dispensa diritto agrario

July 16, 2017 | Author: Federica Lorenza Perpignano | Category: Cooperative, Agriculture, Biomass, Biology, Earth & Life Sciences
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4rt.2135 c.c., testo originario: E'imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame e attività connesse. 2. Si reputano connesse le attività dirette alla trasfomazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura. 1.

Attività principali: coltivazione, silvicoltura, allevamento del bestiame Attività connesse: sono attività commerciali, ma che ricadono nell'ambito di operatività dell' attività agricola quando svolte " nell' eser cizio normale dell'agricoltura".

Il

cuore dell'attività di impresa agricola era nella presenza del fondo rustico. Come corollario di questa interpretazione, si riteneva che il rischio atmosferico e quello ambientale, cui sono soggette le colture, giustificasse il trattamento di favore riservato dal legislatore alf impresa agricola (ad esempio, esclusione dalla disciplina del fallimento). Di conseguenz1 la presenza di manufatti e protezioni, come seffe o allevamenti in batteria. facendo venir meno il rischio atmosferico, avrebbero inciso sulla qualifrcazione dell'attività, trasformandola da agricola in commerciale. Questo tipo di interpretazione non avrebbe consentito alle imprese agricole di evolvere, di ammodernare il modo di produzione. Per quanto riguarda le attività connesse, queste si distinguevano in attività connesse atipiche QB5 1o comma) e tipiche (2I35,2o comma). Quelle tipiche erano quelle elencate nel secondo comma, cioè alienazione e trasformazione dei prodotti agricoli. Quelle atipiche sono attività non specificamente enunciate nella noffna, ma che devono in ogni caso rispettare il criterio della normalità. In base afale criterio, che, dunque, vale per tutte le specie di attività connesse, sia tipiche che atipiche, solo in presenza di una pratica diffirsa e ormai acquisita a livello di normalità della condotta degli imprenditori agricoli, un'attività economica di per sè commercilae, avrebbe potuto godere della qualifica di attività agricola per connessione. Ad esempio, è normale che il produttore di uva trasformi questo prodotto con i suoi impianti in vino e lo venda. L'attività di coltivazione di uva è un'attività agricola principale. L'attività di trasformazione e alienazione diventa agricola perchè svolta dallo stesso produttore agriolo. Quali problemi poneva questa disciplina? Il primo problema era legato allo sviluppo dell'attività agricola. Qualunque attività nuova, qeata da un imprenditore agricolon sarebbe stata considerata necessariamente commercilaie, solo perchè non rientrante nell'esercizio normale, owero tradizionale di agricoltura. Secondo problema: la qualifica di attività connesse a quelle principali era sganciata dalla valutazione tra il valore della produzione di base e il valore del prodotto finale conseguito.

Art.lo d.lgs. 228/2001 L'articolo 2135 del codice civile e' sostituito dal seguente: "E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita'connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attivita' dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che util\zzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conserva zione, trasforma zione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche'le attivita'dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, ivi comprese le attivita'di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, owero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge". 1.

2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, owero forniscono prevalentemente ai soci beni servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Il

e

nuovo testo dell'art. 2135 c.c è diviso in tre commi e mantiene la distinzione tra attività agricole principali e attività qgricole per connessione. ll criterio intorno al quale ruota I'agrarietà non è piu la presenza del fondo rustico, ma il criterio del ciclo biolosico. Il legislatore individua la differenza tra impresa commerciale e impresa agricola nella distinzione tra processi produttivi meccanici, guidati e governati dalla volntà dell'uomo, e processi produttivi biologici, i quali rispondono ad un proprio ordine interno. I1 tratto distintivo delf imprea agricola, dunque, si individua non in una struttura organizzativa diversa da quella commerciale, ma nella presenza di rischi tecnici piu difficilmente governabili. La presenza del ciclo biologico non è, però, da se sufliciente a qualificare un'attività come agricola. La cura e lo sviluppo del ciclo biologico devono almeno potersi svolgere sul fondo. Cioè, la coltivazione di piante o I'allevamento di animali in grado di attuarso solo in laboratorio o in ambienti artificiali e non anche in natura. non sono attività agricole. Rientra, invece, nelle aftività agricole la cura e lo sviluppo di una sola fase del ciclo biologico, purchè necessaria. Si pensi, ad es., alf impresa avicola che si spec\alizzi esclusivamente nella produzione delle uova, rispetto a quella che si occupi solo della pulcini. t(mane cresclB dei crescita oel pulcml. Rimane aillvta attivtà agricola agncola anche ancne I'attività I'attlvlta ct1 di cura e sviluppo del ciclo biologico di vegetali o animali di proprietà di terzi (contoterzismo). Attività connesse: al criterio della normalità, si sostiuisce il criterio soggettivo e il criterio della prev alenza.

Problema: I'attività economica di trasformazione del prodotto agricolo, svolta da un soggetto collettivo come una cooperativa, può qualificarsi come attività agricola per connessione anche se svolta da un soggetto - la cooperativa - giuridicamente distinto dagli imprenditori agricoli? La giurisprudenza ha da sempre dato risposta affermativa a questo intrerrogativo, purchè i prodotti trasformati provenissero in prevalenza dai soci produttori agricoli. Il d.lgs. 22812001 ha avallato tale interpretazione giurisprudenziale con I'art.l, 2o comma: Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per 1o svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma I del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, owero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

La legge finanziaria 2007 (1. 2711212006, n.296) all'art.l, 369" co., stabilisce, sostituendo la precedente normativa, che la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'art. 2135 c.c.,terzo comma. In realtà il legislatore italiano era già intervenuto a disciplinare I'attività di coltivazione di biomassa , sia nel d.1gs.22712001, art.2, comma 5, qualificando come attività di arboricoltura, distinta dalla selvicoltura, l'attività di coltivazione degli alberi fatta al solo scopo di ricavare legno e biomassa; sia con il d.lgs. 271512005, n.101 che introduce il comma 13 quater dell'art.l4 nel d.lgs. 291312004 n.99, in base al quale I'attività esercitata dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c. di cura e sviluppo del ciclo biologico di organismi vegetali destinati esclusivamente alla produzione di biomasse, con cicli colturali non superiori al quinquennio, e reversibili al termine di tali cicli, su terreni non boscati, costituisce coltivazione del fondo e non è soggetta alle disposizioni in materia di boschi e foreste. E' emerso un dibattito dottrinale intorno a tale disposizione normativa; si discute, in particolare, se tale disposizione normativa qualifichi I'attività di cura e sviluppo del ciclo biologico di organismi vegetali destinati alla produzione di biomussà .o-e un'attività agricola in sé o se I'agrarietà di tale attività economica derivi esclusivamente dal fatto che venga esercitata da un imprenditore agricolo all'interno della sua "normale", o sarebbe meglio dire "ordinaria" attività di impresa. Secondo quest'ultima opinione, I'attività di coltivazione delle colture energetiche non è qualificabile come attività agricola principale e I'imprenditore agricolo potrà svolgere anche attività di coltivazione di biomasse, non perdendo per questo la sua qualifica di imprenditore agricolo, ma non potrà dedicarsi esclusivamente ad una produzione no food. In realtà I'agricoltura è stata da sempre considerata come un'attività incentrata sulla terra. L'agrarietà, nella riflessione dottrinale precedente alla riforma dell'impresa agricola del 200I, è stata ricondotta allapresenza del fondo e, in particolare, al suo utrlizzo finalizzato alla produzione. L'attuale formulazione dell'art. 2135 c.c incentra la qualificazione dell'attività economica principale sulla cura e lo

sviluppo del ciclo biologico, non completamente sganciato dal ruolo che il fondo continua ad esercitare quale elemento qualificante I'attività principale che deve poter essere almeno esercitata sul fondo. La destinazione economica dei prodotti ottenuti dall'attività agricola, dunque, non rappresenta un elemento qualificante I'attività economica esercitata.

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