate condizioni politiche e sociali, possono spesso essere di grande utilità per chi si cimenti nella ricostruzione del diritto privato 2. Considerazioni analoghe valgono per la palliata, in quanto la commedia latina si rifà integralmente – nell’impianto narrativo e persino nella rappresentazione di talune scene di vita quotidiana – a modelli greci: non è inutile ricordare, a questo proposito, che sia Plauto che Terenzio facevano esplicito riferimento, nelle loro commedie, ai modelli greci della Nea sui quali si erano fondati 3. Tuttavia, mi pare che quel ripiegamento verso la sfera domestica e del quotidiano, che indubbiamente caratterizza gli autori comici successivi all’epoca

* Università degli Studi di Milano. 1 A questo proposito, mi limito a rinviare a U.E. Paoli, Le fonti del diritto attico, in Altri studi di diritto greco e romano, Milano 1976, 19 ss.; A. Biscardi, Diritto greco antico, Milano 1982, 17 ss. 2 Cfr. ad es. R.W. Wallace, Law, Attic Comedy, and the Regulation of Comic Speech, in M. Gagarin - D. Cohen (eds.), The Cambridge Companion to Ancient Greek Law, New York 2005, 357 ss. 3 Cfr. G. Aricò, Plauto, in I. Lana - E.V. Maltese, Storia della civiltà letteraria greca e latina, II, Torino 1998, 297 ss.; D. Nardo, Terenzio, in I. Lana - E.V. Maltese, Storia della civiltà letteraria, II, cit., 371 ss.

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della Commedia Antica, nel momento in cui Atene vedeva progressivamente crollare le sue ambizioni imperiali, non esclude che all’interno delle loro opere, o di ciò che di esse rimane, siano presenti notizie, anche preziose, per la ricostruzione del diritto pubblico. Lo dimostra bene il caso, che sarà discusso in queste pagine, di una magistratura comparsa in Atene non prima del IV secolo, intorno alla quale molto si può scoprire grazie a fonti storiche, antiquarie e lessicografiche, ma le cui attribuzioni si possono chiarire appieno unicamente con il contributo delle fonti teatrali. Del resto, si può osservare come nel corso del IV secolo perda progressivamente vigore il motto pericleo del «vivere ciascuno alla propria maniera» 4, sicché il controllo dello Stato si esercita in modo vieppiù profondo nella sfera del ‘privato’ 5: il che ha due importanti conseguenze di carattere metodologico. Da un canto, fa sì che si debba ridimensionare l’assunto precedente, della ‘impoliticità’ della Commedia Nuova: nel momento in cui il pubblico entra maggiormente nello spazio del privato, anche la commedia non politica può comunque essere considerata una fonte interessante per la ricostruzione del diritto pubblico. In secondo luogo, la rinuncia alla satira politica, a favore di una comicità del quotidiano, sgombra – se non completamente, almeno in larga parte – il campo dai tanti problemi interpretativi che pone allo studioso l’uso della Commedia Antica come fonte: ciò che vi si legge deve costantemente essere vagliato per far emergere i fatti da una costante distorsione dovuta non solo allo scherzo comico, ma anche e soprattutto all’invettiva politica ed ideologica 6. Si ricorderà, a questo proposito, che l’Anonimo autore della Costituzione degli Ateniesi attribuisce alla commedia un ruolo importante nella comunicazione e nella lotta politica 7. Nelle pagine che seguono si esaminerà ciò che le fonti non teatrali ci hanno trasmesso intorno ai gineconomi, per poi integrare le informazioni raccolte con le notizie provenienti dalla commedia. Se gli studiosi della storia e del diritto greco hanno dedicato pochissima attenzione all’esistenza di un collegio di gineconomi nell’Atene del IV secolo 8, ciò si deve non solo all’esiguo numero di fonti che lo riguardano, ma anche – forse – all’erronea convinzione 4 Thuc. 2.37: ™leuqšrwj dþ t£ te prÕj tÕ koinÕn politeÚomen kaˆ ™j t¾n prÕj ¢ll»louj tîn kaq’ ¹mšran ™pithdeum£twn Øpoy…an, oÙ di’ ÑrgÁj tÕn pšlaj, e„ kaq’ ¹don»n ti dr´, œcontej, oÙdþ ¢zhm…ouj mšn, luphr¦j dþ tÍ Ôyei ¢cqhdÒnaj prostiqšmenoi. 5 D. Cohen, Law, Sexuality and Society, The Enforcement of Morals in Classical Athens, Cambridge 1992, 228 ss.; R.W. Wallace, Law, Attic Comedy, and the Regulation of Comic Speech, cit., 371 ss. 6 Cfr. V. Ehrenberg, L’Atene di Aristofane, Firenze 1957, 56 ss.; A. Brelich, Aristofane: commedia e religione, in ACD. 5 (1969), 20 ss. 7 Ps. Xen. 2.18; cfr. F. Léduc, La constitution d’Athènes attribuée à Xénophon, Paris 1976, 214. 8 Con l’unica eccezione dello scritto di C. Wehrli, Les gynéconomes, in MH. 19 (1962), 33 ss.

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che il nome stesso dei magistrati (alla lettera ‘ispettore’ o ‘sorvegliante’ delle donne) bastasse a chiarirne le competenze; competenze per di più assai modeste e facilmente inquadrabili nel regime di ‘segregazione’ al quale sarebbero state sottoposte le donne ateniesi 9. Come si vedrà, attraverso la commedia è invece possibile ricostruire un quadro più significativo della magistratura, che mostra come le sue funzioni fossero assai più estese di quanto di primo acchito si potrebbe pensare.

2. I GINECONOMI IN GRECIA E AD ATENE DA PLATONE A POLLUCE Dell’esistenza di gineconomi abbiamo notizia per diverse città greche. Le fonti epigrafiche che ci sono rimaste (non molte, invero) sembrano confermare che i compiti di questo collegio di magistrati si limitavano al controllo del decoro femminile, specialmente in occasione di feste religiose e della celebrazione di misteri 10. In particolare, ritrovamenti epigrafici attestano che a Taso nel IV secolo a.C. esistevano gineconomi, con compiti legati non solo al controllo della decenza, ma anche alla sfera religiosa 11. Similmente, un’epigrafe di Gambrio, in Asia Minore, risalente al III secolo a.C., ci dà notizia dell’elezione di un gineconomo con il compito di presiedere ai riti di purificazione che precedono le Tesmoforie, e di verificare il pieno rispetto delle prescrizioni rituali 12. A Magnesia sul Meandro esisteva, nel II secolo a.C., un collegio con il compito di selezionare le nove giovani che avrebbero dovuto presenziare ad una cerimonia in onore di Zeus Sosipolis 13. Ancora, un’iscrizione di Andania, in Messenia, del I secolo a.C., riferisce che i gineconomi avevano il compito di controllare il decoro delle vesti femminili in occasione di una processione 14. Inoltre, altri reperti di epoche diverse (giungono sino al periodo romano) fanno supporre che gineconomi siano esistiti a Sparta, Mileto, Colofone e Samo 15. 9 Cfr. ad es. P. Brulé, Women of Ancient Greece, Edinburgh 2003, 148. Sulla problematica questione della segregazione della donna ad Atene, mi limito a rinviare a E. Cantarella, Gender, Sexuality and Law, in M. Gagarin - D. Cohen (eds.), The Cambridge Companion to Ancient Greek Law, cit., 236 ss.; cfr. anche R. Sealey, Women and Law in Classical Greece, Chapel Hill - London 1990, 12 ss.; E. Meier Tetlow, Women, Crime and Punishment in Ancient Law and Society, II, New York 2005, 158 ss. 10 Cfr. H. Boerner, s.v. Gynaikonomoi, in PWRE. 7.2, Stuttgart 1912, 2089-2090. 11 I testi si trovano in J. Pouilloux, Récherches sur l’histoire et les cultes de Thasos, I, Paris 1954, nrr. 141, 144, 154. Cfr. anche C. Wehrli, Les gynéconomes, cit., 36 ss. 12 Ditt. Syll.3 1219 (= CIG. II, 3562) 13 Ditt. Syll.3 589. 14 IG. V, 1, 1390. 15 Cfr. C. Wehrli, Les gynéconomes, cit., 33 ss.

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Abbandonando le fonti epigrafiche, va segnalato che Filarco, citato da Ateneo, riferisce dell’esistenza di gineconomi a Siracusa, istituiti, secondo quanto scriveva lo storico, per evitare che si verificassero anche nella città siciliana gli intollerabili fenomeni di licenza propri dei Sibariti; per questo, le donne siracusane non potevano uscir di casa senza il permesso dei gineconomi 16. Infine, vale la pena di ricordare un papiro del III secolo a.C., che attesta la presenza di gineconomi perfino nell’Egitto tolemaico 17. Come si vede, si tratta di una magistratura ampiamente diffusa in tutto il mondo ellenico. Il dato è confermato da Aristotele, che in svariati passi della Politica fa riferimento ai gineconomi come ad una magistratura-tipo della koiné ellenica. In particolare, secondo quanto scrive il filosofo nel libro quarto, i gineconomi appartenevano a quella categoria di magistrature le cui funzioni si esercitavano esclusivamente nei confronti di una particolare sezione della popolazione. Per questo aspetto, i gineconomi possono essere associati ai pedonomi 18: gli uni esercitavano la loro sorveglianza sulle donne, gli altri sui fanciulli. Più significativo ancora ciò che lo Stagirita scrive poche righe più oltre: «il pedonomo, inoltre, il gineconomo e qualsiasi altro magistrato che abbia funzioni di questo tipo, costituisce un’istituzione aristocratica. Non democratica (come si può impedire alle mogli dei poveri di uscir di casa?) né oligarchica (perché le donne degli oligarchi vivono nella licenza)» 19. Ancora, alla conclusione del libro sesto, Aristotele scrive testualmente che «delle città più prospere e tranquille e che maggiormente si preoccupano del buon ordine, sono proprie magistrature come la gineconomia, la nomofilacia, la pedonomia, la gimnasiarchia, oltre che in generale la sorveglianza sugli agoni ginnici e dionisiaci e tutti gli spettacoli di questo genere» 20. Infine, il filosofo ribadisce la natura essenzialmente non democratica della gineconomia e della pedonomia, aggiungendo una spiegazione di carattere sostanzialmente economico: «i poveri non possono dotarsi di schiavi e dunque necessitano per il loro sostentamento, del lavoro di donne e fanciulli» 21; lavoro del quale essi non potrebbero avvalersi, ove vi fossero gineconomi e pedonomi. Athen. Deipn. 12.20.11 (= Phylarch. FGrHist. 2a 81 F 45). P.Hib. 196. 18 Arist. Pol. 1299a. 19 Arist. Pol. 1300a: paidonÒmoj dþ kaˆ gunaikonÒmoj, kaˆ e‡ tij ¥lloj ¥rcwn kÚriÒj ™sti toiaÚthj ™pimele…aj, ¢ristokratikÒn, dhmokratikÕn d’ oÜ (pîj g¦r oŒÒn te kwlÚein ™xišnai t¦j tîn ¢pÒrwn;), oÙd’ ÑligarcikÒn (trufîsi g¦r aƒ tîn ÑligarcoÚntwn). 20 Arist. Pol. 1322b: ‡diai dþ ta‹j scolastikwtšraij kaˆ m©llon eÙhmeroÚsaij pÒlesin, œti dþ frontizoÚsaij eÙkosm…aj, gunaikonom…a nomofulak…a paidonom…a gumnasiarc…a, prÕj dþ toÚtoij perˆ ¢gînaj ™pimšleia gumnikoÝj kaˆ DionusiakoÚj, k¨n e‡ tinaj ˜tšraj sumba…nei toiaÚtaj g…nesqai qewr…aj. 21 Arist. Pol. 1323a: toÚtwn d’ œniai fanerîj e„sin oÙ dhmotikaˆ tîn ¢rcîn, oŒon gunaikonom…a kaˆ paidonom…a: to‹j g¦r ¢pÒroij ¢n£gkh crÁsqai kaˆ gunaixˆ kaˆ paisˆn ésper ¢koloÚqoij di¦ t¾n ¢doul…an. 16 17

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Dai passi di Aristotele testé citati, si possono trarre alcune conclusioni. In primo luogo, il filosofo conferma (come già si accennava poc’anzi) che la gineconomia non costituisce in Grecia un unicum, cioè una magistratura propria di una sola città o di alcune aree particolari del mondo greco, tanto che essa può essere assunta quale esempio di istituzione tipicamente aristocratica e dei regimi ‘ben ordinati’: nella precisa scelta terminologica di Aristotele è del resto evidente il suo apprezzamento. Inoltre, il filosofo sottolinea più volte che l’area di competenza dei gineconomi è costituita dal mondo femminile; se pure essi ebbero altre competenze, queste dovettero sembrargli di minor rilievo e non degne di essere menzionate. Se dunque si sommano le testimonianze aristoteliche a quelle epigrafiche, si vede che ci troviamo davanti ad una magistratura diffusa in varie città, il cui compito principale è la sorveglianza dei costumi femminili, il che avverrà – a maggior ragione – proprio nelle occasioni in cui le donne si troveranno a dover uscire di casa, ossia nel corso delle feste, dei riti religiosi e delle celebrazioni in onore dei defunti. Ma Aristotele dice anche altro, pur se – paradossalmente – lo fa tacendo. Non vi è nessun elemento, nella Politica, che lasci supporre l’esistenza di gineconomi ad Atene all’epoca in cui egli scriveva. Fatto ancora più importante, non vi è nessuna menzione di essi neppure nell’aristotelica Costituzione degli Ateniesi 22. Per quanto riguarda Atene, vi è invece un passo della Vita di Solone di Plutarco che potrebbe dar luogo a dubbi. Dopo aver ricordato, nel capitolo ventunesimo, le norme soloniane che regolavano il comportamento delle donne nelle loro comparse in pubblico, e specialmente in occasione di ‘feste e lutti’ (limitazioni al vestimento e all’ostentazione del lusso, divieto di viaggiare di notte, proibizione degli eccessi nelle lamentazioni funebri), lo storico di Cheronea rileva che la maggior parte di queste pratiche sono vietate anche nelle «nostre leggi», ossia in quelle di Cheronea. Quindi afferma che prÒskeitai dþ to‹j ¹metšroij (nÒmoij) zhmioàsqai toÝj t¦ toiaàta poioàntaj ØpÕ tîn gunaikonÒmwn 23. Taluni hanno letto questa frase come una testimonianza dell’istituzione di gineconomi già da parte di Solone, con il compito di dare esecuzione alle leggi sulle donne da lui stesso formulate 24. Ma in realtà, se pure l’espressione prÒskeitai dþ to‹j ¹metšroij (nÒmoij) può essere in qualche modo ambigua e dare adito a dubbi, mi pare assai più verosimile che Plutarco si riferisse ancora alla sua patria, in Beozia, o tutt’al più a leggi diffuse nel mondo greco, secondo l’interpretazione sostenuta da Manfredini 25. Per determinare il C. Wehrli, Les gynéconomes, cit., 34. Plut. Sol. 21.7. 24 Su questo punto, cfr. E. Caillemer, s.v. Gynaekonomoi, in Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, 2.1, Paris 1892, 1713. 25 M. Manfredini, in Plutarco, La vita di Solone, a cura di M. Manfredini - L. Piccirilli, Milano 1977, 237. 22 23

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momento in cui ad Atene furono istituiti gineconomi, occorre, allora, guardare altrove. In un frammento di Filocoro, citato da Ateneo e proveniente dal settimo libro dell’Atthis, si fa cenno alle funzioni dei gineconomi ad Atene 26. Ora, il libro settimo dell’opera storica di Filocoro è dedicato al periodo del governo di Demetrio del Falero: di qui è agevole concludere che questa magistratura fu introdotta ad Atene proprio dall’allievo di Teofrasto ed Aristotele 27, nel contesto delle sue riforme che ebbero – com’è noto – un carattere marcatamente antidemocratico 28. L’ipotesi è avvalorata dal fatto che Demetrio fu autore di numerose misure a carattere suntuario e miranti a regolare i riti funebri, la cui fama durò a lungo nel tempo, tanto che Cicerone vi si diffonde ampiamente nel De legibus 29. Vale anche la pena di osservare che Demetrio si volle accreditare come ‘restauratore’ della democrazia 30, espressione che dev’esser letta nel quadro del dibattito sulla ‘costituzione degli antenati’, fiorita a partire dalla fine del V secolo 31. Poiché la questione verteva essenzialmente intorno alla vera natura del regime soloniano e areopagitico, in certo modo snaturato – secondo questa linea di pensiero – dalla democrazia cosiddetta ‘radicale’ 32, è verosimile che egli si richiamasse, nella sua azione di legislatore e governante, all’opera di Solone 33, del quale erano ben note le leggi suntuarie e regolanti il decoro femminile 34. Per questo motivo è oltremodo probabile che sia stato proprio Demetrio, nel reintrodurre norme che restringevano la libertà delle donne e ne regolamentavano i comportamenti, ad istituire una magistratura ad hoc, che ad esse assicurasse esecuzione. EvidenAthen. Deipn. 6.46.19 (= Phyloch. FGrHist. 3b 328 F 65). Cfr. W.S. Ferguson, Hellenistic Athens, Chicago 1974, 45 ss.; C. Habicht, Athens from Alexander to Antony, Cambridge (Mass.) 1999, 52 ss. Circa le influenze peripatetiche sul governo di Demetrio, cfr. H.J. Gehrke, Das Verhältnis von Politik und Philosophie im Wirken des Demetrios von Phaleron, in Chiron 8 (1978), 162 ss.; D. Cohen, De Demetrio Phalereo, in Mnemosyne 54 (1926), 90 ss.; H.B. Gottschalk, Demetrius of Phalerum: A Politician among Philosophers and a Philosopher among Politicians, in W.W. Fortenbaugh - E. Schütrumpf (eds.), Demetrius of Phalerum, Text, Translation and Discussion, New Brunswick (New Jersey) 2000, 367 ss.; M. Gagarin, The Legislation of Demetrius of Phalerum and the Transformation of Athenian Law, in W.W. Fortenbaugh - Schütrumpf (eds.), Demetrius of Phalerum, cit., 347 ss. 28 W.S. Ferguson, Hellenistic Athens, cit., 38 ss. 29 Cic. leg. 2.63; W.S. Ferguson, Hellenistic Athens, cit., 47 ss. 30 Cfr. E. Will, Histoire politique du monde hellénistique, I, Nancy 1966, 44 ss. 31 Cfr. M.I. Finley, The Ancestral Constitution, Cambridge 1971, 22 ss.; P. Moraux, Quelques apories de la Politique et leur arrière-plan historique, in La Politique d’Aristote, Entretiens Fondation Hardt, XI, Vandoeuvres - Genève 1964, 132 ss. 32 Cfr. J. Chambers, Studies on the Fouth Century Athenians’ View of their Past, Chicago 1973, 106 ss. 33 Cfr. ad es. Strab. geogr. 9.1.20. Mi permetto, a questo proposito, di rinviare ad A. Banfi, Sulla legislazione di Demetrio del Falero, in BIDR. 40-41 (1998-1999), 529 ss. 34 Supra, 21. 26 27

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temente non gli parvero sufficienti a questo scopo i poteri di polizia dei quali erano già dotati in Atene gli astinomi, ai quali spettava non solo il controllo su alcune specifiche categorie di donne 35, ma anche il compito di assicurare in generale il rispetto del decoro e della decenza 36. La cosa non stupisce, poiché egli, in quanto esponente della scuola aristotelica, non solo era a conoscenza dell’apprezzamento di Aristotele per la gineconomia, ma aveva anche a disposizione l’ampio materiale della raccolta di Costituzioni che certamente gli consentì di apprezzare poteri ed attribuzioni dei gineconomi nel resto del mondo greco. Se si prendono ora in esame le fonti che recano notizie intorno ai gineconomi all’epoca di Demetrio, si vede subito che esse presentano un quadro sostanzialmente in linea con quello che si è potuto delineare per le altre città greche. Polluce ci dice che i gineconomi erano una magistratura che aveva per compito di vegliare sul decoro delle donne e che, a questo scopo, essi potevano infliggere delle multe a coloro che avessero violato la legge. In aggiunta, era prevista l’ulteriore sanzione dell’affissione di una nota sul platano che cresceva presso il Ceramico, con l’indicazione del nome di colei che era stata multata e dell’ammontare della multa stessa 37. Stando ad Esichio, al platano doveva essere affisso un vero e proprio registro, sul quale i gineconomi eseguivano le loro annotazioni 38. La multa poteva assumere un peso rilevante, se le donne erano colte in atteggiamento o situazioni non decorose nella pubblica via: secondo Arpocrazione, essa poteva arrivare sino a mille dracme 39. L’ammontare della multa era già stato stabilito all’epoca del trierarca Filippide di Peana 40, se è vero che ad esso faceva già riferimento Iperide nella sua perduta orazione contro l’etera Aristagora, della quale non restano che pochissimi frammenti 41; è certo, comunque, che all’epoca di Demetrio era compito dei gineconomi comminarla e stabilirne l’ammontare a seconda dei casi. Infine, ultima fonte non teatrale a disposizione è il passo di Filocoro nel quale lo storico ateniese scrive che «i gineconomi, in collaborazione con gli areopagiti, avevano compiti di controllo per quanto concerne i banchetti, i matrimoni ed i sacrifici» 42. 35 Arist. resp. Ath. 50. Cfr. A.M. Andreades, Storia delle finanze greche dai tempi eroici fino all’inizio dell’età greco-macedonica, Padova 1961, 250 ss. 36 Come dimostra il passo in Diog. Laert. 6.90. 37 Poll. 8.112: gunaikonÒmoi dþ ¢rc¾ ™pˆ toà kÒsmou tîn gunaikîn. t¦j dþ ¢kosmoÚsaj ™zhm…oun, kaˆ t¦j zhm…aj aÙtîn gr£fontej ™xet…qesan ™pˆ tÁj plat£nou tÁj ™n Kerameikù. 38 Hesych. s.v. pl£tanoj: dšndron, prÕj Ö oƒ gunaikonÒmoi t¦j zhm…aj ™n leukèmati ™xet…qesan. 39 Harp. s.v. Óti cil…aj: ™zhmioànto aƒ kat¦ t¦j ÐdoÝj ¢kosmoàsai guna‹kej. 40 Cfr. C. Wehrli, Les gynéconomes, cit., 34 nt. 12. 41 Hyper. fr. 14 [Blass]; Harp. s.v. Óti cil…aj. 42 Athen. Deipn. 6.46.19 (= Phyloch. FGrHist. 3b 328 F 65): kaˆ FilÒcoroj d’ ™n ˜bdÒmV ’Atq…doj oƒ gunaikonÒmoi, fhs…, met¦ tîn ’Areopagitîn ™skÒpoun t¦j ™n ta‹j o„k…aij

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Dalle notizie fin qui raccolte, pare emergere un quadro piuttosto chiaro della gineconomia in Atene, sostanzialmente uniforme a quanto visto per le altre città greche: si sarebbe trattato, secondo la buona definizione di Wehrli, di una vera police des moeurs 43, i cui compiti sarebbero stati tutto sommato limitati alla sfera del controllo sulle donne. Di certo una magistratura collegiale – ricorre infatti il plurale – pienamente civile, senza particolari connotazioni di carattere religioso o sacrale: eventuali riferimenti, nelle fonti, alla sfera religiosa, si lasciano facilmente spiegare, dal momento che era proprio in occasioni di carattere religioso (processioni, riti funebri, festività) che le donne dovevano necessariamente uscir di casa e presentarsi in pubblico. Conviene ora rivolgerci alle fonti teatrali, per vedere cosa esse consentono di aggiungere al quadro sin qui delineato.

3. DA TIMOCLE A PLAUTO In primo luogo, meritano di essere esaminati alcuni versi di Timocle. Poeta ancora ascrivibile alla Commedia di Mezzo, ottenne fama e successo in Atene nella seconda metà del IV secolo 44. In uno dei pochissimi frammenti rimasti di questo autore, si legge quanto segue: ¢no…get’ ½dh t¦j qÚraj, †na prÕj tÕ fîj ðmen katafane‹j m©llon, ™fodeÚwn ™¦n boÚlhq’ Ð gunaikonÒmoj labe‹n ¢riqmÒn, kat¦ tÕn nÒmon tÕn kainÕn Óper e‡wqe dr©n, tîn ˜stiwmšnwn. œdei dþ toÜmpalin t¦j tîn ¢de…pnwn ™xet£zein o„k…aj. 45

Nei sei versi di Timocle, chi parla è evidentemente il partecipante ad un banchetto. La scena è ambientata ad Atene, verosimilmente è sera, ed il padrone di casa – come si evince dal tono, probabilmente rivolto a degli schiavi – dà ordine di aprire la porta. Si tratta probabilmente della casa di un ricco: lo fanno intuire sunÒdouj œn te to‹j g£moij kaˆ ta‹j ¥llaij qus…aij. J.H. Lipsius, Das attische Recht und Rechtsverfahren, Hildesheim 1984 (rist. anast.), 98 ss.; R.W. Wallace, The Areopagus Council to 307 b.C., Baltimore - London 1989, 204 ss.; U. Kahrstedt, Studien zum öffentlichen Recht Athens, II, Aalen 1969, 237. 43 C. Wehrli, Les gynéconomes, cit., 36. 44 Cfr. W. Smith, A Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology, III, Boston 1867, 1137. 45 Timocl. fr. 32 [Kock] (= Athen. Deipn. 6.46.7): «aprite, forza, la porta, affinché ci troviamo visibili a tutti e in piena luce, casomai il gineconomo, trovandosi a passare, voglia contare gli ospiti, secondo ciò che egli è uso fare ed in conformità con le nuove leggi. Anche se farebbe certo meglio ad ispezionare le case di coloro che fanno la fame».

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gli ultimi due versi, nei quali il personaggio sembra lamentarsi delle troppe e soffocanti attenzioni che lo Stato tributa ai ricchi, mentre non si cura dell’indigenza – se non della fame – dei poveri. Il frammento di Timocle, pur nella sua breve estensione, ci trasmette molte nuove informazioni. In primo luogo, anche se non è in alcun modo possibile ricavare dal testo una data precisa 46, esso ci riporta ad un momento assai vicino a quello dell’istituzione del collegio: kat¦ tÕn nÒmon tÕn kainÕn, dice infatti il poeta. Non è verosimile, credo, che il riferimento ad una ‘nuova legge’ indichi solamente un provvedimento con il quale furono attribuite ai gineconomi nuove competenze, distinto temporalmente da quello con il quale fu disposta l’istituzione del collegio. Se così stanno le cose, al momento in cui fu deciso di introdurre ad Atene una nuova magistratura con il preciso compito di badare alla gineconomia, ad essa furono attribuiti anche compiti di controllo che nulla avevano a che fare con l’ambito del decoro e della condotta femminile. Infatti, il frammento di Timocle lascia intendere che i gineconomi vegliavano sul rispetto di una disposizione – i cui precisi contenuti è purtroppo impossibile ricostruire – che poneva un limite massimo ai partecipanti ad un banchetto: evidentemente si tratta di una legge suntuaria, che aveva lo scopo di porre un limite alle spese voluttuarie o ‘di rappresentanza’ dei ceti abbienti. Inoltre, nel terzo verso si parla di un singolo gineconomo, non di un collegio. Ciò non può certo contraddire tutte le altre fonti, già viste in precedenza, che uniformemente parlano di questi magistrati usando il plurale. Piuttosto, dall’uso del singolare si può dedurre che – almeno per certo tipo di attività, qual è quella descritta nel frammento – essi potessero operare in modo non collegiale. Ancora, il poeta ci rappresenta il gineconomo nell’atto di «passar di là», quasi che egli avesse il compito di effettuare delle vere e proprie ‘ronde’ nel corso delle quali poteva procedere alla propria attività ispettiva, ove se ne ravvisasse la necessità. Anzi, dal tono usato dal padrone di casa, che anticipa – con il suo ordine – un evento spiacevole ma dato quasi per certo, sembrerebbe che il gineconomo che si fosse imbattuto in un banchetto non avrebbe potuto esimersi dall’effettuare un’ispezione. Da questo punto di vista, non è improbabile che – come sostiene Caillemer 47 – i gineconomi disponessero di una scorta o di 46 Ma è certo, a mio avviso, che si tratta dell’epoca del governo di Demetrio; lo dimostra il cenno ad una politica di controllo, esercitata sulle classi abbienti, alla quale corrisponde un maggior disinteresse per le classi povere. Un commento che si attaglia perfettamente alle misure introdotte da Demetrio per cercare di consolidare il ceto medio-alto, sul quale – conformemente all’insegnamento di Aristotele – egli riponeva tutte le sue speranze per garantire equilibrio e buon ordine alla costituzione cittadina. In proposito, cfr. D. Cohen, De Demetrio Phalereo, cit., 90 ss.; W.S. Ferguson, Hellenistic Athens, cit., 38 ss.; S. Dow - A. Travis, Demetrius of Phaleron and his Lawgiving, in Hesperia 12 (1943), 144 ss.; E. Bayer, Demetrios von Phaleron der Athener, Stuttgart - Berlin 1942, passim. 47 E. Caillemer, s.v. Gynaekonomoi, cit., 1714.

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un seguito di armigeri, o comunque almeno di uomini muniti di verghe, anche se le fonti non ci danno conferma alcuna della congettura. Come si vede, il frammento di Timocle restituisce un’immagine diversa da quella che traspare dalle altre fonti: i gineconomi in Atene avevano compiti nient’affatto limitati all’ambito femminile ed erano dotati di poteri di polizia tali da consentir loro di condurre ispezioni nelle case dei privati cittadini. Gli ateniesi non avevano certo elaborato il moderno concetto di privacy, ma si può ben immaginare quanto ripugnassero loro misure così invasive della sfera personale, dell’oikos 48. Se si passa ora ad un altro frammento, questa volta di Menandro, proveniente dalla perduta commedia intitolata La retina per capelli (KekrÚfaloj), si vede che i gineconomi disponevano di poteri di controllo ancora maggiori sulla condotta – anche privata, tra le mura di casa – dei cittadini: par¦ to‹j gunaikonÒmoij dþ toÝj ™n to‹j g£moij diakonoàntaj ¢pogegr£fqai puqÒmenoj p£ntaj mage…rouj kat¦ nÒmon kainÒn tina, †na punq£nwntai toÝj keklhmšnouj ™¦n ple…ouj tij ïn œxestin ˜stiîn tÚcV, ™lqèn … 49

Il matrimonio è uno dei temi favoriti della commedia menandrea e sicuramente di esso si trattava nell’opera perduta, come del resto indica il titolo, che fa riferimento ad un ornamento proprio dell’acconciatura femminile. Ed è certo nelle fasi preparatorie delle nozze, quando si organizza il banchetto, che emerge il problema, posto dalla «nuova legge», evidentemente da poco entrata in vigore: non è da dubitare che si tratti della stessa di cui parlava Timocle. Il frammento di Menandro è curiosamente assai simile a quello di Timocle; tuttavia, esso ci dice che il controllo sulla vita dei cittadini era ancor più stretto di quel che si poteva pensare sulla scorta di Timocle. Non vi era, infatti, unicamente il rischio delle ispezioni condotte dai gineconomi. Per rendere ancor più certa l’efficacia delle nuove leggi suntuarie e minimizzare il rischio di infrazioni, i gineconomi agivano in via preventiva, redigendo una lista dei cuochi che avrebbero prestato servizio in occasione delle nozze. In tal modo, essi potevano servirsi di chi imbandiva il banchetto per avere informazioni sull’effettivo rispetto delle leggi. Tutto ciò, peraltro, fa pensare che solo soggetti autorizzati potessero svolgere le mansioni di cuoco in un banchetto nuziale e che costoro,

Su questo punto, cfr. le considerazioni di D. Cohen, Law, Sexuality and Society, cit., 74 ss. Menand. fr. 272 [Kock] (= Athen. Deipn. 6.46.11): «ho saputo che, in forza di una qualche nuova legge, i gineconomi dispongono di una lista di tutti coloro che prestano servizio come cuochi ai banchetti di nozze, in modo da poter svolgere delle indagini sugli invitati, caso mai siano di più di quello che è consentito […]». 48

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nel caso non avessero prestato la dovuta collaborazione, andassero incontro a sanzioni. Ateneo, che ci ha trasmesso i passi di Menandro e Timocle, riporta anche un frammento di Linceo di Samo. Costui era il fratello del ben più famoso Duride, ed oltre che grammatico ed erudito fu poeta comico contemporaneo di Menandro 50. Non è chiaro se il passo che riporta Ateneo appartenesse ad una sua raccolta di apoftegmi o se si tratti della parafrasi di versi di una qualche sua commedia. Visto il carattere spiccatamente comico del fatto narrato nel passo, propenderei per la seconda ipotesi, ma – in ogni caso – ecco il testo: Cairefîn dš, fhs…n, Ð par£sitoj e„j g£mon ¥klhtoj e„selqën kaˆ katakliqeˆj œscatoj kaˆ tîn gunaikonÒmwn ¢riqmoÚntwn toÝj keklhmšnouj kaˆ keleuÒntwn aÙtÕn ¢potršcein æj par¦ tÕn nÒmon ™pˆ to‹j tri£konta ™pÒntoj, ¢riqme‹te d», œfh, p£lin ¢p’ ™moà ¢rx£menoi. 51

Il numero massimo disposto dalle leggi di Demetrio era dunque di trenta persone. Si chiarisce ora meglio, grazie alle notizie fornite dai frammenti dei comici, che cosa intendesse Filocoro quando scriveva che i gineconomi, in collaborazione con l’Areopago, ™skÒpoun t¦j ™n ta‹j o„k…aij sunÒdouj 52. Con Linceo termina l’elenco dei comici greci che ci forniscono notizie intorno ai gineconomi d’Atene, ma notizie al riguardo si trovano anche nel teatro comico latino: Plauto fa riferimento alla magistratura ateniese in due sue commedie 53. Conviene in primo luogo esaminare alcuni versi dall’Aulularia. Megadoro ha appena concluso un lungo monologo nel quale esalta i vantaggi dello sposare fanciulle povere e senza dote, suscitando l’apprezzamento di Euclione, che lo sta ascoltando: EUC. MEG.

Ita di me amabunt ut ego hunc ausculto lubens. Nimis lepide fecit verba ad parsimoniam. Nulla igitur dicat: «equidem dotem ad te adtuli maiorem multo quam tibi erat pecunia. Enim mihi quidem aequum est purpuram atque aurum dari,

50 A quanto mi risulta, il fatto non ha attratto sin ora l’attenzione di chi si è occupato di gineconomi. 51 Athen. Deipn. 6.46.26: «Racconta che Cherefonte il Parassita si era presentato non invitato a un banchetto di nozze e si era seduto per ultimo a mensa. I gineconomi avevano fatto il conto degli invitati e lo invitavano ad andarsene, giacché egli si trovava lì contro le leggi, che non consentivano più di trenta invitati. Allora egli rispose: ‘ricontate di nuovo, ma partendo da me’». 52 Supra, 23. 53 Cfr. W.S. Ferguson, Hellenistic Athens, cit., 45 ss.; H.J. Gehrke, Das Verhältnis von Politik und Philosophie, cit., 162 ss.

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ancillas, mulos, muliones, pedisequos, salutigerulos pueros, vehicla qui vehar».

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A questo elenco delle pretese delle ricche matrone nei confronti dei loro mariti, risponde così Euclione: «Ut matronarum hic facta pernovit probe! Moribus praefectum mulierum hunc factum velim».

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È chiaro che, in questo luogo, il praefectus mulierum non è altri che il gineconomo, figura mutuata dai testi della Nea. Non v’era infatti a Roma una magistratura simile a quella greca. Piuttosto alcune fra le competenze dei gineconomi erano proprie dei censori, come afferma Cicerone: nec vero mulieribus praefectus praeponatur, qui apud Graecos creari solet, sed sit censor qui viros doceat moderari uxoribus 56. Un ulteriore riferimento ai gineconomi, questa volta implicito, proviene dalla plautina Mostellaria, nella quale un verso fa riferimento ad una «nuova magistratura» con toni che ricordano in modo sorprendente i passi di Timocle e Menandro già visti in precedenza: Nisi forte factu’s praefectus novos, qui res alienas procures, quaeras, videas, audias.

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4. CONCLUSIONI Le notizie che si possono ricavare dalla commedia consentono di arricchire ed approfondire notevolmente il quadro desumibile da fonti di diversa natura, proprio perché ci restituiscono la magistratura dei gineconomi nella sua quotidiana attività e nei riflessi che essa ebbe sulla vita dei cittadini. È grazie al teatro che la gineconomia (o almeno la gineconomia ateniese) si rivela per quello che era: un controllo della vita sociale esteso ben oltre la sfera femminile, esercitato in molteplici occasioni della vita sociale. Ed è anche significativo che la maggior parte dei frammenti o dei passi di commedie che sono stati qui esaminati non facciano riferimento, in relazione ai gineconomi, al controllo specifico sulle donne: quest’ultimo, in una società sostanzialmente maschile, era percepito – credo – come più naturale, meno odioso o comunque meno intrusivo. È vero 54 55 56 57

Plaut. Aul. 498-502. Plaut. Aul. 503-504. Cic. rep. 4.6. Plaut. Most. 942-943.

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‘Gynaikonomein’

anche, che certe situazioni nelle quali i gineconomi avevano più frequente occasione di esercitare i loro poteri, non si prestavano ad essere rappresentate in commedia: penso ai riti ed alle lamentazioni funebri. Occorre però rilevare un altro elemento: oltre a notizie vere e proprie, la commedia ci dice qualcosa in più sui gineconomi, se la si fa parlare. I passi provenienti da opere teatrali che ci parlano dei gineconomi non sono molti, è vero, eppure – se si esclude la documentazione epigrafica – essi costituiscono la metà delle fonti che abbiamo a disposizione su questa magistratura. Ma c’è di più: le fonti che sono state esaminante in precedenza testimoniano il fatto che il gineconomo era ormai divenuto una figura teatrale ricorrente della commedia attica, ed è senz’altro la frequenza di riferimenti a questo magistrato nei modelli plautini che spiega perché un praefectus mulierum sia comparso nella palliata. A sua volta, quest’abbondanza di riferimenti si può spiegare in un solo modo: con l’odio e l’insofferenza degli ateniesi per le misure – così invasive – che erano state loro imposte, ed in questo è perfetta la sintesi di Plauto: qui res alienas procures, quaeras, videas, audias. In tal senso, la commedia ci dice qualcosa anche sulla caduta del regime di Demetrio del Falero. Si sa bene che le sue posizioni moderatamente oligarchiche lo avevano reso inviso al popolo minuto ed a coloro che ancora sostenevano un regime di piena democrazia. I passi dei comici, però, ci mostrano anche l’insofferenza di quegli stessi ceti sui quali il filosofo sperava di fondare il suo nuovo ordinamento, i ricchi. Sottoposti ad un intollerabile sistema di restrizioni e controlli da parte di colui nel quale avevano riposto le loro speranze e che meglio avrebbe fatto ad occuparsi di chi «non aveva di che sfamarsi», come dice il personaggio di Timocle, certo non ne rimpiansero il governo e non ne frenarono la caduta.

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I «SETTE CONTRO TEBE» E LA SPARTIZIONE DELL’EREDITÀ DI EDIPO

Estratto da

DIRITTO E TEATRO IN GRECIA E A ROMA A cura di Eva Cantarella e Lorenzo Gagliardi Milano 2007

Laura Pepe *

I «SETTE CONTRO TEBE» E LA SPARTIZIONE DELL’EREDITÀ DI EDIPO

1. PREMESSA: LA TRAGEDIA E IL DIRITTO GRECO La tragedia si sviluppa in quel breve arco di tempo – poco più di cinquanta anni 1 – in cui la democrazia di Atene vive la sua età dell’oro: dalla vittoria nelle guerre contro i Persiani, in cui la città si afferma con prepotenza come leader delle poleis greche, fino alla sconfitta nella guerra del Peloponneso. È questo il periodo in cui gli Ateniesi, grazie soprattutto all’istituzione di numerosi fenomeni di massa quali l’assemblea, il tribunale e, appunto, il teatro, prendono coscienza di essere innanzitutto cittadini. Proprio nel teatro, con la tragedia, il mito si trasforma da epos, ‘parola’, ‘racconto’, a drama, ‘azione’: i personaggi cessano di essere come devono – l’epica, con la sua importante funzione didattica, forniva agli spettatori precisi modelli di comportamento a cui attenersi – e appaiono come sono, acquistando spessore psicologico e mostrandosi, di fronte a un pubblico di cittadini, cittadini loro stessi. La realtà nella quale essi si muovono è assolutamente ‘politica’, e risente fortemente del clima della città da cui la tragedia è prodotta, Atene. Non è tuttavia opportuno cedere alla tentazione di considerare la tragedia come il luogo privilegiato in cui il poeta mette in scena, celandoli sotto le vesti di un eroe o di un episodio mitico, personaggi e situazioni contemporanee. Un simile approccio, tentato da una parte della critica soprattutto nella prima metà

* Università degli Studi di Milano. La traduzione dei passi in greco, ove non sia diversamente indicato, è di chi scrive. 1 La più antica tragedia conservata, i Persiani di Eschilo, risale al 472 a.C.; la più recente, l’Edipo a Colono di Sofocle, fu rappresentata postuma nel 401 a.C.

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del secolo scorso 2, non è soltanto arduo per la nostra scarsa conoscenza dei dettagli storici, politici e giuridici delle vicende ateniesi del V secolo; piuttosto, esso rischia di inficiare la natura stessa della tragedia, che è opera innanzitutto poetica, e si pone inoltre in contrasto con le aspettative che il pubblico riponeva nella performance tragica: le reazioni scomposte suscitate dalla rappresentazione della Presa di Mileto di Frinico, descritte da Erodoto 3, dimostrano che gli ateniesi non volevano dai tragediografi un commento troppo diretto sui fatti a loro vicini 4. Ciò, d’altro canto, non significa che gli spettatori non si aspettassero riflessioni o risposte dai tragici in rapporto ai più gravi problemi del tempo: «whatever of direct contemporary relevance they wanted from them, they preferred to get in an oblique fashion – addressing their own problems by ‘thinking through’ the difficulties of mythic personages and other cities» 5. Questo spiega perché Atene, città che produce la tragedia, evita di configurarsi nella tragedia stessa come scenario del conflitto rappresentato, del dibattito politico e della stasis in cui di regola il dibattito degenera: tende, piuttosto, a espatriarli entrambi 6, al limite per offrirsi come risolutrice del conflitto stesso, come è evidente per esempio nelle Eumenidi di Eschilo, nell’Edipo a Colono di Sofocle, nella Medea, nell’Eracle e nelle Supplici di Euripide. Lo stesso vale per i miti ateniesi, visto che neppure essi sono di regola soggetti della vicenda rappresentata e che, quando lo sono, ricevono un trattamento del tutto particolare: per esempio, anch’essi vengono espatriati, come l’Ippolito euripideo, che fa parte della saga di Teseo ma è ambientato a Trezene 7; oppure sono relativi 2 Gli studi più significativi ed estremisti in tal senso sono quelli di P. Decharme, Euripides and the Spirit of his Dramas, New York 1906, di E. Delebecque, Euripide et la guerre du Péloponnèse, Paris 1951 e di R. Goossens, Euripide et Athènes, Bruxelles 1962. 3 Hdt. 6.21. 4 D. Allen, Greek Tragedy and Law, in M. Gagarin - D. Cohen (eds.), The Cambridge Companion to Ancient Greek Law, Cambridge 2005, 376. 5 Ibidem. 6 Al riguardo vd. P. Vidal-Naquet, Edipo tra due città. Saggio sull’‘Edipo a Colono’, in J.P. Vernant - P. Vidal-Naquet, Mito e tragedia due. Da Edipo a Dioniso, Torino 1991 (Paris 1986), 165, le cui considerazioni riguardano, oltre alla tragedia, diversi altri generi letterari: «il dibattito politico, la lotta politica, sono, ad Atene, rappresentati per lo più non come pratica normale della città democratica, ma come la stasis […]. Direi volentieri […] che la storiografia riconosce e circoscrive, entro certi limiti, il conflitto politico; che l’orazione funebre lo annulla; che la commedia lo volge a derisione nella sua stessa essenza; e che la tragedia lo espatria». 7 La seconda didascalia alla tragedia riferisce che l’Ippolito conservatoci, denominato Stefan…aj o, come si legge in alcuni manoscritti, StefanhfÒroj (‘Incoronato’), è la rielaborazione di una tragedia precedente, designata da Polluce (9.50) e da Stobeo (12.10) come KaluptÒmenoj (‘Velato’); questa non ottenne alcun favore presso il pubblico a causa della scabrosità di un particolare significativo della sua trama: Fedra, con un comportamento che il pubblico giudicò impudico e indecoroso – Aristofane (Ran. 1043) qualificava la donna addirittura come pÒrnh –, rivelava personalmente il suo amore al figliastro, che per questo

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a un periodo precedente a Teseo, l’eroe di civilizzazione che la propaganda democratica ateniese del V secolo riconobbe e identificò come padre fondatore della democrazia stessa, come è il caso dell’Eretteo dello stesso Euripide 8: l’allontanamento temporale – Eretteo è il trisavolo di Teseo – poteva dunque ben produrre il medesimo effetto di straniamento a cui, nell’Ippolito, assolveva la dislocazione spaziale non ateniese. Il fatto che nella produzione drammatica Atene sia la polis al di sopra delle parti, risparmiata da tutto ciò che potrebbe turbare la sua serena stabilità, e che siano dunque altri i luoghi chiamati in causa come scenari della vicenda rappresentata, non esclude che la problematica oggetto del dramma sia squisitamente ateniese, proprio in forza della portata politica che la tragedia attribuisce al mito. Il tragediografo trasferisce in uno spazio e in un tempo mitico questioni etiche, politiche, giuridiche della sua città: per esempio, il tema della contaminazione e delle competenze dell’Areopago nell’Orestea, il problema della sepoltura e il valore del nomos nell’Antigone e nelle Supplici euripidee, la recrudescenza di una minaccia tirannica nella città che vive la crisi di un vuoto di potere nell’Eracle. Nell’ospitare simili problematiche all’interno del tessuto della vicenda rappresentata, il poeta non si esime dall’usare una terminologia specifica, tecnica, che trova ben precisi paralleli in autori di prosa a lui contemporanei, soprattutto storici e oratori: nelle Supplici di Euripide, per esempio, il lessico usato dall’araldo tebano nella sua requisitoria antidemocratica contro Teseo (412 ss.) presenta una sorprendente affinità, di contenuto e di lessico, con un passo di Tucidide in cui lo storico parla dell’ascesa al potere dei successori degeneri di Pericle (Thuc. 2.65.7 e 10 s.) 9. Ciò non comporta affatto la

si copriva con un velo (sul primo Ippolito vd. per tutti la Notice di L. Méridier, Euripide, II, Paris 1973, 13 ss.). Nel rifacimento della tragedia, Euripide si adoperò per rendere moralmente più accettabile la figura di Fedra; ma forse questo non fu l’unico elemento di innovazione apportato nello Stefan…aj: infatti, anche se i frammenti pervenutici della tragedia originaria non offrono indizi in merito, la Fedra di Seneca e due passi di Ovidio (Met. 15.500 ss.; Fast. 6.739), ispirati proprio al KaluptÒmenoj, inducono a credere che quest’ultimo fosse ambientato ad Atene, e non a Trezene. Ora, tra le motivazioni addotte per giustificare tale cambiamento, penso che non debba essere trascurata quella per cui era riprovevole presentare Atene come sfondo di una vicenda moralmente poco edificante. Sul punto si rimanda a T.B.L. Webster, The Tragedies of Euripides, London 1967, 71. 8 L’Eretteo, tragedia di cui ci è pervenuto soltanto qualche frammento, racconta della lotta del protagonista contro i Traci guidati da Eumolpo; qui non è soltanto messo in scena un mito ateniese, ma la città è protagonista dell’azione drammatica, e finisce infine per essere coinvolta e travolta dal conflitto tragico: Eretteo muore sprofondando nella voragine che Poseidone, padre del suo nemico Eumolpo, ha aperto per vendicare la morte del figlio, e l’intera polis rischia di rimanere vittima dell’odio divino, quando lo stesso Poseidone vi scatena un terremoto che soltanto il tempestivo intervento di Atena fa cessare. 9 Sul punto cfr. L. Pepe, L’agone tra Teseo e l’araldo tebano nelle ‘Supplici’ di Euripide, in P. Angeli Bernardini (a cura di), Presenza e funzione della città di Tebe nella cultura gre-

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necessità di stabilire un rapporto di dipendenza tra un autore e l’altro, ma vale piuttosto come dimostrazione del fatto che entrambi gli autori sono estremamente sensibili agli argomenti di attualità politica più impellenti e dibattuti, e che riportano tali questioni usando volentieri espressioni convenzionali e tecniche 10; il paragone incrociato tra le due fonti può dunque rivelarsi proficuo per determinare la portata, il contesto, la prospettiva e le finalità del dibattito in ciascuno dei due autori 11. Considerazioni analoghe valgono anche per i temi e i termini giuridici ricorrenti nelle tragedie: non è raro, infatti, che esse recepiscano in forma problematica l’eco di questioni giuridiche attuali, di cui vengono messi in luce i rischi o le conseguenze 12, oppure che esse applichino al contesto mitico il vocabolario comunemente utilizzato per designare particolari istituti giuridici; in questo caso, l’esame della terminologia impiegata, valutata nel contesto della tragedia e confrontata con le fonti disponibili al riguardo, può servire da un lato a chiarire e a delineare alcune ambiguità del dramma, dall’altro a gettare luce sulla realtà giuridica dell’Atene del tempo, per rivelarsi dunque una preziosa fonte di informazioni anche nel campo del diritto 13. È questo, come credo, il caso dei Sette contro Tebe eschilei, in cui l’accenno ripetuto al tema della spartizione dell’eredità e della successione ereditaria contribuisce a far luce su uno degli argomenti più oscuri del diritto attico.

2. LA SPARTIZIONE DELL’EREDITÀ: VARIANTI MITICHE In base alla versione a noi più nota della saga dei Labdacidi, alla morte di Edipo i suoi due figli, Eteocle e Polinice, decidono di regnare ad anni alterni, l’uno durante l’esilio dell’altro, per porre fine alla maledizione e alla tabe genetica che ca, Atti del Convegno Internazionale (Urbino, 7-9 luglio 1997), Pisa - Roma 2000, 203 ss., in part. 207 s. 10 Al riguardo cfr. soprattutto J.H. Finley, Euripides and Thucydides, in HSCP. 49 (1938), 23 ss. 11 Cfr. ancora L. Pepe, L’agone tra Teseo, cit., 208 ss. 12 Nell’Antigone, per esempio, e nel confronto-scontro che la tragedia propone tra le leggi non scritte difese dalla protagonista e il decreto di Creonte, è riprodotto il profondo dissidio tra genos e polis – in atto nell’Atene del tempo – in relazione ai divieti di sepoltura in terra attica; lo ha ben dimostrato, con un accurato confronto con testi storici e logografici, G. Cerri, Legislazione orale e tragedia greca. Studi sull’‘Antigone’ di Sofocle e sulle ‘Supplici’ di Euripide, Napoli 1979. 13 Per una valutazione generale circa l’importanza della tragedia nello studio del diritto ateniese vd. da ultima anche D. Allen, Greek Tragedy, cit. (cfr. in part. 379: «By turning to tragedy in our study of Athenian law, we can discover conceptual elaborations of and/or challanges to the key terms that guided Athenian legal thought»).

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sin dai tempi di Laio governa le vicende della loro stirpe 14. Ma Eteocle, primo a sedere sul trono di Tebe, calpesta l’accordo, ostinandosi a non cedere il trono al fratello allo scadere del suo anno di regno. Polinice, cacciato in esilio, giunge dunque ad Argo, dove ottiene la mano della figlia del re, Adrasto, in cambio dell’appoggio di quest’ultimo, che gli promette aiuto nel fare ritorno in patria. Polinice, insieme ad altri sei condottieri, muove così guerra alla sua patria, con le conseguenze ben note: l’assalto a Tebe dei Sette non ha successo; Polinice ed Eteocle si affrontano in uno scontro diretto e infine si danno reciproca morte. Questa versione, presupposta nelle Supplici di Euripide 15, è accolta e sviluppata per esteso nelle Fenicie dello stesso autore, e riportata poi da diverse altre fonti, tra cui Diodoro Siculo, Apollodoro, Igino 16. Accanto a questa, tuttavia, esisteva una differente variante della storia – probabilmente più antica –, che, pur riferendo in termini identici alla precedente l’esito fallimentare dell’assalto portato da Polinice e dai suoi alleati argivi a Tebe, e inoltre la morte reciproca dei due fratelli, divergeva da essa in merito alle modalità e ai termini del patto intervenuto tra i figli di Edipo per la spartizione dell’eredità. Tale variante è diffusamente attestata da due importanti fonti. Ellanico, innanzitutto, citato dallo scoliaste al v. 71 delle Fenicie euripidee, riporta di un accordo (sunq»kh) tra i due fratelli, in base al quale Polinice, invitato da Eteocle a decidere se tenere per sé il regno oppure abbandonare la 14 Laio, figlio di Labdaco, era stato costretto a fuggire da Tebe quando Anfione e Zeto avevano preso il potere sulla città, e aveva trovato rifugio presso Pelope. Qui, innamoratosi del figlio del re, Crisippo, lo rapì, inaugurando così gli amori omosessuali ma ricevendone in cambio la maledizione di Pelope. Cfr. Apollod. 3.5.5; Athen. 13.79; Ig. Fab. 85; Schol. Eur. Phoen. 1760 = Peis. FGrHist. 16 F 10. 15 Eur. Suppl. 13 ss. e 152 s.; va segnalata la differente opinione in merito di A. Gostoli, Some Aspects of the Theban Myth in the Lille ‘Stesichorus’, in GRBS. 19 (1978), 23 ss., in part. 27, secondo la quale questa tragedia presupporrebbe la variante – attestata da Ellanico (Schol. Eur. Phoen. 71 = Hell. FGrHist. 4 F 98), su cui cfr. infra, nel testo – in base alla quale i due fratelli si accordavano in modo tale che a Polinice fossero attribuiti i cr»mata, a Eteocle il regno: concludenti, al riguardo, sarebbero a parere dell’autrice i vv. 153 s., in cui si afferma che Polinice era stato privato da Eteocle dei cr»mata che gli spettavano; ma mi pare che non vi siano dubbi sul fatto che tali cr»mata corrispondano alla pagklhr…a di cui si parla al v. 14, che – come il sostantivo stesso dimostra – rappresenta la totalità dell’eredità di Edipo, e che rimanda dunque all’alternanza al potere stabilita tra i due fratelli. 16 Eur. Phoen. 63 ss. e 473 ss.; Diod. 4.65.1; Apollod. 3.6.1; Ig. Fab. 67. Sul punto cfr. C. Robert, Oidipus, I, Berlin 1915, 271; G. Müller, Textkritisches zu den ‘Septem’ des Aischylos, in Hermes 94 (1966), 265. Va segnalato poi che Ferecide (Schol. Eur. Phoen. 71 = Pherecyd. FGrHist. 3 F 96) riportava di un allontanamento forzato di Polinice da parte di Eteocle, in assenza – a quanto pare – di qualsiasi accordo tra i due; e in questi termini la vicenda era presupposta in Soph. Oed. Col. 374 ss. (A. Gostoli, Some Aspects, cit., 26 nt. 10, ritiene che anche i Sette eschilei accolgano proprio questa variante: ma, come risulterà dalle pagine che seguono, non credo che questa ipotesi possa essere accolta).

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patria con una parte delle sostanze paterne, lascia il trono al fratello, scegliendo di andarsene ad Argo con il chitone e la collana di Armonia 17: =Ell£nikoj dþ ƒstore‹ kat¦ sunq»khn aÙtÕn paracwrÁsai t¾n basile…an ’Eteokle‹ lšgwn a†resin aÙtù proqe‹nai tÕn ’Eteoklša, e„ boÚloito t¾n basile…an œcein À tÕ mšroj tîn crhm£twn labe‹n kaˆ ˜tšran pÒlin o„ke‹n. TÕn dþ labÒnta tÕn citîna kaˆ tÕn Órmon =Armon…aj ¢nacwrÁsai e„j ”Argoj kr…nanta ¢ntˆ toÚtwn t¾n basile…an [O„d…podi] paracwrÁsai. ‘Wn tÕn mþn Órmon ’Afrod…th, tÕn dþ citîna ’Aqhn© aÙtÍ ™car…sato, § kaˆ dšdwke tÍ qugatrˆ ’Adr£stou ’Arge…v. 18

Una variante simile alla precedente, relativa a un accordo definitivo tra i due fratelli che escludeva l’ipotesi dell’alternanza al potere, si trova poi nel papiro di Lille – un cartonnage risalente ai primi anni del II secolo a.C., pubblicato per la prima volta nel 1976 19 –, che contiene parte di un poema attribuito con buona verosimiglianza a Stesicoro 20. In esso, tra l’altro, si leggono le parole che la madre di Eteocle e Polinice, da identificare probabilmente con Giocasta, rimasta viva dopo la scoperta dell’incesto con Edipo 21, rivolge ai suoi figli: 17 Chitone e collana furono il dono nuziale di Cadmo ad Armonia. Si trattava di oggetti di fattura divina (per le diverse varianti cfr., oltre allo stesso brano di Ellanico riportato di seguito nel testo, Apollod. 3.4.2; Diod. 4.65.5 e 5.49.1), dotati perciò di poteri fortissimi, come attesta la loro importanza – quella della collana soprattutto – nella guerra portata da Polinice contro la propria patria e il proprio fratello. Racconta infatti Apollodoro (3.6.2) che, a fronte della promessa del re di Argo Adrasto di riportare in patria Polinice, divenuto suo genero, l’indovino Anfiarao, prevedendo l’esito catastrofico della spedizione, si oppose a essa, e cercò di persuadere anche gli altri a non parteciparvi. Polinice, recatosi dall’indovino Ifi per sapere come indurre Anfiarao a prendere parte alla guerra, apprese che sarebbe riuscito nell’intento se avesse donato la collana di Armonia a Erifile, moglie di Anfiarao: questi era infatti legato da un antico giuramento a seguire il parere della moglie in ogni sua controversia con Adrasto. Convinta dunque da Polinice, e dal dono prezioso che questi le aveva recato, la donna chiese al marito di combattere al fianco del re: ed egli non poté fare altro se non obbedire. 18 Schol. Eur. Phoen. 71 = Hell. FGrHist. 4 F 98: «Ellanico racconta che in base a un patto egli [scil. Polinice] lasciò il regno a Eteocle, e riporta che Eteocle gli offrì di scegliere se tenere il regno o se prendere una parte delle ricchezze per andare a vivere in un’altra città. Polinice, prendendo il chitone e la collana di Armonia, se ne andò ad Argo, decidendo, in cambio di questi beni, di cedere il regno. Dei doni che Polinice offrì ad Argia, figlia di Adrasto, la collana era stata donata ad Armonia da Afrodite, il chitone da Atena». 19 G. Ancher - B. Boyaval - C. Meillier, P. Lille 76, in Cahier de recherches de l’institut de papyrologie et d’égyptologie de Lille (C.R.I.P.E.L.) 4 (1976), 255 ss.; un altro frustulo del medesimo papiro è stato poi pubblicato da C. Meillier, P. Lille 73 (et P. Lille 76 a e c), in ZPE. 26 (1977), 1 ss.; Id., Quelques conjectures à Stésichore, in ZPE. 27 (1977), 65 ss. 20 P.J. Parsons, The Lille ‘Stesichorus’, in ZPE. 26 (1977), 7 ss.: «Theme, manner, metre and dialect suit Stesichorus. But there are other considerations both objective and subjective – the Homeric clichés and especially the Homeric prosody; the drab repetitious flaccidity of the composition – which discourage a hasty attribution». Sulla questione si rimanda anche a T. Gargiulo, Sul nuovo Stesicoro (Pap. Lille 76 A, B, C), in BPEC. 24 (1976), 55 ss.; M.L. West, ‘Stesichorus’ at Lille, in ZPE. 29 (1978), 1 ss. 21 L’identificazione con Giocasta – generalmente accolta in dottrina: cfr. tra gli altri A. Carlini, Osservazioni critiche al Papiro di Lille attribuito a Stesicoro, in QUCC. 24 (1977),

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¢ll’ ¥ge pa…dej ™mo‹j mÚqoij fila[ t©ide g¦r Ümin ™gën tšloj profa[…nw, tÕm mþn œconta dÒmouj na…ein p[ tÕn d’ ¢p…men kte£nh kaˆ crusÕn œconta f…lou sÚmpanta [patrÕj klaropalhdÕn Öj ¥n pr©toj l£chi ›kati Moir©n. Toàto g¦r ¨n dokšw lut»rion Ümmi kakoà gšnoito pÒtmo[u m£ntioj frada‹si qe…ou aiteneon Kron…daj gšnoj te kaˆ ¥stu [ K£dmou ¥naktoj ¢mb£llwn kakÒtata polÝn crÒnon [ pšprwtai gen [ •Wj f£t[o] d‹a gun£, mÚqoij ¢g[a]no‹j ™nepo…sa, ne…keoj ™m meg£roij [...] sa pa…daj, sÝn d’ ¥ma Teir[e]s…aj [.. .. ..] oj, oƒ d’ [™]p…qo[nto.

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La donna, dunque, per evitare che i figli si diano reciproca morte (kakoà pÒtmou, 226), come ha rivelato l’indovino Tiresia (m£ntioj, 227; Tiresia è esplicitamente nominato al v. 234), e che tra loro sorga una contesa (ne…keoj, 233 22), propone una soluzione: che uno di loro abiti a Tebe tenendosi la reggia di Edipo (tÕm mþn œconta dÒmouj na…ein, 220), e che l’altro se ne vada dalla patria prendendo con sé tutti i beni e l’oro del padre (tÕn d’ ¢p…men kte£nh kaˆ crusÕn œconta f…lou sÚmpanta patrÒj, 221 s.). Anche nella variante attestata dal papiro di Lille, dunque, la divisione dell’eredità è presentata come fatto definitivo; soltanto che qui, a differenza di quanto affermato da Ellanico, la spartizione non è conseguenza di una libera scelta affidata a uno dei fratelli: lo indica chiaramente la ricorrenza, al v. 223, di klaropalhdÒn, hapax da riconnettere all’aggettivo omerico klhropal»j, ‘attribuito a sorte’ 23. Nella attribuzione dei beni paterni era dunque previsto un sorteggio, che doveva svolgersi sotto l’occhio vigile di Giocasta 24, 61 ss., in part. 63; F. Maltomini, P. Lille 76 a II, v. 18 (43), in QUCC. 24 (1977), 69 ss. e A. Gostoli, Some Aspects, cit., 23 ss. – trova un ostacolo nel fatto che nella tradizione epica, e fino a Euripide (il quale nelle Fenicie fece sopravvivere la donna alla scoperta dell’incesto), la madre e moglie di Edipo si impicca subito dopo aver appreso la verità: cfr. Od. 11.277 ss. e Schol. Od. 11.271 = Androt. FGrHist. 324 F 62. Per questo motivo, non si può escludere in linea di principio che a parlare, nel poema conservato nel papiro di Lille, possa essere la seconda moglie di Edipo, Euriganeia: cfr. tra gli altri Schol. Eur. Phoen. 1760 = Peis. FGrHist. 16 F 10 e Paus. 9.5.10 s., il quale cita al riguardo il poema epico Edipodia (Oedip. fr. 2 Bernabé). 22 Ma si può anche intendere che tale contesa fosse già in corso quando la donna interviene: in questo senso A. Carlini, Osservazioni critiche, cit., 66. 23 Hom. Hymn. ad Herm. 129. 24 Per la novità rappresentata dai due elementi dell’estrazione a sorte e della supervisione di Giocasta cfr. A. Carlini, Osservazioni critiche, cit., 64, che si sofferma poi sulle fonti che attestano il legame tra maledizione di Edipo e intesa dei due fratelli.

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in veste di arbitro, con la regola che al primo nome sorteggiato sarebbero toccati i beni mobili (Öj ¥n pr©toj l£chi, 223 s.). La proposta viene accettata senza riserve (oƒ d’ ™p…qonto, 234), e Polinice – il cui nome è il primo a essere estratto – parte dunque alla volta di Argo. Il tema della spartizione delle sostanze paterne non viene trattato in modo diretto nei Sette: esso, infatti, doveva trovare spazio nell’Edipo, la seconda tragedia della trilogia tebana che iniziava con il Laio e si concludeva, appunto, con i Sette, l’unico pervenutoci fra i tre drammi, in cui sono descritte la fase conclusiva della guerra e infine la morte dei due fratelli per mano reciproca 25. Non è necessario né opportuno pensare che Eschilo, nel suo trattamento complessivo del mito, si sia attenuto in tutto a un modello esistente: la versatilità stessa della materia mitica permetteva infatti al tragediografo di scegliere tra gli elementi già a sua disposizione e di introdurne eventualmente di nuovi sulla base delle sue personali esigenze 26. In ogni caso, la valutazione di alcuni indizi, di alcuni sporadici accenni che possono richiamare gli antefatti dell’azione, e di alcuni riferimenti indiretti presenti nella tragedia superstite, può aiutarci a stabilire quale delle due varianti principali sopra esposte – alternanza al potere o accordo definitivo – sia sottesa al testo eschileo.

3. LA SPARTIZIONE DELL’EREDITÀ NEI «SETTE»: IL SORTEGGIO E IL MEDIATORE

È costante e insistente, nei Sette, l’immagine del sorteggio: esso è innanzitutto lo strumento che i capi argivi – come al v. 55 il messo annuncia a Eteocle – utilizzano per stabilire chi tra loro debba porsi contro ciascuna delle sette porte di Tebe; e l’intero secondo episodio (375 ss.) spiega l’esito di questo sorteggio, destinato a rivelarsi fatale per i due figli di Edipo, che infatti si fronteggiano davanti alla settima porta. Il sorteggio fa dunque in modo che si realizzi la maledizione scagliata da Edipo contro i suoi figli, quando egli imprecò che essi si spartissero i suoi beni con le armi (è al proposito utilizzato dia-lace‹n, il verbo che, come vedremo, ricorre costantemente nelle fonti in forma semplice o composta per indicare la spartizione ottenuta mediante sorteggio) 27. Ma io 25 Che i Sette fossero il dramma conclusivo della trilogia tebana è attestato nella didascalia del manoscritto mediceo pubblicato per la prima volta da J. Franz, Die Didascalie zu Aeschylos ‘Septem Contra Thebas’, Berlin 1848. 26 W.G. Thalmann, Dramatic Art in Aeschylus’s ‘Seven Against Thebes’, New Haven London 1978, 8. 27 Aesch. Sept. 785 ss.: tšknoij d’ ¢rca…aj // ™fÁken ™p…kotoj trof©j, // a„a‹, pikroglèssouj ¢r£j, // ka… sfe sidaronÒmJ // di¦ cer… pote lace‹n // kt»mata, «adirato per

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credo che nel dramma precedente della trilogia, l’Edipo, il sorteggio assolvesse – almeno nelle intenzioni e nelle aspettative di Eteocle e Polinice – a una funzione opposta: quella di evitare, cioè, che la stessa ¢r£ di Edipo si compisse. Il sorteggio poteva essere stato il mezzo a cui i due fratelli si erano affidati per assegnarsi ben distinte aree di competenza, e dunque per evitare ogni possibilità di incontro-scontro che portasse a compimento la maledizione paterna. Portano a crederlo le numerose immagini che nei Sette alludono a un sorteggio – al quale spesso presiede la figura di un personaggio imparziale che assegna le parti –, e che ricorrono, in una chiave destinata a rivelarsi tragicamente ambigua, per descrivere la spartizione ereditaria avvenuta tra i due figli di Edipo. Una prima allusione alla divisione dei beni si trova ai vv. 710 s. dei Sette: Eteocle, dopo aver appreso di dover affrontare il proprio fratello, capisce il significato «troppo veritiero» delle proprie «visioni di fantasmi notturni, spartitrici dei beni paterni» (¥gan d’ ¢lhqe‹j ™nupn…wn fantasm£twn // Ôyeij, patrówn crhm£twn dat»rioi). È implicito, in questi versi, il rimando a un evento estraneo all’azione drammatica, e forse riferito per esteso nella tragedia precedente, l’Edipo 28: Eteocle aveva avuto un sogno, che aveva inizialmente interpretato in chiave positiva, come un’indicazione della possibilità di spartire in modo pacifico l’eredità di Edipo con Polinice; ma quel sogno, a seguito delle parole del l’antico trattamento ricevuto, scagliò contro i figli, ahimè, amare maledizioni, che essi un giorno ottenessero in sorte i suoi beni spartendoseli con il ferro in pugno»; per il significato pregnante di dialace‹n, «not simply ‘share’ but literally ‘divide by casting lots’», cfr. W.G. Thalmann, Dramatic Art, cit., 62. Per il contenuto e la modalità di espressione della maledizione di Edipo nei Sette si rimanda, per tutti, ad A. Burnett, Curse and Dream in Aeschylus’ ‘Septem’, in GRBS. 14 (1973), 343 ss., in part. 355 ss. e nt. 25. Quanto alle cause della maledizione di Edipo, esse sono state ricostruite da C. Robert, Oidipus, cit., 169 ss., per il quale i frammenti superstiti della Tebaide fanno pensare a due successive ¢ra…: la prima maledizione, come si ricava da Schol. Soph. Oed. Col. 1375 (= Theb. fr. 3 Bernabé), era conseguente al fatto che i fratelli avevano servito al padre la coscia di un animale sacrificale in luogo della consueta spalla; la seconda, di cui riferisce Athen. 11.14 (= Theb. fr. 2 Bernabé), era imputabile all’affronto di Polinice, che, contravvenendo a un ordine di Edipo di evitare tutto ciò che gli ricordasse suo padre, gli aveva servito del vino in una coppa appartenuta a Laio. Una diversa variante è attestata in Soph. Oed. Col. 1361 ss. (e cfr. anche Apollod. 3.5.9), in cui Edipo rinfaccia a Polinice il fatto di averlo costretto alla miseria e di averlo cacciato da Tebe. Si trattava, in ogni caso, di un venir meno al rispetto nei confronti del padre, e in particolare di una violazione della ghrotrof…a, il dovere di assistenza dei figli nei confronti dei genitori (un istituto che il diritto attico esplicitamente regolamentava), che a Edipo era dovuto; sul punto cfr. W.G. Thalmann, Dramatic Art, cit., 18 ss.; A. Carlini, Osservazioni critiche, cit., 65 ss. 28 Se così non fosse, infatti, non si comprenderebbe appieno il contenuto ambiguo del sogno, che a mio parere aveva come protagonista lo «straniero Calibo» di cui si fa per la prima volta parola ai vv. 727 ss. (per cui vd. infra, nel testo); al riguardo si rimanda anche a A. Burnett, Curse and Dream, cit., 357. Da segnalare G.R. Manton, The Second Stasimon of the ‘Seven Against Thebes’, in BICS. 8 (1961), 77 ss., in part. 79, secondo il quale non si può escludere che ad avere il sogno, nell’Edipo eschileo, fosse stata Giocasta.

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messo che ha svelato l’identità del guerriero posto all’assalto della settima porta, si rivela ora nel suo significato più vero, nella sua piena, sinistra valenza 29, i cui contorni vengono definiti in modo più chiaro pochi versi più tardi: xšnoj dþ kl»rouj ™pinwm´ C£luboj Skuqîn ¥poikoj, kte£nwn crhmatoda…taj pikrÕj, çmÒfrwn s…daroj, cqÒna na…ein diap»laj ÐpÒsan kaˆ fqimšnouj ™gkatšcein tîn meg£lwn ped…wn ¢mo…rouj. 30

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Il passo presenta per la prima volta la figura, d’ora in poi ricorrente, di uno straniero, il Calibo di Scizia; è probabile, come penso, che il personaggio fosse nell’Edipo proprio il protagonista del sogno di Eteocle, colui che in esso appariva come il moderatore imparziale incaricato di distribuire l’eredità di Edipo mediante sorteggio (kl»rouj ™pinwm´, 727, la cui valenza è significativamente duplice: essa significa infatti ‘distribuire le sorti’ e insieme ‘assegnare l’eredità’ 31). Ma nell’epifania del vero significato del sogno anche lo straniero ha rivelato infine la sua natura reale: egli è stato un liquidatore amaro (crhmatoda…taj pikrÒj, 729 s.), e si è incarnato non già in un individuo, ma nel ferro di Scizia (regione notoriamente ricca di questo metallo), materiale di cui è fatta la spada con la quale i fratelli si uccideranno l’un l’altro, e che finirà per sorteggiare (diap»laj, 731) la porzione di terra che essi occuperanno da morti, nella tomba, quando saranno per sempre privati (¢mo…rouj, 733) delle loro ricchezze. L’immagine, ormai priva di qualsiasi ambiguità, torna ai vv. 816 ss., quando il messo, giunto a riferire della morte reciproca che Eteocle e Polinice si sono dati, commenta l’esito definitivo del sorteggio governato dalla spada, che ha infine attribuito i beni paterni proprio come la ¢r£ di Edipo aveva minacciato: «i due condottieri si sono sorteggiati con il ferro di Scizia ben forgiato tutta l’eredità, e ora avranno la terra che occuperanno nella tomba, sciaguratamente trascinati secondo le imprecazioni del padre» (dissë strathgë dišlacon sfurhl£tJ // SkÚqV sid»rJ kthm£twn pamphs…an: // ›xousi d’ ¿n l£bwsin ™n tafÍ cqÒna, // patrÕj kat’ eÙc¦j duspÒtmwj foroÚmenoi). A riconciliare nel modo più traA. Burnett, Curse and Dream, cit., 357: «the bitter words ‘all too true’ make it clear that the apparent promise of the Dream had been such that one hoped for its truth – a happy one in other words – and that the Dream […] has just now taken on a new and sinistre meaning for Eteocles». 30 Aesch. Sept. 727 ss.: «Uno straniero, un Calibo emigrato dalla Scizia, distribuisce le sorti, amaro liquidatore dei beni, ferro spietato, e sorteggia, perché essi la abitino, tanta terra quanta ne avranno da morti, senza aver ottenuto alcuna parte delle grandi pianure». 31 Per il duplice, significativo valore di klÁroj, ‘sorteggio’ e quindi ‘eredità’ (in quanto essa era attribuita con il sorteggio), vd. infra, nel testo. 29

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gico i due fratelli, dunque, è stato il ferro della spada (di»llacqe sÝn sid£rJ, 884), che coincide poi con Ares, definito anch’egli (con un termine che significativamente riprende il precedente di»llacqe) diallakt»r: ™moir£santo d’ Ñxuk£rdioi kt»maq’ ést’ ‡son lace‹n: diallaktÁri d’ oÙk ¢memfe…a f…loij oÙd’ ™p…carij ”Arhj. sidhrÒplhktoi mþn ïd’ œcousin † sidhrÒplhktoi dþ toÝj mšnousit£c’ ¥n tij e‡poi, tinþj t£fwn patrówn laca… †. 32

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Alla presenza di un funesto mediatore come Ares, dunque, Eteocle e Polinice si sono infine divisi le sostanze di Edipo (™moir£santo … kt»mata, 906 s.; significativo il richiamo, contenuto nel verbo ™moir£santo, alla mo…ra, il destino assegnato a ogni individuo che deve necessariamente compiersi), e di queste hanno ottenuto in sorte (lace‹n, laca…, 907 e 914) parti uguali (‡son, 907), ossia, ancora una volta, l’identica porzione di terra occupata dalla loro tomba (t£fwn patrówn, 914). E la figura di Ares torna ancora una volta come alter ego della spada in un ulteriore commento del coro: pikrÕj lut¾r neikšwn Ð pÒntioj xe‹noj ™k purÕj suqe…j, qhktÕj s…daroj, pikrÕj d’ Ð crhm£twn kakÕj datht¦j ”Arhj, ¢r¦n patróan tiqe…j ¢laqÁ. 33

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Questi versi riassumono i temi della maledizione di Edipo, del sogno di Eteocle e della spartizione dei beni: in essi viene riproposta l’ormai chiara coincidenza tra lo straniero (xe‹noj, 942), colui che risolve la contesa (lut¾r neikšwn, 941) tra Eteocle e Polinice, e il ferro affilato della spada (qhktÕj s…daroj, 943), e 32 Aesch. Sept. 906 ss.: «In preda all’ira si spartirono i beni, in modo tale da ottenere in sorte parti uguali; ma a chi li riconciliò non manca il biasimo degli amici: non vi è gratitudine per Ares. Colpiti dal ferro giacciono così, colpite dal ferro li attendono … Chi? – ci si potrebbe chiedere – le sorti della tomba paterna». I versi riportati (come i successivi 941 ss., citati oltre) fanno parte del finale, che, come è noto, è da più parti ritenuto spurio (vd. nt. 94); tuttavia, questi (e in generale i vv. 875-1004) sono giudicati sostanzialmente autentici, in quanto conserverebbero – pur con qualche interpolazione – le tracce di un originale esodo trenodico; sul punto cfr. per tutti O. Taplin, The Stagecraft of Aeschylus. The Dramatic Use of Exits and Entrances in Greek Tragedy, Oxford 1977, 176 ss. 33 Aesch. Sept. 941 ss.: «amaro risolutore della contesa lo straniero del mare, il ferro aguzzo balzato fuori dal fuoco; amaro il perfido liquidatore dei beni, Ares, che rese vera la maledizione paterna».

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inoltre l’assimilazione dello straniero-spada ad Ares, il «liquidatore dei beni» (crhm£twn … datht£j, 943 s., titolo equivalente al crhmatoda…taj attribuito al v. 729 allo straniero), che, facendo scontrare i due fratelli, permette alla ¢r£ di Edipo di realizzarsi nel suo significato più vero (¢laqÁ, 945, che richiama l’¥gan ¢lhqe‹j riferito al v. 710 da Eteocle alla propria visione notturna) 34. La ricorrenza delle immagini di sorteggio – presentate sotto una luce enigmatica, che in rapida progressione evolve dalla funzione letterale, positiva, a cui esse probabilmente assolvevano nell’Edipo, a quella tragicamente sinistra dei Sette – porta in definitiva a credere che nel complesso della trilogia tebana, di cui i Sette rappresentano il capitolo conclusivo, proprio il sorteggio rappresentasse il meccanismo fatale, il mezzo che dapprima tentava di evitare la realizzazione del destino dei due fratelli, ma che poi portava quel destino al suo naturale e preordinato compimento: non è un caso, del resto, che lagc£nein, il ‘tirare a sorte’, sia strumento divino in mano alle Moire, le personificazioni del destino, e in particolare sia prerogativa di Lachesi, «la parca sorteggiatrice che assegna in modo inevitabile a ogni uomo il uso lachos, la sua porzione […], la moira prefissata» 35. D’altro canto, il richiamo costante al sorteggio, e insieme alla presenza di un individuo super partes che deve presiedere a quel sorteggio, avvicina notevolmente la tragedia eschilea al testo stesicoreo del papiro di Lille; in quest’ultimo, tuttavia, il ruolo di mediatore tra i due fratelli non era svolto da uno straniero non meglio identificato, ma da Giocasta, il che evitava ogni possibile ambiguità circa l’identità dell’arbitro, ambiguità che nei Sette svolge invece un ruolo fondamentale 36. Bisogna ora chiedersi se la somiglianza, sotto questo rispetto, con la versione del mito accolta da Stesicoro, comportasse al tempo stesso la scelta da parte di Eschilo della variante in base alla quale i due fratelli si accordavano in modo definitivo sulla divisione ereditaria, con l’attribuzione a Eteocle del trono su Tebe e a Polinice dei beni mobili; e, ancora, se tale divisione fosse presentata e intesa come legittima ed equa. Per fare questo, può Per lo slittamento delle corrispondenze iniziali Ares = ferro e xe‹noj = mediatore verso xe‹noj = ferro e Ares = mediatore, cfr. G.R. Manton, The Second Stasimon, cit., 78 e A. Burnett, Curse and Dream, cit., 359 s. La duplice identificazione del mediatore ora con lo straniero di Scizia, ora con Ares è intesa in termini differenti – ma a mio parere più macchinosi e per questo meno efficaci – da W.G. Thalmann, Dramatic Art, cit., 73, sulla scorta di Hdt. 4.62.2: «the identification of the two is natural and may refert particularly to the fact that the Scythians worshipped Ares in the form of an iron sword». 35 G. Guidorizzi, Aspetti mitici del sorteggio, in F. Cordano - C. Grottanelli (a cura di), Sorteggio pubblico e cleromanzia dall’antichità all’età moderna, Atti della tavola rotonda (Milano, 26-27 gennaio 2000), Milano 2001, 41 ss., in part. 44. 36 Per l’ambiguità come elemento fondamentale della tragedia in generale si rimanda allo studio, ormai classico, di J.P. Vernant, Tensioni ed ambiguità nella tragedia greca, in J.P. Vernant - P. Vidal-Naquet, Mito e tragedia nell’antica Grecia, Torino 1976 (Paris 1972), 8 ss. 34

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essere utile verificare innanzitutto se i termini che nella tragedia descrivono la spartizione ereditaria abbiano un loro riscontro nel vocabolario giuridico ateniese; ancora, se le modalità di divisione dei beni tra Eteocle e Polinice possano rispecchiare le regole della successione legittima vigenti ad Atene; da ultimo, a quali criteri queste regole si ispirassero.

4. DIVISIONE E ATTRIBUZIONE DELL’EREDITÀ NEL DIRITTO ATTICO

Eschilo, come si è visto, parla della spartizione dei beni di Edipo riferendosi a due principali immagini, che spesso sono tra loro associate: il sorteggio e il mediatore. Il primo è indicato per lo più con il verbo lagc£nein (789, 816, 907, 947), propriamente ‘ottenere mediante un sorteggio’, in una circostanza con diap£llein (731), in cui il verbo semplice allude al fatto di ‘agitare le sorti’ prima della loro estrazione, e ancora con l’espressione kl»rouj ™pinwm©n (727), alla lettera ‘assegnare le sorti’ ma anche ‘assegnare l’eredità’, visto il valore secondario di klÁroj che dal ‘sorteggio’ passò a designare, appunto, l’‘eredità’ 37. Quanto al mediatore, gli appellativi ricorrenti sono tutti legati al verbo date‹sqai e al suo sinonimo da…esqai, ‘dividere, distribuire’ 38: dat»rioi (711), crhmatoda…taj (729), entrambi hapax, e datht£j (945); egli, poi, oltre che come lut¾r neikšwn (941) viene qualificato in due circostanze come diallakt»r (884, 908). Si tratta di termini che si incontrano frequentemente già nelle fonti più antiche della letteratura greca con riferimento alla divisione e all’assegnazione delle parti spettanti a ciascuno dei figli 39. In Il. 15.187 ss., infatti, sono proprio lagc£nein, p£llein e date‹sqai i verbi che Poseidone usa quando ricorda il procedimento di spartizione del ‘patrimonio’ (il mondo intero!) di Crono, e della successiva attribuzione a lui e ai suoi fratelli, Zeus e Ade, delle rispettive

Cfr. infra, nel testo. Per la probabile parentela tra da…w e datšomai cfr. H.G. Liddel - R. Scott - H.S. Jones, A Greek-English Lexicon, Oxford 1940, s.v. da…w (B). 39 Nell’analisi che segue, dopo le fonti epiche e mitografiche, verranno prese in considerazione testimonianze relative alla sola prassi giuridica ateniese; soltanto alcuni sporadici richiami saranno fatti al Codice di Gortina, che pure presenta numerose analogie con quanto previsto dal diritto di Atene, tanto dal punto di vista del lessico (costante l’impiego di datšomai e derivati e di lagc£nein a indicare rispettivamente il fatto di dividere l’eredità e di ricevere le quote ereditarie), quanto sotto l’aspetto sostanziale. Sulla disciplina prevista al riguardo dal Codice di Gortina si rimanda, per tutti, ad A. Maffi, Il diritto di famiglia nel Codice di Gortina, Milano 1997, in part. 35 ss. e 71 ss. 37 38

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sfere di competenza 40. Dopo aver diviso (dšdastai, 189) il complesso dei beni in tre parti uguali (la uguaglianza di queste si desume dal v. 186, in cui Poseidone rivendica il fatto di essere ÐmÒtimoj rispetto a Zeus), vengono tirate le sorti (pallomšnwn, 191), e grazie al sorteggio ognuno ottiene (lagc£nein, 190, 191, 192) la propria parte. Molto simile è la procedura descritta in Od. 14.207 ss. da Ulisse, che, ritornato finalmente a Itaca, si è presentato a Eumeo sotto le spoglie di un mendicante 41. Fingendo di essere cretese, figlio di un ricco signore e della sua concubina, Ulisse ricorda la spartizione ereditaria tra i figli alla morte del padre: essi dividono (™d£santo, 208) i beni, e poi tirano a sorte (™pˆ kl»rouj ™b£lonto, 209) per stabilire quale porzione spetti a ciascuno; a Ulisse, che non ha avuto parte nella spartizione in quanto figlio illegittimo, viene attribuita (œneiman, 210; nšmw è un altro verbo ricorrente nelle fonti a proposito dell’assegnazione dei beni) soltanto una piccola casa. È ancora un sorteggio (indicato nelle diverse fonti dai verbi klhroàn, lagc£nein, p£llein), poi, a consentire in modo pacifico agli Eraclidi Temeno, Procle, Euristene e Cresfonte, discendenti di Eracle, di spartirsi tra loro il Peloponneso; un particolare del procedimento da loro adottato, in base a quanto riportano Apollodoro, Polieno e Pausania, ricorda in modo puntuale la modalità di attribuzione delle parti prevista da Giocasta nel frammento del papiro di Lille: gli Eraclidi, infatti, stabiliscono preventivamente le parti da assegnare sulla base dell’ordine di estrazione dei rispettivi contrassegni 42. Il. 15.187 ss.: tre‹j g£r t’ ™k KrÒnou e„mþn ¢delfeo…, oÞj tšketo =Rša, // ZeÝj kaˆ ™gè, tr…tatoj d’ ’A‚dhj, ™nšroisin ¢n£sswn. // Tricq¦ dþ p£nta dšdastai, ›kastoj d’ œmmore timÁj: // ½toi ™gën œlacon poli¾n ¤la naišmen a„e… // pallomšnwn, ’A‚dhj d’ œlace zÒfon ºerÒenta, // ZeÝj d’ œlac’ oÙranÕn eÙrÝn ™n a„qšri kaˆ nefšlVsi, «tre sono i figli di Crono che Rea generò, Zeus, io, e terzo l’Ade signore degli inferi. E tutto in tre fu diviso, e ciascuno ebbe una parte: a me toccò di vivere sempre nel mare canuto, quando tirammo le sorti, l’Ade ebbe l’ombra nebbiosa, e Zeus si prese il cielo fra le nuvole e l’etere» (trad. it. di R. Calzecchi Onesti, Omero, Iliade, Torino 1950 [rist. 1990]). 41 Od. 14.207 ss.: ¢ll’ Ã toi tÕn kÁrej œban qan£toio fšrousai // e„j ’A‚dao dÒmouj: toˆ dþ zw¾n ™d£santo // pa‹dej Øpšrqumoi kaˆ ™pˆ kl»rouj ™b£lonto, // aÙt¦r ™moˆ m£la paàra dÒsan kaˆ o„k…’ œneiman, «ma vennero anche per lui le Chere di morte, a portarlo nelle case dell’Ade; e i beni se li spartirono i figli superbi, e tirarono a sorte. A me pochissimo diedero; mi toccò una casetta» (trad. it. di R. Calzecchi Onesti, Omero, Odissea, Torino 1963 [rist. 1989]). 42 Apollod. 2.8.4; Polyaen. Strat. 1.6; Paus. 4.3.5; un accenno alla vicenda è anche in Strab 8.5.6 (= Eur. fr. 1083 N2, da attribuire al Temenos secondo T.B.L. Webster, The Tragedies of Euripides, cit., 252 ss.). In base alla versione del mito fornita da questi autori, il Peloponneso doveva essere diviso in tre parti (una sola sarebbe toccata insieme a Procle ed Euristene, figli di Aristodemo): al primo estratto sarebbe toccata Argo, al secondo Sparta, al terzo Messene. Cresfonte, che desiderava quest’ultima città, ricorse a uno stratagemma per farsela attribuire: pose nell’anfora ricolma di acqua, come proprio contrassegno, non già una pietra, ma una zolla di terra; questa si sciolse, in modo che i primi estratti furono i contrassegni degli altri due. A questo tipo di stratagemma accenna anche Soph. Ajax 1285 (e cfr. lo scolio al verso, che ricorda proprio Cresfonte). 40

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Fin qui il mito. Ma è possibile stabilire una linea di continuità tra la prassi mitica e quella giuridica dell’Atene di età classica? Bisogna premettere innanzitutto che le fonti di cui disponiamo al riguardo risalgono, o si riferiscono, al IV secolo, e sono dunque di almeno cento anni più tarde rispetto ai Sette; in secondo luogo, non è facile ricostruire nel loro insieme le regole della successione intestata in diritto attico: come già sottolineava Aristotele, le disposizioni che per primo Solone aveva elaborato in materia di eredità e di ereditiere (perˆ tîn kl»rwn kaˆ ™pikl»rwn) erano talmente complesse e oscure, che in merito alla loro interpretazione sorgevano di regola numerose controversie 43. Di queste sono testimoni le diverse orazioni conservateci relative a questioni di eredità 44: le pretese, spesso assurde e inverosimili, portate davanti al tribunale dai sedicenti eredi quando era in gioco la successione a un patrimonio, soprattutto se cospicuo, dimostrano esse stesse la scarsa precisione delle leggi, che lasciavano ampio spazio a interpretazioni e forzature arbitrarie 45. Quel che importa ai nostri fini, comunque, è cercare di stabilire innanzitutto con quali modalità, e in secondo luogo in che misura, venivano assegnate ai diversi eredi le rispettive quote 46. Vi sono fondati motivi per credere che, al pari di quel che testimoniano il mito e le allusioni contenute nei Sette, nell’Atene del IV secolo il sorteggio fosse ancora uno strumento giuridicamente valido per l’attribuzione dell’eredità. Significativo, innanzitutto, è il termine stesso con cui Arist. Ath. Pol. 9. Si tratta, in particolare, di undici orazioni pervenuteci di Iseo e inoltre di tre orazioni demosteniche: Contro Macartato, Contro Leocare e Contro Dionisodoro. Moltissime sono poi le orazioni perdute, di cui rimangono soltanto i titoli e alcuni frammenti, per i quali si rimanda a G. Baiterus - H. Sauppius, Oratores attici, Hildesheim 1967; per una rassegna complessiva si rimanda poi a E. Caillemer, Le droit de succession légitime a Athènes, Paris Caen 1879, 1 ss. 45 Nel discorso Per l’eredità di Nicostrato Iseo ricorda alcuni degli stravaganti stratagemmi utilizzati dai pretendenti nel tentativo di farsi attribuire la ricca eredità del defunto: alcuni adducono come prova del loro diritto all’eredità il solo fatto di esibire evidenti segni di lutto, come il taglio dei capelli o l’abbigliamento scuro (de Nicostr. her. 7), un altro mostra all’arconte un bambino di tre anni dichiarandolo figlio del defunto, assente però da Atene da oltre un decennio (de Nicostr. her. 8). 46 Per le regole generali della successione legittima si rimanda a E. Caillemer, Le droit de succession, cit., 7 ss.; L. Beauchet, Histoire du droit privé de la république athénienne, III, Paris 1897, 423 ss.; J.H. Lipsius, Das attische Recht und Rechtsverfahren, III, Leipzig 1915, 540 ss.; U.E. Paoli, L’¢gciste…a nel diritto successorio attico, in SDHI. 2 (1936), 77 ss. (ora anche in Altri studi di diritto greco e romano, Milano 1976, 323 ss.); Id., s.v. Successioni (diritto greco), a cura di E. Cantarella, in NNDI. 18, Torino 1971, 701 ss.; J.C. Miles, The Attic Law of Intestate Succession, in Hermathena 75 (1950), 69 ss.; A.L.W. Harrison, The Law of Athens, I, The Family and Property, Oxford 1968, 138 ss.; W.K. Lacey, The Family in Classical Greece, London 1968, 125 ss.; D.M. MacDowell, The Law in Classical Athens, London - Ithaca 1978, 98 ss.; A. Biscardi, Diritto greco antico, Milano 1982, 117 ss.; E. Karabélias, La succession ab intestat en droit attique, in F.J. Fernàndez Nieto (Hrsg.), Symposion 1982. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte, Köln - Weimar - Wien 1989, 41 ss. 43 44

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tecnicamente l’eredità veniva designata, klÁroj, che nel suo valore primario indica appunto il ‘sorteggio’ 47. A favore dell’ipotesi avanzata depongono poi alcuni rilevanti passaggi di diverse orazioni. Si legge innanzitutto nella pseudodemostenica Contro Macartato, che rappresenta peraltro una delle principali fonti per la ricostruzione dei meccanismi successori nel diritto attico: Óstij ¨n m¾ diaqšmenoj ¢poq£nV, ™¦n mþn pa‹daj katal…pV qhle…aj, sÝn taÚtVsin, ™¦n dþ m», toÚsde kur…ouj e!nai tîn crhm£twn. ’E¦n mþn ¢delfoˆ ðsin Ðmop£torej: kaˆ ™¦n pa‹dej ™x ¢delfîn gn»sioi, t¾n toà patrÕj mo‹ran lagc£nein: ™¦n dþ m¾ ¢delfoˆ ðsin À ¢delfîn pa‹dej, ™x aÙtîn kat¦ taÙt¦ lagc£nein ktl. 48

Il testo commenta in modo alquanto frammentario e discontinuo una legge che doveva risalire a Solone 49; essa disciplinava la successione nel caso in cui il de cuius, pur non avendo figli maschi, non avesse fatto testamento 50 (è noto, infatti, che il testamento era consentito soltanto a chi non avesse lasciato figli maschi 51). Al di là dei complessi problemi di interpretazione che il testo solleva, a causa soprattutto della concisione e della frammentarietà con cui è riferi-

E. Caillemer, Le droit de succession, cit., 203: «c’est même parce que les successions étaient habituellement distribuées au moyen d’un tirage au sort que le mot klÁroj était devenu synonyme d’hérédité et qu’il était entré dans la composition d’un si grand nombre de termes juridiques en matière successorale». 48 [Dem.] c. Macart. 51: «lorsque le défunt n’aura pas disposé de la succession, s’il lasse des filles, la succession sera recueillie avec elles. S’il n’en laisse pas, les biens seront dévolus aux parents ci-après désignés. D’abord les frères du même père; s’ils ont laissé des enfants légitimes, ceux-ci recueilleront la part de leur père. A défaut de frères ou d’enfant de frères, […] leurs descendants viendront à représentation» (trad. fr. di L. Gernet, Dèmosthéne. Plaidoyers civils, II, Paris 1957). 49 Per il vero, il passo si conclude con la menzione dell’arcontato di Euclide (¢p’ EÙkle…dou ¥rcontoj, corrispondente al 403 a.C.), indicato come anno di redazione della legge; nella maggior parte delle edizioni, mediante adeguata punteggiatura, l’espressione è riferita soltanto alla parte conclusiva del testo, che regola l’esclusione dalla ¢gciste…a dei figli nÒqoi; ma che la formula dovesse riferirsi all’intera legge è stato sostenuto, tra i primi, da K.J. Beloch, Griechische Geschichte, III.1, Berlin - Leipzig 1922, 13 ss., quindi da U.E. Paoli, L’¢gciste…a, cit., 85 s. nt. 14. L’arcontato di Euclide, allora, è da intendere come l’anno nel quale il testo venne fissato, nel contesto della generale revisione delle leggi dopo la caduta dei Trenta; ma la complessiva disciplina della materia successoria doveva essere stata originariamente dettata da Solone, come si ricava, soprattutto, da Aristoph. Av. 1660 ss. e dal già citato Arist. Ath. Pol. 9; sul punto cfr. per tutti U.E. Paoli, L’¢gciste…a, cit., 83 ss. 50 Erano infatti i figli maschi, e loro soltanto, a raccogliere l’eredità (per le fonti principali: Isae. de Philoct. her. 28; Id. de Kir. her. 34; Isocr. ad Dem. 2.5; e inoltre Isae. de Philoct. her. 63, per la partecipazione all’eredità del figlio adottato prima della nascita dei figli legittimi); dall’eredità erano dunque escluse le figlie femmine, alle quali toccava soltanto la dote (e infatti ricorre comunemente la loro designazione come ™piproiko…, titolari di pro…x, appunto ‘dote’). 51 Sul tema cfr. da ultimo L. Gagliardi, Per un’interpretazione della legge di Solone in materia successoria, in Dike 5 (2002), 5 ss. 47

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to 52, qui importa sottolineare un elemento soltanto: in esso l’attribuzione delle porzioni ereditarie ai figli legittimi dei fratelli (pa‹dej ™x ¢delfîn gn»sioi) è indicata da mo‹ran lagc£nein; e lagc£nein ritorna ancora poco oltre, in relazione a un’ulteriore categoria di successibili, che nonostante la lacuna può essere facilmente individuata nelle sorelle e nei loro figli 53. Lagc£nein, come già è stato detto a proposito della sua ricorrenza nei Sette, allude nel suo valore originario all’‘ottenere mediante sorteggio’; vero è che esso presenta anche il significato più generico di ‘ottenere’, ma, in tal caso, è seguito dal genitivo, e non dall’accusativo, come accade invece nel nostro testo 54. E, a confermare l’utilizzo del verbo nella sua accezione originaria quando si tratta di attribuzione di porzioni ereditarie, sta un passo di Iseo, in cui si attesta che le parti, dopo aver diviso l’eredità, acquisirono (™kškthto) ciascuna la propria quota § œlace, ossia – sul significato del verbo non ci sono qui dubbi, proprio per la presenza del precedente ™kškthto a indicare la ‘acquisizione’ – proprio sulla base di un sorteggio: ™peid¾ dþ ™ne…manto tÕn klÁron, ÑmÒsantej m¾ parab»sesqai t¦ æmologhmšna, ™kškthto ›kastoj dèdeka œth § œlace. 55 52 Per l’analisi completa e l’interpretazione complessiva del passo vd. soprattutto J.H. Lipsius, Das attische Recht, cit., 540 ss.; U.E. Paoli, L’¢gciste…a, cit., 85 ss., e in generale la letteratura citata supra, nt. 46. 53 Per le diverse integrazioni proposte – che concordano comunque sulla presenza di ¢delf¦j (verosimilmente Ðmopatr…aj) kaˆ pa‹daj – si rimanda a J.H. Lipsius, Das attische Recht, cit., 554 ss. ntt. 42, 43; U.E. Paoli, L’¢gciste…a, cit., 91 s.; A.L.W. Harrison, The Law of Athens, cit., 138 nt. 3. 54 Cfr. H.G. Liddel - R. Scott - H.S. Jones, A Greek-English Lexicon, cit., s.v. lagc£nw, I e II; come qui si legge, il verbo manterrebbe il suo valore originario anche nell’espressione (d…khn) lagc£nein, ‘(ottenere di) intentare un processo’, «probably because the presiding magistrates decided the order of hearing by lot». 55 Isae. de Dicaeog. her. 7. Commenta W. Wyse, The Speeches of Isaeus, Cambridge 1904, 414: «apparently after the decision of the court the parties […], made a private arrangement not to sell the estate and divide the proceeds, but to cast lots (ha elache) for their several shares, and accept loyally the result». A ulteriore testimonianza dell’uso del sorteggio tra gli eredi, Wyse cita di seguito due testi epigrafici appartenenti a città diverse da Atene e più recenti rispetto ai documenti logografici finora esaminati: il primo, proveniente da Tenos, è un registro di vendite immobiliari datato al III secolo a.C. (R. Dareste - B. Haussoullier Th. Reinach, Recueil des Inscriptions juridiques grecques, I, Paris 1891, p. 74, 51): p£nta Ósa t’ œlacen TelesiklÁj patrówn [mšr]oj kaˆ § prosepr…ato par¦ Kallitšlouj toà ¢delfoà, «le tout formant la part échue à Télésiclès dans la succession de son père, et le surplus acheté par lui de son frère Callitélès». Il secondo è un atto di vendita proveniente da Milasa, e risalente probabilmente alla fine del II secolo a.C. (R. Dareste - B. Haussoullier - Th. Reinach, Recueil des Inscriptions juridiques grecques, I, cit., p. 244, B 3 s.): oÙqþn ØpolipÒmenoj aØtù ™n to‹j tÒpoij toÚtoij, oÜte ïn œlacen dielÒmenoj prÕj tÕn ¢delfÒn, oÜte ïn prosepr…ato par¦ ’Artemis…aj tÁj =Ekata…ou, «sans rien se réserver dans ces lieux ni du lot que la sort lui a attribué dans le partage qu’il a fait, avec son frère, de la succession paternelle, ni des terrains qu’il a achetés en sus à Artémisia, fille d’Hécataeos».

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Le testimonianze finora riportate dimostrano dunque che non esiste soluzione di continuità tra mito e storia, tra età arcaica ed età classica, in relazione all’uso del sorteggio come possibile mezzo per l’attribuzione dell’eredità: Eschilo, pertanto, utilizza un’immagine e una terminologia familiare al suo pubblico, con la quale allude a una pratica comune, e dunque può ben rappresentare sotto questo rispetto l’anello di congiunzione tra Omero e gli oratori del IV secolo. Ma in quale misura le porzioni ereditarie venivano attribuite a ciascuno degli aventi diritto? Tra le fonti epiche che sono state analizzate, è esplicita al riguardo quella dell’Iliade (Il. 15.186), in cui Poseidone parla della propria Ðmotim…a rispetto a Zeus e Ade, in tal modo alludendo all’uguaglianza delle porzioni assegnate. Anche sotto questo aspetto, allora, sembrerebbe potersi individuare una continuità che giunge fino al IV secolo: risale infatti a questo periodo la testimonianza di Iseo, che riporta una legge, non meglio specificata, in base alla quale tutti i figli legittimi dovevano essere „sÒmoiroi, ossia a loro dovevano spettare parti uguali dei beni paterni (patrùa): nÒmoj keleÚontoj ¤pantaj toÝj gnhs…ouj „somo…rouj e!nai tîn patrówn 56. E diverse altre fonti confermano, in effetti, che questa fosse la prassi seguita. Così, nella Contro Olimpiodoro pseudodemostenica, Callistrato, che intenta la causa, ricorda dei passati accordi con Olimpiodoro, che al pari di lui accampava diritti sull’eredità cospicua del defunto Comone 57: tra loro erano intercorsi giuramenti e patti di dividere in parti uguali („somoire‹n) tutto ciò che Comone aveva lasciato 58, in modo giusto e conforme alle norme (kalîj kaˆ dika…wj), perché nessuno dei due avesse più dell’altro 59. Ancora, la regola della „somoir…a è attestata in 56 Isae. de Philokt. her. 25 (l’orazione si può datare con buona certezza al 364 a.C.: cfr. S. Avramovic/, Iseo e il diritto attico, Napoli 1997 [Beograd 1988], 30 s.). Per W.G. Thalmann, Dramatic Art, cit., 65, il termine „somo…rouj «may imply use of the lot, but that is uncertain». 57 In effetti, Callistrato non specifica il proprio grado di parentela con Comone, ma è verosimile che egli fosse un parente in linea maschile, dal momento che sottolinea e contrario la parentela di Olimpiodoro per via di madre (¹ m»thr aÙtoà pros»kousa e‡h tù KÒmwni, 6); non è credibile, in ogni caso, l’affermazione di Callistrato, secondo il quale oÙdeˆj Ãn ¤lloj tù KÒmwni gšnei ™ggutšrw ™moà (ibidem): sul punto vd. la Notice di L. Gernet, Démosthène, cit., 227 s. e nt. 1. 58 [Dem.] c. Olympiod. 19: Ópwj ˜k£teroj ¹mîn ›xei t¦ d…kaia kat¦ toÝj Órkouj kaˆ t¦j sunq»kaj t¦j prÕj ¹m©j aÙtoÝj perˆ toà „somoire‹n ¡p£ntwn ïn KÒmwn Ãn kataleloipèj, «perché ognuno di noi avesse il giusto in base ai giuramenti e ai patti intervenuti tra di noi riguardo al fatto di avere parti uguali di tutto ciò che Comone aveva lasciato»; 32: Ñmwmokëj kaˆ sunq»kaj prÒj me poihs£menoj à m¾n „somoir»sein, «[Olimpiodoro] giurò e fece un patto con me riguardo al fatto di dividere in parti uguali»; 38: Ñmwmokëj „somoir»sein, «giurò di dividere in parti uguali». 59 [Dem.] c. Olympiod. 9: met¦ taàta sunq»kaj ™gr£yamen prÕj ¹m©j aÙtoÝj perˆ ¡p£ntwn, kaˆ Órkouj „scuroÝj çmÒsamen ¢ll»loij, à m¾n t£ te Øp£rconta faner¦ Ônta kalîj kaˆ dika…wj diair»sesqai kaˆ mhd’ Ðtioàn pleonekt»sein tÕn ›teron toà ˜tšrou ïn katšlipen KÒmwn, «in seguito concludemmo tra di noi un accordo scritto riguardo a tutto, e ci scambiammo reciprocamente vincolanti giuramenti, di dividere secondo giustizia

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modo indiretto da Lisia, In difesa di Mantiteo, in cui uno degli eredi di un patrimonio non molto consistente afferma, in una chiara captatio benevolentiae tesa a dimostrare ai giudici la propria bontà d’animo e generosità, di aver dato al fratello una parte di eredità superiore alla propria 60. La divisione in parti uguali, comunque, poteva non essere effettuata sempre dagli eredi: un passaggio della Contro Macartato dimostra che anche il padre, in vita, provvedeva eventualmente a essa (l’espressione usata è ancora quella, già incontrata nella pseudodemostenica Contro Olimpiodoro, kalîj kaˆ dika…wj, a cui si aggiunge qui ésper prosÁken, a indicare ulteriormente la conformità al giusto) 61. Le ultime testimonianze ricordate, peraltro, sono utili anche a mostrare come le quote spettanti a ognuno degli eredi non fossero sempre e necessariamente stabilite dall’estrazione a sorte: tanto in Lisia quanto nella Contro Macartato ricorre infatti il verbo nšmw, a indicare la distribuzione volontaria, non i beni visibili, e di evitare che uno di noi avesse una porzione superiore all’altro di ciò che Comone aveva lasciato». Nel passo in questione la spartizione kalîj kaˆ dika…wj è relativa agli Øp£rconta faner¦ Ônta, termine che in tale circostanza indica, a mio avviso, i beni sicuramente appartenenti al de cuius di cui le parti sono a conoscenza; per il vero, i contorni di questa espressione, o delle simili oÙs…a faner£ ovvero oÙs…a ™mfan»j, sono ampi e talora incerti; mi limito al proposito a segnalare la bibliografia essenziale: E. Caillemer, s.v. ¢fan¾j oÙs…a, in C. Daremberg - E. Saglio, Dictionnaire, cit., I.1, Paris 1907, 306; L. Beauchet, Histoire du droit privé, cit., 13 ss.; J.H. Lipsius, Das attische Recht, cit., 677; L. Gernet, Choses visibles et choses invisibles, in Revue Philosophique 146 (1956), 79 ss. (ora anche in Id., Antropologia della Grecia antica, Milano 1983 [Paris 1968], 339 ss.); A.L.W. Harrison, The Law of Athens, cit., 230 ss; V. Gabrielsen, Faner£ and ¢fan¾j oÙs…a in Classical Athens, in Classica et Mediaevalia 37 (1986), 99 ss. L’espressione kalîj kaˆ dika…wj viene altrove usata anche con riferimento alla divisione dell’¢rgÚrion della cui esistenza le parti inizialmente non erano a conoscenza – esso infatti era stato sottratto e nascosto all’insaputa di Comone da uno dei suoi schiavi – e di cui successivamente Olimpiodoro era entrato in possesso, spartendolo quindi con Callistrato (17). 60 Lys. pro Mant. 10: ™gë g¦r prîton mþn oÙs…aj moi oÙ pollÁj kataleifqe…shj di¦ t¦j sumfor©j kaˆ t¦j toà patrÕj kaˆ t¦j tÁj pÒlewj, dÚo mþn ¢delf¦j ™xšdwka ™pidoÝj tri£konta mn©j ˜katšrv, prÕj tÕn ¢delfÕn d’ oÛtwj ™neim£mhn ést’ ™ke‹non plšon Ðmologe‹n œcein ™moà tîn patrówn, «benché non mi sia stato lasciato un grande patrimonio, in seguito alle sventure occorse a mio padre e alla città, feci sposare le mie due sorelle dando a ciascuna trenta mine di dote, e divisi i beni paterni con mio fratello in modo tale che egli ammette di avere più di me». 61 [Dem.] in Macart. 19: oátoi ¤pantej oƒ toà Bousšlou uƒe‹j ¥ndrej ™gšnonto, kaˆ dišneimen aÙto‹j t¾n oÙs…an Ð pat¾r BoÚseloj ¤pasin kalîj kaˆ dika…wj, ésper prosÁken. Neim£menoi dþ t¾n oÙs…an ktl., «tutti i figli di Buselo divennero adulti, e il loro padre divise tra tutti il patrimonio secondo giustizia, come era opportuno. Dopo essersi attribuiti il patrimonio…». Sulla divisione in dei beni operata in vita dal padre, spesso allo scopo di prevenire le liti tra i discendenti, cfr. L. Beauchet, Histoire du droit privé, cit., 638 s. Tale meccanismo di divisione era peraltro disciplinato anche dal Codice di Gortina: esso prevedeva la possibilità (non già l’obbligo) per il padre ancora in vita (nonché per la madre, in relazione ai suoi beni) di dividere il proprio patrimonio tra i figli (col. IV.23 ss., su cui si rimanda ad A. Maffi, Il diritto di famiglia, cit., 35 ss.).

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affidata alla casualità del sorteggio. In particolare, nell’orazione lisiana In difesa di Mantiteo, Mantiteo usa il verbo nella forma media per indicare l’atto con cui afferma di aver attribuito spontaneamente (™neim£mhn) al fratello una porzione ereditaria maggiore della propria. Nel passo riportato della Macartatea, poi, il verbo ricorre due volte, dapprima all’attivo, nel composto dianšmw, riferito al padre che divide e distribuisce le parti, poi al medio (neim£menoi), riferito ai figli che ne prendono possesso 62. Quanto alla Contro Olimpiodoro, il sistema utilizzato per l’assegnazione delle quote è ancora differente: esso prevede infatti che la persona che si incarica della divisione non proceda poi personalmente all’attribuzione – come nella lisiana In difesa di Mantiteo –, ma che al contrario lasci la scelta all’altra parte: dielën d’ ™gë t¦j dÚo taÚtaj mer…daj, œdwka a†resin toutJˆ ’OlumpiodèrJ Ðpotšran boÚletai tîn mer…dwn labe‹n, kaˆ oátoj e†leto toÝj farmakotr…baj kaˆ t¾n o„k…skhn: ™gë d’ œlabon toÝj sakcuf£ntaj kaˆ t¾n o„k…an t¾n ˜tšran. Kaˆ taÙt’ œstin § ˜k£teroj ¹mîn e!cen. 63

Alter dividat, alter eligat, dunque 64: un criterio che è stato già riscontrato a proposito della variante mitica riportata da Ellanico per la spartizione dell’eredità tra Eteocle e Polinice, a ulteriore conferma della continuità tra mito e storia. Un criterio, inoltre, dettato ancora una volta dalla necessità di una equa divisione: è evidente, infatti, che chi divideva i beni si sarebbe guardato bene dal farlo in modo iniquo, con il rischio che l’altro erede scegliesse la parte più cospicua. E vedremo tra breve quali conseguenze esso comporti per la valutazione complessiva delle modalità di spartizione dell’eredità nei Sette. I casi fin qui esaminati dell’oratoria attica si riferiscono a circostanze in cui non vi erano dissensi in merito alla spartizione. Ma, come è evidente, l’accordo poteva mancare, oppure, pur in presenza di accordo, gli eredi potevano ricorrere a strumenti volti a evitare ogni possibile disaccordo futuro; in tal caso, essi si rivolgevano all’arconte eponimo 65, competente in una particolare azione, la 62 Per questo valore della forma media cfr. ancora H.G. Liddel - R. Scott - H.S. Jones, A Greek-English Lexicon, cit., s.v. nšmw, II, «distribute among themselves: hence, have and hold as one’s portion». 63 [Dem.] c. Olympiod. 13: «dopo aver fatto queste due parti, concessi a Olimpiodoro la facoltà di scegliere quale delle due volesse prendere; ed egli scelse la casetta e gli schiavi addetti alla preparazione dei farmaci; io invece presi i fabbricanti di sacchi e l’altra casa. Questa fu la parte di ciascuno». 64 L’espressione è usata da E. Caillemer, Le droit de succession, cit., 202 s. 65 Nella testimonianza di Polluce (cfr. infra, nt. 68) risulta che l’arconte eponimo era sempre competente per questo tipo di azione; in realtà, è legittimo credere che all’eponimo ci si rivolgesse solo nel caso di successione di un cittadino: infatti, nel caso in cui si trattasse della successione di uno straniero, l’arconte competente doveva essere il polemarco: cfr. E. Caillemer, Le droit de succession, cit., 197; Id., s.v. datetai, in C. Daremberg - E. Saglio E. Pottier, Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines, II.1, Paris 1892, 27 ss.; L. Beauchet, Histoire du droit privé, cit., 644.

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e„j dathtîn a†resin d…kh, di cui parla Aristotele nella Costituzione degli Ateniesi 66: e„j dathtîn a†resin d…kh, ™£n tij m¾ qšlV koin¦ t¦ Ônta nšmesqai.

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Un riferimento a essa è poi in diversi lessici, tra cui in particolare quello di Arpocrazione: date‹sqai tÕ mer…zesqai, oƒ dþ dathtaˆ oƒoneˆ merista…. TÕ dþ e„j dathtîn a†resin e!dÒj ti d…khj ™st…n: ÐpÒte g¦r koinwno‹šn tinej ¢ll»loij, kaˆ oƒ mþn boÚlointo dianšmesqai t¦ koin¦ oƒ dþ m», ™dik£zonto oƒ boulÒmenoi to‹j m¾ boulomšnoij proskaloÚmenoi e„j dathtîn a†resin. 68

Le due testimonianze riferiscono dunque che a tale azione si ricorreva qualora i coeredi di un’eredità rimasta indivisa 69, e in generale i comproprietari di un bene indiviso 70, che riconoscano i loro diritti reciproci 71, non trovino un

66 Il Codice di Gortina contemplava allo stesso modo il caso in cui i coeredi non giungessero a una divisione consensuale del patrimonio ereditario (col. V.28 ss.): in tale eventualità, i coeredi intenzionati a dividere si rivolgevano al giudice chiedendogli l’assegnazione del possesso interinale di tutti i beni ereditari, il che rappresentava un mezzo di pressione nei confronti degli eredi contrari alla divisione. Per l’interpretazione di queste norme si rimanda ancora ad A. Maffi, Il diritto di famiglia, cit., 71 ss. 67 Arist. Ath. Pol. 56.6: «la d…kh e„j dathtîn a†resin, alla quale si ricorreva nel caso in cui uno non volesse dividere i beni comuni». 68 Harpocrat. s.v. date‹sqai: «date‹sqai significa dividere, e i dathta… sono i divisori. La e„j dathtîn a†resin è un tipo di azione: quando infatti degli individui sono comproprietari di un patrimonio indiviso, e alcuni vogliono dividere i beni comuni, altri no, coloro che vogliono procedere alla divisione chiamano in giudizio coloro che non vogliono, citandoli con la d…kh e„j dathtîn a†resin»; il lessicografo subito dopo ricorda come fonte in cui tale azione è citata, oltre alla Athenaion Politeia di Aristotele, l’orazione perduta di Lisia Contro Alexidemo (cfr. G. Baiterus - H. Sauppius, Oratores attici, cit., 173). Per i dathta… e la d…kh e„j dathtîn a†resin vd. inoltre: Suid. s.e.v. e s.v. dathta…: oƒ t¦ koin¦ dianšmontej to‹j m¾ boulomšnoij; Lex. Cantab. 667,29 Dobr.: e„j dathtîn a†resin: prÒklhsij nem»sewj À klhronom…aj À koinoà tinoj ¢gorasmoà: ™pˆ tîn dianemÒntwn t¦ koin£ tisin; Poll. 8.89: d…kai dþ prÕj aÙtÕn [scil. ¥rconta] lagc£nontai … e„j dathtîn a†resin, «all’arconte compete la d…kh e„j dathtîn a†resin». 69 Sul regime di indivisione (koinwn…a), che poteva durare anche a lungo dopo la morte del de cuius, si rimanda a L. Beauchet, Histoire du droit privé, cit., 639 s. 70 Per L. Beauchet, Histoire du droit privé, cit., 643, l’azione era originariamente prevista solo per la divisione di beni ereditari (e questa era la sua sola applicazione per J.H. Lipsius, Attische Recht, cit., 576 s.), e venne poi estesa anche ad altri casi di indivisione, giungendo così a corrispondere alle azioni romane familiae erciscundae, communi dividundo e forse anche finium regundorum; cfr. anche E. Caillemer, s.v. datetai, cit., 28; A.L.W. Harrison, The Law of Athens, cit., 243. 71 Va infatti sottolineato che, qualora un individuo si rifiutasse di dividere i beni ereditari contestando l’esistenza stessa del regime di indivisione, e dunque non riconoscendo alla controparte la sua qualità di coerede, la competenza era degli ordinari tribunali eliastici,

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accordo per dividere il bene comune, e in particolare quando uno dei coeredi rifiuti la divisione richiesta invece dagli altri. In realtà, i presupposti e le finalità di questa d…kh dovevano essere più ampi, tanto che, come si è supposto, essa era probabilmente utilizzata anche nel caso in cui, pur essendoci consenso in merito alla divisione, non vi era però accordo sulle modalità con cui essa doveva essere effettuata 72. Il magistrato a cui le parti si rivolgevano, allora, doveva provvedere a scegliere (a†resqai) e a nominare degli esperti – i dathta…, appunto 73 – incaricati di procedere alla valutazione complessiva dei beni, alla formazione delle porzioni ereditarie e alla successiva assegnazione di queste ai diversi eredi 74. Caillemer ritiene che l’assegnazione delle parti operata dai dathta… fosse decisa, ancora una volta, dal sorteggio, ma al riguardo non cita fonti 75: ora, come credo, questa ipotesi potrebbe trovare un suo preciso riscontro tanto nel frammento stesicoreo del papiro di Lille, in cui Giocasta presiede in veste di arbitro a un sorteggio, e con evidenza ancora maggiore proprio nei Sette. Infatti, come già si è visto, nella tragedia il mediatore chiamato a spartire tra Eteocle e Polinice l’eredità indivisa – lo straniero Calibo che appare

visto che si trattava in effetti di una petizione di eredità; doveva essere parimenti sottoposto agli eliasti il caso in cui gli eredi avevano convenuto di rimanere per un certo periodo di tempo nell’indivisione; sul punto cfr. E. Caillemer, Le droit de succession, cit., 197; Id., s.v. datetai, cit., 28; L. Beauchet, Histoire du droit privé, cit., 642. 72 Cfr. ancora E. Caillemer, Le droit de succession, cit., 197; L. Beauchet, Histoire du droit privé, cit., 643. Per la necessità che alla divisione ereditaria sovrintendesse un individuo imparziale (non tecnicamente un datht»j, ma genericamente un ‘amico comune’), al fine di evitare che sorgessero controversie tra gli eredi, cfr. anche Plut. de frat. am. 483d: f…lou koinoà parÒntoj ¢mfotšroij m£rturoj eÙgnwmonoàntoj d…khj kl»roij, «sia presente come testimone un amico comune a entrambi che li concili ‘con i lotti della giustizia’»; peraltro, come lo stesso Plutarco avverte subito dopo, l’espressione d…khj kl»roij è usata da Platone nel Crizia (109b) proprio con riferimento alla spartizione tra Zeus, Ade e Poseidone di cui parla il già citato passo dell’Iliade (Il. 15.187 ss.) 73 I dathta… erano forse scelti tra gli arbitri pubblici, ossia tra i diaithta… (Arist. Ath. Pol. 53.5; su tali arbitri cfr. J.H. Lipsius, Attische Recht, cit., 226; A.L.W. Harrison, The Law of Athens, cit., 66 ss.); proprio la stretta somiglianza dei termini spiegherebbe la confusione dei grammatici e dei lessicografi che spesso designano gli esperti incaricati di procedere alla divisione non già come dathta… ma come diaithta…: cfr. L. Beauchet, Histoire du droit privé, cit., 645 s.; W.G. Thalmann, Dramatic Art, cit., 74. 74 E. Caillemer, Le droit de succession, cit., 198; L. Beauchet, Histoire du droit privé, cit., 644 s. (entrambi citano l’ipotesi, formulata da M.H.E. Meier, Die Privatschiedsrichter, Halle 1846, 29, in base alla quale la e„j dathtîn a†resin consisteva nell’intimazione, rivolta da una delle parti all’altra, a trovare un accordo per la scelta dei dathta…, senza dunque che il magistrato intervenisse; come rimarcano entrambi gli autori, tuttavia, nella pratica questa interpretazione finirebbe per coincidere con la precedente, visto che se le parti non trovavano accordo sui dathta… erano costrette a ricorrere al magistrato). 75 E. Caillemer, s.v. datetai, cit., 28. Per il sorteggio a cui i dathta… verosimilmente ricorrevano cfr. anche G.R. Manton, The Second Stasimon, cit., 78, che in nota (6 p. 83) ricorda come termine di confronto l’iscrizione di Milasa citata supra, nt. 55.

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dapprima come pacificatore e che si rivela infine personificazione della ¢r£ paterna e della lotta fratricida – è designato in una circostanza proprio con il termine tecnico del diritto attico, datht£j (944) e, altrove, con i due sostantivi equivalenti dat»rioi (711) e crhmatoda…taj (729), di uguale area semantica. Nei Sette è poi specificata l’attività a cui tale intermediario è tenuto, e che consiste esattamente nel sorteggiare le parti che spetteranno ai due eredi (727 ss., 816 ss.). La buona riuscita del suo intervento – una buona riuscita nei Sette chiaramente e tragicamente ironica – è attestata dal fatto che egli risolve infine la contesa (lut¾r neikšwn, 941) e riconcilia tra loro le parti (di»llacqe, 884; diallakt»r, 908): questo, del resto, era il ruolo che, nella prassi ateniese, gli arbitri erano chiamati a svolgere 76.

5. I «SETTE» E IL DIRITTO ATTICO Il sorteggio e il mediatore, le due immagini che Eschilo richiama costantemente quando parla della spartizione dell’eredità di Edipo, da un lato riprendono da vicino, sul piano del mito, la variante accolta da Stesicoro, dall’altro rimandano a una chiara pratica del diritto attico, di cui vi sono fonti specifiche solo per il secolo successivo: il che permette di stabilire che la testimonianza della tragedia eschilea, messa in rapporto tanto con quella offerta da fonti poetiche di età precedente, quanto con quella degli oratori del IV secolo, colma la lacuna circa la nostra ignoranza dei meccanismi di successione vigenti ad Atene nel V secolo. Soltanto ammettendo che il pubblico avesse familiarità con le pratiche del sorteggio e dell’intermediazione, a cui abitualmente si ricorreva per impedire o per risolvere le controversie tra gli eredi, si può comprendere che Eschilo abbia potuto talora imprimere al linguaggio forzature analogiche (si pensi per esempio all’immagine del sorteggio compiuto dalla spada, ai vv. 819 ss., o all’assimilazione della spada al mediatore della contesa tra i due fratelli, ai vv. 884 e 941 ss.), e al contempo giocare sul filo dell’ambiguità e del paradosso, utilizzando in modo distorto, per descrivere la violenta lotta fratricida tra i figli di Edipo, un linguaggio associato nella prassi del tempo a una procedura pacifica 77. Per diall£ttein e le fonti che usano questo verbo a indicare l’attività degli arbitri ad Atene cfr. W.G. Thalmann, Dramatic Art, cit., 74 e 166 nt. 50. Sul ruolo del datht»j nei Sette vd. inoltre A. Burnett, Curse and Dream, cit., 359 e nt. 31. 77 Per conclusioni simili vd. W.G. Thalmann, Dramatic Art, cit., 63 ss.; Id., The Lille ‘Stesichorus’ and the ‘Seven against Thebes’, in Hermes 110 (1982), 385 ss. e in part. 390 s. A differenza di quanto io ritengo, tuttavia, l’autore pensa che l’uso del vocabolario del sorteggio e dell’intermediazione nei Sette non implichi poi la necessità che Eteocle e Polinice avessero materialmente sorteggiato le quote ereditarie spettanti a ognuno di loro: semplicemente, a suo parere, il fatto che Eschilo applichi alla contesa tra i due fratelli termini associati nella 76

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Non solo: come si è visto, nel diritto attico la pratica del sorteggio e il ricorso all’arbitro erano due dei mezzi impiegati per assicurare la parità delle quote spartite tra gli eredi. Pertanto, se i Sette si riferiscono a una precisa realtà giuridica per quanto concerne le modalità di attribuzione, è verosimile che lo facciano anche in merito alle modalità di divisione. Benché anche in questo caso non vi siano fonti coeve a Eschilo che specifichino l’ammontare delle quote ereditarie nel V secolo, fonti precedenti (si ricordi in particolare il passo di Il. 15.186 ss. in cui Poseidone insiste sulla parità di tim» tra lui e Zeus, segno dunque dell’equità della spartizione delle rispettive aree di competenza) e fonti successive lasciano intendere l’esistenza di una coerente linea evolutiva che dall’età omerica giunge fino al IV secolo, e che prevedeva dunque un pari trattamento dei figli eredi 78. Avremmo pertanto una conferma del fatto che, nella versione del mito accolta nei Sette, i due figli di Edipo si erano spartiti l’eredità in modo definitivo ed equo, senza dunque che tra loro fosse intervenuto alcun accordo, attestato in altre varianti mitiche, relativo alla necessità di un’alternanza al potere. La testimonianza di Ellanico, con il principio alter dividat, alter eligat che essa presuppone, dimostra del resto nel modo più chiaro che, ove la narrazione mitica non contemplasse l’annuale successione al trono tra Eteocle e Polinice, i due fratelli si accordavano proprio per dividere tra loro il patrimonio in parti uguali. Tale ricostruzione, soprattutto in relazione all’equità della divisione ereditaria, propone una conclusione per diversi aspetti ben diversa rispetto a quella a cui parte della dottrina è pervenuta comparando le finalità del sorteggio nel mito e nella pratica giuridica ateniese fino al V secolo. Così, con riferimento specifico al frammento papiraceo di Lille – che, come si è visto, Eschilo per molti aspetti riprende –, Parsons sottolinea come il ricorso al sorteggio rappresenti un chiaro modo per attribuire la porzione peggiore: lo confermerebbe, per esempio, il confronto con il passo dell’Odissea (10.206 s.) in cui Ulisse, che non sa di essere giunto nell’isola di Circe, fa decidere al sorteggio chi debba perlustrare la zona, ossia accollarsi «the more dangerous mission» 79. Ora, al di

pratica ateniese a un accordo pacifico, e che con tragica ironia assimili il sorteggio al duello, l’arbitro al ferro delle spade, le uguali porzioni ereditarie alla tomba, serviva a rendere ancor più vivido l’orrore della sorte dei figli di Edipo; in definitiva, Thalmann ritiene che, a differenza di quanto accade in Stesicoro, il sorteggio nei Sette non sia un modo per differire il destino, ma al contrario per descriverlo. Se così fosse, come credo, sarebbero però notevolmente sminuite tanto l’unità della trilogia quanto la stessa ambiguità tragica: quel medesimo strumento pacifico del sorteggio, che già nell’Edipo (come fa pensare il sogno di Eteocle rievocato ai vv. 710 s.) doveva profilarsi come il mezzo utile per evitare lo scontro tra i due fratelli, serviva infine proprio per portare questo scontro alle estreme conseguenze volute dal destino. 78 Sul punto si rimanda anche a W.G. Thalmann, Dramatic Art, cit., 62 ss.; Id., The Lille ‘Stesichorus’, cit., 385 ss. 79 P.J. Parsons, The Lille ‘Stesichorus’, cit., 24.

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là del fatto che l’esempio non è calzante, visto che non descrive una spartizione ereditaria (e al riguardo Parsons evita invece di ricordare gli altri due passi omerici di Il. 15.187 ss. e di Od. 14.207 ss., in precedenza riportati, in cui il sorteggio è utilizzato per dividere un’eredità), va anche sottolineato che quei versi dell’Odissea non accennano neppure al fatto che l’una tra le due opzioni possa essere preferibile rispetto all’altra: piangono infatti tutti gli uomini di Ulisse, tanto quelli che, per decreto del sorteggio, partono verso l’interno dell’isola quanto quelli che rimangono presso le navi 80. A ulteriore conferma del fatto che nella divisione ereditaria presupposta nel papiro di Lille una delle parti sarebbe inferiore rispetto all’altra, Parsons cita come termine di paragone il passaggio della IV Pitica di Pindaro (147 ss.), in cui Giasone (senza fare uso del sorteggio) riserverebbe a Pelia la parte meno desiderabile, formata da bestiame e campi, per tenersi lo scettro e il trono. In realtà, la valutazione complessiva del passo mostra che Giasone, ritornato a Iolco dopo aver trascorso la giovinezza presso il centauro Chirone, propone allo zio paterno Pelia di dividere la tim» lasciata dagli antenati non con le armi ma con un pacifico accordo, e acconsente, in cambio del regno, a lasciare al rivale ciò che questi aveva ingiustamente sottratto ai suoi genitori 81: quella di Giasone si presenta dunque non già come una cessione della parte peggiore, ma al contrario come una generosa e non dovuta concessione 82. Se poi confrontiamo il papiro di Lille con il testo di Ellanico, che come si è visto riporta una variante molto simile almeno in relazione al carattere definitivo dell’accordo tra i due fratelli, dovremmo concludere che la parte at80 Per questo rilievo cfr. W.G. Thalmann, The Lille ‘Stesichorus’, cit., 386 s., che sottolinea poi come Parsons ometta di ricordare Il. 7.161 ss., ove chiaramente il sorteggio è usato per assegnare non già il compito peggiore, bensì il privilegio di combattere contro Ettore. Quanto agli altri due passi iliadici citati da Parsons (Il. 3.316 ss. e 23.861 s.: il sorteggio deve stabilire nel primo caso chi, tra Menelao e Paride che hanno deciso di sfidarsi a duello, debba per primo scagliare la lancia, nel secondo caso chi, tra Teucro e Merione, debba scoccare la prima freccia per colpire una colomba e ottenerne in cambio un ricco premio), è evidente che il sorteggio serve qui soltanto a decidere un ordine, senza che venga espresso alcun giudizio in merito a quale delle due posizioni sia preferibile. 81 I passi più significativi sono Pind. Pyth. 105 ss.: ƒkÒman // o‡kad’, ¢rca…an kom…zwn patrÕj ™moà, basileuomšnan // oÙ kat’ a!san, «ritorno ora a casa, a riprendermi l’antico onore regale del padre – che altri esercita contro giustizia»; 109 ss.: peÚqomai g£r nin Pel…an ¥qemin // leuka‹j piq»santa frasˆn // ¡metšrwn ¢posul©sai bia…wj ¢rcedik©n tokšwn, «sento dire che Pelia, obbedendo al suo cuore insensato, lo rapì con la forza ai miei genitori, i sovrani legittimi»; 148 ss.: mÁl£ te g£r toi ™gè // kaˆ boîn xanq¦j ¢gšlaj ¢f…hm’ ¢groÚj te p£ntaj, toÝj ¢poÚraj // ¡metšrwn tokšwn nšmeai ploàton pia…nwn: … ¢ll¦ kaˆ sk©pton mÒnarcon kaˆ qrÒnoj … làson, «io ti lascio le greggi e i fieri armenti dei buoi e tutti i campi che coltivi, tolti ai miei genitori, impinguando così la tua ricchezza; […] ma quello scettro di monarca e il trono […] rendimi» (trad. it. di B. Gentili, Pindaro, Le Pitiche, Milano 1995). 82 Al proposito vd. ancora le considerazioni di W.G. Thalmann, The Lille ‘Stesichorus’, cit., 387.

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tribuita a Polinice non è certo la peggiore (in questo caso, evidentemente, egli non la avrebbe scelta!) ma poteva rappresentare addirittura la migliore 83. A favore dell’interpretazione per cui i Sette riproducono una realtà giuridica che non prevede uguaglianza di trattamento tra i figli nella divisione ereditaria si è schierato anche Cameron, in un contributo del 1968 (l’autore dunque ignora il frammento stesicoreo del papiro di Lille, pubblicato più tardi, e usa pertanto come unico termine di confronto, per la variante accolta da Eschilo, la testimonianza di Ellanico); le conclusioni a cui egli giunge, proprio perché ben diverse rispetto a quelle proposte in questa sede, meritano di essere analizzate nel dettaglio 84. Per l’autore, la legge sulla „somoir…a vigente nel IV secolo, di cui dà conto Iseo, non poteva essere stata in vigore in età precedente: essa, infatti, non risulterebbe compatibile con le caratteristiche del sistema fondiario esistente al tempo in Grecia, quando i lotti assegnati alle singole famiglie dovevano essere mantenuti sempre uguali per numero e per estensione, ed erano dunque inalienabili e indivisibili. Tracce di questo sistema basato su indivisibilità e inalienabilità possono essere riscontrate in diverse città, tra cui Sparta, Corinto, Tebe 85 e inoltre ad Atene, almeno prima che le riforme di Solone, accordando a un individuo il permesso di lasciare per testamento il proprio patrimonio a una persona diversa dal proprio figlio, ponessero fine a tale regime 86: ma in realtà Così anche A. Carlini, Osservazioni critiche, cit., 64. H.D. Cameron, ‘Epigoni’ and the Law of Inheritance in Aeschylus’ ‘Septem’, in GRBS. 9 (1968), 247 ss. 85 Al riguardo l’autore cita per Sparta Plut. Agis 5 (ove si legge che i principi di indivisibilità e inalienabilità stabiliti da Licurgo si conservarono fino alla fine della guerra del Peloponneso, quando l’eforo Epitadeo promulgò una ·»tra che consentiva a un individuo di disporre liberamente del proprio patrimonio); per Corinto Arist. Pol. 1265b (vi si nomina il legislatore Fidone, che aveva stabilito la necessità di mantenere inalterato soprattutto il numero delle famiglie e dei cittadini); per Tebe Arist. Pol. 1274b (il legislatore di Tebe, Filolao di Corinto, fece leggi sulla procreazione dei figli al fine di salvaguardare il numero dei lotti familiari). Per una valutazione di queste testimonianze antiche, e in genere del rapporto esistente tra inalienabilità della terra e costituzione cittadina, cfr. D. Asheri, Laws of Inheritance, Distribution of Land and Political Constitutions in Ancient Greece, in Historia 12 (1963), 1 ss. 86 H.D. Cameron, ‘Epigoni’, cit., 253; tale affermazione mi sembra alquanto forzata: è noto, infatti, che Solone permise di fare testamento soltanto a chi non avesse figli maschi legittimi; costui, pertanto, avrebbe lasciato il proprio patrimonio all’individuo da lui adottato per mezzo del testamento stesso (fonte principale, al riguardo, è [Dem.] c. Steph. 14). Esistevano, per il vero, due deroghe a tale norma: in primo luogo, il padre, per mezzo della ¢pok»ruxij, poteva allontanare il figlio legittimo dalla casa e in tal modo privarlo della successione, con la conseguente possibilità di redigere un testamento-adozione (il che rientrava nella normativa generale, perché a causa della ¢pok»ruxij di fatto non esisteva più un figlio legittimo); in secondo luogo, pur in presenza di figli maschi legittimi, il padre poteva fare un testamento di legati, tuttavia disponendo in esso non già del patrimonio avito, ma soltanto degli ™p…kthta, ossia dei beni da lui acquistati (al proposito vd. infra, nt. 91). Sulla questione si rimanda, da ultimo, a L. Gagliardi, Per un’interpretazione della legge di Solone, cit., 5 ss.; Id., La riserva ereditaria a favore dei figli in diritto attico, in Scritti in ricordo di 83 84

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– prosegue Cameron aderendo alle conclusioni di Fine 87 –, almeno fino alla guerra del Peloponneso non vi sono indizi che la terra potesse essere venduta o ipotecata. In tale regime, dunque, si doveva prevedere che in presenza di più figli soltanto uno ereditasse l’intero patrimonio: proprio come accadrebbe a Eteocle, tanto nei Sette quanto nella versione attestata da Ellanico. Queste due testimonianze, peraltro, sarebbero eloquenti anche in merito al trattamento riservato a Polinice, che, in quanto figlio che non eredita, si allontana dalla patria portando con sé i beni mobili 88: pratica di cui si trova conferma in un passo delle Leggi di Platone (740b-e), in cui il filosofo, dopo aver raccomandato al beneficiario di un lotto assegnatogli dallo stato di lasciare questo soltanto al figlio a lui più caro 89, stabilisce, tra gli altri provvedimenti, che i figli non eredi si rechino in terra straniera a fondare una colonia 90, nel caso portando con sé una parte dei beni mobili paterni 91. Il termine con cui Platone designa i figli che Barbara Bonfiglio, Milano 2004, 179 ss. Per la finalità principale della legge di Solone sul testamento, tesa a indebolire il potere accentrativo del genos e a mantenere al contempo l’indipendenza della singola proprietà familiare, si rimanda a D. Asheri, Laws of Inheritance, cit., 8 s. 87 J.V.A. Fine, Horoi. Studies in Mortgage, Real Security and Land Tenure in Ancient Athens, in Hesperia Suppl. 9 (1951), 179 ss. 88 Tra i diversi altri esempi mitici che riprodurrebbero questo schema, Cameron ricorda quelli riportati in Strab. 8.7.1 (il figlio di Deucalione, Elleno, lascia il suo regno al primogenito allontanando il cadetto dalla patria, Ftia); Paus. 3.1.4 (Ippocoonte disputa per il trono con Tindareo, e lo ottiene sulla base della propria maggiore età; Tindareo è costretto ad andarsene); Paus. 7.2.1 (Neleo, figlio di Codro, non vuole cedere il trono di Atene al fratello maggiore Medonte, perché questi è zoppo; ma l’oracolo di Delfi, chiamato a pronunciarsi, proclama re Medonte, e Neleo si allontana dalla città per fondare una colonia insieme agli altri suoi fratelli e a ogni altro ateniese che lo desiderasse). 89 Plat. Leg. 740b: Ð lacën tÕn klÁron kataleipštw ¢eˆ taÚthj tÁj o„k»sewj ›na mÒnon klhronÒmon tîn ˜autoà pa…dwn, Ön ¨n aÙtù m£lista Ï f…lon, «le bénéficiaire d’un lot donné ne laissera jamais pour ce domaine qu’un seul héritier parmi ses enfants, celui qu’il préféra» (trad. fr. di E. des Places, Platon, Œuvres complètes, XI.2, Paris 1951). 90 All’allontanamento (™kpomp¾ ¢poikiîn, 740e), afferma Platone, si deve tuttavia ricorrere soltanto come extrema ratio, per esempio quando non vi siano abbastanza famiglie prive di figli in grado di adottare i non eredi (740c); lo stesso principio è ribadito in Leg. 923c. 91 In effetti, l’espressione usata da Platone (Leg. 923d) non è propriamente ‘beni mobili’, come intende H.D. Cameron, ‘Epigoni’, cit., 255, ma si riferisce ai beni che non sono compresi nel klÁroj paterno e a tutto ciò che è relativo al klÁroj: toÚtJ [scil. uƒù] tîn ¥llwn crhm£twn ™xšstw tù patrˆ didÒnai Ósa ¥n ™qšlV, pl¾n toà patróou kl»rou kaˆ tÁj perˆ tÕn klÁron kataskeuÁj p£shj, «à celui-là le père aura le droit de donner ce qu’il voudra de sa fortune en dehors de son bien patrimonial et de tout ce qui est nécessaire à l’entretien de ce bien» (trad. fr. di E. des Places, Platon, cit.). Nel passo si profila dunque la distinzione, di fondamentale importanza per le regole successorie del diritto attico, tra i patrùa (qui patrùoj klÁroj), patrimonio avito che doveva essere trasmesso per via ereditaria, e ciò che non rientrava tra i patrùa (in genere designato come ™p…kthta, ‘beni acquisiti’ dal singolo) e che poteva essere dunque liberamente attribuito dal padre. Al riguardo vd. L. Gernet, La loi de Solon sur le ‘testament’, in REG. 33 (1920), 123 ss. (ora

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non ereditano è ™p…gonoi, lo stesso ricorrente in un significativo passaggio nel finale dei Sette: mšnei kte£na to‹j ™pigÒnoij, di’ ïn a„nomÒroij, di’ ïn ne‹koj œba qan£tou tšloj. ’Emoir£santo d’ Ñxuk£rdioi kt»maq’ ést’ ‡son lace‹n. 92

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La critica ritiene tradizionalmente che in questi versi vi sia un richiamo agli Epigoni, i discendenti dei Sette che riuscirono infine a distruggere Tebe: tale menzione sarebbe tuttavia incongruente con il fatto che al v. 828 Eteocle e Polinice vengono definiti ¥teknoi, ‘senza figli’ 93, e rappresenterebbe dunque un’ulteriore prova contro l’autenticità, già per altri versi molto dubbia, del finale della tragedia 94. anche in Droit et société dans la Grèce ancienne, Paris 1955, 121 ss., in part. 147), ripreso da L. Gagliardi, La riserva ereditaria, cit., 204 ss. 92 Aesch. Sept. 902 ss., di cui riporto la traduzione di H.D. Cameron, ‘Epigoni’, cit., 251: «the property remains for the ™pigÒnoij the possessions through which – doomed to a sad end as they were – through which the strife came, and the consummation of death. In bitterness of heart they divided the possessions so as to get equal shares». Per le forzature che tale traduzione comporta cfr. W.G. Thalmann, Dramatic Art, cit., 164 s. 93 La contraddizione tra la menzione degli epigoni al v. 903 e l’assenza di figli per Eteocle e Polinice, ricordata al v. 828, si può ritenere in effetti soltanto apparente, come ha ben rilevato, tra gli altri, E. Flintoff, The Ending of the ‘Seven against Thebes’, in Mnemosyne 33 (1980), 244, in part. 250 s. nt. 9: «in that context, the word [scil. ¥teknoi] is concerned with the offspring of (a) Eteocles – who would not have been a part of the Epigoni anyway, and (b) Polynices, whereas the word Epigoni would be used as almost a collective noun to refer to the whole group of the sons of those who had died fighting Thebes, a group whose composition, incidentally, is by no means agreed even amongst our extant sources» (corsivo dell’autore). 94 Diversi ordini di motivi (metrici, drammaturgici, storici e tematici) hanno indotto parte della critica a ritenere spurio l’esodo dei Sette, o almeno buona parte di esso. Tra i primi che si schierarono in tal senso: T. Bergk, Griechische Literaturgeschichte, III, Berlin 1884, 302 ss.; U. von Wilamowitz-Moellendorff, Drei Schlußscenen griechischer Dramen. 1: Der schluß der ‘Sieben gegen Theben’, in SPAW. 21 (1903), 436 ss.; Id. Aischylos. Interpretationen, Berlin 1914, 88 ss. Un tentativo di difendere il passo venne poi compiuto da H. Lloyd Jones, The End of the ‘Seven Against Thebes’, in CQ. 9 (1959), 80 ss., confutato in seguito su base prettamente linguistica da E. Fraenkel, Zum Schluß der ‘Sieben gegen Theben’, in MH. 21 (1964), 58 ss. e da R.D. Dawe, The End of ‘Seven Against Thebes’, in CQ. 17 (1967), 16 ss., sulla base di argomenti letterari. Per una sintesi complessiva dello status quaestionis si rimanda a O. Taplin, Stagecraft, cit., 179 ss. Il problema principale posto dal finale, dal punto di vista contenutistico, riguarda il fatto che esso non solo introduce inaspettatamente due nuovi personaggi che non hanno avuto alcuna parte nella vicenda tragica (notoriamente, Antigone e Ismene), ma, con loro, presenta un nuovo tema, che impedisce una totale risoluzione del dramma (risoluzione presente invece nella conclusione dell’unica trilogia pervenutaci per intero, l’Orestea). Tale nuovo tema è rappresentato dalla questione del divieto di sepoltura nei confronti di Polinice (che peraltro contrasta con la ripetuta af-

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Per Cameron, al contrario, tale argomento è inconsistente, perché proprio il confronto con il passo di Platone deve indurre piuttosto a credere che ™p…gonoj sia impiegato da Eschilo non già come allusione ai ‘discendenti’, bensì per definire giuridicamente lo status di Polinice, il figlio non erede che emigra in terra straniera 95. Non solo: l’aggettivo a„nÒmoroj, ‘dal triste destino’ (v. 904), sarebbe una voluta distorsione e al contempo un richiamo di „sÒmoiroj, il termine usato per indicare gli eredi che ottengono uguali quote. Proprio questi versi del coro, conclude Cameron, adombrerebbero dunque il momento di incontro tra il più antico sistema della primogenitura e quello più recente della equa divisione: «it is possibile that a change, or proposed change, in the laws of inheritance lies behind the Seven. Eteocles champions the venerable system of primogeniture, Polyneices the innovation of equal division. Strife between the brothers is the result of Polyneices’ attempt to institute the new system, so that the equal division of the land is represented ironically by their graves» 96. La struttura dei Sette risulterebbe in tal modo simile a quella dell’Orestea, che ugualmente portava in scena il conflitto tra antichi e nuovi meccanismi di persecuzione dell’omicidio, «from the principle of private vengeance to that of public prosecution» 97. Al centro della ricostruzione di Cameron in merito ai presupposti giuridici dei Sette vi è dunque il principio di inalienabilità e indivisibilità della terra, che comporta l’esistenza del diritto di primogenitura (ovvero di simil-primogenitura 98). Ma tale ricostruzione solleva alcune difficoltà. Innanzitutto, Cameron si appoggia all’ipotesi minoritaria di Fine per sostenere che la terra, inalienabile prima fermazione dei Sette che i due fratelli ottengono infine l’uguale porzione di eredità paterna rappresentata proprio dalla tomba che occuperanno da morti); contro tale divieto Antigone si proclama determinata a combattere, preannunciando in tal modo l’argomento sviluppato poi da Sofocle nella tragedia che vede la donna protagonista. Di qui, la considerazione che questo finale possa essere stato composto e aggiunto in occasione di una ripresa dei Sette eschilei, perché questi potessero meglio adattarsi al prosieguo, rappresentato appunto dall’Antigone sofoclea. Al di là di questo, comunque, la questione più dibattuta oggi riguarda proprio la verosimiglianza dell’introduzione di un nuovo tema alla fine della trilogia: coloro che difendono il finale, dunque, postulano che i problemi di Tebe non debbano necessariamente concludersi con la morte dei fratelli, ma che proseguano con la minaccia di mali futuri, che fanno presagire la distruzione della città per opera degli Epigoni. Su questo particolare aspetto si rimanda a H.D. Cameron, ‘Epigoni’, cit., 248 ss. 95 H.D. Cameron, ‘Epigoni’, cit., 255 s. L’autore si sofferma sul valore ironico che il termine assume nella tragedia: Polinice, il figlio che non eredita, finisce per avere anch’egli parte dell’eredità paterna, ottenendo al pari del fratello erede Eteocle la terra che gli farà da tomba. 96 H.D. Cameron, ‘Epigoni’, cit., 256. 97 Ibidem. 98 Ricordiamo infatti che Platone (Leg. 740b, cfr. supra, nt. 89) parla dell’erede come di colui che il padre consideri «più caro» (m£lista f…loj). Eteocle stesso, del resto, non è necessariamente maggiore di età rispetto a Polinice: cfr. le fonti e la letteratura citata in H.D. Cameron, ‘Epigoni’, cit., 255 s. nt. 24.

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di Solone – fatto che la dottrina ammette in modo praticamente unanime 99 –, continuò a rimanere tale ancora per molto tempo dopo le riforme soloniane, almeno fino agli inizi della guerra del Peloponneso. In realtà, anche se non vi sono al riguardo fonti esplicite, è verosimile che ad Atene la terra iniziò a essere alienata subito dopo l’intervento di Solone: questi vietò la garanzia sulla persona, ed è dunque lecito dedurre che unica garanzia possibile per un debito fu quella sulla terra, che poteva essere dunque ipotecata e, se del caso, successivamente alienata 100. Del resto, la persistenza del regime di inalienabilità della terra risulterebbe stonata in un periodo in cui il genos perse la sua importanza per l’intensificarsi massiccio degli scambi commerciali 101. Per quanto riguarda poi la primogenitura – conseguenza della necessità di non dividere la proprietà familiare –, Cameron aderisce all’ipotesi formulata, tra gli altri, da Fustel de Coulanges, per il quale è dato riscontrare l’esistenza di tale diritto nella legislazione ateniese primitiva, nonché, anche se in forma attenuata, nell’età classica successiva alle riforme di Solone 102. Come si legge nell’orazione demostenica In difesa di Formione, infatti, al figlio primogenito poteva essere riservato un presbe‹on, e poteva essergli inoltre concesso il privilegio di scegliere il lotto ereditario da lui preferito (labën a†resin) 103. In realtà, nessuna di queste affermazioni è concludente, e la dottrina, in modo unanime, tende oggi a escludere che la primogenitura sia mai esistita ad Atene 104. Per quanto riguarda il presbe‹on, infatti, esso non può essere inteso come un diritto, visto che, secondo quanto la stessa orazione attesta, il figlio poteva reclamarlo soltanto se il padre lo avesse previsto nella sua disposizione testamentaria 105. E 99 Cfr. per tutti W.J. Woodhouse, Solon the Liberator. A Study of the Agrarian Problem in Attika in the Seventh Century, Oxford 1938, 79 ss. 100 P. Guiraud, La propriété foncière en Grèce, Paris 1893, 90 ss.; W.J. Woodhouse, Solon the Liberator, cit., 199; N. Lewis, Solon’s Agrarian Legislation, in AJPh. 62 (1941), 144 ss. 101 W.G. Thalmann, Dramatic Art, cit., 67 s., per il quale sono inconsistenti i paralleli posti da Cameron tra Atene e il sistema vigente in città quali Sparta, Corinto e Tebe, dal momento che queste erano rette da costituzioni aristocratiche che tendevano a preservare per quanto possibile il principio della inalienabilità (al riguardo cfr. anche D. Asheri, Laws of Inheritance, cit., 2 ss.). 102 N.D. Fustel de Coulanges, La cité antique. Étude sur le culte, le droit, les institutions de la Grèce et de Rome, Paris 1898, 89 ss., il quale ricorda come esempi di città in cui è attestata l’esistenza della primogenitura Tebe, Corinto, Sparta e la stessa Atene, prima delle riforme di Solone. 103 Dem. pro Phorm. 34 s. e 11. 104 E. Caillemer, Le droit de succession, cit., 30 ss.; L. Beauchet, Histoire du droit privé, cit., 450 ss.; J.H. Lipsius, Das attische Recht, cit., 542. Cameron dedica soltanto una breve nota (22 p. 254) per ricordare gli autori che contestano l’esistenza della primogenitura, senza soffermarsi sulle argomentazioni da loro addotte; contro le sue osservazioni vd. anche le considerazioni di W.G. Thalmann, Dramatic Art, cit., 67 ss. 105 Nel passo di Demostene si legge infatti (pro Phorm. 34): presbe‹a labën t¾n sunoik…an kat¦ t¾n diaq»khn œcei, «possiede la casa che ha ricevuto come privilegio (presbe‹a) in

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neppure la facoltà di scelta tra i lotti ereditari (labën a†resin) può essere considerata segno dell’esistenza della primogenitura: al di là del fatto che il testo demostenico non permette di stabilire a quale titolo venga accordata al soggetto la scelta (è infatti evidente che se a concedergliela fosse una disposizione testamentaria, non potrebbe trattarsi, come per il presbe‹on, di un diritto di primogenitura), io credo che il caso prospettato in questa orazione non sia molto distante da quello già visto a proposito della Contro Olimpiodoro 13, in cui la scelta tra le diverse porzioni ereditarie è lasciata a una delle parti, senza che questo implichi alcun privilegio 106. In generale, poi, il diritto di primogenitura, concepibile in una società feudale, è difficilmente conciliabile con una società patriarcale, quale fu quella della Grecia antica, in cui il patrimonio è considerato proprietà dell’intero gruppo, e in cui dunque non si poneva neppure il problema della successione 107; in tale contesto, pertanto, il primogenito doveva assicurare come capo dell’oikos il perpetuarsi dei riti e dei culti domestici, ed era insignito di un privilegio di carattere non già giuridico, ma soltanto religioso e politico 108. Tale privilegio, se anche si mantenne quando il regime di indivi-

forza del testamento». Chi sostiene l’esistenza della primogenitura ritiene che il presbe‹on non fosse soltanto attribuito mediante testamento, ma anche nella successione ab intestato: ma non vi sono fonti a sostegno di tale ipotesi. 106 Si può anche credere (E. Caillemer, Le droit de succession, cit., 31; L. Beauchet, Histoire du droit privé, cit., 454) che la facoltà di scelta fosse accordata a seguito di un sorteggio, strumento al quale di regola si ricorreva quando gli eredi non trovavano un accordo circa l’assegnazione delle diverse porzioni ereditarie; vi sarebbe dunque una continuità con la procedura descritta in Od. 14.207 ss., su cui cfr. supra, 44. 107 Sottolinea L. Beauchet, Histoire du droit privé, cit., 423 ss., che in età più risalente non si poteva neppure parlare di successione, dal momento che «la famille étant alors considérée comme une corporation, et les corporations ne mourant pas, la mort de son chef n’emportait point ouverture de sa succession; il y avait simplement lieu de remplacer, dans la gestion du patrimoine commun, le chef qui venait de disparaître. Les frères continuaient probablement de vivre en communauté suos la direction de l’un d’eux» (424). Di tale regime di proprietà familiare vi sono tracce nei poemi omerici (anche se questi conoscono anche, almeno nelle loro parti più recenti, la divisione: cfr. i passi di Il. 15.187 ss. e Od. 14.207 ss. in precedenza citati), nella legge di Gortina (col. V.28 ss., su cui vd. supra, nt. 66), a Sparta (Pol. 12.6b.8), nelle leggi di uno tra i più antichi legislatori sicelioti, Caronda di Catana (ammesso che il termine ÐmosipÚoi, ricordato da Arist. Pol. 1252b, e inteso da Hesych. s.v. ÐmosipÚoi, nel senso di Ðmotr£pezoi, si riferisca proprio all’indivisione) e nella stessa Atene di età storica (cfr. supra, nt. 69). Tale regime di indivisione venne meno (o comunque non fu più la regola, ma piuttosto l’eccezione) quando alla proprietà collettiva si sostituì quella individuale; sul punto vd. anche D. Asheri, Laws of Inheritance, cit., 6 ss. 108 L. Beauchet, Histoire du droit privé, cit., 451 ss., che conclude (455): «l’ainé ne retire de sa primogéniture d’autre privilège que celui qui consiste à porter le nom de l’aïeul paternel». E cfr. anche E. Caillemer, Le droit de succession, cit., 31 s., secondo il quale il diritto di primogenitura, inesistente nel diritto privato, poteva talora valere in diritto pubblico, come confermano alcuni passi di Pausania (3.1.4, in cui Ippocoonte contende il trono a Tindaro vantando la propria primogenitura; 7.2.1, in cui Medonte succede a Codro proprio in quanto primoge-

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sione venne meno a vantaggio della proprietà individuale, non era dunque in contrasto con il principio della equa divisione del patrimonio ereditario testimoniata dalle fonti, fonti in cui peraltro non vi è alcun accenno a un anteriore stato di iniquità 109. In ogni caso, anche ammettendo che il diritto di primogenitura sia esistito in Grecia, non mi sembra che, come Cameron pretende, di esso si possano trovare tracce nel passo di Ellanico: un simile privilegio, evidentemente, non può in alcun modo trovare il proprio fondamento nell’invito a scegliere che uno degli eredi (Eteocle, in questo caso) accorda all’altro, come appunto Ellanico riporta, ma deve piuttosto basarsi su un dato oggettivo, qual è la maggiore età di un figlio rispetto a un altro, o al limite, secondo le prescrizioni di Platone, su un’indicazione da parte del padre del figlio m£lista f…loj. Nello stesso passo di Ellanico, poi, non si può in alcun modo affermare che ‘unico erede’ sia Eteocle: anche a Polinice spetta infatti la medesima qualifica, visto che egli è partecipe dei beni paterni, di cui sceglie una parte (mšroj crhm£twn) evidentemente paragonabile (se non addirittura migliore, come si è in precedenza osservato) al trono di Eteocle. Mi sembra poi che le conclusioni a cui Cameron giunge – quando postula nei Sette un conflitto tra antichi e nuovi principi di successione, che porta Polinice a rivendicare il proprio diritto all’eredità in base alla legge relativa alla equa spartizione dei beni paterni introdotta proprio negli anni in cui la tragedia venne rappresentata – siano in contraddizione con le premesse da cui egli parte, ossia che, nella tragedia eschilea, «justice is beyond question solely on Eteocles’ side» 110. Ora, come credo, uno scontro tra due ordinamenti, simile a quello prospettato nell’Orestea, dovrebbe presupporre uno scontro tra due ‘giustizie’ uguali e contrarie; se si parte invece dal presupposto che la giustizia stia solo da una parte, dovremmo desumere che Eschilo intenda polemizzare con le regole della nuova legge sulla „somoir…a di cui Polinice è portavoce: ma questo Cameron non lo afferma, né potrebbe farlo, dal momento che non mi sembra che alcun verso della tragedia deponga in tal senso. Ora, proprio l’analisi del ritratto che Eschilo restituisce di Eteocle e Polinice, nonché il giudizio che emerge dalla tragedia sulla guerra mossa da Polinice a Tebe, può servire, penso, a fornire una conferma della ricostruzione che è stata qui proposta, in base alla quale i Sette, riproducendo le regole della successione vigenti nell’Atene del V secolo, presuppongono una spartizione equa e definitiva dell’eredità di Edipo. Per quanto riguarda il ritratto dei fratelli, la critica si divide tra coloro che attribuiscono totale giustizia a Eteocle, facendo ricadere soltanto su Polinice la responsabilità del conflitto, e coloro che, al contrario, nito, nonostante la sua debolezza fisica e le contestazioni del fratello Neleo; per questi passi cfr. supra, nt. 88). 109 L. Beauchet, Histoire du droit privé, cit., 452. 110 H.D. Cameron, ‘Epigoni’, cit., 252.

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giudicano colpevoli entrambi i figli di Edipo 111. Ora, la presenza di una colpa in Eteocle porterebbe in effetti a pensare a una sua prevaricazione nei confronti di Polinice e dei suoi diritti, il che risulterebbe difficilmente conciliabile con la giusta divisione che si è supposta essere alla base della tragedia eschilea. A mio parere, la questione della responsabilità dei due fratelli va affrontata tenendo ben distinto il piano genetico e familiare da quello politico: è indubbiamente vero che entrambi i fratelli sono colpevoli sotto il primo profilo, perché decidono di affrontarsi pur nella consapevolezza che la guerra alla quale si apprestano è moralmente abominevole, e che il sangue del loro scontro non può in alcun modo essere espiato, come sottolineano con un’aspra condanna le donne del coro: ¢ndro‹n d’ Ðma…moin q£natoj ïd’ aÙtoktÒnoj oÙk œsti gÁraj toàde toà mi£smatoj. 112 ¢ll’ aÙt£delfon aŒma dršyasqai qšleij;

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Tuttavia, dal punto di vista politico, emergono con chiarezza le doti eccelse di Eteocle, ottimo capo cittadino che dimostra grande abilità militare nel difendere Tebe dall’attacco esterno 114 e altrettanto grande intelligenza politica nel prendere provvedimenti utili e necessari nella situazione di emergenza in cui la città versa 115. Quel che più conta, la legittimità e la giustizia del suo potere non Per una rassegna della principale bibliografia sull’argomento si rimanda al mio Dinamica dello spazio nella guerra dei ‘Sette contro Tebe’, in Acme 52 (1999), 181 ss., in part. 183 nt. 10. 112 Aesch. Sept. 681 s.: «ma la morte di due consanguinei che così si uccidono reciprocamente… non esiste vecchiaia per questa contaminazione». 113 Aesch. Sept. 718: «ma vuoi mietere il sangue del tuo stesso fratello?». 114 Eteocle offre chiara prova della propria intelligenza tattica non solo quando comunica ai suoi uomini le strategie migliori per la più efficace difesa della città (vv. 30 ss.), ma soprattutto quando alla casuale disposizione dei nemici, designati dal sorteggio presso ciascuna delle porte di Tebe (come nel corso del secondo episodio riferisce il messo, da lui inviato a spiare gli avversari: vv. 375 ss.), egli oppone una scelta oculata degli altrettanti difensori che, con le loro specifiche virtù morali e belliche, devono neutralizzare l’impeto tumultuoso ed efferato che caratterizza ciascuno degli argivi, e al tempo stesso le minacce di distruzione che gli emblemi raffigurati sui loro scudi annunciano a Tebe. Sul punto cfr. G.M. Kirkwood, Eteocles ‘Oiakostrophos’, in Phoenix 23 (1969), 9 ss.; P. Vidal-Naquet, Gli scudi degli eroi, in J.P. Vernant - P. Vidal-Naquet, Mito e tragedia due, cit., 103 ss., in part. 117 ss. 115 Eteocle, dentro la città, deve confrontarsi in particolare con le donne del coro, che minacciano la salvezza di Tebe abbandonandosi a grida selvagge (280), e palesando la loro disperazione in un luogo pubblico, in tal modo venendo meno al dovere di rimanere chiuse nelle mura domestiche (211 ss.) e minacciando di contagiare gli uomini con la loro viltà (237). Ma Eteocle è pronto a rintuzzare la minaccia che esse rappresentano e a ristabilire l’ordine cittadino imponendo alle donne l’obbedienza ai propri comandi (peiqarc…a, 224) ed escludendo l’interferenza femminile dall’ambito politico rigorosamente maschile (230 ss., 264 ss.). Sul punto cfr. L. Pepe, Dinamica dello spazio, cit., 185 ss. con relative note. 111

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vengono mai messe in dubbio, come dovrebbe invece essere se egli – come accade nelle Fenicie euripidee – avesse violato un accordo con il fratello o avesse commesso un sopruso ai suoi danni 116. Significative, al proposito, sono le frequenti immagini nautiche che assimilano Eteocle a un buon timoniere 117: se è vero che la metafora della nave in balia dei marosi e della tempesta, a partire da Archiloco 118 e soprattutto da Alceo 119, è ricorrente per indicare la città minacciata o dall’attacco di un nemico esterno o da una stasis intestina, scatenata dalla presenza in essa di un tiranno 120, si deve desumere che non può essere Vi sono, in effetti, due passaggi ambigui nella tragedia che parrebbero alludere a un’ingiustizia perpetrata da Eteocle ai danni di Polinice. Il primo è rappresentato dai vv. 636 ss., parte del discorso in cui il messo descrive a Eteocle l’atteggiamento di Polinice alla settima porta: soˆ xumfšresqai kaˆ ktanën qane‹n pšlaj // À zînt’ ¢timastÁra tëj ¢ndrhl£thn // fugÍ tÕn aÙtÕn tÒnde te…sasqai trÒpon, «[Polinice si augura] di confrontarsi con te e di ucciderti morendo poi al tuo fianco, oppure, se vivi, di punire te, che lo hai cacciato dalla patria disonorandolo, allo stesso modo, con l’esilio». Il testo è stato trascritto secondo la lezione dei codici, che riportano ¢ndrhl£thn (in molte autorevoli edizioni, tra cui quella oxoniense di D. Page, Aeschylii septem quae supersunt tragoediae, Oxonii 1972, il termine è emendato in ¢ndrhlatîn, participio riferito a Polinice); tale lezione, se mantenuta, parla dunque di un esilio (fug»), e dunque di una pena comminata da Eteocle a Polinice, che sarebbe la prova di una colpa e di un sopruso del primo ai danni del secondo; così W.G. Thalmann, Dramatic Art, cit., 20 ss. Ma io credo che, anche mantenendo il testo tradito, non sia opportuno intendere alla lettera le parole di Polinice: come egli mente quando vanta di essere guidato da Dike (644 ss., su cui vd. infra, nel testo), così non si può escludere che anche in questo caso egli dica il falso, attribuendo al fratello una colpa che questi non ha; come si è visto nelle pagine precedenti, infatti, l’allontanamento dalla patria di uno degli eredi non si configurava come pena, ma piuttosto come atto volontario. Ancora, una seconda ambiguità può trovarsi al v. 1049, in cui Antigone esclama che Polinice paqën kakîj kako‹sin ¢nthme…beto, per lo più inteso come «ha subito un male e ha risposto con un male» (ma al paqe‹n kakîj è stato anche attribuito il valore di ‘essere risultati svantaggiati’ nel sorteggio che era servito a spartire le sostanze paterne: così H.D. Cameron, Studies on the ‘Seven against Thebes’ of Aeschylus, The Hague 1971, 27 nt. 28; J. Peron, Une version ‘sicilienne’ du mythe des Labdacides dans les ‘Sept contre Thebes’ d’Eschyle, in Grazer Beiträge 8 [1979], 75 ss., in part. 84). Non si deve tuttavia trascurare l’opportunità di ridimensionare l’importanza e l’incidenza di questo verso, valutandolo alla luce delle ben note controversie relative all’autenticità del finale (su cui vd. supra, nt. 94), e, in particolare, agli interventi di Antigone. 117 Già al principio della tragedia, Eteocle si definisce Óstij ful£ssei pr©goj ™n prÚmnV pÒlewj o‡aka nwmîn, «colui che guida lo stato reggendo il timone alla poppa della città» (2 s.); in seguito è il messo ad apostrofare Eteocle come naÕj kednÕj o„akostrÒfoj, «abile timoniere di una nave» (62), e a incitarlo poi a nauklhre‹n pÒlin, «pilotare la nave della città» (652). 118 Arch. fr. 92 T. 119 Alc. fr. 208a V. 120 S. Nicosia, Tradizione testuale diretta e indiretta dei poeti di Lesbo, Roma 1976, 145 ss.; B. Gentili, Poesia e pubblico nella Grecia antica, Roma - Bari 1989, 257 ss.; per il valore e l’evoluzione della metafora della nave all’interno dei Sette si rimanda a G.M. Kirkwood, Eteocles ‘Oiakostrophos’, cit., 19 ss.; L. Pepe, Dinamica dello spazio, cit., 187, 194 ss. 116

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considerato tiranno (con la qualifica di usurpatore e di capo illegittimo che il termine notoriamente implica) chi, come Eteocle, sa reggere in modo lucido il timone della nave-città. Antitetici, rispetto a quelli attribuiti a Eteocle, sono i tratti che contraddistinguono la figura di Polinice: degno capo di un esercito che annovera al suo interno condottieri mostruosi, ferini, barbari e disumani 121, Polinice, come il suo stesso nome denuncia, è polÝ ne‹koj, l’‘uomo dalle molte contese’ 122. Certo, dal canto suo Polinice vanta la giustizia delle proprie intenzioni, come chiaramente mostra l’immagine effigiata sul suo scudo 123: una donna, che afferma di essere Dike, guida un guerriero – evidentemente il doppio di Polinice – per fargli riconquistare la patria e permettergli di tornare a casa sua 124. Ma Eteocle è pronto a denunciare la falsità (yeudwnum…a) di tale dike, che non può coniugarsi con la veridicità (™pwnum…a) del nome stesso ‘Polinice’ 125; e se le sue parole possono apparire parziali, non possono essere però ritenute tali quelle dell’indovino Anfiarao, che, pur essendo alleato di Polinice, si distingue dagli altri guerrieri argivi per la sua eccellenza 126. Questi non esita a proclamare, con 121 Per il tema della radicale opposizione che si configura sul piano politico dei Sette tra l’ordine del ‘dentro’ cittadino e il disordine del ‘fuori’ le mura di Tebe, cfr. L. Pepe, Dinamica dello spazio, cit., 188 ss. 122 Aesch. Sept. 576 ss.: kaˆ tÕn sÕn † aâqij prÕj mÒran † ¢delfeÒn // ™xupti£zwn Ônoma, Polune…kouj b…an, // † d…j t’ ™n teleutÍ † toÜnom’ ™ndatoÚmenoj // kale‹; il passo, qui riportato secondo l’edizione di D. Page, Aeschylii septem quae supersunt tragoediae, cit., è molto corrotto; benché sia incerto il suo significato letterale, il senso generale è comunque chiaro: «[Anfiarao] chiama poi tuo fratello, il forte Polinice, rovesciandone il nome e dividendolo alla fine in due parti», in modo cioè che risulti: ne‹koj polÚ, ‘molta contesa’. A proposito del nome Polinice e della corrispondenza tra nomen e omen, si segnala anche la frase pronunciata da Eteocle (658): ™pwnÚmJ dþ k£rta, Polune…kh lšgw, «è certo fedele al suo nome, Polinice intendo». 123 Per il valore e il significato simbolico delle immagini effigiate sugli scudi si rimanda allo studio fondamentale di F.I. Zeitlin, Under the Sign of the Shield: Semiotics and Aeschylus’ ‘Seven Agaist Thebes’, Roma 1982, in part. 135 ss. per lo scudo di Polinice; sul punto si rimanda anche a R. Aélion, Euripide héritier d’Eschyle, Paris 1983, 211 s. e a P. Vidal-Naquet, Gli scudi degli eroi, cit., 128 ss. 124 Aesch. Sept. 644: crus»laton g¦r ¥ndra teuchst¾n „de‹n // ¥gei gun» tij swfrÒnwj ¹goumšnh: // D…kh d’ ¥r’ e!na… fhsin, æj t¦ gr£mmata // lšgei: kat£xw d’ ¥ndra tÒnde, kaˆ pÒlin // ›xei patróan dwm£twn t’ ™pistrof£j, «una donna, guidandolo con prudenza, conduce un uomo scolpito in oro, un guerriero; afferma di essere Dike, e così recita la scritta: condurrò quest’uomo, ed egli avrà la città patria e ritornerà alla sua casa». 125 Aesch. Sept. 670 s.: Ã dÁt’ ¨n e‡h pand…kwj yeudènumoj // D…kh, xunoàsa fwtˆ pantÒlmJ fršnaj, «sarebbe davvero completamente indegna del suo nome Dike, se stesse dalla parte di un uomo che nell’animo è capace di tutto». Per l’esistenza di nomi pseudonimi, non veritieri, capaci di mettere in crisi il sistema tipico della paideia arcaica e del pensiero dei fisiologi, che professavano l’equivalenza tra Ônoma e pr£gma, si rimanda a C. Reinberg, L’Ônoma yeudènumon di Eschilo alla luce del ‘Cratilo’ platonico, in Elenchos 4 (1983), 45 ss. 126 Anfiarao è definito dal messo ¢n¾r swfronšstatoj (568), ¥ristoj (569); a differenza di tutti gli altri guerrieri tebani, che recano sui loro scudi immagini e simboli di morte, egli

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toni di cruda ironia, l’empietà della guerra che Polinice muove contro Tebe, un assalto che nessuna giustizia (d…kh) può legittimare, e che è destinata a non portare alcun vantaggio a colui che la guida: _H to‹on œrgon kaˆ qeo‹si prosfilšj, kalÒn t’ ¢koàsai kaˆ lšgein mequstšroij, pÒlin patróan kaˆ qeoÝj toÝj ™ggene‹j porqe‹n, str£teum’ ™paktÕn ™mbeblhkÒta: MhtrÒj te phg¾n t…j katasbšsei d…kh, patr…j te ga‹a sÁj ØpÕ spoudÁj dorˆ ¡loàsa pîj soi xÚmmacoj gen»setai; 127

Non potrà essere alleata di Polinice quella patria che egli giunge a conquistare con la forza; di più, come proclamano tanto Eteocle quanto le donne del coro, la sua vittoria non avrebbe la forma di un normale avvicendamento al potere, ma sarebbe un evento profondamente traumatico, tale da mettere a rischio l’incolumità e la libertà stessa della polis, e da condannarla a un giogo servile 128. Dunque, benché ineluttabile e necessaria – perché era inevitabile che si compissero in questo modo la predizione di Apollo e la maledizione di Edipo 129 –, non ha emblema: oÙ g¦r doke‹n ¥ristoj ¢ll’ e!nai qšlei, «infatti non vuole apparire valoroso, ma esserlo» (592). 127 Aesch. Sept. 580 ss.: «davvero una tale impresa è gradita agli dei, bella a udirsi e a raccontarsi per le generazioni future, distruggere la città dei padri e gli dei della propria stirpe, portando all’assalto un esercito straniero! Quale giustizia spegnerà la fonte materna? E la terra patria, conquistata dal furore della tua lancia, come potrà esserti alleata?». Per il significato polisemico dell’espressione ‘spegnere la fonte materna’, da riferire tanto alla fonte di Dirce, simbolo di Tebe, quanto anche al ventre materno, cfr. P. Vidal-Naquet, Gli scudi degli eroi, cit., 127 s. 128 Eteocle proclama (Aesch. Sept. 69 ss.): _W Zeà te kaˆ GÁ kaˆ polissoàcoi qeo…, // ’Ar£ t’ ’ErinÝj patrÕj ¹ megasqen»j, // m» moi pÒlin ge prumnÒqen panèleqron // ™kqamn…shte dhi£lwton, =Ell£doj // fqÒggon cšousan kaˆ dÒmouj ™fest…ouj // ™leuqšran dþ gÁn te kaˆ K£dmou pÒlin // zugo‹si doul…oisi m¾ dîte sceqe‹n, «O Zeus, Terra, dei protettori della città, o Maledizione, Erinni potente di mio padre, non permettete che venga strappata dalle radici, preda del nemico, una città che parla lingua greca, insieme ai suoi focolari domestici: non piegate al giogo di schiavitù una terra libera e la città di Cadmo»; il testo di D. Page, Aeschylii septem quae supersunt tragoediae, cit., in effetti espunge il v. 73, fqÒggon cšousan kaˆ dÒmouj ™fest…ouj; ho tuttavia preferito mantenerlo sulla scorta delle esaustive osservazioni svolte da P. Judette de la Combe, La langue de Thèbes (Les ‘Sept contre Thèbes’, 72 sqq. et 170), in Metis 3 (1988), 207 ss., in part. 217 s. Il ‘parlare lingua greca’ di Tebe crea in effetti un contrasto perfetto con la voce barbara, incomprensibile, dell’esercito nemico che minaccia la città, come sottolineano le donne del coro (166 ss.): ’Ië panalke‹j qeo…, // … pÒlin dor…ponon m¾ prodîq’ // ˜terofènJ stratù, «o dei che tutto potete, non consegnate a un esercito di lingua straniera la città che soffre per la guerra!»; per il particolare valore dell’aggettivo hapax ˜terÒfwnoj, che ben esprime anche nel suo aspetto sonoro l’alterità degli assedianti, cfr. L. Pepe, Dinamica dello spazio, cit., 188 s. 129 All’oracolo di Apollo sono dedicati i vv. 742 ss.: rivoltosi ad Apollo per sapere in che modo assicurare salvezza alla città, Laio aveva avuto il responso che ciò sarebbe stato

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la guerra di Polinice contro Tebe non è altro se non un atto di pura violenza, privo, dunque, di ogni altra fondata causa. Polinice vuole riprendersi ciò che non è suo, e che era stato decretato tale da un meccanismo al tempo stesso divino e giuridicamente valido, il sorteggio. Polinice non sottostà a quelle regole di ‘uguaglianza’ che informano di loro la successione ereditaria e, più in generale, la vita democratica di Atene. Era inevitabile, per questo, che Eschilo lo ponesse tra i nemici, tra gli altri, tra i barbari.

possibile se egli non avesse generato (748 s.: qn®skonta gšnnaj ¥ter sózein pÒlin, «morendo senza figli avrebbe salvato la città»; per il significato di questi versi, il cui valore preciso rimane per più aspetti enigmatico, si rimanda a H.D. Cameron, Studies, cit., 19 ss. e a W.G. Thalmann, Dramatic Art, cit., 10 s.); la salvezza della città doveva dunque comportare l’estinzione della stirpe di Laio. Quanto a Edipo, egli aveva scagliato contro i suoi figli la maledizione che si spartissero i suoi averi con le armi in pugno (cfr. vv. 785 ss.; per la possibile formulazione della sua ¢r£ vd. anche H.D. Cameron, Studies, cit., 25; A. Burnett, Curse and Dream in Aeschylus’ ‘Septem’, in GRBS. 14 [1973], 343 ss., in part. 355 ss.); per le cause della maledizione cfr. supra, nt. 27.

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DIE PLAUTINISCHEN KOMÖDIEN ALS QUELLEN DES RÖMISCHEN RECHTS

Estratto da

DIRITTO E TEATRO IN GRECIA E A ROMA A cura di Eva Cantarella e Lorenzo Gagliardi Milano 2007

Philipp Leitner *

DIE PLAUTINISCHEN KOMÖDIEN ALS QUELLEN DES RÖMISCHEN RECHTS

1. – Den römischen Komödiendichter Plautus als Zeugen ausschließlich römischer Rechtsvorstellungen in Anspruch zu nehmen, ist ein kühnes, angesichts der bedeutenden Gegenmeinungen vielleicht sogar ein fast aussichtsloses Unterfangen. Diese ‘romanistische’ Auffassung, die gegen Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts vor allem E. Costa 1 und seine Anhänger 2 vertreten haben, sah sich schon bald mit gewichtigen Gegenstimmen konfrontiert. Insbesondere U.E. Paoli war ein vehementer Gegner dieser Theorie: Er betonte mit einprägsamen Vergleichen die Abhängigkeit der römischen Dramatiker von ihren hellenistischen Vorbildern und verlangte die Prüfung jeder einzelner Stelle auf ihre Zugehörigkeit entweder zum römischen oder griechisch-attischen Rechtskreis 3. Ihm sind (mit vorsichtigen Einschränkungen) namhafte Rechtshistoriker wie A. Watson 4 und J. Andreau 5 in ihrer Methode gefolgt. Auch A. Scafuro vertritt in ihrem Werk über die vorprozessuale Streitbeilegung in der Antike Paolis Linie und zieht die römischen Komiker als eine die Rhetoren bestätigende Quelle für das attische Prozessrecht heran 6. Dennoch möchte ich in diesem Beitrag dafür eintreten, den Komödien des Plautus als Quellen des römischen Rechts größeres Vertrauen entgegenzubringen. Ich werde dafür * Università di Graz. 1 E. Costa, Il diritto privato romano nelle commedie di Plauto, Torino 1890 (Nachdruck Roma 1968). 2 E. Bekker, Die römischen Komiker als Rechtszeugen, in ZSS. 13 (1892), 53-118; L. Pernard, Le droit romain et le droit grec dans le théâtre de Plaute et de Térence, Lyon 1900. 3 U.E. Paoli, Comici latini e diritto attico, Milano 1962. 4 A. Watson, The Law of Obligations in the Later Roman Republic, Oxford 1965, 47. 5 J. Andreau, Banque grecque et banque romaine dans le théâtre de Plaute et de Térence, in MEFRA. 80 (1968), 461-526, bes. 466-468. 6 A. Scafuro, The Forensic Stage, Cambridge 1997.

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nicht, wie es sonst gemacht wird, einzelne Rechtsinstitute auf ihren Ursprung hin untersuchen, sondern aufzuzeigen versuchen, wie sehr ‘römisch’ und wie wenig ‘griechisch’ Plautus’ Werk insgesamt ist, und dafür Plautus einerseits mit der römischen Theatertradition und seinem Publikum in Verbindung setzen, andererseits seinem jüngeren Kollegen Terenz und dessen griechischen Vorlagen des Hellenismus gegenüberstellen. Dieses typisch römische Flair, das aus jedem der plautinischen Verse spricht, hat bereits Costa 7 (so wie auch nach ihm der Philologe E. Fraenkel 8) deutlich empfunden. Natürlich kann es nicht meine Absicht sein, eine kategorische Stellung zu beziehen, die jeglichen griechischen Einfluss ausschließt. Doch die Tendenz der Werke eines Autors, der so stark in der italisch-römischen Welt verwurzelt ist, neigt sich zweifelsohne dem römischen Recht zu. 2. – Das Hauptargument der Vertreter des Einflusses griechischer Rechtsvorstellungen auf die Komödien des Plautus beruht auf dem Kompositionsmuster, nach dem die römischen Komödiendichter ihre Stücke verfassten 9. Weder Plautus noch Terenz können ohne Einschränkung als ‘originale’ Dichter bezeichnet werden, wie es uns im Lichte unserer Auffassung vom geistigen Urheberrecht heute als selbstverständlich erscheinen würde. Beide benutzten als Vorlagen für ihre Werke griechische Vorbilder aus der so genannten Neuen Komödie (Nea), an deren Handlungsverlauf sich ihre Stücke mehr oder weniger stark orientierten. Eine solche Praxis schien auch vom römischen Publikum nicht als anstößig betrachtet worden zu sein, sondern vielmehr als natürliche Vorgangsweise. Gelegentliche Vorwürfe der contaminatio (Ter. Andr. 16; Haut. 17) bzw. des furtum (Ter. Eun. 28; Ad. 13), denen sich jedenfalls Terenz ausgesetzt sah, blieben ohne Konsequenzen. Die beiden Komödiendichter stellten ihre Arbeitsweise auch keineswegs in Abrede. Maccus vortit barbare (‘Maccus übertrug es ins Lateinische’), lautet eine Variante der Prologformel, mit der etwa Plautus behauptet, nicht der geistige Eigentümer des Stückes zu sein. Diese angebliche Übersetzertätigkeit bringt als weiteren problematischen Aspekt mit sich, dass Plautus wie auch Terenz Palliatendichter sind: Sie verfassen fabulae palliatae oder ‘Geschichten in griechischem Gewande’. Daraus ergibt sich, dass

7 E. Costa, Il diritto privato romano nelle commedie di Plauto, cit., 32: «Ma parmi altrettanto certo che […] l’ambiente, i caratteri, la maniera di mouversi e d’agire de’ suoi personaggi è tutta romana». 8 E. Fraenkel, Plautinisches im Plautus, Berlin 1922, 422: «Das Unzerstörbare, das sie [scil. die Komödien des Plautus] in sich bergen, ist nicht so sehr der Stoff der attischen Dramen als der Geist italischer Sprache und italischen Witzes und darüber hinaus das Dichtertum des einen Mannes, des Plautus aus Sarsina». 9 Cfr. U.E. Paoli, Comici latini e diritto attico, cit., 6.

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die Bühnenhandlung stets in einer griechischen Stadt wie in Athen (Bacchides), in Ephesus (Miles gloriosus) oder aber auch in Epidaurus (Curculio) spielt, niemals aber in Rom oder sonst einer italischen Stadt. Dass die römischen Komödien in eine griechische Umgebung eingebettet sind, machen auch die durchwegs griechischen, oft sprechenden Namen deutlich, unter denen der geizige Euclio (der Wohlverschließende) in der Aulularia oder der Parasit Artotrogus (der Brotesser) und der prahlerische Soldat Pyrgopolinices (der Burgbestürmer) im Miles gloriosus besonders schöne Beispiele sind. Dieses griechische Umfeld darf jedoch ebensowenig wie der Umstand, dass Plautus und Terenz in vielen Prologen ihre Stücke als Übersetzungen aus dem Griechischen darstellen und dazu auch den Namen des griechischen Originals samt Autor nennen, nicht überbewertet werden. Die bürgerliche Welt Griechenlands diente in der römischen Komödie demselben Zweck wie die griechische Mythologie in der römischen Tragödie: Indem er sein Werk in die griechische Welt verpflanzte, schuf der Autor eine gewisse Distanz zur römischen Realität, mit deren Hilfe er diese schärfer darstellen konnte. Es sei daran erinnert, dass das Zwölftafelgesetz maliziöse Anspielungen auf aktuelle Personen und deren Leben unter Todesstrafe stellte (Cic. rep. 4.12) und dass der römische Dichter Naevius, der sich in seinen Stücken mit den mächtigen Metellern angelegt hatte, von Glück reden konnte, mit dem Leben und der milderen Strafe des Exils davon gekommen zu sein. Der griechische Rahmen, etwa der griechische Schauplatz, die griechischen Namen und griechische Institutionen wie die Ephebie ober das Epiklerat, stellte die Handlung außerhalb der römischen Welt und gewährte dem Autor Schutz vor Anfeindungen nach strengem Gesetz und seinen Strafen. Eine abschließende Gegenüberstellung der plautinischen Werke mit ihren Vorlagen, welche uns letztgültige Erkenntnisse liefern könnte, wird durch den bedauerlichen Untergang dieser griechischen Komödien unmöglich gemacht. Den Werken der hellenistischen Komödiendichter war es leider nicht gelungen, das ‘Nadelöhr’ des 7. und 8. nachchristlichen Jahrhunderts zu passieren, so dass sich das einst so umfangreiche hellenistische Komödiencorpus uns heute als Trümmerfeld präsentiert. Bevor 1958 aus dem ägyptischen Bodmer-Kodex mit dem Dyskolos des Menander die erste und einzige (nahezu) vollständige Komödie der Nea publiziert wurde (1969 folgten aus demselben Kodex Teile der Samia und der Aspis), gehörten die Rekonstruktionen der griechischen Originale aus dem Material der römischen Komödien zu den edelsten und gleichzeitig schwierigsten Aufgaben der Philologen; ihre Lösungen zählen zu den umstrittensten. Mit dem Dyskolos und fünf weiteren mehr oder weniger bruchstückhaft erhaltenen Stücken des Menander ergab sich zusammen mit den Fragmenten des Diphilos, Philemon und anderen Autoren dann doch eine (obschon sehr beschränkte) Vergleichsmöglichkeit der römischen mit der griechischen Neuen Komödie. Man erkannte Gemeinsamkeiten, vor allem bei Terenz, aber auch klare Unterschiede, insbesondere bei Plautus. Doch schon vor dem Jahr 1958 71

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stand fest, dass Plautus’ Oeuvre das Ergebnis seiner eigenen Originalität gewesen sein muss. Zu viel echt Römisches blitzt aus seinen Bühnenfiguren, die er mit kräftigen, schillernden Farben malt und die sich in ihrem Denken und Fühlen – wiewohl in griechischem Gewande – der römischen Sozial- und Gesellschaftsordnung verpflichtet fühlen. Allzu römisch ist nicht zuletzt die plautinische Sprache, deren phantastischer Wortreichtum mit seinem derb-genialen Wortwitz ebenso wie ihre überschäumende Metaphorik nur noch wenig mit der klaren Ästhetik des hellenistischen Griechisch eines Menander gemein hat, sondern ein getreues Abbild der gesprochenen Sprache aus der Welt römischer Sklaven, Hetären, Kuppler und Bankiers ist. Umso geringer ist daher die Wahrscheinlichkeit, dass uns in den römischen Komödien speziell griechische Rechts- und Sozialverhältnisse entgegentreten. Denn es ist doch mehr als fraglich, ob ein römisches Theaterpublikum mit diesen etwas anzufangen gewusst hätte. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Komödien, die uns heute als Lesedramen begegnen, nicht zur Lektüre verfasst worden sind. Sie waren vielmehr zur dramatischen Aufführung im Theater bestimmt. Das Theaterpublikum jedoch wollte unterhalten werden, und gerade bei Plautus geschieht dies nicht bloß durch die Intrige und ihre Auflösung. Nein, die plautinischen Komödien beziehen ihren hohen Unterhaltungswert und ihre unwiderstehliche Komik gerade aus den Anspielungen auf aktuelle römische Ereignisse wie historische Begebenheiten, Gesetze und die römische Tagespolitik (cfr. unten) sowie aus der Parodie typisch römischer gesellschaftlicher Institutionen wie etwa des pater familias oder der Stellung der römischen Matrone und das zwischen den Eheleuten herrschende Verhältnis. Aber auch soziale Außenseiter wie der leno (Kuppler) oder der argentarius (Bankier) mussten in der stadtrömischen Gesellschaft fest verankert gewesen sein und ihre typischen Charaktereigenschaften ebenso wie ihre (oft zweifelhafte) Arbeitsweise allgemein bekannt gewesen sein. Nur so war es nämlich dem Publikum möglich, die Anspielungen und Seitenhiebe auf diese Stereotypen, die Plautus in den schillerndsten Farben der Übertreibung darstellt und die deswegen zu den lustigsten gehören, zu verstehen und darüber zu lachen. Die Erheiterung des Publikums aber, es zum Lachen zu bringen, war das vorrangige Ziel dieses Komödiendichters. Plautus wollte sein Publikum nicht belehren, er stellte nicht den Anspruch, es erziehen zu wollen, wollte nicht auf die Besserung von Missständen hinweisen, wie es etwa eineinhalb Jahrhunderte später das Ziel des Satirikers Horaz war, dessen Maxime lautete, lachend die Wahrheit zu sagen. Plautus wollte einfach fröhliche Unterhaltung bewirken 10. Unabdingbare Voraussetzung für einen solchen Erfolg war jedoch die sorgfältige Abstimmung des Werkes auf das Publikum, das Anspielungen, Seitenhiebe und Parodien, aus denen die Komödie ihren

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W. Hofmann, Plautus.‘Truculentus’, hrsg., übers. und komm., Darmstadt 2001, 8.

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Unterhaltungswert bezieht, verstehen können muss. Der Geschmack und die Zusammensetzung des Publikums musste also für das Verfassen eines Theaterstückes der bedeutendste Aspekt gewesen sein. 3.1. – Soweit wir heute über diese Zusammensetzung des Publikums eine sichere Aussage machen können, scheint es in Rom so gewesen zu sein, dass dieses keineswegs bloß aus männlichen Bürgern, sondern ebenso auch aus Frauen, Kindern und Sklaven 11 bestand. In gleichem Maße setzte es sich aus Angehörigen aller Klassen zusammen 12: Das Spektrum reichte von arm bis reich, von den Hochgebildeten bis zu den Analphabeten. Das Theater war sowohl in Rom wie auch in Athen für die Massen geschaffen; insofern bestand zwischen diesen beiden Kulturkreisen kein Unterschied. Jedoch kann kein Zweifel daran bestehen, dass das allgemeine Bildungsniveau des Athener Publikums höher war als das der Römer. Denn einerseits konnten die Griechen auf eine jahrhundertelange Theatertradition zurückgreifen, andererseits standen sie unter dem wirkungsvollen Einfluss der Geschichtsschreiber, der Rhetoren und nicht zuletzt der Philosophen, deren Heimat Athen seit Generationen war 13. Unser Komödiendichter Plautus schrieb seine Stücke hingegen in einem Rom, das sich erst in der Frühphase seiner literarischen Entwicklung und noch mitten im Existenzkampf mit den anderen Mächten des Mittelmeeres befand. Das griechische Theater verfügte außerdem über eine unvergleichlich bessere Infrastruktur: Gespielt wurde in repräsentativen steinernen Theatern, deren prachtvollste Vertreter wie das Theater in Epidauros Zehntausende Zuseher fassten. Ganz anders war diesbezüglich die Situation im plautinischen Rom, wo sich die Komödiendichter mit transportablen Behelfsbühnen aus Holz begnügen mussten. Es dauerte bis zum Jahr 55 v. Chr., dass Rom endlich ein steinernes Theater erhielt: Pompeius der Große wollte sich ein Denkmal setzen. Frühere Versuche, in Rom ein ständiges Theater zu errichten, wurden vom Senat in seiner Funktion als Wächter über Moral und Sitte verhindert (cfr. Liv. epit. Oxyrh. 48, der sich auf einen Vorfall aus dem Jahr 151 v. Chr. bezieht). Diesem äußeren, wenig attraktiven Rahmen angepasst war nun auch die Zuseherschaft. Mit W. Beare dürfen wir von einem «zeitgenössischen römischen Publikum […]», ausgehen, «dessen […], Verständnis und Erinnerungsvermögen, soweit sie künstlerische Dinge betreffen, gar nicht gering genug eingeschätzt werden können» 14. Die Theaterstücke des Plautus waren nicht für elitäre Kreise gedacht, sondern für das einfa11 J. Blänsdorf, Voraussetzungen und Entstehung der römischen Komödie, in E. Lefèvre (Hrsg.), Das römische Drama, Darmstadt 1978, 106. 12 F. Sandbach, The Comic Theatre of Greece and Rome, London 1977, 109. 13 J. Barsby, ‘Bacchides’. Ed. with transl. and comm., Warminster 1986, 8. 14 W. Beare, Plautus und sein Publikum, in E. Lefèvre (Hrsg.), Die römische Komödie: Plautus und Terenz, Darmstadt 1978, 137.

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che Volk. An diesem Bewusstsein der Massen scheiterten in der Republik auch die Bemühungen von adeliger Seite, in den Theatern eine Zuseherrangordnung einzuführen 15: Der Versuch des Scipio Africanus, besondere Sitzreihen für Senatoren zu schaffen, sorgte im Jahre 194 v. Chr. für einen politischen Skandal (Liv. 34.44.4-5, 54.4-8). Wir haben also für die römischen Komödien von einem wenig gebildeten Publikum auszugehen, das anders als das griechische nicht ein nachdenkliches Porträt des menschlichen Sitten- und Charakterbildes schätzte, sondern vielmehr der Wirklichkeit entfliehen wollte, und zwar in eine Welt der überzogenen Charaktere, in eine Welt, die von derben Scherzen, schlauen Betrügereien und genialem Wortwitz dominiert wurde. Ein berühmtes Zeugnis von diesem Geschmack des Publikums stellt die Anekdote über das Schicksal der Terenzkomödie Hecyra dar. Im Prolog zu dieser Komödie schildert Terenz in aller Deutlichkeit die Konsequenzen, die ein Stück trafen, das nicht der Erwartungshaltung eines groben Theaterpublikums entsprach. So enthüllt er uns, dass diese Komödie dreimal aufgeführt werden musste, bis sie endlich mit Erfolg zu Ende gespielt werden konnte. Das erste Mal, im Jahre 165 v. Chr. anlässlich der ludi Megalenses, verunglückte die Aufführung, weil sich plötzlich das Gerücht verbreitete, es gäbe Faustkämpfer und einen Seiltänzer zu sehen. Der zweite Aufführungsversuch an den ludi funebres für Aemilius Paulus im Jahr 160 v. Chr. scheiterte, weil das Publikum scharenweise das Theater verließ, um sich nicht um den Genuss eines zeitgleich stattfindenden Gladiatorenkampfes zu bringen (Ter. Hec. 33-42). Mit diesen Problemen und einem zur Ablenkung geneigten Publikum hatte auch Terenz’ Vorgänger Caecilius Statius zu kämpfen: Der Prologsprecher aus der Hecyra, der erfahrene Schauspieldirektor Ambibius Turpio, gibt in Hec. 14-27 zu verstehen, dass er ähnliche Schwierigkeiten gehabt hatte, bestimmten Theaterstücken des Caecilius Gehör zu verschaffen. Treffend charakterisiert F. Dupont in ihrem umfassenden Werk über das römische Theater die Zuschauer als «foule incontrôlable et capricieuse» 16, welche «inculte, bruyant, vulgaire, insensible à la subtilité d’un Térence et en général à toute forme de littérature» 17 war und welche keine Hemmungen hatte, ihr Missfallen an der Leistung des Autors oder der Schauspieltruppe lautstark zum Ausdruck zu bringen: So berichtet Cicero von einem Vorfall, bei dem der Schauspieler Eros von einem gellenden Pfeifkonzert und einem Schimpfwörterhagel gleichsam aus dem Theater gejagt wurde (Cic. Q. Rosc. 11.30). In dieses Bild eines unruhigen römischen 15 Erst Augustus trennte die Zuschauerschaft im Theater nach Geschlecht, Alter und Stand (Suet. Aug. 44). Eine Rangordnung findet sich auch in der Munizipalgesetzgebung (cfr. lex Ursonensis, die als Rahmen für alle Munizipalgesetze diente: cap. CXXV, CXXVII und lex civitatis Narbonensis: ‘De honoribus flaminis’). 16 F. Dupont, L’acteur-roi: le théâtre dans la Rome antique, Paris 2003, 72. 17 F. Dupont, L’acteur-roi: le théâtre dans la Rome antique, cit., 113.

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Publikums ohne viel Sitzfleisch passt auch der scherzhaft-drohende Aufruf des Prologsprechers des Poenulus (16-35), der die Theaterbesucher mehrfach dazu ermahnt, das Spiel nicht durch lästige Geräusche zu stören: Die Zuschauer werden gebeten, einander nicht die Sicht zu verstellen, wenn sie zu spät in den Zuschauerraum strömen, Sklaven werden Stockhiebe angedroht, sollten sie sich auf die freien Plätze stürzen, Ammen werden aufgefordert, ihre Säuglinge daheim zu lassen und verheiratete Frauen angehalten, nicht zu schwätzen, sondern das Stück in Stille zu genießen. Es ist dementsprechend auch ein ständiges Anliegen der plautinischen Prologsprecher, den Handlungsverlauf der zu präsentierenden Komödien vorab möglichst genau darzulegen. Besonders komplizierte Vorgänge und verwikkelte Intrigen werden mit ganz besonderer Sorgfalt erklärt, wie etwa im Amphitruo der Unterschied zwischen Jupiter, der sich als Amphitruo verkleidet hat, und dem wahren Amphitruo (120-130, 142-147). Als anderes Beispiel seien die Captivi des Plautus genannt, worin der in Gefangenschaft geratene Herr und sein Sklave Kleider und Rollen tauschen, um ihren Eigentümer Hegio zu täuschen. Auch hier wird auf diesen Umstand mit besonderer Eindringlichkeit hingewiesen, um das Publikum vor Verwirrung zu bewahren (35-50). Im Poenulus muss der Trick des Sklaven nicht weniger als dreimal erklärt werden (170-187, 547-565, 591-603). Wenn auch F. Sandbachs Einschätzung des plautinischen Publikums als «not very quick in the uptake» 18 wohl unzutreffend ist – denn dumm war es keinesfalls, sondern von durchaus regem Geist, der es in die Lage versetzte, Bekanntes blitzschnell wiederzuerkennen –, bleibt doch festzuhalten, dass es ihm in jedem Fall an umfassender Bildung mangelte. Dass das republikanische römische Theater «in der Tat nicht der Bildungstempel elitärer Zirkel, sondern ein Massenmedium» 19 war, zeigt bereits die Zahl der jährlichen Theaterfesttage. Im Festkalender der römischen Republik waren achtundfünfzig Festspieltage für das szenische Spiel vorgesehen 20. Die Aufführungen der Komödien fanden in Rom nicht zu einem beliebigen Zeitpunkt, sondern in einem streng institutionalisierten Rahmen, den ludi, statt. Diese alljährlich wiederkehrenden, in der Zeit zwischen April und November abgehaltenen Feste hatten einen stark religiösen Bezug. So feierte man die ludi Megalenses (im April) zu Ehren der Magna Mater, die ludi Apollinares (im Juli) zu Ehren des Apoll, die ludi Romani (im September) ebenso wie die ludi Plebei (im November) zu Ehren des höchsten Staatsgottes Jupiter Optimus Maximus. Allerdings war der Rahmen für die Komödienaufführungen nicht zwingend ei-

F. Sandbach, The Comic Theatre of Greece and Rome, cit., 118. J. Blänsdorf, Einführung, in J. Blänsdorf (Hrsg.), Theater und Gesellschaft im ‘Imperium Romanum’, Tübingen 1990, 12. 20 J. Blänsdorf, Einführung, cit., 12. 18 19

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nes dieser Feste, diese konnte auch anlässlich einer Begräbnisfeierlichkeit wie etwa jener zu Ehren des Aemilius Paulus stattfinden 21. Ein anschauliches Bild von den Zuschauermassen, die bei diesen Gelegenheiten mobilisiert wurden, gibt Seneca, der in seiner Tragödie Hercules furens (883 ss.) die unendliche Zahl der in der Unterwelt umherirrenden Seelen mit dem ins Theater strömenden Publikum vergleicht. Von der Masse des römischen Publikums, das auf keine hohe Bildungsstufe zu stellen ist, konnte man jedenfalls kein unmittelbares Verständnis des Stückes erwarten, also noch viel weniger Anspielungen auf griechische Verhältnisse, die gute Kenntnis griechischer Rechtseinrichtungen vorausgesetzt hätten. Das Publikum erwartete vielmehr Anspielungen auf das römische Tagesgeschehen und bezog einen guten Teil der Spannung aus dem Warten auf solche. Ganz anders als im hellenistischen Athen, das seine Unabhängigkeit längst an fremde (makedonische) Mächte verloren hatte, kam dem Theater im republikanischen Rom noch eine bedeutende politische Funktion zu. Die Zuseher, die ins Theater strömten, sind «peu préoccupés par le fil de l’intrigue ou par le suspense de l’action», sondern sie «s’attachent aux mots, aux maximes» 22. Das Publikum wartete geradezu auf Anspielungen auf aktuelle politische (und damit auch rechtliche) Verhältnisse und zögerte auch nicht, seine Zustimmung oder Ablehnung diesen gegenüber lautstark kundzutun. Cicero (Sest. 121) ist unser wichtigster Gewährsmann für die explosive Stimmung im römischen Theater. Als der Senat im Jahre 57 v. Chr. beschloss, Cicero aus dem Exil zurückzuholen, wurde im Theater Ennius’ Andromache gegeben. Mit beabsichtigter Emphase sprach der Schauspieler die Verse: Derjenige, der entschlossenen Herzens dem Staate zu Hilfe geeilt ist … Das Publikum tobte vor Begeisterung. Ein weiteres beeindruckendes Zeugnis von der Interaktion zwischen Publikum und Schauspielern anlässlich brennender politischer Vorkommnisse gibt in Att. 2.19 wieder Cicero. Durch den Vertragsschluss zwischen Caesar und Pompeius, der das erste Triumvirat besiegelte, wurde das Volk de facto weitgehend entmachtet. Als daraufhin bei der Aufführung von Accius’ Prometheus anlässlich der ludi Apollinares im Jahre 59 v. Chr. der Schauspieler Diphilus mit besonderer Betonung die Worte Unser Elend allein macht deine Größe aus sprach, verstand das Volk blitzartig die Anspielung auf Pompeius und dessen Beinamen Magnus und verlangte begeistert ‘tausendfache’ Wiederholung. Bei den folgenden Versen Da heutzutage weder Sitten noch Gesetze geachtet werden und Es wird der Tag kommen, an dem du deine jetzige Stellung bereuen wirst erreichte die Empörung einen solchen Höhepunkt, dass Cicero dazu bemerkte, man hätte meinen können, ein Feind des Pompeius habe diese Zeilen verfasst. Cicero wusste genau um diese Funkti21 So berichtet uns Livius (41.28.11), dass auch der berühmte römische Feldherr Flaminius in den Genuss einer Begräbnisfeier kam, bei der ludi scaenici aufgeführt wurden. 22 F. Dupont, L’acteur-roi: le théâtre dans la Rome antique, cit., 119.

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on des Theaters als politisches Stimmungsbarometer: Als er nach Caesars Ermordung die Unruhen in der Hauptstadt auf seinem Landgut abwarten wollte, bat er seinen Freund und Verleger Atticus, sich doch ins Theater zu begeben, um so die politische Stimmung unter der Plebs zu erfahren (Cic. Att. 14.3; cfr. auch Att. 14.2). Das Theater war in Rom also ein wichtiger öffentlicher Treffpunkt, an dem sich die Stimmung gefährlich aufheizen konnte. Aus diesem Grund wehrte sich die römische Nobilität auch so lange gegen die Errichtung von ständigen steinernen Theatern. Wenn uns erst Cicero als Gewährsmann für diese Stimmung im römischen Theater dienen muss, liegt das daran, dass wir für unsere Komödiendichter leider keine solchen Zeugnisse wie aus den letzten Tagen der römischen Republik haben. Doch wir können davon ausgehen, dass die Erwartungshaltung der Zuseher ebenso wie ihr südländisches Temperament wohl auch gut hundert Jahre zuvor ähnlich gewesen sein wird wie zur Zeit Ciceros 23. Wie wenig Plautus also mit einem Publikum rechnen konnte, das Kenntnisse aus dem griechischen Rechtsbereich hatte, zeigt uns etwa eine Stelle aus dem Stichus, worin Plautus sich von römischen Gegebenheiten entfernt und dem Publikum sogleich eine Erklärung der fremden Verhältnisse vorlegt (Stich. 446 ss.). Auch Terenz hatte seiner Zuseherschaft gegenüber Erklärungsbedarf, als er sie im Phormio (125 s.) mit dem Rechtsinstitut der attischen EpiklerosHeirat konfrontiert. Hinterließ nämlich ein Athener keinen Sohn, sondern nur eine Tochter, wurde diese nicht Erbin, sondern konnte vom nächsten männlichen Verwandten zur Ehefrau verlangt werden, um mit ihr den Erben des Großvaters zu zeugen 24. Wenn die römischen Zuseher trotz ihrer angeblichen, immer wieder ins Treffen geführten 25 zahlreichen Kontaktmöglichkeiten mit der (groß-)griechischen Welt in Unteritalien nicht einmal die signifikante griechische Erbtochterregelung kannten, dann darf man bei ihnen noch viel weniger Kenntnisse aus der spezifisch griechischen Rechts- oder Wirtschaftssphäre voraussetzen. So ist dann auch bei Plautus unendlich vieles römisch. Das beginnt bereits bei der römischen Topographie (Kapitol: Curc. 269; Porta Trigemina: Capt. 90) und den drastischen Strafen für Sklaven, deren Brutalität (Kreuzigung, Aufhängen an Ketten mit Gewichten an den Füßen) typisch römisch, nicht aber griechisch ist. Hinzu kommen zahlreiche Anspielungen auf aktuelle Ereignisse und römische (Rechts-)Verhältnisse wie die häufigen Triumphzüge in dieser für die Römer so siegreichen Zeit (Bacch. 1072 s.), die Parodie auf die buntgewürfelte Prozession römischer Magistrate und Würdenträger (Curc. 285 ss.) oder W. Hofmann, Plautus, cit., 13. G. Thür, Recht im hellenistischen Athen, in E. Cantarella - G. Thür (Hrsg.), Symposion 1997, Köln 2001, 153 tritt allerdings dafür ein, dass diese in der Nea als Stoff beliebte Einrichtung bereits zu jener Zeit sozial überholt war. 25 Cfr. J. Blänsdorf, Voraussetzungen und Entstehung der römischen Komödie, cit., 106; A. Scafuro, The Forensic Stage, cit., 19. 23 24

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die Marktpolizei bzw. die edictiones aediliciae (Capt. 823 s.), die Berufung auf das Recht des Vaters, die Tochter zu ‘verkaufen’, als Ausfluss der patria potestas (Persa 336 ss.) oder die Einhaltung der Gesetzesformeln samt Berücksichtigung des Risikos beim Sklavenkauf (Persa 135 ss., 577 ss., 714 ss.) und die Karikatur der Arbeitsweise der argentarii (Cas. 25-28). In diese Aufzählung gehören auch die zahlreichen Sklavenintrigen, die von (typisch römischen) militärischen Metaphern und kriegerischen Bildern nur so strotzen 26 (vgl. nur Bacch. 925 ss. [‘Troia-Arie’]; Pseud. 575 ss.; Mil. 219 ss., 66 s., 597 ss., 813 ss., 1159 s.; Most. 684 ss., 1047 ss.; Asin. 280). Rein römisch ist auch die detailgetreue Parodie einer Versteigerung im Mercator (425 ss.), wo Plautus die beiden Konkurrenten (es sind Vater und Sohn) sogar die gebräuchlichen Fachausdrücke 27 wie etwa adnutare (Abgabe des Gebotes durch zustimmendes Nicken) gebrauchen lässt. Aber nicht nur der Inhalt, sondern auch die äußere Form der plautinischen Komödien hat wenig mit den griechischen Originalen gemein. Sowohl seine Vorliebe für Tanz und Gesang als auch seine beeindruckende Polymetrie unterscheiden Plautus deutlich einerseits von Terenz, andererseits besonders von seinen griechischen Vorlagen und sind ein wichtiges Anzeichen für seine Originalität als italischer Dramatiker. Dies bezeugt auch der profunde Kenner des römischen Theaters J. Blänsdorf, der von einer «urwüchsigen italischen Lust an Musik, mimischem Spiel und der Komik von Personen, Handlung und Sprache» 28 spricht. Schon der große U. v. Wilamowitz-Moellendorf hat auf den engen Zusammenhang zwischen der Vielfalt der plautinischen Versmaße und ihrer Wirkung auf das römische Publikum hingewiesen, indem er ihren «Wohlklang» und ihre «packende Kraft» betonte: «Das ist italisch, einerlei wo Plautus und Naevius die fremden Versformen hernahmen, italisch […], ganz so wie die Reden des alten Cato» 29. Eine Gesamtübersicht der von Plautus verwendeten Versmaße (diverbium: iambischer Senar; canticum: Septenar, Octonare im iambischen oder trochäischem Versmaß) zeigt, wieviel Wert er auf eine lebhafte, von Musik begleitete Rede legte. Terenz hingegen bevorzugte den ruhigen Dialog, wie er auch für Menander kennzeichnend ist. In manchen Stücken des Plautus nehmen diverbia (also gewöhnliche Rede ohne Musikbegleitung) bloß ein Drittel oder noch weniger des Gesamtumfanges der Komödie ein: Dies ist etwa im Truculentus, Miles, in der Asinaria oder Mostellaria der Fall. Erstaunlich ist bei Plautus auch die ungemein hohe Anzahl von Liedern: Mehr als sechzig Lieder finden sich in seinen Komödien 30, sodass man Plautus’ Stücke sogar E. Fraenkel, Plautinisches im Plautus, cit., 232. Cfr. G. Thielmann, Die römische Privatauktion, Berlin 1961, 49-50. 28 J. Blänsdorf, Voraussetzungen und Entstehung der römischen Komödie, cit., 91. 29 U.von Wilamowitz-Moellendorf, Menander. Das Schiedsgericht, Berlin 1925, 170. 30 Cfr. G. Duckworth, The Nature of Roman Comedy. A Study in Popular Entertainment, Princeton 1952, 369 (Nachdruck Norman, Okl., 1994). 26 27

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als «antike Komödienoper» 31 bezeichnet hat. Gleich vier seiner Stücke (Persa, Stichus, Cistellaria, Epidicus) beginnen mit einem Lied. Die Funktion des canticum lag einerseits darin, die in ihm transportierten Gefühle wie Freude oder Schmerz zu verstärken, andererseits vermochte es durch seine fröhliche Lebhaftigkeit den Gefallen des unruhigen Publikums zu erwecken und so dessen Aufmerksamkeit bis zum Schluss des Stückes zu gewährleisten. 3.2. – Der durchwegs niederen Abkunft der Zuseherschaft im römischen Theater entspricht die soziale und rechtliche Stellung der Schauspieler. Ganz im Gegensatz zu ihren griechischen ‘Kollegen’, die im klassischen und hellenistischen Athen höchstes gesellschaftliches Ansehen genossen, galten die römischen histriones als infam. Aber nicht nur die Berufsschauspieler waren durch das Edikt des Prätors (D.3.2.2.5; cfr. auch D.3.2.1) von der infamia bedroht, sondern jeder, der eine Bühne betrat (in scaenam prodire, artem ludicram facere). Dies bezeugen Cornelius Nepos (praef. 5), Livius (7.2.12) und Valerius Maximus (2.4.4). Ausgenommen von einer solchen Bedrohung waren bloß die Atellanenschauspieler. Die Infamie bedeutete zur Zeit der Republik in erster Linie den Ausschluss vom aktiven Wahlrecht für den Senat und die Magistratsämter sowie auch für die meisten öffentlichen Posten in den Munizipien 32. Inkompatibel war der Schauspielerberuf auch mit dem Heeresdienst: Soldaten, welche die ars ludicra ausübten, wurden mit dem Tode bestraft (D.47.19.14). Ob nun der Magistrat (seit einem offenbar aus catonischer Zeit herrührenden Gesetz) tatsächlich das Recht hatte, Schauspieler jederzeit und an jedem beliebigen Ort mit Ruten auszupeitschen, wie dies Sueton (Aug. 45.3; vgl. auch Tac. ann. 1.77.2-3) berichtet und auf das vielleicht auch Plautus im Trinummus (990) und in der Cistellaria (785) anspielt, erscheint fraglich, deutet aber jedenfalls in dieselbe Richtung. Eine solche Strafe hätte die Schauspieler umso schmerzlicher getroffen, als ihnen nicht wie jedem anderen römischen Bürger in solchen Fällen das Recht auf Provokation zukam 33. H. Haffter, Die altrömische Komödie, in E. Lefèvre (Hrsg.), Die römische Komödie: Plautus und Terenz, cit., 95. 32 M. Ducos, Les conditions des acteurs à Rome. Données juridiques et sociales, in J. Blänsdorf (Hrsg.), Theater und Gesellschaft im ‘Imperium Romanum’, cit., 20. 33 Trotz dieser zahlreichen Benachteiligungen brachte die Infamie dem Schauspieler keine capitis deminutio, wie dies etwa die Kirchenväter Tertullian (spect. 22) und Augustinus behaupteten. Er behielt sein Bürgerrecht, war also wahlberechtigt (wenn er auch in eine wenig ehrenvolle Stadttribus versetzt wurde – cfr. Liv. 7.2.12), übte patria potestas aus und war testierfähig. Unter dem Prinzipat verschärfte sich die Situation der Schauspieler: Die lex Iulia de vi publica entzog ihnen das Appellationsrecht; die lex Iulia de maritandis ordinibus bzw. die lex Papia Poppea verbot es den Senatoren und ihren Abkömmlingen, eine Schauspielerin oder die Tochter einer Schauspielerin in die Ehe zu führen (D.23.2.44pr.). Unter Tiberius häuften sich die Verbannungen von Schauspielern. Domitian schloss Schauspielerinnen generell von der Möglichkeit aus, durch Testament oder Legat zu erben (Suet. Dom. 8.3). 31

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Dieses geringe soziale Ansehen der Schauspieler, das vielleicht aus der für das republikanische Rom typischen strikten Trennung der Lebensbereiche otium und negotium resultierte 34, weist das römische Theater ebenfalls als Unterhaltungsinstitution für die Massen aus 35. Dass in einer solchen Atmosphäre der Massenunterhaltung die Schauspieltruppe ihres Publikums keineswegs sicher sein konnte, haben wir bereits gesehen. Wir können nun aber jedenfalls davon ausgehen, dass der Theaterautor, dessen Erfolg von der Annahme des Stückes durch das Publikum abhing, diesem Umstand Rechnung trug und es nicht durch gelehrte Anspielungen etwa auf griechische Gegebenheiten oder gar Gesetze, von denen es, wenn überhaupt, höchstens vage Vorstellungen hatte, überfordern und verwirren wollte, sondern es vielmehr durch die Karikatur römischer, also den Zusehern bekannter Verhältnisse aus dem Rechts- und Wirtschaftsleben zum Lachen bringen wollte. Und Plautus war in besonderem Maße auf die Gunst des Publikums angewiesen, da er, soweit wir heute wissen, anders als seine literarischen Vorgänger und auch Terenz weder die Privilegien eines römischen Adeligen noch den Schutz eines Patrons oder Gönners genoss 36. 3.3. – In dieser Argumentation, die das typisch Römische in der römischen Komödie zu zeigen versucht, darf ein wichtiger Punkt nicht fehlen: die Vorläufer des römischen Theaters. So groß zugegebenermaßen der Einfluss des hellenistischen Theaters auf das römische Drama war, so existierten doch bereits vorher archaische Formen der szenischen Darstellung, die genuin römischen Ursprungs waren und die ebenfalls auf die Entwicklung der römischen Komödie des Plautus eine Wirkung ausgeübt haben. Besonders hervorzuheben ist hierbei die Atellane. Die fabula Atellana, wie ihr lateinischer Name lautet, war ein frühitalisches Volksstück, das seinen Namen von der kampanischen Kleinstadt Atella in der Gegend von Capua, Aversa und Benevent herleitet. Die Muttersprache dieser Städte war Oskisch, weshalb die Atellane auch als ‘oskisches Maskenspiel’ oder ‘oskische Posse’ (cfr. Cic. fam. 7.1.3) bezeichnet worden ist. Wenn wir auch für die ursprüngliche Atellane, die zweifellos eine Stehgreifposse war, auf keine schriftlichen Dokumente zurückgreifen können, versetzen uns die Fragmente und Titel der späteren, nachplautinischen Atellane, deren Hauptvertreter Pomponius und Novius waren, in die glückliche Lage, F. Dupont, L’acteur-roi: le théâtre dans la Rome antique, cit., 97. Dies hinderte gewisse Schauspieler jedoch nicht, zu allgemeinen Publikumslieblingen aufzusteigen: So erreichte im letzten vorchristlichen Jahrhundert der Schauspieler Roscius, der von den römischen Massen vergöttert wurde, einen Kultstatus, der sich getrost mit dem der heutigen Fußballstars vergleichen lässt. Er wurde von Sulla in den Ritterstand erhoben, speiste bei Atticus und durfte sich zu den persönlichen Freunden Ciceros zählen. 36 Die Überlieferung über Plautus’ Leben ist mehr als unsicher: Vermutlich war er oskischer Herkunft. Sein Geburtsjahr wird auf 250 v. Chr. datiert und sein Todesjahr mit dem Geburtsjahr des Terenz (185 v. Chr.) gleichgesetzt. 34 35

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zu ihrem archaischen Vorläufer gewisse Aussagen machen zu können. So wissen wir etwa, dass die Atellane in hohem Maße auf der Kunst der Improvisation beruhte und dass die Handlung sich im Wesentlichen um stereotype Charaktere drehte. Wenigstens vier feste Figuren bzw. Masken sind für diese vorliterarische Atellane bezeugt. Unter ihnen dominiert der Maccus, ein tölpelhafter Einfaltspinsel, der vermutlich oft Prügel erhielt und auch sonst so manches Unglück auf sich zog. Außerdem zeichnete er sich durch eine Vorliebe für bäuerliche Speisen aus, denen er lebhaft zusprach 37. Bucco stellt, wie der Name schon andeutet (bucca), einen unersättlichen Vielfraß dar, ebenfalls ein bisschen einfältig, vielleicht auch ein Schmarotzer. Auch der aus den plautinischen Komödien so gut bekannte verliebte Alte durfte in der Atellane nicht fehlen. Er trug den Namen Pappus oder Cascus und erlitt, wie es seinem Alter entsprach, mit seinen Liebesabenteuern stets Schiffbruch. Schließlich war noch Dossenus mit von der Partie. Sein Name deutet darauf hin, dass er bucklig gewesen ist und mit seinem körperlichen Gebrechen die Zielscheibe des allgemeinen Spottes war. Offenbar neigte auch er zur Völlerei. Vielfraß, Einfaltspinsel, Tölpel, ein verliebter Alter: All diese Figuren sind Elemente, die uns bei den römischen Komödiendichtern, zumal bei Plautus, auf Schritt und Tritt begegnen. Wenn J. Blänsdorf die Atellane als eine vorliterarische Bühnenform charakterisiert, in der die «Lust am Possenhaften und Derbkomischen bis zur groben Obszönität, an grotesk karikierten Typen, am Wortspiel und am lebhaften Dialog, an Musik, Tanz und Mimik» 38 herausragt, dann fühlen wir uns nicht nur mit E. Paratore 39 an die Typen in den plautinischen Stücken erinnert, sondern auch an einen Charakterzug seiner Komödien, der in der griechischen Komödie eben keinen Widerpart hat. Denn die griechische Komödie des Hellenismus, die uns in den Stücken des Menander entgegentritt, gibt im Wesentlichen ein getreues Bild des realen bürgerlichen Lebens wieder, während Plautus für seine Komik viel aus der Übertreibung, aus der Karikatur gewinnt. Wir können also davon ausgehen, dass die Atellane mit ihren Stehgreifstücken für Plautus eine Art «Theaterschule» 40 gewesen ist, aus der er viel in seine Komödien hat einfließen lassen 41. Wie sehr Plautus noch in dieser früh37 Zur weiteren Charakterisierung des Maccus cfr. W. Hofmann, Plautus, cit., 21; E. Stärk, Die Atellane: Allgemeines (§ 135), in R. Herzog - P. Schmidt (Hrsg.), Handbuch der lateinischen Literatur der Antike, I, Die Archaische Literatur. Von den Anfängen bis Sullas Tod, München 2002, 266. 38 J. Blänsdorf, Voraussetzungen und Entstehung der römischen Komödie, cit., 92. 39 E. Paratore, Storia del teatro latino, Milano 1957, 20. 40 W. Hofmann, Plautus, cit., 20. 41 Dass die Atellane selbst durch die griechische Phlyakenposse beeinflusst worden sei, wurde angesichts der Nähe der kampanischen Dörfer zur griechischen Welt Unteritaliens behauptet; die Unterschiede sind jedoch gravierend. Cfr. E. Stärk, Die Atellane: Allgemeines (§ 135), cit., 265.

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italischen Stehgreifkomödie verwurzelt ist, unterstreicht bereits sein Name. Dieser wird in der Regel mit Titus Maccus (oder Maccius) Plautus (oder Plotus) angegeben. Diese Dreigliedrigkeit des Namens ist mehr als auffällig: Denn in der republikanischen Zeit wurde diese Kombination von Vornamen, Gentilnamen und Beinamen nur von Abkömmlingen der höchsten Adelsfamilien getragen, zu denen Plautus, nach allem, was wir über ihn wissen, keinesfalls gehört hatte. Daher ist es naheliegend, dass der berühmte Komödiendichter zu diesem ‘Ehrennamen’ gekommen ist, weil er ihm durch das findige Publikum verliehen worden ist. Vielleicht hatte sich Plautus diesen Namen auch selbst gegeben. Eine derart listige Vorgangsweise, mit der er gleichzeitig sich selbst und die Adelsschichten parodierte, ist ihm, der in seinen Werken so viel Sinn für Humor beweist, durchaus zuzutrauen. Wie dem auch immer sei: Als sicher kann nur gelten, dass es nicht sein ursprünglicher Name war, sondern dass es sich dabei um eine Art Künstlernamen gehandelt hat. Titus hat er vielleicht schon von Jugend an geheißen; Plautus gemahnt an das lat. Adjektiv plotus, also plattfüßig; und Maccus schließlich ist der uns mittlerweile gut bekannte Charakter aus der alten Atellane. Seine Namen bezeugt uns der Dichter auch selbst, wenn er in seinen Prologen auf seine ‘Übersetzertätigkeit’ hinweist (Maccus Titus: Asin. 11; Merc. 10; Plautus: Trin. 8; Men. 3). Diese Feststellung (Maccus vortit barbare) war gewissermaßen ein Gütesiegel für die Komödie: Horcht auf, ihr Zuseher, Titus, der plattfüßige Tölpel, in höchsteigener Person zeichnet für die Komödie verantwortlich. Durch den scherzhaften Gebrauch typischer Attribute aus dem Repertoire der Stehgreifkomödie für einen quasi-adeligen Namen macht Plautus deutlich, dass er als Titus Maccus Plautus jedenfalls ebensoviel leistet wie die Vertreter der Adelsfamilien, etwa ein Marcus Porcius Cato auf dem Feld der römischen Politik, Rechtskenntnis oder Kriegsführung. Mit der Verwendung des fest konnotierten Namens Maccus hebt Plautus hervor, dass er aus dem ‘Geschlecht’ der atellanischen Tölpel stammt, deren Linie er fortzuführen gedenkt. 3.4. – Neben all diesen auf äußeren Umständen beruhenden Indizien für eine starke Verankerung der plautinischen Komödien in genuin römischen Verhältnissen verdient auch ein Umstand Beachtung, der sich aus dem Inhalt der Komödien ergibt und der in dieselbe Richtung weist. Es wurde bereits erwähnt, dass Plautus sich von seinen griechischen Vorbildern insbesondere durch eine oft sehr starke Übertreibung, ja Karikatur der realen Welt unterscheidet. Dabei fällt auf, dass bestimmte soziale Verhältnisse von Plautus häufiger betont werden als dies bei der griechischen Neuen Komödie, soweit wir eine solche Aussage angesichts ihrer spärlichen Reste treffen können, der Fall war. Folgende Unterschiede sind besonders auffällig 42: Erstens dominieren in römischen Stücken im Gegensatz zu 42 J. Blänsdorf, Plautus, in E. Lefèvre (Hrsg.), Das römische Drama, Darmstadt 1978, 182; W. Mac Cary - M. Willcock, Plautus. ‘Casina’, Cambridge 1976, 17-18.

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den griechischen die Sklaven das Geschehen. Da sie klüger und weitaus gerissener als ihre Herren sind, drängen sie diese als Protagonisten zurück. Zweitens spielen die Ehefrauen ebenfalls eine bedeutendere Rolle als in den griechischen Stücken. Stets präsentieren sie sich als bedrohliche Furien, die große Lust haben, sich für die ehelichen Fehltritte ihres Gatten zu rächen. Drittens nimmt auch der Herr des Hauses, der pater familias, eine gegenüber dem griechischen ‘Original’ deutlich veränderte Stellung ein. Er ist stets auf der Suche nach Ausschweifungen, will der Langeweile im Ehebett entfliehen und löst auf diese Weise die Figur des jungen Mannes, in der Regel seinen eigenen Sohn, als den sexuell dominierenden Charakter ab. Diese Änderungen sind aber nun keineswegs zufällig, sondern augenscheinliche Adaptierungen der griechischen Vorlagen an römische Verhältnisse, die das Publikum leicht wiedererkennen und daher belachen konnte. Ein römisches Publikum aber konnte eher als das griechische über den gewieften Sklaven lachen, der den pater familias, seinen Herren, nach allen Regeln der Kunst hinters Licht führt. Und dies nicht bloß deswegen, weil im römischen Theater Sklaven in großer Zahl auf den Zuschauerrängen Platz genommen hatten, sondern auch wegen der nahe liegenden Assoziation mit dem römischen Saturnalienfest. An diesem im Dezember zu Ehren des altitalischen Gottes Saturnus gefeierten Fest wurde die dominus-servus-Beziehung umgekehrt: Der Herr hatte alle Narreteien, die dem Sklaven in den Sinn kamen, zu dulden, er musste ihn bei Tisch bedienen und durfte erst nach ihm speisen. Das Saturnalienfest war somit ein wichtiger Katalysator für die Spannungen, welche sich in den Sklaven während eines Jahres der Knechtschaft aufgestaut hatten. Die staatlichen Feste, an denen die Theateraufführungen stattfanden, konnten durchaus eine ähnliche Stimmung der straflosen Freizügigkeit aufkommen lassen und ein Ambiente schaffen, in dem die Regeln des nüchternen römischen Alltags wie an den Saturnalien keine Geltung mehr hatten. Ein Hinweis darauf enthält etwa die Plautuskomödie Casina (25-28), in welcher der Prologsprecher unterstreicht, dass man während des Festes keine Angst vor Forderungen der Bankiers zu haben brauchte, da deren Tätigkeit für die Dauer der Feierlichkeiten ruhte. An dieser Stelle noch ein Wort zu der in der griechischen Komödie so wichtigen Figur der Hetäre: Diese wird bei Plautus durch die gewöhnliche Prostituierte ersetzt, die zwar gleich wie die plautinischen Sklaven mit allen Wassern gewaschen, klug und schlagfertig ist, ja sogar charmant erscheinen kann (cfr. im Truculentus), aber nicht von jener menschlichen Größe ist, welche die Hetären bei Menander (cfr. nur die Namensgeberin der Samia oder die Habrotonon in den Epitrepontes) und in weiterer Folge auch bei Terenz auszeichnet. 3.5. – Auch die freien Personen sind typisch römisch gezeichnet. Was die Frauen anlangt, so war ihre Rechtsstellung zur Zeit Plautus’ ähnlich wie die der griechischen Frauen. Sie standen unter der tutela ihres Vormundes bzw. Ehemannes (oder dessen Vaters). Die scharf umrissenen Bestimmungen, welche die Vor83

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aussetzungen für eine Ehe oder Erbschaft regelten, machen deutlich, dass die Frauen in erster Linie als Mittel zur Vergrößerung des Familienvermögens bzw. zum Gebären von Nachwuchs angesehen wurden 43. Jedoch unterschied sich die Situation der Frauen de facto von ihrer Stellung de iure. Tatsächlich genossen die Frauen im römischen Alltag einen hohen Stellenwert und agierten in der scheinbar von den Männern dominierten Welt mit großer Freiheit. Der erfolgreiche Protest gegen die lex Oppia aus dem Jahre 215 v. Chr., welche die Freiheit der Frauen, ihre Kleidung nach Belieben zu wählen, einschränkte, und der Widerstand gegen das SC de Bacchanalibus aus dem Jahre 186 v. Chr., welches die Teilnahme der Frauen an diesem religiösen Fest verbot, zeigen deutlich, bis zu welchem Grad die römischen Frauen bereits an Selbstständigkeit und Selbstbewusstsein gewonnen hatten. Diese Tendenz zur faktischen Emanzipation der römischen Frau von ihrem rechtlichen Gewalthaber zeichnet sich in der plautinischen Komödie in aller Deutlichkeit ab: Die Ehefrauen bei Plautus lassen, wie wir schon gesehen haben, keine Sympathie aufkommen. Sie sind Furcht einflößende, starke Persönlichkeiten, die im Stück selbst zwar nur eine kleine Rolle spielen, jedoch stets im Hintergrund (und im Hinterkopf des Mannes!) drohend präsent sind. Sie führen das wahre Regiment im ehelichen Haushalt und überwachen die finanziellen Transaktionen ihres Mannes sehr genau (vgl. nur in der Asinaria), so wie sie grundsätzlich jeden Schritt des Mannes misstrauisch und mit Argusaugen verfolgen. Um die literaturwissenschaftliche Fachsprache zu verwenden: Im berühmten Aktantenmodell A. Greimas’ 44 wäre die Ehefrau die Gegenspielerin (Opponentin) des (verliebten) Ehemannes. Nur allzu oft bewegt sich die Handlung der Komödie um die angestrengten Versuche des Ehemannes, der sich in eine junge Sklavin verliebt hat, seine gestrenge Gattin hinters Licht zu führen, damit sie nichts von seinen Bemühungen um das schöne Mädchen erfahre. Es liegt in der Natur der (römischen) Komödie, dass all diese Versuche des Mannes, sich eine außereheliche Zerstreuung zu verschaffen, zum kläglichen Scheitern verurteilt sind. Die römischen Ehefrauen kennen ihre Pappenheimer viel zu genau, als dass deren linkische Tarn- und Täuschungsversuche Erfolg haben könnten. So erleidet die Abenteuerlust des Ehemannes stets an den scharfen Klippen der Wachsamkeit seiner Ehefrau jämmerlichen Schiffbruch. Ganz großartig ist von Plautus der Kontrast der jeweiligen Gefühlslagen der Ehegatten ausgestaltet worden: Je größer zu Beginn die Begeisterung über den scheinbar genialen Plan, mit dem die Frau ausgetrickst werden soll, und die Vorfreude auf die zu erwartenden Vergnügungen ist 45, desto tiefere Bestürzung W. Mac Cary - M. Willcock, Plautus, cit., 19. A. Greimas, Sémantique structurale, Paris 1966, 172 ss. 45 Ein wunderbares Beispiel ist Simo in der Mostellaria (690 s.), der voller Ausgelassenheit ein fröhliches Lied anstimmt und voller Glück, sein Ehefrau entkommen zu sein, seiner Freude auf die bevorstehenden Zerstreuungen Ausdruck verleiht. 43 44

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befällt den Ehemann am Ende, wenn die Ehefrau sein frivoles Treiben (meist mit Hilfe eines schlauen Sklaven) erfolgreich unterbunden hat. Unsagbar komisch erscheint die reumütige Zerknirschtheit, mit welcher der in flagranti delicto ertappte Übeltäter als armer Sünder vor seiner zürnenden Xanthippe steht. Das Gelächter mag da bei manchem Römer etwas verhalten gewesen sein ob einer unangenehmen Erinnerung an ein ähnlich verlaufenes Abenteuer und an die Gattin, die im Haushalt das Szepter schwingt. Diese Diskrepanz zwischen faktischer Position und rechtlicher Beurteilung der römischen Frauen lässt sich aus dem urrömischen Gefühl der Verpflichtung dem mos maiorum gegenüber ableiten. Dieses ängstliche Bestreben, den mos maiorum zu bewahren, stellt Plautus in komischer Antithese dem tatsächlichen Stand der Dinge gegenüber, was für das Publikum umso erheiternder war, als es sich dabei um ein aktuelles, in Rom für Diskussionen sorgendes Problem handelte. 3.6. – Ein ganz ähnliches Bild ergibt die Konfrontation des Ehemannes und Vaters mit dem Sohn. Schon die Gegenüberstellung des Ehemannes mit seiner Ehegattin in der römischen Komödie hat gezeigt, dass die rechtliche Autorität des Familienvaters zumindest in Frage gestellt wurde. Noch auffälliger muss dieser Umstand bei der Darstellung des Vater-Sohn-Verhältnisses erscheinen. Denn das römische ius civile räumte dem pater familias eine fast unumschränkte Herrschaftsgewalt über seine Familie und vor allem über seine Kinder ein. Kinder, die aus einer nach ius civile gültigen Ehe geboren wurden, kamen mit ihrer Geburt unter die väterliche Gewalt (patria potestas) des Familienvaters (pater familias), also entweder ihres Vaters oder dessen Vaters (ihres Großvaters), wenn dieser noch lebte. Der patria potestas waren die Kinder solange unterworfen, wie der Vater am Leben war. Daran änderte sich selbst dann nichts, wenn der Sohn etwa die höchsten Staatsämter erreichte: Er blieb im Privatleben dennoch in der Gewalt des Vaters. Die patria potestas in ihrer ursprünglichen Ausformung räumte dem Inhaber die volle Gewalt über Leben und Tod der Kinder ein. Es stand dem Vater frei, seine Kinder in die Sklaverei zu verkaufen; bei Eheschließung benötigten die Kinder seine Zustimmung; ebenso konnte er auch die Scheidung seiner Kinder veranlassen. Kinder unter patria potestas waren nicht vermögensfähig – obwohl ihnen der Vater gewöhnlich ein Sondergut (peculium) einräumte, das sie wie Eigentum verwalten und darüber verfügen konnten, gehörte doch alles dem pater familias 46. In der plautinischen Komödie stehen sich Vater und Sohn nun als Rivalen gegenüber: Denn das Mädchen, zu dem der (meist schon betagte) Vater sehr zum Ärger seiner Gattin in Liebe entbrennt, ist in vielen Fällen auch die Geliebte des Sohnes. Es hat den Anschein, dass Plautus die Figur des verliebten Alten

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Cfr. A. Watson, The Law of the Ancient Romans, Dallas 1970, 37-38.

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mit besonderer Vorliebe in seinen Stücken eingesetzt hat 47. Die Komödien, deren Handlung durch die Spannungen zwischen Vater und Sohn, die sich um dasselbe Mädchen bemühen, bestimmt wird, sind jedenfalls zahlreich: In den Bacchides, Casina, Menaechmi und im Mercator spielt der verliebte Alte eine herausragende Rolle, ebenso ist er in den Stücken Asinaria, Aulularia, Cistellaria, Rudens, Stichus und Vidularia präsent. Dass all seine Bemühungen, an sein Ziel zu gelangen, letzten Endes wegen der taktischen Gegenmaßnahmen eines schlauen Sklaven oder der eifersüchtigen Ehefrau (oder eines Zusammenwirkens beider) scheitern müssen, wurde bereits erwähnt, ebenso die jämmerlich-lächerliche Figur, welche der düpierte Alte bei seiner Entlarvung macht. Denn es ist ein ehernes Gesetz der Komödie, dass die Liebe ausschließlich Angelegenheit der Jungen ist. In den plautinischen Stücken triumphieren stets die Jünglinge in Sachen Liebe und Heirat über ihre Väter. Dieser Umstand gewinnt besonders vor dem Hintergrund der bereits erwähnten Machtstellung des pater familias innerhalb des Familienverbandes an Bedeutung. Auch unter diesem (saturnalischen) Aspekt der umgekehrten Verhältnisse haben wir die plautinische Komödie zu würdigen. Dieser dreifache Triumph der Schwachen über den Starken (also den Hausvater), nämlich des schlauen Sklaven über seinen einfältigen Herren, der eifersüchtigen Ehegattin über ihren ungetreuen Ehegatten und des jungen Sohnes über seinen alten Vater – dies ist das Schema, dem die römische Komödie folgt und das in besonderem Maße ein römisches Publikum ansprechen musste, dessen Alltag von einer hierarchischen Struktur geprägt wurde, an deren Spitze der allmächtige pater familias stand. 3.7. – Wenn auch die römischen Komödien des Plautus sich im ‘griechischen Gewande’ präsentieren, so sind sie doch weit mehr als bloße Übersetzungen der griechischen Vorlagen. Solche Werke wären von dem römischen Theaterpublikum niemals angenommen worden. Die Stücke mussten in jeglicher Hinsicht an die römischen (sozialen, wirtschaftlichen und rechtlichen) Verhältnisse angepasst werden. Diese Anpassung betraf nicht nur die Einführung der den römischen Augen und Ohren angenehmen cantica, sondern wirkte ebenso auf die einzelnen Charaktere der Komödien. Die Rollen, welche die Neue Komödie zur Verfügung stellte, wurden aktualisiert, erweitert und mit römischen Kennzeichen versehen. So folgen die handelnden Personen vielleicht den groben Handlungssträngen der griechischen Vorlagen, von ihrem Wesen und in ihrem Denken und Fühlen sind sie aber durch und durch Römer. So war auch das bunte römische Publikum in der Lage, mit den Schauspielern zu interagieren, 47 Dass sie seine eigene Erfindung war, wurde behauptet (W. Mac Cary - M. Willcock, Plautus, cit., 20), hat jedoch angesichts der Existenz von entsprechenden Vorläuferfiguren keine Basis. Vielmehr ist an eine Übernahme des Pappus aus der Atellane zu denken.

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wie es gewohnt war, die Scherze und Anspielungen auf aktuelle Verhältnisse zu verstehen und daraus Belustigung und Spannung zu ziehen. 4.1. – Abschließend noch ein Wort zu Terenz. Bisher haben wir nur Plautus’ Rolle als Rechtszeugen für das republikanische Rom beleuchtet. Wie sieht es aber in dieser Hinsicht mit Terenz, dem zweiten großen Komödiendichter dieser Zeit aus? Allgemein wird den Komödien des Terenz ein weit geringerer Wert als Quelle des römischen Rechts als jenen des Plautus zugewiesen 48. Der Grund dafür ergibt sich aus dem Umstand, dass die Werke des Terenz – anders als jene des Plautus – eine mehr oder weniger getreue Wiedergabe der hellenistischen Vorlagen, insbesondere Menanders, darstellen. Das scheinen auch die Papyrusfunde zu bestätigen. Allein die Sprache Terenz’ spiegelt die vornehme Eleganz eines Menander wider: Sein vollendetes Latein trug ihm schon in der Antike die Ehre ein, in den Kanon der vier Schulautoren aufgenommen und somit mit Cicero, Vergil und Sallust auf eine Ebene gestellt zu werden. Auch die beiden größten Stilistiker der klassischen Epoche, nämlich Caesar und Cicero, waren sich in ihrem Urteil über die Sprache des Terenz einig und zollten ihm in dieser Hinsicht das größte Lob, indem sie seinen purus sermo sowie seine elegantia rühmten (Suet. vita Ter. 7.9). Das Latein des Terenz kann in seiner klaren Reinheit geradezu als das Muster der feinen Umgangssprache der römischen Oberschicht, des sermo urbanus, angesehen werden 49. Als einziger Komiker fand er Gnade vor den strengen Augen eines Quintilian, der die Eleganz seiner Sprache lobte (Inst. 10.1.99). Schnell wurde Terenz in die römischen Bibliotheken aufgenommen, seine Stücke erhielten bei ihrer Aufführung allerdings bei weitem nicht dieselbe Zustimmung wie jene des Plautus. Terenz wollte mit der plautinischen Tradition brechen, er wollte wieder Komödien auf die Bühne bringen, welche den Vorbildern der Neuen Komödie besser entsprachen. Er lehnte die von Plautus mit so viel Erfolg geschaffene dynamische Komödie ebenso wie ihre ständigen Charaktere eines servus currens, iratus senex oder edax parasitus ab und propagierte vielmehr die statuaria, die Komödie mit statischem Handlungsablauf (Haut. 35-40). Terenz konnte mit der römischen komischen Tradition und ihrem derben Schauspiel wenig anfangen. Seine Dichtung enthält keine cantica mehr, sondern atmet den Geist unverfälschter hellenistischer Poesie 50. Nicht nur in seiner Sprache ähnelt Terenz Menander oder Apollodor von Karystos: Wie die Stücke der griechischen Neuen Komödie setzt sich auch Te48 Cfr. nur J. Andreau, Banque grecque et banque romaine dans le théâtre de Plaute et de Térence, cit., 520-523; F. Callier, Einige Bemerkungen über das ‘ius’ und das ‘aequum’ bei Terenz, in J. Blänsdorf (Hrsg.), Theater und Gesellschaft im ‘Imperium Romanum’, cit., 82. 49 Zur Sprache des Terenz cfr. A. Bagordo, Beobachtungen zur Sprache des Terenz. Mit besonderer Berücksichtigung der umgangssprachlichen Elemente, Göttingen 2001. 50 F. Dupont, L’acteur-roi: le théâtre dans la Rome antique, cit., 368.

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renz mit ethischen Problemen auseinander, mit denen Menschen konfrontiert werden können, und verzichtet auf die derbe Komik, mit der sein römischer Vorgänger Plautus bei seinem Publikum solchen Erfolg gehabt hatte. Plautus wollte das laute Gelächter seiner Zuseher hören, Terenz hingegen ging es um das leise Lächeln der Nachdenklichkeit. Berühmt ist Caesars Ausspruch über den jüngeren der beiden römischen Komödiendichter: Er stufte Terenz als einen dimidiatus Menander ein, also als einen halbierten Menander. Gleich, ob dies nun als Lob oder als Tadel aufzufassen ist, kommt darin doch die klare Einschätzung Caesars zum Ausdruck, dass zwischen Menander und Terenz hinsichtlich Inhalts, Stils und Sprache ihrer Stücke eine deutliche Ähnlichkeit bestanden haben muss. Angesichts des römischen Publikums und seiner Vorliebe für derbe, frivole und bodenständige Komik, in der es seine eigene Existenz wiedererkennen konnte, verwundert es nicht, dass die anspruchsvollen Stücke des Terenz in erster Linie bei der intellektuellen Elite Roms und weniger beim einfachen Volk (cfr. das Schicksal der Hecyra) Erfolg hatten. Die soeben festgestellten Unterschiede zwischen den Komödien des Plautus und des Terenz müssen deswegen umso mehr verwundern, als beide Dichter Repräsentanten derselben Zeit sind, wenngleich sie sich nicht mehr gekannt haben dürften, da Plautus in dem Jahr (höchstwahrscheinlich 185 v. Chr.) starb, in dem Terenz (jedenfalls Sueton zufolge) geboren wurde. Wenn auch bei Klassifizierungen und Einordnungen stets Vorsicht geboten ist, so scheint es dennoch, als ob dieser frappante Unterschied das Resultat der Zugehörigkeit unserer beider Dichter zu zwei sich antithetisch gegenüberstehenden Geistesströmungen ist, welche die damalige römische Welt und Politik bewegten und die innerhalb der römischen Adels- und Führungsschicht eine unüberbrückbare Kluft öffneten. Denn es war eine unruhige Zeit, in der Plautus und Terenz ihre Werke verfassten. Karthago war kaum zum zweiten Mal niedergerungen (201 v. Chr.), das Hauptoperationsgebiet der römischen Truppen befand sich nun im Osten. 190 v. Chr. schlug Lucius Cornelius Scipio Antiochos von Makedonien bei Magnesia und verpflichtete ihn nicht nur, Hannibal auszuliefern, sondern auch zu einer Kriegsentschädigung von unglaublichen 15.000 Talenten 51. Dieser Sieg trug Scipio den Beinamen Asiaticus und Rom einen Goldregen ein. Es folgten die Triumphe des M. Fulvius Nobilior über die Ambraker sowie des Cn. Manlius Vulso über die Galater. Unermessliche Reichtümer ergossen sich über die Hauptstadt des neuen Weltreichs. Schon die von Manlius eroberte Menge Silbers war doppelt so groß wie diejenige, welche Scipio Africanus 201 v. Chr. aus Karthago nach Rom gebracht hatte 52. Zusammen mit den Reichtümern gelangten auch Unmengen griechischer Luxusgüter und Kunstgegenstände nach W. Hofmann, Plautus, cit., 12. H. Bellen, Grundzüge der römischen Geschichte, I, Von der Königszeit bis zum Übergang der Republik in den Prinzipat, Darmstadt 1995, 71-72. 51 52

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Rom, die äußerst bewundert und begehrt wurden. Als weiteres Ergebnis der Kriege im Osten strömten Tausende von Kriegsgefangenen nach Rom, die dort als Sklaven verkauft wurden. Dieser Umstand ermöglichte es den Angehörigen der oberen Klassen Roms, ihre kleinen landwirtschaftlichen Anwesen in höchst ertragreiche Großbetriebe umzuwandeln, da es ja nicht an Sklaven und damit an billigen Arbeitskräften mangelte. In diesem allgemeinen Überfluss drohten ursprüngliche römische Charaktereigenschaften wie virtus, pietas, modestia zu verschwinden. Infolgedessen bildete sich schon früh eine Gruppierung innerhalb der römischen Nobilität heraus, die dem Griechischen, das sie als die Ursache allen Übels und besonders der Dekadenz und der Verweichlichung ansahen, ganz allgemein den Kampf ansagten. Spitze dieser Bewegung war mit dem unbeugsamen Cato ein Römer von altem Schrot und Korn, der seine adeligen Landsleute als sittenstrenger Zensor 186 v. Chr. das Fürchten lehrte. Cato und der konservative Zirkel, der sich um ihn scharte, lehnte jeglichen griechischen Einfluss als verweichlichendes und korrumpierendes Element ab. Berühmt sind die Anweisungen an seinen Sohn, den er aufforderte, sich vor den griechischen Ärzten in Acht zu nehmen, da diese sämtlich Halsabschneider seien, die den Untergang des römischen Volkes betrieben (ad fil. frg. 1). Deutlicher Beweis für die Anstrengungen und Bemühungen dieser konservativen Kreise Roms, die in ihren Augen fatalen Auswirkungen des plötzlichen Reichtums aus dem Osten einzudämmen, sind die zahlreichen leges aus dieser Zeit, welche sich gegen zu große Luxusentfaltung richteten. Die ersten Maßnahmen dieser Luxusgesetzgebung datieren bereits aus der Zeit des zweiten punischen Krieges: 215 v. Chr. versuchte die (umstrittene und 195 v. Chr. wieder aufgehobene) lex Oppia, den Aufwand der Römerinnen für Kleidung und Schmuck nach Möglichkeit einzuschränken; 204 v. Chr. setzte die lex Cincia allzu ausufernden Geschenkleistungen gewisse Grenzen. Die lex Orchia aus dem Jahre 182 v. Chr. wiederum beschränkte die Anzahl der Gäste, die man zum Bankett einladen durfte, während die lex Voconia 169 v. Chr. einen Höchstbetrag für an Frauen gerichtete Vermächtnisse einführte. Auch die lex Fannia aus dem Jahre 161 v. Chr. wandte sich gegen die öffentliche Zurschaustellung der eigenen Reichtümer: Sie beschränkte den Aufwand für die Ausrichtung von Banketten anlässlich der ludi Megalenses empfindlich. Auch die restriktive Gesetzgebung gegen religiöse und philosophische Einflüsse aus dem Osten zeugt vom erbitterten Kampf, den die Gruppe rund um Cato Censorius gegen die zunehmende und offenbar unaufhaltsame Hellenisierung Roms und die damit verbundenen Bedrohung des mos maiorum und der altrömischen Mentalität, die ihre Wurzeln in der bäuerlichen Welt hatte, führte. Berühmtheit hat das SC de Bacchanalibus erlangt, mit dem im Jahre 186 v. Chr. die Ausübung des Bacchuskultes strengen Regeln unterworfen wurde. Auch die in Rom weilenden griechischen Philosophen bekamen die Vorstöße der römischen Konservativen empfindlich zu spüren: 173 v. Chr. wurden zwei Epikureer aus Rom verbannt, zwölf Jahre 89

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später folgte eine generelle Ausweisung aller griechischen Philosophen und Redner. Doch diese hellenophobe Strömung blieb nicht ohne Opposition. Den Gegenpol zu dieser antigriechischen Bewegung bildete der legendäre, extrem philhellenische Scipionenkreis, der seine Bezeichnung von der ihn dominierenden Persönlichkeit des Scipio Africanus herleitete. Dieser berühmte Sohn des großen römischen Generals Aemilius Paulus hatte eine mehr griechische denn römische Erziehung genossen: So war er nicht nur von griechischen Rede-, Grammatik- und Philosophielehrern umgeben, unter denen besonders der Name des Polybius Aufmerksamkeit erregt, sondern erhielt auch von seinem Vater die gesamte Bibliothek des makedonischen Königs Perses geschenkt, welche Aemilius Paulus nach seinem Sieg bei Pydna 168 v. Chr. als Beute nach Rom geschafft hatte. Scipio scharte eine Anzahl von Griechenfreunden aus höchstem römischen Adel um sich, die den Errungenschaften und Leistungen der griechischen Geistesund Arbeitswelt voller Bewunderung, ja sogar Hochachtung gegenüberstanden. Der vornehmen Eleganz ihres Umgangstones, der klaren Vollkommenheit ihrer Sprache sowie der von Humanitätsgedanken geprägten Geisteshaltung, welche die Mitglieder diese Kreises auszeichnete, hat niemand Geringerer als Cicero in seinem erhabensten Werk, der Res publica, ein unvergessliches Denkmal gesetzt. Ihm ist es zu verdanken, dass wir die hervorragendsten Persönlichkeiten dieses Scipionenkreises mit ihren Namen kennen. Interessanterweise sind es dieselben, die uns der Kommentator Donat als Freunde und Gönner des Terenz nennt (ad Ad. 20), nämlich Scipio, Furius Philus (dessen griechischer Beiname wohl von seiner Liebe zu allem Griechischen zeugt) und Laelius (wegen seiner profunden Philosophiekenntinsse ‘der Weise’ genannt). Dass die Beziehung des jungen afrikanischen Dichters zu diesen dominierenden prohellenischen Persönlichkeiten seiner Zeit über eine bloße Bekanntschaft weit hinausging, bestätigt auch Sueton in seiner Terenz-Vita. So eng war die Freundschaft des jungen Afrikaners zu diesen hochgestellten Mitgliedern des Scipionenkreises, dass schon bald böse Zungen behaupteten, Scipio und Laelius hätten Terenz beim Dichten seiner Theaterstücke geholfen (Ad. 16). Gut zweihundert Jahre später erklärte der große Redelehrer Quintilian Scipio sogar zum eigentlichen Autor der Komödien (Inst. 10.1.99). Terenz selbst, der sich in seinen Prologen zum Hautontimorumenos (23 ss.) und zu den Adelphoe mit der vielfältigen zeitgenössischen Kritik auseinandersetzt, nimmt auch zu diesen Vorwürfen Stellung. Es ist bezeichnend für seine Nahebeziehung zu P. Cornelius Scipio, dass er eine Hilfestellung keineswegs in Abrede stellt, sondern vielmehr erklärt, er sei stolz darauf, sich des Wohlwollens von Männern zu erfreuen, die Rom und damit jedem Römer in Krieg und Frieden die größten Dienste erwiesen haben (Ad. 18). Tatsache ist jedenfalls, dass zwei seiner Komödien, nämlich die Adelphoe und die zweite Aufführung der Hecyra laut den Aussagen der Didaskalien anlässlich der ludi funebres für Aemilius Paulus, den Vater Scipios, aufgeführt 90

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wurden. Es ist also nur allzu begreiflich, dass Scipio ein reges Interesse an den Werken hatte, die an den Leichenspielen zu Ehren seines Vaters zur Aufführung gelangten. Die Vorwürfe der Zusammenarbeit werden also einer gewissen Grundlage nicht entbehrt haben. Gleichgültig, in welchem Ausmaß es zu einer Hilfestellung Scipios und seiner Freunde gekommen ist: Der Umstand, dass Terenz mit der Ausarbeitung von Komödien für die Begräbnisfeierlichkeiten für Aemilius Paulus beauftragt wurde, ist ein sicheres Indiz für die Affinität des Dichters zum philhellenischen Scipionenkreis. Mit aller Vorsicht, die bei solchen Aussagen geboten ist, möchte ich die Unterschiede zwischen Plautus und Terenz hinsichtlich Inhalt, Sprache und Stil ihrer Komödien auf ihre Zugehörigkeit zu jenen zwei unterschiedlichen politischen Gruppierungen, die ein jeweils konträres Weltbild vertraten, zurückführen: Hier die derbe, oft soldatische Komik des Plautus, die oft an wilde Saturnalienspäße erinnert, dort die heitere, elegante Schönheit der Sprache Terenz’, dessen von edlen Persönlichkeiten dominierte Handlung mit ihrer Problematik der Schwächen des menschlichen Charakters die deutliche Handschrift der hellenistischen Komödie, ja sogar einen Hauch der großen griechischen Tragödie in sich trägt. 4.2. – Als Beispiele dieser so konträren Tendenzen sollen hier abschließend zwei besonders eindrucksvolle Gestalten der beiden Dichter vorgestellt werden, nämlich der plautinische Truculentus und der terenzische Menedemus. Truculentus (aus Plautus’ gleichnamiger Komödie) ist ein großspuriger Schreihals, ein grober, ungeschlachter Bauern-Sklave, der aus seiner ländlichen Abstammung kein Geheimnis macht, sondern sich selbst voll Stolz einen rusticus (Truc. 263) nennt, der bei seiner Gartenharke (sarculum: Truc. 276) flucht und seine Aussagen mit kräftigen Bildern aus seiner Kuh- und Schweinestallwelt untermalt. Als Gegner jeglicher städtischen Verweichlichung hat er für die modische Kleidung der Stadthure Astaphium nur Verachtung übrig. Er preist vielmehr die Sparsamkeit und Härte (parsimonia, duritia 53: Truc. 310 s.) seines Herren. Kurz, dieser Truculentus ist geradezu der Prototyp eines römischen Bauern der alten Art, an dem ein Marcus Porcius Cato seine helle Freude gehabt haben muss 54. Ihm gegenüber steht die edle Figur eines Menedemus, der in Terenz’ Hautontimorumenos von schweren Gewissensbissen geplagt wird: Hat er doch seinen eigenen Sohn Clinia wegen dessen Lebenswandel, insbesondere wegen dessen Liebe zur schönen Hetäre Antiphila unablässig getadelt, worauf sich 53 Cfr. dazu die Äußerungen (ausgerechnet!) Catos über seine eigene Erziehung in dem bei Festus (p. 350.26 ss.) überliefertem Fragment aus der Rede Contra L. Thermum: Ego iam a principio in p a r s i m o n i a atque in d u r i t i a atque industria omnem adulescentiam meam abstinui agro colendo, saxis Sabinis silicibus repastinandis atque conserendis. (Hervorhebung PL). 54 Cfr. auch W. Hofmann, Plautus, cit., 16.

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Philipp Leitner

dieser schließlich in einer Nacht- und Nebelaktion zum Kriegsdienst nach Asien meldete, ohne seinen Vater davon vorher in Kenntnis gesetzt zu haben. Menedemus macht sich nun bittere Vorwürfe, seinem Sohn gegenüber zu hart gewesen zu sein, und wünscht sich die Tage zurück, in denen er Clinia noch um sich hatte. Es wirft ein bezeichnendes Licht auf diese Charakterisierung solch einer typisch terenzischen Persönlichkeit von vornehmer Größe, die sich zur Strafe selbst auferlegt hat, keine Minute ohne Arbeit zu sein, solange der Sohn der Mühsal des Kriegsdienstes unterworfen ist, um auf diese Weise die Last gewissermaßen mit ihm zu teilen. Ergreifend ist die Szene, in der er seinem Nachbarn Chremes in seiner tief empfundenen Freude über die plötzliche Rückkehr seines Sohnes erklärt, er wolle sich lieber durch den großartigen Aufwand und die kapriziösen Anwandlungen der Geliebten seines Sohnes in den Ruin treiben lassen, als eine Maßnahme zu setzen, die einen Schatten auf dessen Glück werfen könnte. Die soeben vorgenommene Gegenüberstellung des plautinischen Truculentus und des terenzischen Menedemus offenbart eine Tendenz, die Zuseher und Leser spüren lässt, dass die Komödien des Plautus von römischem, geradezu catonischem 55 Geist durchdrungen sind, während über den Werken des Terenz der milde Hauch des Griechischen weht. Die Zugehörigkeit des Terenz zu Scipios griechenfreundlichem Kreis und seiner Ideen erklärt die Affinität des Dichters zu seinen hellenistischen Vorlagen. Terenz verfasste seine Stücke nicht zur derben Belustigung eines Massenpublikums. Wie die hellenistischen Komödiendichter bemühte er sich um eine in sich geschlossene Handlung mit konsequentem Ablauf unter Wahrung der Bühnenillusion. Wie Menander konzentrierte er sich auf die subtile Darstellung ethischer Probleme des menschlichen Zusammenlebens. Daraus ergibt sich aber auch, dass Anspielungen auf rechtliche Hintergründe oder spezielle Rechtsfragen sehr selten sind; wenn sie sich finden, sind sie eher unbestimmt und neutral gehalten, sodass sie ebensogut zu römischen wie auch zu griechischen Rechtsvorstellungen passen könnten. Es hat im Zweifelsfalle sogar den Anschein, als ob Terenz sich eher an die griechische Vorlage hielte und in Fällen, wo Rechtsformen von einander abweichen, der griechischen Variante vor der römischen den Vorzug gäbe. Trotz dieser Umstände darf man Terenz nicht jegliche Bedeutung als Zeugen für die römische Rechtspraxis absprechen. Schon die Rücksicht auf sein Theaterpublikum, das in weiten Teilen dem des Plautus ähnlich war, musste ihn daran gehindert haben, sein Stück ausschließlich in die griechische (Rechts-)Welt zu verpflan55 Die Beobachtung, dass Plautus sich in seinen Stücken immer wieder an die Moralvorstellungen des Cato annäherte, wurde in der Literatur immer wieder gemacht: T. Frank, Some Political Allusions in Plautus’ ‘Trinummus’, in AJPh. 53 (1932), 152-156; D. Gagliardi, Aspetti del teatro comico latino: la politica di Plauto, in P e I. 5.1-2 (1963), 171; E. Segal, The Purpose of the ‘Trinummus’, in AJPh. 95 (1974), 252-264.

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Plautus als Rechtszeuge

zen. Zweifellos aber ist bei Terenz eine weitaus größere Vorsicht angebracht als bei Plautus: Jede einzelne Stelle muss genau auf ihre Zugehörigkeit zu einem bestimmten Rechtskreis geprüft werden. Plautus hingegen dürfen wir als Zeugen des römischen Rechts getrost mehr Vertrauen entgegenbringen. Lange genug hat die ungünstige Meinung vieler Gelehrter, die in römischen Werken nur die Imitation griechischer Originale sahen, der römischen Dramenliteratur und römischen Literatur überhaupt geschadet. Doch wer könnte etwa die Eigenständigkeit Vergils und seiner Aeneis mit ihrer so römischen Botschaft Homer gegenüber leugnen? Wer die des Tragödiendichters Seneca, in dessen gleichnamiger Tragödie die machtvolle, alles dominierende Medea kaum noch etwas mit der fast mädchenhaft-sanften Kolcherin der euripideischen Vorlage zu tun hat? So wollen wir uns von dem so verbreiteten «terrorisme philhellène» 56 lösen und auch Plautus seine Originalität zugestehen, die ihn zu einem wichtigen Zeugen 57 der sozialen, wirtschaftlichen und auch rechtlichen Verhältnisse des Rom seiner Zeit macht.

F. Dupont, L’acteur-roi: le théâtre dans la Rome antique, cit., 135. Trotz U.E. Paoli, Comici latini e diritto attico, cit., 33, der meint, über das soziale Leben Roms im zweiten vorchristlichen Jahrhundert nichts wissen zu können, da es keine Zeugen dafür gäbe. 56 57

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MARIA VITTORIA BRAMANTE

‘PATRES’, ‘FILII’ E ‘FILIAE’ NELLE COMMEDIE DI PLAUTO Note sul diritto nel teatro

Estratto da

DIRITTO E TEATRO IN GRECIA E A ROMA A cura di Eva Cantarella e Lorenzo Gagliardi Milano 2007

Maria Vittoria Bramante *

‘PATRES’, ‘FILII’ E ‘FILIAE’ NELLE COMMEDIE DI PLAUTO Note sul diritto nel teatro

1. – È noto che le espressioni teatrali, a partire dal mondo antico e sino all’età moderna e contemporanea, sono rappresentazioni mediate, per il tramite della visione del loro autore, della società umana cui si rivolgono e di cui evidentemente costituiscono il portato scenico immaginifico 1. È anche vero che la vicenda teatrale, molto spesso, nell’intento dell’autore vuole essere strumento di denunzia e/o di riprovazione, più o meno marcata, ed, in ogni caso, satirica e ironica, del quotidiano in una tensione teleologica all’educazione del bello, del buono, del giusto 2. Il che, il più delle volte, risulta apertamente identificato nella definizione istituzionale del potere costituito e nell’assetto di valori che lo strutturano, assumendo la finzione scenica sic et simpliciter connotati celebrativi. Ed ovviamente è importante il linguaggio usato 3. * Università degli Studi di Napoli Federico II. 1 H. Bergson, Le rire. Essai sur la signification du comique, Paris 191311, 167, il quale ritiene, come del resto la maggior parte degli autori moderni che si sono occupati del problema, che il ‘comico’ consiste essenzialmente nella disposizione di atti ed avvenimenti che, inseriti gli uni dentro gli altri, sono in grado di darci l’illusione della vita. La letteratura riguardante la vis comica e la natura della commedia è vastissima. Tra i più significativi sono gli studi di W. Suss, Das Problem des Komischen im Altertum, in Neue Jahrbücher für das klassische Altertum 2 (1920), 28-45; A. Nicoll, The Theory of Drama, London 1931, 15 ss.; B.H. Clark, European Theories of the Drama, New York 1947, 10 ss.; A. Rapp, The Origins of Wit and Humor, New York 1951, 34 ss. 2 G. Petrone, Morale e antimorale nelle commedie di Plauto, Palermo 1977, 14 ss. 3 Nella scelta terminologica di uno scrittore, all’interno del patrimonio linguistico di una società umana, contribuisce in maniera decisiva un’esigenza di adattamento ai caratteri stilistici e lessicali che sono propri del genere letterario cui attende e che ovviamente dif-

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Anche a Roma, nell’ultra millenario svolgimento della sua storia, il teatro 4, in quanto espressione culturale, ha conosciuto l’influenza delle dinamiche politiche, segnatamente a partire dall’età repubblicana e, per la sua vis attractiva, quale momento di riunione, di confronto, di convivium dei cives che si recavano e ‘partecipavano’ agli spettacoli, risulta per gli antichisti (giuristi, storici, antropologi, papirologi, epigrafisti etc.) ‘strumento conoscitivo’ di indiscusso valore. L’esegesi testuale, comparativa e sistematica delle commedie e delle tragedie o di frammenti di esse, per quelle non pervenuteci integre, quindi, permette di evidenziare – sia pure attraverso l’ausilio di rigorose premesse metodologiche – elementi significativi tendenzialmente indicativi del modus vivendi dei Romani sub specie temporis et spatii oggetto della ricerca 5. E proprio l’intima (e pressoché indiscussa) connessione tra diritto e società sollecita una sempre maggiore attenzione allo studio delle trame teatrali ed una riflessione sul loro contenuto giuridico, in particolare, sul tema delle attività negoziali 6, nel tentativo di ricostruire con buon grado di attendibilità,

feriscono notevolmente da un genere all’altro. Lo aveva ben rilevato già Cicerone quando osservava: Poematis tragici, comici, epici, melici etiam ac dithyrambici … suum [scil. genus] cuiusque est, diversum a reliquis. Itaque et in tragoedia comicum vitiosum est et in comoedia turpe tragicum; et in ceteris suus est cuique certus sonus et quaedam intellegentibus nota vox (opt. gen. 1.1). In particolare, in Plauto ricorre l’uso di termini e fraseologie giuridiche. Si segnala spec. E. Karakis, Legal Language in Plautus with Special Reference to Trinummus, in Mnemosyne 56 (2003), 194 ss.; G. Chiarini, Imparzialità e scrittura scenica in Plauto, in Rivista di Cultura Classica e Medioevale. Miscellanea di Studi in memoria di Marino Barchiesi, I, Roma 1980, 211; G. Lotito, Usi e funzioni del diritto. Qualche osservazione su Plauto e la commedia nuova, in AA.VV., Per la storia del pensiero giuridico romano. Dall’età dei pontefici alla scuola di Servio, I, Torino 1996, 56 ss. 4 Tra le opere introduttive allo studio del teatro romano arcaico si segnala E. Paratore, Storia del teatro latino, Milano 1957, 20 ss. Vd. anche G. Duckworth, The Nature of Roman Comedy. A Study in Popular Entertainment, Princeton 1952, 12; B. Gentili, Lo spettacolo nel mondo antico. Teatro ellenistico e teatro romano arcaico, Roma - Bari 1977, 49 ss.; R. Beacham, The Roman Theatre and its Audience, Cambridge 1991, 14. 5 L. Labruna, Plauto, Manilio, Catone: premesse allo studio dell’‘emptio’ consensuale, in Labeo 14 (1968), 25 ss. (ora anche in Id., ‘Adminicula’, Napoli 1995, 179 ss.), il quale ritiene giustamente preliminare all’utilizzo dei passi plautini «una critica filologica per individuare le caratteristiche del teatro plautino, collocandolo nel contesto politico e storico in cui fiorì». Conclude, tuttavia, che per l’indagine sull’origine dell’istituto della compravendita, le commedie del Sarsinate presentano «scarsa utilità». 6 Tra i lavori più significativi: E. Costa, Il diritto privato romano nelle commedie di Plauto, Torino 1890, 10 ss.; Id., Il diritto privato nelle commedie di Terenzio, Bologna 1893, 15 ss.; O. Frederhausen, ‘De iure plautino et terentiano’, Göttingen 1906, 20 ss.; E. Fraenkel, Elementi plautini in Plauto (1922), trad. it. di F. Munari, Firenze 1960, 23 ss. Nel presente contributo non si tratterà della mancipatio e del contratto di emptio-venditio in Plauto, temi molto interessanti, ma troppo vasti, e si rinvia, quindi, tra gli altri, a Labruna, Plauto, Manilio, Catone, cit., 25 ss.; E. Costa, Il diritto privato romano, cit., 267 ss.; Id., Il diritto privato

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a seconda dei casi, la genesi, l’evoluzione e l’applicazione pratica degli istituti giuridici. Si tratta, con tutta evidenza, di una ricerca molto impegnativa per la gran quantità del materiale di riferimento, che richiederebbe una reductio ad unitatem destinata ad un lavoro autonomo. 2. – Plauto è scrittore di commedie tra il 204 ed il 184 a.C. circa, quando la società romana, affievolitosi progressivamente il vigore della tradizione, del mos, era attraversata da profonde tensioni politiche e si apriva ai commerci, da un lato, mentre si rafforzava il potere latifondista dei ceti più abbienti, dall’altro 7. Di questo fervore culturale è testimone la sua produzione artistica. È tuttora controverso se il teatro di Plauto 8 possa essere considerato fonte di diritto, di volta in volta, greco (-attico) oppure romano ovvero se realizzi una romano. Terenzio, cit., 7 ss.; A. Corbino, La struttura della dichiarazione di acquisto nella ‘mancipatio’ e nella ‘iure cessio’, in ‘Collatio iuris Romani’. Études dédiées à Hans Ankum à l’occasion de son 65 ème anniversaire, I, Amsterdam 1995, 81 ss.; V. Arangio-Ruiz, La compravendita in diritto romano, I, rist. Napoli 1994 dell’ed. 1954, 10 ss.; A. Rodeghiero, Sul sinallagma genetico nell’‘emptio-venditio’ classica, Padova 2004, 23 ss. 7 F. De Martino, Storia economica di Roma antica, I-II, Firenze 1980, 104 ss. e 220 ss. 8 U.E. Paoli, Comici latini e diritto attico, Milano 1962, 14; L. Pernard, Le droit romain et le droit grec dans le théâtre de Plaute et de Térence, Lyon 1900, 67; C.S. Tomulescu, La ‘mancipatio’ nelle commedie di Plauto, cit., 286, in cui si sostiene che le commedie di riferimento per Plauto erano quelle greche del IV secolo a.C. e le condizioni storico-sociali della Roma del II secolo a C. non erano molto diverse da quelle del periodo preso a riferimento; N. Zagagi, Tradition and Originality in Plautus, Göttingen 1980, 127; A. Biscardi, Diritto greco antico, Milano 1978, 12 ss.; R. Martini, Diritti greci, Siena 2001, 24 ss. Vd. anche S. di Salvo, ‘Lex Laetoria’. Minore età e crisi sociale tra il III e il II sec. a.C., Napoli 1997, 19 ss., che discute la possibilità di utilizzare le commedie plautine come fonte di conoscenza del diritto romano e conclude che «la difficoltà di individuare soluzioni costanti relativamente al rapporto Plauto-diritto romano impone un’indagine specifica su ogni singolo locus in cui siano ravvisabili accenni ad istituzioni giuridiche-politiche». Ritiene, in particolare, «per il distacco dello squarcio dal contesto dell’originale», che nel Rudens (1380-1382: Cedo quicum habeam iudicem, / ni dolo malo instipulatus sit nive etiam dum siem / minus quinque et vigenti natus annos) e nello Pseudolus (303-304: Perii: annorum lex me perdit quinavicenaria / metuont credere omnes) di Plauto i riferimenti alla lex Laetoria siano genuini. Per evitare la rovina dei giovani sui iuris in Roma si ricorse ad una lex cd. Plaetoria o Laetoria de circumscriptione adulescentium. Rogata forse intorno al III secolo a.C., essa prevedeva un’actio legis (P)laetoriae contro coloro che, negoziando con un minore di venticinque anni pubere e sui iuris, l’avessero raggirato, approfittando della incapacità di res suas tueri. Si trattava di un’actio popularis, penale ed infamante, caduta del tutto in desuetudine in età postclassica, tanto che nel Corpus iuris di Giustiniano non se ne trova alcun cenno. Con la medesima legge furono concesse a tutela dei minori di venticinque anni anche una exceptio legis (P)laetoriae ed una in integrum restitutio propter aetatem: D.4.4.1.1 (Ulp. 11 ad ed.); D.44.1.7.1 (Paul. 3 ad Plaut.); D.4.4.3.1 (Ulp. 11 ad ed.); D.4.4.11.7 (Ulp. 11 ad ed.); D.4.4.24.1-2 (Paul. 1 sent.). C. Von Savigny, Schutz der Minderjährigten und ‘lex Plaetoria’,

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commistione ibrida di istituti giuridici tale da far perdere a ciascuno di essi la propria conformità all’ordinamento di appartenenza per essere rivestito di ‘forma scenica’ oppure se esso sia pure indirettamente fonte del diritto romano, nel riportare elementi di diritto prettamente greco (-attico). Difatti, in via preliminare, occorre rilevare il problema che si pone per il rapporto tra le commedie latine ed i corrispondenti modelli greci, al fine di determinare quanto sia greco (rectius, ateniese) e quanto sia romano 9 ed, a tal ultimo proposito, il grado di aderenza alla realtà romana delle situazioni storico-sociali di matrice ed ambientazione greca. Si tratta, con tutta evidenza, di una questione molto dibattuta e controversa tra i romanisti, che ancora di recente suscita non poco fervore di idee ed opinioni 10. Peraltro, lo scopo precipuo che il commediografo si proponeva non era solo quello di far ridere, ma piuttosto di dipingere dei caratteri, dei tipi che avessero una precisa corrispondenza nella vita di ogni giorno. E lo stesso Cicerone, riferisce il grammatico Donato (de com. 5.1), avrebbe definito la commedia come «imitazione della vita, specchio del costume, immagine del vero». in Vermischte Schriften, Berlin 1850, 45; E. Costa, Il diritto privato romano, cit., 197-200; Id., Della data della ‘lex Plaetoria de circumscriptione adulescentium’, in BIDR. 1 (1889), 23; e, più di recente, B. Albanese, Le persone nel diritto privato romano, Palermo 1979, 515 ss.; F. Musumeci, L’interpretazione dell’editto sui minori di 25 anni secondo Ofilio e Labeone, in Nozione, formazione e interpretazione del diritto dall’età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate a Filippo Gallo, II, Napoli 1997, 39; Id., L’interpretazione dell’editto sui minori di 25 anni e ‘ius controversum’ nell’età dei Severi, in ‘Iuris vincula’. Studi in onore di Mario Talamanca, VI, Napoli 2001, 35; F. Serrao, s.v. Legge (diritto romano), in ED. 23, Milano 1973, 794 ss.; G.G. Archi, s.v. Curatela (diritto romano), in ED. 9, Milano 1962, 489 ss., in part. 492. 9 In particolare, E. Gabba, Arricchimento e ascesa sociale in Plauto e Terenzio, in Index 13 (1984-1985), 5 ss., che ritiene la suddetta determinazione meno importante per Terenzio, i cui modelli, per la sensibilità umana del commediografo, «acquistano tipicità e valore in una più ampia prospettiva, valevole, e anzi significativa, per la società romana del tempo». È evidente che dalle commedie plautine e terenziane emerge uno spaccato della vita quotidiana che può consentire di delineare i rapporti (sia pure ‘ritoccati’ per il genus letterario) umani tra padri e figli, al di fuori dei rigidi schemi giuridici, che vedono di regola i secondi sottoposti alla potestas dei primi. Sugli schiavi nel teatro di Plauto vd. A. Biscardi, La capacità processuale dello schiavo, in Labeo 21 (1975), 143 ss.; G. Franciosi, s.v. Schiavitù (diritto romano), in ED. 41, Milano 1989, 620 ss.; F. Reduzzi Merola, ‘Servo parere’. Studi sulla condizione giuridica degli schiavi vicari e dei sottoposti a schiavi nelle esperienze greca e romana, Napoli 1990, 22 ss., con bibliografia. 10 L. Labruna, Plauto, Manilio, Catone, cit., 25, che presenta un puntuale quadro delle posizioni della dottrina ed a cui si rinvia per la completezza della bibliografia indicata. Sulla questione cd. plautina vd. anche G. Rotelli, Ricerca di un criterio metodologico per l’utilizzazione di Plauto, in BIDR. 16 (1972), 97; C. Venturini, Plauto testimone della società del suo tempo, in L. Agostiniani - P. Desideri (a cura di), Plauto come fonte giuridica: osservazioni e problemi, I, Napoli 2003, 112 ss.

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Sottolineava, poi, Diomede che comoedia a tragoedia differt, quod in tragoedia introducuntur heroes duces reges, in comoedia humiles atque privatae personae (I 488 K.). Al commediografo arcaico, quindi, interessava portare sulla scena tutte quante le vicende dell’uomo qualunque, in modo che lo spettatore potesse ravvisare nel singolo personaggio caratteri suoi propri o che avrebbe potuto incontrare sul suo cammino. 3. – Gli intrecci del Sarsinate 11 presentano, tra le altre, situazioni interessanti per il giurista e lo storico del diritto relative al rapporto dei patres con i propri figli, maschi e femmine. E contrariamente a quanto è stato sostenuto sulla esigua presenza di cenni in Plauto sulla patria potestas 12, ci sembra che si possa ritenere la sua commedia una preziosa fonte di informazione del concreto atteggiarsi di un istituto tipicamente romano (Gai 1.55): il pater, infatti, sui filii nati ex iustis nuptiis, esercitava la sua potestas, che si risolveva nel ius vitae atque necis, passando per 11 F. Treves Franchetti, s.v. Plauto, in NNDI. 13, Torino 1966, 129 ss.; G. Chiarini, s.v. Plauto, in Dizionario degli scrittori greci e latini, sotto la dir. di F. Della Corte, III, Settimo Milanese 1988, 1669 ss. Le citazioni delle commedie plautine sono tratte dall’edizione Les Belles Lettres di A. Ernout, Plaute, Paris 1932-1947, 7 voll.; G. Augello, Le commedie di Tito Maccio Plauto, rist. Torino 1991 dell’ed. 1972, 3 voll. Cicerone ricorda l’anno, il 184 a.C., in cui sarebbe morto Plauto: Plautus, P. Claudio L. Porcio … consulibus mortuus est, Catone censore (Brut. 15.60). Sulla paternità delle commedie Gell. 3.3.1: Verum esse comperior quod quosdam bene litteratos homines dicere audivi, qui plerasque Plauti comoedias curiose atque contente lectitarunt, non indicibus Aelii (Stilonis) nec Sedigiti nec Claudii nec Aurelii nec Aedi nec Manilii super his fabulis quae dicuntur ‘ambiguae’ crediturum, sed ipsi Plauto moribusque ingeni atque linguae eius. Hac enim iudicii norma Varronem quoque usum videmus, ed ancora Gell. 3.3.3-4: Praeter illas unam et viginti quae ‘Varronianae’ vocantur, quas id circo a ceteris segregavit, quoniam dubiosae non erant sed consensu omnium Plauti esse censebantur, quasdam item alias probavit adductus filo atque facetia sermonis Plauto congruentis easque iam nominibus aliorum occupatas Plauto vindicavit, sicuti istam quam nuperrime legebamus cui est nomen ‘Boeotia’. 4. Nam cum in illis una et viginti non sit et esse Aquili dicatur, nihil tamen Varro dubitavit quin Plauti foret, neque alius quisquam non infrequens Plauti lector dubitaverit, si vel hos solos ex ea fabula versus cognoverit, qui quoniam sunt, ut de illius Plauti more dicam, Plautinissimi, propterea et meminimus eos et ascripsimus. E. Gruen, Plautus and the Stage Public, in Id., Studies in Greek Culture and Roman Policy, Berkeley - Los Angeles - London 1990, 45 ss.; F. Bertuccio, Plauto e dintorni, Roma - Bari 1997, 32 ss. 12 R. Dareste, Le droit romain et le droit grec dans Plaute, in Études d’histoire du droit, Paris 1902, 151; A. Rabello, L’acquisto della ‘patria potestas’, in Labeo 21 (1975), 176; F. De Robertis, I limiti spaziali al potere del ‘pater familias’, in Labeo 29 (1983), 164 ss.; s.v. ‘Potestas’, in Forcellini et al., Lexicon totius Latinitatis, III, Padova 1955, 783-784; s.v. ‘Potestas’, in VIR. IV, 1953, 995-1007; s.v. ‘Potestas’, in Thesaurus linguae Latinae, X.2, Fasc. 2, Lipsiae 1982, 300-302.

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il ius liberos tollendi 13 ed il ius exponendi, il ius vendendi 14, il ius noxae dandi, nel caso il padre volesse liberarsi di ogni responsabilità derivante dalla commissione di un illecito penale da parte del figlio. In Plauto i patres familiarum promettono in sposa la filia; compiono attività negoziali con l’ausilio dei figli maschi, che altre volte, invece, sono i (soli) protagonisti della vicenda. I filii, spesso, ne dissipano i beni o escogitano artifizi e raggiri (anche con l’aiuto dei loro servi) a danno di quelli. Si tratta, tuttavia, di accidenti marginali alla fabula, il cui tema centrale è per lo più legato all’amore o al desiderio per questa o quella donna oppure alla ricerca di un qualche lucrum. Ed emergono, inoltre, indicazioni interessanti relative al rapporto familiare, personale, affettivo dei patres con i proprii filii e sintomatiche della fisiologia del rapporto potestativo, delle modalità di esercizio della patria potestas 15, riguardata non solo sub specie iuris, ma anche dal punto di vista filiale, per così dire, meta-giuridico 16. 13 Plaut. Amph. 501. S. Perozzi, ‘Tollere liberum’, in Studi in onore di Vincenzo Simoncelli nel XXV anno del suo insegnamento, Napoli 1917, 13 (ora anche in Id., Scritti giuridici, III, Milano 1948, 93 ss.), il quale ha sostenuto che l’espressione tollere liberum non è impiegata nelle fonti in senso tecnico-giuridico e che l’atto del pater aveva una risonanza solo sociale, quasi un mero uso. Contra E. Volterra, Un’osservazione in tema di ‘tollere liberos’, in Scritti giuridici, II, Napoli 1991, 217 ss., che propende per la giuridicità dell’azione di sollevare in alto il figlio, in quanto dichiarativa dell’esercizio della potestà genitoriale paterna. Al padre spettava il riconoscimento del figlio in quanto tale e, quindi, come suus heres. Il che aveva riflesso sia all’interno della famiglia sia per la società. In particolare, il contributo di Volterra è interessante per l’utilizzo di alcuni documenti della prassi giuridica egiziana costituiti da tavolette cerate (pubblicate nel CIL. Suppl. I), contenenti dichiarazioni di nascita rese da cittadini romani ed anche da provinciali. Sul tollere liberos si segnala N. Santoro, Sul ‘tollere liberos’, in Index 28 (2000), 273 ss. 14 Plaut. Persa 335-338; L. Capogrossi Colognesi, Ancora sui poteri del ‘pater familias’, in BIDR. 73 (1970), 357 ss. ; F. Serrao, Responsabilità per fatto altrui e nossalità, in BIDR. 73 (1970), 125 ss. 15 F. Schulz, I principi del diritto romano (1934), trad. it. di V. Arangio-Ruiz, Firenze 1946, 143 ss.; B. Albanese, Le persone nel diritto privato romano, Palermo 1979, 18 ss.; L. Capogrossi Colognesi, s.v. Patria potestà (diritto romano), in ED. 32, Milano 1982, 242. 16 Sul rapporto padre e figlio nella società romana Y. Thomas, Paure dei padri e violenza dei figli: immagini retoriche e norme di diritto, in E. Pellizer - N. Zorzetti (a cura di), La paura dei padri nella società antica e medioevale, Roma - Bari 1983, 113 ss.; M. Bettini, Antropologia e cultura romana, Roma 1986, 18 ss., osserva come la produzione letteraria di età romana sia ricca di padri imperiosi, capaci di vendere o addirittura uccidere i figli per il bene dello Stato; G. Minois, Storia della vecchiaia dall’antichità al Rinascimento, Bari 1988, 95, che nota come i legami all’interno della famiglia siano di natura giuridica più che affettivi. Inoltre, M. Lentano, ‘Patris pudor’ / ‘matris pietas’. Aspetti terminologici e valenze antropologiche del rapporto generazionale in Terenzio, in Aufidus 15 (1991), 15 ss. Infine, G. Petrone, Metafora e tragedia. Immagini e modelli tragici nel mondo romano, Palermo 1996, 85 ss. e M. Lentano, Le relazioni difficili. Parentela e matrimonio nella commedia latina, Bari 1996, 27 ss.

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4. – Veniamo ad esempi tratti dalle commedie plautine intorno al rapporto pater-filius. Nell’Amphitruo il dio Mercurio, chiamato dal padre Giove a prestargli aiuto affinché il generale Anfitrione sia burlato (997: Nunc Amphitruonem vult deludi meus pater), assumendo le vesti dello schiavo di questo di nome Sosia, dice: Ego sum Iovi dicto audiens, eius iussu nunc huc me adfero (989). E, poi, prosegue: Pater vocat me, eum sequor, eius dicto imperio sum audiens. / Ut filium bonum patri esse oportet, idem ego sum patri (991-992). Il figlio obbedisce alla richiesta del padre di seguirlo. Qui, l’utilizzo dei verbi audire ed adferre testimoniano la costante attenzione del figlio, pronto a recepire ogni sorta di dictum del padre e ad attivarsi concretamente per la realizzazione dello stesso. L’autorità del padre si esprimeva in una determinazione di volontà stringente per il filius, per cui si può ritenere che non immotivatamente Plauto utilizzi (oltre che per ragioni sceniche) il termine imperium 17, che reca indubbie connotazioni di carattere militare. In qualche modo, sembra, Plauto avvicina la figura del filius a quella di un miles 18. Il soldato come il figlio sono sottoposti ad un potere forte, durevole, ma comunque temporaneo: il primo alla potestas del pater; il secondo all’imperium militiae del dux. L’uso del termine imperium e di lemmi verbali quali sequor, adsequor, audio, oboedio e persequor indicano in modo inequivoco una esclusiva sottoposizione del filius al pater 19. L’immaginario bellico, tra l’altro, trova ampio sviluppo pure nel Mercator, dove la competitività amorosa insorta fra padre e figlio assume l’aspetto di un 17 S.v. ‘Imperium’, in Thesaurus linguae Latinae, II.1, Lipsiae 1934-1964, 568-582 e s.v. ‘Impero’, ibidem, 582-590; s.v. ‘Imperium’, in VIR. III.1, 1979, 424-426 e s.v. ‘Impero’, ibidem, 426-427. 18 La lettura delle commedie plautine stupisce per lo straordinario uso del gergo militare: il mondo bellico offre al commediografo latino un inesauribile serbatoio a cui attingere metafore ed espressioni. Si tratta dell’uso di un registro fuori dal contesto per rafforzare la situazione comica (es. i due Menecmi si contendono la preda del mantello della donna: Men. 125-134). Alla stregua di un soldato viene dipinto anche Lesbonico nel Trinummus, nel dialogo fra i vecchi Megaronide e Callicle. Megaronide, infatti, stimando poco oculato e conveniente il comportamento dell’amico Callicle, che ha acquistato l’abitazione dal giovane Lesbonico, in assenza del padre, pagando in contanti, lo rimprovera: Dedisne hoc facto ei gladium qui se occideret? (129). La domanda è retorica ed esige una risposta affermativa. Infatti, come spiega lo stesso Megaronide, consegnare soldi ad un giovane innamorato equivale a mettergli in mano una spada. Per G. Boissier, ‘Quomodo Graecos poetas Plautus transtulerit’, Paris 1857, 31, Plauto avrebbe sfruttato espressioni ed immagini militari per volgere in riso, al cospetto di un pubblico plebeo, la gravitas e la dignitas del patriziato romano; F. Della Corte, Da Sarsina a Roma, Firenze 1967, 27, sostiene, in base alla tecnicità del linguaggio bellico, che Plauto ha probabilmente combattuto in giovinezza con i Romani, mentre Terenzio «digiuno di armi, trasforma l’immagine militare mediante metafore». 19 Bacch. 450: Obsequens obediensque est mori atque imperiis patris.

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vero e proprio conflitto, senza esclusione di colpi. Osteggiato dalla presenza del genitore Demifone, il giovane Carino delega all’amico Eutico il compito di riportargli l’amata. Gli impedimenti frapposti dal padre al figlio costringono sovente il giovane ad agire clam patrem per coronare i propri sogni d’amore 20. Con riferimento all’imperium, ancora si può dire che se esso nel passo considerato dell’Amphitruo designa, ex parte patris, una condizione di indiscussa preminenza – che implica esclusiva sottomissione del destinatario del comando e comporta, quindi, totale soggezione e pieno adempimento – nel testo è in relazione con bonus, che Plauto riferisce al filius. Sembrerebbe che dare obbedienza al padre, o meglio, la misura ed il grado di concreto rispetto al dictum imperioso del pater da parte del figlio caratterizzino per il commediografo un figlio come buono, per cui potrebbe leggersi nei versi di cui discutiamo un chiaro intento dell’autore (dettato forse da esigenze di ordine sociale più che etico) di docere per exempla. Sempre nell’Anfitrione, nei versi successivi, dalle parole di Mercurio-Sosia si rinviene una elencazione di comportamenti che sembrano definire una vicinitas, una sintonia d’intenti quasi, tra pater e filius, e che esulano dalla fisionomia giuridica del rapporto potestativo: Amanti subparasitor, hortor, adsto, admoneo, gaudeo. / Si quid patri volupest, voluptas ea mihi multo maxumast. / Amat, sapit. Recte facit, animo quando obsequitur suo (993-995). Dal complesso del passo plautino pare che il dovere di obbedienza possa riguardare, come in questo caso, vicende o situazioni della vita quotidiana personali, e che come tali non hanno un riflesso dal punto di vista giuridico. Ma pure in questi affari ci vuole misura. Plauto, infatti, fa dire allo stesso MercurioSosia che anche per i piaceri e gli amori si incontra un limite, quello del modus bonus (996), molto probabilmente nell’intento di docere, col richiamo (costante, ennesimo) ad un’etica dei comportamenti. Tuttavia, in Plauto considerata l’autorevolezza (e non l’autorità) del padre, imperium designa non solo un ordine, una volontà incontestabile, ma anche un consiglio, prezioso e nello stesso tempo stringente 21. Nel Trinummus, infatti, ritroviamo la locuzione capere imperia 22, con il verbo al congiuntivo piucche20 Plaut. Merc. 107: Eam me advexisse nolo resciscat pater; 341-342: Miser amicam mihi paravi, animi causa, pretio eripui, / ratus clam patrem me meum posse habere; 360-361: nequiquam, abdidi, abscondidi, abstrusam habebam. / Muscast meus pater, nil potest clam illum haberi; Truc. 57-59: Atque haec celamus nos clam magna industria, … / … ne qui parentes neu cognati sentiant; Cas. Prol. 50-51: Nunc sibi uterque contra legiones parat, / paterque filiusque, clam alter alterum; Epid. 42: Patrem videre se ne vult etiam nunc; 7071: Quia patrem prius convenire se non vult neque conspicari, / quam id argentum, quod debetur pro illa, dii numeravit. 21 Plaut. Stich. 141: Certmest, neutram vostram persequi imperium patris? 22 Plaut. Trin. 299-300: Haec tibi si mea capesses imperia. / Multa bona in pectore consident.

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‘Patres’, ‘filii’ e ‘filiae’

perfetto nella protesi di un periodo ipotetico dell’irrealtà forse per sottolineare la disposizione d’animo del padre e tutte le buone intenzioni che lo animavano nel suggerire al figlio certe indicazioni. Ma in altro luogo del Trinummus (684), imperium viene affiancato a servitus, cui è tenuto il filius, e contrapposto a preceptum. Si può, dunque, dedurre dai versi sopra citati un valore impositivo vincolante dell’imperium paterno (in quanto iussum potestativo), simile a quello del mos. Insolita per la rappresentazione costante che ne fa Plauto è, invece, nel Trinummus la condotta di Lisitele, che da figlio affettuoso e devoto non si oppone al padre né tenta di farsi beffe di lui, ma ne segue i virtuosi e probi precetti e non gli nasconde nulla delle sue attività (276b-278: Pater, adsum, impera quid vis, / neque tibi ero in mora neque latebrose / me aps tuo conspectu occultabo; e 712: nihil ego in occulto agere soleo) 23. Il pater è e può essere un esempio per il filius, come nell’Asinaria in cui il vecchio Demeneto (64-76), nel dialogo con Libanio, afferma di voler essere similis patris, che ovviamente era morto, e che non si deve temere il genitore 24. Ed ancora sul rapporto padre-figlio viene segnalata la complicità del genitore negli amori del figlio e nel compiere con quello attività finalizzate a dissipare il patrimonio familiare. Sempre Demeneto (Plaut. Asin. 64-79), nel lodare i genitori condiscendenti, ritenendo che sia l’unico modo perché i figli siano vicini, più amorevoli e benigni, ricorda, infatti, come suo padre fu capace di camuffarsi da nostromo e burlare un lenone, portandogli via la ragazza di cui lui era innamorato. Il suo scopo era appunto beneficiis me emere gnatum sibi. Deciso a seguire l’esempio paterno, intende essere vicino al figlio Agrippo, con il quale aveva una forte conflittualità (o meglio competitività), dandogli tutto il danaro che gli occorreva per i suoi amori. L’amore filiale dell’adulescens può oscillare fra sentimenti di pietas ed impietas a seconda della condotta intransigente o indulgente del genitore. Infatti, molto spesso, un atteggiamento eccessivamente severo ed autoritario del padre genera nel figlio sentimenti di odio o, comunque, di fastidio fino al desiderio di prendersi gioco di lui, o di meditare un qualche macchinoso inganno o la morte del genitore. Nelle Bacchides, ad esempio, Mnesiloco racconta compiaciuto allo schiavo Lido della beffa tesa a suo padre, Nicobulo, da Crisalo: condigne is quam techinam de auro advorsum meum fecit patrem (392). Poi, inveisce contro il Ricorda un po’ Orazio (sat. 1.4), che loda il padre e l’educazione ricevuta. Interessante un passaggio del lungo discorso di Demeneto a Libanio: Volo amet me patrem (Plaut. Asin. 77), che traduciamo «desidero che mi voglia bene semplicemente perché sono il padre». 23 24

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padre: Nam iam domum ibo atque … aliquid surrupiam patri. / Id disti dabo. Ego istanc multis ulciscar modis. / Adeo ego illam cogam usque ut … mendicet meus pater (507a-508). Esorta Crisalo a trovare un modo per ingannare il padre, affinché non venga a conoscenza dei loro piani. Tuttavia, deve essere ben congegnato, poiché Nicobulo è una persona molto acuta: … Ut ad senem etiam alteram facias viam. / Compara, fabricare, finge quod lubet, conglutina, / ut senem hodie doctum docte fallas aurumque auferas (692-694). Ancora, ad esempio, nel Mercator, il giovane Carino, riferendosi al vecchio Demifonte, dice all’amico Eutico: Promittebas te os sublinere meo patri … (631). Dai passi presi in considerazione, a nostro avviso, la commedia del Sarsinate offre interessanti indicazioni sulle modalità di estrinsecazione della patria potestas, ma anche per dedurne una (indiretta) denunzia di comportamenti eccessivi (vicendevoli, a volte) tra padri e figli nell’intento di contribuire ad un orientamento etico-sociale degli ‘spettatori’. Proprio quando l’intreccio è più esilarante, quando il padre è vittima di tranelli e raggiri, proprio quando è deriso e beffeggiato, proprio quando il tono si fa più serio, e si esalta l’amore filiale e genitoriale, proprio quando il figlio dimostra obbedienza al padre perché il suo iussum è autorevole e benigno, piuttosto che mera espressione di ‘potere giuridico’ in senso tecnico. I versi plautini e le altre indicazioni che si rinvengono nelle fonti letterarie 25, quali iudex domesticus e domesticus magistratus, ci inducono qualche riflessione sulla vexata quaestio dell’esistenza di una sorta di giurisdizione domestica in relazione all’esercizio dei poteri del pater ed intorno al termine ed alla nozione di imperium, che connota la patria potestas. Si tratta, a nostro avviso, di aspetti che costituiscono le facce di una stessa medaglia. Il pater aveva all’interno della sua famiglia, per la sua posizione apicale, un potere molto ampio, che si strutturava e si definiva, in caso di esercizio, in una pluralità di facoltà. La discrezionalità del padre in relazione all’an ed al quomodo agere sui figli (e sugli altri sottoposti), nel senso di concretizzare comportamenti dei cui effetti i filii erano meri destinatari, dà il grado della sua autonomia anche quando la civitas va strutturandosi secondo un ordinamento che riconosceva distinzioni per status e capacità, e va conferendo al pater dignità, pressoché esclusiva, di soggetto di diritto, imponendo, ove mai, limiti alla potestà paterna. E proprio la suggestione data dalla piena soggezione dei figli al padre (lasciando fuori dal discorso, perché appartiene alla sfera dell’indifferente giuridico, ogni considerazione sulla esistenza di un rapporto affettivo tra padri e figli) ha spinto la dottrina romanistica a mettere a confronto la realtà statale e quella familiare, nell’intento, tuttora controverso e non provato, di trovare 25 Nel De beneficiis di Seneca riferiti ai patres si legge domestici magistrati (3.11.2); iudex domesticus è in Controversiae (2.3.18); similmente, ancora, in Cic. Pis. 40.97, in Liv. 2.41.10.

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‘Patres’, ‘filii’ e ‘filiae’

punti di contatto biunivoci tra imperium e iurisdictio del magistrato e imperium e iurisdictio 26 del pater familias. È stato sostenuto 27, infatti – ma si tratta di una tesi contestata da chi afferma si tratti di una società naturale, fondata su vincoli di sangue 28 –, che la famiglia romana, in particolare quella arcaica, sarebbe un organismo politico esclusivo, e natura politica avrebbero, quindi, gli atti di esercizio della potestas paterna, i cui unici limiti contenuti nei mores familiares si impongono al padre come regulae iuris. Proprio per questo l’imperium paterno potrebbe essere ricondotto entro categorie di diritto pubblico romano, nel senso che esso determina situazioni di soggezione nei figli analoghe, al di fuori dell’ambito della famiglia, alla posizione di chi è sottoposto ai poteri del magistratus cum imperio 29. In questa sede si può concludere che, per il relativo ambito cronologico, le indicazioni tratte dalle commedie plautine sul rapporto tra patres e filii si caratterizzi per una soggezione dei secondi ai primi derivante non solo dal legame di sangue e dalla struttura della famiglia, ma anche dall’ordinamento giuridico romano, costruito intorno alle distinzioni per status e capacità ed alla tutela della famiglia, personificata a livello esponenziale nei rapporti con l’esterno nella figura autorevole del pater. 5. – In Plauto il filius familias è indicato anche come erus oppure dominus 30 per la circostanza che avrebbe acquistato, alla morte del padre, piena autono26 Al pater non si riferiscono nelle fonti, a quanto ne so, relazioni con il termine iurisdictio, ovviamente impiegato qui in senso atecnico. E. Volterra, Il preteso tribunale domestico in diritto romano, in Scritti giuridici, II, Napoli 1991, 127, il quale, dopo ampia discussione, (ivi la relativa bibliografia), esclude che a Roma si poteva configurare una giurisdizione domestica, poiché la valutazione della condotta del figlio e la connessa determinazione di applicare una sanzione erano rimesse ad un giudizio arbitrario e discrezionale del padre. 27 P. Bonfante, Diritto romano, rist. 1990 dell’ed. 1970, 45 ss. 28 P. Voci, Esame della tesi del Bonfante sulla famiglia romana arcaica, in Studi in onore di V. Arangio-Ruiz, I, Napoli 1952, 101 ss.; Id., Qualche osservazione sulla famiglia romana arcaica, in SDHI. 19 (1953), 307 ss. (entrambi i contributi ora anche in Id., Studi di diritto romano, I, Padova 1985, rispettivamente, 147 ss. e 197 ss.). 29 P. Voci, Per la definizione dell’‘imperium’, in Studi in memoria di Emilio Albertario, I, Milano 1950, 67 ss. (ora anche in P. Voci, Studi di diritto romano, I, Padova 1985, 105 ss.), in cui si discute della nozione di imperium iure publico, ritenendo che, non avendo l’imperium del magistrato un omologo nel campo del diritto privato nella patria potestas, non si può operare, anche alla luce delle fonti, un «parallelismo» (esplicitamente e più volte affermato) tra la civitas e la familia, e che non vi sono tratti comuni, come invece è stato sostenuto, tra la matrice sacrale, quasi magica, dell’imperium del magistrato e di quello del pater, che si concretizza, di volta in volta, nei relativi atti di esercizio della patria potestas. Vd. anche L. Wenger, Hausgewalt und Staatsgewelt, in Miscellanea Francesco Ehrle: Scritti di storia e di paleografia pubblicati sotto gli auspici di S.S. Pio XI, in occasione dell’80° natalizio dell’Ecc.mo Card. Francesco Ehrle, II, Graz 1924, 1 ss. 30 Plaut. Asin. 309, 672; Capt. 18; Pseud. 492-493.

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mia, essendo di regola incapace 31, durante la vita di quello, del cui mancipium faceva parte, di disporre del patrimonio familiare 32. Riconosciutagli una mera capacità di agire idonea a produrre effetti sub specie iuris già in età preclassica, il filius familias ebbe la disponibilità ed una certa libera administratio 33 di un peculium, cioè di pusilla pecunia sive pusillum patrimonium 34, cd. profettizio (a patre profectum o profecticium), i cui beni erano detti peculiares 35. Di esso doveva rendere ragione al padre, diversamente che del peculium castrense 36. In caso di assenza del padre, la sua attività patrimoniale non si arresta alla sola negoziazione del peculio 37. Dispone del patrimonio familiare, sia pure sub condicione, ancorché implicita, del ratum habere del padre, vende e acquista, conclude contratti e contrae obbligazioni, prende danaro a prestito, anche ad interessi 38.

31 E. Volterra, L’acquisto della ‘patria potestas’ alla morte del ‘pater familias’, in BIDR. 79 (1976), 193 ss.; A. La Torre, Sobre la capacidad jurídica de derecho público del ‘filius familias’, in Estudios juridicos en homenaje al professor Ursicino Alvarez Suarez, Madrid 1978, 251; G. Lobrano, ‘Pater et filius eadem persona’. Per lo studio della patria potestas, I, Milano 1984, 20 ss. 32 L’elemento della volontà dei soggetti non va confuso con quello della capacità e della legittimazione dell’agente, il cui difetto, come l’inesistenza o l’inidoneità dell’oggetto, determina l’invalidità del regolamento d’interessi. 33 E. Albertario, ‘Libera administratio peculii’, in RIL. 61 (1929), 833 ss. (ora anche in Id., Studi di diritto romano, I, Milano 1933, 139 ss.); G. Longo, Appunti critici in tema di peculio, in SDHI. 1 (1935), 392 ss. 34 D.15.1.5.3 (Ulp. 29 ad ed.). Sul tema vd. A. Burdese, Considerazioni in tema di peculio cd. profetizio, in Studi in onore di Cesare Sanfilippo, I, Milano 1928, 69 ss.; L. Amirante, Lavoro dei giuristi sul peculio. Le definizioni da Q. Mucio ad Ulpiano, in Studi in onore di Cesare Sanfilippo, II, Milano 1983, 3 ss.; F. Reduzzi Merola, ‘Servo parere’, cit., 67 ss. E il lavoro di G. Nicosia, L’acquisto del possesso mediante i ‘potestate subiecti’, Milano 1960, 1 ss. 35 Plaut. Capt. 18-20: Is postquam hunc emit, dedit eum huic gnato suo / peculiarem, quia quasi una etas erat; Merc. 95-97: Lucrum ingens facio praeterquam mihi meus pater / dedit aestimatas merces. Ita peculium / conficco grande; Persa 201: Sophoclidisca haec peculiaris est eius. 36 D.49.17.11: Est quod a parentibus, vel cognatis in militia agenti – in militia eunti? – donatum est, quod ipse filius familias in militia adquisit, quod, nisi militaret, adquisitutus non fuisse. E. Albertario, Appunti sul peculio castrense, in BIDR. 39 (1931), 5 ss.; G. Archi, In tema di peculio quasi castrense, in Studi di storia e di diritto in onore di Enrico Besta per il XL anno del suo insegnamento, I, Milano 1937, 117; A. Guarino, L’oggetto del ‘castrense peculium’, ora in PDR., VI, Napoli 1995, 105. 37 A. Burdese, Dubbi in tema di ‘naturalis obligatio’, in Scritti giuridici Scherillo, II, Milano 1927, 498; V. Devilla, L’obbligazione naturale nel diritto romano classico, in Studi in onore di Emilio Betti, II, Milano 1962, 367. 38 S. Longo, ‘Filius familias se obligat?’ Il problema della capacità patrimoniale del ‘filius familias’, Milano 2003, 15 ss.

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Sul piano giuridico, il fatto che i filii, così come i servi 39, attendessero ad attività negoziali era possibile per la fides, che improntava i rapporti economicocommerciali. Si trattava di un’attività cui partecipavano, di regola, come longa manus del pater-dominus, da cui avevano ricevuto, per così dire, indicazioni. È stato sostenuto 40 che l’agere del figlio sostanziava un’attività di fatto, irrilevante per il diritto. In realtà, è proprio la larghezza di situazioni in cui ‘protagonista materiale’ è il filius (o anche lo schiavo) che ha contribuito, sollecitando le elaborazioni dei giuristi, all’evoluzione del diritto romano. Ecco, tra le altre, le ragioni della creazione, col tempo, delle actiones adiecticiae qualitatis 41. Sulla commistione degli averi, nel Trinummus si legge: De meo: nam quod tuomst, meumst, omne meum autem tuomst (329), e dal Mercator sembrerebbe che i beni facenti parti del peculio potevano essere oggetto di una contrattazione tra padre e figlio: Prius te emis, quam vendo, pater (954). È stato sostenuto che questo luogo plautino è espressione di diritto greco, per la circostanza che qui Plauto descriverebbe un fatto tipico del diritto, e cioè di una proprietà esclusiva (e non solo una mera e contingente disponibilità di fatto) di beni di cui titolare è il filius. Il passo si presta ad una duplice interpretazione, poiché può essere assunto a fondamento della tesi della predominante (e pressoché esclusiva) presenza in Plauto di elementi giuridici riferibili al diritto greco, ma anche quale rappresentazione di una realtà ‘romana’ – se qui, come pare, il figlio non era emancipato –. Si tratterebbe di situazioni di fatto indicative di una ‘capacità effettiva’ in soggetti, i filii, che per l’ordinamento giuridico romano ne erano privi e che, invece, nella pratica degli affari quotidiani del III-II secolo a.C., attendevano ad attività economiche non solo nell’interesse del padre, come documenterebbero, tra le altre, le stesse commedie plautine. Veniamo, quindi, ad alcuni interessanti luoghi plautini e ad alcuni tra gli intrecci più significativi 42, che mettono in luce come i filii familias attendessero ad attività di contenuto patrimoniale, che assumevano rilevanza in punto di diritto in quanto riferibili, di regola, alla sfera giuridica del pater.

39 Caratterizzata dall’uso di categorie moderne è la tesi di A. Di Porto, Impresa collettiva e schiavo ‘manager’ in Roma antica, Milano 1984, 23; Id., ‘Filius’, ‘servus’ e ‘libertus’. Strumenti dell’imprenditore romano, in M. Marrone (a cura di), Imprenditorialità e diritto nell’esperienza storica. Atti del Congresso della Società italiana di Storia del diritto, Erice 2225 novembre 1988, Palermo 1992, 231 ss. 40 E. Costa, Il diritto privato romano, cit., 268. 41 M. Miceli, Sulla struttura formulare delle ‘actiones adiecticiae qualitatis’, Torino 2001, 3 ss. Solo con l’emancipatio il figlio acquistava la soggettività giuridica. Fin tanto che ciò avvenisse, questi collaborava fattivamente con il pater nella gestione degli affari di famiglia. Sulla posizione dello schiavo vd. I. Buti, Studi sulla capacità patrimoniale dei servi, Napoli 1976, 5 ss. 42 G. Paduano, Il teatro antico. Guida alle opere, Roma - Bari 2005, 225 ss.

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Nella Mostellaria Filolachete, in assenza del padre, libera una schiava e prende danaro a prestito. Il vecchio Teopropide, padre di Filolachete, si sfoga lamentandosi con il suo schiavo Tranione del comportamento dissoluto del figlio. E lo schiavo non può che convenire; elenca, poi, tutte le attività che quello aveva compiute in assenza del padre (cosa che forse era assai frequente, considerato l’elevato impegno militare di Roma): Fateor peccavisse, amicam liberasse absente te / faenori argentum sumpsisse, id esse absumptum praedico (1139-1140) 43. Sembra quasi che l’assenza del genitore sia stata la causa di negotia poco convenienti. E si tratta anche qui di situazioni che in Grecia un giovane poteva compiere de pleno iure e che tuttavia vennero largamente ammesse a Roma, sia pure con notevoli temperamenti, per essere ricondotte in un alveo di giuridicità. Peraltro, Tranione ribadisce che Filolachete non si era comportato in modo così diverso dai giovani delle migliori famiglie (21), che evidentemente, a quei tempi, erano interessati alle nuove attività economico-commerciali. Nell’Epidicus, il giovane Stratippocle durante una campagna militare ricorre ad un usuraio per acquistare una fanciulla di cui si era invaghito. Qui, il filius familias acquista una puella, chiede danaro in prestito, ricorre – tuttavia invano – ad un amicus per ottenere altro danaro per pagare all’usuraio l’acquisto 44. Nel Mercator il padre Demipho vende la schiava comprata dal figlio Charinus, con denaro del proprio peculio. 6. – Le commedie plautine conservano, tra l’altro, dati significativi in tema di sponsalia 45, di matrimonium 46, di ductio della donna e di costituzione della dote 47, 43 Similmente nel Trinummus: adulescens quidam est qui in his habitat sedibus? / Is rem paternam me adiutrice scens perdidit (12-13). 44 B. Albanese, Per la storia del ‘creditum’, in AUPA. 32 (1971), 31 ss.; C. Cannata, ‘Creditum’ e ‘obligationes’, in Labeo 20 (1974), 104 ss. 45 E. Volterra, s.v. Sponsali (diritto romano), in NNDI. 36, Torino 1957, 35 ss.; R. Astolfi, Il fidanzamento nel diritto romano3, rist. Padova 1996 dell’ed. 1994, 45 ss.; U. Bartocci, ‘Spondebatur pecunia aut filia’. Finzione ed efficacia arcaica del ‘dicere spondeo’, Roma 2000, 79 ss. 46 E. Volterra, s.v. Matrimonio (diritto romano), in ED. 25, Milano 1975, 726 ss.; J. Daza Martìnez, ‘Nuptiae et matrimonium’, in On. Suarez, cit., 57 ss.; R. Astolfi, Il matrimonio nel diritto romano preclassico, Padova 2000, 1 ss.; U. Bartocci, Le ‘species nuptiarum’ nell’esperienza romana arcaica. Relazioni matrimoniali e sistemi di potere nella testimonianza delle fonti, Roma 1999, 11 ss., in part. 161; A. Sapio, ‘Nuptiae’ e ‘res’ nell’‘Aulularia’ di Plauto, in Pan 20 (2002), 39 ss.; C. Giunti, ‘Consors vitae’. Matrimonio e ripudio in Roma antica, Milano 2004, 43 ss. Vd. anche T. Spagnuolo Vigorita, ‘Casta domus’. Un seminario sulla legislazione matrimoniale augustea, Napoli 1997, 15 ss.; sulla famiglia F. Gardner, Family and ‘familia’ in Roman Law and Life, Oxford 1998, 67 ss. 47 A. Biscardi, I rapporti tra pro‹x ed ™ggÚhsij nel diritto matrimoniale attico, in E. Cantarella - A. Maffi (a cura di), Scritti di diritto greco, Milano 1999, 1 ss., che richiama il Trinummus di Plauto (688), ritenendo rechi contenuti di diritto greco, per discutere dei rapporti tra

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in particolare per quel che concerne il ruolo del pater familias, ma anche del filius in quanto frater. Da esse emerge una indubbia posizione di inferiorità della donna 48, il cui consenso, almeno in epoca meno recente, era poco rilevante ai fini della creazione del vincolo matrimoniale 49. Ma non mancano casi in cui la donna esprime il proprio favore al matrimonio, anche se tale determinazione volitiva deve essere omologata dal pater (come nello Stichus di Plauto) che vuole impedire il matrimonio delle figlie, esercitando la sua potestas 50. Gli sponsalia, la cui genesi in ambiente romano o non romano è controversa, erano i fidanzamenti, che nel periodo più antico del diritto romano – poiché in età classica costituivano un istituto d’importanza quasi esclusivamente sociale – si ascrivevano nel più ampio genus delle promesse, produttive di effetti obbligatori, concluse tra cives Romani mediante la pronunzia di certa verba (Gai 3.92-93). Il termine sponsalia deriverebbe, infatti, dal lemma sponsio 51. Gellio ricorda un lungo brano del de dotibus del giurista Servio Sulpicio Rufo, che descrive il modo in cui si compivano anticamente gli sponsali (ius sponsaliorum), in ea parte Italiae quae Latium appellatur (Gell. 4.4.1-3) 52. Qui, promessa solenne del padre di dare in sposa la figlia (mediante un vero e proprio contratto con il futuro sposo) e costituzione di dote (mediante assegnazione di beni a causa del matrimonio, che poteva avvenire prima o dopo le nozze). 48 Sull’atteggiamento ‘antifemminista’ di Plauto vd. E. Riess, Notes on Plautus, in CQ. 35 (1941), 150 ss.; M.P. Grimal, À propos du ‘Truculentus’. L’antifeminisme de Plaute, in REL. 47 (1969), 17 ss.; G. Petrone, Due paragoni antifemministi in Plauto (Poen. I, 2), in Pan 2 (1974), 19 ss. Vd. anche E. Cantarella, L’ambiguo malanno. Condizione e immagine della donna nell’antichità greca e romana2, Milano 1983, 4 ss. 49 In Plauto, tuttavia, la volontà della donna viene ascoltata, anche se, giova precisarlo, si tratta di una manifestazione di consenso che non determinava, in caso di difetto, all’epoca di Plauto, ed ove non voluta, il rifiuto del promittente alle nozze. È il caso, ad esempio, di Planesia, chiesta in sposa da Fedromo. Il fratello di lei, prima di concederla, le chiedeva se intendeva contrarre matrimonio. La donna accetta, poiché i due si amano (Curc. 672-673). 50 Il diritto del pater di sciogliere il matrimonio della figlia sposata sine manu verrà abolito nel II secolo d.C. È controverso se da Antonino Pio (Paul. sent. 5.6.15: Bene concordans matrimonium separari a patre divus Pius prohibuit) oppure da Marco Aurelio (C.5.17.5: Dissentientis patris, qui inizio consensit matrimonio, cum marito concordante uxore filia familias ratam non haberi voluntatem divus Marcus pater noster religiosissimus imperator constituit, nisi magna et iusta causa interveniente hoc pater fecerit, dell’anno 294). 51 Varro ling. 6.69-70; Fest. s.v. ‘Spondere’ (L. 440). Sul tema vd. anche P. Ferretti, Le donazioni tra fidanzati nel diritto romano, Milano 2000, 243 ss.; L. De Giovanni, rec. a P. Ferretti, Le donazioni tra fidanzati nel diritto romano, Milano 2000, in SDHI. 70 (2004), 540 ss. e U. Bartocci, ‘Spondebatur pecunia aut filia’. Funzione ed efficacia del ‘dicere spondeo’, Roma 2000 [ma 2002]. 52 1. Sponsalia in ea parte Italiae, quae Latium appellatur, hoc more atque iure solita fieri scripsit Servius Sulpicius in libro quem scripsit de dotibus. 2. «Qui uxorem», inquit, «ducturus erat, ab eo, unde ducenda erat, stipulabatur eam in matrimonium datum iri; qui daturus erat, id eidem spondebat. Item qui uxorem daturus erat, ab eo cui eam daturus

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i cittadini romani prima del 90 a.C., quando si fidanzavano tra loro, seguendo consuetudini e diritto proprio, compivano sponsiones, e, quando si fidanzavano con Latini e peregrini aventi il conubium, stipulationes 53, per cui is contractus stipulationum sponsionumque dicebatur sponsalia. Inoltre, Gellio pone in luce che era stata introdotta una innovazione nel diritto romano in tema di tutela giuridica del fidanzamento dopo l’entrata in vigore nel 90 a.C. della lex Iulia de civitate Latiniis et sociis danda, come avevano evidenziato Servio Sulpicio e Nerazio Prisco. Successivamente a tale anno i fidanzamenti, anche quelli secondo il mos ed il ius antichi, non ebbero più una tutela con l’actio de sponsu, ma con un’azione per il risarcimento (pecuniario) del danno in caso di rottura del vincolo sine causa. Le ragioni della nuova norma si appalesano ove si consideri il particolare momento storico. Forse i fidanzamenti non erano sempre fatti secondo il mos ed il ius antichi, perché i cittadini romani, sparsi qua e là nelle regioni dell’impero, si fidanzavano con forme diverse – forse quelle a noi note da Gai. 3.92? – dalla sponsio e dalla stipulatio. Si spiegherebbe meglio il testo di Gellio, in cui si legge (sponsalia) hoc more atque iure solita fieri ed, in ogni caso, le fonti tecniche (D.23.1.1-3) confermano che le modalità degli sponsalia indicate nelle Notti Attiche sono analoghe a quelle descritte nelle commedie plautine; ci sembra, pertanto, che queste ultime siano espressione di una pratica romana o comunque diffusa anche a Roma 54. Plauto ricorda, appunto, sponsali conclusi attraverso la forma solenne della sponsio. Essa in origine era costituita da un rituale religioso, che culminava in una libagione in onore degli dèi. Successivamente, da istituto di ius sacrum divenne istituto di diritto civile, per cui poteva essere posto in essere solo da persone sui iuris 55. Di regola, chi dà la donna in fidanzamento è il padre, ma a volte è il frater a promettere la sorella. erat stipulabatur, eam in matrimonium ductum iri; qui ducturus erat, id eidem spondebat. Is contractus stipulationum sponsionumque dicebatur sponsalia». Tunc quae promissa erat sponsa appellabatur, qui spoponderat ducturum sponsus. Sed si post eas stipulationes uxor non dabatur aut non ducebatur, qui stipulabatur ex sponsu agebat. Iudices cognoscebant. Iudex, quam ob rem data acceptave non esset uxor, quaerebat. Si nihil iustae causae videbatur, litem pecuniam aestimabat quantique interfuerat eam uxorem accipi aut dari eum qui spoponderat ei qui stipulatus erat condemnabat. 3. Hoc ius sponsaliorum observatum dicit Servius ad id tempus, quo civitas universo Latio lege Iulia data est. 53 C. Castello, Lo ‘status’ personale dei fidanzati nel diritto romano della fine della repubblica e del principato, in Estudios en homenaje al professor Juan Iglesias, III, Madrid 1988, 1167 ss. (ora anche in Id., Scritti scelti di diritto romano. ‘Servi filii nuptiae’, Genova 2002, 485), in cui si discute di una sostanziale assimilazione tra i fidanzati ed i coniugi. 54 Arnob. nat. 4.20 (dii … habent speratas habent pactas habent interpositis stipulationibus sponsas); Serv. Aen. 10.79; Isid. orig. 9.7.3. B. Albanese, ‘Verbis obligatio’ e ‘sponsalia’ in Varrone, in AUPA. 42 (1992), 147 ss. 55 Nella tarda repubblica il pretore, ritenendo che il fidanzamento non era un atto di natura patrimoniale, bensì personale, richiedeva il necessario consenso dei nubendi, così

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In Plauto si legge infatti: AGO. Tuam mihi maiorem filiam despondeas. / HAN. Pactam rem habeto. AGO. Spondesne igitur? HAN. Spondeo (Poen. 11561157). L’oggetto materiale della promessa era la ‘donna’, la sponsa 56, e la prestazione di ‘dare’ aveva causa nel matrimonium. Autorevole dottrina 57 a proposito della definizione di Servio, per cui is contractus stipulationum sponsionumque dicebatur sponsalia, sostiene che, sebbene i termini di stipulatio e sponsio siano stati usati nelle fonti come sinonimi, il giurista Servio li avrebbe impiegati per indicare, il primo, la domanda del futuro creditore e, il secondo, la risposta adesiva promettente del futuro debitore. Le fonti tecniche confermano le indicazioni giuridiche contenute in Plauto. In D.23.1.2, che contiene un passo escerpito dal de sponsalibus di Ulpiano, si legge: Sponsalicia autem dicta sunt a spondendo: nam moris fuit veteribus stipulari et spondere sibi uxorem futuram. Anche il giurista severiano mette in relazione gli sponsalia con il verbo spondere, proprio perché il fidanzamento si realizzava con il contestuale incontro di volontà del pater (o della donna stessa a Roma debitamente assistita ove occorresse, se sui iuris) e del futuro marito, che si esprimeva in una richiesta e in una promessa formale. Nell’ordine compilatorio precede e segue un frammento del liber tertius delle Istituzioni di Fiorentino. In D.23.1.1 si legge: Sponsalia sunt mentio et repromissio nuptiarum futurarum. In D.23.1.3: Unde et sponsi sponsaeque appellatio nata est 58. Sarebbe indifferente sub specie iuris la varietà delle parole impiegate dai giuristi, che indicano medesime situazioni di fatto 59. come la giurisprudenza classica. D.23.1.11 (Iul. 16 dig.): Sponsalia sicut nuptiae consensu contrahentium fiunt: et ideo sicut nuptiis, ita sponsalibus filiam consentire oportet, su cui S. Solazzi, in Scritti di diritto romano, II, Napoli 1957, 406; R. Astolfi, Il fidanzamento, cit., 70. 56 Plaut. Poen. 1228. Similmente, anche Cic. Att. 5.21.2. In Plauto sperata è la donna che si desidera venga promessa (Amph. 676); pacta è la donna promessa senza formalità (Trin. 1184-1185, da cui emerge, peraltro, il vincolo che derivava per il figlio dalla decisione del padre: CHARM. Haec tibi pactast Callicletis filia. LES. Ego ducam, pater, et eam et si quam aliam iubetis). 57 R. Astolfi, Il fidanzamento, cit., 12. 58 L. Labruna, ‘Nuptiarum futurarum mentio’?, in Marriage Ideal Law Practice. Proceedings of a Conference Held in Memory of Henryk Kupiszewski, Warsaw 2005, 111 ss., anche in JJP. Suppl. 5 (2005), che ha reso ragione – concludendo con l’auspicio di nuove ricerche – delle divergenti opinioni della dottrina romanistica intorno al frammento di Fiorentino che apre il titolo de sponsalibus del Digesto di cui vi è una duplice tradizione. 59 Come ha sostenuto T. Mommsen, Römische Geschichte, I, Berlin 1903, 93, ritenendo che, pur ipotizzando una interpolazione ed, in ogni caso, sostituendo mentio con conventio, il senso del frammento non muta. Sulla questione vd. L. Labruna, ‘Nuptiarum futurarum mentio’?, cit., 115-116, il quale spiega che «Mommsen correggeva mentio in conventio richiamandosi ad una terminologia propria dei rapporti consensuali», e, segnatamente, «matrimoniali». Sul concetto di consensus vd. C. Cascione, ‘Consensus’. Problemi di origine, tutela processuale, prospettive sistematiche, Napoli 2003, 159 ss.

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Non è mancato tuttavia chi 60 ha sostenuto diversamente, assumendo che mentio indicasse una proposta di matrimonio cui accedeva una repromissio, in quanto accettazione dell’offerta 61. Tale opinione avrebbe un conforto testuale in Plauto, quando fa dire a Megadoro: Credo edepol ubi mentionem ego fecero de filia mihi ut despondeat (Aul. 204-205 e 684). Si tratta evidentemente di un luogo letterario che può essere impiegato a sostegno dell’una o dell’altra tesi. Mentionem facere (come anche in Liv. 29.23.3, in cui descrive la promessa di Astrubale di dare in moglie la propria figlia a Siface, re di Numidia) designa letteralmente il discorrere (cosciente e volontario) 62 di qualcuno o qualcosa. L’utilizzo del successivo termine despondere evoca l’immagine del destinatario del discorso, il quale è chiamato ad esprimersi sull’oggetto di quello (filia, scilicet, filiam uxorem ducere). Sulla base delle fonti letterarie e giuridiche, è stato sostenuto che il giurista Servio si riferiva ad una forma antichissima di sponsali 63 o ancora (ma non riteniamo di condividere) che la sponsio impiegata a causa del fidanzamento non aveva effetti giuridici iure civili, ma era solo rilevante dal punto di vista religioso 64. Altri 65 ha sostenuto che nell’antico diritto latino il fidanzamento si compiva attraverso una duplice sponsio posta in essere dal pater e dal futuro marito, e che tale istituto era applicato a Roma accanto ad un’altra forma di fidanzamento consistente nella sola sponsio del pater, mentre in età classica era richiesto nella conclusione degli sponsali anche il consenso della donna sia pure nella forma del non dissentire Le promesse verbali presentavano un contenuto assai vario, ma comunque connesso a progetti di future nozze (Plaut. Aul. 236-240; Curc. 670-675; Poen. 1155-1157; Trin. 1156-1165 e 1167-1168) 66. S. Di Marzo, Lezioni sul matrimonio romano, rist. Palermo 1972 dell’ed. 1919, 8 ss. Per i caratteri dell’offerta in diritto romano vd. V. Giuffrè, s.v. Offerta al pubblico (storia), in ED. 29, Milano 1979, 754 ss.; L. Bove, s.v. Offerta reale (storia), in ED. 29, Milano 1979, 794 ss. 62 A. Ernout - A. Meillet, s.v. ‘Mens’, in Dictionnaire étymologique de la langue latine, Paris 19794, 396-397; A. Walde - J.B. Hofmann, s.v. ‘Mens’, in Lateinisches étymologisches Wörterbuch, II, Heidelberg 1954, 69-70. 63 A. Marchi, Il risarcimento del danno morale secondo il diritto romano, in BIDR. 16 (1904), 24. 64 R. von Jhering, Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stuffen seiner Entwicklung, Leipzig 1866, 211 ss.; M. Kaser, Das altrömisches ‘ius’, Göttingen 1949, 280. Di sponsio quale atto creativo di un vincolo sacrale ha parlato, oltre che della lettura critica del frammento di Fiorentino, anche H. Kupiszewski, Das Verlöbnis im altrömischen Recth, in ZSS. 77 (1960), 125 ss. 65 J. Gaudemet, La conclusion des fiançailles à Rome à l’époque pré-classique, in RIDA. 1 (1948), 79 ss. 66 Similmente si legge in Terenzio (Andr. 73-75; Phorm. 924-925). È interessante notare come, già dopo il fidanziamento, i loro genitori si consideravano, ed erano ritenuti da terzi, 60 61

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Nell’Aulularia Megadoro chiede ad Euclione, che accetta, di promettergli in moglie la figlia e le costituisce, contestualmente, una dote: MEG. Quid nunc? Etiam mihi despondes filiam? EUC. Illis legibus, cum illa dote quam tibi dixi. Meg. Sponden ergo? EUC. Spondeo (Aul. 257-258). Lo stipulante chiedeva che gli fosse concessa la donna in matrimonio. Il promittente gliela concedeva (come del resto anche in Curc. 670-675), rivestendo, in tal modo, di forma solenne, molto spesso, un accordo precedente, detto pactum o res pacta. La sponsio, con cui si prometteva la donna in matrimonio, poteva essere impiegata anche, in continenti aut ex intervallo, per la costituzione della dote (definita, talvolta, una clausola o lex dell’atto di fidanzamento) e per regolare i rapporti patrimoniali tra le famiglie (Aul. 257-258; Trin. 1156-1157: LYS. Sponden tu ergo tuam gratam uxorem mihi? / CHARM. Spondeo et mille auri Philippum dotis.). La promessa di fidanzamento e quella di costituzione di dote potevano essere garantite da sponsores, che assumevano un’obbligazione identica a quella che costituiva l’impegno che il pater o il frater della futura uxor aveva già assunto. Nel Curculio di Plauto, dopo che si è scoperto che Planesia è libera ed è la sorella di Terapontigono, Fedromo chiede che le sia promessa in moglie. Il soldato accetta. E poi, interviene il parassita di Fedromo, Gorgoglione, che, facendo da garante, si impegna anche a dare alla giovane fanciulla una dote: PHE. Spondesne, miles, mihi hanc uxorem? THE. Spondeo. CUR. Et ego huic dotem spondeo (670-671). Nel Trinummus (1156-1158), ancora è attestata la formula stipulatoria con l’uso del verbo spondere 67. Lesbonico ha promesso la sorella ed ha la necessità di costituirle una dote, avendo a disposizione solo un terreno, che può consentirgli, tenendolo, di vivere. Ma Lesbonico è dubbioso. Non vuole che la sorella vada in sposa senza dote. A Lisitele, il giovane amante, non importa e, al rientro del padre della donna, Carmide, che accetta, gli chiede di concedergliela in moglie (vi è sempre l’interrogazione Spondesne? – Spondeo). Interviene, poi, Callicle: Et ego spondeo itidem (1167). Carmide, infatti, venuto a conoscenza dopo il suo ritorno a casa (era fuori per affari e, quindi, aveva affidato alla cura del figlio Lesbonico tutte le questioni familiari e patrimoniali) del fatto, ha comunque l’ultima parola, nel senso che ha il potere, ove lo voglia, di non ratificare la sponsio del figlio, Lesbonico: CHARM. Filiam meam tibi desponsam esse audio. / LYS. Nisi tu nevis (1155-1156). generi, nuore, suocere e suoceri: Charmidem socerum suum Lysiteles salutat (Plaut. Trin. 1151); e poco dopo (1164): Oh! Salvete adfines mei. Così anche in Terenzio (Haut. 836) e nelle fonti giuridiche, spec. in D.38.10.8pr.-1 (Ulp. 5 ad leg. Iul. et Pap.). 67 Plaut. Curc. 670-671 (dove vi è anche l’intervento di un garante); Poen. 1155-1157.

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In Plauto sono attestate anche stipulationes poenae, che il padre della futura sposa ed il futuro marito inter se facevano per promettersi vicendevolmente il pagamento di una somma di danaro nell’ipotesi che il matrimonio non fosse celebrato, rompendo il fidanzamento senza nessuna causa giuridicamente valida 68, e vi è il ricordo di un matrimonio promesso mediante giuramento (Cist. 98 ss.), con cui si rafforza l’impegno preso anche al cospetto degli dei. In caso di rifiuto di celebrare le nozze, il mancato futuro fidanzato comunica al promettente la sua determinazione. Si tratta di un atto unilaterale, il cd. repudium 69. Nell’Aulularia, vivace è la battuta di Liconide, che comunica ad Euclione che suo zio non intende sposarsi: LIC. Is me nunc renuntiare repudium iussit tibi. Euc. Repudium rebus paratis, exornatiis nuptiis? (Plaut. Aul. 783-784). Megadoro, lo zio di Liconide, ha ripudiato la giovane a causa del nipote, avendo saputo che essa aveva partorito un figlio a seguito della violenza che l’adulescens le aveva recato. Diversamente da Gellio, che sostiene l’origine esclusivamente latina degli sponsalia, si può argomentare dall’uso plautino del contratto verbale, già solo sulla base di questo riferimento che essi erano anche un istituto di genesi in ambiente romano. Qui l’utilizzo del verbo spondere denota per l’immediatezza del dato letterario una riferibilità tipica al diritto romano, poiché le fonti giuridiche sono precise nel riportare l’uso rilevante ope iuris da parte dei non Romani della formula stipulatoria in cui venivano impiegati, appunto, verba promittendi diversi 70. Non osta a siffatta deduzione l’osservazione per la quale Plauto metterebbe in scena un’ambientazione greco-romana, in ragione del fatto che il commediografo realizza una commistione tra gli istituti. Nella finzione scenica personaggi non romani si servono di un formulario prettamente romano, opportunamente modellato alle esigenze delle commedie: vi erano, infatti, la contestuale presenza dello stipulante e del promittente, la pronunzia di certa verba, l’adesione totale del promittente alle richieste dello stipulante. All’epoca di Plauto, tra il III ed il II secolo a.C., in materia di fidanzamento e nuptiae, era ancora applicabile il regime del foedus Cassianum, che prevedeva il conubium reciproco (ma che Roma escluse per talune città nel 338)

68 Varro ling. 6.70, 7.107; D.17.2.71pr.; D.19.2.54.1; D.45.1.134pr. Sul tema generale dell’obbligazione, vd. M. Talamanca, s.v. Obbligazione (diritto romano), in ED. 29, Milano 1979, 1 ss. Sui rapporti tra sponsio, stipulatio e poena, M. Talamanca, s.v. Pena privata (diritto romano), in ED. 32, Milano 1982, 712 ss., in part. 722-723. 69 Si dubita delle modalità in cui esso doveva essere reso, della sussistenza di un presupposto della iusta causa, del momento in cui esso era produttivo di effetti giuridici. 70 E. Costa, Il diritto privato romano, cit., 271 nt. 136 e la bibliografia ivi riportata.

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tra Roma e le città federate, per cui si può sostenere che le città latine e Roma avevano un diritto matrimoniale comune. Fino al 90 a.C., quando venne estesa con la lex Iulia la civitas Romana ai Latini e peregrini alleati, vigente il regime concessorio del conubium, nelle città del Latium vetus sono attestate modalità e formalità (promessa di fidanzamento mediante rappresentante, di regola il padre) analoghe 71 alla pratica romana del fidanzamento, che si caratterizzava per essere esercizio sulla filia della patria potestas, attraverso l’assunzione di un’obligatio verbis. 7. – Le commedie plautine, per il genere letterario e la commistione con i modelli greci, presentano elementi di diritto riferibili sia all’esperienza greca sia all’esperienza romana, che un’attenta disamina consente di evidenziare e partitamente di isolare 72. Non si può in via generale propendere per la romanità o per la grecità del sostrato giuridico evidenziato da Plauto. È quanto mai necessaria una verifica caso per caso, allo scopo di individuare elementi indicativi di una fattispecie giuridicamente rilevante e riferirla, di volta in volta, a quello o a quell’altro ordinamento, sulla base di una valutazione del passo alla luce delle fonti propriamente tecniche. E tra queste, a buon diritto, possiamo annoverare anche i documenti epigrafici 73 che sono testimonianze di prima mano della vita quotidiana della società romana, di una prassi che ha ‘valore giuridico’ nel senso di documentare la concreta e pratica applicazione di regulae iuris. Dai passi plautini considerati è emerso, a nostro avviso, che i riferimenti alle modalità di esercizio della patria potestas siano espressione di una naturale soggezione del figlio al genitore. Tale soggezione, di regola, deriva dall’esercizio di facoltà – che definiscono e costruiscono un potere giuridicamente ricoR. Astolfi, Il matrimonio, cit., 79. M. Amelotti, rec. a U.E. Paoli, Comici latini e diritto attico, Milano 1962, in SDHI. 29 (1963), 353 ss. (ora anche in Scritti giuridici, Torino 1996, 787), il quale ritiene che se Paoli, dopo ampia discussione (ivi la relativa bibliografia), ha sostenuto che il diritto della palliata non può non essere in armonia con la società dalla palliata rappresentata, non può escludersi che nella rappresentazione di una società fondamentalmente (e formalmente, il corsivo è nostro) attica i comici latini abbiano inserito singoli elementi propriamente romani o, in altri casi, abbiano dato sembianza romana ad elementi greci, adattandoli alla coeva realtà sociale. Conclude l’autore (e ci sentiamo di convenire appieno) che non è metodologicamente corretto proporsi di dimostrare in via generale la romanità o la grecità del diritto di Plauto, ma occorre verificare di volta in volta, attraverso un’esegesi testuale, la compatibilità tra il modello greco e il risultato del relativo adattamento operato dal commediografo. 73 Tra gli altri, vd. G. Camodeca, La prassi giuridica municipale. Il problema dell’effettività del diritto romano, in L. Capogrossi Colognesi - E. Gabba, Gli statuti municipali, Pavia 2006, 515 ss.; O. Licandro, Il ‘diritto inciso’. Lineamenti di epigrafia giuridica romana, Torino 2002, 10 ss. 71 72

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nosciuto e tutelato – che si presentano sul piano del diritto con caratteri della tipicità affini a quelli di coeve esperienze sociali. Riteniamo, poi, che quando in Plauto si trovi riferimento ad attività negoziale svolta dal filius familias, esso, indipendentemente dall’ambientazione, non è mera riproduzione di una situazione giuridica di matrice greca solo per il fatto che in Grecia i figli potevano avere la piena proprietà di beni e liberamente disporre, quanto la rappresentazione scenica del fervore commerciale che a Roma in quei secoli andava a consolidare una nuova realtà economica, di situazioni che la giurisprudenza seppe adeguatamente ricostruire, accordando validità e tutela e riferendole de iure al pater 74. Ed ancora, a nostro avviso, l’uso della sponsio e della stipulatio dai ‘personaggi’ plautini, lungi dall’essere un mero adattamento letterale, una traduzione dell’omologo modello greco, può essere, invece, indicativo dell’applicazione frequente di un istituto di diritto romano, basato sull’oralità e sulla fides. In conclusione, si può sostenere che la commedia di Plauto è densa di preziose informazioni sulla vita quotidiana nella Roma del III-II a.C. e, quindi, anche, sia pure indirettamente, di contenuto giuridico tutte le volte in cui sia dimostrata dal giurista la riconducibilità (anche parziale) degli intrecci teatrali al ius Romanorum, in un periodo in cui l’ordinamento romano acquistava e consolidava la sua fisionomia in una tensione ricettiva dei diritti alieni.

74 F. Càssola, I gruppi politici romani nel III secolo a.C., Roma 1968, 34 ss.; E. Flores, Letteratura latina e ideologia del III-II a.C. Disegno storico-sociologico da Appio Claudio Cieco a Pacuvio, Napoli 1974, 56 ss.

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LE ‘AUCTIONES’ PRIVATE ALL’EPOCA DI PLAUTO Consuetudini, regole, pratiche delle vendite all’asta nel mondo romano e loro tracce nella ‘palliata’ latina

Estratto da

DIRITTO E TEATRO IN GRECIA E A ROMA A cura di Eva Cantarella e Lorenzo Gagliardi Milano 2007

Nunzia Donadio *

LE ‘AUCTIONES’ PRIVATE ALL’EPOCA DI PLAUTO Consuetudini, regole, pratiche delle vendite all’asta nel mondo romano e loro tracce nella ‘palliata’ latina

1. PREMESSA La vendita all’asta era un istituto utilizzato nel mondo antico, sia in Grecia e nell’Egitto tolemaico 1 sia nell’Italia preromana 2 che a Roma. * Università degli Studi di Milano. 1 La maggior parte della documentazione sulle vendite all’asta è rappresentata da papiri di età tolemaica e romana. Per il diritto greco, specie per quello attico, poche sono le attestazioni dirette. Resta qualche riferimento in fonti letterarie di età classica e in iscrizioni di varie epoche e diversa provenienza geografica. Per queste testimonianze vd. spec. T. Thalheim, s.v. Auction (Griechisch), in PWRE. 2.2, Stuttgart 1896, 2269 s.; F. Pringsheim, The Greek Sale by Auction, in Scritti in onore di C. Ferrini pubblicati in occasione della sua beatificazione, IV, Milano 1949, 284 ss. (= Der griechische Versteigerungskauf, in Gesammelte Abhandlungen, II, Heidelberg 1961, 262 ss.). Secondo Pringsheim, essendo ignoto all’Egitto tolemaico l’istituto della vendita all’asta, il quale vi sarebbe stato introdotto dai greci, i tratti essenziali che in ordine alla procedura si traggono dalla documentazione papiracea di età tolemaica sarebbero riferibili alle caratteristiche fondamentali dell’auctio in Grecia. Sulle aste nell’Egitto tolemaico vd., inoltre, A.B. Schwarz, Die öffentliche und private Urkunden im römischen Aegypten. Studien zum hellenistischen Privatrecht, Leipzig 1920, 160 ss.; M. Talamanca, Contributi allo studio delle vendite all’asta nel mondo classico, in Atti dell’Accademia Nazionale dei Lincei. Classe di Scienze morali, storiche e filologiche, ser. 8a, VI, Roma 1954, 35 ss., dove bibl. (in part. 36 nt. 1). Per la vendita all’asta di schiavi, cfr. J.F. Oates, A Rhodian Auction Sale of a Slave Girl, in JEA. 55 (1969), 191 ss.; H.C. Youtie, ‘A Rhodian Auction Sale of a Slave’ (JEA 55, 1969, 191-210), in ZPE. 15 (1974), 145 ss. In generale, sulle vendite di schiavi in Grecia vd. il recente contributo di É. Jakab, ‘Praedicere’ und ‘cavere’ beim Marktkauf. Sachmängel im griechischen und römischen Recht, München 1997, 53 ss., dove altra lett. Sul sistema della vendita pubblica all’asta in Grecia cfr. M.K. Langdon, Public Auctions in Athens, in R. Osborne - S. Hornblower (eds.), Ritual, Finance, Politics. Athenian Democra-

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Riguardo alla realtà romana, le testimonianze antiche concernenti le auctiones pubbliche come quelle private 3, le quali interessano più direttamente nel presente contesto, sono numerose. Esse mostrano l’ampia diffusione, in particolare, della vendita all’asta tra privati nella vita quotidiana e nella prassi 4 tic Accounts presented to D. Lewis, Oxford 1994, 253 ss., con discussione della precedente bibl.; utili osservazioni anche in S.D. Lambert, ‘Rationes centesimarum’. Sales of Public Land in Lykourgan Athens, Amsterdam 1997, 265 ss. Sull’auctio di beni confiscati dallo stato ad Atene vd. K. Hallof, Der Verkauf konfiszierten Vermögens vor den Poleten in Athen, in Klio 72 (1990), 402 ss. 2 Per un interessante accenno a quanto si desumerebbe da riferimenti liviani per Capua, vd. G. Thielmann, Die römische Privatauktion zugleich ein Beitrag zum römischen Bankierrecht, Berlin 1961, 42 nt. 5. Su Liv. 40.43.1 vd. adesso C. Cascione, ‘Consensus’. Problemi di origine, tutela processuale, prospettive sistematiche, Napoli 2003, 254 ss. 3 Per le vendite all’asta private, alle quali si limita il presente contributo, numerosissimi sono i riferimenti ad esse nelle fonti letterarie e in quelle epigrafiche (su queste ultime cfr. note successive). Uno sguardo a quelle citate spec. nel ThlL., s.vv. ‘Addico’, ‘Addictio’, ‘Argentarius’, ‘Auctio’, ‘Coactor’, ‘Liceor’, ‘Licitor’, ‘Licitatio’, ‘Praeco’, ‘Praeconium’, dà una chiara visione di quanto la prassi delle auctiones fosse parte essenziale della vita economica e commerciale del mondo romano. Scarse sono, al contrario, le citazioni d’aste private nelle fonti giuridiche; e ancora più sporadiche esse diventano in quelle postclassiche e giustinianee, in corrispondenza con la tendenziale scomparsa in quest’epoca dell’istituto. Su ciò cfr. M. Talamanca, Contributi, cit., 128; Id., s.v. ‘Auctio’, in NNDI. 1, Torino 1958, 1535; G. Thielmann, Die römische Privatauktion, cit., 82 s.; M. Kaser, rec. a G. Thielmann, op. ult. cit., in ZSS. 79 (1962), 440. Alle auctiones private fanno riferimento esigui frammenti dei Digesta (vd. tra i più significativi D.41.4.2.8 e D.44.4.5.4) ed alcuni testi giuridici pervenuti al di fuori della Compilazione, come Gai 4.126a e Tit. Ulp. 22.26. Su queste fonti e per altre indicazioni si rinvia spec. a M. Talamanca, Contributi, cit., 121 ss.; Id., rec. a A. Petrucci, ‘Mensam exercere’. Studi sull’impresa finanziaria romana (II secolo a.C. - metà del III secolo d.C.), Napoli 1991, in BIDR. 96-97 (1993-1994), 835 ss.; J.A.C. Thomas, The Auction Sale in Roman Law, in The Juridical Review (1957), 42 ss.; Id., rec. a G. Thielmann, op. ult. cit., in Labeo 12 (1966), 395 ss.; H. Ankum, Quelques problèmes concernant les ventes aux enchères en droit romain classique, in Studi in onore di G. Scherillo, I, Milano 1972, 377 ss.; S. Solazzi, Ulp. 22.26, in SDHI. 3 (1937), 452 ss. (= Scritti di diritto romano, VI, Napoli 1972, 499 ss.), il quale esclude la riferibilità al giurista severiano dell’«illogico» principio espresso nel passo; A. Petrucci, op. ult. cit., in part. 135 ss. e 227 ss.; Id., In margine a Gai. 4,126a, in ‘Iuris vincula’. Studi in onore di M. Talamanca, VI, Napoli 2001, 313 ss. Un fronte nuovo di studi si è aperto, però, intorno alle tavolette cerate concernenti la prassi delle auctiones private in Campania nel primo secolo dell’impero, sia quelle cd. Iucundianae sia, per le ricerche più recenti, quelle puteolane dell’archivio dei Sulpicii (vd. infra, ntt. 4 e 5). 4 Per la prassi delle auctiones private a Pompei e a Puteoli nel I secolo d.C. siamo informati dalla documentazione epigrafica ritrovata durante gli scavi in territorio campano, a Pompei, in zona Murecine. In realtà il tipo di documenti ritrovati non offre dati sufficienti per ricostruire la procedura delle vendite all’asta private in tutte le sue diverse fasi, ma arricchisce le informazioni che si traevano soprattutto, come detto, da fonti letterarie. L’archivio di Cecilio Giocondo – nell’edizione di C. Zangemeister, ‘Tabulae ceratae Pompeis repertae’, in CIL. IV, Suppl. I, 1898, 3340, nrr. 1 ss. (= FIRA. III, nrr. 128 ss., a cui si rinvia per le informazioni sulle edizioni delle tabulae e per la bibliografia più antica su questi documenti [pp. 400-403]) – conserva quietanze che i domini o, spesso, le dominae auctionum rilasciavano al banchiere pompeiano e che comprovavano l’avvenuto pagamento da

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commerciale tanto a Roma, nelle colonie e nei municipi campani, quanto in territorio non italico 5. parte dell’argentarius appunto del prezzo ricavato dalla vendita all’asta, dedotta la merces in suo favore. Sulle apochae Iucundianae c’è una nutrita bibliografia, arricchitasi intorno alla metà del secolo scorso di importanti contributi. Tra gli studi principali si ricordano i seguenti: Th. Mommsen, Die pompeianischen Quittungstafeln des L. Caecilius Jucundus, in Hermes 12 (1877), 88 ss. (= Juristische Schriften, III, rist. Berlin - Dublin - Zürich 1965 dell’ed. Berlin 1907, 221 ss.), che si citerà d’ora in avanti nella trad. it. di D. Bertolini – Le tavolette pompeiane. Quietanze a L. Cecilio Giocondo, in Giornale degli scavi di Pompei, nv. ser., 4 (Napoli 1878), 69 ss. –, in quanto riveduta da Mommsen stesso con aggiunte e correzioni rispetto all’originale in lingua tedesca; E. Caillemer, Un commissaire-priseur a Pompéi au temps de Néron, in RHDFE. 1 (1877), 397 ss.; H. Erman, Die pompejanischen Wachstafeln, in ZSS. 20 (1899), 172 ss.; E. Schönbauer, Zur Erklärung der ‘lex metalli Vipascensis’, in ZSS. 45 (1925), 363 ss., con bibl.; G. Thielmann, Die römische Privatauktion, cit., 55 ss.; J. Andreau, Remarques sur la société pompéienne. À propos des tablettes de L. Caecilius Iucundus, in Dialoghi di Archeologia 7 (1973), 213 ss.; Id., Les affaires de Monsieur Jucundus, Roma 1974, in part. 73 ss. e 309 ss., con altra bibl.; Id., La vie financière dans le monde romain. Les métiers de manieurs d’argent (IVe siècle av. J.-C. - IIIe siècle ap. J.-C.), Roma 1987, passim, con deduzioni su aspetti generali concernenti l’attività dei banchieri nel mondo romano; Id., Présence des cités et des hiérarchies civiques dans les tablettes de Pompéi, in J.-J. Aubert (direct.), Tâches publiques et entreprise privée dans le monde romain. Actes du Diplôme d’études avancées, Universités de Neuchâtel et de Lausanne 2000-2002, Neuchâtel 2003, 229 ss.; J. Macqueron, En relisant les quittances de Pompéi, in ‘Sodalitas’. Scritti in onore di A. Guarino, VII, Napoli 1984, 3593 ss. L’archivio dei Sulpicii conserva documentazione più varia quanto ai contenuti, comprendendo infatti, oltre ad apochae dominae auctionis (TPSulp. 82), esempi di promissio auctionatoris (TPSulp. 81), di testationes adfixi libelli de pignore vendundo (TPSulp. 83-84) o de fiduciis vendundis (TPSulp. 85, TPSulp. 90-93) o de fundis vendundis (TPSulp. 88). Questi documenti riguardano, però, solo vendite all’asta di beni oggetto di pignus o fiducia (cum creditore) disposte dal creditore insoddisfatto nella sua pretesa. Di più recente ritrovamento rispetto a quelle dell’archivio di Cecilio Giocondo, le tabulae Sulpiciorum sono state oggetto in questi anni di un’accurata rilettura e riedite, come è noto, da G. Camodeca, ‘Tabulae Pompeianae Sulpiciorum’ (TPSulp.). Edizione critica dell’archivio puteolano dei Sulpicii, I, Roma 1999, in part. 185 ss. per il testo dei documenti concernenti vendite all’asta (TPSulp. 81-93) e relativa discussione. Per gli elementi che quest’ultima documentazione offre in merito al procedimento delle auctiones relative a beni oggetto di fiducia o di pignus, vd. inoltre J. Macqueron, En relisant les quittances de Pompéi, cit., 3595 ss.; J. Crook, Working Notes on some of the New Pompeii Tablets, in ZPE. 29 (1978), 233 ss.; L. Bove, ‘Tabulae Pompeianae’ 19-22, in Labeo 19 (1973), 7 ss.; Id., Rapporti tra ‘dominus auctionis’, ‘coactor’ ed ‘emptor’ in Tab. Pomp. 27, in Labeo 21 (1975), 322 ss.; Id., Documenti di operazioni finanziarie dall’archivio dei ‘Sulpici’. ‘Tabulae Pompeianae’ di Murécine, Napoli 1984, 75 ss.; F. Costabile, L’‘auctio’ della ‘fiducia’ e del ‘pignus’ nelle tabelle dell’agro Murecine, Soveria Mannelli 1992, passim; P. Gröschler, Die ‘tabellae’-Urkunden aus den pompejanischen und herkulanensischen Urkundenfunden, Berlin 1997, in part. 64 ss.; J.G. Wolf, Aus dem neuen pompejanischen Urkundenfund. Der Seefrachtvertrag des Menelaos, in Freiburger Universitätsblätter 65 (1979), 23 ss.; da ultima S. Romeo, ‘Fiducia auctionibus vendunda’ nelle tabelle pompeiane, in Polis. Studi interdisciplinari sul mondo antico 2 (2006), 206 ss. 5 Su determinate tipologie di auctiones siamo informati, per il distretto minerario di Vipasca, dalla cd. lex metalli Vipascensis, CIL. II, Suppl., 5181, pp. 788 ss. (= FIRA2. I, pp. 503 ss.), un’iscrizione su due tavole ritrovate in tempi diversi ad Aljustrel, nel sud del

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La ragione fondamentale di questo largo impiego delle vendite all’incanto è stata unanimamente individuata dagli storici nella circostanza che il relativo procedimento, nel quale era resa possibile una pubblicità sicura e ad ampio raggio della vendita e delle sue condizioni, ovviava all’assenza nel mondo antico, in particolare in Grecia e a Roma, di istituti e di figure professionali che nei tempi moderni sono in grado di garantire l’incontro fra la domanda e l’offerta; come, innanzitutto, quelle che realizzano l’intermediazione nella vendita 6. La loro ampia diffusione spiega anche l’importanza economica dell’imposta romana sulle auctiones 7. Le più antiche furono, verosimilmente, le auctiones pubbliche. Venditiones pubbliche, che «con tutta probabilità si svolgevano all’asta», infatti, sarebbero testimoniate già per la fine del V secolo a.C. 8. Portogallo. Sul documento, per le vendite all’asta e per il ruolo che nella relativa procedura svolgevano gli argentari vd. spec. J. Flach, La table de bronze d’Aljustrel, in RHDFE. 2 (1878), 651 ss.; G. Demelius, Zur Erklärung der ‘lex metalli Vipascensis’, in ZSS. 4 (1883), 33 ss.; E. Schönbauer, Zur Erklärung, cit., 352 ss.; M. Talamanca, Contributi, cit., in part. 118 ss., 147 ss.; G. Thielmann, Die römische Privatauktion, cit., in part. 186 ss., 267 ss.; C. Domergue, La mine antique d’Aljustrel (Portugal) et les tables de bronze de Vipasca, Paris 1983, passim; Id., La mine antique d’Aljustrel (Portugal) et les tables de bronze de Vipasca, in Conimbriga 22 (1983), 5 ss.; J. Andreau, La vie financière dans le monde romain, cit., in part. 134 ss. A questi autori si rinvia per altra letteratura. Sulla stipulatio argentaria menzionata nella cd. lex metalli Vipascensis vd. di recente F. Sturm, ‘Stipulatio argentaria’, in J.A. Ankum (ed.), Mélanges F. Wubbe, Fribourg (Suisse) 1993, 435 ss. 6 In tal senso cfr., per la realtà greca, F. Pringsheim, The Greek Sale by Auction, cit., in part. 284; per quella romana, Th. Mommsen, Le tavolette pompeiane, cit., 72; W. Leist, s.v. Auction (Römisch), in PWRE. 2.2, Stuttgart 1896, 2270; E. Schönbauer, Zur Erklärung, cit., 371, il quale richiama soprattutto l’assenza nella realtà economica di Roma antica di una forma assimilabile al moderno «Kommissionsgeschäft»; M. Talamanca, Contributi, cit., 108 s., in part. 109 nt. 1; H. Ankum, Quelques problèmes, cit., 377. 7 A proposito della tassa sulle auctiones, delle sue specificazioni rispetto ai diversi oggetti posti all’asta come delle modifiche apportate da successivi interventi legislativi di età imperiale, vd. spec. Suet. Iul. 16; Tac. ann. 1.78, 2.42 e 13.31; Dio Cass. 55.3, 58.16, 59.9; D.50.16.17.1 (Ulp. 10 ed.): vectigal venalium rerum, tradizionalmente riferito all’imposta sulle auctiones (cfr. per tutti Th. Mommsen, Le tavolette pompeiane, cit., 74 nt. 5). Sull’argomento vd. per la dottrina moderna spec. L. Rodríguez Alvarez, Algunas precisiones en materia de impuestos indirectos de la época augustea, in RIDA. 33 (1986), in part. 194 ss. In merito alla centesima argentariae stipulationis della lex metalli Vipascensis FIRA2. I, nr. 105,1 e al problema della possibile valutazione della stessa come equivalente della centesima rerum venalium, per le auctiones nel distretto di Vipasca, cfr. E. Schönbauer, Zur Erklärung, cit., 352 ss.; M. Talamanca, Contributi, cit., in part. 118 s., 147 ss. con discussione delle ipotesi avanzate nella letteratura precedente; G. Thielmann, Die römische Privatauktion, cit., 235 ss. ed ivi altra bibl. Sull’ammontare percentuale dovuto dall’addetto agli incanti al conductor venditionum vd. D. Capanelli, Alcune note relative alle ‘leges metalli Vipascensis’, in BIDR. 86-87 (1984), 124. Tra gli studi più recenti sulla cd. lex metalli Vipascensis cfr. A. Mateo, Roman Mining on Public Land: from the Republic to the Empire, in J.-J. Aubert (direct.), Tâches publiques et entreprise privée, cit., 123 ss., con lett. 8 Come lascerebbe desumere Liv. 2.17.6. Così M. Talamanca, Contributi, cit., 107; G. Thielmann, Die römische Privatauktion, cit., 36 nt. 89, con ulteriore bibl.

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Nelle loro varie forme, in particolare quelle più risalenti della venditio sub corona e della bonorum sectio, esse erano caratterizzate dalla circostanza che la vendita veniva effettuata dall’autorità pubblica e aveva ad oggetto rispettivamente i beni pubblici, soprattutto i prigionieri di guerra 9, o i bona di un individuo condannato alla pena capitale. La seconda era peraltro relativa ai crediti vantati dallo stato verso i privati 10. Al procedimento delle venditiones fiscales, con cui lo stato procedeva in genere alla vendita dei propri beni, un’opinione tradizionale e molto diffusa in dottrina riallaccia l’origine delle auctiones private 11. 9 Specialmente in riferimento ai prigionieri di guerra si parlava di venditio sub corona, probabilmente per l’uso di esporre costoro incoronati di ghirlande. Cfr. Gell. 6.4.3 ss. e Fest. s.v. ‘Sub corona’ (400 L.). L’etimologia della definizione è però molto discussa. Su questa forma di vendita all’asta le testimonianze nelle fonti non sono particolarmente abbondanti. Tra i contributi più importanti si segnalano i seguenti: A. Ehrhardt, s.v. ‘Corona’, in PWRE. Suppl. 7, Stuttgart 1940, 96 s.; M. Talamanca, Contributi, cit., 153 ss.; F. Coarelli, ‘Magistri Capitolini’ e mercanti di schiavi nella Roma repubblicana, in Index 15 (1987), 175 ss., in part. 182. Un recente contributo sul tema è quello pubblicato da K.-W. Welwei, ‘Sub corona vendere’. Quellenkritische Studien zu Kriegsgefangenschaft und Sklaverei in Rom bis zum Ende des Hannibalkrieges, Stuttgart 2000, al quale si rinvia per le fonti e per ulteriore bibl. Sul problema della qualificazione della venditio sub corona come istituto di ius gentium vd. da ultimo C. Cascione, ‘Consensus’, cit., 371, con fonti e lett. 10 Sull’argomento vd. spec. M. Talamanca, Contributi, cit., 158 ss., al quale si rinvia per la letteratura più antica; V. Colacino, s.v. ‘Bonorum sectio’, in NNDI. 2, Torino 1958, 514 s.; F. Salerno, Dalla ‘consecratio’ alla ‘publicatio bonorum’, Napoli 1990, 161 ss., su cui vd. spec. le recc. di M. Talamanca, in BIDR. 94-95 (1991-1992), 706 ss. e di G. Klingenberg, in ZSS. 110 (1993), 748 ss.; G. Crifò, L’ablazione dei ‘bona’, in Labeo 39 (1993), 429 ss. 11 F. Wieacker, ‘Lex commissoria’. Erfüllungszwang und Widerruf im römischen Kaufrecht, Berlin 1932, 62 s.; H. Sieg, Quellenkritische Studien zur Bessergebotsklausel (‘in diem addictio’) im römischen Kaufrecht, Hamburg 1933, 1 ss. Quest’ipotesi, nel suo nucleo essenziale, è stata considerata probabile da M. Talamanca, Contributi, cit., in part. 106 ss., con altra bibl. Quest’ultimo, tuttavia, esprime una posizione personale diversa in merito al rapporto tra auctio e in diem addictio, sostenendo che questa non sarebbe stata parte del procedimento dell’altra, ma avrebbe rappresentato espediente per evitare al venditore le lungaggini e le spese di una vendita all’asta. Dello stesso autore italiano vd. adesso s.v. Vendita (diritto romano), in ED. 46, Varese 1993, 309 (ivi nt. 49 per altra bibl.). A mio avviso, elementi comuni al procedimento delle venditiones fiscales e insieme a quello delle vendite private all’asta dovevano essere ancora chiari ai giuristi di età severiana, dal momento che Ulpiano affermava che l’editto edilizio – la cui origine, come dirò tra breve nel testo, è certamente da collegare con la procedura dell’auctio privata a Roma, avente ad oggetto mancipia e iumenta – non si applicava alle venditiones fiscales (D.21.1.1.3, su cui infra). Mi sembra chiaro, infatti, che una tale precisazione non avrebbe potuto avere utilità alcuna, per la visione dei classici, se non vi fossero stati aspetti comuni tra i rispettivi procedimenti di vendita all’incanto. Sul problema del rapporto tra auctiones pubbliche e auctiones private e, più in genere, sull’origine dell’auctio privata nel contesto della più complessa ‘querelle’ concernente le origini dell’emptio venditio vd., oltre agli autori citati sopra in questa nota spec. Th. Mommsen, Die römischen Anfänge von Kauf und Miethe, in ZSS. 6 (1885), 260 ss. (= Juristische Schriften, III, Berlin 1907, 132 ss.); R. Henle, Die rechtliche Natur der ‘in diem

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Quest’ultima tipologia di auctiones si distingueva dalle altre sopra ricordate per la circostanza che all’asta venivano posti beni dei privati, su iniziativa del proprietario stesso oppure del creditore fiduciario o pignoratizio, il quale, insoddisfatto nella sua pretesa al credito, metteva in vendita l’oggetto datogli in garanzia dal debitore 12. Nel primo caso, la vendita all’asta poteva servire a disfarsi di cose alle quali non si aveva interesse, come accadeva soprattutto nell’ipotesi in cui fossero posti all’incanto beni del defunto, che gli eredi o i legatari non desideravano conservare per proprio uso 13. Ma essa poteva essere disposta anche per uno straordinario bisogno di denaro, allo scopo di effettuare, ad esempio, un acquisto imprevisto o per saldare dei debiti pendenti 14. addictio’ beim Kaufvertrage, in Festschrift für P. Koschaker, II, Weimar 1939, 169 ss.; G. Thielmann, Die römische Privatauktion, cit., in part. 20 ss.; F. Cancelli, L’origine del contratto consensuale di compravendita nel diritto romano. Appunti esegetico-critici, Milano 1963, passim; F. Gallo, In tema di origine della compravendita consensuale, in SDHI. 30 (1964), in part. 309 ss. Tra gli studi recenti sulle origini della compravendita spec. V. Marotta, Tutela dello scambio e commerci mediterranei in età arcaica e repubblicana, in Ostraka 5 (1996), 63 ss.; A. Castro, ‘Emptio venditio’ y ‘consensus’. Contribución al estudio del origen y fundamentos de la compraventa romana: contrato-fin y contrato-medio, in ‘Iuris vincula’, cit., II, 11 ss.; C. Cascione, ‘Consensus’, cit., in part. 215 ss.; L. Gagliardi, Prospettive in tema di origine della compravendita consensuale romana, in La compravendita e l’interdipendenza delle obbligazioni nel diritto romano, I, Padova 2007, 103 ss. A questi autori si rinvia per più dettagliate indicazioni bibliografiche. 12 Questo tipo di vendite all’asta è documentato, per via epigrafica, dalle tabulae dell’archivio dei Sulpicii (vd. supra, nt. 4). Esse mostrano quanto la procedura e soprattutto la fase della pubblicità relativa all’auctio e alle sue condizioni fossero complesse, appunto in relazione alla natura e alla funzione della venditio stessa. Veniva in considerazione in questo tipo di procedimento, cioè, la necessità di garantire che il bene oppignorato o dato in fiducia fosse venduto con il ricavo più alto possibile e, soprattutto, che il superfluum sul ricavato della vendita, una volta soddisfatto il creditore, fosse restituito al debitore. Su quest’ultimo aspetto vd. ad es. TPSulp. 77, su cui G. Camodeca, ‘Tabulae Pompeianae Sulpiciorum’, I, cit., 176. 13 Cfr. Cic. Phil. 2.29.73; fam. 14.5.2; Att. 13.12.4. È noto che Catone (agr. 2.7) consigliava al proprietario terriero di disfarsi degli schiavi vecchi e malati mettendoli all’asta per ottenere il più alto ricavo possibile. Sulla vendita all’incanto di beni ricevuti in eredità abbiamo numerosi riferimenti nelle fonti. Vd. ad es. Cic. Caec. 13 ss.; Att. 11.15.4; Plin. epist. 7.11. Sull’argomento in genere, cfr. Th. Mommsen, Le tavolette pompeiane, cit., 73; W. Kroll, s.v. ‘Licitatio’, in PWRE. 13.1, Stuttgart 1926, 505; e, nella letteratura moderna, N.K. Rauh, Finance and Estate Sales in Republican Rome, in Aevum 63 (1989), in part. 64 ss., dove altra bibl. 14 Esempi di vendite all’asta disposte per straordinario bisogno di denaro e in genere casi di venditiones dettate da ragioni contingenti relative ai domini auctionum sono frequenti nelle fonti. Già nelle fabulae plautine sono immaginate auctiones di tal genere: ad es. in Plaut. Men. 1150 ss.; Merc. 615; Poen. 1421 ss.; Stich. 193 ss., sui quali vd. infra, nel testo. Altri esempi si rinvengono in fonti letterarie. Ma numerosi casi di vendite all’asta occasionali, dettate da eccezionali esigenze di denaro, si hanno anche nelle tavolette campane, per esempio in quelle in cui figurano dominae auctionum, come alcune delle auctiones Iucundianae (CIL. IV, Suppl. I, 3340 nrr. 20, 22, 24-25, 29, su cui cfr. J. Andreau, Les affaires de Monsieur Jucundus, cit., 88 ss., in part. 114) o taluni documenti dell’archivio dei Sulpicii (sui quali vd. più diffusamente infra, nel testo).

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Queste esigenze eccezionali, per così dire, potevano essere anche alla base delle aste che venivano indette dai creditori per i beni dati loro in fiducia o in pegno dai debitori, come accade talvolta per le auctiones documentate nelle tavolette cerate dell’archivio dei Sulpicii. Dalle vendite all’incanto occasionali, dovute a circostanze personali o familiari o comunque a ragioni straordinarie, infine, si distinguevano quelle conseguenti all’ordinario svolgimento degli affari, come le auctiones di prodotti agricoli o quelle dettate in genere da motivi commerciali e speculativi 15. Le prime attestazioni di vendite private all’asta risalgono nelle fonti latine a Plauto e Catone. Le auctiones di cui parla il Censore sono vendite ordinarie a cui procedeva il proprietario terriero nella gestione della propria azienda rurale 16. Nelle fabulae plautine invece, come meglio dirò in seguito, sono immaginate per lo più vendite all’asta occasionali, motivate da eccezionale bisogno di denaro o – nella finzione comica – dal bisogno di soddisfare momentanee passioni, come la bramosìa per una bella cortigiana o il desiderio di un succulento e agognato pasto.

2. I SINGOLI RIFERIMENTI ALLE ‘AUCTIONES’ NELLE COMMEDIE DI PLAUTO Nel teatro del poeta di Sarsina i riferimenti alle venditiones con pubblico incanto in generale sono piuttosto numerosi. 15 Un’accurata classificazione delle tipologie di vendite all’asta, delle motivazioni e degli scopi perseguiti con questo procedimento è condotta, in riferimento alle auctiones Iucundianae, da J. Andreau, Les affaires de Monsieur Jucundus, cit., 74 ss. Lo studioso distingue, in base alla persona del venditore e alla natura dei beni messi all’asta, tre diverse tipologie di auctiones tra quelle documentate nelle relative tavolette: a) «les ventes aux enchères occasionnelles, liées à la gestion des patrimoines privés»; b) «les ventes périodiques de produits agricoles, organisées par des propriétaires fonciers ou des exploitants agricoles»; c) «les ventes aux enchères organisées par des commerçants, notamment dans des lieux commerciaux (marchés, etc.)». 16 Cfr., spec. per l’esplicito richiamo all’auctio in tema di vendita di prodotti del fondo, di schiavi e di utensili agricoli, Cato agr. 2.7: Auctionem uti faciat: vendat oleum, si pretium habeat, vinum, frumentum quod supersit vendat, boves vetulos, armenta delicula, oves deliculas, lanam, pelles, plostrum vetus, ferramenta vetera, servum senem, servum morbosum, et si quid aliut supersit, vendat … Sulla testimonianza che Catone offrirebbe in tema di auctiones disposte nella gestione ordinaria di un’attività produttiva, vd. M. Talamanca, Contributi, cit., 109 ss.; G. Thielmann, Die römische Privatauktion, cit., 45 ss.; J. Andreau, Banque grecque et banque romaine dans le théâtre de Plaute et de Térence, in Mélanges d’archéologie et d’histoire 80 (1968), 493 ss.; É. Jakab, ‘Praedicere’ und ‘cavere’, cit., in part. 145 s., e in questi autori altra lett. Sulla riferibilità degli schemi di leges venditionis ricordati da Catone ad ipotesi di vendite all’incanto vd. ora C. Cascione ‘Consensus’, cit., 249 ss.

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Mi sembra interessante sottolineare sin d’ora una circostanza. Nel parlare di auctiones, in particolare per il presente contesto di quelle private, Plauto impiega termini che nelle fonti successive al periodo tra il III e il II secolo a.C. qualificano la riferibilità delle stesse al procedimento delle vendite private all’asta. Intendo per ora soltanto mettere in evidenza questo aspetto, ma non certo per trarne conclusioni in merito alla romanità o meno dei richiami alle auctiones nell’opera di Plauto 17. È questo un problema sul quale mi soffermo specificamente nelle pagine successive, pervenendo ad una soluzione positiva ma sulla base di numerose altre considerazioni, in parte anche di carattere generale. Accanto al termine auctio, nei versi plautini ricorrono di sovente vocaboli che, più o meno direttamente a seconda del contesto, si ricollegano alla procedura delle vendite all’asta in generale, sia pubbliche che private. Vediamoli più in dettaglio nelle singole commedie. È noto che l’uso di vocaboli e di espressioni tecniche proprie del linguaggio giuridico, che qualificano nelle fonti latine determinati istituti e figure del diritto romano, in Plauto come in Terenzio non necessariamente trova riscontro nella realtà rappresentata sotto quella veste lessicale. Sull’impiego di termini tecnici nella palliata latina si è svolta una vastissima discussione in dottrina e immensa è la letteratura in argomento. Quanto agli studi di carattere generale, restano fondamentali i tradizionali contributi di E. Costa, Il diritto privato romano nelle commedie di Plauto, rist. anast. Roma 1968 dell’ed. Torino 1890; Id., Il diritto privato nelle commedie di Terenzio, Bologna 1893; L. Pernard, Le droit romain et le droit grec dans le théâtre de Plaute et de Térence, Lyon 1900; O. Frederhausen, ‘De iure Plautino et Terentiano’, Göttingen 1906, 1 ss.; Id., Weitere Studien über das Recht bei Plautus und Terenz, in Hermes 47 (1912), 199 ss.; R. Dareste, Le droit romain et le droit grec dans Plaute, ora in Études d’histoire du droit2, Paris 1926, 149 ss.; E. Fraenkel, Plautinisches im Plautus, Berlin 1922, su cui vd. la trad. it. di F. Munari, Elementi plautini in Plauto (con aggiunte), Firenze 1960; U.E. Paoli, Comici latini e diritto attico, Milano 1962, in part. 46 ss.; G. Rotelli, Ricerca di un criterio metodologico per l’utilizzazione di Plauto, in BIDR. 75 (1972), 95 ss., in part. 115 ss.; C.St. Tomulescu, Observations sur la terminologie juridique de Plaute, in ‘Sodalitas’. Scritti in onore di A. Guarino, VI, Napoli 1984, 2771 ss. Tra gli studi recenti vd. spec. C. Venturini, Plauto come fonte giuridica: osservazioni e problemi, in L. Agostiniani - P. Desideri (a cura di), Plauto testimone della società del suo tempo, Napoli 2002, 113 ss. e K. Evangelos, Legal Language in Plautus with Special Reference to ‘Trinummus’, in Mnemosyne 56 (2003), 194 ss., ai quali si rinvia per ulteriore bibl. Per singole trattazioni su aspetti specifici, con particolare riferimento a temi vicini all’oggetto del presente articolo, cfr. J. Andreau, Banque grecque et banque romaine, cit., in part. 469 ss., il quale esamina l’impiego nelle commedie plautine di vocaboli concernenti l’organizzazione dei banchieri di professione, i materiali utilizzati nei loro affari e in generale la loro attività, da un lato, e quelli relativi alle vendite all’asta, dall’altro; M.V. Giangrieco Pessi, ‘Argentarii’ e trapeziti nel teatro di Plauto, in AG. 201 (1981), 39 ss.; J.M. André, L’argent chez Plaute. Autour du Curculio, in Vichiana 12 (1983), 15 ss. Quanto alle vendite all’asta, possiamo dire che i riferimenti ad esse nelle fabulae del poeta di Sarsina, oltre a trovare sotto il profilo linguistico un preciso riscontro in fonti latine successive e sicuramente riferibili alla realtà delle auctiones private a Roma, sia sulla base di riscontri sostanziali sia di considerazioni di carattere generale – tra le quali rileva spec. quella che fa leva sulla circostanza che in Grecia le vendite private all’asta non avrebbero conosciuto che una scarsissima diffusione (su ciò cfr. infra, nel testo) –, appaiono di più agevole riferibilità alla realtà romana che non a quella greca. 17

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a) All’attività qualificata dall’uso del verbo liceri o licitari

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si fa riferimento in:

18 Dell’ampia gamma di significati che assumono le forme liceri o licitari, interessano in questo contesto naturalmente quelli che mettono in relazione i termini con un momento della complessa procedura delle vendite all’asta a Roma, in cui si svolgeva cioè la gara tra gli offerenti per l’aggiudicazione e l’acquisto della cosa. Numerosi sono i testi in cui queste forme vengono impiegate nel senso specifico di ‘essere esposto in vendita’ o ‘essere venduto’ (all’asta), e soprattutto con il valore di ‘fare offerte’ durante una licitazione (con riferimento a un’attività del compratore), oppure ancora con quello di ‘offrire qualcosa in vendita al prezzo indicato’ (per qualificare, al contrario, un’azione del venditore). Vd. le fonti indicate nel ThlL. VII.1357 s., s.v. ‘Liceor’; VII.1373, s.v. ‘Licitor’; VII.1372, s.vv. ‘Licitatio’ e ‘Licitator’; VIR. III/2.1633, s.v. ‘Licitatio’; e, infine, per l’impiego di alcune di queste espressioni nelle fabulae plautine, cfr. G. Lodge, Lexicon ‘Plautinum’, I, rist. anast. Hildesheim - New York 1971 dell’ed. Leipzig 1924, s.v. ‘Liceo’, 897. Sull’argomento spec. W. Kroll, s.v. ‘Licitatio’, cit., 505; F. Cancelli, L’origine del contratto consensuale, cit., 91 ss., in part. 94. Il significato tecnico giuridico della licitatio nelle auctiones private romane è oggetto di discussione nella letteratura romanistica. Dubbio è in primis il valore stesso della licitatio. La questione a sua volta coinvolge il più complesso problema del momento finale dell’intera procedura dell’auctio privata, ovvero quello in cui si intendeva concluso il contratto di vendita; e quindi quelli più specifici del rapporto tra la proscriptio e la licitatio, come quello concernente la portata reale o meno dell’addictio (su ciò cfr. infra, nt. 20). La qualificazione del liceri o del licitari come del ‘fare un’offerta’ (di contratto di compravendita), infatti, implica, quanto alla fase precedente, che la proscriptio avesse l’efficacia di un invito ad offrire e, quanto alla fase conclusiva, che l’addictio, cioè l’aggiudicazione del bene al migliore offerente, avesse una portata costitutiva del contratto. A favore di questa soluzione, in realtà, credo possa addursi la circostanza che nelle fonti non è rara l’espressione contra liceri (o licitari), a indicare l’azione consistente nel fare una contro offerta al rialzo: così in Cic. Verr. II.3.148: si doceo pluris aliquanto potuisse te vendere, neque iis voluisse addicere qui contra Apronium licerentur …; off. 3.15.61: non licitatorem venditor, non qui contra se liceatur, emptor apponet; e in Caes. Gall. 1.18.3: complures annos portoria reliquaque omnia Aeduorum vectigalia parvo pretio redempta habere, propterea quod illo licente contra liceri audeat nemo (cfr. ThlL., s.v. ‘Licere’, VII.1358). Per inciso, si ricorda come un uso specifico per designare una contro offerta al rialzo sul prezzo base o sull’ultima somma proposta da un partecipante alla gara, ovvero ¢ntwne‹sqai, è attestata anche nelle fonti greche in riferimento alle vendite all’asta in Grecia. In tal senso vd. T. Thalheim, s.v. Auction (Griechisch), cit., 2269 s., a cui si rinvia per le relative indicazioni dei testi. Viceversa, la considerazione della licitatio non come offerta, bensì come accettazione di un’offerta già avanzata dal dominus auctionis con la pubblicazione del bando di gara, significherebbe ipotizzare che la proscriptio contenesse già una proposta di contratto e che, concludendosi la vendita con l’accettazione della stessa durante la licitatio, l’addictio avesse una mera efficacia dichiarativa. Altro problema ancora, che si è posto nel contesto della prospettazione della licitatio come offerta di venditio, è stato quello del carattere vincolante o meno della stessa. Su questi temi si rinvia, anche per la discussione nella letteratura più antica, a M. Talamanca, Contributi, cit., 136 ss., il quale svolge argomentazioni a favore dell’una e dell’altra ipotesi, senza prendere posizione netta sulla domanda se l’offerta di contratto fosse contenuta nella proscriptio o piuttosto fosse avanzata dai partecipanti alla gara durante lo svolgimento della licitatio. G. Thielmann, Die römische Privatauktion, cit., 15 s., pensa che la licitazione contenesse una proposta di vendita e che la conclusione del contratto fosse sancita dall’addictio. Concorda con questa posizione anche M. Kaser, rec. a G. Thielmann, op. ult. cit., 441, il quale ne evidenzia però la contraddittorietà rispetto all’ipotesi di fondo sostenuta dallo stesso Thielmann, secondo cui la licitatio non avrebbe avuto carattere vincolante.

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Men. 549. Ut, quantum possint quique liceant, veneant; Men. 1159. Venibunt, quiqui licebunt, praesenti pecunia; Merc. 440 s. Quinquaginta poscit. / Non centum datur. // Potine ut ne licitere advorsum mei animi sententiam? 19; Stich. 221. Logos ridiculos vendo. / Age, licemini.

b) Con il significato di aggiudicare, attribuire (al migliore offerente) l’oggetto di una vendita all’asta 20, il verbo addicere 21 è impiegato nei seguenti luoghi: 19 W. Kroll, s.v. ‘Licitatio’, cit., 505 segnala il passo tra i testi in cui il verbo licitari avrebbe il senso di ‘kämpfen’, significato assunto in ragione delle modalità con cui si svolge la licitazione tra l’animosità dei partecipanti alla gara. 20 L’addictio, quale momento del procedimento dell’auctio, era l’aggiudicazione del bene al migliore offerente. Ad essa procedeva il praeco. Cfr., per tutti, Th. Mayer-Maly, s.v. Auction, in Der Kleine Pauly 1, Stuttgart 1964, 728; J.A.C. Thomas, rec. a G. Thielmann, Die römische Privatauktion, cit., 395. Sul valore di ‘addicere’, ‘addictio’ cfr. F. Cancelli, L’origine del contratto consensuale, cit., in part. 94 ss., con altra bibl. Molto discusso è sotto il profilo giuridico il valore dell’aggiudicazione. In riferimento al problema del significato della licitatio (vd. ntt. precedenti), si discute se essa avesse portata dichiarativa di un contratto già concluso per effetto della licitazione o costitutiva della vendita, in conseguenza di una licitatio – al contrario – intesa come invito ad offrire. Inoltre, è dubbia la portata dell’addictio riguardo agli effetti del contratto di vendita. Ci si chiede cioè se essa avesse nelle auctiones private efficacia reale od obbligatoria e, quindi, se trasferisse definitivamente la proprietà della cosa venduta all’asta o meno. Sull’argomento vd. E. Schönbauer, Zur Erklärung, cit., 376 s.; M. Talamanca, Contributi, cit., 112 ss. (con fonti e lett. precedente), il quale esclude che l’addictio potesse trasferire il dominium ex iure Quiritium della res aggiudicata; G. Thielmann, op. ult. cit., in part. 17 ss., dove ampia bibl.; A. Corbino, La ‘pro Caecina’ di Cicerone e l’acquisto della proprietà mediante intermediario estraneo, in Studi in onore di A. Biscardi, III, Milano 1982, 286 ed ivi nt. 34, il quale non esclude che l’aggiudicatario di una res mancipi in un’auctio privata, anziché ricevere la cosa mediante ordinaria mancipatio, ne acquistasse la proprietà per effetto della stessa addictio pronunciata in suo favore dal banditore. La soluzione del problema implica la possibilità di risolvere un’altra questione, quella concernente l’individuazione del momento utile per il passaggio della proprietà all’offerente rispetto al pagamento del prezzo o alla sua promessa all’argentario, in caso di auctiones concluse con la mediazione creditizia del coactor (cfr. spec. Cic. Caec. 6.15 ss.; Gai 4.126a. Su quest’aspetto vd. tra gli altri M. Talamanca, rec. a A. Petrucci, ‘Mensam exercere’, cit., in part. 836 s.; A. Petrucci, In margine a Gai. 4,126a, cit., 313 ss.). Il problema del valore dell’aggiudicazione, inoltre, si intreccia con quello più complesso relativo all’individuazione della fattispecie contrattuale che storicamente dovette precedere nelle vendite all’incanto l’emptio venditio consensuale ed obbligatoria. In particolare, viene in discussione il tema del rapporto tra l’auctio e l’in diem addictio riguardo ad una portata condizionale o, al contrario, definitiva dell’addictio nelle auctiones private. Su ciò: R. Henle, Die rechtliche Natur der ‘in diem addictio’, cit., 169 ss.; F. Wieacker, ‘Lex commissoria’, cit., 62 s.; M. Talamanca, Contributi, cit., 106 s.; A. D’Ors, ‘In diem addictio’, in AHDE. 16 (1945), 204 s.; Id., rec. a M. Talamanca, op. ult. cit., in Iura 7 (1956), 226; G. Thielmann, op. ult. cit., 13 ss., con altra bibl. 21 La gamma semantica del verbo addicere è molto ampia. Riguardo alle vendite in generale, il verbo assume anche il significato generico di vendere, mentre con riferimento alle auctiones in particolare esso indica l’atto di attribuzione del bene posto all’asta al licitante la cui offerta sia stata riconosciuta come quella più vantaggiosa per il dominus auctionis.

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Capt. 181. Quasi fundum vendam, meis me addicam legibus; Merc. 615. Iam addicta atque abducta erat, quom ad portum venio; Poen. 498. Tum tu igitur die bono, / Aphrodisiis, addice tuam mihi meretricem minusculam; Poen. 1361. Quin egomet tibi me addico …

c) Alla figura del praeco e alla relativa funzione nel procedimento delle vendite all’asta (il praeconium) si accenna in: · Bacch. 814 s. O stulte, stulte, nescis nunc venire te; // Atque in copse adstas lapide, ut praeco praedicat; · Men. 1154. Praeconium mihi ut detis; · Stich. 193 ss. Haec verba subigunt med ut mores barbaros // discam atque ut faciam praeconis compendium, // itaque auctionem praedicem, ipse ut venditem. d) Infine, di auctio in genere, sia in riferimento a vendite pubbliche che private, si parla nei seguenti versi: · Epid. 235. Haec vocabula auctiones subigunt ut faciant viros; · Men. 1152. Auctionem hic faciam et vendam quicquid est; · Men. 1157. Auctio fiet Menaechmi mane sane septimi; · Men. 1161. Vix credo auctione tota capiet quinquagesis aes; · Persa 508. Ea conportatur praeda, ut fiat auctio / Publicitus …; · Poen. 411. Ut me verberes / atque auctionem facias …; Cfr. ThlL. I.576, s.v. ‘Addico’. Quest’ultimo significato, sembra connettersi con quello antico impiegato nel linguaggio augurale per indicare l’approvazione da parte degli augures, sulla base del riconoscimento di un segno favorevole della natura: vd. ad es. Liv. 1.36.3, 1.55.3, 22.42.8, 27.16.15; Sen. dial. 10.13.8; Tac. ann. 2.14. Nelle vendite all’asta, infatti, l’addictio era effettuata dal banditore che interpretava l’offerta più favorevole all’interessato, in quanto resa palese per alzata di mano o sollevando un dito, come si legge in part., a proposito di un’asta d’appalto, in Cic. Verr. II.1.54.141: Iste vero non procrastinat; locare incipit non proscripta neque edicta die, alienissimo tempore, ludis ipsis Romanis, foro ornato … Accurrunt tamen ad tempus tutores; digitum tollit. Sembra che i progressivi aumenti del prezzo base fossero annunciati via via dal praeco, mentre i partecipanti alla gara si sarebbero limitati a un gesto di assenso in riferimento alla somma nella maggiorazione di volta in volta indicata. Al riguardo, tuttavia, non è da sottovalutare la possibile deduzione in senso diverso, che potrebbe trarsi dall’uso della locuzione contra liceri, su cui supra, nt. 18. Le fonti testimoniano inoltre la frequenza con cui mediante accordi sottobanco e attraverso il gioco delle offerte al rialzo o delle fittizie astensioni a offrire si influiva sulla determinazione del pretium nell’interesse dell’una o dell’altra parte: vd. ad es. Cic. off. 3.15.61; Caec. 16. Sul tema cfr. Th. MayerMaly, s.v. Auction, cit., 728; W. Kroll, s.v. ‘Licitatio’, cit., 505, con altre fonti, che si sofferma più in genere sulle modalità di svolgimento della gara all’asta; G. Thielmann, Die römische Privatauktion, cit., 244 ss. Per la letteratura successiva rinvio alle indicazioni fornite da M. Carbone, ‘Tanti sunt mi emptae? Sunt’, in SDHI. 71 (2005), 408 ed ivi ntt. 88 e 89, alle quali sono da aggiungere, soprattutto per l’accurata analisi della testimonianza fornita dall’Arpinate nella corrispondenza con l’amico Attico, quelle di N.K. Rauh, Finance and Estate Sales, cit., 45 ss. (ivi indicazione dei passi ciceroniani).

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Poen. 1364. Cras auctionem faciam; Poen. 1421. Dum auctionem facio, hic opus est aliquot ut maneas dies; Stich. 195 [per il testo, supra sub c)]; Stich. 201. Ei quando quem auctionem facturum sciunt …; Stich. 207. Dicam auctionis causam, ut damno gaudeant …; Stich. 218. Nunc auctionem facere decretumst mihi; Stich. 235. Ecastor auctionem / haud magni preti; Stich. 384 s. Iam non facio / auctionem; mihi optigit hereditas. // Maliuoli perquisitores auctionum perierint.

Già questo nutrito elenco induce a una prima osservazione, che troverà riscontro poi nell’esame in dettaglio dei singoli e più significativi luoghi plautini, in particolare in tema di auctiones private, e quanto dunque a queste ultime. La testimonianza del Sarsinate cioè sembra riguardare non un solo aspetto, ma diverse fasi, figure e caratteristiche della complessa procedura delle vendite all’asta. Inoltre, gli aspetti a cui sono riconducibili gli accenni nelle singole fabulae trovano anche sotto il profilo contenutistico rispondenza in peculiarità e momenti del procedimento delle auctiones private come ricostruibile per il mondo romano dalle altre fonti in nostro possesso. Tra queste in particolare rilevano, come mostrerò, quelle di natura epigrafica. Si può sottolineare, su un piano più generale, come la frequenza e in alcuni casi la rilevanza delle allusioni alle auctiones private non possa che dimostrare quanto questa tipologia di vendita all’asta fosse diffusa a Roma all’epoca in cui venivano rappresentate le commedie di Plauto 22. L’istituto non poteva essere ignoto al pubblico romano, il quale doveva comprendere i riferimenti talvolta precisi anche a profili, dettagli e momenti peculiari nell’ambito dell’articolato procedimento di vendite con pubblico incanto. Questa considerazione assume poi in riferimento a tale genere di auctio un rilievo del tutto particolare, in quanto le vendite private all’asta, a differenza di quelle pubbliche, secondo autorevole dottrina 23, non avrebbero conosciuto in Grecia quel largo impiego che esse ebbero, al contrario, nel mondo romano. Ma su quest’aspetto tornerò più diffusamente in seguito. Su un piano più generale, sembra allora credibile trarre da quanto precede la conseguenza che solo un’ampia diffusione dell’auctio privata, quale è testimoniata dalle fonti antiche per Roma 24, possa dare ragione di riferimenti In tal senso già G. Thielmann, Die römische Privatauktion, cit., 41; F. Cancelli, L’origine del contratto consensuale, cit., in part. 79 ss.; F. Gallo, In tema di origine della compravendita, cit., 309. 23 Cfr. M. Talamanca, Contributi, cit., in part. 108 s. Già T. Thalheim, s.v. Auction (Griechisch), cit., 2269 rilevava come le contrattazioni svolte con pubblico incanto fossero in uso in Grecia «hauptsächlich» per i beni che non erano in proprietà di soggetti privati ma di persone giuridiche (comunità, enti etc.) e, soprattutto, per quelli appartenenti allo stato. 24 F. Pringsheim, The Greek Sale by Auction, cit., 284 ss., ha sostenuto la diffusione delle vendite private all’asta nel mondo greco, fondandosi in realtà soprattutto su una diversa 22

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a tale categoria di vendita all’asta, così frequenti e sparsi nell’arco dell’ampia produzione plautina. Tra gli accenni alle auctiones private, i luoghi che maggiormente rilevano e sui quali mi soffermo in modo più particolareggiato nel presente lavoro sono tre. In riferimento a ciascuno di essi, fornisco qui di seguito una descrizione essenziale della trama della relativa commedia, onde illustrare il contesto entro il quale si inserisce il richiamo all’istituto. La disamina dei singoli aspetti giuridici che sembrano interessare nei versi di volta in volta presi in esame viene rinviata, invece, alle pagine successive, di seguito alla discussione del problema concernente la riferibilità o meno degli accenni plautini alla realtà romana delle auctiones private. Il primo passo che viene in considerazione è tratto dai Menaechmi (Plaut. Men. 1150-1162): ME. II. ME. I. ME. II. MES. ME. I. MES. ME. I. MES. ME. I. .

Quoniam haec evenere nostra, frater, ex sententia, 1150-1151 In patriam redeamus ambo. Frater, faciam ut tu voles. Auctionem hic faciam et vendam quicquid est. Nunc interim Eamus intro, frater. Fiat. Scitin quid ego vos rogo? Quid? Praeconium mihi ut detis. Dabitur. Ergo nunciam 1155 Vis conclamari auctionem? Fore quidem die septimi. Auctio fiet Menaechmi mane sane septimi. Venibunt servi, supellex, fundi/, aedes; omnia Venibunt, quiqui licebunt, praesenti pecunia. Venibit uxor quoque etiam, siquis emptor venerit. 1160 Vix credo auctione tota capiet quinquagesis aes. Nunc spectatores valete et nobis clare plaudite.

Nella commedia dei Menaechmi la vicenda comica è basata sugli equivoci derivanti dagli scambi dell’uno con l’altro fratello, in un crescendo continuo di irresistibile comicità. Le ambiguità hanno fine quando i due si ritrovano sulla scena l’uno di fronte all’altro ed ogni equivoco viene dissipato. Nei versi qui riprodotti si è ormai alle battute conclusive. Dal lato del porto entrano, discutendo animatamente, Messenione e il suo padrone, Menecmo II interpretazione del dato fornito dalle fonti. Per la discussione su quest’aspetto vd. infra, nel testo. Sul valore da attribuire a testimonianze di diversa natura rispetto alla documentazione papirologica d’epoca tolemaica e romana, addotte da Pringsheim a favore di un’estesa applicazione delle auctiones private in Grecia, cfr. M. Talamanca, Contributi, cit., 109 nt. 1.

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(vv. 1050 ss.), il quale ha sempre con sé il mantello, che Menecmo I ha sottratto alla moglie all’atto di allontanarsi da casa per donarlo alla sua amante 25. Menecmo II è irritato con Messenione, il quale afferma non solo di avere incontrato ed aiutato il padrone – il pubblico sa che non si trattava, in realtà, del suo vero dominus bensì dell’altro fratello –, ma lamenta la circostanza che il suo padrone cerchi ora di rinnegare la promessa di manomissione fattagli innanzi 26. Intanto, dalla casa di Eròzia, la cortigiana con cui Menecmo I ha una relazione, esce furente, in questo momento preciso, l’amante, al quale invano Eròzia e l’ancella di questa hanno ripetuto di avere già dato anello e mantello della moglie. Finalmente i due gemelli sono l’uno di fronte all’altro. Il primo ad accorgersene è Messenione, il quale, non senza confondersi anche lui dapprincipio, attraverso un cauto procedere di domande e risposte, ricostruisce tutto il mosaico degli eventi che hanno portato alla separazione dei due gemelli e all’assunzione da parte del secondo – che in realtà si chiamava Sòsicle – del nome del fratello che si pensava ‘perduto’ (vv. 1111 ss.). Chiarito il perché dell’omonimia, si spiega anche la serie degli equivoci che danno corpo all’intero intreccio della commedia e si comprende anche il nodo avviluppato del mantello, che, passato in mano all’altro gemello, aveva spinto le ambiguità al limite della follia (vv. 1135 ss.). Il buon Messenione ottiene finalmente la libertà dal suo padrone dietro preghiera dell’altro fratello e tutti decidono di tornare a Siracusa. Menecmo II, in vista del rientro nella sua città d’origine, decide così di mettere all’asta i propri beni – anche la terribile moglie, se troverà un compratore! A questo scopo, su offerta dello stesso Messenione, dà incarico al suo ex schiavo di fare da banditore all’asta. Segue, quindi, la rappresentazione di Messenione nell’atto di procedere alla proclamazione dell’auctio, con indicazione della data, dell’ora e del luogo di svolgimento della vendita; degli oggetti messi all’incanto e delle altre condizioni previste, in particolare, come mostrerò più dettagliatamente in seguito, delle modalità di pagamento. Il secondo interessante riferimento è contenuto nei seguenti versi dei Captivi (Plaut. Capt. 177-182): ERG.

Ne perpauxillo modo; Nam istoc me assiduo victu delecto domi.

25 Nelle battute iniziali della commedia si raffigura Menecmo I nell’atto di allontanarsi di casa, dopo un litigio con la moglie, nascondendo un elegante mantello da signora (palla) appartenente alla stessa. Del raffinato oggetto egli vuole fare dono alla cortigiana Eròzia, con la quale ha da tempo una piacevole relazione. Sarà proprio questo mantello, che passato in mano all’altro gemello (Menecmo II), spingerà nel corso dell’intreccio gli equivoci al limite della follia. 26 Quando Menecmo I incontra Messenione nega di essere il suo padrone e lo schiavo prende la risposta come la dichiarazione stessa della sua libertà. Messenione, dal canto suo, senza dubitare minimamente di avere a che fare con un’altra persona, professa la propria gratitudine a quello che, in realtà, è il fratello gemello del suo vero dominus (vv. 1007 ss.).

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HE.

Age sis, roga emptum 27: nisi qui meliorem adferet Quae mihi atque amicis placeat condicio magis, Quasi fundum vendam, meis me addicam legibus. Profundum vendis tu quidem, haud fundum, mihi.

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La trama della commedia è nota. Un padre, Egione, ha perduto un figlio in guerra, caduto prigioniero dei nemici, e fa di tutto per riscattarlo. La vicenda si risolve non solo con il riscatto del prigioniero, ma anche con il ritrovamento di un altro figlio, che era stato rapito in tenera età. È una commedia dall’intreccio romanzesco, ricca di pateticità e di nobili azioni, in cui la tensione drammatica è appena allentata dalla presenza di un parasitus, Ergàsilo. Ed è appunto Ergàsilo qui protagonista sulla scena, in uno scambio di battute con il vecchio Egione. Il parassita tenta di strappare da questi un invito a cena e di fronte all’affermazione di Egione, il quale lo avverte che se vuole ritenersi invitato a cena deve però contentarsi di quel poco che può trovare in casa sua, Ergàsilo dichiara di aggiudicarsi al vecchio, a meno che altri non vogliano offrirgli di meglio: Quasi fundum vendam, meis me addicam legibus (Capt. 181). Vi è, quindi, il riferimento al meccanismo di determinazione del prezzo d’asta nello svolgimento della licitazione privata. Il pretium, per così dire, è nella finzione comica rappresentato da una cena o da un pranzo, ed Ergàsilo cerca naturalmente di indurre gli eventuali ospiti a fare l’offerta più alta possibile, cioè a proporre l’allettante invito a un lauto pasto. La caricatura del parasitus, personaggio noto della tradizione comica antica 28, raffigurato nell’atto di mettere all’asta sé stesso con quanto di meglio può 27 Sull’uso di quest’espressione nelle fonti latine e sulla sua riferibilità alle modalità di conclusione del contratto di emptio venditio, cfr. soprattutto C. Cascione, ‘Consensus’, cit., 263 ss., in part. 269 ss., al quale si rinvia per la bibl. essenziale; e, da ultima, M. Carbone, ‘Tanti sunt mi emptae? Sunt’, cit., 387 ss. 28 Frequente è l’impiego di questa ‘maschera’ nelle fabulae plautine. Su ciò, specie in riferimento ai personaggi di Ergàsilo nei Captivi e di Gelasimo nello Stichus, vd. tra gli studi moderni spec. E.W. Leach, ‘Ergasilus’ and the Ironies of the ‘Captivi’, in ‘Classica et mediaevalia’ 30 (1969), 263 ss.; J.C.B. Lowe, Plautus’ Parasites and the Atellana, in G. VogtSpira (Hrsg.), Studien zur vorliterarischen Periode im frühen Rom, Tübingen 1989, 161 ss.; G. Vogt-Spira, ‘Stichus’ oder ein Parasit wird Hauptperson, in E. Lefèvre - E. Stärk - G. VogtSpira (Hrsg.), Plautus ‘barbarus’. Sechs Kapitel zur Originalität des Plautus, Tübingen 1991, 163 ss.; L. Benz, Der Parasit in den ‘Captivi’, in L. Benz - E. Lefèvre (Hrsg.), Maccus ‘barbarus’. Sechs Kapitel zur Originalität der ‘Captivi’ des Plautus, Tübingen 1998, 51 ss.; M. Crampon, Le ‘parasitus’ et son rex dans la comédie de Plaute. La revanche du langage sur la bassesse de la condition, in T. Yuge - M. Doi (eds.), Forms of Control and Subordination in Antiquity, Leiden 1988, 507 ss.; M. Bettini, Il Witz di ‘Gelasimus’ (Plaut. ‘Stich’. 155-170), in E. Stärk - G. Vogt-Spira (Hrsg.), Dramatische Wäldchen. Festschrift für E. Lefèvre zum 65. Geburtstag, Hildesheim 2000, 461 ss.; Id., I Witz di ‘Gelasimus’: clichés, modelli culturali, pragmatica dell’umorismo, in C. Questa - R. Raffaelli (a cura di), Due seminari plautini, Atti dei seminari su Tradizione del testo (7-11 settembre 1998) e su I modelli (4-8 settembre 2000), Urbino 2002, 227 ss.; G. Guastella, I monologhi d’ingresso dei parassiti, in C. Questa -

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offrire – per lo più motti e battute di spirito, che possano allietare i commensali ad un ricco pranzo o ad una cena succulenta – in cambio di un’agognata abbuffata, si ritrova infine in una nota scena dello Stichus (Plaut. Stich. 193-238): GE. CR. GE.

CR. GE.

… Haec verba subigunt med ut mores barbaros Discam atque ut faciam praeconis compendium, Itaque auctionem praedicem, ipse ut venditem. Hic illest parasitus quem arcessitum missa sum; Quae loquitur auscultabo, prius quam conloquar. Sed curiosi sunt hic complures mali, Alienas res qui curant studio maximo, Quibus ipsis nullast res, quam procurent, sua. Ei quando quem auctionem facturum sciunt, Adeunt, perquirunt quid siet causae ilico, Alienum aes cogat an pararit praedium, Uxorin sit reddenda dos divortio. Eos omnis tam etsi hercle haud indignos iudico Qui multum miseri sint, laborent nil moror. Dicam auctionis causam, ut damno gaudeant – Nam curiosus nemo est quin sit malevolus –: [Ipse egomet quam ob rem/auctionem praedicem:] Damna evenerunt maxuma misero mihi. Ita me mancupia miserum adfecerunt male: Potationes plurumae demortuae. Quot adeo cenae quas deflevi mortuae, Quot potiones mulsi, quae autem prandia, Quae inter continuum perdidi triennium. Prae maerore adeo miser atque aegritudine Consenui; paene sum fame / emortuus. Ridiculus aeque nullus est, quando esurit. Nunc auctionem facere decretumst mihi; Foras necessumst quicquid habeo vendere. Adeste sultis; praeda erit praesentium. Logos ridiculos vendo. / Age, licemini. Quis cena poscit? Ecqui poscit prandio? Hercules te amabit prandio, cena tibi. Ehem, adnuistin? Nemo meliores dabit. [Nulli meliores esse parasito sinam.]

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R. Raffaelli (a cura di), Due seminari plautini, cit., 155 ss.; G. Danken, Parasit, Sykophant, ‘Quadruplator’. Zu Plautus, ‘Persa’ 62-76, in Wiener Studien 101 (1988), 223 ss., in riferimento alla figura del parassita Saturione nel Persa. A questi contributi si rinvia per più dettagliate indicazioni bibliografiche. Sull’uso delle ‘maschere’ e sul rapporto con le cd. ‘funzioni’, in riferimento quindi al problema più generale delle tecniche plautine e del legame con il/i modelli seguiti da Plauto cfr., tra gli altri: C. Questa, Maschere e funzioni nelle commedie di Plauto, in Materiali e discussioni per l’analisi dei testi classici 8 (1982), 9 ss.; M. Llarena I Xibillé, ‘Personae Plautinae’: aproximación a la tècnica teatral de Plaute, Barcelona 1994, passim.

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CR. GE.

Vel iunctiones Graecas sudatorias Vendo; vel alias malacas crapularias, Cavillationes, adsentatiunculas Ac perieratiunculas parasiticas, Robiginosam strigilim, ampullam rubidam, Parasitum inanem quo recondas reliquias. Haec veniisse iam opus est quantum potest, Ut decumam partem / Herculi polluceam. Ecastor auctionem / haud magni preti. Adhaesit homini ad infimum ventrem fames. Adibo ad hominem. Quis haec est quae advorsum it mihi? Epignomi ancilla haec quidem est, Crocotium.

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Lo Stichus è la commedia della fedeltà coniugale. Due sorelle, giovani spose, nonostante le insistenze del loro padre si mantengono fedeli ai mariti che, dopo una vita scioperata, si sono dati al commercio per recuperare il patrimonio e da tre anni non danno più notizie di sé. I mariti tornano arricchiti, viene fatta pace con il suocero e lo schiavo Stico organizza un banchetto finale, il quale, fragoroso, grossolano, licenzioso, fa da contrappunto con il resto della commedia, che è invece seria e patetica. In questi versi c’è uno scambio di battute tra Crocozia, l’ancella di Panegiride, una delle due sorelle e moglie di Epignomo, e il parassita Gelasimo. L’ancella è stata mandata da Panegiride a cercare Gelasimo per spedirlo al porto allo scopo di accertarsi se qualche bastimento sia giunto dall’Asia. Qui Crocozia incontra Gelasimo ed ascolta il lungo sproloquio nel quale questi si lamenta della fame che lo assilla da tempo, da quando ormai non riceve più inviti a cena, e che lo costringe infine a vendersi al migliore offerente. Esausto di dover patire la fame, offre sé stesso all’asta. Fa da banditore di sé stesso e grida da sé l’auctio. Mette all’incanto tutto quello che possiede, i suoi motti di spirito, i suoi indovinelli migliori, le sue barzellette più divertenti, esortando i presenti – si rivolge direttamente al pubblico – a partecipare con l’offerta di una cena o di un pranzo. Vi è la simulazione in versione farsesca dello svolgimento di una licitazione, con l’invito a fare offerte e con un’abile esortazione a contro offerte al rialzo. È evidente che l’effetto comico è qui ottenuto mettendo in scena la situazione paradossale di una vendita in cui il dominus auctionis, l’oggetto messo all’incanto e il praeco, che procede a gridare la vendita all’asta di sé stesso, si riassumono nella stessa persona 29. 29 La scena sembra suggerire l’immagine di un prigioniero (della fame, in questo caso) che urla da sé, quasi agognandola, la propria riduzione in schiavitù, ma sotto un padrone diverso, più generoso, che con un lauto pasto lo liberi dal precedente e perciò dalla fame e dalla miseria più nere. Il richiamo ai mores barbari (Plaut. Stich. 193), seguendo i quali Gelasimo dice di fare a meno del praeco e di procedere da solo alla proclamazione della propria

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3. I DOCUMENTI EPIGRAFICI

E LA PRASSI GIURIDICA ROMANA NEL I SECOLO D.C.

Fatte queste premesse e descritti i luoghi nelle singole commedie, dove gli accenni alle auctiones private assumono maggiore rilevanza sotto il profilo giuridico, mi sembra utile preliminarmente delimitare lo scopo della ricerca e precisare il filo conduttore intorno a cui intendo articolare le argomentazioni che seguono, dirette ad avvalorare l’ipotesi favorevole alla romanità dei riferimenti plautini alle vendite private all’asta. Con questo lavoro mi propongo di verificare l’utilizzabilità di diversi elementi che si desumono dalla testimonianza del Sarsinate, al fine di individuare quali caratteristiche della complessa procedura di vendita all’asta – tra quelle che fonti successive mettono in luce per le auctiones private nel periodo che va dalla tarda repubblica al primo secolo dell’impero – trovino riflesso già negli accenni di Plauto all’istituto. Nei casi – per la verità considerevoli e niente affatto rari – in cui l’indagine conduce a un riscontro positivo, tenterò, di volta in volta e alla luce anche di altre considerazioni, di pervenire all’affermazione della plausibile esistenza di singole peculiarità del procedimento già nelle vendite private all’incanto in uso a Roma tra la fine del III e gli inizi del II secolo a.C. Premessa fondamentale di questo percorso scelto per la ricerca è naturalmente l’analisi degli argomenti di ordine generale addotti o ancora adducibili a sostegno del possibile riferimento del comicus di Sarsina alle auctiones private romane, piuttosto che a quelle greche; tema che sarà affrontato immediatamente nel successivo paragrafo. In particolare, l’idea intorno a cui ho ritenuto possibile e proficuo condurre l’esame dei singoli passi è la seguente. Attesa l’assenza di una vera e propria regolamentazione giuridica della procedura delle auctiones private nel loro insieme 30, elementi offerti dalle fabulae plautine appaiono, in singole ipotesi, moauctio, in questo quadro parossistico e farsesco, direi che sia da intendere come allusione a costumanze ignote, di genti estranee al mondo allora conosciuto. Non si è mai visto – sembra dire Gelasimo – che qualcuno metta in vendita sé stesso con le proprie grida! Si può facilmente immaginare che gli schiavi che venivano esposti all’asta nei mercati cittadini altro avrebbero voluto che gridare la propria vendita, e questo presso tutti i popoli ai quali allora si potesse pensare. Ma sul riferimento ai mores barbari nei versi dello Stichus come sulla necessità che nel procedimento di vendita all’asta vi fosse la collaborazione di un praeco, vd. più diffusamente infra, nel testo. 30 Cfr. spec. E. Schönbauer, Zur Erklärung, cit., 376 nt. 1, con lett. Quest’affermazione, a mio avviso, non può però essere generalizzata. Se è vero che non è testimoniata una regolamentazione del procedimento di vendita privata all’asta nel suo insieme, non mancano tuttavia tracce di una disciplina normativa su singoli aspetti della procedura. In particolare, l’editto edilizio con le sue disposizioni in tema di vizi della cosa venduta dovette essere introdotta dai magistrati aventi giurisdizione sui mercati cittadini appunto nel contesto delle vendite private all’asta e solo in un secondo momento essa dovette essere generalizzata a

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strare l’esistenza, già per l’epoca in cui il commediografo latino scrive, di alcuni usi o regole o, semplicemente, di talune caratteristiche del procedimento di vendita all’incanto, affermatesi nella prassi (romana) delle auctiones private. Si tratta di regole, usi, caratteristiche che si ritrovano poi nella documentazione successiva, concernente in particolare la prassi delle vendite all’asta in municipi campani (a Puteoli, in special modo), in età giulio claudia. Riferirsi alla prassi nei municipia (come nelle colonie romane, naturalmente) piuttosto che a quella nell’Urbe non cambia l’impostazione di fondo del problema, atteso che la procedura e le caratteristiche generali delle aste in territorio municipale non differivano, e non certo nei tratti essenziali, rispetto alle vendite che si tenevano a Roma 31. Peculiarità concernenti il contenuto dell’avviso d’asta, l’ordine delle relative indicazioni, le condizioni di vendita, le modalità di pagamento per l’aggiudicatario acquirente, il luogo e il tempo di svolgimento della venditio, come l’intervallo rispetto al momento della proclamazione della futura asta si ritrovano pressoché identici, tanto nel procedimento delle auctiones attestate nelle tavolette cerate dell’archivio dei Sulpicii, quanto in quelle immaginate da Plauto nei citati luoghi delle sue fabulae. Non solo. Su un diverso piano, anche elementi concernenti il ruolo e in genere la figura del praeco, così come caratteri generali riguardanti l’intera procetutte le compravendite, dunque anche a quelle non mercantili. Su questo specifico aspetto cfr. in maniera più particolareggiata infra, nel testo, dove svolgo argomentazioni a sostegno di questa prospettazione. Con specifico riferimento al problema discusso in questa nota, ritengo verosimile che la disposizione più antica dell’edictum de mancipiis vendundis, concernente la dichiarazione di certi vizi degli schiavi esposti in vendita nei mercati della città, rappresentasse una regolamentazione, sia pure sotto il limitato profilo della garanzia per i vitia rei emptae, della forma e in parte del contenuto della proscriptio nelle auctiones aventi per oggetto mancipia. In altri termini, alle origini e nell’ambito delle vendite private all’asta di schiavi, più tardi anche di animali da soma, gli edili curuli avrebbero imposto a coloro che mettevano in vendita certi beni di enunciare tra le condizioni espresse nell’avviso d’asta e poi proclamate a gran voce dal praeco al momento della vendita anche eventuali difetti fra quelli enumerati per tipologie nell’editto. Interessante è alla luce di questa ipotesi una rilettura del testo dell’edictum de mancipiis vendundis nelle due versioni differenti, restituite rispettivamente nella Compilazione giustinianea (D.21.1.1.1) e nelle Notti Attiche (Gell. 4.2.1), su cui vd. infra, nel testo. Del resto, si può ricordare come già il regime delle cd. exceptiones argentariae configurasse una regolamentazione specifica per le auctiones in cui vi fosse la mediazione del banchiere. In tal senso cfr. M. Talamanca, rec. a A. Petrucci, ‘Mensam exercere’, cit., 835. 31 Per i singoli aspetti della procedura di vendita all’asta, sui quali le tavolette campane confermano quanto già noto da altre fonti per le auctiones a Roma – si pensi al rapporto tra nundinae e svolgimento delle aste private, oppure alla forma della proscriptio o ancora al luogo di svolgimento dell’incanto etc. –, cfr. per tutti F. Costabile, L’‘auctio’ della ‘fiducia’ e del ‘pignus’, cit., passim; G. Camodeca, ‘Tabulae Pompeianae Sulpiciorum’, I, cit., 185 ss. Per un riscontro in riferimento alle auctiones Iucundianae, vd. Th. Mommsen, Le tavolette pompeiane, cit., 74 ss.; e in tempi più recenti J. Andreau, Les affaires de Monsieur Jucundus, cit., 73 ss.

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dura della vendita all’incanto privata, quali emergono dagli accenni plautini, si presentano più vicini alle caratteristiche che l’istituto aveva certamente a Roma, anziché a quelle individuate in dottrina per le vendite all’asta di diritto greco. Le tavolette dell’archivio dei Sulpicii riguardano auctiones condotte su iniziativa del creditore fiduciario o pignoratizio e hanno ad oggetto appunto i beni dati in garanzia dal debitore; mentre, come detto, occasionali sono le auctiones private immaginate da Plauto e dettate da ragioni personali o da straordinari bisogni, ad esempio di denaro o di cibo. A parte la vendita che i parassiti Ergàsilo, nei Captivi, e Gelasimo, nello Stichus, fanno di sé stessi 32, o alla simulazione dell’asta avente ad oggetto la bella Pasicompsa contesa tra Demifone e Carino nel Mercator, si pensi soprattutto all’ipotesi della vendita dell’intero patrimonio di uno dei Menecmi nell’omonima commedia, disposta allo scopo di liquidare tutti i beni per lasciare definitivamente la città di Epidamno alla volta di Siracusa 33. Sotto questo profilo forse si può sostenere che, come le auctiones messe in scena da Plauto, anche quelle reali ricordate nelle testationes dell’archivio rinvenuto a Pompei in località Murecine, sebbene disposte nel contesto di una più ampia attività speculativa dei noti uomini d’affari operanti nel municipo campano, sono dettate, per così dire, da ragioni contingenti ed eccezionali. Infatti, anche per i proprietari dell’archivio la vendita all’asta di beni dati in garanzia dai debitori non doveva rappresentare che una soluzione obbligata, non ‘fisiologica’ per così dire, a fronte dell’inadempimento dei debiti ancora scoperti, e piuttosto è interessante sottolineare come talvolta all’asta proceda materialmente un altro intermediario (argentarius) e non direttamente uno dei Sulpicii 34. La maggior parte delle auctiones puteolane piuttosto che realizzata

Plaut. Capt. 176 ss.; Stich. 193 ss. Plaut. Men. 1157 ss. 34 Come emerge da TPSulp. 81. Nell’auctio attestata in questo documento, il creditore Caio Sulpicio Fausto, dominus auctionis, si avvale dell’opera dell’argentarius (o coactor argentarius) A. Castricius. Su quest’aspetto vd. A. Petrucci, In margine a Gai. 4,126a, cit., 323 ed ivi nt. 33, il quale sottolinea che anche per gli altri documenti dell’archivio concernenti vendite all’asta le iscrizioni non rivelano se fossero gli stessi Sulpicii o altri intermediari a organizzare le relative auctiones. Tuttavia, in TPSulp. 82 vi è testimonianza di una ricevuta del prezzo di una vendita all’asta, rilasciata dalla domina auctionis, per mezzo del suo patrono, direttamente a C. Sulpicius Cinnamus (cfr. G. Camodeca, ‘Tabulae Pompeianae Sulpiciorum’, I, cit., 188). Vi è da dire, inoltre, che la circostanza che gli stessi Sulpicii conservassero la documentazione comprovante l’avvenuto adempimento delle modalità relative alla pubblicazione del bando, come quella relativa a casi di dilazione nello svolgimento della vendita – documenti perciò attinenti alle singole fasi nell’organizzazione dell’intera procedura dell’auctio – inducono a credere piuttosto che negli altri casi ad allestire le venditiones dei beni fossero gli stessi Sulpicii, sebbene in qualità di domini auctionum e non di mediatori per conto di altri. Non è forse irrilevante il fatto che nelle ipotesi in cui l’asta è tenuta da un intermediario diverso dai proprietari dell’archivio il nome figura esplicitamente nel documento. È presumibile che, laddove a procedere all’auctio fossero gli stessi proprietari 32 33

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nel contesto della specifica attività di conduzione e di finanziamento delle aste, appare strumentale al buon andamento di un altro settore dell’attività speculativa dei Sulpicii, ovvero quella creditizia in genere. Se è vero che le auctiones rappresentano, almeno da una certa epoca in poi, campo tipico di attività degli argentarii, e probabilmente anche dei Sulpicii 35, dal punto di vista delle esigenze che spingono questi o altri domini auctionum – quando diversi dai proprietari dell’archivio, come accade per l’auctio documentata in TPSulp. 82 –, a mettere all’asta i beni dati loro in garanzia del credito, si può parlare anche per quelle puteolane di vendite dettate da esigenze non ordinarie; talvolta con l’evidente scopo di sopperire a eccezionale bisogno di denaro 36 o di ovviare mediante venditio dell’oggetto della garanzia alla mancata restituzione dei prestiti concessi. Sotto questa visuale, perciò, le non poche e considerevoli similitudini che è dato riscontrare su singoli aspetti e caratteristiche dell’intero procedimento, tra le auctiones dell’archivio dei Sulpicii e quelle immaginate nella finzione comica del teatro plautino, possono non apparire puramente casuali, prive perciò di ogni significato. Ma è senza dubbio più prudente rinviare al termine dell’indagine che segue ogni giudizio sul senso da attribuire a questi elementi comuni – che, come vedremo, sono però numerosi e significativi – fra testimonianze di così diversa natura e tanto distanti cronologicamente l’una dall’altra.

4. IL PROBLEMA DELLA ROMANITÀ DEI RIFERIMENTI PLAUTINI ALLE VENDITE ALL’ASTA La prima fondamentale questione da cui muovere è indubbiamente quella concernente la romanità o meno degli accenni alle auctiones private nell’opera di Plauto 37. dell’archivio, essi dovessero avvalersi dell’organizzazione e dei mezzi approntati nell’ambito della propria attività professionale. Su ciò infra, nel testo. 35 Cfr. infra, nt. 88. 36 Vd. spec. TPSulp. 82, dove a disporre la venditio all’incanto fu Patulcia Erotis, domina auctionis, che con l’apocha rilasciava ricevuta del prezzo di una vendita all’asta fatta a cura di C. Sulpicius Cinnamus (supra, nt. 34). Sul documento vd. G. Camodeca, L’archivio puteolano dei ‘Sulpicii’, I, Napoli 1992, 33; Id., ‘Tabulae Pompeianae Sulpiciorum’, I, cit., 188, il quale sottolinea che la somma – abbastanza elevata (con ogni probabilità di 19.500 sesterzi) – ricavata dalla vendita all’asta evidenzia l’importanza economica del bene venduto e lasci supporre anche in questo caso, come in quelli delle numerose donne venditrici nelle auctiones Iucundianae, un’auctio occasionale dovuta a circostanze e necessità personali o familiari della domina auctionis. 37 Sulla più generale e annosa questione dell’utilizzabilità dei comici latini come fonti per la storia del diritto romano, attesa la sterminata letteratura in argomento, mi limito a rin-

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Il problema è stato affrontato in termini generali da Talamanca e da Andreau. Entrambi gli studiosi sono pervenuti all’affermazione della possibilità di collegare detti riferimenti con le caratteristiche delle vendite private all’asta nel mondo romano all’epoca del poeta di Sarsina 38. Il primo, nell’ambito di una ricerca più ampia sulle auctiones in genere nel mondo classico e in particolare nel corso di una discussione relativa alle testimonianze più risalenti circa lo svolgimento a Roma di vendite private all’asta 39, ha offerto importanti argomentazioni di ordine generale a favore della romanità dei riferimenti all’istituto nelle fabulae plautine. Secondo Talamanca, innanzitutto, per il mondo greco non risulta che le auctiones avessero assunto una grande importanza nell’ambito del diritto privato, come emerge al contrario per Roma. La documentazione in nostro possesso, per lo più papirologica, relativa alle vendite all’asta di diritto greco, infatti, riguarda contrattazioni pubbliche. Inoltre, anche i testi addotti in dottrina al di fuori di questa documentazione non dimostrerebbero un uso frequente delle auctiones private in Grecia 40. In secondo luogo, egli ha evidenziato come i passi che in Plauto parlano delle vendite all’incanto private non si colleghino strettamente con l’intreccio della commedia, onde secondo un noto criterio metodologico è possibile che essi rispecchino il diritto romano 41. viare alle indicazioni essenziali offerte, tra gli altri, in part. da M. Talamanca, Contributi, cit., 108, per la letteratura più antica; F. Treves Franchetti, s.v. Plauto, in NNDI. 13, Torino 1966, 129 ss.; J. Andreau, Banque grecque et banque romaine, cit., 462 ss.; L. Labruna, Plauto Manilio Catone. Premesse allo studio dell’‘emptio’ consensuale, ora in ‘Adminicula’ 3, a cura di C. Cascione, Napoli 1995, 179 ss., in part. 198 per una più accurata bibliografia; C. Cascione, ‘Consensus’, cit., 247 s. e ntt. 108 e 109, con indicazioni relative a studi più recenti. Inoltre, con specifico riferimento all’uso di vocaboli tecnici caratteristici della terminologia giuridica romana nella palliata latina vd. la letteratura citata supra, nt. 17. 38 Favorevole a questa posizione è anche G. Thielmann, Die römische Privatauktion, cit., 41 s., il quale osserva che, per quanto riguarda lo svolgimento esterno dell’auctio, i soggetti che vi erano coinvolti, l’oggetto e i motivi per cui si procedeva alla vendita di beni all’asta, le commedie plautine possono fornire testimonianza in merito alle condizioni generali dell’epoca. 39 Cfr. M. Talamanca, Contributi, cit., in part. 108 ss. 40 Vd. supra, nt. 24. 41 Quest’argomento è utilizzato anche da G. Thielmann, Die römische Privatauktion, cit., 41 s., a favore della romanità degli accenni plautini alle vendite all’asta, a quelle private in particolare. Il criterio, consistente nel valutare la possibilità di una minore libertà del poeta di Sarsina rispetto all’originale greco in riferimento ai brani concernenti più da vicino lo svolgimento della trama della commedia e in relazione agli elementi indispensabili all’intreccio, mentre possibile opera di creazione originale dell’autore latino, al contrario, nei dettagli annessi o nelle allusioni burlesche dirette a suscitare l’ilarità del pubblico, è ampiamente seguito negli studi di carattere giuridico per fondare la probabilità di un riferimento plautino a istituti o figure giuridiche del mondo romano; laddove ciò si possa desumere anche sulla base di altri elementi e di considerazioni di ordine diverso. Cfr. spec. U.E. Paoli,

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Correlata con quest’ultima è un’altra argomentazione; quella secondo cui «nelle commedie di Terenzio, notoriamente più ligio all’originale greco, non si menzionano mai le vendite all’incanto» 42. Quest’osservazione rafforzerebbe la possibilità che gli accenni plautini a vendite all’asta siano frutto di creazione autonoma dell’autore latino rispetto al modello greco (che di volta in volta potrebbe essere stato seguito). Andreau, invece, nel quadro di un’indagine più ampia rivolta all’esame dei riferimenti nella palliata latina all’attività degli argentarii in genere 43, in cui rientrava anche quella di finanziamento e di organizzazione delle auctiones, è tornato sul tema, ribadendo nella sostanza le conclusioni dello studioso italiano circa la romanità delle citazioni concernenti vendite private all’asta. L’adesione di Andreau alle affermazioni di Talamanca, tra l’altro, risulta tanto più significativa perché è espressa nel contesto di una ricerca in cui la posizione di fondo dell’autore – in linea con una tendenza diffusa soprattutto a partire dalla metà del secolo scorso – è improntata ad un forte scetticismo circa la possibilità di utilizzare la testimonianza di Plauto e quella di Terenzio per lo studio delle tecniche bancarie a Roma, delle attività negoziali connesse con il credito etc., come dei relativi aspetti giuridici 44. Comici latini, cit., in part. 67 ss.; G. Rotelli, Ricerca di un criterio metodologico, cit., 111 ss.; J. Andreau, Banque grecque et banque romaine, cit., in part. 466, ivi nt. 1 con altra bibl., il quale spec. evidenzia come l’intervento di Plauto possa ricercarsi ad esempio nei monologhi più o meno indirizzati al pubblico (op. ult. cit., 472). Sulla base di questa osservazione di Andreau si può segnalare come a monologhi indirizzati al pubblico appartengano sia la scena di Messenione con l’annuncio della vendita all’asta disposta dal suo patrono (Men. 1157 ss.), sia lo sproloquio di Gelasimo che lamenta di essere costretto a vendersi all’asta per racimolare qualche invito a cena, e al quale assiste Crocozia in Stich. 193 ss. (su ciò cfr. già J. Andreau, op. ult. cit., 497), sia infine quello del parassita Ergàsilo, in Capt. 193 ss. (così già G. Rotelli, op. ult. cit., 129 s.). Più in genere, gli accenni alle vendite all’asta private in Plauto, oltre a inserirsi in un contesto non strettamente correlato con l’intreccio della singola commedia, mostrano aspetti del procedimento riscontrabili per le auctiones a Roma da altre fonti, per lo più successive, sia di tradizione manoscritta sia, soprattutto, epigrafiche. Pertanto, anche un’analisi svolta sotto il profilo contenutistico sui singoli riferimenti al nostro tema nelle fabulae del Sarsinate conduce in una direzione favorevole alla romanità degli stessi. Sul problema generale dell’originalità di Plauto vd. infra, nt. 185. 42 M. Talamanca, Contributi, cit., 109. Forse, in un riferimento a una vendita mercantile avente per oggetto beni (mancipia) di Menedemo potrebbe vedersi un’allusione ad un’auctio privata, in Ter. Heaut. 140 ss. 43 Sulla testimonianza che Plauto offrirebbe in materia di tecniche bancarie e negoziali relative al deposito e alle attività connesse con il credito, per l’antichità greco-romana, cfr. spec. J.M. André, L’argent chez Plaute, cit., 15 ss.; J. Andreau, Banque grecque et banque romaine, cit., 461 ss.; A. Petrucci, ‘Mensam exercere’, cit., in part. 67 ss. ed ivi altra bibl. Sul riflesso in Plauto e in Terenzio delle diverse tendenze economiche dell’epoca vd. il recente lavoro di L. Nadjo, La question de l’argent dans le théâtre comique romain, in Archives de philosophie du droit 42 (1998), 85 ss. 44 J. Andreau, Banque grecque et banque romaine, cit., 461 ss.

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Più in dettaglio, riguardo all’accenno alla vendita all’asta di Gelasimo in Stich. 193 ss., Andreau sottolinea come la scena sembri riflettere piuttosto una realtà romana che greca, essendo estranea all’azione connessa più direttamente con l’intreccio della commedia 45. Un percorso argomentativo analogo induce Andreau a sostenere la romanità del riferimento all’asta di Menecmo II, in Men. 1153 ss. In particolare, secondo l’autore la conclusione che il riferimento a un’auctio (privata) sia da attribuire alla vena creativa del Sarsinate sarebbe suggerita dalla circostanza che a una vendita all’asta non si fa mai cenno prima, nel corso della commedia, e dal fatto che ormai lo svolgimento della trama è alle sue battute conclusive. Pertanto, a suo avviso, è molto probabile che la scena descritta in chiusura dell’ultimo atto della fabula sia «comme un dernier motif décoratif ajouté par Plaute à son modèle grec…» 46.

4.1. La diffusione delle vendite private all’asta in Grecia: la posizione di Pringsheim L’argomento più forte a favore della possibilità di riferire alla realtà romana gli accenni di Plauto alle auctiones private è senza dubbio quello fondato sul confronto con il mondo ellenico. L’affermazione che fa leva sulla circostanza che in Grecia le vendite all’asta private non avrebbero conosciuto l’impiego e la diffusione che esse ebbero certamente a Roma, infatti, riduce sensibilmente, se non proprio svilisce, l’utilità di sollevare la questione della romanità o meno degli accenni del comicus di Sarsina all’istituto; frequenti e sparsi, come detto, nell’arco della sua vasta produzione. L’assunto di Talamanca, però, non trova concorde un altro studioso che pure ha dedicato un’ampia e importante ricerca proprio al tema delle vendite all’asta in Grecia, ovvero Pringsheim 47. Pringsheim ricostruisce il regime delle auctiones greche sulla base di due fondamentali presupposti. Innanzitutto, egli afferma che la procedura della vendita all’asta nota principalmente attraverso papiri di età tolemaica e romana avrebbe avuto pressappoco le medesime caratteristiche che aveva l’auctio nella Grecia classica. Egli

45 Cfr. Banque grecque et banque romaine, cit., 497: «Certes le passage semble plutôt romain: la scène est un morceau de bravoure totalement extérieur à l’action, c’est un monologue, un tableau de mœurs à valeur satirique». Sul ricorso in genere a questo tipo di argomentazione cfr. supra, nt. 41. 46 J. Andreau, Banque grecque et banque romaine, cit., 498. 47 The Greek Sale by Auction, cit., 284 ss.

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sottolinea, infatti, come questo tipo di vendita rappresenti certamente un istituto greco mentre sarebbe stato ignoto al diritto egizio 48. In secondo luogo, lo studioso sostiene che il procedimento era sostanzialmente identico per tutte le vendite, cioè a prescindere dall’oggetto messo all’asta 49. In ordine al problema che interessa più da vicino nel presente contesto, infine, Pringsheim sostiene che in Grecia le vendite private all’asta avrebbero conosciuto una certa diffusione, sia pure in misura minore rispetto all’impiego delle auctiones alle quali procedevano nell’ambito delle singole organizzazioni politiche direttamente gli organi pubblici. A suo modo di vedere, se dalla nostra documentazione sembra emergere un dato contrario è essenzialmente per la circostanza che nel mondo greco anche le auctiones a cui procedevano i privati erano caratterizzate da una significativa presenza dell’elemento pubblicistico. Questa forte ingerenza dello stato è individuata da Pringsheim nella partecipazione al procedimento di vendita all’asta, in ogni caso, di organi o funzionari del singolo apparato pubblico e in una generale tendenza da parte delle relative organizzazioni statali a intervenire con funzioni di sorveglianza sul procedimento di vendita all’incanto, soprattutto nella fase concernente la pubblicazione dell’avviso d’asta e in quella relativa all’aggiudicazione del bene al migliore offerente. «The procedure of the auction seems to be the same for sales made by the state and by private persons; some co-operation of officials is indispensable also in the latter case» 50. La prospettiva suggerita da Pringsheim, in realtà, piuttosto che giustificata da una differente ricostruzione storica sulla base di altri dati offerti dalle fonti, si sostanzia in una lettura sotto un diverso angolo visuale dei medesimi elementi utilizzati, su un fronte diametralmente opposto, anche da Thalheim e, soprattutto, da Talamanca 51 per escludere un impiego diffuso delle vendite all’asta di diritto privato in Grecia. La visione di Pringsheim, laddove la si ritenesse plausibile o preferibile all’altra, non sposta di molto per la verità il dato essenziale, che può venire in considerazione ai fini di quest’indagine; quello cioè che si inferisce dalla circostanza che vendite all’asta con una forte e assorbente presenza dell’elemento privato sono infrequenti nelle testimonianze riferibili al mondo greco. Pertanto, su queCosì, secondo M. Talamanca, Contributi, cit., 36, l’uso delle vendite all’asta fra privati, tanto diffuso a Roma, non sarebbe stato molto praticato nell’Egitto tolemaico. 49 Su questo aspetto è di avviso opposto M. Talamanca, Contributi, cit., in part. 36, il quale ritiene inesatto il punto di vista da cui muove Pringsheim nella ricostruzione dell’istituto, sostenendo che già nella documentazione utilizzata sia possibile cogliere le differenze che apportava al procedimento il variare dell’oggetto messo all’asta. 50 Così F. Pringsheim, The Greek Sale by Auction, cit., 285. 51 Cfr. M. Talamanca, Contributi, cit., in part. 108 s. e in senso analogo già T. Thalheim, s.v. Auction (Griechisch), cit., 2269. 48

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sto piano, le conclusioni raggiungibili in merito alla romanità degli accenni plautini alle auctiones private non cambiano rispetto a quelle possibili seguendo la diversa posizione di Talamanca e, sulla sua scia, quella di Andreau 52; laddove, cioè, nel vaglio dei richiami all’istituto nel teatro di Plauto si scelga la strada di un confronto con i tratti tipici della vendita all’asta in Grecia. Vediamo perché. Dalla ricostruzione della complessa procedura delle auctiones nel mondo greco, come proposta da Pringsheim, emergono talune caratteristiche e peculiarità riferibili all’istituto, le quali non solo non trovano riscontro nei riferimenti alle aste private in Plauto, almeno per i caratteri che più immediatamente da questi si possono inferire, ma anzi appaiono in stridente contrasto con essi. Tenterò di isolare e di illustrare quelle più significative. Come detto, per Pringsheim nelle vendite all’asta greche, siano esse fatte dallo stato siano invece disposte dai privati, una cooperazione di funzionari pubblici appare in ogni caso imprescindibile. Qualora si ritenga di seguire lo studioso su questa strada e si scelga di tenere conto dei risultati della sua ricerca nell’esame dei singoli riferimenti all’auctio privata nelle fabulae del poeta di Sarsina, allora si è inevitabilmente portati a concludere che difficilmente in questi ultimi possano essere richiamate le vendite (‘private’) all’asta di diritto greco. Infatti, nelle commedie dove è accenno ad auctiones private 53 non solo manca la presenza e la collaborazione di un pubblico funzionario, ma la caratteristica più evidente delle venditiones immaginate da Plauto è il fatto che esse appaiono condotte direttamente dagli interessati. Gli esempi che si desumono dai riferimenti plautini di maggiore rilievo giuridico sono caratterizzati dalla circostanza che all’incanto o alla proclamazione dell’asta procede lo stesso dominus auctionis, come nei casi della vendita che Gelasimo (Stich. 193 ss.) ed Ergàsilo (Capt. 176 ss.) fanno di sé stessi; oppure dalla circostanza che alla proclamazione della venditio provvede un liberto dello stesso dominus auctionis, personaggio tra i più direttamente coinvolti – come è evidente – negli interessi privati del patrono. È quanto accade nell’auctio di Menecmo II, allorché allo schiavo Messenione, appena affrancato, viene affidato dall’ex dominus l’incarico di fare da banditore all’asta del proprio patrimonio (Men. 1153 ss.). L’unica persona differente dal privato, interessato alla vendita in qualità di domino dei beni messi all’incanto, che interviene nell’immaginario procedimento è dunque il praeco. Su questa figura e sull’assunzione del praeconium da parte di Messenione a seguito della sua manumissio, nella citata scena dei Menaechmi, mi soffermo più diffusamente in seguito. Sin d’ora invece si può rilevare come, laddove nelle fabulae plautine si accenni all’intervento di banditori o al relativo ufficio, sia dif52 53

Banque grecque et banque romaine, cit., 497 ed ivi nt. 3. Il riferimento è ai tre luoghi riportati sopra nel secondo paragrafo.

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ficile immaginare l’allusione all’attività del praeco come alla cooperazione nella vendita di un pubblico funzionario. E ciò accade innanzitutto per il contesto in cui, di volta in volta, si inserisce il richiamo allo stesso e, in secondo luogo, per la scelta dell’araldo nella cerchia di amici o di ex schiavi del dominus auctionis, come si ha appunto per la vendita all’asta affidata a Messenione 54. Questa circostanza sembra, almeno nell’accenno plautino e in riferimento ad un’auctio privata, connotare la partecipazione del praeco al procedimento di vendita alla stregua dello svolgimento di un incarico affidato dal diretto interessato, in quanto dominus auctionis, e dunque sulla base di un rapporto che si potrebbe dire – mi sembra – privato. E di certo si è lontani dalla configurazione di un intervento di un funzionario pubblico nella procedura di vendita all’asta 55. Questo non contrasta con la diversa circostanza che l’attività in genere, l’accesso alla professione e il compenso del praeco dovessero essere regolati dall’autorità pubblica anche a Roma, soprattutto nei procedimenti affidati agli argentari 56. Una difficoltà a ritrovare nei riferimenti dell’autore di Sarsina alle auctiones caratteri che l’istituto assume nel mondo greco emerge anche sotto un altro aspetto; cioè in riferimento alle formalità previste per dare pubblicità alla vendita all’asta. Queste formalità, infatti, in Grecia erano particolarmente complesse. In genere, a un’affissione di successivi avvisi scritti, recanti il bando di gara con le condizioni della vendita, faceva seguito, una volta introdotta la procedura d’asta, un proclamo orale da parte del banditore, nel quale quest’ultimo ripeteva verbalmente le condizioni indicate nel o, spesso, nei più avvisi scritti 57. 54 Sembra invece che fossero esclusi dal praeconium gli schiavi, specie quelli dei coactores (o coactores argentarii), in quanto nelle fonti sono attestate solo ipotesi di praecones liberi. Su questa circostanza, in particolare con riferimento alle auctiones organizzate dagli argentarii avvalendosi nelle varie fasi del complesso procedimento di propri collaboratori, vd. infra, nt. 56. 55 Sulla qualificazione giuridica del rapporto tra il praeco ed il dominus auctionis vd. infra, nt. 72. 56 Cfr. spec. Th. Mommsen, Le tavolette pompeiane, cit., 79, secondo cui è probabile che una disposizione legislativa avesse vietato di affidare il praeconium a schiavi dell’argentarius (o coactor argentarius), o ancora che per legge fosse stato fissato il numero dei praecones e forse anche introdotto un esame per l’esercizio della relativa attività. W. Leist, s.v. Auction (Römisch), cit., 2271, dal canto suo, sottolinea come l’accesso alla professione di banditore fosse regolato dalla pubblica autorità e l’esercizio della relativa attività fosse sottoposto a pubblica sorveglianza. A questo proposito si può ricordare che il compenso a favore del praeco era previsto e fissato in una percentuale sul ricavato della vendita esplicitamente nella lex metalli Vipascensis (cfr. FIRA2. I, nr. 105,10), che tuttavia riguarda una peculiare tipologia di auctiones in ragione dell’oggetto. Sulla merces generalmente disposta a favore del banditore e, in particolare, sulla menzione del compenso a favore dell’araldo in Plaut. Stich. 193 ss., vd. infra, nel settimo paragrafo. 57 Cfr. T. Thalheim, s.v. Auction (Griechisch), cit., 2270; F. Pringsheim, The Greek Sale by Auction, cit., 289. Quest’ultimo autore muove, come detto nel testo, dall’idea che le ca-

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Si tratta di una forma di pubblicità caratteristica della procedura in genere della vendita all’asta greca, che Pringsheim collega appunto con la propensione da parte degli organi pubblici a intervenire con poteri di controllo e di supervisione anche nelle auctiones private 58 (specialmente in quelle condotte dal creditore per i beni confiscati al proprio debitore, onde garantire maggiore trasparenza e parità di condizioni ai diversi partecipanti alla licitazione). Questa duplicità di forme, che è attestata anche per la proscriptio delle auctiones nel mondo romano 59, sebbene non con modalità uniformi in tutte le epoche e per tutti i procedimenti con pubblico incanto 60, non emerge rispetto alle vendite all’asta messe in scena dal poeta di Sarsina. ratteristiche delle vendite all’asta ricostruibili per l’Egitto tolemaico dalla documentazione papiracea in nostro possesso rispecchino quelle pressoché analoghe che l’istituto avrebbe avuto anche in Grecia, atteso che la vendita all’asta era sconosciuta al mondo egizio e qui vi sarebbe stata introdotta proprio dai greci. Per la pubblicità delle auctiones testimoniate nei papiri di età tolemaica e romana cfr. inoltre M. Talamanca, Contributi, cit., 50 ss. 58 Secondo F. Pringsheim, The Greek Sale by Auction, cit., 288 s., la pubblicità della vendita – con la quale si apriva il procedimento nel suo complesso – consisteva di «a public announcement of the goods to be sold together with the placarded advertisement of the auction-conditions». Tre erano i tratti tipici di questa fase come emergono dai documenti utilizzati, ovvero: «the publicity marked by successive announcements, the interference of the state in connection with this, and the elaborate and complicated stages». Infine, questa procedura sarebbe stata conforme «to old Greek city law», così come «the supervision by the state follows a tendency of the Hellenistic world». 59 Sulla proscriptio e sulla circostanza che l’auctio fosse annunciata innanzitutto mediante affissione dei bandi di gara in luoghi a ciò adibiti e, quindi, attraverso voce dell’araldo che ripeteva le condizioni della vendita e decantava le caratteristiche della merce, vd. ad es. Cic. Quinct. 15 e 20; Plin. epist. 7.11. A Pompei pare che gli avvisi fossero attaccati dal praeco sulle pareti dell’edificio di Eumachia; mentre nel foro di Puteoli (almeno per le vendite aventi ad oggetto i beni dati in garanzia ai creditori), essi erano pubblicati mediante affissione sulla parastatica nella porticus Augusti Sextiana, come si può leggere nelle relative testationes dell’archivio dei Sulpicii (cfr. TPSulp. 83-86; 88; 90-93). Sull’affissione nel forum dei libelli annuncianti vendite all’asta, per la prassi attestata dai documenti pompeiani cfr., quanto alle auctiones Iucundianae, J. Andreau, Les affaires de Monsieur Jucundus, cit., 78, con altra bibl.; per quelle puteolane, F. Costabile, L’‘auctio’ della ‘fiducia’ e del ‘pignus’, cit., in part. 33 ss. (con lett.) e più di recente G. Camodeca, ‘Tabulae Pompeianae Sulpiciorum’, I, cit., 185 ss.; S. Romeo, ‘Fiducia auctionibus vendunda’, cit., 214 ss. Per una trattazione generale sulla proscriptio, vd. inoltre M. Talamanca, Contributi, cit., in part. 134 nt. 2, che si sofferma spec. su un discusso riferimento alla proscriptio nella lex metalli Vipascensis (vd. FIRA2. I, nr. 105,8); Id., s.v. ‘Auctio’, cit., 1535; G. Thielmann, Die römische Privatauktion, cit., in part. 48 ss. 60 Nulla esclude, allo stato delle testimonianze nelle fonti, la possibilità di interpretare i dati da queste offerte per le auctiones private a Roma nel senso che le due formalità potessero anche essere alternative, cioè non cumularsi o, almeno, non necessariamente in tutti i procedimenti. Le modalità per rendere pubblica la venditio e le relative leges avrebbero potuto essere diverse caso per caso, ad esempio in ragione dell’oggetto posto all’asta, del tipo di procedimento, delle motivazioni che spingevano il dominus auctionis a disporre la vendita di singoli beni o di intere fortune, del luogo di svolgimento della licitazione; o ancora in base alla circostanza che si facesse o meno ricorso per l’organizzazione della ven-

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In Plauto, infatti, anche il primo annuncio dell’asta e delle condizioni di vendita sembra svolgersi in forma orale 61, come avviene per l’auctio di Ergàsilo o per quella di Gelasimo, che però assumono anche la funzione di banditori, in un contesto farsesco dove l’‘oggetto’ posto all’asta grida da sé la propria vendita. L’auctio conclamari plautino, inoltre, sembra connettersi direttamente con la circostanza che le vendite all’asta appaiano disposte per straordinarie esigenze e siano destinate perciò a concludersi entro tempi brevissimi. In particolare, si pensi all’auctio dei beni di Menecmo II, annunciata a brevissima distanza, nel lasso di sette giorni dal momento della proclamazione dell’avviso d’asta, appunto per consentire ai due gemelli di lasciare nel minor tempo possibile Epidamno per la volta di Siracusa. Probabilmente la circostanza che negli accenni del Sarsinate alle auctiones private si parli soltanto di proclamazione orale della vendita può spiegarsi in base a esigenze connesse con la rappresentazione scenica, così come può non assumere alcun significato preciso, atteso che i riferimenti ben potrebbero

dita all’intervento di un coactor (o coactor argentarius). In alcuni casi, infatti, non sembra si possa escludere con certezza che la pubblicità consistesse di una forma esclusivamente orale, con la caratteristica cioè che non solo la proclamazione delle condizioni di vendita da parte del banditore al momento dell’apertura della licitazione fosse fatta a gran voce, ma anche che l’annuncio dell’asta in apertura dell’intero procedimento si svolgesse in forma orale. Così gli edili curuli nell’edictum de mancipiis vendundis, che risale alla seconda metà circa del III e inizi del II secolo a.C., impongono ai destinatari delle proprie disposizioni (qui mancipia vendunt) di informare gli acquirenti su determinati vizi degli schiavi esposti nei mercati e poi, al momento della vendita, di ripetere a gran voce e chiaramente le medesime indicazioni (D.21.1.1.1). A questo proposito, però, V. Arangio-Ruiz, La compravendita in diritto romano, II, cit., 365 s. ha sostenuto che il primo dei due momenti presi in considerazione dagli aediles curules, cioè quello dell’esposizione dei mancipia nei mercati, avrebbe contemplato in un primo tempo un annuncio scritto – come proverebbe, a suo avviso, il testo del medesimo editto nella redazione, verosimilmente più antica, ricordata in Gell. 4.2.1 (su cui infra, nel testo) – e solo più tardi sarebbe stato sostituito da altro in forma orale. Vi è da dire, inoltre, che nelle testationes dell’archivio dei Sulpicii, che risalgono al I secolo d.C., dunque ad un’epoca meno distante da quella in cui scrive Gellio rispetto a quanto non lo sia il momento di verosimile introduzione dell’editto restituito nella Compilazione giustinianea, la proscriptio è, come detto, per affissione dell’avviso scritto nel luogo a ciò adibito nel foro di Puteoli. Tutto ciò mi induce a non escludere a priori l’ipotesi che, per l’avviso con cui era bandita la vendita all’asta e la cui pubblicazione apriva l’intero procedimento, la forma orale potesse anche non essere, o almeno non in tutti i tipi di auctio, recenziore rispetto a quella scritta. Inoltre, proprio le fabulae del Sarsinate, in cui l’annuncio in apertura del procedimento si svolge in forma orale (vd. nt. successiva per l’indicazione dei relativi luoghi), risalgono ad un’epoca non distante dal presumibile momento di introduzione delle più antiche disposizioni edilizie in tema di vizi della cosa venduta e dell’actio redhibitoria (su ciò infra, nt. 137). 61 Cfr. ad es. Plaut. Asin. 4; Poen. 11 ss.; Men. 1155 s.; Stich. 195. Su quest’aspetto vd. spec. É. Jakab, ‘Praedicere’ und ‘cavere’, cit., 29 s., con bibl.

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essere frutto di un’aggiunta plautina, e atteso che il commediografo latino non doveva certo preoccuparsi di coerenza nelle proprie allusioni 62. In realtà, credo che le esigenze della rappresentazione teatrale abbiano potuto incidere, e non poco, sulla scelta di raffigurare una proclamazione orale, soprattutto in quelle scene in cui Plauto fa rivolgere il personaggio della commedia, che fa da banditore (in una vendita all’asta), direttamente al pubblico con un invito a partecipare alla licitazione rivolto agli spettatori (ad es. in Stich. 218 ss.). Bisogna tuttavia ricordare, sia pure per inciso, che non mancano nelle fonti latine testimonianze di proclamazioni delle condizioni di vendita in forma esclusivamente orale 63. Probabilmente non vi è una consequenzialità cronologica, per così dire, nel susseguirsi di due diverse forme di pubblicazione delle condizioni di vendita, in un’auctio privata. Non si può escludere, cioè, che anche in epoche diverse le modalità o l’alternarsi dell’una all’altra forma possano essere state differenti, non solo in ragione del tipo di procedimento o di oggetto messo all’asta, ma forse anche in base alla circostanza che della vendita si occupasse l’argentario per mezzo della sua ormai consolidata organizzazione, generalmente negli atria auctionaria e secondo regole cristallizzatesi nel contesto della sua attività, oppure direttamente il privato/dominus auctionis. Quest’ultima ipotesi, sebbene meno frequente dell’altra, era comunque in uso ancora nella tarda repubblica e poi in età imperiale. In quest’ultimo caso, inoltre, è chiaro che le regole, non giuridicamente definite ma consolidatesi nella prassi, per lo più in quella legata alle consuete attività dei coactores (o coactores argentarii), potevano anche non essere seguite nella singola vendita 64. 62 Così É. Jakab, ‘Praedicere’ und ‘cavere’, cit., in part. 29 s., la quale dal mancato accenno nelle fabulae plautine ad una proscriptio scritta inferisce che al tempo del comicus latino la pubblicità nelle auctiones romane fosse esclusivamente in forma orale. 63 Cfr. supra, nt. 60. 64 Vd. Cic. Att. 13.12.4: De Brinniana auctione accepi a Vestorio litteras; ait sine ulla controversia rem ad me esse collatam. Romae videlicet aut in Tusculano me fore putaverunt a.d. VIII Kal. Quint. Dices igitur vel amico tuo Suettio, coheredi meo, vel Labeoni nostro paulum proferant auctionem; me circiter Nonas in Tusculano fore … Nel testo si prevede che una vendita all’asta si svolga a Roma oppure presso i possedimenti di Cicerone a Tuscolo. L’auctio – come si legge nell’epistula – era stata fissata per il 24 giugno (del 45 a.C.). È presumibile che vendite all’asta di beni mobili, specie in connessione con determinate attività produttive e commerciali, si tenessero per alcune città nelle relative zone portuali. Si pensi ad esempio a Puteoli, uno dei maggiori centri commerciali della Campania in epoca romana. Le auctiones testimoniate nelle tavolette dell’agro Murecine, il cui svolgimento avveniva in un luogo specifico nel foro puteolano, come detto, riguardano procedimenti di vendite all’asta di beni dati in garanzia di crediti rimasti insoddisfatti e probabilmente le formalità della proscriptio così come i tempi di pubblicazione dell’avviso, particolarmente lunghi, dovevano essere connessi proprio con le esigenze di garanzia per il debitore in questo tipo di procedura. Ma nulla esclude che per altri tipi di auctiones o per determinati prodotti, le vendite fossero condotte direttamente nel portus e con minori formalità, soprattutto per

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Comunque, è presumibile che in assenza di norme certe i privati fossero liberi di dare una pubblicità anche meno ampia all’asta, laddove per esempio avessero interesse a tenere circoscritta la licitazione a determinati partecipanti. A questo proposito, inoltre, quanto alle vendite all’asta nelle fabulae plautine si deve ricordare che in un caso è prevista come sede di svolgimento dell’auctio non il foro bensì il porto 65, altro dei due luoghi in cui, come è noto, è immaginata l’ambientazione degli intrecci delle singole commedie. Da questa circostanza si può forse inferire che al tempo di Plauto non necessariamente le vendite all’asta si svolgessero soltanto in un luogo apposito nel forum, come fonti successive sembrano attestare in genere per le auctiones romane. Non si può escludere, in altri termini, come meglio dirò in seguito, che, naturalmente nelle città con uno sbocco sul mare, le aste si tenessero anche al portus, almeno per quelle merci che giungevano via mare nei principali luoghi del commercio marittimo di epoca romana, e quindi soprattutto in riferimento alle vendite all’asta disposte nell’ambito di un’attività commerciale. In queste ipotesi, è verosimile che la proclamazione della vendita dovesse avvenire piuttosto in forma orale, e comunque secondo modalità più semplici e duttili, anche per la celerità con cui le contrattazioni dovevano concludersi nel fervore delle attività che si svolgevano al porto 66. Pur con le dovute riserve e con la doverosa cautela nel trarre conclusioni dai testi plautini, una considerazione sembra allora possibile. L’assenza, negli accenni che fa Plauto all’istituto, di una forma di pubblicità per fasi successive e in genere particolarmente complessa, proprio perché connessa con una determinata necessità del singolo privato che dispone la vendita all’asta – si pensi alla citata scena dei Menaechmi, dove la proclamazione seduta stante dell’imminente venditio viene incontro alla necessità del dominus auctionis di procedere nel più breve tempo possibile a liquidare il proprio patrimonio per lasciare la città –, sembra in contrasto con quella funzione di controllo svolta da funzionari quei centri in cui il porto fosse lontano dalla piazza principale della città. Una vendita diretta presso gli scali dei mercantili e via via all’arrivo delle navi poteva essere usuale specialmente per quei beni d’importazione, il cui trasporto verso l’interno della città presentasse determinate difficoltà o rischi, in particolare connessi con il deterioramento della merce; ma avrebbe potuto essere dettata anche dalla difficoltà di programmare vendite periodiche, in concomitanza con lo svolgimento dei mercati cittadini, attesa la difficoltà di prevedere scali certi dei singoli carichi. Non mancano – come dirò tra breve – testimonianze nelle fonti che lasciano concludere per uno svolgimento almeno di alcune auctiones anche nel porto cittadino oltre che nel forum. 65 Cfr. Plaut. Merc. 615: Iam addicta atque abducta erat, quam ad portum venio. Si tratta della vendita all’asta della giovane schiava Pasicompsa, contesa tra Demifone e il figlio Carino. 66 Del resto, per un’epoca successiva, in iscrizioni provenienti dal Lazio si legge che i coactores (o coactores argentarii) avevano la loro sede, oltre che al forum vinarium, anche al portus vinarius. Vd. infra, nt. 152.

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pubblici sull’intero procedimento, che Pringsheim ritiene caratteristica della più articolata procedura di pubblicazione dell’auctio in Grecia. In generale, mi sembra possibile suggerire sulla base delle considerazioni che precedono la seguente valutazione. La rapidità dei tempi per lo svolgimento della vendita, la conduzione dell’incanto e della sua pubblicità direttamente ed esclusivamente da parte del privato, dominus auctionis, o di un suo liberto con funzione di banditore nell’interesse del patrono, sono tutti elementi che avvicinano le auctiones nel teatro di Plauto alle caratteristiche ‘squisitamente privatistiche’, per così dire, delle auctiones a cui procedevano a Roma i privati. Esse mal si conciliano, cioè, con i requisiti delle vendite all’asta greche, che nella prospettazione di Pringsheim sarebbero state caratterizzate in ogni caso, fossero esse pubbliche quanto private, da un imprescindibile intervento statale e da una significativa cooperazione da parte di pubblici funzionari. Sempre in merito a un’altra fase del procedimento, quella relativa all’aggiudicazione del bene al migliore offerente, è possibile evidenziare una differenza fra quanto emerge dalla documentazione riferibile alla procedura della vendita all’asta di diritto greco ed i riferimenti plautini alle auctiones private. Ancora Pringsheim nel citato studio mette in luce l’importanza del ruolo assunto dai pubblici funzionari proprio nella fase dell’aggiudicazione del bene al migliore offerente; atto che nel mondo greco non produceva di per sé l’effetto di trasferire la proprietà dell’oggetto della vendita, seguendo questo risultato solo al pagamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario 67. Ebbene, quanto alle fabulae plautine, laddove si accenna a un’addictio nel contesto di un’asta privata 68, nessun elemento indica di una partecipazione di funzionari statali a questa fase del complesso procedimento di vendita all’incanto 69. In esse, anzi, l’addictio si configura proprio come un atto del privato, 67 Cfr. F. Pringsheim, The Greek Sale by Auction, cit., 288 ss. Caratteristica del resto conseguente al fatto che il diritto greco non conosceva in genere la vendita a credito (su ciò infra, nt. 161). Sul significato che il pagamento dell’intero prezzo o quello di una singola rata assumevano rispetto all’aggiudicazione stessa nei procedimenti testimoniati per l’Egitto tolemaico dalla relativa documentazione papiracea, vd. M. Talamanca, Contributi, cit., 73 ss. 68 Vd. Capt. 181; Merc. 615; Poen. 498 e 1361. 69 Altro è il problema concernente l’origine dell’auctio privata e la probabile derivazione dell’istituto dal diritto pubblico. Questa impostazione – su cui cfr. in tempi moderni in part. G. Thielmann, Die römische Privatauktion, cit., 17 ss., 34 ss., con bibl.; F. Cancelli, L’origine del contratto consensuale, cit., passim, spec. 73 ss. – fa leva, tra le altre argomentazioni, sul significato tecnico dell’addictio, a designare l’atto di concessione del magistrato. Negli accenni plautini alle vendite private all’asta, l’addictio quando indica un’aggiudicazione in un’auctio appare sganciata da un qualsivoglia intervento magistratuale (o in genere di un funzionario pubblico). Questa circostanza, se non contro l’ipotesi qui ricordata, potrebbe essere valutata nel senso che l’impiego della procedura di vendita all’asta fra privati si fosse già consolidata all’epoca di Plauto ed emancipata ormai dalle forme del procedimento pubblico.

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che avviene conformemente alle leges, cioè alle condizioni di vendita rese note al momento della proclamazione orale. Così accade nella scena dei Captivi che vede protagonista il parasitus Ergàsilo, il quale nel tentativo si suscitare offerte migliori di quella che potrebbe strappare al vecchio Egione dichiara: … meis me addicam legibus 70. In genere, si afferma in dottrina che all’addictio procedeva materialmente il banditore 71. Tuttavia, essendo questi un mero nuntius (del dominus auctionis) 72, l’aggiudicazione del bene non avrebbe potuto configurarsi nelle aste private a Roma che come un atto riconducibile al dominus stesso e, di conseguenza, un atto del privato; al di là di ogni considerazione sulla stessa figura del praeco, che, come detto, nelle scene plautine concernenti vendite private è lo stesso soggetto che dispone la vendita oppure un suo liberto. Ebbene, un così marcato intervento di pubblici funzionari nelle aste private in Grecia, secondo l’assunto di Pringsheim, non avrebbe non potuto caratterizzare anche la fase più importante dell’intero procedimento, ovvero quella dell’aggiudicazione del bene messo all’asta; decisiva soprattutto perché andava a incidere sul regime di circolazione dei beni. Tanto più che in Grecia essa presupponeva l’avvenuto pagamento dell’intero prezzo 73 e quindi la necessità di un previo controllo anche su questa circostanza. Traendo le fila del discorso fin qui condotto, mi sembra possibile una conclusione. Pur ponendosi sotto la diversa ottica da cui Pringsheim muove nella ricostruzione dell’istituto per il mondo greco, e pur accettando l’assunto che le vendite private all’asta fossero diffuse in Grecia ma fossero caratterizzate, come quelle a cui procedevano gli organi pubblici, da una forte presenza dell’elemento statale – così assorbente da non lasciare distinguere agevolmente l’una dall’altra tipologia di vendita –, la soluzione a cui si perviene in ordine alla romanità dei riferimenti plautini alle auctiones private non cambia, rispetto a quella a cui si giunge muovendo dalla diversa posizione di Talamanca e di Andreau. Infatti, sia che si segua l’una sia che si segua l’altra delle due visioni, pur

Plaut. Capt. 181 ss. Per tutti, M. Talamanca, s.v. ‘Auctio’, cit., 1535. 72 Nella letteratura romanistica è stato affrontato il problema della definizione giuridica del rapporto tra dominus auctionis e praeco. L’opinione tradizionale e prevalente è quella che vede nel banditore un nuntius di colui nel cui interesse è tenuta la vendita all’asta. Cfr. spec. E. Schönbauer, Zur Erklärung, cit., 377; M. Talamanca, Contributi, cit., in part. 140; Id., s.v. ‘Auctio’, cit., 1535; Id., s.v. Vendita (diritto romano), cit., 307 nt. 29; G. Thielmann, Die römische Privatauktion, cit., 107; J.A.C. Thomas, rec. a G. Thielmann, op. ult. cit., 396. Analoga situazione si sarebbe avuta anche per le vendite all’asta nel mondo greco. In tal senso vd. F. Pringsheim, The Greek Sale by Auction, cit., 289. 73 Soprattutto, in riferimento alle vendite pubbliche nella Grecia classica, vd. T. Thalheim, s.v. Auction (Griechisch), cit., 2269 e F. Pringsheim, The Greek Sale by Auction, cit., in part. 300 ss. 70 71

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così equidistanti tra loro, resta unica la conclusione; ovvero, che gli accenni alle auctiones private nelle commedie di Plauto appaiono in ogni caso più vicini, dal punto di vista delle caratteristiche generali dell’istituto, alla realtà romana che non a quella greca delle vendite all’asta.

5. IL RUOLO DEGLI ‘ARGENTARII’ NELLE ‘AUCTIONES’ PRIVATE ALL’EPOCA DEL SARSINATE Procediamo dunque con l’analisi più in dettaglio dei singoli passi sopra riportati e dei problemi che essi pongono, prendendo le mosse da quelli di ordine generale. Innanzitutto, si deve segnalare una circostanza, sulla quale la dottrina prevalente e tradizionale ha da sempre richiamato l’attenzione. Nell’ambito dei singoli riferimenti del poeta di Sarsina alle auctiones in genere, non compare mai la menzione di un intervento dei coactores o (coactores argentarii) nel relativo procedimento 74. E dunque l’impiego, per il resto frequente, sia in Plauto 74 In riferimento a coloro che intervenivano come intermediari tra i domini auctionum e gli avventori e organizzavano per conto dei primi la vendita all’asta, nelle fonti antiche si ritrovano diverse espressioni: coactor (come, forse già Cato agr. 150.2, su cui però cfr. infra, nel testo; Cic. Cluent. 180 e Rab. Post. 30; Hor. sat. 1.6.86) o coactor argentarius (ad es., CIL. V, 8212; VI, 1859, 1923; XI, 3156, 3820, 5285; XIV, 2886; D.40.7.40.8 [Scaev. 24 dig.]) o anche semplicemente argentarius (come, in part., in Cic. Caec. 16; Sen. contr. 1 praef. 19; Gai 4.126a; D.46.3.88 [Scaev. 5 dig.]). Secondo un’ipotesi tradizionale e ampiamente seguita ancora in parte della letteratura odierna, tra il coactor e il coactor argentarius non vi sarebbe stata alcuna differenza, onde le diverse locuzioni impiegate nei testi antichi e in numerose epigrafi indicherebbero indifferentemente i banchieri di professione in quanto coinvolti nell’organizzazione delle auctiones, altro campo delle attività da loro usualmente svolte. In tal senso vd. W. Leist, s.v. Auction (Römisch), cit., 2271 s. («Da der coactor, wenigstens bei grösseren Auctionen, vielfach genötigt ist, Credit zu gewähren, und da er dies auf eigene Rechnung und Gefahr thun muss, bedarf er grösserer Geldmittel. Deshalb bildet das Gewerbe der coactores […] derart regelmässig einen Teil des Argentariengeschäfts, dass der coactor öfter als coactor argentarius […], zuweilen auch als argentarius schlechtweg bezeichnet wird»); M. Talamanca, Contributi, cit., 113 nt. 3; G. Thielmann, Die römische Privatauktion, cit., 43 s.; Id., Die römischen sozialen Herkunft der Bankiers im römischen Reich, in E.Ch.Welskopf (Hrsg.), Neue Beiträge zur Geschichte der alten Welt. Zweite Internationale Tagung der Fachgruppe Alte Geschichte der Deutschen Historiker-Gesellschaft vom 4. bis 8. Sept. 1962, Stralsund, II, Römisches Reich, Berlin 1965, 43 ss. Su una posizione inversa, già Th. Mommsen, Le tavolette pompeiane, cit., 76 s., ipotizzava un distinguo nell’uso delle indicate locuzioni con riferimento alla diversa circostanza che la vendita fosse condotta al dettaglio, cioè conclusa con pagamento in contanti, o al contrario a credito. In riferimento alla venditio del primo tipo sarebbe stata utilizzata l’espressione coactor o coactor argentarius o ancora coactor exactionum, come colui che riscuote immediatamente il prezzo dall’acquirente (pretium che poi versa, in un secondo momento, al dominus auctionis). Al contrario, nelle

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sia anche in Terenzio 75 della qualificazione dei banchieri di professione – come è noto, nella variegata terminologia usata dai due autori della palliata latina – non è direttamente connesso con una possibile loro attività di organizzazione o di mediazione creditizia nelle vendite all’asta. Come dirò più avanti, tuttavia, in studi recenti si segnala un’eccezione in un riferimento plautino – a mio avviso, però, discutibile – alla figura del coactor 76. Questo dato ha fatto si che una delle principali questioni sollevate nella letteratura storica, sia quella rivolta a indagare sui profili più squisitamente giuridici sia quella attenta ai processi economici della società romana antica, è stata quella concernente il ruolo che i banchieri avrebbero svolto nell’ambito della mediazione creditizia finalizzata all’acquisto di oggetti o di interi patrimoni venduti all’asta, come nell’organizzazione dei relativi procedimenti tra il III e il II secolo a.C. Il problema si inserisce a sua volta nel quadro di una ‘querelle’ più ampia e complessa, relativa al momento storico in cui si sarebbe affermata a Roma questa funzione dei professionisti del credito in un campo, molto remunerativo, come quello delle vendite all’asta, soprattutto delle auctiones aventi per oggetto ingenti sostanze, grosse proprietà immobiliari o intere eredità. Si tratta di una discussione che naturalmente non è qui possibile affrontare se non trasversal-

altre auctiones che riguardavano in genere beni di maggior valore economico e nelle quali era necessaria una mediazione creditizia da parte del banchiere, questi si sarebbe qualificato semplicemente come argentarius, senza ulteriore specificazione. È evidente come l’ipotesi dell’insigne studioso tedesco risenta – specie in riferimento alla parte concernente le venditiones concluse con l’intervento di intermediari, quelle che egli indica come vendite al dettaglio – della sua personale configurazione sotto il profilo giuridico del rapporto fra l’argentario e l’aggiudicatario acquirente, che a suo avviso sarebbe stato regolato dal contratto di vendita. Sul problema, su cui la letteratura moderna è prevalentemente propensa a soluzioni opposte a quella profilata da Mommsen, ritenendo conclusa la vendita fra dominus auctionis ed acquirente, mi soffermo infra, nt. 159. In tempi più recenti, la distinzione tra diverse figure di intermediari con funzioni nello svolgimento delle auctiones è stata sostenuta spec. da J. Andreau, La vie financière, cit., 139 ss.; Id., rec. a A. Petrucci, ‘Mensam exercere’, cit., in Labeo 42 (1996), 269; N.K. Rauh, Finance and Estate Sales, cit., 54 ss., che distingue fra il coactor e l’argentarius coactor in base all’importanza della vendita e all’entità delle somme coinvolte nei vari tipi di contrattazioni; L. Nadjo, L’argent et les affaires à Rome des origines au IIe siècle avant J.-C. Étude d’un vocabulaire technique, Paris 1989, 288; A. Petrucci, op. ult. cit., in part. 294 ss. 75 Per una dettagliata discussione sul valore dei singoli riferimenti nelle opere dei due autori della palliata latina, cfr. spec. G.P. Shipp, Plautine Terms for Greek and Roman Things, in Glotta 34 (1955), 139 ss.; J. Andreau, Banque grecque et banque romaine, cit., 461 ss.; J.M. André, L’argent chez Plaute, cit., 15 ss.; G. Maselli, ‘Argentaria’. Banche e banchieri nella Roma repubblicana, Bari 1986, 19 ss.; A. Petrucci, ‘Mensam exercere’, cit., 67 ss., con altra bibl.; L. Nadjo, L’argent et les affaires à Rome, cit., 210 ss.; Id., La question de l’argent dans le théâtre comique romain, cit., 85 ss. 76 Vd. infra, nt. 109.

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mente, per così dire, o meglio per i soli aspetti che si intersecano con l’indagine sulla rappresentazione delle vendite all’asta nel teatro di Plauto. Come è noto, soprattutto a partire dalla tarda repubblica, la funzione di intermediazione creditizia dei banchieri nelle auctiones è ampiamente documentata nelle fonti 77. Gli argentarii, infatti, intervenivano ad anticipare la somma necessaria perché l’aggiudicatario potesse effettuare l’acquisto del bene posto all’asta, soprattutto se il suo valore era particolarmente elevato; spesso, promettendo attraverso una specifica stipulazione di corrispondere al dominus auctionis il prezzo che il futuro acquirente avrebbe versato o si sarebbe impegnato a sua volta a pagare al banchiere in un secondo momento 78. Il versamento, detrat77 Sull’argomento c’è una nutrita letteratura. Tra gli studi più importanti si ricordano i seguenti: M. Talamanca, Contributi, cit., in part. 112 ss., 120 ss., 140 ss.; J.A.C. Thomas, The Auction Sale, cit., 42 ss.; G. Thielmann, Die römische Privatauktion, cit., in part. 43 ss., 54 ss., 132 ss., 200 ss.; J. Andreau, Banque grecque et banque romaine, cit., 492 ss.; Id., Les affaires de Monsieur Jucundus, cit., 73 ss.; Id., La vie financière, cit., in part. 139 ss.; H. Ankum, Quelques problèmes, cit., 377 ss., con specifico riferimento al problema della qualificazione sotto l’aspetto giuridico dell’intervento dell’argentarius nell’organizzazione delle vendite all’asta; N.K. Rauh, Finance and Estate Sales, cit., 45 ss.; Id., Auctioneers and the Roman Economy, in Historia 38 (1989), 451 ss.; A. Petrucci, ‘Mensam exercere’, cit., in part. 227; Id., In margine a Gai. 4,126a, cit., 313 ss. A questi autori si rinvia, inoltre, per ulteriore bibl. 78 Si è molto discusso nella dottrina romanistica in ordine alla qualificazione giuridica del rapporto fra il dominus auctionis e il coactor (o coactor argentarius). Scartata la possibilità di ricorrere allo schema del negozio estimatorio, in particolare per la considerazione che a favore dell’argentario è riconosciuta una merces (su ciò vd. infra), due sono state le soluzioni prevalenti: quella in base a cui il rapporto tra le parti coinvolte sarebbe stato regolato per mezzo di una stipulatio e quella della configurazione di una locatio conductio operis faciendi, la cui disciplina avrebbe potuto regolare il rapporto in assenza di una specifica verborum obligatio. Per la discussione sul problema cfr., con diverse posizioni: M. Talamanca, Contributi, cit., in part. 143 ss.; Id., s.v. ‘Auctio’, cit., 1535; G. Thielmann, Die römische Privatauktion, cit., 200 ss., in part. 213 ss.; H. Ankum, Quelques problèmes, cit., in part. 385 ss. La configurabilità di una stipulatio fra dominus auctionis e argentario per il versamento a favore del primo del ricavato dell’asta sembrerebbe comprovata da un passo della Compilazione di Giustiniano, ovvero D.46.3.88, su cui avevano richiamato l’attenzione già Th. Mommsen, Le tavolette pompeiane, cit., 76 ed ivi nt. 1; Habel, s.v. ‘Argentarii’, in PWRE. 2.1, Stuttgart 1895, 708. Ma ora l’uso che il coactor o (coactor argentarius) assumesse una specifica verborum obligatio avente ad oggetto il pagamento della somma ottenuta con la vendita all’asta è attestato dalle tavolette dell’archivio dei Sulpicii, tra le quali resta, in particolare, un documento contenente una promissio auctionatoris. Si tratta di TPSulp. 81 (= TP 27), su cui, per l’aspetto al quale qui si fa riferimento, cfr. L. Bove, Rapporti tra ‘dominus auctionis’ ‘coactor’ ed ‘emptor’, cit., 322 ss., in part. 326 ss.; F. Costabile, L’‘auctio’ della ‘fiducia’ e del ‘pignus’, cit., 110; G. Camodeca, ‘Tabulae Pompeianae Sulpiciorum’, I, cit., 185 ss. L’ipotesi che l’argentario riscuotesse il ricavato della vendita dall’aggiudicatario in base ad un’autorizzazione del dominus auctionis e il corollario quindi che si facesse ricorso allo schema della delegazione di pagamento, sostenuta soprattutto in passato – vd. per tutti E. Schönbauer, Zur Erklärung, cit., in part. 373 ss., con altra lett. –, è stata riproposta in tempi moderni da N.K. Rauh, Finance and Estate Sales, cit., 55. Contra, tra gli altri,

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ta la percentuale a favore dell’argentarius stesso (la merces) 79, veniva fatto da quest’ultimo direttamente al dominus auctionis, il quale ne rilasciava apposita quietanza 80. L’acquirente, dal canto suo, si impegnava mediante stipulatio conclusa con l’argentario a rimborsare la somma entro un breve lasso di tempo 81. J. Andreau, La vie financière, cit., 154 nt. 58. Sulla stipulatio argentaria, in riferimento alla lex metalli Vipascensis, vd. di recente F. Sturm, ‘Stipulatio argentaria’, cit., 435 ss. 79 Si sostiene che l’impegno di versare un compenso all’argentario per la sua collaborazione nell’allestire e seguire il procedimento di vendita all’incanto potesse essere assunto dal dominus auctionis anche attraverso una verborum obligatio: cfr. spec. H. Ankum, Quelques problèmes, cit., 379. Sul punto, anche per la letteratura più risalente, rinvio a E. Schönbauer, Zur Erklärung, cit., 354 s. Riconduce il pagamento della merces alla struttura della locatio operis, invece, M. Talamanca, Contributi, cit., 146 s., dove in conformità ai principi romani di questo schema negoziale si esclude il permanere dell’obbligo relativo al pagamento della mercede in capo al dominus auctionis nell’ipotesi in cui non fosse stato trovato un acquirente del bene dato in vendita. Che l’onere economico del compenso per l’organizzazione dell’asta ricadesse su colui che aveva disposto l’auctio, il quale perciò si vedeva decurtare il ricavato della venditio per una somma percentuale (generalmente dell’un per cento) emerge dalla circostanza che in molte delle quietanze Iucundianae (ad es. CIL. IV, Suppl. I, 3340, nrr. 9, 10, 17, 20) ed ora anche in documenti dell’archivio dei Sulpicii (TPSulp. 81, in cui compare la locuzione deducta mercede[[m]], sul quale cfr. adesso G. Camodeca, ‘Tabulae Pompeianae Sulpiciorum’, I, cit., 186) si trova l’espressione mercede minus o similare ad indicare appunto che l’importo versato dall’argentarius al dominus auctionis era quello risultante dal prezzo di vendita detratta la mercede a favore del primo. In generale, sul compenso dell’argentario come intermediario nelle auctiones cfr. Th. Mommsen, Le tavolette pompeiane, cit., 77 s., con fonti; E. Schönbauer, op. ult. cit., 356 ss., con specifico riferimento alla previsione nella lex metalli Vipascensis; J. Macqueron, En relisant les quittances de Pompéi, cit., 359; M. Talamanca, op. ult. cit., 112, 118 ss. e 143 ss.; Id., s.v. ‘Auctio’, cit., 1535; V. Arangio-Ruiz, La compravendita, II, cit., 76; G. Thielmann, Die römische Privatauktion, cit., 217 ss.; J. Andreau, Les affaires de Monsieur Jucundus, cit., 81 ss. 80 Esemplari di ricevute di pagamento rilasciate da domini o, spesso, da dominae auctionum al noto argentarius pompeiano sono le più volte citate apochae Iucundianae (CIL. IV, Suppl. I, 3340, nrr. 1 ss.). Quietanze relative a vendite all’asta sono restituite anche tra le tavolette cerate dell’agro Murecine, per le auctiones puteolane: cfr. TPSulp. 77 e 82. A differenza della maggior parte delle apochae rilascate a Cecilio Giocondo – le quali sono redatte nella scriptura interior come testationes mentre nella scriptura exterior recano chirographa: sulla duplice redazione delle apochae Iucundianae cfr. spec. Th. Mommsen, Le tavolette pompeiane, cit., 81 ss.; E. Schönbauer, Zur Erklärung, cit., 363 ss.; J. Macqueron, En relisant les quittances de Pompéi, cit., 3594 ss. –, le quietanze dell’archivio dei Sulpicii sono tutte redatte, «senza eccezione», nella forma più semplice del chirographum. Su ciò vd. in part. G. Camodeca, ‘Tabulae Pompeianae Sulpiciorum’, I, cit., 169. 81 Sulla stipulazione che intercorreva fra avventore e mediatore nell’auctio vd. spec. M. Talamanca, Contributi, cit., in part. 129 ss.; Id., rec. a A. Petrucci, ‘Mensam exercere’, cit., 835 ss.; G. Thielmann, Die römische Privatauktion, cit., 132 ss.; J.A.C. Thomas, The Auction Sale, cit., 45 ss.; H. Ankum, Quelques problèmes, cit., 377 ss.; L. Bove, Rapporti tra ‘dominus auctionis’ ‘coactor’ ed ‘emptor’, cit., 325; A. Petrucci, In margine a Gai. 4,126a, cit., in part. 313 ss. Sui crediti accordati agli acquirenti dal banchiere Cecilio Giocondo, come attestati nei relativi documenti pompeiani, vd. in tempi moderni spec. J. Andreau, Les affaires de Monsieur Jucundus, cit., in part. 99 ss. ed ivi altra bibl.

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Talvolta, invece, la mediazione dei coactores o (coactores argentarii) era più significativa in termini di intervento sulla procedura complessiva, nel senso che era loro demandata l’organizzazione dell’asta. In particolare, essi seguivano lo svolgimento delle formalità per la pubblicità della vendita, mettevano a disposizione il personale per la redazione e l’affissione dei bandi d’asta 82, come gli spazi per custodire le merci che venivano poi esposte nei mercati; tenevano i conti, in special modo provvedevano a registrare i dati relativi alle singole auctiones, come gli oggetti, i nomi degli acquirenti e i prezzi 83; si incaricavano di riscuotere il pretium dagli avventori, etc. Ai fini della nostra discussione è utile ricordare che anche nel periodo tra la tarda repubblica e il primo principato, allorché l’attività degli argentarii divenne usuale nelle vendite all’asta, il loro intervento specialmente nell’organizzazione del relativo procedimento – ma, direi, anche la loro funzione tipica di mediazione creditizia a favore degli aggiudicatari dei beni – non rappresentò mai l’unico ‘modulo’ possibile di svolgimento delle auctiones stesse; com’è del resto riconosciuto in dottrina e come mostrano adesso le tavolette cerate dell’agro Murecine. Quanto all’attività creditizia, basti pensare che gli stessi documenti dell’archivio dei Sulpicii provano che ancora nel I secolo d.C. potevano essere disposte, per lo più per beni di non ingente valore economico, vendite all’asta con pagamenti in contanti 84, come doveva essere frequente soprattutto in un’epoca Non infrequente era il caso in cui lo stesso banditore fosse un collaboratore libero del coactor (o coactor argentarius). Su quest’aspetto cfr. infra, nt. 196. 83 Sui verbali d’asta che gli argentari erano tenuti a redigere, cfr. spec. Cic. Cluent. 180; Sen. contr. 1 praef. 19 (… aut quod fecit Hortensius, qui a Sisenna provocatus in auctione persedit per diem totum et omnes res et pretia et emptores ordine suo argentariis recognoscentibus ita ut in nulla re falleretur recensuit …); Quint. inst. 11.2.24 (… et forsitan hoc sunt adiuti qui, auctione dimissa, quid cuique vendidissent testibus argentariorum tabulis reddiderunt, quod praestitisse Q. Hortensium dicunt …). Sul tema vd. Th. Mommsen, Le tavolette pompeiane, cit., 79 nt. 1; W. Leist, s.v. Auction (Römisch), cit., 2272; E. Schönbauer, Zur Erklärung, cit., 372, dove letteratura precedente; M. Talamanca, Contributi, cit., 117 s.; J. Andreau, Banque grecque et banque romaine, cit., 483 nt. 4, 484 nt. 1; N.K. Rauh, Finance and Estate Sales, cit., 56 ed ivi nt. 44. G. Thielmann, Die römische Privatauktion, cit., passim, esamina a più riprese il problema dell’efficacia di queste annotazioni, chiedendosi se esse avessero valore meramente probatorio o al contrario costitutivo. Secondo G. Hubrecht, rec. a G. Thielmann, op. ult. cit., in RHDFE. 40 (1963), 465, le annotazioni degli argentari «permetteient en tous cas de contrôler l’impôt sur les ventes». Sulla funzione probatoria, invece, che in ordine alle vicende dell’auctio avrebbe assunto il codex dell’argentarius e le registrazioni concernenti i rapporti patrimoniali con i domini auctionum, vd. in part. A. Petrucci, ‘Mensam exercere’, cit., 232. 84 TPSulp. 90, da cui si trae che nel libellus affisso nel luogo a ciò adibito nel foro di Puteoli «si disponeva che la vendita all’asta (sub praecone) sarebbe stata in contanti (pecunia praesenti)». Cfr. G. Camodeca, ‘Tabulae Pompeianae Sulpiciorum’, I, cit., 198. Il documento attiene alla venditio di una schiava mancipata fiduciariamente al creditore C. Sulpicius Onirus. Su quest’auctio vd. infra, nel testo. 82

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più risalente 85. Non solo. Sempre riguardo a queste tavolette, si può rilevare che l’intervento degli argentarii nell’organizzazione delle auctiones di beni dati in garanzia dai debitori ai proprietari dell’archivio non è sempre attestata nelle relative iscrizioni. Nelle ipotesi in cui è specificamente indicato l’argentario che è intervenuto nella vendita all’asta, in un caso si tratta di C. Sulpicius Cinnamus (TPSulp. 82), in un altro si tratta invece di persona diversa dai Sulpicii 86. Nelle altre vendite per le quali mancano tali indicazioni devono essere stati, credibilmente, gli stessi domini auctionum, in quanto creditori fiduciari o pignoratizi, ad occuparsi della vendita 87. Sebbene i Sulpicii stessi vi procedessero nell’ambito della loro specifica attività professionale 88 e perciò, verosimilmente, avvalendosi della relativa organizzazione, tuttavia, in quanto creditori fiduciari o pignoratizi degli oggetti posti all’asta, nei documenti a noi pervenuti essi figurano come domini auctionum delle relative venditiones e non come semplici intermediari per conto di altri interessati 89. Già le osservazioni che precedono, a mio avviso, consentono di mettere nella giusta dimensione e di dare il giusto peso al mancato accenno in Plauto a un intervento degli argentarii nelle vendite all’asta private; cioè, come meglio vedremo di qui a breve, un esiguo rilievo alla circostanza in sé isolatamente valutata. Ma vediamo, innanzitutto, come in letteratura essa è stata interpretata. La tendenza prevalente in passato era quella di dare un rilievo decisivo alla testimonianza di Plauto al fine di escludere che nella relativa epoca gli argentarii svolgessero un ruolo importante nelle vendite all’asta 90.

Così Th. Mommsen, Le tavolette pompeiane, cit., 76. Come risulta da TPSulp. 81, concernente come visto una promissio auctionatoris fatta da A. Castricius a C. Sulpicius Faustus, il dominus auctionis. Non sembra invece convincente l’argomentazione che fa leva su questa circostanza per trarre elementi a favore dell’ipotesi secondo cui i Sulpicii non sarebbero stati argentarii (vd. infra, nt. 88), appunto perché nelle stesse tavolette del noto archivio è attestata anche la situazione inversa, quella cioè di un intervento diretto dei Sulpicii in una vendita all’asta. 87 Cfr. supra, nt. 34. 88 Si è molto discusso in dottrina in merito alla possibilità di considerare i Sulpicii come argentari. A favore dell’ipotesi per cui i noti uomini d’affari sarebbero stati proprio dei banchieri di professione, in tempi recenti ha addotto argomenti nuovi G. Camodeca, L’archivio Puteolano dei ‘Sulpicii’, I, cit., 29, con bibl.; Id., ‘Tabulae Pompeianae Sulpiciorum’, I, cit., 22 ss., 188 ed ivi nt. 38. Sulla questione è tornato ancora una volta J. Andreau, Affaires financières à Pouzzoles au 1 siècle ap. J.-C.: les tablettes de Murecine, in REL. 72 (1994), 50 ss., ribadendo la tesi secondo cui i Sulpicii non sarebbero stati che mercanti-finanzieri. Sul tema, cfr. adesso il contributo di K. Verboven, The ‘Sulpicii’ from Puteoli, ‘argentarii’ or ‘faeneratores’?, in P. Defosse (éd.), Hommages à C. Deroux, III, Histoire et épigraphie, droit, Bruxelles 2003, 429 ss. A questi autori si rinvia per una dettagliata ricostruzione del dibattito sull’argomento. 89 Su questo tema cfr. spec. J. Andreau, La vie financière, cit., 362 s. 90 Cfr. in part. M. Talamanca, Contributi, cit., 110 ss., con altra lett. 85 86

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Negli studi più recenti ci si muove essenzialmente in due direzioni fondamentali. Da un lato e pressoché in linea con le conclusioni a cui si perveniva nella dottrina meno recente, si sottolinea – a mio avviso, giustamente – l’irrilevanza del dato desumibile dalle commedie del Sarsinate, isolatamente considerato. Si fa notare, infatti, come il silenzio su un possibile ruolo degli argentarii, nei riferimenti alle auctiones da parte del comicus latino, potrebbe spiegarsi alla luce di considerazioni di carattere generale, concernenti: (a) il tipo di vendite all’asta immaginate nei singoli luoghi delle opere plautine; (b) le esigenze connesse con lo svolgimento delle singole scene, come con l’efficacia delle battute fatte pronunciare di volta in volta ai singoli personaggi 91. Più in dettaglio, si fa osservare che nella finzione scenica sono immaginate vendite all’asta da svolgersi entro un tempo brevissimo. Così accade, ad esempio, per l’auctio disposta da Menecmo II, il quale conta di concludere l’affare in pochi giorni per essere in grado di lasciare nel minor tempo possibile, secondo i propri intenti, la città per raggiungere Siracusa. Su quest’aspetto è tuttavia possibile fare, per inciso, un’osservazione. Si può sottolineare, in particolare, che la rapidità con cui s’immagina che le aste debbano concludersi non necessariamente e non di per sé sola rappresenta circostanza sufficiente ad escludere la possibilità di una mediazione da parte dei coactores (o coactores argentarii) nel procedimento. Anzi, potrebbe addursi, forse, proprio contro questa conclusione la circostanza che i professionisti del credito, nella maggior parte dei casi esperti anche nell’allestimento delle vendite all’asta, erano in grado più di altri, certamente più dei semplici privati, di predisporre e di portare a termine anche in brevissimo tempo una vendita all’incanto. Essi, infatti, erano forniti di una specifica organizzazione, di locali appositamente adibiti allo svolgimento delle auctiones, nei quali era più facile far convenire il pubblico dei possibili offerenti e dove potevano più agevolmente essere conservati gli oggetti messi in vendita; erano dotati di specifici strumenti per registrare le offerte, i pagamenti e le aggiudicazioni dei singoli beni; disponevano del personale specializzato per la redazione dei bandi, per la conduzione della licitazione etc. Piuttosto, a mio avviso, altri elementi desumibili dai singoli accenni alle auctiones private lasciano inferire che Plauto difficilmente possa aver tenuto presente la situazione di vendite all’asta predisposte per mezzo degli argentarii. Innanzitutto, sembra interessante una circostanza, sulla quale ha richiamato l’attenzione Andreau 92. Nella vendita all’asta a cui si accenna nel Mercator 93,

Così J. Andreau, Banque grecque et banque romaine, cit., 496 ss.; N.K. Rauh, Finance and Estate Sales, cit., 45 ss., dove ampia bibl. 92 Banque grecque et banque romaine, cit., 495 s. 93 Plaut. Merc. 615. 91

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non poteva esservi necessità di ricordare un intervento da parte degli argentarii, in quanto si mette qui in scena, come detto, un’auctio fittizia in uno scambio di battute e di allusioni tra padre e figlio, entrambi invaghiti di una giovane cortigiana. Nessuno vuole riconoscere di avere mire su Pasicompsa ed entrambi fingono di rilanciare l’offerta solo per conto di terzi interessati. Così per Andreau l’assenza in questo caso dell’accenno a un banchiere di professione non ha alcun significato per lo storico, «car le texte est composé en fonction d’une intention littéraire précise: la vente (même la ‘seconde’, si l’on peut dire, c’est-àdire celle qui a lieu réellement) est fictive, puisque Démiphon a déjà trouvé un homme de paille, prêt à acheter l’esclave» 94. In secondo luogo, si può rilevare che in due commedie l’accenno a vendite all’asta non avrebbe mai potuto riguardare auctiones allestite per mezzo di argentari, in quanto nelle scene in cui sono immaginate le venditiones all’incanto l’effetto comico è raggiunto dalla rappresentazione di una situazione paradossale; quella appunto in cui l’oggetto posto all’asta, il dominus auctionis e il banditore che procede a proclamare l’auctio si riassumono nella medesima persona. Mi riferisco all’auctio di Gelasimo (Stich. 193 ss.) e a quella di Ergàsilo (Capt. 175 ss.), alle quali ho già accennato nelle pagine precedenti. È evidente che in queste ipotesi è in re ipsa, per così dire, l’esclusione della mediazione creditizia e organizzativa dei banchieri di professione. L’argomento che fa leva sul mancato accenno di Plauto a un loro intervento nella vendita all’asta, oltre ad avere la debolezza tipica dell’argumentum e silente, in questo caso comunque non può essere utilizzato a favore dell’inesistenza per quei tempi di un qualsiasi ruolo degli argentarii nelle auctiones a Roma. L’effetto comico assicurato dalla trovata di un disperato che pur di sottrarsi al flagello della fame è disposto a vendersi al migliore offerente, infatti, sarebbe stato inibito dalla realistica allusione all’intervento nell’organizzazione dell’incanto di un professionista delle auctiones, già incredibile per la richiesta avanzata dal banditore, cioè l’invito ad un buon pasto: ‘ricavo’ per il quale non si sarebbe potuto, certamente, immaginare il ricorso al credito di un banchiere. L’altra posizione seguita negli studi più recenti sull’argomento è quella che tenta di trovare conferma o smentita del dato che emerge dalla testimonianza plautina in fonti cronologicamente vicine. A questo proposito, si è soliti richiamare un passo di Catone, nel quale si accenna in un contesto concernente le vendite all’asta alla figura del coactor 95. Sul significato da attribuire a questa testimonianza non vi è, però, uniformità di vedute nella letteratura. Secondo alcuni, infatti, qui non si alluderebbe al-

Cfr. J. Andreau, Banque grecque et banque romaine, cit., 496. Spec. Cato agr. 146.1, dove si accenna all’accessio centesimae sul prezzo, e agr. 150.2 in cui è l’espressa menzione del coactor. 94 95

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l’argentario 96. Altri invece ritengono che il coactor catoniano sarebbe proprio un argentario mediatore nelle vendite con pubblico incanto e concludono, di conseguenza, che la testimonianza di Catone consentirebbe di affermare che per un momento storico non distante dall’epoca del comicus di Sarsina sarebbe attestato nelle fonti l’intervento dei banchieri di professione nelle vendite private all’asta 97. Un tentativo diverso per sostenere una partecipazione degli argentarii alle venditiones con pubblico incanto già nella media repubblica è quello proposto in tempi più recenti da Rauh 98. Richiamando la testimonianza di Liv. 26.11.6-7 99, Rauh ha sostenuto, contro l’opinione tradizionale 100, che al tempo delle guerre puniche gli argentarii avrebbero giocato un ruolo significativo nelle vendite all’asta; in particolare, nel campo della mediazione creditizia volta a consentire l’acquisto di beni di rilevante valore economico 101. Lo storico di età augustea ricorda come nel 211 a.C. Annibale nel tentativo di cingere d’assedio l’esercito romano stanziato a Capua e di attirarlo verso Roma, attraversato il Lazio con il suo esercito e giunto alle porte della città, pose il suo accampamento proprio fuori dalle mura dell’Urbe. Mentre era lì stanziato con il suo seguito, apprese non solo che il terreno su cui era accampato era stato nel frattempo venduto, senza che la circostanza che fosse da lui occupato ne diminuisse il prezzo, ma anche che era stato trovato un acquirente proprio a RoCfr. spec. M. Talamanca, Contributi, cit., 111 ss., il quale sostiene che l’attività degli argentarii nel campo delle auctiones avrebbe preso una svolta decisiva con l’azionabilità della compravendita consensuale che, vincolando il dominus rei all’emptor mediante il praeco che fungeva da nuntius, evitava al proprietario il fastidio di presenziare alla vendita e favoriva così lo sviluppo di figure professionali di intermediari nella vendita. Su questa posizione cfr. adesso N.K. Rauh, Finance and Estate Sales, cit., 49 ss. Esclude che l’espressione catoniana alluda al ruolo degli argentarii nelle aste anche J. Andreau, Banque grecque et banque romaine, cit., 493 ss., con altra lett., secondo cui non sarebbe possibile sostenere con certezza che i banchieri avessero giocato un ruolo nelle auctiones già al tempo di Catone, non almeno finché quella di Catone resta l’unica testimonianza per un’epoca così risalente. 97 Cfr. spec. G. Thielmann, Die römische Privatauktion, cit., 45 ss.; N.K. Rauh, Finance and Estate Sales, cit., in part. 52. 98 Finance and Estate Sales, cit., 45 ss. 99 [5] … Minuere etiam spem eius et aliae parva magnaque res … [6] parva autem quod per eos dies eum forte agrum in quo ipse castra haberet venisse, nihil ob id deminuto pretio cognitum ex quodam captivo est. [7] Id vero adeo superbum atque indignum visum, eius soli quod ipse bello captum possideret haberetque inventum Romae emptorem, ut extemplo vocato praecone tabernas argentarias quae circa forum Romanum essent iusserit venire. Cfr. Flor. 1.22.47 ss., riportato infra, nt. 102. 100 M. Talamanca, Contributi, cit., 110 ss.; J.A.C. Thomas, The Auction Sale, cit., 42 ss.; J. Andreau, Banque grecque et banque romaine, cit., 495 ss. 101 Cfr. N.K. Rauh, Finance and Estate Sales, cit., 45 ss.: «already by this time, bankers played an important role in the Roman economy, and auction finance may very well have represented one facet of that role» (p. 48). 96

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ma. Irritato dalla vicenda, egli convocò un mediatore e ordinò che le tabernae argentariae nel forum della città fossero vendute all’asta; così come a Roma era stato venduto il suolo quod ipse (Annibale) bello captum possideret, aggiunge lo scrittore antico. Secondo Rauh, nell’aneddoto raccontato da Livio vi sarebbe un nucleo di verità storica, riconducibile appunto all’importanza degli argentari nella vita economica romana al tempo delle guerre puniche. In particolare, Rauh vede una connessione tra la vendita ad tabulam delle tabernae argentariae, disposta dal generale cartaginese in rappresaglia di quella fatta a Roma per il suolo su cui il suo esercito era accampato, e il ruolo svolto all’epoca dai banchieri nelle auctiones. Se questi non avessero avuto alcuna partecipazione alle aste che si tenevano nell’Urbe, e dunque nemmeno a quella fatta a danno suo e del proprio esercito, Annibale non avrebbe potuto pensare come azione di rappresaglia a mettere all’incanto i locali in cui gli argentarii esercitavano nel foro la loro attività. A prescindere dal problema dell’attendibilità della tradizione raccolta da Livio e non confermata, per la menzione della vendita delle tabernae argentariae da parte di Annibale, da tutte le altre fonti che riferiscono dell’episodio 102 – come ha sottolineato proprio Rauh 103 –, la lettura data all’aneddoto ricordato dallo storico augusteo è molto interessante. Sono da segnalare, a mio avviso, solo alcuni aspetti e problemi, che restano incerti o aperti nell’interpretazione che qui si discute. Su un piano più generale, si può osservare che la motivazione dell’azione opposta da Annibale contro il gesto dei romani, che avevano messo all’asta il suolo occupato dall’esercito avversario, potrebbe forse avere un significato meno circostanziato di quello che vi attribuisce Rauh; ad esempio, quello di colpire al cuore l’organizzazione economica romana e un ceto socialmente e politicamente forte come quello legato ai banchieri di professione 104. 102 Il gesto dei romani consistente nella vendita del terreno su cui era accampato il generale cartaginese con il suo esercito e quella voluta da Annibale per le tabernae argentariae nell’Urbe sono menzionate anche nella tradizione accolta da Flor. 1.22.47 s.: Parva res dictu, sed ad magnanimitatem populi Romani probandam satis efficax, quod illis ipsis quibus obsidebatur diebus ager, quem Hannibal castris insederat, venalis Romae fuit hastaeque subiectus invenit emptorem. [48] Voluit Hannibal contra imitari fiduciam subiecitque argentarias urbis tabernas: nec sector inventus est, ut scias etiam presagia fatis adfuisse. Al contrario, la seconda venditio avente ad oggetto i locali presso cui gli argentarii esercitavano la loro attività nel foro non è ricordata nella versione di Val. Max 3.7.10: Idem post aliquot annos, Cannensi clade exhaustis Romani imperii viribus, supplementum in Hispaniam exercitu mittere ausus, fecit ne locus hostilium castrorum, tum maxime Capenam portam armis Hannibale pulsante, minoris veniret quam si illum Poeni non obtinerent; né da Frontin. strat. 3.18.2, su cui infra, nt. 106. 103 Finance and Estate Sales, cit., in part. 46 s. 104 La vendita del terreno sembra assumere nel racconto dello storico patavino il significato di un mancato riconoscimento dell’occupazione del suolo da parte del nemico.

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In secondo luogo, seppure si voglia accettare che Livio provi l’esistenza al tempo delle guerre puniche di una partecipazione consolidata dei banchieri all’organizzazione delle auctiones e di un loro ruolo di mediazione creditizia nelle aste di terreni, questa conclusione non sembra possa però essere generalizzata. Non è agevole sostenere, in particolare, che all’epoca alla quale è riferito l’episodio liviano – e qualora si escluda che la rappresentazione dello scrittore augusteo sia condizionata dalla situazione che egli aveva presente ai suoi tempi 105 – i banchieri intervenissero in tutte le vendite all’asta, sia pubbliche che private. Vi è da interrogarsi, infatti, sulla natura della vendita del terreno sito fuori dalle mura della città e su cui era stanziato l’esercito di Annibale. Se essa fosse stata per ipotesi pubblica 106, allora non poteva che essere conclusa all’asta; ma proprio per questo non si potrebbe supporre, solo sulla base dell’aneddoto ricordato da Livio, un ruolo di mediazione creditizia degli argentari in tutti i tipi di auctiones già all’epoca delle guerre puniche, non per esempio in quelle private. Questo problema è lasciato aperto da Rauh. Inoltre, si potrebbe anche pensare a un collegamento con l’attività creditizia in genere svolta dagli argentari, la quale avrebbe potuto favorire, a latere per così dire, la realizzazione di vendite di più alto valore economico; quelle di terreni fertili, il cui pregio era tale da consentire al proprietario di venderli a buon prezzo nonostante fosse nota la circostanza che un esercito straniero li avesse occupati (… nihil ob id deminuto pretio, cognitum ex quodam captivo est, Liv. 26.11.6). Quanto alla testimonianza di Plauto, Rauh osserva giustamente che, in alcune scene in cui si accenna nelle fabulae plautine alle auctiones, la mancata menzione di una partecipazione alle vendite all’asta degli argentarii si spiega proprio nel contesto dei singoli richiami. In particolare, in Men. 1157 ss. e in 105 N.K. Rauh, Finance and Estate Sales, cit., 46, è naturalmente propenso a escludere che Livio possa anticipare una realtà della sua epoca, in base al confronto con altre fonti che vengono richiamate a sostegno della sua ipotesi affermativa di un ruolo degli argentari nelle aste già al tempo delle guerre puniche. 106 Per la natura pubblica della venditio sembra testimoniare il racconto di Flor. 1.22.47 s. e quello di Val. Max 3.7.10, il quale ultimo narra che la vendita del terreno fu disposta dal senato (i testi sono riportati supra, nt. 102). In una tradizione evidentemente diversa, quella seguita da Frontino, si ricorda che il fondo occupato da Annibale fu messo in vendita alla morte del proprietario. Cfr. Frontin. strat. 3.18.2: Idem agrum, in quo castra Hannibal habebat, defuncto forte domino venalem ad id pretium licendo perduxerunt, quo is ager ante bellum venierat. Tuttavia, Frontino sottolinea la circostanza che sul terreno il generale straniero aveva posto i propri accampamenti, onde non è da sottovalutare il significato dell’occupazione bellica della proprietà. In quest’ultima fonte, inoltre, non si ricorda la vendita delle tabernae argentariae da parte di Annibale. Su queste testimonianze cfr. N.K. Rauh, Finance and Estate Sales, cit., 46 nt. 3. Quanto al racconto di Livio, credo che assuma rilievo la configurazione che della venditio presenta lo storico augusteo nel suo racconto, laddove l’accenno alla circostanza che l’ager è bello captus (Liv. 26.11.7) sembra escludere la possibilità di un riferimento ad un’auctio privata.

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Poen. 1421 s., dove si prevede una vendita all’incanto nelle battute conclusive delle commedie, si immagina che i venditori mettano all’asta l’intero loro patrimonio allo scopo di lasciare la città immediatamente e in modo definitivo. Ebbene, a suo avviso, «the idea that someone attempting to divest himself of his property in order to move permanently overseas would willingly advance credit to purchasers at these sales is illogical, and we should hardly be surprised if in these instances Plautus failed to mention the possibility» 107. Quest’argomentazione, in realtà, avrebbe assunto maggior peso se Plauto avesse rappresentato Messenione – in Men. 1157 ss. – nell’atto di annunciare come banditore un’auctio a credito; ma dato che egli preannuncia tra le condizioni di vendita la necessità di un pagamento in contanti, mi sembra evidente che dal riferimento in questione non possa desumersi molto a favore o contro l’esistenza di un ruolo degli argentarii nelle vendite all’asta. Ancora su un’altra circostanza Rauh richiama l’attenzione. Nell’Asinaria di Plauto, in un contesto in cui si parla di acquisti in contanti e a credito, è impiegata la locuzione nihili coactiost 108. Rauh ritiene che quest’espressione possa alludere al ruolo del coactor nelle vendite all’asta 109. Devo dire che dalla lettura dei versi richiamati da Rauh non mi sembra si tragga la possibilità di mettere in connessione quest’accenno del comicus latino con un presunto ruolo dei coactores nelle auctiones a Roma. Ma leggiamo il testo in questione (Plaut. Asin. 195 ss.): DI. CL. DI. CL.

Quid, si non est? 195 Tibi non esse credam; illa alio ibit tamen. Ubi illaec quae dedi ante? Abusa: nam si ea durarent mihi, Mulier mitteretur ad te, numquam quicquam poscerem. Diem, aquam, solem, lunam, noctem, haec argento non emo. Cetera quae volumus uti Graeca mercamur fide. Quom a pistore panem petimus, vinum ex oenopolio, 200 Si aes habent, dant mercem. Eadem nos disciplina utimur: Semper oculatae manus sunt nostrae, credunt quod vident. Vetus est «nihili coactiost» – scis cuius; non dico amplius.

Per comprendere quest’accenno è necessario illustrare il contenuto della scena in cui si inseriscono le battute qui trascritte. Qui è Cleereta che parla, una mezzana madre della giovane Filènia, la cortigiana di cui è perdutamente invaghito Cfr. Finance and Estate Sales, cit., 53. Plaut. Asin. 203. 109 Cfr. N.K. Rauh, Finance and Estate Sales, cit., 53. Sul riferimento plautino vd., in senso diverso, J.A.C. Thomas, The Auction Sale, cit., 56 nt. 56, che richiama una diversa lezione – la quale appare interessante, sebbene per ragioni filologiche, non viene seguita nelle edizioni critiche – tràdita in altro codex, cioè coaetiost. 107 108

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Argirippo e che è al centro dell’intreccio della fabula 110. La madre gestisce la vita della figlia secondo una logica aziendale, e qui ella sta discutendo con Diàvolo, un amante di Filènia, che vorrebbe riservare a sé per un anno intero la giovane donna, ma non dispone del denaro che Cleereta esige da lui (vv. 190 ss.). Nei versi sopra riportati la vecchia ruffiana sottolinea come tutto abbia un costo nella vita e come per ogni cosa di cui ella ha bisogno sia costretta a sborsare denaro: il fornaio, l’oste, tutti vogliono essere pagati all’istante, esclama Cleereta. Ebbene, non mi sembra possibile collegare questi versi con un presunto riferimento alle vendite all’asta (a Roma). Qui Cleereta vuole soltanto fare presente che lei giorno per giorno deve procacciarsi di che vivere e che nessuno le regala alcunché, come sembra pretendere Diàvolo, che non possiede il denaro necessario per soddisfare la sua bramosìa verso la giovane amante. La menzione dell’acquisto a credito ha un significato, secondo me, meno preciso e stringente di quello che finisce con l’attribuire al contesto Rauh. L’accenno al credito nelle parole fatte pronunciare da Cleereta non appare connesso con acquisti all’asta. Qui molto più semplicemente si richiama la necessità di fare ricorso all’indebitamento come costumanza tipica di povera gente che non ha altra scelta se non prendere a credito ciò di cui ha bisogno per sopravvivere, laddove non percepisca entrate. L’accenno risulta palesemente generico e si riconnette con una condizione di vita generale che la ruffiana fa presente al giovane amante della figlia, al fine di spillargli quanto più denaro le riesce. Anche l’uso dell’espressione nihili coactiost non mi pare sia così puntuale come ritiene Rauh. Si cita l’antico proverbio per sottolineare – almeno secondo la lezione accolta nelle edizioni moderne 111 – che se non c’è nulla da incassare per lei, allora neppure c’è alcunché da riscuotere per Diàvolo. Tra l’altro, nello scambio di battute fra Cleereta e il giovanotto si immagina lo svolgimento di una trattativa avente per oggetto Filènia e svolta esclusivamente tra loro; pertanto mi sembra difficile collegare la scena con il procedimento della vendita all’asta. In Men. 1153 Messenione, nel proclamare l’asta di Menecmo II, annuncia fra le altre condizioni della vendita anche la circostanza che si prevede di concludere l’acquisto praesenti pecunia. Al riguardo, Rauh sottolinea – con ragione – che qui è attestata l’esistenza, all’epoca, dell’opposta modalità di pagamento, ovvero quella a credito. Si tratta di una circostanza che, a suo avviso, proverebbe sia pure implicitamente che un ruolo degli argentarii nelle vendite all’asta si era ormai affermato a Roma. 110 Demeneto, padre di Argirippo, per assecondare il figlio gli procura il denaro occorrente per il riscatto di Filènia, vendendo di nascosto dalla propria moglie certi asini (di qui il titolo della commedia) di proprietà di costei. Alla fine la situazione si capovolge, perché Demeneto in cambio del favore reso chiederà una notte d’amore con la bella cortigiana. Solo la moglie riuscirà a mettere a posto le cose, esponendo l’uomo al disprezzo e alle beffe generali e consentendo al figlio di godersi il suo amore giovanile. 111 Su coactiost vd. supra, nt. 109.

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Che il riferimento a una specifica condizione di vendita relativa al pagamento del prezzo in contanti implichi che all’epoca fosse in uso o comunque fosse conosciuta la modalità inversa – altrimenti non si spiegherebbe la necessità di includere esplicitamente nell’avviso d’asta una condizione ad hoc per esortare offerte in contanti – è stato sostenuto, in passato, da Talamanca 112. Ma, forse, da questo condivisibile assunto si rischia di desumere troppo, allorché si collega, come fa Rauh, l’auctio a credito soltanto con l’attività degli argentarii. Di certo si può supporre che la circostanza che esistesse e fosse diffusa al tempo di Plauto una vendita a credito non necessariamente indichi che la mediazione creditizia nelle aste fosse appannaggio dei banchieri di professione, né tanto meno che il ricorso al credito avesse raggiunto, nelle auctiones private – tipologia a cui si riconduce l’asta nei citati versi dei Menaechmi – una tale importanza economica da trasformarsi in attività consueta degli argentarii. Ancora, diverso può essere un altro approccio al problema, consistente nel chiedersi cioè se il silenzio di Plauto sul ruolo degli argentarii nelle auctiones non sia da interpretarsi alla luce della diversa situazione nel mondo greco, dove i banchieri non avrebbero svolto alcun ruolo nelle vendite all’asta 113. Un’interessante allusione a questa prospettiva è di Andreau 114, il quale rinuncia però a seguire tale filone argomentativo per una ragione di fondo. La possibilità, infatti, di immaginare sotto questo profilo una maggiore aderenza del poeta di Sarsina ai suoi modelli greci si scontra con un presupposto fondamentale assunto da Andreau nella propria discussione. Gli accenni nelle commedie plautine a venditiones private all’asta difficilmente potrebbero considerarsi riferiti alla realtà che avevano presente gli autori della commedia attica, in quanto le auctiones private non avrebbero conosciuto in Grecia quella diffusione che esse ebbero, al contrario, nel mondo romano 115. Bisogna ricordare, infatti, che i principali luoghi presi in considerazione da Andreau in ordine al problema del ruolo 112 Contributi, cit., 108. Sull’espressione praesenti pecunia e sulla circostanza che nella proscriptio tra le condizioni di vendita fossero indicate anche specifiche modalità di pagamento mi soffermo diffusamente più avanti nel testo. 113 Sull’assenza di un intervento dei banchieri nelle vendite all’asta greche, in termini di organizzazione del relativo procedimento, cfr. spec. R. Bogaert, Banques et banquiers dans les cités grecques, Leiden 1968, passim. Altra letteratura è citata in J. Andreau, Banque grecque et banque romaine, cit., 492 nt. 3. Un ruolo importante sembra fosse svolto però dalla banca pubblica nella riscossione del prezzo dal compratore a seguito dell’aggiudicazione e in riferimento alle vendite all’asta a cui procedeva lo stato, come emerge in particolare dai papiri: su quest’aspetto vd. F. Pringsheim, The Greek Sale by Auction, cit., in part. 316 ss. («after the assignment the royal bank receives an instruction [diagraf»] to accept the price from the purchaser», p. 316). Sulla distinzione tra differenti tipologie di banche nell’Egitto tolemaico cfr. spec. R. Bogaert, Les opérations des banques de l’Égypte ptolémaïque, in Ancient Society 29 (1998-1999), 45 ss. 114 Vd. nt. precedente. 115 Su ciò vd. diffusamente supra, nel quarto paragrafo.

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degli argentari a Roma nei procedimenti con pubblico incanto – e che rappresentano le più rilevanti citazioni plautine dell’istituto – riguardano vendite private. Rispetto a questa impostazione di fondo, sarebbe risultata chiaramente irragionevole la scelta metodologica diretta a vagliare l’eventuale derivazione dai modelli greci del mancato accenno nella palliata latina a una partecipazione dei banchieri nelle vendite all’asta. Piuttosto, mi sembra che a favore dell’ipotesi che gli argentarii giocassero un ruolo nelle vendite private all’asta in un’epoca non troppo lontana da quella in cui scrive Plauto possano addursi elementi che si inferiscono da testimonianze di natura diversa, in quanto connesse comunque con le auctiones private che si tenevano nei mercati a Roma. Vediamo quali.

5.1. Il ruolo degli ‘argentarii’ nelle aste private al tempo di Plauto: la testimonianza offerta dall’editto edilizio Diverse considerazioni ed elementi nelle fonti fanno ritenere verosimile che l’origine dell’editto edilizio e quella dell’actio redhibitoria, in particolare nella sua primitiva applicazione contro il silenzio del venditore su determinati difetti della cosa, siano da cercare nell’ambito del procedimento delle auctiones private che si svolgevano a Roma nei mercati. Proprio sulle contrattazioni mercantili, infatti, gli aediles curules avevano giurisdizione speciale 116, sebbene limitatamente alle vendite di schiavi e di animali da soma 117. Ricordo qui alcuni elementi, tra i più significativi, a favore di questa conclusione. 116 Sulle caratteristiche della iurisdictio aedilium curulium cfr. spec. M. Kaser, Die Jurisdiktion der kurulischen Ädilen, in Mélanges P. Meylan, I, Lausanne 1963, 173 ss. (= Ausgewählte Schriften, II, Napoli 1976, 477 ss.); Id., Das römische Privatrecht 2, I, München 1971, 558 (d’ora in poi RPR., I2); W. Kunkel, R. Wittmann, Staatsordnung und Staatspraxis der römischen Republik, II, Die Magistratur, München 1995, in part. 478 ed ivi nt. 19; F. Serrao, Impresa, mercato, diritto, in E. Lo Cascio (a cura di), Mercati permanenti e mercati periodici nel mondo romano, Atti degli incontri capresi di storia dell’economia antica (Capri, 13-15 ottobre 1997), Bari 2000, 37 ss. Agli edili curuli sembrerebbe riferirsi anche Plauto, il quale usa sia il termine aedilis (Rud. 374) sia quello corrispondente per l’analoga magistratura in Grecia (agoranomus, ad es. in Curc. 284 e Capt. 824). Su questi riferimenti vd. G. Rotelli, Ricerca di un criterio metodologico, cit., 106 ss. Non uniforme era la definizione dei magistrati greci nelle diverse città: cfr. J. Oehler, s.v. Agoranomos, in PWRE. 1.1, Stuttgart 1893, 883; P.V. Stanley, Agoranomoi and Metronomoi. Athenian Market Officials and Regulations, in The Ancient World 2 (1979), 13 ss.; e, di recente, É. Jakab, ‘Praedicere’ und ‘cavere’, cit., 70 ss. 117 L’originaria connessione dell’obbligo di informazione posto dagli aediles curules a carico dei mercanti di schiavi e di animali da soma con le auctiones private è stata ribadita in tempi recenti da É. Jakab, ‘Praedicere’ und ‘cavere’, cit., passim, alla quale si rinvia anche per altra letteratura. In passato, diversi studiosi avevano sottolineato come le caratteristiche dei rimedi edilizi fossero diretta conseguenza della circostanza che il loro ambito di appli-

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La circostanza che mostra una connessione più immediata tra la procedura delle auctiones private e la disposizione concernente l’obbligo di dichiarare i vizi dello schiavo a carico dei venditori si desume dal testo dell’edictum de mancipiis vendundis restituito da Gellio (Gell. 4.2.1): In edicto aedilium curulium, qua parte de mancipiis vendundis cautum est, scriptum sic fuit: «Titulus servorum singulorum scriptus sit curato ita, ut intellegi recte possit quid morbi vitiive cuique sit, quis fugitivus errove sit noxave solutus non sit».

L’erudito di età adrianea ricorda un editto diverso da quello tràdito nei Digesta Iustiniani (D.21.1.1.1), in quanto nel primo si prevede che l’informativa a favore degli acquirenti sia resa per iscritto, con indicazione specifica dei difetti sul titulus appeso al collo del malcapitato messo in vendita. La dottrina concorda nel riconoscere che quest’edictum sia più antico di quello ricordato da Ulpiano 118. Già Mommsen collegava la redazione dell’editto restituita da Gellio, a differenza di quella conservata nella Compilazione giustinianea, con un momento storico in cui la iurisdictio degli edili curuli doveva essere ancora circoscritta alle contrattazioni stipulate nei mercati cittadini 119. In tempi recenti e in una prospettiva analoga a quella già profilata dall’insigne studioso tedesco è tornata sul testo Jakab 120, che ha giustamente collegato l’editto ricordato nelle Noctes Atticae di Gellio con le auctiones private e ha ipotizzato che i magistrati con giurisdizione sui mercati avessero imposto un dovere di informazione a favore degli acquirenti nelle vendite all’asta. cazione fosse rimasto, almeno alle origini e fino ad una certa epoca, circoscritto alle sole vendite mercantili. Così spec. M. Wlassak, Zur Geschichte der ‘negotiorum gestio’, Jena 1879, 167 ss. Questa limitazione dell’editto edilizio e delle relative disposizioni alle sole venditiones che si tenevano nei mercati sarebbe stata però ben presto superata, come hanno sottolineato, tra gli altri: Th. Mommsen, Römisches Staatsrecht, II, rist. Graz 1952 dell’ed. Leipzig 1887, 501 ed ivi nt. 4; F. Haymann, Die Haftung des Verkäufers für die Beschaffenheit der Kaufsache, I, Berlin 1912, 19 ss.; R. Monier, La garantie contre les vices cachés dans la vente romaine, Paris 1930, 44; V. Arangio-Ruiz, La compravendita, II, cit., 362 nt. 1, con altra bibl.; G. Impallomeni, L’editto degli edili curuli, Padova 1955, 134 s. Una diversa opinione è stata seguita invece da F. Schulz, Classical Roman Law, rist. Aalen 1992 dell’ed. Oxford 1951, 536; D. Medicus, ‘Id quod interest’. Studien zum römischen Recht des Schadensersatzes, Köln - Graz 1962, 125 ss.; A. Watson, The Imperatives of the Aedilician Edict, in TJD. 39 (1971), 73 ss., in part. 80 s. Sui dati offerti adesso dalla documentazione epigrafica campana di età giulio-claudia, la quale prova chiaramente un’estensione dell’editto edilizio agli inizi dell’impero fuori dall’Urbe, cfr. G. Camodeca, L’archivio puteolano dei ‘Sulpicii’, I, cit., 147 ed ivi altra lett.; Id., ‘Tabulae Herculanenses’: riedizione delle ‘emptiones’ di schiavi (TH 5962), in U. Manthe - C. Krampe (Hrsg.), ‘Quaestiones iuris’. Festschrift für J.G. Wolf zum 70. Geburtstag, Berlin 2000, 61 s. 118 Il quale, dal canto suo, mostra una chiara vetustà. Cfr., per tutti, M. Kaser, Zum Ediktsstil, in Festschrift für F. Schulz, II, Weimar 1951, 31 s. (= Ausgewählte Schriften, I, Napoli 1976, 219 s.). 119 Th. Mommsen, Römisches Staatsrecht, II, cit., 501 ed ivi nt. 4. 120 ‘Praedicere’ und ‘cavere’, cit., in part. 40 ss.

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In realtà, l’informazione resa sul titulus con cui gli schiavi erano messi in vendita richiama le formalità necessarie per dare pubblicità all’asta e alle relative condizioni nelle auctiones che si svolgevano nei mercati dentro e fuori Roma. Si può supporre, pertanto, che la disposizione più antica dell’editto edilizio – recependo forse usi già praticati nelle contrattazioni mercantili – fosse diretta a disciplinare la forma e, in parte, il contenuto della proscriptio e avesse come fine quello di evitare danni agli acquirenti nell’ipotesi in cui la merce fosse risultata dopo l’addictio e a seguito della conclusione della vendita affetta da vizi ignoti al momento della licitazione, in quanto non enunciati fra le condizioni di vendita indicate nel bando né illustrati dal praeco all’apertura della gara. A una conclusione analoga si perviene, tuttavia, anche in base alla lettura del testo restituito nella Compilazione: D.21.1.1.1 (Ulp. 1 ad ed. aed. cur.): Aiunt aediles: «Qui mancipia vendunt certiores faciant emptores, quid morbi vitiive cuique sit, quis fugitivus errove sit noxave solutus non sit: eademque omnia, cum ea mancipia venibunt, palam recte pronuntianto, quodsi mancipium adversus ea venisset, sive adversus quod dictum promissumve fuerit, cum veniret, fuisset, quod eius praestari oportere dicetur: emptori omnibusque ad quos ea res pertinet iudicium dabimus, ut id mancipium redhibeatur …».

Con riferimento, infatti, alla disposizione concernente la dichiarazione dei vizi, nell’editto ricordato da Ulpiano, appare insolita la duplice ripetizione del contenuto dell’obbligo imposto dagli edili. Infatti, in un primo momento essi ordinano a coloro che mettono in vendita degli schiavi (qui mancipia vendunt, è la locuzione che si legge nell’edictum) di informare i compratori circa l’eventuale esistenza di vizi fra quelli enumerati nella stessa disposizione: qui mancipia vendunt certiores faciant emptores rell. Di seguito, la prescrizione viene ripetuta, dal momento che gli aediles curules ordinano ai medesimi destinatari della norma di operarsi affinché venga dichiarata chiaramente e a voce alta, al tempo della vendita, l’esistenza di eventuali vizi nella cosa: … eademque omnia, cum ea mancipia venibunt, palam recte pronuntianto, quodsi mancipium adversus ea venisset rell. Su questa particolare formulazione della clausola edittale si è molto discusso 121. Io credo che la duplice ripetizione dell’obbligo di dare pubblicità nelle dovute forme alle caratteristiche della cosa possa agevolmente spiegarsi nel contesto delle formalità connesse con la pubblicità delle vendite all’asta. Come detto, la procedura delle auctiones a Roma prevedeva, in genere, una duplice forma di pubblicità delle condizioni di vendita. Una prima volta, in apertura dell’intero procedimento, si doveva pubblicare il bando di gara mediante affis121 Per il dibattito nella letteratura romanistica rinvio a L. Manna, ‘Actio redhibitoria’ e responsabilità per i vizi della cosa nell’editto ‘de mancipiis vendundis’, Milano 1994, 95 ss.

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sione in luoghi appositi nel forum. Una seconda volta, prima di procedere alla licitazione, era previsto che il praeco enunciasse a gran voce e chiaramente le condizioni di vendita. Inoltre, egli poteva decantare i pregi delle singole merci onde esortare contro offerte al rialzo sul prezzo base 122. Nel testo dell’editto ricordato da Ulpiano sembrerebbe farsi riferimento a due proclamazioni orali. Arangio-Ruiz ha giustamente ipotizzato, in base al confronto tra la testimonianza di Gellio e quella del giurista severiano, che gli edili curuli avrebbero preso in considerazione entrambi i momenti: sia quello dell’indicazione al tempo dell’esposizione degli schiavi nei mercati, sia quello della dichiarazione orale del vizio al tempo della vendita. Il primo dei due momenti considerato nelle disposizioni edittali, a suo avviso, avrebbe contemplato in origine un annuncio scritto e solo più tardi verbale 123. In realtà, a mio avviso non si può escludere che anche quest’ultimo avvenisse in forma orale. Del resto, come detto sopra, è presumibile che soprattutto per le auctiones di minor valore effettuate nell’ambito di una consueta attività commerciale anche nella prima fase, in apertura del procedimento, la vendita e le sue condizioni fossero proclamate semplicemente a gran voce e direttamente dal banditore. Si può pensare, ad esempio, alle vendite che si tenevano nelle città mercantili direttamente nei porti, per le merci che ivi giungevano da altri centri commerciali del mondo antico. Comunque sia, mi sembra che la forma prevista nell’edictum aedilium curulium per l’informativa circa i vizi degli schiavi, con la duplice enunciazione, la seconda delle quali al momento della vendita, richiami da vicino le dette formalità nel contesto della procedura delle auctiones. Un altro dato si evince ancora da una considerazione di ordine diverso, concernente la sistematica delle opere ad Sabinum e la trattazione al loro interno delle disposizioni edilizie. Come è noto, infatti, ancora nei grandi commentari classici al ius civile 124, alle clausole dell’edictum aedilium curulium è dedicata una digressione inserita tra temi apparentemente di nessuna contiguità con quello della garanzia per i vizi della cosa venduta, ovvero fra la condictio e la verborum obligatio. Le ragioni di una tale digressione non sono ancora del tutto chiarite e diverse ipotesi sono state avanzate in dottrina. È utile ricordare in questo contesto l’ipotesi di Lenel 125, che è quella che ha riscosso maggior creCome sottolinea W. Leist, s.v. Auction (Römisch), cit., 2271 ed ivi fonti. Cfr. V. Arangio-Ruiz, La compravendita, II, cit. 365 s. 124 Cfr. O. Lenel, Palingenesia iuris civilis, I-II, rist. Graz 1960 dell’ed. Leipzig 1889, (d’ora in poi Pal.), Pomp. 706 ss., Paul. 1828 ss. e Ulp. 2911 ss. Sulla possibilità di attribuire a Sabino la trattazione sull’editto edilizio in un excursus inserito tra la discussione concernente la condictio e quella relativa alla stipulatio, vd. O. Lenel, Das Sabinussystem, ora in Gesammelte Schriften, II, Napoli 1990, 73 ss.; F. Bona, Studi sulla società consensuale in diritto romano, Milano 1973, 11 nt. 7. 125 Das Sabinussystem, cit., 73 ss. 122 123

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dito nella letteratura romanistica 126. Secondo Lenel, infatti, l’excursus sull’editto edilizio sarebbe stato operato nel contesto di temi connessi con l’obligatio litteris e con strumenti relativi alle contrattazioni che interessavano gli argentarii, come l’exceptio redhibitionis per i vizi della cosa nell’ambito delle auctiones. Si può segnalare, inoltre, che, ad esempio fra le cd. apochae Iucundianae figurano documenti concernenti auctiones di schiavi e di animali da soma 127. Si tratta appunto di vendite alle quali erano circoscritte le disposizioni edilizie, applicate anche fuori dall’Urbe 128. Ancora si può ricordare come Ulpiano, nel commentare l’editto edilizio sulle vendite di schiavi e in sede di definizione dell’ambito e della ratio delle relative norme, si premuri di precisare che comunque queste non trovavano applicazione alle venditiones fiscales: Illud sciendum est edictum hoc non pertinere ad venditiones fiscales (D.21.1.1.3). La precisazione doveva essere utile, non tanto all’epoca del giurista severiano quanto soprattutto per i giustinianei, al fine di escludere l’applicazione dell’editto edilizio alle vendite con cui lo stato procedeva ad alienare i propri beni. Tuttavia, la considerazione su un medesimo piano delle venditiones fiscales e della compravendita in genere, nella visione classica, si può spiegare a mio avviso non sul filo del discrimine tra vendite pubbliche e vendite private, quanto piuttosto su quello di un aspetto comune tra esse, ovvero il procedimento all’asta. In altri termini, certamente soltanto per l’epoca classica, la precisazione fatta dal giurista di Tiro poteva servire a specificare che riguardo ai procedimenti di vendita all’asta di schiavi, l’applicazione dell’edictum de mancipiis vendundis era circoscritta solo a quelli privati, la cui procedura sfociava nella conclusione di un contratto di emptio venditio 129. Infine, le stesse caratteristiche dell’actio redhibitoria, quali emergono dai testi concernenti le applicazioni dell’azione sul presupposto della mancata dichiarazione dei vitia, nell’ampia casistica raccolta nel titolo 21.1 dei Digesta, lasciano supporre un’originaria connessione di questo rimedio edilizio con la procedura delle auctiones. Innanzitutto, in sede di applicazione dell’actio redhibitoria non rileva la conventio sottostante alla vendita, l’assetto di interessi voluto dalle parti e divisato con il contratto 130; e questa circostanza non può 126 Cfr. F. Schulz, Storia della giurisprudenza romana, trad. it. di G. Nocera, Firenze 1968, 188; F. Bona, Studi sulla società consensuale, cit., 11 nt. 7; R. Astolfi, I ‘libri tres iuris civilis’ di Sabino, Padova 20012, 265. 127 Ad es. CIL. IV, Suppl. I, 3340 nr. 45 (concernente un’auctio venaliciaria) e nr. 1 (relativa all’auctio di un mulo). 128 Sull’estensione territoriale dell’edictum aedilium curulium vd. supra, nt. 117. 129 In questo contesto, tra l’altro, è da ricordare la tesi che allaccia al procedimento delle venditiones fiscales l’origine delle auctiones private, su cui supra, nt. 11. 130 Di questo tema mi occupo specificamente in un articolo su Azioni edilizie e interdipendenza delle obbligazioni nell’‘emptio venditio’. Il problema di un giusto equilibrio economico tra le prestazioni delle parti, in La compravendita e l’interdipendenza delle obbligazioni, cit., II, 455 ss.

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spiegarsi rispetto all’emptio venditio consensuale ed obbligatoria, né tanto meno in riferimento alla più antica mancipatio. In secondo luogo, riguardo alle più risalenti applicazioni del rimedio redibitorio sia contro la mancata denuncia dei vizi sia contro i falsi dicta et promissa del venditor, non viene in considerazione l’esigenza di un giusto equilibrio economico fra la prestazione del venditore e la controprestazione del compratore. Questa circostanza si potrebbe spiegare, a mio avviso, proprio in relazione al legame originario dell’azione redibitoria con il procedimento delle auctiones private, nelle quali infatti è il gioco della licitazione e il numero delle offerte e contro offerte al rialzo a determinare il prezzo, non invece il valore reale della cosa. L’esigenza di assicurare un giusto equilibrio tra il prezzo pattuito dalle parti e il valore concreto della res empta emerge, al contrario, non solo in sede di applicazione dell’azione contrattuale di buona fede 131, ma, restando nell’ambito delle disposizioni edilizie, anche in riferimento all’actio quanti minoris 132 e all’estensione dell’actio redhibitoria all’ipotesi della vendita di schiavi veteratores spacciati dai mercanti per novicii 133. Si tratta – e non è un caso, a mio avviso – 131 Come emerge ad es. da D.18.1.43pr. (Flor. 8 inst.): Ea quae commendandi causa in venditionibus dicuntur, si palam appareant, venditorem non obligant, veluti si dicat servum speciosum, domum bene aedificatam: at si dixerit hominem litteratum vel artificem, praestare debet: nam hoc ipso pluris vendit. Anche su questo tema mi permetto di richiamare la discussione da me svolta in La tutela del compratore, cit., in part. 79 ss. e 141 ss., e in Azioni edilizie, cit., passim, con indicazione di altri frammenti del Digesto. 132 La considerazione di un giusto equilibrio fra prestazione e controprestazione nella compravendita era, in caso di actio quanti minoris, per così dire, in re ipsa, in quanto quest’azione era diretta a consentire un rimborso del prezzo proporzionale al minor valore della cosa a causa del vizio. Sulla condemnatio nel relativo iudicium in età classica vd. O. Lenel, Das ‘Edictum Perpetuum’. Ein Versuch zu seiner Wiederherstellung, Leipzig 19273 (d’ora in poi EP 3.), 561 s.; F. Pringsheim, The Decisive Moment for Aedilician Liability, in RIDA. 1 (1952), in part. 555 s. (= Gesammelte Abhandlungen, II, Heidelberg 1961, 177 s.); Id., Das Alter der aedilizischen ‘actio quanti minoris’, in ZSS. 69 (1952), 234 ss.; G. Impallomeni, L’editto degli edili curuli, cit., in part. 201 ss.; D. Medicus, ‘Id quod interest’, cit., 123 s.; H. Honsell, ‘Quod interest’ im ‘bonae-fidei-iudicium’. Studien zum römischen Schadensersatzrecht, München 1969, 73 ss. 133 Nel commento alla relativa clausola, infatti, Ulpiano specifica che la ratio della norma era quella di stornare possibili frodi dei mercanti ai danni degli acquirenti e di evitare che gli schiavi fossero venduti per un prezzo superiore a quello giustificato dal loro valore reale. Cfr. D.21.1.37 (Ulp. 1 ad ed. aed. cur.): Praecipiunt aediles, ne veterator pro novicio veneat. Et hoc edictum fallaciis venditorum occurrit: ubique enim curant aediles, ne emptores a venditoribus circumveniantur. Ut ecce plerique solent mancipia, quae novicia non sunt, quasi novicia distrahere ad hoc, ut pluris vendant … Il divieto di vendere uno schiavo veterator come novicius avrebbe costituito oggetto di una clausola aggiunta in un secondo momento nell’editto, entrando stabilmente nella redazione definitiva raggiunta in età adrianea (O. Lenel, EP 3. 564). Su questa disposizione cfr. inoltre Hor. epist. 2.2.7-8; Quint. inst. 8.2.8. Il significato delle qualificazioni novicius e veterator, in quanto riferiti allo schiavo, e la relativa distinzione furono oggetto di discussione tra i giuristi classici, come emerge da D.21.1.65.2 (Venul. 5 act.). Del tema si sono occupati tra gli altri: G. Impallomeni, L’editto degli edili cu-

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di ipotesi aggiunte a quelle originarie previste nell’editto degli aediles curules in un momento successivo, verso la tarda repubblica e gli inizi del principato, quindi una volta affermatasi l’emptio venditio consensuale ed obbligatoria. Fatta questa indispensabile premessa, possiamo richiamare due testi nella Compilazione concernenti il meccanismo processuale dell’actio redhibitoria, dai quali mi sembra possibile inferire un originario coinvolgimento degli argentarii nelle vendite disciplinate dagli edili curuli e in riferimento ad un momento storico precedente a quello in cui il relativo editto viene esteso oltre le emptiones mercantili 134. Si tratta dei seguenti frammenti: D.21.1.25.9 (Ulp. 1 ad ed. aed. cur.): Praeterea in edicto 135 adicitur sic: «et quanta pecunia pro eo homine soluta accessionisve nomine data erit, non reddetur: cuiusve pecuniae quis eo nomine obligatus erit, non liberabitur»; D.21.1.29.1 (Ulp. 1 ad ed. aed. cur.): Item emptori praestandum est, ut pecuniae, cuius nomine obligatus erit, liberetur, sive ipsi venditori obligatus sit sive etiam alii.

Entrambi i passi sono tradizionalmente riferiti alla clausola de restituendo, con riferimento all’ordine che poteva essere rivolto dal iudex al convenuto nell’azione redibitoria ordinaria 136 e che una volta eseguito gli evitava la condanna. Il ruli, cit., 69 ss.; L. Manna, ‘Actio redhibitoria’, cit., 75 ss.; C. Russo Ruggeri, ‘Ne veterator pro novicio veneat’, in Index 24 (1996), 251 ss.; É. Jakab, ‘Praedicere’ und ‘cavere’, cit., 141 ss.; e di recente R. Ortu, ‘Qui venaliciariam vitam exercebat’: ruolo sociale e qualificazione giuridica dei venditori di schiavi, ora in ‘Ius Antiquum’ 9 (2002), in part. 94 ss., con altra bibl., la quale esamina il frammento 37 del titolo 21.1 dei Digesta in rapporto alla considerazione nel mondo romano della professione dei venaliciarii. Sulla ratio delle norme edilizie il giurista di Tiro si sofferma in termini generali in sede di commento all’editto: vd. D.21.1.1.2 per le vendite di schiavi, e D.21.1.38.1-2 per quelle di iumenta. 134 Su ciò vd. la letteratura citata supra, nt. 117. 135 Qui nel testo originario avrebbe dovuto leggersi formula, sostituita dai compilatori con il riferimento all’editto, nel contesto come è noto delle diverse caratteristiche della procedura nel diritto giustinianeo: cfr. O. Lenel, EP 3. 556 nt. 5. Per la riferibilità del testo alla clausola restitutoria, vd. inoltre B. Biondi, Studi sulle ‘actiones arbitrariae’ e l’‘arbitrium iudicis’, Palermo 1913, 147 nt. 1, 149 nt. 4; V. Arangio-Ruiz, La compravendita, II, cit., 370 nt. 2; L. Chiazzese, ‘Jusiurandum in litem’, Milano 1958, 81 ed ivi nt. 1; D. Mantovani, Le formule del processo privato romano2, Padova 1999, 114 nt. 639; L. Garofalo, Studi sull’azione redibitoria, Padova 2000, 33. 136 Così O. Lenel, EP 3. 556 nt. 8 (vd. anche supra, nt. precedente). In tempi recenti sono state ipotizzate diverse connessioni. É. Jakab, ‘Praedicere’ und ‘cavere’, cit., 289 nt. 7, collega il frammento D.21.1.29.1 con la possibilità che ad entrambe le parti processuali venissero richieste «Kautionen auf Erfüllung». L. Garofalo, Studi sull’azione redibitoria, cit., 33 s., invece, ritiene probabile che in entrambi i testi sopra riportati, così come in D.21.1.45 concernente la condanna dell’azione redibitoria, si alluda al comportamento che il iudex avrebbe potuto esigere dal reus nell’ipotesi specifica di morte fortuita dello schiavo in causa

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comportamento richiesto al reus era in genere rappresentato dalla restituzione del prezzo con i relativi accessori, se già versato al venditor dall’avventore, oppure dalla liberazione di quest’ultimo dal relativo obbligo, per il caso inverso. Nel secondo dei testi, il giurista severiano precisa che per quest’ultima ipotesi l’onere di liberare l’attore dalla sua obbligazione di pagare il prezzo si intendeva riferito tanto al caso in cui l’emptor fosse tenuto nei confronti del venditore convenuto stesso, quanto all’altro in cui l’obbligo fosse assunto nei confronti di un terzo: … sive ipsi venditori obligatus sit sive etiam alii. Ebbene, a mio avviso, soprattutto per i tempi più risalenti – allorché l’editto edilizio e le relative norme erano circoscritte alle vendite mercantili, quindi alle auctiones private di mancipia e di iumenta – l’ipotesi più frequente in cui il compratore potesse essere obbligato direttamente nei confronti di un terzo a pagare ancora il prezzo, pur dopo aver restituito al venditor la res empta con i relativi accessori, doveva essere proprio quella in cui egli avesse fatto ricorso al credito dell’argentarius per effettuare l’acquisto. Lasciando che il banchiere anticipasse al dominus auctionis il prezzo raggiunto poi all’asta, l’acquirente assumeva mediante stipulatio l’obbligo di rimborsare la somma direttamente verso l’intermediario. Da questo momento perciò egli non restava astretto al dovere di pagare il prezzo verso colui che aveva disposto la vendita, bensì nei confronti dell’argentarius, con la conseguenza che la sua obbligazione prescindeva dalle vicende del rapporto principale. In conclusione, se si pensa che le prime testimonianze sull’esistenza dell’actio redhibitoria e sull’editto edilizio ci conducono ad un’epoca vicina a quella in cui scrive Plauto 137 e se si accetta che l’origine di quest’azione vada redhibitionis. In questo caso, secondo Garofalo, la restituzione materiale del mancipium sarebbe stata sostituita dal pagamento di una somma corrispondente al valore della cosa o dall’assunzione della relativa obbligazione e, in corrispondenza con ciò, al venditore avrebbe potuto imporsi arbitratu iudicis di restituire tale somma, se versata, o di liberare l’attore dal relativo obbligo per il caso inverso. Le ragioni che mi inducono a ritenere più convincente il collegamento tradizionale affermato da Lenel sono state da me già esposte nella mia monografia su La tutela del compratore, cit., 298 nt. 107 e 316, alla quale perciò rinvio. 137 Tra i luoghi più significativi vd. Plaut. Capt. 823 s., Merc. 418 ss., Most. 798 ss. e Rud. 373 s. Come è noto, anche per questi riferimenti riconducibili all’azione redibitoria e ad interventi a tutela del compratore contro i vizi della cosa si è svolto un acceso dibattito in dottrina. L’orientamento prevalente tra la seconda metà del diciannovesimo secolo e gli inizi di quello successivo era favorevole all’utilizzabilità per il diritto romano degli elementi desumibili dalle fabulae plautine. Cfr., soprattutto, S.W. Zimmern, Geschichte des römischen Privatrechts bis Iustinian, Heidelberg 1826, 124; M. Wlassak, Zur Geschichte, cit., 174 nt. 35, il quale richiama l’accenno in Plaut. Capt. 823 ss. a edictiones aediliciae; O. Karlowa, Römische Rechtsgeschichte, II, Leipzig 1901, 1300; M. Voigt, Römische Rechtsgeschichte, I, rist. Aalen 1963 dell’ed. Leipzig 1892, 220 ed ivi nt. 10; E. Cuq, Manuel des institutions juridiques des Romains, Paris 1917, 468 nt. 5. Nella letteratura successiva, invece, si affermò la tendenza a negare valore alla testimonianza del Sarsinate in merito all’esistenza dell’azione redibitoria a Roma e a ricondurre le prime sicure attestazioni dell’introduzione di disposizioni edilizie

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connessa con le auctiones private, per le numerose considerazioni che sono state fin qui esposte, si può supporre che già nei loro primi interventi gli edili curuli dovessero porsi il problema di tutelare il compratore che, nonostante la redhibitio rei emptae, rimanesse vincolato in virtù di un’autonoma verborum obligatio nei confronti dell’argentarius al pagamento del prezzo raggiunto nel corso della licitazione. La circostanza che il comportamento richiesto al venditore in iudicio al fine di evitare la condanna, e consistente nel dovere di liberare il compratore dal suo obbligo di pagare il prezzo nei confronti del terzo (l’argentarius), fosse previsto già nelle più antiche applicazioni dell’azione redibitoria, mi sembra si possa desumere da una circostanza: la medesima esigenza a cui risponde questa previsione viene assunta in un secondo momento a base della cd. exceptio redhibitionis. Quest’eccezione era concessa dal pretore contro l’argentario che avesse chiesto all’acquirente la somma pattuita nonostante l’avvenuta redhibitio della res empta. Tale rimedio rientrava, come è noto, fra le cd. exceptiones argentariae e le relative testimonianze ci conducono ad un’epoca successiva all’introduzione dell’editto edilizio, dal momento che non risalgono oltre la tarda repubblica 138. Inoltre, la norma che faceva riferimento anche all’obbligo assunto dall’avventore verso l’argentario che aveva anticipato il prezzo doveva recepire un uso ormai consolidatosi nella prassi delle vendite mercantili. Essa doveva rappresentare una regola cristallizzatasi in quanto, applicata ormai da tempo nella iurisdictio edilizia, aveva dato buon esito nella tutela della posizione dell’acquirente. Se tutto quanto detto può apparire verosimile, abbiamo un significativo elemento per ipotizzare che un ruolo degli argentarii nelle vendite private all’asta risalisse a Roma a un’epoca, se non coeva, certo non troppo distante da quella in cui scrive il comicus di Sarsina. in tema di vizi della cosa venduta a Cicerone (off. 3.17.71), spostando di conseguenza l’origine dell’editto ad un’epoca molto più tarda (troppo, a mio avviso). In tal senso cfr. A. Bechmann, Der Kauf nach gemeinem Recht, I, Geschichte des Kaufs im römischen Recht, rist. Aalen 1965 dell’ed. Erlangen 1876, 396; e, in relazione alle prime testimonianze in merito alla stipulazione contro i vizi della cosa, P.F. Girard, Manuel élémentaire de droit romain 8, Paris 1929, 600 nt. 2; Id., La garantie d’éviction dans la vente consensuelle, in RHDFE. 8 (1884), 415; Id., La date de la loi ‘Aebutia’, in RHDFE. 21 (1897), 269 nt. 4. Per il dibattito più recente sull’argomento si rinvia a É. Jakab, ‘Praedicere’ und ‘cavere’, cit., 123 ss., la quale propende per una datazione dell’editto decisamente più alta rispetto a quella possibile sulla base della sola testimonianza dell’Arpinate e rivaluta gli accenni plautini nella loro riferibilità alla garanzia per i vizi della cosa introdotta a Roma dagli aediles curules. 138 Come si trae dal parere alfeniano restituito in D.44.1.14 (Alf. 2 dig.). Su quest’exceptio vd. O. Lenel, EP 3. § 272, dove altri testi; M. Talamanca, Contributi, cit., 124 ss.; G. Nicosia, ‘Exceptio utilis’, in ZSS. 75 (1958), 276 nt. 71 (= Silloge, I, Catania 1998, 102 nt. 71); G. Thielmann, Die römische Privatauktion, cit., in part. 98 s., 183 s.; H. Ankum, Quelques problèmes, cit., 386 ss.; R. Santoro, ‘Actio civilis in factum’, ‘actio praescriptis verbis’, e ‘praescriptio’, in Studi in onore di C. Sanfilippo, IV, Milano 1983, 711 nt. 8.

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6. LE ‘AUCTIONES’ PRIVATE NELLE ‘FABULAE’ PLAUTINE: OGGETTI E RAGIONI DELLA VENDITA ALL’INCANTO Vediamo ora quali altre caratteristiche emergono dagli accenni alle vendite private all’asta in Plauto ed entro quali limiti esse trovino riscontro nelle fonti successive che offrono testimonianza per le auctiones romane, cominciando dalla natura dei beni che venivano messi all’asta dai privati e dalle esigenze che spingevano i domini auctionum a offrire singoli oggetti o interi patrimoni ed eredità mediante pubblico incanto. Al riguardo, la testimonianza dell’autore della palliata latina conferma quanto sappiamo in genere circa i beni che erano solitamente venduti mediante auctio; per le epoche successive, tra l’altro, dalla documentazione dell’archivio di Cecilio Giocondo e di quello dei Sulpicii concernente le auctiones campane nel primo secolo dell’impero 139. Nel passo dei Menaechmi sopra riportato, Messenione nel proclamare l’auctio e le condizioni di vendita, innanzitutto elenca i beni messi all’asta, preannunciando: venibunt servi, supellex, fundi, aedes; omnia (Plaut. Men. 1160). Dunque, le auctiones potevano riguardare tanto beni mobili, anche di non ingente valore, quanto beni immobili e schiavi. In ordine alla vendita di fondi, un accenno è anche nei Captivi (175 ss.), dove il parassita Ergàsilo offre scherzosamente in vendita sé stesso nel tentativo di strappare un invito a cena da Egione. Siccome questi è disposto ad elargire null’altro che un modesto pasto, il parassita rilancia l’offerta, sottolineando che egli intende aggiudicarsi alle condizioni migliori, come se vendesse un fondo; cioè come se mettesse all’asta un bene di alto valore economico, tale da poter sperare in un invito ad una cena succulenta e non certo magra, come quella che può permettersi il vecchio Egione. Come emerge da fonti di età tardorepubblicana 140, i terreni migliori erano venduti all’asta, proprio allo scopo di ricavarne il maggiore guadagno possibile. E, dunque, la procedura dell’auctio, fondata su una licitazione con esortazione a fare offerte al rialzo sul prezzo base e con la possibilità di portare a conoscenza la vendita presso un vasto pubblico di probabili offerenti, rappresentava nell’ambito del trasferimento di interi patrimoni come, in particolare, in quello della vendita immobiliare lo strumento che maggiormente garantiva il ricavo più alto forse già all’epoca di Plauto, come poi più tardi certamente nell’ultimo secolo della repubblica. 139 Per le apochae Iucundianae vd. spec. J. Andreau, Les affaires de Monsieur Jucundus, cit., 103 ss.; e per le tavolette dell’archivio dei Sulpicii, da ultimo, G. Camodeca, ‘Tabulae Pompeianae Sulpiciorum’, I, cit., 185 ss., con fonti. Per le numerose altre testimonianze nei testi letterari rinvio inoltre alle indicazioni ancora utili di Th. Mommsen, Le tavolette pompeiane, cit., in part. 73 ed ivi nt. 2 s. 140 Cfr. ad es. Cic. Caec. 15 s.

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Anzi, la testimonianza di Cicerone in particolare, come ha sottolineato Rauh 141, mostra che la vendita e, viceversa, l’acquisto di fondi attraverso pubblico incanto erano molto diffusi nel I secolo a.C. per spostare ingenti somme di denaro. Dunque, sia che si volesse investire denaro liquido in proprietà immobiliari, sia che si volessero reperire pronti contanti per fare fronte a esigenze straordinarie come per saldare debiti ancora pendenti, le operazioni erano realizzate spesso attraverso auctiones. Nella testimonianza plautina potrebbe vedersi riflessa per i tempi più risalenti – come ho anticipato – questa circostanza, non solo per l’accenno nei citati versi dei Captivi, ma anche alla luce di un altro riferimento nello Stichus. Ivi Gelasimo nell’annunciare la propria vendita ricorda come, in genere, quando si diffonde la notizia dello svolgimento di un’asta una massa di curiosi si precipita nel luogo in cui deve tenersi l’auctio, onde informarsi dei motivi per cui viene fatta la vendita all’asta e cianciare godendo del male altrui. Tra queste ragioni, il parassita ricorda quella di pagare un debito, di comprare un terreno o, infine, di restituire alla moglie da cui si divorzia la dote: sed curiosi sunt hic complures mali, / alienas res qui curant studio maximo, / quibus ipsis nullast res, quam procurent, sua. / Ei quando quem auctionem facturum sciunt, / adeunt, perquirunt quid siet causae ilico, / alienum aes cogat an pararit praedium, / uxorin sit reddenda dos divortio (Plaut. Stich. 198 ss.). Sempre riguardo all’oggetto delle auctiones private all’epoca del Sarsinate, è utile soffermarsi su un altro aspetto del procedimento nell’ambito della venditio mancipiorum. Ho già accennato alla circostanza che Messenione, fattosi banditore per la vendita all’asta del patrimonio dell’ex padrone, afferma espressamente che fra i beni messi all’incanto vi sono anche degli schiavi. Ho ricordato, ancora, che nel Mercator si immagina la simulazione di una vendita all’asta avente per oggetto la bella e giovane schiava di cui sono invaghiti Demifone e Carino, Pasicompsa appunto. Sempre alla vendita di schiavi si fa riferimento in altri luoghi delle opere di Plauto, allorché l’autore sembra fare accenno alla garanzia per i vizi 142, introdotta a Roma dagli aediles curules proprio in riferimento alle contrattazioni aventi ad oggetto mancipia, e soltanto in un secondo momento, verso l’ultimo secolo della repubblica, estesa anche alle vendite di iumenta 143. N.K. Rauh, Finance and Estate Sales, cit., 60 ss., a cui si rinvia per l’indicazione dei relativi passi ciceroniani. 142 I versi plautini sono indicati supra, nt. 137. 143 Quest’opinione tradizionale – cfr. spec. O. Karlowa, Römische Rechtsgeschichte, II, cit., 1299 ss. – è generalmente ribadita nella letteratura moderna. Cfr. A. Pezzana, Classicità dell’‘actio aestimatoria’, in AG. 140 (1951), 60; M. Kaser, RPR., I2, cit., 560; e adesso É. Jakab, ‘Praedicere’ und ‘cavere’, cit., 139. Sia A. Bechmann, Der Kauf nach gemeinem Recht, III.2, rist. Aalen 1965 dell’ed. Leipzig 1908, 410, nella dottrina a cavallo tra diciannovesimo e inizi del ventesimo secolo, sia G. Impallomeni, L’editto degli edili curuli, cit., 106, in tempi più 141

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Si è molto discusso nella letteratura romanistica sulla possibilità di riferire al diritto romano gli accenni plautini alla garanzia per i vizi della cosa venduta e ad un’azione concessa dagli edili nell’ambito delle venditiones mancipiorum già all’epoca del Sarsinate 144. Un’azione analoga a quella introdotta a Roma da questi magistrati, cioè l’azione redibitoria, esisteva infatti anche nel diritto greco 145. Come visto sopra, a Roma la disciplina edilizia e in particolare l’actio redhibitoria nelle sue prime applicazioni dovettero essere all’origine connesse proprio con le auctiones private e, come detto, per diverse ragioni i riferimenti plautini alle vendite private all’asta possono essere più plausibilmente riferiti alla realtà delle auctiones romane che non a quelle del mondo greco. Ebbene, all’epoca di Plauto, laddove si volesse sostenere che a Roma esisteva già il rimedio edilizio in parola, non si potrebbe ipotizzare altro se non che l’intervento degli aediles curules in tema di garanzia nella vendita fosse appunto agli esordi. Di conseguenza, il relativo editto e, in particolare, l’actio redhibitoria non avrebbero potuto essere già estesi a quell’epoca oltre il ristretto ambito delle vendite mercantili. Ricaviamo da ciò un ulteriore elemento che, nel contesto dei numerosi altri addotti nel paragrafo precedente, parrebbe confluire a favore della tesi secondo cui vi sarebbe stata una connessione originaria tra l’azione per la restituzione dello schiavo venduto in quanto affetto da vizi occulti e le auctiones mancipiorum (fra privati). L’alternativa all’ipotesi qui suggerita, infatti, sarebbe quella di supporre che già all’epoca di Plauto l’actio redhibitoria (o il rimedio che nei tempi più antichi doveva svolgere una funzione analoga) attenesse all’emptio venditio. Tale conclusione, però, oltre a trovare un serio ostacolo nella difficoltà di ritenere con sicurezza esistente questo contratto al tempo in cui furono scritte le commedie di Plauto, tema come è noto fra i più discussi nella dottrina romanistica 146, comporta anche un’altra difficoltà. Essa presuppone, infatti, la possibilità di dimostrare che l’intervento edilizio possa essere stato esteso a ogni compravendita, recenti, spostavano tuttavia di molto la datazione dell’editto sulle vendite di animali, portandola a un momento successivo all’epoca di Cicerone (il quale non accenna alle relative disposizioni). Per le ragioni che mi fanno ritenere, al contrario, plausibile che la responsabilità edilizia fosse estesa alle venditiones di iumenta già al tempo di Cicerone e di Aulo Ofilio, rinvio al mio La tutela del compratore, cit., 54 ed ivi nt. 38. 144 Su quest’aspetto vd. L. Manna, ‘Actio redhibitoria’, cit., 11 ss., dove una sintesi delle principali opinioni avanzate nella letteratura romanistica. 145 Sull’argomento c’è una nutrita bibliografia. Vd. tra gli altri C. Furkiotis, Aus dem attischen Recht die DIKE ANAGWGHS, in Studi in onore di U.E. Paoli, Firenze 1956, 323 ss.; I. Triantaphyllopoulos, Les vices cachés de la chose vendue d’après les droits grecs à l’exception des papyrus, in Studi in onore di E. Volterra, V, Milano 1971, 697 ss.; e, soprattutto, il recente lavoro di É. Jakab, ‘Praedicere’ und ‘cavere’, cit., in part. 53 ss., con altra lett. 146 Problema che, come è noto, ha dato stura a un’accesa discussione tra gli storici del diritto. Rinvio per tutti a L. Labruna, Plauto Manilio Catone, cit., 179 ss., dove ampia bibl.

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anche se non conclusa nei mercati, già nel periodo a cavaliere fra il III e il II secolo a.C. Ma si tratta di una conclusione che è difficilmente sostenibile, tra l’altro, soprattutto alla luce della circostanza che l’edictum de mancipiis vendundis restituito in Gell. 4.2.1, e che corrisponde ad una versione più antica rispetto a quella di età adrianea, mostra ancora un’evidente connessione con le contrattazioni mercantili condotte secondo il procedimento della vendita all’asta. Le considerazioni che precedono sembrano allora favorire un’altra possibile conclusione. Nell’opera di Plauto può trovarsi riscontro di una circostanza che – per epoche successive – emerge da altre fonti, sicuramente riferibili alla realtà romana; cioè che nelle auctiones private aventi ad oggetto schiavi, già tra la fine del III e gli inizi del II secolo a.C., fosse a disposizione dell’aggiudicatario acquirente l’azione redibitoria o uno strumento che sortisse gli stessi effetti assunti più tardi da questo rimedio processuale 147.

6.1. Il luogo di svolgimento delle ‘auctiones’ Il luogo previsto per lo svolgimento dell’auctio negli accenni plautini è per lo più il foro, dove sappiamo che le vendite – se non organizzate direttamente nella casa del dominus auctionis 148 – si tenevano in genere presso gli atria auctionaria sia a Roma 149 sia fuori dall’Urbe 150.

Su ciò cfr. adesso É. Jakab, ‘Praedicere’ und ‘cavere’, cit., in part. 123 ss. Cfr. G. Humbert, s.v. ‘Auctio’, in Ch. Daremberg - E. Saglio, Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, 1.1, rist. anast. Graz 1969 dell’ed. Paris 1877, 543. 149 Come ricordano numerose fonti: ad es. Cic. leg. agr. 1.3.7; Quinct. 3.12; CIL. IX, 3307; CIL. XIV, 1941. Sull’argomento, anche per altre fonti, vd. Th. Mommsen, Le tavolette pompeiane, cit., 74 ed ivi nt. 1; W. Leist, s.v. Auction (Römisch), cit., 2271. Per una discussione recente e più dettagliata sul luogo di svolgimento delle vendite all’asta si rinvia a J. Andreau, Les affaires de Monsieur Jucundus, cit., 76 ss., con altre fonti e bibl., il quale si sofferma in particolare sul rapporto tra le auctiones che si inserivano nel contesto dell’esercizio di un’attività commerciale e le sedi dei mercati a Roma e nel Lazio. Vd. inoltre nt. successiva. 150 Per lo svolgimento delle vendite all’incanto a Pompei, soprattutto in riferimento a quelle a cui si riferiscono le apochae Iucundianae, è fondamentale la trattazione di J. Andreau, Les affaires de Monsieur Jucundus, cit., 78 s. Egli ritiene verosimile l’ipotesi sostenuta in passato – spec. da W.O. Möller, The Building of Eumachia: a Reconsideration, in American Journal Archaeology 76 (1972), 323 ss. –, secondo cui le auctiones si sarebbero svolte sui gradoni di pietra situati ai lati dell’ingresso per l’accesso all’edificio d’Eumachia, in fondo al chalcidicum stesso. Andreau ricorda, inoltre, come gradoni analoghi fossero situati anche in altri posti nel foro della colonia romana, per lo più in prossimità del Macellum. Dello stesso autore vd. inoltre Pompéi. Enchères, foires et marchés, in Bulletin de la Société nationale des antiquaires de France (1976), 104 ss. In generale, sul Macellum come luogo del mercato alimentare nell’Urbe, vd. C. de Ruyt, ‘Macellum’. Marché alimentaire des Romains, 1983, passim; Ead., Exigences fonctionnelles et variété des interprétations dans l’architecture des 147 148

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Talvolta, invece, si allude a una vendita all’asta svoltasi nel porto della città, come in Merc. 615 151, per la (simulata) vendita di Pasicompsa, condotta da Carino di ritorno da un viaggio all’estero. Si potrebbe pensare che qui l’allusione al porto come luogo di svolgimento dell’auctio rappresenti un espediente tipico per introdurre nella commedia e à la merci del pubblico romano una nota esotica, che suscitasse alla mente degli spettatori immediatamente l’ambientazione tipica della palliata. Tuttavia, l’espediente – seppure in questi termini possa riguardarsi l’accenno a un’asta tenuta nel portus della città – non è ripetuto altrove, laddove come luogo dell’auctio si prevede quello dell’azione principale, cioè il forum. Soprattutto, come detto sopra, non doveva essere improbabile per le città con sbocco sul mare, che alcune vendite all’asta, in particolare se disposte nell’ambito di un’attività commerciale avente ad oggetto beni di importazione da altri centri del Mediterraneo, si tenessero direttamente nei porti, magari in prossimità degli attracchi delle navi cariche di merci provenienti d’oltre mare. Nell’indicazione specifica del porto come sede di svolgimento dell’asta, nel Mercator plautino, non è escluso che possa vedersi un’aggiunta dell’autore latino, atteso in particolare che si accenna a un’auctio privata, avente per oggetto una schiava, Pasicompsa. Su questo punto il riferimento plautino al portus, anziché all’altro dei due luoghi in cui è immaginata l’ambientazione dell’azione delle fabulae, trova un significativo riscontro in fonti epigrafiche. Alcune iscrizioni provenienti dal Lazio, infatti, testimoniano che tra i possibili luoghi in cui i coactores (o coactores argentarii) esercitavano la propria attività vi era anche il porto, in particolare il portus vinarius (accanto al forum vinarium) 152, evidentemente per la vendita del vino che veniva importato via mare da altri centri commerciali del mondo antico 153. Più in genere, mi sembra credibile che potes‘macella’ du monde romain, in E. Lo Cascio (a cura di), Mercati permanenti e mercati periodici, cit., 177 ss., dove una discussione più generale intorno alle tipologie e alle funzioni di questi edifici nel contesto delle strutture commerciali del mondo romano; F. Coarelli, Il foro romano, II, Periodo repubblicano e augusteo, Roma 19922, 150 ss. Per lo svolgimento delle vendite all’incanto puteolane, attestate nelle tavolette dell’archivio dei Sulpicii, vd. F. Costabile, L’‘auctio’ della ‘fiducia’ e del ‘pignus’, cit., passim; G. Camodeca, ‘Tabulae Pompeianae Sulpiciorum’, I, cit., 185. Nei documenti si indica esplicitamente che le auctiones (degli oggetti dati in fiducia o pegno dai debitori, poi insolventi) si tenevano ante chalcidicum Caesonianum. 151 Su questo riferimento plautino e sul presumibile svolgimento, in luoghi appositi nei porti cittadini, delle auctiones aventi ad oggetto merci scambiate attraverso le vie del commercio marittimo vd. supra, nel quarto paragrafo e in part. alla nt. 64. 152 Come si trae dalle seguenti iscrizioni: CIL. VI, 9189 (coactor a portu vinario); VI, 9190 (coactor de porto vinar.) e VI, 9181 (argentarius de foro vinario). Su questi documenti per l’indicazione del luogo in cui era esercitata dai coactores la propria attività cfr. Th. Mommsen, Le tavolette pompeiane, cit., 76 nt. 1; J. Andreau, La vie financière, cit., 145. 153 Del resto è credibile che le partite di vino trasportate via mare, una volta giunte nei porti delle città venissero ivi vendute direttamente attraverso vendita al migliore offerente.

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sero tenersi direttamente nel portus le venditiones all’asta di quelle merci, il cui trasporto fino al centro della città – se distante dallo scalo marittimo – doveva presentarsi difficoltoso o non conveniente. Il rischio di facile deterioramento o di perdita di particolari tipi di derrate (specie se allo stato liquido, come il vino appunto) doveva accentuarsi, comprensibilmente, in ragione del trasporto dall’attracco delle navi fino all’interno della città e in attesa che si tenessero i mercati periodici cittadini, durante i quali sappiamo che erano solitamente allestite le auctiones (come doveva essere uso, probabilmente, soprattutto per le merci prodotte in loco o importate da centri dell’entroterra). Pertanto, sebbene l’auctio della bella Pasicompsa sia solo una finzione, precisa sembra l’ambientazione scelta per lo svolgimento della vendita all’asta, diversa da quelle che compaiono negli altri riferimenti ad auctiones private nell’arco della vasta produzione del Sarsinate.

6.2. Il contenuto della ‘proscriptio’: le condizioni di vendita Mi soffermo ancora sui versi con cui si conclude la commedia dei Menaechmi, allorché Plauto lascia parlare lo schiavo Messenione, che affrancato proclama la vendita all’asta dei beni del suo ex dominus. Riporto per comodità i versi che interessano (Plaut. Men. 1157 ss): MES.

Auctio fiet Menaechmi mane sane septimi. Venibunt servi, supellex, fundi, / aedes; omnia Venibunt, quiqui licebunt, praesenti pecunia. Venibit uxor quoque etiam, siquis emptor venerit. Vix credo auctione tota capiet quinquagesis aes. Nunc spectatores valete et nobis clare plaudite.

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In questo modo infatti, da un lato, si evitavano il disagio e i costi del trasporto via terra fino al centro cittadino e poi al foro, laddove questo non fosse nelle immediate vicinanze dello scalo marittimo; dall’altro, si scongiurava che a seguito dell’ulteriore spostamento della merce le sue condizioni potessero deteriorarsi rispetto a quelle iniziali, esistenti al momento dell’attracco delle navi nel portus. La vendita di vino, nel contesto dell’emptio venditio consensuale ed obbligatoria, suscitò in età classica un forte interesse tra i giuristi, soprattutto per il problema dell’individuazione delle caratteristiche della merx in quanto assunte dalle parti nel contratto. L’attenzione dedicata nelle fonti al caso dell’inacidimento del vino dipendeva credibilmente dal suo frequente verificarsi nella prassi commerciale e dalla rilevanza economica della modificazione della merce. Sul tema vi è un’ampia letteratura. Tra i contributi più recenti si ricordano: M.M. Benítez López, La venta de vino y otras mercancías en la jurísprudencia romana, Madrid 1994, in part. 101 ss.; A. Burdese, Catone e la vendita di vino, in SDHI. 66 (2000), 269 ss.; É. Jakab, ‘Vinum effundere’ in Ulp. D. 18.6.1.3, in ZSS. 116 (1999), 71 ss.; Ead., Ein ‘fundus cum instrumento legatus’ und der ‘verbliebene Wein’: Scaevola D. 33.7.27.3 zum Kauf mit Anzahlung, in ZSS. 119 (2002), in part. 194 ss., con bibl. Per un’analisi recente sul commercio di vino nell’impero romano e sulle sue varie tipologie, cfr. in part. A. Tchernia, La vente du vin, in E. Lo Cascio (a cura di), Mercati permanenti e mercati periodici, cit., 199 ss.

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È stato giustamente osservato in dottrina, che in questo passo sarebbe riprodotto – «seppure in forma scherzosa» – il contenuto tipico della proscriptio con cui si dava pubblicità alla vendita e con la quale aveva inizio la complessa procedura delle auctiones a Roma 154. Nel presente contesto interessa sottolineare, in particolare, la similitudine che è possibile riscontrare tra il contenuto dell’avviso dell’auctio disposta da Menecmo II, nella rappresentazione del comico latino, e quello dei libelli con cui, nel I secolo d.C., nell’interesse dei creditori fiduciari o pignoratizi si dava pubblico annuncio per le vendite all’incanto dei beni oggetto di fiducia o di pignus, mediante affissione nel foro cittadino. Questi ultimi, a loro volta, riproducevano un contenuto e un ordine di successione delle varie indicazioni, relativi alla vendita, identici a quelli testimoniati in genere per gli avvisi d’asta 155. Tra le tabulae Sulpiciorum concernenti auctiones di beni dati in garanzia ai proprietari dell’archivio, è stato identificato un certo numero di testationes adfixi libelli de pignore vendundo o de fiduciis vendundis. In questi documenti si attesta l’avvenuto adempimento delle formalità necessarie per dare pubblicità all’imminente vendita all’asta. In particolare, si ricorda che il relativo proclamo scritto era stato esposto pubblicamente in uno specifico punto nel forum puteolano, come detto, presso la parastatica nella porticus Augusti Sextiana, e per il tempo necessario fino al giorno fissato per l’auctio (che si teneva, a sua volta, in un luogo attiguo nella piazza principale della città, ovvero presso il chalcidicum Caesonianum) 156. Nel richiamare il libellus se ne riproduce, sia pure sommariamente, il contenuto. A titolo esemplificativo, trascrivo i seguenti testi.

Cfr. M. Talamanca, Contributi, cit., 108. In tempi più recenti, É. Jakab, ‘Praedicere’ und ‘cavere’, cit., 30, ha sostenuto che in questi versi Plauto tramanderebbe, seppure in forma parodistica, un «Bekanntmachungsformular». Come visto sopra nel testo, anche per le vendite all’asta in Grecia il procedimento si apriva con la pubblicazione di uno o, più spesso, di diversi avvisi scritti, che venivano affissi in luoghi pubblici. Su ciò spec. F. Pringsheim, The Greek Sale by Auction, cit., 284 ss., in part. 290 ss. 155 Il libellus – anche detto tabula, album o titulus – enunciava le condizioni della vendita, il luogo, il giorno, l’ora previsti per lo svolgimento dell’auctio, oltre naturalmente a descrivere gli oggetti in vendita, come testimoniano ad es. Cic. Catil. 2.8.18; Quinct. 4.15. Cfr. per tutti G. Humbert, s.v. ‘Auctio’, cit., 543. Doveva perciò trattarsi di uno schema di massima che, almeno nelle sue indicazioni essenziali, può dirsi diventato con il tempo ‘standard’. Mi sembra credibile che soprattutto nelle venditiones organizzate dai coactores (o coactores argentarii) come in quelle ordinarie disposte nell’ambito di un’attività commerciale e speculativa si utilizzasse, per aste del medesimo tipo, un contenuto uniforme per l’avviso d’asta, uno schema predefinito e arricchito di volta in volta delle sole indicazioni specifiche per la singola auctio (concernenti appunto il tempo di svolgimento, l’identificazione del dominus auctionis, la descrizione degli oggetti messi all’incanto, particolari condizioni della vendita etc.). 156 Vd. supra, nt. 150. 154

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TPSulp. 85: tab. I, pag. 2 Tì(berio) Claudio Caesare Aug(usto) V L(ucio) Calventio Vetere co(n)s(ulibus) III non(as) Octobr(es). Puteol(is) in foro in porticum Augustì Sextiana in parastatica libellus 5 adfixus fuit, in quo scriptum erat id quod infra scriptum est: «Homo Felix, homo Carus, homo Ianuarius, mulier Primigenia, mulier Primigenia ìunior, 10 puer Ampliatus, quae mancipia M(arcus) Egnatius Suavis C(aio) Sulpicio pag. 3 Cinnamo f(idei) f(iduciae) c(ausa) HS n(ummo) I pro HS XXVI mancipio dedisse dicebatur, venb(unt) pr(idie) ìdus Octobres primas Putiolìs ìn foro ante chalcidicum Caesonìan(um) h(ora) III. 5 Fiducia proscribì coepta est ex XVII k(alendas) Octo(bres) Tì(berio) Claudio Caesare Augusto V L(ucio) Calven[t]i[o] V[etere co(n)]s(ulibus)»; TPSulp. 90: tab. I, pag. 2 P(ublio) Petronio Turpiliano L(ucio) Iunio Caesennio Paeto co(n)s(ulibus) XIV k(alendas) Martias. Puteolis in portic= u Augusti Sextiana in parastatic= a libellus adfixus fuit, in quod erat scriptum id quod est infra: «Mulier Fortunata, quam Marci= a Aucta C(aio) Sulpicio Oniro fideì fi= duciae causa HS n(ummo) I mancipas= se diceretur, venibit III no= nas Martias primas pag. 3 Puteolis ante chalcidicum Caesonianum sub praecone pecunia praesenti. F[i]ducia, q(ua) d(e) a(gitur), proscribi coepta est pr(idie) nonas Febru[a]r(ias), [P(ublio)] Petronio Turpiliano L(ucio) Iunio Caesennio co(n)s(ulibus)».

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La prima delle due testationes qui riprodotte fa parte, con TPSulp. 86 e 87, del dossier relativo alla vendita dei sei schiavi di M. Egnatius Suavis, da lui fiducia180

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riamente mancipati al creditore C. Sulpicius Cinnamus per garantire un debito di 26.000 sesterzi. Redatto il 5 ottobre del 51, il documento attesta le avvenute formalità previste per l’affissione del libellus concernente un’auctio che si sarebbe dovuta svolgere il 14 ottobre, ma alla quale in realtà, almeno nel giorno fissato, non si procedette probabilmente a seguito della morte di Suavis 157. Il secondo documento, insieme con altre tre testationes (TPSulp. 91-93), tutte del febbraio del 61, riguarda la vendita all’incanto della schiava Fortunata, fiduciariamente mancipata da Marcia Aucta al suo creditore C. Sulpicius Onirus in garanzia di un mutuo. Anche questa testatio documenta le avvenute formalità dell’affissione per trenta giorni continui (dal 4 febbraio del 61 al 5 marzo dello stesso anno) del libellus di vendita all’asta, la quale avrebbe avuto luogo il 5 marzo del 61 158. In tutti gli esemplari di testationes adfixi libelli (in particolare, de pignore vendundo e de fiduciis vendundis) dell’archivio dei Sulpicii (TPSulp. 83-85; TPSulp. 90-93), come si può riscontrare per i due documenti sopra riportati, il contenuto essenziale dell’avviso d’asta di volta in volta citato e riprodotto nelle tavolette cerate è analogo. Per ‘contenuto essenziale’ intendo quella parte della proscriptio che non poteva mancare e che era identica per tutte le auctiones, a prescindere cioè da condizioni specifiche della vendita. Queste ultime potevano eventualmente aggiungersi alle indicazioni generali in singole ipotesi e servivano per adattare in concreto il procedimento alle caratteristiche peculiari della singola auctio, alla natura dei beni posti all’asta e, soprattutto, alle diverse esigenze dei venditori come alle differenti ragioni per cui si disponeva – anche al di là del caso di una contrattazione avente ad oggetto il bene dato in garanzia di un debito – una venditio mediante pubblico incanto 159. Su questa circostanza vd. F. Costabile, L’‘auctio’ della ‘fiducia’ e del ‘pignus’, cit., 87; e più di recente G. Camodeca, ‘Tabulae Pompeianae Sulpiciorum’, I, cit., 192 ss. 158 Sul significato da attribuire alla circostanza che queste testationes adfixi libelli si ripetono con cadenza periodica nell’arco dei trenta giorni di durata della proscriptio, fra la data di inizio e quella fissata per lo svolgimento della vendita all’asta, cfr. F. Costabile, L’‘auctio’ della ‘fiducia’ e del ‘pignus’, cit., 89 ss. e G. Camodeca, ‘Tabulae Pompeianae Sulpiciorum’, I, cit., 198 ss. Sul valore della proscriptio delle tavolette pompeiane rispetto all’adempimento dell’obbligo di denuntiatio nella procedura esecutiva cfr. adesso S. Romeo, ‘Fiducia auctionibus vendunda’, cit., spec. 214 ss. 159 Anche questa considerazione lascia ipotizzare che i bandi di vendite all’asta organizzate a cura di intermediari fossero redatti secondo le istruzioni dei domini auctionis e, verosimilmente, prima della pubblicazione fossero sottoposti alla loro attenzione. Quest’osservazione potrebbe offrire – forse – un elemento da addurre a favore della tesi, che può dirsi prevalente nella letteratura recente, in base alla quale il contratto di vendita sarebbe intercorso tra il dominus auctionis e l’acquirente (vd. anche nt. successiva). Cfr. spec. M. Talamanca, Contributi, cit., 131 ss., che trae argomento in tal senso dalla considerazione che, se venditore fosse stato l’argentario, illogico sarebbe risultato riferire a questi il regime della responsabilità per evizione e per vizi occulti; Id., s.v. Vendita (dir. rom.), cit., 307 nt. 29; Id., rec. a A. Petrucci, ‘Mensam exercere’, cit., 836. Analoghi argomenti anche in J.A.C. Thomas, 157

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Rientrava in questo nucleo essenziale del libellus innanzitutto l’indicazione degli oggetti. Questa, tuttavia, nel caso delle auctiones puteolane, non si risolveva in una mera per quanto puntuale enumerazione dei beni posti all’asta, ma includeva anche una precisazione importante, concernente il fatto che questi oggetti erano messi in vendita su iniziativa del creditore fiduciario o pignoratizio, in quanto rimasto insoddisfatto nella sua pretesa. Si richiama perciò il nominativo del debitore proprietario dei beni, la circostanza che gli stessi erano stati dati in un determinato giorno al dominus auctionis in garanzia del credito e la forma negoziale scelta per la costituzione della garanzia. Queste ultime indicazioni ovviamente mancano nella proscriptio (o proclamazione orale della vendita e delle relative condizioni) alla quale nella commedia dei Menaechmi si immagina proceda Messenione. Tuttavia, sembra utile segnalare la circostanza che sia nelle tavolette dell’archivio dei Sulpicii sia nei versi plautini, il proclamo – che nel primo caso è scritto e nel secondo è orale, come detto – si apre con l’indicazione degli oggetti posti all’asta e con la precisazione circa la titolarità dei beni stessi. Così l’ex schiavo di Menecmo II può limitarsi a indicare il nominativo del suo patrono, che è anche colui che dispone la vendita all’incanto, il dominus auctionis cioè. Per le venditiones puteolane, invece, non poteva che essere indispensabile la duplice specificazione, in quanto vi era diversità fra i soggetti proprietari dei beni in vendita e coloro che procedevano all’asta in qualità di domini auctionum (e, nella maggior parte dei casi, non con la funzione di mediatori). In ogni caso, sembra potersi inferire da quanto detto che la singola auctio si specificasse in riferimento al dominus auctionis, la cui menzione precede sempre ogni altra indicazione contenuta nel proclamo d’asta, anche se diverso dal dominus è colui che procede materialmente all’auctio (come risulta, per esempio, dalle apochae Iucundianae). Questa indicazione era dunque essenziale all’identificazione dei beni offerti con pubblico incanto 160. The Auction Sale, cit., 45 s.; Id., rec. a G. Thielmann, Die römische Privatauktion, cit., 396 s.; H. Ankum, Quelques problèmes, cit., 380 ss., con altra lett. Segue tale configurazione anche A. Petrucci, op. ult. cit., 99, 235, il quale in un più recente contributo sull’argomento, In margine a Gai. 4,126a, cit., 313 ss., affronta il problema – su cui già richiamava l’attenzione Talamanca (supra, in questa nota) – concernente l’esecuzione della consegna della merx in un’auctio argentaria. L’identificazione del venditore nel dominus auctionis fu sostenuta in passato spec. da A. Bechmann, Der Kauf nach gemeinem Recht, II, cit., 293; O. Karlowa, Römische Rechtsgeschichte, I, Leipzig 1885, 630. L’ipotesi che vede, al contrario, nell’argentario il venditore è stata seguita in passato soprattutto da Th. Mommsen, Le tavolette pompeiane, cit., 75 s. e da A. Pernice, Labeo. Römisches Privatrecht im ersten Jahrhunderte der Kaiserzeit, II.1, rist. Aalen 1963 dell’ed. Halle 1895, 475. Una prospettazione di segno analogo è stata riproposta in tempi moderni da G. Thielmann, op. ult. cit., 94 ss., ma ad essa argomenti decisivi sono stati opposti, tra gli altri, spec. da M. Kaser, rec. a G. Thielmann, op. ult. cit., 441 ss. 160 L’indicazione del dominus auctionis non mancava anche quando l’organizzazione dell’asta era demandata a un argentarius, il cui nominativo si aggiungeva a quello del pri-

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Alla precisazione circa gli oggetti in vendita e i proprietari o domini auctionum seguiva quella relativa al giorno, all’ora e al luogo in cui si prevedeva lo svolgimento dell’auctio. A questo proposito, non sembra inutile richiamare l’attenzione sulla precisa corrispondenza anche nella successione delle singole indicazioni come nell’uso dei termini tra il bando fatto proclamare da Messenione nella citata scena dei Menaechmi e i libelli riprodotti nelle testationes concernenti le auctiones puteolane; i quali a loro volta dovevano rispondere, come detto, a un uso generalizzato nella redazione degli avvisi di venditiones all’asta. Anche per il primo, infatti, all’elencazione degli oggetti identificati in riferimento al proprietario che ha deciso di porli all’asta, segue la precisazione del giorno e dell’ora, o meglio del momento della giornata in cui si prevede lo svolgimento della vendita. Nell’avviso per l’asta di Menecmo II non è segnalato il luogo, in quanto nella finzione scenica s’immagina che la venditio sia proclamata nello spazio in cui essa si dovrà tenere trascorsi sette giorni, e che naturalmente non può essere se non quello in cui si svolge l’intera azione descritta nelle battute conclusive della commedia; ovvero la piazza principale della città. A queste indicazioni, che rappresentano il nucleo essenziale del bando, seguivano poi quelle concernenti le condizioni speciali di vendita, proprie della singola auctio. Al riguardo si deve sottolineare come anche nell’avviso proclamato da Messenione è indicata una condizione di vendita particolare che si ritrova identica in taluni dei libelli citati nelle tavolette dell’agro Murecine: ovvero, la precisazione per cui si prevede che i beni messi all’asta saranno venduti praesenti pecunia (… venibunt, quiqui licebunt, praesenti pecunia, Plaut. Men. 1160). Si è molto discusso, soprattutto in passato, sul significato di questa locuzione nei versi plautini. Innanzitutto, la possibilità che qui si faccia riferimento mo. Cfr. TPSulp. 82, che contiene una ricevuta del prezzo di una vendita all’asta fatta a cura di C. Sulpicius Cinnamus, essendo domina auctionis Patulcia Erotis. Per l’affermazione secondo cui l’intermediario avrebbe agito in questa auctio in veste di banchiere di professione, cfr. G. Camodeca, ‘Tabulae Pompeianae Sulpiciorum’, I, cit., 188 (sul problema più generale della qualificazione dei Sulpicii come argentarii vd. supra, nt. 88). La circostanza per cui la vendita all’incanto veniva identificata in base al riferimento al dominus auctionis sembra favorire l’ipotesi che venditore nelle auctiones private in cui intervenisse l’argentarius fosse il dominus stesso, proprietario dei beni o creditore pignoratizio o fiduciario. Inoltre, proprio al dominus che disponeva la vendita all’asta dovevano essere destinate le norme edilizie, in particolare quelle che imponevano di indicare tra le condizioni di vendita anche eventuali difetti degli schiavi o degli animali posti all’asta, come sembrerebbero provare le locuzioni qui mancipia vendunt o qui iumenta vendunt, usate nell’editto per indicare i destinatari delle relative disposizioni (vd. D.21.1.1.1 e D.21.1.38pr.). Nella stessa direzione si può richiamare l’attenzione sulla circostanza che la presenza o l’assenza di difetti nella cosa andavano ad incidere sulla determinazione del prezzo base, come sulla possibilità di suscitare offerte al rialzo, insomma sull’interesse del dominus stesso a realizzare un certo ricavato dalla vendita.

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a una vendita in contanti ha fatto sorgere il problema del rapporto su questo punto con il precedente greco 161. Già Talamanca però osservava giustamente che l’accenno a una venditio praesenti pecunia non deve far supporre che Plauto in questo luogo, attenendosi al suo modello, abbia presentato una situazione giuridica greca. Egli ha sottolineato, infatti, come proprio «la specifica esclusione della vendita a credito faccia supporre che allo scrittore fosse presente una situazione in cui la vendita a credito fosse conosciuta» 162. Dal momento che ciò si adatta meglio alla compravendita romana (in qualsiasi modo essa si conformasse all’epoca di Plauto) che a quella greca, è probabile, a suo avviso, che l’accenno a una vendita praesenti pecunia sia frutto di un’aggiunta originale del Sarsinate 163.

Come è noto, il diritto greco non conosceva una vendita a credito. Cfr. per tutti E. Cantarella, s.v. Vendita (diritto greco), in NNDI. 20, Torino 1975, 593. 162 Cfr. M. Talamanca, Contributi, cit., 108 s. Seguono quest’argomento anche J. Andreau, Banque grecque et banque romaine, cit., 498 («L’emploi de l’expression praesenti pecunia, comme le remarque M. Talamanca, va dans le même sens: si l’auteur précise que la vente se fera au comptant, cela signifie que la vente à crédit est également connue […]») e N.K. Rauh, Finance and Estate Sales, cit., 53. 163 Sul punto concordano J. Andreau, Banque grecque et banque romaine, cit., 498 e F. Costabile, L’‘auctio’ della ‘fiducia’ e del ‘pignus’, cit., 108 ss. Si può forse aggiungere a sostegno di questa conclusione che l’indicazione di una vendita praesenti pecunia meno si adatta alle caratteristiche del procedimento di vendita all’asta in Grecia, in quanto in questa il pagamento non era immediato e in soluzione unica. Come risulta dalla documentazione papiracea, in particolare, era uso che l’offerente aggiudicatario versasse una prima parte del prezzo, differendo ad un successivo momento il pagamento dell’intero, che solitamente veniva a sua volta rateizzato. Cfr. su quest’aspetto F. Pringsheim, The Greek Sale by Auction, cit., 300 ss. Inoltre, nelle vendite all’asta greche non doveva essere frequente il ricorso all’attività creditizia degli argentari (vd. supra, nt. 113). Tutto ciò fa pensare appunto che il pagamento fosse solitamente in contanti e che una facilitazione nel versamento dell’intero importo da parte dell’aggiudicatario, soprattutto nelle vendite di maggior valore, fosse già rappresentata dalla possibilità di frazionare la somma dovuta in più rate. Anche nelle auctiones romane il pagamento poteva essere frazionato o aver luogo in versamenti successivi, come attestano le apochae Iucundianae: ad es. CIL. IV, Suppl. I, 3340, nr. 23. Eppure le auctiones realizzate attraverso la mediazione del noto banchiere pompeiano erano certamente vendite a credito. Secondo F. Costabile, op. ult. cit., 113 ss., in part. 114, la spiegazione più probabile della rateizzazione della somma dovuta dall’argentarius al venditore in questi due documenti sarebbe che «essa fosse a sua volta la conseguenza di un pagamento differito dell’aggiudicatario, ovvero di un corrispondente pagamento rateale che l’argentarius conveniva di accordare all’emptor». Più in genere, sulle modalità di pagamento nelle auctiones a Roma, oltre all’autore da ultimo citato, cfr. M. Talamanca, Contributi, cit., 108; Id., s.v. ‘Auctio’, cit., 1535; J. Andreau, Banque grecque et banque romaine, cit., 493; Id., Les affaires de Monsieur Jucundus, cit., 54 nt. 1; N.K. Rauh, Finance and Estate Sales, cit., 61 ss. Elementi concernenti il rapporto tra il pagamento del prezzo e la consegna della cosa nelle auctiones argentariae si traggono da Gai 4.126a, su cui spec. M. Talamanca, rec. a A. Petrucci, ‘Mensam exercere’, cit., in part. 836 s.; A. Petrucci, In margine a Gai. 126a, cit., 313 ss. 161

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Già Mommsen interpretava questa indicazione plautina come riferita a un uso specifico nelle auctiones romane – soprattutto per l’epoca più antica – di disporre vendite all’asta in contanti anziché a credito 164. Oggi, dopo la scoperta e la restituzione delle tavolette cerate pompeiane, in particolare di quelle dell’archivio dei Sulpicii concernenti vendite all’asta, l’osservazione di Talamanca, secondo cui il riferimento nei versi dei Menaechmi a una vendita all’asta conclusa in contanti potrebbe essere frutto di un’aggiunta rispetto al modello greco 165, può trovare un elemento favorevole nel raffronto con la prassi campana di età giulio claudia; e comunque la condizione richiamata da Plauto può dirsi rispondente a un uso caratteristico nelle auctiones romane. In TPSulp. 90, 92 e 93 si attesta, come detto, l’avvenuta affissione per trenta giorni continui nel luogo a ciò adibito nel foro puteolano del libellus relativo alla vendita all’asta della schiava Fortunata, e in tutte queste testationes si riproduce il medesimo avviso rimasto affisso in luogo pubblico per il tempo necessario. In esso, dopo le indicazioni essenziali concernenti l’oggetto, il proprietario e il creditore fiduciario, la circostanza dell’avvenuta mancipatio fiduciae causa della schiava da parte della debitrice a C. Sulpicius Onirus, la data, l’ora e il luogo fissato per l’asta, si annuncia una specifica condizione della vendita, con una locuzione identica a quella che abbiamo visto impiegata da Plauto nei citati versi dei Menaechmi. Si ricorda che nel libellus si disponeva che la vendita all’asta avesse luogo praesenti pecunia (… libellus adfixus fuit, in quod erat / scriptum id quod est infra: / Mulier Fortunata … venibit … // [pag. 3] … sub praecone / pecunia praesenti, TPSulp. 90, pag. 2, ll. 5-10 e pag. 3, ll. 2-3). Rispetto all’affermazione di Mommsen 166, inoltre, le tavolette pompeiane provano l’uso della specifica lex venditionis relativa al pagamento in contanti ancora per la metà del I secolo d.C. L’espressione praesenti pecunia vendere ad indicare una vendita in contanti si ritrova in numerose altre fonti, in particolare in testi giuridici di diverse epoche 167. 164 Cfr. Th. Mommsen, Le tavolette pompeiane, cit., 75 nt. 4, il quale sottolinea come fosse lo stesso argentarius nelle auctiones realizzate attraverso la sua mediazione a stabilire le modalità di pagamento, in particolare a disporre che si vendesse a credito o a contanti, e nell’ultimo caso era sempre lui a fissare il termine entro cui effettuare il pagamento e l’eventuale garanzia da offrire. 165 M. Talamanca, Contributi, cit., 108. Alla medesima conclusione giunge anche J. Andreau, Banque grecque et banque romaine, cit., 498. 166 Vd. supra, nt. 164. 167 Cfr. FIRA. III, nr. 92, ll. 14 s. (pecunia praesenti / venderet); CIL. I2, 585, l. 74 (praetor … agrum locum … pecunia praesenti vendito); D.14.3.5.15 (Ulp. 28 ad ed.) (praesenti pecunia vendere). Di certa pecunia, numerata … parla, in riferimento a un’auctio pubblica, Cic. leg. agr. 1.1.2.

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La circostanza che si prevede un’auctio in contanti, la quale in TPSulp. 90, 91 e 92 è specificamente segnalata 168, non si riscontra però in tutte le testationes concernenti l’avvenuta affissione del libellus. È evidente, pertanto, che doveva trattarsi di una particolare condizione della vendita, che laddove accolta dal dominus auctionis e indicata nel bando dall’intermediario per mezzo dei suoi collaboratori (eventualmente degli stessi praecones), andava indicata già nel proclamo pubblicato prima dell’apertura della licitazione 169. È chiaro che la ragione per cui questa circostanza andava puntualmente segnalata fra le condizioni di vendita già nell’avviso d’asta era legata all’esigenza di garantire la partecipazione alla licitazione di tutti i possibili futuri offerenti alle medesime condizioni, assicurando cioè a parità di condizioni pari opportunità di vedere accolta l’offerta. Preannunciare fra le leges venditionis anche quella relativa al pagamento in contanti significava mettere tutti coloro che intendessero partecipare alla gara nella situazione di fare una tale offerta, procurandosi per tempo i contanti necessari. Comunque si voglia interpretare questa circostanza, è senz’altro interessante evidenziare ai fini della presente discussione che, anche nel proclamo immaginato per l’asta di Menecmo II, l’indicazione di una vendita sub praecone fatta praesenti pecunia assume il medesimo significato che essa ha nelle citate tavolette dell’agro Murecine.

6.3. L’intervallo tra la pubblicazione dell’avviso d’asta e il giorno della vendita Al momento di procedere alla proclamazione dell’auctio, Messenione si rivolge a Menecmo II chiedendo per quale giorno deve annunciare la vendita. Alla risposta dell’ex dominus – Fore quidem die septimi (Plaut. Men. 1156) –, egli rivolto al pubblico dichiara: Auctio fiet Menaechmi mane sane septimi (Men. 1157). Dunque, si dispone che l’asta dovrà tenersi trascorsi sette giorni da quello della sua proclamazione, e al mattino. 168 Cfr. F. Costabile, L’‘auctio’ della ‘fiducia’ e del ‘pignus’, cit., 107 ss.; e adesso G. Camodeca, ‘Tabulae Pompeianae Sulpiciorum’, I, cit., 198 nt. 41. A un pagamento in contanti potrebbe fare riferimento anche l’apocha attestata in TPSulp. 82: cfr. G. Camodeca, op. ult. cit., 29 ss. 169 Sulla circostanza che la specifica condizione relativa al pagamento in contanti andasse indicata tra le condizioni di vendita nel bando d’asta cfr. di recente A. Petrucci, In margine a Gai. 4,126a, cit., 324 s. Più in genere, sul significato da attribuire alla mancata indicazione relativa al pagamento in contanti nelle altre tabulae dell’archivio pompeiano dei Sulpicii vd. F. Costabile, L’‘auctio’ della ‘fiducia’ e del ‘pignus’, cit., 108 ss., il quale interpreta questo dato come una conferma della circostanza che nella prassi ricorresse anche la vendita con pagamento differito.

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Sappiamo, in particolare dalle tavolette relative alle vendite all’asta puteolane, che le auctiones si tenevano solitamente di mattina nelle ore di punta, quelle in cui maggiore era l’affluenza nel foro e in cui si svolgevano con maggiore intensità che in altri momenti le principali attività cittadine, inclusa quella giurisdizionale (penso, in particolare, a quella degli aediles curules, che doveva riguardare, specie nei tempi più risalenti, fra le contrattazioni mercantili proprio le auctiones private di mancipia e di iumenta). Nelle citate testationes dell’archivio dei Sulpicii, l’hora prevista per l’asta è per lo più l’hora tertia 170, cioè a seconda delle stagioni tra le 8.30 circa, nei mesi estivi, e le 10.00 in gennaio. Il riferimento nel proclamo che Plauto immagina sia annunciato al pubblico da Messenione a uno svolgimento mane, di mattina appunto, sembra confermare l’usanza attestata nei documenti campani, per cui le auctiones si tenevano nelle prime ore della giornata. Quanto alla data prevista per l’asta dei beni di Menecmo II, questi indica al suo liberto e banditore di annunciarla trascorsi sette giorni. Pertanto, sane (die) septimi da quello dell’avviso significa che l’asta è prevista decorsi otto giorni, se si computa anche quello presente della proclamazione. A mio avviso, vi potrebbe essere qui il riferimento a un periodo di tempo necessario tra l’annuncio della vendita e il giorno fissato per l’auctio, che corrisponde (per l’epoca a cui si riconducono le fabulae plautine) all’intervallo che usualmente intercorreva tra un mercato periodico e l’altro nella città 171, di modo che l’asta potesse cadere in un giorno di mercato. Andreau ha ipotizzato che le vendite all’asta si tenessero in concomitanza con i mercati cittadini, cioè durante le nundinae 172. L’affermazione dello stuSul punto vd. F. Costabile, L’‘auctio’ della ‘fiducia’ e del ‘pignus’, cit., 77. Sulle nundinae e sull’intervallo fra i giorni di mercato cfr., per tutti, W. Kroll, s.v. ‘Nundinae’, in PWRE. 17.2, Stuttgart 1937, 1467 ss. Sull’argomento c’è un’ampia messe di studi. Tra gli altri, vd. E. Gabba, Mercati e fiere nell’Italia romana, in Studi classici e orientali 24 (1975), 141 ss.; J. Andreau, Histoire des métiers bancaires et évolution économique, in Opus 3 (1984), 99 ss.; C. Granados Fernández, ‘Nundinae’: ‘dies fasti’, ‘nefasti’, ‘feriae’, ‘sollemnes’? Interpretaciones de Macrobio, in Actas del VIII congreso español de estudios clásicos (Madrid, 23-28 septembre 1991), I, Madrid 1994, 575 ss.; e, tra gli altri, i due contributi di L. Cracco Ruggini, Plinio il Giovane a proposito di ‘nundinae’ private inter-cittadine: dispositivi giuridici e collusioni di fatto tra centro e periferia e di A. Storchi Marino, Reti interregionali integrate e circuiti di mercato periodico negli ‘indices nundinarii’ del Lazio e della Campania, in E. Lo Cascio (a cura di), Mercati permanenti e mercati periodici, cit., rispettiv., 161 ss. e 93 ss. 172 Cfr. spec. J. Andreau, Les affaires de Monsieur Jucundus, cit., in part. 76 ss.; Id., Histoire des métiers bancaires, cit., 99 ss.; Id., Pompéi. Enchères, foires et marchés, cit., 104 ss., dove si illustra in particolare la coincidenza tra le nundinae e lo svolgimento delle auctiones a Pompei e a Pozzuoli. L’uso di tenere le vendite all’asta nei luoghi in cui si tenevano i mercati periodici e in concomitanza con questi non doveva rappresentare consuetudine esclusiva dei romani. Così anche nel mondo greco sembra che, almeno alle origini, le vendite all’asta si tenessero in località destinate allo svolgimento dei mercati cittadini (e perciò, 170

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dioso ha trovato poi una significativa conferma nella documentazione epigrafica relativa alle auctiones puteolane 173. Dai documenti dell’archivio dei Sulpicii infatti è emerso, come hanno sottolineato a più riprese Costabile 174 e Camodeca 175, che tra il giorno fissato per lo svolgimento dell’asta e quello di inizio della proscriptio – quest’ultimo nelle tavolette campane coincide con quello di affissione dell’avviso sulla parastatica della porticus Augusti Sextiana nel forum di Puteoli – intercorre sempre un periodo di trenta giorni, durante i quali il libellus rimaneva esposto al pubblico, in modo da garantire una pubblicità continua. L’auctio in questi documenti è prevista per una delle nundinae successive nel municipio campano 176, trascorsi appunto i trenta giorni continui di pubblicità. Per le tavolette dell’archivio dei Sulpicii – come è noto – è stato possibile un raffronto fra la data di inizio della proscriptio, in cui veniva pubblicato per la prima volta l’avviso, e quella scelta per l’asta, in quanto vengono in genere ricordate entrambe nelle relative testationes 177; sebbene in alcuni casi non entrambe sono leggibili. Il raffronto della testimonianza plautina con questi documenti induce a una considerazione, a mio avviso non priva di significato. Benché nei Menaechmi (Plaut. Men. 1153 ss.) s’immagini che il venditore voglia liquidare al più presto il suo patrimonio per essere in grado di lasciare nel minor tempo possibile Epidamno e raggiungere la sua città di origine, nonostante la fretta cioè, all’atto di indicare al suo ex schiavo e poi banditore la data della vendita all’asta, Menecmo II fissa l’auctio per un giorno successivo a un intervallo non breve, qualora si rifletta appunto sulle esigenze che motivano la decisione di porre all’asta i propri beni e sulla premura a concludere senza indugi l’affare. Il periodo sembrerebbe corrispondere proprio a quello che intercorreva usualmente tra un mercato periodico e l’altro. Questo elemento potrebbe, forse, essere letto non solo a conferma del fatto che le auctiones private si tenevano, per consuetudine probabilmente diffusa verosimilmente – deduco –, in concomitanza con essi). Cfr. sul punto spec. F. Pringsheim, The Greek Sale by Auction, cit., 289 s. Per la connessione delle vendite all’asta private aventi per oggetto schiavi con i relativi mercati nei centri cittadini, sia in Grecia che a Roma, vd. di recente É. Jakab, ‘Praedicere’ und ‘cavere’, cit., passim. 173 In part. TPSulp. 87, pag. 3, ll. 13 s. (ìn nundinas proximas distul[isse] / vendition[em]) e TPSulp 89, pag. 3, ll. 4 s. (vend[iti]onem d[i]stulisse / i[n] nundinas proximas). 174 L’ ‘auctio’ della ‘fiducia’ e del ‘pignus’, cit., in part. 77, 84 nt. 3. 175 Cfr. ‘Tabulae Pompeianae Sulpiciorum’, I, cit., 185, 195. 176 Sui dati offerti dalle testimonianze epigrafiche a conferma del passaggio dal ritmo più antico di otto giorni a quello settimanale, per il calendario commerciale del Lazio e della Campania nel primo secolo dell’impero, vd. adesso J. Andreau, Les marchés hebdomadaires du ‘Latium’ et de Campanie au Ier siècle ap. J.-C., in E. Lo Cascio (a cura di), Mercati permanenti e mercati periodici, cit., 69 ss. 177 Cfr. F. Costabile, L’‘auctio’ della ‘fiducia’ e del ‘pignus’, cit., in part. 69 ss., con altra lett.; G. Camodeca, ‘Tabulae Pompeianae Sulpiciorum’, I, cit., 188 ss.

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già all’epoca di Plauto, nei giorni di mercato, durante appunto le nundinae, proprio come è testimoniato nei citati documenti epigrafici per la prassi del primo secolo dell’impero in Campania. Esso può essere interpretato, verosimilmente, anche a riprova della circostanza che tra la data fissata per l’auctio e l’inizio della proscriptio, o meglio la proclamazione dell’asta con l’annuncio delle condizioni di vendita – atteso infatti che in Men. 1153 ss., così come nelle fabulae plautine in genere, la funzione che è tipica della proscriptio appare assolta dall’annuncio verbale fatto dal praeco 178 –, dovesse necessariamente intercorrere un lasso di tempo utile a garantire una buona pubblicità. Questo periodo, probabilmente, doveva rispondere almeno all’intervallo fra un mercato periodico e l’altro, appunto otto giorni, in modo soprattutto che l’asta cadesse in concomitanza con le nundinae successive 179. Comprensibilmente, il periodo si prolungava di molto nelle ipotesi di auctiones aventi per oggetto beni dati in fiducia o pignus, proprio perché per queste aste subentravano esigenze differenti, connesse con la tutela anche degli interessi dei debitori ai quali appartenevano le cose messe in vendita. Andava loro garantito un controllo sulla procedura onde accertarsi sia che gli oggetti dati in garanzia fossero venduti nel migliore dei modi sia che l’eventuale superfluum 180, soddisfatto il creditore, fosse loro restituito.

È quanto ha sottolineato di recente É. Jakab, ‘Praedicere’ und ‘cavere’, cit., 29 ss., la quale in base a questa circostanza ha sostenuto che all’epoca di Plauto le informazioni sulle qualità e sulle caratteristiche in genere della merce posta all’asta fossero date oralmente dal banditore e che solo più tardi sarebbe subentrata anche la proscriptio come avviso d’asta fatto per iscritto. Ritengo, tuttavia, che dalla mancata allusione a un bando scritto, nei riferimenti plautini alle auctiones, non sia possibile desumere certamente l’assenza di quest’uso al tempo del Sarsinate, in quanto non sono da sottovalutare le esigenze connesse con la rappresentazione scenica, soprattutto nei luoghi in cui Plauto fa rivolgere il praeco (come banditore in un’auctio) direttamente agli spettatori. Su ciò cfr. supra, nel testo. Sulla funzione attribuita dal comico di Sarsina all’araldo, in particolare nei prologhi delle sue fabulae, cfr. D. Gilula, The Crier’s Routine (Plaut., ‘Asin.’ 4-5; ‘Poen.’ 11-5), in Athenaeum 81 (1993), 283 ss. 179 Secondo É. Jakab, ‘Praedicere’ und ‘cavere’, cit., 31, l’intervallo di sette giorni (in realtà, otto se si calcola anche quello della proclamazione dell’asta) indicato nei Menaechmi poteva essere richiesto nelle auctiones più importanti, mentre nelle vendite di beni di minor valore, l’asta avrebbe potuto svolgersi anche subitaneamente. 180 Sulla restituzione del superfluum che residuava dal ricavato della vendita, una volta soddisfatto il creditore che aveva predisposto l’auctio, vd. TPSulp. 77, su cui G. Camodeca, ‘Tabulae Pompeianae Sulpiciorum’, I, cit., 176. 178

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7. IL RUOLO DEL ‘PRAECO’ ALL’EPOCA DI PLAUTO E LA SUA ESTRAZIONE SOCIALE

In questo paragrafo prendo in considerazione, in particolare, il praeconium assunto da Messenione nell’asta del suo patrono (Men. 1155 ss.). Ancora qualche osservazione sulla figura del praeco, quale emerge dagli accenni del Sarsinate, può essere utile per avvalorare l’affermazione della romanità dei riferimenti alle auctiones private nelle relative fabulae. Al banditore, come visto sopra, si fa accenno più volte nelle commedie plautine. Due, in particolare, sono i luoghi che maggiormente rilevano: Plaut. Men. 1154 ss. e Stich. 193 ss. Nei versi dello Stichus – si ricorderà – è Gelasimo che parla. In un lungo monologo, a cui assiste Crocozia, egli si sfoga lamentando di non ricevere ormai da tempo inviti a un lauto pasto. Costretto dalla fame, in un crescendo di comicità, il parassita decide infine di mettersi all’asta. Nelle auctiones si faceva di solito ricorso al banditore, al quale toccava una piccola percentuale 181. Ebbene, Gelasimo per vendere sé stesso decide di risparmiare il costo della prestazione del praeco, sottolineando come fare a meno di un araldo significasse tuttavia ricorrere a mores barbari. Si è molto discusso sul significato da attribuire a quest’espressione nel contesto del riferimento che fa il commediografo latino al mancato ricorso in una vendita privata all’asta alla mediazione di un praeco. Le spiegazioni possibili sono essenzialmente due. La prima è che anche in questo caso per mores barbari bisognerebbe intendere i costumi romani, nella visione dei greci 182. Seguendo questa soluzione si dovrebbe considerare l’espressione assunta dal modello greco a cui avrebbe potuto attingere qui il Sarsinate. Essa non rappresenterebbe perciò frutto di un’aggiunta plautina. Diversamente, invece, per mores barbari ben potrebbero intendersi i costumi di popoli diversi da quello romano 183, onde non è escluso che, conformemente all’ipotesi della romanità dei riferimenti alle auctiones private in Plauto, anche qui potremmo essere di fronte a un’aggiunta dell’autore latino 184. Sull’argomento vd. supra, nt. 56. Sull’uso dell’aggettivazione in genere nell’opera del poeta di Sarsina, con il senso di ‘italico’, vd. s.v. ‘Barbarus’, in G. Lodge, ‘Lexicon Plautinum’, I, cit., 209. J. Andreau, Banque grecque et banque romaine, cit., 496 nt. 4, segnala alcuni luoghi in cui Plauto avrebbe impiegato l’espressione con un significato generale. Per la posizione assunta da Andreau in merito all’uso del sintagma mores barbari nei versi qui discussi dello Stichus vd. supra, nt. 184. 183 Così M. Talamanca, Contributi, cit., 111 ed ivi nt. 1, il quale afferma giustamente che è molto incerto se Plauto volesse fare riferimento a un ordinamento giuridico straniero in particolare, intendendo più credibilmente soltanto affermare che «fare a meno del praeco era un’usanza degna di popoli barbari». 184 In una prospettiva non dissimile, riguardo al carattere plautino del riferimento, si pone J. Andreau, Banque grecque et banque romaine, cit., 496 s., il quale però suggerisce 181

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Delle due posizioni mi sembra più convincente la seconda, con la precisazione che anche a mio avviso Plauto qui non intendeva fare allusione ad alcun popolo antico in particolare, ma sottolineare che non ricorrere alla collaborazione di un banditore nell’indire una vendita all’asta poteva rappresentare soltanto uso di popoli allora sconosciuti; soprattutto ai romani, atteso che il comicus si rivolgeva a un pubblico romano. La battuta doveva essere intesa dai suoi spettatori, altrimenti non avrebbe avuto effetto. Pensare che il Sarsinate – che altrove attinge con piena libertà elementi di diversa tradizione e che per più aspetti mostra capacità di staccarsi dal suo modello per creare scene, finzioni e trovate originali, in grado di divertire i suoi ascoltatori 185 – potesse qui ripetere una battuta senza avvedersi del suo valore mi sembra poco credibile. L’aspetto paradossale dell’intera scena dello Stichus, che vede protagonista il parassita costretto a vendere sé stesso al migliore offerente, raggiunge l’effetto di suscitare ilarità nel pubblico proprio attraverso la raffigurazione di Gelasimo che fa insieme da venditore, da oggetto messo all’asta e da banditore di sé stesso: quasi fosse un prigioniero che grida da sé la propria riduzione sotto un padrone migliore. È evidente che quest’effetto non sarebbe stato raggiunto un’ipotesi diversa nel tentativo di armonizzare la romanità del passo – anche da lui ribadita, sulla base del significato dell’intera scena, in quanto estranea all’intreccio della commedia, e alla luce del riferimento a una vendita privata all’asta, in quanto tipologia rara nel mondo greco – con il senso che il sintagma mores barbari assume in genere nelle fabulae plautine. A suo avviso, l’espressione anche in questo caso andrebbe riferita a una costumanza dei romani, ma non consistente nell’uso di fare a meno del praeco – cosa che contrasta, giustamente, con quanto sappiamo in genere dalle fonti per le auctiones romane –, bensì nella consuetudine stessa, tipicamente romana, di ricorrere a una vendita all’asta. «Pourquoi les mores barbari ne désigneraient-ils pas l’habitude romaine de pratiquer ces ventes? Gélasime n’a pas encore annoncé qu’il vendrait ses plaisanteries. Il a seulement dépeint ses difficultés financières. Il ajoute: comme les Romains, je suis contraint de faire une vente aux enchères, et même, et en outre (atque), de me passer de praeco, d’annoncer et de présider la vente moi-même (ce que les Romains ne font pas lorsqu’ils ont les moyens de se payer un praeco)» (p. 497). Credo, tuttavia, che con questo modo di argomentare si vada troppo al di là del testo, che a mio avviso non dice né lascia supporre quanto ipotizza Andreau. 185 Sulla questione dell’originalità di Plauto vi è, come è noto, una letteratura diventata nel corso del tempo sempre più ampia. Sul problema generale, tra gli altri, ricordo i recenti studi di N. Zagagi, Tradition and Originality in Plautus, Göttingen 1980, passim; Id., Tradition and Originality in ‘Cistellaria’: the Characterization of Selenium and Alcesimarchus as Comic Lovers, in R. Hartkamp - F. Hurka (Hrsg.), Studien zu Plautus’ ‘Cistellaria’, Tübingen 2004, 167 ss.; i contributi pubblicati in E. Lefèvre - E. Stärk - G. Vogt-Spira (Hrsg.), Plautus ‘barbarus’, cit., passim; J.C.B. Lowe, Aspects of Plautus’ Originality in the ‘Asinaria’, in Classical Quarterly 42 (1992), 152 ss.; J. Blänsdorf, Un trait original de la comédie de Plaute: le goût de la parodie, in Cahiers du groupei interdisciplinaire du théâtre antique 9 (1996), 133 ss.; M. Reichel, Überlegungen zur Echtheitskritik der plautinischen Komödien am Beispiel der ‘Asinaria’, in E. Stärk - G. Vogt-Spira (Hrsg.), Dramatische Wäldchen. Festschrift für E. Lefèvre, cit., 375 ss., e in questi autori altra bibl. Sulla vexata quaestio concernente la romanità dei riferimenti giuridici in Plauto vd. supra, nt. 37.

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laddove agli spettatori romani non fosse stata consueta la situazione inversa a quella – perciò paradossale – di una vendita (avente qui a ‘oggetto’ il parasitus) annunciata dallo stesso dominus auctionis, per così dire; e cioè laddove il pubblico a cui erano rivolte le commedie del Sarsinate non avesse avuto presente una vendita usualmente condotta con la collaborazione di un praeco. La ragione per cui credo che i mores barbari non possano essere quelli romani fa leva, inoltre, sull’uso nelle fonti latine di espressioni tipiche per indicare la vendita all’asta, nelle quali figura appunto la centralità del ruolo svolto nel mondo romano dall’araldo. Nella lingua latina, e in particolare nelle fonti giuridiche, espressioni come sub praecone vendere (o venire) 186, sub praecone (o sub voci praeconis) subicere 187 e simili 188 erano tipiche per indicare una vendita che si svolgeva all’asta 189. Più in genere, inoltre, il ruolo del praeco nelle auctiones rappresenta una costante nella letteratura latina 190, come frequente è il richiamo a questa figura nelle testimonianze concernenti le vendite all’asta 191. 186 Cfr. Cic. nat. deor. 3.84; Liv. 26.11.7. Per i testi giuridici spec.: lex met. Vipasc. FIRA2. I, nr. 105,17; TPSulp. 90-92. 187 Così spec. in Cic. Quinct. 49; Att. 12.40; Sest. 26.57; off. 2.23.83; Liv. 6.14.10; Sen. de ira 22.5; Apul. met. 9.10.4 (voce praeconis … subicere) e TPSulp. 87, pag. 3, l. 3, dove la lettura dell’espressione praeconi subiecisse è ritenuta probabile da G. Camodeca, ‘Tabulae Pompeianae Sulpiciorum’, I, cit., 195. 188 In fonti tarde si trova ad es. l’espressione sub voce praeconis conducere: Tert. apol. 13.5. 189 Sul punto cfr. spec. M. Talamanca, Contributi, cit., 111 e 132 s.; F. Costabile, L’‘auctio’ della ‘fiducia’ e del ‘pignus’, cit., 107, dove altra bibl. Quanto alle espressioni utilizzate nelle fonti riferibili al diritto greco per indicare la vendita all’asta, T. Thalheim, s.v. Auction (Griechisch), cit., 2269, sottolinea come nei tempi più antichi mancava una particolare definizione di quest’istituto e che soltanto si ritrovano nelle fonti talune locuzioni che indicano ‘il fare annunciare la vendita dall’araldo’ o ‘il vendere pubblicamente’. Con riferimento alla documentazione papiracea d’età tolemaica, F. Pringsheim, The Greek Sale by Auction, cit., in part. 289, ricorda l’uso della parola pr©sij e di ¢gorasmÒj per indicare le aste. Quest’ultimo termine in particolare mostrerebbe, secondo lo studioso inglese, l’originaria connessione delle vendite all’asta con i luoghi di mercato (su quest’ultimo aspetto vd. supra, nt. 173). 190 Basti pensare al noto banditore pubblico Granio, famoso per i suoi frizzi mordaci, più volte ricordato dall’Arpinate nei suoi scritti: Cic. Brut. 160, 172; orat. 2.244, 2.253 s., 2.281. Cfr. Stein, s.v. ‘Granius’, in PWRE. 7.2, Stuttgart 1912, 1818 (nr. 8). Un Granius di professione praeco è menzionato in CIL. I2, 1210, 7. 191 Vd. le fonti richiamate s.v. ‘Praeco’, in ThlL. 10.2, 497. È famosa la definizione del pubblico banditore in Schol. Hor. Sat. 1.6.86: Praecones dicebantur, qui stabant ad hastam et nuntiabant pretia allata. In genere, sul banditore nelle vendite all’asta vd. W. Leist, s.v. Auction (Römisch), cit., 2270; K. Schneider, s.v. ‘Praeco’, in PWRE. 22.1, Stuttgart 1953, 1193 ss.; Th. Mommsen, Le tavolette pompeiane, cit., in part. 79; M. Talamanca, Contributi, cit., 114 ss.; Id., s.v. ‘Auctio’, cit., 1535; G. Thielmann, Die römische Privatauktion, cit., 53 ss.; F. Hinard, La ‘pro Quinctio’, un discours politique?, in REA. 77 (1975), 88 ss.; Id., Remarques sur les ‘praecones’ et le ‘praeconium’ dans la Rome de la fin de la République, in Latomus 35 (1976), 730 ss.; L. Nadjo, L’argent et les affaires à Rome, cit., 288 s.; C. Cascione, ‘Consensus’, cit., 260 ed ivi nt. 151, con altra bibl. Vd. inoltre supra, nt. 178 per la figura del praeco

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Ma, soprattutto, nei numerosi accenni alle auctiones nelle commedie di Plauto è frequente il richiamo alla figura del pubblico banditore e alle diverse mansioni da questi svolte nel relativo procedimento. Direi pertanto che se una vendita condotta sub praecone rappresentava a Roma sinonimo di auctio, difficilmente avrebbe potuto costituire usanza tipicamente romana fare a meno della mediazione di un banditore nelle vendite all’incanto, sia pure in un’epoca più antica di quella alla quale conducono le fonti relative all’uso delle espressioni tipiche per indicare una vendita all’asta. Una centralità del ruolo del banditore nelle auctiones a Roma, tale da denotare la natura stessa della venditio, non potè affermarsi, per ipotesi, in un’epoca successiva a Plauto se nei tempi più antichi la mediazione del praeco avesse rappresentato un costume del tutto estraneo al mondo romano. Non solo. Muovendo da quest’osservazione, assume particolare significato ai nostri fini la circostanza che, in Bacch. 815, Plauto accenni alla funzione del banditore usando la locuzione praeco praedicat per indicare appunto l’annuncio di una vendita all’asta per mezzo dell’araldo: O stulte, stulte, nescis nunc venire te; // Atque in copse adstas lapide, ut praeco praedicat 192. Veniamo, infine, ai versi 1154 ss. dei Menaechmi. Si ricorderà che Messenione, prima di assumere l’incarico di banditore per l’asta degli averi di Menecmo II, viene da questi affrancato anche grazie all’intercessione dell’altro fratello. A ben vedere, è proprio Messenione che si propone come praeco e lo fa subito dopo la propria manomissione, in segno di riconoscenza per la concessa libertà. Non a caso, infatti, viene impiegato nei versi un termine specifico, praeconium 193, che reca in sé il senso di un impegno a svolgere una determinata attività nell’interesse qui del patrono. Tutto ciò sembra descrivere, a mio avviso, una situazione più vicina alla realtà romana. La circostanza che il praeconium venga affidato allo schiavo appena liberato, il quale si assume un impegno di mediazione nell’auctio, nell’innelle commedie di Plauto. Sul ruolo dei praecones nell’economia romana (in relazione alle vendite all’asta) e sulla loro posizione sociale, cfr. spec. N. Purcell, The ‘apparitores’: a Study in Social Mobility, in PBSR. 38 (1983), 147 s.; N.K. Rauh, Auctioneers, cit., 451 ss. 192 In genere è frequente nelle fonti l’uso di verbi come proscribere, praedicare, praedicere o proponere per designare l’annuncio dell’auctio fatto in luoghi pubblici ad opera di un araldo: ad es. Cic. Quinct. 15, de off. 3.13, leg. agr. 1.1. Sull’impiego in Plauto di queste espressioni cfr. di recente É. Jakab, ‘Praedicere’ und ‘cavere’, cit., 29 ss. 193 Il termine, ad indicare l’attività del praeco, è usato in contesti specifici concernenti le auctiones. Vd. spec. Cato agr. 146 (sul collegamento del passo catoniano, specie per la menzione del praeconium, con le vendite all’asta, cfr. per tutti M. Talamanca, Contributi, cit., 109 s.); Cic. fam. 6.18.1; lex met. Vipasc. FIRA2. I, nr. 105, 10 (qui praeconium conduxerit …); CIL. I2, 593, 94. Per la letteratura vd. già Th. Mommsen, Le tavolette pompeiane, cit., 81 s.; W. Leist, s.v. Auction (Römisch), cit., 2271, il quale precisa come il termine praeconium rappresenti esclusiva qualificazione della professione di pubblico banditore nell’auctio romana.

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teresse dell’ex padrone, richiama alla mente la consuetudine con cui nel mondo romano, sia pure in un ambito differente come è ovvio, gli uffici di cognitor e di procurator o le sostituzioni in attività negoziali erano affidati di preferenza a persone che gravitavano nell’ambito familiare del pater familias, solitamente ai liberti proprio in ragione dei particolari legami di doverosa riconoscenza che tenevano astretto lo schiavo affrancato al suo benefattore 194. Del resto, non mancano nelle fonti latine esempi di vendite all’asta condotte da liberti nell’interesse del patrono/dominus auctionis 195. Si può ricordare, inoltre, sempre nella stessa direzione, che nelle fonti il praeco è sempre presentato come un collaboratore libero dell’argentario, naturalmente nelle vendite all’asta condotte attraverso la mediazione di un coactor (o coactor argentarius). Si tratta di una circostanza sulla quale aveva in passato richiamato l’attenzione Mommsen, secondo cui il fatto che nelle fonti ci si imbatta soltanto in praecones liberi non potrebbe spiegarsi altrimenti che con l’esistenza di uno specifico divieto legislativo nei confronti anche degli schiavi dei coactores (sebbene di questa non se ne abbiano prove documentali) 196. In questa sede, l’osservazione dell’insigne studioso tedesco consente di dare rilievo all’accenno contenuto nei Menaechmi alla circostanza che Messenione si assume l’incarico di bandire l’asta di Menecmo II solo dopo aver ricevuto la libertà dal suo dominus. Certo, la manomissione dello schiavo fedele è un ‘Leitmotiv’ nel teatro antico 197 e anche nel mondo greco i liberti conservavano a seguito dell’affrancazione legami più o meno intensi con l’ex padrone 198; tuttavia, 194 Su quest’aspetto vi è una nutrita letteratura. Senza alcuna pretesa di completezza si citano qui tra i contributi più significativi i seguenti: F. Serrao, Il ‘procurator’, Milano 1947, 1 ss.; A. Watson, Contract of Mandate in Roman Law, Oxford 1961, in part. 6; R. Orestano, s.v. Rappresentanza (diritto romano), in NNDI. 14, Torino 1967, 798; O. Behrends, Die Prokuratur des klassischen römischen Zivilrechts, in ZSS. 88 (1971), 215 ss.; G. Fabre, ‘Libertus’. Recherches sur les rapports patron-affranchi à la fin de la république romaine, Roma 1981, 348 ss.; A. Corbino, Forma librale ed intermediazione negoziale, in ‘Sodalitas’. Scritti in onore di A. Guarino, V, Napoli 1984, 2257 ss.; R. Quadrato, s.v. Rappresentanza (storia), in ED. 38, Varese 1987, 417 ss. 195 Cfr. ad es. Plin. epist. 7.11.1: Miraris, quod Hermes, libertus meus, hereditarios agros, quos ego iusseram proscribi, non exspectata auctione pro meo quincunce ex septingentis milibus Corelliae addixerit … 196 Cfr. Th. Mommsen, Le tavolette pompeiane, cit., 79. 197 Sul punto vd. da ultima F. Reduzzi Merola, La ‘libertas’ tra scena e vita nel teatro comico latino, in questo volume. 198 Generalmente, obblighi specifici verso il patrono erano imposti al liberto nell’atto di manomissione. I più importanti erano la paramon£, cioè l’obbligo fatto allo schiavo manomesso di trattenersi presso il manumissor o altri per un tempo più o meno lungo dopo aver acquisito la libertà, e gli obblighi in denaro. A questi potevano affiancarsi doveri specifici, indicati di volta in volta nell’atto di affrancazione, come documentano copiose iscrizioni specialmente a partire dal II sec. a.C. Su questi temi cfr. T. Thalheim, s.v. Freigelassene, in PWRE. 7.1, Stuttgart 1910, 99; U.E. Paoli, s.v. Liberti (diritto attico), in NNDI. 9, Torino 1963, 880;

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non mi sembra privo di significato il fatto che l’assunzione dell’incarico di praeco sia collegata con un momento successivo all’avvenuta manumissio del servo. Tutto ciò induce a rafforzarmi nella convinzione che l’accenno all’auctio proclamata da Messenione nella citata fabula sia frutto di un’aggiunta dell’autore latino e possa perciò essere valutato in rapporto alla realtà romana delle vendite private all’asta.

8. CONCLUSIONI Posso trarre infine le conclusioni della discussione fin qui svolta, sottolineando che sia considerazioni di carattere generale sia elementi che si inferiscono dagli accenni plautini alle auctiones private inducono a ritenere che nelle fabulae del poeta di Sarsina si rappresenti una realtà più vicina alle vendite all’asta a Roma che non a quelle di diritto greco. Quanto agli aspetti di carattere generale, sono stati illustrati innanzitutto i principali e più significativi argomenti addotti in dottrina a favore della romanità dei riferimenti nella palliata latina alle auctiones fra privati. Talamanca, Thielmann, Andreau, Rauh, in particolare, hanno richiamato l’attenzione sulla circostanza che gli accenni alle aste in Plauto non appaiono coessenziali allo svolgimento della trama nelle singole commedie, ma riguardano per lo più elementi aggiuntivi o battute rivolte a suscitare divertimento e ilarità nel pubblico. Accanto a quest’ordine di valutazioni si è scelto di prendere in considerazione un altro possibile percorso per la ricerca, ovvero quello di un confronto con la realtà greca delle vendite all’asta in genere e con le caratteristiche desunte in dottrina dalla vasta documentazione in nostro possesso. Sotto questa visuale, è parso indispensabile configurarsi le due situazioni possibili per il mondo greco, come proposte nelle diverse ricostruzioni degli studiosi. Mi riferisco, in particolare, alle differenti posizioni di Thalheim e soprattutto di Talamanca – seguito poi da Andreau –, da un lato; e a quella di Pringsheim, dall’altro. Per i primi, nel mondo greco le vendite private all’asta, a differenza di quelle pubbliche, non avrebbero conosciuto l’impiego che esse ebbero al contrario a Roma. Sotto questa prospettiva, è evidente che il problema della ‘grecità’ o ‘romanità’ degli accenni ad auctiones fra privati – frequenti nella produzione plautina – si riduce sensibilmente, in quanto diventa più agevole motivare la scelta di un confronto dei singoli luoghi con le caratteristiche delle vendite all’asta nel mondo romano. e soprattutto A. Calderini, La manomissione e la condizione dei liberti in Grecia, rist. Roma 1965 dell’ed. Milano 1908, 277 ss.; Id., Appunti sulla manomissione e la condizione dei liberti in Grecia, Milano 1953, 37 ss.

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Secondo Pringsheim, invece, in Grecia le vendite all’asta private avrebbero conosciuto una certa diffusione, ma esse sarebbero state caratterizzate da una forte presenza dell’elemento pubblicistico, o meglio da un significativo controllo da parte degli organi statali sull’intera procedura e da un diretto intervento di funzionari pubblici in momenti decisivi, come quello della pubblicità della vendita o dell’aggiudicazione del bene al migliore offerente. Quest’impostazione induce chi, come me, sceglie un confronto dei riferimenti di Plauto alle vendite all’asta con la realtà greca, a verificare se nelle auctiones messe in scena dal comicus di Sarsina sia possibile riscontrare questa assorbente presenza dell’autorità pubblica nella procedura d’asta. Sotto tale prospettiva, tuttavia, l’esame dei testi ha condotto a un esito negativo, in quanto nei versi plautini non sono stati riscontrati elementi che possano ricollegarsi con quell’incisiva presenza di funzionari pubblici nel procedimento. Resta possibile allora, anche sotto questo diverso angolo visuale, affermare che gli accenni nella palliata latina alle auctiones private appaiono più vicini alle caratteristiche della vendita con pubblico incanto nel mondo romano che non in quello greco. Quanto all’analisi contenutistica dei singoli riferimenti, essa ha evidenziato una forte similitudine tra le aste messe in scena da Plauto e la procedura delle auctiones private a Roma. Qui la scelta metodologica è stata quella di avvalersi del confronto – principalmente, ma non in via esclusiva – con la documentazione epigrafica concernente la prassi romana delle auctiones private nel primo secolo dell’impero, per la messe di informazioni utilissime da queste fornite in argomento. Numerose sono le caratteristiche attestate nelle tavolette campane che trovano agevole riscontro negli accenni del Sarsinate alle vendite con pubblico incanto. Esse riguardano gli oggetti e le ragioni dell’auctio, il contenuto dell’avviso d’asta, l’ordine di successione delle singole indicazioni nel bando, le condizioni di vendita e, fra queste, in particolare le modalità di pagamento per l’aggiudicatario acquirente, il tempo e il luogo di svolgimento dell’asta, l’intervallo fra l’inizio della proscriptio (sostituita negli accenni plautini da un proclamo orale per mezzo dell’araldo) e il momento fissato per l’auctio. La ragione che mi ha indotto a seguire questo percorso nella ricerca svolta discende dalla considerazione che per Roma non è testimoniata l’esistenza di una vera e propria regolamentazione giuridica della procedura dell’auctio privata nel suo insieme. Solo in riferimento a singoli aspetti, concernenti in special modo le venditiones di schiavi (come, in un secondo momento, anche di iumenta) e le auctiones argentariae, è possibile parlare di norme giuridiche ad hoc, di creazione rispettivamente edilizia (le azioni a tutela dell’acquirente contro i vizi della cosa e le cd. stipulationes aediliciae) o pretoria (le cd. exceptiones argentariae). Sotto quest’angolo visuale, allora, ho ritenuto che proprio in un autore come Plauto e in opere che come le sue fabulae sono connotate 196

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dall’uso di un linguaggio e da allusioni accessibili a un pubblico per lo più non giuridicamente preparato, fosse possibile trovare riferimenti a caratteristiche e regole affermatesi nella prassi delle vendite all’asta che quotidianamente si tenevano nei mercati cittadini, in un contesto non lontano dunque da quello in cui si muovevano i suoi spettatori. Il teatro antico può essere utile allo storico del diritto nei limiti in cui rifletta avvenimenti, norme o istituti già noti da fonti di sicura riferibilità all’ordinamento di volta in volta preso in considerazione. Questo è il ‘Leitmotiv’ a cui s’ispira la presente indagine. In quest’ottica, mi è parsa foriera d’interessanti risultati la prospettiva consistente nel mettere in luce quelle regole, quelle caratteristiche che, affermatesi nella prassi delle auctiones private nel mondo romano e testimoniate in particolare (ma non solo) nelle tavolette campane del I secolo d.C., trovano evidente riscontro negli accenni di Plauto, e possano perciò dirsi esistenti già all’epoca in cui furono scritte le sue fabulae.

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LA FIGURA DEL GIUDICE PRIVATO DEL PROCESSO CIVILE ROMANO Per un’analisi storico-sociologica sulla base delle fonti letterarie (da Plauto a Macrobio)

Estratto da

DIRITTO E TEATRO IN GRECIA E A ROMA A cura di Eva Cantarella e Lorenzo Gagliardi Milano 2007

Lorenzo Gagliardi *

LA FIGURA DEL GIUDICE PRIVATO DEL PROCESSO CIVILE ROMANO Per un’analisi storico-sociologica sulla base delle fonti letterarie (da Plauto a Macrobio)

Se sono fondati i risultati di uno studio statistico compiuto da Kelly 1 sulla frequenza delle varie materie rappresentate nei rescripta conservati nei Digesta, durante l’epoca della vigenza del processo formulare la metà delle cause civili era assegnata al iudex unus (o, come anche lo chiameremo, giudice privato), mentre l’altra metà era distribuita tra gli altri tre organi giudicanti: decemviri stlitibus iudicandis, centumviri, recuperatores 2. Ciò implica che i giudici privati erano molto numerosi, considerato che ogni giudice veniva nominato (in base all’accordo delle parti, o, in assenza di tale accordo, dal pretore) per una singola causa, al termine della quale egli cessava dal ruolo. Io vorrei qui proporre alcune riflessioni intorno alla ‘figura’ di questo giudice e al modo in cui essa era percepita all’interno della società romana, dagli scrittori, dagli avvocati, dalle parti litiganti, dalla gente comune 3. Mi occuperò

* Università degli Studi di Milano. 1 J.M. Kelly, Studies in the Civil Judicature of the Roman Republic, Oxford 1976, 71-92. 2 Alla competenza dei collegi dei decemviri e dei centumviri ho dedicato la mia ricerca ‘Decemviri’ e ‘centumviri’. Origini e competenze, Milano 2002. Come noto, questi collegi non giudicarono mai mediante il processo formulare, bensì sempre mediante quello per legis actiones. Tuttavia, la loro attività si svolse anche durante l’epoca della vigenza della procedura formulare, e pertanto in concorrenza con il giudice privato di tale processo, come sottintendo nel testo. 3 Quanto dirò rappresenta il condensato, non particolarmente analitico, di un lavoro più ampio, del quale anticipo qui le principali conclusioni. Per ragioni di concisione sarò costretto a sorvolare su numerosi particolari. Mi auguro che il volume in cui includerò l’analisi nel suo dettaglio potrà vedere la luce in un futuro non troppo lontano.

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nel prosieguo principalmente del iudex unus del processo formulare, con qualche flashback al giudice delle legis actiones e qualche riferimento dedicherò ai recuperatores. Chi era il giudice privato romano? Il primo tema del quale mi sono interessato è se esistesse una categoria sociale generale cui appartenevano gli individui che ricoprivano l’incarico di giudici, e se questi fossero caratterizzati, in linea di massima, da una certa omogeneità quanto a estrazione sociale ed economica e quanto a istruzione e a formazione culturale. Una risposta univoca a tale interrogativo si può trovare nella dottrina, che in generale parla di «normale appartenenza del giudice ad elevati ceti sociali» (così, precisamente, Burdese) 4. Si consideri ad esempio la seguente articolata affermazione di Paul Collinet: «Mais, qu’il soit choisi au gré des parties ou qu’il soit pris sur l’album iudicum, le Iudex unus normalement ne sera pas un homme quelconque. Au premier cas les parties ne s’en remettraient pas à un homme sans conaissance juridique ou au moins sans l’expérience des affaires ou sans culture, pas plus que les plaideurs d’aujourd’hui ne prendraient pour arbitre le premier venu. Au second cas, les jurés de l’album sont par leurs titres même, des personages qualifiés et ayant, comme les Romains bien nés, étudié le droit ou au moins la rhétorique» 5. Collinet era pervenuto alla sua conclusione, attraverso l’esame di una lista comprendente tutti i giudici privati noti grazie alle fonti giuridiche e letterarie della tradizione manoscritta 6. In tale lista, tra gli altri, compaiono nomi quali 4 A. Burdese, Sulla responsabilità del ‘iudex privatus’ nel processo formulare, in Diritto e processo nella esperienza romana, Napoli 1994, 153-186, in part. 185 (anche in Id., Miscellanea romanistica, Madrid 1994, 77 ss.); non dissimilmente, comunque, F. De Martino, ‘Litem suam facere’, in BIDR. 91 (1988), 1-36, in part. 21 s. (ora anche in Id., Diritto, economia e società nel mondo romano, I, Napoli 1995, 687 ss.). 5 P. Collinet, Le rôle des juges dans la formation du droit romain classique, in Recueil Gény, I, Paris 1934, 23-31, in part. 25. Con l’affermazione di Collinet si confronti poi la seguente di C. Nicolet, Le métier de citoyen dans la Rome républicaine, s.l. [ma Paris] 1976, 449: «Ce ‘juge unique’, en principe, doit répondre à un certain nombre de qualifications d’ordre social et moral… ce sera un vir bonus, c’est-à-dire tout à la fois un homme riche, jouissant d’une certaine autorité, dont la parole vaudra acte et un bon citoien par surcroît… On a noté que le judex unus est en fait exclusivement recruté, jusqu’a la fin du II siècle, dans l’ordre sénatorial, au I siècle parmi les sénateurs et les chevaliers, c’est-à-dire dans les deux ordres privilégiés de la fortune et des honneurs […]» (questo autore differenzia tuttavia la propria opinione da Collinet, in quanto aggiunge, riferendosi pur sempre al iudex unus [ibidem]: «C’est l’homme de la fides, la bonne foi – peu importe qu’il sache ou non le droit», con ciò ammettendo – come si vedrà – giustamente, per quanto egli non lo motivi, che i giudici potessero anche essere ignoranti in diritto). Quindi, cfr. ancora in seguito B. Frier, The Rise of the Roman Jurists. Studies in Cicero’s ‘Pro Caecina’, Princeton 1985, 199: «During the late Republic, private lawsuits were usually decided by members of Rome’s upper classes, who were chosen for this role because of their status». 6 Collinet, in realtà, aveva ripreso e ampliato una lista ristretta di otto nomi già predisposta da A. Ubbelohde in O.E. Hartmann, Der ‘ordo judiciorum’ und die ‘iudicia extraor-

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quelli di Publio Mucio Scevola, Caio Mario, Marco Porcio Catone (padre dell’Uticense), Caio Aquilio Gallo, Marco Tullio Cicerone, Publio Ovidio Nasone, Plinio il Giovane, Aulo Gellio. Emerge uno scenario di personaggi di altissimo ordine e di primo profilo: uomini di legge, colti, famosi, potenti. Questo sembrerebbe confermare in pieno l’ipotesi di giudici civili contraddistinti sempre da alto status sociale e da competenza giuridica. In realtà, io credo che analisi così strutturate non considerino in profondità tutte le conoscenze che noi abbiamo in tema di giudici e quindi non individuino correttamente la (supposta) categoria. Vi sono fonti letterarie, le quali – ovviamente in modo non sempre tecnico – rischiarano alcuni aspetti del processo civile romano e consentono di ricavare molte ulteriori informazioni sul giudice, permettendo di aggiungere qualche altro nome o qualche altra figura di giudicante in calce alla lista di Collinet. Queste fonti presentano indizi che lasciano sospettare l’esistenza di un mondo di giudici parallelo a quello che emerge dalla tradizione letteraria colta: un mondo che possiamo chiamare il ‘mondo sommerso’ dei giudici. Le commedie di Plauto e di Terenzio rappresentano una preziosa miniera in questo senso. È ben vero che in esse nulla è reale e tutto è immaginario, dinaria’ der Römer, hrsg. von A. Ubbelohde, Göttingen 1886, 557-569 (cfr. P. Collinet, Le rôle des juges, cit., 30 nt. 7). Un altro nome di giudice (Caius Blossius Celadus) è stato possibile conoscere, in età successiva a quella in cui investigava Collinet, grazie alla testimonianza epigrafica di TPSulp. 31. Cfr. l’editio princeps di tale testo da parte di C. Giordano, Nuove tavolette cerate pompeiane, in Rendiconti dell’Accademia di archeologia, lettere e belle arti di Napoli 46 (1971), 183 ss. (e cfr. AE. 1973, 45 ss., 155 s.), ove il documento era catalogato come TP. 34 (ma la nuova edizione di Camodeca, citata infra in questa stessa nota, contiene importanti correzioni); inoltre, W. Kunkel, Epigraphik und Geschichte des römischen Privatrechts, in Akten des VI. Internationalen Kongresses für griechische und lateinische Epigraphik (Wien, 17.-22. September 1962), München 1973, 193-242, in part. 207; M. Kaser, Formeln mit ‘intentio incerta’, ‘actio ex stipulatu’ und ‘condictio’, in Labeo 22 (1976), 7-29, in part. 21 ss.; L. Bove, Documenti processuali dalle ‘Tabulae Pompeianae’ di Murecine, Napoli 1979, 106; J.C. Wolf, Aus dem neuen pompejanischen Urkundenfunden: die Kondiktionen des C. Sulpicius Cinnamus, in SDHI. 45 (1979), 141-177; G. Purpura, ‘Tabulae Pompeianae’ 13 e 34: due documenti relativi al prestito marittimo, in Atti dell’Accademia di Scienze Lettere e Arti di Palermo, 41 (1984), 449-474, in part. 459 ss. (ora anche in Atti del XVII Congresso Internazionale di Papirologia [Napoli, 19-26 maggio 1983], Napoli 1984, 1245-1266 e in Studi romanistici in tema di diritto commerciale marittimo, Soveria Mannelli 1996, 241 ss.); R. Santoro, ‘Actio civilis in factum’, ‘actio praescriptis verbis’ e ‘praescriptio’, in Studi Sanfilippo, IV, Milano 1983, 681-717; Id., Le due formule della ‘Tabula Pompeiana’ 34, in AUPA. 38 (1985), 333-350, in part. 339; M. Talamanca, s.v. Processo civile (Diritto romano), in ED. 36, Milano 1987, 1 ss., in part. 39 nt. 291; G. Camodeca, L’archivio Puteolano dei Sulpicii, I, Napoli 1992, 171 con nt. 23, 177 con nt. 41; Id., ‘Tabulae Pompeianae Sulpiciorum’. Edizione critica dell’archivio puteolano dei Sulpicii, I, Roma 1999, 97 ss.; M. Kaser - K. Hackl, Das römische Zivilprozessrecht, München 1996, 287 nt. 7; A. Gutierrez-Masson, La prétendue ‘praescriptio’ des Tablettes Pompéiennes, in Mélanges de droit romain et d’histoire ancienne. Hommage à la mémoire de A. Magdelain, s.l. [ma Paris] 1998, 201-209; C. Buzzacchi, L’abuso del processo nel diritto romano, Milano 2002, 98 s. Il giudice di cui tramanda TPSulp. 31 non era stato scelto ex albo: così, G. Camodeca, L’archivio Puteolano, cit., 104 nt. 15.

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ma è comunque evidente che ogni rappresentazione teatrale deve, entro certi limiti, rispecchiare la realtà e perciò, fintantoché sia presumibile l’appiglio con il reale, può essere compiuto un uso accorto e critico delle rappresentazioni di fantasia. Preciso che non mi preoccuperò qui della questione della derivazione della commedia romana da modelli e canovacci della commedia nuova greca: quand’anche la commedia romana sia articolata nello stesso modo dell’(ipotetico) originale greco, la contesa giudiziaria che con forme greche era nell’originale, nel testo romano si trova attualizzata e traslata in forme tipicamente romane 7. Né mi preoccuperò dell’altra questione, relativa alla datazione di queste commedie e quindi alla loro pertinenza alla tematica del processo formulare. Esse sono da collocarsi in un periodo che include la fine del III secolo e la prima metà del II secolo a.C.: quando, cioè, il processo formulare era già nato ed esistente, ma le legis actiones erano del pari ancora pienamente in uso. È quindi difficile capire se le contese giudiziarie che si trovano in Plauto e Terenzio debbano essere eventualmente inserite nell’uno o nell’altro dei due tipi di processo 8. Osserverò tuttavia che la figura del iudex unus è quella che è riuscita a traghettare sostanzialmente immutata dalle legis actiones al processo formulare 9. Perciò, ogniqualvolta si incontra un giudice unico nelle commedie, sebbene possa trattarsi di un giudice delle legis actiones, nondimeno può essere fonte di deduzioni – certo non sulla procedura, ma sulla sua persona, sul suo status ecc. – che possono essere oggetto nelle nostre riflessioni, che, come già anticipato, hanno principalmente a oggetto, in quanto nettamente meglio documentata nelle fonti, la figura del giudice privato del processo formulare. Nel Mercator di Plauto, appare essere giudice il personaggio Lisimaco 10, che si rivela un benestante contadino 11. Nel Rudens, si registra una disputa tra lo Su questo aspetto ho già avuto modo di esporre alquanto ampiamente il mio punto di vista nella citata monografia‘Decemviri’ e ‘centumviri’, in part. 70 s., cui rinvio (cfr. spec. nt. 86 per i riferimenti bibliografici). 8 È più comunemente ritenuto che le commedie di Plauto e di Terenzio rappresentino ancora il regno delle legis actiones. Tuttavia, alcuni elementi talora depongono per l’ipotesi che almeno talvolta il tipo di processo sia il formulare. Si pensi ad esempio alla comparsa dei recuperatores in Plaut. Rud. 1281-1283: quando compaiono i recuperatores, si può essere sicuri che la procedura sia quella formulare, considerato che tali giudici non ebbero mai alcuna competenza nel campo delle legis actiones. Si tratta di un dato ben noto, su cui si può, ad ogni buon conto, rinviare in dottrina a G. Pugliese, s.v. Processo civile (diritto romano), in NNDI. 13, Torino 1966, 1112 ss. e a M. Talamanca, s.v. Processo civile, cit., 22 nt. 149. 9 Vd., per questo, G. Pugliese, Il processo civile romano, II, Il processo formulare, t. I, Milano 1963, 187-189. 10 Plaut. Merc. 278-280: Uxori facito ut nunties negotium / mihi esse in urbe, ne me exspectet; nam mihi / tris hodie litis iudicandas dicito. Cfr. anche ibid. 734-736, 752-753. 11 Plaut. Merc. 272-273 (Profecto ego illunc hircum castrari volo / ruri qui vobeis exhibet negotium), 277-278 (I tu hinc ad villam atque istos rastros vilico / Pisto ipsi facito coram ut tradas in manum). Il fatto è inoltre confermato in atto IV, scene 1-3 (vv. 667-740), dove si intuisce che la moglie di Lisimaco era andata in campagna per controllare i rustici che lavorassero. 7

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schiavo Gripo e il lenone Labrace, per un debito non pagato. Giudice è scelto Demone 12, presentato come un vecchio Ateniese che dovette fuggire esule a Cirene (dove è ambientata la scena), non per una propria malefatta, ma per essersi cacciato in un non meglio precisato impaccio nel tentativo di aiutare altri 13. Risulta inoltre che, in occasione del confino, egli perdette tutti i suoi beni 14. Riassumendo, il giudice è uno straniero esiliato ridotto in miseria (vivo miser, afferma egli stesso 15): eppure non sembra che vi sia alcuna condizione ostativa a che ricopra il munus di giudice. Nell’Heautontimorumenos di Terenzio, il vecchio Cremete è incaricato di fungere da arbitro in una questione di confini 16. Ora: da tutta la commedia appare chiaro che Cremete è un rusticus, un contadino, benestante, perché ricco di schiavi e proprietario di un bel poderetto 17, ma comunque un rusticus. Ignoriamo se la funzione di arbitro che Cremete doveva ricoprire fosse quella di arbiter ex compromisso ovvero quella di (iudex) arbiter(ve) delle legis actiones 18. Solo nel caso che fosse vera questa seconda ipotesi, ci troveremmo di fronte a un ulteriore esempio di giudice-contadino. È interessante osservare che i litiganti per ragioni di confini, la cui controversia Cremete era chiamato a sedare, erano a loro volta rustici, oltre che suoi vicini di casa 19. Nelle Verrine di Cicerone, si ha l’opportunità di incontrare nuove figure di giudici che vengono nominativamente indicati. Debbo precisare che si tratta di membri di collegi di recuperatores ed è questa la ragione per cui Collinet non li ha considerati nella sua lista. Essi nondimeno, anche se non sono figure di iudex unus, possono essere qui esaminati perché consentono di ricavare ulteriori fresche informazioni circa lo status sociale dei giudici romani in generale, almeno per la provincia di Sicilia. Nella seconda di tali orazioni si ricorda come Verre 12 Plaut. Rud. 1378-1384: DAE. Qua pro re argentum promisit hic tibi? GRI. Si vidulum / hunc redegissem in potestatem eius, iuratust dare / mihi talentum magnum argenti. LAB. Cedo quicum habeam iudicem, / ni dolo malo instipulatus sis sive etiamdum siem / quinque et viginti annos natus. GRI. Habe cum hoc. LAB. Aliost opus. / DAE. Iam ab istoc auferre haud ausim, si istunc condemnavero. / Promisistin huic argentum? LAB. Fateor. Cfr. B. Kübler, Plautus ‘Rudens’ 1380 und die ‘legis actio per iudicis postulationem’, in ZSS. 57 (1936), 257-261; G. Broggini, ‘Iudex arbiterve’. Prolegomena zum ‘officium’ des Römischen Privatrichters, Köln - Graz 1957, 170 con nt. 31 e pp. 175 ss. 13 Plaut. Rud. 35 ss.; 741. 14 Plaut. Rud. 38. 15 Plaut. Rud. 127. 16 Ter. Heaut. 498-502: CHR. … Paullum negoti mi obstat: Simus et Crito / vicini nostri hic ambigunt de finibus; / me cepere arbitrum: ibo ac dicam, ut dixeram / operam daturum me, hodie non posse is dare: / continuo hic adero … 17 Ter. Heaut. 63 ss. 18 Dubitativa rimane su questo punto anche la posizione di A.C. Scafuro, The Forensic Stage. Settling Disputes in Graeco-Roman New Comedy, Cambridge 1997, 473-474. Non considera invece questo passo P. Martino, ‘Arbiter’, Roma 1986. 19 Quando Cremete si reca dai due litiganti per rinviare l’udienza, li raggiunge nell’arco di pochi istanti: Ter. Heaut. 502-511.

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avesse cercato di dirimere le controversie sorte tra i contadini e i pubblicani circa l’esazione della decima, concedendo giudizi affidati a recuperatori. Ma quali persone includeva in tali collegi? Sceglieva i giudici tra i membri della sua coorte 20. In un’occasione ebbero la ventura di capitare nel collegio giudicante, tra gli altri, l’aruspice Volusio e il medico Cornelio Artemidoro di Perga 21; in un’altra vi vennero immessi i medesimi Volusio e Artemidoro, insieme con il banditore Valerio 22; una terza contesa vide alla ribalta di nuovo Artemidoro, con il pittore Tlepolemo Cornelio e altri 23. Ironicamente Cicerone ricorda che solo per i casi più controversi e importanti era riservata l’autorità di Papirio Potamone, Cassianus iudex, homo severus, ex vetere illa equestri disciplina 24. È sufficiente scorrere questi nomi per accorgersi che non si trattava certo di individui che spiccassero per la particolare nobiltà dei natali. Nello specifico appare che almeno Artemidoro e Tlepolemo fossero due schiavi liberati, come riferisce lo stesso Cicerone. La stessa cosa si ritiene anche dello schernito Papirio Potamone, il cui nome greco potrebbe lasciare trasparire origine servile 25 identica a quella dei suoi colleghi 26. Ora: io credo che questi giudici siano il prototipo delle persone qualunque, uomini di estrazione sociale bassa o comunque non elevata, che esercitano attività le più disparate e che certamente non hanno raffinata cultura giuridica. Eppure, essi ricopersero l’incarico di giudici in un collegio importante quale quello dei recuperatori. Si potrebbe a questo punto controbattere che una delle accuse rivolte da Cicerone a Verre nelle ben note vicende giudiziarie fu proprio di non avere rispettato la legge che regolava la nomina dei giudici civili (la lex Rupilia, che vigeva allora nella provincia di Sicilia 27), il che fu uno dei capi d’accusa a carico La coorte pretoria era in guerra la guardia del corpo del generale, formata in parte da veterani e in parte da giovani appartenenti alla nobiltà romana. Alla coorte pretoria di un governatore di provincia, qual era Verre, appartenevano anche araldi, medici, scrivani, littori. 21 Cic. Verr. II 3.11.28. 22 Cic. Verr. II 3.21.54. 23 Cic. Verr. II 3.28.69. 24 Cic. Verr. II 3.60.137. 25 Cfr. G. Bellardi (a cura di), Le Orazioni di M. Tullio Cicerone, I, Torino 1978, 908 nt. 3. 26 Dal tenore dei testi delle Verrine (in part. Cic. Verr. II 3.28.69: repente Cornelii), per quanto essi possano essere oggetto di dubbi, sembrerebbe che tutti i personaggi che abbiamo menzionato, seppur certamente di condizione socio-giuridica modesta, fossero cives Romani. L’impressione che si trae dal contesto complessivo è che l’oratore intendesse sottolineare a fini spregiativi l’origine straniera di tali soggetti, piuttosto che affermare che erano stranieri. In questo senso, vd. anche M. Genovese, Gli interventi edittali di Verre in materia di decime sicule, Milano 1999, 99 ss., che dà più ampio conto dei dibattiti dottrinari sul punto. 27 Vd. su ciò Cic. Verr. II 2.13.32 ss. Cfr. [F.] Münzer, s.v. ‘Rupilius’ (5), in PWRE. 1.A, Stuttgart 1914, 1229-1230. Ampiamente, M. Genovese, Gli interventi edittali, cit., 74 ss., 88 ss. 20

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dell’imputato ex-propretore. Tuttavia, sembra che, come già osservò Pugliese, in sede puramente civile l’inosservanza delle prescrizioni relative al reclutamento dei giudici non avesse rilevanza, e soltanto in sede penale la sua illiceità potesse manifestarsi 28. Le sentenze emesse da tali giudici irregolarmente nominati erano e restavano valide. Osservazioni analoghe sono consentite dalle Filippiche di Cicerone, nei passi in cui l’oratore contesta la riforma di Antonio, che aveva introdotto una terza decuria oltre alle due dei senatori e dei cavalieri, da cui nominare i giudici. Precisa Cicerone che, in modo simile a quanto aveva fatto Verre, anche Antonio aveva inserito nella lista ballerini e suonatori di cetra, insomma – dice – tutti i suoi compagni di gozzoviglie 29. Esistono poi numerosi altri indici dell’esistenza di un mondo di giudici profondamente diverso da quello che comunemente si ritiene, anche se, non venendo forniti nuovi nomi di individui che ricoprirono l’incarico, essi restano sepolti da una spessa coltre di anonimato. In un bellissimo epigramma di Marziale 30 si legge un fulminante messaggio rivolto a Postumo, avvocato in una causa promossa dallo stesso Marziale 31, che ha querelato il suo vicino per il furto di tre caprette: è inutile che, con fare da grande oratore, egli si dilunghi su ciò che non è pertinente alla discussione, poiché il giudice pretende solo che gli sia fornita la prova dell’abigeato. Nella settima Satira di Giovenale si deplora la miseranda situazione degli intellettuali. Quando si compiange in particolare quella dell’avvocato, a quest’ultimo si ricorda che, dopo essersi formato alla scuola della retorica e della scienza giuridica, egli si ritroverà immancabilmente a discutere di dubbi affrancamenti al cospetto di un giudice bifolco, un giudice sostanzialmente ignorante, dinnanzi al quale le finezze di diritto vanno sprecate 32. Così, G. Pugliese, Il processo civile romano, II, Il processo formulare, cit., 248. Cic. Phil. V 6.15: Atque ego de notis iudicibus dixi: quos minus nostis nolui nominare: saltatores, citharistas, totum denique comissationis Antonianae chorum in tertiam decuriam iudicum scitote esse coniectum. La parola decuria, che propriamente significa ‘decuria’, o ‘gruppo di dieci’, è qui usata in senso tecnico, come ‘collegio’, ‘gruppo’, ‘categoria’, non sempre costituita di dieci componenti, e formata da coloro che sarebbero potuti essere membri di corti giudicanti. Si tratta quindi, in questo caso, a differenza che negli esempi considerati delle Verrine, non di giudici effettivi, ma di potenziali giudici: soggetti iscritti nelle liste, pronti a diventare giudici in caso di nomina ex albo. Si osserva che costoro, pur essendo solo ballerini oppure suonatori di cetra, erano stati ritenuti portatori di requisiti che ne avevano giustificato l’iscrizione nelle liste. 30 Mart. 6.19: Non de vi neque caede nec veneno, / sed lis est mihi de tribus capellis: / vicini queror has abesse furto. / Hoc iudex sibi postulat probari: / tu Cannas Mithridaticumque bellum / et periuria Punici furoris / et Sullas Mariosque Muciosque / magna voce sonas manuque tota. / Iam dic, Postume, de tribus capellis. 31 Volendo credere che la vicenda sia autobiografica, il che può non essere vero. 32 Iuv. Sat. 7.115-117: consedere duces, surgis tu pallidus Aiax / dicturus dubia pro libertate bubulco / iudice. 28 29

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Un altro esempio di giudice incolto e di bassa estrazione sociale potrebbe essere quello cui si accenna in un luogo del Satyricon di Petronio 33. In quest’opera, i due protagonisti Ascilto ed Encolpio si propongono di ottenere indietro, da un contadino che se n’è impadronito, una loro vecchia tunica molto usurata, che tuttavia contiene, in una cucitura interna, un prezioso tesoro. Anche in questa controversia si profila l’ipotesi di affidare a un giudice la soluzione della contesa. Purtroppo, non conosceremo mai tale giudice perché la controversia fu risolta autonomamente dalle parti con un’insolita transazione 34. Possiamo tuttavia arguire che non doveva trattarsi di nulla di molto diverso da un giudice bifolco 35, visto che il valore della causa era minimo: una tunica che viene definita nientemeno che cencio da mendicante (mendici spolium) 36. Ancora una descrizione di giudici così diversi da quelli che la famosa lista di Collinet lascerebbe immaginare, si può trovare nei Saturnalia di Macrobio 37. Petr. Sat. 12.1 ss. Su cui vd. P. Martino, ‘Arbiter’, cit., 50 nt. 104. 35 Al riguardo, va osservato che in Petr. Sat. 14.2, al momento di prendere con l’amico Encolpio la decisione se piegarsi a ricomprare dal contadino la tunica, oppure rischiare di sottoporsi a un processo dall’esito incerto, Ascilto recita l’amaro poemetto che suona: Quid faciant leges ubi sola pecunia regnat / aut ubi paupertas vincere nulla potest? / Ipsi qui Cynica traducunt tempora pera / non numquam nummis vendere verba solent. / Ergo iudicium nihil est nisi publica merces, / atque eques in causa qui sedet empta probat. Si parla in esso, come si vede, di un iudex eques, che potrebbe non essere compatibile con la figura del giudice bifolco di cui discorro nel testo. Ritengo tuttavia che quello del poemetto di Ascilto fosse un testo generale, che faceva riferimento alla frequente circostanza che i giudici nominati dal pretore fossero cavalieri, ma non mi pare che necessariamente esso avesse attinenza al caso di specie (nel quale il giudice doveva essere ancora nominato). 36 Petr. Sat. 13.1. 37 Macrob. Sat. 3.16.14-16: C. Titius … describens enim homines prodigos in forum ad iudicandum ebrios commeantes, quaeque soleant inter se sermocinari, sic ait: «Ludunt alea studiose, delibuti unguentis, scortis stipati. Ubi horae decem sunt, iubent puerum vocari ut comitium eat percontatum quid in foro gestum sit, qui suaserint, qui dissuaserint, quot tribus iusserint, quod vetuerint. Inde ad comitium vadunt ne litem suam faciant. Dum eunt, nulla est in angiporto amphora quam non impleant, quippe qui vescicam plenam vini habeant. Veniunt in comitium, tristes iubent dicere. Quorum negotium est narrant, iudex testes poscit, ipsus it minctum. Ubi redit, ait se omnia audivisse, tabulas poscit, litteras inspicit: vix prae vino sustinet palpebras. Eunt in consilium. Ibi haec oratio: ‘Quid mihi negotii est cum istis nugatoribus? Quin potius potamus mulsum mixto vino Graeco, edimus turdum pinguem bonumque piscem, lupum germanum qui inter duos pontes captus fuit’». Su questo passo, in generale, o sulle tematiche con esso connesse, cfr. H. Hübner, Zur Haftung des ‘iudex, qui litem suam fecit’, in Iura 5 (1954), 200-208; G. Broggini, ‘Iudex arbiterve’, cit., 120 nt. 19; J.M. Kelly, Roman Litigation, Oxford 1966, 106 s.; D. Pugsley, ‘Litem suam facere’, in The Irish Jurist 4 (1969), 351-355; C. Nicolet, Le métier de citoyen, cit., 449 s.; D.N. MacCormick, ‘Iudex qui litem suam fecit’, in Acta Juridica, Essays in Honour of B. Beinart, II, Cape Town 1977, 149165; G. MacCormack, The Liability of the Judge in the Republic and Principate, in ANRW. 2.14, hrsg. von H. Temporini, Berlin - New York 1982, 3-28, in part. 9; A. D’Ors, ‘Litem suam facere’, in SDHI. 48 (1982), 368-394; P. Birks, A New Argument for a Narrow View of ‘litem 33 34

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Anche se questo scrittore visse tra la seconda metà del IV secolo d.C. e la prima del secolo seguente, quando il processo formulare era ormai stato vietato dagli imperatori Costanzo e Costante e non era quindi più in uso, il passo è eloquente perché in esso Macrobio riporta letteralmente un breve brano di C. Tizio, parte di un discorso pronunciato in favore della lex Fannia, una lex sumptuaria risalente al 161 a.C. 38. A Macrobio, in realtà, non interessa fornire una descrizione del comportamento dei giudici romani e in particolare dei loro usi e costumi. Egli è impegnato in una dissertazione sulle abitudini alimentari in generale degli antichi, i quali erano golosi di pesci quali lo storione, seppure fosse assai costoso, o la spigola del Tevere, considerata pregiata specialmente se pescata tra i due ponti Sublicio e Fabricio (o Cestio) 39. È solo una coincidenza che i protagonisti del passo di C. Tizio siano proprio i giudici che devono pronunziare sentenze nel Foro. Ecco quindi che si descrivono i giudici ghiottoni, scialacquatori, crapuloni, che prima giocano a dadi, madidi di unguenti e attorniati da sgualdrine, e poi, ubriachi, preoccupati soltanto di evitarsi l’accusa di giudizi parziali, si recano nel Foro. Giunti in comizio, nient’affatto interessati a ciò che già si sta svolgendo, ordinano che si apra il dibattito e chiamano i testimoni. Ma non stanno neanche ad ascoltarli, perché devono alzarsi per andare ad orinare, tanto hanno la vescica piena di vino. Quindi si riuniscono in consiglio per deliberare. Ma anche lì dimostrano di non avere alcun interesse ai processi: vogliono solo mangiarsi una bella spigola del Tevere. In verità non è ben chiaro quali giudici il brano riguardasse. Kaser ha pensato che l’allusione fosse al iudex unus e ha da tale brano cercato di sostenere la sua ipotesi che il iudex unus giudicasse nel comizio 40. Kelly ha viceversa osservato che nel passo sembra accennarsi a membri di collegi 41. È possibile suam facere’, in TJD. 52 (1984), 373-387; I. Cremades - J. Paricio, La responsabilidad del juez en el derecho romano clásico. ‘Actio adversus iudicem qui litem suam fecit’, in AHDE. 54 (1984), 179-208; F. De Martino, ‘Litem suam facere’, cit., 5-7; F. Lamberti, Riflessioni in tema di ‘litem suam facere’, in Labeo 36 (1990), 218-266; A. Burdese, Sulla responsabilità del ‘iudex privatus’, 158 ss.; Id., In margine alla responsabilità del giudice in diritto romano, in Id., Miscellanea romanistica, Madrid 1994, 101 ss. (ora anche in ‘Fraterna munera’. Studi in onore di Luigi Amirante, Salerno 1998, 53 ss.); O.F. Robinson, The ‘iudex qui litem suam fecerit’ explained, in ZSS. 116 (1999), 195-199, in part. 197; L. Gagliardi, ‘Decemviri’ e ‘centumviri’, cit., 127 nt. 43; C. de Konick, ‘Iudex qui litem suam fecit’. La responsabilité quasidélictuelle du ‘iudex privatus’ dans la procédure formulaire, in Viva vox iuris Romani. Essays in Honour of Johannes Emil Spruit, Amsterdam 2002, 79-88; R. Scevola, La responsabilità del ‘iudex privatus’, Milano 2004, 175 ss. Sulla responsabilità del giudice, vd. in generale anche G. Pugliese, Riflessioni riassuntive e finali, in L’educazione giuridica, III, La responsabilità del giudice, Perugia 1978, 618-639, con cenni al nostro tema a p. 625. 38 Per la datazione vd. Macrob. Sat. 3.17.3 e cfr. ibid. 3.13.13. 39 Sul lupus Tiberinus pescato tra i due ponti, vd. anche Hor. Sat. 2.2.31-33. 40 M. Kaser - K. Hackl, Das römische Zivilprozessrecht, cit., 51. Analogamente: B. Frier, The Rise of the Roman Jurists, cit., 209 nt. 54. 41 J.M. Kelly, Studies in the Civil Judicature, cit., 106 s.

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che la descrizione riguardi collegi, visto che si parla di giudici che si alzano, si allontanano e poi tornano davanti alle parti senza che il dibattimento conosca interruzione, il che lascia supporre che esso continuasse davanti ad altri colleghi (e incidentalmente osservo che il riferimento al iudex qui litem suam facit potrebbe essere decisivo 42 per escludere che si tratti di corti penali 43). È però possibile, a mio parere, che in alternativa la citazione non riguardasse alcun collegio specifico, ma che in modo atecnico riunisse in un unico quadro elementi comuni a vari organi giudicanti, compreso il iudex unus, se si pensa che l’intento dell’oratore Gaio Tizio doveva essere quello di porre in cattiva luce un comportamento alquanto diffuso dei giudici in generale: un comportamento tale che giustificasse pienamente il vigore della lex Fannia 44. Si tratta evidentemente di descrizioni veraci del comportamento dei giudici romani in età formulare: un comportamento che non ci aspetteremmo mai leggendo solo le fonti più tecniche. Riesce certo difficile immaginare che il giudice Aquilio Gallo venga criticato perché si allontana dal processo per orinare, o che il giudice Gellio si rechi in udienza sbronzo: ciò dimostra che i giudici non erano solo quelli che appartenevano alla classe sociale più elevata, ma anche quelli che, d’estrazione plebea 45, giudicavano di caprette e di tuniche stracciate. Di giudici crapuloni fornisce testimonianza perfino lo stesso Cicerone, quando parla degli scagnozzi (canes) di Verre, che avevano l’abitudine di preCfr. R. Scevola, La responsabilità del ‘iudex privatus’, cit., 180 nt. 36. L’atto di litem suam facere era, con ogni probabilità riferito in origine al iudex che facesse sua la res (indicata con la parola lis), oggetto del contendere: era dunque riferito al giudice del processo privato. 44 Osservo infatti che il soggetto grammaticale, nel brano di Macrobio, oscilla tra il singolare e il plurale: iudices ludunt, iubent puerum vocari, ad comitium vadunt, implent amphoram, habent vescicam plenam, veniunt in comitium, iubent dicere. Ma poi iudex testes poscit, it minctum, redit, ait se omnia audivisse, tabulas poscit, litteras inspicit, vix sustinet palpebras. Poi si torna di nuovo al plurale con eunt in consilium. Il brano potrebbe quindi alternativamente indicare sia i collegi (in tal caso, quando il soggetto è plurale, si dovrebbero intendere tutti i giudici del collegio, mentre quando è singolare, il singolo giudice del collegio come individuo) sia il iudex unus (e allora, se il soggetto è plurale, si dovrebbe intendere che l’allusione sia a un gruppo di giudici privati, mentre quando il soggetto è singolare si indicherebbe il singolo iudex unus nelle sue funzioni). È pertanto molto difficile ipotizzare con convinzione a quale degli organi giudicanti fosse il riferimento: forse perché non ve n’era alcuno di specifico. Drastico F. De Martino, ‘Litem suam facere’, cit., 7, che, anche per altre ragioni, conclude: «tutto sommato Macrobio è una fonte scadente e sospetta per la storia della responsabilità dei giudici» (l’autore non sembra però negare al passo attendibilità in sede di analisi sociologica). 45 Che il passo di C. Tizio potesse avere ad oggetto giudici plebei, si può forse intuire da un successivo brano dello stesso Macrobio (Sat. 3.17.4), che cita Sammonico Sereno (dotto ricercatore di curiosità erudite dei secoli II e III), ove spiega le ragioni che portarono all’approvazione della legge Fannia: afferma che il costume di recarsi nel comizio madidi di vino era più abituale proprio per la classe dei plebei (plerique ex plebe Romana vino madidi in comitium venirent et ebrii de reipublicae salute consulerent). 42 43

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sentarsi per il processo quando ancora non avevano smaltito la sbornia che si erano presi 46. Ma a conferma dell’esistenza dei due contemporanei mondi dei giudici, è interessante notare come lo stesso Arpinate in un altro luogo 47, questa volta parlando davanti a un compassato collegio di giudici penali che non intende inimicarsi, descriva i giudici in modo letteralmente contrario rispetto a come li ritrae nel passo riportato dalle Verrine. Sostiene qui che ben diverso è l’aspetto dei giudici da quello dei crapuloni, o dei gozzovigliatori – di cui dirà Macrobio – e che pertanto chi è abituato a parlare in faceti convivii davanti a una coppa di vino, si troverebbe in difficoltà a fungere da testimone nel Foro, di fronte ai banchi della corte. È evidente che l’illustre oratore ora nascondeva, ora riscopriva certi aspetti dell’ambiente giudiziario – quei particolari aspetti che non doveva egli frequentare spesso in prima persona – secondo quanto ritenesse utile per i suoi scopi contingenti. Credo di avere illustrato quale fosse quel sottobosco che ho in principio chiamato il mondo sommerso dei giudici: un mondo che la storiografia tradizionale apparentemente non ci tramanda, ma che un esame approfondito e attento è in grado di rivelare. Un mondo che tuttavia, rispetto all’altro, è non meno vero. Siamo a questo punto in grado di affacciare un tentativo di inquadramento dei giudici romani in teoriche categorie. È fin qui emerso, dal breve esame che si è condotto, che nelle fonti sembrano contrapporsi due distinte visioni della figura del giudicante (sia esso iudex unus, siano essi collegi): da un lato, attestazioni di profonda stima, fiducia, integrità morale, dall’altro immagini descrittive e concrete di giudici reali, che perdono quell’aura di perfezione morale e si rivelano se non di bassi costumi, almeno capaci di comportamenti non incensurabili. Occorre domandarsi quale dei due fosse il giudice comune. Io credo che la vera figura del giudice non sia la sintesi da ricavarsi dai due estremi, ma anzi che i due estremi fossero entrambi reali. Insomma, i giudici romani dovevano essere eterogenei, potevano appartenere a ciascuna delle classi sociali, potevano essere ricchi o poveri, colti o incolti, urbani o rustici 48. 46 Cic. Verr. II 3.11.28: Veniendum erat ad eos contra Apronium qui nondum Aproniani convivi crapulam exhalassent. 47 Cic. Cael. 28.67: Quam volent in conviviis faceti, dicaces, non numquam etiam ad vinum diserti sint, alia fori vis est, alia triclini, alia subselliorum ratio, alia lectorum; non idem iudicum comissatorumque conspectus; lux denique longe alia est solis, alia lychnorum. La Pro Caelio è, come detto nel testo, orazione recitata davanti a giudici penali. Tuttavia, il riferimento ai iudices di cui nel passo riportato, sembra generico e mi pare quindi che possa essere inteso come allusivo del pari ai giudici civili. Sulla Pro Caelio, vd. M.R. Salzman, Cicero, the ‘Megalenses’ and the Defense of Caelius, in AJPh. 103 (1982), 299-304. 48 Sul concetto di rusticitas (non però dei giudici, bensì delle parti), in particolare in relazione alle liti processuali, vd. T. Mayer-Maly, ‘Rusticitas’, in Studi Sanfilippo, I, Milano

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La lista di Collinet ha considerato solo la prima metà dei giudici romani, trascurando l’altra metà. C’era infatti un altro gruppo di giudici, profondamente diversi dai primi, e forse di quelli più numerosi, di cui notizie precise non sono giunte a noi. Può essere utile domandarsi perché siano a noi noti i giudici privati elencati da Collinet. Occorre esaminare brevemente le controversie sulle quali tali giudici – personalità sempre di spicco o per cultura, o per censo, o per incarichi nella res publica – erano chiamati a pronunziarsi. Si tratta infatti sempre di causes célèbres 49: célèbres o per la fama delle parti o per l’importanza di coloro che vi recitavano le arringhe. Oppure ancora celebri per il loro contenuto e per la materia che vi era discussa 50. Quando non si tratta di cause celebri, bensì solo di controversie che non siano importanti per alcuna ragione oggettiva, ne veniamo a conoscenza per ragioni eminentemente soggettive, direi autobiografiche. In altre parole, le conosciamo solo perché chi fu chiamato a esservi giudice era uno scrittore, il quale decise di raccontare in prosa o in versi o in forma epistolare di quella sua esperienza e così la notizia è stata tramandata a i posteri (Ovidio, Gellio e Bruto nell’epistola a Cicerone). La stessa dicotomia propria dell’ambiente dei giudici, si può ricavare anche dai riferimenti delle fonti al mondo degli avvocati, che egualmente appare assai eterogeneo. La già citata Satira VII di Giovenale è particolarmente eloquente. In un lungo passo 51, il poeta tende a sminuire il mito per cui tutti gli avvocati sarebbero autori di colossali guadagni. In realtà, sottolinea Giovenale, gli avvocati autoalimentano tale mito perché hanno interesse ad apparire più ricchi di quanto non siano, allo scopo di acquistare credibilità presso i potenziali clienti. Ma la vita quotidiana dell’avvocato è ben diversa: essi spesso sono costretti a contrarre debiti e l’auriga di un imperatore guadagna cento volte più di loro. Se un avvocato vuole guadagnare veramente, dice la satira, deve emigrare in provincia, Gallia o Africa. Nei fatti, gli avvocati (il riferimento è sempre palesemente ai civilisti) spesso trattano di affari di poco valore, davanti ai giudici bifolchi che già

1982, 309-347, in part. 323 ss. Cfr. anche J.M. Froeschl, ‘Imperitia litterarum’, in ZSS. 117 (1987), 85-155. 49 Di causes célèbres parlano vari altri autori: L. Wenger, Institutionen des römischen Zivilprozessrecht, München 1925, 58 e M. Lemosse, ‘Cognitio’. Étude sur le role du juge dans l’instruction du procès civil antique, Paris 1944, 171 (a proposito dei giudizi centumvirali); J.M. Kelly, Roman Litigation, cit., p. 49 (con riferimento ai processi in cui arringava Cicerone). 50 E, infatti, il § 8.2 dell’opera di Valerio Massimo, che ci ha tramandato notizia di ben tre processi privati, si intitola De privatis iudiciis insignibus. 51 Iuv. Sat. 7.106-149.

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conosciamo. E i loro compensi sono bassissimi 52: se parli in una sola udienza avrai prosciutto, tonno, cipolle, vinello; se parli in quattro, allora acquisirai diritto a contropartita in danaro: un aureo, cioè cento sesterzi 53. Ma appare anche che gli avvocati non erano tutti uguali: Cicerone guadagnava duecento sesterzi, immaginiamo a udienza 54. Questo perché egli trattava le cause più importanti e di maggior valore e quindi era pagato assai di più rispetto alla massa degli altri avvocati. Il sapore agrodolce del tenore di vita dell’avvocato romano emerge a tinte chiare anche dagli epigrammi di Marziale. Questo autore, si sa, descriveva la società più mondana della Roma dei Flavi e pertanto l’avvocato che più frequentemente si incontra nei suoi brevi componimenti è quello ricco, che difende clienti facoltosi dai quali può aspettarsi generose ricompense. Come è il caso di Paolo, al quale il poeta augura di ricevere doni preziosi dal potente amico o dal famoso accusato da lui difesi 55. E Marziale dice di sé, che, se trascurando la composizione dei suoi epigrammi, si dedicasse alla carriera forense, molti marinai gli porterebbero vasi colmi d’olio dalla Spagna, e la sua borsa diventerebbe 52 Sul tema delle conventiones aventi a oggetto il compenso per l’esercizio dell’attività forense, vd. G. Coppola, Cultura e potere. Il lavoro intellettuale nel mondo romano, Milano 1994, 58 ss., 186 ss. e in part. 187 s. nt. 101. Sul rapporto tra il divieto, introdotto dalla lex Cincia nel 204 a.C., di percepire compensi per i patricinii in giudizio e i guadagni degli avvocati attestati dalle fonti, vd. recentemente V. Angelini, Augusto e l’onorario forense (Nota a Cass. Dio 54,18,2), in ‘Societas’ – ‘Ius’. ‘Munuscula’ di allievi a Feliciano Serrao, Napoli 1999, 1-13. Sulla lex Cincia, J. Denoyez, Les donations visées par la loi ‘Cincia’, in Iura 2 (1951), 146-152; F. Casavola, ‘Lex Cincia’. Contributo alla storia delle origini della donazione romana, Napoli 1960; G. Longo, s.v. ‘Lex Cincia de donis et muneribus’, in NNDI. 9, Torino 1963, 803-804; S. Broise, Appunti sull’‘animus donandi’, in BIDR. 67 (1964), 227-246; Id., ‘Animus donandi’. Concetto romano e suoi riflessi sulla dogmatica odierna, I, Pisa 1975, 60; P. Stein, ‘Lex Cincia’, in Athenaeum 63 (1985), 145-153; A. González, The Possible Motivation of the ‘Lex Cincia de donis et muneribus’, in RIDA. 34 (1987), 161-171. 53 Iuv. Sat. 7.119-123: quod vocis pretium? siccus petasunculus et vas / pelamydum aut veteres, Maurorum epimenia, bulbi / aut vinum Tiberi devectum, quinque lagonae. / si quater egisti, si contigit aureus unus, / inde cadunt partes ex foedere pragmaticorum. In connessione con questi versi, si vedano anche i due subito seguenti, dai quali E. Flintoff (New Light on the Early Life of Juvenal, in Wiener Studien 8 [1974], 156-159) ha desunto che siano autobiografici i cenni che il poeta riferisce all’attività di oratore, o meglio di declamatore. Conferme in tal senso si trovano in effetti sia in Vita Iuv., sia in Mart. 7.91.1 (cfr., conforme in tal senso, anche P. Frassinetti, in P. Frassinetti - L. Di Salvo [a cura di], Aulo Persio Flacco e Decimo Giunio Giovenale. Satire, Torino 1979, 306 nt. 33). Per Vita Iuv. si consideri l’edizione oggi di riferimento, P. Wessner, Scholia in Iuvenalem vetustiora, Lipsiae 1931 (rist. Stutgardiae 1967). Vd. altresì, tra le altre edizioni, O. Jahn, Iunii Iuvenalis Saturarum libri V cum scholiis veteribus, Berlin 1851; J. Dürr, Das Leben Juvenals, Ulm 1888. In dottrina, H.E. Stampini, De D. Iunii Juvenalis vita, in RFIC. 9 (1881), 1-68 (estratto); G. Brugnoli, Vita Iuvenalis, in StudUrb. 37 (1963), 5-14. 54 Iuv. Sat. 7.139-140: Ciceroni nemo ducentos / nunc dederit nummos, nisi fulserit anulus ingens. 55 Mart. 7.72. Cfr. vv. 4-6: sed lances ferat et scyphos avorum / aut grandis reus aut potens amicus: / seu quod te potius iuvat capitque.

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sporca di monete d’ogni tipo 56. E, ancora più esplicitamente, ecco un altro epigramma: «sarai ricco se farai l’avvocato» avrebbe detto a Marziale un amico cui egli aveva chiesto in prestito una grossa somma di denaro 57. Ma è sempre lo stesso Marziale che ci dice anche che se l’avvocato difende clienti di vario status riceverà da loro doni commisurati alla loro posizione sociale. È questo il caso di Restituto 58, cui il poeta augura di ricevere, per il suo compleanno, tuniche di porpora fenicia, abiti conviviali, vasi cesellati dai clienti più ricchi, ma anche lepri, capretti e pesci pescati nel mare dai rustici 59. Dunque, così come tra i giudici, viene segnalata grande sperequazione anche tra gli avvocati che appaiono perciò tutt’altro che una categoria omogenea 60. Mi pare quindi di poter concludere osservando che l’indagine sin qui condotta ha consentito di individuare due sotto-categorie all’interno della categoria 56 Mart. 5.16. Cfr. vv. 5-8: Nam si falciferi defendere templa Tonantis / sollicitisque velim vendere verba reis, / plurimus Hispanas mittet mihi nauta metretas / et fiet vario sordidus aere sinus. 57 Mart. 2.30: Mutua viginti sestertia forte rogabam, / quae vel donanti non grave munus erat. / Quippe rogabatur felixque vetusque sodalis / et cuius laxas arca flagellat opes. / Is mihi ‘Dives eris, si causas egeris’ inquit. / Quod peto da, Gai: non peto consilium. 58 Sembra costui l’avvocato Claudius Restitutus di cui in Plin. epist. 3.9.16. 59 Mart. 10.87. Cfr. vv. 8-16: Certent muneribus beatiores: / Agrippae tumidus negotiator / Cadmi municipes ferat lacernas; / pugnorum reus ebriaeque noctis / cenatoria mittat advocato; / infamata virum puella vicit, / veros sardonychas, sed ipsa tradat; / mirator veterum senex avorum / donet Phidiaci toreuma caeli. Vd. poi vv. 17-18: venator leporem, colonus haedum, / piscator ferat aequorum rapinas. Si confronti, in argomento, anche l’epigramma di Lucillio riportato in Anth. Palat. 11.141. 60 Sull’avvocato romano, in generale, vd. M. Grellet-Dumazeau, Le barreau romain, Paris 1858 (rist. anast. Roma 1972); M. Travers, Les Corporations d’avocats sous l’empire romain, Paris 1894; A. Pierantoni, Gli avvocati dell’antica Roma, Roma 1896; P. Rasi, s.v. Avvocati e procuratori (diritto romano), in NNDI. 1.2, Torino 1958, 1662-1663; P. Pescani, ‘Honorarium’. Studi sul lavoro nel diritto romano, Trieste 1961; Id., s.v. Onorari, in NNDI. 11, Torino 1965, 928-932; N. Tamassia, Avvocatura e milizia nell’impero romano, in Scritti di Storia giuridica pubblicati a cura della facoltà di giurisprudenza dell’Università di Padova, I, Padova 1964, 229-248; K. Visky, Retribuzioni per il lavoro giuridico nelle fonti del diritto romano, in Iura 15 (1964), 1-31, in part. 10 ss.; K.Z. Méhész, ‘Advocatus romanus’, Buenos Aires 1971; A.A. de Castro Correia, Breve apanhado sobre a história da advocacia em Roma, in Revista da Faculdade de Direito. Universidade de São Paulo, 79 (1984), 39-62; B. Rantz, Valère Maxime 8,3. Des avocates à Rome?, in RIDA. 33 (1986), 179-188; V. Angelini, ‘Metuendus ingratus’ (Avvocato e cliente in una pagina di Quintiliano), in Studi per Luigi De Sarlo, Milano 1989, 1-11; J.M. David, Le patronat judiciaire au dernier siècle de la république Romaine, Paris 1992; J.A. Crook, Legal Advocacy in the Roman World, London 1995; L. Rodríguez Ennes, Reflexiones entorno al origen de los honorarios de los advocati, in SDHI. 60 (1994), 361-365 (ora anche in J. Paricio [cur.], Poder Politico y derecho en la Roma clásica, Madrid 1996, 133 ss.); A.A. Dimopoulou, La rémunération de l’assistance en justice. Étude sur la relation avocat-plaideur à Rome, Athina - Komotini 1999, in part. 241 ss.; G. Sposìto, Il luogo dell’oratore. Argomentazione topica e retorica forense in Cicerone, Napoli 2001; H.M.F. Madeira, História da advocacia: origens da professâo de advogado no direito romano, Sâo Paulo 2002, 19-85.

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ipotetica del giudice romano: due modelli, due figure di giudicante, che convivevano sotto lo stesso cielo e che sedevano sui medesimi subsellia, ma che trattavano cause di materie, di valore e su argomenti diversi, che percepivano compensi discrepanti, che venivano aditi da coppie di litiganti appartenenti a classi sociali differenti, che ascoltavano avvocati eterogenei. Questa è la differenza principale tra il giudice moderno e il giudice romano dell’epoca formulare (e probabilmente anche delle legis actiones). Nei Paesi moderni quella di giudice è una professione che garantisce solitamente l’appartenenza a un certo ceto sociale, che per lo più non si colloca tra gl’infimi. Non così a Roma, dove essere giudici significava essere chiamati per qualche giorno ad abbandonare la propria occupazione quotidiana, ammesso che se ne fosse avuta una, con conseguente perdita di tempo e di lavoro (anche se i romani non erano certo ossessionati dall’idea di trascurare il lavoro 61), per conoscere e giudicare gratuitamente 62 controversie sorte tra i concittadini. Essere giudici a Roma, quindi, da un punto di vista sociale, a priori, non significava nulla, atteso che quantomeno tutti i cittadini maggiori di età e sani di mente potevano esserlo, quando fossero stati nominati in base all’accordo delle parti litiganti. A partire da questo inquadramento dei giudici romani in due raggruppamenti, uno meno numeroso, anche se più documentato dalle fonti, e l’altro più numeroso, anche se meno conosciuto nei dettagli, ho cercato in seconda istanza di indagare se esistessero caratteristiche tendenzialmente comuni all’uno e all’altro dei due gruppi. La caratteristica che mi pare meglio documentata nelle fonti è legata alla struttura peculiare del processo romano, per cui il iudex unus era scelto tra persone che non necessariamente avevano una preparazione nel campo del diritto. È frequentemente attestata nelle fonti letterarie quella che possiamo chiamare l’imperitia iuris del giudice 63. 61 Sul tema vd. W.E. Heitland, ‘Agricola’. A Study of Agriculture and Rustic Life in the Graeco-Roman World from the Point of View of Labour, Cambridge 1921; A. Tilgher, ‘Homo faber’. Storia del concetto di lavoro nella civiltà occidentale, Roma 1929; F. Battaglia, Filosofia del lavoro, Bologna 1951; P. Jaccard, Storia sociale del lavoro (1960), trad. it. di M. Massimi, Roma 1963; F.M. De Robertis, Lavoro e lavoratori nel mondo romano, Bari 1963; P. Vernant, Mito e pensiero presso i Greci. Studi di psicologia storica (1965), trad. it. di M. Romano e B. Bravo, Torino 1970, in part. 163-216; C. Mossé, Le travail en Grèce et a Rome, Paris 19712; A. Negri, Filosofia del lavoro. Storia antologica, I, Dalle civiltà orientali al pensiero cristiano antico, Milano 1980; I. Lana, L’idea del lavoro a Roma, Torino 1984, 31-53; A. Schiavone, La storia spezzata. Roma antica e occidente moderno, Bari 1996, in part. 44 s., 149 ss. 62 L’attività dei giudicanti non era retribuita: vd. M. Wlassak, Der Judikationsbefehl der römischen Prozesse. Mit Beitragen zur Scheidung des privaten und offentlichen Rechtes, Wien 1921, 27-29; M. Kaser - K. Hackl, Das römische Zivilprozessrecht, cit., 151 ss., 192 ss.; O. Behrends, Die römische Geschworenenverfassung, Göttingen 1970, 118 s.; B. Frier, The Rise of the Roman Jurists, cit., 201. 63 Sul tema vd. M. Peachin, ‘Iudex vice Caesaris’. Deputy Emperors and the Administration of Justice during the Principate, Stuttgart 1996, 10 ss.

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Il caso più significativo e noto è quello di Aulo Gellio. Quando per la prima volta nella sua vita fu nominato dal pretore giudice in una controversia di diritto civile – egli scrive 64 – dovette procurarsi i manuali che trattavano dell’officium iudicis, giacché ignorava perfino i fondamenti della procedura apud iudicem. È evidente che Gellio, persona certamente di ampia cultura e di considerevole erudizione, non era esperto in diritto. Il dilemma più grande fu per lui quando giunse il momento di emanare la sentenza. La controversia era fra un tale che asseriva di avere pagato a un altro una somma di denaro in contanti, della quale chiedeva in giudizio la restituzione, e l’altro che negava ogni cosa. Gellio si trovò in grave incertezza perché, oltre ad essere inesperto in diritto e quindi in difficoltà ad orientarsi sul terreno strettamente giuridico, non riusciva nemmeno a comprendere come esattamente si fossero svolti i fatti, in quanto l’attore non riusciva a provare il presunto pagamento. A quel punto, in imbarazzo sia per quanto riguardava il fatto, sia per quanto riguardava il diritto, Gellio si rivolse a considerare le qualità delle due persone. L’attore era persona conosciuta per la sua specchiata onestà, mentre il convenuto per la sua condotta disonesta 65. Ebbene: in quel caso l’inesperienza del giudice Gellio fu sopraffatta dalla rilevanza assegnata all’elemento della conoscenza delle parti. Gellio infatti non ebbe il coraggio di condannare una persona che conosceva come retta e onesta, nonostante che essa non fosse stata in grado di dimostrare il proprio diritto. Fu così che pronunziò che la causa sibi non liquebat 66. Altre informazioni rilevanti provengono da Quintiliano. Nella sua Institutio Oratoria, in numerosi passi insegna ai suoi discepoli che quando si troveranno a parlare davanti a un giudice, essi dovranno essere in grado di adattare il loro discorso, quanto a grado di difficoltà e quanto a genere di argomentazioni Gell. 14.2. Vd. in part. Gell. 14.2.5, 14.2.10. 66 Su questo passo vd. tra gli altri P. De Francisci, La prova giudiziale a proposito di Gell. N. A. 14, 2, in Helikon 1 (1961), 591-604; G.I. Luzzatto, In tema di origine nel processo ‘extra ordinem’ (Lineamenti critici e ricostruttivi), in Studi in onore di E. Volterra, Milano 1969, 665 ss., in part. 678; J. Paricio, ‘Iurare sibi non liquere’, in Atti del II seminario romanistico Gardesano, Milano 1988, 413 ss.; T. Mayer-Maly, ‘Iurare sibi non liquere’ und Rechtsverweigerungsverbot, in Verfahrensgarantien im nationalen und internationalen Prozessrecht. Festschrift F. Matscher, Wien 1993, 349-354; G. Polara, ‘Iuravi mihi non liquere’. Autonomia del giudice e dovere di giudicare, in Id. (a cura di), La prova nel processo romano. Scritti vari, Milano 1997, 159-188; D. Nörr, L’esperienza giuridica di Gellio (Noctes Atticae XIV 2), in Filellenismo e tradizionalismo nei primi due secoli dell’impero, Roma 1996, 33-56. Vd. anche M. Lemosse, Recherches sur l’histoire du serment de ‘calumnia’, in TJD. 21 (1953), 30-54, in part. 36 nt. 24; L.A. Holford-Strevens, Gellius, in RLAC. 9 (1976), 1049-1055; Id., Towards a Chronology of Aulus Gellius, in Latomus 36 (1977), 93-109; Id., Facts and Fiction in Aulus Gellius, in LCM. 7 (1982), 65-68; Id., More Notes on Aulus Gellius, in LCM. 9 (1984), 146-151; Id., A New Gellius, in CR. 37 (1987), 36-39; Id., Aulus Gellius, London 1988; M.L. Astarita, La cultura nelle ‘Noctes Atticae’, Catania 1993 (in part. «Gellio giudice», 133 ss.); C. Buzzacchi, L’abuso del processo, cit., 115 s. 64 65

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svolte, alla capacità che il loro interlocutore manifesterà di saperli comprendere: molto spesso, infatti, si troveranno di fronte un giudice del tutto sfornito di ogni esperienza tecnica e pertanto incapace di cogliere il senso di dissertazioni eccessivamente ricche o intricate. Fra i tanti, il luogo senza dubbio più illuminante, a questo riguardo, è quello in cui il maestro considera se possa a ragione sostenersi che la retorica sia un’arte. Alcuni lo negano, nella considerazione del fatto che essa farebbe ricorso a mezzi illeciti, quando dice il falso e commuove gli affetti. Quintiliano si oppone fermamente a codesta opinione 67: né l’uno né l’altro dei rilievi mossi alla retorica gli paiono condivisibili, giacché essi non rappresentano motivi di vergogna essendo retto l’ideale che li determina. Qualora infatti non sia possibile condurre altrimenti il giudice all’equità, allora sarà conveniente e non disdicevole talvolta mentire e fare leva sui sentimenti. Ma qual è la causa per cui spesso non sarà possibile condurre il giudice all’equità se non mentendogli o commuovendolo? Questo è il luogo nodale della testimonianza: imperiti enim iudicant et qui frequenter in hoc ipsum fallendi sint, ne errent. Il fatto è, dice Quintiliano, che giudicano persone non esperte di diritto, a tal punto che debbono spesso essere tratte in inganno proprio perché non sbaglino nel sentenziare. L’affermazione è qui generica e generalizzata: non vi sono specificazioni o distinzioni riguardo all’estrazione sociale, alla provenienza e alla condizione economica dei giudici. Essa comprende tutti, tanto quelli più in vista, quanto quelli che ho chiamato ‘del mondo sommerso’ 68: semplicemente, imperiti enim iudicant 69. Come conclusione di questa breve indagine vorrei adesso osservare che la nomina del giudice per mezzo dell’accordo delle parti, rappresentava una buona giustificazione, nonché un valido antidoto contro l’assenza di preparazione giuridica di quello 70. Mi spiego meglio. Essa era una giustificazione perché in 67 Quint. inst. or. 2.17.27-28: [27] Quorum neutrum est turpe, cum ex bona ratione proficiscitur, ideoque nec vitium; nam et mendacium dicere etiam sapienti aliquando concessum est, et adfectus, si aliter ad aequitatem perduci iudex non poterit, necessario movebit orator: imperiti enim iudicant et qui frequenter in hoc ipsum fallendi sint, ne errent. [28] Nam si mihi sapientes iudices dentur, sapientium contiones atque omne consilium, nihil invidia valeat, nihil gratia, nihil opinio praesumpta falsique testes, perquam sit exiguus eloquentiae locus et prope in sola delectatione ponatur. 68 Ci si potrebbe semmai domandare se il riferimento sia a giudici civili o penali. Probabilmente la definizione è ancora una volta onnicomprensiva, visto che al paragrafo 28 si parla di iudices (cioè giudici genericamente intesi), di contiones (cioè collegi, di nuovo: genericamente intesi) e di consilia (del iudex unus, giudice privato). 69 Di iudices imperiti parla anche Sen. benef. 3.7.7, su cui F. La Rosa, ‘Decemviri’ e ‘centumviri’, in Labeo 4 (1958), 14-54, in part. 48. 70 Su questo tema cfr. J. Paricio, Note sulla sicurezza giuridica in Roma, in La certezza del diritto nell’esperienza giuridica romana, Padova 1987, 101 ss., il quale sostiene che la scelta del giudice privato effettuata liberamente dalle parti costituisse un elemento di certezza (o sicurezza) del diritto nel sistema processuale romano. Cfr. anche A. Burdese, Sulla responsabilità del ‘iudex privatus’, cit., 184.

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tal modo veniva scusata la sua impreparazione giuridica, nel senso che – in un sistema ove esisteva un solo grado di giudizio – le parti non si sarebbero poi potute lamentare dell’ignoranza iuris di un giudice che esse stesse avevano scelto liberamente. La nomina consensuale costituiva peraltro anche un antidoto contro il rischio di un’eccessiva influenza della personalità di uno solo dei due contendenti: infatti, in sede di accordo sulla nomina del giudice, ciascuna delle due parti avrebbe insistito per ottenere quel giudice sul quale avesse ritenuto di poter esercitare influenza e quindi, ove si fosse raggiunto l’accordo, ciascuna delle due parti sarebbe stata intimamente convinta di avere raggiunto il proprio scopo e pertanto si sarebbe ritenuta sufficientemente tutelata dal giudice. È necessario tuttavia compiere infine alcune riflessioni sul concetto di ‘assenza di preparazione giuridica’, che deve essere inteso unicamente in senso tecnico, senza sminuire il ruolo dei giudicanti. Ricordiamo l’affermazione di Collinet: «les parties ne s’en remettraient pas à un homme sans conaissance juridiques ou au moins sans l’expérience des affaires ou sans culture». Ritengo che si debba dissentire dalla prima parte di questa frase: credo di avere sufficientemente indicato che non è sostenibile che le parti non si rimettessero a un giudice privo di conoscenza giuridica, ciò che invece avveniva assai spesso 71. 71 Per una impostazione dell’argomento circa l’ignoranza dei giudici privati, diametralmente opposta alla mia, vd. comunque F. De Martino, ‘Litem suam facere’, cit., 21, che afferma: «Nell’età repubblicana dall’età arcaica in poi e fino alle riforme graccane ed alle lotte successive, il munus iudiciarium era riservato ai senatori e solo da quelle riforme in poi fu esteso ai cavalieri con alterne vicende. I senatori erano spesso esperti del diritto, allorché la giurisprudenza era un’arte coltivata da coloro che si dedicavano alla politica. Gli studi più recenti sulla nascita ed evoluzione della giurisprudenza, hanno sempre più chiaramente posto in risalto il legame fra politica e diritto, fra nobilitas e giurisprudenza. Il giudice, secondo il diffuso uso romano, poteva avere un consilium di esperti o sentire l’opinione di giuristi. I casi di ignoranza o scarsa conoscenza del diritto dovevano essere rari». De Martino non sembra dunque persuaso del fatto – da me sin qui sostenuto – che i giudici privati potessero essere (e spesso fossero) imperiti. Il pensiero dello studioso napoletano, nel luogo citato, mi pare perfettamente coerente con l’opinione seriamente dubitativa (vd. op. cit., 22) che egli manifesta circa la possibilità che le parti nominassero giudici privati extra album. Il punctum dolens, tuttavia, è proprio che le fonti sin qui esaminate sembrerebbero invece deporre per la tesi opposta, per cui molto spesso i giudici non venivano scelti dalle liste e perciò potevano non essere senatori o cavalieri. Mi pare dunque di potere sommessamente precisare che quanto De Martino afferma circa il fatto che «la giurisprudenza era un’arte coltivata da coloro che si dedicavano alla politica», può al limite essere riferito ai giuristi, che certamente erano iurisperiti, ma giammai può essere ritenuto vero per i giudici, che invece potevano essere e spesso erano iuris imperiti. La ragione risiede in ciò, che i giuristi erano professionisti, i giudici non lo erano. A smentire testualmente De Martino può valere il passo di Quintiliano già citato, imperiti enim iudicant et qui frequenter in hoc ipsum fallendi sint, ne errent (inst. or. 2.17.27). Osservo inoltre che, come esattamente afferma l’illustre studioso, il giudice ben appunto poteva essere coadiuvato da un consilium di (più o meno) esperti, ma – deduco – non necessariamente egli doveva esserne coadiuvato. Mancano dati al riguardo, ma è ragionevole supporre che la presenza del consilium fosse sempre più infrequente al

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Non si può invece dissentire dalla seconda parte di tale affermazione, che riconosce ‘esperienza degli affari’ e ‘cultura’ ai giudici. Naturalmente, bisogna intendersi su che cosa si indichi con il termine cultura. Non si può pensare alla cultura classica, erudita di un Gellio, o di un Cicerone. Esisteva tutto un universo di giudici che verosimilmente non aveva compiuto alcun tipo di studi, a cominciare dai giudici liberti, per proseguire con i giudici contadini e così via. Come cultura si deve intendere tutto un bagaglio di conoscenze, anche pratiche e legate al buon senso, connesse con il mondo in cui si vive. Si comprende che queste caratterizzazioni della figura del iudex unus erano la conseguenza diretta del sistema romano fondato sulla divisione in due parti del processo: una prima parte in cui il pretore provvedeva all’impostazione tecnico-giuridica della controversia e una seconda parte in cui la risoluzione di quella controversia era demandata a un giudice, la cui nomina era espressione dell’autonomia delle parti. Il principio della nomina consensuale dei giudici permetteva di conseguire un vantaggio importante, quello di scegliere, per ogni tipo di controversia, quella persona che, seppur digiuna di diritto, fosse esperta di quel mondo nel quale la controversia era sorta e fosse quindi la più indicata per giudicarlo: un pastore in controversie fra pastori, un contadino in cause fra contadini 72.

diminuire dell’importanza e del valore delle controversie trattate e quindi anche al diminuire della competenza strettamente giuridica del giudice. Da ciò si può inferire che, molto più spesso, il privato cittadino che (senza la necessità del suo consenso: cfr. J.M. Kelly, Roman Litigation, cit., p. 112) si trovava catapultato dalla campagna al giudiziale subsellium con atto del pretore, si trovava anche assolutamente solo (solo – s’intende – con il suo personale bagaglio di conoscenze), al momento di assumere la sua decisione. 72 Si ricordi, a questo punto, il caso di Cremete, rusticus chiamato a risolvere una questione di confine tra suoi vicini di casa (Ter. Heaut. 498-502). Si comprende perché a suo luogo scrissi che è interessante osservare che i due litiganti della commedia erano, a loro volta, due rustici, contadini esattamente come Cremes (supra, nel testo, ap. nt. 18).

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ALBERTO MAFFI

‘ADULESCENTES’ E ‘MERETRICES’ FRA PLAUTO E LA GIURISPRUDENZA

Estratto da

DIRITTO E TEATRO IN GRECIA E A ROMA A cura di Eva Cantarella e Lorenzo Gagliardi Milano 2007

Alberto Maffi

‘ADULESCENTES’ E ‘MERETRICES’ FRA PLAUTO E LA GIURISPRUDENZA

1. – Come è ben noto, nell’intreccio delle commedie plautine gioca un ruolo di rilievo il rapporto padre-figlio. Lasciando da parte le implicazioni sociali che attengono a tale rapporto e gli stessi aspetti letterari 1, ci interessa qui un particolare risvolto economico-giuridico di quel rapporto che sta al centro di molte commedie. Il figlio, definito di norma come un adulescens, quindi tendenzialmente minore di 25 anni 2, è qualificato spesso come luxuriosus. Tale luxuria, considerata una conseguenza ‘normale’ dell’età in questione, si manifesta soprattutto nell’attrazione che il giovane prova nei confronti di una meretrice. Per ottenere i favori della donna, generalmente presentata come schiava di un lenone, occorre molto denaro, molto più di quello che il giovane, filius familias in potestate, ha a disposizione nel suo peculium 3. Si tratta quindi, spesso con l’aiuto determinante di uno schiavo, di reperire il denaro necessario allo scopo, o sottraendolo al patrimonio paterno (con operazioni condotte normalmente di * Università degli Studi di Milano-Bicocca. 1 Vd. in questo stesso volume il contributo di M.V. Bramante, ‘Patres’, ‘filii’ e ‘filiae’ nelle commedie di Plauto. Note sul diritto nel teatro. 2 Ciò ha la sua importanza visto che la dottrina unanime, sulla base di due celebri passi plautini, ritiene che la lex Laetoria sia stata emanata proprio nel periodo in cui Plauto componeva le sue commedie (vd. S. Di Salvo, ‘Lex Laetoria’, Napoli 1979 e M. Elster, Die Gesetze der mittleren römischen Republik, Darmstadt 2003, 308-312); anzi, E. Costa, Il diritto romano nelle commedie di Plauto, Torino 1890, ha addirittura ritenuto che si possano distinguere le commedie scritte prima della legge da quelle successive. Per il carattere atecnico della qualifica di adulescens vd. tuttavia M. Kaser, Das römische Privatrecht, I2, München 1971, 276 nt. 23. 3 Da alcuni passi risulta chiaro che la nozione di peculium del filius familias è già consolidata. Sulla rilevanza di questo particolare atteggiarsi del rapporto padre-figlio vd. di recente E. Sergi, Patrimonio e scambi commerciali: metafore e teatro in Plauto, Messina 1997.

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nascosto, clam) oppure ordendo una frode ai danni del lenone. Un’alternativa prospettata come possibile, ma più difficilmente attuabile, consiste nel rapire la ragazza, sottraendola così alle grinfie del lenone. 2. – Nel valutare il modo in cui Plauto presenta questo nodo fondamentale dell’intreccio di molte delle sue commedie, occorre naturalmente affrontare subito il problema dell’eventuale modello greco. Ora, non c’è dubbio che nelle commedie della Nea situazioni di questo genere fossero presenti 4 e che esse si conformino a uno stereotipo letterario che poteva facilmente essere trasposto tal quale nella commedia romana e che d’altronde si ritrova quasi identico nei Dialoghi delle cortigiane di Luciano. Tuttavia mi pare altrettanto incontrovertibile che non si tratta di situazioni ‘romanzesche’, ma che lo stereotipo letterario corrisponde a uno stereotipo sociale che affonda le sue radici nella realtà tanto del mondo greco classico ed ellenistico quanto dell’ambiente romano (in quest’ultimo, forse, con accentuata evidenza proprio a partire dall’epoca di Plauto). Per quanto riguarda in particolare il modo in cui viene presentata la prostituta ‘oggetto del desiderio’, non abbiamo d’altronde motivi per dubitare che il ruolo del lenone (o della ruffiana) e il rapporto che intrattiene con le donne di cui dispone siano conformi alla realtà del fenomeno sia in Grecia 5 sia nella Roma descritta da Plauto. Ancora per quanto riguarda la verosimiglianza della situazione in oggetto nella realtà romana, una conferma della caratterizzazione realistica della figura dell’adulescens luxuriosus ci proviene da una fonte a cui non sembra sia stata dedicata sufficiente attenzione da parte degli studiosi della commedia romana, cioè le fonti giuridiche e soprattutto il Corpus Iuris giustinianeo 6. Per quanto riguarda in particolare il Digesto, è interessante notare che i non molti passi in cui i giuristi romani si occupano dei rapporti in cui è implicata una prostituta (meretrix o scortum) sembrano ricalcare proprio situazioni già ricorrenti nella commedia di molti secoli prima. Ora, poiché mi sembra poco probabile che i problemi discussi dai giuristi nei passi a cui ho accennato siano stati ricavati proprio dal teatro comico, ne consegue che le situazioni descritte nelle commedie non possano essere integralmente il frutto della fantasia poetica dei commediografi latini, se non addirittura il risultato di una pedissequa imitazione da parte 4 Si veda ad es. il frammento dello Zographos di Difilo citato in Athen. VII 291 F. Si tratta di un dato pacifico in dottrina. 5 Per la Grecia vd. i numerosi recenti lavori di Ed. Cohen. 6 Nel pur sempre fondamentale articolo di U.E. Paoli, Comici latini e diritto attico, in Quaderni di Studi Senesi 8, Milano 1962 (= Altri studi di diritto greco e romano, Milano 1976), c’è un solo riferimento al Digesto (Altri studi, cit., 47). L’articolo di Lotito (cit. da Bramante in questo volume, nt. 3), pur ricco di osservazioni acute, rimane però su un piano molto generale.

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loro dei modelli teatrali greci. I giuristi confermano dunque la corrispondenza alla realtà vissuta delle situazioni teatrali: deve trattarsi d’altronde di una realtà di lunga durata, come sembra logico aspettarsi in materia di prostituzione 7. McGinn ha osservato che i giuristi romani non hanno mai costruito uno statuto giuridico della prostituzione 8. Questo perché si sarebbe trattato di un tema poco dignitoso per un diritto che tendeva ad occuparsi essenzialmente del ceto dominante. Gli unici criteri che ispirano i pareri dei giuristi in materia sarebbero dunque «the conservation of patrimony and the safeguarding of honor», ovviamente dei clienti 9. In linea di principio questi criteri possono risultare plausibili. Resta tuttavia il fatto che le soluzioni adottate dai giuristi sembrano comunque rispondere a un criterio unificante più specifico: mi pare che ciò possa essere confermato dal confronto fra alcune delle situazioni riscontrabili nelle commedie di Plauto e i casi presi in considerazione dai giuristi. 3. – Nel Trinummus il giovane Lesbonico (filius corruptus: v. 114) vende la casa avita in assenza del proprio padre, all’evidente scopo di procurarsi denaro per comprare i favori della sua favorita di turno (vv. 116-132) 10. Nel Digesto troviamo un passo dove si fa esplicito riferimento a una situazione analoga. In D.41.4.8 11 viene dapprima affermato che la motivazione che spinge il venditore a vendere non può essere presa in considerazione per giudicare della sua validità: se l’acquisto è a domino, il contratto è pienamente valido. Tuttavia, se uno compra schiavi da un luxuriosus che verserà la somma ricavata dalla vendita a una prostituta, l’acquirente non potrà far valere l’usucapione degli schiavi acquistati. Secondo McGinn l’uso del termine luxuriosus per qualificare Recenti analisi di questi passi si trovano in T.A.J. McGinn, Prostitution, Sexuality, and the Law in Ancient Rome, New York - Oxford 1998 (che però avverte di non aver voluto dedicarvi una «detailed examination»: p. 320) e B.E. Stumpp, Prostitution in der römischen Antike, Berlin 1998. 8 T.A.J. McGinn, Prostitution, cit., 320: «Roman private law never developed a comprehensive approach toward prostitution and its practitioners». 9 T.A.J. McGinn, Prostitution, cit., 321. 10 E.R. Lehmann, Der Verschwender und der Geizige (Zur Typologie der griechisch-römischen Komödie), in Gymnasium 67 (1960), sostiene che Lesbonico spende male il proprio patrimonio e per questo è riprovevole alla luce della morale romana; tuttavia afferma che le sue spese non sono indirizzate principalmente a soddisfare i suoi desideri amorosi. Lo confermerebbe il fatto che una grossa somma è stata utilizzata per soccorrere un amico bisognoso (vv. 425-430). Credo però che il ‘bisogno’ dell’amico fosse a sua volta determinato da esigenze di carattere ‘lussurioso’, che, conformemente questa volta al modello greco, venivano preferibilmente coperte mediante ricorso a un eranos, a cui erano chiamati a contribuire in primo luogo gli amici e compagni di dissolutezza, quale appunto dobbiamo qui considerare Lesbonico (vd. per il ricorso all’eranos nella Nea: J.M. Edmonds, Fragments of Attic Comedy, III A, Leiden 1961, 88-89 = Filemone vv. 13-14: ˜ta‹roi kaˆ f…loi œranon e„so…sousin). 11 T.A.J. McGinn, Prostitution, cit., 323. 7

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il venditore fa pensare che Giuliano intenda riferirsi all’adulescens luxuriosus che troviamo in D.17.1.12.11 12. Mi pare che questa opinione sia da condividere: infatti, anche se in D.41.4.8 non vi è nessuna determinazione di età esplicita, è la soluzione proposta da Giuliano che fa propendere per l’identificazione del luxuriosus con un adulescens. Non è dunque tanto l’adulescens luxuriosus che potrà rivendicare la proprietà degli schiavi malamente venduti, quanto verosimilmente il suo pater familias. Viene anche spontaneo ritenere che l’acquirente dovesse essere al corrente dell’uso che il venditore intendeva fare del denaro ricavato dalla vendita, e dunque in un certo senso fosse complice dell’intendimento del venditore stesso, appunto ciò che Megaronide rimprovera a Callicle nella scena del Trinummus sopra ricordata. Che vi fosse questa consapevolezza nell’acquirente di D.41.4.8 sembra ricavabile altresì dal fatto che la destinazione della somma allo scortum appare semplicemente un caso particolare dell’ipotesi generale formulata nella prima parte del frammento. Si applicherà dunque la disciplina dell’acquisto in mala fede. Ci si potrebbe chiedere a questo punto se la soluzione proposta per la vendita degli schiavi valga per qualunque altro bene venduto da un filius familias con quello specifico scopo. La vendita della casa da parte di Lesbonico nel Trinummus non appare a rischio di invalidità. Ritenere che in questo caso specifico Plauto segua un modello greco mi sembra poco probabile. Infatti nemmeno nelle città greche un figlio, pur essendo dotato di un’autonomia patrimoniale e soprattutto di una capacità di agire molto superiori a quelle del filius familias romano, poteva disporre dei beni paterni (patroa) 13. Ma anche escludendo l’influsso greco e supponendo quindi che la vendita da parte di Lesbonico sia da ritenersi giuridicamente valida per l’ordinamento romano dell’epoca di Plauto (il che resta da dimostrare), ciò non fornisce elementi per una generalizzazione, soprattutto se relativa a un periodo molto posteriore. È più probabile, invece, che anche la vendita di altri beni sarebbe stata trattata da Giuliano allo stesso modo della vendita dello schiavo. Vediamo così come i due passi del Digesto sopra citati confermino che una situazione tipica della commedia plautina affonda le sue radici in un fenomeno reale che si rivela ancora attuale a distanza di secoli: il rischio maggiore per il patrimonio del pater familias sono le spese compiute dal filius familias per uno scopo turpe, che è quello di elargire denaro in cambio di prestazioni sessuali, con la complicità di terzi 14. Il rischio è aggravato dal fatto che evidentemente In questo senso decisamente T.A.J. McGinn, Prostitution, cit., 323. Si veda già il Codice di Gortina (IC. IV, 72) col. VI 1 ss.: il figlio non può disporre dei beni paterni. Quale fossero le conseguenze giuridiche di una violazione di tale divieto non è detto dal Codice. 14 Una tutela in qualche modo analoga sembra emergere per altre attività altrettanto devastanti per il patrimonio paterno, come il gioco d’azzardo: vd. D.11.5.4.1: si servus vel filius familias victus fuerit, patri vel domino competit repetitio. A quando risalga la clausola 12 13

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il filius familias non può essere dichiarato tecnicamente prodigus (attraverso l’interdizione e la conseguente nomina di un curatore) 15, anche se, alla pari del prodigo, danneggia i membri della propria famiglia (da intendersi come famiglia nucleare) dissipando il patrimonio familiare. Resterebbe da chiarire se il figlio emancipatus possa essere dichiarato prodigo. In base a D.37.12.3pr. sembrerebbe di poter affermare che, da questo punto di vista, il figlio emancipato non sia trattato diversamente dal figlio in potestate; nemmeno nel testamento può disporre a favore di una meretrice perché riemerge un diritto poziore del padre (con l’onere di provare la qualifica di meretrice della beneficiaria, il che può spiegare, fra l’altro, perché i giuristi si occupino di stabilire chi possa definirsi meretrice: D.23.2.43.1-3). È ovviamente interessante osservare come anche D.37.12.3pr. 16 riecheggi passi plautini, in particolare Mostell. 233-234: Utinam meus nunc mortuos pater ad me nuntietur, ut ego exheredem me meis bonis faciam atque haec sit heres. 4. – Altri casi esaminati dai giuristi sembrano confermare come continui a essere pressante l’esigenza di preservare il patrimonio del pater familias contro edittale commentata qui da Paolo resta però incerto: vd. M. Kuriłowicz, Das Glückspiel im römischen Recht, in ZSS. 102 (1985), 209-212, ma già Cuiacio, VI 660b, cit. da S.A. Fusco, ‘Adulescens luxuriosus’. Ulp. D. 17.1.12.11 – ein Mandat ‘contra bonos mores’?, in D. Nörr S. Nishimura (Hrsg.), ‘Mandatum’ und Verwandtes, Berlin 1993, 387-406. Fusco sostiene che la luxuria riferita alla dissipazione del patrimonio con le prostitute non era considerata turpitudo (tanto che Catone la raccomandava ai giovani per distogliere le loro eventuali attenzioni dalle donne per bene), bensì, nei casi più gravi, una malattia analoga alla prodigalità. Ritiene perciò frutto di un’interpolazione bizantina la nova ratio addotta da Ulpiano in D.12.5.4.3 per giustificare l’impossibilità di repetere ciò che è stato pagato alla meretrix, cioè la turpitudo solius dantis. A me sembra, però, che, se così fosse, non si capirebbe perché anche il singolo atto che abbia per beneficiaria una meretrix (e che quindi non necessariamente metta seriamente a rischio il patrimonio paterno) provochi una riduzione della tutela spettante di regola al creditore, come accade appunto al fideiussor di D.17.1.12.11. Fusco, ‘Adulescens’, cit., 405, sostiene che il motivo stia nel divieto per il filius familias di donare (D.39.5.7pr.). Ma nel caso di una prostituta non si tratta esattamente di una donazione: proprio Plauto mostra bene, insistendo in particolare sull’esosità dei lenoni, come si tratti di un contratto a prestazioni corrispettive. Che poi, anche senza scomodare il fattore dell’influenza cristiana come invece fa Fusco, ‘Adulescens’, cit., 400, nella Roma pagana ci fosse una sorta di doppia morale, non toglie che la frequentazione delle meretrices non fosse propriamente ritenuta onorevole dall’etica ufficiale. In quest’ottica, come mostrano molti passi plautini, si riteneva normale (almeno nei rapporti fra uomini all’interno della famiglia, cioè fra padri e figli) chiudere un occhio sulle ‘scappatelle’ giovanili. 15 Sul prodigo vd. F. Pulitanò, Studi sulla prodigalità nel diritto romano, Milano 2002 e P. Domínguez Tristán, El ‘prodigus’ y su condición jurídica en derecho romano clásico, Barcelona 2000. 16 Su cui vd. T.A.J. McGinn, Prostitution, cit., 322-324 e B.E. Stumpp, Prostitution, cit., 326 ss.

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il particolare tipo di dissipazione di cui ci stiamo occupando. È il caso ad es. delle due ipotesi di mandato esaminate da Ulpiano in D.17.1.12.11. Nella prima l’adulescens luxuriosus chiede a un terzo, consapevole, di assumere la fideiussione a favore di una meretrice debitrice 17; nella seconda la richiesta da parte dell’adulescens è di prestare del denaro direttamente alla meretrice (essendo anche qui il mutuante evidentemente al corrente della qualità della destinataria del prestito). È probabile che in entrambi i casi si tratti di un adulescens che non è (o non è più) in grado di attingere in modo palese od occulto alla cassa paterna e che perciò si avvale di un terzo compiacente, situazione ricorrente già nella commedia. Secondo McGinn (p. 323) la ragione che sottende la soluzione del giurista nel passo testé citato non è né la turpitudo della prostituta né quella del negozio in sé; si tratterebbe invece semplicemente di evitare la dissipazione del patrimonio. In realtà la motivazione addotta da Ulpiano resta all’interno del contesto di partenza: è come se il fideiussore avesse consapevolmente prestato del denaro a qualcuno che lo perderà (quasi perdituro). McGinn traduce genericamente «to someone about to squander it»; ma la lettura delle commedie di Plauto mostra che il verbo è usato proprio con riferimento privilegiato al giovane lussurioso che dissipa il patrimonio paterno per comprarsi i favori della bella di cui è innamorato 18. Non è dunque perché per definizione la meretrice non sia in grado di pagare il credito garantito dal fideiussore che viene esclusa la concessione dell’actio mandati, ma perché ancora una volta la ratio, che sottende la soluzione del giurista, consiste nell’esigenza di rafforzare la tutela preventiva del patrimonio paterno contro il rischio derivante da spese del figlio per una causa turpe. La stessa ratio si deve probabilmente scorgere nella motivazione che esclude la concessione di un’actio mandati nell’ipotesi di prestito diretto alla meretrice: il giurista sembrerebbe voler dire che, anche se il mandatario non fosse stato al corrente della qualità della destinataria del prestito, comunque si riterrebbe in mala fede e dunque il pater familias non sarebbe tenuto a rispondere 19.

5. – Considerando nel loro insieme i casi del Digesto fin qui esaminati, si può forse fare un passo ulteriore e chiedersi se nel percorso di politica del diritto che sembra collegare le soluzioni proposte dai giuristi, miranti ad evitare la dis-

17 Si tratta dunque probabilmente di una donna libera, probabilmente liberta. Di quale tipo di debiti possa trattarsi si può ricavare proprio da un passo plautino: Truc. 51 ss. Ma naturalmente si tratterà soprattutto del rimborso del denaro pagato per riscattare la donna dalla schiavitù: vd. ad es. Plaut. Most. 299. 18 Vd. E. Sergi, Patrimonio, cit. 19 Secondo S.A. Fusco, ‘Adulescens’, cit., si tratta invece di frode al SC Macedonianum.

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sipazione del patrimonio del pater familias tenendo a freno appunto la luxuria dei filii familias, con le situazioni descritte nelle commedie plautine, non siano riconoscibili altri momenti topici. Mi riferisco soprattutto alla lex Laetoria 20 e al SC Macedonianum, che in buona sostanza sono ancora vigenti nell’età giustinianea, nonché, e soprattutto, all’introduzione delle cd. actiones adiecticiae qualitatis. Per quanto riguarda in particolare il SC Macedonianum 21, poiché ritengo che lo scopo perseguito dal provvedimento senatorio sia proprio quello di porre un freno alla luxuria dei filii familias, come attestato esplicitamente dalle fonti 22, i negozi di cui si occupano i frammenti del Digesto sopra richiamati possono facilmente apparire come ipotesi di frode al disposto del SC. Per poter affermare l’esistenza di questa continuità tematica non è però possibile esimersi da un sia pur sommario esame dallo spinoso problema della capacità di obbligarsi dei filii familias. La dottrina è concorde nel ritenere che, all’epoca di Plauto (inizio II sec. a.C.), un filius familias non potesse obbligarsi civiliter in proprio e non potesse rendere responsabile il proprio pater di un eventuale debito da lui contratto in linea di fatto 23. Soltanto a seguito dell’introduzione ad opera del pretore delle azioni quod iussu, de peculio e de in rem verso, che avrebbe avuto luogo al più presto nella seconda metà del II secolo a.C. 24, il pater familias fu tenuto a rispondere, entro certi limiti e a certe condizioni, delle obbligazioni contratte dal filius familias tramite le azioni testé ricordate, definite actiones adiecticiae qualitatis. Recentemente M. Miceli ha negato che le tre azioni in questione avessero la struttura di actiones adiecticiae qualitatis, e ha invece sostenuto che il pater familias non era menzionato soltanto nella condemnatio delle tre azioni, ma era considerato al tempo stesso debitore e Su cui vd. S. Di Salvo, ‘Lex Laetoria’, cit. e M. Elster, Die Gesetze, cit. Su cui vd. soprattutto F. Lucrezi, ‘Senatusconsultum Macedonianum’, Napoli 1992 e A. Wacke, Das Verbot der Darlehnsgewährung an Hauskinder und die Gebote wirtschaftlicher Vernunft, in ZSS. 112 (1995), 239-329. 22 È il punto di vista già sostenuto con dovizia di argomenti da A. Wacke, Das Verbot, cit., 313 (dove mi pare però poco convincente l’equiparazione fra l’intenzione di elevare arbitrariamente il proprio ‘Lebensstandard’ da parte di un filius familias e il soddisfacimento di desideri che portano semplicemente a scialacquare il patrimonio familiare). Si vedano anche E. Sergi, Patrimonio, cit.; S. Longo, ‘Filius familias se obligat’? Il problema della capacità patrimoniale dei ‘filii familias’, Milano 2003; B. Periñán Gómez, Antecedentes y consecuencias del Sc. Macedoniano, Valencia, 2000, il quale ultimo accentua l’aspetto economicistico, sostenendo che il SC intendeva soprattutto porre un freno «a los suculentos negocios de una banca ascendente» (p. 263). 23 Secondo S. Longo, ‘Filius familias se obligat’?, cit., la capacità di obbligarsi in proprio del filius familias non sarebbe stata pienamente riconosciuta prima dell’età giustinianea, e ciò contro la communis opinio, secondo cui essa sarebbe già stata riconosciuta all’inizio dell’età imperiale. 24 Poco convincente mi pare l’opinione di B. Periñán Gómez, Antecedentes, cit., 222 ss., secondo cui l’actio de in rem verso e l’actio quod iussu sarebbero nate per tutelare coloro che avevano erogato un mutuo contravvenendo al SC Macedonianum. 20 21

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responsabile. Volendo portare a ulteriori, e secondo me logiche e inevitabili, conseguenze questa tesi 25, mi sembra si possa affermare che le azioni de peculio, de in rem verso e quod iussu non debbano essere viste come un primo riconoscimento, sia pure indiretto, di effetti giuridici alle obbligazioni contratte dai filii familias, ma, al contrario, debbano essere considerate come il risultato di una limitazione sopravvenuta, ad opera del pretore, della piena responsabilità originaria ed esclusiva del pater familias. Il motivo della introduzione di quelle tre azioni non sarebbe quindi tanto da ricercare nell’esigenza di rendere possibile un’attività lucrativa esercitata in proprio dai filii familias, che altrimenti non avrebbero potuto assumere le obbligazioni necessarie per l’esercizio di quell’attività stessa (come ritiene la dottrina dominante 26), quanto nel desiderio di raffrenare la luxuria degli adulescentes in potestate, che, con le loro operazioni spericolate, e spesso clandestine, tese a procurarsi denaro da dissipare in attività turpi, mettevano in pericolo il patrimonio familiare 27. Sarebbero dunque queste 25 Mi sembra infatti dettata da timore reverenziale, comprensibile ma incoerente, la conclusione a cui giunge Miceli al termine del primo capitolo del suo libro: «In definitiva… siamo giunti alla conclusione che, molto probabilmente, tramite le actiones adiecticiae qualitatis si faceva valere un’obbligazione propria del pater, dominus o preponente, e che nell’intentio di tali azioni doveva essere menzionata l’obligatio che gravava direttamente in capo a tali soggetti. Ciò non toglie che l’origine fattuale [corsivo dell’autore] dell’obligatio pretoria fosse costituita dal negotium filii […]. Tuttavia, non ogni negotium filii poteva essere causa d’obbligazione per il pater, dominus o preponente, ma solo quelli compiuti nei limiti della praepositio, del iussum, del peculio o dell’arricchimento causato all’avente potestà, o della merx peculiaris». Questa restrizione finale sembra proprio dettata dalla reverenza verso il principio che il filius non può obbligare il pater (cioè rendere deteriorem la sua condizione). 26 Tuttavia A. Wacke, Die adjektizischen Klagen im Überblick, in ZSS. 111 (1994), 280 ss., sottolinea come le sei azioni adiettizie siano distinte in due gruppi: da un lato le «handelsrechtliche», ossia exercitoria, institoria e tributoria, e dall’altro le «nicht handelsrechtliche», ossia de peculio, de in rem verso e quod iussu. Contro la tesi, sostenuta da una parte della dottrina antica e recente, secondo cui l’actio exercitoria e l’actio institoria sarebbero state in origine applicate soltanto a subordinati legati al ‘principale’ da un vincolo di subordinazione potestativa (cioè filii familias e schiavi) e soltanto in seguito estesa a liberi non in potestate, Wacke sostiene invece che alla base della responsabilità del ‘principale’ per queste azioni sta soltanto la praepositio e non un vincolo potestativo. Tuttavia, e nonostante la mancanza di fonti, non esclude che «eine gewisse Vorlaufzeit, während der man ausschliesslich Hausabhängigen die Betriebsführung überliess, wird vorausgegangen sein» (p. 297). Ma se questa supposizione è accettabile, essa andrebbe a rafforzare la tesi che il paterfamilias era responsabile per i debiti contratti dai soggetti sottoposti alla sua potestas (anche se Wacke, poche pagine prima, p. 286, ribadisce il postulato secondo cui «die potestas war für sich allein kein genügender Grund für eine Haftung des Gewalthabers aus Geschäften seiner Hauskinder und Sklaven nach Zivilrecht» e l’intervento del pretore colmò questa lacuna solo parzialmente e in presenza di determinati presupposti). 27 È naturale pensare che debba essere valutata in modo diverso la responsabilità del dominus per le obbligazioni assunte dai propri schiavi, che fu forse ammessa già nell’età di Plauto nei limiti del peculio tramite appunto l’actio de peculio. Vd. D.15.3.3.5 con l’esegesi che ne propone I. Buti, Studi sulla capacita patrimoniale dei ‘servi’, Napoli 1976, 73-75,

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azioni il primo strumento di controllo della luxuria dei filii familias adottato dalle autorità romane. In quest’ottica la lex Laetoria ne costituirebbe un ulteriore perfezionamento (se è legittimo ritenerla applicabile anche agli atti compiuti da minori di 25 anni in potestate): in forza di questa legge l’actio de peculio e l’actio de in rem verso non sarebbero concesse al creditore, il cui credito deriva da un negozio concluso raggirando il filius familias, o, grazie a un’apposita exceptio, darebbero esito negativo per l’attore riconosciuto colpevole di raggiro ai danni del giovane 28. Il SC Macedonianum avrebbe poi introdotto una tutela ancora maggiore del patrimonio familiare contro la luxuria degli adulescentes, impedendo comunque al mutuante, che avesse concesso un prestito di denaro a un filius familias, di pretenderne in giudizio il pagamento.

6. – Secondo me è possibile ritrovare ancora nel Digesto le tracce dell’originaria responsabilità integrale del pater familias per le obbligazioni contratte dai filii familias. Un passo come D.14.6.12, letto in correlazione con D.14.6.7.15 e 14.6.16 29, mi pare dimostri che esistevano parecchie situazioni in cui il pater poteva essere convenuto in giudizio per rispondere dell’intero debito contratto dal filius familias, anche oltre l’ammontare del suo eventuale peculium. D’altronde mi sembra probabile che il SC Macedonianum contemplasse situazioni in cui il filius familias, se aveva avuto un peculium, se l’era già divorato, trovandosi così nella necessità di chiedere denaro in prestito. Che necessità ci sarebbe stata del SC se, in assenza di peculium e a maggior ragione di in rem versio e di iussum secondo cui, nell’età di Labeone, per il mutuo contratto dallo schiavo «pare ovvio che il dominus fosse tenuto solo nei limiti del peculio» (p. 75). Tuttavia un passo come D.14.3.17.4 potrebbe far pensare che, prima dell’introduzione delle azioni adiettizie, il dominus rispondesse delle obbligazioni contratte dallo schiavo salvo esplicito divieto di contrarre con lo schiavo rivolto al terzo (vd. I. Buti, Studi, cit., 23 ss.). Senza poter affrontare la questione nella sua complessità, ricordo l’autorevole opinione di M. Kaser, Das römische Privatrecht, I2, cit. Questi sostiene che a filii familias e schiavi manca la capacità «den Gewalthaber durch geschäftliche Akte zu verpflichten, ihn etwa durch Kreditaufnahme haftbar zu machen» (p. 605); e ciò perché a Roma è sconosciuta la rappresentanza diretta («direkte Stellvertretung»). Ma in un altro punto del suo manuale Kaser afferma che la responsabilità adiettizia è basata «auf dem Organgedanken» riferito a filii familias e schiavi (p. 264). Ora, se la tesi che schiavi e filii familias agiscono come ‘organi’ del pater/dominus è da accogliere (anche se, almeno, per i filii familias la giurisprudenza sembra fare riferimento al concetto di quasimandato: vd. D.14.6.16 richiamato infra), essa andrebbe a favore dell’idea che in origine la responsabilità del ‘Gewalthaber’ non ammetteva restrizioni o limitazioni. 28 Più difficile mi pare l’applicazione dell’actio quod iussu perché si suppone che un pater familias non si lasci raggirare così facilmente, sia pure per interposta persona. 29 Su questi passi vd. di recente G. Coppola Bisazza, Lo ‘iussum domini’ e la sostituzione negoziale nell’esperienza romana, Milano 2003, 113 ss.

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paterno, né il filius né il pater avessero dovuto rispondere del debito contratto dal filius 30? I tre frammenti del Digesto, che ho testé richiamati, ci mettono di fronte a tre possibili atteggiamenti del pater nei confronti del mutuo contratto dal filius. Il fr. 12 ci presenta la situazione in cui il mutuo è stato contratto sciente patre; il fr. 16 la situazione in cui il pater (assente) non abbia espresso una volontà contraria alla stipulazione del negozio; il fr. 7.15 la situazione in cui il pater comincia a pagare il debito contratto dal figlio quasi avesse ratificato il mutuo da lui concluso. Secondo me in tutti e tre i casi menzionati il creditore potrà richiedere il pagamento dell’intero debito (anche se, come ho detto, supera i limiti del peculium e anche se non ci troviamo di fronte a una situazione che giustifichi un’azione de in rem verso o quod iussu) e potrà richiederlo direttamente al paterfamilias. Mi pare che ciò risulti ulteriormente confermato dalla qualifica di quasi ex mandato che leggiamo al fr. 16 31. Nella stesso senso depone, a mio parere, l’idea che la responsabilità adiettizia sia da equiparare a quella del fideiussore: questa analogia fa pensare di nuovo che in origine il paterfamilias rispondesse per tutti i debiti contratti dal filius in potestate 32. Il requisito perché il pater sia ritenuto obbligato per l’intero debito è dunque che egli fosse al corrente (sciente patre) dell’intenzione del filius di prendere a prestito una somma di denaro, o che, essendone venuto a conoscenza dopo la stipulazione del contratto di mutuo, non abbia espresso una volontà contraria in modo esplicito o implicito (come ad es. cominciando a pagare il debito) 33. 30 È l’obiezione che farei a S. Longo, ‘Filius familias se obligat’?, cit., secondo cui scopo del SC era quello di denegare al creditore l’actio de peculio nei confronti del pater familias. In realtà tutto lascia pensare che, al momento della consegna del denaro, il mutuante sapesse benissimo che di un eventuale peculium non restava più nulla e che del denaro incassato dal giovane mutuatario nulla sarebbe finito nelle tasche paterne. Che cosa avrebbe allora indotto qualcuno a prestare soldi al filius familias? La speranza di veder presto morire il paterfamilias del giovane di morte più o meno naturale? Certo non è da escludere e può anche darsi che un efferato parricidio maturato in un simile contesto abbia costituito l’occasione per far approvare il SC. Tuttavia mi sembra più probabile che i creditori contassero prima di tutto sulla possibilità di far valere la responsabilità del paterfamilias dimostrando che era al corrente del mutuo contratto dal figlio. 31 Sulla ratihabitio vd. A. Wacke ‘Ratum habere’ – Dogmengeschichtliche Grundlagen von Bestätigung und Genehmigung, in ZSS. 121 (2004), 344-358, in part. 355 sulla regola ratihabitio mandato comparatur (D.46.3.12.4), un accostamento che, come abbiamo visto, i giuristi applicano anche nella nostra materia. 32 Significativa da questo punto di vista l’affermazione di Paolo quae omnia et in fideiussoris persona dicuntur (D.45.1.49pr.), segnalata da Wacke, Die adjektizischen Klagen, cit., 284 nt. 17. 33 A. Wacke, Das Verbot, cit., 318, parla di un «Generalkonsens» del pater familias, che avrebbe legittimato la concessione del prestito al filius e avrebbe perciò escluso l’applicazione del SC. Ma le conseguenze di questo assenso, prestato una volta per tutte e per ogni

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7. – Due ulteriori osservazioni paiono opportune per rafforzare la tesi sopra esposta. Miceli sostiene che nell’assetto originario della famiglia romana non c’è distinzione fra atti realizzati dal filius nel proprio interesse e quelli compiuti nell’interesse del padre: «i filii, ma anche i servi, concludevano atti negoziali solo nell’interesse della famiglia, e dunque del pater o dominus, visto che questi ultimi erano gli unici soggetti riconosciuti dall’ordinamento giuridico, in perfetta corrispondenza con l’unità patrimoniale della stessa» (p. 120 nt. 88). Non si capisce se qui l’autrice intenda dire che solo gli atti ritenuti dal pater conformi all’interesse della famiglia venivano riconosciuti validi (e con ciò si renderebbe omaggio ancora una volta alla dottrina dominante), oppure che, comunque, i filii familias non si sarebbero discostati dall’interesse familiare nel concludere personalmente negozi giuridici. Nel primo caso la tutela del creditore sarebbe dipesa interamente dall’arbitrio del paterfamilias; il secondo caso appare del tutto irrealistico. In realtà i passi di D.14.6 sopra esaminati non dicono nulla sullo scopo perseguito dal filius prendendo denaro in prestito. La loro collocazione all’interno del titolo dedicato al SC Macedonianum fa però pensare che quei mutui avessero gli stessi scopi voluttuari che abbiamo già riscontrato nella commedia plautina, e rende quindi meno probabile che il mutuo sia da mettere in relazione con eventuali attività commerciali o imprenditoriali affidate al filius familias, come ritiene invece una parte autorevole della dottrina 34. La seconda osservazione ci riconduce direttamente alle situazioni osservate nella commedia plautina e ci porta a concludere il nostro ragionamento. Qui, come abbiamo visto, le operazioni destinate a procurare denaro al filius avvengono normalmente clam, cioè all’insaputa del padre (Merc. 43 ad es.). Eppure il figlio teme enormemente la reazione del padre quando scoprirà ciò che ha fatto. E io credo che questo timore non sia dettato dalla semplice paura di suscitare l’ira paterna per aver agito di nascosto, ma dalla consapevolezza delle conseguenze giuridiche gravemente negative che ricadranno in capo al padre, in quanto questi sarà appunto tenuto a rispondere dei debiti contratti dal figlio. Viceversa, come abbiamo visto, i frammenti di D.14.6 sopra richiamati ci dicono che soltanto se il pater è al corrente dell’iniziativa del figlio e non vi si oppone, il SC Macedonianum non si applicherà e il pater dovrà rispondere integralmente del debito del filius. Se ne ricava che, anche prima dell’emanazione del SC, sussisteva per il pater familias il rischio che il creditore rivendicasse in giudizio l’intera somma dovutagli tentando di dimostrare che il pater sapeva del mutuo contratto dal filius. Ed è proprio su questo punto che il SC Macedoniasorta di operazioni giuridicamente rilevanti, sarebbero che il pater risponde nei limiti della responsabilità adiettizia o risponde in toto del debito contratto dal filius in potestate, in quanto questi agisce in un certo senso in nome e per conto del pater, cioè come un (quasi) mandatario? E come si accerta la prestazione di questo «Generalkonsens»? 34 Vd. ad es. Giuffrè, cit. da S. Longo, ‘Filius familias’, cit., 227-228.

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num gli viene incontro impedendo al creditore di agire contro il pater anche soltanto con l’actio de peculio o de in rem verso nel caso in cui il pater non fosse al corrente dell’operato del filius o rendendo inefficaci tali azioni 35, quasi volesse finalmente dare attuazione, a distanza di secoli, a quella diffida a non prestare al filius che un pater fa tota urbe in Plaut. Merc. 51-52. Nelle fonti giuridiche posteriori vi sono dunque indizi sufficienti per avanzare l’ipotesi che in origine, e ancora all’epoca di Plauto, il pater era tenuto a rispondere comunque dell’intero debito contratto dal filius, indipendentemente dal fatto che fosse a conoscenza o meno dell’operato del filius stesso 36. Le actiones de peculio e de in rem verso sarebbero dunque state introdotte dal pretore per limitare la responsabilità del pater quando non sapeva dei negozi conclusi dal filius. Quanto all’actio quod iussu sembrerebbe avere lo scopo di facilitare la prova da parte del creditore. Dimostrando che c’è stato uno iussum paterno, si raggiunge facilmente la prova che il pater sapeva. Infatti in questo caso, a differenza che a seguito delle altre due azioni, il creditore potrà ottenere il rimborso dell’intero credito purché il patrimonio paterno sia capiente. E d’altronde anche in caso di ratihabitio da parte del pater si concederà contro di lui l’actio quod iussu (D. 15.4.1.6) 37.

8. – A una situazione già ben delineata nella commedia rinvia anche D. 47.2.39. Qui si fanno due ipotesi distinte. La prima è la sottrazione di schiava meretrice; la seconda è che la sottrazione (o rapimento) sia avvenuto a seguito di irruzione violenta nella casa della meretrice, a cui ha fatto seguito un furto compiuto però da persone non collegate al rapitore 38. In questo caso il rapitore non risponde 35 Che il figlio fosse o non fosse personalmente obbligato mi sembra una questione oziosa, visto che sicuramente non aveva il denaro per rimborsare il creditore. Anche A. Wacke, Die adjektizischen Klagen, cit., 285, sottolinea il peso determinante che la «Kreditwürdigkeit» del paterfamilias/dominus ha sulla propensione della controparte a concludere il negozio con il subordinato. 36 È d’altronde la situazione che sembra presentarsi, per quanto riguarda il mondo greco, nelle Nuvole di Aristofane, dove Fidippide contrae dei debiti che poi risultano a carico del padre Strepsiade. Vd. anche Plaut. Per. 36. 37 Lo stesso M. Kaser, Das römische Privatrecht, I2, cit., 264, osserva che resta in dubbio se, per i negozi conclusi da un filius familias o da uno schiavo in base a uno iussum del «Gewalthaber», si potesse agire contro quest’ultimo con un’azione diretta e non soltanto con la quod iussu. Può darsi che la soluzione di questo dubbio si collochi sul piano storico: l’azione diretta avrebbe preceduto nel tempo la quod iussu. 38 Notevole il parallelo con Plaut. Truc. 98 ss. Astaphium osserva: «Eh, li conosco gli usi correnti, il metodo che hanno imparato i giovanotti d’oggi: si presentano in cinque o sei compagnoni alla volta, con un piano prefissato. Appena si sono infilati dentro, uno qualsivoglia di loro comincia a scoccare baci alla sua amante, mentre tutti gli altri ladri si fanno gli affari loro» (trad. Paratore).

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né per il furto della donna né per il furto delle sue cose commesso da altri. E questo perché si deve guardare alla motivazione (causa faciendi): libido e non furtum. La sanzione è sociale: l’ignominia facti. È probabile che anche qui autore del rapimento della prostituta sia di nuovo un adulescens in potestate: dunque a rispondere del suo gesto dovrebbe essere il pater familias, che però non ne risponde (indipendentemente dal fatto che fosse o meno al corrente dell’iniziativa del figlio) così come, in forza del SC Macedonianum, non risponde del mutuo contratto dal figlio. È probabile dunque che anche in questo caso la ratio sia l’intento di preservare il patrimonio del pater contro le iniziative del filius tendenti a soddisfare la sua luxuria. Che venga esclusa anche l’actio de peculio si spiega forse con il fatto che la libido, su cui Ulpiano insiste due volte nel frammento, se è, come credo, da riferire a un comportamento tipicamente giovanile, continua a godere di una certa comprensione anche se, in linea di principio, comporta ignominia. D’altra parte anche il diritto di proprietà del lenone riceve qui una tutela attenuata forse alla luce di un pregiudizio o di un sospetto che è ben presente già nelle commedie plautine, e cioè che le ragazze da cui il lenone trae i suoi proventi non siano frutto il più delle volte di regolari acquisti, ma di affidamenti sospetti o di vere e proprie rapine (vd. ad es. la vicenda del Poenulus). Gioca forse un ruolo anche l’ambiente equivoco: può essere interessante a questo proposito un parallelo con l’editto de aleatoribus, secondo cui in casa del tenutario della casa da gioco il furto non è punibile (D.11.5.1 e 3). 9. – Nel corso di questo articolo abbiamo messo in particolare rilievo tre punti: A. I passi del Digesto in cui uno dei soggetti del rapporto preso in considerazione dal giurista è una prostituta trovano un riscontro sorprendentemente puntuale nelle commedie, in particolare di Plauto. Ne consegue che le situazioni messe in scena dal commediografo corrispondono a una realtà romana di lungo periodo. B. Mentre i giuristi tendono ad escludere o a limitare il più possibile, anche in forza di provvedimenti normativi nel frattempo intervenuti, la responsabilità del pater familias per debiti contratti dal filius familias allo scopo di soddisfare i suoi desideri amorosi nei confronti di una prostituta, nelle commedie plautine non sembra che tale responsabilità possa essere limitata. C. Se B è plausibile, allora in origine (cioè prima della creazione delle azioni adiettizie, che è comunque piuttosto recente) non occorreva un’apposita autorizzazione perché il paterfamilias si assumesse la responsabilità dei debiti contratti dai propri sottoposti e nemmeno vi era un limite quantitativo alla assunzione di responsabilità. Occorreva al contrario da parte del paterfamilias/dominus un esplicito divieto a contrarre con il proprio subordinato per evitare di incorrere in responsabilità per il suo operato. 231

COLLOQUIUM

DIRITTO E TEATRO IN GRECIA E A ROMA A cura di Eva Cantarella e Lorenzo Gagliardi

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FRANCESCA REDUZZI MEROLA

LA ‘LIBERTAS’ TRA SCENA E VITA NEL TEATRO COMICO LATINO

Estratto da

DIRITTO E TEATRO IN GRECIA E A ROMA A cura di Eva Cantarella e Lorenzo Gagliardi Milano 2007

Francesca Reduzzi Merola *

LA ‘LIBERTAS’ TRA SCENA E VITA NEL TEATRO COMICO LATINO

1. – In riferimento al tema che è oggetto di queste mie riflessioni, si può condurre l’analisi su due differenti piani, partendo dapprima dallo status giuridico degli autori di testi teatrali. Erano ingenui Gneo Nevio (III sec. a.C.) nato a Capua; Plauto, nato a Sarsina in Umbria, che visse tra la metà del III e l’inizio del II secolo a.C.; Ennio, nato a Rudiae, vicino a Lecce (nel 239), diventato cittadino romano nel 184, dopo la sua venuta a Roma; Afranio e Titinio (II sec. a.C.). Erano liberti Livio Andronico (III sec. a.C.) di Taranto, schiavo di guerra di Livio Salinatore; Caecilio Stazio, gallo insubre, forse di Mediolanum, manomesso da Marco Cecilio Denter; Terenzio ‘Afro’, forse nato a Cartagine, ex schiavo del senatore Terenzio Lucano. Mentre del teatro del più antico scrittore della letteratura latina, Livio Andronico, non abbiamo che tre titoli di commedie, ed anche di Ennio non restano che due titoli di commedie e due frammenti, del campano Nevio possiamo dire qualcosa di più da alcuni versi di sue opere teatrali. Nemico della potente famiglia dei Metelli, Nevio può essere considerato un partigiano della libertà di parola 1, come dimostra questo verso tratto dall’Agitatoria (La commedia del cocchiere, fr. 9-10 Ribbeck2): * Università degli Studi di Napoli Federico II. Con mio zio, il prof. Filippo Càssola, ho discusso tante volte delle figure di schiavi nel teatro latino: mi piace dedicare alla sua dolcissima memoria questo scritto. 1 Nota, e oggetto di innumerevoli studi, la sua incarcerazione per diffamazione nei confronti dei Metelli, su cui principalmente A.D. Manfredini, La diffamazione verbale in diritto romano, I, Milano 1979, 129 ss.; più di recente, C. Cascione, ‘Tresviri capitales’. Storia di una magistratura minore, Napoli 1999, 97 ss., 137 ss.; B. Santalucia, La carcerazione di Nevio, in C. Bertrand-Dagenbach - A. Chauvot, M. Matter - J.-M. Salamito (éds.), ‘Carcer’. Prison et privation de liberté dans l’Antiquité classique, Actes du Colloque de Strasbourg (5-6 décembre 1997), Paris 1999, 27 ss.

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ego semper pluris feci potioremque habui libertatem multo quam pecuniam.

Non sappiamo chi sia il personaggio che pronuncia questo elogio della libertà. Ad una commedia incerta appartiene il verso 112 R.2, libera lingua loquemur Ludi Liberalibus, sul quale si tornerà tra breve. L’importanza della libertà per Nevio risulta ancora più evidente in questi versi della Tarentilla (La donna di Taranto, fr. 72-74 R.2): Quae ego in theatro hic meis probavi plausibus, ea non audere quemquam regem rumpere: quanto libertatem hanc hic superat servitus!

In base alle numerose interpretazioni del passo, che è anche stato oggetto di un approfondimento monografico 2, sembra potersi dire che un personaggio di Taranto, città greca che, malgrado la dominazione romana dal 272, riusciva a conservare i suoi liberi costumi, dice ad un romano: «Le opere che a teatro qui [a Taranto] ho approvato con i miei applausi, nessun re 3 oserebbe infrangere [danneggiare]: quanto qui la servitù supera questa vostra [romana] libertà!» 4. Sia che, come sembra ai più, fosse un tarantino suddito di Roma protagonista del monologo, o, secondo altri studiosi, che fosse Nevio stesso a parlare attraverso uno schiavo, che affermerebbe appunto che uno schiavo (sulla scena) ha più libertà di espressione di un libero a Roma 5, vi si potrebbe comunque leggere l’allusione alla censura politica realizzata dal potere oligarchico a danno della libertà d’espressione degli intellettuali romani. Uno schiavo marchiato dà il nome ad un’altra commedia di Nevio, della quale sfortunatamente conosciamo, oltre al titolo, Stigmatias, una sola parola (fr. 71 R.2) 6. Cecilio Stazio, legato al teatro di Plauto, ci ha lasciato quarantadue titoli e circa trecento versi. Possiamo in questa sede prendere in considerazione il Plocium, tratta dal Plokion (La collana) di Menandro. Secondo una trama consueta, una ragazza violentata da uno sconosciuto nasconde il segreto di essere incinta e viene promessa ad un giovane, ma quando il bambino nasce il fidanzato, che non sa di esserne il padre, si rifiuta di sposarla, finché non viene riconosciuta la collana (da cui il titolo) che il violentatore aveva regalato alla ragazza, e tutto finisce bene. Uno schiavo che ha M. Barchiesi, La ‘Tarentilla’ rivisitata. Studi sul teatro di Nevio, Pisa 1978. Non manca chi ritiene che anche qui vi sia un riferimento a Q. Cecilio Metello: E.H. Warmington, Remains of Old Latin, II, ed. Loeb, rist. London 1967, fr. 69-71. 4 La traduzione fornita segue quella di E. Flores, Letteratura latina e ideologia del IIIII A.C., Napoli 1974, 33. 5 M. Barchiesi, La ‘Tarentilla’, cit., 65 s. 6 Con riferimento ad un amuleto: Varro ling. 7.107. 2 3

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La ‘libertas’ tra scena e vita

un ruolo importante nella trama, prestando aiuto ai due innamorati, sarà infine liberato (fr. 188 R.2): Liberne es? Non sum liber, verum inibi est …

Alla domanda se sia libero, Parmenone risponde che lo sarà tra breve, evidentemente come ricompensa dell’aiuto fornito al perseguimento del lieto fine. È un topos della commedia, per esempio l’Epidicus, i Menaechmi e la Rudens di Plauto, o gli Adelphoe di Terenzio, si concludono con la manomissione di uno schiavo che ha avuto una parte positiva e rilevante nella vicenda. 2. – Per quanto riguarda Plauto 7, è doveroso ricordare il titolo di una delle sue prime commedie, riferito da Gellio, N.A. 3.3.14, della quale non sappiamo altro, l’Addictus (Lo schiavo per debiti), che rinvia ad un istituto tipico del più antico diritto romano e ad una condizione nella quale forse si era venuto a trovare lo stesso scrittore. Tra i tanti esempi che sarebbe possibile addurre, vorrei richiamare l’attenzione innanzi tutto sul Persa (Il Persiano). Protagonisti sono due schiavi, Toxilus e la cortigiana Lemniselenis 8, l’opera, infatti, è nota anche come La commedia degli schiavi. Toxilus con la promessa di una somma di denaro che un suo amico (schiavo) ha sottratto al padrone riesce a far liberare la sua amante dal lenone che la sfrutta; costui, alla fine, sarà beffato e malmenato. Naturalmente si pongono vari problemi, primo fra tutti quello della verosimiglianza della trama; Plauto stesso tiene a precisare, al v. 25 (SAG. Iam servi hic [scil. Athenis] amant?) che cose simili potevano verificarsi solo in Grecia, ma non vuole con questo dire che la vicenda fosse realisticamente possibile ad Atene, quanto piuttosto che la situazione era, in sé, ‘fantastica’, benché poi la frase costituisca un indizio di quanto il commediografo avesse attinto agli originali greci. Inoltre, come ho già avuto modo di osservare 9, i protagonisti dispongono ciascuno di uno schiavo, definito peculiaris (aggettivazione, mi pare, tutta romana), che tuttavia si comporta esattamente come gli schiavi nei confronti dei 7 Sull’annoso problema dell’utilizzazione di Plauto quale fonte per la ricostruzione di istituti giuridici (greci o romani) mi limito a rinviare a due tra i contributi più recenti ed alla bibliografia ivi riportata: R. Martini, ‘Tresviri’ e ‘manus iniectio’ in Plauto, in ‘Iuris Vincula’. Studi in onore di M. Talamanca, V, Napoli 2001, 293 ss.; C. Venturini, Plauto come fonte giuridica: osservazioni e problemi, in L. Agostiniani - P. Desideri (a cura di), Plauto testimone della società del suo tempo, Napoli 2002, 113 ss.; il mio punto di vista l’ho espresso in ‘Servo parere’. Studi sulla condizione giuridica degli schiavi nelle esperienze greca e romana, Napoli 1990, 36 ss., con bibliografia, dove sostenevo essenzialmente l’impossibilità di generalizzare e la necessità di un’analisi caso per caso. 8 Vd. ora il recente saggio di U. Auhagen, ‘Toxilus’ und ‘Lemniselenis’: ein paradoxes Liebespaar, in S. Faller (Hrsg.), Studien zu Plautus’ ‘Persa’, Tübingen 2001, 95 ss. 9 F. Reduzzi Merola, ‘Servo parere’, cit., 36 ss.

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loro padroni (liberi). Lo si vede soprattutto nei termini di erus ed era che questi servi peculiares usano rivolgendosi ai loro schiavi ‘superiori’: nel diritto romano più antico servivano appunto a designare il ‘padrone di schiavi’. Si leggano in proposito i versi 279-280 del Persa: SAG. Male dicis maiori. PAEG. Prior promeritus perpetiare. Servam operam, linguam liberam erus iussit med habere.

Il dialogo si svolge tra Sagaristio, un servus amico di Toxilus, ed il puer Toxili, Paegnion, che ha un ruolo di primo piano nello svolgimento della fabula, ha buone possibilità di ottenere la libertà, perché probabilmente anche il servus al quale è subordinato, Toxilus, ha tali aspettative. Paegnion offre prestazioni sessuali a pagamento a terzi, dunque mette da parte del denaro, come si può vedere dal prosieguo del dialogo tra gli stessi personaggi, ai versi 281-286: SAG. Dicisne mi, ubi sit Toxilus? PAEG. Dico ut perpetuo pereas. PAEG. Tua quidem, cucule, causa! SAG. Caedere hodie tu restibus. non hercle, si os perciderim tibi, metuam, morticine. SAG. Video ego te: iam incubitatus es. PAEG. Ita sum. quid id ad te [attinet]? PAEG. Sum hercle vero. at non sum, ita ut tu, gratiis. SAG. Confidens. nam ego me confido liberum fore, tu te numquam speras.

È con questo denaro che lo schiavetto probabilmente ‘acquisterà’ la sua libertà. Questi versi rinviano ad un uso molto frequente tra i servi, di soddisfare dal punto di vista sessuale i loro padroni, benché qui il dominus di questo schiavetto sia anch’egli uno schiavo. Ma vi è un riferimento anche all’altro costume, ampiamente diffuso a Roma, di prostituire i giovani schiavi 10. Com’è noto, non era infrequente che gli schiavi che occupavano posizioni di prestigio nella familia avessero schiavi (chiamati vicarii soprattutto nelle fonti giuridiche) al loro servizio, spesso parte del loro peculio, a partire almeno dal II secolo a.C. Nei confronti del dominus i rapporti intercorrenti tra vicarii, ordinarii e terzi venivano in rilievo nei casi di insolvenza dei sottoposti che contrattavano, ma ben spesso si traducevano, invece, in introiti per il padrone stesso 11. 10 E. Cantarella, Secondo natura. La bisessualità nel mondo antico, Milano 20064, 129 ss.; è noto che in occasione della vendita di schiavi il venditore poteva inserire la clausola ne prostituatur, per (tentare almeno di) salvaguardarli: cfr. A. Sicari, Prostituzione e tutela giuridica della schiava. Un problema di politica legislativa nell’impero romano, Bari 1991, con ampio esame della casistica e ragionati ragguagli bibliografici. 11 Cfr. F. Reduzzi Merola, ‘Servo parere’, cit., 67 ss.; A. Di Porto, Impresa collettiva e schiavo ‘manager’ in Roma antica (II a.C.-II d.C.), Roma 1984; F. Reduzzi Merola, Ancora su D. 21.2.39.1, ‘stipulatio duplae’ e ‘traditio’, in M. Garrido-Hory - A. Gonzalès (éds.), Histoire, Espaces et Marges de l’Antiquité. Hommages à M. Clavel-Lévêque, III, Besançon 2004, 316 ss. su un caso particolare, utile per evidenziare la frequenza con la quale i negozi conclusi da servi venivano posti in essere.

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I versi del Persiano ricordati sopra sollecitano una ulteriore riflessione. L’opposizione chiastica serva opera - lingua libera sembra richiamare il verso di Nevio 112 R.2 citato prima, libera lingua loquemur Ludi Liberalibus. Lì, in effetti, il poeta di Capua parla di libertà di parola in occasione dei Ludi celebrati in onore di Bacco (con un gioco di parole basato sul Liber/dio e liber/aggettivo), qui è uno schiavo a sostenere la possibilità di parlare liberamente. Come nel verso neviano la libertà di parola appare consentita solo in un’occasione particolare, festiva, così nel verso plautino lo schiavo al quale è stato ordinato di avere libera lingua è pur sempre sotto il controllo del dominus, quindi un implicito invito a tenere a freno la lingua. Non sembra improprio ipotizzare che vi sia in queste parole un’eco delle vicissitudini giudiziarie di Nevio (note a Plauto 12), incarcerato per diffamazione 13 e libero, poi, solo grazie all’intervento dei tribuni plebei 14. Si può senz’altro convenire che per tutti gli schiavi, superiori od inferiori, il desiderio costante era raggiungere la libertà 15; ed a proposito dell’aspirazione ad essre liberati ricordiamo la Mostellaria (La commedia dei fantasmi). In assenza di suo padre, il giovane Philolaches, con l’aiuto dello schiavo Tranio, conduce una vita dissoluta; ha comprato da un lenone, prendendo il denaro in prestito da un usuraio, la cortigiana Philematium, del quale è innamorato, e progetta di liberarla. Anche in altre opere di Plauto viene promessa la libertà allo schiavo protagonista o che ha avuto un ruolo determinante nello scioglimento dell’intreccio 16. 3. – Forse a causa della profonda humanitas dell’autore, nelle commedie di Terenzio (l’intellettuale vicino al circolo degli Scipioni) le figure di schiavi non sono paragonabili a quelle scolpite nel teatro plautino 17; il rapporto tra schiavi e padroni è improntato a tratti di umanità e familiarità, e sovente gli schiavi hanno un ruolo determinante, non solo marginale, nello svolgimento degli avvenimenti. Sintomatica della svolta attuata da Terenzio è una scena dell’Heautontimoroumenos: il vecchio Cremes fa una carezza allo schiavo Syrus, gesto mai visto nella commedia latina (761: Non possum pati / quin caput demulceam; accede huc, Syre …). Mil. 211-212. Cfr. supra, nt. 1. 14 Sull’episodio, ancora, B. Santalucia, La carcerazione di Nevio, cit., 27 ss. 15 Un bell’articolo di G. Boulvert, pubblicato postumo in Labeo 33 (1987), La liberté désir premier des esclaves du prince, 258 ss., pone l’accento sul desiderio di libertà dei servi Caesaris, ma, dobbiamo supporre, di tutti quegli schiavi che si trovavano in condizioni privilegiate. 16 Aul. 817; Cas. 285; Men. 1028; 1093 s.; Rud. 1394. 17 Vd. tra i tanti contributi G. Cupaiuolo, Terenzio: teatro e società, Napoli 1991, 82 ss. e la bibliografia ivi. 12 13

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Enrico Flores ha messo in rilievo il fatto che Terenzio ha vissuto una vera invasione di schiavi a Roma dopo la battaglia di Pidna: la vendita dei 150.000 schiavi epiroti (secondo Livio, 45.34) da parte di Lucio Emilio Paolo, il vincitore di Perseo, ha certamente dovuto segnare la sua personalità di ex schiavo: «La presa di coscienza in direzione più umanitaria nasce in Terenzio certamente da questo incontro-scontro con l’ambiente di provenienza […]» 18. Potrebbe non essere solamente un caso se per la prima volta sulla scena, proprio in una commedia di Terenzio, l’Andria, la prima da lui composta, tra i personaggi compare un liberto, Sosia, ex schiavo di Simone. Il patrono ha parole molto gentili per il suo liberto, al quale deve chiedere aiuto per allontanare il figlio da una donna di Andro, della quale lo crede innamorato (vv. 35-39): Ego postquam te emi, a parvolo ut semper tibi apud me iusta et clemens fuerit servitus, Scis: feci ex servo ut esses libertus mihi propterea quod servibas liberaliter; Quod habui summum pretium persolvi tibi.

«Sai bene come, dal momento in cui ti ho comprato, tu hai sempre trovato presso di me, fin da quando eri piccolo, una servitù giusta e indulgente, da schiavo ti ho reso liberto proprio perché mi servivi in modo conveniente: ti ho ripagato con la più alta ricompensa di cui disponevo». L’ex schiavo Terenzio introduce dunque il nuovo personaggio del liberto Sosia, mentre sappiamo che nell’originale, La Perinzia di Menandro, il dialogo si svolgeva tra Simone e sua moglie, e nell’Andria menandrea vi era un monologo del vecchio, come riferisce il grammatico Elio Donato 19. In questi versi si nota un atteggiamento amichevole tra ex schiavo e patrono: forse lo stesso atteggiamento dell’antico dominus di Terenzio, il senatore Terenzio Lucano. È l’humanitas di Terenzio che emerge, e si esprime così bene nel famoso verso, tratto dall’Heautontimoroumenos, e rivoluzionario nella cultura latina dell’epoca: homo sum, humani nihil a me alienum puto 20. Delle fabulae togatae abbiamo purtroppo pochissimi frammenti e scarse notizie sugli autori: Titinio, il più antico, fu probabilmente attivo tra l’età di Plauto e quella di Terenzio. Nei versi (fr. 152-153 R.2 = 151-152 Daviault), appartenenti alla commedia Veliterna (La ragazza di Velletri), Letteratura latina e ideologia, cit., 141. Donat. ad Ter. Andriam 14: conscius sibi est [scil. Terentius] primam scaenam de Perinthia esse translatam ubi senex ita cum uxore loquitur ut apud Terentium cum liberto, at in Andria Menandri solus est senex. 20 Sull’humanitas di Terenzio in connessione con l’evoluzione del diritto, vd. le suggestioni di L. Labruna, Principii giuridici, tradizione romanistica e ‘humanitas’ del diritto tra Europa e America Latina, in Labeo 50 (2004), 13 ss.; ed in M. Garrido-Hory - A. Gonzalès (éds.), Histoire, Espaces et Marges de l’Antiquité, cit., 36 ss. 18 19

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fortasse votum fuisse quo die liber foret nunc eius voti condemnatust, immolavit hostiam

vi è un riferimento alla liberazione di uno schiavo, che compie un’offerta di ringraziamento, quindi tutto rientra nei clichés plautini già visti. Ammiratore ed imitatore di Terenzio fu Afranio, vissuto nel II secolo, un altro scrittore di fabulae togatae (ci sono rimasti quattrocento versi provenienti da quarantatré opere): una delle sue commedie si intitolava Libertus 21.

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Frr. 203-205 R.2 = 208-207-206 Daviault.

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GIUNIO RIZZELLI

DINAMICHE PASSIONALI E RESPONSABILITÀ La «Medea» di Seneca

Estratto da

DIRITTO E TEATRO IN GRECIA E A ROMA A cura di Eva Cantarella e Lorenzo Gagliardi Milano 2007

Giunio Rizzelli *

DINAMICHE PASSIONALI E RESPONSABILITÀ La «Medea» di Seneca

1. – Com’è noto, la dottrina stoica tende ad associare chi è preda di passioni 1 al ‘folle’, l’uno e l’altro accomunati dalla rispettiva estraneità al modello del saggio 2. Da un punto di vista teorico, tale modello – illustrato, fra gli altri, da un notissimo passo ciceroniano (Cic. Tusc. 3.7-11) 3 – è apparso sfumare la speci* Università degli Studi di Foggia. Contributo destinato agli Studii Labruna, di prossima pubblicazione. 1 S’intendono qui come tali gli aggregati pulsionali che i greci chiamano p£qh – nos»mata yucÁj in Plato Tim. 87a, 2 –, gli affectus, le animi perturbationes nel lessico ciceroniano; cfr. Cic. Tusc. 4.11, con P. Milton Valente, L’éthique stoïcienne chez Ciceron, Thèse, Paris 1956, 269-271, e Aug. civ. 9.4.1; inoltre, Gell. 1.26.11 e Quint. inst. 6.28, con D. Cloud, The Stoic p£qh, ‘Affectus’ and Roman Jurists, in ZSS. 123 (2006), 19-21. Vd. pure S. Morton Braund - C. Gill, Introduction. About this Volume, in S. Morton Braund - C. Gill (eds.), The Passions in Roman Thought and Literature, Cambridge 1997, 1. Sulla nozione di p£qh cfr. M. Pohlenz, La ‘Stoa’. Storia di un movimento spirituale, trad. it. (dall’ed. Göttingen 1959), Milano 2005 (Firenze 1967), 284-285. 2 Cfr. Cic. parad. 4.27 e Diog. Laert. 8.124. Già in Eur. Med. 485, la protagonista dice di se stessa di aver agito prÒqumoj m©llon À sofwtšra (dove, come rimarca J.A. López Férez, Nueva lectura de sophía – sophós en la Medea de Eurípides, in A. López - A. Pociña [cur.], ‘Medeas’. Versiones de un mito desde Grecia hasta hoy, Granada 2002, 226, il suffisso -teroj ha valore intensivo, non comparativo). La dottrina stoica cui si fa riferimento nel testo è, essenzialmente, l’etica che deriva da Zenone, Cleante e Crisippo. 3 Secondo J. Pigeaud, La Maladie de l’Âme. Étude sur la relation de l’âme et du corps dans la tradition médico-philosophique antique, Paris 1981, 247-250 e 259, Cicerone, agli inizi del III libro delle Tusculanae disputationes, fissa la tradizione filosofico-giuridica della follia, destinata a rimanere autonoma da quella medica. La riflessione sulle definizioni appare volta a rendere disponibile un vocabolario tecnico della sfera dell’anima, strumentale all’analogia fra anima e corpo. Cicerone avrebbe, insomma, imposto una lettura stoica delle passioni.

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ficità della follia (immaginata quale malattia organica) 4, e trascurare il rapporto della stessa con la sua base biologica. Ogni atteggiamento socialmente valutato come anomalo rischia così – è stato osservato – di essere ricondotto a una nozione indifferenziata di alterazione psichica 5. A conforto di tale idea si può, in effetti, addurre la circostanza che parole del vocabolario della ‘pazzia’, quali furor, insania, dementia, individuano, negli autori latini d’ispirazione stoica, l’alienazione mentale prodotta dal fenomeno passionale, accanto alla patologia psichica di carattere organico 6. Eppure, proprio per gli stoici, il furiosus reso tale da una passione non è stato affatto pregiudicato, all’insorgere dell’affezione che lo travaglia, nella possibilità di scelta, nel processo di selezione degli obiettivi e degli strumenti atti a conseguirli. Al contrario: il suo è spesso descritto quale attivarsi, perverso rispetto ai fini che si prefigge (visto che consegue ad un errore logico), ma razionale 7. Egli è, quindi, responsabile delle proprie condotte. La follia rende, invece (sempre per gli stoici), chi ne è affetto incapace di discernere, inconsapevole di ciò che compie, perché profondamente alterato risulta il suo rapporto con la realtà: lo rende irresponsabile delle sue azioni. È, dunque, proprio il profilo della ‘responsabilità’, della situazione in cui viene a trovarsi colui che consapevolmente e liberamente ha operato una scelta da cui sono derivate conseguenze che era in grado di prevedere, che indica con tutta evidenza – al di là di una certa omogeneità terminologica, finalizzata ad accentuare la gravità delle passioni – come, in generale, i filosofi d’indirizzo stoico, anche quando mostrano di confondere l’una con le altre, argomentino sempre sul presupposto della loro differenza qualitativa 8. Circostanza che – per inciso – conduce a riconsiderare alcune affermazioni in merito all’influenza esercitata dalla presunta

4 S’intende qui per ‘follia’ la patologia cui fa riferimento il termine greco man…a, secondo la definizione di Aret. caus. 2.1.6, su cui J. Pigeaud, La follia nell’antichità classica. La mania e i suoi rimedi, trad. it. di A. D’Alessandro (dall’ed. Paris 1987), Venezia 1995, 94-97. 5 C. Lanza, Ricerche su ‘furiosus’ in diritto romano, I, Roma 1990, 183-187. 6 Cfr. infra. 7 Come evidenzia Cic. Tusc. 4.14: … omnes perturbationes iudicio [Stoici] censent fieri et opinione. Itaque eas definiunt pressius, ut intellegatur, non modo quam vitiosae, sed etiam quam in nostra sint potestate. Soprattutto l’intellettualismo di tradizione crisippea insiste sulle passioni quali giudizi, quali libere scelte del lÒgoj, che il medesimo può evitare; cfr. M. Pohlenz, ‘Stoa’, cit., 289-294. Vd. pure M. Vegetti, L’etica degli antichi, Roma - Bari 1998, 226-230. 8 L’analisi delle fonti, condotta nella prospettiva indicata in testo, conferma il risultato cui è pervenuto, per altra via, J. Pigeaud, La maladie, cit., 245 e 368-371. Lo studioso francese evidenzia, infatti, la circostanza che gli stoici non hanno mai spinto l’analogia fra malattie del corpo e malattie dell’anima sino a confondere le une con le altre. Sarebbe, invece, Plutarco a tentare, nel De sera numinis vindicta, sulla base di Platone e degli stessi stoici, l’identificazione, riconducendo l’etica alla medicina, trasponendo il dato morale nella biologia e costruendo, così, un ‘mito’.

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identificazione delle passioni con la follia su determinate scelte di politica normativa in Roma antica 9. 2. – Il meccanismo del fenomeno passionale per l’etica stoica 10, anche nei suoi rapporti spesso volutamente ambigui con la malattia mentale ritenuta di origine organica, è delineabile in modo agevole attraverso l’opera di Seneca. Il filosofo si sofferma con insistenza, proprio in tema di passioni, sull’azione morale, sulla Secondo A. Audibert, Études sur l’histoire du droit romain, I, La folie et la prodigalité, Paris 1892, 19-61 e 92-98, ad esempio, i principi dello stoicismo – che avrebbe esteso il più possibile i confini della follia, qualificando ‘insensati’ tutti coloro che perdono il controllo delle proprie passioni – hanno influenzato lo sviluppo della giurisprudenza romana, inducendola a riconoscere, accanto alla follia individuata dalle XII Tavole, casi di alienazione in precedenza sconosciuti. Questo nuovo modo di pensare la follia avrebbe fornito alla curatela dativa un campo applicativo molto ampio. Furor e dementia non si distinguono, in tale ricostruzione, per il fatto che solo il primo è caratterizzato da intervalli di lucidità. Piuttosto, il demens – al contrario del furiosus, presentato dai giuristi in stato di completa inintelligenza – sarebbe affetto da follia parziale, che non esclude la generale facoltà di capire e di ragionare. Il pretore, proteggendo la legge delle XII Tavole solo il pazzo del tutto privo di ragione, avrebbe ‘osato’, in ossequio agli insegnamenti della filosofia e della scienza medica, dare dei curatori ai dementes (o mente capti), creando così una «curatelle des monomanes». Sebbene lo studioso si guardi dal sostenere che il pretore abbia indiscriminatamente assimilato alla pazzia l’eccesso passionale, è tuttavia convinto che il magistrato, per sottoporre a curatela i prodighi sottratti alla previsione dell’antica legge, li abbia considerati folli (anticipando, in qualche maniera, gli alienisti dell’Ottocento, che vedono nella prodigalità una probabile manifestazione di malattie mentali). Dunque, quanto meno in questo caso, al fine d’impedire al dissipatore di distruggere il patrimonio di cui è titolare, il più recente diritto avrebbe applicato in tutto il suo rigore l’idea stoica. Una autorevole adesione alla tesi dell’Audibert, per quanto concerne la presunta influenza dello stoicismo sul modo di pensare la follia dei giuristi romani, è stata subito espressa dall’Appleton (che ha giudicato definitivamente risolta la questione relativa al significato di ‘demens’ in contrapposizione a quello di ‘furiosus’, ed ha ritenuto possibile l’ipotizzata assimilazione del prodigo alla persona colpita da pazzia relativa, pur non condividendo in generale la maniera in cui il sistema della curatela del prodigo viene delineato nel lavoro recensito); cfr. Ch. Appleton, Le fou et le prodigue en droit romain, in RGD. 17 (1893), 137, 143 e 237. I presupposti alla base della ricostruzione dell’Audibert, in relazione all’incidenza dello stoicismo sulla riflessione giurisprudenziale, sono sostanzialmente accolti da E. Renier, Observations sur la terminologie de l’aliénation mentale, in RIDA. 5 (1950), 431-447. Il Renier vi aveva già fatto ricorso, trattando del testamento inofficioso, nell’Étude sur l’histoire de la ‘querela inofficiosi’ en droit romain, Liége s.d. [1941], 101-119. Un sottoparagrafo del lavoro è significativamente titolato: La notion stoïcienne d’insanité d’esprit, principe actif de jurisprudence (in esso si tiene a sottolineare come la psichiatria avrebbe reso attuale la dottrina stoica: questa, «en réduisant le domaine de l’activité consciente, limite la responsabilité dans l’acte humain et conduit a reconsidérer les questions de capacité juridique»). 10 Le passioni sono al centro della riflessione stoica poiché, per essa, costituiscono l’unico vero male: J. Fillion-Lahille, Le ‘De ira’ de Sénèque et la philosophie stoïcienne des passions, Paris 1984, 17. 9

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libertà «nel passaggio da un determinismo fisiologico alla spontaneità dell’atto libero» 11. Le sue tragedie propongono personaggi e situazioni esemplari 12. La tragedia costituisce, infatti, uno strumento prezioso per descrivere la patologia passionale, il suo articolarsi, il suo accrescersi sino allo stato di estrema acutezza ed alle fatali conseguenze. Il personaggio di Medea appare soprattutto adatto allo scopo. Crisippo, la cui posizione è centrale nella dottrina stoica delle passioni 13, sembra abbia addirittura citato quasi per intero la Medea di Euripide in una sua opera 14. Non a caso con Euripide la malattia e la medicina fanno irruzione nel dramma 15. Esiste, per medici e filosofi, una costante – il problema delle «viscere di Medea» 16 – che determina la necessità di precisare il peso del dato biologico nelle funeste decisioni della protagonista, di stabilire se la sua sia una malattia della psiche oppure del corpo. Se, infatti, Medea è spinta al terribile gesto dalla violenza del qumÕj kre…sswn tîn bouleum£twn (Eur. Med. 1078-1080), della gravità di ciò che compie ha chiara coscienza 17. Quale Il II libro del De ira è, al proposito, indicativo: J. Pigeaud, La maladie, cit., 316. Sulle tragedie senecane come opere in cui le idee dell’autore vengono espresse in forma drammaturgica pone ora l’accento G. Reale, La filosofia di Seneca come terapia dei mali dell’anima, Milano 2004, 174-178; tale prospettiva di lettura non contrasta necessariamente con quella indicata da A. Schiesaro, Passion, Reason and Knowledge in Seneca’s Tragedies, in S. Morton Braund - C. Gill (eds.), The Passions, cit., 89-111. 13 Cfr. J. Pigeaud, La maladie, cit., 245. Come osserva M. Vegetti, Etica, cit., 232, a proposito della circostanza che la tassonomia delle passioni elaborata da Crisippo rimane pressoché inalterata, nel corso dei secoli, nella riflessione dei moralisti, a prescindere dalla scuola di appartenenza, occorre immaginare una «straordinaria continuità della psicologia dell’uomo antico» in relazione ai comportamenti passionali. Ma questa «lunga durata antropologica» è anche destinata a divenire, con il trascorrere del tempo ed il mutare delle situazioni storiche e istituzionali, «anacronistica e socialmente patologica». 14 Cfr. Diog. Laert. 7.180. È di recente tornato sulla notizia M. Quijada, Medea de Eurípides: Lecturas de un drama de venganza, in A. López - A. Pociña (cur.), ‘Medeas’, cit., 260-262. La colloca nel più ampio contesto del rapporto dei filosofi stoici con la poesia M.C. Nussbaum, Poetry and the Passions: two Stoic Views, in J. Brunschwig - M.C. Nussbaum (eds.), The Passions & Perceptions. Studies in Hellenistic Philosophy of Mind, Cambridge 1993, 99-100, che al problema dedica un’articolata analisi. In epoca ellenistica la Medea di Euripide diviene, forse, la fonte principale, all’interno della letteratura post-omerica, da cui i filosofi traggono i loro esempi: J. Hankinson, Actions and Passions: Affection, Emotion, and Moral Self-Management in Galen’s Philosophical Psychology, in J. Brunschwig - M.C. Nussbaum (eds.), The Passions & Perceptions, cit., 187 nt. 14. Sui testi della poesia tragica, quali «vere e proprie cartelle cliniche delle passioni» per il sapere stoico sulla fenomenologia passionale, M. Vegetti, Passioni antiche: l’io collerico, in S. Vegetti Finzi (a cura di), Storia delle passioni, Roma - Bari 2000, 54. 15 Così il J. Pigeaud, La maladie, cit., 415. Dalla tragedia euripidea si costituisce la topica filosofica della follia: J. Pigeaud, La follia, cit., 135. 16 J. Pigeaud, La maladie, cit., 375. L’espressione è ripresa da Eur. Med. 109. 17 Cfr. M. Pohlenz, ‘Stoa’, cit., 290-291; vd. pure E.S. Belfiore, Il piacere del tragico. Aristotele e la poetica, trad. it. dall’ediz. Princeton (New Jersey) 1992, Roma 2003, 212-214 e 223-231. 11 12

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che sia l’esatto significato di qumÒj e di bouleÚmata nel testo euripideo 18, il personaggio di Medea 19 costituisce il luogo esemplare della dialettica fra consapevolezza, spinta passionale e azione 20: dialettica cui è strettamente legato il profilo del configurarsi della responsabilità 21. Seneca rielabora il modello euripideo 22, costruendo la tragedia come un «ascendere verso un livello d’essere indispensabile al compimento dell’atto» 23, verso, cioè, uno stato di tensione derivante da un’energia accumulata che, ad un certo punto, si scatena irrimediabilmente 24. 3. – Si può idealmente contrapporre Medea ad Ercole divenuto furens, e individuare, nei due personaggi, gli elementi distintivi di ciò che Seneca considera 18 La formulazione viene interpretata nel senso che Medea si trova al centro di un conflitto tra qumÒj e bouleÚmata, dove il primo prevale sui secondi, intesi come volontà ragionevole (bouleÚein indica già in Omero «l’attività di chi trama per il raggiungimento di uno scopo»: E. Cantarella, Studi sull’omicidio in diritto greco e romano, Milano 1976, 93); oppure nel senso che, nella donna, i bouleÚmata sono determinati dal qumÒj (così, ad esempio, di recente L. Galasso - F. Montana, Euripide, Medea, Milano 2004, 171). Indicazioni e letteratura in J. Pigeaud, La maladie, cit., 376-377. 19 Una delle grandi figure archetipiche della donna distruttrice: A. Moreau, Quelques approches du mythe de Médée, in A. López - A. Pociña (cur.), ‘Medeas’, cit., 50. 20 La Medea di Euripide come occasione per delineare il costituirsi del soggetto tragico e della sua responsabilità, ed analizzare in chiave psicoanalitica il conflitto fra autonomia, responsabilità e colpa quale esperienza personale, è esaminata da R. Hidalgo-Xirinachs, Die Medea des Euripides. Zur Psychoanalyse der weiblichen Aggression und Autonomie, Gießen 2002, 113-172. Sulle ‘ragioni’ di Medea in Euripide cfr. ora A. Iriarte, Las ‘razones’ de Medea, in A. López - A. Pociña (cur.), ‘Medeas’, cit., 157-169. 21 Responsabilità non soltanto morale, ma anche giuridica. Nella Poetica, discutendo della composizione della trama della tragedia, del foberÒn e dell’™leeinÒn, Aristotele cita Medea – che Euripide rappresenta mentre uccide i figli – ad esemplificare il tipo di personaggio perfettamente consapevole dei propri atti (Aristot. poet. 14 [1353b, 26-29]); cfr. J. Pigeaud, La maladie, cit., 396-397. Come il medesimo Aristotele puntualizza, le passioni (p£qh), al pari delle azioni (pr£xeij), possono essere volontarie o involontarie, e la distinzione fra volontario (tÕ ˜koÚsion) e involontario (tÕ ¢koÚsion) rileva non soltanto nella valutazione della virtù (perˆ ¢retÁj), ma anche ai fini dell’operato di coloro che pongono le norme (to‹j nomoqetoàsi), chiamati a premiare o a punire (Aristot. Nicom. 3.1 [1109b, 30-35]). 22 L’originalità della Medea di Seneca va colta, fra l’altro, nel fatto che l’autore combina le proprie fonti in modo assolutamente personale: G. Galimberti Biffino, La Médée de Sénèque, une tragédie ‘annoncée’, in A. López - A. Pociña (cur.), ‘Medeas’, cit., 522-533. Cfr. pure A. Pociña, El amor de Medea visto por Eurípides y Séneca, in A. López - A. Pociña (cur.), ‘Medeas’, cit., 238-239. La rilettura senecana della tragedia di Euripide avviene – suggerisce C. Gill, The Structured Self in Hellenistic and Roman Thought, Oxford 2006, 423 – attraverso il filtro di Crisippo: dal modo crisippeo di pensare il meccanismo passionale ed il conflitto interiore essa sarebbe, di conseguenza, fortemente condizionata. 23 Così il J. Pigeaud, La maladie, cit., 398. 24 Cfr. G. Galimberti Biffino, ‘Medea nunc sum’: il destino nel nome, in A. López - A. Pociña (cur.), ‘Medeas’, cit., 537.

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affezione passionale e di quanto fa, piuttosto, rientrare nell’alienazione mentale di natura organica, della rispettiva eziologia e delle conseguenze, in primo luogo in tema di responsabilità morale. Mentre l’infermità di Ercole è dovuta ad un intervento esterno, divino, in Medea si manifesta la passione, fenomeno che, pur evolvendosi pericolosamente, è controllabile nei suoi sviluppi 25. Nell’Hercules furens il protagonista è impotente ad evitare le conseguenze della follia: luctus est istic tuus, / crimen novercae: casus hic culpa caret (Sen. Herc. f. 1200-1201), gli ricorda Anfitrione 26, che utilizza l’immagine, diffusa nelle fonti per descrivere un atto non voluto, del telum che sfugge dalle mani, uccidendo qualcuno (Sen. Herc. f. 1297) 27. Il furor di Ercole è – almeno per chi tenta di consolarlo – insons ed egli è inconsapevole del proprio nefas: condizione, questa, molto vicina all’innocenza (Sen. Herc. f. 1096-1099). La coscienza di ciò che sta per compiere, il suicidio, lo renderebbe, al contrario, volens sciensque rispetto allo scelus (Sen. Herc. f. 1300-1301). Le conseguenze del suo accesso violento sono, infatti, un prodotto dell’error: Quis nomen usquam sceleris errori addidit?, domanda retoricamente Anfitrione (Sen. Herc. f. 1237) 28. 25 Questa idea è espressa con grande chiarezza da Seneca in Phaedr. 132-135: … quisquis in primo obstitit / pepulitque amorem, tutus ac victor fuit; / qui blandiendo dulce nutrivit malum, / sero recusat ferre quod subiit iugum. Accomuna, invece, le figure della Medea senecana e di Hercules furens, sulla base della follia che connoterebbe entrambi i personaggi e sul presupposto dell’identificazione – quale motivo compatibile con il pensiero stoico – dell’odio della donna con la follia stessa, E. Fantham, ‘Envy and Fear the Begetter of Hate’: Statius’ ‘Thebaid’ and the Genesis of Hatred, in S. Morton Braund - C. Gill (eds.), The Passions, cit., 195-197. 26 Anfitrione procede ad una remotio criminis (in personam). Questa si ha quando a nobis non crimen sed culpam ipsam amovemus (Rhet. Her. 1.25; cfr. Rhet. Her. 2.26 e L. Calboli Montefusco, La dottrina degli ‘status’ nella retorica greca e romana, Hildesheim Zürich - New York, 1986, 123-129). Il patrigno di Ercole si comporta, appunto, come il difensore nelle cause in cui si invoca l’involontarietà dell’atto. Egli ha, fra i luoghi comuni a sua disposizione, quello per cui non va configurata (non oportere) una responsabilità se le condotte non siano state tenute consulto: Rhet. Her. 2.24. 27 Fattispecie richiamata, tra l’altro, dalle XII Tavole in materia di omicidio involontario; cfr. Cic. top. 64 (XII tab. 8, 24a). 28 Sebbene proprio dalla risposta di Ercole (che, nel frattempo, ha recuperato la propria lucidità) – saepe error ingens sceleris obtinuit locum (Sen. Herc. f. 1238) – traspaia il faticoso tentativo dell’autore di far emergere la responsabilità dell’eroe nella vicenda, attraverso il richiamo all’error. Il giudizio sugli atti compiuti a causa di un error, infatti, non appare – soprattutto in ambito stoico, in tema di rapporto tra fato e determinazione individuale – di agevole soluzione; cfr. Gell. 7.6-15. Alla nozione di error cui ricorre Anfitrione – che presuppone la mancanza di consapevolezza, l’impossibilità di una scelta lucida, come accade, appunto, nel caso del folle (che è difficile immaginare responsabile per aver violato il nÒmoj imposto dal lÒgoj [ÑrqÒj]; cfr. Stob. ecl. 2.7.11c [Wachsmuth II, 96, 23-97, 3] [= SVF III, 500] e Plut. Stoic. rep. 11 [1037c]) – Seneca, attraverso le parole di Ercole, sembra contrapporne una legata all’atto di volizione, concepibile all’interno di un processo di determinazione collegabile alle spinte passionali, sullo sfondo di un’attenuata differenziazione tra follia e passioni. La posizione del protagonista, nell’Hercules furens, è, infatti, ulteriormente complicata dalla

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Nella Medea sono le conseguenze, evitabili, della passione a determinare il tragico finale, con la protagonista che cerca di giustificare il suo operato chiamando in causa Giasone, colui per il quale i crimini sono stati commessi (cui prodest scelus, / is fecit; cfr. Sen. Med. 275-280 e 500-504). Nell’Hercules furens sono a confronto la pazzia di Ercole e l’ira di Giunone 29, già irritata con Giove per le sue numerose amanti 30. Di Giove vuole colpire il figlio, autore di imprese felicemente condotte a termine, che la preoccupano e la indispettiscono. Al caecus furor (Sen. Herc. f. 991) 31 di Ercole, destinato a rivolgersi contro se stesso (Sen. Herc. f. 1219-1221), si contrappone l’ira di Giunone, la cupiditas ulciscendae iniuriae, per usare le parole del medesimo Seneca 32. circostanza che il medesimo ha vissuto preda di una passione esiziale, l’ambizione. Com’è stato evidenziato ancora di recente, nella tragedia senecana è a motivo dell’ambizione, che Ercole viene condotto alla follia, mentre le cause esterne rimangono sullo sfondo: A. Blanshard, Ercole. Una vita da eroe, trad. it. dall’ed. London 2005, Roma 2006, 50-53. Esiste uno stretto rapporto fra errore e passione, essa stessa error (cfr. Cic. Tusc. 4.80-81: Ut constantia scientiae, sic perturbatio erroris est … Qui … non natura, sed culpa vitiosi esse dicuntur, eorum vitia constant e falsis opinionibus rerum bonarum et malarum), derivante dall’ignoranza colpevole (cfr. Clem. Al. paed. 1.13.1 [Stählin I, 150, 19-25] [= SVF III, 445]: è ¡m£rthma tutto ciò che contrasta con l’ÑrqÕj lÒgoj, Plut. virt. mor. 10 [449d] [= SVF III, 468]: per gli stoici p©n … p£qoj ¡mart…a … ™sti, e Stob. ecl. 2.7.111 [Wachsmuth II, 106, 21-24] [= SVF III, 528]: l’¡m£rthma, a sua volta, deriva dalla kak…a). Se a quanti ¢koÚsia ¡mart£nontej non sembra addebitabile la medesima ¡mart…a dovuta all’¥gnoia: [Aristot.] divis. 45 (Mutschmann 57, 2-10), che distingue tre tipi di ¡mart…a, l’ignoranza produce condotte di cui si è sempre chiamati a rispondere. Cfr. Aristot. Nicom. 5.10 (1135b, 11-34) e rhet. 1.13 (1374b, 7-8: ¡mart»mata … Ósa m»te par£loga kaˆ m¾ ¢pÕ ponhr…aj); sull’¡m£rthma in Aristotele, S. Said, La faute tragique, Paris 1978, 22-26: l’ambiguità del concetto – descritto sistematicamente attraverso il vocabolario dell’eccesso e, al contempo, in termini di errore – pone il problema della valutazione giuridica, oltre che morale, della responsabilità (Aristotele, per mostrare il carattere non univoco della tragedia, costruita su due distinte concezioni di responsabilità, analizza condotte in cui, pur non del tutto assente, non si configura completamente una responsabilità dell’agente: p. 26). Vd. pure Plato leg. 9 (863c, 1-d, 4: la ¥gnoia quale causa di ¡mart»mata, da punire, sebbene con maggior mitezza, anche quando siano lievi e propri dei bambini o dei vecchi). La difficoltà di delimitare con esattezza le nozioni di ¡mart…a e di ¡m£rthma – che appaiono richiamare, insieme, l’errore e la colpa – e, di conseguenza, quella di error, è ben illustrata dalla rassegna delle diverse opinioni degli studiosi sul tema, proposta dalla Said, La faute tragique, cit., 9-16. 29 La contrapposizione fra Ercole (non ancora pazzo) e Giunone esprime, in Seneca, la polarità ratio-furor: Y.A. Dauge, Le barbare. Recherches sur la conception romaine de la barbarie et de la civilisation, Bruxelles 1981, 578. 30 Cfr. Sen. Herc. f. 1-5. Alla follia finta dal protagonista si contrappone, nell’Hercules Oeteus, il furor di Deianira, originato, questa volta (sebbene la donna, alla domanda della nutrice quis iste furor est?, risponda ironicamente: quem meus coniunx docet, 439), dal dolor che scatena l’ira dell’amore offeso: [Sen.] Herc. O. 428-434 e 444-452. 31 La caecitas è talvolta metafora dello stato mentale in cui versa il folle; cfr. infra, nt. 82. 32 Cfr. Sen. dial. 3.2.3b e 3.3: Ira est … cupiditas ulciscendae iniuriae aut, ut ait Posidonius, cupiditas puniendi eius a quo te inique putes laesum. Quidam ita finierunt: ira est incitatio animi ad nocendum ei qui aut nocuit aut nocere voluit … Aristotelis finitio non

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4. – La fenomenologia dell’ira appare esemplificabile attraverso i discorsi della dea. All’ira che scuote l’animus 33 fanno riscontro l’odium 34 e il saevus dolor 35 che allontana la pace e conduce guerre eterne (Sen. Herc. f. 27-29). Il dolor si servirà del furor, in se semper armatus, per colpire Ercole 36. L’ira si accompagna, dunque, al dolor. Questo ha bisogno di distruggere, di abbattere. Il furor, la follia 37, è il suo strumento. Nella Medea è la stessa protagonista, in preda all’ira, al dolor 38, che, costretta all’esilio e adirata contro Giasone che la abbandona, preferendole un’altra 39, cede al furor (Sen. Med. 49-52). Il suo dolor è furiosus (Sen. Med. 139140), incapace di capere consilium 40, e la sua ira desiderosa di vindicta (Sen. multum a nostra abest; ait enim iram esse cupiditatem doloris reponendi; cfr. Aristot. anim. 1.1 (403a, 30: l’Ñrg» quale Ôrexij ¢ntilup»sewj). L’ira è libido poeniendi eius qui videatur laesisse iniuria per Cic. Tusc. 4.21, che illustra la suddivisione stoica della libido; cfr. pure Cic. Tusc. 3.11, con P. Milton Valente, Éthique, cit., 296-297, e W.V. Harris, Restraining Rage. The Ideology of Anger Control in Classical Antiquity, Cambridge (Mass.) - London 2001, 61-62. L’ira, in quanto forma del desiderio (in questo caso, del desiderio di vendicare un’offesa subita), rientra nella ™piqum…a, una delle quattro passioni fondamentali, secondo la tradizionale classificazione stoica: Cic. Tusc. 3.24 e 4.11; fin. 3.35; Diog. Laert. 7.110; Stob. ecl. 2.7.10b (Wachsmuth II, 90,7-10), con M. Pohlenz, ‘Stoa’, cit., 298-302, e J. Fillion-Lahille, ‘De ira’, cit., 18. 33 Sulla nozione di animus in Seneca – che assume una molteplicità di accezioni e che si costitisce quale luogo del pensiero riflessivo, ma anche delle intenzioni, della collera, della volontà e di quanto è «dinamico», rilevando dalle reazioni spontanee dell’essere, da una scelta passionale, piuttosto che dalla ragione – P. Grimal, Le vocabulaire de l’intériorité dans l’œuvre philosophique de Sénèque, in La langue latine langue de la philosophie, Roma 1993, 144-154. 34 L’ira inveterata: Cic. Tusc. 4.21. 35 Una species dell’aegritudo, l’aegritudo crucians: Cic. Tusc. 4.16 e 18. 36 Hoc hoc ministro noster utatur dolor: Sen. Herc. f. 96-99. 37 L’immagine della follia su cui Seneca modella la descrizione del meccanismo passionale è, ovviamente, quella della malattia che si manifesta in modo violento. L’ira, che è in impetu doloris, pur di nuocere agli altri è sui neglegens (circostanza che la rende, appunto, molto simile al cieco furor), afferma Seneca in apertura del De ira; cfr. Sen. dial. 3.1.1. Ribadiscono ora che il De ira senecano è un testo politico pensato per una cerchia di lettori che include l’imperatore, S. Braund - G. Gilbert, An ABC of epic ira: anger, beats, and cannibalism, in S. Braund - G.W. Most (eds.), Ancient Anger. Perspectives fron Homer to Galen, Cambridge 2003, 284. 38 Cfr. E. Lefèvre, La Medea di Seneca: negazione del ‘sapiente’ stoico, in P. Parroni (a cura di), Seneca e il suo tempo, Roma 2000, 401-402. 39 Medea è stata appena lasciata da Giasone. Il sentimento che si sviluppa dall’offesa subita (579-582: Nulla vis flammae tumidive venti / tanta, nec teli metuenda torti, / quanta cum coniunx viduata taedis / ardet et odit) è paragonato dal coro, nei vv. 579-669, all’ira divina a seguito di episodi in cui sono stati infranti i sancta foedera mundi (603-606). La condizione mentale prodotta dal sovrapporsi dell’ira e del furor all’amor rappresenta il motivo centrale nella rivisitazione del mito di Medea da parte di Seneca: G. Cipriani, La voce di Medea. Dal testo alla scena, da Seneca a Cherubini, Bari 2005, 22. 40 La descrizione del dolore di Medea, attraverso il confondersi di quello fisico con quello mentale, appare già di grande efficacia in Euripide (761-765 e 1066-1067), sul cui ricorrere

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Med. 153-156). Furialis è, poi, l’impetus che la determina (Sen. Med. 157-158), mentre il furor ha la funzione di condurre a termine la vendetta, di irrogare le poenae (Sen. Med. 406) 41, e di rappresentare una dimensione mentale al cui interno la passione – proprio nel momento in cui, si potrebbe dire, «la Medea sapiens ha raggiunto la furens» 42 – muta il proprio parossismo in follia 43. ad un vocabolario medico, F. Mawet, Évolution d’une structure sémantique: le vocabulaire de la douleur. Apollonios de Rhodes et Homère, in AC. 50 (1981), 502-503. 41 Cfr. G. Galimberti Biffino, ‘Medea nunc sum’, cit., 540-547. Il mito di Procne – anch’ella figlicida, per vendetta nei confronti del marito che ha usato violenza a Filomela – offre, nel racconto ovidiano, un significativo riscontro di come si immagina operare il dolor furente e di come Seneca ricostruisca le dinamiche passionali che agitano la psiche della donna offesa, ispirandosi ad un modello diffuso (utilizzabile, peraltro, anche quando si tratti di una schiava: Apul. met. 8.22); cfr. Ov. met. 6.581-666 (i vv. 619-635 descrivono la tragica uccisione di Procne ed il conflitto – analogamente a quanto accade in Medea – fra sentimenti opposti, risolto nell’uccisione del figlio avuto con Tereo). 42 Cfr. G. Mazzoli, Medea in Seneca: il logos del ‘furor’, in A. López - A. Pociña (cur.), ‘Medeas’, cit., 620-625. 43 Evidenzia ora questo dato, confrontandolo con alcuni passaggi del De ira in cui si illustra come l’accesso passionale si trasformi in follia, C. Bernal Lavesa, Medea en la tragedia de Seneca, in A. López - A. Pociña (cur.), ‘Medeas’, cit., 471. Particolarmente significativi per il confondersi dei sintomi passionali con quelli della follia appaiono i vv. 380-396, in cui la nutrice invita Medea a resistere, a iras comprimere, a retinere impetum. I furoris signa sono i medesimi riscontrabili nella menade che, invasata dal dio, insanit: Flammata facies, spiritum ex alto citat, / proclamat, oculos uberi fletu rigat, / renidet: omnis specimen affectus capit. / Haeret: minatur aestuat queritur gemit. / Quo pondus animi verget? Ubi ponet minas? / Ubi se iste fluctus franget? Exundat furor. / Non facile secum versat aut medium scelus; / se vincet: irae novimus veteris notas. / Magnum aliquid instat, efferum immane impium: / vultum Furoris cerno. Questi versi sono citati da E. Lefèvre, La Medea, cit., 396-398, per mostrare come la protagonista rappresenti il rovesciamento del modello del saggio stoico. Cfr. pure i vv. 591-602 e 849-869 (in part. i vv. 866-869: frenare nescit iras / Medea, non amores; / nunc ira amorque causam / iunxere: quid sequetur?) e E. Rodón, El léxico de una pasión: Medea, in A. López - A. Pociña (cur.), ‘Medeas’, cit., 660. Il furor appare, al tempo stesso, accesso passionale e follia. È pazzia prodotta dalla passione non dominata, analogamente, ad esempio, a quanto accade ad Atreo, che il desiderio di vendetta – suscitato dal dolor nato dall’iniuria subita – spinge alla follia. Cfr. Sen. Thy. 249-256 – dove s’invoca la dira Furiarum cohors ad accompagnare il furor ardente ed il dolor immenso, riconducendo così, attraverso l’immagine delle Furie, la dinamica della passione a quella della malattia mentale – con Cic. Tusc. 4.77, che impiega l’esempio della vicenda di Atreo per dimostrare come l’ira sia insania e si spinga così lontano come il furor, la follia. Sull’affinità fra Atreo e Medea, G. Cipriani, La voce, cit., 28-32, con letteratura. Per le animi perturbationes quali Furie cfr. Cic. Tusc. 3.25, e, sul rapporto fra furor e Furiae, E. Lefèvre, La Medea, cit., 398-400. D’altra parte, il tipo di pazzia generato dalle passioni non è, nella poesia latina del principato in generale e nelle tragedie di Seneca in particolare, la «‘raving’ insanity», dovuta a possessione divina o ad altra causa esterna al soggetto, che comporta mutamenti fondamentali nella condizione fisica e nella percezione, ma una follia «more fully psychologised, and moralised». Significativamente essa è, talvolta, riconosciuta come tale dalla stessa persona che ne è affetta e che, in qualche modo, ne prende le distanze, avvertendola quale stato mentale irrazionale (questa rappresentazione della follia frutto delle passioni, che non è, in linea di

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Il concetto di impetus è molto importante nel pensiero di Seneca. L’impetus spinge a volere 44. La seconda parte della filosofia morale lo assume ad oggetto per fondare un rapporto corretto con l’azione 45. Tale rapporto appare perverso nell’ira, che è in impetu, che è essa stessa impetus (Sen. dial. 3.1.1) 46, e che accomuna gli esseri umani alle belve, incapaci di ratio (Sen. dial. 4.16.1) 47. Ma se gli uomini non seguono la retta ragione, sono, a differenza di queste, responsabili. Sebbene, infatti, si cominci a volere impetu e non consilio (Sen. epist. 37.5) 48, sebbene l’impetus sia l’impulso necessario all’atto del volere, esso precede sempre un giudizio dell’animus (a sua volta compositus et plura continens) 49; e il consenso della ragione è indispensabile per innescare la reazione istintiva 50. massima, la medesima cui pensano gli stoici quando parlano della follia umana, comporta la difficoltà di enucleare con chiarezza le idee che la influenzano, a partire dalla ricostruzione del dibattito sulla psiche, all’interno dello stesso stoicismo, e dai suoi esiti nel pensiero di Posidonio, sicuramente noti a Seneca): C. Gill, Passion as Madness in Roman Poetry, in S. Morton Braund - C. Gill (eds.), The Passions, cit., 213-228. Lo studioso puntualizza altrove che il tipo di follia che emerge dal monologo finale di Medea nella tragedia senecana – analogamente a quanto accade in maniera sistematica nella Phaedra – costituisce un «collapse of character», un’estensione della conflittualità, all’interno dello stato mentale, determinata dalla tensione vissuta dalla protagononista fra il progettato infanticidio e l’orrore che esso le produce. Questo tratto distintivo dell’opera di Seneca rifletterebbe le peculiarità del pensiero stoico sulle passioni, la struttura e l’incoerenza caratteriale, in contrasto con il modello platonico-aristotelico: C. Gill, The Structured Self, cit., 421-435. 44 Il termine impetus esprime, al contempo, la nozione cui riconduce il greco ‘Ðrm»’, ossia la tendenza che spinge l’essere in una determinata direzione, e quella legata a ‘k…nesij’, vale a dire il movimento che risulta dalla tendenza stessa: P. Grimal, Le vocabulaire, cit., 147-148. 45 Cfr. Sen. epist. 89.14. Vd. A. Mantello, Un’etica per il giurista? Profili d’interpretazione giurisprudenziale nel primo Principato, in D. Mantovani (a cura di), Per la storia del pensiero giuridico romano da Augusto agli Antonini, Torino 1997, 156. Per la funzione dell’Ðrm» negli stoici antichi, J. Pohlenz, ‘Stoa’, cit., 285-286 e 292-293; per Crisippo in particolare, L. Couloubaritsis, La psychologie chez Chrysippe, in H. Flashar - O. Gigon (éds.), Aspects de la philosophie hellénististique, Genève 1986, 135-141. Vd. pure G. Gill, The Structured Self, cit., 141-145 e 248. 46 Sul rapporto ira-impetus in Seneca cfr. J. Pigeaud, La maladie, cit., 324-326. 47 Cfr. Diog. Laert. 7.87. 48 Sottolinea, al proposito, la scoperta senecana dell’«incoscient», nel senso di «non-conscience», J. Pigeaud, La maladie, cit., 326-336. 49 Cfr. Sen. dial. 4.1.3-4 (Iram quin species oblata iniuriae moveat non est dubium; sed utrum speciem ipsam statim sequatur et non accedente animo excurrat, an illo adsentiente moveatur quaerimus. Nobis placet nihil illam per se audere sed animo adprobante; nam speciem capere acceptae iniuriae et ultionem eius concupiscere et utrumque coniungere, nec laedi se debuisse et vindicari debere, non est eius impetus qui sine voluntate nostra concitatur. Ille simplex est, hic compositus et plura continens: intellexit aliquid, indignatus est, damnavit, ulciscitur: haec non possunt fieri, nisi animus eis quibus tangebatur adsensus est) e 4.4.1-2, con D. Cloud, P£qh, cit., 21-23 e 37. Vd. pure Sen. epist. 113.18. 50 Di conseguenza, il folle non sembrerebbe in grado di provare, secondo Seneca, affectus: D. Cloud, P£qh, cit., 23 e 25 nt. 22. Questa concezione del fenomeno passionale, che si

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Ira, dolor, impetus, ultio, vindicta e furor compaiono insieme nell’incoraggiamento a perseverare che Medea rivolge a se stessa mentre la reggia brucia, quasi a fare da contrappunto, con le sue fiamme, a quelle della passione che domina la donna (Med. 895-910) 51. Vi si aggiunge il riferimento al colloca in linea con il pensiero crisippeo (sulle passioni in Crisippo, J. Pigeaud, La maladie, cit., 265-272: per il filosofo greco tuttavia, sotto il profilo della passione, non esiste differenza fra kr…sij e Ðrm») e, forse, zenoniano (vd. però G. Reale, Storia della filosofia greca e romana. Cinismo, epicureismo e stoicismo, V, Milano 2004, 472-474), non è l’unica fra gli stoici. Una diversa, che presuppone la tripartizione platonica dell’anima e ritiene le passioni movimenti della parte irrazionale dell’anima, è rilevabile in Posidonio (e potrebbe essere già in Diogene di Babilonia); cfr. M.C. Nussbaum, Poetry, cit., 100-101 (ma, sulla psicologia di Crisippo, impensabile al di là delle sue ineliminabili radici platoniche, L. Couloubaritsis, Psychologie, cit., 104-107, e sul debito contratto, in generale, dalla psicologia stoica con quella di Platone, G. Gill, The Structured Self, cit., 4-14 e 208-219, per il modello passionale in particolare). Ad ogni modo, come segnala la stessa Nussbaum (p. 121), la posizione crisippea è quella prevalente nel tardo stoicismo (adottata, tra gli altri, da Epitteto e Seneca) ed ha influenzato pensatori non stoici quali Cicerone e Plutarco, che la ritengono centrale nella riflessione stoica (sulla «ortodossia» di Seneca nei confronti delle posizioni degli antichi scolarchi stoici, cfr. comunque B. Inwood, Seneca and Psycological Dualism, in J. Brunschwig - M.C. Nussbaum [eds.], The Passions & Perceptions, cit., 150-183). Resta, peraltro, sostanzialmente immutato l’approccio al problema della responsabilità dell’individuo che agisca sopraffatto dalle passioni (cfr. Cic. off. 1.90, dove Panezio, per significare la necessità di ricondurre in gyrum rationis et doctrinae gli homines effrenati sibique praefidentes, richiama l’immagine, di origine platonica – cfr. Plato Phae. 246a, 6-b, 3 – e ricorrente nella letteratura antica, dei cavalli imbizzarriti che hanno bisogno di essere domati). Se una distinzione può effettuarsi tra le facoltà dell’uomo, a secondo che siano razionali oppure istintive (cfr. Cic. off. 1.101), occorre sempre avere cura di subordinare gli appetitus alla ratio: Cic. off. 1.102 e 132 (su cui E. Vimercati, Panezio. Testimonianze e frammenti, Milano 2002, 288 nt. 154, con letteratura, per l’attribuzione del contenuto del passo a Panezio; maggiore cautela impiega, invece, lo studioso sull’attribuzione delle idee espresse da Cic. off. 1.102, considerato generico: p. 295 nt. 173). Sulla sugkat£qesij, nel pensiero stoico, la debolezza del lÒgoj, che origina la dÒxa e l’Ðrm», l’impulso di cui parla Cicerone in off. 1.101, cfr. P. Milton Valente, Éthique, cit., 265-269. 51 Quid, anime, cessas? Sequere felicem impetum. / Pars ultionis ista, qua gaudes, quota est? / Amas adhuc, furiose, si satis est tibi / caelebs Iason. Quaere poenarum genus / haut usitatum iamque sic temet parat: / fas omne cedat, abeat expulsus pudor; / vindicta levis est quam ferunt purae manus. / Incumbe in iras teque languentem excita / penitusque veteres pectore ex imo impetus / violentus hauri. Quidquid admissum est adhuc, / pietas vocetur. Hoc age! En faxo sciant / quam levia fuerint quamque vulgaris notae / quae commodavi scelera. Prolusit dolor / per ista noster: quid manus poterant rudes / audere magnum. quid puellaris furor? / Medea nunc sum. Questi versi suggeriscono una contrapposizione tra la volontà, indotta dall’ira e dal dolor, di perseguire l’ultio, la vindicta, in modo lucido ed efficace, e la condizione d’incapacità a determinarsi, a scegliere, dovuta all’amor verso Giasone, a causa del quale Medea chiama se stessa furiosa, termine che, in questa circostanza, rievoca uno stato di alienazione mentale che si esprime con violenza. Si tratta, però, di una follia che non esclude la responsabilità. Come evidenzia G. Gill, Passion as Madness, cit., 217, nel monologo finale della Medea è riconoscibile «a complex fusion of self-acknowledged ‘madness’ and guilt». Su questi versi, che preannunciano il compiersi di quanto in precedenza progettato, G. Galimberti Biffino, La Médée, cit., 531-533.

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pudor 52, la cui scomparsa costituisce un motivo ricorrente nella descrizione delle conseguenze del fenomeno passionale 53, che vale, peraltro, ad assimilare ulteriormente lo stato di disordine mentale che ne deriva a quello del folle 54. Così, ad esempio, l’ombra di Tantalo, aizzata dalla Furia, deve portare nella propria casa il furor, la rabies, perché venga meno ogni limite alle irae e

52 Crisippo, come spiega lo Pseudo-Andronico (SVF III, 432), individua nell’a„dèj una specie della eÙl£beia. Ricostruisce ora il dibattito antico sullo statuto della nozione di pudore A. Tagliapietra, La forza del pudore. Per una filosofia dell’inconfessabile, Milano 2006, 20-28. 53 Cfr. ad esempio Plato rep. 8 (560a, 4-d, 6), dove la swfrosÚnh si dice scacciata insieme all’a„dèj, costretta a una fuga disonorevole, ed entrambe sostituite da una serie di desideri inutili. La perdita del pudor, il sentimento morale che connota la componente razionale dell’individuo (cfr. J. Pigeaud, La maladie, cit., 331), comporta – si evince dai versi citati nella nt. 51 – il venir meno della pietas o, meglio, il pervertimento della sua nozione (come perverso è il carattere del monumentum cui Medea affida il proprio ricordo: G. Cipriani, La voce, cit., 33-34); sul modulo dell’inversione quale «struttura profonda» alla base dei contenuti della Medea di Seneca cfr. pure G. Picone, La Medea di Seneca come ‘fabula’ dell’inversione, in A. López - A. Pociña (cur.), ‘Medeas’, cit., 641-650. Dalla pietas, che pure non legittima l’ira, può, tuttavia, nascere la necessità di esercitare la vendetta, riconosce Seneca (cfr. Sen. dial. 3.12.1-5: Illud pulcrum dignumque pro parentibus liberis, amicis civibus prodire defensorem, ipso officio ducente volente …). Ma la stessa ira, il furor, funzionali ai meccanismi della vendetta, possono conseguire – sebbene ciò, come afferma Seneca, non debba accadere – alla pietas: significativa al riguardo la pietas irata per i familiari, che furit contro gli dei, in Sil. 13.391-392. La pietas nei confronti di qualcuno – in primo luogo dei congiunti – è il fondamento dell’ultio che anche il diritto giustifica o addirittura impone e considera, in taluni casi, presupposto della concessione dell’accusa; cfr. F. Botta, Legittimazione, interesse ed incapacità all’accusa nei ‘publica iudicia’, Cagliari 1996, 132-142 e 256-310. Insiste sulla diffusione del motivo che accosta pietas e pudor nel primo secolo del principato S. Querzoli, I ‘testamenta’ e gli ‘officia pietatis’. Tribunale centumvirale, potere imperiale e giuristi tra Augusto e i Severi, Napoli 2000, 59-65. 54 In Sen. Phaedr. 710-712, la protagonista vede nella propria morte ad opera di Ippolito un rimedio al furor che la colpisce ed un modo per salvare il pudor. Il venir meno del senso dell’a„dèj in chi è colpito da man…a è un carattere della malattia sottolineato dai medici; cfr. J. Pigeaud, La follia, cit., 105-106. Che, tuttavia, le passioni siano una causa della mancanza di pudore diversa dall’inconsapevolezza morale (quale si può, appunto, considerare quella del pazzo) – da tenere, dunque, ben distinta nelle sue conseguenze sul configurarsi della responsabilità di chi risulta privo di a„dèj, di pudor – è un dato pacifico fra gli autori del principato, a prescindere dai rispettivi orientamenti filosofici. Particolarmente chiaro, in merito, appare un passaggio di Filone Alessandrino (Philo l.a. 2.65), contemporaneo di Seneca. Questi, a proposito dell’assenza di vergogna in Adamo ed Eva, distingue tre possibili situazioni caratterizzate, rispettivamente, dalla ¢naiscunt…a, dalla a„dèj e dall’assenza dell’una e dell’altra. La prima è attribuita al faÚloj (il malus senecano, condannabile perché cede alle passioni; cfr. infra, nt. 79); la seconda allo spouda…oj, e della terza si dice essere propria toà ¢katal»ptwj œcontoj kaˆ ¢sugkataqštwj. Cfr. pure il § 70: il noàj e la a‡sqhsij non più nella loro gÚmnwsij, iniziano a percepire nella a„scÚnh e nella Ûbrij, vengono colti eÙhqe…v kaˆ mwr…v poll£kij crèmenoi m©llon À ØgiainoÚsV ™pist»mV, oÙ mÒnon ™n kÒroij kaˆ melagcol…aij kaˆ parafrosÚnaij ¢ll¦ kaˆ ™n tù ¥llJ b…J.

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si perda, appunto, il pudor (Sen. Thy. 23-29) 55. Questo, insieme ad altri valori, è presupposto di stabilità per l’individuo, la famiglia, l’organizzazione sociale nel suo complesso 56; il furor lo cancella, determinando l’annichilimento di chi lo prova e ponendo in pericolo il gruppo in cui la persona agisce. In tal senso Medea è esemplare. In quanto barbara (viene dalla Colchide), rappresenta un modello negativo 57, un insieme di disvalori che connotano il non romano, l’‘altro’: primo fra tutti il prevalere dell’elemento irrazionale su quello razionale 58. Esso è – per Seneca – proprio di uno stato inferiore dell’essere (comune a vari gruppi d’individui, quali, in generale, le donne, i bambini 59 e tutti coloro che non realizzano il controllo di se stessi), caratterizzato da un’energia devastante che lo domina: la passione 60. 5. – L’articolarsi del fenomeno passionale legato all’ira, che affiora in questa ed in altre tragedie senecane 61, e che ricalca l’antico schema in cui appare inserito «l’io collerico» 62, è quello consueto nelle varie fonti che ne trattano. Se una divergenza di vedute sulla funzione della passione è individuabile fra le diverse scuole di pensiero 63, esiste una sostanziale unanimità nell’analizzarne Vd. pure Sen. Thy. 83-86 e 101-103. Ancora nel Thyestes si legge, ad esempio: Ubi non est pudor / nec cura iuris, sanctitas, pietas, fides / instabile regnum est (Sen. Thy. 215-217). 57 Cfr. J. Pigeaud, La maladie, cit., 381-382. Lo studioso osserva come per Galeno le azioni di Medea trovino la loro spiegazione in un complesso di dati biologico-culturali, tra cui, appunto, il fatto di essere barbara (già in Euripide, del resto, la razza appare una delle possibili cause del suo particolare modo d’essere: p. 391). 58 Cfr. al proposito le considerazioni della C. Bernal Lavesa, Medea, cit., 478-480. 59 Cfr. ad esempio Sen. clem. 1.5.5 e dial. 3.20.3. 60 Al personaggio di Medea Seneca contrappone quello di Ercole. La prima è «egocentrica, amorale, eccessiva nell’amore come nell’odio» e simboleggia «la femminilità aggressiva e violenta, sempre insoddisfatta». Ercole è l’eroe in costante lotta contro il male, contro il disordine: vincitore del fascino esercitato dal mondo materiale e dalle sue ricchezze, sa superare «la dismisura, la frenesia guerriera, l’esaltazione ‘titanica’, la coscienza alienata da se stessi, le forze demoniache, la tirannia femminile, la follia» e persino, pur dopo tante prove, il desiderio di riposo. Cfr. Y.A. Dauge, Le barbare, cit., 198-211, per il pensiero di Seneca, e 643, per il ritratto di Medea, quale emerge dalla tragedia omonima. 61 Lo schema della dinamica passionale appare costruito in significativa corrispondenza con la struttura tragica, che si basa su dolor, furor e crimen o scelus, elementi presenti in ogni tragedia; su tale struttura indicazioni in C. Bernal Lavesa, Medea, cit., 464-465. 62 M. Vegetti, Passioni antiche, cit., 39-43 e 67-70 (sulla «tenacia antropologica» dell’ira, con la reazione collerica che continua, ancora nella cultura del principato, ad essere avvertita come necessaria per proteggere l’io, in quanto afferma la «condizione signorile del soggetto»). Cfr. pure E. Cantarella, Itaca. Eroi, donne, potere tra vendetta e diritto, Milano 2002, 26-28, e le considerazioni di J.-H. Michel, La folie avant Foucault: ‘furia’ et ‘ferocia’, cit., 522-525, su ‘ferox’ e ‘ferocia’ a proposito di Roma arcaica. 63 Cfr. in particolare la posizione peripatetica sull’utilità delle passioni mediocres, criticata in Cic. Tusc. 3.22 e 4.38-54 (su cui P. Milton Valente, Éthique, cit., 300-304), proprio sul 55 56

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le manifestazioni, nel sottolineare l’opportunità del suo controllo e l’importanza della volontà e dell’esercizio costante perché tale controllo sia reso possibile 64. Il paradosso stoico per cui tutti gli stolti sono folli 65, divenuto luogo comune 66, serve bene allo scopo di associare la passione alla follia 67 e, quindi, di ‘medicalizzarla’ 68 (affidandone, ovviamente, la cura ai filosofi) 69. Scopo cui, a loro volpresupposto che l’insania non può essere utile (oltre a non essere naturale): Ubi sunt ergo isti qui iracundiam utilem dicunt (potest utilis esse insania?) aut naturalem? (Cic. Tusc. 4.79). È soprattutto Crisippo ad aver combattuto contro di essa: Pohlenz, Stoa, cit., 303-305. Occorre, tuttavia, tener presente l’articolarsi nel tempo della dottrina peripatetica, che raggiunge, nella cultura ellenistico-romana, livelli di notevole complessità: C. Gill, Introduction. The Emotions in Greco-Roman Philosophy, in S. Morton Braund - C. Gill (eds.), The Passions, cit., 5-8. 64 Lo stesso Aristippo, che pure ammette il piacere particolare come fine, anche quando derivi da atti turpi, educa la propria figlia nel disprezzo dell’eccesso: Diog. Laert. 8.72. Mutano ovviamente, a seconda dei differenti indirizzi filosofici, le proposte di terapia delle passioni: fra esse quella stoica si segnala per il suo carattere radicale; cfr. M. Vegetti, Etica, cit., 240-250, e Passioni antiche, cit., 59-67, e W.V. Harris, Restraining Rage, cit., 3-127. 65 Diog. Laert. 8.124 (= SVF III, 664) racconta che, per Crisippo, p£ntaj te toÝj ¥fronaj ma…nesqai: oÙ g¦r e!nai fron…mouj, ¢ll¦ kat¦ t¾n „shn tÍ ¢frosÚnV man…an p£nta pr£ttein. Il paradosso vuole, oltre che insani, exules tutti coloro che non sono sapientes (fra i quali vengono annoverati quanti cedono alle passioni): Cic. Mur. 61 (si tratta di un motivo recuperato al di fuori dello stoicismo; cfr. Philo l.a. 3.1: Ð faàloj fug£j ™stin). Seneca indica ripetutamente Medea come exul. 66 Cfr. Cic. parad. 4.27; Tusc. 3.4 e 9. 67 Le passioni, esattamente come la follia, determinano un exire dalla potestas della mens, alla quale regnum totius animi a natura tributum est: Cic. Tusc. 3.11. Il trovarsi nella potestas della propria mens significa – per rimanere all’interno di una terminologia che utilizza categorie del diritto – essere suus (D.42.4.7.9 [Ulp. 49 ed.]). Cfr. Cic. Tusc. 4.77 (iratos proprie dicimus exisse de potestate, id est de consilio, de ratione, de mente), dove le parole exire de consilio, de ratione, de mente (una climax per A. Taldone, Su ‘insania’ e ‘furor’ in Cicerone, in Bull. St. Lat. 23 [1993], 7) descrivono con efficacia le conseguenze della malattia mentale organica. Vd. ad esempio per le espressioni che nella letteratura giuridica individuano sicuramente la condizione di follia, perché questa, a differenza della passione, esclude l’‘imputabilità’ o una serie di capacità, continua mentis alienatione omni intellectu carere in D.1.18.14 (Mac. 2 iud. publ.), e le altre segnalate in E. Nardi, Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano, Milano 1983, 18-23, quali non compos mentis, non suae mentis, non sanae mentis. 68 Tale operazione è agevolata dall’analogia individuata fra i meccanismi del fenomeno passionale e quelli della follia, sulla base dell’analogia – su cui insiste in modo particolare Crisippo – fra anima e corpo. Così, i primi appaiono descritti sul presupposto che le passioni sono stati morbosi cronici dell’anima e che dalle affezioni acute possono svilupparsi qualità spirituali permanenti (cfr. M. Pohlenz, ‘Stoa’, cit., 297-298. ‘Aegrotationes’ traduce in Cic. Tusc. 4.23 il termine stoico ¢rrwst»mata, che rinvia a malattie croniche; vd. pure quanto afferma Cic. Tusc. 4.27-28, a proposito dei proclives, i quali sembrerebbero affetti da patologia, con J. Pigeaud, La maladie, cit., 294-295, che evidenzia le ambiguità della trattazione ciceroniana in merito): il medesimo modello che i medici adottano a proposito della follia e degli accessi passionali come sue eventuali cause; cfr. infra. 69 Cfr. Cic. Tusc. 3.7-11. Sulla trasposizione, all’interno della filosofia stoica, del modello medico nell’etica, J. Pigeaud, La maladie, cit., 245-371. Gli antichi medici, sulla base della

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ta, sono funzionali l’utilizzazione promiscua di ‘insania’, ‘furor’ 70 e lo statuto di morbus 71 per la passione. Sfocare i caratteri peculiari di passione e follia, porre in primo piano l’identità delle rispettive conseguenze e fondare, riguardo alla prima, lo statuto di patologia da prevenire o da curare, è operazione affine a quella compiuta dallo stesso Seneca in tema di salvaguardia dei costumi. Questi, afferma riprendendo un motivo diffuso 72, se corrotti producono malattie 73. Il discorso si colloca, ancora una volta, tutto all’interno delle preoccupazioni legate alla morale, escludendo ogni riferimento alla dietetica e, dunque, a speculazioni di tipo medico, per prospettare – con il ricorso ad immagini inquietanti 74 – le terribili distinzione fra alienazione quale «malattia dell’anima» e alienazione come patologia fisica, circoscrivono l’ambito della propria competenza, lasciando la cura della prima forma di ‘follia’ ai filosofi. D’altra parte, questo dualismo fra i due tipi di alienazione si è prodotto proprio in relazione al problema della passione, a sua volta connesso a quello della responsabilità: J. Pigeaud, Aux portes de la psychiatrie. Pinel, l’Ancien et le Moderne, Paris 2001, 169-170, con fonti e bibl., e 272. 70 Termini spesso utilizzati – grazie alla forte carica di ambiguità che in taluni contesti possono assumere e che rinvia ad un pericolosissimo eccesso passionale incontrollato, quindi colpevole, e, insieme, ad un totale ottenebramento mentale – per denigrare gli avversari politici o religiosi. Particolarmente evidente è la valenza politica di insania e furor in Cicerone, su cui A. Taldone, Su ‘insania’ e ‘furor’, cit., 8-16; vd. inoltre G. Brescia, Il ‘miles’ alla sbarra. [Quintiliano] Declamazioni maggiori III, Bari 2004, 216-219. Per il ricorso al vocabolario della follia nelle contese religiose, F. Zuccotti, ‘Furor haereticorum’. Studi sul trattamento giuridico della follia e sulla persecuzione della eterodossia religiosa nella legislazione del tardo impero romano, Milano 1992, passim; F. Ruggiero, La follia dei cristiani. La reazione pagana al cristianesimo nei secoli I-V, Roma 2002, passim. La prassi di denigrare l’avversario in un processo, affermando la sua insanità mentale, è risalente; ciò sembra evincersi, ad esempio, già da Gorgia, sebbene implicitamente, quando rileva come l’accusa di tradire la Grecia sia, in effetti, un’accusa di follia (Diels - Kranz 82 B 11a, 25-26). 71 Alle passioni, d’altra parte, non è mai stato estraneo il vocabolario della malattia. Così, già Platone le diceva nos»mata yucÁj, cfr. supra, nt. 1, e Plato Tim. 86b, 2-4 (dove follia e passioni sono presentate insieme come malattie) e Phaedr. 241a, 3-4 (in cui noàj e swfrosÚnh sono contrapposte ad ›roj e man…a): per Platone abbandonarsi alle passioni è ma…nesqai, in cui si può scivolare attraverso il mainomšnoij ¢fomoioàsqai. L’imitare le azioni riprovevoli, indegne di uomini liberi, costituisce infatti un atteggiamento che, se assunto sin da quando si è giovani e protratto nel tempo, si trasforma in abitudine e in elemento che caratterizza il corpo, la voce, la mente (Plato rep. 3 [395c-396b]). Sulla dialettica p£qoj/nÒsoj (nÒshma), e sul modello eziologico del p£qoj quale affezione dell’anima causata dal corpo, cfr. M. Vegetti, Passioni antiche, cit., 47-48. Vd. pure le fonti richiamate in P. Milton Valente, Éthique, cit., 268, che rendono bene l’idea del sistematico ricorrere, attraverso i secoli, del motivo delle passioni quali malattie. 72 Cfr. Cels. med. praef. 4. 73 Cfr. Sen. epist. 95.18 (innumerabiles morbi quali supplicia luxuriae) e 19 (tam novo aegrotamus genere quam vivimus; sulla lezione novo vd. S. Boscherini, Malattia e corruzione dei costumi, in C. Deroux [éd.], Maladie et maladies dans les textes latins antiques et médiévaux, Bruxelles 1998, 5). 74 Cfr. Sen. epist. 95.25.

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conseguenze degli eccessi 75. Eccessi che, peraltro, riconducono al fenomeno passionale. Innanzitutto alla luxuria ed alla avaritia 76: esse, spiegava Rhet. Her. 2.21.34 – mostrando come ci si trovi di fronte ad un topos consolidato 77 –, costituiscono i due fattori che spingono al maleficium. Fenomeno passionale che si presenta quale furere, furor, curabile solo da una filosofia combattiva come i nuovi vizi che si trova a fronteggiare 78. Se, tuttavia, la terminologia dell’alienazione mentale si presta ad un impiego ambiguo, occorre altresì tener presente che, a rigore, la nozione stoica di man…a rinvia al fatto di non conoscere nulla di se stessi e di quanto riguarda l’individuo ed il suo destino, all’ignoranza, la ¥gnoia che si contrappone alla frÒnhsij 79, e non alla malattia a base organica 80. Per tale motivo, Cicerone, sebbe-

Cfr. S. Boscherini, Malattia, cit., 6. Cfr. Sen. epist. 95.18 e 33. 77 Altri testi in S. Boscherini, Malattia, cit., 6-7. Anche Celso, d’altra parte, nel collegare valetudo e boni mores, sottolineava come essi siano tali in quanto non vitiati da desidia e luxuria; cfr. supra, nt. 72. 78 Cfr. Sen. epist. 95.30 e 32. 79 Cfr. Stob. ecl. 2.7.5b (Wachsmuth II, 68,18-20) (= SVF III, 663). Questa è, in Seneca, la follia che connota lo stultus, che è anche malus in quanto preda delle passioni; cfr. ad esempio Sen. benef. 4.26.2 (lo stultus, precisa Seneca, omnia vitia habet, sed non in omnia natura pronus est. Succede, così, che l’uno inclini verso l’avaritia, l’altro verso la luxuria, l’altro ancora verso la petulantia: Ben. 4.27.1). Sulla ¥gnoia che è ¢kolas…a, una forma di kak…a, M. Pohlenz, ‘Stoa’, cit., 297. 80 Come riconosce Cael. Aur. chron. 1.5.144 (e forse, prima di lui, Sorano d’Efeso, che Celio traduce), Stoici duplicem furorem dixerunt, alium insipientiae genus, quo omnem imprudentem insanire probant; alium ex alienatione mentis et corporis compassione. Questa duplice accezione di furor confondono talvolta di proposito le fonti. Un noto esempio di tale operazione è la terza satira, tratta dal secondo libro dei Sermones oraziani. Cfr. Hor. sat. 2.3.41-45 (è insanus, per la Chrysippi porticus, colui quem mala stultitia et quemcumque inscitia veri caecum agit. L’inscitia veri richiama, chiaramente, la ¥gnoia); 77-81 (l’ambitio mala, l’argenti amor, la luxuria, la tristis superstitio e simili sono mentis morbi che determinano un generale insanire); 82-121 (gli avari sono insani. La loro malattia abbisognerebbe dell’elleboro, la pianta medicinale che i medici prescrivono per la cura dei folli: pertanto la loro insania è follia a tutti gli effetti); 158-159 (lo stultus, in quanto tale, è insanus; l’avarus, dunque, siccome stultus è insanus: quisnam igitur sanus? qui non stultus. quid avarus? / stultus et insanus); 197-223 (la follia di chi si lascia trasportare dalle passioni è messa a confronto con quella di Aiace: … / qui species alias veris scelerisque tumultu / permixtas capiet, commotus habebitur atque / stultitiane erret nihilum distabit an ira. / Aiax inmeritos cum occidit desipit agnos: / cum prudens scelus ob titulos admittis inanis, / stas animo et purum est vitio tibi cum tumidum est cor? / … ergo ubi prava / stultitia, hic summa est insania); 225 (anche gli scialacquatori, perché stulti, sono insani); 247-271 (tutti coloro che assumono atteggiamenti infantili, come chi piange per amore di una prostituta, sono folli); 300-326 (gli stolti, colpiti da un aegrotare animi vitio, non si rendono conto di insanire: esattamente come capita ad Agave che se ne va in giro, recando fra le mani il capo reciso del figlio, senza credersi furiosa). 75 76

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ne accolga la posizione stoica per cui l’affezione passionale è insania 81 (ma quell’insania quae iuncta stultitiae patet latius e che si distingue dal furor) 82,

81 Cfr. Cic. Tusc. 8 e 10. Cicerone intende l’insania come mentis aegrotatio et morbus, insanitas et aegrotus animus (su insanitas indicazioni in A. Taldone, Su ‘insania’ e ‘furor’, cit., 3 nt. 2. Sull’insania quale quasi insanitas, a suggerire che Cicerone, insieme all’analogia fra corpo e anima, evidenzia la loro dissimmetria, J. Pigeaud, La maladie, cit., 250-252); vale a dire la condizione di alienazione mentale, di amentia o dementia (intesa come animi adfectio priva del lumen mentis), in generale. 82 Cic. Tusc. 3.11. L’insania può, infatti, identificarsi con la stultitia, dovuta al prevalere delle animi perturbationes, oppure trovare la sua causa in un fattore organico o conseguire alle stesse animi perturbationes quando raggiungano il parossismo, divenendo, più propriamente, furor, affezione non controllabile da chi ne sia colpito (quem nos furorem, melagcol…an illi [Graeci] vocant; quasi vero atra bili solum mens ac non saepe vel iracundia graviore vel timore vel dolore moveatur; quo genere Athamantem, Alcmaeonem, Aiacem, Orestem furere dicimus). A questo tipo di alienazione mentale si riferiscono le Dodici Tavole: esse interdicono al furiosus la gestione dei propri beni, mentre non operano la medesima previsione nei confronti di chi sia ‘stolto’, giudicato in grado di vivere in comunità, ‘normale’, come si direbbe oggi (qui ita sit adfectus, eum dominum esse rerum suarum vetant duodecim tabulae; itaque non est scriptum ‘si insanus’, sed ‘si furiosus escit’. Stultitiam enim censuerunt constantia, id est sanitate, vacantem posse tamen tueri mediocritatem officiorum et vitae communem cultum atque usitatum; furorem autem esse rati sunt mentis ad omnia caecitatem. La locuzione mediocritas officiorum rinvia ai kaq»konta medi, possibili alla maggior parte degli uomini, a differenza dei perfetti, i katorqèmata, praticabili solo dai sapienti; cfr. Cic. fin. 4.14-15 e M. Pohlenz, ‘Stoa’, cit., 260-265). Visto che il furor è mentis ad omnia caecitas, che non dipende dalla resistenza che ognuno gli oppone, accade che il sapiens possa essere vittima del furor, pur non essendo soggetto all’insania (ovviamente il discorso si complica se si ammette che la follia venga talvolta generata dall’eccesso passionale; cfr. infra, nt. 92). Sulla base di tale interpretazione del testo, si può convenire con l’Audibert, Études, cit., 33-38, sul fatto che Cic. Tusc. 3.7-11 non ha, sotto il profilo giuridico, tutto il valore che gli è stato attribuito per spiegare l’antitesi fra i furiosi e i dementes. La caecitas quale metafora della follia costituisce un motivo non isolato; cfr., ad esempio, Apul. apol. 80 (porro sanus est, qui scit quid sit insania, quippe insania scire se non potest, non magis quam caecitas se videre). Anche la passione rende ciechi, nel senso che non consente di vedere le cose che costituiscono il suo oggetto (così, tra gli altri, Lucr. 4.1153: homines plerumque cupidine caeci); la pazzia – sembra voler dire Cicerone – è, a differenza di quello comportato dalla passione, un accecamento totale. Nega che, in Cic. Tusc. 3.11, l’insania sia il genere di cui il furor rappresenta una specie J. Pigeaud, La maladie, cit., 253, poiché si tratterebbe di entità perfettamente distinte. Tuttavia, è difficile sottrarsi all’impressione che il discorso ciceroniano sia impostato su una triplice nozione di insania: una più ampia comprendente due più circoscritte, relative, rispettivamente, alla malattia somatica e a quella che s’identifica con la passione. Se Cicerone, per indicare la seconda di esse, impiega ‘furor’ al posto di ‘insania’, ciò avviene al fine di evitare ogni possibile confusione fra le loro nozioni. ‘Furor’, a sua volta, non rinvia tanto alla pazzia furiosa (come mostra, invece, di credere il medesimo J. Pigeaud, La maladie, cit., 263; cfr. pure A. Taldone, Su ‘insania’ e ‘furor’, cit., 4, e, in genere, le traduzioni di furor nel passo ciceroniano. D’altra parte, la circostanza che, con furor, la letteratura non giuridica della fine della repubblica e del principato rievochi sempre, a differenza di quella giuridica – che non considera il furiosus caratterizzato dallo stato di agitazione [cfr. B. Albanese, Le persone nel diritto privato romano, Palermo 1979, 537

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preferisce non indicare le passioni come morbi 83. L’assimilazione delle varie passioni alle malattie organiche, infatti, non è sempre agevole. Lo spiega lo stesso Cicerone 84, che pure – come si è accennato – accetta in linea di massima, in nt. 585] –, delle manifestazioni violente, appare, almeno presso gli studiosi di diritto romano, un luogo comune, al cui consolidamento ha sicuramente contribuito E. Renier, Observations, cit., 431-439), quanto, in generale, alla pazzia quale malattia organica (come accade nella letteratura giurisprudenziale. Se, talvolta, il furor preso in considerazione è quello connotato da crisi violente – cfr., ad esempio, D.24.3.22.7-8 [Ulp. 33 ed.] –, ciò non significa che tale sia sempre la forma di pazzia cui pensano i tecnici del diritto; cfr. O. Lenel, rec. a S. Solazzi, ‘Furor vel dementia’ …, in ZSS. 45 [1925], 516-517, che ritiene, però, interpolato D.24.3.22.7-8). Siccome nello stesso Cicerone (ma anche, di solito, nei vari testi che pongono a confronto fenomeno passionale e follia), la passione su cui si concentra l’attenzione è l’ira, il furor è colto innanzitutto nel suo esplicarsi violento. Proprio l’identificazione di furor e melagcol…a, operata da Cicerone, conferma l’interpretazione del significato di furor quale follia innanzitutto su base somatica, spesso ma non necessariamente violenta. Tale identificazione, che ha creato qualche problema di interpretazione agli antichi medici, è spiegata da J. Pigeaud, La maladie, cit., 259-264, con la circostanza che Cicerone, con melagcol…a, non si riferirebbe alla malattia causata dalla bile nera, sebbene ad una collera profonda (dalle fonti citate dallo studioso a conforto della propria tesi emerge, però, che, se la melagcol…a può comportare atteggiamenti violenti, non si risolve in essi [cfr. la trattazione di questa malattia in Aret. caus. 2.1.5, dove il carattere collerico ed irascibile con cui si manifesterebbe si dice connotare una sua determinata fase]). Ciò si evince, infatti, dai Problemi aristotelici (o pseudoaristotelici), citati da Pigeaud che li considera alla base della tradizione conosciuta a Cicerone. Introducendo il motivo per cui famosi filosofi, politici e artisti appaiono melagcoliko…, si parla di Empedocle, Socrate e Platone o, ancora, di Aiace, ™kstatikÕj … pantelîj, e di Bellerofonte, alla ricerca insistente della solitudine. Si menzionano le condotte di Ercole per evidenziare i sintomi che rivelano la sua predisposizione alla patologia: la perˆ toÝj pa‹daj œkstasij e l’eruzione di ulcere. La bile nera, come il vino – si argomenta –, produce modificazioni caratteriali e sentimenti diversi a secondo del singolo temperamento, che, a differenza di quelli causati dal vino, durano tutta la vita; può, così, rendere irascibili, ma pure benevoli, misericordiosi, impudenti, intrattabili, taciturni, indifesi nei confronti delle pulsioni erotiche. Cfr. Aristot. probl. 30.1 (953a, 10-953b, 23). Spiegazione che, escludendo che, per Cicerone, la follia possa avere origine fisica, crea a J. Pigeaud (pp. 308-315) ulteriori problemi interpretativi in relazione a Cic. Tusc. 3.11, in tema di follia del saggio. 83 Cicerone prende le distanze, in Tusc. 4.23, dall’eccesso stoico (segnatamente di Crisippo) nell’istituire una similitudo fra i morbi dei corpora e quelli dell’animus. Secondo J. Pigeaud, La maladie, cit., 252 e 275, se si presta attenzione alla dissimmetria fra malattie del corpo e malattie dell’animo, che proprio l’analogia fra il filosofo ed il medico rende evidente, si capisce perché Cicerone rifiuta di tradurre ‘p£qh’ (utilizzabile con profitto sia nel campo dell’etica, sia in ambito medico) con ‘morbi’. 84 All’interno della lettura stoica delle passioni, imposta dalle Tusculanae, rientrerebbe – secondo J. Pigeaud, La maladie, cit., 246 – l’idea che fra l’emozione, la passione, il vizio e la follia non sussiste una differenza di natura, sebbene di grado: si potrebbe, pertanto, affermare che si è responsabili della propria follia, quanto meno al momento del suo prodursi. La follia non sarebbe altro, così, che l’assenza all’origine della sorveglianza su se stessi. Pigeaud sembra, tuttavia, radicalizzare l’idea delle passioni, in Cicerone, quali malattie e quali cause uniche della follia. Non si è responsabili della propria follia, intesa come malattia somatica. La sua gravità risiede proprio nel carattere d’incontrollabilità, che ad essa inerisce.

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questo settore, la dottrina stoica 85: se l’analogia con i corpora aegra appare evidente (come risulta già dal nome) per l’aegritudo, non altrettanto può dirsi per la libido, l’inmoderata laetitia, il metus (Cic. Tusc. 3.22-23) 86. La scelta terminologica operata da Cicerone, che parla di ‘animi perturbationes’, sembra riecheggiare gli epicurei ‘taraca…’, ‘tar£ttesqai kat¦ yuc»n’ 87. Non a caso, proprio un epicureo contemporaneo di Cicerone, Filodemo, sottolinea come l’ira (Ñrg») non sia dello stesso genere della pazzia, per quanto possa talvolta essere pazzia, man…a, quella che viene chiamata ira (Philod. 5 [Indelli XVI, 34-40]) 88. Seneca, da parte sua, non mostra affatto di credere che l’insania di chi cede alle passioni sia la medesima malattia che trae la propria origine da cause fisiche 89. Se afferma essere l’ira aeger (Sen. dial. 3.17.2; 4.13.1; 5.3.4), morbus La passione, una volta istituita l’analogia con la pazzia, è grave appunto perché rischia di diventare, a sua volta, incontrollabile. La differenza fra follia e passioni non è, dunque, di grado, ma qualitativa. 85 Cicerone ispira la propria riflessione sulle passioni, nelle Tusculanae, in primo luogo a Crisippo; ma la sua lettura del filosofo greco è una lettura dualista di un pensiero monista secondo il J. Pigeaud, La maladie, cit., 245 e 273-275, per il quale sempre dal filtro ciceroniano deriva l’impostazione fortemente intellettualistica del problema, attribuita a Crisippo (p. 265). 86 Cfr. Cic. fin. 3.35: non sarebbe corretto indicare come morbus la misericordia o l’iracundia. 87 Cfr., ad esempio, Epic. Menoec. 3.131 (Usener 64, 11) e la perturbata animi mens in Lucr. 1183. ‘Perturbatio’ appare, inoltre, più adatto a connotare l’affezione comune ai vitiosi natura e a quelli culpa, che, nel primo caso, può evitare di assumere il carattere dell’inveteratio, della diuturnitas; cfr. Cic. Tusc. 4.80-81. 88 Sulla concezione dell’ira in Filodemo, D.P. Fowler, Epicurean Anger, in S. Morton Braund - C. Gill (eds.), The Passions, cit., 24-30. L’associazione fra Ñrg» e follia è frequente nella tradizione letteraria greca: W.V. Harris, The rage of women, in S. Braund - G.W. Most (eds.), Ancient Anger, cit., 124. Il furor costituisce, nella letteratura retorica, un color, utilizzato, nei vari casi, quale circostanza attenuante oppure aggravante (al proposito G. Brescia, Il ‘miles’, cit., 79-80), appunto perché la distinzione fra vera e propria follia e delirio passionale è sempre presente agli antichi autori, per quanto spesso non esplicitata. 89 Questo dato emerge con grande chiarezza da Sen. dial. 3.1.2-4. Qui – partendo dalla definizione dell’ira come follia di breve durata – si evidenziano le analogie fra la prima ed il furor. Queste attengono alle peculiarità del carattere, che la passione condivide con la follia (aeque … inpotens sui est, decoris oblita, necessitudum immemor, in quod coepit pertinax et intenta, rationi consiliisque praeclusa, vanis agitata causis, ad dispectum aequi verique inhabilis, ruinis simillima quae super id quod oppressere franguntur), e ai sintomi che si manifestano, del tutto simili ai certa indicia che connotano i furentes (audax et minax vultus, tristis frons, torva facies, citatus gradus, inquietae manus, color versus, crebra et vehementius acta suspiria), quali gli occhi che flagrant ac micant, il multus ore toto rubor exaestuante ab imis praecordiis sanguine, le labbra che quatiuntur, i denti che comprimuntur, ecc. Allo stesso modo in cui Sen. dial. 3.1.2-4, elencando i sintomi comuni agli irascentes ed ai furentes per rimarcare l’affinità fra i due gruppi, di fatto ne segnala la sostanziale diversità, Cicerone – chiedendosi an est quicquam similius insaniae quam ira e cosa abbiano di sano color, vox, oculi, spiritus, inpotentia dictorum ac factorum dell’irato (Cic. Tusc. 4.52) – presupponeva la differenza qualitativa tra fenomeno passionale e alienazione mentale cronica.

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(animi: Sen. dial. 4.10.3; 5.3.4), furens (Sen. dial. 3.1.1), precisa che l’iracundia fingit le causae del furor (Sen. dial. 3.18.6). E se, riproponendo un’immagine ormai diffusa 90, asserisce che è brevis insania (Sen. dial. 3.1.2-4) 91, cita Epicuro che sostiene essere l’insania generata da un’ira smodata (Sen. epist. 18.14) 92. Presuppone, con ciò, la diversità dell’ira dall’insania (intesa come follia) 93 – il rapporto di causa ed effetto fra esse instaurato le tiene distinte, sebbene ne segnali la contiguità –, esponendo, in sostanza, un dato evidenziato dai medici. Questi ammettono, infatti, che l’eccesso di passione, come l’eccesso di ubriachezza, possa volgersi in pazzia 94 e che la patologia dell’animo produca, In epist. 50.2-3, Seneca racconta di Harpasten, una fatua, rimasta in casa sua quale hereditarium onus, che, diventata cieca all’improvviso, inconsapevole della propria condizione, è convinta che la casa sia buia. L’episodio gli serve per istituire l’analogia fra chi è preda di passioni (nemo se avarum esse intellegit, nemo cupidum) ed i folli e i ciechi (caeci tamen ducem quaerunt, nos sine duce erramus), ancora una volta illustrata anche attraverso il motivo della follia quale mentis caecitas; cfr. supra, nt. 82. Molto chiaro, per la netta distinzione operata – sempre all’interno della solita analogia – fra due forme di insania, di competenza l’una dei medici e derivante da un morbus, che causas furoris traxit ex valetudine, l’altra causata da opiniones falsae e che animi mala valetudo est, Sen. epist. 94.17 e 36 (sulla locuzione insania publica cfr. J. Pigeaud, La maladie, cit., 344-345). 90 Cfr. Hor. epist. 1.2.62 e Philod. 5 (Indelli XVI, 37). 91 La stessa durata del fenomeno passionale (descritto peraltro, da Crisippo, a sua volta come il cronicizzarsi di uno stato acuto; cfr. supra, nt. 68. Occorre tener conto, tuttavia, della specificità della nozione di ‘cronicità’ che s’impone alla riflessione medica, come evidenzia J. Pigeaud, La maladie, cit., 289-290) vale, peraltro, a distinguerlo dalla follia che, come riconoscono i medici, è una malattia cronica (significativamente, ad esempio, Areteo di Cappadocia ne tratta nel De causis et signis diuturnorum morborum, contrappondendola, fra l’altro, proprio alle passioni; cfr. Aret. caus. 2.1.6). Al contrario, la perturbatio animi, come afferma Cic. off. 1.27, plerumque brevis est et ad tempus. L’opposizione fra le malattie croniche (o ad evoluzione lenta) e le malattie acute (o ad evoluzione rapida) fonda il quadro nosografico che si va costituendo a partire dalla fine del V secolo a.C. e che copre l’intero campo delle malattie noto agli antichi medici. I dati di questo quadro sono pressoché totalmente conosciuti al tempo di Cicerone: J. Pigeaud, La maladie, cit., 256-257. 92 Il motivo della follia generata dalla passione è risalente anche nella letteratura latina (lo si ritrova già in Ennio – come attesta Cic. Tusc. 4.52 – per il quale l’ira è l’initium dell’insania. L’esempio addotto da Cicerone è quello di Aiace, condotto dall’ira ad furorem mortemque). Cfr. G. Roccatagliata, Storia della psichiatria antica, Milano 1973, 84. È presumibile che tale motivo generi qualche difficoltà nel convenire sul fatto che il saggio possa essere colpito da follia. Forse per questo Diog. Laert. 7.118, nel riferire il pensiero degli stoici, asserisce che il saggio non cade mai nella follia (per quanto ammetta che possa essere vittima di immaginazioni assurde prodotte dalla melanconia o dal delirio) proprio perché rifugge dalle passioni e dall’ebrietà. 93 Anche la letteratura retorica sembra avere ben chiara la distinzione. Cfr. Sen. contr. 10.3(32).6-7 e 11: la dementia è altra cosa dall’ira, sebbene questa possa essere valutata all’interno del complesso dei segni che indicano l’esistenza della prima (la controversia sembra alludere genericamente alla follia ed al folle, contrapposto all’iratus, oltre che con ‘dementia’, attraverso ‘insanire’ o ‘furiosus’; cfr. i §§ 4 e 5). 94 Cfr. Aret. caus. 2.1.6. La follia dovuta al bere è un tema risalente; cfr. ad esempio Herod. 6.84.1, a proposito della pazzia di Cleomene.

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in determinate circostanze, i suoi effetti sul corpo 95: ma non sembra che tale riconoscimento generi confusione 96, comportando problemi di qualche rilievo Così, seppure raramente, il metus può originare il delirium: Cels. 3.18.24. Significativa in tal senso la distinzione che Areteo fa tra la man…a e l’ubriachezza (cfr. Aret. caus. 2.1.6), con quest’ultima assimilata alla polufag…a, alla plhsmon¾ ¥metroj ed agli œrwtej ¢frdis…wn, quali cause che predispongono alla man…a. Il dato emerge evidente anche al di fuori della letteratura medica. Cfr. ad esempio [Quint.] declam. 290, tutta impostata sulla netta diversificazione fra fenomeno passionale e patologia mentale, pure provocata dal dolor (§ 3 [Shackleton Bailey 143, 4-5]: Sic factum est ut dolorem silentio premerem, qui clusus atque intra cogitationes receptus abstulit mentem): il figlio, abdicatus perché luxuriosus, furere coepit. Ripreso con sé e curato dal padre, una volta guarito è nuovamente abdicatus, con la conseguenza che la malattia, legata agli animi aestus, si ripresenta (§ 5 [Shackleton Bailey 143, 5-7]: Ego scio quos animi aestus intus feram. Crede, pater, iam aliquas similes iterum imagines video. Redditur dementiae prior causa). Cfr. anche [Quint.] declam. 256 (al furor si contrappone il dolor generato da una condizione di disperata consapevolezza di quanto commesso durante la malattia; cfr. § 3 [Shackleton Bailey 44, 1-5]). Occorre considerare, inoltre, che, in effetti, la follia legata alle passioni appare, nei testi dei poeti e dei moralisti romani, connotata da caratteri peculiari rispetto alla follia quale patologia cui, in generale, s’interessano i medici; cfr. supra, nt. 43. Chiaramente, quanto si dice in testo vale in linea teorica ed una volta che sia stata formulata la diagnosi di follia. È presumibile che non siano rari, invece, i problemi in sede di accertamento della malattia, per distinguerla dallo stato passionale. Così, ad esempio, per i medici la prodigalità è uno degli eventuali modi del manifestarsi della melancolia (cfr. Aret. caus. 2.1.5): questa circostanza, può pertanto rilevare quale indizio nel giudizio sulla sanità mentale di una persona troppo generosa. Di certo, i retori, utilizzando il color insaniae ai fini della querela inofficiosi testamenti, presuppongono la possibilità di ricorrere con profitto ad una interpretazione della dialettica passioni-follia, favorevole alla tesi sostenuta (che invece, come crede il E. Renier, Étude, cit., 111-119, il preteso «élargissement de la notion de folie selon la morale des Stoïciens» abbia contribuito a creare, in questa materia, «une habitude de pensée à laquelle les prudents ont cédé», non sembra affatto desumibile dai testi citati dall’autore, D.5.2.2 [Marcian. 4 inst.], D.5.2.5 [Marcell. 3 dig.], D.5.2.13 [Scaev. 3 resp.], D.5.2.19 [Paul. 2 quaest.] e D.32.36 [Cl. apud Scaev. 18 dig.], attenti – nell’evidenziare o nell’escludere l’analogia del testamento inofficioso con quello del pazzo – ad evitare, attraverso l’uso del ‘quasi’, ogni possibile identificazione tra l’autore del primo ed il furiosus, il demens, chi non sia sanae mentis. Sul rapporto fra color insaniae e querela inofficiosi testamenti, L. Gagliardi, ‘Decemviri’ e ‘centumviri’. Origini e competenze, Milano 2002, 283-286, con discussione della letteratura). Tale, si può immaginare, il caso del testamento di Sempronio Tuditano, avo di Fulvia, moglie di Marco Antonio, impugnato da un suo parente presso il tribunale dei centumviri, allo scopo che sia dichiarato inofficiosum. L’insania di Tuditano è presentata dalle fonti come conosciutissima (certa et nota: Val. Max. 7.8.1; vd. pure Cic. Phil. 3.6.16 e ac. 2.28.89) e provata dai suoi gesti: egli, infatti, sarebbe stato solito lanciare alla folla monete dai rostri, vestito da attore tragico, suscitando il riso dei presenti. Un comportamento, dunque, dettato da prodigalità (l’opposto di una passione odiosa come l’avaritia, non meno condannabile di questa) e associato ad atteggiamenti istrionici, inappropriati ad un cittadino di ceto elevato. I decemviri respingono l’istanza, tenuto anche conto – se si crede a Massimo (magis … centumviri quid scriptum esset in tabulis quam quis eas scripsisset considerandum existimaverunt) – di ciò che risulta dalle tabulae. Le condotte di Tuditano, insomma, avrebbero potuto essere interpretate quali segni di follia, ma, ad un esame complessivo dei dati disponibili, erano state verosimilmente giudicate soltanto manifestazioni di deprecabile eccesso (quella di Tuditano è, nel racconto 95 96

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nell’identificazione del fenomeno. E, comunque, qui si entra nell’ambito della malattia organica, di competenza, appunto, dei medici 97. 6. – Medea è il terreno metaforico di uno scontro – minuziosamente descritto da Seneca anche nei suoi sintomi fisici – che si svolge fra ira, dolor, demens furor, da una parte, e pietas dall’altra, fra la coniunx offesa e la madre che ama i propri figli (Sen. Med. 910-957) 98. Vincono le Furiae, le ultrices deae (Sen. Med. 958971) 99, e la tragedia volge all’epilogo. Come dimostra la sofferta scelta fra due opposte opzioni, Medea è perfettamente consapevole dei suoi gesti, dei suoi scelera, compiuti ora non più a beneficio di Giasone, ma per se stessa. Il suo dolor immenso per essere saziato pretende una strage (Sen. Med. 1009-1111) e si placa soltanto quando non vi sono più vittime da immolargli (Sen. Med. 1019-1020). Il furor è, dunque, conseguenza del dolor, dell’ira, a loro volta derivanti da un’offesa subita. Non sembra esservi differenza, nel rispettivo esplicarsi, tra il furor del folle e quello di chi è in preda all’ira. La fenomenologia è, tutto sommato, analoga: in Ercole il furor, aumentando via via d’intensità, si dirige contro quelli che crede i figli di Lico e contro la moglie, scambiata per Giunone; quindi, nella sua erronea rappresentazione della realtà, contro i suoi nemici o i loro figli, annientandoli. Tuttavia, la pulsione violenta dell’irato può essere tenuta a freno, almeno finché non prenda il sopravvento e divenga indomabile. di Valerio Massimo, insania. Lo stesso autore parla di vita Tuditani demens, che contrappone alle tavole testamentarie di Ebuzia, moglie di Menenio Agrippa, plenae furoris, non impugnate, però, dalla figlia non istituita: Val. Max. 7.8.2. Massimo sembra voler mostrare la maggiore gravità dell’atto di Ebuzia, sottolineandone – nel confronto con Tuditano, ambiguamente connotato da insania, dementia, una condizione mentale che può essere semplice stoltezza, mancanza di saggezza – il carattere decisamente folle). Il personaggio è indubbiamente pazzo, invece, per E. Renier, Étude, cit., 80-81: il testamento di Tuditano è – secondo lo studioso – il testamento di un folle notorio; i centumviri, con una decisione di carattere pratico e audace, non tengono conto della causa di nullità (il tribunale è probabile presuma l’intervallo di lucidità) poiché l’atto di ultima volontà è conforme all’ordine naturale (Tuditano ha istituito il proprio figlio). Sul ricorso all’argomento dell’insania nell’ambito dei processi centumvirali, cfr. S. Querzoli, I ‘testamenta’, cit., 167-171 (a p. 169 un riferimento all’episodio del testamento di Tuditano. Cfr. pure L. Gagliardi, ‘Decemviri’ e ‘centumviri’, cit., 122). 97 Questa è, almeno, la posizione dei metodici, in polemica con coloro che sostengono che la pazzia sia una malattia in primo luogo dell’anima e, dunque, di competenza dei filosofi; cfr. J. Pigeaud, La follia, cit., 159. 98 Tale conflitto è rispecchiato dal gioco di allitterazioni, rilevato dal Moreau, Quelques approches, cit., 53-55, che lega il nome Medea ora a termini negativamente connotati (monstrum, malum, metus), ora a termini la cui connotazione è positiva (mater). Evidenzia come il sentimento materno che lacera l’animo di Medea nel monologo in cui la protagonista adotta la sua drammatica decisione, svolga un ruolo pressoché irrilevante nel resto della tragedia, G. Gill, The Structured Self, cit., 424. 99 Cfr. G. Gill, Passion as Madness, cit., 217-218.

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È soltanto questione di volontà, di determinazione a razionalizzare seguendo percorsi corretti di giudizio. Non così per Ercole, vittima di immagini fallaci che provengono dall’esterno e che gli propongono una visione distorta di quanto gli sta attorno 100. La nutrice, invitando Fedra ad aiutare se stessa e a controllare il furor, le ricorda che pars sanitatis velle sanari fuit (Sen. Phaedr. 248-249) 101. Ad Ercole non potrebbe essere rivolta la medesima esortazione 102. A chi si lascia vincere dall’ira natagli dentro sono, quindi, senz’altro imputabili le condotte dettate dall’accesso passionale 103. Per tale motivo Medea, enumerati gli scelera commessi per Giasone, cerca un’attenuante nella circostanza di non averli compiuti irata, ma a causa del saevire dell’infelix amor (Sen. Med. 135-136) 104. Ercole viene, invece, invitato da Teseo a stabilirsi ad Atene per essere assolto dall’areopago, il tribunale che ha già dichiarato innocente Marte, uccisore di Allirotio, che aveva tentato di violentargli la figlia (Sen. Herc. f. 1341-1344) 105. 100

Sulle fantas…ai nella riflessione degli antichi medici, J. Pigeaud, La follia, cit., 109-

145. 101 Cfr. Cic. Tusc. 3.5-6: Qui vero probari potest ut sibi mederi animus non possit, cum ipsam medicinam corporis animus invenerit? … animi …, qui se sanari voluerint praeceptisque sapientium paruerint, sine ulla dubitatione sanentur … omnibusque opibus viribus ut nosmet ipsi nobis mederi possimus elaborandum est. 102 Sebbene lo stesso Ercole affermi in Sen. Herc. f. 1068: Hoc unum meum est, a significare che la strage della famiglia è l’unico atto che gli ‘appartiene’ davvero, mentre quelli compiuti in precedenza gli sono stati comandati. Ma il personaggio, con il suo stupore, manifesta la sorpresa per la scoperta di un altro se stesso, che esiste al di fuori della sfera della coscienza; cfr. J. Pigeaud, La maladie, cit., 329. 103 Cfr. Rhet. Her. 2.24, dove la difesa basata sull’inprudentia esclude rigorosamente che si adducano gli effetti del vino o delle passioni: … qui se propter vinum aut amorem aut iracundiam fugisse rationem dicet, is animi vitio videbitur nescisse, non inprudentia; quare non prudentia se defendet, sed culpa contaminabit. Riconduce all’influenza esercitata su Seneca dalla concezione crisippea delle passioni il fatto che la «pazzia» di Fedra sia descritta come colpevole e che la vendetta di Medea appaia alla stessa protagonista accettabile soltanto nella misura in cui serva, «bizzarely», come strumento di espiazione della propria colpa, G. Gill, Passion as Madness, cit., 227-228. 104 Al discorso di Seneca è funzionale, in questo contesto, richiamarsi ad una gerarchia delle passioni in cui l’amor appaia meno grave dell’ira. In effetti, l’ira rappresenta, nella letteratura antica, la passione che con maggior efficacia esemplifica le conseguenze devastanti del fenomeno passionale (sull’ira come modello delle passioni, J. Pigeaud, La maladie, cit., 318). Specificamente ad essa, di conseguenza, sono dedicate una serie di opere (cfr. il loro catalogo in W.V. Harris, Restraining Rage, cit., 127-128), fra cui, appunto, il De ira senecano. Pertanto, se – come osserva Cicerone (Tusc. 4.75) – le conseguenze dell’amor possono essere esiziali a causa della sua violenza (cfr. pure Sen. Phaedr. 195-197, 216-219 e 253-254), l’ira – come afferma lo stesso Cicerone (Tusc. 4.54) – è il peggiore dei vitia per i mores: circostanza ben evidenziata dal nome di morosi, riservato dai romani ai collerici. L’amore quale dio irresistibile o quale affezione che esclude la premeditazione è un motivo che ricorre nelle fonti antiche. Esso costituisce, ad esempio, la quarta causa invocata da Gorgia per dimostrare che Elena non è colpevole, nell’Elogio a lei dedicato (Diels - Kranz 82 B 11.16 e 15-19). 105 In Seneca tragico – sottolinea J. Pigeaud, La maladie, cit., 425 – l’irresponsabilità è strettamente legata all’assenza di coscienza. La contrapposizione fra passioni e follia, ai fini

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7. – Se il confronto fra il dato fisiologico e quello morale – uno dei nodi più delicati dell’etica antica 106 – pone il problema dell’assimilazione delle passioni alla follia, l’analisi delle dinamiche passionali richiede, per Seneca, grande attenzione al profilo della volontarietà dell’azione che si compie 107, visto che della valutazione della responsabilità dell’individuo, costituisce un motivo di straordinaria vitalità nel pensiero occidentale. Così, a più di tre secoli di distanza da Seneca, Ambrogio – nei discorsi del quale riaffiorano spesso reminiscenze giuridiche –, trattando della natura del male, invita a sorvegliare con la massima attenzione mentis cogitationes e animi cupiditates. Infatti: Tu ipse tibi causa es inprobitatis, tu ipse dux flagitiorum tuorum atque incentor criminum … Utinam te ipse non inpelleres, utinam non praecipitares, utinam non involveres aut studiis inmoderatioribus aut indignatione aut cupiditatibus, quae nos innexos velut quibusdam retibus tenent. Et certe in nobis est moderare studia, cohibere iracundiam, cohercere cupiditates, in nobis etiam indulgere luxuriae, adolere libidines, inflammare iracundiam vel inflammanti aurem accommodare, elevari magis superbia, effundi in saevitiam quam reprimi in humilitatem, diligere mansuetudinem. Questo invito vale, logicamente, per chi è in grado di esercitare l’autocontrollo, di razionalizzare. Non vale, invece, per chi sia preda del furor, giudicato privo di culpa, come avviene negli iudicia istius mundi: Illa cavenda quae ex nostra voluntate prodeunt delicta iuventutis et inrationabiles passiones corporis. Quorum igitur nos sumus domini, horum principia extrinsecus non requiramus nec dirivemus in alios, sed agnoscamus ea quae propria nostra sunt. Quod enim possumus non facere si nolimus, huius electionem mali nobis potius debemus quam aliis ascribere. Ideo etiam in iudiciis istius voluntarios reos, non ex necessitate conpulsos culpa astringit, poena condemnat. Neque si per furorem aliquis innocentem peremerit, obnoxius morti est. Quin etiam ipsius divinae legis oraculo, si quis per inprudentiam intulerit necem, accipit inpunitas spem, refugii facultatem, ut possit evadere. Hoc igitur de eo quod proprie malum videtur dictum sit; mala enim non sunt nisi quae crimine mentem inplicant et conscientiam ligant (Ambr. hex. 1.31 [1.18a, 11-1.18f, 11]). Cfr. pure [Aug.] quaest. test. 2 (Migne 35, 2217-2218), dove si affronta il problema se il diavolo sia malvagio per natura (a causa, cioè, di un dato organico, sottratto al suo controllo. Sul problema della valutazione morale del soggetto ‘malvagio per natura’ e della sua responsabilità, già presupposto da Platone e sollevato, fra i medici, da Galeno, M. Vegetti, Etica, cit., 248-250) o se lo sia per sua volontà (qui si natura malus esset, poenam ei promittere, aut dementis erat, aut iniqui). Per sostenere che la sua voluntas è in crimine, si argomenta ancora una volta richiamando l’atteggiamento dei tribunali umani nei confronti delle condotte violente dei folli, ai quali si riconosce di agire impellente vi (spinti dalla necessitas, aveva detto Ambrogio): Si hoc naturaliter putatur facere, reus constitui non potest: quia hoc facit quod naturae suae est, et potest; et non facit quod non potest, quia naturae suae non est. Itaque neque laudandus, neque condemnandus est … Nam aliquos scimus subito dementes factos, fuste, ferro, lapidibus, morsibus, multis nocuisse quosdam etiam occidisse; captos autem industria est iudicibus oblatos, minime reos factos, eo quod non voluntate, sed impellente vi nescio qua haec gesserint nescientes. Quomodo enim reus constituitur, qui nescit quid fecerit? … Manifestum itaque puto, nullam naturam debere dici malum; quia omne malum, sicut claruit, ex voluntate fit, quae per sensus accidit naturae. 106 Cfr. J. Pigeaud, La maladie, cit., 315. 107 Seneca supera, in merito, le posizioni espresse dall’intellettualismo dell’antica Stoa. Cfr. M. Pohlenz, ‘Stoa’, cit., 665-666, che vede nel De beneficiis l’opera a partire dalla quale la nozione di voluntas (su tale nozione in Seneca cfr. P. Grimal, Le vocabulaire, cit., 154-155) assume assoluta centralità. Critico con chi si oppone alla tesi del Pohlenz, G. Reale, La filosofia di Seneca, cit., 142-147, con ulteriore bibl. Si veda comunque la discussione della più

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la passione, almeno al suo insorgere, non impedisce una scelta lucida, guidata dalla ‘buona’ ragione, quella conforme a natura. Seneca riflette a lungo sull’elemento intenzionale 108. A tale scopo procede ad una personale e complessa elaborazione del problema della responsabilità e cerca d’individuare con la massima precisione possibile il criterio che consenta di valutarne il configurarsi nelle condotte del singolo, insistendo sul fenomeno passionale, di cui mette a fuoco una serie di elementi. All’intenzione, prima ancora che all’azione, deve aver riguardo chi valuta. Nemo animum facientis sed ipsum aestimat factum, lamenta Seneca (consapevole, tuttavia, che l’indagine sull’animus non è affatto agevole, che presuppone una preparazione adeguata: Sen. benef. 3.7.7). E, infatti, ille intuendus est, voluerit an inciderit, coactus sit an deceptus, odium secutus sit an praemium, sibi morem gesserit an manum alteri commodaverit. Aliquid aetas peccantis facit, aliquid fortuna, ut ferre ac pati aut humanum sit aut utile (Sen. dial. 5.12.2). È, dunque, stultum arrabbiarsi con i pueri e con coloro non troppo lontani, quanto a prudentia, dai pueri. Infatti, omnia … ista peccata apud equum iudicem pro innocentia habent inprudentiam (Sen. dial. 4.26.4 e 6). Di conseguenza, è normale sopportare senza reagire la aegri rabies, i phrenetici verba, le puerorum protervae manus, siccome l’aeger, il phreneticus, i pueri vanno considerati persone imprudentes, le quali videntur nescire quid faciant (Sen. dial. 5.26.1) 109. Pensiero, questo, che trova puntuale riscontro nella letteratura giuridica, cui i bambini e coloro che delirano appaiono, in generale, accomunati dalla mancanza di ragione, e che associa, appunto, il furiosus all’infans, all’impubes inconsapevole delle proprie azioni 110. E agevolmente trasponibile nell’ambito del diritto, più precisamente nel contesto della responsabilità in materia di crimini, risulta il discorso stesso di Seneca, che presuppone il motivo, antico e consorecente letteratura sulla «scoperta della volontà» da parte del pensiero stoico in G. Gill, The Structured Self, cit., 373-375. 108 Cfr. Y. Bongert, La philosophie pénale chez Sénèque, in O. Diliberto (a cura di), Il problema della pena criminale tra filosofia greca e diritto romano, Napoli 1993, 119-120. 109 Esiste in ciascun individuo, per Seneca, una resistenza all’animus, alla volontà e alla conoscenza. Questa resistenza è il dato biologico. La crescita risolve il problema del dualismo, dell’opposizione fra corpo e l’anima, e la nozione di voluntas si chiarisce proprio considerando che è il medesimo problema quello del bambino che diviene adulto e quello del passaggio dallo slancio alla consapevolezza: l’atto volontario riproduce, così, la crescita dell’individuo. Ogni età, seguendo il pensiero stoico, ha una sua o„ke…osij, e quella del bambino è legata alla sola anima vegetativa, il cui scopo è il piacere; l’acquisizione dell’anima razionale appartiene ad una fase successiva: J. Pigeaud, La maladie, cit., 329-332; cfr. pure G. Gill, The Structured Self, cit., 140-141. È ancora il dato biologico – si può dire, rimanendo all’interno di questo modello – che fa resistenza, nel caso della follia, al raggiungimento di un adeguato livello di coscienza e che fonda l’analogia fra l’infans ed il furiosus. 110 Cfr., ad esempio, Gai 3.109, D.9.2.5.2 (Ulp. 18 ed.), D.41.3.28 (Pomp. 17 Sab.) e D.48.8.12 (Mod. 8 reg.). Per il phreneticus, D.21.1.1.9 (Ulp. 1 ed. aed. cur.). Su D.47.10.3.1-3 (Ulp. 56 ed.) richiama, al proposito, l’attenzione D. Cloud, P£qh, cit., 30-32.

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lidato 111, dell’opportunità di tener conto, nel valutare una condotta, della sua prevedibilità e dell’eventuale intenzione di tenerla. Circa mezzo secolo dopo la morte di Seneca, ad esempio, la cancelleria adrianea – che non occorre immaginare ispirarsi, nell’occasione, al filosofo – evidenzia la necessità di porre in primo piano la volontà, quando rescrive, stando a Callistrato, che in maleficiis voluntas spectatur non exitus (D.48.8.14 [Call. 6 cogn.]) 112. Questo criterio – che opera, com’è noto, innanzitutto in alcuni interventi del medesimo imperatore Adriano in materia di omicidio 113 – conduce ad escludere l’imputabilità del folle 114, non quella di chi abbia ucciso indotto dalla passione 115. Seneca nega, attraverso quanto fa dire ai personaggi delle sue tragedie, la responsabilità di chi è affetto da follia. L’afferma, invece, incondizionatamente per chi agisce in preda alla passione. Se, pertanto, veicola il messaggio per cui la passione si risolve nella follia, presuppone ben distinto l’evento passionale dalla patologia mentale, intesa come pazzia, in relazione alla rispettiva eziologia, che consente l’esercizio dell’autocontrollo unicamente sul primo: la scelta di cedere agli impulsi, da una parte; la malattia organica, dall’altra. Il motivo dell’assimilazione delle passioni alla follia, funzionale al discorso moralistico 116, fa, dunque, soltanto velo alla consapevolezza che si tratta di fenomeni 111 Cfr. Aristot. rhet. 1.13 (1374b, 12-14): appare equo, nel giudicare le azioni, verificare se si tratti di ¡mart»mata, di ¢dik»mata oppure semplicemente di ¢tuc»mata: se siano o no, vale a dire, par£loga e derivino o meno da mocqhr…a, ponhr…a. Tracce del rilievo attribuito alla volontà per determinare la responsabilità di una persona si rinvengono, del resto, già nei poemi omerici: E. Cantarella, Itaca, cit., 182-190. Sulla rilevanza della volontà in rapporto all’evento insistono i retori romani – tra gli altri, Sen. contr. 10.3.11 (nec enim eventus imputari debet cuiusque rei, sed consilium) e [Quint.] declam. 13.14 (Håkanson 282, 1-3: duo esse sola quae omni in crimine spectanda sit, animum et eventum) – che alla prima assegnano un particolare ruolo ai fini della purgatio dell’accusato, prendendo probabilmente spunto dalla riflessione sull’ambulare / esse cum telo, fattispecie prevista dalla lex Cornelia de sicariis; cfr. M.U. Sperandio, ‘Dolus pro facto’. Alle radici del problema giuridico del tentativo, Napoli 1998, 118-128. Cfr. pure J. Gaudemet, Le problème de la responsabilité pénale dans l’antiquité, in Studi in onore di E. Betti, II, Milano 1962, 497-500. 112 Affermazione, d’altra parte, di non univoca interpretazione (cfr. M.U. Sperandio, ‘Dolus pro facto’, cit., 143-147). Qui si intende nel senso che, nel valutare un maleficium, occorre focalizzare l’attenzione sulla volontà di chi lo ha commesso piuttosto che sull’evento. 113 Cfr. Coll. 1.6.1-4 (Ulp. off. proc.), D.48.8.1-3 (Marcian. 14 inst.) e Coll. 1.11.1-4 (Ulp. 7 off. proc. sub. tit. sic. et ven.), su cui, per tutti, M.U. Sperandio, ‘Dolus pro facto’, cit., 106-110, 128-142 e 152-153, con letteratura. 114 Cfr. D.1.18.14 (Macer 2 iud. publ.). Tale disciplina non impedisce, probabilmente, che il furiosus – almeno nel corso del principato – incorra in una punizione, sebbene più mite, quando la sua infermità mentale non appaia tanto grave da renderlo del tutto inconsapevole degli atti che compie; cfr. G. Rizzelli, Il ‘furor’ di Elio Prisco (Mac. 2 iud. publ. D. 1.18.14), in Studi in onore di G. Nicosia, in corso di stampa. 115 Cfr. ad esempio D.48.5.39(38).8 (Pap. 36 quaest.). 116 Motivo del tutto privo di implicazioni pratiche, come accade, ad esempio, per il paradosso stoico per cui ‡sa t¦ ¡mart»mata kaˆ t¦ katorqèmata (Cic. parad. 3; cfr. Cic. Mur.

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intrinsecamente diversi, come mostra, appunto, la soluzione data al problema della responsabilità.

61), che certo non conduce i filosofi stoici a negare che condotte diverse siano da valutare – al di là del concetto assoluto di peccato – in modo diverso; cfr. M. Pohlenz, ‘Stoa’, cit., 309-310.

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