Diritto Unione Europea

November 14, 2022 | Author: Anonymous | Category: N/A
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8/10 È vero che la componente intergovernava è molto forte, è vero che ci sono regole che possono bloccare il funzionamento dell’istuzione e abbiamo visto che in tempi della pandemia che senza la votazione unanime non riuscivamo a muovere la situazione, che poi si è smossa ma comunque è vero che questo requisito dell’unanimità piò bloccare il funzionamento di una istuzione ormai così ampia come questo. Commento del ruolo dei parlamen europeo e abbiamo visto come una modica nell’asseto istuzionale, ovviamente importante perché si traa di un forte coinvolgimento die parlamen nazionali nel procedimento legislavo ao anche a controllarlo e anche a bloccarlo, vediamo come questa introduzione di poteri che è stata progressiva e che il traato di Lisbona ha semplicemente codicato cioè messo in norma nell’art 12 e nel protocollo sull’applicazione del principio di sussidiarietà sussidiarietà ha un pochino alterato gli equilibri equilibri perché da un lato in posivo ha aumentato la dialeca polica perché ha inserito la componente parlamentare nazionale che può anche esprimere una posizione non coerente con la componente governava che siede nel nel consiglio dell’Ue quindi l’incremento della dialeca è un faore posivo magari può appesanre il procedimento ma è posivo, per contro un aspeo negavo è che adesso la popolazione trovi un’espressione sì a livello nazionale ma un po’ depotenzia la rappresentavità del parlamento europeo e questa evoluzione è un bel esempio esempio per capire come nel momento in cui alteriamo l’asseo istuzionale ovviamente bisogna rivedere tu gli equilibri e rappor tra istuzioni e oggi vedremo come il consiglio europeo da non istuzione verce tra gli sta prassi di comportamento tra gli sta membri è diventata un istuzione che è protagonista delle più importan decisioni della vita di questo organo di organizzazio organizzazione ne internazionale. Uno degli esempi di intervento dei parlamen nazionali è la possibilità di bloccare decisioni che possono essere assunte dalle istuzioni europee per esempio in una situazione in cui si deroga la procedura legislava ordinaria, si deroga all’equilibrio istuzionale quindi è un buon esempio da ricordare si traa delle relazioni transfrontaliere del dirio di famiglia, è streamente legato ai diri fondamentali fondamentali quindi alla persona, in questa materia ritorna il requisito dell’unanimità, l’unione può adoare a normavi se oene l’unanimità al consiglio. Quindi una materia che riguarda la cooperazione giudiziaria civile cioè il dirio internazionale privato, una materia che dal 97 con il traato di Amsterdam è stata comunitarizzata cioè è stata portata nel primo pilastro aribuendo così all’unione una competenza direa in questa materia quindi un passo avan verso la comunitarizzazione ma per la materia delicata del dirio di famiglia si inserisce il requisito dell’unanimità quindi una materia che è nel primo pilastro ma soggea al requisito all’unanimità. Nell’art 81 del TFUE che le misure relave al dirio di famiglia che avranno applicazioni transnazionali sono stabilite dal consiglio che delibera secondo una procedura legislava speciale, che prevede l’unanimità con previa consultazione del parlamento europeo. Quindi materia operazione giudiziaria civile che il traato di Amsterdam sposta dal terzo pilastro al primo diventa comunitarizzata il traato di Amsterdam entra in vigore nel 99, a parre dal 2000 una serie di regolamen molto deaglia sui proli della giurisdizione della legge applicabile del riconoscimento delle sentenze, uno di ques riguarda il dirio di famiglia e la materia di dirio di famiglia deve essere soggea alla regola di unanimità. Possiamo capire il perché, ci sono sta all’interno dell’UE che considerano famiglia quella tradizionale soggea al vincolo di matrimonio che si compone c ompone con un uomo e una donna e ci sono sta che invece consentono famiglie che prevedono nel loro ordinamento istu più moderni come matrimonio di persone dello stesso sesso, in modo più snello, per esempio la surrogazione di maternità in alcuni sta è lecita in itali è un reato. Il consiglio su proposta della commissione c ommissione può anche decidere di passare a una procedura più snella, di adoare una decisione che può portare a una procedura più snella e questa decisone, questa proposta viene inviata ai parlamen nazionali che possono comunicare la loro opposizione e se c’è la decisione non viene adoata. Una norma molto specica, di deaglio che va a disciplinare una materia molto specica che però prevede un ruolo importante dei parlamen europei, un parlamento europeo può bloccare la decisione con la quale il consiglio può decidere di passare dalla regola dell’unanimità a una procedura più semplicata. Le agenzie sono molto grandi e hanno anche loro delle competenze specializzate, per esempio nel seore dei traspor ci sarà un’agenzia per ogni modalità di trasporto, l’agenzia per la sicurezza del cibo, sulla tutela die diri umani. 1. Consiglio Parlamento Parlam ento europeo eupeo ropeo - Voce Voiglio ce del popolo pop olo- Voci David Daviddegli Sassoli, Sasso li, President Pres idente e del Parlamen Parl amento europeo. europ eo. del 2. Consi glio europeo euro e Consiglio Cons dell’Ue del l’Ue deg li Sta membri memb ri Charles Charle s Michel, Miche l,to Presidente Presid ente del Consiglio Consiglio europeo. 27

 

3. La Commissio Commissione ne europea europea - Promuove l’inter l’interesse esse comune comune Ursula Ursula von Der Leyen, Leyen, President Presidentee della Commissione europea. Ci fermiamo sulle istuzioni perché è bene capire come si svolge poi il procediamo per l’adozione degli aa  normavi. L’unione europea prevede il coinvolgimento della società civile n dall’inizio. Normalmente tende ad adoare uno strumento che è operavo per la commissione non una vera e propria fonte di dirio che il libro verde che è una sorta di strumento con il quale avvia una invesgazione su un determinato argomento e avvia proprio una vera e propria consultazione degli stakeholders ma anche della ciadinanza ava quindi di tu coloro che vogliono partecipare anche di esper a volte siamo chiama a dar un parere su una iniziava legislava e l’UE quando avvia il procedimento dice sempre le opzioni sono tre, mantenere lo status quo, adoare un ao di solaw quindi non vincolante oppure un ao vincolante. Se poi si procede nella soluzione di ao vincolante si apre anche la scelta tra gli a vincolan possibilmente applicabili che sono la direva, il regolamento e la decisione. Tuo parte dal basso, dai ciadini, dai gruppi di interesse, posto che era accanto alla commissione può essere smolata dalla altre istuzioni a fare queste proposte normave ma può vericarsi anche l’iniziava legislava popolare che è un’ulteriore strumento per avviare un procedimento normavo. Gli aspe tecnici, l’elaborazione completa della proposta normava avviene in seno alla commissione, è la commissione che dispone di tecnici che si occupano occ upano della stesura dell’ao normavo, materialmente vinee fao nella commissione europea, che poi passa verso il parlamento e il consiglio, normalmente con la procedura di codecisine che è la procedura normalmente ulizzata all’interno dei traa ma parlamento e consiglio hanno la possibilità di fare due leure per uno del progeo normavo e di apportare emendamen. L’obievo di questa procedura di doppia leura è che sia arrivi a un accordo tra queste due istuzioni che sono rappresentave del parlamento e della popolazione e consiglio dei governi. g overni. Una volta che l’ao normavo viene adoato deve entrare negli ordinamen nazionali alcune volte automacamente come nel caso del regolamento altre volte invece richiede un’implementazione quindi un ao normavo interno e qui ogni stato ha una sua disciplina di come viene deve essere implementato l’ao, quale ruolo possono avere per esempio l’autorità regionali locali, se deve invece svolgere l’auazione lo stato con l’autorità centralizzata etc. Una volta che l’ao è in vigore subentra il guardiano dei tra la commissione che deve vericare che l’ao sia rispeato dagli sta membri, spesso gli sta tardano nell’auazione della direva europea e per esempio la commissione sollecita l’auazione o verica che sia data auazione eventualmente all’ao normavo. il controllo di fase applicava del dirio dell’UE è della corte di giuszia che è l’unico interprete autenco del dirio dell’UE.   Le istuzioni. Si deve fare subito una disnzione tra le istuzioni poliche cioè quelle che sono avamente importan nella vita polica dell’unione europea (consiglio europeo e consiglio dell’unione europea, parlamento e commissione. Poi ci sono le istuzioni con funzioni di controllo (la corte di giuszia e la Corte dei con) anche se la commissione controlla e vigila sempre sull’applicazione del dirio dell’unione europea. Poliche di controllo e poi ce ne sono alcune fortemente specializzate che sono quelle che sono state istuite con la polica economica. Organi consulvi che sono il comitato economico sociale e il comitato delle regioni, il primo è rappresentavo della società degli stakeholders dei gruppi d’interesse, il secondo un comitato consulvo che apparene alle sfere territoriali interne degli sta, regioni e autorità locali. Si individuano da poco dopo il traato di Lisbona degli organi monocraci per evidenziare il fao che ci sono tre gure che spiccano nel panorama delle istuzioni europee che sono il presidente del consiglio europeo, presidente della commissione e alto rappresentate per la polica estera e la sicurezza comune queste tre gure a livello di poteri ora hanno poteri più signicavi il traato di Lisbona ne ha valorizzato il ruolo, vedremo ad esempio il presidente del consiglio europeo, quindi dell’organo che deve decidere nella maggior parte dei casi all’unanimità ha tra le varie funzioni di organizzazione dei meeng del consiglio europeo anche quella di cercare di far trovare l’accordo tra i membri. E soprauo presidente della commissione e alto rappresentante per la polica estera hanno certe volte funzioni sovrapponibili e quindi è dicile capire certe volte di capire di chi sia la competenza ad agire. Il consiglio europeo. Le sue funzioni. 28

 

Funzioni di indirizzo norma art 15 del TUE. 1. Il Consiglio europeo dà all'Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne denisce gli orientamen e le priorità poliche generali. Non esercita funzioni legislave. 2. Il Consiglio europeo è composto c omposto dai capi di Stato o di governo degli Sta membri, dal suo presidente e dal presidente della Commissione. L'alto rappresentante dell'Unione per gli aari esteri e la polica di sicurezza partecipa ai lavori (non è un componente, non è un membro di questo organo partecipa solo ai lavori). 3. Il Consiglio europeo si riunisce due volte a semestre su convocazione del presidente (è lui che decide quando convocare e si riunisce di regola 4 volte all’anno). Se l'ordine del giorno lo richiede, i membri del Consiglio europeo possono decidere di farsi assistere ciascuno da un ministro e, per quanto riguarda il presidente della Commissione, da un membro della Commissione. Se la situazione lo richiede, il presidente convoca una riunione straordinaria del Consiglio europeo. (per esempio, l’anno scorso durante la pandemia ce ne sono state molte) I capi di stato, di governo sono coloro che partecipano, i membri di questo organo, possono semmai farsi assistere, non sostuire, da un ministro e il presidente della commissione da un commissario europeo. 4.Il Consiglio europeo si pronuncia per consenso, salvo nei casi in cui i traa dispongano diversamente. Qui si parla della procedura decisionale, per consenso e consensus è proprio una procedura decisionale a livello di dirio internazionale, la regola del consensus è che se nessuno si oppone la decisione è assunta. Il limite della procedura del consenso e che per il fao di avere il consenso di tu ossia la mancata opposizione qualche volta bisognerà votare delle soluzioni un po’ compromissorie. 5. Il Consiglio europeo elegge il presidente a maggioranza qualicata per un mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una volta (quindi il presidente può stare in carica al massimo 5 anni ed è eleo). In caso di impedimento o colpa grave, il Consiglio europeo può porre ne al mandato secondo la medesima procedura. 6. Il presidente del Consiglio europeo: a) presiede e anima i lavori del Consiglio europeo; b) assicura la preparazione e la connuità dei lavori del Consiglio europeo, in cooperazione con il presidente della Commissione e in base ai lavori del Consiglio "Aari generali"; c) si adopera per facilitare la coesione e il consenso in seno al Consiglio europeo (importante funzione diplomaca) d) presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle riunioni del Consiglio europeo. (esempio di controlli incrocia tra le istuzioni). Il presidente del Consiglio europeo assicura, al suo livello e in tale veste, la rappresentanza esterna dell'Unione per le materie relave alla polica estera e di sicurezza comune, fae salve le aribuzioni dell'alto rappresentante dell'Unione per gli aari esteri e la polica di sicurezza. Molto dicile lui rappresenta l'unione all'esterno ma è l'alto rappresentante che si occupa della polica estera di sicurezza comune, ne ricordiamo ancora una volta che la PESC fa sempre eccezione, è una materia delicassima vediamo com'è dicile studiare una soluzione che vada bene per tu, non si lascia la rappresentanza dell'unione europea nella materia della polica estera all'alto rappresentante, la si conferisce il presidente del consiglio europeo che è eleo da tu i capi di Stato e di governo dell'unione europea c'è un sistema soscato di controllo. Il presidente del Consiglio europeo non può esercitare un mandato nazionale. Quindi dall’art 15 noi ricaviamo rica viamo almeno tre funzioni di questo organo e istuzione. Prima di tuo le funzioni di indirizzo dalle conclusioni degli incontri 4 volte l’anno del consiglio dell’unione europea noi sappiamo qual è la direzione dell’azione dell’UE. Importante il fao che la norma precisa che non esercita funzioni legislave questo organo, non può adoare a normavi del dirio dell’UE, non signica che le decisioni del consiglio europeo apprende, apprende, non possono avere ee giuridici, signica solo che non partecipai alla fu funzione nzione legislava infa la seconda funzione ha delle funzioni decisionali importan partecipa a delle decisioni più improntan della vita di questo ordinamento ma sono a non legislavi, a che vengono adoa senza che venga seguita una procedura legislava ma ad hoc, possono produrre qualche eeo e allora sono per questa ragione impugnabili davan alla corte di giuszia europea ad esempio tra le varie competenze che il consiglio europeo ha vi è quella di stabilire la composizione del parlamento europeo, compito importante perché signica aribuire i seggi in proporzione alla popolazione, di rivederlo nel caso uno stato entro o esce. Decisione che non è un ao normavo perché preso dal consiglio ma produce eedue giuridici innegabili, la di distribuzione Una funzione molto importante accantodegli a queste è quella del freno emergenza,dei puòseggi. accadere che uno stato venga messo in minoranza nella procedura normava di codecisione, a maggioranza quindi la procedura legislava 29

 

ordinaria e si preoccupi per questa questa sua posizione e quin quindi di che si preoccupi del fao che potrebbe subire una una decisone non presa con la sua volontà, può rivolgersi in questo caso lo stato non contento al consiglio europeo oenendo che la situazione venga momentaneamente fermata e che si vada nuovamente a discutere in parlamento. Questo vale non per tue le materie avviene in quelle più delicate come per la cooperazione giudiziaria penale. L’introduzione di questo organo è una novità perché fa si che adesso vi siano due organi a componente preamente intergovernava e ci sia un po’ uno sbilanciamento verso questa componente intergovernava e senz’altro siamo di fronte a una situazione tra le istuzioni poliche quella più polica in assoluto. Le decisioni importan sono: La composizione del parlamento la decide lui, ma il consiglio europeo propone e nomina anche le cariche più rilevan es presidente della commissione, così come l’alto rappresentante aari esteri e polica di sicurezza. Ha anche potere nella materia di revisione dei traa il consiglio europeo è l’organo che da impulso al procedimento di revisione dei traa previsto dall’art 48. Ha anche ruolo importante sulla membership nel recesso del regno unito l’interruore era il consiglio europeo. Una delle funzioni più importan è la contestazione c ontestazione ex art see del TUE relava alla violazione grave e persistente dei valori Ue, che può portare alla limitazione di diri di membership di uno stato, abbiamo fa l’esempio della polonia e dell’Ungheria rispeo ai quali il procedimento dell’art 7 è in corso quindi samo ancora vericando quale sarà l’esito e c’era anche l’esempio del primo caso dell’Austria nel 2000 procedura che poi formalmente non è parta. Quindi ha un ruolo proprio importante negli aspe di vita dell’organizzazione. La decisone per consensus è la regola quindi vuol dire assenza di obiezioni salvo che i traai non prevedano diversamente ci sono alcune ipotesi nelle quali sono previste le maggioranze quindi la decisione viene presa a maggioranza. Quando si prevedono queste modalità di votazione che sono pochi i casi chi vota sono soltanto i capi di stato e del governo, il presidente dell’organo e presente della commissione non votano. Quindi la votazione è a 27. Ci sono due seori in cui il consiglio europeo ha un ruolo importante. Uno è la PESC, fa eccezione è una competenza streamente intergovernava e dicile da comunitarizzare ed è evidente che l’organo più polico e intergovernavo di tu svolga un ruolo primario. “Art. 22 TUE - 1. Il Consiglio europeo individua gli interessi e obievi strategici dell'Unione sulla base dei principi e degli obievi enuncia all’art. 21. Le decisioni del Consiglio europeo sugli interessi e gli g li obievi strategici dell'Unione riguardano la polica estera e di sicurezza comune e altri seori dell'azione esterna dell'Unione. Possono riferirsi alle relazioni dell'Unione con un paese o una regione o essere improntate ad un approccio temaco. Esse ssano la rispeva durata e i mezzi che l'Unione e gli Sta membri devono meere a disposizione.” Un altro seore in cui il consiglio europeo denisce gli orientamen, le line guida è quello dello spazio di libertà sicurezza e giuszia, queste tre parole hanno ognuna un signicato e ci riconducono a una competenza: libertà è riferito alla libertà di circolazione delle persone quindi ci riferiamo soprauo alla materia dell’immigrazione, dei visi, dell’asilo. Sicurezza si aene alla cooperazione giudiziaria soprauo in materia penale. Giuszia alla cooperazione giudiziaria civile. Anche in questa materia il consiglio europeo svolge un ruolo importante. Art. 68 TFUE - Il Consiglio europeo denisce gli orientamen strategici della programmazione legislava e operava nello spazio di libertà, sicurezza e giuszia. g iuszia. Uno di seori nel quale l’unione ha parcolarmente concentrato la propria avità nell’ulmo decennio. È un ruolo intergovernavo come il consiglio ma è diverso perché ha composizione più ampia cche he non è limitata alla componente intergovernava statale, comprende anche due organi monocraci cioè il suo predicente e presidente della commissione, oltre al fao che non è un membro ma partecipa ai lavori anche l’alto rappresentante della polica estera. La partecipazione è proprio della persona del capo di stato o di governo, quindi non mi interessa la competenza specica ma interessa che chi siede a quel tavolo è il capo di governo o stato di uno degli sta membri, e non può essere sostuito può al più essere aancato da un ministro ma non sostuito. La presidenza è importante perché prima andava di pari passo con quella del consiglio dell’UE invece ora il presidente del consiglio viene eleo, in ragione delle funzioni la persona che svolge che sono funzioni molto delicate una è quella di cercare di emediare tra le posizioni di stato, perconsiglio questa ragione si è stabilito eleggere questa persona non soltanto nominarladei in capi coerenza conproprio quella del dell’unione europea.di 30

 

Il consiglio europeo si conferma l’istuzione nuova intergovernava ma anche una istuzione che ha saputo occuparsi di temache sul momento, nel momento in cui il problema sorgeva e lo fa sempre araverso questa discussione di singoli dossier che vengono appunto presenta. È accaduto la prima volta quando è stato adoato un regolamento in materia di cooperazione raorzata in materia di breve si traava di decidere come potesse essere formulato questo testo e il consiglio europeo ha inciso, ha inciso anche sulla crisi migratoria quando si è traato di decidere se era correo riparre i migran che arrivavano sulle coste italiane e ggreche reche tra gli altri sta membri e il consiglio europeo ha saputo rispondere alla quesone emergenziale che si è creata con il covid avvocandosi anche di poteri importan come la valutazione dei piani nazionali, nazionali, che non solo valuta solo d dalla alla commissione ma il consiglio europeo ha preteso di essere un organo che valuta la conformità al next generaon UE dei piani nazionali. Non è solo un controllo ulteriori ma ci può essere anche la richiesta di controllo di uno degli sta membri sul piano nazionale di un altro stato membro. L’Alto rappresentante è un membro del Consiglio europeo? No. Quando non si decide per consensus, esiste qualche membro del Consiglio europeo che non vota? Si. Può un capo di Stato o di governo farsi sostuire? No. Può un capo di Stato o di governo farsi assistere? si. Esiste il rischio di sovrapposizione tra le funzioni del Presidente del Consiglio europeo e l’avità di qualche organo «monocraco»? si. Il consiglio dell’unione europea Centro di gravità dell’UE, per il consiglio dell’unione europeo passano tue le decisioni compreso quelle relave alla polica estera di sicurezza comune. Come il consiglio europeo e insieme a lui è un organo di indirizzo, è il principale organo legislavo che svolge questa funzione insieme al parlamento, coordina le poliche economiche e si relazione anche verso l’esterno con la conclusione di traa internazionali e nella gesone della polica estera. L’avità è a 360° perché svolge una funzione di indirizzo polico importante quindi dov dovee l’unione va lo decide anche il consiglio dell’UE insieme al consiglio europeo, è il protagonista insieme al parlamento della funzione legislava quindi il procedimento legislavo non si verica se non c’è il consiglio dell’UE, insieme perché la regola è la procedura di codecisione per cui parlamento e consiglio sono sullo stesso piano e se uno dice di no a un ao normavo, quell’ao non viene adoato ma ci sono anche casi che è il consiglio che connua a farla da padrone e non è mai il contrario, c ontrario, quindi il vero protagonista della funzione legislava resta il consiglio dell’UE che nella maggior parte dei casi condivide questo potere con il parlamento europeo e in altri casi lo deene ancora in maniera quasi esclusiva e il parlamento ha un ruolo subalterno. Il consiglio dell’unione europea non si mee materialmente a elaborare la proposta normava che spea alla commissione questo lavoro più tecnico. Si parla anche di economia, qui c’è proprio il coordinamento delle poliche economiche degli sta membri e il consiglio si occupa anche dell’azione dell’UE con il resto del mondo. Quindi l’organo intergovernavo che ha l’azione più completa e conclude accordi internazionali e gessci la polica estera. Composizione È un organo che cambia composizione non è staco, cambia composizione in funzione della materia di cui si discute, se discuto di infrastruure non andrà il ministro dell’istruzione ma quello dei traspor. Quindi è uno organo che si riunisce in diverse congurazioni, la composizione è variabile. Questo per quanto riguarda l’apice poi c’è tuo un apparato di supporto del consiglio dell’UE, che altrimen sarebbe di nuovo solo composto da 27 persone che cambiano di volta in volta ma sarebbe sempre 27 e sono chiama a occuparsi di una mole di lavoro enorme perché abbiamo visto che le funzioni sono molte quelle del consiglio dell’UE come fanno queste 27 persone di occuparsi di questa mole di lavoro? Hanno gruppi di lavoro permanen  non cambiano che si riuniscono nel COREPER il comitato dei rappresentan permanen. loro esaminano il dossier li portano al consiglio che può decider di andare avan con quei dossier ma può anche bloccare l’analisi e allora sono costre a rivedere i dossier, la decisione sta al verce ma gli altri rappresentan fanno il loro lavoro. Ci sono dieci congurazioni senza che sia tra di essi stabilita alcuna gerarchia di congurazione, in realtà il traato ,

non prevedesitue e dieci le congurazioni traatoè nell’art 16conformemente ccomma omma 6 TUE all'ar[1]colo 236 del traato sul “Il Consiglio riunisce in varie formazioni, ma il cuiil elenco adoato funzionamento dell'Unione europea. 31

 

Il Consiglio "Aari generali" assicura la coerenza c oerenza dei lavori delle varie formazioni del Consiglio. Esso prepara le riunioni del Consiglio europeo e ne assicura il seguito in collegamento con il presidente del Consiglio europeo e la Commissione. Il Consiglio "Aari esteri" elabora l'azione esterna dell'Unione secondo le linee strategiche denite dal Consiglio europeo e assicura la coerenza dell'azione dell'Unione.” Ma non ci sono altre formazioni denite exleget dal traato, le formazioni si formano, sono state formate in ragione delle necessità e a oggi contano dieci formazioni. E il fao che ccii siano queste due formazioni che sono previste dall’art 16 aari generali ed esteri non instaura alcuna gerarchia tra di essi. Invece il COREPER è l’organo permanente quello che fa il lavoro quodiano di analisi della disciplina, di analisi delle problemache e le soopone ai diversi ministri. Il COREPER si disngue tra una composizione preamente governava quindi ci sono i rappresentan diplomaci degli sta e poi i rappresentan vengono a seconda della materia a più pi di lavoro. Si parla di clessidra perché il COREPER di suo prende il materiale per i ministri, i ministri non possono arontare la mole di problemi che il consiglio c onsiglio dell’UE deve arontare quindi le competenze sono vasssime, quindi ecco perché serve tuo questo lavoro di preparazione e a clessidra c lessidra perché già al suo interno prende una decisione che poi viene sooposta al consiglio dell’UE che può andare avan o fermarsi e in questo caso la decisione del COREPER viene smenta perché si ritorna sui banchi di lavoro. Può accadere che un progeo legislavo venga discusso a livello di COREPER e la discussione a livello di questo organo aiuta anche la cconoscenza onoscenza delle posizioni dei diversi sta quindi per esempio si può sapere a quel livello che per esempio che l’Italia è contraria aalla lla creazione di una infrastruura specica e quindi si opporrà alla decisone in consiglio e magari la maggioranza non si oene, è tuo un discorso di lavoro diplomaco ma anche molto tecnico perché è lì che vengono elabora gli emendamen alle proposte normave che arrivano dalla commissione. Questo lavoro rispecchia gli interessi degli sta, nel parlamento non funziona così, chi siede in parlamento sposa un’idea polica non l’idea del proprio stato, li perché condivide con altre persone non necessariamente della stessa nazionalità alcune posizioni poliche invece il consiglio lavora per l’interesse dello stato. Diversamente da tue le altre formazioni quando si siede in consiglio nella formazione aari esteri, l’alto rappresentante viene a presiedere la riunione per tue le altre riunioni c’è la presidenza del consiglio, che ha proprio una funzione importante ed è anche dicile stabilire la presidenza del consiglio perché ovviamente essendo un organo che prende decisioni così importan la presidenza decide l’ordine del giorno e quindi decide la priorità delle decisioni da arontare. Chi fa la scalea sugli argomen chiaramente incide sulla vita di una organizzazione. Quindi la gura del presidente è molto importante e si è cercato di dare la presidenza di questo importante organo intergovernavo in modo equo a tu gli sta, allora è stato previsto un meccanismo di rotazione ogni sei mesi e stabilisce questa rotazione il consiglio europeo. Ma in realtà non è mai solo uno stato che si occupa della presidenza ma in realtà viene individuato questo trio di sta, sono tre sta che collaborano, uno che c he presiede e poi gli altri due si avvicendano alla presidenza. Samo parlando di un organo intergovernavo, rappresenamo rappresenamo gli interessi degli sta quindi per esempio se ci fosse la presidenza italiana, l’Italia meerebbe come prioritari alcuni temi che magari gli altri sta non meerebbero, quindi è chiaro che è una funzione molto importante. Non è denita come monocraca proprio per questa vicenda del trio, di collaborazione tra sta che ci soolinea ancora come è dicile trovare un equilibrio, solo 6 mesi di presidenza ma in ques 6 mesi il consiglio c onsiglio lavora molssimo a diversi livelli ecco perché è così importante la sua gura.   Procedura decisionale. È un organo molto importante, prende delle decisioni fondamentali per il funzionamento di questo ordinamento decide a maggioranza qualicata che si compone di due elemen, c’è un quorum numerico minimo, cioè devono votare a favore di una determinata proposta almeno il 55% dei membri del consiglio ora sono 15 sta membri ci devono essere almeno 15 sta membri a favore di una decisione. Ma proprio per far sì che anche la componete demograca sia rappresenta, il numero delle persone che ques sta rappresentano anche questo numero di 15 sta membri stato del 55% deve rappresentare al contempo il 65% della popolazione, di persone che risiedono in un determinato membro. 32

 

Il quorum demograco in realtà non è così vincolante perché può accedere che non venga raggiunto questo 65% perché ci possono essere alcuni sta che votano contro e magri sono sta più grandi allora è chiaro che se consideriamo il 65% in modo molto rigido allora per oenerlo basterà che alcuni sta grandi vono contro, per bloccare la procedura decisionale. Samo parlando dell’organo intergovernavo quindi il voto è degli sta, di quan sta votano una proposta, una novità che negli anni si è vericata e che fa parte del metodo comunitario è che se in passato occorreva il consenso di tuo, oggi non è così, può succede che tra i 27 sta membri ce ne sia una parte che siano contrari ma la proposta passa lo stesso, la vita dell’unione europea va avan lo stesso anche se loro non sono d’accordo. Il numero minimo per far sì che una proposta passi è del 55% che su 27 fa 15 quindi oggi dalla regola di unanimità che era stata prevista dai primi traa oggi siamo arriva a dire che basta che 15 sta membri dicano di sia a una proposta che questa proposta passa. Se veramente fosse così non è deo che siano ques 15 sta che rappresenno la popolazione europea, quindi, magari può essere che con ques 15 sta la maggior parte della popolazione riceve un ao normavo che non volevano, allora bisogna cercare di combinare sta e la loro rappresentavità eeva sul territorio. Allora si è unito al requisito di 55% degli sta che equivalgono a 15 anche un requisito demograco, ques 15 sta che votano a favore devono rappresentare almeno un po’ di più della metà della popolazione il 65%. Ma questo secondo elemento non è così fondamentale perché può anche accadere che non venga raggiunto e la decisone venga comunque assunta e questo stato stabilito perché ci sono sta che hanno poca popolazione e allora basta che alcuni sta si meano d’accordo e dicono aspea Malta e Cipro vogliono una certa legislazione, ci meamo d’accordo noi tre Italia, Germania e Francia e quell’ao non verrà mai adoato perché rappresentano più del 65% della popolazione. Allora alla a lla regola del combinato dei due requisi numero di sta e popolazione è stata unita una terza regola quella per cui c ui la minoranza che piò impedire l’adozione di un ao deve almeno interessare 4 sta, 4 sta densamente popola possono bloccare un ao normavo, ma se ques sta sono meno di 4 non può succedere. Quindi a livello di sta ci vogliono 15 consensi perché una proposta venga adoata ma la proposta può essere bloccata da alcuni sta che rappresentano la popolazione il 65% il secondo requisito, perché questo requisito venga integrato occorrono almeno 4 sta, quindi se almeno 4 sta rappresentavi del 65% della popolazione dicono di no, non importa che ci siano 15 sta a favore, ma se sono meno di 4 la proposta va avan. La minoranza di blocco rilevante deve essere di almeno 4 sta, allora in quel caso il requisito demograco è vincolante altrimen si può anche superare. Il progresso che si è raggiunto è che si decide a maggioranza, invece all’inizio della cooperazione si decideva all’unanimità ma è stato dicile che si trovasse una formula sulla maggioranza che tenesse conto del fao che ci sono sta di diverse dimensioni, con popolazione più o meno grandi, a volte il divario è signicavo ma il voto è lo stesso. Allora per bilanciare ques due aspe si è deo una decisone passa con la maggioranza di sta, ossia con un numero di sta che rappresen almeno il 55% cioè c ioè 15 sta su 27 ma ques 15 sta devono anche rappresentare almeno il 65% della popolazione. Questo secondo requisito normalmente si applica, ma questo secondo requisito potrebbe venire meno quando alcuni sta densamente popola decidessero di opporsi solo per il gusto di bloccare una proposta e allora questo sistema di opposizione funziona solo se sono almeno 4 gli sta e allora in quel caso la proposta viene bloccata, perché 4 sta che rappresentano il 65% della popolazione bloccano la posta ma se sono solo 3 per rappresentando il 65% della popolazione la proposta passa lo stesso. Questo per far sì che il consiglio non si blocchi se non a proposte che eevamente non accontentano tu. In realtà l’ipotesi di blocco del procedimento decisionale non è limitata al quorum ma ci sono anche il freno di emergenza e anche la possibilità di uno stato di far valere un forte pregiudizio ai suoi interessi rispeo a una decisione che viene assunta in consiglio, meccanismo denito compromesso di Lussemburgo che però non si usa più datato agli anni 80.

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12/10 Ci sono tre principi che ispirano il quadro istuzionale: il principio di equilibrio istuzionale, il principio di aribuzione delle competenze alle istuzioni e il principio di leale collaborazione. Qualunque problema sorga tra le istuzioni, che può sorgere perché il quadro istuzionale è in connua evoluzione, dovrà essere risolto sulla base del traato e sulla base di ques tre principi. Permane la tensione che caraerizza un po’ tuo l'ordinamento europeo tra metodo intergovernavo e metodo sovranazionale. Le istuzioni espressione del metodo intergovernavo sono il consiglio europeo in primis, ha come regola decisionale il consensus che è il pico modo di decidere che si ha nelle conferenze internazionali per l'adozione dei traa, cioè l'ao viene adoato se nessuno si oppone e si raggiunge una soluzione compromissoria, infa il consiglio europeo deve dare l'indirizzo all'azione a ll'azione dell'unione europea, si pronuncia su quesoni molto generali della vita dell'organizzazione internazionale. Chi invece va più nel deaglio è il consiglio dell'unione europea, è il day to day work quello che fa il consiglio c onsiglio dell'unione europea ed è per questo che non può essere limitata l'avità alla sua composizione pur molto diciamo peculiare, perché la caraerisca della composizione del consiglio dell'unione europea è che non è mai la stessa, sono almeno 10 le formazioni allo stato auale del consiglio dell'unione europea, in realtà il traato ne individua soltanto due: la formazione del Consiglio Aari generali e la formazione del Consiglio Aari esteri, quest'ulma presieduta non dal presidente del consiglio dell'unione europea ma dall'alto rappresentante che fa un po’ capolino in tue e due le organizzazioni intergovernave sia nel consiglio dell'unione europea sia nel consiglio europeo dove partecipa ai lavori anche se non è un membro, quindi non partecipa poi al momento decisionale; qui invece coordina, presiede i lavori della formazione del consiglio in polica estera e di sicurezza comune. Ci sono i delega permanen che siedono in modo permanente a Bruxelles e che lavorano sui dossier di cui si occupa il consiglio e ques delega permanen formano il COREPER, organismo che ha una funzione molto importante perché masca già un po’ la decisione per il consiglio dell'unione europea che poi decide. Gli step sono tre: il primo è quello dei gruppi di lavoro dove si elaborano i fascicoli, poi c'è il COREPER dove ci sono i rappresentan permanen degli Sta membri che perseguono ciascuno il proprio interesse, non è un organo orizzontale il consiglio dell'unione europea, è un organo vercale, ciascuno Stato difende i propri interessi già nella dialeca che si ha a livello di gruppi di lavoro e poi a livello di delega permanen in seno al Coreper. Poi si raggiunge un risultato che viene presentato al consiglio che può poi anche a seconda del movimento polico, perché samo parlando di un organo intergovernavo possono impaare sulla decisione del consiglio dell'unione europea numerosissimi faori non solo tecnici, quindi non è escluso che c he si instaurino delle maggioranze che non sono solo deate dalla materia tecnica, è vero che il consiglio per come lavora e per come è struurato nelle diverse formazioni dovrebbe superare la quesone polica, ma una tale posizione può avere un impao anche quando si vada a discutere di altri argomen. Quando si convoca il consiglio traspor, ad esempio informazione, traspor, telecomunicazioni, energia che è una delle 10 formazioni del consiglio dell'unione europea, non è deo che non sia indispensabile in quella sede traare anche una quesone che non aenga streamente a ques tre temi, magari si raggiunge l’accordo su una quesone già dibauta in altre formazioni del consiglio e viene portata al consiglio dell'unione europea di quella data in cui si discute di traspor. Il consiglio decide anche su quella, quindi è un sistema che non deve essere rigidamente interpretato, può accadere che nelle formazioni non proprie venga discussa una quesone, questo conferma ancora che c'è anche un aspeo polico nella decisione del consiglio dell'unione europea, così come quando si discute al consiglio europeo, sono gli organi intergovernavi per eccellenza quindi non possiamo prescindere dalla dimensione polica. Quindi dobbiamo ricordare senz'altro la dimensione polica e poi il fao che a buon dirio chi siede in ques due organi difende la posizione dello Stato di provenienza, fa sì che in un quadro normavo lo strumento che viene discusso si plasmi quanto più possibile in conformità con gli interessi del suo stato, se poi ci riesce magari voterà a favore, se non riesce a oenere un risultato congruo anche araverso il lavoro diplomaco del Coreper vorrà dire che voterà contro e magari sarà la minoranza che dovrà subire l'applicazione di un determinato ao di dirio dell'unione europea. Quindi ci sono tre livelli: gruppi di lavoro che si smazzano il lavoro più grosso, poi ci sono i delega permanen degli Sta dove laeuropea, posizioneè èmolto diplomaca e poi c'è livelloinministri, è uno sta molto ampio quello del consiglio dell'unione ampio quello cheil siede manieraquindi permanente a Bruxelles. 34

 

Il consiglio è il centro di gravità perché forse più di tue le istuzioni svolge un po’ tue le funzioni principali: è il leader dell'azione legislava; prima dell'ao unico, poi del traato di Maastricht e poi sempre avan con Amsterdam Nizza e Lisbona, il ruolo del Parlamento europeo è cresciuto quindi condivide questo potere col Parlamento europeo, prima era il leader assoluto aveva il monopolio dell'azione legislava e il Parlamento a volte veniva consultato. C'erano diverse modalità con cui poteva consultare il Parlamento: a volte la semplice consultazione, sento cosa mi dici ma poi vado per la mia strada; a volte invece c'era l'obbligo di oenere il parere conforme e allora è un vincolo un po’ più forte. Oggi la maggior parte delle competenze che l'unione europea ha, grazie g razie ai traa istuvi, devono essere esercitate araverso la procedura legislava di codecisione che sta per decisione del consiglio insieme al Parlamento, entrambi hanno dirio di veto sostanzialmente, se non approvano una proposta la proposta non passa, quindi fondamentale è la funzione legislava. È importante anche la funzione esecuva, il dare esecuzione agli a dell'unione e si occupa anche della polica estera e di sicurezza comune, nella formazione aari esteri, ancorché presieduto dall'alto rappresentante, si discutono quesoni di polica estera. Poi è vero che c he in quella sede le decisioni devono essere prese all'unanimità, però lavora anche sulla polica estera che è un po’ sempre l'eccezione alla regola, sappiamo che anche il consiglio europeo ha competenza in materia però non gli altri organi. È un organo anch'esso di indirizzo perché con il consiglio europeo determina un po’ la missione, gli indirizzi dell'unione europea, con il Parlamento esercita la funzione legislava e poi lavora anche verso l'esterno, quindi un organo importanssimo. Come altri organi e in parcolare il Parlamento europeo, sore un po’ di una schizofrenia rispeo alle sedi, ha una sede che è a Bruxelles dove c'è il segretariato, dove siedono anche i comita, poi però per traato per regole interne di equilibrio tra istuzioni, fa delle riunioni a Lussemburgo in alcuni mesi dell'anno. La stessa schizofrenia è anche quella del Parlamento europeo che in alcuni casi si riunisce a Strasburgo, quindi da Bruxelles tu e 705 i parlamentari si spostano a Strasburgo. La rotazione della Presidenza del consiglio ha delle regole molto precise e quindi ci fa capire che è un momento molto importante, perché è la Presidenza del consiglio che sostanzialmente decide l'ordine del giorno, quindi signica dar priorità ad alcune quesoni rispeo ad altre. Ecco perché la triade perché comporta che bisogna che ques tre sta devono concertare l'ordine del giorno e quindi concertare l'ordine delle priorità. Garanre per sei mesi il potere di decidere l'ordine del giorno g iorno ad uno stato signica poter orientare in una maniera unilaterale l'azione del consiglio dell'unione europea che è il principale organo dell'unione europea, questa dialeca con gli aaltri ltri due sta e questa rotazione semestrale consente più essibilità e il recupero delle quesoni importan che eventualmente uno stato decida di lasciare indietro. Se per ipotesi la presidenza speasse a Sta come aualmente l’Ungheria o la Polonia che stanno subendo dei procedimen ex arcolo 7 per presunta violazione dei valori alla base dell'unione europea dell'arcolo due, se avessero la Presidenza ci potrebbero essere delle ripercussioni? Sì, siamo nel discorso polico, è chiaro che qui queste cose rilevano, dove uno stato può agire agisce e se è in consiglio europeo sarà in consiglio europeo dove magari è richiesta l’unanimità quindi è un potere di azione che hanno, però nella procedura legislava, grazie al fao che il potere legislavo non è esclusivo del consiglio, in realtà per quanto nello stabilire l'ordine del giorno alcuni sta possano decidere in che direzione va l'azione dell'unione europea, c'è anche da dire che nel consiglio europeo quaro volte l'anno danno l'indirizzo e l'indirizzo è scelto d'accordo quindi da lì non ci si può discostare, c'è anche da dire che la commissione europea è quella che lavora sull'iniziava legislava e mol dicono addiriura che l'organo più powerful sia proprio la commissione, perché se la commissione fa una proposta normava il consiglio e il Parlamento si deve pronunciare, quindi tuo parte da lei, non è che un organo può condizionare troppo, però sì nei limi delle loro facoltà gli sta fanno quello che è del loro interesse e non c'è nulla di male a riguardo, nei limi dei principi di buona convivenza e soprauo nei limi del principio di solidarietà che ispira l'ordinamento dell'unione europea. La procedura decisionale si caraerizza per due elemen che devono ricorrere cioè c ioè la maggioranza degli Sta e la maggioranza della popolazione. Maggioranza degli Sta al 55% equivalente a 15 sta su 27, 27 , e popolazione al 65%. Questo requisito essere interpretato in modo più essibile perché può accadere c hedell'unione che pur raggiungendo 65% ci può esserepuò unaanche opposizione, una maggioranza di blocco, ci possono essere quaro sta europeail che pur raggiunta la maggioranza si oppongono e allora in quel caso l'azione non passa perché l'unione europea non 35

 

vuole che ci sia una opposizione tale da invesre un numero di sta con una popolazione tale da non rispecchiare una eeva maggiorana, quindi c'è anche questo ulteriore limite all'azione del consiglio, che è sì un organo intergovernavo per il quale potrebbe anche bastare il solo elemento dei 15 sta, invece no calcoliamo anche l'elemento della rappresentavità, elemento che poi valuamo non tanto tenendo conto della ciadinanza, ma della residenza quindi delle persone che risiedono in un determinato stato membro. È chiaro che ci sono sta che araggono più di altri, ci sono sta più appebili di altri dal punto di vista delle opportunità, quindi questo 65% io lo calcolo in relazione alla popolazione residente in uno stato. Se vengono raggiunte queste maggioranze in teoria il consiglio decide e l'azione è presa, ma non è proprio così, ci sono tre situazioni, una è la minoranza di blocco e altre due situazioni che comportano un blocco nella decisione del consiglio. Blocco che può anche essere solo momentaneo ma che stoppa l'azione del consiglio anche quando ci c i sia solo uno stato che è in qualche modo pregiudicato dall'azione del consiglio. La prima ipotesi è in realtà poco usata che è quella del cosiddeo compromesso di Lussemburgo che è stato ulizzato pochissimo all'inizio della cooperazione europea, quando però il consiglio dell'unione europea decideva nella maggior parte dei casi all'unanimità, allora si era previsto che uno stato che vedesse signicavamente pregiudica i propri interessi potesse imporsi e opporsi all'adozione della decisione del consiglio e la quesone venisse rimessa in discussione; è un istuto che è stato creato c reato all'inizio della storia di integrazione europea quando ancora nel consiglio nella maggior parte dei casi dominava la regola dell'unanimità e quindi aveva senso lasciare un'arma di riserva a uno stato che magari da una decisione vedesse fortemente pregiudica i suoi interessi. Più ulizzato è il cosiddeo freno di emergenza, non signica che l'azione del consiglio venga bloccata ma signica che subentra l'azione del consiglio europeo che agisce in via diplomaca per vericare se passando dal livello ministeriale a quello dei capi di Stato e di governo si riesce a trovare una soluzione che mea d'accordo tu. Il freno d'emergenza non è previsto su tue le materie perché altrimen l'azione del consiglio c onsiglio si bloccherebbe, è previsto in materia di polica estera e di sicurezza comune e in materia di sicurezza sociale. Quando parliamo della materia economica nanziaria entriamo in un seore molto delicato perché è un buon esempio di cooperazione dierenziata, non samo parlando di tua l’unione europea, ma samo parlando di organi che a seconda dell’argomento possono riguardare gli sta euro o tu gli sta. Riguardano tu gli sta: il verce euro e il consiglio economico e nanziario (Econ), l'eurogruppo invece riguarda soltanto gli sta la cui moneta è l'euro. L'eurogruppo lo possiamo denire come una riunione informale dei ministri la cui moneta è l'euro, quindi assomiglia a quello che era il consiglio europeo prima di diventare istuzione, è una riunione informale, l'auspicio è che poi tu gli sta membri dell'unione adono l'euro e questa diven un'istuzione permanente come è stato per il consiglio europeo. L’Econ è un nome specico per una delle formazioni del consiglio dell'unione. Il verce è semplicemente una riunione assimilabile di nuovo al consiglio europeo che non ha valore di istuzione, però quando si parla di polica economica nanziaria vengono sovente in gioco ques tre aori di cui soltanto uno, cioè l’Econ, è un'istuzione, è il consiglio dell'unione europea nella formazione dei ministri dell'economia. I verci sono le riunione informali dei capi di stato delle 8 potenze (G8), quindi in genere sono una prassi che poi se si consolida può trasformarsi magari in una organizzazione vera e propria. Nel caso dell'unione europea e nel caso del verce euro abbiamo invece una prassi specica che ha come temaca proprio l’Unione economica e monetaria, il pao di stabilità, tue le quesoni nanziarie, che viene invocato senza parcolari regole, è una prassi, che poi questa prassi un domani si trasformi è possibile. L’Econ è l'unica istuzione vivente perché è una delle formazioni del consiglio dell'unione europea e poi abbiamo l'eurogruppo che è una sorta di verce ma più ristreo perché sono solo gli sta che hanno l'euro a riunirsi, ma anche questo assomiglia un po’ a quello che era il consiglio europeo prima di Lisbona. Quante sono le formazioni del consiglio dell'unione europea? Dieci. Esistono formazioni più importan di altre? No, ci sono formazioni previste dal traato che sono quella aari generali e aari esteri, ma non più importan. Gli incontri dell'unione europea avvengono a porte chiuse?europea No, sono pubbliche. Quale delle del dueconsiglio istuzioni tra consiglio europeo e consiglio dell'unione esercita avità legislava? Il consiglio dell'unione europea, perché il consiglio europeo invece ha l’avità di indirizzo oltre poi a partecipare alle 36

 

principali decisioni che riguardano la vita dell'organizzazione, come ad esempio l'acquisizione della membership da parte di un nuovo stato entrante, la revisione dei traa, l'uscita dai traa il recesso ai sensi dell'arcolo 50. Chiaramente il consiglio dell'unione europea e il consiglio europeo nulla hanno a che vedere col Consiglio d'Europa che non c'entra niente, il Consiglio d'Europa è un'organizzazione internazionale che si occupa di tutela dei diri fondamentali, pace tra le nazioni europee e dell’Europa geograca; consiglio dell'unione europea e consiglio europeo sono due istuzioni europee. Il Parlamento europeo. È l'organo che è più cambiato negli anni nel senso che è diventato sempre più potente e che ora sore anche del ruolo importante che viene fornito ai parlamen nazionali perché alla ne condivide con loro la rappresentavità della popolazione. È l'organo che esprime il principio democraco, è espressione della popolazione e lo vediamo da due norme: l'arcolo 10 del traato dell'unione europea che dice i ciadini sono direamente rappresenta a livello di unione nel Parlamento europeo; e poi lo dice l'arcolo 14 che è una norma del traato dell'unione europea, tra quelle norme iniziali che deniscono l'apparato istuzionale, che descrive l'azione del Parlamento europeo e dice: il Parlamento esercita congiuntamente al consiglio la funzione legislava e la funzione di bilancio, quindi tra le principali funzioni di questo organismo intravediamo, oltre quella legislava, quella di bilancio. Svolge anche funzione di controllo, ma aenzione di controllo polico, nonché consulve. Ed elegge il presidente della commissione. Quindi con il consiglio esercita la funzione legislava perché la maggior parte delle procedure decisionali nel traato sul funzionamento dell'unione europea sono procedure di codecisione in cui hanno pari dignità consiglio dell'unione europea e Parlamento. Esercita la funzione di bilancio che è fondamentale perché è come viene distribuito il bilancio dell'unione. Esercita funzione di controllo polico, ad esempio già soltanto la nomina della commissione è un'azione di controllo polico, la commissione ha una procedura di nomina molto parcolare perché il Parlamento elegge il presidente della commissione che quando viene eleo come prima azione fa un discorso programmaco, è un discorso che sembra molto dialeco in realtà indicata già quali sono le priorità dell'azione della commissione e il Parlamento che è un organo orizzontale che rispecchia i gruppi polici, decide se quel presidente va bene o no. Una volta selezionato il presidente, è il presidente che si fa la sua squadra e sceglie gli altri commissari, è vero che ogni commissario arriva da uno stato membro quindi è vero che la proposta poi è degli sta che indicano chi vorrebbero che fosse commissario nella commissione, il presidente sceglie se queste persone vanno bene e poi propone la sua squadra al Parlamento europeo che deve approvare, quindi doppio check perché è un organo importanssimo. Il Parlamento sceglie tra i candida il presidente della commissione, il fao che la nomina spe ad un organo diverso che è il consiglio europeo, è un'ulteriore controllo che il consiglio europeo fa; deve andar bene anche al consiglio europeo con la nomina perché il presidente della commissione è un membro del consiglio europeo, partecipa poi all'avità del consiglio europeo e quindi poi siederà con loro, con i capi di Stato e di governo, a decidere dell'indirizzo dell'unione europea, quindi la nomina uciale avviene in seno al consiglio europeo, ma l'elezione intesa come selezione e poi elezione del presidente della commissione che quindi inizia a individuare la sua squadra di governo, la fa il Parlamento, ed è infa in Parlamento che in prima bauta il candidato alla presidenza della commissione va. Caso di un polico italiano in cui il Parlamento ha espresso un certo malcontento, il caso riguardava Buglione, un'importante uomo polico italiano, e a un certo punto era stato proposto dal governo italiano in una direzione generale delicassima che era quella giuszia aari interni. Buglione si traava della Commissione Barroso, il Parlamento europeo in quel periodo si era occupato molto del dirio delle coppie omosessuali, il Parlamento non ha potere normavo autonomo, adoa delle raccomandazioni, le raccomandazioni sono a di so low, però aveva adoato una risoluzione di so low chiedendo c hiedendo un pari dirio per le coppie omosessuali. Buglione che era invece di estrazione caolica aveva espresso posizioni chiaramente contrarie all'equiparazione, si è creato subito un incidente diplomaco, quindi Barroso ha sostuito in corsa il candidato avevacompagine proposto con altro candidato italiano, Frani, messo al posto di Buglione perché si sapevache giàl’Italia che quella dellauncommissione non sarebbe stata approvata in toto perché un commissario non aveva posizioni coeren con la maggior parte del 37

 

Parlamento europeo all'epoca, questo per dare il senso di come deve esserci un'approvazione allargata dell'organo della commissione. Il Parlamento è composto dai rappresentan dei ciadini dell'unione e l'arcolo 14 parla di 750+1 perché ancora non ene conto della Brexit, quindi tu i seggi che erano sta aribui al Regno unito sono sta in parte ridistribui e in parte invece lascia liberi per un possibile nuovo ingresso di nuovi sta. Quindi ora il numero è 705 non 751. Resta il numero minimo e il numero massimo di seggi, numero minimo sono sei e il massimo è 96. Non c'è una regola proporzionale secca, nel senso tot abitan tot seggi, non è così proprio perché ci sono ggrandi randi divergenze nella popolazione, si tende a garanre quelli che ne hanno molto pochi di abitan e quindi a tenere conto dell'insieme degli sta, dell'insieme della popolazione e del numero di seggi, sono tre valutazioni che vengono fae con un calcolo che poi produce un risultato. L'Italia prima erano 73, ora sono 76 sono, alcuni Sta sono rimas invaria, per alcuni si è cresciu c resciu di qualche unità, ovviamente sono rimas dei seggi liberi per eventuali nuovi sta entran, ci sono alcuni sta che hanno un numero minimo di seggi Malta, Lussemburgo e Cipro che non hanno popolazione idenca, neanche estensione geograca idenca, ma gli viene garanto un numero minimo idenco, solo uno stato ha il numero massimo che è la Germania. Le funzioni principali: da un lato su il potere decisionale, il fao di partecipare all'avità legislava con il consiglio, in quella che è la procedura ordinaria con la stessa dignità, cioè con lo stesso potere di veto, in altri casi può anche solo essere consultato ma comunque ha una partecipazione alle decisioni; un controllo polico che si esprime nella nomina della commissione, nel controllo che ha sulla commissione, ma anche sul fao che può fare delle inchieste, delle interrogazioni, ha proprio un potere di controllo polico importante. Nell'alveo del Parlamento europeo è stato costuito il pediatore europeo che si occupa dei problemi che ciascun ciadino può avere con le istuzioni dell'unione europea, è una sorta di ombudsman dell'unione europea. Terza funzione partecipa al procedimento di formazione del bilancio, aspeo cruciale dell'avità dell'unione europea. Chi fa parte di questa grande istuzione, come si organizza questa istuzione: ci sono in prima bauta i parlamentari europei ele direamente da noi, aenzione non si fonda sulla nazionalità la rappresentavità, potremmo noi in Italia eleggere tranquillamente come nostro rappresentante un soggeo che ha ciadinanza francese. Ci si può porre la quesone se possano essere ammessi ciadini di sta terzi, questo dipende dalla legislazione dei singoli sta, lo ha stabilito la Corte di giuszia, questo dipende anche un po’ dall'apertura dei singoli sta, ad esempio nella costuzione italiana spesso le cariche più importan sono riservate ai ciadini italiani, però ad esempio nel Regno unito il sindaco di Londra era un ciadino non britannico, quindi non è escluso che uno stato autonomamente decida di eliminare la riserva di nazionalità per le cariche più importan, se così lo stato decide quindi apre la possibilità di eleggere un parlamentare alla carica di parlamentare italiano o alla a lla carica di parlamentare europeo a prescindere dalla sua nazionalità, questo si riee anche sulla legislazione europea. Nel Parlamento europeo ci sono i gruppi polici, come a livello nazionale, un gruppo polico deve avere almeno 23 componen che provengano da almeno un quarto degli sta membri altrimen non ha dignità di rappresentare un parcolare orientamento polico. Così come a livello nazionale il Parlamento lavora anche per commissioni parlamentari in ragione dell'avità che svolgono. Il potere legislavo però viene esercitato dalla sessione plenaria del Parlamento, le commissioni sono un po’ un ltro per i lavori, così come c ome accade a livello interno, la ccommissione ommissione poi propone il disegno di legge alla discussione della plenaria in Parlamento. Poi c’è il presidente e l'ucio di presidenza che adesso è presieduto da un italiano David Sassoli. Ci sono anche gli intergruppi, una nuova formazione che è stata costuita da parlamentari che lavorano su determinate temache, ad esempio c'è un intergruppo che si occupa soltanto dei diri dei minori, quindi ci sono temache che il Parlamento riene di dover studiare apposta e allora organizza ques intergruppi.

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La sede uciale del Parlamento, dove vengono le sedute plenarie che è a Strasburgo, mentre il lavoro delle commissioni quando i deputa siedono nelle diverse commissioni avviene a Bruxelles, mentre Sassoli sta a Lussemburgo. La commissione europea È un'istuzione polica, ma anche altamente tecnica. È il motore, il cuore pulsante dell'unione, è lì che vengono considerate le soluzioni più innovave, si guarda agli strumen che si possono adoare a livello di Unione europea. Un commissario per ogni stato membro, stanno in carica c arica 5 anni e partecipano a tolo personale, sono indica dagli sta ma sono liberi. Gli sta devono indicarli perché ritengono siano persone indipenden e competen, ma loro non rappresentano gli sta. Se si riene che un commissario non sia adeguato per il ruolo viene in genere sostuito prima di essere nominato. Il presidente della commissione viene proposto dal consiglio europeo al Parlamento, ma è il Parlamento che lo elegge e poi il consiglio europeo che lo nomina. Il consiglio in accordo con il presidente della commissione forma la squadra ma è la commissione che la propone. La commissione poi viene nuovamente approvata dal Parlamento europeo e nominata dal consiglio. I commissari hanno questa prassi che ormai è invalsa così come il presidente della commissione, che fanno queste audizioni pubbliche in Parlamento che sono il manifesto dei commissari, è anche poi l'elemento dal quale si può capire se i commissari sono in linea con la posizione del Parlamento. È il cuore pulsante delle istuzione perché svolge la funzione normava che è cruciale, l'impulso all'azione normava è prerogava esclusiva della commissione europea, ma la commissione europea svolge anche molto da vicino il potere esecuvo, vigila che non ci siano violazioni del dirio dell'unione europea. La commissione rappresenta l'unione verso l'esterno. Qualche volta si pone il problema di quanto ampia possa essere la sua rappresentanza, che condivide talora anche con l'alto rappresentante per la polica estera, però all’interno svolge l'azione normava e di controllo e rappresenta l'istuzione verso l'esterno quindi la commissione è un po’ ovunque. Ha la tolarità del potere di iniziava quindi può condizionare il procedimento normavo, ma non soltanto l'avvio ma anche il suo svolgimento perché il consiglio che pure è sovrano dell'esercizio della funzione legislava, non si può discostare dalla posizione della commissione se non votando unanimità, quindi la linea la traccia la commissione e il consiglio per potersi distanziare dalla linea deve votare all'unanimità. La commissione invece può modicare la sua proposta, questo potere è un potere di mera iniziava perché normalmente la proposta della commissione poi passa a consiglio e Parlamento e viene adoata o no. La commissione però è talmente potente che ha anche poteri normavi autonomi che deene da sola, quindi può da sola adoare degli a della commissione. Ad esempio l’arcolo 45 è uno dei pochi casi in cui la commissione adoa un ao indipendentemente dal consiglio e dal Parlamento; lo fa anche nella materia della concorrenza l'arcolo 106 del traato che riguarda i cosidde servizi di interesse economico generale (SIEG), un esempio di un servizio di interesse economico generale è il servizio postale, servizio di natura economica ma che è di interesse generale. Uno stato per garanre un servizio essenziale come può essere il servizio postale talora lo ada in esclusiva a un erogatore di servizi. La commissione ha il potere di disciplinare questa materia. La commissione esercita un potere normavo anche su delega di consiglio e Parlamento, su delega o anche per dare proprio materiale esecuzione a un ao di consiglio e Parlamento, quindi un potere di iniziava che deene pressoché in esclusiva, in alcuni casi un potere autonomo che esercita senza coordinarsi con nessuna istuzione, in altri casi un potere delegato o di esecuzione rispeo al quale deve coordinarsi con consiglio e Parlamento, però un'avità dal punto di vista di tecnica normava molto ampia. Non esercita la sola funzione normava, anche quella esecuva, si occupa proprio di applicare il dirio dell'Unione Europea e svolge un’azione di vigilanza araverso una procedura molto deagliata, cioè la commissione per prima cosa contesta allo stato la violazione del dirio dell'unione europea e instaura un dialogo con lo stato dicendo io qua vedo che tu non stai adempiendo agli obblighi che  derivano dal dirio dell'unione europea, quindi si avvia una dialeca, lo la stato risponde cercando di esercitare una difesa ed eventualmente anche più cercando di ma raggiungere accordo con commissione che magari consente l'auazione della direva in termini dilata, se non si un riesce a trovare una quadra alla situazione la commissione avvia un procedimento di infrazione davan alla Corte di 39

 

giuszia, quindi ci sarà una controversia commissione contro stato x per la violazione da parte dello stato x del dirio dell'unione europea, poi sarà la Corte di giuszia a decidere ed eventualmente anche a comminare delle sanzioni. Nella materia della concorrenza la commissione è avissima, la concorrenza è cruciale nel dirio dell'unione europea perché l'ordinamento europeo nasce con l'obievo soprauo economico di realizzare un mercato libero aperto alla concorrenza quindi la concorrenza è una competenza forssima in cui la commissione è leader. La commissione può agire direamente, comminare sanzioni direamente a sta, imprese che violino la concorrenza perché la concorrenza può essere violata da comportamen c omportamen degli sta stessi, ad esempio gli aiu di stato, se io stato italiano avvantaggio una compagnia di stato come la ex Alitalia, quella compagnia di Stato avrà vantaggi concorrenziali rispeo ad altre compagnie non statali e questo è una violazione della concorrenza, tu gli g li operatori dovrebbero operare alle stesse condizioni, se c'è un vantaggio compevo c'è una violazione della concorrenza. La commissione rappresenta l'unione in seori diversi dalla PESC, perché per la PESC c'è l'alto rappresentante.

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13/10 Il Parlamento europeo è l’organo che rappresenta il popolo, ora ha questo problema di dialeca coi parlamen nazionali, ha tre funzioni chiave: il potere decisionale che è sempre cresciuto, con l'eccezione sempre molto rilevante della materia della PESC che è un seore streamente intergovernavo quindi il Parlamento non ha nulla da dire; potere di controllo crico nei confron della commissione; ha strumen che può valere nei confron di tue le istuzioni che sono le inchieste e le interrogazioni. Anche il mediatore europeo che è l'organo al a l quale ci siamo rivol tue le volte che le istuzioni europee non rispondano alle nostre esigenze comunque è stato creato nell’ambito del Parlamento; e poi partecipa alla formazione del bilancio che è un momento importante. La commissione è l'organo che non ha nulla a che vedere con gli ordinamen nazionali, non abbiamo un organo paragonabile alla commissione europea all'interno dell'ordinamento nazionale, che è appunto una peculiarità dell'ordinamento dell’UE. È un'istuzione senz'altro polica, ma è anche un organo tecnico perché la commissione lavora molto sui dossier sia in fase di proposizione sia poi in fase di adeguamento di ques dossier agli emendamen propos. È composta da un commissario per stato membro e questo signica che ciascun stato membro propone un commissario che però poi entra nel gioco delle nomine e deve essere comunque acceato anche dai governi, oltre che approvato dal Parlamento. Caso dell'eventuale sostuzione, è accaduto che non tu i commissari fossero perfeamente in linea con le aspeave degli organi che devono rispevamente approvare e poi nominare (Parlamento e Consiglio europeo) e quindi sono previamente sta sostui in modo da non creare un'impasse. La funzione della commissione molto importante è quella normava perché la commissione non solo è l'organo che fa parre tua la macchina legislava, che lavora al testo, e lo fa veramente dal basso perché inizia spesso con delle consultazioni, la consultazione degli stakeholders e la società civile è un trao caraerisco della legislazione dell'unione europea. Libri bianchi e libri verdi sono degli a non vincolan, degli a di so law, che la commissione europea ha da sempre adoato, non erano neanche previs dai traa, questo per dare il senso anche di come l'ordinamento evolve anche con una prassi che poi magari viene codicata, qui non abbiamo neanche la codicazione però la commissione connua ad emeerli. Sono strumen importanssimi, con i libri verdi si individuano normalmente i temi della consultazione pubblica che precede ogni iniziava legislava della commissione. c ommissione. La consultazione pubblica in genere pone tre domande: manteniamo lo status quo? Adoamo uno strumento a basso impao normavo come può essere la direva che lascia spazio agli ag li sta? Oppure ci muoviamo su un regolamento? Il libro verde ancipa la consultazione c onsultazione nel senso che individua quali sono i pun di discussione. Poi il procedimento normavo va avan e la commissione un po’ sulla base delle informazioni raccolte prepara una proposta di ao normavo. La proposta di ao normavo in genere è un documento che si chiama “com” (per commissione), si compone di una relazione esplicava quindi una relazione che indica perché si è arriva a quella proposta normava che è molto importante perchéesclusiva, la commissione decidere sola dove andare a legiferare, certo che deene questo potere in via pressoché ma nonnon puòpuò decidere da da sola dove andare a parare, deve giuscare la sua azione e sulla base degli esi della consultazione pubblica, ma anche sulla base delle indicazioni che le altre istuzioni orono; quando diciamo che il consiglio europeo è un organo di l'indirizzo dell’azione europea, è chiaro che l’azione della commissione non può che rimanere nell'ambito di quell'indirizzo. Giusca la sua scelta di agire in quel seore, ma poi spiega anche perché propone un determinato ao normavo, le soluzioni che ha scelto e spesso questa proposta normava fa riferimento a un documento che viene invece indicato con un acronimo che rinvia a un documento di po tecnico invece, e talora deve accompagnare la proposta. La proposta poi va normalmente ai codecisori della procedura legislava ordinaria che sono Parlamento e consiglio. Non si possono discostare molto da questa proposta, quindi è un documento che senz'altro ha un'importanza fondamentale, deve giuscarsi, però dà uno specico indirizzo all'azione. L’ao che c he viene adoato poi non è l’ao della commissione, ma è una direva o un regolamento di consiglio e Parlamento, qualche volta anche solo di consiglio su consultazione del Parlamento quindi l’ao diviene poi proprietà di altri. Però in qualche caso previsto dai traa la commissione ha un potere direo di adoare un ao che risulta ao della commissione e abbiamo due esempi: arcolo 45 e arcolo 106. 41

 

Inne come potere normava abbiamo anche la possibilità di esercitare un potere normavo delegato, se lo chiedono consiglio o Parlamento, o di esecuzione rispeo ad un ao normavo di consiglio e Parlamento adoato in precedenza. Esercita anche una non aao secondaria funzione esecuva, la commissione è il guardiano dei traa e controlla che il dirio dell’UE venga rispeato ed eseguito conformemente alle aspeave aspeave.. Lo strumento che più ulizza per l'avità nell’ambito della funzione di esecuzione e di controllo è il ricorso per infrazione che è uno di quei diversi ricorsi ric orsi giurisdizionali che si possono presentare e dei quali la Corte di giuszia si occupa, un ricorso per infrazione nei confron dello Stato che presuppone in realtà una fase dialeca con lo stato, non è che lo stato viene immediatamente portato davan al giudice europeo, c’è un dialogo al quale può seguire anche un accordo con il quale lo stato si impegna a meersi in regola rispeo al dirio dell’UE entro un certo periodo, o se non si raggiunge l'accordo può scaare la procedura di infrazione davan alla corte con anche come esito una sanzione in capo allo stato. Può soltanto nel seore della concorrenza esserci una procedura sanzionatoria direa della commissione, questo perché la concorrenza è un punto chiave c hiave dell'azione dell'unione europea, perché senza regole di concorrenza non abbiamo un mercato aperto, quindi è fondamentale che non ci sia un'ingerenza eccessiva degli sta, accordi tra imprese, che possano passare la concorrenza. Laddove sussistano la commissione deene in questa materia un potere sanzionatorio direo. Addiriura per confermare l’importanza di questa azione è previsto un meccanismo di delazione, che viene premiato, se un’impresa denuncia di essere parte di un accordo sulla concorrenza che viola le norme dei traa, ecco che questa impresa non viene sanzionata e tue le altre sì. Tra l’altro le norme sulla concorrenza del dirio dell'unione europea sono state copiate e incollate nelle legislazioni nazionali. Quindi abbiamo un quadro normavo uniforme che quindi consente alla commissione di darvi applicazione direa senza dover passare da altre autorità. La commissione poi esercita una funzione di rappresentanza, la Von Der Leyen si rapporta verso l'esterno, è lei che va a negoziare in via diplomaca rappor con sta terzi. Tuo ovviamente al di fuori fuori della PESC che è sempre l’eccezione alla regola. L'alto rappresentante per la sicurezza e gli aari esteri è aualmente Joseph Borell. È nominato dal consiglio europeo perché è l’organo intergovernavo per eccellenza, ma deve essere d'accordo con la presidente della commissione. Svolge la funzione di responsabile della PESC, così come della polica di difesa anche se è un po' il tallone d’Achille dell'unione europea, non è ancora riuscita ad avere una vera e propria polica di difesa uniforme, ma questo è la naturale conseguenza del fao che anche sulla polica estera abbiamo un'azione intergovernava. È il vicepresidente della commissione quindi assiste la Von Der Leyen nell'azione esterna. Presiede la formazione del consiglio in aari esteri, quando si traa degli aari esteri il presidente non è il presidente del consiglio di turno, ma è l’alto rappresentante. Corte di giuszia. Siamo un po’ al di fuori del sistema interno, del sistema nazionale, perché non abbiamo un'eguale a livello nazionale. La corte di giuszia svolge veramente un'azione importante nel rapporto trilaterale stato-istuzioni-ciadini, ma soprauo è stata insieme alla commissione cruciale nel processo di integrazione europea. Le pronunce della Corte di giuszia hanno fao miracoli, hanno smosso l'azione degli sta più a volte di alcuni traa di modica, anzi spesso i traa di modica si trovano a recepire l'esito di una giurisprudenza della corte di giuszia. L'analisi della giurisprudenza della Corte di giuszia è interessante perché sono quesoni che riguardano la vita di tu i giorni e questo fa sì anche che la Corte di giuszia ri giù a terra il dirio dell'unione europea, lo renda concreto, dia un po' all’ordinamento europeo quella caraerisca del pragmasmo che dà l'idea di essere qualcosa di molto vivo, di molto vicino a noi. La corte è composta da un giudice per ogni stato membro, i giudici sono lì perché sono esper di dirio. I giudici sono assis dagli avvoca generali. g enerali. L'avvocato generale oggi nelle cause più complesse (prima sempre invece oggi dopo Lisbona soltanto nelle cause complesse), c omplesse), redige le proprie conclusioni e le conclusioni per studiare un caso sono uno strumento ule perché danno un quadro del contesto. 42

 

Alla ne l'avvocato generale propone anche una possibile soluzione della controversia che non è aao vincolante per la Corte giuszia, anzi spesso la corte si discosta da queste conclusioni e spesso lo precisa anche nella sentenza. Ha due funzioni principali: decide sulle azioni proposte uno stato membro, da un'istuzione o da una persona sica e giuridica, quindi una funzione giurisdizionale propria; e ha una funzione invece più costruva che si esplica in due direzioni, una è quella di fornire pareri, per esempio l'arcolo 218 del traato sul funzionamento dell'unione europea prevede che ogni volta che l'unione vada a concludere un traato internazionale si chiede alla Corte di giuszia cosa ne pensa; la funzione costruva la esercita anche araverso l'altro strumento che è il rinvio pregiudiziale su interpretazione e validità degli a, ossia quel meccanismo di cooperazione tra giudici nazionali e giudice europeo araverso il quale il giudice nazionale ogni volta che si trova a dover denire una controversia che comporta l'applicazione del dirio dell'unione europea e trovi davan una quesone di interpretazione non avendo chiaro come il dirio dell'unione europea deve essere interpretato, ha l'obbligo di interrompere la causa e di porre una quesone pregiudiziale alla Corte di giuszia che così fornirà l'interpretazione autenca del dirio dell’UE con riferimento a quella specica situazione. Sarà poi compito alla ne del giudice nazionale una volta avuta questa indicazione, risolvere il caso concretamente alla luce dell'interpretazione fornita dalla corte, una funzione proprio consulva analoga a quella del parere. Il traato prevede anche organi consulvi, i più famosi sono quelli previs dal traato, ma ci sono mol altri organi consulvi che in singole materie vengono costui ad esempio nei traspor. Quelli che nella procedura decisionale vengono previs sono: uno è il comitato economico e sociale e l'altro è il comitato delle regioni. Il comitato delle regioni rappresenta cià, regioni, en locali dei diversi sta membri, venendo meno uno stato membro abbiamo meno rappresentan; non muta invece il comitato economico sociale nella composizione perché parliamo di organizzazioni di lavoratori, organizzazioni dei datori di lavoro, componen della società civile, in tue le aree economica, civica, professionale, culturale quindi un organo che dovrebbe rappresentare un po' la popolazione sia nella sua dimensione economica che nella dimensione sociale e culturale, anche se per quanto riguarda il welfare e la cultura le competenze dell'unione sono puramente di sostegno. Guardando l'iter normavo di una proposta si vede: la proposta della commissione, la consultazione magari dei suoi organi che possono dire sì o no rispeo ad un’azione, la leura in Parlamento, la leura in consiglio, un'eventuale seconda leura in Parlamento, una eventuale seconda in consiglio, e poi l'adozione dell'ao normavo. Queste posizioni del comitato delle regioni e/o del comitato economico sociale possono incidere, ma non è deo, nella procedimento. Rispeo all'intervento del consiglio dell'Unione Europea e del Parlamento ques comita aggiungono un quid pluris rispeo al singolo ao considerato, perché è vero che il Parlamento rappresenta i ciadini però è vero che lavora con commissioni tecniche che hanno poi delle competenze sugli specici argomen, però non riesce a ricomprendere tue le componen che possono essere interessate da un determinato ao, e quindi il fao che c he possano partecipare organizzazioni di lavoratori che hanno un orientamento molto specico, arricchisce il dibato. La loro funzione è consulva. Poi c'è la grandissima famigliasono dellecirca agenzie europee che sonoèuna diramazione dell'apparato dell’organizzazione internazionale. Aualmente 40, ad esempio l’EMA un'agenzia europea che si occupa di salute, nel seore dei traspor sono almeno 4, una per le diverse modalità di trasporto. La caraerisca di queste agenzie è che aiutano le istuzioni non soltanto nel momento decisionale, lavorando anch’esse sulle soluzioni tecniche, ma soprauo nel momento dell’auazione, perché se per esempio c'è l'agenzia ferroviaria europea che si occupa di monitorare gli inciden ferroviari, è chiaro che l'agenzia è l'organo che meglio può dare senso di come il dirio dell'unione europea viene applicato in relazione al trasporto ferroviario perché lo vede applicarsi tu i giorni, e così vale per tue le agenzie. Non sono altro che un necessario completamento dell’apparato amministravo dovuto anche alla grande estensione delle competenze dell'unione europea. Le font.

Il quadro istuzionale è complesso, lo stesso è il quadro normavo, la complessità rispecchia un po’ sempre il caraere sui generis di questa organizzazione. L'altra caraerisca è che c'è questo graduale arricchimento, tanto dei quadri istuzionali tanto nel quadro normavo che è in connua evoluzione, diventa sempre più soscato e si adaa sempre più ai bisogni dell'organizzazione. 43

 

Il quadro normavo è una delle caraerische speciche dell'Unione Europea e lo abbiamo già visto nel Parere 1/17 che riguardava l’accordo Canada – Ue su quesoni commerciali. È interessante vedere come si dice che il dirio dell’Ue si caraerizza per la circostanza di essere il prodoo di una fonte autonoma, costuita dai Traa, per il suo primato sui diri degli SM nonché per l’ecacia direa di tua una serie di disposizioni applicabili ai loro ciadini e agli stessi SM. La peculiarità del quadro istuzionale (triangolo UE in alto e in basso sta membri e individui) si riee anche a livello di fon perché nel rapporto tra dirio dell’UE e sta membri vale il principio del primato; e nel rapporto tra UE e individui vale il principio dell’eeo direo. Questa autonomia, originalità dell’ordinamento europeo è proprio data dal fao che l'unione si è dotata di quello che il parere denisce un quadro costuzionale che le è proprio, include da un lato i valori fondatori dell'unione europea (arcolo due) e a ques valori si uniscono i principi generali di dirio dell'unione europea, sono quei principi che necessariamente negli ordinamen di dimensione internazionale servono perché non sono ordinamen comple che quindi si autosostengono, ma hanno bisogno viste le inevitabili lacune di principi integravi, in questo caso abbiamo principi generali dell'unione europea. Hanno qui anche una valenza ulteriore che è quella di promuovere determina obievi, non solo di colmare le lacune. Poi ci sono le disposizioni della carta dei diri fondamentali dell'unione europea e l'ulmo elemento di questo quadro costuzionale sono i traa sull’UE e sul funzionamento, che dice la Corte contengono norme su aribuzione e riparzione delle competenze, sul funzionamento delle istuzioni e del sistema giurisdizionale, norme fondamentali dei seori specici struura in modo da consenre la realizzazione dell'integrazione che è un obievo dell’unione. Quindi la Corte si è spinta in questo parere a parlare di quadro costuzionale quasi a dire che ci sono delle fon, i valori, i principi generali, la carta e i traa che occupano una posizione speciale paragonabile a quella che negli organi nazionali occupa la costuzione. Laddove non si riesca a recuperare a livello normavo qualche volta è la corte che ci dice ques sono parcolarmente importan hanno un valore costuzionale. Parere del 91 sempre che la Corte rendeva in relazione ad un accordo internazionale che veniva rinegoziato, era l’EFTA (European Free Trade Associaon, con Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) che è un accordo che replica pur con delle signicave dierenze, le norme sul mercato interno anche rispeo a ques sta ulteriori che risentono un po’ dell'impao dell’esistenza di un mercato interno ed hanno interesse ad adoare norme non del tuo idenche ma quantomeno nalizzate a garanre la circolazione. La dierenza lo dice la corte lo Spazio Economico Europeo deve essere realizzato sulla base di un traato internazionale che crea c rea solo diri ed obblighi fra le par contraen e che non prevede alcun trasferimento di poteri sovrani in favore degli organi intergovernavi da esso istui. Il traato CEE, fonte di dirio primario, una delle fon che fa parte del quadro costuzionale, costuisce la carta costuzionale di una comunità di dirio, un salto da un mero accordo tra sta a una carta che la Corte denisce costuzionale perché ques traa installano un ordinamento giuridico di nuovo genere a favore del quale gli Sta hanno rinunziato, in seori sempre più ampi, ai loro poteri sovrani e che riconosce come sogge non solo gli sta macaraerische anche i loro ciadini. Le fondamentali dell'ordinamento giuridico comunitario così istuito sono, in parcolare, la sua preminenza sugli sta e l'ecacia direa sui ciadini. Quindi abbiamo capito che c’è un quadro costuzionale formato da valori, principi generali, carta e traa, sappiamo che il traato CEE, ma lo stesso discorso lo possiamo oggi trasferire al traato UE e sul funzionamento, è un traato un po’ diverso dai traa internazionali che siamo abitua a vedere perché crea una comunità di nuovo genere del quale non sono protagonis sono gli sta ma anche gli individui, e nel quale il dirio che viene ccreato reato da questa comunità di nuovo genere prevale sul dirio interno e può avere ecacia direa sui ciadini. Il quadro delle fon lo approcciamo in questo modo, sapendo che ci sono delle fon parcolarmente importan, ossia il dirio primario ossia i traa istuvi (ma non solo); poi c'è invece tuo un apparato normavo che ha contenuto gli a previs dai traa, quindi le cosiddee fon di terzo grado che includono le direve, i regolamen, le decisioni, ma anche fon non vincolan come le raccomandazioni. Paramo quindi dai traa TUE e TFUE e da questo loro asserito caraere costuzionale dalla Corte di giuszia. Il rilievo che ques traa hanno lo dichiarano gli stessi traa, l'arcolo uno sul TUE dice con il presente traato, le Alte Par Contraen (sta membri) istuiscono tra loro un’Ue alla quale gli SM aribuiscono competenze per conseguire i loro obievi comuni, questo traato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione 44

 

sempre più strea tra i popoli dell’Europa (integrazione), in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e vicino ai ciadini. L'unione si fonda su questo traato e sul TFUE, i due traa hanno lo stesso valore. Lo stesso dice il traato sul funzionamento dell'unione europea: il presente traato (a dierenza dell’altro) organizza il funzionamento e determina i seori, la delimitazione e le modalità d’esercizio delle sue competenze. Insieme al TUE costuiscono i pilastri su cui è fondata l’Unione. I due traa, che hanno lo stesso valore giuridico, sono denomina «i traa». I traa sono una costuzione? La risposta in realtà è no, perché i traa non hanno una struura costuzionale, per contro hanno una struura molto deagliata che conene molssime norme di deaglio e di funzionamento dell'organizzazione internazionale. Non sono neanche del tuo assimilabili l’uno all'altro perché si può vedere nel traato sul funzionamento una funzione servente rispeo al traato sull’UE, e per altro per le modiche di ques traa ci sono due procedure diverse. Quello che però è vero è che ques due traa sono oggi dirio dell'unione europea primario ed è vero anche che non parliamo di traa nel senso del dirio internazionale, ma parliamo di traa come un quid pluris che è dato da: il metodo di interpretazione, i traa devono essere interpreta secondo quello che prevede la convenzione di Vienna del dirio dei traa del 69 che dagli arcoli 31 a 34 indica delle regole di interpretazione che si basano sul metodo oggevo di interpretazione, ossia il metodo che guarda al testo del traato leerale e al contesto di riferimento a tu gli a che possono aiutare l’interpretazione di quel traato. Quando invece andiamo a interpretare i traa istuvi UE e FUE, quando la Corte lo fa (l'unica deputata a farlo) non ulizza un metodo oggevo, ulizza un metodo invece sistemaco e teleologico. Sistemaco vuol dire che guarda g uarda al complesso delle fon di dirio primario, quindi ai due traa insieme, e teleologico quindi rispeo alla nalità che è quella che diceva l'arcolo uno del TUE, creare un'unione sempre più strea tra i popoli con un metodo che si avvicini sempre di più ai ciadini. La corte va ben oltre il dato leerale in quelle decisioni che si caraerizzano per un certo pragmasmo, la Corte di giuszia va oltre il dato leerale si rifà agli obievi che questa organizzazione si pone che sono obievi molto al e li persegue, tant'è vero che è proprio la giurisprudenza della Corte di giuszia che qualche volta spinge l’azione dell'Unione Europea oltre e fa avanzare il dirio dell'unione europea. Mentre i traa internazionali “normali” quando devono essere emenda, revisiona basta che ci sia l'accordo di quelli che l'hanno racato e possono modicarlo a loro piacimento, così non è per i traa UE e FUE con i quali bisogna invece avare una vera e propria procedura non banale, si aua una conferenza che dà luogo a un comitato di lavoro e si va avan, no ad arrivare ai traa di revisione l'ulmo di quali il traato di Lisbona che modicano il quadro normavo. Siamo di fronte a fon che deniamo di dirio primario e la Corte di giuszia ha denito costuzionali forse anche per far risaltare queste specicità del metodo interpretavo e del metodo di revisione. La procedura di revisione è molto arcolata coinvolge le istuzioni largamente, può essere anche smolata non solo dalle istuzioni ma anche dagli sta membri e le modalità sono: la convocazione di una convenzione dove operano i rappresentan degli sta o una vera e propria conferenza intergovernava pica dei traa internazionali con uno specico mandato. Non avviene secondo la regola picamente intergovernava che invece regola la verica dei traa internazionali. Una precisazione che forse è solo più un valore polico che giuridico, nell'arcolo 48 si precisa che la revisione può portare così come ad un aumento delle competenze c ompetenze dell'unione anche a una riduzione, cioè si potrebbe anche tornare un po' indietro. Quando parliamo di dirio primario parliamo del dirio dell’unione europea, del TUE e del TFUE, ma costuiscono dirio primario anche i traato di modica e importanssimo i protocolli allega ai traa istuvi. Ques protocolli in realtà hanno spesso un rilievo fondamentale, ad esempio il protocollo che prevedeva una applicazione dierenziata della carta dei diri fondamentali a Regno Unito e Polonia; il protocollo numero 2 regola l'applicazione del principio di sussidiarietà e il controllo che i parlamen nazionali possono avere sul principio di sussidiarietà, altro argomento molto importante che fa meglio capire il potere dei parlamen nazionali così come deni da una norma del traato (l'arcolo 12). Nei protocolli spesso troviamo anche gli statu di alcune istuzioni. Si auano queste importan scelte normave a livello di protocollo per non appesanre troppo il quadro normavo; la seconda ragione è che qualche volta la disciplina ha meramente caraere transitorio e allora non ha senso prevederla nel traato dove disturberebbe poi lo scadere del termine, la meo nel protocollo quando poi decade il termine la norma non si applicherà più. 45

 

In altri casi ad esempio quello del protocollo sulla carta per Polonia e Regno unito, è anche uno strumento di applicazione dierenziata. Ques protocolli in realtà sono, quando si traa di strumen di applicazione dierenziata, veramente il compromesso che è stato raggiunto pur di non arretrare rispeo al quadro normavo principale. I protocolli sono parte integrante dei traa quindi hanno lo stesso valore giuridico dei traa e sono fon di rango primario, non è così per le dichiarazioni. Sono fon di dirio primario anche i traa di adesione di ingresso così come quelli di recesso. Il trade union che ene insieme tue queste fon è la volontà degli sta. Le dichiarazioni invece sono sempre allegate ai traa istuvi ma non hanno valore normavo, sono piuosto strumen interpretavi. Qui si che vale il discorso della convenzione di Vienna che si riferisce al contesto, c ontesto, agli strumen che possono aiutare l’interpretazione, le dichiarazioni sono troppi strumen che possono aiutare l'interpretazione delle norme contenute nei traa. Quella che veniva chiamata carta di Nizza era un ao di so law non vincolante che era stata proclamata dalle istuzioni con un accordo segreto che nessuno la citasse soprauo i giudici nelle loro sentenze, poi diventa la carta europea dei diri dell'uomo con il traato di Lisbona e viene inclusa nel dirio dell'unione europea primario in una versione emendata che non è più quella del 2000 ma è del 2006, ogg oggii ha lo stesso valore giuridico dei traa con tue quelle incongruenze che abbiamo per il fao che abbiamo un catalogo vincolante ma la competenza in materia di diri umani resta in capo agli sta. Quindi se la carta equivale ai traa anche per eventuali modiche della carta dovremmo andare araverso la procedura di revisione speciale che caraerizza il dirio primario dell'unione europea.

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15/10 Una disnzione si può fare tra fon di dirio primario e secondario, fon internazionali di secondo livello che sono i traa che trovano la loro ragion rag ion essere nella consuetudine pacta sum servanda e poi le fon di terzo livello che sono le fon previste dai traa. Questa disnzione ritorna nel del dirio dell’UE dove abbiamo le fon pazie nei traa istuvi che possono essere a loro riconosciuto un valore, un’ecacia parcolarmente rilevante nell’ordinamento dell’UE perché vanno a disciplinare i principi fondamentali dell’ordinamento europeo e perché sono fon che danno luogo a un fenomeno giuridico parcolare che esplica un eeo parcolare non solo nei confron degli sta membri con la regola del primato ma anche nei confron di ciadini con il principio dell’eeo direo. Quindi questo è il caraere peculiare di queste fon che restano pur sempre dei traa internazionali ma che nell’ordinamento dell’unione europea acquisiscono un ruolo molto parcolare. Nelle lezioni preceden abbiamo preso parerei nei quali si conferma come il quadro normavo con il quadro istuzionale caraerizzino in senso di specialità l’ordinamento europeo rispeo agli altri sogge di dirio internazionale. I traa sono una costuzione o no? No, non abbiamo uno strumento che ha questa struura costuzionale e il tentavo di realizzarlo nel 2004 è di fao fallito, noi qua abbiamo dei traa molto diversi tra loro il TUE contenente norme di principio, i primi sistemi embrionali al sistema delle competenze e alle istuzioni e poi abbiamo tue le norme di deaglio, di funzionamento delle poliche europee contenute nel TFUE che ha questa funzione servente rispeo al TUE anche se hanno lo stesso rango all’interno della gerarchia delle fon e come proprio essi stessi dicono integrano un complesso normavo unico, fanno parte di un quadro normavo unico. Vero è che la specialità di questo quadro normavo si evidenzia soprauo in relazione all’interpretazione di questo quadro e qui la corte di giuszia lo ha soolineato questa specialità n dall’inizio con la sentenza Van Gend en Loos per prima ci fanno capire come sia stata importante la spinta che la giurisprudenza della corte di giuszia dell’unione europea ha dato al dirio dell’UE, spinta unidirezionale verso la crescita e l’integrazione di questo sistema mai un ritorno indietro. Quindi esempi di giurisprudenza van Gend en Loos e la sentenza Whitman nel senso di riconoscere non solo la specialità dell’ordinamento dell’unione europea ma anche questa interpretazione teleologica cioè verso il telos, l’obievo dell’integrazione che non risponde alle tradizionali tecniche di interpretazione che noi siamo abitua a conoscere nel seore dei traa internazionali perché non vi è dubbio che la convenzione di Vienna del69 sul dirio dei traa agli arcoli 31 e seguen imponga una interpretazione di po oggevo che sia basata su un dato leerale e sul contesto di riferimento. Qui andiamo oltre il dato leerale ma verso l’obievo dell’integrazione, questo è il quid pluris che ci fa capire che non siamo di fronte a meri traa ma traa con caraerische speciali. Seconda caraerisca è la procedura di revisione, i traa si possono revisionare, emendare con l’accordo degli sta membri qui non basta, qui bisogna convocare una conferenza vengono ovviamente fortemente coinvolte le istuzioni dell’unione europea e poi una volta oenuto l’emendamento, il nuovo traato, il traato modicavo dei traa esisten si passa alla procedura di rma e raca che deve coinvolgere tu gli sta membri, basta che uno stato non rachi e l’emendamento non viene approvato. Non sono solo i traa istuvi a formare il dirio primario dell’UE ma anche tu i traa di modica, i protocolli che sono molto di importan perché aiutano a non normavo di riferimento, a dare un quadro intertemporale adeguamento per quando ce neappesanre sia bisognoilequadro strumento di applicazione dierenziata. I protocolli sono come mini traa internazionali e quindi come loro costuiscono parte integrante del dirio dell’UE primario. Traa di accesso e recesso. Il caraere che accumuna tue queste fon traa di modica, protocolli, traa di ingresso e uscita è che sono traa che esprimono la volontà di tu gli sta membri. La disnzione di ques traa e quelli istu TUE e TFUE è che ques insieme alla carta costuiscono il quadro normavo primario di rifermento soggeo a quelle interpretazioni parcolari, procedure di emendamento che abbiamo visto. Diverso è il valore delle dichiarazioni anch’esse legate alla carta, queste sono prive di valore normavo non sono quindi fon di dirio primario ma sono strumen interpretavi perché consentono di meglio apprezzare il contesto nel quale un traato internazionale è stato formulato. Le dichiarazioni vengono apposte in sede di modica dei traa internazionali per meglio precisare la posizione di uno stato membro ma non hanno un valore vincolante. La carta dei diri fondamentali, ha sempre avuto una vita incerta, è stata proclamata come catalogo di diri comune a tu gli sta dell’UE nel 2000 a Nizza dalle istuzioni con l’accordo però di non richiamarla troppo perché era incerto il valore. Si è tentato di concluderla nel traato che adoa una costuzione per l’Europa e quindi di aribuirgli caraere vincolante nel 2004 ma il procedimento è fallito anche proprio per il caraere vincolante 47

 

riconosciuto in quel traato alla carta e quindi dal 2004 no al traato di Lisbona del 2009 si è traato di un ao di so law che ha iniziato ad avere un suo valore perché qualche rifermento nella giurisprudenza della corte di giuszia in realtà vi è stato all’indomani della dichiarazione di questa carta sempre però il ric richiamo hiamo alla carta veniva sempre dopo al richiamo della CEDU si chiamava una norma nella nella giurisprudenza della corte della C CEDU EDU e la corrispondente norma della carta quasi a dire la CEDU è chiaramente vincolante per tu gli sta membri dell’unione perché tu gli sta l’hanno racata, invece la carta conferma ma non ha questo valore giuridico così importante. Posto Lisbona art sei TUE chiarisce che ha lo stesso valore giuridico dei traa quindi parliamo di un ao del dirio dell’UE primario che ricondivide con il TUE e TFUE quelle caraerische speciali che fanno dell’ordinamento europeo un ordinamento sui generis quindi anche la carta ca rta è soggea alla procedura formale di revisione e anche lei diventa uno degli elemen che vengono ulizza nella prassi nell’avità di tu i giorni nelle istuzioni, quindi quando si adoa un ao normavo si deve fare i con con i diri della carta questo segna un passo importante in quella che c he era una comunità esclusivamente economica che con il traato Maastricht si adaa all’obievo di diventare invece un’unione sempre più vicina ai ciadini e con c on il denivo riconoscimento del caraere vincolante della carta impone a qualunque avità dell’UE di rispeare quel catalogo di diri fondamentali, il tuo senza che l’UE acquisisca delle speciche competenze in materia di diri umani, in realtà non è necessario che l’unione eserci delle competenze in materie di diri umani perché quella competenza resta agli sta membri nel rispeo della carta, nel rispeo di ques diri fondamentali che accomunano tu gli sta dell’unione europea.   Quali sono gli ee delle norme del dirio primario. Nei confron degli sta membri l’eeo è forte perché il dirio dell’UE ha il primato sul dirio interno e quindi il primato impone che ogni volta che vi sia una norma interna che contras con il dirio dell’UE sorga un obbligo di disapplicazione del dirio interno e di applicazione del dirio dell’UE. Questo obbligo non è facile da rispeare perché si pongo quesoni interpretave delicate e spesso sorge l’esigenza di chiedere aiuto alla corte c orte di giuszia dell’unione europea, unico interprete autenco del dirio dell’UE, nel senso che si ulizza quella procedura di rinvio pregiudiziale che fa sì che il giudice nazionale trovandosi di fronte a una quesone di incompabilità fra dirio interno e dirio dell’UE si ferma, sospende il giudizio rinvia araverso un’ordinanza contente le quesoni da sooporre alla corte di giuszia e essa risponde a quelle quesoni di interpretazioni, dando al giudice nazionale la linea interpretava che deve seguire ma lasciando al giudica nazionale che è meglio posizionato per farlo il compito di decidere nel caso di specie, quindi la corte di giuszia non dice chi ha torto o chi ha ragione rispeo a una controversia, la corte di giuszia dice che c he una determinata norma del dirio dell’UE deve essere interpretata in quel determinato o che una norma di dirio interno per come congurata e proposta all’aenzione della corte può essere in contrasto con una norma di dirio dell’UE e quindi deve essere disapplicata, da questa interpretazione la corte di giuszia lasciando poi al giudice nazionale il compito di risolvere la quesone sulla base dell’indicazione. Queste quesoni si pongono tanto a livello di dirio primario di traa quanto a livello di applicazione di dirio dell’UE derivato quindi direve e regolamen. Con riferimento agli sta membri le norme del traato creano immediatamente degli obblighi come tuinterne. i traa internazionali, il quid pluris degli obblighi che comportano addiriura la disapplicazione delle norme Quindi il fao che le norme pazie creano degli obblighi in capo agli sta non è nuovo il quid pluris è che ques traa sono talmente importan, godono di una forza speciale nel nostro ordinamento che determinano l’obbligo di disapplicazione. Nei confron dei ciadini che fanno parte dell’ordinamento europeo a pari delle istuzioni e degli sta, non tue le norme dei traa hanno eeo direo, determinano in capo ai singoli situazioni giuridiche suscebili di essere invocate davan al giudice nazionale. L’eeo direo che è veramente uno dei principi più importan e originali del sistema europeo è quell’eeo che viene riconosciuto a norme tanto di dirio di dirio dell’UE primario dei traa quanto di dirio dell’UE secondario ogni volta che si è davan a norme chiare, precise, complete e incondizionate che possono essere direamente invocate dai ciadini senza intermediazione degli sta allora se un ciadino c iadino è di fronte a una norma di questo po può chiederne applicazione direa, può far valere l’eeo dirio di questa norma invocandolo contro uno stato, un altro privato perché è proprio la peculiarità dei traa europei quella di esplicare un ulteriore eeo non solo l’obbligo di disapplicazione nei confron degli sta ma anche la possibilità per i singoli in determinate circostanze di far valere direamente le norme del traato, di poterle invocar in giudizio, di poterle considerare norme diree a loro stesse e quindi direamente applicabili. 48

 

Questo conceo non stupisce molto perché proprio il caso van Gend en Loos uno dei più risalente stato il caso nel quale è stato riconosciuto un eeo direo all’allora art 12 che prevedeva l’abolizione dei dazi doganali alle fronere che Van Gend en Loos ha invocato direamente difronte all’amministrazione statale, ha deo c’è una norma chiara, precisa che mi dice che dovete abolire tu i dazi alle fronere, io trovo un dazio che mi fa salire il prezzo del prodoo che voglio importare la norma eeo direo chiedo alla Corte l'interpretazione correa, posso farla valere in giudizio? La Corte ha deo senz'altro è una norma che produce un eeo direo e quindi il singolo la puoi invocare. Lo stesso principio è stato aermato nel caso Simmenthal, la carne, che riguarda appunto l’importazione di carne e ai così de diri di visita sanitaria cioè pagamento di impor dovu all’ispezioni sanitarie che venivano svolte sulla carne importata. Ha oggeo questa disciplina e la sua legimità, compabilità con il dirio dell’UE. Caso Simmenthal 106/77. Riporamo questa sentenza che è poi stata decisa nell’anno successivo il 78 ma era già stato posto all’aenzione della corte questo caso sempre sulla quesone che riguardava un caso italiano, nasceva tuo da un pretore, il quale si era posto il problema, si era chiesta la condanna dell’amministrazione nanziaria delle nanze dello stato italiana alla restuzione dell’importo che l’importatore di Simmenthal aveva dovuto pagare per queste ispezioni. Tuo ciò che riguardava la circolazione delle merci soprauo degli alimen è una materia che picamente il dirio dell’unione europea ha arontato e infa c’era già un bel regolamento del 68 che disciplinava proprio la materia dell’organizzazione del mercato bovino e prevedeva una serie di norme in cui c ui regolava anche il costo delle visite sanitarie per l’ispezione sulle carni bovine. Il caso originariamente era stato posto in ragione del fao che erano sta riscossi ques diri di ispezione sanitaria che appunto il produore riteneva ingius perché non espressamente previs da questo regolamento europeo e nel primo caso Simmenthal era stato dato ragione alla a lla Simmenthal e quindi era stata condannata l’amministrazione alla restuzione degli impor. L’amministrazione non procede alla restuzione degli impor e quindi si deve fare un’altra azione per oenere ques impor allora si va di nuovo davan al giudice, sempre il solito pretore e la quesone si ripone perché nel fraempo c’è stato un adeguamento delle tabelle con la legge italiana del 70 e si pone di nuovo la quesone se anche una disciplina successiva al regolamento europeo possa essere oggeo di valutazione circa la compabilità con il dirio dell’UE quindi c’è c ’è un regolamento sanitario, sono sta riscossi degli impor che questo regolamento sanitario non prevedeva entro il 68 e la Simmenthal dice che sono indebi e il giudice dà ragione poi una legge successiva italiana connua a disciplinare questo argomento e la Simmenthal dice di nuovo non va bene è incompabile con il dirio dell'unione europea anche se ha una disciplina successiva e il pretore di Susa dice mi sembra anche a me così chiediamo alla Corte di giuszia dell'unione europea e la Corte di giuszia dell'unione europea ha l'occasione per chiarire una volta per tue cosa signica preminenza primato del dirio dell'unione europea sul dirio interno e non solo riesce anche a precisare che cosa signica eeo direo quindi qual è l'eeo che queste norme possono avere sui singoli. La corte nell'interpretazione sembra dare ragione alla Simmenthal ossia che non è possibile prevedere norme interne in contrasto colaldirio dell'unione europea anche successive all'adozione di un regolamento europeo e quindi poi lascerà pretore di Susa l'eventuale condanna ulteriore dell'amministrazione statale ma qui dice “dire che le norme di dirio dell'unione europea sono direamente applicabili vuol dire che queste norme deve esplicare pienamente i loro ee in maniera uniforme in tu gli Sta a parre dall'entrata in vigore per la durata della loro validità. Le disposizioni direamente applicabili sono fonte immediata di diri e obblighi per tu colori che se riguardano siano ques Sta membri o singoli”, quindi a prescindere dal fao che si tra di Sta o di singoli. Questo eeo riguarda anche i giudici che c he nell'ambito della loro competenza sono organi dello Stato S tato e quindi devono nell’esercizio delle loro funzioni di tutela riconoscere questa preminenza del dirio dell'unione europea questo eeo direo. Poi si parla della preminenza del dirio dell'unione europea e si dice che “in forza di questo principio le norme del traato e gli a di dirio dell'unione europea deriva hanno l'eeo non solo di rendere inapplicabile qualsiasi disposizione interna preesistente, ma anche di impedire che gli Sta legiferino contro il dirio dell’UE in modo incompabile con il dirio dell’UE” quindi a prescindere dal fao che la disciplina esistesse prima del regolamento del 68 o sia stata adoata anche con nuove tabelle successivamente al regolamento del 68, che disciplinava appunto le modalità di circolazione della carne c arne bovina, non importa, comunque sia una norma interna in contrasto con il 49

 

dirio dell’UE non va ben e il giudice in quanto parte, funzionario dello Stato deve rispeare l'eeo direo e primato e quindi deve disapplicare questa disciplina. Il giudice nazionale, infa, dice “incaricato di applicare disposizioni del dirio dell’UE ha l'obbligo di garanre la piena ecacia di tali norme disapplicando all'occorrenza qualsiasi disposizione contrastante della legislazione interna anche posteriore. Senza dover chiedere o aendere la prima rimozione in via legislava o mediante qualsiasi altro procedimento costuzionale”. Prima che entrassimo a far parte del dirio dell’UE qualunque quesone anente alla illegimità di una norma interna doveva necessariamente passare per il vaglio della Corte costuzionale e accade ancora oggi per tuo ciò che non è dirio dell’UE e solo il dirio dell’UE che ha questa parcolare valenza tale per cui determina l'immediata disapplicazione del dirio interno contrastante con il dirio dell’UE anche se posteriore alla norma di dirio dell’UE qui considerate. Questa è la specialità che queste norme di dirio dell’UE siano esse primarie caso van Gend en Loos siano secondarie caso Simmenthal producono nell'ordinamento, non occorre aendere la pronuncia della Corte costuzionale che esponga dall'ordinamento interno la norma contrastante con il dirio dell’UE. È un passaggio un principio che è stato espresso nella causa iscria a ruolo nel 77 decisa l'anno successivo. il numero della causa della causa è 106 il numero successivo è la l'anno, non l'anno nel quale la causa è stata decisa ma nel quale la causa è stata presentata al giudice europeo. Anche nell'unione europea esiste questa parcolare categoria di principi generali che hanno una specica funzione cioè quella di dare pienezza all'ordinamento dell'unione europea che gli ordinamen nazionali di per sé hanno e gglili ordinamen come quello dell’UE che sono ordinamen rispeo ai quali gli Sta cedono porzioni di sovranità, aribuiscono poteri chiaramente non possono avere perché è una crescita di poteri progressiva e che viene realizzata ma mai la pienezza di poteri perché appunto poi esistono gli Sta. Ques principi generali di dirio prima del traato di Lisbona avevamo un'idea molto vaga anche se la Corte di giuszia (un altro caso in cui ancipa quello che poi i traa di modica dicono) aveva chiarito che ci sono un substrato di principi che accomunano tu gli Sta dell’UE che sono principi che derivano dalle loro costuzioni, che derivano dal fao che gli Sta membri sono tu parte della CEDU, quindi una serie di principi che sono un patrimonio comune e che ci possono aiutare a rendere più completo l'ordinamento dell'unione europea. Questa giurisprudenza che la Corte di giuszia ha portato avan negli anni per dare proprio dig dignità nità all’ordinamento dell’UE è stata recepita nel traato di Lisbona sempre nell'arcolo sei che diventa un arcolo molto pesante e fa proprio riferimento ai principi generali di dirio dell’UE richiamando i diri fondamentali garan dalla CEDU le tradizioni costuzionali come parametri di ques principi. Quindi abbiamo una serie di valori, principi, diri che sono considera comuni ma con magari diversi livelli di tutela però comuni e quindi idonei a costuire questo questa specica fonte di dirio dell’UE che sono i principi generali. I principi generali sono nomina spesso dalla giurisprudenza della Corte di giuszia g iuszia per risolvere quesoni dubbie sempre nell'oca di una più forte integrazione e sono anche richiama nel quadro della responsabilità extracontrauale dell’unione, cioè quando l'unione determini con i suoi comportamen dei danni al di fuori di rappor contrauali quindi ogni che determini un illecito e a questo segua un danno, i principi comuni generali acquisiscono anchecome il ruolo non solo di integrare pienezza ordinamento ma anche di risolvere eventuali quesoni prache il risarcimento dei dannididadare responsabilità extracontrauale. Dovessimo indicare ques principi generali ci troveremmo nella stessa idenca posizione di dicoltà che troviamo quando dobbiamo dare un inquadramento dei principi generali di dirio internazionale che sono da un lato i principi generali dell'ordinamento internazionale dall'altro i principi generali delle azioni civili. Principi generali di dirio internazionale sono proprio i principi che ispirano i rappor tra Sta e quindi ad esempio il principio di non ingerenza, di rispeo della sovranità degli Sta, di autodeterminazione dei popoli e poi ci sono invece quelli delle Nazioni civili che riguardano ciascun ordinamento statale che qualche volta vengono ulizza a livello internazionale per risolvere quesoni. Questo sul fronte del dirio internazionale ma comunque abbiamo sempre un po’ una dicoltà denitoria per ques principi generali perché non c'è una lista uciale condivisa a livello degli Sta della comunità internazionale allo stesso modo non c'è una lista a livello di Sta europei di quelli che sono i principi generali del dirio dell'unione europea, senza dubbio il principio di leale collaborazione tra istuzioni e con gli Sta membri ed espressamente codicato a livello di traa. Le nalità a cui ques principi rispondono sono dare pienezza all'ordinamento europeo, raorzare la l'interpretazione del dirio dell’UE che deve essere interpretato sempre nell'oca della maggiore integrazione ma anche costuire un parametro di legimità dei comportamen delle istuzioni o degli Sta membri, nel caso di 50

 

rispeo dei diri fondamentali, nel caso Omega i principi generali sono sta richiama come appunto elemento da bilanciare rispeo alla libertà di circolazione delle merci dei servizi. Ci sono casi in cui per esempio un caso che è commissione contro Grecia, nella quale la Grecia è stata accusata di aver violato il principio di leale collaborazione semplicemente per il fao che si era interfacciata da sola con un'organizzazione internazionale senza coordinarsi sulla sull'argomento specico della discussione con l’UE quando quella competenza era già stata esercitata livello europeo grazie del principio di leale collaborazione. Carta dei diri fondamentali dell'unione contenuto. La carta dei diri fondamentali ha il pregio di essere uno dei più moderni cataloghi di tutela dei diri fondamentali, non sono uno strumento nuovo, ci sono strumen di dirio di tutelare i diri fondamentali molto specializza, la convenzione di New York sul dirio dei fanciulli ci sono strumen molto focalizza. Mentre la carta dei diri fondamentali dell’UE apparene a quel novero di fon che indicano i diri fondamentali dell'individuo a prescindere dalla sua età dal sesso, dalla religione. Per capire anche un po’ come cambia rispeo, per esempio, alla CEDU convenzione adoata nel 1950 meamo a confronto due norme. L'arcolo 8 della CEDU ad esempio dice che “a parte a parre dall'età minima per contrarre matrimonio l'uomo e la donna hanno il dirio di sposarsi di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano esercizio di tale dirio”, l'arcolo 9 della carta non dice cose molto diverse però dice che “il dirio risposarsi una famiglia sono garan secondo le leggi nazionali che ne disciplinano esercizio” signica che a sposarsi non devono essere necessariamente un uomo e una donna può accadere che ci siano leggi nazionali che prevedono anche il matrimonio tra persone dello stesso sesso e anche il dirio di costuire una famiglia magari può non essere un dirio che apparene necessariamente alla coppia uomo donna ma può anche essere un dirio che apparene anche a un singolo per esempio una madre che voglia ricorrere da sola alla fecondazione assista o ancora all'adozione dei single quindi la formulazione della carta è necessariamente più moderna ene conto degli sviluppi che nella società si sono verica dal 50 ad oggi. Si vede anche ad esempio nell'aenzione che viene posta all'individuo in tue le fasi della vita la carta europea dei diri fondamentali, per esempio, ha una norma ad hoc l'arcolo 24 sui diri dei minori, quindi, è una norma specica che riconosce il minore come soggeo autonomo di dirio e non più come membro della famiglia e ne riconosce la tutela parcolare così come la riconosce agli anziani. Quindi una prospeva più moderna che ene conto delle evoluzioni della società ma anche una prospeva più individualisca che ene conto delle diverse situazioni in cui individuo venga a trovarsi. La carta non è lunghissima sono 54 arcoli ci sono norme sulla dignità, ci sono le norme classiche sulla libertà di associazione e di espressione del pensiero che troviamo anche nelle nostre costuzioni e diri di uguaglianza sostanziale previs, principi di solidarietà e una serie di diri dei ciadini tra i quali rientrano quelli appunto a formare una famiglia, diri di voto una serie di diri che riguardano proprio i ciadini dell’EU e poi ci sono una serie di norme invece che riguardano proprio il dirio all'accesso alla giuszia, la possibilità che ques diri così come previs dalla carta siano tutela davan ai giudici degli Sta membri. Da uno strumento meramente interpretavo è diventato catalogo di diri parcolarmente moderno aento alla dimensione individuo che è stato comparato ai traa e quindi diventa le parte del dirio primario dell’UE. Gli aoriistuvi che devono rispearla, istuzioni in primis, tu gli organi dell'unione nel rispeo dei principi di sussidiarietà e gli Sta membri nell'auazione del dirio dell’UE, però la carta è rilevante nell'auazione del dirio dell’UE, il dirio dell’UE viene in rilievo quando c’è una quesone sovranazionale che non esaurisca i suoi ee all'interno di un ordinamento altrimen è una competenza dello Stato. Il dirio dell'unione europea disciplina faspecie che abbiano una dimensione non meramente interna, per quesoni cross border, transnazionali che abbiano un rilievo sovranazionale ed è solo rispeo a quelle norme che la carta rileva. Laddove invece si abbia a che vedere con una quesone puramente interna che non implichi l'applicazione del dirio dell’UE allora non sarà la carta il ccatalogo atalogo dei diri fondamentali di riferimento bensì in tu i paesi dell’UE la CEDU sarà quello lo strumento col quale valuteremo anche la legimità di una disciplina interna. il dirio dell'unione europea non può riguardare quesoni meramente interne ad uno stato, il limite che il dirio dell’UE incontra, disciplina tuo ciò che ha una dimensione sovranazionale che riguarda ovviamente lo spazio europeo quindi il dirio dell'unione europea si occupa della libera circolazione dei lavoratori, ma non si occupa della disciplina del lavoratore all'interno dello Stato italiano, il dirio dell'unione europea si occupa della circolazione dei della carne in scatola ma non della produzione della carne in scatola in Italia. Quindi tuo ciò che ha u una na dimensione 51

 

puramente interna non fa scaare l'applicazione del dirio dell'unione europea, al contrario il dirio dell'unione Europe scaa ogni volta che ci sia una controversia sovranazionale. Devono rispeare la carta sempre le istuzioni europee che già lavorano sul dirio dell’UE lavorano sulle quesoni cross border quindi è ovvio che loro la devono sempre rispeare la carta. Per far capire come il caso omega sia molto chiaro rispeo a questo tema l'arcolo 53 della carta, siamo nelle disposizioni nali della carta prevede una clausola di salvaguardia, la carta prevede un livello specico di tutela prevederà tutela del dirio della libertà di espressione, del dirio a sposarsi facendo riferimento al dirio nazionale quindi una serie di tutele previste dalla carta esistono ma non è escluso che norme diverse dalla ccarta arta prevedano uno standard di tutela più elevato, cioè si può dire che la carta costuisce un livello di tutela deminimis che non impedisce agli Sta araverso la spulazione di altri traa internazionali, araverso della loro costuzione interne di tutelare gli stessi diri in maniera più potente. La carta tutela la dignità umana e fa riferimento alla tutela garanta dalle leggi nazionali non è escluso che la percezione di dignità umana vari da Stato a stato e che ci siano ad esempio costuzioni di sta che danno una tutela maggiore alla dignità umana di quanto invece lo facciano altri ordinamen. Quindi la carta dei diri fondamentali queste due enormi 51 e 53 ne chiariscono abbastanza su ambito applicavo, innanzi tuo l'applicazione della carta scaa ogni volta che sca l'applicazione del dirio dell’UE e il presupposto perché sca e che si tra di una situazione cross border che riguarda non un solo stato dell’UE e il secondo elemento è che la carta costuisce una tutela deminimis che può essere tranquillamente superata dai singoli Sta membri araverso la spulazione di traa internazionali ovvero araverso le loro costuzioni nazionali perché l'unione non ha competenza in materia di diri umani condividiamo un catalogo e quindi un livello deminimis. L'unione europea non ha competenza in materia di rappor familiari per quanto riguarda il dirio sostanziale cioè non può dire che cos'è matrimonio, lo dicono gli Sta non può dire se è ammessa o no la surrogazione di maternità, non può stabilire se l'ex coniuge ha dirio al mantenimento o no perché questo lo stabiliscono di sta però progressivamente l'unione europea ha un po’ rosicchiato le competenze degli Sta sulla materia di dirio di famiglia, lo ha fao innanzituo con la carta nel senso stabilendo un dirio al matrimonio, ma lasciando agli Sta la competenza di dire che cos'è un matrimonio, condividiamo la tutela dell'istuto del matrimonio ma ciascuno stabilisce che cos'è matrimonio. Araverso la carta ha fao una ricognizione di tu i diri che gli Sta S ta condividono ma non ha deo nella sostanza cosa ques diri siano quella resta una competenza dello Stato. Però è vero senz'altro che araverso l'esercizio di diverse competenze non dedicate al tema del dirio di famiglia l'unione europea nisca per condizionare un po’ di sta anche rispeo al dirio sostanziale e gli esempi che posso fare sono la libera circolazione delle persone e il cosiddeo dirio al ricongiungimento familiare di un ciadino dell'unione europea con ad esempio un suo familiare che arriva da uno stato terzo, nel prevedere questo dirio al ricongiungimento io inizio a tenere conto un pocheno della quesone che cos'è famiglia, chi si può ricongiungere con un ciadino europeo, si è posto ad esempio il problema dei matrimoni poligamici, si è posto il problema del dirio sostanziale della sua compabilità con il dirio dell’UE ad esempio rispeo a questo problema la Corte di giuszia ha fornito alcune chiaricazioni ne condizionano po’ il dirio sostanziale Stadove ma non è un'aggressione direa è un aggiramentoche delalla problema che però haun produce degli ee. Forsedegli seore seore l’Europa è stata più incisiva in questo questa sua avità è il seore della cooperazione giudiziaria civile è una di quelle materie si ricorda che con il traato di Amsterdam è stata comunitarizzata cioè è stata portata dal terzo pilastro al primo, dove quindi le istuzioni possono adoare a vincolan nei confron degli Sta e dove eevamente a parre dal 2000 l'unione ha iniziato a legiferare parecchio, la locuzione operazione giudiziaria civile sostanzialmente coincide con la locuzione dirio internazionale privato processuale perché la materia della cooperazione giudiziaria civile risolve i problemi relavi relavi al giudice competente le legge gge applicabile e circolazione dei provvedimen giurisdizionali, in questa materia proprio in questa materia l'unione europea ha legiferato parecchio anche con soluzioni innovave, la cooperazione giudiziaria in materia civile e relava ai rappor familiari ecco la materia che abbiamo visto l'arcolo 81 comma tre inseriva tra le materie dove è necessaria l'unanimità di consensi degli Sta per adoare un ao di dirio dell'unione europea derivato e non solo è una di quelle materie dove il consiglio può proporre il passaggio dall'unanimità a una maggioranza quindi cambiare procedura nel senso più favorevole all'adozione di a, dove parlamen nazionali possono opporsi fermare questa modica. La materia del dirio di famiglia è competenza degli Sta però araverso l'esercizio in relazione materia di cooperazione giudiziaria civile l'unione ha nito anche un po’ per incidere sul dirio sostanziale. 52

 

Questa tutela che abbiamo denito un po’ de minimis è una tutela che peraltro deve fare i con con altre norme di dirio dell’UE e quindi deve essere spesso bilanciata con ques e questo bilanciamento è implicito nel senso che la carta è sì un dirio dell’UE primario ma fa i con con le altre norme di dirio dell’UE primario e lo abbiamo visto chiaramente nel caso omega perché è indispensabile meere le libertà fondamentali anche a raronto con i diri fondamentali ma non è deo che i diri fondamentali prevalgono necessariamente sono norme che sono sullo stesso ramo quindi la libertà di circolazione c ircolazione delle merci dovrà fare i con ccon on la tutela dei diri fondamentali ma una tutela che deve essere proporzionata all'obievo che si vuole raggiungere è vero che ci sono diri che non possono essere compressi in alcun modo come il dirio alla vita o il divieto di tortura ma è vero anche che altri diri possono trovare un contemperamento con le altre norme di diri fondamentale. Quindi la carta deve essere applicata sempre dalle istuzioni e dagli Sta membri quando ricorrano quesoni di rilievo europeo è una tutela de minimis che non esclude una tutela superiore, araverso a dirio interno o a di dirio internazionale è una tutela che deve essere riconosciuta ma bilanciata anche con altri valori previs dalle altre norme di dirio dell’UE primario. Caso protocollo 30. È un protocollo e quindi ha lo stesso valore dei traa. Il protocollo 30 è quello strumento che per ragioni opposte Regno unito e Polonia hanno negoziato negoziato in modo da ridurre l'impao de della lla carta sui loro ordinamen. Art 1 e 2 “la carta non estende la competenza della Corte di giuszia dell’UE o di qualunque altro organo giurisdizionale di Polonia e regno unito a ritenere che leggi, regolamen, disposizioni prache o azione amministrava dei due Sta non siano conformi ai diri alle libertà e ai principi fondamentali che essa riaerma” cioè con questa norma i due Sta miravano a evitare che la Corte di giuszia o comunque i giudici nazionali polacchi o del Regno unito ulizzassero la carta come parametro di legimità delle disposizioni interne o anche della prassi interna. In parcolare il secondo comma “per evitare dubbi nulla del tolo quarto della carta crea diri azionabili davan a un organo giudiziale applicabili a Polonia Regno Unito salvo nella misura in cui Polonia e regno unito abbiano previsto tali diri nel rispevo dirio interno” quindi quella parte della carta che prevede i diri degli individui non può consenre agli individui di azionare quei diri davan alle giurisdizioni nazionali del regno unito e della Polonia salvo che lo dicano Regno Unito e polonia e nei limi in cui lo dico. Secondo arcolo “ove una nor norma ma della carta faccia riferimento legge prache nazionali questa disposizione si applica ai due Sta solo nella misura in ccui ui diri o i principi contenu sono riconosciu nel dirio e nelle prache della Polonia e del regno unito”. Protocollo che era nalizzato indubbiamente a oenere una limitazione dell'impao della carta sui due Sta che abbiamo considerato. In realtà è accaduto il traato è del 2007 è entrato in vigore nel 2009 quindi anche il protocollo è entrato in vigore nel 2009 e già nel 2011 una controversia è stata portata all'aenzione della carta e la Corte di giuszia ha chiarito che il protocollo non ha rimesso in quesone l'applicabilità della carta né ha eeo di impedire ad un giudice degli Sta coinvol di vigilare sull'osservanza delle disposizioni ovviamente nei limi che ci c i siamo de prima, che rilevi una quesone cross border, che si preveda la tutela dei minimis non escludendo una tutela maggiore quindi ha ridimensionato il valore del protocollo cheeperò nelrichiesto fraempo è stato esteso anche alla Romania come stato che appunto è entrato a far parte dell'unione che ha l'applicazione dell'esenzione pur molto temperata a poi seguito della pronuncia della Corte di questo protocollo che quindi oggi non si applica più al Regno unito perché è fuori ma si applica ancora Polonia e Romania con una scarsa chiarezza dell'impao che può avere. Quindi non vedo dopo questa pronuncia della Corte dove ha chiarito che non rimee in quesone l'applicabilità della carta nei limi in cui la carta può applicarsi quindi ancora molto incerto quanto questo protocollo possa determinare la limitazione. Il protocollo 30 ha costuito una delle condio sine qua non Regno Unito consenva l'adozione traato di Lisbona che subito dopo diciamo la Corte ha pragmacamente un po’ ridimensionato con questa sentenza. Quindi possiamo ricordare questo protocollo come un esempio della dicoltà di progredire nel dirio dell'unione europea, la carta è sempre stato un tema molto delicato e anche come l'azione dell'unione della Corte di giuszia dell’UE poi possa anche determinare un po’ un superamento del dato normavo, non vedo quale spazio questo protocollo oggi possa avere appunto applicazione. Obbligo di aderire ma appunto i problemi ci sono e sono come dicevo da un lato il fao che la l'unione europea possa essere chiamata a pronunciarsi su un comportamento dell'unione in quanto rappresentante degli Sta membri e poi anche il secondo problema è quello di coordinamento tra i poteri delle due cor, due problemi principali che probabilmente costuiranno l'oggeo delle prossime traave tra i due aori. 53

 

19/10 Uno dei principi che dobbiamo ricordare di questo ordinamento è il principio di aribuzione delle competenze, l’ordinamento dell’UE è sì un ordinamento basato su dei a originari ma non è un ordinamento assimilabile agli ordinamen nazionali, è un ordinamento che viene creato araverso le scelte degli sta che cedono competenze a un altro aore, per questo movo non è un ordinamento completo che può rispondere a tu i requisi che qualunque ordinamento si pone. Un ordinamento statale è di per sé considerato completo e trova al suo interno tue le risposte, l’ordinamento dell’Unione europea no. È vero che ha raggiunto un grado di evoluzione tale che già ci sono degli strumen che colmano le lacune esisten di un ordinamento caraerizzato dal principio di aribuzione, i principi generali del dirio dell’UE che sono un nucleo di principi condivisi che ricaviamo da tre strumen la CEDU, le tradizioni costuzionali degli sta membri e la carta europea dei diri fondamentali. È vero che abbiamo come un common cultural Heritage patrimonio giuridici comune che può in qualche modo colmare le lacune e sappiamo che a ques principi delle tradizioni costuzionali comuni si aggiungono altri principi, come il principio leale collaborazione, dell’equilibrio istuzionale che vanno a colmare ulteriormente queste lacune accanto ai principi che abbiamo deo. Vero è però che qualche volta l’ordinamento dell’UE ha anche bisogno di ricorre a principi classici di dirio internazionale e quindi fa riferimento al dirio internazionale e un primo riferimento lo troviamo già all’art 3 del TUE. Noi sappiamo che l’art 2 era quello che elencava i valori fondamentali dell’unione europea libertà, democrazia stato di dirio, rispeo di diri umani e all’art 3 indica gli obievi dell’UE che si propone di raggiungere e tra ques aerma anche al comma 5 la sua dichiarata volontà di contribuire all’osservanza e anche allo sviluppo del dirio internazionale in parcolare al rispeo dei principi della carta delle nazioni unite. Noi sappiamo che i principi della carte delle nazioni unite sono nient’altro che i principi delle nazioni civili elenca dall’art 38 dello stato della corte internazionale di giuszia a cui si aancano i principi generali di dirio internazionale, però signicavo è il fao che si fa riferimento al contribuire all’osservanza ma anche allo sviluppo, questo signica che prassi seguita dagli stai dell’UE può contribuire anche allo sviluppo del dirio internazionale, può contribuire ad esempio al consolidamento c onsolidamento della regola sull’immunità internazionale che è una regola con natura consuetudinaria e che spesso è messa in discussione. Per esempio, poco tempo fa la corte europea dei diri dell’uomo ha confermato la regola dell’immunità nei confron della santa sede rispeo ai rea compiu di pedolia in Belgio e la quesone era stata sollevata dal Belgio contro la santa sede e la corte non si è pronunciata perché applica la regola dell’immunità. Immunità che troviamo anche applicare all’interno della giurisprudenza dell’UE in materia di cooperazione giudiziaria civile spesso la corte di giuszia si è trovata a negare la sua giurisdizione la controversia che vedevano come protagonis lo stato, il dirio internazionale entra a far parte del dirio dell’unione europea, integra l’ordinamento dell’UE. Così come norme di accordi internazionali che non siano puramente interne all’’UE ma che l’UE concluda con altri aori internazionali siano essi sta terzi o organizzazioni internazionali, quindi dobbiamo sempre tenere conto anche di questa fonte. Ci si può porre rispeo a queste fon, in parcolare rispeo agli accordi internazionali il tema dell’eeo direo, che già eabbiamo invocato nel dirio dell’UE,Gli peculiarità dirionon dell’UE caraerizza il rapporto tra dirio statale dirio dell’UE rispeo gli individui. individuidel di solito sonoche desnatari primi delle norme pazie, delle norme derivan dai tra ma nel dirio dell’UE questo qualche volta accade, accade che le norme contenute nei traa istuvi si caraerizzino per alcuni elemen tali per cui i singoli li possano invocare, anche se sono indirizzate agli sta hanno alcune caraerische che sono il fao di essere molto chiare, precise e incondizionate che fanno si che ciascuno di noi possiamo far valere quelle norme nei confron di uno stato, ma sono norme pazie, cioè norme contenute in accordi internazionali, quindi norme diree in primis agli sta, è il dirio dell’UE che in modo originale le caraerizza in questo modo, ne considera queste qualità. Se questo avviane per i traa istuvi non è deo che questo eeo direo si estenda automacamente a tu gli accordi che in qualche modo vengono in contao con l’ordinamento dell’UE in parcolare con gli accordi che l’UE spulano con sta terzi e organizzazioni internazionali. Quindi alla domanda se i singoli possano invocare direamente le norme degli accordi sudde, al risposta è non automacamente, non è sempre così, dipende anche per queste norme bisognerà vericare se si traato di norme che possono avere quelle caraerische di chiarezza, precisone e il fao che c he non impongano un intervento di organo intermedio tra individuo e organizzazione e allora se ques requisis sussistono anche per ques accordi internazionali si potrà invocare l’eeo direo. 54

 

Esempio. Accordi che sono nell’alveo dell’organizzazione mondiale del commercio, sono accordi che per cer aspe sembrano ricalcare nel norme dei traa istuvi soprauo quando si parla di circolazione di merci e di servizi, il principio è lo stesso diciamo che entrambi i sistemi unione europea e OMC tendono verso una liberalizzazione degli scambi quindi verso eliminazione delle barriere interne solo che norme dei traa europei sono molto precise e deagliate e allora per esse la corte di giuszia ha frequentemente riconosciuto l’eeo direo se ci sposamo sul fronte OMC parliamo non più di un’organizzazione originale ma di una organizzazione globale, le stessi norme sono formulate in maniera molto più ampia e quindi la corte di giuszia non riconosce quell’eeo direo che invece ha riconosciuto alle norma UE. Comunque, per ogni traato internazionale quello che dobbiamo fare è sviluppare questo po di ragionamento cioè vedere se una norma può essere direamente invocata, può produrre ee dire valutando la sussistenza di ques elemen. Fon di dirio derivato. Macro-disnzione che dobbiamo fare tra le fon di dirio dell’UE è quella gerarchica, quindi fon di diri primario e fon di dirio secondario, le fon di dirio secondario non potranno contrastare quelle di dirio primario, la relazione è gerarchica. Se poi noi guardiamo al di fuori del sistema europeo le fon di dirio derivato si caraerizzano come fon previste da accordi e quindi come fon di terzo grado perché gli accordi internazionali trovano il loro fondamento logico nella regola consuetudinaria di primo livello pacta sum servanda, i traa quindi sono fon di secondo livello e le fon previste dai traa sono di terzo livello ma questa è una relazione tra fon soprauo di caraere logico invece all’interno dell’UE si instaura questa gerarchia tra fon di dirio primario e fon di dirio secondario e queste ulme ulme non possono contrastare contrastare quelle di dirio primario. All’interno della famiglia delle fon di dirio dell’UE derivato, secondario individuiamo ulteriori disnzioni la prima è tra a pici e apici. Tipici sono quelli previs dai traa, apici sono quegli a che non sono espressamente annovera nei traa ma per i quali magari è previsto l’esercizio di un determinato potere in capo alle istuzioni e le istuzioni trovano il modo di esercitarlo questo potere, nei margini di essibilità che i traa conferiscono. Quindi anche esse sono fon previs dai traa nel senso che è previsto il potere di esercitare una funzione che le istuzioni esercitano nell’ambito della loro discrezionalità. Esempio più pico degli a di dirio derivato apici sono le comunicazioni della commissione c ommissione e non sono a vincolan ma di so law ai quali la commissioni ci ha abituato così anche i libri bianchi e i libri verdi. La disnzione di libri bianchi e verdi, È una dierenza che si vede nella prassi. La commissione svolge pracamente in modo esclusivo l’avità di iniziava legislava e quando fa la proposta di direva o regolamento o di decisione, la fa precedere da una consultazione pubblica che a sua volta è preceduta dai libri verdi che meono in rilievo il tema e pongono delle domande, delle quesoni che sorgono in relazione di un determinato tema. I libri verdi hanno in genere proprio la funzione di fotografare una determinata realtà che spesso viene toccata dell’intervento normavo, nella quale la commissione araverso pun èproblemaci, fa poi pubblica e segue la propostaevidenzia normava e tuo ilquesonari suo iter. Diversa la funzione dei libriseguire bianchiuna checonsultazione sono documen di policy, la commissione dice araverso i libri bianchi quale sarà la sua avità in un determinato seore negli anni a venire. Indicai l’orientamento cosa la commissione vuole fare negli negli anni a venire in un determinato seore, in realtà poi ogni seore segue un po’una sua prassi. Un libro bianco molto famoso è quello dell’85 nel quale la commissione delinea i suoi obievi del mercato interno e dice voglio realizzare l’obievo del mercato interno entro il 92 invece lo realizza molto prima ma si era data quella scadenza. O per esempio nel seore dei traspor adoa libri bianchi con scadenza decennale, cioè dice nei prossimi dieci anni nel seore dei traspor voglio fare questo e fa una determinata previsione. Poi nel seore dei traspor ha preso anche l’abitudine di fare il midterm review document, cioè a metà, a 5 anni fa una nuova revisione degli obievi se la situazione è cambiata. Gli a pici sono quelli indica nell’art 288 TFUE sintezza bene le caraerische dei singoli a di dirio derivato. Le fon piche di dirio dell’UE derivato sono regolamen direve e decisioni con caraere vincolante, pareri e raccomandazioni prive di caraere vincolante. Poi ci sono altri a pici previs dai traa, per esempio, le decisioni del consiglio europeo e altri a che la commissione può adoare. Apici non previs e pici previs dall’art 288. 55

 

Quando si era pensato alla revisione dopo il traato di Nizza che si voleva introdurre con il traato per una costuzione per l’Europa li si era fao un ragionamento abbastanza approfondito anche sul sistema delle fon di dirio derivato e si era pensato di disnguere tra una normava più di principio quindi una normava quadro e una normava avente caraere ao delegato o ao di esecuzione. Quindi lì nel traato si era introdoa questa disnzione tra leggi quadro e leggi delegazione o esecuzione poi il traato non ha avuto seguito ma è rimasta l’idea di adare alle tradizionali fon previste dall’art 288 anche degli strumen che non hanno natura legislava ma strumen con i quali si può dare auazione alla disciplina più generica contenuta negli a legislavi. Quindi tra gli a pici oggi disnguiamo ancora tra a che hanno natura legislava e a che non hanno natura legislava. Quelli dell’art 288 sono deni a di natura legislava però ci sono a che hanno lo stesso nominavo regolamento-direva che vengono adoa su basi normave diverse art. 290-291 che riprendono quell’originaria disnzione che quel traato sulla costuzione Europa voleva introdurre, non signica che sono a meno importan, che non hanno caraere vincolante ma signica che c he sono a che hanno natura diversa, cioè non seguono la procedura legislava sia essa quella ordinaria o speciali, questo vuol dire ao non avente natura legislava, non segue la procedura legislava ordinaria quindi vengono adoa con modalità semplicate proprio perché contengono norme delegate o di esecuzione. Non si esauriscono in quelle due norme 290 a legislavi delega o 291 a legislavi di esecuzione ma ci sono anche norme del traato che prevedono il potere di adoare a privi di natura legislava ad esempio l’art 103 in materia di concorrenza la commissione può adoare a senza seguire la procedura legislava, lo stesso può farlo nella materia di cooperazione giudiziaria con riferimento alla cooperazione amministrava, sono due esempi del TFUE che indicano delle fon che seguono una procedura molto semplicata, e la commissione le adoa, sono a di natura non legislava. La dierenza non è nella forma, possono anche avere il nome di regolamento o direva ma sta nella procedura araverso la quale sono adoa che è molto semplicata perché si traata di norme di esecuzione o delegata. Esiste una gerarchia tra a aven natura legislava e a senza caraere legislavo? Di principio di no, ma è vero che ci sono delle dierenze nella procedura, non solo nel fao della procedura legislava ma anche a latere della procedura legislava ad esempio l’ao avente procedura legislava lo trasmee ai parlamen nazionali e possono dire qualcosa sull’ao che segue la procedura, non è lo stesso per gli altri non aven natura legislava. Possono essere impugna dai parlamen nazionali davan alla corta, gli a aven natura legislava sono discussi in sessioni aperte al pubblico, i documen sono sempre accessibili e gli sta che non adempiano agli obblighi ascesi da un ao di natura legislava possono vedersi arrivare delle sanzioni. Quindi sono a un po’ più for che producono più ee, ci sono più controlli su ques a perché seguono una procedura legislava ma poiché la l’avità normava dell’UE si è nel tempo molto amplicata, si è resa necessaria la previsione anche di queste diverse fon. Nel quadro istuzionale tra le novità degli ulmi anni c’è senz’altro un ruolo importante conferito ai parlamen nazionali, nel senso che ciascun parlamento è coinvolto nel procedimento legislavo perché ciascun parlamento è informato di una procedura legislava in corso, della proposta normava e ha anche il potere di bloccare un ao normavo araverso lo strumento del principio di sussidiarietà, laddove un ao normavo sia esorbitante vada a incedere troppo sulle competenze dello stato, lo stato che riene violato il principio di sussidiarietà può bloccare l’ao normavo. Quindi è un controllo dei parlamen nazionali che ovviamente esiste per gli a che seguono la procedura legislava quindi per tu gli a che c he hanno caraere legislavo, tu quelli che non seguono questa procedura non vengono soopos al controllo dei parlamen nazionali. Esempio. Direva avente natura legislava (prevede un obievo da raggiungere entro una determinata scadenza), lo stato non rispea la scadenza ed è inadempiente rispeo all’auazione della direva ecco che c’è un procedimento di infrazione e possono essere date delle sanzioni. Lo strumento di delegazione, regolamento o direva che sia non avente natura legislava non produce questo eeo, ma non lascia spazi di azione allo stato, ha una disciplinano molto più tecnica quella contenuta negli a non legislavi e anche più di deaglio, quindi, margini di discrezionalità rido, ecco perché non si producono delle sanzioni. Quindi prima disnzioni pici/apici e seconda aven natura legislava/non aven natura legislava. Ora fon di dirio derivato aven natura legislava previs dall’art.288 TFUE. 56

 

Per esercitare le competenze dell’Ue, le istuzioni adoano regolamen, direve, decisioni, raccomandazioni e pareri. Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tu i suoi elemen e direamente applicabile in ciascuno degli Sta membri. La direva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. La decisione è obbligatoria in tu i suoi elemen. Se designa i desnatari è obbligatoria soltanto nei confron di ques. Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolan. Norma NON nuova questa, è sempre esisto questo arcolo nei traa la novità grossa di Lisbona è che ha esteso queste fon a tue le materie coperte dalla competenza dell’unione europea inclusa la cooperazione giudiziaria penale che era ancora quel seore insieme alla PESC che erano i pilastri intergovernavi e lì c’erano delle fon speciali, strumen diversi che il dirio dell’UE prevedeva per i due pilastri intergovernavi, ques non ci sono più quindi tue le competenze dell’unione vengono esercitate con ques strumen dell’art 288, inclusa la cooperazione giudiziaria penale, seore che resta escluso è la PESC. Nella PESC l’art 24 dice proprio non si possono adoare a legislavi, si adoano a all’unanimità e che hanno altra natura, in genere di indirizzo. I rappor tra queste tre fon regolamento, direva e decisioni. Non esiste una forma di gerarchia tra i tre, sono molto diversi cioè rispondono a esigenze e nalità diverse anche la scelta dello strumento con cui l’unione agisce è importante, impaano diversamente sugli ordinamen nazionali e quindi anche la scelta dello strumento è oggeo di dibato e discussione nell’abito della procedura legislava. Vero è che può accadere che sia regolamen, direve e decisioni abbiamo una speciale valenza ma non è data dalla loro gerarchia, perché sono tu fon di dirio dell’UE secondario, è data talora dalla funzione che essi esercitano, ci sono asebbene normavi chea traato una dell’UE determinata materia, esempio,sull’applicazione possibilità di cambiare c ambiare procedura e allora siano di dirio derivato vannoad a incidere di norme di diriodecisionale dell’UE primario e allora sono gerarchicamente sovraordinato rispeo a quelle della loro famiglia, ma è la materia, la loro funzione che svolgono che è importante. Esempio che viene portato è il regolamento comitologia documento che disciplina come la commissione esercita queste competenze di esecuzione, stabilisce proprio delle regole, comita all’interno dei quali vengono formulate queste norme, un regolamento procedurale. È vero che questo regolamento è una fonte di dirio dell’UE derivato ma rispeo ad altre fon assimilabili a questo regolamento ha una valenza superiore perché incide sull’applicazione dei traa. È vero che anche gli g li a delega di esecuzione sono sempre regolamen e direva, quindi non c’è una formale gerarchia ma l’ao delegato deve rispeare l’ao delegante, che l’ao di esecuzione è uno strumento dell’ao che esegue quindi sono più che altro relazioni funzionali che si instaurano tra queste fon che però rimangono sullo stesso livello e anche quando non ci sia una relazione formale l’unione europea spesso, se non c’è la dicitura ao delegato o delegante, delegante, l’UE ravvisa la sussis sussistenza tenza di una relazione logica sstrumentale trumentale tra due a quando vi sia un ao di caraere generale e un ao di caraere parcolare. Art 25 sul TFUE esempio della prima pologia di a che in ragione della funzione possono essere considera un po’ più prevalen rispeo agli altri. Questo arcolo elenca i diri che ogni ciadino dell’UE ha, dirio di voto dei parlamentari europei, dirio di esse ele, di circolare liberalmente. L’arcolo 25.2 dice che “il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislava speciale e previa approvazione del PE, può adoare disposizioni intese a completare i diri elenca all’art. 20.2 TUE. Tali disposizioni entrano in vigore previa approvazione degli SM, conformemente alle rispeve norme costuzionali.” C’è una norma del TFUE che lascia aperta la possibilità di adozione a da parte del consiglio quindi a di dirio dell’UE derivato che potrà essere un regolamento, direva e decisione ma che andando a toccare diri dei ciadini europei in una materia così importante chiaramente prevarrà in ragione della funzione che svolge rispeo ad altri a dello stesso rango, prevarrà secondo la funzione che esercita non perché gerarchicamente superiore. Tu gli a di dirio dell’UE deriva pici, quindi quelli dea dall’art 288, si caraerizzano per un obbligo di movazione e un regime di pubblicità. La movazione è molto importante perché nella movazione le istuzioni devono dare conto della base normava in virtù della quale è stato adoato quell’ao e delle ragioni che giuscano l’adozione di quell’ao. Ques due elemen base normava e ragioni possono essere sooposto al sindacato della 57

 

corte. Le procedure decisionali possono variare a seconda della competenza che viene esercitata, è vera che c’è una procedura legislava ordinaria però ad esempio qualche volta possono essere richieste delle consultazioni, ad esempio, del comitato economico sociale, del comitato delle regioni, in altre procedure no quindi la base normava di riferimento può condizionare la procedura decisionale e quindi la scelta della base normava è rilevante. In ogni ao di dirio dell’UE le istuzioni devono giuscare g iuscare questa scelta, dar conto di questa scelta e anche dar conto delle ragioni per cui legiferano in quella materia, tue le volte ad esempio che la materia riguardi una competenza concorrente deve esserci una specica giuscazione in punto rispeo al principio di sussidiarietà. Tue le volte che venga scelto un ao al posto di un altro si da ragione di questa scelta rispeo all’applicazione del principio di proporzionalità, ci deve essere una movazione. L’avità normava dell’UE non può spuntare a caso ci deve essere una movazione anche in base al quadro normavo di riferimento. L’indicazione della base normava è la più importante in ragione della procedura che ne consegue è capitato più volte che le istuzioni scegliessero una base normava che poi veniva contestata, c ontestata, magari da quei sta che, soprauo ante Lisbona, scegliendo una base normava piuosto che un’altra era necessario il consenso di tu gli sta o solo la maggioranza allora qualche volta le commissioni si dirigevano verso la base normava che prevedeva la semplice maggioranza per portare avan il procedimento legislavo, ma magari poi lo stato contrario impugnava l’ao dicendo no, la base normava correa sarebbe stata quella che c he prevedeva la procedura all’unanimità. Quindi la scelta della base normava può condizionare un procedimento. Allora l’UE deve scegliere tra due competenze, pensiamo a una iniziava che è volta a limitare il traco stradale dei camion, la base normava qual è? Il trasporto o la tutela dell’ambiente? Ci possono essere materie che si collocano nella zona grigia e allora la base normava può essere contestata. La giurisprudenza della corte che è più volte è stata chiamata a riutare la legimità della scelta della base normava è in genere che quando ci sono appunto più basi normave che possono venire in gioco, le istuzioni devono scegliere la base normava con la procedura legislava piùdella complicata, che requisi più stringen in modo c hedisiano che più garan gli sta. questa era la teoria corte di quella giuszia maprevede chiaramente le istuzioni cercano spesso aggirare il problema araverso invece una procedura più semplicata. La base normava è sempre più dicile da individuare perché da un lato le competenze dell’unione tendono ad ampliarsi dall’altro troviamo un’azione che sia solo sui traspor che non impa sull’ambiente che non impa sui consumatori del servizio dei traspor, animali, è dicile ormai trovare un’azione monotemaca. Questo disposivo è anche un importante strumento interpretavo. Spesso la corte decide le controversie guardando anche a questa parte dell’ao normavo non soltanto agli arcoli della direva o del regolamento spesso questa movazione è anche molto deagliata e deve essere sempre contenuta nell’ao, poi l’ao viene rmato consiglio e parlamento e vien pubblicato sulla gazzea uciale. Quindi quando poi dobbiamo analizzare le fon di dirio derivato quello che dobbiamo analizzare è: 1. se si traata di un Ao pico o apico 2. se è un ao con Caraere vincolante o non vincolante 3. se è sucientemente rispeato il rapporto tra potere normavo Ue e Potere normavo SM. 4. Portata generale o parcolare (limitata da alcuni sta) o indenita. Il regolamento europeo. Dice l’art 288 che il regolamento ha portata generale, è obbligatorio in tu i suoi elemen ed è direamente applicabile in ciascuno degli sta membri. Ha portata generale vuol dire che si applica in tua l’unione, non ha dei desnatari parcolari, sono tu gli sta membri, non è selevo o parcolare ha caraere generale, si applica a tu gli SM. È obbligatorio in tu i suoi elemen ed è direamente applicabile, quando il regolamento entra in vigore, diventa legge di ciascuno stato dell’unione europea, diventa parte dell’ordinamento nazionale prende il posto delle norme nazionali. È lo strumento che meglio ci fa comprendere come il dirio dell’UE impaa su quello interno, come si è realizzato un proprio e vero trasferimento di competenze tra sta a unione. Perché l’UE elabora un ao normavo con regole che si applicano a tu gli sta nella stessa misura, allo stesso modo. Il regolamento risponde all’obievo dell’uniformazione della disciplina, hanno tu le stesse regole. Gli a che noi samo guardando hanno tu ee diversi, ora guardiamo i regolamen che prendono il posto delle norme interne, nel senso che assumano il rango delle norme interne ed essendo dirio dell’UE per quanto riguarda l’ordinamento italiano benecia del primato del dirio dell’UE e comporta che c he tue le norme che contrastano con 58

 

l’ordinamento europeo siano esse preceden o posteriori al regolamento devono essere disapplicate, quindi automacamente diventano inecaci, non producono più ee. Nel momento in cui viene adoato un regolamento è quella la legge che viene applicata su quell’argomento in tu gli sta membri allo stesso modo. Chiaro che se l’unione fosse in grado di agire solo araverso regolamen tu avremo le stesse leggi avremmo un grande apparato normavo idenco. In realtà i regolamen disciplinano piccole parte e solo i rappor che hanno una dimensione transfrontaliera, il dirio dell’UE disciplina tuo ciò che ha caraere crossborder si disinteressa di tuo quello che è chiaramente nazionale. Quindi è chiaro che ciascuno stato avrà una disciplina per i rappor di caraere sovranazionali e una disciplina per i rappor puramente interni. Che poi questa disciplina a volte venga inuenzata quest’ulma e mutui le soluzioni adoate a livello di unione europea è una scelta degli sta. Esempio, qualche anno fa adoato regolamento sui diri dei passeggeri dei traspor ferroviari ci dice che se cancellano il treno devono dare il rimborso e anche se arriva in ritardo di un tot di minu, lo dice un regolamento che vale per tu i traspor transfrontalieri. Quindi Milano-Parigi e c’è molto ritardo puoi avere un rimborso o risarcimento. Questo regolamento però diceva queste norme non si applicano nei traspor interni salvo che gli sta non lo desiderino. È chiaro che è più comodo avere delle norme che valgono per il trasporto Genova-Roma e per il trasporto Genova-Parigi idenche che due diversi regimi di risarcimento quindi alla ne abbiamo le stesse modalità di risarcimento anche per i traspor nazionali ma il regolamento, di suo, disciplina il trasporto crossborder. Quindi l’obievo a cui risponde il regolamento è uniformazione, regole uguali per tu. Ha portata generale. Qualche regolamento può avere delle limitazioni applicave, facciamo sempre l’esempio del trasporto ferroviario, che si applica dove ci sono le ferrovie a Malta, per esempio, non ci sono ferrovie quindi non si applica, ma ci sono dei regolamen che si applicano a determina spazi territoriali proprio per loro stessa natura per esempio i regolamen che si applicano alle isole. Non lascia margine di discrezionalità agli sta non è che gli sta possono dire dovevo risarcire 180, risarcisco 160, no la cifra è una, quella e si risarcisce quello. È direamente applicabile in ciascuno stato membro, quindi non ci sono misure di auazione, gli sta non posso intervenire e se derivano dei diri in capo ai singoli come il dirio al risarcimento ques possiamo esercitarli contro Trenitalia, lo stato a seconda del responsabile, molto importante è il fao che è direamente applicabile cioè diventa legge nel momento in cui viene adoato, legge del nostro ordinamento, parte del nostro ordinamento si sostuisce alle norme interne. Gli sta non intervengono in alcun modo quando c’è un regolamento europeo? Si, ma solo per renderlo più ecace, per rendere l’applicazione più ecace. Per esempio magari espungendo dall’ordinamento le norme che si trovino con esso in contrasto, è un intervento normavo ma non di auazione del regolamento che ne esemplica semmai l’applicazione oppure qualche volta magari il regolamento prevede che venga istuita a livello nazionale un’autorità a tutela dei consumatori per esempio nei traspor e allora prevede che ci sia un’azione da parte degli sta, la nomina del responsabile a tutelare i consumatori del seore traspor chiaramente è una scelta che farà l’ordinamento nazionale. A parte ques piccoli interven che servono a far funzionare meglio le norme dell’UE quando un regolamento entra in vigore lo stato sta fermo, non adoa nulla. Quindi deve fare tuo quello che è necessario per garanre il funzionamento dello strumento, in ossequio al principio di leale collaborazione che è uno dei principi generali di dirio che ci aiutano a integrare l’ordinamento ma oltre quella leale collaborazione non deve andare. Negli anni 70 l’ordinamento italiano si era aestato su una prassi originale, cioè tue le volte che entrava in vigore un ordinamento faceva copia in colla del regolamento in una legge italiana, no a che c he la commissione ha chiamato in causa l’Italia e ha deo cosa fai, il regolamento è direamente applicabile perché lo rendi legge italiana, è direamente applicabile, prende il posto delle norme interne coì facendo crei dei problemi perché intano lo cristallizzi, quando magari io lo modico. Scombini i cardini del dirio dell’UE quindi supera questa prassi. Quindi servono norme di auazione per il regolamento? Di regola no, ma si possono adoare norme che rendono più agevole il funzionamento della disciplina nei limi del principio di leale collaborazione, ma nessuna norma di auazione perché il regolamento è direamente applicabile in tu i suoi elemen. È ammesso un intervento normavo da parte degli SM? In generale no; salvo che sia necessario per dare auazione al regolamento e comunque senza che le misure adoate a livello nazionale possano sostuirsi alle norme Ue. 59

 

È possibile una mera riproduzione del regolamento in una legge interna? No, nasconderebbe natura «europea» dell’ao ostacolando possibile ricorso a meccanismi giurisdizionali Ue. Se io come faceva l’Italia negli anni 70 prendo un regolamento e lo copio e incollo in una legge intera diventa legge interna, occulto il caraere europeo quindi come faccio a chiedere aiuto alla corte di giuszia se ho un ao meramente interno? Quindi può anche deare pregiudizio questa nazionalizzazione del dirio dell’UE che l’Italia faceva.

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20/10 Disnzioni tra a di delega e a di esecuzione, è una disnzione che è stata introdoa solo con il traato di Lisbona, prima tuo rientrava senza parcolare chiarimento in un potere esecuvo della commissione dell’unione europea che eseguiva a volte l’ordine esplicito a volte invece soltanto nell'avità che rientrava nei suoi poteri da parte delle istuzioni, quindi a volte alla commissione, consiglio e parlamento delegavano in un ao normavo il potere di adoare qualche disciplina di esecuzione (ao di delega di poteri esecuvi), altre volte la commissione stessa eseguiva degli a di sua sponte, quindi la denizione delega ed esecuzione deriva dal potere esecuvo della commissione che ha (a di esecuzione) e la delega invece avviene su delega delle altre istuzioni, ma quello che poi la commissione materialmente fa cambia poco, è solo il nome di riferimento se è un'avità espressamente richiesta alla commissione dalle altre istuzioni si traa di delega altrimen è un'auazione che la commissione esercita nell'ambito delle sue funzioni. La disnzione è prodoa da Lisbona perché prima la commissione faceva gli stessi a in auazione del suo potere generico di esecuzione, ora siamo anda più nel deaglio perché l'avità normava delle altre istuzioni (parlamento e consiglio) spesso è così aumentata nel tempo che spesso la disciplina di deaglio dei regolamen o delle direve viene delegata alla commissione, ad esempio si adoa una direva dei prodo della plasca poi non si sta a fare un evento specico dei prodo della plasca perché ruberebbe tempo anche al procedimento normavo uciale, allora si delega alla commissione l'auazione di questo elenco. Altre volte un ao non prevede nulla per la commissione, ma la commissione c ommissione comunque ha dei compi esecuvi e adoa degli strumen che implementano un ao europeo e si chiamano a di esecuzione. Ques sono a pici non legislavi, quindi può traarsi di una direva un regolamento solo adoa fuori dalla procedura normava classica. Il regolamento prende il posto del dirio nazionale, questo “prendere il posto” è un po’ la sua caraerisca peculiare, entra immediatamente in vigore prende il posto del dirio nazionale, quindi se c'era un vuoto normavo ormai è colmato dalla disciplina dell'unione europea, se il vuoto normavo non c'era il dirio dell’unione europea s'impone e il dirio interno deve molto essereimportante disapplicatoè anche se venga adoato successivamente regolamento, il regolamento prevarrà. L'aspeo quale sia il margine di azione degli sta, delallegislatore nazionale rispeo a un regolamento, il margine di azione c'è perché qualche volta il regolamento stesso chiede agli sta di far qualcosa ad esempio di costuire un'autorità che sia competente a traare i reclami e se le autorità non esiste o esiste ma non è ha la specica competenza sarà un ao normavo interno a dover fornire quella specica competenza. Il limite è un po' il principio di leale collaborazione, gglili sta di regola non devono dare auazione ai regolamen perché sono immediatamente applica, tuavia se il regolamento stesso richiede un qualche adeguamento dell'ordinamento interno in ossequio al principio di leale collaborazione gli sta qualche misura dovranno necessariamente adoarla, nei limi del principio di leale collaborazione. La regola è che non si dà auazione e poi ovviamente qualche norma integrava o auava che il regolamento richieda, gli sta necessariamente per far funzionare bene il dirio dell'unione europea la dovranno adoare. I principi quindi sono leale collaborazione e il principio dell'eeo ule del dirio dell'unione europea. Per garanre l'eeo ule del dirio dell'unione europea una qualche avità si richiede e allora lo stato deve rispondere, ma è assolutamente contraria alla natura del regolamento quella prassi che anche l’ordinamento italiano in origine aveva seguito di dare auazione con uno strumento interno a una fonte di dirio dell'unione europea quale il regolamento, perché il regolamento già di per sé entra a far parte dell’ordinamento nazionale, non ha bisogno di a di trasposizione. Il procedimento normavo vede alcune istuzioni protagoniste e altre no, quindi noi sappiamo che una direva sarà senz'altro votata dal consiglio e dal parlamento, qualche volta anche solo dal consiglio con la consultazione del parlamento e sarà quell’organo a rmare l'ao, mentre non abbiamo una direva della sola commissione in generale, qualche volta la commissione agisce normalmente con regolamen ma potrebbe anche adoare una direva. Il parere può essere desnatario l'organo che lo richieda, la raccomandazione può essere anche una raccomandazione che si fanno tra istuzioni, quindi non si precisa la natura di ques due strumen non vincolan, ma in linea di principio tue le istuzioni possono adoarli, poi nel traato, in parcolare nel traato sul funzionamento, talora si ritrovano gli argomen ad esempio che il comitato economico sociale può fornire un parere, oppure il consiglio decide su raccomandazione del parlamento, è il traato a dire quali strumen si possono adoare, però il traato nella maggior parte dei casi dice parlamento e consiglio o comitato economico e sociale possono adoare tue le misure necessarie, quindi lasciano il ventaglio dell'arcolo 288 2 88 aperto. Questo ventaglio è 61

 

in linea di principio eevamente libero poi però in concreto la strada che si percorre è sempre vincolata perché ci sono una serie di competenze che sono concorren tra stato e istuzioni e unione e sono la grande maggioranza di casi e in quelle materie c'è proprio un’aenzione parcolare alla delimitazione delle reciproche sfere di competenza che avviene araverso il famoso principio di sussidiarietà. Il parere indicato nell’arcolo 288 è di base una fonte di dirio dell'unione europea derivato, che quindi non può contrastare col dirio primario, ma che non ha un valore vincolante. La regola è che non dovrebbero intervenire gli sta perché non dovrebbe nemmeno esserci necessità però non tu gli ordinamen sono uguali, magari qualche ordinamento ha la necessità di creare la struura di riferimento e quindi nei limi del principio di leale collaborazione è giusto farlo e nei limi per garanre l'eeo ule del dirio dell'unione europea, altrimen non è richiesto alcun intervento normavo. Dove è richiesto di regola l’intervento normavo è quando siamo di fronte a una direva europea. La direva tra tu gli strumen è quello più aascinante, svolge una funzione di armonizzazione. Armonizzare vuol dire avvicinare le legislazioni, rendere quanto più possibile simili (non idenche) partendo dall'idea che il contesto normavo di riferimento statale sia diverso cerchiamo di avvicinare il quadro normavo. Funzione ben diversa da quella svolta dal regolamento che invece impone una disciplina uguale per tu. Come fa la direva ad armonizzare il quadro normavo nazionale? Lo fa araverso l'individuazione di quello che è l'obievo che vuole realizzare, individua il risultato a cui vuole arrivare, ma non indica il metodo e gli strumen con i quali lo stato deve raggiungere quell'obievo. Quindi io indico un risultato e gli sta decidono come raggiungere quel risultato, e indico anche la deadline, il termine di scadenza. Quindi i due vincoli che pongo allo stato sono risultato e scadenza, sarà poi lo stato a decidere come oenere quel risultato, anche ancipatamente rispeo al termine, dopo quella data io devo avere all'interno dello spazio europeo oenuto da parte di tu il risultato, chiaramente avrò discipline divergen, ogni stato avrà scelto strumen diversi per raggiungere lo stesso obievo perché ciascuno stato ha un suo ordinamento e sceglierà la soluzione più confacente, rispeo dei principi generali di dirio dell'unione europea che fon di dirio primario,alasédireva è un aonel di dirio derivato quindi necessariamente deve rispearli, non si sono raggiunge il risultato illegalmente, si raggiunge il risultato nel rispeo dei principi generali di dirio e nel rispeo dei traa. La direva evidentemente non forza lo stato ad una soluzione, lascia lo stato libero di individuare la soluzione migliore, compabile con il suo sistema normavo, con le sue risorse, rispea la diversità che esiste tra gli sta. È per questo movo che si dice che la direva è lo strumento più rispeoso del principio di sussidiarietà, quello che meglio rispea la sovranità degli sta, il lato negavo è chiaramente quello per cui non avremo una disciplina uniforme, non avremo le stesse regole ovunque. Un esempio per capire il pro e il contro della direva è quello della liberalizzazione del trasporto ferroviario, il trasporto ferroviario e un seore picamente nazionale, è il servizio di trasporto pubblico per eccellenza che bisogna garanre, gli sta hanno sempre organizzato questo servizio tendenzialmente in regime di monopolio con un'impresa che gesva infrastruure e servizi. Anni fa c'erano solo le Ferrovie dello Stato e il discorso niva lì, poi nel 91 è stata adoata una direva che ha deo per la prima volta bisogna aprire il mercato del trasporto ferroviario alla concorrenza, non possiamo avere dei merca così chiusi, non è compabile coi principi dell'unione europea, ma è un seore molto dicile da aprire alla concorrenza e allora lo strumento che potremmo usare è senz'altro la direva con la quale aermiamo un principio che è il principio che ispira tuo il procedimento di liberalizzazione dei servizi nell'unione europea, cioè il principio che dice bisogna separare tra gesone dell'infrastruura ed erogazione dei servizi. Vale per tu i servizi di trasporto perché se il gestore di una infrastruura eroga anche il servizio è in una posizione di forza compeva e nessun altro potrà accedere alla infrastruura, invece la direva mirava ad aprire il mercato quindi se uno si occupa delle infrastruure dovrà cedere le trae a chi chiede queste trae in regime di concorrenza, ma la direva ha deo soltanto di aprire il mercato alla concorrenza e di separare tra gesone dell'infrastruura ed erogazione del servizio ferroviario, non ha deo come e a che livello questa separazione doveva arrivare. Ci sono sta degli sta membri come Il Regno Unito che hanno liberalizzato al massimo addiriura hanno privazzato, hanno lasciato che un privato gessse l’infrastruura, a metà ne degli anni 90 il sistema dei treni inglesi seppure come servizi ferroviari era un sistema super compevo, ne ha risento tanssimo. Altra ipotesi italiana, avevamo ferrovie dello stato e l’abbiamo tenuta, una società pubblica all'interno della quale sono state create altre due società pubbliche RFI gestore dell'infrastruura ferroviaria e Trenitalia erogatore del servizio. Abbiamo rispeato il principio di separazione? Si, due sogge diversi svolgevano due avità diverse, tuo è rimasto pubblico appartenente a un soggeo perfeamente conforme alla direva, quindi il valore aggiunto della 62

 

direva è che ha iniziato ad aprire il mercato alla concorrenza, ma lo ha fao con soluzioni che sono rimaste molto diverse dalle altre, l'unione europea ha ritenuto che quello fosse comunque un passo avan e ha adoato questa direva. Se andiamo a vedere gli strumen che danno auazione a questa direva vedremo che c'è una lista di a normavi nei vari sta membri, ciascuno adoa una soluzione diversa rispeo a questo fenomeno della separazione perfeamente compabile con la direva perché chiede un risultato anche minimo con la possibilità per gli sta di farlo anche più avanzato. La logica della direva è essere compabile con i sistemi nazionali, lasciare agli sta la scelta della miglior soluzione per il loro sistema. Quindi la direva è lo strumento che più protegge le competenze dello stato, che armonizza ma non è uniforma. Proprio per sfruare questa caraerisca posiva che la direva ha agli occhi degli sta, il rispeo delle loro competenze, l'unione europea spesso è arrivata a adoare le direve deagliate. La direva deagliata è un po’ un ossimoro perché noi se abbiamo esigenza di una disciplina deagliata che si applichi allo stesso modo a tu gli sta andremmo ad ulizzare il regolamento e non la direva perché la direva mi deve indicare due elemen base, risultato e termine entro il quale devo realizzarlo. È vero però che proprio per il gioco del procedimento normavo spesso non si riusciva a adoare strumen diversi dalle direve in determinate materie e quindi si è sviluppata la prassi delle direve deagliate che poco margine di discrezionalità lasciavano agli sta, non nessuno come il regolamento, ma un margine molto piccolo. La prassi delle direve deagliate in realtà è stata impugnata qualche volta davan la Corte di giuszia, ma ha deo che non è del tuo sbagliato adoare delle direve deagliate perché può anche darsi il caso che non si tra di discipline molto divergen, ma può anche capitare che ci siano seori di disciplina più convergen, più vicini tra gli sta e allora se adoo una direva deagliata lascio comunque un po' di margine di discrezionalità, ma vado verso un'armonizzazione più spinta, sfruo al massimo lo strumento della direva. In alcuni casi non troveremo direve con pochi arcoli nei quali si indicano gli elemen che abbiamo deo, ma troveremo alcune invece moltogià deagliate e allora quella sarà unache spialadel fao che materia considerata c'è unadireve sostanziale armonia di partenza tra gli sta membri direva nonnella fa altro che accrescere. Un seore pico dello strumento della direva anche abbastanza deagliata è quello della tutela dei consumatori, un seore in cui ormai c'è c 'è molta armonia tra gli sta, una materia in cui adesso abbiamo una normava con direve molto deagliate e addiriura l’ulmo provvedimento in materia è stato un regolamento perché si è talmente ravvicinata la disciplina che poi è stato possibile adoare un regolamento. Se devo agire in un seore in cui armonia zero come quello ferroviario va bene anche una direva che dà un obievo entro un determinato termine; la direva un poco deagliata classica in un seore già armonizzato non serve a nulla, quindi ecco perché è nata questa prassi delle direve deagliate è evidente che dal punto di vista dell'unione europea lo strumento migliore è il regolamento, la disciplina è uguale per tu, ma proprio perché è un'organizzazione con competenze aribuite ci sarà un gap anche se io ho adoo una disciplina su un aspeo specico della tutela dei consumatori, poi i consumatori hanno mille problemi e quindi dovrò comunque integrare con norme interne che si applicano. La disciplina uniforme aiuta ma tanto non potrà mai essere del tuo compiuta e le direve sono state lo strumento essenziale soprauo in quei seori dicili dove l’intervento normavo era già g ià di per sé abbastanza complicato, quindi la direva ha aiutato molto. Incide molto anche la tradizione giuridica che in alcuni sta è molto simile, ci sono sta che sono anda avan insieme su alcuni argomen e sta invece che hanno una losoa opposta e quindi è dicile trovare un punto di incontro a volte delle discipline, un esempio di un seore non del tuo toccato dal dirio dell'unione europea salvo che ci siano controversie sull'argomento, ma nella materia delle successioni, ci sono sta come lo stato italiano che riene che l'istuto della successione serva per tutelare i rappor familiari e quindi in automaco devolvere il patrimonio dello scomparso ai familiari, salvo che colui che fa il testamento non decida di diseredare i suoi familiari, ma comunque una parte del suo patrimonio va alla a lla famiglia. Nel Regno Unito e in Irlanda il patrimonio costuisce quello che una persona si è creata c reata nella sua vita e quindi può disporre come meglio crede, non ha nessun vincolo nei confron dei familiari. Come potremmo mai trovare dei pun d'incontro se abbiamo questo losoe completamente diverse? Eppure pun di incontro nella vita quodiana ci sono, perché ci sono persone del Regno unito che vengono a vivere in Italia, ci sono italiani che vanno a vivere nel Regno unito, uno si vuole portare il regime a cui abituato nello stato di provenienza e allora bisogna coordinarsi, ecco perché nasce l'esigenza di trovare degli strumen che salvino la zona grigia, quella che tu e due gli sta nella loro disciplina tutelano e allora in alcuni casi questa tutela è più 63

 

estesa e c'è più armonia, in altri casi è più ridoa e la zona grigia di incontro è più ristrea; il dirio dell’UE deve occuparsi di tante materie anche quelle dove la zona grigia è veramente sole e la direva per questo è lo strumento ideale. Quando invece ci siano una buona armonizzazione, la commissione che è l’organo che fa l'interesse dell'unione europea, l'unione europea prova sempre la soluzione più avanzata cioè quella del regolamento, ma deve fare i con anche con la realtà dei fa e quindi ecco perché fa queste indagini, fa la consultazione pubblica per fare venire a galla i problemi e capire qual è lo strumento che meglio si agisce al ccaso aso concreto. Nell'interesse dell'unione tra adoare una direva e un regolamento preferirebbe il regolamento perché si adoa una disciplina uniforme, ma non sempre è possibile perché ci sono troppe divergenze e addiriura sistemi normavi oppos, la direva normalmente era lo strumento che dava essibilità al sistema, però è vero che in qualche situazione è stato usato impropriamente, cioè soo le mente spoglie di uno strumento essibile che lascia discrezionalità agli sta veniva invece adoato uno strumento molto deagliato dove il margine di discrezionalità era molto ridoo e quindi spesso queste direve sono state incriminate davan alla Corte di giuszia perché risultava una violazione di legge della denizione stessa di direva, la corte ha deo ma eevamente questa direva assomiglia più a un regolamento che a una direva ma l'avete chiamata direva per farla acceare di più, e ha deo ma la prassi delle direve deagliate di per sé non è in contrasto col dirio dell'unione europea purché avvenga in un seore in cui c'è già una discreta armonizzazione. Quindi la Corte non ha deo le direve deagliate tout court sono contrarie al dirio dell'unione europea, non sono contrarie se agiscono in un seore in cui gli sta abbiano già una discreta armonia. Il regolamento è uniforme, la direva lascia spazio di manovra, la direva deagliata riduce lo spazio di manovra, poi ci sono ancora casi in cui una disciplina che lascia troppo margine di discrezionalità agli sta non è ecace, e l’esempio è ancora una volta quello del dirio internazionale privato, se io lascio delle scelte nel dirio internazionale privato non aiuto, perché quel misideve giudiceCcompetente, cnon ompetente, è laallegge applicabile e come circolano le sentenze, se iodirio dico ma puòdire farequal A e Bè eil anche aggiungoqual valore quadro normavo di riferimento. Allora ci sono seori nei quali lo strumento migliore anche in assenza di armonia è comunque il regolamento e viene adoato araverso la cooperazione raorzata, ancora una forma diversa, si cerca di individuare lo strumento migliore per la situazione. Ci sono seori nei quali la disciplina uniforme è l'unica soluzione altrimen diventa una disciplina inule, la proposta di regolamento magari non passa perché gli sta non sono d'accordo, non si raggiungono le maggioranze necessarie, allora il gruppo di sta che se la sente di avere una disciplina uniforme su una determinata materia, propone la cooperazione raorzata e ad essi si applica. Questo perché magari a volte c'è bisogno di una disciplina uniforme che non tu sono ancora pron a adoare, lasciando aperta la possibilità eventualmente di aderire, quindi la specializzazione delle fon è crescente. c rescente. Se è una direva deagliata può diventare regolamento? No, una direva è una direva, ma nelle clausole nali tu gli a dell'unione europea recano una clausola c lausola che parla della revisione dello strumento, cioè ogni tot si valuta se lo strumento è stato ecace o no. La discrezionalità degli Sta aene tanto allo strumento con il quale auazione alla direva posto che la dierenza più grossa che vediamo subito tra regolamento e direva, è che per il regolamento non serve avità normava da parte dello stato, per la direva sì, è il requisito principale, la direva impone allo stato di avarsi e di adoare una disciplina di auazione. Però può farlo ulizzando la sua discrezionalità con lo strumento che predilige purché si tra però di un ao vincolante che l'ordinamento avrebbe individuato come migliore per realizzare l'obievo che la direva pone, ma ao vincolante. Se l'obievo è eliminare tu i prodo della plasca entro il 2025 lo stato non potrà votare una circolare amministrava dove si dice per favore eliminate i prodo entro il 2025 perché non sarà ecacie, dovrà individuare l’ao interno vincolante che riesca a raggiungere ragg iungere il risultato, Il compito è dello stato ma stato inteso nel senso più lato possibile perché gli sta possono avere competenze anche a livello regionale o locale, cedere competenze a livello regionale o locale, lo stato sarà sempre responsabile dell'auazione della direva ma può anche accadere che la direva venga auata nell'ordinamento con leggi regionali, quello aene alla scelta dell'ordinamento, alla discrezionalità dell’ordinamento di riferimento. Poi si guarderà al risultato, in materia di smalmento riu c’è stato un caso in cui c ui una regione italiana non è riuscita a rispeare le quantà di smalmento di riu, non è stata ritenuta responsabile la regione che non aveva oenuto il risultato, ma lo stato italiano perché è lo stato italiano che deve raggiungere il risultato in una certa data. 64

 

La direva è direa allo stato, lo stato sceglie lo strumento e consente anche che venga auata a livello regionale o locale ma il responsabile è lo stato. È la commissione che sta bene aenta a vedere che tu gli sta diano auazione alle direve nel termine previsto, aenzione può anche accadere che ci sia uno stato che in una determinata materia abbia una disciplina molto avanzata e che il risultato l'abbia già oenuto, è successo anche all'ordinamento italiano qualche volta, quindi può anche succedere che non sia necessaria un’avità di produzione normava specica per quella direva, resta fermo comunque l'obbligo per lo stato in quesone di comunicare alla commissione quali sono le norme che consentono il fao di avere già raggiunto quel risultato. Questo se da un lato esime lo stato in quesone a adoare nuove norme quindi ad avviare la produzione normava, cosa che normalmente si deve fare in presenza di una direva, per altro verso non lo esime dal dire alla commissione dove si trova questa normava e quindi dal comunicare quali sono le fon rilevan a livello di ordinamento interno. Le direve sono rivolte agli sta, non agli individui, perché per l'auazione di una direva è indispensabile l'intermediazione dello stato che deve adoare qualche ao. Cosa succede se lo stato omee di adoare l'ao che deve adoare entro il termine previsto? Sul tema dell’eeo delle direve troviamo ancora una volta la conferma di quanto l'ordinamento dell'unione europea sia parcolare perché può accadere che una direva non venga auata. Lo stato X che ha bucato la scadenza della direva e non ha adoato nessuna norma, la corte di giuszia ha deo ma perché se io ho una norma chiara, precisa e incondizionata e la data di scadenza della direva è decorsa e lo stato è stato inavo, perché io non riconosco eeo direo a quella norma? Perché non riconosco all’individuo a ll’individuo dello stato X il dirio di avvalersi delle norme della direva senza l'intermediazione dello stato che si è reso inadempiente? Lo ha fao, cioè ha riconosciuto eeo direo ad alcune norme contenute in direve non auate nei termini, posto che quelle norme fossero chiare precise e incondizionate. Ha fao in modo che c he alcune norme, ma solo quelle norme che presentavano queste caraerische, enorme che non richiedevanodella l'intervento stato, quindi se laquel norma chiara precisa e incondizionata il termine per l'auazione direvanormavo è scaduto edello lo stato non ha fao cheèdoveva, il singolo può valere direamente quella norma nei confron dello stato perché è lo stato che è colpevole. Eeo direo vercale delle norme delle direve europee. Quindi una volta che è scaduto il termine la direva ha una sorta di stesso valore del regolamento. L’eeo direo posso farlo valere soltanto nei confron dello stato perché è lo stato che si è reso inadempiente, mentre una norma di un regolamento che ha immediatamente eeo direo la posso far valere nei confron dello stato e di un altro privato.

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22/10 I singoli possono fare qualcosa in queste direve? L’eeo delle direve è prevalenteme prevalentemente nte nei confron degli sta, le direve sono strumen indirizza agli sta che devono fare qualcosa devono avarsi per oenere un risultato della direva. I ciadini in questo rapporto unione europea e sta non c’entrano perché è lo stato che deve auare la direva, i ciadini possono venire coinvol quando uno stato tardi nell’auazione di una direva, risul inadempiente rispeo all’obbligo di dare auazione a una direva nel determinato termine individuato non rispe la deadline. Allora in quel caso noi ciadini possiamo subire un pregiudizio, non necessario ma può accedere perché mancherà nel quadro normavo nazionale un pezzo di legislazione che dia auazione alla direva, possono mancare alcuni diri e prerogave che la direva prevede. Non è che tue le direve aribuiscono diri ai ciadini alcune sono solo molto tecniche ma ce ne sono alcune che prevedono specici diri in capo agli individui che se lo stato omee di auare ovviamente noi ciadini non ne possiamo usufruire. Per esempio, nella direva 2016/800 della volta scorsa è abbastanza signicava, la direva prevede un elenco di diri in capo ai minori nei procedimen penali, se la direva non viene avata quei diri non si innescano. È qui che entra un parcolare rapporto che non è altra espressione di quello che abbiamo deo n ora, di quelle caraerische sui generis dell’ordinamento dell’UE che coinvolge i ciadini, che ene conto che c he i ciadini sono protagonis al pari degli sta e delle istuzioni perché si riconosce l’eeo direo vercale a quelle norme previste nelle direve non auate nel termine purché abbiamo determinate caraerische ossia chiare precise e incondizionate. Quindi due sono le condizioni, la prima il termine di auazione della direva deve essere scaduto e la seconda che all’interno di questa direva non auata vi siano norme che c he prevedono in capo ai singoli diri araverso norme chiare, precise e incondizionate. Il dirio del minore ad avere un avvocato è una norma chiara precisa e non ha parcolari condizioni, se ci fosse invece il dirio di un individuo a fare appello a una determinata autorità è chiaro che statochiara, dovrà costuire quella autorità eper che una personadireo. si rivolga a essa allora quella non sarà una lo norma precisa e incondizionata checonsenre sia suscebile di eeo L’eeo però si produce in senso solo vercale perché è chiaro che l’eeo si può produrre questo per la parcolare valenza delle norme della direva non auata si possono produrre in senso vercale ossia nei confron dello stato perché è lo stato che è inadempiente, è solo nel rapporto ciadino/stato che io potrò far valere i diri della direva non auata. Al contrario lo stato non potrà pretendere da me il rispeo delle norme della direva non auata, perché è sua l’adempienza del fao di non averla auata a uata e non potrò far valere l’eeo direo delle direve in senso orizzontale cioè nei confron di altri sogge priva perché anche loro non possono fare nulla rispeo all’auazione della direva, l’unico responsabile resta lo stato. Però pensiamo all’ipotesi puramente teorica di una direva che introduca diri alle donne lavoratrici incinte, per la maternità, per i professori universitari e il periodo in cui può stare a casa è di tre mesi a 8 e dice che questo dirio deve essere auato entro il 2025. Arriva il 2025 e lo stato italiano non ha auato la direva. Sono un docente universitaria, nasce il bambino e voglio rimanere a casa quei oo mesi che la direva mi consenrebbe di rimanere ma la direva non è stata auata e quindi io non ho una norma nell’ordinamento che posso far valere nei confron del mio datore di lavoro chiedendo di stare a casa un tot di mesi ma io so che la direva me lo consenrebbe ma lo stato non l’ha auata. Fortunatamente io sono un universitario che dipende dalla struura pubblica, quindi il mio datore di lavoro è l’università di Genova il ministero dell’università è lo stato quindi io potrò far valere il mio dirio nei confron del mio datore di lavoro pubblico perché fa parte dell’apparato stato non adempiente rispeo all’auazione della direva. Ma cosa succede se io dipendo da università privata, sono sempre docente universitario, ho sempre il dirio di stare a casa oo mesi, ma il datore di lavoro non è lo stato, ma l’università privata, resta il fao che io comunque potrei usufruirne se lo stato italiano avesse autato la direva. Allora laddove meamo in gioco principi come quello di non discriminazione e solleva dal dirio dell’EU in questa ipotesi la corte di giuszia con c on la sua giurisprudenza è riuscita a garanre la tutela anche a questa situazione, non riconoscendo l’eeo direo orizzontale ma applicando il principio di non discriminazione. A queste direve, a strumen che siano auazione di principi generali prote dall’ordinamento dell’unione europea, a queste direve allora si riconosce entro ques limi ee orizzontale, ma non è la regola perché contraddice al meccanismo che è stato inadempiente non aua la direva nel termine previsto, la direva prevede norme chiare precise e incondizionate, io le faccio valere nei confron dello stato apparato, dove ci siano direve che prevedono riconoscimento di diri in applicazione di principi generali tutela dal dirio dell’unione europea 66

 

come principio di non discriminazione, in alcuni casi la corte di giuszia ha riconosciuto l’eeo direo orizzontale ma sono casi eccezionali, di solito è un rapporto unione-stato-ciadino. Se c’è un eeo direo orizzontale ha tue le stesse caraerische della teoria dell’eeo direo vercale, teoria che è stata elaborata dalla corte di giuszia perché non esisteva prima, è avvenuta su una richiesta che è parta da una sentenza, è una creazione giurisprudenziale che si è spinta al punto di riconoscere l’eeo direo anche orizzontale in alcune ipotesi quando si parla proprio di principi cardine del sistema dell’unione europea però quando si arriva all’eeo direo orizzontale devo prende gli stessi elemen che applico per l’eeo direo vercale quindi scadenza del termine e norme chiare precise e incondizionate. Ci sono due casi che hanno cambiato un po’ la storia del dirio dell’unione europea. Sono rinvii pregiudiziali di interpretazione che arrivano d controversie portate da dai giudici italiani. Primo caso faccini dori C-91/92 Il fao questa signore faccini dori che abitava in toscana prende il treno, va a Milano e scende e la ferma un signore che la convince ad acquistare un corso di inglese per corrispondenza si traata di una vendita di un prodoo fuori dai locali commerciali. L’unione europea aveva adoato una direva che tutelava i consumatori nel caso di vendita al di fuori locali commerciali. C’è una direva così specica perché quando un consumatore si trova fuori dai locali commerciali, si trovi in un ambiente diverso da quello nel quale normalmente sarebbe propenso ad acquistare il prodoo e quindi ha bisogno di parcolari tutele, tra queste la direva prevede un dirio di recesso di contrao nei see giorni successivi, perché uno può senrsi un po’ pressato, prevedeva quindi una serie di diri pe perr rimeere alla pari il venditore e il consumatore nella traava e tra ques vi era il dirio di recesso nei see giorni successivi. Cosa succede, l’Italia ha omesso di dare auazione a queta direva nel termine previsto, quindi è scaduta e pongono quindi due quesoni. La prima è se il dirio di recesso come formulato nella direva ha quei caraeri che possono garanre eeo direo, una norma chiara e incondizionata. Secondocioè problema è se in casoprecisa di risposta posiva al primo si possa far valere il dirio di recesso nei confron del venditore che è un privato non stato. La corte di giuszia analizza il dirio di recesso, queste disposizioni hanno una precisione suciente per individuare i sogge sul cui grado di applicazione e beneciari della dell’adempimento di ques, nessun provvedimento specico di auazione è necessario a riguardo, il giudice nazionale può limitarsi ad accertarsi che il contrao sia stato spulato e che sia stato concluso tra un commerciante e il consumatore. Quindi è facile secondo quello che prevede la direva individuare chi è il commerciante e il consumatore e applicare la direva stessa. Quindi il primo problema è risolto la disciplina è chiara precisa e incondizionata. Andiamo invece sul tema dell’eeo direo orizzontale, qui più problemaca perché abbiamo sì un dirio chiaro e individuabile in capo al consumatore ma il consumatore lo deve far valere nei confron di un altro soggeo privato che è il commerciante che ha venduto il contrao e per questa giurisprudenza la corte non ha visto nessun po parcolare discriminazione dei principi del dirio dell’unione europea e quindi ha ribadito la teoria dell’eeo dirio vercale, sarà una norma precisa chiara e incondizionata ma non possiamo riconoscere ee dire orizzontali e quindi dice in assenza di provvedimen di auazione di questa direva i consumatori non possono fondare sulla direva stessa il dirio di recesso nei confron dei commercian con i quali hanno spulato il contrao, ne possono far valere tale dirio davan al giudice nazionale, tuavia il giudice nazionali quando applica disposizioni di dirio nazionale preceden o successivi alla direva ha l’obbligo di interpretarle quanto più possibile alla luce della leera dello scopo della direva. Cosa si potrà fare in un caso come questo, il giudice nazionale che mi ha chiesto come interpretare il dirio interno non potrà applicare direamente quella norma ma potrà prendere il suo quadro normavo ancora non cambiato dal dirio dell’unione europea e cercare quanto più possibile di interpretarlo nel l’oca della direva quindi lascia aperto lo spiraglio della tutela del dirio nazionale, interpretato alla luce del dirio dell’unione europea, ma esclude l’eeo direo orizzontale. Sentenza Francovich c-6 e 9/90 Quesoni ecacia direa e la responsabilità dello stato. Si traava sempre di una direva non auata che disciplinava la tutela di lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro. Francovich e un'altra persona, di cui le entrambe imprese dove lavoravano erano fallite, si erano rivolte a due pretori diversi per chiedere di essere immessi nel passivo fallimentare, nella lista dei creditore dell’impresa 67

 

fallita perché non avevano ancora ricevuto il pagamento dello spendio e davan a ques giudici hanno chiesto pagamento delle mensilità e hanno indicato l’applicazione di questa direva che appunto cercava di proteggere i lavoratori in parcolare nel caso di imprese fallite e prevedeva dei privilegi di ques lavoratori rispeo agli altri creditori. La direva però in Italia non era stata auata e si pione sempre il problema degli ee dire. Al punto 12 dice che l’esame degli ee dire deve riguardare tra aspe la determinazione della garanzia, il contenuto della garanzia e qual è il soggeo tenuto a pagare questa garanzia ai lavoratori e la corte dice la disciplina è precisa, conclude dicendo che si deve risolvere la prima parte della quesone dichiarando che le disposizioni di questa direva che deniscono i lavoratori devono essere interpreta nel senso che non possono far valere direamente tali diri nei confron dello Stato e dei giudici nazionali in mancanza di auazione, perché la norma è precisa ma lascia margini di discrezionalità circa le modalità e il quantum da pagare ai lavoratori, quindi esclude che ci sia l’eeo direo. Siamo già a due ipotesi in cui in entrambi i casi davan a due giudici italiani viene escluso l’eeo direo della direva però anche se, qui il desnatario principale sarebbe stato lo stato perché è poi lo stato che rispondeva ai danni quindi ci sarebbe stato anche eventualmente l’eeo vercale, ma quel è l’eeo di questa direva? Dice gli ee dire non possono essere invoca ma queste persone sono comunque pregiudicate dall’assenza della direva, può tale circostanza di per sé far sorgere una responsabilità in capo allo stato? Cioè lo stato che anche se non ha dato auazione a questa direva e che di fao limita i diri dei signori può in qualche modo essere considerato responsabile? La corte dice sostanzialmente di sì cioè indica ai giudici nazionali come lo stato italiano può essere considerato responsabile. Di fao lo stato ha determinato la violazione del dirio comunitario perché non ha dato auazione alla direva, la direva aribuva diri ai singoli come un contenuto di tale diri che comunque potevano essere individua se il danno esiste ed è imputabile allo stato ecco che allora può sorgere una responsabilità in capo allo stato, è una soluzione diversa, la soluzione idealediche avevano i signori avete era quella di ainvocare eeo direoche della direva, questo non avviene e la corte giuszia dicechiesto voi comunque dirio un risarcimento perché lo stato non ha auato una direva e quindi in questa sentenza La Corte aerma il principio della responsabilità dello Stato per danni causa ai singoli a seguito di una mancata auazione di una direva. Quindi alla ne di queste sentenze vediamo che quando una direva non viene aua e connente norme chiare precise e incondizionate i singoli possono far valere l’eeo direo della direva in senso vercale e non facilmente in senso orizzontale salvo che avvenga nell'oca dei principi fondamentali di dirio dell'unione europea. Quando purtroppo l’eeo direo non possa esser fao valere come nel caso Francovich F rancovich resta fermo che lo stato ha violato il dirio dell’unione europea perché non ha auato la direva allora se da questa violazione deriva il danno ai singoli e il nesso di causalità sia evidente allora i sonagli poteranno ccon on l’altra azione chiedere i danni allo stato. Questo principio della responsabilità dello stato per i danni causa dalla violazione del dirio dell'unione europea si è espanso al punto che in sentenze più recen è stata riconosciuta anche la responsabilità dello Stato nell'avità di giudici per esempio quando i giudici non applicano correamente il dirio dell'unione europea. Quindi vediamo come in ogni modo La Corte giuszia cerca di garanre tutela a fronte di una non correa auazione del dirio dell'unione europea da par degli sta. Tue queste quesoni ovviamente non sorgono nel momento in cui si tra di regolamento dell'unione europea in quanto il regolamento dell'unione europea ques problemi non li pone perché ciascuno di noi potrà invocare direamente le norme del regolamento. La responsabilità verso lo stato vale solo quando il pregiudizio lo fa l'ente statale. In praca la Corte cosa ha fao? La Corte è parta dal presupposto che ciascun individuo fa parte del sistema dell'unione europea e se lo stato non fa quello che deve fare anche i ciadini possono essere pregiudica perché samo tu e tre nello stesso sistema normavo stato istuzioni e ciadini. ci c i sono alcune fon che producono ee dire nei nostri confron, ad esempio, i regolamen o anche alcune norme dei traa che sono formula in modo tale per cui si può riconoscere eeo direo ma le norme dei traa non richiedono necessariamente l'auazione da parte dello Stato, quindi sono norme che entrano con forza di dirio primario nel nostro ordinamento quindi per queste non si pongono problemi. il problema si pone soltanto con quelle fon che chiedono un'avità di produzione normava statale cioè le direve. quando quindi lo stato manchi e omea di fare il suo dovere all'interno del dirio noi ciadini inevitabilmente riceviamo il pregiudizio, la domanda è possiamo reagire questo pregiudizio? secondo la Corte di giuszia sì perché tue le volte che una direva dell'unione europea 68

 

contenga norme chiare precise e incondizionate e lo stato non vi abbia dato auazione è possibile grazie alla giurisprudenza Corte, che noi ciadini ulizziamo direamente quelle norme in giudizio nei confron dello Stato, eeo direo vercale. in alcuni casi quando vengono in gioco principi fondamentali dell'ordinamento dell'unione europea come il principio di non discriminazione è stato anche riconosciuto l'eeo direo orizzontale, ma sono rari casi perché la regola è l'eeo direo vercale. quando però com'è il caso Francovich le norme della direva si si individuano sogge principali ma lasciano lo spazio da determinare proli importan come quando e le tempische allora in quel caso gli ee dire non si potevano produrre sia per la mancata chiarezza delle norme sia per il fao che le avremmo dovute invocare nei confron dell’impresa insolvente che un soggeo privato, allora la Corte di giuszia dice aenzione la strada delle fate direo non potete percorrerla per movi che c he abbiamo deo le norme non sono chiare e comunque i sogge di desnazione non sarebbero lo stato, ma c'è un'altra strada che potete invocare la responsabilità dello Stato per violazione del dirio dell'unione europea. responsabilità che implica che il signor Francovich dovrai iniziare un'altra azione giudiziaria con un tolo diverso non sarà più recupero delle somme nei confron delle imprese ma sarà un'azione nei confron dello Stato italiano per mancata auazione del dirio dell'unione europea circostanze che ha causato loro un danno cioè l'impossibilità di recuperare il loro spendi. Le soluzioni sono eeo direo in vercale, responsabilità dello Stato e poi nel caso faccini dori dove di nuovo l’eeo direo non lo potevo invocare, la corte di giuszia ha anche avuto l’ardine di aermare aenzione io non lo posso invocatore l'eeo direo di questa norma sul recesso dei contra c ontra commerciali ma tu giudice italiano cerca di interpretare il quadro normavo che hai le norme di cui disponi in modo da garanre tutela, in modo conforme al dirio dell’UE. questo ci conferma come sia forte l'aenzione della Corte per la tutela dei singoli come protagonis del dirio dell'unione europea. Anche di questa circostanza poi il legislatore europeo ha preso ao negli anni e infa adao spesso termini più lunghi e c'è un’avita anche della è il guardiano traadiverse che controlla l'auazione l' auazione delle a direve e qualche volta anche concommissione gli Sta arrivache a negoziare delledei soluzioni Se gli Sta non riescono auare le direve. anche questo argomento entra nel gioco della procedura legislava perché a volte gli Sta sono refraari all'auazione di una direva perché impone loro dei grossi g rossi cambiamen e sforzi. L'eeo direo guarda sempre il rapporto tra ciadino e i diri contenu in una direva che per denizione non dovrebbe neanche riguardarlo perché la direva ha ee dire solo nei confron dello Stato, subentrano ques ee dire anche nei confron dei ciadini quando lo stato mea di fare il suo dovere, allora quel rapporto non funziona e nell'ordinamento europeo ad alcuni sta la direva viene auata e ad altri no e non va bene perché poi lo verranno a sapere. Ma l'eeo direo orizzontale è l'eccezione all'eccezione, perché l'eeo direo è in vercale e proprio nei casi di palese ingiuszia in cui la direva stessa non voleva compiere una tale ingiuszia perché voleva produrre una disciplina di ampia auazione che non prevedesse desnazioni e allora in casi remo La Corte di giuszia riuscita a riconoscere l'eeo di rea orizzontale cioè i rappor tra priva, anche se la direva è un ao indirizzato allo stato. Quindi pun che abbiamo inquadrato sono tre, l'eeo direo delle direve vercale solo in alcuni casi anche orizzontale, laddove sia possibile oenere l'eeo direo ci sono due soluzioni, una andare per la responsabilità dello Stato quindi chiedere allo stato i danni per la violazione per la mancata adozione della direva l'altro che può essere anche messo in parallelo è quell'indicazione che nel caso faccini dori la corta dato di interpretare il quadro normavo interno quanto più possibile alla luce del dirio dell'unione europea. Quando parliamo di Stato nell'eeo direo nei confron Dello Stato, si intende stato il senso molto ampio in senso di apparato, quindi può anche accadere che io riesca a far valere l'eeo direo vercale nei confron di una società, per esempio la società autostrade che è una concessionaria c oncessionaria selezionata dallo stato per la gesone delle autostrade quindi hai una società possiamo dire controllata dallo stato e quindi soo la responsabilità dello Stato. Quindi non si traa di eeo direo orizzontale in casi come questo facciamo ancora valere l'eeo vercale.   La decisione Ulmo degli a vincolan previs dall’art 288 è obbligatoria nei suoi elemen può avere applicazione parcolare ho generale, può essere una decisione indirizzata a determina sogge e allora avrà ee soltanto nei confron di essi o a caraere generale. Inizialmente non era un caso molto applicato, ora ha una invocazione non più solo amministrava di auazione del dirio dell'unione europea ma anche normava il consiglio europeo ulizzo 69

 

molssimo allo strumento delle decisioni accanto, ad esempio, alle conclusioni e nell'ambito della polica estera di sicurezza comune dove non è possibile adoare a legislavi sono ammessi invece le decisioni. Le decisioni possono avere come desnatari sta membri come, ad esempio, le decisioni che la commissione adoa ma possono anche avere come desnatari sogge priva, la materia di concorrenza competenza della commissione è un esempio dell'applicazione dello strumento della decisione. quando ad esempio la commissione veda l'esistenza di un accordo che viola la concorrenza tra imprese potrà adoare la decisione contro c ontro quelle determinate imprese. quando la commissione ravvisa da parte dello Stato una violazione di quella norma che dice allo stato di non intervenire troppo in economia la vantaggio delle imprese sennò questo completamento altera la concorrenza e quindi prevede il divieto diri di Stato, se lo stato questo divieto non lo rispea sarà la commissione a sanzionare lo stato. quindi la portata è individuale ma anche generale o indenita. Ci sono delle decisioni degli Sta Che magari idencano una disciplina contenete in un regolamento o in una direva ci sono anche decisioni che sono rivolte a Sta membri istuzioni dell'unione europea. la decisione ha preso campo grazie all'avità del consiglio europeo. l'elenco degli a pici si conclude con le raccomandazioni e pareri. le raccomandazioni sono a con valore di strumento persuasivo o di smolo sono a che dal punto di vista giuridico producono ee di so law quindi non vincolan non soovaluamo gli a di so law, Perché ques a vengono anche a formare il ragionamento giuridico con il quale il giudice risolve un caso, non è vincolante ma aiuto un giudice a capire meglio l'applicazione di una norma. I pareri sono strumen con i quali le istuzioni tue le istuzioni possono far conoscere la loro posizione su determinata quesone specica noi abbiamo visto quelli della Corte di giuszia previsto dal traato ma non escludo che renda un parere un comitato delle ragioni la commissione Parlamento etc. il parere di per sé è un ao di so law ma diventa un adempimento vincolante se lo richiede la Corte di giuszia, se neparere ha richiesto dal traato in capo allalaw. Corte di giuszia g iuszia però è il traato che eventualmente può dare valore diverso al di base resta un ao di so A apici Libri bianchi, verdi e orientamen Della commissione che sono un ao ancora di cui ancora si deve capire la natura, e di so law ma produce mol ee.   Accordi inter-istuzionali ex art 295 TFUE Crescono perché Vale il principio dell'equilibrio istuzionale e anche perché crescono le istuzioni e c'è quel fenomeno di sovrapposizione delle competenze quindi ques accordi riescono a ad aiutare il funzionamento dell'apparato istuzionale. trovano la loro base nel principio di leale collaborazione che vale tra Sta membri e Unione ma anche all'interno delle istuzioni. Il processo decisionale. Sappiamo già che quando parliamo di processo decisionale parliamo del processo che determina la gesone degli a normavi dell'unione europea e sappiamo che chi lavora tanssimo in questa materia e il consiglio dell'unione europea, dal consiglio passano tue le decisioni il consiglio europeo dall’indirizzo ma il consiglio dell'unione europea è quello che cambia formazione a seconda Dell'argomento, è lui che decide la maggior parte delle quesoni. tuora resta al centro di gravità g ravità nel corso di ques 70 anni di cooperazione europea la cosa che è cambiata di più e che al consiglio si è mano a mano aaccato sempre io il Parlamento europeo chi è il codecisore. prima era chiamata procedura di codecisione ma oggi ogg i dopo il traato di Lisbona viene chiamata procedura ordinaria a conferma del fao che si voglia dare un certo peso a entrambe le istruzioni, se questa è la procedura ordinaria e quindi a regola vediamo che il traato prevede diverse eccezioni male prevede il traato che consistono poi nel coinvolgimento delle istuzioni dell'unione europea anche di organi ausiliari. Le procedure legislave vanno verso una maggiore democrazzazione e quindi con un crescente ruolo del Parlamento europeo, quindi grazie alle modiche che sono state introdoe con il trao di Lisbona oggi possiamo senz'altro dire che qualunque ao adoato a livello dell'unione europea gli specchia la volontà della maggior parte della popolazione. lo possiamo dire perché da un lato c'è il coinvolgimento del Parlamento europeo come co decisore, dall'altro perché quando il consiglio dell'unione europea decide lo fa a maggioranza dei suoi membri che 70

 

rappresentano il 55% degli Sta e questa maggioranza degli Sta membri deve anche rappresentare il 65% della popolazione quindi o per via del Parlamento P arlamento ho per via del consiglio la popolazione è giustamente rappresentata. in più anche i parlamen nazionali sono molto coinvol all'inizio quando la p procedura legislava viene avviata e anche ex post perché controllano il rispeo del principio di sussidiarietà. la procedura ordinaria è quella che vede Parlamento e consiglio come co decisori. Speciale: partecipazione di Consiglio e di Parlamento Pa rlamento al di fuori della procedura ordinaria, nei casi previs dai Traa Eccezione art. 352 TFUE «clausola di essibilità» (azione per realizzare obievi dei traa) che lascia la scelta alle istuzioni stesse. Questa clausola di essibilità è una norma molto importante perché ci dice, l'arcolo 352 cconsente onsente alle istuzioni dell'unione europea di adoare azioni che siano necessarie per realizzare gli obievi dell'unione europea. chi è una norma che vuole un po’ trovare una soluzione perché se io devo realizzare degli obievi ma non ho gli strumen per realizzarli perché il traato non me li consente ricorro alla clausola di essibilità che tappa un po’ i buchi tappa l'assenza di procedure. Questa clausola di essibilità è entrata in tue le organizzazioni internazionali proprio per far fronte alla mancanza Di poteri esplici ed ecco perché viene dea anche clausola poteri esplici, perché consente all'unione europea di esercitare quei poteri che però che sono però implici degli obievi che l'unione europea si pone. La scelta della procedura: la base giuridica. Quando si avvia il procedimento normavo cosa importante individuare la base giuridica perché da quella dipende tuo, Gli strumen che si possono adoare e nella maggior parte dei casi le norme dei traa fanno un riferimento generico Di come adoare tue le misure necessarie ma in alcuni casi sono invece un po' più specici magari dicono che si deve adoare una decisione. Viene fao sulla base di criteri oggevi andando a vedere di che cosa traa l'ao. cerca andata diverse basi possopiù eventualmente venirequella in discussione quella specica, quindi tra una base giuridica generale egiuridiche una baseche giuridica specica sceglierò più specica. inpiù caso di molteplicità di base normave sceglierò quella che ha più importanza che è più preponderante anche se la Corte di giuszia qualche volta ha messo la possibilità di indicare più di una base normava. la materia della PESC però quando entra in gioco annulla tue le altre competenze. Il potere esclusivo di iniziava e della commissione è da lì che nasce tuo, ccii sono altri sogge che hanno i poteri di iniziava ma nella maggior parte dei casi è la commissione e fa parre tuo. può accadere che anche il Parlamento europeo o un gruppo di sta facciano parre il procedimento legislavo, la BCE, La Corte di giuszia e la banca europea degli invesmen. È possibile che ci siano organi orga ni che chiedano alla commissione di intervenire quindi smolino l'azione della commissione sono il Parlamento europeo e il consiglio e anche gli Sta membri ma la commissione resta sovrana nella scelta di proseguire o no l'avità normava ovviamente se non la segue dovrà movare perché non ha seguito questa indicazione del Parlamento del consiglio o degli Sta membri. non è previsto nei traa che questa richiesta la possa fare il consiglio europeo ma si dà per scontato, cioè che il consiglio europeo l'organo dove risiedono i capi di Stato e di governo possa smolare l'azione della commissione europea non ci stupisce perché il consiglio europeo è l'organo di indirizzo. nella prassi la commissione è molto brava perché tue le volte che gli viene chiesto di fare qualcosa lo fa quindi avvia procedimento normavo. La grande novità del traato di Lisbona e che i ciadini possono avere iniziava legislava quindi iniziava popolare.

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27/10 Iniziava dei ciadini. Novità introdoa dal traato di Lisbona la norma di riferimento è nel TUE tra le norme di principio, come a dire che è un aspeo molto importante questo rientra tra i principi che regolano le altre istuzioni. Importante perché un numero signicavo di ciadini che abino in un numero signicavo di SM dice la norma possono proporre l’iniziava normava e non è una cosa da poco perché abbiamo visto che il procedimento normavo è abbastanza conngentato cioè il leader del procedimento, colei che decide di avviare l’iniziava legislava è la commissione europea può essere sollecitata, è vero che ci sono possono essere iniziave da parte di un gruppo di sta ma chi c hi fa tuo alla ne è la commissione. Quindi di fao che ci sia questa importante alternava è molto rilevante e dimostra sempre quella volontà che fa da l rouge a tue le modiche introdoe con i vari traa di emendamento dell’unione europea ossia quella volontà di colmare il divario democraco per il quale l’unione è da sempre stata cricata quindi almeno un’unione di ciadini che abino in un numero signicavo di SM possono prendere l’iniziava. La formula è vaga perché noi non sappiamo quan sta l’unione avrà fra dieci anni magari 35 magari 10 quindi la formula è rimasta volutamente vaga. Possono prendere iniziava e invitare la commissione a presentare una proposta appropriata in merito a materie rispeo alle quali si riene di agire. ag ire. Quindi anche il popolo può dare il via al procedimento normavo. Resta ovviamente uno spazio discrezionale della commissione ma non così ampio in realtà. Esiste un sito dedicato a questa iniziava ed è interessante perché ci dice le iniziave in corso e possiamo avviare anche il nostro progeo. È stato adoato solo nel 2019 in realtà presentato subito dopo Lisbona e poi emendato un regolamento e dove è descria la procedura nel deaglio. Ossia iniziava se rmata da undeve milione di ciadini appartenen almeno 1 a 1/4 degli SM (7) almeno un da quarto degli SMèilvalida numero dei rmatari arrivare a un minimo di cui allegato quindi ci sono unintot di criteri rispeare e se sono sta calcola in base alla popolazione in proporzione. Quindi una volta che questo requisito è soddisfao anche se abbiamo visto che per parre il requisito è molto più basso entro anno vanno raggiun ques numeri e l’iniziava può essere presentata. È molto semplice avviarla, non è semplice arrivare a un milione di rme ma ccii sono sta casi in cui c ui alcuni iniziave hanno avuto successo viene poi presentata non direamente a consiglio e parlamento ma alla commissione, dibauta in parlamento e poi sarà la commissione che deciderà cosa fare questa iniziava che può anche essere un individuare il po di ao da proporre, vero è che l’iniziava diversamente da altre iniziave che arrivino da istuzione europee passa anche a essere dibauta davan al PE che non è un passaggio da poco. I ciadini devono essere residen però il numero di membri al quale si fa riferimento è un numero minimo che c he è contenuto nell’allegato di questo regolamento che corrisponde al numero dei membri del parlamento ele in ciascun stato membro per il numero complessivo dei parlamentari europei noi sappiamo che i nostri parlamentari circa 76 dopo il regno unito, si farà 76x705 quello è il numero che in quello stato deve essere raccolto di rme per poi il raggiunto quel milione di rme. Rimane il requisito dei ciadini dell’Unione europeo possono essere ciadini di altri sta ma comunque europei non di sta terzi.   Potere di ritrito della proposta della commissione. Esiste anche la possibilità per la commissione che ha questo grosso potere a quasi esclusivo di gesone te la fase iniziale della procedura legislava, anche la possibilità di modicare quello che lei ha descrio quindi modicare la proposta dice l’art 293 del TUE in ogni fase delle procedure che portano all'adozione di un ao, quindi la commissione ha un ampio potere anche nell'iter successivo non soltanto della fase iniziale. Svolge questo potere in modo polico, anche con la possibilità di minacciare il riro della proposta quando vede che non si arrivi a un accordo e questo è possibile può accadere che consiglio a Parlamento apparno tali emendamen che non convincano l'uno o l'altro nelle varie leure che vengono previste allora la commissione può anche minacciare il riro della proposta anche solo con il ne di spingere a un possibile accordo Sull'ao normavo. Il caraere polico della procedura, quindi, resta e la commissione ha un ruolo molto importante. ruolo che la Corte di giuszia ha riconosciuto essere del tuo legimo non va contro principio di equilibrio istuzionale che regola i 72

 

rappor tra istuzioni purché la commissione faccia l’interesse dell’Unione, ma ha proprio questa funzione di fare l'interesse dell'unione di essere un organo con forte componente polica ma anche tecnica, quindi ha anche questo potere di riro della proposta. La procedura di consultazione. Resta in mol casi di ricorrere a una procedura diversa da quella ordinaria di cui abbiamo parlato, ossia la procedura di consultazione del Parlamento europeo, ci sono mol ambi nei quali il parlamento viene soltanto consultato. La rao della consultazione è che anche il PE partecipi al procedimento legislavo ma il limite è che il PE viene solo consultato e non deve rendere necessariamente un parere posivo. Quindi quando si traa di mera consultazione è un adempimento formale che avviene.non si pronunciasse, non la meesse all'ordine del giorno, i casi erano È accaduto che il PE senza quello una giuscazione casi di mala organizzazione nel senso che c he non era stata messa all'ordine del giorno e nell'ulma seduta ule del Parlamento nel mese di dicembre e quindi non c'era proprio modo di consultare il Parlamento nei termini necessari previsto dai traa. in ques casi però il consiglio può comunque adoare l'ao perché è stato un’ecienza del parlamento. Se il Parlamento invece non viene consultato tout court c ourt cioè si omee la consultazione allora l’ao risulta invalido perché c'è proprio la violazione della procedura del traato. Se poi nel corso del procedimento la consultazione del parlamento è avvenuta su un determinato testo dell’ao che viene signicatamene modicato allora è necessario una nuova consultazione del Parlamento. Ques sono esempi di applicazione del principio di leale collaborazione che caraerizza il rapporto tra istuzioni. L’ordine del giorno del PE è molto importante perché può accadere che non ci sia il tempo di dibaere, parte in cui c’è la seduta plenaria e poi delle soocommissioni dove non tu devono partecipare ma solo le commissioni esperte. Se il Parlamento viene consultato vuol dire che c'è proprio l'adempimento del consiglio che chiede la consultazione Parlamento ci sono tu i casi c asi in cui il Parlamento consultato non ha messo la quesone all'ordine del giorno ed è rimasto inerte. La responsabilità del Parlamento e quindi l'ao viene comunque adoato. Se la norma del traato non richiede una mera consultazione ma il parere favorevole del Parlamento, allora in quel caso l'inerzia non consenrebbe al consiglio di muoversi oltre perché avrebbe l'obbligo di oenere un parere favorevole del Parlamento e mancanza di quello si deve fermare. Quando ci troviamo di fronte a un caso in cui il Parlamento viene consultato e un Retaggio perché il parlamento non è da sempre codecisore, ma nella maggior parte dei casi (70 basi poliche) la procedura è ordinaria e si condivide il potere decisionale. Mentre altra ipotesi è il consiglio a decidere consultando il parlamento e talora chiedendo il parere favorevole ma questa l’eccezione, la regola è la procedura ordinaria con pari poteri decisionali. Colei che avvia la fase della proposta resta la commissione che può essere invitata a presentare la domanda da banca europea per gli invesmen, banca centrale europea, parlamento europeo, parlamento europeo con iniziava dei ciadini e ¼ degli sta membri. Ques sono gli aori da ricordare che possono smolare la commissione oltre alla commissione da sola e nella maggior parte dei casi è lei da sola che da avvio al procedimento normavo. Decide anche il po di ao da proporre, proposta di direva, regolamento quindi la commissione ha ggià ià esercitato un certo potere discrezionale. Una volta che nella procedura ordinaria la proposta è pronta, passa al PE in prima leura, analizza la proposta della commissione e può dire ok va bene così c osì oppure introdurre emendamen, una volta emendata o approvata, la prostata dal PE passa al consiglio c onsiglio sempre in prima leura nella composizione competente, la migliore delle ipotesi è che il consiglio e PE siano d’accordo e quell’ao sarebbe adoato. Spesso modica l’approvazione del PE e allora se introduce delle modiche la proposta torna al PE perché non è la stessa proposta di prima, vi è una seconda leura del PE che potrebbe essere favorevole e allora l’ao viene adoato. In PE potrebbe anche dire non se ne fa nulla, le proposte che tu introduci non vanno bene non si fa nulla oppure emenda nuovamente e riapre il dialogo con il consiglio quindi seconda leura del PE e del consiglio. Di nuovo potremmo arrivare al momento che il consiglio è d’accordo con ques emendamen e allora la proposta è adoata. Ma dopo due leure potremmo non avere ancora il consenso delle due istuzioni e qui c’è una fase di conciliazione perché a un certo punto il palleggio tra le istuzioni va interroo. 73

 

Allora viene convocato comitato di conciliazione, che vede protagonis tu i membri del consiglio nella composizione competente quindi 27, con altrean membri 27 del PE, 27 consiglio e 27 PE e cercano di raggiungere un accordo democrazia pura. Se si raggiunge accordo ao viene adoato altrimen non entra in vigore e la procedura legislava si interrompe. Se però la procedura va avan avviene una terza leura cioè accade che questo progeo comune che il comitato di conciliano ha predisposto con solo 27 parlamentari viene proposto a tu i 705 parlamentari che votano senza modicarlo o si accea o la procedura si ferma, lo stesso anche il consiglio, non può modicarlo, può accearlo oppure rinunciare. Quindi dopo la conciliazione ciascuno dei due può ancora traare il procedimento. 27 parlamentari con che criterio su 705? Viene data una rappresentanza proporzionale ai par, che non sono i par degli staparlamentare ma europei. è sempre più polica di quella del consiglio. La componente Quando la commissione prepara la proposta normava da comunicazione ai parlamen nazionali, che hanno il potere di bloccare. Può farlo anche ex post alla ne di tuo questo dire aenzione questo procedimento, non è molto chiaro non rispea il principio di sussidiarietà. Ma comunque anche i parlamen europei fanno parte dei par polici italiani quindi anche loro lo sanno e dovrebbero sapere cosa accade. La procedura dura in media due anni procedura che potrebbe essere anche più lunga, il procedimento legislavo in Italia è più lungo. È stato adoato un accordo Inter istuzionale, sono l’ulma delle fon, proprio nella quale si sono calendarizza ca lendarizza degli incontri tra istuzioni protagoniste del procedimento normavo, commissione consiglio e PE. Il lavoro è abbastanza successful, circa 80% delle procedure si chiude posivamente è solo il 2% arriva al comitato di conciliazione. Quindi procedura originaria, la procedura di consultazione del PE e procedura di approvazione del PE quando si richiede il parere posivo del parlamento.   Delega di compresenza normava auale art. 290 TFUE Quando abbiamo parlato degli a abbiamo individuato degli a che non hanno caraere legislavo che sono gli a deriva e di esecuzione. Sono a che può adoare la commissione, non c’è un rapporto gerarchico ma funzionale, la commissione non allontanarsi molto da quello che l’ao di delega indica. Il legislatore indica elemen essenziali, la commissione integra ma la commissione ha anche la possibilità di aggiungere nuovi elemen che non siano essenziali. La commedio resta l’organo che c he si occupa della redazione degli a, quindi può aggiungere anche nella legislazione delegata. Art 291 quello relavo agli a di esecuzione ha una caraerisca diversa, indica nel modo più possibile uniforme come devono essere esegui materialmente a giuridicamente legislavi quindi a legislavi dell’Unione e anche qui la commissione può fare di sua sponte o può essere l’ao di esecuzione richiamate negli a di base. In genere si lavora per comita. Sapere che la commissione esercita questa funzione importante proposiva, accompagna tuo il procedimento normavo perché quando si dice che il PE apporta delle modiche è poi la commissione che recepisce queste modiche e anche una volta che l’ao normavo è adoato la commissione può avere ancora funzione, ad esempio, adoando gli a esecuvi oppure se l’ao normavo principale conene una delega può ancora vere questa competenza. Sono a non di natura legislava ma sono a, comunque, che richiedono competenze speciche ecco perché questo compito viene dato alla commissione.   Rimedi/tutela giurisdizionale. È importante la tutela dei diri perché altrimen il sistema non è eciente, il sistema funziona se ha uno strumento che conferisce ecacia al sistema, noi abbiamo un dirio molto originale, che ha delle caraerische molto originali, ha un apparato istuzionale molto origine che cerca di recuperare molto la componente democraca quindi che sia molto rappresentavo della popolazione e dobbiamo avere uno strumento che consenta da un lato di garanre l’eevità del dirio dell’unione europea e dall’altro di anche opporsi ai mal funzionamen dell’apparato costuzionale altrimen il sistema non funziona. Quindi come ogni sistema normavo che si rispe la presenza di un organo internazionale è molto importante. 74

 

Nell’unione europea ancora più importante perché oltre ad avere protagonis sta e istuzioni come accade acc ade anche in altre organizzazioni anche se in maniera meno intenso qui anche l’individuo può avere una sua parte per la tutela dei diri. Se dicessimo che è perfeamente equiparata alle altre istuzioni non sarebbe vero perché è un sistema che ene conto della componente individuale ma hanno qualche limite in più rispeo alle istuzioni o agli sta. Però il sistema serve per questo l’apparato giurisdizionale serve proprio per questo, per dare ecacia al sistema normava e per correggere i malfunzionamen dell’apparato istuzionale. Del resto, l’unione si denisce come un’unione di dirio, il dirio è una componente evidentemente molto importante e quindi occorre un controllo giurisdizionale. g iurisdizionale. I primi strumen che vengono sono gli strumen non giurisdizionali perché non bisogna necessariamente andare davan un giudice per oenere tutela, il buon funzionamento del sistema ci sono anche dei metodi alternavi a quelli giurisdizionali. Tutela dei diri. Tuo questo non ha senso se non c’è c ’è anche un apparato giurisdizionale che rende il sistema eevo. La tutela avviene senz’altro araverso il controllo giurisdizionale ma anche araverso un sistema di controllo non giurisdizionale. Il sistema di controllo giurisdizionale non è solo a livello europeo, presuppone l’esistenza di un sistema di tutela giurisdizionale a livello nazionale, quindi, c’è un rapporto di complementarietà con la tutela che i singoli possono oenere a livello nazionale e quella a livello europeo. Il dirio alla tutela giurisdizionale è un dirio fondamentale addiriura codicato nella carta dei diri fondamentali dell’unione europea all’art 47. Vediamo quando ci sono le tutele non giurisdizionale, cioè quando la situazione non è così grave da andare davan alla corte di giuszia. È possibile per ciascuno di noi (imprese e persone giuridiche) avviare una commissione temporanea di inchiesta, è possibile rivolgersi al mediatore europeo in caso di mal funzionamento delle istuzioni europee, è possibile rivolgere una pezione al PE o un reclamo alla commissione. Abbiamo una serie di strumen con i quali possiamo farci avan nel sistema istuzionale europeo, sono strumen importan non parcolarmente incisivi ma ci permeono di farci senre rispeo a determinate dinamiche. La commissione temporanea d’inchiesta è disciplinata dall’Art 266 TFUE viene costuita se lo richiedono un quarto dei membri del PE, perché i ciadini lo chiedono ai membri del PE fanno una pezione e per quesoni molto gravi viene creata la commissione temporanea d’inchiesta, gravi ma sempre legate al malfunzionamento del sistema istuzionale e il malfunzionamento del dirio può essere indicato ai parlamentari europei che creano questa commissione d’inchiesta. Il limite è che se io mi rivolgo al PE per una commissione d’inchiesta non posso nello stesso momento coinvolgere strumen giurisdizionali, devo scegliere tra rimedi giurisdizionale e non. La commissione temporanea d’inchiesta non fa molte cosa ma analizza il problema e scrive una relazione che può far scaare l’azione delle istuzioni europee, quindi il soddisfacimento è che possiamo avere una reazione da parte delle istuzioni europee se vedono che il problema sussiste ma se non siamo appaga da quello che è emerso dalla relazione della commissione d’inchiesta ovviamente resta aperta la strada giurisdizionale, le due insieme non possono essere perseguite.   Mediatore europeo, art 228 TFUE Si può rivolgersi al mediatore europeo quando gli organi dell’unione non funzionano, denunciate alla commissione, non vi risponde, vi rivolgete a lui. Voi fate una pezione al PE, non vi risponde nessuno andare dal mediatore europeo. Il mediatore europeo può sbloccare la situazione, può appagare l’inerzia dell’istuzione che non ha soddisfao la nostra richiesta. In alcuni casi anche il mediatore europeo redige la relazione, le relazioni servono per il giudizio per andare direamente davan agli organi giurisdizionali. La pezione Ciascuno di noi purché risieda in uno stato membro ha la possibilità di presentare individualmente una pezione, una materia che rientra nel campo dell’avità dell’unione ma deve riguardare direamente la società o la persona che vuole presentare questa pezione, ci deve essere un interesse direo. 75

 

Il PE può anche dire che non è una pezione meritevole, respingere la richiesta e il provvedimento con cui respinge la nostra richiesta, perché la considera non meritevole di considerazione, può essere impugnato. Se invece il PE dice è meritevole, prendo io alcuni provvedimen e si ava in modo diverso, la scelta di azione che il parlamento può intraprendere noi non la possiamo più contestare, quindi solo se respinge la nostra pezione allora noi possiamo ancore fare un’azione se il PE da seguito alla nostra pezione con mezzi cche he non ci piacciono, dobbiamo adeguarci. Sono strumen che non danno molta soddisfazione però nella praca il PE è molto aento alle pezioni che vengono fae e danno sempre seguito alle pezioni.   La commissione. Ulmo strumentodegli nonsta giurisdizionale è la commissione che è ileuropea. guardiano deicommissione tra è che quindi sul nel mio comportamento che rispeano il dirio dell’unione Alla andròvigila quando stato o nello stato nel quale mi trovo le autorità nazionali abbiano violato il dirio dell’Ue, io dico aenzione al mio stato (le autorità pubbliche rientrano nello stato). La commissione può avviare procedura di infrazione. Si può denunciare che lo stato non sta adempiendo al dirio dell’Unione europea anche se non ci tocca, questo per la parcolare relazione che lega gli individui al parlamento europeo e per la parcolare funzione della commissione che vigila che gli sta rispeano il dirio dell’unione, se non lo fanno ciascuno di noi così ccome ome altri sta possono presentare una denuncia alla commissione. c ommissione. Quando ques strumen che pure se esistono ma magari non hanno molta potenza, perché lo stato poi alla ne se non viene sanzionato, lo stato reagisce a sanzioni che sono sanzioni economiche perché non posso sanzionare lo stato in tan altri modi con queste o con la procedura dell’art 7 per alcuni diri, non ho tan strumen, la dicoltà del dirio internazionale è questa. Tutela giurisdizionale Se ques strumen non funzionano andiamo davan all’apparato giurisdizionale che è unitario anche se è composto da diversi aori, con poteri che può esercitare verso tu i protagonis dell’azione europea sta membri, istuzioni e ciadini. Qui andiamo a toccare materie molto delicate, a toccare rappor istuzionali e abbiamo un organo giurisdizionale che può colpire sia gli Sta che le istuzioni se le cose non funzionano. L’anello debole di questo rapporto che sembrerebbe quasi speculare, è quello con i ciadini perché per quanto noi ciadini abbiamo spazio è meno di quello nel rapporto tra stato e istuzioni ma non perché c’è meno tutela dei diri dei ciadini ma perché il sistema è complementare. Quindi abbiamo la tutela nazionale e a questa tutela sovrappongo una tutela a livello europeo per il buon funzionamento del sistema europeo e che quindi colpisce prevalentemente sta e istuzioni ma può essere adita questa tutela anche dai ciadini. Quindi immaginiamo due maoni quello della tutela nazionale e la sovrastruura, quello della tutela europea, la complementarietà si evince da questa norma dall’art 274 TFUE che dice “la competenza dei giudici nazionali nelle materie concernen l’Ue l’Ue sussiste solo nei casi casi nei quali non sia prevista la giurisdizione della Corte” ci dice che la competenza dei giudici nazionali si individua per esclusione nel dirio dell’UE perché la principale è quella della corte e poi quella dei giudici interni. Corte e contributo al processo di integrazione. Quando parliamo di tutela giurisdizionale non pensiamo però solo al sistema sanzionatorio, al sistema di controllo, pensiamo anche che araverso questo sistema il dirio dell’UE è evoluto molto, il contributo che ha dato la corte al sistema europeo è enorme, ha tappato i buchi dove non c’erano strumen ha interpretato le norme sempre in un’oca di integrazione Europa. Ha cercato di creare un sistema normavo completato anche se completo non è per denizione, quindi ha cercato veramente di dare competenza al sistema. Di perseguire gli obbievi del mercato. Di stabilire dei principi, che a volte non sono nemmeno scri nei traa ma lei li aerma, come il principio del primato del dirio dell’UE, come il principio dell’eeo direo anche nei casi delle direve non era scrio da nessuna parte lo ha deo la corte. Ha dato una leura soprauo araverso il ricorso ric orso pregiudiziale del dirio interno degli sta sempre in un’oca europeo. 76

 

Un organo cruciale per lo sviluppo dell’Unione europea. In realtà è stata creata nel 1958 come organo molto piccolo composto da 7 giudici e 2 avvoca generali e lavorava su tue e tre le comunità di allora. Poi il lavoro cresceva nell’89 è stato istuito il tribunale di primo grado, da quel momento in poi vediamo la disnzione ci sono cause con la C e cause con la T. Dal traato di Nizza si è deo forse è anche necessario creare competenza su materie speciche e qui è stato creato il tribunale per la funzione pubblica che poi è stato soppresso. Quello che accade oggi è che quando parliamo di corte di giuszia dell’Unione Europa noi intendiamo la corte, il tribunale e alcuni giudici specializza, questo paccheo contribuisce a creare l’organo giurisdizionale dell’unione europea. Infa, art 19 Tue dice “la corte di giuszia dell’unione europea comprende corte di giuszia, il tribunale e i tribunali specializza” “3. La CG si pronuncia conformemente ai traa: a) sui ricorsi presenta da uno SM, da un'istuzione o da una persona sica o giuridica; b) in via pregiudiziale, su richiesta delle giurisdizioni nazionali, sull'interpretazione del dirio dell’Ue o sulla validità degli a adoa dalle istuzioni; c) negli altri casi previs dai traa” Oggi i giudici sono vensee, uno per ogni stato membro, sono giuris molto bravi, indipenden anche se nomina uno per ogni stato membro, ma quando vengono indica c’è un comitato interno creato con Lisbona che li controlla, viene consultato perché questa nomina è importante. Anche a livello nazionale ci c i siamo ammoderna, legge del 2014 nella quale si indicano i criteri con i quali lo stato italiano selezione le diverse personalità che propone, come candida delle cariche europee, in passato era molto oscuro, non si sapeva come mai erano giudici, ora ci sono criteri. All’interno della corte c’è un presidente che ridistribuisce le carte c arte e la corte lavora per sezioni, c’è la grande sezione per le cause più dicili e problemache però poi ci sono sezioni composte da tre a cinque giudici numeri sempre dispari perché si vota a maggioranza. Si S i usano tue le lingue uciali e la sede è a Lussemburgo. Tribunale. Il tribunale che compone la corte di giuszia in realtà è concepito come un organo di primo grado, si va dal tribunale e poi dalla corte in teoria avremo una competenza ampia che ancora del tuo di fao non esercita e poi qui abbiamo almeno un giudice per stato membro ma sono di più. Come avviene il pregiudizio davan alla corte? I fa sono rappresenta da dei legali, vengono stabili dei termini per la modica degli a e dei termini anche delle scansioni processuali. C’è una fase scria in cui si de posano soltanto gli aa  scri ma poi c’è anche una parte dibamentale anche la giurisprudenza organizza sempre la lista alla corte ed è un aspeo molto interessante. C’è la possibilità di avvalersi di una procedura pregiudiziali di emergenza PPU prevista per casi soprauo per la materia della cooperazione giudiziaria civile per famiglia quando sono coinvol minori e nell’ambito della procedura penale. A seguito del procedimento davan al giudice di primo grado viene emessa una sentenza che si può impugnare in secondo grado. La corte (tribunali, corte e sezioni specializzate) hanno competenze estese, cioè si può andare davan all’organo pregiudiziale per tue le materie di competenza dell’unione con l’unico limite della PESC. Quando pensiamo a strumen giurisdizionale dobbiamo pensare in termini di disnzioni tra strumen giurisdizionali che riguardano i comportamen degli sta, i comportamen delle istuzioni e il rinvio pregiudiziale ques sono i tre grossi temi.   I giudizi sui comportamen degli sta membri. Gli Sta devono rispeare il dirio dell’Unione e se non lo rispeando ci deve essere un meccanismo per sanzionarli. È molto importate avere una serie di rimedi per contrastare le violazioni del dirio dell’unione europea perché altrimen si possono creare dei problemi anche nei rappor tra sta, esiste un apparato a cui rivolgersi, non ci si fa giuszia da sé in modo magari araverso ripicche diplomache, no c’è uno strumento giurisdizionale al quale ricorrere che è esclusivo, non ce ne sono altri, bisogna rivolgersi alla corte. 77

 

Bisogna rivolgersi alla corte ma siccome il guardiano dei traa è la commissione sarà la commissione partecipe di questo procedimento cioè uno degli aori sarà la commissione. Quindi quando uno stato non rispea gli obblighi derivan dal dirio dall’Unione europea e quindi realizzi un inadempimento molto verosimilmente verrà chiamato dalla commissione, ma è altresì previsto anche se meno ulizzato il ricorso da parte di uno stato, ci si potrà fare guerra tra sta. ma nella maggior parte dei casi è la commissione a reagire. Esistono altri strumen come l’art 7 TUE.   Ricorso per inadempimento promosso da commissione. art258-260 TFUE. Cioè unloricorso più ulizzato assoluto. Non ci stupisce la commissione è il guardiamo dei tra e questo ricorso possiamo smolareinanche noi, persone siche,perché possiamo fare un reclamo alla commissione quando un’autorità pubblica non si comporta come dovrebbe nell’auazione del dirio dell’unione. I ricorsi per inadempimento sono in via di riduzioni, perché ci sono più che altro ricorsi che riguardano principalmente il fao che non viene trasposta una direva all’interno, non viene fa correamente, oppure che non si rispeno le sanzioni, oppure che vengono violate le competenze esclusive dell’unione. Gli elemen per poter avare questo rimedio. Innanzi tuo, ci deve essere un inadempimento, cioè sto violando il dirio dell’UE, l’approccio è sempre sostanziale non formale se il mio comportamento è palesemente contrario agli obievi dell’unione, non consente il funzionamento delle istuzioni anche se non trovo la norma che sta violando ma il comportamento è in contrasto con l’unione questo è già g ià suscebile di ricorso. Quindi l’inadempimento non comporta la violazione di una specica norma. Magari io auato la direva, ma la auo male anche questo è un inadempimento. Quindi inadempimento degli obblighi derivan dal dirio dell’UE, deve essere uno stato membro ad averlo posto in essere e sappiamo che per SM intendiamo tue le diramazioni dello stato, si traa di una responsabilità assoluta e oggeva cioè lo stato può essere mosso anche delle migliori intenzioni, non occorre la colpa dello stato se ha violato il dirio dell’UE inconsapevolmente è comunque responsabile lo stato e può anche essere una responsabilità parziale, non necessariamente una violazione totale. Commissione contro Svezia c-246/07 Si parla di una negoziazione di una convenzione internazionale che entra anche tra le competenze dell’unione che per altro è parte di questa convenzione sugli inquinan organici persisten. In questa sede si dovevano vendere la lista di queste sostanze inquinan, la Svezia che pure parte dell’unione europea e sa che l’UE è come gli sta, al pari degli sta parte di questo sistema della convenzione, cioè nonostante la Svezia S vezia comunica una unilaterale richiesta di una riduzione di una sostanza inquinante quindi come dire si pongono delle applicazioni internazionali su una materia nella quale l’unione ha competenza come se non facesse parte dell’unione ovviamente la commissione non è contenta di questo comportamento perché spiega alla Svezia che non è così che ci si comporta ma ci si coordina con gli altri sta piuosto che mandare una richiesta unilaterale e soolineiamo che samo compromeendo l’unità raggiunta non va bene, la commissione va davan alla corte di giuszia nel caso commissione nel piano dei traa contro Svezia stato inadempiente, la corte di giuszia g iuszia dice non c’è una norma che mi dice non devi presentare una richiesta specica di una introduzione di una sostanza inquinante, non c’è nessuna norma del dirio dell’UE che lo dice però c’è un principio secondo il quale dobbiamo collaborale in modo leale e tu non hai collaborato in modo leale, non  sei coordinato con gli altri sta e quindi hai violato il dirio dell’unione europea. Quindi inadempimento molto sostanziale nei confron dello stato ma anche di una sua unità si traa di una responsabilità assoluta e oggeva quindi non può uno stato dire scusate non volevo non ho colpa ho fao tuo quello che potevo, no perché comunque è una responsabilità oggeva e sorge anche se non c’è stato un danno sorge a prescindere dal danno. Uno stato può essere esente solo se invoca cause di forza maggiore. E sussiste questa anche se non si traata di un inadempimento totale quindi facevamo l’esempio della direva, auo ma solo parzialmente la direva è comunque un inadempimento. E il procedimento va avan anche se magari poi lo stato si raddrizza durante il procedimento meglio che si raddrizzi ma ormai l’inadempimento c’è stato in tu i suoi ee.

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Procedura di infrazione avvio. Vedremo che la procedura in realtà è molto tutelante degli sta perché la commissione non è che prende e va davan la corte di giuszia ma c’è una fase precontenziosa e una fase contenziosa. La commissione agisce d’ucio. Ma può anche agire su reclamo di individui e ha anche la discrezionalità di andare avan o meno, cioè noi possiamo anche indicare alla commissione l’esistenza di un inadempimento ma la commissione può non ritenerlo tale quindi ha molta discrezionalità nell’applicazione e nella valutazione di che cosa fare, può valutare l’aeggiamento dello stato quindi l’eventuale comportamento di recupero dello stato dovere rispeo all’inadempimento perché può scegliere come condurre la procedura. La Commissione, a seguito di un reclamo per inadempimento, è obbligata a procedere? No, la commissione può ritenere noncome sia inadempimento o che l’inadempimento abbia qualche giuscazione. Anche suiche tempi muoversi è totalmente sovrana, è il guardiano dei traa deciderà la commissione se andare avan o no. Quello che fa sempre è dare informazioni allo stato e chiedere spiegazioni. Quindi quando vediamo nei giornali questo comportamento rischia di provocare una procedura di infrazioni nei confron dello stato, la prima cosa che si fa e andiamo davan alla corte ma parliamone. Io soolineo che qui non hai rispeato il dirio dell’UE, tu mi fornisci le spiegazioni. La commissione manda una leera di dida allo stato e lo stato dice le sue spiegazioni. Le leere di dida a volte vengono anche pubblicate, che hanno l’indicazione della violazione contestata, gli elemen necessari per la difesa e il termine entro il quale rispondere. Questo procedimento è un procedimento che ha degli elemen negoziali, la commissione c ommissione è un guardiano dei traa ma non è un guardiano cavo, c avo, cioè se si può trovare un accordo per un traato si torva, c’è un dialogo e spesso si trova. Se però non si trova, o se viene stabilita una possibilità di piani di auazione che poi non viene rispeato allora ovviamente si va avan. Lo stato può rispondere, può rispondere con argomen non convincen, non rispeare un termine a quel punto la commissione emee questo parere movato dove dice qui c’è un addebito, qui lo stato ha violato il dirio dell’Unione Europa, da un termine per correve all’inadempimento in genere di 2 mesi, quindi dà allo stato il tempo di meersi in uno stato di adempimento, se ciò non accade la commissione discrezionalmente ancora anche in questo momento può esercitare la sua discrezionalità può avviare il procedimento giurisdizionale. Quindi c’è molto spazio di azione degli sta anche in questa fase, però gli individui non hanno spazio, magari tuo parte da un reclamo di un individuo ma non importa, il procedimento giurisdizionale è un precidendo che avviene tra stato e commissione. Può anche accadere che sia necessario da parte della corte assumere provvedimen urgen, ma se non lo fa, lo stato connua a essere inadempiente in alcuni casi quell’inadempimento è talmente importante, rilevante che la corte può dire allo stato di sospendere il comportamento, valuamo poi se si traa o no di un inadempimento, perché accade anche che la commissione avvii il procedimento e che poi la corte dice questo secondo me non è  

inadempimento, non è che la commissione ha sempre ragione, ecco perché il solo fao di andare davan alla corte non sospende, non implica la sospensione del comportamento dello stato ì, c’è c ’è il benecio del dubbio, lo stato può invece essere completamente in buona fede e dà auazione correamente al dirio dell’UE e c’è una non correa interpretazione da parte della commissione, è possibile sono di pari forza gli sta e la commissione nei procedimen di infrazione, lo dimostra il fao che il procedimento non sospende l’avità salvo se la corte non lo ritenga necessario. Cosa accade, la corte accerta la violazione, l’illecito, l’inadempimento quindi la sentenza con la quale la corte si pronuncerà sarà una sentenza che dice violazione sì o violazione no. La corte non può dire lo stato elimini la normava adoata oppure aui ancora delle norme perché è stato inadempiente e non ha auato correamente una direva, no la corte non arriva a tanto perché lo stato rispeo al suo ordinamento è sovrano la corte però può dire se è inadempiente. Ma implicitamente cosa dice la corte, adempi, a dempi, quindi rime in careggiata, rispea il diroo dell’Unione europea con gli strumen che tu rieni discrezionalmente vali stato membro, ma capita ancora che gli sta spesso non si adeguino alla pronuncia con la quale la corte ha evidenziato l’inadempimento e allora c’è una ulma fase. A quel punto lo stato non ha risposto alle sollecitazioni della commissione, non ha risposto alle sollecitazioni della corte allora viene sanzionato, la commozione porta lo stato di nuovo davan alla corte questa volta per l’osservanza 79

 

della sentenza che ha visto accertare un inadempimento e lo condanna al pagamento a seconda di quanto ggrave rave sia il suo comportamento. Quindi diciamo prima proprio che lo stato risponda rando fuori i soldi per la violazione compiuta ha molte possibilità di redenzione e di dialogo.

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