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NOZIONE DI DIRITTO PENALE Il diritto penale è quel complesso di norme giuridiche con cui lo Stato, mediante la minaccia di una specifica sanzione penale, previene e reprime determinati comportamenti umani considerati contrari ai fini che esso persegue.
in sostanza il diritto penale è
l’insieme delle norme che prevedono quei particolari fatti illeciti REATI la cui commissione comporta conseguenze penali PENE Elemen(
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NOZIONE DI DIRITTO PENALE Il diritto penale è ripartito in
fondamentale e complementare Il diritto penale fondamentale è quello contenuto nel codice penale approvato con r.d. 19 ottobre 1930, n. 1398 Il diritto penale complementare è quello contenuto nelle leggi speciali (es. d.p.r. 309/90 in materia di stupefacenti)
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LA NORMA PENALE Si definisce norma penale quella disposizione dell’ordinamento giuridico che contiene un comando che vieta un dato comportamento, minacciando, in caso di trasgressione, l’inflizione di una pena. È caratterizzata da due elementi:
1. Precetto, che consiste nel comando o divieto di compiere una data azione od omissione. 2. Sanzione, che consiste nella conseguenza giuridica (pena) che il legislatore collega alla violazione del precetto. Elemen(
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LA NORMA PENALE Le norme penali si distinguono in:
① Norme perfette quando contengono sia il precetto sia la sanzione ② Norme imperfette quando contengono solo il precetto o solo la sanzione ③ Norme penali in bianco quando hanno una sanzione ben determinata ma un precetto generico che deve essere specificato da altre fonti di diritto
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IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ “Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite” (art. 1 c.p.) Questo principio è posto a garanzia della certezza del diritto e comporta il monopolio esclusivo della legge in materia penale. in altre parole
I reati e le pene non possono essere stabilite in altro modo, se non con
LEGGE (c.d. riserva di legge)
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IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ Più in particolare la riserva di legge si riferisce alla
LEGGE STATALE approvata dal Parlamento (legge e atti aventi forza di legge) con la duplice conseguenza di escludere dalle fonti del diritto penale:
le fonti non scritte (consuetudine) le fonti scritte diverse dalla legge o dagli atti aventi forza di legge
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IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ
LE FONTI DEL DIRITTO PENALE LEGGI FORMALI Costituzione Leggi costituzionali Leggi ordinarie LEGGI MATERIALI Decreti legislativi Decreti legge Decreti governativi in tempo di guerra
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Atti aventi forza di legge
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IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ
IL CODICE PENALE è la principale fonte del diritto penale vigente è chiamato anche “Codice Rocco” è stato approvato con regio decreto il 19 ottobre 1930, n. 1398
il Codice Penale è composta da tre libri 1. Libro primo
“Dei reati in generale”
2. Libro secondo
“Dei delitti in particolare”
3. Libro terzo
“Delle contravvenzioni in particolare” Elemen(
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IL PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ Tale principio impone al legislatore il dovere di procedere, al momento della creazione della norma penale,
ad una chiara e precisa determinazione del fatto che si intende punire, ossia
rendere inequivocabilmente e tassativamente desumibile ciò che è penalmente lecito e ciò che è penalmente illecito
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dal principio di tassatività deriva, altresì,
IL PRINCIPIO DI TIPICITÀ secondo cui è
reato solo quel fatto
espressamente previsto e considerato tale dalla legge
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IL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso” (art. 25, comma 2 Cost.)
in base a questo principio, dunque, nessuno può essere punito per un fatto che nel tempo in cui fu commesso non era previsto come reato
Qualora invece la legge successiva preveda esplicitamente modificazioni favorevoli al reo, queste si applicheranno solamente se non sia stata nel frattempo pronunciata sentenza irrevocabile (art. 2 c.p.) Elemen(
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IL PRINCIPIO DELLA TERRITORIALITÀ “La legge penale italiana obbliga tutti coloro che,
cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale
(art. 3 c.p.)
“Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge penale italiana” (art. 6 c.p.) Elemen(
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IL PRINCIPIO DELLA TERRITORIALITÀ limitazioni derivanti dal diritto pubblico interno o internazionale non sono penalmente punibili: Il Capo dello Stato nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento
I membri del Parlamento per i voti dati e le opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni
Il Sommo Pontefice, i Capi di Stato e di Governo esteri
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IL REATO Il reato in senso formale è ogni fatto umano espressamente previsto e punito dalle legge come reato e per il quale è disposta una pena In merito alla singola figura dell’agente di polizia locale, il quale riveste la figura di agente di polizia giudiziaria, i reati si distinguono in:
REATI PERSEGUIBILI D’UFFICIO Costituiscono un obbligo di intervento da parte dell’agente di p.g.. Infatti, questi, nel momento in cui viene a conoscenza di un reato perseguibile d’ufficio, ha l’obbligo d’intervenire e di dare tempestiva comunicazione della notizia di reato alla procura della Repubblica. REATI PERSEGUIBILI A QUERELA DI PARTE Non costituiscono un obbligo di intervento a carico dell’agente di p.g., ma la loro perseguibilità dipende dall’iniziativa del diretto interessato, il quale è l’unico a poter decidere se azionare o meno l’apparato giudiziario per un fatto occorso ai suoi danni. Elemen(
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IL REATO I reati si distinguono in due grandi categorie:
i delitti e le contravvenzioni a) rientrano nei delitti i reati per i quali la norma penale stabilisce le seguenti pene: ergastolo reclusione multa b) rientrano nelle contravvenzioni i reati per i quali sono previste le seguenti pene: arresto ammenda Elemen(
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IL REATO Gli elementi essenziali del reato: IL FATTO la condotta umana l’evento il nesso di causalità LA COLPEVOLEZZA L’ANTIGIURIDICITÀ Ad essi si aggiungono: IL SOGGETTO ATTIVO, IL SOGGETTO PASSIVO E L’OGGETTO Elemen(
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IL SOGGETTO ATTIVO è l’autore del reato cioè chi pone in essere il comportamento previsto dalla legge come reato a seconda del soggetto che compie il reato, si possono distinguere:
•
REATI COMUNI possono essere commessi da ogni persona, indipendentemente dal possesso di particolari qualifiche soggettive
•
REATI PROPRI
sono quei reati per i quali la legge richiede una speciale qualifica del soggetto attivo
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IL SOGGETTO ATTIVO
Per quanto concerne la responsabilità delle
PERSONE GIURIDICHE essendo previsto che la responsabilità penale è personale (art. 27 Cost.)
i soggetti penalmente responsabili sono individuati valutando di volta in volta il comportamento
dei legali rappresentanti, amministratori ecc.
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IL SOGGETTO ATTIVO “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. È imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere.” (art. 85 c.p.)
La legge prevede tre casi che escludono l’imputabilità:
1. LA MINORE ETÀ 2. LE INFERMITÀ MENTALI 3. L’ABUSO DI ALCOL O DI STUPEFACENTI
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IL SOGGETTO ATTIVO
LA MINORE ETÀ “Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni.” (art. 97 c.p.)
È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva la capacità d’intendere e di volere, ma la pena è diminuita.” (art. 98 c.p.)
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IL SOGGETTO ATTIVO
LE INFERMITÀ MENTALI “Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d’intendere e di volere.” (art. 88 c.p.)
“Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d’intendere e di volere, risponde del fatto commesso, ma la pena è diminuita.” (art. 89 c.p.)
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IL SOGGETTO ATTIVO
L’ABUSO DI ALCOL O DI STUPEFACENTI il legislatore ha distinto quattro casi di ubriachezza:
Ubriachezza accidentale causata da caso fortuito o forza maggiore, in tal caso se l’ubriachezza è tale da escludere totalmente la capacità d’intendere e volere il soggetto non è imputabile, se l’ubriachezza, invece, è tale da scemare grandemente la capacità d’intendere e volere, l’agente fruisce di una diminuzione di pena (attenuante).
Ubriachezza volontaria in tal caso il soggetto sarà sempre imputabile
Ubriachezza preordinata il soggetto in tali condizioni verrà sottoposto ad un aumento di pena (aggravante)
Ubriachezza abituale l’agente in tal caso avrà un aumento di pena (aggravante) Elemen(
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IL SOGGETTO ATTIVO
L’ABUSO DI ALCOL O DI STUPEFACENTI da non confondere con l’ubriachezza abituale è
l’UBRIACHEZZA CRONICA la quale consiste nella continua assunzione di sostanze alcoliche (o stupefacenti) a causa della quale si creano alterazioni patologiche permanenti della psiche. In tali casi si applica la stessa disciplina di cui agli artt. 88 e 89 c.p. sulle infermità mentali
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IL SOGGETTO PASSIVO è la persona offesa Il soggetto passivo del reato è la persona
titolare del bene tutelato dalla norma penale e leso dal reato In base al soggetto passivo i reati possono distinguersi:
• REATI PLURIOFFENSIVI quando ledono più soggetti passivi
• REATI VAGANTI quando offendono un numero indeterminato di persone
• REATI SENZA VITTIME in cui non c’è un vero e proprio soggetto passivo Elemen(
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L’OGGETTO
GIURIDICO DEL REATO
L’oggetto giuridico del reato è l’interesse giuridico tutelato dalla norma esempi: la norma che punisce il reato di omicidio tutela il bene giuridico “vita” la norma che punisce il reato di furto tutela il bene giuridico “patrimonio”
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IL FATTO Il fatto costituisce l’elemento oggettivo del reato ed è composto da:
• La condotta • L’evento • Il nesso di causalità (tra condotta ed evento)
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IL FATTO
CONDOTTA La condotta è il comportamento umano che costituisce reato
perché si possa parlare di condotta penalmente rilevante occorre che essa venga sempre compiuta con coscienza e volontà può essere:
positiva CONSISTENTE IN UNA AZIONE
negativa CONSISTENTE IN UNA OMISSIONE particolare ipotesi è quella stabilita dall’art. 40, comma 2 c.p. a carico dei soggetti che, per legge, sono tenuti ad intervenire al fine di evitare il compimento dei reati (es. Forze di Polizia) per costoro
“non impedire un evento, ch si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo” Elemen(
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IL FATTO
EVENTO L’evento consiste nella lesione o messa in pericolo dell’oggetto giuridico del reato Ogni reato prevede la realizzazione di un evento per essere punito In base all’evento i reati si distinguono in:
• REATI ISTANTANEI
quando l’evento si produce in un solo istante • REATI PERMANENTI
quando l’evento perdura per un certo lasso di tempo
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IL FATTO
NESSO DI CAUSALITÀ Il nesso di causalità consiste nel
collegamento necessario tra
condotta ed evento nel senso che per aversi reato l’evento punito dalla norma penale dev’essere causato dalla condotta del soggetto attivo. “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento non è conseguenza della sua azione od omissione” (art. 40 c.p.)
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LA COLPEVOLEZZA la colpevolezza è il nesso psichico tra l’agente e la condotta che cagiona l’evento la legge individua tre fattispecie:
DOLO (l’evento è preveduto e voluto come conseguenza della propria azione) momento rappresentativo momento volitivo
COLPA (l’evento è preveduto ma non voluto come conseguenza della propria azione) per aversi un reato colposo, occorre che manchi la volontà dell’evento e che il fatto sia dovuto a negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza delle leggi.
PRETERINTENZIONE (l’evento è più grave di quello voluto come conseguenza della propria azione, cioè va oltre l’intenzione) due sono i casi di delitto preterintenzionale nel nostro ordinamento: l’omicidio preterintenzionale e l’aborto preterintenzionale Elemen(
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L’ANTIGIURIDICITÀ L’antigiuridicità consiste nel
contrasto tra
il fatto e
l’intero ordinamento giuridico Tuttavia in alcuni casi il medesimo fatto (che di regola costituisce reato) è da considerarsi lecito e non penalmente rilevante, tali disposizioni sono dette cause di giustificazione
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CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE (SCRIMINANTI)
a) b) c) d) e) f)
Il consenso dell’avente diritto L’esercizio del diritto L’adempimento del dovere La legittima difesa L’uso legittimo delle armi Lo stato di necessità
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CAUSE SOGGETTIVE DI ESCLUSIONE DEL REATO (SCUSANTI) A differenza delle cause di giustificazione di cui si è appena detto che fanno venir meno l’elemento oggettivo, le scusanti escludono la colpevolezza facendo, cioè, venir meno l’elemento soggettivo (dolo o colpa).
IL CASO FORTUITO consiste in un avvenimento imprevisto ed imprevedibile che si inserisce improvvisamente nella condotta del soggetto e che non può farsi risalire in alcun modo alla sua attività psichica.
L’ERRORE consiste in una falsa rappresentazione della realtà di fatto (errore di fatto) o in una falsa rappresentazione di una norma giuridica (errore di diritto). Elemen(
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IL REATO IMPOSSIBILE La punibilità è esclusa quando l’evento dannoso o pericoloso, rappresentato e voluto dall’agente sia
impossibile che accada. Questa fattispecie può verificarsi in due ipotesi:
1) nel caso di inidoneità dell’azione 2) nell’ipotesi in cui manchi l’oggetto materiale del reato
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IL REATO ABERRANTE Il c.d. reato aberrante si ha quando per errore materiale il soggetto agente: 1) cagiona l’offesa voluta a persona diversa da quella che voleva offendere (aberratio ictus) se l’offesa è stata cagionata solo ad una persona diversa da quella voluta l’autore risponde del reato come se l’avesse dolosamente commesso se l’offesa è stata cagionata sia alla persona voluta sia a persone estranee l’autore soggiacerà alla pena stabilita per il reato più grave, aumentata fino alla metà 2) realizza un reato diverso da quello voluto (aberratio delicti) il colpevole risponderà colposamente dell’evento non voluto
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IL TENTATIVO Si ha tentativo tutte le volte in cui un soggetto vuole commettere un delitto e si attiva in tal senso, ma per cause impeditive estranee alla propria condotta non realizza il proposito criminoso. Al colpevole si applica la stessa pena prevista per il reato diminuita da uno a due terzi. La pena per il delitto tentato, comunque, non può essere inferiore a dieci anni se per il delitto è prevista la pena dell’ergastolo. Distinta dal tentativo è la
desistenza che si ha quando l’agente, dopo aver iniziato l’esecuzione del delitto, interrompe volontariamente la sua attività criminosa.
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LE CIRCOSTANZE sono elementi accidentali e si distinguono in:
comuni e speciali a seconda che siano previste per tutti o per alcuni reati
aggravanti ed attenuanti a seconda che comportino un aumento o una diminuzione di pena
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IL CONCORSO DI PERSONE Si ha concorso di persone nel reato quando esso viene commesso da
più soggetti “Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita”. (art. 110 c.p.)
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IL CONCORSO DI REATI Si ha concorso di reati quando uno stesso soggetto viola più volte la legge penale e, di conseguenza, pone in essere più reati Nel sistema penale italiano si distingue tra:
Concorso materiale quando il soggetto ha posto in essere più reati con più azioni od omissioni
Concorso formale quando il soggetto agente pone in essere più reati con una sola azione od omissione
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IL REATO CONTINUATO “chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge” (art. 81, comma 2 c.p.) tre sono i requisiti del reato continuato: 1. il medesimo disegno criminoso 2. più violazioni di legge 3. la pluralità di azioni od omissioni
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LA PENA La pena è la sanzione che consegue alla violazione del precetto penale tre sono le funzioni della pena:
o prevenzione generale o retributiva o rieducativa
pene detentive
pene pecuniarie
pene accessorie
Ergastolo
Multa
interdizione dai pubblici uffici
Reclusione
Ammenda pubblicazione della sentenza penale di condanna
Arresto
ecc. Elemen(
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CAUSE DI ESTINZIONE DEL REATO amnistia remissione della querela prescrizione del reato oblazione sospensione condizionale della pena
CAUSE DI ESTINZIONE DELLA PENA indulto grazia liberazione condizionale
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LA PERICOLOSITÀ DEL SOGGETTO ATTIVO è rimessa al giudice la valutazione sulla pericolosità sociale del soggetto, in particolare il giudice è chiamato a valutare la probabilità che il responsabile di un reato commetta nuovamente ulteriori fatti criminosi circostanze (effetti penali della condanna):
Recidiva comporta la possibilità di infliggere un aumento di pena a chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commetta un altro
Abitualità criminosa quando il reo mostra una spiccata attitudine a delinquere
Professionalità nel reato viene riconosciuta a chi sia stato già dichiarato criminale abituale, riporti un’ulteriore condanna e si debba ritenere che viva abitualmente dei proventi del reato
Tendenza a delinquere è il livello massimo della pericolosità criminale che viene dichiarata nei confronti di chi commette un delitto che offenda la vita individuale, da cui si rilevi una speciale inclinazione a delinquere che trovi la sua causa nell’indole particolarmente malvagia del colpevole Elemen(
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I PRINCIPALI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Peculato Concussione Corruzione Abuso d’ufficio
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I PRINCIPALI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Peculato si tratta di un reato plurioffensivo perché lede da un lato il patrimonio della P.A. e dall’altro il buon andamento della stessa. Commette questo reato il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, i quali, avendo per ragioni d’ufficio il possesso o la disponibilità di denaro, o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria. Essi sono puniti con la pena detentiva della reclusione. Si ha inoltre la fattispecie del peculato d’uso quando il soggetto attivo ha agito con lo scopo di fare un uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita. Elemen(
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I PRINCIPALI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Concussione Si ha quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.
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I PRINCIPALI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Corruzione Il pubblico ufficiale, per compiere un atto del suo ufficio, riceve denaro che non gli è dovuto (corruzione impropria). Il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare un atto del suo ufficio, o per compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio, ricevere denaro che non gli è dovuto, (corruzione propria). Il reato si perfeziona con il semplice accordo, non essendo richiesta la prova dell’avvenuta dazione dell’indebito pagamento.
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I PRINCIPALI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Abuso d’ufficio Si ha quando il pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge, procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, ovvero, arreca ad altri un danno ingiusto.
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I PRINCIPALI DELITTI DEI PRIVATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale Resistenza a un pubblico ufficiale Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità
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I PRINCIPALI DELITTI DEI PRIVATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336 c.p.) Il reato si consuma con l’uso della violenza o della minaccia nei confronti di un p.u., non essendo necessario che i suddetti scopi vengano in concreto realizzati. La norma richiede che l’azione sia consapevolmente diretta a costringere il p.u. a fare un atto contrario ai doveri d’ufficio.
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I PRINCIPALI DELITTI DEI PRIVATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) Anche in questo caso la condotta punita è l’uso della violenza o minaccia nei confronti di un p.u.. Rispetto al reato precedente in questa ipotesi la violenza o minaccia si oppongono ad una legittima azione del p.u.
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I PRINCIPALI DELITTI DEI PRIVATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità (art. 340 c.p.) La condotta punita è l’interruzione di un servizio pubblico. Per interruzione si intende un vero e proprio blocco nello svolgimento dell’attività di pubblica necessità
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