DOMANI ME NE VADO Il Manuale Dei Documenti All'estero

August 22, 2017 | Author: Lupo Alberto | Category: Passport, Citizenship, Home, Elections, Italy
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DOMANI ME NE VADO Il Manuale Dei Documenti All'Estero...

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A Greta

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Sommario

A.I.R.E Autocertificazione Carta D'Identità Codice Fiscale Certificati Cittadinanza Decesso ed esistenza in vita Matrimonio Nascita figli Passaporto Patente di guida Tessera Elettorale Tessera Sanitaria

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omani me ne vado, mi trasferisco all’estero, per sempre o solo per un po’. Mi trasferisco perché ho ricevuto una proposta di lavoro, o perché voglio aprire un’attività, o per godermi la pensione in un altro Paese. Oppure ho solo voglia di scoprire cosa mi riserva un’avventura oltreconfine, o magari seguo l’amore che mi porta lontano, o forse voglio provare a realizzare un sogno. Qualunque sia il motivo che ti spinge, l’idea, l’affermare “domani me ne vado”, oltre a rappresentare l’inizio di un’emozione forte, non deve farti perdere di vista alcune incombenze, onde evitare di sentirti disorientato una volta arrivato in un nuovo Paese. Si, perché sarà bello scoprire una nuova cultura, guardare cose mai viste, immergersi in abitudini diverse, confrontarsi con una nuova lingua. Ma quando tutto questo diventerà esperienza nota, la cosa più rassicurante sarà saperti muovere nel migliore dei modi. È incredibile quanto può essere affascinante trasferirsi all'estero, godersi nuove opportunità, mettersi alla prova. Ti auguro di riuscire a realizzare il meglio di ciò che immaginavi prima di partire. Già, perchè al di là di tutto, si parte per realizzare se stessi! Sono sicura che quando ci riuscirai la tua immagine allo specchio sarà diversa. Eppure, anche per realizzare un sogno bisogna tenere d'occhio la realtà.

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Questo semplice vademecum è un piccolo manuale di istruzioni che ti sarà utile per ricordare e mettere in agenda le cose pratiche da non dimenticare. Certo, non tutto, ma quando trasferisci la tua residenza all’estero, la prima cosa da chiarire, sono i dubbi che ti assalgono. In particolare: quali sono i diritti e gli adempimenti derivanti dal tuo nuovo status anagrafico? Quali sono le paure, le incertezze, i dubbi legati all’essere un italiano residente all’estero? Cosa è utile sapere in merito a carta d’identità, passaporto, patente di guida, trattamento previdenziale e assistenza sanitaria? Sono questioni che sembrano banali, che viene voglia di relegare nella lontana biblioteca della burocrazia, eppure ci riguardano da vicino, e diventano prioritarie quando ne abbiamo necessità. È per questa ragione che potrai conservare questa guida e consultarne i contenuti al bisogno. Immaginala solo come uno strumento pratico, un taccuino su cui ho appuntato per te le note importanti. Prima cosa: un utile strumento da tenere d’occhio è questo link: www.servizidemografici.interno.it Cliccando su AIRE e poi su Documenti, troverai gli eventuali aggiornamenti a quanto esposto. Ma capiamo bene e in modo schematico cosa è importante annotare e come procedere! Partiamo dall’inizio, ossia dal momento in cui ti trasferisci in un altro Paese. Ti garantisco che approfondendo l'argomento scoprirai molte cose che neanche immaginavi e sono sempre stata convinta che conoscere rende tutto più semplice. Dopo 12 mesi di permanenza all’estero, e se intendi prolungare il periodo della tua residenza oltreconfine, ti troverai davanti ad una scadenza. La prima lettera che incontrerai in agenda è la A di A.I.R.E, e senza dubbio diventerà in poco tempo una sigla conosciuta, o probabilmente già lo è.

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A.I.R.E ovresti già sapere di cosa sto parlando, e se non è così, sappi che a questo argomento ho dedicato un approfondito post. Lo trovi qui: http://madreinitaly.info/cose-laire-e-perche-iscriversi/ È utile però ribadire pochi e chiari concetti: • L’A.I.R.E è l’anagrafe degli italiani residenti all’estero e hai l’obbligo di iscriverti se ti stabilisci in un altro Paese per un periodo superiore ai 12 mesi. • I Comuni (quindi anche il Comune italiano presso cui risiedevi prima di spostare la tua residenza all’estero), tengono l’anagrafe sia dei cittadini residenti in Italia, sia di quelli residenti all’estero. • Ciascun Comune italiano ha la propria A.I.R.E, oltre a quella nazionale, che contiene i dati trasmessi da tutte le anagrafi comunali. • L’iscrizione all’A.I.R.E ti permette di usufruire dei servizi consolari, di ottenere certificati/documenti, nonché di esercitare il diritto di voto anche dall’estero. Ma voglio chiarirti un dubbio: dopo aver effettuato l’iscrizione all’A.I.R.E, quando ti trasferisci all’estero, nel caso in cui tu decidessi di tornare in Italia, ti basterà ripristinare la tua residenza italiana. Infatti, una cosa che preoccupa molti italiani nel momento in cui si iscrivono all’A.I.R.E è: WWW.MADREINITALY.INFO

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“E se poi decido di tornare in Italia?” La risposta, in linguaggio burocratico, si chiama...

RIMPATRIO!

Può essere rassicurante sapere quanto segue. Attento! Cosa accade quando sei stanco di vivere all’estero, o hai necessità di trasferirti di nuovo in Italia? In realtà è molto più semplice di quanto sembra, o almeno, in questo caso la burocrazia è abbastanza chiara: nel caso in cui tu volessi tornare a vivere in Italia, per ciò che riguarda la residenza e i diritti ad essa legati, nel momento del tuo rientro verso i confini nazionali, ti basterà trasferire di nuovo la tua residenza nel Comune italiano presso cui deciderai di vivere. Detta così è davvero molto semplice, e nel caso di rientro in Italia sembra davvero molto più complicato dover affrontare un trasloco! Chiaro. Ma come si fa? Come procedere? Capiamolo subito. WWW.MADREINITALY.INFO

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Come prima cosa dovrai recarti presso l’Ufficio anagrafe del Comune italiano in cui vuoi risiedere. Arrivato lì dovrai dire al funzionario che vuoi stabilire la tua residenza in quel Comune e presentare l’apposita dichiarazione di residenza in Italia, indicando il nuovo indirizzo presso il quale assumerai la residenza italiana. A quel punto verrai cancellato dall’A.I.R.E presso cui eri iscritto e verrai iscritto nell’anagrafe del Comune in cui ti sei trasferito. Ti ho fatto queste due precisazioni, che riguardano l’A.I.R.E e RIMPATRIO perché ho voluto chiarire che rappresentano un’opportunità, non un vincolo vitalizio, il che invece spesso spaventa. Detto questo però non tutti sono obbligati ad iscriversi all’A.I.R.E., e se hai letto il post che ti ho consigliato, ormai ti sarà chiaro! Ma ora, torniamo al momento della tua permanenza all’estero.

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AUTOCERTIFICAZIONE arliamo dall’Autocertificazione, ed ora ne capirai il perché. Ti prego di ricordarlo, potrà esserti utile: agli iscritti A.I.R.E, in quanto cittadini italiani, si applicano le norme relative alle autocertificazioni sostitutive di certificati anagrafici. Ma che vuol dire? Vuol dire che se sei iscritto A.I.R.E puoi autocertificare alcune informazioni facilmente verificabili perché sono presenti nelle banche dati delle amministrazioni pubbliche. Ma attento a quanto autocertifichi, perché in caso di false dichiarazioni si incorre in sanzioni amministrative e penali. L’autocertificazione ti permette, dove possibile, di snellire molti passaggi burocratici e talvolta ti salva da estenuanti file per richiedere certificati! Ti è mai capitato di pensare: "ma perché devo perdere mezza giornata solo per farmi stampare un certificato? perché devo fare tre ore di fila per una cosa che richiede solo cinque minuti? Bene, se hai fatto ricorrentemente questi pensieri, sarai felice di saperne di più. L’autocertificazione è una dichiarazione che metti per iscritto e sottoscrivi nel tuo interesse su

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stati, fatti e qualità personali e che puoi utilizzare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Nei rapporti con privati l’utilizzo dell’autocertificazione dipende dalla scelta del privato stesso a cui ti rivolgi. Per chiarezza, il riferimento normativo è l’art.15 della legge 12 Novembre 2011 n. 183, ma anche art.18 L.241/1990 e art. 43 DPR 445/2000. Quando scrivi un’autocertificazione, o dichiarazione sostitutiva, puoi farlo in presenza del dipendente addetto, oppure puoi presentarla o inviarla già sottoscritta, purché vi sia allegata una copia del tuo documento d’identità. Bene, ma cosa può essere comprovato con la dichiarazione sostitutiva di certificazione? Può essere utile per comprovare o sostituire molti certificati e sono sicura che ti sarà utile l'elenco che segue: • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Data e luogo di nascita. Residenza. Cittadinanza. Godimento dei diritti civili e politici. Stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero. Stato di famiglia. Esistenza in vita. Nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente. Iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni. Appartenenza a ordini professionali. Titolo di studio, esami sostenuti. Qualifica professionale posseduta. Situazione reddituale o economica. Assolvimento di specifici obblighi contributivi con indicazione dell’ammontare corrisposto. Possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria. Stato di disoccupazione. Qualità di pensionato e categoria di pensione. Qualità di studente. Qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche. WWW.MADREINITALY.INFO

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• Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali. • Adempimento degli obblighi militari. • Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa. • Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. • Qualità di vivenza a carico. • Tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile. • Di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. Infine, ricorda sempre che nel caso in cui le amministrazioni abbiano dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni, sono tenute ad effettuare i controlli necessari.

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CARTA D’IDENTITÀ mmagino il giorno in cui può assalirti un dubbio, e che a questo dubbio diventi urgente dare una risposta. In genere il tipo di dubbi a cui mi riferisco sono sempre prossimi a scadenze burocratiche in agenda. Solitamente capita di chiedersi ad esempio: "Ma l'IMU va pagato entro domani?"

Nell'80% dei casi in cui viene posta questa domanda. la risposta è: "SI, va pagato entro domani!" Siamo abituati a ricordarci delle scadenze sempre nell'ultimo giorno utile e questo ci rende la vita più frenetica, ingarbugliata e complicata. Invece potrebbe essere tutto più organizzato, quindi ora

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vai a controllare la scadenza di cui ti parlo: È la scadenza della carta d’identità. La situazione è questa: vivi all’estero, sei iscritto all’A.I.R.E e una mattina ti accorgi che ti sta scadendo la carta d’identità, importantissima perché rappresenta il tuo documento di identità, e quando sei all’estero sembra ancora più importante… Cosa accade? Come comportarti? Il primo passo è capire bene di cosa parliamo! La carta d’identità è un documento che riporta i tuoi dati identificativi, nonché gli estremi del tuo relativo atto di nascita. Contiene la tua fotografia, l’indicazione della tua cittadinanza e ulteriori dati su professione e stato civile. Se leggi quello che c’è scritto puoi notare che è rilasciata dal Sindaco alle persone che hanno in quel comune la loro residenza o dimora. La carta d’identità ha una durata di: • tre anni per i minori di anni tre; • cinque anni per i minori di età compresa fra i tre ed i diciotto anni; • dieci anni per i maggiorenni. Inoltre, la carta d’identità può essere rilasciata in forma cartacea o in forma elettronica (CIE). Ora, partiamo dall’inizio… Cosa è necessario per richiedere la carta d'identità? Per il rilascio della carta d’identità cartacea, devi preparare e presentare: • Tre foto-tessera a colori, su sfondo bianco, uguali, recenti e con viso e testa scoperti; • La vecchia C.I. o un documento di identità valido o anche scaduto italiano o straniero o, in alWWW.MADREINITALY.INFO

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ternativa, la presenza di due testimoni muniti di documento valido. Fin qui sembra chiaro e semplice. Tra poco vedremo come e a chi presentare la richiesta di rinnovo della carta d’identità, ma prima è necessario approfondire qualche altra annotazione. In primis: la carta d’identità è un titolo valido per l’espatrio negli Stati membri dell’Unione Europea e in quei Paesi con i quali vigono, comunque, accordi internazionali. Attento: non tutti i Paesi che fanno parte dell’Unione Europea hanno provveduto ad emanare la necessaria normativa di attuazione di adesione al Trattato di Schengen e quindi è consigliabile per questi Paesi munirsi del passaporto. Un capitolo a parte invece riguarda i minori. Sono costretta a citarti la normativa, che è chiara e utile conoscere. Il Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011 ha modificato la precedente normativa in materia

di rilascio del documento di identità, eliminando il limite di età dei 15 anni. Quindi, è possibile ottenere il rilascio della carta d'identità anche per i minori da 0 a 14 anni. Ti ricordo anche che tutti i minori italiani che viaggiano, devono essere muniti di un proprio WWW.MADREINITALY.INFO

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documento di viaggio individuale (carta d’identità valida per l’espatrio, passaporto o altro documento di viaggio equipollente) e non possono essere iscritti sul passaporto dei genitori. Arriviamo però anche ad un’altra circolare. È quella n. 15 del 26 maggio 2011 del Ministero degli Interni. Questa circolare entra nel merito di alcuni dettagli e chiarisce che: al fine del rilascio ai minori della carta d’identità valida per l’espatrio, è necessario l’assenso di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci (espresso direttamente allo sportello all’atto della richiesta). Dunque, il minore deve presentarsi accompagnato da entrambi i genitori (muniti di proprio documento di identità) o, in alternativa, può essere accompagnato da un solo genitore, purché questi esibisca allo sportello la dichiarazione di assenso all’espatrio dell’altro genitore, corredata dalla fotocopia della carta d’identità del medesimo. Inoltre, la carta di identità del minore deve riportare la firma del titolare che abbia già compiuto 12 anni. Ma va specificato che per il minore di 14 anni, l’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio prevede comunque che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato (su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla questura o dalle autorità consolari) il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui il minore è affidato. Per chiudere l’argomento carta d’identità, arriviamo al dunque, alla nota che potrai appuntare in agenda in prossimità della scadenza della tua carta d’identità: ai cittadini italiani residenti all’estero nei Paesi dell’Unione Europea e in Svizzera, Norvegia, Malta, San Marino e Città del Vaticano, la carta d’identità può essere rilasciata sia dall’Ufficio consolare che dal Comune di iscrizione A.I.R.E, ma a quanto risulta, attualmente, gli Uffici consolari rilasciano e rinnovano esclusivamente la carta d’identità cartacea. Il rilascio dunque può essere richiesto: • Dai cittadini italiani regolarmente iscritti all’A.I.R.E. WWW.MADREINITALY.INFO

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• Che si trovino nelle condizioni soggettive per poter avere un documento valido per l’espatrio (assenza di carichi pendenti, assenso dei genitori, ecc.) • Che non siano in possesso di un’altra carta d’identità. Ora torniamo alla situazione pratica: immaginiamo che tu sia all’estero, in un Paese dell’Unione Europea. Tra qualche giorno scade la tua carta d’identità. Decidi di recarti presso la sede del Consolato Italiano per richiedere il rinnovo. Arrivi in Consolato. Presenti la richiesta. A questo punto il Consolato verifica la tua iscrizione in A.I.R.E centrale. Poi chiede al Comune italiano di iscrizione A.I.R.E il necessario nulla osta al rilascio/rinnovo della carta d’identità cartacea. Una volta fatto questo, il Comune, verificata l’esattezza dei dati contenuti nella richiesta, con particolare riferimento ai dati anagrafici, rilascia il nulla osta entro tre giorni lavorativi dall’arrivo della richiesta. Quando la tua carta d’identità sarà pronta, il ritiro dovrà essere effettuato sempre di persona perché, prima del rilascio, si dovrà procedere all’identificazione del titolare. Visto che questa pratica richiede dei tempi fisiologici e burocratici, una buona notizia è che il rinnovo della carta d’identità può essere richiesto a decorrere dal 180° giorno precedente la scadenza. Inoltre, ecco una cosa importante da sapere: ricorda che la carta d’identità viene rilasciata o rinnovata con validità fino alla data corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento stesso. Questo significa che… Facciamo un esempio: il tuo compleanno, quindi la tua data di nascita è il 25 Settembre. La carta d’identità è stata emessa il 10/02/2012. Quindi non avrà validità solamente dieci anni, quindi fino al 10/02/2022, bensì dieci anni più il tempo che resta per arrivare alla data di nascita del titolare, cioè il 25 settembre 2022. WWW.MADREINITALY.INFO

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Torniamo alla carta d’identità e chiariamo un’ultima cosa… Il rinnovo della Carta d’identità, se si è iscritti all’A.I.R.E, si può richiedere presso: • Il Consolato italiano di riferimento; • Il Comune di iscrizione A.I.R.E, muniti della carta di identità o di passaporto italiano in corso di validità o di passaporto estero in corso di validità più attestazione consolare di possesso della cittadinanza italiana.

E se sei totalmente sprovvisto di documento di identificazione? Puoi utilizzare il cartellino di una vecchia carta, in possesso del Comune o della questura, o in ultima alternativa richiedere l'identificazione a mezzo delle forze di polizia. Se invece devi rifare la carta d’identità in seguito a furto o smarrimento, allora dovrai presentare anche la denuncia in originale fatta presso le Forze dell’ordine (Carabinieri o Polizia). C’è poi il caso in cui devi rifare la carta d'identità in seguito a deterioramento. WWW.MADREINITALY.INFO

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In questa circostanza dovrei portare con te e presentare quello che resta della tua carta d’identità rovinata o altrimenti la denuncia in originale di erronea distruzione della stessa, resa davanti alle forze dell’ordine (Carabinieri o Polizia).

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CODICE FISCALE d ora cambiamo argomento, perché un’altra delle cose che si potrà presentare alla tua attenzione è il Codice Fiscale. Anche in questo caso è importante capire prima di cosa stiamo parlando. Partiamo da qui: il codice fiscale rappresenta uno strumento di identificazione. Questo vale sia nei rapporti con gli enti che con le amministrazioni pubbliche. È importante sapere che per essere valido deve essere registrato negli archivi dell’Anagrafe Tributaria gestiti dall’Agenzia delle Entrate. Quando risiedi all’estero e hai la necessità del codice fiscale ne puoi chiedere l’attribuzione presso il Consolato italiano nel paese in cui risiedi. Il codice fiscale ti viene attribuito dal Consolato attraverso il sistema telematico di collegamento con l’Anagrafe Tributaria. Oltre all’attribuzione del codice fiscale, il Consolato può anche rilasciare il certificato cartaceo di attribuzione del codice fiscale. Inoltre può: • Richiedere per il cittadino il duplicato del tesserino plastificato del codice fiscale; • Aggiornare i dati registrati in Anagrafe Tributaria in caso di variazione di residenza all’estero o di decesso.

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CERTIFICATI elle pagine precedenti abbiamo parlato di autocertificazione, ed ormai ti è chiaro come possa aiutarti a snellire la necessità di molti certificati, ma delle volte è indispensabile invece richiederli, quindi è bene sapere come e a chi presentare questa domanda. Capiamolo insieme. Innanzitutto devi sapere che in quanto cittadino italiano, iscritto all’A.I.R.E, puoi richiedere le certificazioni anagrafiche al Comune italiano di iscrizione A.I.R.E (ricordi? abbiamo detto che ogni Comune ha la sua A.I.R.E), oppure direttamente all’Ufficio consolare competente. Per richiedere i certificati puoi presentarti di persona, altrimenti puoi richiederli tramite posta/fax, o tramite delega. Per le richieste dovrai compilare l’apposito modulo. I moduli di richiesta possono essere ritirati presso gli Uffici consolari oppure scaricati direttamente dal sito internet del Consolato. Ricorda che il rilascio dei certificati riguardanti la residenza e lo stato di famiglia è di competenza esclusiva dell’Ufficiale di anagrafe del Comune di iscrizione A.I.R.E. Invece, il Capo Ufficio consolare di I categoria rilascia i certificati di cittadinanza italiana e i certificati di esistenza in vita. Chiarito questo, passiamo ad un’altra nota importante.

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E’ questa: I certificati sono validi per sei mesi dalla data di rilascio, ad eccezione dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive che attestano fatti personali non modificabili, quali la nascita, la morte, ecc. A questo proposito puoi andare a rivedere la voce AUTOCERTIFICAZIONE, di cui abbiamo già parlato! Però, quando la validità è di solo sei mesi, puoi anche prolungare la validità dei certificati se sottoscrivi una dichiarazione che attesta che non si siano verificate, nel frattempo, modifiche.

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CITTADINANZA d ora arriviamo ad una questione che crea spesso dubbi, e che riguarda la CITTADINANZA. Sembrerà banale ribadirlo, ma in caso di dubbi è importante non tralasciare una certezza: quando ti trasferisci all’estero e richiedi l’iscrizione all’A.I.R.E, non perdi la cittadinanza italiana! Infatti, anche se vivi all’estero, sarai cittadino italiano…e questo con pro e contro. Lo si deduce semplicemente perché quando ti iscrivi all’A.I.R.E, il tuo nuovo status anagrafico sarà “cittadino italiano residente all’estero”. Quindi ribadisco: iscriversi all’A.I.R.E e risiedere all’estero non comporta la perdita della cittadinanza italiana!!! E’ il principio stesso di cittadinanza che te ne spiega il senso. Capiamone un po’ di più, e partiamo dal principio di cittadinanza. Senti un po’ cosa prevede… La cittadinanza italiana è basata anzitutto sul principio “jure sanguinis” (diritto di sangue). Cosa vuol dire? Significa che un figlio nato da padre italiano o da madre italiana (di sangue italiano) è italiano.

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Oppure la cittadinanza è regolata dal principio “jus soli”. In questo caso vuol dire che si è cittadino italiano per nascita sul territorio italiano, qualora i genitori siano ignoti o non possano trasmettere la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato di provenienza. Non entro nel merito di ciò che riguarda l’acquisizione della cittadinanza italiana da parte degli stranieri, visto che in questa sede parliamo solo di italiani residenti all’estero. Piuttosto però voglio approfondire un altro aspetto legato alla cittadinanza, ed è il fatto che la legge italiana consente al cittadino anche il possesso di più cittadinanze. Ed ora vediamo perché. Anzitutto devi sapere, per completezza di informazione, che il riferimento normativo fa capo principalmente alla Legge 91/1992. La legge ammette espressamente la possibilità di conservare la cittadinanza italiana pur avendo anche una cittadinanza straniera. Tuttavia, se risiedi o stabilisci la tua residenza all’estero, puoi anche decidere di rinunciare alla cittadinanza italiana. Proviamo però ad entrare nel dettaglio dell’argomento, ed andiamo per gradi.

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Allora, in particolare: • Puoi mantenere la cittadinanza italiana anche se emigri all’estero e acquisti la cittadinanza dello Stato in cui risiedi e che ti consente di inserirti nel sistema di quel Paese usufruendo dei trattamenti riservati ai cittadini; • Non puoi avere la doppia (o plurima cittadinanza) se ci sono norme internazionali o statali straniere che lo vietano. Invece, puoi rinunciare alla tua cittadinanza italiana purché tu ti sia trasferito all’estero, sia maggiorenne, e sia titolare di un’altra cittadinanza. Oltre a questo, ci sono poi due ipotesi in cui avviene la perdita automatica della cittadinanza italiana. E i due casi sono questi: • La mancata ottemperanza all’intimazione del Governo Italiano di lasciare un impiego pubblico o una carica pubblica che il cittadino italiano abbia accettato da uno Stato o Ente pubblico estero o da un Ente internazionale, cui non partecipi l’Italia, o la mancata ottemperanza all’invito di abbandonare il servizio militare che il cittadino presti per uno stato estero. • L’assunzione di una carica pubblica o la prestazione del servizio militare per uno Stato estero, o l’acquisto volontario della cittadinanza dello Stato considerato, quando tali circostanze si verificano durante la condizione di guerra con esso. Dunque, ricapitolando, la legge ammette espressamente la possibilità di conservare la cittadinanza italiana pur essendo già in possesso di una cittadinanza straniera, ovvero dopo averla acquistata o riacquistata. Chi risiede o stabilisce la residenza all’estero può tuttavia rinunciare alla cittadinanza italiana (L. 91/1992, art. 11). La disposizione consente, in particolare, il mantenimento della cittadinanza italiana agli italiani emigrati all’estero che acquistano volontariamente la cittadinanza dello Stato in cui risiedono per potersi inserire pienamente nel contesto sociale ed economico del Paese e usufruire del trattamento favorevole riservato ai cittadini.

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Non è consentito il possesso di una doppia (o plurima) cittadinanza se vi sono norme internazionali pattizie o norme statali straniere che lo vietino. Ora però torniamo alla questione iniziale: la certificazione di cittadinanza, per gli iscritti A.I.R.E, può essere rilasciata all’estero dall’Autorità diplomatico-consolare competente territorialmente. Il Sindaco dell’ultimo comune di residenza in Italia e di iscrizione A.I.R.E, potrà rilasciare il certificato che darà conto della cittadinanza italiana prima dell’avvenuto trasferimento di residenza all’estero e di iscrizione all’A.I.R.E mentre, per il periodo successivo, la competenza al rilascio sarà dell’Autorità diplomatico-consolare competente territorialmente. Per gli iscritti A.I.R.E che non sono mai stati in Italia (nati e residenti all’estero) l’organo competente al rilascio della certificazione di cittadinanza sarà esclusivamente l’Autorità diplomatico-consolare competente territorialmente.

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DECESSO ED ESISTENZA IN VITA ertamente non è un argomento piacevole, ma è bene essere informati anche su questo e capire cosa è previsto in caso di decesso. Il decesso di un cittadino italiano, quando avviene all’estero, deve essere registrato in Italia. E’ necessario dunque presentare alcuni documenti. Quelli richiesti sono: • Copia dell’atto di morte redatto dall’Ufficio competente dello Stato estero; • Documentazione relativa alla cittadinanza del defunto. Sempre per chiarezza, sappi che il riferimento normativo e quello dell’art. 20 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (certificazione sostitutiva). L’Autorità diplomatico-consolare che non è in grado di ottenere dalle Autorità locali copia degli atti di stato civile formati all’estero, che devono essere trascritti in Italia, può rilasciare, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 3 febbraio 2011, n.71, dopo aver effettuato gli accertamenti del caso, una certificazione sostitutiva della documentazione che non si è potuta acquisire, che verrà trascritta presso il comune italiano competente. Per gli iscritti all’A.I.R.E, e per tutti gli italiani anche non iscritti A.I.R.E, il certificato di esistenza in vita è rilasciato, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 3 febbraio 2011, n.71, in materia di funzioni e poteri consolari, dall’Ufficio consolare, previa opportuna verifica.

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MATRIMONIO d ora un argomento che riguarda i tantissimi italiani residenti all’estero che vogliono coronare un loro desiderio: il matrimonio! Ci hai mai pensato? Se si, questo capitolo ti sarà molto utile! Se no,…beh, mai dire mai! Andiamo a vedere cosa accade dunque se risiedi all’estero e vuoi sposarti. Se intendi sposarti all’estero puoi farlo davanti all’Autorità diplomatico-consolare italiana, oppure dinanzi alle Autorità locali, secondo le leggi del luogo. Dunque hai due alternative tra le quali scegliere, ed è giusto capirne le differenze. Nel primo caso: ti dovrai rivolgere all’Ufficio consolare in cui la celebrazione deve avere luogo. Questo, sia per le pubblicazioni di matrimonio, sia per la successiva celebrazione. Ricorda che la richiesta della celebrazione del matrimonio deve essere inoltrata alla Rappresentanza con debito anticipo. Anche in questo caso ti cito una normativa: ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. 200 del 1967, la celebrazione del matrimonio può essere rifiutata quando vi si oppongano le leggi locali o quando le parti non risiedano nella stessa circoscrizione. Se invece, dopo aver presentato la domanda, la Rappresentanza accetta di effettuare la celebrazione, la richiesta di pubblicazioni va inoltrata al comune di residenza, fornendo i documenti che

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il comune richiede. Il Comune, una volta eseguite le pubblicazioni, delega il Consolato alla celebrazione del matrimonio.

Nel secondo caso: la procedura matrimoniale è sottoposta alla normativa dello Stato in cui intendi sposarti, anche sotto il profilo delle eventuali pubblicazioni prescritte. Ma al di là di questo, una copia dell’atto di matrimonio va poi inviata al Consolato italiano di riferimento. In questo modo il Consolato potrà trasmetterla, in regola con le normative sulla traduzione e legalizzazione, al Comune italiano competente per la trascrizione nei registri dello Stato Civile. Onde evitare ogni genere di problema successivo, ricorda che è importante controllare l’esattezza dei nomi, cognomi, luoghi e date di nascita e di celebrazione riportati negli atti originali. Infatti, nel caso ci siano errori, dovrai poi richiedere le opportune correzioni a chi ha redatto l’atto. Torniamo per un attimo al primo caso, quello in cui vuoi che il matrimonio venga celebrato davanti all’Autorità diplomatica o consolare italiana. E’ opportuno avere alcuni accorgimenti, tra cui quello di verificare che le leggi del Paese estero concordino con questa opportunità. WWW.MADREINITALY.INFO

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Poi, se sei residente all’estero e iscritto all’Aire, sappi che la richiesta dovrà essere inoltrata alla Rappresentanza nella circoscrizione di residenza. Infine, la Rappresentanza, una volta effettuati i necessari controlli, procede alle pubblicazioni presso la Sede consolare e successivamente alla celebrazione del matrimonio. Se vuoi invece che il matrimonio venga celebrato in una diversa Rappresentanza consolare italiana, e sempre che questa Rappresentanza acconsenta, allora dovrai presentare la richiesta di pubblicazioni alla Sede estera di residenza e poi questa, una volta effettuate le pubblicazioni, delega l’altra Sede a celebrare il matrimonio. Per chiudere, non mi resta che augurarti di realizzare il tuo sogno!

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NASCITA FIGLI ar nascere i propri figli all’estero può essere una necessità, una casualità, o una scelta. In realtà, se sei italiano residente all’estero, o anche se vivi all’estero ma non sei iscritto A.I.R.E, devi sapere che per tuo figlio, cambieranno alcune cose, a seconda che sia nato in Italia oppure sia nato nel Paese in cui vi siete trasferiti. Andiamo per gradi e capiamo come funzionano le cose. I figli di cittadini entrambi italiani o di almeno un genitore di cittadinanza italiana, anche se nati all’estero ed eventualmente in possesso di un’altra cittadinanza, sono cittadini italiani. E’ vero, però devi ricordarti che la loro nascita deve essere registrata in Italia. Mettiamo caso e valutiamo però l’ipotesi che tu abbia perso la tua cittadinanza italiana. Cosa accade? Anche in questo caso, nel momento in cui riacquisti la cittadinanza italiana (puoi vedere il capitolo Cittadinanza), la trasmetti ai tuoi figli ancora minorenni e conviventi al momento in cui ridiventi cittadino italiano. Infine, per la registrazione in Italia della nascita di tuo figlio, dovrai far pervenire all’Ufficio consolare competente i seguenti documenti:

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• Copia dell’atto di nascita redatto dall’Ufficio competente dello Stato estero. In questo caso l’atto di nascita deve essere tradotto in italiano e legalizzato, oppure c’è la possibilità che la copia dell’atto sia sostituita da un certificato redatto in forma semplificata, ma è sempre opportuno informarsi preventivamente presso l’Ufficio consolare; • Documentazione comprovante la cittadinanza italiana di almeno uno dei genitori.

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PASSAPORTO arto da una domanda che può sembrare una provocazione: cos’è il passaporto? Non è una provocazione, ma un invito che hai già trovato parlando di altri documenti. L’invito è quello di comprendere di cosa stiamo parlando per capire come fare in caso di problemi, o a chi rivolgersi nel caso di dubbi. Sembra semplice, ed infatti sappiamo tutti che il passaporto è un documento di viaggio con caratteristiche standard, che consente di riconoscere la cittadinanza, l’identità e le effettive possibilità di movimento del titolare. Sappiamo anche che è valido per tutti i Paesi i cui governi sono riconosciuti da quello Italiano e può essere ottenuto da tutti i cittadini della Repubblica. OK, però poi dobbiamo entrare nei dettagli, e lo faccio di seguito. Iniziamo! Dal 20 maggio 2010 è in vigore un modello unificato di passaporto elettronico costituito da un libretto a 48 pagine, che è dotato di un microchip in copertina, che contiene le informazioni relative ai dati anagrafici, la foto e le impronte digitali del titolare. Inoltre, se guardi alla pagina 2 del libretto, vedrai che c’è la firma digitalizzata del titolare, nel caso del tuo passaporto quindi vedrai la tua firma.

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Il passaporto ha validità di 10 anni dalla data del rilascio e non è rinnovabile alla scadenza. La domanda di rilascio del passaporto va presentata all’Ufficio competente territorialmente in base alla residenza del richiedente, in Italia o all’estero. Facciamo dunque una distinzione nel caso in cui dobbiamo farne richiesta quando ci troviamo in Italia, oppure all’estero. In Italia la domanda per il rilascio può essere presentata presso i seguenti uffici del luogo di residenza, di domicilio o di dimora sul territorio nazionale: • L’ Ufficio Passaporti della Questura; • L’Ufficio Passaporti dei Commissariati di Pubblica Sicurezza; • La stazione dei Carabinieri.

È possibile prenotare on line il luogo, la data e l’ora per presentare la domanda, evitando così lunghe attese negli uffici di polizia consultando il sito www.passaportonline.poliziadistato.it. Nota Bene: le impronte digitali possono essere acquisite solo presso gli uffici della Polizia WWW.MADREINITALY.INFO

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di Stato (questure e commissariati) anche in tempi differiti rispetto alla presentazione della domanda. Alla domanda è necessario allegare: • Un documento di riconoscimento valido; • 2 foto formato tessera identiche e recenti (ricorda che la foto sul passaporto deve essere scattata senza indossare occhiali da sole, mentre per quelli da vista è possibile tenerli indossati solo se le lenti sono chiare e lasciano vedere gli occhi. Per i non vedenti, possono essere prodotte fotografie per il passaporto anche con gli specifici occhiali scuri); • 1 contrassegno telematico (marca da bollo) per passaporto. • Versamento per il passaporto ordinario mediante bollettino su conto corrente postale. All’estero il passaporto è un documento sia di viaggio che d'identità e riconoscimento, quindi il suo rilascio/rinnovo viene effettuato dalle Rappresentanze diplomatico-consolari. Per richiedere il passaporto occorre contattare l’Ufficio Passaporti del Consolato. Le procedure adottate dalle singole sedi possono, infatti, variare a seconda delle particolari situazio-

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ni in loco. È comunque sempre necessario: • Presentare il formulario di Richiesta del Passaporto, compilato e firmato dall’interessato; • Esibire un documento di riconoscimento valido con foto; • Portare 2 fotografie recenti (uguali, frontali, a colori formato 35x40 mm); • Esibire un giustificativo dell’effettivo domicilio nella Circoscrizione consolare; • Provvedere al pagamento del costo del libretto e, ove richiesto, della tassa governativa per l’utilizzo del passaporto; • Atto di assenso o autorizzazione del giudice tutelare qualora si trovi in una delle condizioni che lo prevedono (in alcuni casi previsti dell’art. 3 Legge n. 1185/1967). Il rilascio o il rinnovo del passaporto può essere richiesto anche presso un Ufficio consolare in cui non si è residenti ma, in tal caso, l’Ufficio consolare richiederà apposita “delega” al Consolato competente. Detto questo però, è necessario fare ulteriori specifiche. Vediamole:

1. Passaporto ordinario valido solo per paesi UE È possibile richiedere il rilascio di un passaporto ordinario con la validità territoriale limitata ai soli Paesi UE. In questo caso il passaporto, che avrà comunque validità di 10 anni dal rilascio, potrà essere utilizzato per viaggiare solo in quei Paesi e se successivamente si voglia viaggiare anche in altri Paesi non dell’Unione Europea, basterà farsi estendere la validità territoriale del passaporto.

2. Passaporto ordinario per i minori WWW.MADREINITALY.INFO

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Dal 26 giugno 2012, per l’attraversamento delle frontiere, tutti i minori italiani devono essere muniti di documento di viaggio individuale (passaporto oppure, qualora gli Stati attraversati ne riconoscano la validità, carta d’identità valida per l’espatrio). Anche i minori pertanto dovranno essere in possesso di un proprio passaporto individuale in quanto non è più valida l’iscrizione del minore sul passaporto del genitore. Per i minori, a cui viene rilasciato il nuovo libretto di passaporto ordinario con microchip, la normativa prevede che solo dal compimento dei 12 anni di età siano acquisite sia le impronte che la firma digitalizzata. Il minore può viaggiare: • Con un passaporto individuale, in qualsiasi Paese estero; • Con la carta d’identità valida per l’espatrio, ma solo nel caso in cui sia riconosciuta valida dallo Stato estero di destinazione; • Fino al giorno precedente il compimento del 15° anno di età, con un certificato o estratto di nascita e cittadinanza vidimato dal Questore (cosiddetto lasciapassare), ma solo qualora tale documento sia riconosciuto valido dallo Stato estero di destinazione. Per richiedere il passaporto per il figlio minore è necessario l’assenso di entrambi i genitori (coniugati, conviventi, separati o divorziati). In mancanza dell’assenso si deve essere in possesso del nulla osta del giudice tutelare. È poi sempre necessaria la presenza del minore per la legalizzazione delle fotografie oppure che le stesse fotografie siano già legalizzate da un pubblico ufficiale. Per agevolare i controlli di frontiera nelle fasi di espatrio del minore e del suo accompagnatore ed evitare eventuali disagi, è prevista la possibilità di inserire, a richiesta degli interessati, sia sul passaporto del minore (a pagina 5, del passaporto) che sulla carta d’identità dello stesso (esattamente, nell’ultima facciata del documento in formato cartaceo) il nome ed il cognome dei genitori o di chi ne fa le veci. WWW.MADREINITALY.INFO

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Per il rilascio all’estero del passaporto a favore di un minore occorre presentarsi all’Ufficio Passaporti dell’Ufficio consolare competente con la seguente documentazione: • Apposita richiesta disponibile presso l’Ufficio (o scaricabile dai siti Internet dei Consolati Italiani) firmata da entrambi i genitori o da uno di essi con atto di assenso dell’altro genitore. L’atto di assenso è una dichiarazione personale che il genitore può sottoscrivere utilizzando l’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio Passaporti o redigendo una autocertificazione. All’atto di assenso va sempre allegata una fotocopia del proprio documento di identità. In caso manchi l’assenso di uno o entrambi i genitori è prevista l’autorizzazione del giudice tutelare competente. • Due foto (uguali, frontali, a colori).

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Una soluzione c'è! È quella del passaporto temporaneo. Ma poniamo il caso che tuo figlio, minore, sia nato all’estero. In questo caso, per il rilascio del passaporto individuale, dovrai presentare il suo atto di nascita al Consolato competente per area geografica per la sua trascrizione in Italia. Per le caratteristiche formali dell’atto di nascita, che sono diversi da Paese a Paese, fai una verifica direttamente sul sito dell’ufficio consolare. Per poter garantire una maggiore individualità e sicurezza ai minori, la normativa prevede che sia i passaporti che le carte d’identità per i minori abbiano diverse tipologie di validità, rapportate all’età dello stesso minore, al fine di garantire l’aggiornamento della fotografia e l’identificazione del minore ai controlli di frontiera. Ecco l'elenco di validità e durata dei passaporti per fasce d'età: • Minore da 0 a 3 anni: validità triennale del documento; • Minore dai 3 ai 18 anni: validità quinquennale del documento; • Per i maggiori di 18 anni la validità è decennale.

3. Duplicato del passaporto Se il tuo passaporto è stato smarrito, rubato o se le pagine sono esaurite o deteriorate, puoi richiederne uno nuovo che avrà una validità di dieci anni. Se presenti la domanda a seguito di smarrimento o di furto è necessario allegare la relativa denuncia. Se richiedi il nuovo passaporto per deterioramento o per esaurimento delle relative pagine o per scadenza di validità, è necessario consegnare il vecchio passaporto, che ti verrà poi restituito debitamente annullato.

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4. Passaporto temporaneo Abbiamo detto che l'attuale passaporto è caratterizzato dal rilevamento delle impronte digitali. Ma cosa accade nel caso in cui sia impossibile rilevarle? Infatti, nel caso in cui sia temporaneamente impossibile rilevare le impronte digitali, viene rilasciato un passaporto temporaneo che è un documento di viaggio di emergenza, con validità ridotta (pari o inferiore a 12 mesi) ed è costituito da un libretto con 16 pagine e non dotato di microchip.

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PATENTE DI GUIDA e ti sei chiesto almeno una volta in quali paesi esteri fosse valida la tua patente, questo capitolo è dedicato a te! La prima cosa da capire è: ti stai recando in un Paese dell’Unione Europea? Se la risposta è SI, sono felice di dirti che in questo caso puoi guidare con la patente che ti è stata rilasciata in Italia, e sempre ovviamente che sia in corso di validità. Per ogni dubbio sui singoli Paesi, ti segnalo che puoi trovare le informazioni di dettaglio sul sito Viaggiare Sicuri, selezionando il Paese di interesse e scegliendo la voce “Viabilità”. Se invece ti stai recando in un Paese extracomunitario è necessario, generalmente, richiedere il Permesso internazionale di guida (cd. Patente internazionale). Prima di richiederlo però ti consiglio sempre di verificare le informazioni circa il tipo di patente internazionale accettata nello Stato extracomunitario in cui ci hai intenzione di andare.Nello specifico, verifica che il Paese di tuo interesse aderisce alla Convenzione di Ginevra del 19 settembre 1949 o alla Convenzione di Vienna dell’8 novembre 1968. Cosa vuol dire? Facciamo chiarezza! La patente internazionale rilasciata ai sensi della Convenzione di Vienna ha validità triennale e quella rilasciata per la Convenzione di Ginevra ha validità annuale. Ci sono Nazioni, quali, ad WWW.MADREINITALY.INFO

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esempio, gli Stati Uniti o il Giappone, che riconoscono validità soltanto al Permesso internazionale conforme alla Convenzione di Ginevra, avendo sottoscritto solo detta Convenzione. Dove richiedere la Patente internazionale? Puoi farlo presso le agenzie specializzate o un Ufficio della motorizzazione civile. Trovi l'elenco di questi uffici sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.trasporti.gov.it. Attento: se risiedi in un Paese che non fa parte dell’Unione Europea, per un periodo di almeno sei mesi, puoi rinnovare la patente di guida rivolgendoti alle Autorità diplomatico-consolari italiane e al rientro in Italia dovrai far confermare la sua patente. Se ti trasferisci in un altro Stato dell’Unione Europea, puoi rivolgerti alle Autorità locali competenti per le patenti di guida, per verificare se conservare la patente italiana, se farla registrare, e richiederne la conversione. Infine, se ti trasferisci in uno Stato extracomunitario, verifica se il Paese in cui ti rechi ha stipulato con l’Italia di un accordo di reciprocità in materia di patenti; in questo caso puoi richiedere la conversione della tua patente italiana.

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TESSERA ELETTORALE cittadini italiani iscritti all’A.I.R.E hanno il diritto di esercitare il voto per tutte le consultazioni elettorali e referendarie che si svolgono in Italia e sono regolarmente iscritti nelle liste elettorali tenute dai comuni italiani. Domanda 1: come funziona in caso di elezioni Comunali, Provinciali e Regionali? In questo caso, i residenti all’estero, per esercitare il proprio diritto al voto, devono rientrare in Italia e recarsi nel comune di iscrizione Aire, presentandosi al seggio elettorale muniti di documento d’identità e tessera elettorale. Domanda 2: e in caso di elezioni del Parlamento Europeo? Se risiedi in un paese dell’Unione Europea ricevi dal Ministero dell’Interno un apposito certificato elettorale per votare nei seggi presenti nel Paese in cui risiedi. In alternativa, puoi votare in Italia presso il seggio elettorale nel comune di iscrizione AIRE. Se invece risiedi in un Paese extra Unione Europea, in questo caso riceverai una cartolina per il rientro in Italia, al fine di esercitare il tuo diritto di voto. Domanda 3: cosa accade per le elezioni del Parlamento Italiano e per i Referendum? In questa circostanza i cittadini residenti all’estero, possono esprimere il proprio voto per corrispondenza presso la propria abitazione di residenza all’estero. L’elettore riceverà un plico dal Consolato contenente le schede elettorali ed una busta afWWW.MADREINITALY.INFO

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francata, per la successiva spedizione al proprio Consolato delle schede votate dall’elettore stesso. Chi, in occasione di elezioni politiche, voglia rinunciare al voto per posta, volendo quindi rientrare in Italia per votare per i candidati presentatisi nella circoscrizione del comune di iscrizione AIRE, deve, entro il 31 dicembre dell’anno precedente alle elezioni, dare comunicazione scritta al competente Consolato, dichiarando di voler optare per il voto in Italia.

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TESSERA SANITARIA assistenza sanitaria ai cittadini italiani che hanno trasferito la residenza all’estero, iscritti AIRE, si distingue in diverse fattispecie, alle quali lo Stato italiano riconosce diversa forma di assistenza sanitaria. A questo argomento ho dedicato un post approfondito che trovi qui Specifichiamo però alcune distinzioni fondamentali. Un caso è quello dei cittadini italiani iscritti AIRE che siano lavoratori in distacco all’estero e pensionati italiani. Se rientri in questa casistica, va fatta una ulteriore distinzione tra: Coloro che risiedono nell’Unione Europea, in Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein, nonché nei Paesi con cui sono state stipulate apposite convenzioni. In questi casi si può usufruire della copertura sanitaria italiana, alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato estero in cui si risiede. Basta richiedere alla ASL di ultima iscrizione in Italia il modello S1, o analogo modello convenzionale, che dovrà essere presentato direttamente all’istituzione competente all’estero per ottenere i livelli i assistenza dei cittadini del paese di residenza. Coloro che risiedono in uno Stato con il quale non è stata stipulata alcuna convenzione con l’Italia. Il lavoratore ha diritto al rimborso delle spese sanitarie sostenute nel paese di residenza. Prima WWW.MADREINITALY.INFO

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della partenza basta farsi rilasciare dalla ASL di ultima iscrizione l’attestato di diritto, dietro presentazione della documentazione di lavoro all’estero. Quindi il lavoratore dovrà anticipare le spese per le cure sanitarie e poi chiedere il rimborso allo Stato italiano tramite l’Ufficio consolare all’estero. In caso di rientro temporaneo in Italia del lavoratore in distacco, devi sapere che l’art. 12, comma 2, del D.P.R. 31.7.1980, n. 618 prevede che sia assicurata in caso di rientro temporaneo l’assistenza sanitaria da parte della ASL di ultima dimora, ma è necessario possedere: • Un numero di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale o codice fiscale; • Documentazione comprovante il contratto di lavoro di diritto italiano all’estero. Per i cittadini italiani iscritti AIRE, nota bene quanto segue: Tutti i cittadini italiani che hanno trasferito la residenza all’estero che non sono lavoratori di diritto italiano distaccati all’estero, perdono il diritto all’assistenza sanitaria sia in Italia che all’estero. In caso di temporaneo rientro in Italia i cittadini italiani AIRE limitatamente alle figure dei: titolari di pensione erogata da Enti previdenziali italiani o a coloro che abbiano lo status di emigrante

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(nati in Italia) hanno diritto all’erogazione di assistenza sanitaria gratuita da parte del Servizio Sanitario Nazionale. Tale assistenza è, però, limitata alle sole prestazioni ospedaliere urgenti, per un periodo massimo di 90 giorni nell’anno solare a condizione che i soggetti non abbiano una propria copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie. Non possono essere erogate cure programmate. Infine, i cittadini italiani AIRE assicurati di Paesi UE, SEE e Svizzera, in caso di rientro temporaneo in Italia possono utilizzare la TEAM rilasciata dallo Stato estero di residenza, che garantisce tutte le cure necessarie in forma diretta in Italia.

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Spesso, vivendo all'estero, si è colti da una strana sensazione. È come se all'improvviso iniziassi a vivere in un mondo che è più grande di come lo immaginavi e di come lo hai vissuto fino a quel giorno. Ti accorgi di quanto tu stia vivendo in un mondo senza confini e tutto ti sembra possibile. Anche se vivi in Italia può accadere di percepire la stessa identica cosa, e lo considero un enorme vantaggio. Abbiamo parlato fin qui di documenti più che di emozioni, eppure, dietro un passaporto, una valigia, una carta d'identità, c'è sempre una persona che vive di aspettative, sogni, speranze ed ogni genere di sensazioni. Qualcuno un giorno mi ha detto: "Ovunque tu andrai, ci sarà sempre qualcosa di Italiano dentro di te". Mi auguro che ciascuno di Voi abbia trovato in questo piccolo manuale qualcosa che ha reso più semplice qualcos'altro e mi auguro soprattutto che tutti coloro partiti dall'Italia per realizzare se stessi, riescano a godersi i propri successi. Infine, una nota doverosa: nel corso del tempo, spesso, le normative subiscono variazioni che rendono, quanto esposto in questo manuale, non più attuale. Sarà nostra premura informarvi con opportuni aggiornamenti successivi alla data di questa pubblicazione.

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RINGRAZIAMENTI Un sentito ringraziamento va al Dott. Andrea Antognoni, esperto A.N.U.S.C.A. che con dedizione e passione ha revisionato il manuale. Il manuale è prodotto da Madre in Italy ed è distribuito su www.madreinitaly.info

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