Domande Svolte Di Diritto Processuale Civile (Verde, volumi 1, 2 ,3 e 4)

January 23, 2018 | Author: Carrie1989bq | Category: Joinder, Jurisdiction, Sentence (Law), Trials, Judge
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Domande svolte per l'esame di diritto processuale civile parte 1 e 2 tratte dal libro Verde, volume 1, 2 3 e 4....

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DIRITTO PROCESSUALE CIVILE (DOMANDE SVOLTE) LIBRO I A cura di Gianmarco Scioscia

N.B. quest’opera rappresenta una rielaborazione PERSONALE dei temi trattati nel testo previsto dal programma di studio integrati con le lezioni del corso e gli articoli del codice. Il tutto è trattato sotto forma di domande svolte utili per la rielaborazione, apprendimento e ripetizione della materia. Aver scartato alcune parti e sottolineato l’importanza di altre non fa di me un docente, in quanto l’elaborato è frutto di valutazioni soggettive di uno STUDENTE. E’ doveroso, da parte mia, precisare che ognuno di noi è portatore di una singolarità che gli permette di recepire le informazioni in maniera diversa, migliore o peggiore che sia. Dal canto mio posso solo assicurarvi che ho cercato di non trascurare nulla di rilevante, ma anche tale valutazione è figlia del mio punto di vista, che potrebbe differire da quello degli assistenti e del docente. Vi invito, pertanto, ad integrare gli argomenti trattati con l’analisi diretta del libro di testo, scritto da un docente e/o luminare in materia. Spero davvero che questa mini-opera possa esservi d’aiuto. Vi auguro di prendere un buon voto all’esame!!!

Gianmarco Scioscia

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a Cura Di Gianmarco Scioscia DOMANDE SVOLTE DI PROCESSUALE CIVILE 1) Difetto Di Giurisdizione È una questione pregiudiziale sa ita dall’art. 37 cpc o siste te ell’aver proposto domanda dinanzi ad un giudice privo di giurisdizione nella materia del contendere. Può essere o eccepito da parte o rilevato anche d’uffi io i ualu ue stato del p o esso di primo grado. Gli effetti di tale pronuncia sono: 

Estinzione(automatica) del processo nel caso di Difetto assoluto di giurisdizione(oggetto della domanda sono meri interessi di fatto privi di protezione giurisdizionale) o se la giurisdizione appartiene ad un giudice straniero.



Traslatio Iudicii ex art.59 L.69/2009 nel caso in cui la causa sia riassunta entro 3 mesi davanti al giudi e azio ale i di ato o e fo ito di giu isdizio e dal primo giudice(che ha dichiarato il suo difetto di giurisdizione) il processo continua dinanzi al nuovo giudice facendo salvi gli effetti processuali e sostanziali della prima domanda proposta al giudice sfornito di giurisdizione. Se non riassunto il processo si estingue.

Il difetto di giurisdizione soggiace alla regola della conversione dei vizi di nullità in motivi di impugnazione Nel 1° g ado è ileva ile a he d’uffi io ed è i sa a ile. Una volta emanata la sentenza di primo grado in caso di impugnazione la parte deve eccepire ex art. 161 cpc il difetto di giurisdizione solo nei limiti e secondo le regole proprie del mezzo di impugnazione utilizzato, se non lo eccepisce il difetto si sana. 2) Regolamento di Giurisdizione Il regola e to di giu isdizio e è sa ito dall’art 41 cpc, è un rimedio che permette di risolvere preventivamente tutte le questioni di giurisdizione attinenti al giudice adito. Ciascuna parte può proporlo con ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione prima che la causa sia decisa nel merito in primo grado. La Cassazione decide con ordinanza in camera di consiglio. Dopo tale momento non è più ammissibile e l'eventuale difetto di giurisdizione potrà esser fatto valere con gli ordinari mezzi d'impugnazione (appello, ricorso in cassazione). La proposizione del regolamento di giurisdizione non dà luogo a sospensione automatica del processo, il giudice di merito sospende il p o esso solta to se l’ista za di egola e to non è manifestamente inammissibile o il dubbio sulla giurisdizione non è manifestamente infondato. Il giudice provvede alla sospensione con ordinanza non impugnabile  Se il giudice sospende e la corte di cassazione dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, le parti devono riassumere il processo entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza.  Se il giudice non sospende e la cassazione rileva che non ’e a giu isdizio e la pronuncia del giudice decade traslatio iudicii.  Se il giudice sospende e la corte di cassazione rileva che non ’e a giu isdizio e il p o esso si estingue. NB 

Primo grado: le parti possono utilizzare sia il difetto di giurisdizione (art. 37 cpc.), regolamento di giurisdizione(art. 41 cpc.)



Dopo il primo grado:  Se nel primo grado ho utilizzato l’ Art. 41 cpc non posso più utilizza e l’art. 37 cpc  Se nel primo grado non ho utilizzato l’ Art. 41 cpc posso utilizzare solo l’art. 37 cpc (purchè ve ga ispettata la egola dell’a t p 1

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a Cura Di Gianmarco Scioscia 3) Differenza tra Giurisdizione e Competenza? La giurisdizione è la quantità di potere giurisdizionale assegnata a ciascun ordine giudiziario nei rapporti con gli altri ordini (criteri attributivi delle liti tra giudici di ordini giurisdizionali diversi). La competenza è la quantità di potere giurisdizionale assegnata a ciascun ufficio giudiziario in relazione agli altri uffici dello stesso ordine(criteri attributivi delle liti tra giudici dello stesso ordine).

4)Come si individua la competenza? Quali sono i criteri? Per individuare a chi(tra giudice di pace e tribunale) spetta in primo grado la controversia soccorrono 2 criteri: 

Criterio della materia: vi sono materie espressamente attribuite al giudice di pace ex art 7, 3 co. cpc o espressamente attribuite al tribunale ex art. 9,2 co. cpc (es. stato e capacità delle persone, querela di falso).



Criterio del valore: criterio residuale, si guarda al valore solo se la controversia non rientra in nessuna materia tipicamente prevista dal codice. Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili fino a 5000 euro, da 5001 tribunale (Quando la causa riguarda i sinistri la competenza per giudice di pace sale fino a 20.000). Come si determina il valore? Art. 10 cpc Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni, anteriori alla proposizione si sommano col capitale.

Una volta individuato il giudice competente è necessario utilizzare il CRITERIO DEL TERRITORIO per individuare il foro territorialmente competente(fori: criteri attributivi della competenza per territorio). Distinguiamo:  Foro generale vale per tutti i tipi di controversia per le quali non siano previsti fori speciali(ha competenza residuale).  Foro speciale determinato specificamente per particolari categorie di cause. Si divide a sua volta in:  Fori speciali esclusivi: forniti di competenza inderogabile per determinate materie  Fori speciali concorrenti: l’o di a e to p evede he o o a o a s elta dell’atto e due o più fori La competenza per territorio è normalmente derogabile per accordo delle parti, la competenza per materia e per valore NO. La deroga deve riferirsi ad uno o più affari determinati e deve risultare per iscritto. La competenza per territorio è normalmente derogabile, salvo he o si t atti dell’ele o di ause contenute ell’art. 8 cpc(divorzio,riconoscimento della paternità naturale ecc.) competenza per territorio inderogabile. 5) Perpetuatio iurisdictionis L’art 5 cpc sa is e la giurisdizione e la competenza del giudice si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad essa i successivi mutamenti dello stato medesimo . Tuttavia un mutamento successivo può ,per motivi di efficacia processuale,rilevare quando il mutamento dello stato di fatto ha creato una competenza sopravvenuta. Es. se è stato adito un giudice incompetente al momento della domanda,ma il mutamento di legge o dello stato di fatto lo rende competente(ovviamente prima che si dichiari privo di giurisdizione o di competenza), prevale il mutamento.

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a Cura Di Gianmarco Scioscia 6) Art. 14 cpc Nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore; in mancanza di indicazione o dichiarazione, la causa si presume di competenza del giudice adito. Il convenuto può contestare, ma soltanto nella prima difesa, il valore come sopra dichiarato o presunto; in tal caso il giudice decide, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e senza apposita istruzione. Se il convenuto non contesta il valore dichiarato o presunto, questo rimane fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito. “e l’attore non indica la somma o non dichiara il valore la causa si presume di competenza del giudice adito. la causa si presume pari al limite massimo di competenza del giudice adito se propongo dinanzi al giudice di pace una domanda indeterminata e una domanda determinata anche di , €, poi h uella indeterminata è pari al massimo, il assi o + , € fa s atta e l’i o pete za del giudice di pace. 7) Difetto Di Competenza L’i o pete za va e epita(a pena decadenza) dal convenuto entro la comparsa di risposta o rilevata d’ufficio dal giudice non olt e l’udienza di prima comparizione. “e o è e epita o ilevata l’i o pete za è sanata. NB L’i o pete za pe te ito io de oga ile può solo essere eccepita dalla parte, ma non rilevata dal giudice. Il giudice: 

Si dichiara(con ordinanza)incompetente nella prima udienza sulla base di una valutazione sommaria degli atti ed indica il giudice competente dinanzi al quale riassumere la causa entro 3 mesi(a pena decadenza).



Accantona la questione di incompetenza per deciderla,poi, con il merito.  Se si dichiarerà incompetente gli atti del processo si congelano dalla domanda,ma si dovrà riassumere il processo dinanzi al giudice competente.  Se si dichiarerà competente nessun problema.

8) Regolamento Di Competenza Il regolamento di competenza è un mezzo di impugnazione t a e il aso di egola e to d’uffi io consistente i u ’i iziativa giudizia ia di pa te salvo il egola e to d’uffi io contro una pronuncia sulla competenza nella quale la parte che impugna è soccombente e tende a una riforma di quella pronuncia chiedendo alla cassazione di stabilire definitivamente il giudice munito di competenza. L’ista za di egola e to di competenza si propone con ricorso alla corte di cassazione, la presentazione dell’ista za o po ta la sospensione automatica del processo (tuttavia va dichiarata con ordinanza che dà atto dell’avve uto deposito). Con ordinanza la corte statuisce sulla competenza(rigettando o accogliendo il ricorso). La causa dovrà essere riassunta entro 3 mesi dinanzi al giudice competente a pena di estinzione. Dobbiamo distinguere il Regolamento di competenza in: 

Necessario: quando il giudice si è pronunciato sulla sola competenza, affermandola o negandola. Necessario perché per impugnare la statuizione, positiva o negativa, del giudice sulla sola o pete za l’unico rimedio che ho è il regolamento di competenza. NB impugno una ordinanza.



Facoltativo: quando il giudice si è pronunciato sia sulla competenza che sul merito si può impugnare la statuizione di competenza:  con il regolamento di competenza  o l’appello NB impugno una sentenza. 3

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a Cura Di Gianmarco Scioscia Il rapporto tra i due rimedi è regolato dalla disposizione 43 cpc da cui si estraggono 3 regole: 1) chi propone impugnazione ordinaria non i pedis e all’alt a pa te di p oporre il regolamento di competenza i tal aso l’appello si sospe de poi h la o pete za p e ede il e ito . 2) hi p opo e i pug azio e o di a ia ossia il i edio più a pio e più ge e ale ossia l’appello o ui può far valere sia la competenza che il merito e gli va male non può poi proporre il regolamento di o pete za a he se ha fatto l’appello solo sul e ito 3) chi sceglie il rimedio più limitato ossia il regolamento di competenza e gli va male può poi proporre l’appello. “e gli va e e il egola e to di competenza vuol dire che il giudice che ha pronunciato sul merito non era competente e quindi se ne cade anche la statuizione di merito. NB in caso di riassunzione dinanzi a nuovo giudice dichiarato dalla corte di cassazione competente si applica la traslatio iudicii. 9) Regola e to Di Co pete za D’ufficio Co flitto Di Co pete za Ex art. 45 cpc quando il giudice davanti al quale la causa è riassunta, a seguito della dichiarazione di incompetenza di quello precedentemente adito, si ritiene, a sua volta incompetente, per ragioni di materia, valore o territorio inderogabile, può (non olt e l’udienza di prima comparizione) chiedere d’uffi io il regolamento di competenza. La i hiesta del egola e to avvie e att ave so u ’ordinanza con la quale il giudice dispone la rimessione del «fas i olo d’uffi io» alla a elle ia della Cassazio e. NB Se il primo giudice si era dichiarato incompetente per ragioni di territorio derogabile, il giudice dinanzi al quale la causa è riassunta non potrà avvalersi del rimedio ex art. 45 cpc (conflitto di competenza), ma dovrà istruire la causa. 10) Differenza Regolamento di Competenza e Regolamento di Giurisdizione  Regolamento di competenza: rimedio successivo in quanto mezzo di impugnazione; comporta la sospensione automatica del processo per il quale si è richiesto. E’ p oposto o ricorso alla corte di cassazione. La Cassazione decide con ordinanza in camera di consiglio.  Regolamento di giurisdizione: rimedio preventivo, non è mezzo di impugnazione; non comporta la sospensione automatica del processo per il quale si è richiesto. E’ p oposto o ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione prima che la causa sia decisa nel merito in primo grado. La Cassazione decide con ordinanza in camera di consiglio. 11) Diritto di azione e tipologia di azioni Il diritto di azione è un insieme di poteri attraverso i quali colui che ha formulato la domanda agisce nel processo. L’attività pe p o uove e u giudizio si hia a azione. Ad ogni diritto sostanziale si abbina idealmente una o più azioni volte a garantire il pacifico godimento dei di itti l’azio e i a ad a e ta e la titola ità o odo d’esse e di u di itto. L’azione è p o ossa dall’atto e ex art. 99 cpc con proposizione della domanda al giudice competente. Distinguiamo 3 tipi di azione:  Azione Di Cognizione: l’azio e as e da u a pretesa meramente affermata ed è volta a verificare questa affermazione è promossa da chi si afferma titolare del diritto.  Azione Di Esecuzione: l’azione nasce da una pretesa già accertata (es. sentenza o titoli esecutivi).  Azione Cautelare: azione ad effetto conservativo in quanto mira a ga a ti e la f uttuosità dell’ azio e di og izio e e dell’azio e ese utiva.

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a Cura Di Gianmarco Scioscia 12) Co dizio e dell’azio e Le condizio i dell’azio e so o le o dizio i he devo o esiste e,a pena di inammissibilità, affinché il giudice possa esaminare nel merito la domanda. Esse sono: 1) Interesse ad agire: è il appo to t a la do a da e l’utilità he l’atto e pot à i ava e dalla se te za che chiede al giudice. 2) Legittimazione ad agire: coincidenza tra il soggetto che agisce e colui che nella domanda è affermato titolare del diritto che si fa valere (legittimazione attiva) nonché tra colui nei cui confronti si agisce e colui che nella domanda è affermato come soggetto passivo del diritto (legittimazione passiva). Es. colui che chiede il risarcimento dei danni è legittimato attivo, mentre colui nei cui confronti i danni sono richiesti è il legittimato passivo. NB è una valutazione che va fatta dal giudi e all’i izio del p o esso sulla ase della prospettazione ovvero il giudice baserà la sua valutazione sul rapporto così come prospettato nella domanda dell’attore. 3) Possibilità del provvedimento richiesto: esistenza di una norma che preveda, in astratto, il diritto che si vuol fare valere ossia deve esser chiesto un provvedimento congruente con la mia prospettazione e congruente con la fattispecie della domanda. 13) Azione Di Cognizione l’azio e as e da u a pretesa meramente affermata ed è volta a verificare questa affermazione. Si divide in 3 tipologie:  Azione di accertamento: azione generale con cui la parte chiede al giudice il mero accertamento di un proprio diritto senza che a ciò consegua la condanna. Tutte le azioni di cognizione contengono anche il mero accertamento. Met o li itativo è l’interesse ad agire (contestazione altrui).  Azione di condanna: azione generale con alla base una situazione relativa, un credito insoddisfatto a fronte del quale vi è un obbligo inadempiuto. Essa mira alla condanna del convenuto ad eseguire la prestazione inadempiuta. Ogni domanda di condanna contiene anche un accertamento.  Azione costitutiva: azione tipica con cui il giudice costituisce,modifica ed estingue direttamente con sentenza una situazione di fatto (es. divorzio; interdizione). 14) Azione Di Condanna Azione generale con alla base una situazione relativa, un credito insoddisfatto a fronte del quale vi è un obbligo inadempiuto. Essa mira alla condanna del convenuto ad eseguire la prestazione inadempiuta. Ogni domanda di condanna contiene anche un accertamento. La sentenza di condanna p odotto dell’azione):  E’ titolo ese utivo  E’ titolo pe is ive e ipote a giudiziale  Trasforma le prescrizioni brevi in lunghe Ci sono 2 tipi di azione di condanna:  

Condanna specifica:il collegio decide su tutte le domande e relative eccezioni definendo il giudizio. Condanna generica: è e to l’an, ma non il quantum della prestazione. Su istanza di parte viene pronunciata sentenza di condanna generica e disposta ordinanza per la prosecuzione del processo per liquidazione. Con la stessa sentenza su istanza di parte si può condannare il debitore al pagamento di una provvisionale(condanna provvisionale) nei limiti delle quantità per cui si ritiene già raggiunta la prova. Sentenza(non definitiva) così emessa non è titolo esecutivo,ma è titolo per iscrivere ipoteca giudiziale e allunga le prescrizioni da brevi a lunghe. Tuttavia la cassazione ammette di chiedere fin dall’i izio do a da di o da a ge e ica. 5

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a Cura Di Gianmarco Scioscia NB quando bisogna iscrivere ipoteca giudiziale i è determinato discrezionalmente dal creditore.

a a za dell’i di azio e e ta del quantum esso

15) Azione Costitutiva azione tipica con cui il giudice costituisce,modifica ed estingue direttamente con sentenza la sfera giuridica del convenuto(es. divorzio; interdizione). Esistono 2 categorie:  

Azioni tipiche necessarie: azioni il cui effetto può essere costituito solo mediante provvedimento del giudice (es. divorzio). Azioni tipiche non necessarie: azioni il cui effetto può essere conseguito anche il forza di un negozio tra le parti(es. esecuzione in forma specifica del preliminare).

La necessarietà o non di una azione costitutiva va valutata in astratto. Questa distinzione rileva per due fini:  Stabilire la decorrenza degli effetti della sentenza Se necessaria la fattispecie non sarà perfetta fino alla sentenza si producono effetti dalla sentenza Se non necessaria la fattispecie è già perfetta al momento della domanda gli effetti retroagiscono al momento della domanda(la giurisprudenza,tuttavia,preferisce decidere caso per caso)  Regolare il rilievo dei mutamenti sopravvenuti alla domanda: Se necessaria il mutamento entra a far parte della fattispecie che è ancora in formazione . bisogna tener conto del mutamento Se non necessaria la fattispecie è già perfetta ed il giudice guarda al momento della domanda non si tiene conto del mutamento(la giurisprudenza,tuttavia,preferisce decidere caso per caso). 16) Elementi distintivi(o identificativi) dell’azio e Gli ele e ti disti tivi del’azio e so o: 

I soggetti attivi o passivi.



Il petitum (oggetto della domanda) si distingue in 2 tipi:  Petitum mediato: è il bene della vita (bene materiale) che si aspira a conseguire con quel provvedimento.  Petitum immediato: è il tipo di provvedimento che si chiede al giudice (azione di accertamento, condanna o costitutiva) Es: se il giudice condanna alla restituzione del Pc, il petitum immediato è il provvedimento di condanna; il petitum mediato è il Pc. NB Entrambi i petitum concorrono all’ide tifi azio e della do a da è diverso le due azioni sono diverse.



se il petitum immediato

Causa petendi: è il titolo giuridico o la ragione giustificativa della domanda proposta. Consiste nell'esposizione delle ragioni poste a fondamento della pretesa azionata. La sua assenza comporta la nullità dell’atto di itazio e.

Se cambia uno solo di questi elementi le domande sono diverse.

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a Cura Di Gianmarco Scioscia 17) Litispendenza(si impugna con regolamento di competenza) Contemporanea pendenza di due cause identiche davanti a giudici diversi(se pendono davanti allo stesso giudi e l’a t. p . dispo e la riunione con provvedimento non impugnabile). l’art. 39, co. 1 cpc prevede il criterio della prevenzione, cioè è competente il giudice adito per primo (avuto riguardo alla data di notifica della citazione ovvero dal deposito del ricorso), mentre quello adito successivamente, in qualunque stato e grado del processo(a he d’uffi io) dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo . NB due cause sono identiche quando i loro elementi distintivi combaciano(soggetti,petitum,causa petendi) 18) Causa Petendi e teorie della sostanziazione,individuazione ed intermedia La causa petendi è il titolo giuridico o la ragione giustificativa della domanda proposta e consiste nell'esposizione delle ragioni poste a fondamento della pretesa azionata. L’i dividuazio e della ausa pete di va ia a se onda della teoria adottata: 

Teoria dell'individuazione: la causa petendi è costituita dal complessivo rapporto dedotto in giudizio indipendentemente dal fatto che ne è posto alla base. Se accogliamo tale teoria andiamo incontro a due conseguenze:  Nel corso del processo, Tizio potrà sempre mutare il fatto costitutivo del suo diritto di proprietà (es. in un primo momento tizio potrà dire che è proprietario perché il fondo gli è stato donato e in un secondo momento dire che è proprietario perché ha comprato il fondo);  Una volta che la sentenza che nega che tizio sia il proprietario del fondo è passata in giudicato, tizio stesso non potrà proporre una nuova domanda deducendo un diverso fatto costitutivo rispetto a quello dedotto in giudizio; Critica applicando tale teoria si rischia uno scollamento tra verità processuale e verità sostanziale, perché si finisce per avere la negazione di un diritto solo perché la parte non ha allegato il fatto costitutivo del suo diritto.



Teoria della sostanziazione: la causa petendi è costituita solo dal singolo o dai singoli fatti posti a base della domanda(singolo episodio di vita contenuto nella domanda). Conseguenze:  Nel corso del processo non possiamo cambiare il fatto costitutivo del diritto per cui agiamo, perché ad ogni fatto corrisponde un diritto diverso ergo se cambiamo il fatto alla base del diritto è come se proponessimo una nuova domanda (nel corso del processo non è possibile proporre nuove domande);  Se passa in giudicato la sentenza che ci nega quel diritto sulla base di quel fatto costitutivo, nulla ci impedisce di iniziare un nuovo processo nel quale chiediamo il riconoscimento dello stesso diritto sulla base di un diverso fatto costitutivo; Critica applicando siffatta teoria, il giudicato finirebbe per non avere alcuna efficacia vincolante in quanto si consente alla parte di proporre numerose volte domande relative allo stesso diritto.



Teoria Intermedia: frutto della giurisprudenza della corte di cassazione che tende a conciliare le teo ie dell’i dividuazione e della sostanziazione. A tal proposito si distinguono 2 tipi di diritto:  Diritti autodeterminati: diritti che non possono esistere simultaneamente tra le stesse parti sulla base di un diverso fatto costitutivo(diritti assoluti, reali). Allora in tal caso si può utilizzare la teoria dell'individuazione perché non è indispensabile indicare il fatto costitutivo del diritto per individuare la causa petendi;  Diritti eterodeterminati: diritti che possono esistere simultaneamente e più volte tra le stesse parti, sulla base di un diverso fatto costitutivo (diritti di credito,di garanzia). Tali diritti ben si "sposano" con la teoria della sostanziazione con tutte le conseguenze che essa comporta. 7

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a Cura Di Gianmarco Scioscia 19) Attività difensive del convenuto A fronte della do a da dell’atto e il o ve uto può: 

Non costituirsi restando contumace ma acquisendo comunque lo status di parte(si è considerati parte dal momento in cui viene ricevuta la domanda giudiziale). Dalla contumacia il giudice non può ricavare alcun argomento né a favore né a sfavore del contumace in quanto non difendersi è u ’esp essio e del di itto di difesa. La o tu a ia non sposta gli o e i p o ato i dell’atto e es. se aveva previsto dei testimoni, questi devono testimoniare anche se il convenuto è contumace). La parte dichiarata contumace può costituirsi i og i o e to del p o edi e to fi o all’udienza di precisazione delle conclusioni.



Costituirsi depositando il proprio scritto difensivo col quale può:  Contestare la verità dei fatti a ati dall’atto e. La o testazio e fa so ge e pe l’atto e l’o e e di p ova e i fatti. la non contestazione equivale alla prova del fatto ex art. 115 cpc.

 Sollevare eccezioni: allegazione di un fatto impeditivo, modificativo o estintivo della p etesa dell’atto e es. p escrizione). NB le 2 attività: eccezione e contestazione sono cumulabili purchè ci sia una compatibilità logica

20) Eccezioni L’e ezio e è l’allegazione di un fatto impeditivo, modificativo o estintivo della p etesa dell’atto e es. prescrizione). Possiamo distinguere: 

Eccezioni in senso stretto(proprie) possono essere sollevate solo su istanza di parte(es. p es izio e . L’e ezio e può esse fatta vale e dal o ve uto i ° g ado fi o a gio i p i a della udienza di comparizione con la comparsa di risposta. NB sono eccezioni tipizzate espressamente previste dalla legge.



Eccezioni in senso ampio(improprie) possono essere rilevate a che d’ufficio dal giudice(es. difetto di giurisdizione) purchè il fatto impeditivo,modificativo ed estintivo emerga dagli atti del processo(divieto di scienza privata).

21) Contumacia del convenuto La contumacia è lo stato della parte che non si è costituita. Il convenuto resta contumace se non deposita il proprio fascicolo contenente la comparsa di risposta entro 20 giorni prima dell’udie za di o pa izio e. All’udie za di o pa izio e i ui il o ve uto è o tu a e il giudi e dov à verificare se esiste un vizio di nullità ella otifi azio e della itazio e, se lo is o t a o di a all’atto e di rinnovarla entro un termine perentorio a pena estinzione del processo. La parte dichiarata contumace può costituirsi i og i o e to del p o edi e to fi o all’udienza di precisazione delle conclusioni, ma dal momento in cui si costituisce(tardivamente) maturano delle preclusioni, preclusioni che possono essere eliminate solo nel caso in cui il contumace dimostra che la nullità della citazione o della sua notificazione gli abbiano impedito di avere conoscenza del processo o che gli sia stata impedita la costituzione per cause a lui non imputabili(remissione in termini). 22) Co tu acia dell’attore La contumacia è lo stato della parte che non si è costituita. L’attore resta contumace se,entro 10 giorni dalla notifica della citazione, non si costituisce iscrivendo la causa al ruolo. La domanda non iscritta versa in uno stato di quiescenza e o po ta l’esti zio e del p o esso se o è riassunta nel termine di 3 mesi dal termine ultimo della costituzione del convenuto(i 3 mesi decorrono da 20 giorni prima dell’udie za di o pa izione). Se la domanda è iscritta al ruolo dal convenuto con la sua comparsa di risposta il convento può scegliere se continuare la causa o richiederne la cancellazione dal ruolo con la conseguente estinzione del processo. 8

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a Cura Di Gianmarco Scioscia Al contumace(sia attore che convenuto) vanno notificate le attività a lui pregiudizievoli:    

L’o di a za he a ette l’interrogatorio formale(se o si p ese ta a e de e l’i te ogato io fo ale, il giudi e può ite e e o e a essi i fatti dedotti ell’i te ogato io); L’o di a za he ammette il giuramento(se non giura, perde); Le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali. Scritture private prodotte contro di lui(La scrittura privata si ha per riconosciuta, se la parte contro cui è prodotta è contumace. Il contumace nella prima udienza in cui si costituisce può disconoscere le scritture private contro di lui prodotte. Se non lo fa nella prima udienza in cui si costituisce, la scrittura privata si ha per riconosciuta).

23) Differenza tra questioni e punti pregiudiziali 

Punti pregiudiziali: passaggio logico ineliminabile che il giudice compie tacitamente per arrivare alla decisione nel merito; è punto su cui le parti non controvertono. Es. se rompo il tuo cellulare e mi convieni in giudizio ed io mi difendo sostenendo che in realtà era già rotto quando me lo hai dato, diamo per scontato che il cellulare sia tuo(la proprietà del cellulare è il punto pregiudiziale).



Questioni pregiudiziali: punti pregiudiziali che devono essere risolti dal giudice previo esercizio della sua attività di ricerca e di ricostruzione, essendo sugli stessi sorta controversia tra le parti. Tuttavia l’effi a ia della uestio e è li itata solo a uel p o esso efficacia incidenter tantum).

24) Domanda di accertamento incidentale(causa pregiudiziale) Si ha accertamento incidentale quando per domanda di parte o per disposizione di legge è necessario decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale. Può essere deciso insieme alla sentenza sul merito oppure prima separatamente dal merito con sentenza non definitiva(impugnabile subito o con riserva). Se la questione pregiudiziale oggetto della causa appartiene per materia o per valore alla competenza di giudice superiore, i ette tutta la ausa a uest’ulti o,asseg a do alle pa ti u te i e perentorio per la riassunzione della causa davanti a lui. NB La domanda di accertamento incidentale, eccezioni, contestazione e domanda riconvenzionale sono cumulabili purchè esista una compatibilità logica. 25) Domanda riconvenzionale Domanda con cui il o ve uto o vie e a sua volta l’atto e ello stesso giudizio u a so ta di o t o domanda). Le domande riconvenzionali possono essere: 

Compatibili o la do a da dell’atto e il giudice potrebbe accogliere contemporaneamente sia la domanda principale che quella riconvenzionale.



Incompatibili o la do a da dell’atto e ovve o l’a ogli e to della domanda riconvenzionale comporta il rigetto della principale e viceversa.

L’art. 36 cpc sancisce che tra la domanda principale e la domanda riconvenzionale vi deve essere un ele e to di o essio e oggettiva oggetto,titolo della do a da dell’atto e,titolo dell’e ezio e . MA L’art. 104 cpc (non si occupa della riconvenzionale) sancisce che possono proporsi nel medesimo processo più domande contro la stessa parte anche non altrimenti connesse, bastando quindi la corrispondenza delle parti(cumulo).

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a Cura Di Gianmarco Scioscia Come si conciliano i 2 art? 

Quando la principale e la riconvenzionale non creano una modifica della competenza vale il p i ipio dell’art. 104 (il convenuto può proporre riconvenzionali che non siano connesse alla principale per connessione oggettiva).



Quando la riconvenzionale importa una modifica di competenza per ragioni di connessione vale il p i ipio dell’art. 36 (ci vuole connessione oggettiva).

Es. se sono dava ti al gdp , l’atto e hiede eu o, se il o ve uto o la i o ve zio ale hiede eu o il gdp conosce della principale e della riconvenzionale, se però il convenuto chiede 7000 euro il gdp prende entrambe le cause e le manda entrambe al tribunale(si parla di modificazione di competenza per motivi di connessione). 26) Effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale la domanda giudiziale nel momento in cui entra nel sfera si conoscibilità del destinatario produce degli effetti 

Sostanziali: che attengono al diritto fatto valere. Tra gli effetti sostanziali che si producono con la domanda:  Anatocismo dal giorno della domanda giudiziale: ossia gli interessi degli interessi che si producono dal giorno della domanda giudiziale.  Definizione del momento da cui far retroagire la restituzione dei frutti da parte del possessore di buona fede  Interruzione e sospensione della prescrizione fino al momento in cui la sentenza passa in giudicato(se il processo si estingue senza arrivare alla sentenza sul merito resta fermo l’effetto i te uttivo,ma la sospensione retroagisce ed il nuovo periodo di decorrenza i o i ia dalla data dell’ulti o atto i terruttivo; ossia la domanda). Questa regola vale anche per la domanda riconvenzionale o anche se ho adito un giudice incompetente(solo se riassumo dinanzi a quello competente nei termini previsti).



Processuali: che attengono al processo. Tra gli effetti processuali vi è:  l’a uisto della qualità di parte che si ha un attimo dopo la consegna della domanda giudiziale da parte del pubblico ufficiale.  Determina la pendenza della lite ossia il processo inizia nel momento in cui la domanda giudiziale entra nella sfera di conoscibilità del destinatario.

Se la domanda giudiziale va posta entro un termine di decadenza(es. appello), ai soli fi i dell’i pedi e to della decadenza, si guarda alla data della consegna all’uffi iale giudizia io(per tutti gli altri effetti si guarda al momento del recapito). 27) Capacità Di Essere Parte E Capacità Processuale La capacità di essere parte è l’ido eità ad esse e desti ata io degli effetti del p ovvedi e to del giudi e (coincide con la capacità giuridica). La capacità processuale è l’ido eità a o pie e gli atti del p o esso oi ide o la apa ità di agi e . Coloro che non hanno la capacità di agire possono stare in giudizio solo a mezzo rappresentanza. Il giudice in prima udienza verifica la regolarità della costituzione delle parti. NB Quando rileva un difetto di rappresentanza il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza (pena estinzione del processo). L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione. 10

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a Cura Di Gianmarco Scioscia 28) Tipi di Rappresentanza Si può essere capaci di essere parti,ma contemporaneamente parti processualmente incapaci. Possiamo distinguere 3 tipi di rappresentanza: 

Necessaria: è la rappresentanza legale ovvero quella degli interdetti,dei minori e degli enti.



Tecnica: la parte processualmente capace non compie gli atti direttamente e personalmente, ma attraverso un rappresentante tecnico(avvocato). Tutti devono nominare un rappresentante tecnico che compia a loro nome e per loro conto gli atti del processo tranne che nelle cause dinanzi al gdp fino ad un massimo di 1100 euro(valore che dipende dalla domanda). NB un avvocato può rappresentare se stesso,il giudice NO



Volontaria: rappresentanza di chi,pienamente capace, decide di farsi rappresentare in giudizio da qualcuno. Tale rappresentanza incontra dei limiti: E’ possibile conferire la rappresentanza volontaria solo a chi è già rappresentante sostanziale della parte munito di procura processuale conferita espressamente per iscritto in data anteriore alla costituzione in giudizio(non alla lite). Tuttavia(in caso di sussistenza di sola procura sostanziale) non occorre procura processuale scritta per atti urgenti. NB il conferimento della procura processuale non si presume contenuto nella procura sostanziale, salvo l’ipotesi di:  procuratore ge erale di chi risiede all’estero si presume munito anche di rappresentanza processuale pur se non espressamente previsto  Institore si presume munito anche di rappresentanza processuale pur se non espressamente previsto

Il rappresentante agisce in nome e per conto del rappresentato in quanto nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui,salvo casi espressamente previsti dalla legge(es. sostituto processuale). 29) Sostituzione Processuale E Poteri Del Sostituto Con Esempio Nella sostituzione processuale si agisce per soddisfare un interesse proprio facendo valere un diritto altrui. E’ a essa solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Integra il caso della legittimazione straordinaria ossia il caso in cui eccezionalmente la legittimazione non è data al titolare del diritto ma ad un terzo (parte del processo ed interessato alla tutela di un diritto altrui) che si soddisferà su di esso senza averne la titolarità. Es. azione surrogatoria in cui il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano, verso i terzi, al proprio debitore e che costui trascura di esercitare. Es. 2 Cessione dei beni ai creditori contratto con cui il debitore incarica tutti o alcuni creditori di liquidare tutte o parte delle sue attività e di ripartirne tra di loro il ricavato, in soddisfacimento dei rispettivi crediti. NB i beni restano nella sfera di proprietà del debitore(una eventuale eccedenza di danaro sulla vendita dei beni spetta a lui), ma tutti gli atti di disposizione sostanziale e processuale saranno posti in nome dei creditori per conto del debitore. I poteri del sostituto incontrano alcuni limiti di natura processuale. Infatti il sostituto non può:  confessare  deferire giuramento decisorio(ma può prestarlo)  rinunciare agli atti del giudizio Ovvero non può compiere atti che dispongono del diritto in contesa(di cui non ha la titolarità sostanziale). 11

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a Cura Di Gianmarco Scioscia Infatti la sostituzione processuale dissocia la titolarità dell'azione dalla titolarità della situazione sostanziale dedotta nel processo. Il sostituto ha una legittimazione autonoma e originaria, agendo in giudizio in nome proprio. Pertanto, assume la veste di parte a tutti gli effetti con tutti i diritti e gli obblighi che ne derivano. Tuttavia, visto che egli fa valere in giudizio un diritto altrui la sentenza produce effetti nei confronti del sostituito. Ecco perchè anche quest'ultimo deve essere chiamato in giudizio. Infatti, tranne alcune eccezioni (es. estromissione del garantito;successione a titolo particolare nel diritto controverso), tutti i casi di sostituzione processuale sono anche delle ipotesi di litisconsorzio necessario. 30) Successione Nel Processo A Titolo Particolare E Universale Nel Diritto Controverso Successione nel processo a titolo universale: la parte viene meno per morte o per altra causa il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto. Successione nel processo a titolo particolare inter vivos: nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare il processo prosegue tra le parti originarie. NB è ileva te dete

i a e il

o e to dell’a uisto della ualità di pa te:

 Se l’atto avvie e prima che il diritto diventi controverso, il processo cade e si dovrà proporre una nuova domanda contro il nuovo titolare del diritto.  Se l’atto avvie e dopo che il diritto è diventato controverso vale la perpetuatio iurisdictionis ed il processo proseguirà tra le parti originarie i tal aso l’alienante è un sostituto processuale sopravvenuto). Successione nel processo a titolo particolare mortis causa: nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso a titolo particolare a causa di morte il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto(anche nel caso il bene sia stato assegnato tramite legato ad un terzo, in tal caso il successore universale è un sostituto processuale sopravvenuto). NB se l’e ede u ive sale non a etta l’e edità non potrà essere convenuto in giudizio, ma si dovrà individuare olui he a ette à l’e edita, se non accetta nessuno si conviene lo stato. Se il successore a titolo particolare inter vivos o mortis causa vengono a conoscenza del processo ed intervengono o sono chiamati a partecipare in giudizio, l’alienante o il successore a titolo universale(se le altre parti vi consentono) può essere estromesso. La sentenza pronunciata contro le parti originarie(parte originaria ed alienante) spiega sempre i suoi effetti anche o t o l’a ui e te successore a titolo particolare del diritto controverso) ed è impugnabile anche da lui. Sul piano dei diritti sostanziali i o flitti t a la pa te he ha vi to e l’a ui e te esta o egolati dalle o del codice civile. Nel caso di acquisto in buona fede ex art. 1153 cc:

e

 Se beni mobili: l’a t. atte la se te za se l’a ui e te e a i uo a fede ed ha a uistato il possesso in base ad un titolo astrattamente idoneo(es. contratto di compravendita).  Se beni immobili o mobili con obbligo di registrazione: vince chi trascrive per primo. Perché la trascrizione della domanda giudiziale prevale sulle trascrizioni eseguite dopo la trascrizione della stessa(effetto prenotativo della domanda giudiziale). 31) Litisconsorzio necessario (Meccanismo di sanatoria) E’ u riflesso del principio del contraddittorio sancisce che quando la decisione deve essere pronunciata nei confronti di più parti, queste devono agire ed essere convenute nello stesso processo. In prima udienza il giudice verifica la corretta costituzione delle parti,se manca un litisconsorte necessario o di e à alle pa ti l’integrazione del contraddittorio entro un termine perentorio a pena estinzione del processo. La non integrità del contraddittorio può essere rilevata d’ufficio dal giudice o su specifica eccezione di parte. L’o di e di i teg azio e può esse e e esso anche nel corso del giudizio.

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a Cura Di Gianmarco Scioscia NB il giudi e o di a alle parti he devono integrare il contraddittorio notificando la domanda al litisconsorte pretermesso(che potrà anche scegliere di restare contumace). La necessarietà del litisconsorzio si valuta in base alla domanda giudiziale dato che è questa che limita la controversia non riguarda, quindi, eventuali eccezioni, ancorché riconvenzionali, in ordine alle quali può pronunciarsi soltanto "incidenter tantum". La sentenza resa senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è priva di effetti anche tra le parti tra le quali è stata pronunciata (inutiliter data) è vizio rispetto al quale non ha possibilità di operare il principio della conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione. Abbiamo 3 tipi di litisconsorzio necessario:  Litisconsorzio necessario per ragioni di ordine sostanziale(secundum tenorem rationis): ipotesi in cui la situazione sostanziale è unica,ma ha più titolari(es. comproprietà di un fondo).  Litisconsorzio necessario per ragioni di legittimazione straordinaria: ipotesi di sostituzione processuale (es. azione surrogatoria).  Litisconsorzio necessario per ragioni di opportunità previste da legge(propter opportunitatem): ipotesi tipizzate espressamente p eviste dalla legge es. azio e di etta o t o l’assi u azio e dell’assi u ato ei asi di appo to assi u ativo o ligato io; olt e all’assi u azio e deve essere o ve uto a he l’assi u ato). 32) Litisconsorzio facoltativo Più parti possono(non sono obbligate) agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste: 

Connessione propria: le domande sono connesse per l’oggetto o pe il titolo dal uale dipe do o (es. la proposizione della domanda di risarcimento da parte di più danneggiati nei confronti dell’unico danneggiante) OPPURE



Connessione impropria: le cause dipendono in tutto o in parte dalla soluzione di questioni identiche ovvero il giudice risolvendone una risolve tutte le altre.

NB Le cause cumulate restano distinte e autonome. La mancanza di connessione tra le domande non o po ta l’i a necessità di una distinta pronuncia sul merito su ciascuna di esse. Il litisconsorzio facoltativo può essere: 

 attivo: più attori e un solo convenuto  passivo: più convenuti ed un solo attore  misto: più attori e più convenuti

issi ilità delle stesse ma solo la

Ex art. 103,2 cpc Il giudice può disporre, nel corso della istruzione o nella decisione, la separazione delle cause, se vi è istanza di tutte le parti, ovvero quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo.

33) Cumulo Si ha cumulo quando nel processo vi è più di una causa 

Cumulo oggettivo per connessione soggettiva: l’ a t p dà luogo ad u u ulo di do a de connesse per elemento soggettivo ovvero sono tutte domande intercorrenti tra le stesse parti(no litisconsorzio).



Cumulo soggettivo per connessione oggettiva: l’ a t. p litis o so zio fa oltativo dà luogo ad un cumulo di domande e di soggetti connessi tra loro per elementi oggettivi(petitum e causa petendi) il litisconsorzio facoltativo è sempre accompagnato da un cumulo, che può essere:  Cumulo necessario: il risultato a cui tendono le cause è unico, inscindibile, unitario e infrazionabile(es. impugnazione delibera di una assemblea di condominio).  Cumulo facoltativo: le cause tendono ad un risultato scindibile e frazionabile. 13

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a Cura Di Gianmarco Scioscia 34) Litisconsorzio(facoltativo) con cumulo necessario (o litisconsorzio unitario) Più parti possono essere convenute in giudizio nello stesso processo in ragione del medesimo,inscindibile ed unitario risultato perseguito(vi è identità tra petitum e causa petendi). Ad esso si applicano tutte le regole del litisconsorzio necessario ex art. 102 cpc , ma:  le impugnazioni proposte contro la medesima delibera assembleare devono essere istruite congiuntamente e decise con unica sentenza.  Se la delibera è impugnata(nei termini) solo da una delle parti aventi diritto e non vi siano altre impugnazioni nei termini previsti, il giudice fisserà la prima udienza. Essendo un litisconsorzio facoltativo non dov à o di a e l’i teg azio e del o t additto io e pot à p osegui e la ausa. 35) Intervento L’intervento è l’i g esso di u te zo in un processo già pendente tra le parti(litisconsorzio facoltativo successivo). Possiamo distinguere gli interventi in 2 categorie: 

Volontari



Coatti(detti anche chiamata del terzo)

36) Interventi volontari Ex art. 105 cpc chiunque può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, contro tutte le parti o contro alcune di esse, un diritto che sia collegato per oggetto o per titolo con il diritto già oggetto del processo. Può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse. Possiamo distinguere: 

Intervento principale: si fa valere un proprio diritto contro entrambe le parti del processo.



Intervento litisconsortile(o adesivo autonomo): si fa valere un proprio diritto(autonomo) aderendo alla posizione di una od alcune delle parti del processo.



Intervento semplice(o adesivo dipendente): si fa valere un interesse giuridicamente rilevante la cui sorte dipende dall’esito del giudizio aderendo e sostenendo le ragioni di alcuna delle parti.

Ecco perché sia l’i terve to pri cipale che litisconsortile sono rimedi facoltativi nel senso che la parte può scegliere liberamente se avvalersene o se far valere quel diritto in un giudizio autonomo. In entrambi i casi la domanda è connessa per oggetto o titolo con il diritto già espresso nel processo. Vi eve sa l’intervento semplice è un rimedio necessario pe h è l’unico rimedio che ha il terzo titolare del rapporto dipendente per cercare di far valere le proprie ragioni. NB Per intervenire si deposita nella cancelleria del giudice della causa la comparsa di costituzione. Dal o e to del deposito di uest’atto si a uista la ualità di pa te del p o esso. L’i te ve to può ave luogo fino a che non vengano precisate le conclusioni. 37) Poteri Dell’i terve tore Chi interviene in: 

Via principale ed in via litisconsortile: ha tutti i poteri della parte, ma non può compiere atti che al momento della sua costituzione sono preclusi alle altre parti può se z’alt o p opo e domande nuove autonome).



Via semplice(intervento adesivo dipendente): acquista la qualità di parte, ma i suoi poteri sono limitati; egli potrà:  Proporre eccezioni in senso ampio purchè il fatto estintivo, modificativo o costitutivo appartenga agli atti del processo(es. regolamento di giurisdizione).  Articolare prove e produrre documenti

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a Cura Di Gianmarco Scioscia Mentre non potrà:  proporre nuove domande  proporre eccezioni in senso stretto  influire sulla sopravvivenza del processo  compiere atti che implichino disposizioni del diritto sostanziale(es. confessione)  Impugnare la sentenza(ma se la impugna una delle parti lui deve essere chiamato) 38) Interventi Coatti (chiamata del terzo) Negli interventi coatti il terzo che interviene non fa ingresso spontaneamente nel processo ma viene hia ato el p o esso. L’i te ve to oatto può avve i e:  

o su istanza di parte  Chiamata per comunanza di cause  Chiamata in garanzia o per ordine del giudice

I poteri del terzo chiamato sono quelli che egli avrebbe avuto se avesse effettuato l’i te ve to spontaneamente e non incontra preclusioni. 39) Chiamata per comunanze di cause Intervento promosso su istanza di parte quando tra il diritto di cui è titolare il terzo e il diritto oggetto del processo vi è connessione per oggetto o per titolo. Il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve(a pena di decadenza) farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini a comparire. Il giudice istruttore, entro 5 giorni dalla richiesta, provvede con decreto a fissare la data della nuova udienza. Il decreto è comunicato dal cancelliere alle parti costituite. La citazione è notificata al terzo a cura del convenuto. NB l’atto e può esse e auto izzato a hia a e il te zo fi o alla p i a udie za di t attazio e, l’esige za è sorta dalla difesa del convenuto(oppure nel caso di contestazione passiva)

a solo se

Nella pratica la possibilità di chiamare in causa un terzo anche nelle ipotesi di: 

Rapporti alternativi: rapporti la cui esistenza esclude l’esiste za dell’alt o  Contestazione di legittimazione attiva la pa te o ve uta di hia a l’esiste za della sua obbligazione, ma non ri o os e l’alt a pa te o e titolare attivo di uest’ulti a.  Contestazione di legittimazione passiva il diritto esiste, ma la parte convenuta dichiara di non essere il soggetto passivo

NB l’i te ve to e non è un testimone in quanto il testimone non è una parte, l’i te ve to e si; il chiamato può decidere di restare contumace 40) Chiamata in garanzia Intervento promosso su istanza di parte con il quale una delle parti chiama in giudizio un terzo dal quale pretende di essere garantita. La chiamata in garanzia del terzo rende opponibile a uest’ulti o la se te za. Il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve(a pena di decadenza) farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini a comparire. Il giudice istruttore, entro 5 giorni dalla richiesta, provvede con decreto a fissare la data della nuova udienza. Il decreto è comunicato dal cancelliere alle parti costituite. La citazione è notificata al terzo a cura del convenuto. NB l’atto e può esse e auto izzato a hia a e il te zo fi o alla p i a udie za di t attazio e, ma solo se l’esige za è so ta dalla difesa del convenuto. Tuttavia alcuni avvocati per aggirare tale preclusione citano il terzo in una causa a sé stante per poi richiedere la riunione dei procedimenti per connessione. 15

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Reale: garanzia legata ad un bene fisico(es. pegno) Personale: garanzia legata in generale al patrimonio di un soggetto(es. fideiussione)

41) Tipi di Garanzia Esistono 2 tipi di garanzia:  

Garanzia propria: nasce dalla legge o da un contratto Garanzia impropria: nasce da una concatenazione economica di rapporti tali per cui agire contro un soggetto ne espone anche un altro alle eventuali conseguenze sfavorevoli derivanti da sentenza.

L’utilità di tale distinzione ileva ai fi i dell’estromissione, mentre a nulla rileva ai fini della chiamata in garanzia che vale sia per la garanzia propria che impropria. 42) Casi di estromissione L’estromissione è ezzo ol uale il giudi e li e a u a pa te dall’ulte io e pa te ipazio e i giudizio; I casi di estromissione sono espressamente previsti dalla legge:  Estromissione del garantito ex art 108 cpc Se il garante comparisce e accetta di assumere la causa in luogo del garantito, il garantito può chiedere(qualora le altre parti non si oppongano) la propria estromissione. Questa è disposta dal giudice con ordinanza; ma la sentenza di merito pronunciata nel giudizio spiega i suoi effetti anche contro l'estromesso. L'estromissione deve essere chiesta dal garantito ed accettata dall'attore. Una volta estromesso il garantito, il processo è proseguito da chi è tenuto a garantirlo(in qualità di sostituto processuale). L'estromesso, infatti, rimanendo titolare del diritto sostanziale di cui si controverte, può di nuovo intervenire nel processo nonché impugnare la sentenza che spiegherà effetti anche nei suoi confronti. NB l’est o issio e del ga a tito è possi ile solo asi di garanzia propria in quanto nella garanzia impropria garante e garantito sono in conflitto di interesse l’u o o t o l’alt o. l’a t p p esuppo e he il te zo sia stato hia ato solo pe este de gli l’efficacia della sentenza ma se olt e ad este de l’effi a ia della se te za (in quello stesso giudizio) il garantito propone contro il garante domanda di garanzia o domanda di regresso non può essere estromesso perché non può venire meno una parte della domanda.  Estromissione del terzo obbligato ex art 109 cpc Se si contende a quale di più parti spetta una prestazione e l'obbligato si dichiara pronto a eseguirla a favore di chi ne ha diritto, il giudice può ordinare il deposito della cosa o della somma dovuta e, dopo il deposito, può estromettere l'obbligato dal processo. E' bene precisare che in ogni caso gli effetti della sentenza continuano a prodursi nei confronti dell'obbligato anche dopo la sua estromissione: con il deposito, infatti, l'obbligato non rinuncia alla somma , la cui sorte definitiva sarà stabilita dalla sola sentenza, cosicché nell'ipotesi che venisse negato il credito di ogni pretendente, la somma resterà in proprietà del debitore depositante.  Estromissione del successore universale dalla successione a titolo particolare del diritto controverso ex art 111, 3 comma cpc il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso. Se il successore a titolo particolare interviene il dante causa può essere estromesso; l'estromissione può avvenire solo a richiesta dell'alienante ed il consenso dell'avente causa e della controparte. 43) cosa succede se viene estromessa una parte che non poteva essere estromessa? Ex art 354 cpc Il giudice d'appello può rimettere la causa al primo giudice, se riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte.

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a Cura Di Gianmarco Scioscia 44) Intervento coatto per ordine del giudice Ex art. 107 cpc Il giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo al quale la causa è comune, ne ordina(alle parti) l'intervento entro un termine perentorio a pena estinzione. Si fanno rientrare nella comunanza di causa(anche se non vi è connessione):  

Rapporti alternativi: rapporti la cui esistenza esclude l’esiste za dell’alt o; Rapporti pregiudiziali: oggetto del processo è il rapporto dipendente (dipendente è un rapporto la cui esistenza dipende dal rapporto pregiudiziale); Es. Tizio chiede la pensio e all’i ps, all’i ps non risulta la sua posizione contributiva. Oggetto del processo è il rapporto dipendente t a Tizio e l’azie da p esso ui ha lavo ato.



Rapporti dipendenti: oggetto del processo è il rapporto pregiudiziale(pregiudiziale è ciò dalla cui esiste za dipe de l’esiste za di u alt o appo to hia ato dipe de te . Es. Tizio chiede la risoluzione del contratto d’affitto contro Caio pe h l’a i ist ato e di condominio si è lamentato di un viavai sospetto. Caio è convenuto in giudizio e Tizio apprende che la casa è stata subaffittata. Il giudice anche se nessuno lo richiede, ordina alle parti la chiamata del terzo titolare del rapporto dipendente (subconduttore) Mevio.

NB intervento per ordine del giudice non vale per i rapporti di garanzia. 45) Preclusioni per il terzo interventore Il giudice non incontra preclusioni ossia il giudice può chiamare il terzo per tutto il primo grado. Perché ex at p il giudi e valuta l’oppo tu ità di hia a e il te zo e ui di valute à se fa lo e t are in uno stadio avanzato del processo o no, fermo restando che il terzo che è chiamato per ordine del giudice non incontra preclusioni ossia avrà tutti i poteri delle parti(eccezioni, prove ecc.)a he se vie e hia ato all’ulti o istante. Se le parti non otte pe a o all’o di e di i teg azio e del o t additto io, la sa zio e è la cancellazione della causa dal ruolo, ossia la causa non muore immediatamente ma entra in uno stato di quiescenza, e se le parti vogliono riprenderla la riassumono entro 3 mesi e se non lo fanno il processo si estingue. 46) Nullità degli atti processuali (NB diverso dalla nullità della citazione ex art 164) l'inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento determina la nullità solamente nei casi previsti dalla legge. Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato. Esistono 2 tipi di nullità: 

Assoluta: la nullità per la quale la legge dispone che possa essere pronunciata anche d’ufficio (la ullità assoluta i teg a u ’e ezio e i se so a pio). E’ insanabile ossia il giudice la può rilevare d’uffi io pe tutto il grado in cui si è verificata(es. vizi relativi alla costituzione del giudice o all’i te ve to del p , a a za di sottos izio e della se te za .



Relativa: la nullità che non può pronunciarsi senza istanza di parte(la nullità relativa integra u ’e ezio e i se so st etto). L’e ezio e di nullità relativa:  Può essere sollevata solo dalla parte nel cui interesse è stabilito il requisito che manca e la cui mancanza dà luogo alla nullità.  Deve essere sollevata nella prima istanza o difesa su essiva all’atto ullo o alla otizia di esso ,altrimenti la nullità si sana(convalidazione soggettiva).  Non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da chi vi ha rinunciato anche tacitamente. 17

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a Cura Di Gianmarco Scioscia Mentre la nullità assoluta è insanabile(nel grado), pe h è ileva ile d’ufficio dal giudice, la nullità relativa è i essa all’e ezio e di pa te ed è sanabile. Il giudice che ileva d’uffi io la nullità assoluta o accoglie l’e ezio e della nullità relativa, deve rinnovare gli atti nulli ossia deve riportare il processo al mome to i ui si è ve ifi ato il vizio, ifa e l’atto ullo e ripartire daccapo. ATTENZIONE: Tutte queste regolette valgono in ciascun grado, ma nel passaggio da grado a grado, le nullità, assolute o relative che siano, soggiacciono al principio della conversione dei vizi di nullità in motivi di impugnazione ex art 161 cpc. la ullità assoluta è ileva ile d’uffi io e la ullità elativa o, la diffe e za pe ui le ullità assolute è insanabile mentre la nullità relativa si sana se non eccepita nella prima difesa vale all’i te o di ias u grado in cui si verifica la nullità. Ma una volta che siamo arrivati alla sentenza e la nullità si è propagata alla sentenza, la parte soccombente (assoluta o relativa che sia la nullità) ha l’onere di farla valere co l’impugnazione. Se non la fa valere si sana. C’è u a sola ullità può esse e fatta vale e se p e(in questo caso si parla di inesistenza): la mancata sottoscrizione della sentenza. 47) Giudizio di equità Normalmente il giudice decide soltanto secondo diritto e in casi eccezionali secondo equità. art 113.2 cpc: il giudi e di pa e de ide se o do e uità le ause il ui valo e o e eda i .

€.

art. 114 cpc:il giudice decide il merito della causa secondo equità quando esso riguarda diritti disponibili delle parti e queste gliene fanno concorde richiesta. In ordine al giudizio di equità, si è soliti distinguere tre forme: 

Equità formativa: esisto o la u e ell’o di a e to ed il legislato e off e la possi ilità di ol a le facendo ricorso al procedimento equitativo.



Equità suppletiva: si ha ua do le disposizio i di legge si li ita o a p evede e l’ipotesi, a o collegano ad essa precise conseguenze, lasciandole alla determinazione equitativa del giudice.



Equità sostitutiva: si ha quando il giudice può valuta e il aso o stato valutato in astratto dalla legge.

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odo dive so da o ’è

Il giudizio di equità è possibile a 2 condizioni:  

Che la controversia riguardi diritti disponibili Che le parti ne abbiano fatto concorde richiesta al giudice

Il legislatore distingue: 

Giudizio d’e uità volo tario ex art 114 cpc le parti affidano al giudice il compito di dare importanza agli aspetti spe ifi i della o t ove sia, esalta do e l’i dividualità. L’ele e to he a atte izza il giudizio è dato dalla li e tà ist utto ia e dall’i appli a ilità della egola di giudizio asata sull’o e e della prova.



Giudizio d’e uità ecessario ex art 113,2 cpc il giudice è tenuto ad osservare i principi regolatori della materia e ad assumere il caso controverso nella cornice delle norme applicabili.

Nel caso di un processo con pluralità di parti è necessario distinguere l'ipotesi del litisconsorzio:  Necessario: il mancato accordo tra le parti impedisce al giudice di decidere secondo equità.

 Facoltativo: se le parti non raggiungono l'accordo necessario alla pronuncia secondo equità, si deve procedere con la separazione delle cause di cui all'art. 103 del cpc 18

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a Cura Di Gianmarco Scioscia 48) principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato Ex art. 112 cpc il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa. Se il giudice non rispetta questo vincolo sono enucleabili due possibilità: 

Difetto di pronuncia: il giudice provvede senza tener conto di tutte le richieste delle parti



Eccesso di pronuncia: il giudice si pronuncia oltre i limiti del petitum e delle eccezioni dedotte dalle parti(vizio di extra-petizione). Costituisce un'ipotesi di eccesso di potere del giudice comportandone l'annullamento in sede di appello o di Cassazione.

Il difetto di pronuncia può essere impugnato oppure si può istituire un nuovo processo con domanda sulla parte che è stata esclusa dalla decisione. Eccesso di pronuncia si può solo impugnare 49) Continenza Di Cause si verifica quando una causa contiene in sé un'altra causa. Nello specifico, si tratta di un'ipotesi ipotesi specifica di litispendenza, che consiste nella identità di due cause quanto alle parti ed alla causa petendi, ma divergono in relazione al petitum, poiché la richiesta formulata in una delle due cause ricomprende quella formulata nell'altra (es. in un giudizio si chiedono tutte le rate di un mutuo, mentre in un altro il pagamento di una sola). La nozione si è dilatata, fino a ricomprendervi ogni ipotesi di interdipendenza di cause. 50) Connessione (si impugna con regolamento di competenza) Di norma la connessione ricorre quando due azioni o cause hanno in comune i soggetti(connessione soggettiva) il petitum o la causa petendi(connessione oggettiva). Mediante tale istituto il legislatore intende evitare il rischio di un accertamento divergente dello stesso fatto ad opera di giudici diversi ed il conseguente pericolo di un contrasto fra giudicati. Tutte le cause connesse che siano assoggettate a riti diversi, devono essere trattate con il rito ordinario. Tale regola non vale nell'ipotesi in cui una di queste sia una controversia di lavoro o previdenza , perchè in tal caso le cause connesse verranno tutte decise con il rito del lavoro. Diversamente, se le cause connesse sono assoggettate tutte a riti speciali saranno trattate e decise con il rito previsto per quelle tra esse in ragione della quale viene incardinata la competenza. La connessione non può essere eccepita dalle parti ne' rilevata d'ufficio dopo la prima udienza. Se la connessione è eccepita o rilevata il giudice fissa con ordinanza alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa accessoria davanti al giudice principale e(negli altri casi) davanti al giudice preventivamente adito. NB ex art. 152 cpc termine perentorio non è p o oga ile, l’ordinatorio si purchè se ne faccia istanza al giudice prima della scadenza. Normalmente la decorrenza senza adempimento di un termine perentorio o po ta l’estinzione del processo.

IMPORTANTE  La parte eccepisce  Il giudice rileva  Le eccezioni si sollevano  Si propone domanda  “i p o uove l’azio e

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DIRITTO PROCESSUALE CIVILE (DOMANDE SVOLTE) LIBRO II A cura di Gianmarco Scioscia

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a Cura Di Gianmarco Scioscia 1) Processo Di cognizione Il processo di cognizione è il processo nel quale il giudice è chiamato ad accertare la situazione di fatto esistente tra le parti, ad individuare le norme giuridiche da applicare e decidere con sentenza. Possiamo dividere il processo di cognizione in: 

Fase introduttiva: le parti svolgono le loro attività(domande,eccezioni,riconvenzionale,ecc.), narrano ed allegano i fatti che vogliono introdurre nel processo.



Fase dell’istruzio e:si divide in 3 sottofasi:  Trattazione: attività di etta all’esposizio e e dis ussio e delle do a de e delle e ezio i.  Istruzione in senso stretto: attività diretta all’a uisizio e delle p ove.  Riserva in decisione: fase in cui il giudice avvia la procedura per decidere la causa.



Fase della decisione: il giudice emana la sentenza

2) Citazione L’atto di itazio e è l’atto introduttivo del giudizio o il uale l’atto e propone la domanda chiedendo tutela di u p op io di itto ei o f o ti del o ve uto, ette do uest’ulti o i o dizio e di ese itare la p op ia difesa i ausa i vita dolo a o pa i e a u a dete i ata udie za fissata dall’atto e stesso. Destinatario dell’atto di itazio e o è solo il convenuto, nei cui confronti è proposta la domanda, ma anche il giudice, che su di essa deve pronunciarsi. La citazione deve essere portata a conoscenza(prima)del convenuto attraverso la notificazione e(poi) a o os e za del giudi e att ave so l’iscrizione a ruolo. Il codice stabilisce i requisiti di contenuto-forma della citazione: 1) Indicazione dell’ufficio giudiziario adito; 2) Indicazione delle parti; 3) Indicazione del petitum; 4) Indicazione della causa petendi; 5) Indicazione dei mezzi di prova e documenti; 6) Indicazione del nome del procuratore (difensore) e indicazione della procura 7) Indicazione del gior o dell’udie za di co parizio e(il giorno della prima udienza è scelto dall’atto e); l’invito al convenuto a costituirsi almeno 20 giorni p i a dell’udie za e l’avve ti e to che se si costituisce oltre i 20 giorni p i a dell’udie za su is e delle decadenze; 8) Sottoscrizione del procuratore(ossia firma del difensore) 3) Nullità Della Citazione Per studiare la nullità della citazione bisogna raggruppare i requisiti di contenuto-forma in 2 categorie: 

Elementi della vocatio in ius che consentono la chia ata i giudizio, l’i g esso del o ve uto(n. 1,2,7). T a la data della otifi a e la data dell’udie za devo o i te o e e al e o 90 giorni liberi(il termine a comparire è un elemento della vocatio in ius perché volto alla chiamata in giudizio del convenuto). L’eve tuale sa ato ia ope e à ex tunc



Ele e ti dell’editio actionis ossia e u iazio e, a ifestazio e dell’azio e, devo di e al o ve uto che cosa voglio e perché lo voglio(causa petendi, petitum). L’eve tuale sa ato ia ope e à ex nunc

NB Se manca la firma del difensore la citazione è inesistente ed insanabile Comporta mera irregolarità della citazione l’assenza degli elementi del diritto(principio iura novit curia), conclusioni(sono già contenute nel petitum),mezzi di prova e documenti(le posso articolare nel processo), nome del procuratore(perché si deduce dalla sottoscrizione).

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a Cura Di Gianmarco Scioscia 4) Nullità Della Citazione Per Un Vizio Della Vocatio In Ius Ex art 164, 1 cpc i vizi della citazione che comportano nullità per mancanza di un elemento che attiene alla vocatio in ius sono:    

Mancanza o incertezza assoluta del giudice o delle parti Ma a za della data dell’udie za di o pa izio e Assegnazione di un termine a comparire minore di quello minimo Ma a za dell’avve ti e to al convento che se non si costituisce almeno 20 giorni prima incorre in certe decadenze.

Il vizio è sanabile mediante: 

rinnovazione della citazione: l’atto si sa a edia te rinnovazione (ossia il giudice alla prima udienza, vede la nullità, vede che il convenuto non si è costituito e ordina la rinnovazione della citazione entro un termine perentorio pena estinzione)



costituzione del convenuto: perché il convenuto si costituisce nonostante il vizio della citazione. Se il convenuto non si è ostituito, l’atto non ha raggiunto il suo scopo e quindi è nullo.

la sanatoria avviene ex tunc (dalla data della notifica della prima citazione, pur nulla). 5) Nullità Della Citazione Per U Vizio Dell’ Editio Actionis i vizi della citazione che comportano nullità per mancanza di un elemento che attiene alla editio actionis sono la mancanza del petitum e della causa petendi. Il vizio è sanabile mediante:  

Rinnovazione. Se il convenuto non si è costituito, il giudice ordina la rinnovazione della citazione l’atto e dov à fa la da apo e e e uesta volta). Integrazione della citazione in un termine perentorio. Se il convenuto si è costituito, ma non conosce i motivi per cui è stato citato la sua costituzione non sana il vizio. Cioè anche se si costituisce non sa perché è stato citato. Il giudice o di e à all’atto e l’integrazione della citazione entro un termine perentorio. Se l’atto e deposita i a elle ia l’atto o te e te l’ele e to mancante, la nullità della citazione è sanata. Altrimenti si estingue.

la sanatoria avrà efficacia ex nunc(dalla data di notifica di rinnovazione della citazione rinnovata o dalla data dell’i teg azio e). 6) Termine a Comparire La data dell’udie za è s elta dall’attore. L’atto e può fissa e la data dell’udie za ua do vuole. “e il giudice quel giorno non ha udie za o è festa, l’udie za slitta al primo giorno utile in cui il giudice ha udienza. L’attore deve rispettare è il c.d. termine a comparire ossia tra la data della notifica della citazione (ossia la data in cui il convenuto viene a conoscenza della domanda) e la data dell’udie za, devono esserci almeno 90 giorni liberi. La violazione del termine a comparire è u ’alt a causa di nullità della citazione. 

Termine non libero: si tratta di un termine che viene calcolato escludendo dal computo il giorno iniziale.



Temine libero o pieno: si tratta di un termine che viene calcolato escludendo dal computo il giorno iniziale e quello finale: vanno invece tenuti in considerazione i giorni festivi. NB I termini sono liberi solo quando sono indicati come tali dal codice

7) Come si Notifica la Citazione La citazione va consegnata in doppia copia all’uffi iale giudizia io il uale o seg a al o ve uto u a delle copie dopo aver apposto(su entrambe) la relata di notifica,data e firma. Tale data è la data di notifica e da questa si producono gli effetti sostanziali e processuali della domanda. 2

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a Cura Di Gianmarco Scioscia NB la sentenza 477/02 la corte cost. sancisce che nel caso di attività da compiere a pena di decadenza, , la data a cui si deve guardare ai fi i dell’i pedi e to della decadenza non è quella del recapito al convenuto, ma è la consegna all’ufficiale giudiziario [questa regola vale solo per le decadenze e non per le prescrizioni] 8) Costituzio e dell’attore L'attore, entro 10 giorni dalla notificazione della citazione al convenuto deve costituirsi in giudizio depositando in cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro 10 giorni dall'ultima notificazione. 9) Costituzione del convenuto Il convenuto deve costituirsi almeno 20 giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di risposta con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione. La comparsa di risposta è il primo atto in cui il convenuto può versare proporre tutte le sue difese p e de do posizio e sui fatti posti dall’atto e a fo da e to della do a da, i di a e i ezzi di p ova e i documenti, formulare le conclusioni ossia le richieste. Con essa(a pena di decadenza)deve proporre le eventuali domande riconvenzionali, le eccezioni in senso stretto e la chiamata in causa del terzo. NB non parliamo di una comparsa di risposta qualsiasi, ma quella depositata almeno 20 giorni prima dell’udie za di o pa izio e. 10) Udienza Di Trattazione Art.183 Con la comparsa di risposta si o lude la fase dell’i t oduzio e ed inizia la sottofase della trattazione che si svolge in prima udienza(udienza di comparizione e trattazione della causa). A Tale udienza il giudice ve ifi a d’uffi io che il contraddittorio sia stato regolarmente instaurato. 

Se riscontra una irregolarità:il giudice fissa una nuova udienza per permettere la rinnovazione del contraddittorio. Alla nuova udienza se il difetto è sanato il giudice inizierà la trattazione, se non è sanato il processo si estingue.



Se non riscontra irregolarità: il giudice inizia a trattare la causa e richiede alle parti i chiarimenti e essa i sui fatti allegati ed i di a le uestio i ileva ili d’uffi io delle uali itie e oppo tu a la trattazione.

Alla stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto(es. reconventio reconventionis ovvero la do a da i o ve zio ale dell’atto e la ui esige za as e dalle difese del o ve uto . Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate. Si chiude la sottofase della trattazione e si ap e la sottofase dell’ist uzio e i se so st etto. 11) Fase dell’istruzio e i se so stretto La sottofase dell’ist uzio e i se so st etto è dedi ata alla formulazione ed alla formazione dei mezzi di prova ossia degli strumenti idonei a dimostrare che ciò che le parti narrano nel processo è vero. I mezzi di prova sono tipici ossia sono esattamente quelli previsti dalla legge.

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a Cura Di Gianmarco Scioscia 12) Le Prove I mezzi di prova sono strumenti tipici idonei a dimostrare la veridicità dei fatti allegati dalle parti. Possiamo distinguerle in base al modo di formazione in: 

Prove Precostituite: si formano prima e fuori del processo, devono solo essere prodotte in giudizio non essendo assoggettate ad alcun vaglio preventivo di ammissibilità.



Prove Costituende: si formano nel processo dinanzi al giudice, la loro formazione è soggetta ad un preventivo vaglio di ammissibilità. Il giudi e dispo à l’udie za pe l’a uisizio e di tali p ove solo se (in sequenza) la prova in oggetto è:  Ammissibile: non contraria ad alcun divieto di legge  Rilevante: pote ziale utilità ai fi i della de isio e, il giudi e della prova con ordinanza.

otive à l’eve tuale i ileva za

In base all’efficacia le prove si distinguono in: 

Prove legali: vincolano il giudice al suo risultato



Prove libere: non vincolano il giudice al risultato in quanto liberamente apprezzabili

13) Atto Pubblico L’atto pu li o è l’atto redatto dal pubblico ufficiale. E’ una prova legale che fa fede pubblica circa: la provenienza del documento dal pubblico ufficiale l’identità delle parti la data le dichiarazioni delle parti e tutti i fatti che il pubblico ufficiale attesta da lui compiuti o dinanzi a lui avvenuti La fede pubblica copre il fatto che è stata fatta una certa dichiarazione, ma non il fatto che la dichiarazione sia ve a. L’atto pu li o fa pie a p ova fi o a querela di falso. NB anche la relata di notifica in calce alla citazione è un atto pubblico, la itazio e è atto dell’avvo ato,ma la parte di relata in calce alla citazione è atto pubblico 14) Querela Di Falso La querela di falso è una azione costitutiva che mira ad estinguere l’effi a ia di fede pu Può essere proposta in:  

li a di un atto.

Via principale: quando non penda ancora alcuna causa tra le parti[si propone con citazione]; Via incidentale: ua do,all’i te o di u p o esso, u a delle pa ti p odu e l’atto pu li o o e prova a suo favore[si propone con dichiarazione da unirsi al verbale di udienza].

Essa deve essere proposta personalmente dalla parte indicando elementi e prove della falsità. C’è’ competenza esclusiva del tribunale in composizione collegiale ed è o ligato io l’i te ve to del PM. 

Se la causa pende dinanzi al giudice di pace, questi sospende la causa e la rimette dinanzi al tribunale, la causa principale continuerà poi dinanzi al giudice di pace.



Se la causa pende dinanzi al tribunale il giudice accantonerà il giudizio di merito, dedicandosi prima alla querela di falso.

Una volta proposta la querela di falso il giudice istruttore(con interpello)chiede alla parte che ha prodotto il documento se intende valersene in giudizio. 

Se la risposta è negativa, il documento non è utilizzabile in causa;



Se è affermativa, il giudice, che ritiene il documento rilevante, autorizza la presentazione della querela nella stessa udienza o in una successiva, ammette i mezzi istruttori che ritiene idonei e dispone i modi e termini della loro assunzione. E’ de isa o sentenza assoggettabile ai normali mezzi di impugnazione,quando questa passa in giudicato il processo di merito può riprendere. 4

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a Cura Di Gianmarco Scioscia 15) Scrittura Privata La scrittura privata è un qualunque atto sottoscritto da una delle parti. La scrittura privata fa piena prova(fino a querela di falso)solo della provenienza delle dichiarazioni da pa te di hi l’ha sottos itta. Tuttavia affinchè a uisis a l’effi a ia di p ova pie a la s ittu a p ivata deve esse e:   

Autenticata: firmata davanti al notaio che ha preventivamente identificato le parti. Riconosciuta espressamente Riconosciuta tacitamente

La parte contro cui è prodotta deve disconoscere la propria sottoscrizione nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione del documento. Una volta che la sottoscrizione è stata tempestivamente disconosciuta la parte che intende avvalersene deve promuove il subprocedimento chiamato istanza di verificazione volto a dimostrare la veridicità della sottoscrizione. Giudice competente è il giudice della causa di merito in cui la scrittura è prodotta. 16) Differenza Querela Di Falso Ed Istanza Di Verificazione 

Proponente  La querela di falso è proposta dalla parte contro cui il documento è prodotto. L’o e e di provare che l’atto è falso cade sulla parte contro cui è prodotto il documento.  La verificazione è proposta dalla parte che produce il documento e sempre quella parte che produce deve dimostrare con prove che è vera la firma della scrittura privata(la controparte si limita a disconoscere la firma).



Efficacia  La querela di falso mira ad estinguere l’effi a ia di prova piena dell’atto pu li o.  La verificazione mira a conferire alla scrittura privata l’effi a ia di p ova pie a.



Competenza  La querela di falso spetta alla competenza per materia del tribunale.  La verificazione invece spetta sempre al giudice della causa di merito.



Intervento del PM  Nella querela di falso è obbligatorio l’i te ve to del PM.  Nella verificazione no è p evisto l’i te ve to del PM.



Oggetto dell’o ere:  Nella querela di falso si tratta di stabilire che la firma è falsa.  Nella verificazione si tratta di stabilire che la firma è vera.

17) Prova Per Testimoni La testimonianza è la narrazione di fatti compiuta(nel corso del processo e con determinate forme)da soggetti diversi dalle parti. E’ u a prova libera e costituenda, ammessa su richiesta di parte mediante l’indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti sui quali ciascuna deve essere interrogata. A essa la p ova i sa à l’udie za pe l’assu zio e dei ezzi di prova. All’udie za il giudi e interroga il testimone sui fatti indicati(preventivamente) dalla parte ed il giudice può porre solo le domande utili a chiarire i fatti oggetto della prova. Il testimone viene intimato a comparire (almeno 7 giorni prima dell’udie za i ui dov à o pa i e dalla parte che lo ha richiesto con una semplice raccomandata. Se la parte non intima al testimone decade dal diritto. Il testimone non conosce le domande, ma riceve un atto in cui gli viene comunicato qual è la causa, quali sono le parti e quando e dove presentarsi. Se il teste non compare il giudice può dispo e l’accompagnamento coattivo e gli commina anche una pena pecuniaria. Il testimone è tenuto a dire la verità. Se il giudice istruttore ha il sospetto che il teste non stia dicendo la verità o il teste non vuole deporre manda il verbale della mancata deposizione al pm che ese ita l’azione penale. 5

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a Cura Di Gianmarco Scioscia 18) Limiti Soggettivi Ed Oggettivi Alla Prova Testimoniale I limiti alla prova per testimoni sono disciplinati dal codice civile mentre il modo di formazione e di deduzione della prova è nel cpc. I limiti sono: 

Oggettivi: attengono al fatto su cui vogliamo che deponga il testimone: 1. Non è ammessa la prova per testimoni dei contratti che hanno un valore rilevante. Tuttavia il giudice,valutate le circostanze, può discrezionalmente ammettere la prova testimoniale per un contratto dal valore rilevante. 2. Non è ammessa la prova per testimoni per i patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento che siano stati stipulati prima o contestualmente al documento. Tuttavia il codice prevede che in caso di patti aggiunti o contrari successivi alla produzione del documento il giudice potrà ammettere la prova per testimoni se vi è un principio di prova scritta dal quale possa ritenere verosimile la possibilità della modifica. 3. Non è ammessa la prova per testimoni per i contratti in cui è prevista la forma scritta ad probationem o ad substantiam, salvo che il contraente abbia perduto senza sua colpa il documento che gli forniva la prova oppure è stato ell’impossibilità morale o materiale di procurarsi la prova scritta.



Soggettivi: attengono alla persona del testimone. il testimone è un terzo che conosce i fatti di causa ma è estraneo sia alle parti in causa sia indifferente all’esisto della lite. Il coniuge, i parenti, gli affini possono deporre fermo restando che sarà il giudice a valutare di volta in volta l’a issi ilità. E’ u a p ova li e a ui di dis ezio al e te valuta ile dal giudi e. L’u i o limite soggettivo rimasto riguarda persone che hanno interesse nella causa deve essere una persona neutra ispetto all’esito della lite.

il testimone

19) Confessione E Cosa Si Intende Per Confessione Complessa (O Dichiarazioni Aggiunte Alla

Confessione) La confessione è una prova legale consistente nella dichiarazione di scienza con cui una parte ammette la verità di fatti che le sono sfavorevoli e che risultano, invece, favorevoli all'altra parte. Essa può essere: Giudiziale: resa oralmente davanti al giudice, si divide a sua volta in:  Spontanea: fatta liberamente dalla parte;  Provocata: una parte(e solo su istanza di parte)predispone formalmente, per articoli separati e specifici, una serie di domande e chiede all'altra parte di rispondere davanti al giudice(interrogatorio formale). La parte non è obbligata a dire la verità. La parte risponde personalmente e se decide di non rispondere o non costituirsi il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti ell’i te ogato io;  Complessa(o dichiarazioni aggiunte alla confessione) la confessione è accompagnata da ulteriori dichiarazioni tendenti a inficiare l'efficacia del fatto confessato ovvero a modificarne o a estinguerne gli effetti. Ove queste ultime non siano contestate, trova piena applicazione il principio dell'inscindibilità per il quale esse avranno efficacia di prova legale al pari della confessione cui si aggiungono Stragiudiziale: resa fuori dal giudizio, direttamente alla parte o al suo rappresentante, ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale. NB è prova legale solo se il giudizio verte su diritti disponibili degrada a prova libera in caso di diritti indisponibili(degrada a prova libera anche quando: non è resa da tutti i litisconsorti necessari,è contestata la confessione complessa;la confessione è resa ad un terzo estraneo,è contenuta in un testamento) 6

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a Cura Di Gianmarco Scioscia 20) Giuramento Dichiarazione mediante la quale una parte dichiara fatti a se favorevoli e sfavorevoli alla controparte. Distinguiamo in: 

Giuramento decisorio: u a pa te defe is e all’alt a il giuramento per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa; esso può essere deferito in ogni stato e grado del processo solo pe so al e te dalla pa te o da u suo p o u ato e spe iale . E’ u a prova legale costituenda che dovrà essere ammessa dal giudice in base alla sua rilevanza. Non è possibile deferire giuramento sui diritti indisponibili o su fatti aventi valore di fede pubblica (es. atto pubblico) limiti oggettivi. La parte a cui è deferito il giuramento decisorio può riferirlo a sua volta in segno inverso all’avve sa io. NB il sostituto processuale non può deferire o riferire giuramento, ma può prestarlo



Giuramento suppletorio: è deferito d’uffi io dal giudice per farne dipendere la decisione della causa nel caso in cui, in sede di decisione, egli ritenga che le prove non siano pienamente soddisfacenti o sufficiente per formare il suo convincimento(plenitema probazio).



Giuramento estimatorio: è una specie del giuramento suppletorio, poiché è utilizzato dal giudice per raggiungere un pieno convincimento sul valore di una cosa, quando sia impossibile determinarlo con altri mezzi. NB il giuramento suppletorio ed estimatorio non può essere riferito, il giudice sceglie a quale parte deferire giuramento.

21) Termini Perentori 30+30+20 Ex art. 183,6 cpc alla fi e dell’udie za di p i a o pa izio e e t attazio e su istanza di parte il giudice può concedere i seguenti termini perentori: 1) 30 giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte; 2) ulteriori 30 giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali(questo è il momento ultimo per produrre documenti e formulare istanze istruttorie); 3) ulteriori 20 giorni per le sole indicazioni di prova contraria(volte a dimostrare la falsità dei fatti dedotti dall’avve sa io . Quindi trascorsi questi 80 giorni il giudi e legge il fas i olo e valuta l’a issio e delle prove costituende, se le a ette fissa l’udie za per l’ assu zio e dei ezzi di prova ella uale a oglie l’i te ogato io formale,sente i testimoni e raccoglie il giuramento. Se non ’è i hiesta dei te i i le p ove va o a ti olate e t o l’udie za di prima comparizione. Co l’esau i e to dei ezzi di p ova il giudi e passe à alla fase della riserva in decisione. 22) Fase Della Decisione Finita la fase dell’ist uzio e il giudi e ist utto e rimette le parti al collegio per la decisione ex art.50bis cpc o riserva la causa per la decisione da parte sua come giudice monocratico. Il giudice invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio stesso, nei limiti di uelle fo ulate egli atti i t oduttivi o ell’udie za di comparizione e trattazione Le comparse conclusionali debbono essere depositate in cancelleria entro il termine perentorio di 60 giorni dalla rimessione della causa al collegio e le memorie di replica entro i 20 giorni successivi(ai 60) Il deposito costituisce una facoltà delle parti e non un obbligo: il mancato deposito di tali atti non comporta alcuna conseguenza. Il giudice ha 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica per depositare la sentenza. 7

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a Cura Di Gianmarco Scioscia 23) Decisione a seguito di trattazione orale Pronuncia prevista per il solo tribunale a composizione monocratica. Il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o(su istanza di parte)in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria. NB uesta è l’u i a ipotesi i

ui i può esse e u ’alt a udie za dopo le o lusio i

24) Casi in cui si passa dalla fase della trattazione direttamente alla riserva in decisone Ex art 187 cpc Il giudice istruttore(se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova) rimette le parti davanti al collegio non è obbligatorio presentare le conclusioni. Può rimettere le parti al collegio affinché sia decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare, solo quando la decisione di essa può definire il giudizio. Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali, ma può anche disporre che siano decise unitamente al merito. Le questioni si possono dividere in:  

Questioni preliminari di merito:attengono al rapporto voluto in giudizio Questioni pregiudiziali di rito:attengono al processo

25) Sentenze Definitive/Non Definitive La sentenza è definitiva quando il giudice chiude il processo decidendo totalmente il merito. La sentenza è non definitiva quando rigetta o accoglie questioni di merito avente carattere preliminare decidendo parzialmente nel merito. Possono avere ad oggetto questioni o domande(es. condanna generica;domanda di accertamento incidentale). 26) Impugnazioni Delle Sentenza Non Definitive avverso la sentenza non definitiva la parte soccombente può fare: 

Appello immediato entro 6 mesi dal deposito/pubblicazione della sentenza non definitiva o entro 30 giorni dalla notifica.



Riserva di appello consistente in una dichiarazione(fatta in udienza o con atto notificato alla controparte)di riservarsi l’i pug azio e della sentenza non definitiva qualora la definitiva vada male la riserva di appello è uno strumento che permette di non far passare in giudicato la sentenza non definitiva. Contro la sentenza non definitiva l'appello può essere differito(in quanto può essere anche immediato)qualora il soccombente ne faccia richiesta(a pena di decadenza), entro il termine per appellare ma non oltre la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva la sentenza .

27) Differenza Rito Ordinario E Rito Del Lavoro  Termine minimo a comparire  Citazione/ricorso  Articolazione prove  Intervento del terzo (rito ordinario fino alla precisazione delle conclusioni, rito del lavoro 10 giorni prima della prima udienza di comparizione)  riconvenzionale  Costituzione convenuto 8

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a Cura Di Gianmarco Scioscia 28) I Mezzi Di Impugnazione Sono uno strumento volto a criticare una sentenza che si rivolge ad un giudice di grado superiore. Sono classificabili in: 



Impugnazioni ordinarie: proponibili finchè la sentenza non è passata in giudicato; sono:  regolamento di competenza  appello  ricorso in cassazione  revocazione ex art 395 cpc n. 4,5 Impugnazioni straordinarie:sono proponibili anche quando la sentenza è passata in giudicato; sono:  opposizione di terzo  revocazione ex art 395 cpc n. 1,2,3,6

Per essere più precisi le impugnazioni ordinarie so o soggette a u termine a decorrenza fissa , le impugnazioni straordinarie sono soggette ad un termine a decorrenza mobile . 29) Impugnazioni ordinarie Sono soggette a un termine a decorrenza fissa; il termine può essere:  

Lungo: 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza Breve: 30 giorni dalla notificazione della sentenza alla controparte

NB la notificazione serve ad abbreviare il termine lungo e non ad allungarlo quindi se la sentenza è notificata il giorno in cui scadono i 6 mesi, il termine di 6 mesi non si allunga di ulteriori 30 giorni, ma quel giorno stesso la sentenza passerà in giudicato(i 6 mesi sono il termine massimo). 30) Condizioni Dell'impugnazione Le o dizio i dell’i pug azio e so o il iflesso delle o dizio i dell’azio e: 

Interesse ad impugnare: è dato dalla soccombenza pratica ovvero un pregiudizio materiale che una parte ha ricevuto dalla sentenza. Essa può essere reciproca.



Legittimazione ad impugnare: è data dall’ave emanata la sentenza impugnata.



Compatibilità del rimedio: è data dall’ave s elto u a impugnazione compatibile e congruente con il tipo di provvedimento giudiziale emanato che si vuole impugnare.

ivestito la qualità di parte nel grado in cui è stata

31) Cause Scindibili E Inscindibili(complessità soggettiva) Se nel giudizio di impugnazione manca una parte presente nel grado precedente bisogna distinguere: 

Cause scindibili: è il caso di litisconsorzio facoltativo. In tal caso il giudice verifica che la parte pretermessa nell'atto di impugnazione sia ancora in termine per impugnare:  se la parte pretermessa non è più in termine per impugnare resterà fuori dal giudizio per sempre;  se la parte pretermessa è ancora in termine per impugnare, il giudice ordinerà alle parti presenti di notificare l’i pug azio e al pretermesso. Se le parti non notificano l'impugnazione il processo resta sospeso fino alla decorrenza del termine per impugnare della parte pretermessa.



Cause inscindibili o dipendenti:è il caso di litisconsorzio necessario o unitario. In tal caso il giudi e o di a l’integrazione del contraddittorio in un termine perentorio, se non è i teg ato l’i pug azio e è inammissibile.

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a Cura Di Gianmarco Scioscia 32) Qual È La Differenza Tra Integrare Il Contraddittorio E Notificare L'impugnazione?  Integrare il contraddittorio significa notificare al pretermesso un atto contenete la vocatio in ius e che gli fa acquisire lo status di parte. Se il contraddittorio non è integrato l’i pug azio e è inammissibile. 

Notificare l’i pug azio e:significa notificare al pretermesso u atto o te ete l’i pug azio e. Il pretermesso se vuole acquisire lo status di parte deve costituirsi.

33) Complessità oggettiva del processo di impugnazione Nel grado sono compresenti più impugnazioni incrociate ovvero più impugnazioni contro la stessa sentenza devono convergere nello stesso processo. Ciò è possi ile g azie all’istituto delle impugnazioni incidentali. 

Impugnazione principale: è uella p oposta pe p i a, ossia l’i pug azio e notificata prima delle altre(si propone con citazione).



Impugnazioni incidentali: sono le impugnazioni successive alla prima, le quali devono essere p oposte ello stesso p o esso i stau ato o l’i pug azio e p i ipale(si propone nella comparsa di risposta depositata almeno 20 giorni prima dell’udie za).

NB il criterio distintivo tra impugnazione principale e impugnazione incidentale è meramente cronologico. 34) Impugnazioni Incidentali Tardive/Tempestive  Impugnazione incidentale tempestiva: è fatta nel termine breve o lungo per impugnare. E’ completamente svincolata dall’i pug azio e p i ipale. 

Impugnazione incidentale tardiva: è fatta oltre il termine breve o lungo per impugnare, ma non va mai fatta oltre il termine utile di costituzione nel grado(non olt e i gio i p i a dell’udie za a pena inammissibilità. Devono essere rispettate delle condizioni:  soccombenza ripartita  almeno una delle parti impugni nel termine E’ parzialmente vincolata all’i pug azio e p i ipale i fatti:  Se l’i pug azio e pri cipale è ammissibile e procedibile ossia non ha vizi in rito, il giudice la esaminerà nel merito respingendola o accogliendola, ma dovrà sempre esaminare ed a oglie e eve tual e te l’i ide tale ta diva(nulla importa se la principale viene rigettata, la incidentale tardiva dovrà essere esaminata).  Se impugnazione principale è inammissibile o improcedibile, l’impugnazione incidentale tardiva perde ogni efficacia.

NB Nel processo a più parti in caso di cause scindibili non è possibile ammettere impugnazioni incidentali tardive in quanto è ammissibile che vi siano giudicati con contenuto diverso di gradi diversi(per la parte di causa scindibile che non impugna nei termini la sentenza di primo grado passa in giudicato) Nel caso in cui le parti(inconsapevolmente) impugnino contemporaneamente in via principale una sentenza dinanzi allo stesso ufficio giudiziario le cause vanno riunite dinanzi al giudice adito per primo(il giudice che ha il numero di iscrizione al ruolo più piccolo). Se non si accorgono della contemporanea presenza delle 2 impugnazioni la decisione della prima decisione rende improcedibile la seconda. Se il giudice della seconda causa non viene a saperlo, la sua sentenza spazzerà via la prima NB non va confuso con la litispendenza che riguarda contemporanea pendenza di 2 cause dinanzi ad uffici giudiziari diversi

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a Cura Di Gianmarco Scioscia 35) Acquiescenza Accettazione espressa o tacita della sentenza, essa può essere:  Espressa  Tacita: comportamenti concludenti della parte incompatibili con la volontà di impugnare  Parziale o qualificata: la parte impugna solo parzialmente la sentenza 36) Effetto Espansivo Interno Ed Esterno Effetto espansivo interno: la riforma o la cassazione parziale della sentenza travolgono non solo la parte espressamente impugnata , ma anche le questioni che dipendono da essa[sui capi non impugnati privi di rapporto di dipendenza scende il giudicato]. Effetto espansivo esterno: gli effetti dell’a ogli e to dell’i pug azio e si estendono anche ad atti e provvedimenti esterni che sono dipendenti dalla sentenza riformata o cassata(es. la sentenza che libera la pa te da u paga e to fa ade e tutto l’eve tuale p o esso di ese uzio e . 37) Inammissibilità Ed Improcedibilità dell’appello L’appello può avere dei vizi di rito; essi sono:  Inammissibilità: l’i pug azio e as e già viziata ovve o quando:  manca una delle sue condizioni(interesse ad impugnare,legittimità ad impugnare, compatibilità del rimedio)  l’i pug azio e è p oposta fuori termine  la parte ha prestato acquiescenza alla sentenza  le parti non hanno integrato il contraddittorio a seguito dell’o di e del giudi e elle ause inscindibili o dipendenti  Non ha una ragionevole probabilità di essere accolta. Questo caso non opera quando: l’appello è proposto relativamente a una delle cause in cui il PM deve intervenire ad ese ita e l’azio e civile l’appello è p oposto pe u p o edi e to so a io di cognizione NB l’i pug azio e i a issi ile non è mai riproponibile giudicato per effetto della dichiarazione di inammissibilità 

Improcedibilità: l’i pug azio e as e a improcedibilità sono:

la sentenza impugnata passa in

issi ile, ma sopraggiunge un vizio funzionale. I casi di

 mancata tempestiva costituzione dell'appellante: l’appella te otifi a la itazio e, si ostituis e ovve o o ette l’is izio e al uolo della causa;

a o

 mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza: in tal caso, il giudice è tenuto a disporre un rinvio della causa ad udienza successiva, ma se anche in tale occasione l'appellante non compare, potrà dichiarare improcedibile l'appello. NB l’i p o edi ilità dell’appello o su a il pote e di i pug azio e passa in giudicato per effetto della dichiarazione di improcedibilità

la se te za i pug ata

38) Appello L’appello è un mezzo di impugnazione ordinario a critica libera con effetto rescissorio delle sentenze di primo grado. Il giudice competente sull’appello i aso di se te za di p i o g ado del: giudice di pace è il tribunale del circondario dove ha sede il giudice di pace tribunale è la corte d’appello del distretto dove ha sede il tribunale Si propone con citazione(entro il termine breve o lungo dalla notificazione o pubblicazione della sentenza) o te e te tutti gli ele e ti della itazio e di p i o g ado più l’esposizione sommaria dei fatti di causa ed i motivi specifici dell’i pug azio e. 11

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a Cura Di Gianmarco Scioscia L’appella te dopo ave otifi ato la itazio e all’appellato deve costituirsi entro 10 giorni, l’appellato se intende costituirsi deve farlo con la comparsa di risposta o 20 giorni prima la data della prima udienza o all’udie za stessa. L’appellato non può proporre: nuove domande eccezioni in senso stretto riconvenzionali nuove prove L’u i a osa he l’appellato può fa e è l'appello incidentale. L’appellato he voglia p opo e appello incidentale deve proporlo(a pena di decadenza) nella comparsa di risposta con cui si costituisce almeno 20 gio i p i a della data dell’udie za[la comparsa di risposta va notificata alla controparte]. Quindi l'unica attività da cui decade, se non si costituisce almeno 20 giorni prima, è l'appello incidentale. In tal caso la comparsa di risposta avrà un duplice contenuto sia di isposta all’appello principale sia di attacco alla sentenza nella parte in cui gli ha dato torto il giudizio d'appello (non essendovi normalmente una fase istruttoria) si svolge in un'unica udienza dove le parti preciseranno le conclusioni e si andrà in decisione con la particolarità che se il giudice d'appello è:  il tribunale la trattazione dell'appello verrà fatta in composizione monocratica;  la corte d'appello l'appello sarà deciso da un collegio di 3 giudici; Il giudi e dell’appello i p i a udienza provvede, su istanza di parte(quando sussistono gravi e fondati motivi)alla sospensione dell’efficacia esecutiva o l’esecuzio e della se te za i pug ata. La sospensione è proposta o l’appello p i ipale o uello i ide tale. Per valutarne i motivi il giudice: valuta che l'appello abbia "buone probabilità di successo" (l'istanza va Inserita nell'appello in modo tale da permettere la giudice di valutare ciò); valuta "la situazione patrimoniale e la solvibilità dell'appellato" in quanto in caso di vittoria nell'appello, se l'appellato è  solvente non avrà alcun problema nel ripetere quanto ricevuto alla luce della sentenza di primo grado, quindi non sospende.  insolvente potrà avere dei problemi nel ripetere quanto ricevuto alla luce della sentenza di primo grado, quindi è necessario sospendere. Esaurita questa attività il giudice invita le parti a precisare le conclusioni , scambio delle conclusionali e memorie di replica, la sentenza dovrà essere depositata entro 60 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica. l'appello è un mezzo rescissorio,ma vi sono delle eccezioni tassativamente previste in cui la nullità è talmente grave che fa si che il giudice d'appello svolga non solo una funzione rescissoria, ma anche una rescindente ovvero annulla la sentenza e la rimette al giudice di primo grado, che dovrà trattare nuovamente la causa. Questa regola eccezionale riguarda i casi agli art. 353 e 354: 



Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione ex art 353 cpc il giudice di appello(se riforma la sentenza di primo grado riconoscendo sussistente la giurisdizione che era stata negata dal primo giudice) rimanda le parti davanti al primo giudice per la rinnovazione del procedimento. Le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di 3 mesi dalla notificazione della sentenza. Rimessione al primo giudice per altri motivi ex art 354 cpc  Quando era nulla la notificazione della citazione di primo grado e il convenuto non si è costituito;  Il giudice d'appello si accorge che il contraddittorio sin dall'inizio (cioè dal primo grado) non è integro cioè quando è stato pretermesso un litisconsorte necessario in primo grado; 12

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a Cura Di Gianmarco Scioscia  Quando è stato estromesso erroneamente dal giudizio di primo grado un soggetto che vi doveva essere presente;  Quando la sentenza è affetta dal difetto di sottoscrizione;  Quando il giudice di primo grado ha dichiarato estinto il processo per una causa che non si è verificata e ciò è stato accertato in appello; le sentenze del giudice d'appello sono impugnabili con ricorso per cassazione. L’estinzione del processo di impugnazione fa passare in giudicato la sentenza impugnata salvo che(nel corso del processo e prima dell’estinzione)ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati el p o esso esti to. E’ il aso delle sentenze non definitive he a seguito dell’esti zio e del p o esso acquistano efficacia di cosa giudicata. 39) Ricorso In Cassazione E’ una impugnazione ordinaria che può essere proposta con ricorso contro le sentenze di appello o di unico grado (non è possibile impugnare con esso le sentenze di primo grado,salvo accordo tra le parti) entro 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza o entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. E’ u rimedio a critica vincolata in quanto il codice ex art. 360 cpc predetermina i motivi per cui si può proporre. Si possono far valere soltanto errori nello svolgimento del giudizio (errores in procedendo) o errori ell’applicazio e delle norme di diritto sostanziale (errores in iudicando) e non la generica ingiustizia della sentenza. E’ i olt e u rimedio rescindente in quanto la corte annulla la sentenza e rinvia tutto al giudice competente del grado inferiore(giudice del rinvio); In via eccezionale, se non sono necessari ulteriori accertamenti, la Cassazione può effettuare direttamente anche il giudizio rescissorio(senza rinvio). Non ha effetto sospensivo della se te za i pug ata. “e, pe ò, dall’ese uzione della sentenza può derivare un danno grave e irreparabile, l’art. 373 cpc consente(al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata col ricorso per cassazione) su istanza di parte, di disporre con ordinanza non impugnabile he l’ese uzio e sia sospesa o che sia data congrua cauzione. 40) Motivi Del Ricorso In Cassazione ricorso può essere presentato (art. 360 cpc): 1) per motivi attinenti alla giurisdizione; 2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza; 3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro. Sono i c.d. errores in iudicando, ossia gli e o i o siste ti ell’e o ea appli azio e della legge che disciplina la fattispecie oggetto del giudizio; 4) per nullità della sentenza o del procedimento; 5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. I vizi indicati dai n. 1, 2, 4 e 5 sono i c.d. errores in procedendo, consistenti ell’e o ea appli azio e della legge processuale. 41) Procedimento Del Ricorso In Cassazione Può essere proposto con ricorso(a differenza della citazione non o tie e la data dell’udie za o t o le sentenze di appello o di unico grado entro 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza o entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza alla controparte. Il ricorso notificato deve essere poi depositato presso la cancelleria della corte di cassazione(a pena di improcedibilità)entro 20 giorni dall'ultima notifica alle parti contro il quale è proposto.

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a Cura Di Gianmarco Scioscia Esso deve contenere:      

l’i di azio e delle pa ti; l’i di azio e della se te za o de isio e i pug ata; l’esposizio e so a ia dei fatti della ausa; i otivi pe i uali si hiede la assazio e, o l’i di azione delle norme di diritto su cui si fondano; l’i di azio e della p o u a, se o fe ita o atto sepa ato e, el aso di a issio e al g atuito patrocinio, del relativo decreto; la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.

E sottoscritto(a pena di inammissibilità)da un avvocato iscritto nell’albo dei patrocinanti in Cassazione, munito di procura speciale. La parte contro la quale il ricorso è diretto: 

se intende contraddire deve farlo mediante controricorso, da notificarsi al ricorrente entro 20 giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso gio i dall’ulti a otifi a alle parti contro quale è proposto; quindi 20+20). Il controricorso è depositato nella cancelleria della Corte entro 20 giorni dalla notificazione con gli atti e i documenti e con la procura speciale, se conferita con atto separato;



deve proporre(con il controricorso) l’eve tuale ricorso incidentale contro la stessa sentenza(a quel punto ricorrente principale potrà a sua volta notificare un controricorso per contestare il ricorso incidentale). NB con il controricorso si chiede il rigetto del ricorso principale e nello stesso si mette anche il ricorso incidentale con cui si richiede la riforma della parte a sé sfavorevole

Il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e con i fascicoli delle parti e lo porta al presidente della Cassazione, il quale si chiama primo presidente. Nel 2009 è stato introdotto un esame preliminare del ri o so teso a ve ifi a e l’a inammissibile quando:

issi ilità. Il i o so è



il giudice di appello nel decidere la causa si è allineato alla giurisprudenza della cassazione (per rendere il ricorso ammissibile all'avvocato non sarà sufficiente dedurre la violazione ma dovrà anche spiegare perché la Cassazione secondo lui debba cambiare idea);



è manifestamente infondata la censura relativa ad una violazione dei principi regolatori del giusto processo l’avvo ato dovrà dimostrare che vi è stata).

La sussistenza di queste due condizioni di ammissibilità è valutata dalla Sezio e filtro , che ove ritiene che non sussistano dichiara immediatamente la inammissibilità del ricorso. Se, invece, il ricorso supera il vaglio di ammissibilità della sezione filtro, il fascicolo viene portato al Primo Presidente, il quale decide di assegnare la causa alle sezioni unite o alle sezioni semplici della Corte di Cassazione, fissa l’udie za e nomina il relatore. Dell'udienza viene data comunicazione all'avvocato del ricorrente e(se c'è) all'avvocato del resistente. Sia il ricorrente sia il resistente fino a 5 giorni prima dell'udienza possono presentare delle memorie. E' possibile per la parte totalmente vittoriosa nel merito proporre un ricorso incidentale condizionato, con cui vengono fatte valere questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito in cui sia rimasto soccombente. La stessa situazione si ha quando la parte abbia visto l'omesso esame di una questione da lui sollevata per assorbimento. Questo tipo di impugnazione è condizionato naturalmente all'accoglimento del ricorso principale.

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a Cura Di Gianmarco Scioscia Il giorno dell'udienza, prima il relatore espone i fatti di causa, poi parlano gli avvocati. Dopo gli avvocati delle parti, parla il pubblico ministero (procuratore generale presso la corte di cassazione) il quale espone oralmente le sue conclusioni motivate, dicendo secondo lui come andrebbe decisa la causa. la Corte si ritira in camera di consiglio e delibera la sentenza (per decidere e la votazione avviene dal giovane al più anziano, questo perché il più giovane non deve essere condizionato dall'idea espressa dal più anziano). NB Il pubblico ministero non partecipa alla decisione, dato che le sue conclusioni sono obbligatorie ma non vincolanti. 42) In quali casi la Cassazione pronuncia a Sezioni unite? La Cassazione pronuncia a Sezioni Unite quando:  il ricorso è stato proposto per motivi di giurisdizione (n.1 art.360), ma solamente se si tratta di una questione nuova, perché se si sono già pronunciate le sezioni unite sullo stesso problema, il ricorso basato sui motivi di giurisdizione può essere assegnato alle sezioni semplici.  c'è un contrasto tra due sezioni semplici sulla uestio e pe ga a ti e l’u ifo osservanza);

ità e la o etta

 la questione sollevata dal ricorso presenta una particolare importanza perché si riflette su una serie notevole di casi.  le sezioni unite si sono già pronunciate ma la sezione semplice ritiene di non potersi uniformare a quel principio.  è la parte, il PM o il collegio a chiedere al Presidente di mandare la questione alle sezioni unite. Esempio: viene sollevata una questione in materia di interessi bancari, perché la banca ha calcolato gli i te essi sugli i te essi i diffo ità della egola sull’a ato is o. I uesto aso, sapere come la pensa la cassazione lo stanno aspettando decine di migliaia di correntisti in tutta Italia, perché si tratta di una questione di particolare importanza, e quindi il presidente della corte di cassazione decide di farla decidere nel massimo consesso della cassazione. L' assegnazione alle sezioni semplici avviene di regola da parte del Primo Presidente. La parte può fare istanza al primo presidente fino a 10 giorni prima dell'udienza. La stessa facoltà è data in udienza al pubblico ministero oppure al collegio d'ufficio, che possono rimandare la questione al Primo Presidente affinché valuti la possibilità di mandarla alle sezioni unite. 43) Ricorso di cassazio e ell’i teresse della legge in virtù del quale assume rilevanza la figura del PM (procuratore generale presso la Cassazione). Emblematico è l’art 6 cpc se o do ui Quando le parti non vogliono proporre ricorso (per Cassazione) o vi rinunciano, il PM può chiedere alla Cassazio e che ve ga e u ciato ell’i teresse della legge il principio di diritto al quale il giudice deve attenersi . La richiesta del procuratore generale è rivolta al primo presidente, il quale può disporre che la Corte si pronunci a sezioni unite se ritiene che la questione è di particolare importanza. La pronuncia della Corte non ha effetto sul provvedimento del giudice di merito. Du

ue, pa lia o di i o so ell’i te esse della legge i

ua to:

 è chiesto dal PM verso la Corte di Cassazione  è chiesto affinché la Corte pronunci un principio di diritto sulla questione in oggetto, che (secondo il PM) è di fo da e tale i po ta za ell’i te esse della legge e non ell’i te esse della pa te he ha deciso di non proporre ricorso per Cassazione o vi ha rinunciato  il principio di diritto enucleato dalla Corte di Cassazione non avrà effetto sul provvedimento di 2° g ado p o u iato dal giudi e d’appello ei o f o ti della pa te he ha de iso di o p opo e ricorso per Cassazione (perché è passata in giudicato la sentenza di 2° grado).  Infine il PM non propone u i o so, o i pug a la se te za d’appello ma chiede alla corte di assazio e he si p o u i e a e te ell’i te esse della legge. 15

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a Cura Di Gianmarco Scioscia 44) Cassazione Con E Senza Rinvio La cassazione della sentenza può essere:  Senza rinvio quando il processo non può proseguire. 

Con rinvio quando il processo prosegue innanzi al giudice di rinvio al fine di ottenere una pronuncia sul merito che sostituisce la sentenza cassata con una nuova sentenza.

Nel caso di Cassazione senza rinvio, il processo termina. E sono tutti casi in cui nulla passa in giudicato. Perchè nulla avrebbe dovuto essere pronunciato fin dal primo grado. Sono 3 i casi di Cassazione senza rinvio:   



Se la Cassazione accoglie il ricorso per un profilo di giurisdizione(es. difetto assoluto di giurisdizione); Quando la causa non poteva essere proposta; Accoglie il ricorso e non sono necessari nuovi accertamenti di fatto. Perciò cassa ma non rinvia perché decide nel merito(solo nel caso ex art 360 n. 3) Il processo non poteva essere proseguito, in tutti i casi di improponibilità o di improcedibilità della domanda. NB con la differenza che quando è  improponibile siamo certi che nulla passa in giudicato.  improseguibile se il vizio si è verificato in primo grado nulla passa in giudicato. Se si è verificato in appello, passa in giudicato la sentenza di primo grado

45) Cassazione Con Rinvio La cassazione cassa con rinvio in qualunque modo accolga il ricorso. Cioè rimette la causa di regola ad un giudice diverso ma di pari grado a quello che ha pronunciato la sentenza cassata(salvo i casi ex art 353 ed 354 cpc), intendendo per diverso anche lo stesso ufficio giudiziario purchè in composizione diversa. Il giudice del rinvio dovrà necessariamente uniformarsi alla massima sancita dalla sentenza della corte per risolvere quella specifica causa. Se non si uniforma le parti possono riproporre il ricorso in cassazione(se non lo fanno passa in giudicato la sentenza del giudice di rinvio). il rinvio può essere di 2 tipi: Proprio (o prosecutorio) si ha quando:  per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;  omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, può essere fatta da ciascuna delle parti non oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione(pena estinzione).La riassunzione si fa con citazione, la quale è notificata personalmente. La riassunzione della causa deve avvenire dinanzi al giudice indicato dalla Corte: si tratta di competenza funzionale e inderogabile come tale non contestabile dalle parti né declinabile dal giudice cui la causa è stata rinviata. Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata indipendentemente da chi riassume(Ciò significa che le parti non possono ampliare il thema decidendum e che esse sono soggette alle preclusioni e decadenze già verificatesi nel giudizio in cui è stata adottata la sentenza cassata). Possono essere fatte solo quelle allegazioni e quelle richieste di prova la cui necessità sorge dalla sentenza di cassazione. NB il giudice del rinvio proprio deve essere diverso da quello che ha emanato la sentenza cassata perché il procedimento era perfettamente valido, ma viziato nella motivazione o nel contenuto della sentenza(error in iudicando). 16

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a Cura Di Gianmarco Scioscia Improprio(o restitutorio): la cassazione avviene per un error in procedendo. E’ u rimettere al giudice affinché rifaccia l’i te o grado depurato del vizio(e non solo la sentenza come nel proprio). Non tutte le regole del rinvio proprio si applicano al rinvio improprio. Il rinvio improprio essendo una ripetizione del grado(di egola l’appello) valgono le regole del grado in cui siamo rinviati:  Se siamo rinviati in appello, valgono le regole del giudizio di appello .  Se siamo rinviati in primo grado, valgono le regole del giudizio di primo grado. Es. la Corte di cassazione si accorge che mancava un litisconsorte necessario fin dal primo grado e rinvia tutto in primo grado. NB Il giudice del rinvio improprio può essere anche lo stesso giudice che ha emanato la sentenza cassata perché vi è un error in procedendo. Quel giudice dovrà ripetere le attività viziate e poi decidere nuovamente nel merito. La sentenza del giudice di rinvio può anche avere lo stesso contenuto della sentenza cassata, perché non era sbagliata nel merito ma ’e a u e o e el ito. 46) Riserva Di Ricorso In Cassazione In Cassazione bisogna fare una distinzione tra le sentenze non definitive: 1) sentenze non definitive sulla giurisdizione 2) sentenze non definitive su questioni pregiudiziali di rito e su questioni preliminari di merito 3) sentenze non definitive sulla parte del merito Tra il . e e il . 



’è u a differenza di oggetto perché:

le sentenze non definitive di ui ai . / ha o ad oggetto u a questione di giu isdizio e, pregiudiziali di rito o preliminari di merito) cioè si tratta di sentenze che decidono di questioni insorte senza definire neppure parzialmente il giudizio; senza toccare il merito. le sentenze non definitive di ui al . ha ad oggetto u a domanda u a pa te del e ito . “i tratta di sentenze non definitive con le quali il giudice si pronuncia su una parte della domanda(tocca il merito).

NB: Questa differenza di oggetto non esiste per le sentenze non definitive di 1° grado; lì il regime da applicare è unico, non ci sono variazioni così come invece adesso vedremo per le sentenze non definitive di 2° grado. Le sentenze non definitive in appello su domande hanno lo stesso regime delle sentenze non definitive in 1° grado; cioè la parte soccombente può proporre:  

Ricorso per Cassazione immediato (nel termine breve o lungo previsto). Riserva di ricorso per Cassazione (da proporre nel termine breve o lungo ma mai oltre la 1° udienza dinanzi al giudice istruttore).

NB se il so o e te o p opo e passa in giudicato.

l’u o

l’alt o i o so, la se te za o defi itiva di ° g ado

47) Le Sentenze Della Corte Di Cassazione Sono Impugnabili Con La Revocazione? Si, è possibile impugnare le sentenze della Corte di cassazione con revocazione, ma dobbiamo distinguere: 

Per quanto riguarda le sentenze non di merito della Corte di Cassazione la revocazione può essere proposta soltanto per errore di fatto ex art 395 n.4 cpc nel termine di 60 giorni dalla notificazione della sentenza(o 6 mesi dalla pubblicazione della stessa). La corte decide con ordinanza se la ritiene ammissibile; con sentenza emessa in pubblica udienza negli altri casi.



Per quanto riguarda le sentenze di merito della Corte di Cassazione può essere proposta revocazione straordinaria ex art 395 n. 1,2,3,6 cpc (può anche essere proposta opposizione di terzo). 17

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a Cura Di Gianmarco Scioscia 48) La Differenza La Riserva Di Appello E Riserva Di Ricorso Per Cassazione? La differenza riguarda le sentenze non definitive su questioni pe h uest’ulti e he de ido o di questioni insorte senza definire neppure parzialmente il giudizio) non sono immediatamente impugnabili. Al soccombente è data la facoltà di proporre solo ricorso per Cassazione differito, ma esse do l’u i a s elta non ’è isog o di fa e la ise va di i o so pe Cassazio e. 49) Revocazione La revocazione è u ezzo d’i pug azio e he i a ad otte e e u a nuova valutazione della controversia da parte dello stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata(salvo per i motivi ex art 395 n.6), in presenza di circostanze non valutate o non correttamente valutate al momento della decisione. Oggetto di revocazione possono essere non solo le sentenze ma anche altri provvedimenti aventi un contenuto decisorio(es. decreto ingiuntivo). La revocazione è un mezzo di impugnazione a critica vincolata, essendo ammissibile solo per i motivi tassativamente indicati dalla legge. Essa può essere: 

Ordinaria, la cui proponibilità impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata sono i casi ex art 395 n. 4,5 cpc . Sono vizi che si deducono dalla lettura della sentenza. Ordinaria perché ha un termine a decorrenza fissa(6 mesi dalla pubblicazione o 30 giorni dalla notificazione).



Straordinaria, quando è proponibile anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, e sono i casi ex art 395 n. 1,2,3 e 6 cpc. Straordinaria perché ha un termine a decorrenza mobile(30 giorni dalla scoperta del vizio).

l’art 395 cpc(motivi di revocazione)sancisce che le se te ze p o u iate i g ado d’appello o i u u i o grado possono essere impugnate per revocazione se: [1] la se te za è l’effetto del dolo di una delle parti in danno dell’alt a; [2] la sentenza è basata su prove poi riconosciute o dichiarate false dopo la sentenza; [3] dopo la sentenza sono stati scoperti uno o più documenti decisivi, non proposti prima per causa di fo za aggio e o pe fatto dell’avve sa io; [4] la sentenza è effetto di errore di fatto risultante poi da atti e documenti della causa; [5] la sentenza è contraria ad altre avente autorità di cosa giudicata tra le stesse parti; [6] la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza penale passata in giudicato. Il provvedimento si svolge con una fase rescindente, i ui si valuta l’esiste za o e o del otivo di revocazione, e una fase rescissoria in cui si decide il merito della causa e che si conclude con una sentenza contro la quale sono esperibili gli stessi mezzi di impugnazione cui era assoggettata la sentenza impugnata ad eccezione della revocazione medesima. NB ’è incompatibilità tra revocazione e appello, pe h l’appello è u ricomprende tutti i motivi della revocazione. Tuttavia va specificato che:  

rimedio a critica libera e

Le sentenze di primo grado non sono soggette a revocazione finché pe de il te i e pe l’appello. Le sentenze di primo grado passate in giudicato possono essere soggette a revocazione straordinaria.

La revocazione si propone con citazione al giudice che ha emanato la sentenza e si seguono le regole proprie di quel grado. La citazione deve indicare(pena di inammissibilità):    

il motivo della revocazione Le prove relative alla dimostrazione dei fatti di cui ai n. 1-2-3 e dell’a t 9 La data della s ope ta e dell’a e ta e to del dolo o della falsità o del e upe o dei do u e ti. sottoscrizione di un difensore munito di procura speciale. 18

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Quando si propone revocazione è possibile ottenere la sospe sio e dell’efficacia esecutiva della sentenza per evita e gli effetti p egiudizievoli di u ’eve tuale ese uzio e. L’ista za può essere proposta sia con la citazione sia con un atto separato e successivo ed il giudice decide con ordinanza non revocabile né ricorribile in Cassazione. 50) Opposizione Di Terzo L’opposizione di terzo è un mezzo di impugnazione straordinario in quanto proponibile anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza e non è soggetto a termine, ed è facoltativo in quanto il terzo può far valere le proprie ragioni anche edia te u ’auto o a azio e di a e ta e to del suo di itto. Il giudice competente pe l’opposizio e è il giudi e he ha e a ato la se te za i pug ata. E’ i edio rescindente in quanto si mira ad eliminare la sentenza. Il terzo è titolare di un diritto autonomo incompatibile con il diritto accertato dalla sentenza,. Può essere: 

Ordinaria: concessa ai terzi che siano titolari di un diritto assolutamente incompatibile con la situazione giuridica determinata tra le parti della sentenza(es. devono abbattere la casa di tizio che poggia sul mio muro, per cui abbattendola ne ricevo un grave pregiudizio perché abbattono indirettamente anche il mio muro).



Revocatoria è proposta dai creditori e dagli aventi causa di una delle parti che intendano sottrarsi all’effi a ia di u a se te za e essa t a alt i soggetti allega do il dolo o la ollusio e a lo o da o. A diffe e za dell’opposizio e di te zo o di a ia, ha u termine di 30 giorni dalla scoperta dell’i oglio, pe ui hi p opo e opposizione di terzo revocatoria deve anche indicare e provare il gio o i ui è ve uto a o os e za dell’i oglio(es. compravendita dissimulata tramite azione di og izio e volta a sott a e l’i o ile ai edito i .

L’opposizio e è p oposta davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza secondo le forme prescritte per il procedimento davanti a lui. La citazione deve o te e e l’i di azio e della sentenza impugnata e la data in cui il terzo è venuto a conoscenza del dolo o della collusione, e della relativa prova. Il giudice, se dichiara inammissibili o improcedibile la domanda o la rigetta per infondatezza dei motivi, condanna l’oppo e te al paga e to di u a pe a pe u ia ia. Se accoglie la sentenza impugnata è eliminata. 51) Processo del lavoro Il processo del lavoro ed è un processo a cognizione piena che si svolge una piena attività istruttoria, destinata a sfociare in una sentenza idonea a passare in giudicato, ma si svolge con forme più celeri per questo è un rito speciale. l’art 409 cpc sancisce le controversie a cui si applica il rito del lavoro residuale. Il rito del lavoro si applica:

il rito ordinario è un rito



rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa;



rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;



rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;



Cause di locazione.

Il giudice competente per il rito del lavoro è il tribunale in funzione di giudice del lavoro.

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a Cura Di Gianmarco Scioscia Per quanto riguarda la competenza territoriale (fori): 

Per i rapporti di lavoro subordinato privato è competente tribunale nella cui circoscrizione:  È sorto il rapporto;  l’azie da ha sede;  ha sede la dipendenza dell’azienda presso cui è addetto il lavoratore. [Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione]



Per i rapporti di lavoro parasubordinato e rappresentanza commerciale o rapporti di co.co.co è competente tribunale nella cui circoscrizione:  si trova il domicilio del titolare del rapporto(es. agente o rappresentante)

Qualora non concorrano questi fori si trova applicazione del foro generale delle persone fisiche NB la competenza territoriale è inderogabile 52) Nel Processo Del Lavoro La Domanda Come Si Propone? l’atto i t oduttivo del p o esso del lavo o è u ricorso che ha tutti gli elementi della citazione, ma non ha la vocatio in ius (l’i di azio e dell’udie za). Il ricorso prima si deposita e poi si notifica. Il ricorso è depositato nella cancelleria del giudice competente insieme con i documenti in esso indicati. Il giudice, entro 5 giorni dal deposito del ricorso, fissa, con decreto, l'udienza di discussione, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere più di sessanta giorni . Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto, a cura dell'attore, entro 10 giorni dalla data di pronuncia del decreto. Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di 30 giorni(pena nullità). NB i mezzi di prova e i documenti vanno indicati nel ricorso e prodotti con il deposito altrimenti il ricorrente non può più formulare i mezzi di prova costituendi o produrre documenti ci sono preclusioni più rigide che nel rito ordinario. 53) Attività Del Convenuto Nel Rito Del Lavoro il convenuto si deve costituire almeno 10 giorni prima dell’udie za,se si costituisce dopo egli: 1. 2. 3. 4.

Non può fare domande riconvenzionali Non può fare eccezioni in senso stretto Non può chiamare terzi Non può articolare i mezzi di prova

La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte,(a pena di decadenza)le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa(non limitata ad una generica contestazione) circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente(a pena di decadenza)i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare. Il convenuto che nel rito del lavoro propone una riconvenzionale deve chiedere(a pena di decadenza) lo sposta e to dell’udie za. Il giudi e sposta l’udie za o decreto[se la domanda principale prevede rito ordinario e per quella riconvenzionale è previsto il rito del lavoro ex art 40,3 cpc si avrà trattazione unitaria con rito del lavoro]. 20

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a Cura Di Gianmarco Scioscia 54) Intervento Del Terzo Nel Processo Del Lavoro L’intervento volontario di terzo nel rito del lavoro può avvenire fino a 10 giorni prima dell’udie za di comparizione a pena di inammissibilità. Il giudi e a he d’ufficio dovrà fissare una nuova udienza dandone comunicazione ad entrambe le parti. 55) Udienza di discussione della causa nel rito del lavoro Nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti e tenta la conciliazione della lite. Le parti possono(se ricorrono gravi motivi) modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice. 

Se la conciliazione riesce Il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo esecutivo.



Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa matura per la decisione, o se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza anche non definitiva dando lettura del dispositivo.

L'assunzione delle prove deve essere esaurita nella stessa udienza o, in caso di necessità, in udienza da tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi. Il giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi, salvo gli eventuali diritti quesiti. Può altresì disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile , ad eccezione del giuramento decisorio, nonché la richiesta di informazioni e osservazioni, sia scritte che orali, alle associazioni sindacali indicate dalle parti(potere officioso/istruttorio del giudice del lavoro). Il giudice, su istanza di parte, in ogni stato del giudizio, dispone con ordinanza il pagamento delle somme non contestate. Egualmente, in ogni stato del giudizio, il giudice può, su istanza del lavoratore, disporre con ordinanza il pagamento di una somma a titolo provvisorio quando ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova. Tali ordinanze costituiscono titolo esecutivo e sono revocabili con la sentenza che decide la causa. 56) Passaggio dal rito ordinario al rito del lavoro(e viceversa) Passaggio dal rito ordinario al rito del lavoro: Il giudice , quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda uno dei rapporti previsti per le controversia individuali di lavoro ex art. 409 , fissa con ordinanza l'udienza di discussione della causa e il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria(cioè per depositare una memoria in cancelleria, contenente quelle attività che non erano a pena di decadenza nel rito ordinario, ma che diventano a pena di decadenza nel rito del lavoro). Passaggio dal rito del lavoro al rito ordinario Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme del rito del lavoro riguarda un rapporto diverso da quelli previsti dall'articolo 409, se la causa stessa rientra nella sua competenza dispone che gli atti siano messi in regola con le disposizioni tributarie; altrimenti la rimette con ordinanza al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a 30 giorni per la riassunzione con il rito ordinario. 57) Sentenza Nel Rito Del Lavoro Nell'udienza, il giudice(esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti)pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a 60 giorni, per il deposito della sentenza.

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a Cura Di Gianmarco Scioscia Se il giudice lo ritiene necessario(su richiesta delle parti)concede alle stesse un termine non superiore a 10 giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia della sentenza. La sentenza deve essere depositata in cancelleria entro 15 giorni dalla pronuncia. Il cancelliere ne dà immediata comunicazione alle parti. (è un termine ordinatorio per cui la sua inosservanza non determina nullità della sentenza).

58) Appello Nel Rito Del Lavoro L’appello deve esse e p o u iato o ricorso davanti alla corte di appello territorialmente competente in funzione del giudice del lavoro. In appello non sono ammesse nuove domande, eccezioni,né nuove prove salvo he la o te a he d’uffi io li ritenga indispensabili per decidere la causa. Se si ha interesse ad ottenere la sospe sio e dell’esecuzio e, ma il giudice che ha emanato il dispositivo si è preso 60 giorni per la motivazione si può solo fare appello con la riserva dei motivi. I motivi dovranno essere depositati nel termine di 30 giorni dalla notificazione della sentenza. 59) Le Ordinanze Decisorie Rito Del Lavoro Il giudice, su istanza di parte, in ogni stato del giudizio, dispone con ordinanza il pagamento delle somme non contestate. Egualmente, in ogni stato del giudizio, il giudice può, su istanza del lavoratore, disporre con ordinanza il pagamento di una somma a titolo provvisorio quando ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova. Tali ordinanze costituiscono titolo esecutivo e sono revocabili con la sentenza che decide la causa. 60) Ordinanze Decisorie ex art 186 Bis-Ter-Quater cpc L’o di a za è u atto he il giudi e può e a a e el o so del p o esso, a a diffe e za della se te za he ha o te uto de iso io, l’o di a za o al ente ha contenuto ordinatorio (ist utto io . E’ ge e al e te emanata per decidere questioni procedurali e per regolare lo svolgimento del procedimento quindi è un provvedimento emanabile necessariamente durante il contraddittorio delle parti. Tuttavia è possibile che le parti chiedano al giudice istruttore di emanare ordinanze a contenuto decisorio con le quali il giudice provvede alla totale o parziale definizione del procedimento. Le ordinanze decisorie sono di tre tipi: 1) Ordinanze per il pagamento di somme non contestate (art. 186 bis) Oggetto dell’ordi a za: è la condanna al pagamento di somme. Presupposti: istanza della parte e la non o testazio e delle pa ti ostituite se l’ista za è p oposta fuo i dall’udie za il giudi e dispo e la o pa izio e delle pa ti ed asseg a il te i e pe la notificazione). L’o di a za può esse e p o u iata fi o a ua do o sia o state p e isate le o lusio i , essa costituisce titolo esecutivo e conserva la sua efficacia in caso di estinzione del processo. Se il processo continua è modificabile e revocabile dal giudice che l’ha e a ata. I olt e può accadere che la parte pur non contestando, introduce fatti impeditivi, modificativi ed estintivi (eccezioni), in questo caso il giudice non può e a a e l’o di a za. “e la o testazio e è solo parziale può essere emanata ordinanza. Non può essere emessa contro il contumace. il suo contenuto è destinato ad essere assorbito dalla sentenza finale che accolga la domanda di condanna, oppure(al contrario)a perdere definitivamente ogni effetto nel caso di rigetto della medesima. 2) Ordinanza di ingiunzione (art.186 ter) Oggetto: è il pagamento di somme relative ai crediti liquidi ed esigibili o la consegna di quantità determinate di cose fungibili o di cose mobili determinate. Presupposti: istanza della parte ed esistenza di una prova documentale, cioè scritta. 22

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a Cura Di Gianmarco Scioscia L’o di a za può esse e e a ata i og i stato del p o esso ma o olt e l’udie za di p e isazio e delle conclusioni. Ha efficacia provvisoriamente esecutiva ualo a i o a o i p esupposti dell’a t edito fondato su cambiale, assegno, atto ricevuto da notaio o altro pubblico ufficiale oppure pericolo di grave pregiudizio nel ritardo). nonché se la controparte non sia rimasta contumace. La provvisoria esecutività non può mai essere disposta quando la controparte abbia disconosciuto la s ittu a p ivata p oposta o t o di lui o a ia p oposto ue ela di falso o t o l’atto pu li o. L’o di a za è revocabile e modificabile. Se il processo si estingue, l’o di a za he o e sia già u ita a uista efficacia esecutiva. L’o dinanza acquista efficacia esecutiva anche quando la parte contumace contro la quale è stata emessa non si costituisce nei 20 giorni dopo la notifica. Tale ordinanza costituisce titolo per poter iscrivere ipoteca giudiziale. il suo contenuto è destinato ad essere assorbito dalla sentenza finale che accolga la domanda di condanna, oppure(al contrario)a perdere definitivamente ogni effetto nel caso di rigetto della medesima. 3) Ordi a za successiva alla chiusura dell’istruzio e (art. 186 quarter) Oggetto: la condanna al pagamento di somme o alla consegna o al rilascio di beni Presupposti: istanza di parte. Essa può essere emanata dal giudice solo dopo che sia esaurita l’istruzio e (solo dopo che il giudice abbia invitato la parte a precisare le conclusioni) e nei limiti i cui ritiene raggiunta la prova. L’o di a za è titolo esecutivo ed è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio. Ac uista l’efficacia propria della se te za(impugnabile nei modi ordinari) se il processo si estingue ovvero se la parte i ti ata so o e te non manifesta entro 30 giorni (dalla pronuncia dell’o di a za i udie za o dalla sua o u i azio e la volo tà he sia p o u iata la se te za. Non può essere emessa contro il contumace. 61) Sentenze Non Appellabili Le sentenze sono inappellabili per: Disposizione Di Legge:  sentenze che hanno deciso una controversia individuale di lavoro(o in materia di previdenza e assistenza obbligatoria) non superiore a euro 25,82;  sentenze che decidono l'opposizione agli atti esecutivi ex art 618 cpc;  sentenze pronunciate secondo equità ex art 114 cpc [riguarda diritti disponibili delle parti e queste gliene fanno concorde richiesta]  sentenze pronunciate dal gdp secondo equità ex art 113,2 cpc Accordo Tra Le Parti: sentenze del tribunale che le parti decidano di impugnare direttamente in cassazione (c.d. ricorso per saltum): in tal caso, il ricorso può proporsi solo per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro. NB il d.lgs. 40/2006, che ha reso appellabile davanti al tribunale (per motivi specifici) la sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità ex art 113, 2 cpc(cause il cui valore non eccede 1100 euro). Si tratta di una impugnazione a critica vincolata, in quanto può essere proposta solo per:  violazione delle norme sul procedimento(es. motivi attinenti alla giurisdizione o alla competenza);  violazione di norme costituzionali o comunitarie e dei principi regolatori della materia, intendendosi con questi ultimi le regole fondamentali del rapporto dedotto in giudizio ricavato dal complesso delle norme con le quali il legislatore lo ha disciplinato.

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a Cura Di Gianmarco Scioscia 62) Svolgimento Anomalo Del Processo “i è soliti i o du e gli istituti della sospe sio e, dell’i te uzio e e dell’esti zio e al .d. svolgimento anomalo del processo. È anomalo tutto ciò che non risponde al modello normale di trattazione e tutto ciò che non permette al processo di pervenire alla sua fine naturale(la decisione nel merito). 63) Interruzione Ai fi i dell’i te uzio e do ia o disti gue e: 1) Eventi che colpiscono la parte o il suo rappresentante legale; 2) Eventi che colpiscono il difensore. Partendo dagli eventi che colpiscono il rappresentante legale e la parte, distinguiamo:   

Morte Perdita capacità processuale (interdizione) Cessazione della rappresentanza legale

“e l’eve to si ve ifi a prima della ostituzio e della pa te, l’i te uzio e è automatica, “e l’eve to si ve ifi a dopo la costituzione della parte, bisogna fare una duplice distinzione:  Se la parte si è costituita a mezzo di difensore l’i te uzio e ha luogo solo se l’eve to è di hia ato dal dife so e i udie za, alt i e ti il p o esso o ti ua. No ’è essu te i e pe di hia a lo. Se l’eve to non è di hia ato fi o all’udienza in cui si precisano le conclusioni, la sentenza è validamente emessa e vincolante verso gli eredi.  Se la parte si è costituita personalmente l’i te uzio e è automatica. Eventi che colpiscono il difensore:    

Morte Radiazio e dall’al o Sospensione dall’al o Ca ellazio e dall’al o

Qua do si ve ifi a u o di uesti eve ti, l’i te uzio e è automatica. NB non sono cause di interruzione la revoca o la rinuncia della procura. L’i te uzio e ui di dipe de da eve ti he minano la regolarità del contraddittorio. Co l’i te uzio e il processo entra in uno stato di quiescenza. Il modo in cui il processo una volta interrotto può proseguire è di due tipi:  Evita la dichiarazione di interruzione: la parte colpita(es.eredi) dall’eve to i te uttivo prosegue il processo costituendosi o nominando un nuovo avvocato.  Postula la dichiarazione di interruzione: la parte che vuole continuarlo, lo riassume entro 3 mesi. Se entro 3 mesi non è riassunto, il processo si estingue. La fo a dell’atto di iassu zio e è quello della citazione(se è già stata fissata l’udie za)e quella del ricorso(se l’udie za o è stata fissata). L’atto iassu tivo deve esse e notificato alle parti costituite e non anche alla parte contumace. La notifica va fatta alla parte personalmente tutte le volte in cui la stessa sia utata i o segue za dell’eve to i te uttivo o l’eve to a ia olpito il suo p o u ato e. Nel aso di interruzione per morte della pa te l’a t . detta norme particolari, consentendo( ell’a o della o te) la notificazione, agli eredi collettivamente ell’ulti o do i ilio del de cuius. La notifica va fatta nel domicilio reale di costui, anche se questi fosse domiciliato presso il procuratore. La corte di Cassazione ha stabilito che il termine per riassumere decorre dalla conoscenza legale (conoscenza che emerge da un atto del processo)dell’eve to i terruttivo.

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a Cura Di Gianmarco Scioscia 64) Estinzione L’esti zio e si o eta ella fi e non satisfattiva del processo(ovvero non si perviene a decisione definitiva). Essa può avvenire per: 

Rinunzia agli atti del giudizio: l’atto e propone rinuncia e la stessa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse; è necessario che il convenuto sia costituito ed abbia dimostrato interesse alla prosecuzione del processo. Vuol dire che ha mostrato interesse a una pronuncia nel merito. Se invece si è difeso solo con eccezioni di rito o ’è la giu isdizio e, o ’è o pete za, e non è necessaria la sua a ettazio e. Il giudi e ve ifi a la egola ità dell’a ettazio e, di hiara l’esti zio e.



Inattività delle parti: l’i attività può esse e:  Semplice:p i a he ve ga di hia ata l’esti zio e si ap e u pe iodo di quiescenza del processo (c.d. cancellazione della causa dal ruolo). Se non viene riassunto entro 3 mesi il processo si estingue(es. la chiamata del terzo per ordine del giudice).  Qualificata:il legislatore ha offerto alle parti la possibilità di sanare alcune situazioni

processuali. All’o esso te pestivo o pi e to degli atti di sa ato ia segue l’i ediata estinzione del processo, senza che si apra alcun periodo di quiescenza(es. art 102 cpc).

IMPORTANTE  Rimedio rescissorio il giudi e d’appello, ell’a oglie e l’appello, o si li ita a dist ugge e la se te za di p i o g ado a la sostituis e o u ’alt a el merito

 Rimedio rescindente tende alla cancellazione della sentenza impugnata  Sentenza contenuto decisorio il giudice si spoglia completamente dei suoi poteri.  Ordinanza contenuto ordinatorio(istruttorio) il processo continua(salvo casi ex art 186 bis,ter, quarter).  Le prove costituende si articolano  Le prove precostituite si producono  Il testimone viene intimato a comparire  L’interrogatorio viene deferito e riferito  Il giuramento viene deferito  Il giudice accoglie la testimonianza e raccoglie il giuramento e l’i terrogatorio for ale  L’appello riforma la sentenza  La cassazione cassa la sentenza

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a Cura Di Gianmarco Scioscia

62) Sospensione La sospensione è l'arresto temporaneo dello svolgimento del processo; abbiamo: 

Sospensione necessaria: va di hia ata a he d’uffi io ua do sussista p egiudizialità ivile ovve o esista o p o essi pe de ti di a zi a giudi i ivili o di a i e la de isio e dell’u o può i flui e su uella dell’alt o.



Sospensione su istanza delle parti: il giudice istruttore,su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, può disporre che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore ai 3 esi,fissa do l’udie za pe la p ose uzio e del p o esso edesi o.

Il provvedimento di sospensione può essere emesso in ogni stato del giudizio di merito(si ritiene che non sia possibile in cassazione, in quanto la sospensione presuppone indagini di fatto che sono precluse a tale giudice). La sospensione interrompe i termini in corso i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto ex art. 297 cpc. Cessata la causa della sospensione, è onere della parte interessata dare impulso al procedimento sospeso. Ciò deve avvenire nel temine perentorio di tre mesi dalla cessazione della causa di sospensione. Il termine decorre dalla conoscenza che ne abbiano avuto le parti del procedimento sospeso. La parte interessata deve presentare un ricorso al giudice, il quale con decreto fissa la nuova udienza. Ricorso e decreto devono essere notificati alle altre parti nel termine fissato dal giudice e presso i procuratori costituiti. In mancanza di tempestiva notificazione, il processo si estingue.

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DIRITTO PROCESSUALE CIVILE (DOMANDE SVOLTE) LIBRO III A cura di Gianmarco Scioscia

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a Cura Di Gianmarco Scioscia 1) Processo di Esecuzione Il processo di esecuzione ha ad oggetto una lite da pretesa già accertata. Possiamo distinguere in 3 tipi di esecuzione: 1) Esecuzione forzata(o espropriazione forzata): l’o ligo de iva te dal titolo ese utivo ha ad oggetto una somma di danaro; 2) Esecuzione per consegna o rilascio: l’o ligo de iva te dal titolo ese utivo ha ad oggetto la consegna di un bene mobile o il rilascio di un bene immobile; 3) Esecuzione degli obblighi di fare e non fare: l’o un fare o un non fare.

ligo de iva te dal titolo ese utivo ha ad oggetto

2) Espropriazione Forzata L’esp op iazio e fo zata è uel tipo di p o edi e to ese utivo he o siste el sottrarre coattivamente al debitore( o l’atto di pignoramento)determinati beni appartenenti al patrimonio di uest’ulti o e nel trasformarli in denaro con la vendita forzata per destinarli al soddisfacimento del creditore procedente ioè, he ha assu to l’i iziativa e degli eve tuali edito i i te ve uti. Abbiamo 3 tipi di espropriazione forzata:   

Espropriazione mobiliare presso il debitore Espropriazione immobiliare presso il debitore Espropriazione mobiliare presso terzi

L’ese uzio e fo zata può ave e luogo solo i fo za di u titolo esecutivo. Esso va notificato al debitore in formula esecutiva. La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione: «Repubblica Italiana - In nome della legge» e nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull'originale o sulla copia, della seguente formula: «Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti». NB questa regola non vale per i titoli stragiudiziali i uali,i ve e, so o t as itti all’i te o del p e etto da notificare(in questo caso) contestualmente con il titolo esecutivo. Oltre al titolo esecutivo(contestualmente o successivamente) si deve notificare personalmente al debitore il precetto consistente in un intimazione ad adempiere all’o ligo isulta te da u titolo ese utivo e t o u termine non minore di 10 giorni, ovvero immediatamente in caso di autorizzazione del Presidente del tribunale in presenza di pericolo nel ritardo ex art 482 cpc. Se il debitore non adempie si procederà all’ese uzio e fo zata. Il precetto deve contenere a pena di nullità:  Indicazione delle parti  Data della notificazione del titolo esecutivo(se è stato notificato prima del precetto)  Trascrizione integrale del titolo esecutivo quando è richiesto dalla legge  Residenza della parte istante  La sottoscrizione della parte istante il precetto diventa inefficace se nel termine di 90 giorni o è i iziata l’ese uzio e. Se perde efficacia il precetto è riproponibile. NB sia la notifica del titolo esecutivo sia la notifica del precetto interrompe la prescrizione(ma non sospende) Il giudice dell’esecuzio e competente è il tribunale del luogo in cui: si trovano le cose pignorate (espropriazione mobiliare presso il debitore) si t ova l’i o ile esp op iazio e i o ilia e p esso il de ito e risiede il terzo(espropriazione mobiliare presso il terzo) 1

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a Cura Di Gianmarco Scioscia 3) Titolo Esecutivo Il titolo esecutivo è l’atto dal uale isulta u di itto di credito certo, liquido, esigibile e in base al quale è possi ile da e i izio all’ese uzio e. I

ase all’art 474 cpc i titoli esecutivi sono suddivisibili in 3 categorie: 

Titoli giudiziari: sentenza, ordinanze decisorie,provvedimenti e altri atti ai quali la legge attribuisce efficacia esecutiva(compatibili con tutti i tipi di esecuzione);



Titoli stragiudiziali: scritture private autenticate(solo relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in essi contenute), cambiali e altri titoli di credito esecutivi per legge(compatibili solo con l’ese uzio e fo zata ;



Titoli notarili: atti ricevuti da notaio o pubblico ufficiale autorizzato dalla legge(compatibili solo con l’ese uzio e fo zata e l’ese uzio e degli o lighi di fa e o o fa e .

4) In Quale Caso Il Precetto Deve Essere Obbligatoriamente Notificato Disgiuntamente Al Titolo Esecutivo? L’u i o aso i ui la otifi a del p e etto è obbligatoriamente disgiunta rispetto alla notifica del titolo ese utivo è sa ito dall’art. 477 cpc: Contro gli eredi si può notificare il precetto soltanto dopo 10 giorni dalla notificazione del titolo. Entro un anno dalla morte, la notificazione può farsi agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto. 5) Pignoramento Il pignorame to è il p i o atto dell’ese uzio e fo zata titolo e p e etto so o atti p eli i a i . Esso consiste in una ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi. Il pignoramento, quindi, è un atto dell’ufficiale giudiziario, il quale lo pone in essere su istanza del creditore e dietro esibizione(da pa te di uest’ulti o) del titolo esecutivo e del precetto debitamente notificati e il decorso del termine pe l’ade pi e to spo ta eo i esso i di ato. La

a ca za dell’i giu zio e comporta la nullità del pignoramento.

Ove i beni pignorati appaiono o diventano successivamente insufficienti, il debitore deve indicare ulteriori beni util e te pig o a ili e l’uffi iale giudizia io, previa autorizzazione del giudice, può rivolgere all’a ag afe t i uta ia o ad alt e a he-dati pubbliche allo scopo di rinvenire altri beni del debitore da sottoporre ad esecuzione. L’effi acia del pignoramento è assoggettata a un termine (acceleratorio) di 90 giorni: se entro tale termine non vie e hiesta la ve dita o l’asseg azio e delle ose pig o ate, il pig o a e to dive ta inefficace. Più creditori possono con un unico pignoramento colpire il medesimo bene(un eventuale vizio formale, ad es. l’o issio e dell’i giu zio e o il difetto di sottos izio e, invalida il pignoramento nei confronti di tutti i pignoranti). Il bene sul quale è stato compiuto un pignoramento può essere pignorato successivamente su istanza di uno o più creditori. Ogni pignoramento ha effetto indipendente, anche se unito ad altri in unico processo. Il de ito e u a volta a ivato l’uffi iale giudizia io   

u ito di titolo e p e etto può:

Pagare elle a i dell’ufficiale giudiziario Pagare elle a i dell’ufficiale giudiziario co riserva di ripetizio e di ua to versato Far pignorare denaro a posto dei beni: la so a dov à esse e uguale all’i po to del cui si procede e delle spese aumentato di 2/10

edito pe

Su ista za del de ito e o a he d’uffi io, ua do il valo e dei e i pig o ati è superiore all’i po to delle spese e dei editi di ui all’ a ti olo p e ede te, il giudi e, se titi il edito e pig o a te e i edito i intervenuti, può disporre la riduzione del pignoramento. 2

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a Cura Di Gianmarco Scioscia Tuttavia l’uffi iale giudizia io al o e to del pig o a e to deve e de oto al de ito e la possi ilità di pote po e i esse e l’istituto della conversione del pignoramento prima che si proceda alla vendita dei ben pignorati. Esso consiste nella sostituzione delle cose pignorate con una somma di danaro pari(oltre alle spese di esecuzione)all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese. Unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria (a pena di inammissibilità) una somma non inferiore ad 1/5 del presumibile importo di conversione. La somma da sostituire al bene pignorato e' determinata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre 30 giorni dal deposito dell'istanza di conversione.  Se il debitore non versa nei termini stabiliti i restanti 4/5 le somme versate formano parte dei beni pignorati. Il giudice dell'esecuzione, su richiesta del creditore procedente o creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi.  Se il debitore paga regolarmente il giudice dispone con ordinanza che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento e che la somma versata vi sia sottoposta in loro vece. L'istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità. NB pignoramento non priva il debitore del godimento del bene, ma se c'è il timore che il bene possa sparire si può chiedere il pignoramento con asporto(in caso di bene mobile). 6) Cumulo Dei Mezzi Di Espropriazione Il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge, ma (su opposizione del debitore)il giudice dell'esecuzione, con ordinanza non impugnabile, può limitare l'espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o(in mancanza)a quello che il giudice stesso determina. Se è iniziata anche l'esecuzione immobiliare, l'ordinanza è pronunciata dal giudice di quest'ultima. NB tale rimedio è proponibile solo su istanza di parte 7) Riduzione Del Pignoramento La riduzione può essere disposta(su istanza del debitore o anche di ufficio)nel caso in cui l'entità dei beni pignorati sia eccessiva rispetto alle obiettive esigenze del creditore. E’ espressione del diritto del debitore di subire una giusta esecuzione, senza che i suoi beni siano vincolati in misura non proporzionata al soddisfacimento del creditore. La riduzione non può essere disposta prima dell'udienza di autorizzazione alla vendita, poiché si lederebbero i diritti di quei creditori che fino a tale udienza e successivamente alla riduzione potrebbero intervenire, per concorrere al riparto. Affinché si possa disporre la riduzione è necessario che i beni pignorati siano più di due, oppure, nel caso di un solo bene, che esso sia divisibile. Invero, nell'ipotesi in cui vi sia un solo bene indivisibile la riduzione non è possibile. Nel caso dell'espropriazione mobiliare, il valore dei beni si desume o dalla stima effettuata dall'ufficiale giudiziario nell'atto di pignoramento o mediante la stima di un esperto a spese del debitore. Nel caso dell'espropriazione immobiliare è necessario ricorrere all'intervento di un esperto. Il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione dispone la riduzione è un'ordinanza, che può essere impugnata ex art. 617 cpc(opposizione agli atti di esecuzione), revocata o modificata fino a quando non sia stata eseguita.

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a Cura Di Gianmarco Scioscia 8) Pignoramento Mobiliare Presso il Debitore L’ingiunzione è fatta oralmente dall’ufficiale giudiziario, esso redige delle sue operazioni processo verbale nel quale descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone il presumibile valore di realizzo. la scelta delle cose da pignorare i ade p i ipal e te sulle ose he l’uffi iale giudizia io eputa di fa ile e p o ta li uidazio e, el li ite di u p esu i ile valo e di ealizzo pa i all’i po to del edito p e ettato aumentato della metà. I og i aso l’uffi iale giudiziario deve preferire il denaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito e ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione. Il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto devono essere depositati in cancelleria entro le 24 ore dal compimento delle operazioni e il cancelliere(al momento del deposito)fo a il fas i olo dell’ ese uzio e. La a a za del ve ale di pig o a e to o la a ata sottos izio e dell’o igi ale da pa te dell’uffi iale giudizia io, dete i a o la nullità del pignoramento. 9) Pignoramento Immobiliare Presso Il Debitore il pignoramento immobiliare si esegue con la notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto(scritto dal creditore) nel quale gli si indicano esattamente i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre ad esecuzione. Nell'atto di pignoramento immobiliare deve essere contenuta l'ingiunzione diretta al debitore di astenersi dal compiere atti diretti a sottrarre quei beni e quei diritti alla garanzia del credito. Inoltre, nello stesso atto è contenuto l'avvertimento al debitore del suo diritto a chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e a quelli intervenuti, comprensivo di capitale, interessi e delle spese, oltre alle spese di esecuzione. Il pignoramento immobiliare si perfeziona nei confronti del debitore al momento della notifica. Sempre da tale momento si producono diversi effetti:      

l'obbligo per l'ufficiale giudiziario di depositare "immediatamente" l'atto di pignoramento presso la cancelleria del tribunale competente; la decorrenza del termine di 10 giorni per il deposito da parte del creditore pignorato del titolo e del precetto l'obbligo di custodia dei beni pignorati da parte del debitore l'inizio dell'esecuzione l'inizio della decorrenza del termine di efficacia del pignoramento. scatta l'obbligo della formazione del fascicolo dell'esecuzione ai sensi dell'art. 557 del cpc

Nel pignoramento immobiliare è rilevante il momento della sua trascrizione per rendere opponibile ai terzi il vincolo processuale cui i beni sono stati sottoposti. La custodia dei beni pignorati è affidata di diritto alla persona del debitore senza compenso; il giudice nomina una persona diversa quando vi sia istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto, ovve o ua do l’i o ile o sia o upato dal de ito e. Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti. La custodia non riguarda solo l’immobile ma anche gli accessori, i frutti e le pertinenze. Tutti i provvedimenti di nomina e sostituzione, nonché quelli di revoca del custode sono adottati dal giudice dell’ese uzio e o ordinanza non impugnabile. Se il pignoramento diviene inefficacie pe il de o so del te i e, il giudi e dell’ese uzio e o o di a za dispone che sia cancellata la trascrizione. Il conservatore dei registri immobiliari, su presentazione dell’o di a za, provvede alla cancellazione. Il termine di 90 giorni decorre dalla otifica dell’i giu zio e e non dalla trascrizione, e se è stata fatta la t as izio e, dov à esse e a ellata su ista za della pa te, sulla uale il giudi e dell’ese uzio e p ovvede con ordinanza. Alla materiale cancellazione provvede in ogni caso il conservatore dei registri immobiliari diet o p ese tazio e dell’o di a za i opia aute ti ata. 4

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a Cura Di Gianmarco Scioscia 10) Pignoramento Mobiliare Presso Terzi il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi si esegue mediante atto notificato personalmente al terzo e al debitore. L’atto deve o te e e:     

Ingiunzione al debitore ex art 492 cpc; Indicazione del credito,del titolo e del precetto; Indicazione(almeno generica)delle somme o delle cose dovute; Intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice; la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo

NB il terzo non è u soggetto passivo dell’ese uzio e, a deve e de e o la sua olla o azio e possibile il pig o a e to e l’ese uzio e il soggetto passivo esta ed è solta to il de ito e. Dal gio o i ui gli è otifi ato l’atto, il te zo è assoggettato agli o lighi he la legge i po e al custode, ei li iti dell’i po to del edito p e ettato, aumentato della metà. Gli effetti sostanziali del pignoramento decorrono dalla data di notifica dell’atto. Gli effetti sono subordinati alla positiva di hia azio e del te zo o all’a e ta e to giudiziale del elativo obbligo, al momento dei quali il pignoramento si perfeziona. Il terzo, o nella raccomandata o comparendo ell’udie za di o parizione innanzi al tribunale(deve tenersi non prima di 10 giorni dalla notifica della citazione) rende la dichiarazione di esse e de ito e, p e isa do l’e tità della somma o fornendo elementi di identificazione dei beni di cui è in possesso[la comparizione del terzo è obbligatoria per somme dovute a titolo di salario o stipendio]. Se non rende tale dichiarazione, o sulla stessa sorgono contestazioni, oppure se non compare in udienza, si instaura un giudizio di accertamento (un normale giudizio di cognizione che si conclude con una sentenza soggetta ai comuni mezzi di impugnazione). Se il giudice con la sentenza accerta l’esistenza del diritto del debitore nei confronti del terzo, fissa alle parti un termine perentorio per la prosecuzione del processo esecutivo. Ove, i ve e, a e ti l’inesistenza dell’o ligo del te zo, il passaggio i giudi ato della se te za dete l’estinzione del procedimento esecutivo.

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NB il de ito e o pe de la p op ietà del e e, il de ito e può ve de e i e i pig o ati e l’atto di ve dita sarà pienamente valido, ma con efficacia relativa ovvero il creditore potrà sempre far espropriare e vendere quel bene o immobile come se non fosse mai uscito dal patrimonio del debitore; tuttavia il pig o a e to so o e alla egola dell’ art. 1153 cc (Buona fede) per i beni mobili ed alla trascrizione del pignoramento per i beni immobili. 11) Intervento Creditori L’i te ve to di alt i edito i ell’esp op iazio e può avve i e(con ricorso) dal pignoramento fino ad un secondo prima della distribuzione del ricavato. Il pignoramento eseguito su istanza di un creditore non impedisce agli altri creditori di fare ingresso in quella procedura. I creditori si possono dividere in 3 categorie: 



Creditori con diritto di prelazione: i creditori che aggrediscono i beni del debitore tramite pignoramento devono(entro 5 giorni) darne avviso ai creditori che hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri. Questa regola avviene in ragione dell’effetto purgativo della ve dita forzata, ovvero la vendita cancella il diritto di prelazione in capo ai creditori(ma non il credito) il creditore deve esser messo in condizione di intervenire. Creditori con titolo esecutivo:di regola per intervenire è indispensabile un titolo esecutivo, tuttavia il cpc ci indica 3 categorie di creditori che possono intervenire senza titolo esecutivo:  i creditori che al momento del pignoramento sui beni mobili avevano eseguito un sequestro  coloro che al momento del pignoramento hanno sul bene un diritto di prelazione o un diritto risultante da pubblici registri (pegno o ipoteca);  olo o il ui di itto di edito isulta dalle s ittu e o ta ili o ligato ie dell’i p enditore. 5

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creditori tempestivi e tardivi: l’i te ve to è tempestivo se avviene entro la prima udienza fissata pe l’auto izzazio e dell’a ve dita o dell’asseg azio e , se interviene dopo l’i te ve to è tardivo. L’interventore tempestivo si soddisfa al pari diritto con il creditore pignorante e gli altri creditori tempestivi. L’interventore chirografario tardivo si soddisfa dopo il creditore pignoratizio L’interventore prelazionario tardivo(o tempestivo che sia) si soddisfa sempre prima degli altri creditori chirografari

NB i creditori possono essere contemporaneamente in più di una categoria 12) Intervento Creditori Senza Titolo Se il creditore interviene con il titolo gli basta depositare il suo ricorso contenente la domanda di intervento nella cancelleria del giudi e dell’ese uzio e e i uesto odo isulta i te ve uto e essu o può dirgli nulla. Se invece il creditore è un creditore senza titolo rientrante in una delle tre suddette categorie si innesca all’i te o del p o esso ese utivo u su p o edimento volto alla verifica del credito(Attenzione: non vi è cognizione perché non ’è essu a o testazio e). il creditore senza titolo deve notificare al debitore entro i 10 giorni successivi, copia del ricorso e documenti giustificativi del suo intervento. A f o te di uesto i te ve to se za titolo, il giudi e dell’ese uzio e fissa u ’udienza di comparizione nella quale compaiono sia il debitore sia i creditori intervenuti senza titolo. All’udie za il de ito e comunica quali (secondo lui)di quei crediti sono veri e quali no. Se il debitore non compare, i crediti si hanno per riconosciuti e da uel o e to l’i te ve to e senza titolo è pienamente equiparato all’i te ve to e o il titolo e pa te ipa alla dist i uzio e dei crediti con il creditore con titolo. Se invece i crediti vengono disconosciuti dal debitore, il creditore il cui credito è stato disconosciuto può hiede e he l’i po to he gli è desti ato, ve ga accantonato e lo ottiene a condizione che nei 30 giorni su essivi a uell’udie za inizia l’azione di cognizione ossia l’azio e di o da a che permetterà al creditore di procurarsi il titolo esecutivo. Tuttavia una norma di dubbia legittimità costituzionale stabilisce che tale importo può essere accantonato solo per 3 anni, se il giudizio durerà di più(come è probabile che sia) occorrerà chiedere al giudice di sollevare la questione di illegittimità costituzionale di tale norma. NB il pignoramento non da luogo a prelazione, salvo il caso di prelazione processuale ex art 499, 4 co. Cpc: Ai creditori chirografari(intervenuti tempestivamente) il creditore pignorante ha facoltà di indicare(con atto notificato o all'udienza in cui e' disposta la vendita o l'assegnazione) l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento(se sono forniti di titolo esecutivo) o, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione(se sforniti di titolo). Se i creditori intervenuti (senza giusto motivo) non estendono il pignoramento ai beni indicati entro il termine di 30 giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione. Se il debitore non ha altri beni il creditore pignorante deve dividere con il chirografario(ovviamente chi ha un diritto di prelazione si soddisfa per primo) Tutti i edito i i te ve uti pa te ipa o all’esp op iazio e, ma solo quelli di essi che lo hanno fatto tempestivamente e sono muniti di titolo esecutivo possono provocarne singoli atti d’i pulso, e sono te uti a p esta e il o se so all’esti zione del processo esecutivo. Quindi i creditori senza titolo sono parificati a quelli con il titolo in sede di distribuzione, ma per arrivare alla dist i uzio e o o e he i edito i o titolo o pia o degli atti di i pulso e se o fa o l’ista za di vendita il pignoramento muore ed i creditori senza titolo non posso o fa e l’ista za di ve dita Pe estinguere l’ese uzio e asta paga e i edito i o titolo.

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a Cura Di Gianmarco Scioscia 13)Espropriazione Beni Indivisi oggetto del pignoramento mobiliare o immobiliare è una quota ideale del bene indiviso. Possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore. In tal caso del pignoramento è notificato avviso(a cura del creditore pignorante)anche agli altri comproprietari, ai quali è fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice. NB i comproprietari non sono soggetti passivi dell'esecuzione infatti essi non ricevono né titolo,né precetto,né pignoramento, ma solo l'avviso. Il giudice può procedere con la:  separazione in natura se è possibile dividere il bene in quote equivalenti.  vendita della quota indivisa se è possibile ricavarne il suo valore(della quota).  divisione giudiziale dell'immobile mediante giudizio di cognizione e previa sospensione del processo esecutivo. L'esecuzione riprenderà quando la sentenza passerà in giudicato. 14) Espropriazione Contro Il Terzo Proprietario L’esp op iazio e contro il terzo proprietario ricorre quando il proprietario del bene espropriato(pur essendo estraneo al rapporto debitorio) è gravato da responsabilità per il debito altrui. In questi casi l’esp op iazio e olpis e u soggetto diverso dal debitore e perciò si parla di espropriazione contro il «terzo proprietario». I casi di responsabilità per debito altrui sono:   

Dazione di pegno o ipoteca per debito altrui Acquisto di un bene già gravato da pegno o ipoteca Revo azio e dell’alie azio e pe f ode

Quindi: Il terzo è parte del processo esecutivo a cui va notificato titolo,precetto e pignoramento. Nel precetto si deve fare menzione del bene del terzo che si intende espropriare. Il terzo può(a differenza del debitore) rendersi acquirente del bene espropriato. NB l’esp op iazio e o t o il te zo p op ieta io presuppone che il terzo sia garante con un suo bene(quindi onorerà la garanzia solo con quel bene), ma che non sia titolare del debito(da non confondere con la fideiussione in cui il terzo è condebitore solidale, è anche egli titolare del debito, debito che dovrà onorare con tutti i suoi beni). 15) Differenza Esecuzione In Forma Generica Ed In Forma Specifica L’ese uzio e i forma generica si ide tifi a ell’ese uzio e fo zata; è defi ita ge e i a pe h il titolo esecutivo non spe ifi a l’oggetto dell’ese uzio e. E’ utilizzata se p e ua do l’ese uzio e ha ad oggetto somme di danaro. Nell’esecuzione in forma specifica l’oggetto dell’ese uzio e è specificato nel titolo. Si identifica ell’ese uzio e pe o seg a o ilas io e ell’ese uzio e di o lighi di fare o non fare. NB è un errore dire espropriazione in forma specifica pe h u o to è l’ese uzio e pe esp op iazio e, u conto sono le esecuzioni in forma specifica che hanno procedure del tutto diverse e molto più semplici ispetto all’esp op iazio e o si passa att ave so il pig o a e to e la ve dita pe h o e ’è isog o . 16) Differenza Esecuzione Per Rilascio e Pignoramento Immobiliare Il pignoramento immobiliare è il p i o atto dell’esp op iazio e i o ilia e, ma il creditore in questo caso non vuole l’i o ile ma vuole soddisfa si sulla ve dita di uest’ulti o. Nell’esecuzione per rilascio il creditore vuole riappropriarsi del suo immobile già specificato nel titolo.

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a Cura Di Gianmarco Scioscia 17) Esecuzione Per Consegna Di Beni Mobili o Rilascio Di Beni Immobili Ipotesi in cui il titolo obbliga il debitore a consegnare un bene mobile o rilasciare un bene immobile. Essa deve essere preceduta dalla notifica del titolo esecutivo e del precetto contenente una descrizione sommaria dei beni da consegnare o rilasciare. I titoli esecutivi utili a questo tipo di esecuzione possono essere solo: Titoli Giudiziali Titoli Notarili Sono quindi esclusi i titoli stragiudiziali. Il processo di esecuzione per consegna i izia o l’a esso dell’uffi iale giudizia io sul luogo ove devono svolgersi gli atti di esecuzione. Decorso infruttuosamente il termine indicato nel pre etto, l’uffi iale giudiziario(munito del titolo esecutivo e del precetto) si reca nel luogo in cui le cose si trovano, le ricerca e le consegna al creditore. NB se le ose da o seg a e so o pig o ate da alt i edito i l’ese uzio e non può avere luogo, e la parte istante deve fare valere le sue ragioni mediante opposizione ex art 619 e ss.(opposizione di terzi). Il giudice dell’esecuzio e[tribunale del luogo in cui si trova il bene]di regola non viene in rilievo, salvo sorgano problematiche(es. si scopre che il luogo in cui sono tenute le cose da consegnare è una sede diplo ati a ,o pe dete i a e le spese dell’ese uzio e he va o poste a a i o del de ito e. Mo e to i iziale dell’esecuzione per rilascio di un bene immobile è la otifica dell’avviso di rilascio con il uale l’uffi iale giudizia io o u i a al e o 10 giorni prima alla pa te, he è te uta a ilas ia e l’i o ile, il gio o e l’o a i ui p o ederà. Nel gio o e ell’o a sta iliti, l’uffi iale giudizia io munito del titolo esecutivo e del precetto)si reca sul luogo dell’ese uzio e e i ette la pa te ista te el possesso dell’i o ile e gli consegna le chiavi, ingiungendo agli eventuali detentori di riconoscere il nuovo possessore. L’esp op iazio e pe ilas io si o figu a a he procedimento di convalida di sfratto.

el

aso di affitto non pagato; essa consegue al

NB l’ese uzio e pe o seg a o ilas io non è logi a e te o pati ile o l’intervento dei creditori. 18) Esecuzione Degli Obblighi Di Fare e Di Non Fare Chi i te de otte e e l’ese uzio e fo zata di u a sentenza di condanna per violazione di un obbligo di fare o di non fare(unico titolo utile è quindi quello giudiziale), dopo la notifica del precetto deve chiedere con ricorso al giudi e dell’ese uzio e t i u ale del luogo i ui deve esse e eseguito l’o ligo che siano determinate le modalità dell’ese uzio e. Il giudice dell’esecuzio e[tribunale del luogo in cui deve essere eseguito l’o ligo],sentita la parte obbligata,con ordinanza desig a l’uffi iale giudizia io he deve p o ede e all’ese uzio e e le persone che devo o p ovvede e al o pi e to dell’ope a o eseguita o alla dist uzio e di uella o piuta. NB con il ricorso si chiedono le odalità di esecuzio e dell’o ligo non la condanna del debitore ad esegui lo. “e l’o ligo è infungibile ’è solo il isa i e to del da o. Il giudice(previa richiesta della parte)unitamente al provvedimento di condanna ad un fare o a un non fare, fissa una somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, al fine di esercitare una pressione psicologica sulla parte obbligata in modo tale da indurlo all'adempimento spontaneo. Nel determinare la somma dovuta per ogni violazione, il giudice dovrà tenere conto del valore della controversia, la natura della prestazione, il danno quantificato o quello prevedibile, le condizioni personali e patrimoniali delle parti, accanto ad ogni altra circostanza utile. Questa ipotesi di danno punitivo non igua da l’ese uzio e ma il provvedimento di condanna statuizione accessoria alla sentenza di condanna. 8

è una

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a Cura Di Gianmarco Scioscia 19) Estinzione Del Processo Di Esecuzione Il processo esecutivo si estingue: 

Se(p i a dell’aggiudi azio e o dell’asseg azio e il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti.



Se(dopo la vendita)rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti.



Quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudi e. L’esti zio e opera di diritto ed è dichiarata(a he d’uffi io)con ordinanza del giudice dell’ese uzio e,non oltre la prima udienza successiva al ve ifi a si della stessa. L’o di a za è comunicata a u a del a ellie e, se è p o u iata fuo i dall’udie za



in caso di mancata comparizione delle parti. In particolare, se nel corso del processo esecutivo nessuna delle parti si presenta all’udie za, fatta eccezione per quella in cui ha luogo la vendita, il giudi e dell’ esecuzione fissa una udienza successiva di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti. Se nessuna delle parti si presenta alla nuova udienza, il giudice di hia a l’esti zio e del processo esecutivo (art. 631 cpc).

Effetti: Se l’esti zio e si ve ifi a prima dell’aggiudi azio e o dell’asseg azio e rende inefficaci gli atti compiuti; Se l’esti zio e si ve ifi a dopo l’aggiudi azio e o l’asseg azio e, la somma ricavata è consegnata al debitore E’ disposta sempre la cancellazione della trascrizione del pignoramento 20) Opposizioni Le opposizioni sono parentesi di cognizione nel o so del p o esso d’ese uzio e Il giudi e a a to a il procedimento esecutivo e (in veste di giudice di cognizione) t atta, ist uis e e de ide sull’opposizio e e solo dopo he l’av à isolta pot à ip e de e se dov à fa lo il p o esso di ese uzio e. Distinguiamo: 

Opposizioni Di Merito: si contesta il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata; rientrano nelle opposizioni di merito:  Opposizio e all’ese uzio e  Opposizio e di te zo all’ese uzio e



Opposizioni Formali: il debitore non contesta il diritto del creditore, ma contesta il quomodo ovvero la violazione delle regole del processo esecutivo. Rientra nelle opposizioni formali:  Opposizione agli atti esecutivi

NB non si posso o fa vale e o l’opposizio e vizi pe i uali esiste u appello) sussidiarietà dell’opposizio e.

i edio spe ifi o ed es lusivo es.

21) Opposizio e All’Esecuzione Co l’opposizio e all’esecuzio e il debitore o testa l’an dell’ese uzio e, ovve o lo stesso di itto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata, adducendo un difetto del titolo esecutivo,ma distinguendo: 

Titoli giudiziali: il debitore può far valere solo i motivi sopravvenuti al giudicato, perché i preesistenti il debitore deve farli valere impugnazione(cd sussidiarietà dell’opposizione).



Titolo stragiudiziale: il debitore può far valere qualunque motivo di inesistenza,inattualità del credito ed impignorabilità dei beni.

L’opposizio e all’ese uzio e può esse e:  Preventiva quando è promossa dopo il precetto ma prima del giudizio d’ese uzio e  Successiva quando è promossa dopo l’i izio dell’ese uzio e NB l’ese uzio e i izia o il pignoramento 9

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a Cura Di Gianmarco Scioscia In tale fase di cognizione è ammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dal creditore opposto e volta a fa a e ta e l’esiste za di u ulteriore credito per il quale non esisteva titolo ese utivo. L’opposizio e si propone: davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio(anche giudice di pace; ma sull’ese uzio e è se p e o pete te il t i u ale con citazione se è proposta prima dell’i izio dell’ese uzio e; davanti al giudice dell’esecuzio e stessa con ricorso se è proposta dopo l’i izio dell’ese uzio e. Ci sarà osi u ’udienza o uella fissata ella itazio e o uella fissata dal giudi e dell’ese uzio e i ricorso.

al e al

Se l’opposizio e è preventiva alla prima udienza il giudi e dell’ese uzio e(tribunale)deve valutare se è competente il tribunale o il giudice di pace, se è competente lui trattiene se è incompetente rimette al giudice di pace. Se l’opposizio e è successiva o vi è valutazio e esse do o pete te il giudi e dell’ese uzio e stessa. Il legislatore ha espressamente previsto la facoltà per il giudi e dell’opposizio e all’ese uzio e (prima che la stessa sia iniziata) di sospe dere l’efficacia esecutiva del titolo, se concorrono gravi motivi e previa istanza di parte in prima udienza. Però se il giudi e dell’ese uzio e itie e he non ci sono i gravi motivi e non sospende l’ese uzio e va avanti finisce prima del giudizio la pa te he su essiva e te al giudizio di ost a he l’ese uzio e non doveva avvenire può ese ita e u ’azione di ripetizione di ua to att ave so l’ese uzio e ha illegittimamente pagato. L’opposizio e all’ese uzio e non conosce te i i ovve o posso p opo la fi hè du a l’ese uzio e dopo si può parlare solo di azione di restituzione ovvero del ricavato della vendita è diverso dal risarcimento) L’opposizio e all’ese uzio e può essere anche: Tempestiva avviene prima della vendita e si conclude prima della stessa Tardiva si conclude dopo la vendita Tale distinzione rileva ai fini degli effetti restitutori ovvero in caso si opposizione tempestiva ci sarà la restituzione del bene, in caso di opposizione tardiva ci sarà la consegna del ricavato. La sentenza conclusiva del giudizio di opposizione è soggetta agli ordi ari

ezzi d’i pug azio e.

22) Opposizione Agli Atti Esecutivi Co l’opposizione agli atti esecutivi il debitore contesta soltanto il odo d’ese izio dell’azio e ese utiva, sostenendo cioè l’irregolarità formale del titolo esecutivo, del precetto o di altro singolo atto esecutivo. Contesta quindi il quomodo. Ricorre una irregolarità formale in tutti i casi di difformità di un atto della procedura rispetto alla fattispe ie legale. A he l’opposizio e agli atti ese utivi i t odu e u a parentesi di cognizione nel processo esecutivo. l’opposizio e agli atti ese utivi può esse e: 

Preventiva promossa prima dell’i izio dell’ese uzio e,ma dopo il precetto con atto di citazione (dinanzi al giudice dell’ese uzio e del luogo in cui è stato notificato il precetto) da notificarsi nel termine perentorio di 20 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto(es. irregolarità formale del titolo esecutivo e del precetto).



Successiva promossa dopo l’i izio dell’ese uzio e con ricorso al giudi e dell’ese uzio e el te i e perentorio di 20 giorni dal o pi e to dell’atto viziato(es. notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione o e l’o di a za di o ve sio e del pig o a e to, l’o di a za di aggiudi azio e e .

La legittimazione attiva a p opo e l’opposizio e agli atti ese utivi spetta al de ito e ed agli altri soggetti che abbiano un interesse concreto, effettivo ed attuale i a iato dall’atto ese utivo i egola e. 10

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a Cura Di Gianmarco Scioscia La legittimazione passiva, invece, spetta a tutte le altre parti del processo esecutivo, che assumono la posizione di litisconsorti necessarie rispetto ai quali deve essere integrato il contraddittorio. il giudi e dell’ese uzio e fissa o de eto l’udienza di comparizione delle pa ti dava ti a s . All’udie za se concorrono gravi motivi il giudi e dell’ese uzio e sospende il processo esecutivo. Il giudice competente è il giudice dell'esecuzione presso cui era iniziata l'esecuzione, che assume anche la funzione di giudice istruttore I giudizi di opposizione agli atti esecutivi si concludono con sentenza non impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione, ma solo con il ricorso per Cassazione. 23) Opposizio e Di Terzo All’Esecuzio e Il terzo che pretende avere la proprietà o un altro diritto reale sui beni pignorati può proporre ricorso al giudi e dell’ese uzio e prima che sia disposta la ve dita o l’asseg azio e dei e i. il terzo non può contestare la validità del titolo esecutivo posto a base della procedura, essendo egli estraneo ai rapporti tra creditore procedente e debitore esecutato, a meno che il titolo consista in una garanzia reale che attribuisce al creditore un diritto di seguito sul bene Il giudice fissa con decreto l’udie za di o pa izio e delle pa ti dava ti a s e il te notificazione del ricorso e del decreto.

i e pe e to io pe la

La legittimazione attiva spetta solo al terzo estraneo che non sia nominato nel titolo né nel precetto, ovvero il terzo che abbia trascritto una domanda giudiziale prima del pignoramento. Legittimati passivi sono invece i creditori ed il debitore, tra i quali si instaura un litisconsorzio necessario. “e all’udie za le parti raggiungano un accordo il giudice con ordinanza stabilisce la restituzione del bene al terzo. L’opposizio e vitto iosa pe etta al te zo di riottenere il bene o di rivalersi sul prezzo ottenuto dalla vendita, ove sia a o a possi ile. I aso o t a io al te zo o esta he agi e o u ’autonoma azione di ripetizione, del tutto estranea al processo esecutivo ormai concluso. Il terzo opponente non può provare con testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o ell’azie da del de ito e. Le li itazio i alla p ova testi o iale non ope a o se l’esiste za del di itto del terzo opponente sia resa dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore. Nel caso in cui abbia avuto luogo la vendita il te zo può, o l’opposizione tardiva ex art 620 cpc, rivalersi sul p ezzo i avato dalla ve dita hiede do l’a e ta e to dell’illegitti ità del pig o a e to del e e ve duto e l’att i uzio e del i avato della ve dita, fi o a ua do lo stesso non è attribuito ai creditori. 24) Differenza Espropriazione Mobiliare Presso Terzi,Contro Il Terzo Proprietario Ed Opposizione

Di Terzo All’esecuzio e Nell’espropriazio e

o iliare presso terzi il te zo è oi volto ell’ese uzio e u i a e te pe comunicando di quali somme è debitore verso la parte contro cui si procede.

olla o are

Nell’espropriazio e co tro il terzo proprietario il terzo è parte del processo esecutivo, anche se è terzo rispetto al rapporto obbligatorio ci troviamo in uno dei casi di responsabilità senza debito. Nell’opposizio e di terzo all’esecuzio e il terzo non solo non è parte del rapporto obbligatorio ma non può neanche essere parte del processo esecutivo(non può essere assoggettato al pignoramento). Non è responsabile sul piano sostanziale e non è responsabile sul piano processuale. IMPORTANTE

 l beni mobili si consegnano , i beni immobili si rilasciano  Il giudice dell’ese uzio e competente per consegna e rilascio è il tribunale del luogo in cui si trova il bene  Il giudice dell’ese uzio e competente per gli obblighi di fare e non fare è il tribunale del luogo in cui deve essere eseguito l’o ligo 11

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE (DOMANDE SVOLTE) LIBRO IV A cura di Gianmarco Scioscia

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a Cura Di Gianmarco Scioscia 1) Procedimento di ingiunzione(o procedimento monitorio) Il procedimento ingiuntivo è un tipo particolare di procedimento di cognizione con prevalente funzione esecutiva in quanto: 

è finalizzato a far ottenere rapidamente al creditore il titolo esecutivo e, quindi, a consentirgli di avvia e l’ese uzio e fo zata;



è caratterizzato dalla sommarietà della cognizione. La cognizione sommaria mira a eliminare la complessità del giudizio ordinario di cognizione senza compromettere il diritto di difesa e le garanzie del contraddittorio.

Il procedimento ingiuntivo è caratterizzato da 2 fasi: 1) fase sommaria: instaurata su iniziativa del creditore con ricorso, si svolge senza contraddittorio e si conclude con un provvedimento (il decreto ingiuntivo) pronunciato inaudita altera parte, ossia senza la preventiva convocazione del debitore; 2) fase eventuale di cognizione: si apre se il debitore ingiunto propone opposizione(con citazione). L’opposizio e dà vita a u giudizio he si svolge el contraddittorio delle parti (si tratta di un contraddittorio differito ad u o e to su essivo all’adozio e del de eto e he si sostituisce interamente al giudizio sommario. Il decreto ingiuntivo viene così sostituito dalla sentenza che chiude la fase di opposizione. L’art 633 cpc fissa le condizioni di ammissibilità pe l’e a azio e del decreto ingiuntivo. Può chiedere decreto ingiuntivo:   

chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili o chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata

Non si può ottenere per gli immobili e non si può ottenere quando la somma di denaro non è determinata. “i può otte e e il p o edi e to d’i giu zio e ua do:   

del diritto fatto valere si da' prova scritta; il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo; il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata

L’i giu zio e può esse e p o u iata a he se il di itto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far p esu e e l’ade pi e to della controprestazione o la verificazione della condizione. Esistono due tipi di procedimenti monitori: Procedimento monitorio documentale: che si ha quando del diritto fatto valere si dà la prova scritta; Procedimento monitorio puro: che si ha quando il credito riguarda onorari di esercenti la libera p ofessio e. I uesto aso il do u e to dato dall’o di e p ofessio ale o dà la p ova, a è u pa e e dell’o di e, u visto di o g uità dell’o di e. ese pio pa ella degli avvo ati . Pe l’i giu zio e è competente il giudice che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria in applicazione dei criteri generali della competenza per materia, per valore e per territorio.

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a Cura Di Gianmarco Scioscia 2) Co e Si Propo e Do a da Nel Procedi e to D’i giu zio e? La domanda di ingiunzione si propone con ricorso depositato in cancelleria, contenente:   

i e uisiti i di ati ell’art 125 cpc; l’i di azio e delle p ove he si p odu o o; l’indicazione del procuratore del ricorrente oppure, quando è ammessa la costituzione di persona, la di hia azio e di eside za o l’elezio e di do i ilio el o u e dove ha sede il giudi e adito.

Il giudice, se ritiene insufficientemente documentata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente invitandolo a integrare la prova. Se il ricorrente non integra la prova o non ritira il ricorso (rinunciando così agli atti, ex art. 306 cpc) oppure se la domanda non è accoglibile (per carenza dei presupposti di rito o di merito), il giudice la rigetta con decreto motivato. La domanda rigettata può essere liberamente riproposta sia con ricorso per decreto ingiuntivo sia in sede di giudizio ordinario. NB dato che il decreto di rigetto non determina il giudicato, contro di esso non è esperibile alcun mezzo di impugnazione. Se il giudice accoglie la domanda, emette il decreto ingiuntivo motivato. Con tale decreto il giudice ingiunge al debitore di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità nel termine di 40 giorni avvertendolo che nello stesso termine può fare opposizione al decreto ingiuntivo. NB in mancanza di opposizione il decreto ingiuntivo acquisterà efficacia di giudicato e si potrà iniziare il procedimento esecutivo. Contro il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo è possibile proporre revocazione straordinaria o opposizione di terzo. Il creditore notifica al debitore copia autentica del ricorso e del decreto. Se la notifica non avviene entro 60 giorni dalla pronuncia, il decreto ingiuntivo perde efficacia,ma la domanda può essere riproposta sia chiedendo un altro decreto ingiuntivo sia in via ordinaria. 3) Quando Il Decreto Ingiuntivo E' Provvisoriamente Esecutivo? Ex art 642 cpc nel caso in cui il credito sia fondato su cambiale, assegno bancario o circolare, su certificato di borsa o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale, il giudice deve concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo, non residuando alcuna possibilità per una sua valutazione discrezionale. Nel caso in cui vi sia un pericolo di grave pregiudizio nel ritardo ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere il giudice può valutare discrezionalmente la possibilità di concedere la provvisoria esecuzione al decreto. Generalmente viene concessa nel caso in cui il debitore versi in stato di dissesto tale da far presumere la reale sussistenza di un pregiudizio per le ragioni creditizie. Nel caso di documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere in giudizio il giudice(in caso di provvisoria esecutività) impone al ricorrente una cauzione(Nel caso di mancata prestazione della cauzione, secondo una parte della dottrina sarà impossibile per il creditore procedere ad esecuzione forzata sulla base del decreto ingiuntivo, secondo altra parte, vi sarà l'inefficacia del decreto ingiuntivo). NB il decreto ingiuntivo essendo titolo giudiziale permette di iscrivere pegno ed ipoteca, allungare le prescrizioni da brevi in lunghe ed è titolo esecutivo

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a Cura Di Gianmarco Scioscia 4) Opposizione Al Decreto Ingiuntivo Ottenuto il decreto ingiuntivo il debitore può fare opposizione entro 40 giorni dalla notificazione del decreto. l’opposizio e si p opo e dava ti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente. [nel rito del lavoro si propone con ricorso] L’atto di itazio e deve o te e e a pena di decadenza):    

i motivi; le difese di merito; tutte le eccezioni; l'eventuale domanda riconvenzionale.

Con l'opposizione a decreto ingiuntivo si promuove un giudizio ordinario, in cui il giudice dovrà valutare la sussistenza e la validità del credito posto a fondamento della domanda di ingiunzione. Nel giudizio di opposizione le parti sono l'opponente che assume la posizione di attore(ma in sostanza è un convenuto)e l'opposto, che riveste il ruolo di attore in senso sostanziale. Infatti, l'opponente ha l'onere di eccepire, affermare e provare l'inesistenza del diritto di credito e svolgere tutte le difese che gli competono, mentre l'opposto deve provare l'esistenza del suo diritto di credito che viene contestato con l'opposizione. Si ritiene, inoltre che solo l'opponente e l'opposto possano essere le parti del giudizio di opposizione, con la conseguenza che in tale ambito e che solo l'opponente può chiamare in causa un terzo(essendo convenuto in senso sostanziale) tramite apposita autorizzazione richiesta al giudice nell'atto di citazione in opposizione. NB nel giudizio di opposizio e al de eto i giu tivo si ha u ’i versio e for ale dell’o ere di i staurazio e del giudizio (il giudizio o di a io lo i izia il edito e e t e l’opposizio e l’i izia il de ito e ma non si ha a he u ’inversione sostanziale della posizione delle parti. L’opposizio e te

i a o sentenza impugnabile.

5) Provvisoria esecutività in pendenza di opposizione Il giudice istruttore, se l’opposizio e o è fo data su prova scritta (qualsiasi documento idoneo a provare, ex artt. 2699 c.c., l’i esiste za del di itto del edito e o su prove di pronta soluzione (mezzi di prova tali da non dare vita a una vera e propria istruttoria: ad es., fatti notori, ammissioni del ricorrente, fatti pacifici tra le parti), può concedere, con ordinanza non impugnabile, non revocabile e non odifi a ile da pa te del giudi e he l’ha p o u iata, l’esecuzione provvisoria del decreto qualora non sia già stata o essa a o a dell’a t. . la provvisoria esecuzione richiede il c.d. fumus boni iuris, ovvero la probabile fondatezza della domanda del creditore accolta con decreto ingiuntivo. Il giudice può o ede e la p ovviso ia ese uzio e Co te ost. / 9 se la pa te he l’ha hiesta off e una cauzione pe l’a o ta e delle eve tuali estituzio i, spese e danni. Se la provvisoria esecuzione è concessa all’atto della p o u ia del de eto i giu tivo, l’oppo e te può chiedere la sospensione dell’ese uzio e p ovviso ia del de eto, se sussisto o gravi motivi. L’ista za di sospensione va presentata al giudice istruttore. Se è proposta prima della o i a del giudi e ist utto e, l’ista za può esse e i di izzata al Presidente del tribunale.

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a Cura Di Gianmarco Scioscia 6) Opposizione Tardiva Al Decreto Ingiuntivo Ex art 650 cpc l’i ti ato può fa e opposizio e a he dopo la scadenza del termine di 40 giorni indicato nel decreto ingiuntivo se non ha avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notificazione, per caso fortuito o forza maggiore. L’opposizio e pe ò deve esse e p oposta entro 10 giorni dal primo atto di esecuzione ovvero:  

Il pignoramento ell’esp op iazio e pe ese uzio e L’accesso dell’ufficiale giudiziario ell’esp op iazio e pe o seg a

NB o asta di ost a e l’i egola ità della otifi a, il aso fortuito o la forza maggiore, ma occorrerà dimostrare che a causa di questi eventi non si è avuto conoscenza del decreto; tuttavia la Corte Costituzionale ha allargato le ipotesi in cui il debitore ha avuto conoscenza del decreto ma per caso fortuito o per forza maggiore il debitore non ha potuto proporre opposizione in tempo. 7) Effetti Della Sentenza Di Opposizione L’opposizio e te i a o sentenza impugnabile. “e l’opposizio e è: 

Accolta totalmente: il de eto i giu tivo opposto e l’eve tuale effi a ia ese utiva so o travolti. Dalla pubblicazione della sentenza di accoglimento gli atti esecutivi compiuti(sulla base del decreto ingiuntivo)diventano inefficaci. NB il ricorrente in questo caso non potrà riproporre il decreto ingiuntivo perché ormai sulla questione si è formata una sentenza con valore di giudicato.



Rigettata con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva, oppure è dichiarata con ordinanza l'estinzione del processo, il decreto(che non ne sia già munito)acquista efficacia esecutiva.



Accolta Parzialmente: gli atti esecutivi compiuti sulla base del decreto restano in piedi nei limiti della quantità dedotta. Es. Caio ottiene un decreto ingiuntivo del valore di 10.000 € ei o f o ti di Mevio. I seguito all’opposizio e di Mevio il giudice dispone con sentenza che il reale credito di Caio è di €. La sentenza sostituisce il decreto ingiuntivo, ma gli atti di esecuzione eventualmente compiuti in base l decreto(che fosse stato dichiarato provvisoriamente esecutivo) restano in piedi nei limiti della somma e della quantità minore riconosciutagli con la sentenza dell’opposizio e.

8) Procedimento Per Convalida Di Sfratto Procedimento speciale per ottenere in tempi rapidi un titolo esecutivo in relazione ai rapporti di locazione. Esistono 3 casi: 



Intimazione di licenza per finita locazione: intimazione di disdetta del contratto di locazione notificata al conduttore prima della scadenza del contratto per impedirne la rinnovazione tacita; è un caso di condanna in futuro i ua to l’i ade pi e to non si è ancora verificato. Intimazione di sfratto per finita locazione: i vito a ilas ia e l’i o ile ivolto dal lo ato e al conduttore dopo la scadenza del contratto; NB Se il creditore non ha fatto la disdetta almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto non potrà fa e l’i ti azio e di licenza o di sfratto perché il contratto si è rinnovato.



Intimazione di sfratto per morosità: intimazione effettuata dal locatore al conduttore che non provveda al pagamento del canone di locazione, finalizzata a ottenere la risoluzione del contratto di locazione e il pagamento dei canoni scaduti.

NB Il procedimento di convalida può essere utilizzato soltanto in presenza di un contratto di locazione di beni immobili

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a Cura Di Gianmarco Scioscia L’atto i troduttivo del p o edi e to è u ’intimazione di licenza o di sfratto con contestuale citazione per la convalida. T a il gio o della otifi a dell’i ti azio e e uello dell’udie za devo o i te o e e te i i liberi non minori di 20 giorni. Il giudice competente è inderogabilmente il tribunale del luogo in cui si trova la cosa locata. “e all’udie za non compare il locatore(parte intimante)il procedimento si estingue; Se all’udie za non compare(o non si oppone)il locatario(parte intimata) il giudice convalida la licenza o lo sfratto e dispone, con ordinanza edatta i al e all’o igi ale dell’atto di i ti azio e l’apposizio e su di essa della formula esecutiva. la formula esecutiva ha effetto dopo 30 giorni dalla data dell’apposizio e emana ordinanza di convalida. Il giudice ordina la rinnovazione della citazione se risulta o appa e p o a ile he l’i ti ato non ha avuto conoscenza della citazione o che non è potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore. L’ordinanza di convalida può essere impugnata per revocazione. “e all’udie za l’i ti ato o pa e e si oppone il procedimento sommario si converte in ordinario nelle forme del processo del lavoro. Qua do l’i ti ato oppone eccezioni non fondate su prova scritta, il giudice(su istanza del locatore)se non sussistono gravi motivi in contrario, pronuncia ordinanza non impugnabile di rilascio con riserva(di esaminare le) delle eccezioni del convenuto. L'ordinanza è immediatamente esecutiva , ma può essere subordinata alla prestazione di una cauzione per i danni e le spese. La sentenza che(al termine del giudizio) accerta l’esiste za del di itto del lo ato e, si sostituisce all’o di a za e ostituis e u uovo titolo ese utivo. Se,invece, la rigetta l’o di a za è automaticamente caducata e divengono inefficaci gli atti esecutivi già posti in essere. 9) Opposizione Tardiva Alla Convalida Di Sfratto “e l’i ti azio e di li e za o di sf atto è stata o validata in assenza dell’i ti ato, uesti può impugnare l’o di a za di o valida p ova do di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notifica o per caso fortuito o forza maggiore (es. allo ta a e to dell’i ti ato dalla p op ia a itazio e durante le ferie estive quando non era possibile immaginare un imminente sfratto). Si impugna con ricorso da depositarsi presso la cancelleria del giudice che ha pronunciato la convalida (a pena inammissibilità)non oltre 10 giorni dall’atto i iziale dell’esecuzio e da identificarsi in quello della notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno 10 giorni prima alla parte(che è tenuta a rilasciare l'immobile) il giorno e l'ora in cui procederà. L’opposizio e si p opo e dava ti al giudice che ha pronunciato la convalida e deve fondarsi su motivi di merito miranti ad ostacolare la pronuncia della convalida della licenza. Con tali motivi si contesta la fondatezza del diritto del locatore, poiché semplici motivi di rito non sarebbero sufficienti a fondare una opposizione. L'opposizione non sospende l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di convalida ma questa può essere sospesa(con ordinanza non impugnabile) in caso di necessità ed urgenza, ovvero in presenza di gravi motivi, in favore dell'opponente. Qualora il giudice lo ritenga opportuno può subordinare la sospensione dell'esecuzione al versamento di una cauzione, a tutela dell'opposto.

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a Cura Di Gianmarco Scioscia 10) Procedimenti Cautelari I procedimenti cautelari sono procedimenti speciali la cui funzione è la conservazione o la tutela di situazioni giuridiche oggetto di un processo di cognizione già in atto o che sta per istaurarsi. A seguito della richiesta di una pro u ia autela e dell’atto e, il giudi e deve effettuare un sommario accertamento, valutando la sussistenza di due requisiti:  

Il fumus boni iuris, cioè la probabile esistenza del diritto che costituirà oggetto del processo a cognizione piena Il periculum in mora, ioè il p o a ile ve ifi a si di u da o he può de iva e all’atto e a ausa della durata del processo a cognizione piena

Successivamente il giudice emette il provvedimento cautelare che ha natura di tutela provvisoria, in quanto anticipa il provvedimento che dovrebbe essere dato a conclusione del giudizio di merito. La disciplina generale dei procedimenti cautelari si applica ai sequestri, alla denuncia di nuova opera o danno temuto, ai p ovvedi e ti d’u ge za e, i ua to o pati ili, ai p ovvedimenti cautelari previsti dal c.c. 11) Procedimento Cautelare Uniforme La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria del giudice competente. Il procedimento cautelare deve svolgersi con il contraddittorio tra le parti. Infatti, il giudice fissa con decreto in calce al ricorso la data dell'udienza in cui le parti devono comparire, ordinando al ricorrente di notificare il ricorso e il decreto alla controparte, di modo che questa possa costituirsi nel procedimento con la propria memoria difensiva. Il giudice competente : occorre distinguere se la domanda cautelare è proposta: Ante causam: la domanda si propone al giudice competente a conoscere del merito. Tuttavia:  se competente per la causa di merito è il giudice di pace,la domanda si propone al tribunale, ma il giudizio di merito si svolge dinanzi al giudice di pace. Pendente lite: la domanda deve essere proposta al giudice davanti al quale pende il giudizio di merito:  se la causa pende davanti al tribunale, la domanda si propone al giudice istruttore oppure(se questi non è ancora designato o il giudizio è sospeso o interrotto) al Presidente;  se la causa pende davanti al giudice di pace, la domanda si propone al tribunale; All’udie za valutata l’esiste za del fumus boni iuris e del periculum in mora dopo aver ascoltato le parti il giudice provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda. Quando il giudice ritiene che la convocazione della controparte possa pregiudicare l'attuazione del provvedimento cautelare può adottare la misura cautelare con decreto emesso inaudita altera parte e motivato. Il contraddittorio è differito e deve tenersi entro 15 giorni dall'emissione del decreto stesso. La data di tale udienza viene sancita nel decreto stesso che deve essere notificato unitamente al ricorso a cura del ricorrente entro il termine perentorio di 8 giorni, a pena di inefficacia. A tale udienza il giudice(dopo aver ascoltato le parti) emette il provvedimento cautelare che assume la forma dell'ordinanza con cui il giudice modifica, revoca o conferma il contenuto del decreto. NB Ove la domanda cautelare sia stata proposta prima dell’i izio della ausa di e ito, l’o di a za di accoglimento deve fissare un termine perentorio non superiore a 60 giorni pe l’i izio del giudizio di e ito. Il te i e de o e dalla p o u ia dell’o di a za se avve uta i udie za o alt i e ti dalla sua comunicazione.

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a Cura Di Gianmarco Scioscia 12) Riproponibilità Dell'istanza Cautelare A Seguito Di Rigetto(provvedimento negativo) Ex art. 669 septies cpc se la domanda cautelare è stata respinta per: 

Ragioni processuali il giudice non è sceso al merito del fomus boni iuris e del periculum in mora l’ista za autela e è liberamente riproponibile.



Ragioni di merito l’ista za autela e sa à condizionatamente riproponibile ovvero alla nuova domanda dovranno essere allegati mutamenti delle circostanze o nuove ragioni di fatto o di diritto.

13) Strumentalità Piena Ed Attenuata Dei Provvedimenti Cautelari La caratteristica dei provvedimenti cautelari è la strumentalità(sono funzionali al giudizio di merito). Strumentalità che si esprime in 3 regole: Indefettibile avvio della causa di merito dopo l’e a azio e della isura cautelare quando la misura cautelare è ottenuta ante causam, la parte deve iniziare necessariamente il giudizio di merito entro 60 giorni dalla p o u ia dell’o di a za he a oglie l’ista za; Inefficacia della misura cautelare se la causa di merito si estingue; Caducazione della misura cautelare ove la causa di merito non pervenga (per ragioni di merito o anche di rito)all’accerta e to dell’esiste za del diritto cautelato: se la sentenza non arriva ad accertare il diritto, la cognizione piena batte la cognizione sommaria e viene meno la misura cautelare. QUINDI Strumentalità piena: la misura cautelare è assistita da tutte le 3 regole sopra esposte. Strumentalità attenuata: la isu a autela e è assistita solo dall’ulti a egola sop a esposta. TALE DISTINZIONE RILEVA: Provvedimenti conservativi: congelamento della situazione di fatto al momento della proposizione della domanda, ell’attesa della sentenza a cognizione piena(es. sequestro conservativo). Sono assistiti da strumentalità piena l’onere dell’i stau azio e del p o esso è i apo alla pa te he ha ottenuto la misura cautelare(a pena inefficacia).

Provvedimenti anticipatori: anticipano fin da subito gli aspetti del futuro provvedimento di merito(es. abbattimento di un albero). Sono assistiti da strumentalità attenuata l’onere dell’i stau azio e del processo è in capo alla parte che ha interesse a far cadere la misura cautelare o che vuole ottenere il risarcimento. 14) Inefficacia Misure Cautelari Il giudice che ha emesso il provvedimento su ricorso della parte interessata dichiara con ordinanza avente efficacia esecutiva che il provvedimento cautelare è divenuto inefficacie quando:  il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio di 60 giorni;  il giudizio di merito si estingue,successivamente al suo inizio, per rinuncia agli atti del giudizio o per inattività delle parti;  non è stata versata la cauzione imposta dal giudice al beneficiario della misura cautelare;  è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso. 15) Reclamo Cautelare Co t o l’ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo (proposto con ricorso)nel termine perentorio di 15 giorni dalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. Il reclamo contro i provvedimenti del giudice monocratico del tribunale si propone al collegio(del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato). Quando il provvedimento cautelare è stato e esso dalla corte d’appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa corte o, i a a za, alla o te d’appello più vi i a.

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a Cura Di Gianmarco Scioscia Il reclamo non sospende l’ese uzio e del p ovvedi e to, ma Il presidente del tribunale o della corte investiti del reclamo(quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno)può disporre la sospensione dell’esecuzio e o subordinarla alla prestazione di una cauzione. Il tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. Il collegio,convocate le parti, pronuncia non oltre 20 giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con cui conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare. Tale ordinanza (non impugnabile) non ha natura di sentenza, e non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost, ma può comunque essere oggetto di riesame con la possibilità della modifica o della revoca, ai sensi dell'art. 669decies cpc. NB Il reclamo cautelare è un mezzo pienamente devolutivo, con la conseguenza che al giudice non è richiesta la semplice valutazione dei motivi fatti valere contro il provvedimento cautelare, bensì il riesame integrale di tutti i presupposti per la concessione del provvedimento cautelare richiesto è data la possibilità di proporre sia circostanze e fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare, sia circostanze e motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo stesso. Non è consentita la rimessione al primo giudice. 16) Il Reclamo è Un Mezzo di Impugnazione? Il reclamo consiste in un rimedio con cui è possibile far valere sia i vizi di rito che di merito, nonché per motivi rilevanti in fatto ed in diritto. Rimedio ampiamente devolutivo, integralmente e sempre sostitutivo, aperto a nuove prove e a nuove allegazioni» Non si tratta però di un vero e proprio mezzo di impugnazione in senso stretto, in quanto:  viene utilizzato per contrastare anche i provvedimenti negativi inidonei a passare in giudicato  non pregiudica la possibilità di far valere eventuali fatti sopravvenuti  si propone ad un ufficio giudiziario di pari grado  Non o pa e ell’ele o delle i pug azio i ex art 323 cpc Il reclamo non è concesso contro il decreto emesso inaudita altera parte poiché entro 15 giorni dall’e issio e di tale de eto deve tenersi il contraddittorio tra le parti. 17) Attuazione Misure Cautelari(ex art 669 duodecies cpc) Le modalità di attuazione delle misure cautelari a ia i agio e dell’oggetto della misura cautelare; se oggetto della misura cautelare è un: 



Obbligo specifico(consegna,rilascio,fare o non fare) l’attuazio e avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare, il quale determina discrezionalmente la modalità di attuazione. Lo stesso giudice nel caso in cui sorgano contestazioni adotta con ordinanza i provvedimenti opportuni, previa audizione delle parti. Somma di denaro l’attuazio e avvie e elle fo e odalità p eviste pe l'espropriazione forzata in quanto compatibili e il giudice competente sarà proprio il giudice dell'esecuzione (e non l'organo che ha emesso il provvedimento cautelare).

NB La diversa disciplina prevista per le misure cautelari che hanno ad oggetto una somma di danaro è volta per garantire la c.d. par condicio creditorum ovvero garantisce la possibilità di intervento agli altri creditori. Se così non fosse la misura cautelare sulla somma di danaro finirebbe per creare una indebita prelazione. 18) Revoca E Modifica Delle Misure Cautelari Se è già iniziato il giudizio di merito e sempre che non sia stato presentato il reclamo, la parte può proporre istanza di revoca o modifica al giudice istruttore della causa di merito, depositandola in cancelleria oppure formulandola oralmente in udienza. Il giudice pronuncia il provvedimento di modifica o di revoca che assume la forma dell'ordinanza non reclamabile.

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a Cura Di Gianmarco Scioscia Il giudice della causa di merito può modificare o revocare il provvedimento cautelare se:  

si verificano mutamenti delle circostanze si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare(l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne e' venuto a conoscenza).

Quando il giudizio di merito non è ancora iniziato o è stato dichiarato estinto, la revoca e la modifica dell’o di a za di a ogli e to possono essere chieste al giudice che ha provveduto sull’ista za cautelare. 19) Sequestro Giudiziario Il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario: di beni mobili o beni immobili, aziende o altre universalità di beni quando:  sussiste una controversia sulla proprietà o sul possesso di tali beni;  sussiste il periculum in mora nonché la conseguente necessità di sottrarre i beni alla libera disponibilità del sequestrato, con la nomina di un custode,allo s opo di assi u a e l’utilità pratica del futuro eventuale provvedimento sul merito. di libri, registri, documenti, modelli, campioni e di ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova,quando è:  co troverso il diritto all’esi izio e o alla co u icazio e l’ele e to di p ova è elle a i dell’avve sa io e l’avve sa io si ifiuta di esi i lo);  opportuno provvedere alla loro custodia temporanea al fine di garantire la fruttuosità dell’ordine di esibizione ex art. 210 cpc la cui richiesta nel giudizio di merito sia stata preannunciata nel ricorso cautelare. L’ese uzio e del se uest o giudizia io avviene nelle for e dell’esecuzio e per co seg a o rilascio. Non è richiesta la notificazione del precetto mentre l’avviso di ilas io è dovuto solo se il custode è persona diversa dal detentore. In caso di sequestro giudiziario di immobili, la giurisprudenza ritiene necessaria la trascrizione della misura, al fine di evitare la disposizione del bene ed eventuali acquisti di terzi in buona fede. 20) Sequestro Conservativo Il giudice su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito (ossia, che in attesa della definizione della causa di merito il debitore disperda il proprio patrimonio), può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento. Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore; Il sequestro conservativo sugli immobili si esegue con la trascrizione del provvedimento presso l’uffi io del o se vato e dei egist i i o ilia i del luogo i ui i e i so o situati. Il debitore può ottenere dal giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile, la revoca del sequestro conservativo, prestando idonea cauzione pe l’a o ta e del redito che ha dato causa al sequestro e per le spese, in ragione del valore delle cose sequestrate. Il sequestro conservativo si converte automaticamente in pignoramento nel momento in cui il sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva(che dovrà essere depositata entro 60 giorni nella a elle ia del giudi e dell’ese uzio e), iniziando in quel preciso momento il processo esecutivo, di cui il sequestro stesso, una volta convertito in pignoramento, costituisce il primo atto. Se i beni sequestrati sono stati oggetto di esecuzione da parte di altri creditori, il sequestrante partecipa con essi alla distribuzione della somma ricavata. NB Il provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia se non è eseguito entro il termine di 30 giorni dalla pronuncia.

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a Cura Di Gianmarco Scioscia 21) Il Provvedimento Di Urgenza Chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il proprio diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile può chiedere con ricorso al giudice il provvedimento di urgenza più idoneo secondo le circostanze ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. I requisiti per poter chiedere questo provvedimento sono: 

Sussidiarietà : è possi ile hiede e u p ovvedi e to d’u ge za solo se l’o di a e to non prevede una misura cautelare tipica;



Atipicità: si ife is e al o te uto i dete i ato . La legge non determina il contenuto della misura cautelare ma è il giudice che di volta in volta lo modella in funzione di quel periculum.

il contenuto può avere natura conservativa o anticipatoria proprio perché è indeterminato, il diritto deve essere oggetto di un pregiudizio imminente ed irreparabile (se è ipa a ile il p ovvedi e to d’u ge za non verrà concesso). 22) Processo Sommario Di Cognizione La domanda si propone con ricorso al tribunale monocratico e deve contenere tutti gli elementi della citazione eccetto la vocatio in ius. Il ricorso è depositato in cancelleria ed il cancelliere provvede a formare il fas i olo d’ufficio; lo presenta al presidente del tribunale che designa il magistrato per la trattazione. Il giudice fissa con decreto l’udie za di comparizione delle parti assegnando un termine per la costituzione del convenuto non oltre 10 giorni prima dell’udie za. Il i o so e il de eto di fissazio e dell’udie za devono essere notificato al convenuto 30 giorni prima della data fissata per la costituzione. La costituzione avviene mediante la comparsa di risposta (avente lo stesso contenuto di quella del rito ordinario). PROCEDIMENTO Il giudice svolge una valutazione preliminare, dovrà valutare se è competente, se la causa spetta o meno al tribunale monocratico: 

Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate dal 702 bis, è incompetente, con ordinanza non impugnabile la dichiara inammissibile e allo stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale

Il giudi e dov à poi fa e u ’alt a valutazio e: 

se può decidere la ausa o u ’istruzione sommaria o è necessario il rito ordinario. Se ritiene che è necessario il rito ordinario con ordinanza non impugnabile fissa l’udienza di comparizione e trattazione ed il processo confluisce in un normale giudizio ordinario.

La valutazione del giudice è discrezionale, sceglie il rito più garantista e complesso ed è irrevocabile. NB se nel processo si incrociano domanda principale e riconvenzionale il giudice deve fare una valutazione di possibilità del giudizio sommario per entrambi. Se la causa relativa alla domanda riconvenzionale i hiede u ’ist uzio e o so a ia, il giudice ne dispone la separazione. All’esito dell’ist uzio e so domanda.

a ia il giudi e o ordinanza provvisoriamente esecutiva accoglie o rigetto la

APPELLO Contro l’ordi a za di rigetto è possi ile p opo e l’appello entro 30 giorni dalla comunicazione o otifi azio e dell’o di a za.

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a Cura Di Gianmarco Scioscia Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritenga indispensabili ai fini decisionali ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il giudizio di appello si chiude con una normale sentenza ricorribile per cassazione(la sommarietà è concentrata nel primo grado e limitata alla fase istruttoria) NB se non si propone appello l’o di a za acquista gli effetti di una sentenza passata in giudicato

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