Diritto Processuale Civile

September 14, 2017 | Author: Chiara Ruby Tuesday Scarcello | Category: N/A
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Riassunti di diritto processuale civile, parteI...

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DIRITTO PROCESSUALE CIVILE Diritto processuale civile: branca del diritto che disciplina l'insieme dei procedimenti attraverso i quali si esercita la giurisdizione ( funzione giurisdizionale = è una delle tre funzioni essenziali dello stato, insieme a legislativa ed esecutiva --> tripartizione elaborata dal pensiero illuministico venuta meno nel tempo e conserva valore solo da un punto di vista astratto. Infatti da un lato lo stato moderno si assume sempre nuovi compiti funzioni assistenziali, funzioni di intervento nell'economia ecc ecc - dall'altro i confini fra le tradizionali funzioni divengono sempre più deboli) --> in sostanza il diritto processuale civile è costituito da tutte quelle norme che regolano lo svolgimento del processo civile = insieme di atti e attività attraverso i quali si esercita la giurisdizione civile. NB. il diritto processuale civile è diritto pubblico, le norme che regolano il processo civile regolano l'esercizio di una pubblica funzione ( giurisdizionale), svolta da organi pubblici. Che cos'è il processo civile? Serie di atti fra loro concatenati, messi in moto dalla domanda di parte dell'Attore nei confronti del Convenuto, diretti ad ottenere una pronuncia del giudice sulla domanda stessa, in materia di diritti soggettivi IL PROCESSO è UN FENOMENO GIURIDICO AUTONOMO DAL DIRITTO SOSTANZIALE. --> rapporto giuridico processuale ≠ rapporto di diritto sostanziale diritto sostanziale --> regola in astratto tutti i possibili conflitti intersubiettivi attribuendo posizioni di vantaggio (diritti, facoltà,poteri...) e corrispondenti posizioni di svantaggio. ≠ diritto processuale --> disciplina intervento del giudice quando necessario per rendere concreto ed effettivo l'assetto di interessi delineato dal legislatore sostanziale. Il diritto processuale civile governa l'esercizio della giurisdizione in materia civile. E' inoltre importante distinguere l'attività di giurisdizione rispetto a quella amministrativa, essendo anch'essa attività di applicazione della legge, come si fa? Nessuna delle definizioni utilizzate dalla dottrina per definire la giurisdizione è utilizzabile --> l'attività giurisdizionale non si presta ad una descrizione unitaria --> privilegiare l'aspetto soggettivo rinunciando ad una nozione ontologica della giurisdizione e considerando tale l'attività che il legislatore ha mostrato di reputare giurisdizionale, a questo proposito l'Art. 102 Cost = criterio soggettivo. Deve escludersi che possa reputarsi giurisdizionale un'attività che promani da un organo non appartenente alla magistratura, ma ciò non significa comunque che ogni atto promanato da un organo giurisdizionale abbia di per se' natura giurisdizionale, è possibile infatti che alcuni organi cumulino funzioni giurisdizionali ed amministrative ( es: presidente del tribunale). Quindi il criterio soggettivo deve necessariamente integrarsi con il criterio oggettivo, la cui linea di demarcazione può individuarsi nell'interesse tutelato.

Obiettivo tipico dell'attività giurisdizionale : assicurare attuazione del diritto sostanziale nel momento in cui diventi necessario per dirimere un conflitto intersoggettivo . Normalmente il diritto sostanziale è sufficientea risolvere tali conflitti di interessi, ma vi possono essere casi in cui questo non basti: -- > contrasto fra le parti su applicazione della norma sostanziale = crisi di cooperazione (il conflitto di interessi diviene concreto ed effettivo) La crisi di cooperazione non esclude che le parti possano risolvere il conflitto con gli strumenti forniti dal diritto sostanziale (es: attraverso una transazione) oppure che il soggetto reagisca rimanendo inerte davanti al comportamento illegittimo, rinunciando a tutelare il proprio diritto. IN QUESTI CASI L'ORDINAMENTO RIMANE INDIFFERENTE AL SORGERE DEL CONFLITTO O AL MODO IN CUI LE PARTI DECIDONO DI RICOMPORLO, DAL MOMENTO CHE GLI INTERESSI COINVOLTI SONO DI NATURA PRIVATISTICA SOLO LE PARTI POSSONO INVOCARNE LA TUTELA. LA GIURISDIZIONE INTERVIENE QUANDO IL TITOLARE CHE LAMENTI LA LESIONE DI UN DIRITTO, CHIEDA ALL'ORDINAMENTO DI GARANTIRGLI LA SODDISFAZIONE DEL PROPRIO INTERESSE --> CONSEGUIMENTO DELLA CONCRETA POSIZIONE DI VANTAGGIO FACENDO A MENO DELLA COOPERAZIONE DEL SOGGETTO OBBLIGATO ricorso al processo - verifica dei presupposti ai quali la norma sostanziale subordina il sorgere del diritto - assicurare il diritto stesso, attuazione del diritto contro la volontà del soggetto che ha leso. La giurisdizione è CONTENZIOSA --> presuppone esistenza di un conflitto ed ha come obiettivo la risoluzione del conflitto in via autoritativa. La decisione del giudice sulla controversia rende esplicito l'assetto di interessi delineato dal diritto sostanziale e successivamente ne assicura la realizzazione.Se le parti non mandano avanti il processo non significa che il processo abbia fallito, ma solo che tramite l'attività giurisdizionale abbiano conseguito una risoluzione alternativa. L'ordinamento non ha interesse ad imporre alle parti una propria decisione, qualora queste non ne abbiano più bisogno. Quindi la funzione della giurisdizione rispetto al diritto sostanziale è - secondaria - strumentale Ragion d'essere della giurisdizione --> divieto di autotutela, art 392 e 393 c.p. (sanzionano esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza su cose o persone) SE L'ORDINAMENTO NON FORNISSE GLI STRUMENTI OPPORTUNI PER ASSICURARE IL CONSEGUIMENTO DELLE ULTILITà E DEI BENI ASTRATTAMENTE GARANTITI DAL DIRITTO SOSTANZIALE, RINUNCEREBBE ALLA SUA STESSA GIURIDICITà Esplicito riconoscimento dell'essenzialità della giurisdizione: ART 24 CO 1° COST " tutti possono agire in giudizio per la tutela di propri diritti e interessi legittimi" ART 113 COST "contro gli atti della p.a. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa; tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti" --> la Costituzione consacra l'esistenza di un diritto autonomo: DIRITTO DI AZIONE ha natura strumentale rispetto ai diritti attribuiti dal diritto sostanziale (situazioni giuridiche attive), il diritto di

azione si accompagna automaticamente all'attribuzione di un diritto da parte di una norma sostanziale, senza bisogno di una disposizione specifica che lo preveda, e non può essere escluso in nessun caso dal legislatore ordinario --> consiste nel diritto di adire l'autorità giudiziaria per ottenere tutela Problema: è possibile sottoporre a condizione il diritto di azione ( giurisdizione condizionata)? -->bilanciamento degli interessi, valutazione sulla ragionevolezza della limitazione (o della condizione) in rapporto ad altri principi di rango costituzionale ( es: principio di eguaglianza art 3 co 2 Cost). possibilità che il diritto di azione sia differito nel tempo e subordinato al preventivo esperimento di un rimedio non giurisdizionale ( ricorso amministrativo, tentativo di conciliazione stragiudiziale) Orientamento della Corte --> il differimento è legittimo se ricorrono 3 condizioni 1) obiettivamente giustificato dalla salvaguardia di interessi generali o finalità di giustizia 2) congruo rispetto allo scopo (non paralizzare la tutela giurisdizionale per un tempo eccessivo) 3) non congegnato in modo da pregiudicare definitivamente il diritto di azione All'art. 24 co1 Cost + Art. 3 co2 Cost. = rappresentano il canone che dovrebbe informare tutta l'attività del legislatore processuale --> effettività della tutela giurisdizionale --> la diversificazione non è solo legittima, è doverosa per tenere in considerazione le particolari situazioni soggettive dedotte in giudizio. Solo tenendo conto delle peculiarità dei diritti per i quali viene invocata la tutela giurisdizionale questa sarà utile per l'attore, consentendogli di conseguire realmente il diritto soggettivo stabilito nella norma di diritto sostanziale. Casi in cui il processo ordinario non è in grado di rispondere adeguatamente es: riforma del processo del lavoro, 1975 conclusione: la tutela diversificata è legittima garantire la ragionevolezza del trattamento differenziato. Giurisdizione volontaria --> inter volentes = in assenza di contrasto fra le parti forma di giurisdizione che si contraddistingue per peculiare funzione --> non mira a risolvere o comporre un conflitto fra diritti ma a tutelare o gestire gli interessi di determinati soggetti privati che siano persone fisiche o entità diverse Riguarda tutte le ipotesi in cui il processo non ha per oggetto un diritto uno status ( es: nomina del curatore dello scomparso, provvedimenti negli interessi dei minori, interdetti e in abilitati). il giudice è chiamato a valutare le misure e le soluzioni più idonee a tutelare gli interessi di un determinato soggetto e il suo provvedimento può condizionare in vario modo la capacità di agire di quest'ultimo, con immediati riflessi anche nei confronti dei terzi che intreccino con lui rapporti --> funzioni giurisdizionali non necessarie dal punto di vista costituzionale, potrebbero essere attribuite dalla legge a soggetti privati o ad una pubblica amministrazione. Per ragioni di opportunità il legislatore le riserva al giudice prevedendo che vengano svolte secondo forme procedimentali proprie della giurisdizione. Talora la differenza fra giurisdizione volontaria e contenziosa è particolarmente evidente --> mancanza di una parte controinteressata = struttura unilaterale ma di regola anche il procedimento di volontaria giurisdizione ha struttura bilaterale ( parti almeno potenzialmente contrapposte) --> incertezza, il provvedimento richiesto il giudice potrebbe incidere o comunque

riflettersi negativamente su veri e propri diritti soggettivi o status ( es: revoca dell'amministrazione di un condominio o di una società) Arbitrato giurisdizione contenziosa = composizione in via autoritativa dei conflitti intersoggettivi --> monopolio dello Stato, esercitata da magistratura (Art 102 Cost) ≠ giustizia arbitrale --> ha fondamento nella volontà delle parti : possono attribuire agli arbitri, attraverso mandato, l'incarico di decidere su una controversia già insorta oppure su controversie future che potrebbero nascere da un rapporto giuridico (prevalentemente) di natura contrattuale. --> è un contratto mediante il quale le parti conferiscono il potere di decidere la controversia a dei giudici privati, che sono appunto gli arbitri. E' il mezzo alternativo più diffuso e può essere di due tipi: - arbitrato rituale : attività qualitativamente identica a quella istituzionalmente affidata al giudice. Differenza: efficacia vincolante della decisione si ricollega al mandato ricevuto dalle parti e quindi risente dei suoi eventuali vizi. Pronuncia arbitrale = lodo ( Art 824 bis) Problema: la pronuncia arbitrale di per se è priva dell'imperatività indispensabile per rendere coattivo il provvedimento, pur producendo gli stessi effetti della sentenza. --> provvedimento exequatur: provvedimento del tribunale - accerta la regolarità del provvedimento - rende esecutiva la pronuncia - arbitrato irrituale: le parti incaricano gli arbitri di definire la controversia mediante determinazione contrattuale destinata ad operare sul piano meramente sostanziale senza mai poter avere l'efficacia tipica della sentenza NB. In passato il legislatore aveva imposto il ricorso all'arbitrato rituale per alcune categorie di controversie ( es: in materia di appalto di opere pubbliche) corte costituzionale --> dagli anni 90 ha dichiarato l'illegittimità di tali norme per contrasto con artt 24 e 102 Cost. ribadendo il principio per il quale " solo a fronte della concorde specifica volontà delle parti sono consentite deroghe alla regola della statualità della giurisdizione" Giurisdizione contenziosa Dal punto di vista funzionale la giurisdizione contenziosa può essere distinta in tre forme diverse di tutela, ciascuna caratterizzata da una propria finalità: 1) COGNITIVA : conseguire certezza su esistenza / inesistenza di un diritto o altra situazione giuridica attiva 2) ESECUTIVA: conseguire attuazione forzata del diritto accertato tramite la tutela cognitiva, oppure risultante da un titolo esecutivo formatosi al di fuori del processo, utilizzata nell'ipotesi in cui manchi la collaborazione del soggetto obbligato 3) CAUTELARE:

--> strumentale alle prime due, ne assicura un utile e proficuo esercizio. --> provvisoria, dura il tempo strettamente necessario a portare a compimento il processo di cognizione ed eventualmente ad avviare il processo di esecuzione.

Tutela cognitiva obiettivo minimo ed essenziale: fare certezza sul'esistenza e sul modo diessere di un diritto o di un rapporto giuridico. L'accertamento ottenuto con la sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto fra le parti, i loro eredi o aventi causa. ( Art 2909 cc, giudicato sostanziale)

Cosa significa che la sentenza è passata in giudicato? Che ha raggiunto un considerevole grado di stabilità poichè non può più essere soggetta alle impugnazioni ordinarie (solo a quelle straordinarie = specifiche ipotesi) Che cosa significa che la sentenza fa stato? Che non può essere messa in discussione se non per fatti successivi : IL GIUDICATO COPRE IL DEDOTTO E IL DEDUCIBILE --> esclude la possibilità di far rivalere in un altro processo le stesse contestazioni del processo concluso, quelle che sono state fatte valere e quelle che avrebbero potuto essere fatte valere durante il processo. Forme della tutela cognitiva 1) ordinaria = piena ed esauriente riferimento a tutti i processi caratterizzati da un complesso di esaurienti garanzie le quali fanno sì che la decisione sia fornita del massimo grado di affidabilità ed attendibilità affinché questa abbia l'autorità di cosa giudicata a norma di Art 2909 Cc. Garanzie che attengono - all'attività delle parti --> piena realizzazione del principio del contraddittorio - all'attività del giudice --> consentono approfondita conoscenza di tutti i fatti rilevanti della decisione --> l'inoltre è previsto un congruo sistema di impugnazioni contro gli eventuali errori del giudice NB. concetto di cognizione ordinaria ≠ processo ordinario ( modello di processo) 2) cognizione sommaria = non fornisce stesse garanzie di attendibilità ed affidabilità del risultato finale ( ossia dell'accertamento cui perviene il giudice) La sommarietà può derivare: - Da modalità semplificate di attuazione del contraddittorio o anche dalla sua esclusione ( es: procedimento per ingiunzione artt. 633 e ss) - dal tipo di prove che il giudice può utilizzare per formare il proprio convincimento ( es: materia di provvedimenti cautelari --> sufficiente l'assunzione di sommarie informazioni) - dal fatto che il provvedimento di accoglimento della domanda di fondi esclusivamente su un comportamento processuale ( omissivo) del convenuto, che di regola non sarebbe sufficiente per decidere - dalla circostanza che l'accertamento del giudice riguardi solo alcuni dei fatti rilevanti per la decisione Inoltre è necessario considerare la forma del provvedimento che il legislatore prescrive per la decisione - Sentenza = provvedimento tipicamente idoneo al giudicato ( il fatto che sia prevista la pronuncia di una sentenza lascia intendere che questa debba fondarsi su cognizione piena esauriente) - Ordinanza = normalmente abbinata al procedimento sommario ( anche se spesso questa si debba all'esigenza di semplificare la materiale redazione del provvedimento da parte del giudice) Riforma 2009 --> attore può liberamente utilizzare il procedimento sommario di cognizione in luogo del processo ordinario --> ssi conclude con ordinanza pienamente idonea ad acquisire l'autorità della cosa giudicata ai sensi di Art 2909 Cc NB. sommario = non indica una cognizione qualitativamente meno approfondita o meno affidabile di quella ordinaria ma una semplificazione del procedimento disciplinato in modo assai scarno e la cui concreta regolamentazione per tutti gli altri aspetti è rimessa allo stesso giudice La tutela sommaria può essere 1 - cautelare 2 - non cautelare

--> differenza funzionale ( riguarda i presupposti della tutela)

1- tutela sommaria cautelare

genus a sé stante rispetto alla tutela cognitiva e a quella esecutiva --> accentrata strumentalità rispetto al processo di cognizione piena d'oro di esecuzione forzata provvedimenti cautelari: servono ad impedire che nel tempo occorrente per portare a compimento il processo di cognizione il diritto dedotto in giudizio subisca un pregiudizio non rimediabile o che intervengano modificazioni tali da rendere inutile l'accoglimento della domanda ( es: art 671 sequestro conservativo, evita di il debitore possa svuotare il proprio patrimonio sottraendo il creditore la concreta soddisfazione del proprio diritto, attraverso l'esecuzione della futura sentenza di condanna) 2- tutela sommaria non cautelare --> risponde ad esigenze di economicità della tutela giurisdizionale, mira ad offrire una scorciatoia rispetto alla cognizione ordinario quando ricorrano particolari situazioni che potrebbero rendere eccessivo o superfluo un provvedimento a cognizione piena ed esauriente ( es: il comportamento processuale del convenuto lascia supporre la fondatezza della domanda dell'attore art 633 cpc) accanto alla differenza funzionale ce ne sono altre due meramente eventuali - contenuto : Il provvedimento sommaria non cautelare deve surrogare a quello cognizione piena, quindi non può avere contenuto simile --> implica anticipazione parziale degli effetti che deriverebbero da una sentenza di accoglimento della domanda ( ≠ provvedimento cautelare = contenuto più vario, non coincide necessariamente con quello del provvedimento cognizione piena) - Stabilità del provvedimento --> approfondire possibili relazioni fra tutela sommaria non cautelare e tutela ordinaria .provvedimenti sommari decisori ipotesi in cui i procedimenti sommari sono del tutto autonomi rispetto al processo a cognizione piena, sebbene possano poi recuperare le garanzie proprie della cognizione ordinaria su iniziativa del convenuto ( es: procedimento per ingiunzione, previsto che se entro 40 giorni dal momento della notifica del decreto ingiuntivo il debitore non faccia opposizione instaurando il processo cognizione piena, questo si concluderà con una sentenza idonea all'giudicato; analogo sistema Art 28 statuto dei lavoratori per il procedimento di repressione dell'attività antisindacale) --> è possibile che il convenuto rimanga inerte dimostrando di non avere interesse ad una decisione a cognizione piena, quindi il provvedimento sommario produce effetti simili a quelli di una sentenza passata in giudicato, offrendo all'attore tutela definitiva corrispondente a quella che avrebbe potuto ottenere tramite processo ordinario. Quindi il provvedimento pone fine al procedimento . tutela potenzialmente definitiva Ipotesi in cui per l'instaurazione del processo cognizione piena dopo la pronuncia del provvedimento sommario richiesto in via autonoma, non siano previsti termini perentori o sia comunque escluso che la mancata reazione del convenuto attribuisca al provvedimento sommario l'autorità di accertamento e la stabilità proprie della sentenza passata in giudicato --> aperta sine die possibilità di accedere al processo cognizione piena, quindi di pervenire ad una sentenza ( unica ipotesi art 703 procedimento possessorio) . provvedimenti anticipatori ipotesi in cui il procedimento sommario non nasce autonomamente ma come sotto procedimento incidentale nell'ambito di un processo a cognizione piena già instaurato per anticipare in tutto o in parte gli effetti della sentenza di accoglimento della domanda --> il recupero delle garanzie ordinarie dopo la pronuncia del provvedimento sommario non dipende da iniziativa oppositoria del convenuto ma è insito nella prosecuzione del processo, destinato a concludersi con sentenza che sostituirà il provvedimento sommario --> anche in questo caso i provvedimenti sono potenzialmente definitivi, destinati a sopravvivere nel caso in cui il processo ordinario dovesse estinguersi prima di arrivare a sentenza Conclusioni - tutela somma non cautelare: Nasce sempre come tutela provvisoria, destinata ad essere incazzata dal successivo provvedimento cognizione piena. Le parti rinunciano ad instaurare o coltivare il processo può divenire

definitiva - Tutela cautelare: funzione strumentale, dovrebbe essere intrinsecamente provvisoria, quindi produrre effetti per un tempo limitato ( periodo occorrente a instaurare portare a compimento il processo cognizione piena) --> in linea di principio il provvedimento cautelare non dovrebbe mai sopravvivere al processo a cognizione piena ne dovrebbe fornire tutela anche solo potenzialmente definitiva La tutela esecutiva garantisce al titolare del diritto la concreta realizzazione del suo interesse : il conseguimento del bene giuridico riconosciutogli da il diritto sostanziale facendo a meno della collaborazione del soggetto obbligato. Tutela caratterizzata da una certa astrattezza, presuppone quale condizione necessaria e sufficiente il possesso di un titolo esecutivo da parte del creditore procedente. Titolo esecutivo: comprende tutti e soltanto i documenti che il legislatore considera esplicitamente tali. Norma fondamentale, Art. 474, elenca tre diverse categorie di titoli, giudiziali e stragiudiziali, ma non contiene una elencazione esaustiva, rinviando genericamente ai provvedimenti e agli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva. --> è impossibile costruire una categoria unitaria di titolo esecutivo dal punto di vista dei requisiti di sostanza. - Titoli giudiziali (che si formano all'interno di un processo di cognizione), le sentenze di condanna passate in giudicato forniscono il massimo grado di certezza circa l'esistenza di un diritto, benchè non si tratti in nessun caso di certezza assoluta ( impugnazioni strordinarie, modificazione del diritto successivamente alla sentenza) --> sentenze, provvedimenti e altri atti cui la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva - Titoli stragiudiziali, scritture private autenticate, cambiali o altri titoli di credito cui la legge attribuisce efficacia esecutiva; atti ricevuti da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge --> deve escludersi che questi si fondino su un vero e proprio accertamento del diritto. In questo ambito la discrezionalità del legislatore è limitata ad una esigenza di complessiva coerenza del sistema e soprattutto dalla necessità di assicurare al debitore adeguati mezzi di tutela preventiva, in particolare quando l'esecuzione si fondi su un titolo che non può fornire alcun reale affidamento circa l'esistenza del diritto sottostante. La tutela esecutiva si esercita attraverso una pluralità di procedimenti, ordinari o speciali a seconda del tipo di diritto cui occorre dare attuazione - espropriazione forzata Realizza un diritto avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro. Implica una attività di tipo sostitutivo e surrogatorio a quella del debitore, il suo limite è dato quindi dagli obblighi che non ammettono tale sostituzione da parte di terzi (obblighi c.d. infungibili, per i quali è essenziale ed irrinunciabile la cooperazione dell'obbligato) --> in tali casi possono essere utilizzate soo mezzi di coazione indiretta (misure coercitive miranti ad incentivare l'adempimento spontaneo dell'obbligo infungibile da parte del debitore) - esecuzione in forma specifica consente l'attuazione coattiva dell'obbligo di rilasciare un immobile, conseguire un bene, fare o disfare qualcosa NB. in ogni sua forma l'esecuzione forzata implica un'attività di tipo sostitutivo e surrogatorio rispetto a quella del debitore, quindi il suo limite è dato dagli obblighi che non ammettano una sostituzione da parte del terzo ( obblighi cd. infungibili) per i quali è essenziale ed irrinunciabile la cooperazione del obbligato --> in tale ipotesi qualora voglia assicurarsi la soddisfazione effettiva dell'interesse del creditore il legislatore ha come unica possibilità quella di utilizzare mezzi di coazione indiretta miranti ad incentivare l'adempimento spontaneo dell'obbligo in fungibile da parte del debitore.

Tutela cautelare funzione propria che la differenza da cognizione ed esecuzione: non mira né all'accertamento ne a soddisfazione coatta del diritto ma ad approntare tutela essenzialmente provvisoria per evitare che il diritto medesimo subisca nel tempo occorrente per portare a compiere un processo di cognizione o di esecuzione un danno o comunque un pregiudizio in tutto o in parte irreversibile tanto da rendere inutile la tutela giurisdizionale --> strumentalità di secondo grado = serve ad assicurare utile e il proficuo esperimento del processo di cognizione, nonché della successiva esecuzione forzata; è utilizzabile ancor prima che il processo di cognizione si sia restaurato ( mmisure cautelari ante causam) condizioni per la concessione della misura cautelare 1) periculum in mora 2) fumus boni iuri (1) indica che la misura cautelare presuppone una situazione di pericolo per il diritto tutelato, tale pericolo può derivare A - dalla possibilità che nel tempo occorrente per portare a compimento il processo di cognizione o di esecuzione, la situazione di fatto venga alterata o modificata in modo irreversibile tale da pregiudicare la successiva attuazione coattiva del diritto --> misure cautelari conservative, cristallizzano la situazione per evitare che la realizzazione del diritto possa divenire di fatto impossibile B- dalla possibilità che tenuto conto della natura e della funzione del diritto tutelare, la sua soddisfazione tardiva o procrastinata al termine dell'ordinario processo di cognizione o di esecuzione, risulti inutile o comunque scarsamente utile per il creditore, o arresti a quest'ultimo un danno non compiutamente rimediabile ex post --> provvedimenti cautelari di tipo anticipatorio, producono effetti in tutto o in parte analoghi a quelli che deriverebbero da una sentenza di accoglimento della domanda, quindi anticipano il risultato che il titolare del diritto può sperare di conseguire al termine del processo ordinario di cognizione e di esecuzione (2) indica la sua umanità che contraddistingue la cognizione cautelare, intrinsecamente superficiale, contrapponendo la alla cognizione ordinaria viene ed esauriente. NB. Il giudizio non è qualitativamente diverso da quello che sarebbe richiesto nel processo cognizione piena, quindi la sommarietà deriva dalla necessità di provvedere in tempi brevi, limitando istruttoria a prove di celere acquisizione ed eventualmente assunte senza il rispetto delle formalità prescritte nel processo ordinario --> La sommarietà può riguardare solo l'accertamento dei fatti, per quanto riguarda la fondatezza della domanda in iure la posizione del giudice del procedimento cautelare non differisce da quella del giudice del processo a cognizione piena, anche questo è tenuto a risolvere con la stessa ponderazione ogni questione giuridica dalla quale dipenda l'esistenza o l'inesistenza del diritto controverso. Azioni di cognizione e sentenze cui conducono La classificazione delle azioni di cognizione dipende dal tipo di pronuncia che l'attore chiede al giudice: 1- azioni di mero accertamento 2- azioni di condanna 3- azioni costitutive (1) azioni di mero accertamento: - accertamento positivo --> mira esclusivamente a fare certezza circa l'esistenza ed il modo di essere di un determinato rapporto giuridico - accertamento negativo --> fa certezza circa l'inesistenza di un diritto vantato da altri che si assume non essere mai sorto o essersi comunque istinto

NB. La tutela cognitiva mira fondamentalmente a conseguire la certezza sul diritto controverso ma non esiste alcuna disposizione che preveda in termini generali la possibilità di proporre l'azione di mero accertamento, cche si è limitata a questo unico obiettivo. nel codice civile però vi sono norme dalle quali è possibile desumere l'ammissibilità di un'azione di questo tipo in ipotesi specifiche concernenti il mero accertamento dei diritti reali ed altre che sono riferibili ad azioni di mero accertamento di negozi giuridici. È invece molto controversa l'ammissibilità del mero accertamento di diritti relativi ( aventi ad oggetto una specifica prestazione da parte di un soggetto determinato). La giurisprudenzanon sembra invece porsi dubbi circa la generale ammissibilità dell'azione di mero accertamento positivo o negativo. Limiti dell'azione di mero accertamento - oggetto: Come ogni altra azione deve vertere su un diritto o uno status, mai sull'esistenza o interpretazione di norme giuridiche, né somma i fatti avulsi dal contesto di un determinato rapporto giuridico. Si ritiene che facciano eccezione a tale principio alcuni azioni espressamente previste per legge che hanno ad oggetto meri fatti giuridici e che riguardano: la verificazione di una scrittura privata al fine di accertare l'autenticità della relativa sottoscrizione, la querela di falso nei confronti di un atto pubblico o di scrittura privata. Ragioni della deroga --> individuabili nel fatto che l'accertamento della genuinità o della falsità del documento a ripercussioni immediate sui rapporti giuridici che in questo trovano la propria base, sostanziale o probatoria - Condizione della sussistenza dell'interesse ad agire ( art 100) --> è presupposto necessario di qualunque azione, ma assume ruolo concreto e determinante rispetto alle azioni di mero accertamento per le quali può costituire un filtro di considerevole efficacia Azione e sentenza di condanna Attore - domanda di accertamento dedotto in giudizio - chiede verifica della avvenuta lesione a causa dell'inadempimento del convenuto (debitore) --> chiede di condannare alla prestazione di dare o di fare il debitore tale pronuncia costituisce il presupposto per la successiva attuazione coattiva del diritto, attraverso l'esecuzione forzata avere propria, o attraverso altri strumenti di esecuzione in diretta --> in questo risiede l'effetto tipico il primario della sentenza di condanna Effetti secondari della condanna: - Art 2818 ( " provvedimenti da cui deriva l'ipoteca giudiziale") ogni sentenza che porti alla condanna al pagamento de una somma o all'adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danno costituisce il titolo per l'iscrizione di una ipoteca giudiziale sui beni del debitore --> anche se la sentenza di condanna non è ancora esecutiva o non è ancora passata in giudicato si consente all'attore di procurarsi una garanzia specifica nell'ipotesi in cui il debitore non adempirà spontaneamente all'obbligo imposto dal provvedimento. - Art. 2963( " computo dei termini di prescrizione") qualora il diritto dedotto in giudizio sia oggetto di una prescrizione più breve di quella ordinaria (decennale) la pronuncia della sentenza determina la conversione da prescrizione breve in prescrizione ordinaria --> l'azione esecutiva sarà esperibile nei 10 anni successivi NB. la domanda di condanna serve a conseguire il titolo che consenta all'attore di avviare il processo esecutivo se il soggetto obbligato non adempie spontaneamente. limite invalicabile del processo esecutivo : infungibilità totale o parziale dell'obbligo del debitore --> non è sempre indifferente per il titolare del diritto che l'azione venga resa da un terzo, quindi può essere soddisfatto solo se il debitore coopera

Es: considerando il caso degli obblighi di natura negativa (obblighi di non fare), come i diritti assoluti ( = erga omnes, dovere di astenersi da turbative) lo stesso legislatore prevede che il giudice pronunci condanne di natura inibitoria consistenti nell'ordine di cessare o non reiterare un determinato comportamento illecito.

Conclusione: l'esecuzione forzata non assicura l'attuazione del diritto con la realizzazione diretta dell'interesse del suo titolare, poichè non è in grado di impedire il compimento dell'attività che ne costituisce violazione, può servire solo expost ad attuare coattivamente le misure riparatorie che consentono tale violazione. --> l'effettività della tutela giurisdizionale passa necessariamente attraverso il ricorso agli strumenti di esecuzione indiretta Misure coercitive previste dal legislatore per agevolare il titolare del diritto nella realizzazione del proprio interesse (dopo la condanna) --> sono strumenti di indiretta coazione della volontà del debitore che non appartengono al diritto processuale bensì operano sul terreno sostanziale, essendo preordinate a disincentivare l'inadempimento (da parte del debitore) dell'obbligo impostogli dalla sentenza di condanna --> tipologia molto varia (sanzioni penali /civili) Misure di natura penale Art 388 co 1 cpc, unica disposizione idoneo ad assicurare l'attuazione di qualunque provvedimento di condanna del giudice civile, sanziona infatti con la reclusione o la multa chi, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali è in corso l'accertamento davanti all'autorità giudiziaria, compie sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti. Elementi soggettivi e oggettivi richiesti:dolo specifico, compimento di atti o fatti simulati o fraudolenti --> circoscrivono drasticamente il rilievo pratico Più numerose misure coercitive previste a garanzia di determinate condanne - Art 388 co 2 cp --> punisce chi eludere l'esecuzione di un provvedimento del giudice che concerne l'affidamento dei minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito --> il legislatore prescindere dall'esistenza di un dolo specifico nonché dal compimento di atti o fatti simulati o fraudolenti, quindi il valore deterrente della norma risulta maggiore rispetto alla fattispecie del primo comma in realtà nulla esclude che il legislatore impieghi le misure coercitive anche solo per rafforzare la tutela da offerta dall'esecuzione forzata, allorché si tratti di dare protezione a particolari diritti, Il ricorso a tale tecnica risulta però una strada obbligata quando gli si è in presenza di obblighi di fare in tutto o in parte in fungibili (esempio: obbligo di reintegrazione del lavoratore licenziato) oppure di obblighi di non fare, rispetto ai quali l'esecuzione forzata non sarebbe utilizzabile, La sentenza di condanna in tali ipotesi non attribuisce nulla di più all'attore vittorioso di quanto avrebbe da una sentenza di mero accertamento, poiché se il destinatario della condanna non adempie spontaneamente al provvedimento del giudice l'unico rimedio sarà una nuova azione tendente al risarcimento del danno, --> Una tale duplicazione dei giudizi rischierebbe di penalizzare eccessivamente il debitore inadempiente, quindi è lecito pensare che il problema debba risolversi non escludendo l'ammissibilità della domanda di condanna, ma tenendo presente che si tratta di un'azione di mero accertamento, che dovrà quindi valutarsi come tale anche dal punto di vista dell'interesse ad agire richiesto da Art 100 cpc. La condanna generica Normalmente il provvedimento del giudice deve determinare compiutamente l'oggetto della presentazione cui è

tenuto il debitore. ≠ art 278/1 " quando sia accertata l'esistenza del diritto ma ancora controversa la quantità della prestazione dovuta, il giudice, su istanza di parte, può limitarsi a pronunciare con sentenza la condanna alla prestazione disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione --> la sentenza di condanna generica si limita ad accertare l'AN del diritto alla prestazione (se la prestazione sia dovuta o meno) ma non la sua quantità in cui questo è dovuto NB. molto simile alla sentenza di mero accertamento (perchè non può avere seguito con esecuzione forzata come la sentenza di condanna), è però utile all'attore perchè pone un punto fermo nel giudizio (sulla sussistenza del diritto, salvo impugnazioni) --> la condanna generica non esclude che la successiva sentenza sul quantum accerti come uguale a zero la prestazione realmente dovuta e vanifichi ogni concreto effetto della prima sentenza. Condanna provvisionale (art 278/2) Su istanza di parte il giudice può condannare il debitore al pagamento di una provvisionale nei limiti della qt. per cui ritiene già raggiunta la prova NB. è una condanna a tutti gli effetti - prevede un quantum - non può essere ritrattata - è titolo per esecuzione forzata NB. ipotesi in cui il legislatore prevede la pronuncia di condanne provvisionali con ordinanza anziché con sentenza --> art 423 co 2 = il giudice nel processo del lavoro può disporre, su istanza del lavoratore, il pagamento di una somma a titolo provvisorio quando ritenga il diritto accertato nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova --> provvedimenti sommari che possono essere modificati dalla successiva sentenza cognizione piena Condanna con riserva di eccezioni Il legislatore prevede che di fronte a determinate eccezioni che non si prestano a soluzione celere il giudice può scindere fra oggetto dia sua cognizione e decidere accogliendo eventualmente la domanda e pronunciando la condanna senza tenere conto di tali eccezioni che verranno esaminate in una fase di giudizio successiva NB. è una condanna vera e propria ma l'accertamento è incompleto (quindi è sommaria) --> deve considerarsi provvisoria e caducabile, secondo l'esito della successiva fase del processo Es: procedimento di convalida della sentenza di licenza o sfratto per finita locazione o per morosità; quando il conduttore oppone eccezioni non fondate sulla prova scritta il giudice su istanza del locatore possa pronunciare ordinanza non impugnabile di rilascio con riserva di eccezioni del convenuto. I casi sono tassativamente previsti dal legislatore --> istituto che da vantaggio all'attore, non deve diventare ingiustamente penalizzante per il convenuto Condanna in futuro Normalmente la sentenza di condanna presuppone una lesione attuale del diritto (inadempimento già verificato) --> deroghe dell'ordinamento : ammettono espressamente azioni svincolate da questo presupposto, miranti ad ottenere una condanna destinata a operare in futuro, qualora l'inadempimento di verificasse davvero. Es, art 657 : il locatore può promuovere l'azione di rilascio attraverso il procedimento di convalida di licenza o sfratto ancor prima della scadenza del contratto di locazione. Alla scadenza del termine il locatore può esibire il titolo di condanna. Duplice vantaggio dell'attore : 1) esistenza di un titolo esecutivo ha efficacia dissuasiva su eventuale

inadempimento del debitore. 2) se si verifica inadempimento il creditore non perde altro tempo per il processo esecutivo Problema : il debitore subisce un processo pur non avendo commesso il fatto, senza nemmeno aver contestato il diritto dell'attore --> impotesi espressamente previste per legge, la condanna in futuro è uno strumento eccezionale (al di fuori delle ipotesi previste un diritto non ancora violato non può essere solo oggetto di violazione di mero accertamento) Azione e sentenza costitutiva Art 2908 : Effetti costitutivi delle sentenze Il giudice nei casi previsti dalla legge può costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici con effetto fra le parti, i loro eredi o aventi causa. Azione costitutiva --> può condurre alla nascita di un diritto o di uno status / modificazione di rapporti giuridici o loro estinzione Es: Art 2932 In caso di inadempimento dell'obbligo di concludere un contratto consente la pronuncia di una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso NB. codice 1865, prevedeva esclusivamente la tutela risarcitoria --> azioni costitutive NON necessarie : effetto costitutivo, modificativo o estintivo perseguito da attore potrebbe ottenersi fuori dal processo attraverso la collaborazione del debitore. --> azioni costitutive necessarie: mirano a modificare una situazione che le parti non possono ottenere in nessun altro modo, neanche con l'accordo di entrambe. ( es: impugnazioni del matrimonio) NB. è problematico individuare il diritto sottostante preesistente al processo che sia diverso dal puro e semplice diritto di azione --> giurisdizione a contenuto oggettivo : i processi che non vertono su un diritto o su uno status ma sul solo dovere del giudice di provvedere Ipotesi intermedie : le parti del processo potrebbero conseguire effetti equivalenti al di fuori del processo (con autonomia privata) es: impugnative di contratti e negozi giuridici (annullamento, risoluzione, rescissione...) Sentenze determinative Categoria aggiuntiva della ripartizione classica (mero accertamento / costitutive / di condanna) Si hanno nell'ipotesi in cui il giudice sia chiamato ad integrare o specificare il contenuto di un diritto o di un obbligo che sul piano sostanziale preesiste al suo intervento ma non è completamente determinato --> discrezionalità del giudice, è "tecnica" perchè si basa su elementi oggettivi e non sul libero arbitrio del giudice NB. dubbi sull'utilità delle sentenze determinative, in quanto il fenomeno dell'integrazione delle norme sostanziali ad opera del giudice è da considerarsi fenomendo del tutto normale nella realtà giuridica, c'è quindi una certa elasticità delle nozioni di cui si avvale il legislatore per la definizione della fattispecie --> è necessario stabilire se l'obbligo pronunciato nella sentenza nasca con la pronuncia stessa o se sia preesistente ( cioè se sul piano sostanziale si erano già verificati i presupposti) Diritto e azione Relatività del concetto di azione: significati diversi a seconda che sia una azione di cognizione, di esecuzione o cautelare. La tradizione romanistica tende a risolvere il diritto nell'azione, cioè a considerarlo dal solo punto di vista della concreta possibilità di tutela giurisdizionale.

≠ oggi, azione = categoria dei diritti soggettivi pubblici che si sostanzia nel diritto a ottenere provvedimenti dell'autorità giudiziaria su una determinata domanda. in tal modo però si è ancora lontani dall'aver definito l'oggetto ed i fatti costitutivi del diritto d'azione, ossia le circostanze cui è subordinata la sussistenza, Per arrivare ad una individuazione di tali elementi è indispensabile stabilire quale sia il provvedimento giudiziario che soddisfa il diritto d'azione 1) concezione astratta azione tendente a ottenere un qualsiasi provvedimento ( si ricollega al dovere del giudice di rispondere comunque alla domanda, indipendentemente dal contenuto della decisione) 2) azione in senso concreto diritto a ottenere un provvedimento di merito, favorevole all'autore ( quindi una decisione di accoglimento della domanda) --> esistenza di una volontà di legge favorevole all'attore,cioè la sussistenza di tutte le condizioni di fatto e di diritto cui è subordinata la fondatezza della domanda (qindi esistenza del diritto dedotto in giudizio) 3) concezione intermedia (più diffusa) azione = diritto di ottenere un provvedimento di merito, quindi una pronuncia che decida sulla fondatezza della domanda, anche se sfavorevole all'attore L'esistenza del diritto di azione è svincolata dalla concreta esistenza del diritto, ma dipende da certi elementi --> condizioni dell'azione : (sono elementi costitutivi del diritto di azione--> diritto ad ottenere una pronuncia sul merito della causa,determinano la fondatezza della causa) 1) legittimazione ad agire ( legitimatio ad causam) 2) interesse ad agire la decisione che neghi una delle due (escludendo la legittimazione o l'interesse ad agire dell'attore) non è una decisione di merito, rientra invece nel novero delle pronunce meramente processuali. Non va comunque trascuratoil fatto che un provvedimento di questo tipo si traduce comunque nella negazione di un diritto, quindi bisogna ritenere che anch'esso partecipi alle efficacia necessaria propria delle sentenze di merito, benché non possa fare stato suo rapporto giuridico che era stato dedotto in giudizio e sul quale il giudice ha rifiutato di giudicare a causa del difetto della legittimazione o dell'interesse ad agire. caratteristica che consente una distinzione più agevole fra le condizioni dell'azione e i cd. presupposti processuali --> elementi eterogenei che devono persistere per tutta la durata del processo ( dalla sua instaurazione alla sua conclusione, qualora pervenuta) NB. le codizioni dell'azione servono per accedere al giudizio. Le condizioni del processo devono persistere all'interno del giudizio. Legittimazione ad agire ed ipotesi di sostituzione processuale Elementi costitutivi del diritto di azione - Legitimatio ad causam --> serve ad individuare la titolarità dell'azione (a chi spetta) - Legitimatio ad processum --> (legittimazione processuale) capacità processuale Legitimatio ad causam --> criterio ordinario di legittimazione si desume a contrario da Art 81cpc " fuori dei casi espressamente previsti dalla legge nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui" --> il diritto di azione compete a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne il titolare NB. la causa potrebbe accertare che il diritto non esiste affatto o che appartiene ad altri, ma ciò attiene al merito (non implica una negazione del diritto di azione) -- > Legittimazione straordinaria, art 81 cpc "sostituzione processuale"

Ci sono casi tassativamente indicati dal legislatore in cui è consentito far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui --> il sostituto processuale è abilitato ad agire in nome proprio per ottenere una decisione circa il rapporto giuridico in cui egli è dichiaratamente estraneo e di cui è titolare il sostituto es: art 2900, azione surrogatoria, consente al creditore di esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore allorchè questo ometta di farlo. Art 100 cpc per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse --> requisito che assicura l'accesso alla tutela giudiziaria quando ci sia un reale bisogno / utilità per l'attore. Dottrina --> dubbi sull'effettiva importanza del requisito. Prevale l'opinione secondo la quale l'interesse ad agire svolge un ruolo apprezzabile solo nell'ambito dell'azione di mero acceramento ed in quella cautelare. ≠ azione costitutiva = perchè consentita solo in ipotesi tipiche, la valutazione dell'interesse è compiuta a monte dal legislatore, assorbita dalla sussisatenza di fatti costitutivi del diritto di modificazione giuridica. ≠ azione di condanna = presuppone come fatto costitutivo l'inadempimento, quindi la lesione già attuale del diritto. Processo civile e costituzione garanzie che interessano specificamente la giurisdizione civile Artt. 24, 25,111 Costituzione Precostituzione del giudice per legge, Art. 25 co 1 Cost nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge principio che esige: -che i criteri atti ad individuare il giudice competente siano presentabiliti per legge -che una volta incardinata la causa davanti al giudice così determinato questa non possa essergli sottratta NB. In concreto principio di modesto rilievo pratico, si ritiene che operi solamente nei rapporti fra diversi uffici giudiziari e che non impedisca, all'interno di ciascun ufficio, di attribuire al capo dello stesso i poteri indispensabili in relazione all'organizzazione e alla funzionalità dell'organo giudiziario, che incidono sulla concreta individuazione del magistrato o dei magistrati chiamati ad occuparsi di una determinata controversia Diritto di azione e di difesa, Art. 24 co 2 Cost, Art 111 cpc diritto di azione --> Art 24 co 1 Cost diritto di difesa --> Art 24 co 2 Cost = inviolabile in ogni stato e grado del procedimento Disposizione che consacra al livello costituzionale il principio del contraddittorio, ribadito nel nuovo testo di Art 111 co 2 Cost "ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti al giudice terzo imparziale, La legge ne assicura la ragionevole durata" portata degli articoli 24 e 111 molto ampia, non copre solamente il momento iniziale del processo, ma ogni sua fase, assicurando che ciascuna delle parti abbia la concreta possibilità di replicare di fronte ad eventuali nuove allegazioni o richiesta dell'avversario, nonché di fronte alle iniziative del giudice da cui possa derivare un possibile pregiudizio a taluna delle parti o ad un ampliamento del dibattito processuale, Riforma 2009, ha aggiunto comma 2 Art 101 Cpc " allorché il giudice ritenga di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, deve assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla questione medesima" problema: costituzionalizzazione del principio del contraddittorio suscita dubbi sulla legittimità dei procedimenti speciali nei quali il codice prevede o consente che il contraddittorio tra le parti si instauri dopo la pronuncia del provvedimento, in particolare quando tale provvedimento sia di per sé immediatamente idoneo a dar luogo ad una forma di esecuzione forzata in danno alla parte che lo subisce --> è Pacifico che in alcune situazioni il principio del contraddittorio debba poter subire una temporanea compressione in nome di altri valori di rango costituzionale, in particolare quando sia in gioco l'effettività della tutela giurisdizionale; d'altra parte tali deroghe devono essere sempre ben circoscritte a livello normativo e

dovrebbero sempre operare per il tempo strettamente necessario alla successiva instaurazione del contraddittorio, NB. Art 24 co 2 --> diritto alla difesa tecnica = diritto di avvalersi di un intermediario professionalmente qualificato ( l'avvocato) per sostenere le proprie ragioni davanti agli organi giudiziari --> cconfermata da comma 3 art 24 " sono assicurati ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni grado di giurisdizione. Principio di parità delle armi Art 111 co 2 --> il processo deve svolgersi in in condizioni di parità fra le parti NB. Non esclude in assoluto un trattamento processuale differenziato o privilegiato per alcuna delle parti, ammesso che la discriminazione sia ragionevole = giustificata da oggettiva disparità delle parti medesime ( intrinseca debolezza di talune di esse) --> non deve tradursi in una indebita compressione del diritto di azione o di difesa Principio di ragionevole durata del processo Art 111 co 2 Cost (discende da Art. 24) principio di primaria importanza, la decisione, anche favorevole, se interviene troppo tardi rispetto al momento in cui la parte lo ha adito al giudice, può risultare poco utile ( o del tutto inutile) --> rischia di risolversi in un sostanziale diniego di tutela NB. è una disposizione di mero indirizzo, priva di sostanziali ricadute nell'immediato (sul processo) Se il legislatore volesse dare effettiva attuazione al principio dovrebbe operare su due fronti 1) aspetti organizzativi e strutturali assicurare il rapporto adeguato fra il numero complessivo delle controversie e il numero dei magistrati 2) piano strettamente processuale strumenti atti ad evitare che una delle parti o lo stesso giudice possano reiterare ad libitum il momento della decisione. Le riforme approvate sino ad oggi non hanno portato a innovazioni efficaci e idonee a incrementare in modo significativo la produttività degli uffici giudiziari ( i tempi medi dei processi civili sono cresciuti sempre di più, le condanne risarcitorie sono sempre più frequenti da parte della corte europea dei diritti dell'uomo) Legge Pinto 24 marzo 2001 n°89, stabilisce l'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole previsto dall'articolo 6 della convenzione europea dei diritti dell'uomo. Principio del giusto processo regolato dalla legge Art 111 riformato "la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge" problema: come si interpreta la nozione di processo giusto? è una disposizione priva di contenuto immediatamente precettivo, si ritiene che il giusto processo sia quello che riesce a dare una concreta attuazione all'assetto di interessi delineati dal diritto sostanziale. Il principio potrebbe ritenersi rispettato solo se: - il processo fosse congegnato in modo tale da rendere l'accertamento del giudice il più conforme possibile alla realtà dei fatti - fosse corredato degli strumenti necessari per far concretamente conseguire alla parte che ha invocato la tutela giudiziale tutte le utilità che il legislatore gli ha astrattamente garantito.4 NB. il processo "regolato dalla legge" (art 111) --> esigenza che non può essere intesa in termini assoluti, alcuni aspetti devono essere necessariamente rimessi all'apprezzamento del giudice Limiti posti da art. 111 - esclude la possibilità di affidare genericamente al giudice la regolamentazione del processo - ogni eventuale deroga deve risultare dalla specifica esigenza di tenere conto delle possibili peculiarità del processo ( e precisata per i poteri attribuiti al giudice evitando che possa sconfinare nella discrezionalità assoluta)

Obbligo di motivare e Garanzia del ricorso Art 111 co6 " tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati" motivazione = elemento indispensabile per costruire l'iter logico della decisione e verificare che risponda ai canoni oggettivi derivanti dal diritto ( no basata su intuizioni meramente soggettive) problema: le soluzioni che prevedono una motivazione non obbligatoria (subordinata alla specifica richiesta delle parti) sono compatibili con il precetto costituzionale? art 111 co7: garanzia del ricorso in cassazione per violazione contro le sentenze pronunciate da organi giurisdizionali ordinari o speciali ( per i soli motivi inerenti alla giurisdizione), nei confronti delle decisioni del consiglio di stato e della corte dei conti --> ribadisce l'obbligo del giudice di decidere secondo la legge ( v. art 13 cpc " il giudice nel pronunciare la causa deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità) NB. equità--> possibilità di discostarsi da una soluzione prevista per legge, ricercando altrove principi o valori etici e sociali oggettivamente individuabili dai quali trarre la regola non scritta su cui basare la decisione del caso concreto Art 113 co2 prevede equità per tutte le cause decise dal giudice di pace che non superino il valore di €1100 --> dubbi di incostituzionalità, possibilie contrasto con art 101 co2 (il giudice è soggetto solo alla legge) Dubbi superati con pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo il co2 art 113 nella parte in cui non prevede che il giudice di pace sia vincolato a principi informatori della materia, inoltre è stato modificato art 339 ammettenfo l'appello nei confronti delle sentenze del giudice di pace ( solo per violazione di norme sul procedimento, costituzionali o comunitarie) distinguere: - equità necessaria (prevista per legge) - equità volontaria ( concordata) NB. Fino al 2006 le sentenze rese secondo equità erano completamente sottratte all'appello e sfuggivano al ricorso in cassazione per vilazione di legge. Domanda e difese del convenuto Compito del giudice : determinare le conseguenze giuridiche derivanti da certi fatti -problema centrale è stabilire chi e con quali modalità può introdurre nel processo i fatti dei quali il giudice deve tenere conto Per fare questo sarà però necessario distinguere circa i fatti rilevanti ai fini della decisione di una causa. - Fatti Principali : rilevano in via diretta per l'accertamento di esistenza o inesistenza del diritto dedotto in giudizio Art 2697cc, classifica i fatti principali a seconda del ruolo che ad essi compete nella fattispecie legale di riferimento 1) COSTITUTIVI : dal cui concorso la disciplina sostanziale fa dipendere la nascita del diritto dedotto in giudizio 2) IMPEDITIVI: paralizzano efficacia dei fatti costitutivi, impedendo loro di determinare la nascita del diritto 3) ESTINTIVI : idonei a determinare estinzione di un diritto anteriormente nato 4) MODIFICATIVI : producono la modificazione di un diritto già sorto. Molte volte implicano l'estinzione totale o parziale del diritto originario e la nascita di un diritto diverso) Il ruolo dei fatti principali nella cognizione del giudice può essere molto diverso a seconda che la domanda venga accolta o rigettata: - accoglimento = verifica dei fatti principali costitutivi occorrenti alla nascita della fattispecie dedotta in giudizio e dell'insussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi

- rigetto = inesistenza anche di un solo fatto costitutivo o presenza di un solo fatto impeditivo --> ampia base per fondare il motivo del rigetto, il giudice non è tenuto a risolvere tutte le questioni o a rispettare un certo ordine cronologico nel loro esame I fatti principali sono fatti SEMPLICI, rilevano per l'esistenza o inesistenza del diritto. Possono essere fatti diritto, riguardare l'esistenza o meno di un diritto o situazione giuridica da cui dipenda la costituzione, modificazione o estinzione del diritto oggetto del processo. - Fatti Secondari: rilevano in via indiretta per l'esistenza o inesistenza del diritto oggetto di giudizio, estranei alla fattispecie, operano sul terreno meramente probatorio, consentendo al giudice di affermare o no l'esistenza del fatto principale --> la distinzione non è netta (per una parte della dottrina sono meri elementi di contorno) L'introduzione dei fatti nel processo L'interprete non può contare su alcuna apprezzabile indicazione positiva. Unico punto sul quale c'è interpretazione concorde è il DIVIETO DI UTILIZZARE LA PROPRIA SCIENZA PRIVATA --> fare uso di una eventuale propria conoscenza diretta dei fatti rilevanti per la causa, sia quando siano già stati allegati nel processo, sia quando non siano ancora stati introdotti. ≠ fatti secondari --> si riconosce al giudice la possibilità di utilizzare d'ufficio tutto ciò che è stato comunque acquisito nel processo, non solo tramite allegazioni delle parti ma anche con dichiarazioni provenienti da terzi. Fatti principali --> il monopolio della loro introduzione spetta alle parti tramite - la domanda, per i fatti costitutivi - le eccezioni, per i fatti impeditivi, modificativi o estintivi ( ad eccezione di quelli rilevabili d'ufficio, possibile per il giudice come per i fatti secondari) Si configura una contrapposizione fra i fatti costitutivi (allegazione riservata all'attore) e gli altri fatti principali ( normalmente rilevabili d'ufficio) --> contrapposizione contestata da una parte della dottrina, non sempre l'allegazione dei fatti costitutivi concorre all'identificazione della domanda. Quando ciò non avvenganon c'è motivo per discriminare i fatti costitutivi rispetto agli altri fatti principali, dovendosi ammettere anche per essi il potere del giudice di rilevare ex officio tutti i fatti comunque risultanti dagli atti, ancorchè non ancora allegati dall'attore. --> spiegazione non convincente: non sempre la specificazione dei fatti costitutivi è essenziale per individuare l'ggetto del processo, ma è vero che la variazione di tali fatti implica una modificazione o precisazione della domanda ( riservata dal legislatore alla parte autrice della domanda) La domanda giudiziale art 2907 cc + art 99 cpc La domanda di parte è l'atto con cui si fa valere un diritto = si chiede al giudice un provvedimento a tutela di una determinata situazione soggettiva Funzione della domanda - determina l'oggetto del processo ( quindi anche l'oggetto del futuro giudicato) art 112 cpc, principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato Individua i confini della decisione, il giudice è vincolato a pronunciare su tutta la domanda e non solo su una parte vizi: - omessa pronuncia - ultrapetizione (provvedimento che va oltre la domanda) - extrapetizione (pronuncia in assenza di una domanda, o su soggetto diverso) NB. lo stesso principio induce a pensare che la parte possa vincolare il giudice a seguire un determinato ordine

nell'esame delle domande (es: chiedendo che una propria domanda venga decisa solo in caso di accoglimento oppure di rigetto di un'altra domanda della stessa parte) Perchè è importante l'identificazione della domanda? - verifica della giurisdizione - competenza - evidenziare nessi con altre cause per una trattazione congiunta - stabilire quali modificazioni della domanda siano ammesse e quali no - dopo la formazione del giudicato, occore all'individuazione dei limiti di quest'ultimo Elementi identificativi della domanda 1) soggetti : da chi e verso chi è proposta la domanda a tale fine rileva anche la qualità in cui taluno propone la domanda giudiziale o ne è destinato. 2) oggetto: (petitum) deriva dalla combinazione di due elementi - petitum immediato : provvedimento richiesto al giudice - petitum mediato: bene giuridico concretamente perseguito 3) titolo della domanda: (causa petendi) diritto in forza del quale viene rivendicato il bene giuridico (consiste nell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto) --> ad ogni variazione dei fatti dovrebbe corrispondere una domanda diversa? NO, nel corso del processo è da ritenersi esclusa sia la proposizione di domande nuove che la variazione delle domande originarie (mutatio libelli). Da questo si può quindi dedurre: - è preclusa ogni variazione dei fatti costitutivi allegati a sostegno delle domande formulate negli atti introduttivi - in caso di rigetto di una determinata domanda ogni altra domanda fondata su fatti costitutivi anche solo parzialmente differenti rimane liberamente proponibile in un successivo giudizio (perchè diversa da quella su cui si è formato il giudicato) Deroghe: - in relazione a diritti per cui non è necessaria la specificazione dei fatti costitutivi ai fini dell'identificazione della domanda - rispetto a variazioni marginali dei fatti costitutivi, tali da lasciare sostanzialmente immutati i fatti medesimi Individuazione dei diritti dedotti in giudizio : alla base della seguente distizione c'è il fatto che non sempre l'identificazione dei fatti costitutivi è indispensabile per individuare il diritto azionato. 1) domande AUTODETERMINATE: diritto autodeterminato per identificarlo è sufficiente il petitum, si può prescindere dalla specificazione dei fatti costitutivi ( es: domande basate su diritti di proprietà, diritti reali di godimento, diritti assoluti o status, diritti di credito con prestazione specifica) 2) domande ETERODETERMINATE: diritto eterodeterminato individuazione che non può prescindere da fatti costitutivi ( tutte le altre con cui si deduce un diritto a prestazione generica, un diritto reale di garanzia ecc) Mutamento e modificazione della domanda IN determinati casi il legislatore consente precisazioni e modificazioni delle domande originarie, prima della riforma del 1950 ciò era possibile solo fino alla prima udienza, dopo la riforma invece è stato ammesso lo IUS VARIANDI distinguendo due possibilità: 1) MUTATIO LIBELLI : trasformazione radicale della domanda --> NON AMMESSA 2) EMENDATIO LIBELLI : modificazione non sostanziale della domanda --> AMMESSA ENTRO CERTI LIMITI

MODIFICHE - riguardanti i SOGGETTI --> incidono necessariamente sull'entità della domanda, se l'attore o il convenuto sono indicati in modo scorretto o incompleto la nullità della domanda sarà sanabile - OGGETTO --> petitum mediato: (bene giuridico) NON SONO AMMESSE MODIFICHE --> petitum immediato: (provvedimento richiesto) variazioni ricondotte a emendatio libelli (es: nelle azioni aventi ad oggetto il pagamento di denaro il quantum può essere specificato o modificato nel corso del giudizio) - CAUSA PETENDI --> mutatio libelli: ricondotti fatti nuovi, diversi da quelli originari, che ampliano il campo di indagine = INAMMISSIBILE --> emendatio libelli: modifiche marginali = AMMISSIBILE (devono rimanere immutati i fatti medesimi, residua comunque un notevole margine di incertezza nell'apprezzamento della variazione Precisazione della domanda Art 183 co 5 "le parti possono precisare i modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate" precisazione --> costituisce un quid minus rispetto alla modificazione della domanda, deve ritenersi soggetta ad un regime processuale più liberale in quanto consentita in tutto il corso del processo e non solo nella sua fase iniziale problema:non è chiaro dove si collochi il confine fra l'ipotesi di modifica e di precisazione della domanda, tenendo conto delle soluzioni in tema di modificazione, può ritenersi che costituiscano mera precisazione a titolo esemplificativo: - quanto al petitum, riguarda le azioni aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, l'indicazione del quantum della domanda inizialmente omessa e la variazione ( anche in aumento), fermi restando i fatti costitutivi e le cause inizialmente indicate -quanto alla causa petendi --> ogni variazione degli elementi di diritto della domanda ( es: diversa qualificazione giuridica dei fatti costitutivi, o il loro collegamento ad una diversa norma) e soprattutto la specificazione o modificazione di circostanze marginali relative ai fatti principali, tali da far ritenere sostanzialmente immutati i fatti medesimi --> Dovrebbe rimanere del tutto estranea alla precisazione della domanda la variazione o allegazione di nuovi fatti secondari, ove tali fatti vengano intesi come qualitativamente diversi dai fatti principali operanti sul terreno meramente probatorio Eccezioni e difese del convenuto Alla domanda dell'attore il convenuto può assumere due tipi di atteggiamento: 1) difendersi contestando i fatti allegati dall'attore 2) addurre fatti nuovi e nuove domande - ECCEZIONI PROCESSUALI : si contesta la possibilità di decidere sulla fondatezza o incertezza della causa, in conseguenza di un difetto presupposto processuale o di una condizione dell'azione o della validità di uno o più atti processuali --> accoglimento - rigetto di rito ( per ragioni meramente processuali) - provvedimento di regolarizzazione del processo ( vizio rimediabile) - MERE DIFESE : argomentazioni puramente giuridiche dirette a confutare le conclusioni dell'avversario o a

contestare i fatti posti a fondamento della domanda - negazione diretta - allegazione di altri fatti - ECCEZIONI DI MERITO: allegazione di un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, esplicitamente o implicitamente diretta a conseguire il rigetto della domanda attraverso l'accertamento negativo posto a suo fondamento --> tende a far accertare inesistenza del diritto già dedotto in giudizio Eccezioni - in senso stretto = fatti impeditivi, estintivi, modificativi riservati alle parti - in senso lato = fatti il cui effetto deve essere rilevato dal giudice al fine di pervenire al rigetto della domanda NB. si tratta di distinzioni molto importanti, poichè le riforme hanno collegato un regime molto diverso per i termini ( eccezioni in senso stretto, ammesse solo nella fase iniziale, in senso lato ammesse anche in appello) - ECCEZIONI E DOMANDE RICONVENZIONALI non costituiscono una categoria diversa, si contraddistinguono perchè non hanno ad oggetto un fatto semplice ma un fatto di diritto. Contraddittorio che il destinatario della domanda potrebbe far valere autonomamente in giudizio ma che utilizza per ottenere il rigetto. --> potrebbe proporre un giudizio autonomo invece di limitarsi ad una eccezione riconvenzionale, facendo quindi valere una vera e propria domanda, chiedendo quindi che il giudice decida con efficacia di giudicato anche su tale controdiritto. NB. finchè rimane nell'ambito del processo riconvenzionale l'oggetto del giudicato il processo subisce estensioni e il giudice è chiamato a conoscere il controdiritto solo al fine di decidere sulla fondatezza della domanda dell'attore. Il giudice e gli uffici giudiziari Art 102 Cost allora stabilisce che la funzione giurisdizionale esercitata dai magistrati ordinari istituiti regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario, in diretta istituzioni di tutti gli straordinari giudici speciali, consentendo invece di istituire presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie. RD 30 gennaio 1941 n.12 --> ordinamento giudiziario e modifiche, in particolare quelle contenute nella legge delega numero 150 del 2005, le novità riguardano essenzialmente l'accesso alla magistratura lo stato giuridico dei magistrati ed altri profili organizzativi nella magistratura, lasciando invece immutati rispetto la composizione dei diversi uffici giudiziari. L'attività giurisdizionale viene svolta per mezzo di organi diversi e ha per oggetto materie diverse, bisogna quindi operare alcune distinzioni A) Giurisdizione ordinaria e giurisdizioni speciali - SPECIALE --> attribuita a giudici speciali, cioè organi che non appartengono all'autorità giudiziaria ordinaria ( criterio del rapporto con l'ordinamento) --> hanno per oggetto solamente determinate materie che richiedono una particolare specializzazione ( criterio della materia) alla giurisdizione speciale sono devolute solamente determinate materie indicate dall'ordinamento e che operano solo in relazione a determinati interessi - giudici amministrativi regionali (TAR)

- corte dei conti ( giurisdizione in materia di contabilità pubblica) - tribunale delle acque pubbliche - commissioni tributarie - commisari regionali per la liquidazione degli sui civili - tribunali militari I giudici speciali sono costituzionalmente inquadrati nella magistratura insieme ai giudici ordinari e insieme a questi concorrono a formare la piramide al cui vertice c'è il giudizio della Corte di cassazione su ogni violazione di legge ( art 11 co 2 Cost). Contro la tendenza al proliferare di giudici speciali e al fine di garantire l'unità della giurisdizione ordinaria l'art 102 aveva vietato l'istituzione di nuovi tribunali speciali imponendo a quelli preesistenti nella costituzione ( tranne Corte dei Conti e Consiglio di Stato) una revisione entro 5 anni dall'entrata in vigore della Costituzione e consentendo la sola formazione di sezioni specializzate presso organi della giurisdizione ordinaria al fine di conoscere di determinate materie. Tale revisione non è mai avvenuta e la corte costituzionale invece di ridurre l'illegittimità dei giudici speciali non revisionati optò per una verifica caso per caso dell'effettiva autonomia e indipendenza delle singole giurisdizioni, che portò alla produzione tramite pronuncia di incostituzionalità della competenza giurisdizionale attribuita determinati organi, per esempio della competenza giurisdizionale in passato attribuita alla giunta provinciale amministrativa in materia di ricorsi contratti degli enti locali. Tre giudici speciali sopravvissuti troveremo - il tribunale amministrativo regionale, istituito nel 1971, la cui istituzione è prevista e autorizzata dall'articolo 125 Cost, è un organo di giustizia amministrativa di primo grado ma in alcune materie anche competenza esclusiva - il tribunale superiore delle acque pubbliche -i commissari liquidatori degli usi civici le sezioni specializzate non sono organi giudiziari autonomi bensì articolazioni interne degli organi giudiziari ordinari caratterizzate da una specifica competenza e conseguentemente della possibile partecipazione dei cittadini estranei alla magistratura togata, ossia professionale. - ORDINARIA Art. 1 cpc "la giurisdizione è esercitata dai giudici ordinari" D.lgs. 51/1988 destituzione del pretore, i giudici ordinari della giurisdizione civile divengono: tribunale, corte d'appello e corte di cassazione. --> L. 375/1991 istituzione del GIUDICE DI PACE ( che si va ad aggiungere ai precedenti organi) sostituisce la figura del conciliatore, con le seguenti differenze CONCILIATORE - ha sede in ogni comune - gratuito - non erano richiesti titoli di studio

GIUDICE DI PACE - ha sede in tutti i capoluoghi - pagato a seconda della mole di lavoro - laurea in legge

Art 113 co 2 Cpc : il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede €1.100, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile; è previsto che la decisione sia pronunciata di regola secondo equità anziché secondo diritto TRIBUNALE è rimasto l'unico giudice togato dopo la soppressione delle preture. I° competenza generale II° competenza per impugnazioni delle sentenze del giudice di pace caratteristiche:

- ha uno stabile rapporto di servizio con l'amministrazione ( è dipendente) - ha sede in ogni capoluogo - il suo ambito territoriale corrisponde al circondario ( include più mandamenti) - è diretto da un presidente fino al 1990 il tribunale era sempre stato un giudice collegiale, anche quando fu introdotta la figura del giudice istruttore, con le riforme del 1990 e del 1998 è stato trasformato in un organo monocratico. Giudica in composizione collegiale solo nei casi espressamente previsti dalla legge. La riforma del giudice unico ha introdotto anche un notevole numero di sezioni distaccate, poichè in seguito alla soppressione delle preture erano rimaste prive di giudice togato. Le sezioni distaccate hanno un proprio ambito territoriale e trattano solo le cause a loro attribuite in funzione monocratica (tranne lavoro e previdenza). Ciascun tribunale è composto di varie SEZIONI --> numero variabile di magistrati e se previsto c'è un presidente ( si occupa della distribuzione del lavoro fra il tribunale e le sue sezioni) CORTE D'APPELLO Costituisce sempre un ordine collegiale composto da tre magistrati che hanno il titolo di CONSIGLIERI, ha sede nei comuni del capoluogo dei distretti indicati in apposite tabelle e ha giurisdizione nelle cause di appello delle sentenze del tribunale, salvo alcune ipotesi in cui agisce in come giudice unico ( 26 corti + 3 sezioni distaccate)

CORTE DI CASSAZIONE è al vertice del sistema giudiziario, ha giurisdizione su tutto il territorio. Ruolo : assicurare la giustizia, esatta e uniforme osservanza e interpretazione della legge. E' costituita da più sezioni, decide sempre collegialmente o a sezioni unite ( 9 magistrati) Funzione essenziale --> NOMOFILACHIA = garantire l'osservanza e la diretta applicazione del diritto oggettivo da parte dei giudici di merito ( giudice di legittimità) --> di fatto la funzione più importante è quella di assicurare l'uniforme interpretazione del diritto attraverso la risoluzione dei contrasti giurisprudenziali che si manifestano fra i giudici di merito NB. non vincola al rispetto ma influenza l'operato della giurisprudenza di merito. Garanzie costituzionali nell'ordinamento giudiziario Art. 102 co2 : i giudici sono soggetti solo alla legge --> non ci sono rapporti gerarchici --> vi è una relazione immediata giudice/legge Art. 104 Cost La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento. I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale. Art. 105 Cost Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni,

le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati [cfr. artt. 106, 107]. Quindi: --> la magistratura costituisce un ordine indipendente --> il CSM è un organo di autogoverno Art 106 Cost. Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge sull'ordinamento giudiziario [cfr. art. 108] può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori. --> accesso per concorso --> i magistrati onorari possono essere eletti o nominati per merito Art 107 Cost I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso. Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario. --> Inamovibilità della magistratura (competenza del CSM) Art 108 Cost Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge [cfr. VII c.1]. La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali [cfr. art. 100 c.3], del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia [cfr. art. 102 c.2,3] Il cancelliere

--> Riserva di legge per norme dell'ordinamento giudiziario

Il personale di segreteria e cancelleria è parte dell'ordine giudiziario ( al pari dei magistrati) --> si classifica come organo amministrativo o giudiziario? Ha molteplici attribuzioni che non si prestano ad un'unica definizione, comprendono attività di supporto al giudice ma anche attività autonome, quindi è inadeguato dire che è un organo ausiliario al giudice - il cancelliere è il necessario collegamento fra il giudice e le parti tutte le istanze si depositano in cancelleria, i documenti prodotti in giudizio e i provvedimenti resi dal giudice vengono comunicati alle parti tramite il deposito in cancelleria - funzioni di documentazione il cancelliere documenta a tutti gli effetti nei casi e nei modi previsti dalla legge le attività proprie e quelle degli organi giudiziari e delle parti; inoltre assiste il giudice in tutti gli atti deve essere formato il processo verbale ha la responsabilità della pubblicazione della sentenza ( si attiva dopo che il giudice l'ha cancelleria, certificando l'avvenuto deposito in calce) Altri compiti del cancelliere - iscrizione al ruolo della causa e adempimenti conseguenti

nei quali depositata in

- rilascio copie ed estratti dei documenti processuali, provvedimenti del giudice e specifiche certificazioni - conservazione del fascicolo della causa e delle parti - esecuzione delle comunicazioni e richiesta modificazioni - ricezione depositi giudiziari NB. il cancelliere è civilmente responsabile in due casi - se rifiuta di compiere un atto richiesto od omette di compierlo senza giusto motivo - se ha compiuto un atto nullo con dolo o colpa grave L'ufficiale giudiziario E' "ausiliario dell'ordine giudiziario", inizialmente non era un dipendente pubblico ma un lavoratore autonomo che percepiva parte delle somme riscosse dallo stato a seconda dell'attività richiesta Mansioni: - meramente materiali ( assistenza del giudice ...) - coercitive, di natura giurisdizionale ( esecuzione forzata) - amministrative in materia di notificazioni --> limitazione territoriale ( il suo mandamento) --> ha responsabilità civile che si configura come quella del cancelliere Consulente tecnico ed altri ausiliari Consulente : persona con particolare competenza di cui il giudice può avvalersi nel compimento del processo ( scelto fra quelli iscritti in appositi albi) Custode : persona fisica o ente ( terzo rispetto al debitore pignorato o alla parte sequestrata) cui può essere affidata la conservazione e l'amministrazione dei beni pignorati o sequestrati a meno che la legge non disponga diversamente --> ha responsabilità civile nei confronti delle parti se non esercita la custodia con la diligenza del buon padre di famiglia Notatio : ha specifiche ed importanti funzioni nel processo esecutivo (vendita all'incanto dei beni immobili o dei beni iscritti nei pubblici registri) Limiti della giurisdizione del giudice ordinario Art 1 CPC, salvo speciali disposizioni di legge attribuisce esercizio della giurisdizione civile ai giudici ordinari --> necessario stabilire quali sono i casi in cui si faccia eccezione alla regola generale ( quindi quali sono i limiti alla giurisdizione del giudice ordinario). Tali limiti sono desumibili da Art 37 CPC "difetto di giurisdizione" --> sono 3 e riguardano 1) rapporti Giudice Ordinario e Giudice Straordinario 2) rapporti Giudice Ordinario e PA 3) estensionde della giurisdizione italiana nel suo complesso in passato si riteneva che un'ulteriore ipotesi di difetto di giurisdizione provenissero dall'articolo 34 dei patti lateranensi del 1929, si riservava ai tribunali ecclesiastici le cause in materia di nullità dei matrimoni concordatari, Dopo il nuovo accordo tra Stato e Chiesa del 1984 questa riserva esclusiva di giurisdizione venuta meno, quindi anche il giudice dello stato può conoscere tali controversie, 1) RAPPORTO FRA GIUDICE ORDINARIO E GIUDICE AMMINISTRATIVO base normativa L. 2248/1865 --> realizzò l'unità di giurisdizione abolendo i giudici speciali che fino a quel momento erano stati investiti della giurisdizione in materia di rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, ma non davano sufficienti garanzie di autonomia e indipendenza rispetto all'amministrazione stessa, Art 2 L 2248/1865 attribuiva alla giurisdizione ordinaria tutte le materie nelle quali si facesse questione di un diritto civile o politico, comunque fosse interessata la pubblica amministrazione e ancorché fossero emanati

provvedimenti del potere esecutivo o dell'autorità amministrativa. Art 4 prevedeva che quando la contestazione cadesse sopra un diritto che si pretendeva leso da un atto dell'autorità amministrativa, i tribunali dovevano limitarsi a conoscere degli effetti dell'atto in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, L'atto amministrativo non poteva essere revocato modificato se sovra ricorso alle competenti autorità amministrative, le quali avrebbero dovuto conformarsi al giudicato dei tribunali per il caso deciso, Da questa disciplina abolirò quindi desumersi - che la giurisdizione del giudice ordinario, qualora fosse stato dedotto in giudizio un diritto, non avrebbe in alcun modo risentito dell'eventuale intervento di un atto amministrativo che avesse inciso sul diritto medesimo - il giudice non avrebbe potuto annullare revocare modificare l'atto in questione ma avrebbe potuto dovuto dire applicarlo qualora il legittimo quindi non tenerne conto solo in relazione al rapporto giuridico controverso Nella realtà applicativa le cose andarono diversamente grazie all'interpretazione della giurisprudenza,la quale affermò che non era possibile continuare a reputare esistente un diritto allorquando su di esso avesse inciso negativamente un provvedimento amministrativo ancorché illegittimo --> il diritto viene comunque meno di quel che residua è solo l'interesse legittimo ad ottenere la rimozione dell'atto viziato. Il punto però non era che tale interesse dal momento che veniva esclusa la giurisdizione del giudice ordinario, poteva trovare riconoscimento dell'attuazione solamente attraverso i rimedi interni alla pubblica amministrazione, ciò si traduceva in un grave vuoto di tutela giurisdizionale, Il legislatore dovette quindi ripristinare la giurisdizione amministrativa attraverso l'attribuzione al consiglio di Stato di funzioni strettamente giurisdizionali concernenti il controllo di legittimità degli atti amministrativi (1889), l'apparato della giustizia amministrativa è stato completato nel 1971 con l'istituzione dei Tar. Quindi ad esclusione di alcune ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, il reparto di giurisdizione fra giudice ordinario e giudice amministrativo è stato governato quasi fino ai nostri giorni dai principi e nucleari sulla base della legge del 1865 e quindi sulla distinzione fra diritto soggettivo per interesse legittimo che trovano esplicita consacrazione negli articoli 24 e 113 della costituzione, Secondo tali principi il criterio fondamentale di ripartizione non è rappresentato dal petitum, ma dalla causa pretendi: situazione soggettiva effettivamente prospettata al di là della qualificazione che ne abbia offerto l'attore, Di regola quando si è lamentata la lesione di un diritto ad opera di un provvedimento amministrativo la posizione soggettiva dedotta in giudizio dovrebbe sempre essere qualificata in termini di interesse legittimo dal momento che il provvedimento, sebbene illegittimo, avrebbe comunque avuto l'effetto di degradare il diritto del cittadino, Uniche eccezioni = provvedimento amministrativo pronunciato in carenza di potere --> ipotesi in cui sono coinvolti i diritti sui quali la pubblica amministrazione non ha alcun potere di incidere negativamente (esempio diritti assolutamente intangibili) --> tale provvedimento sarebbe del tutto inidoneo a degradare il diritto soggettivo e ad escludere il ricorso ad al giudice ordinario, Oltre quest'eccezioni la tutela giurisdizionale dei diritti violati dalla pubblica amministrazione passa necessariamente attraverso la preventiva rimozione dell'atto illegittimo ad opera del giudice amministrativo, solo questa rimozione ripristineremo del diritto leso aprendo la strada ad ulteriori forme di tutela, compresa quella mirante al risarcimento del danno, Conclusione: l'orientamento tradizionale postula una necessaria pregiudizialità del giudizio amministrativo di annullamento rispetto a quello risarcitorio, che fino a pochi anni fa era riservato ancora giudice ordinario, Recente evoluzione normativa Negli ultimi anni sono intervenute diverse novità A) il legislatore ha tentato di semplificare il problema del reparto di giurisdizione ricorrendo alla tecnica della giurisdizione esclusiva --> si fonda sulla materia della causa e prescinde totalmente dalla natura della posizione soggettiva prospettata (diritto interesse legittimo), quindi da un lato ha trasferito giudice ordinario tutte le controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni fra l'altro ha introdotto nuove ipotesi di giurisdizione amministrativa esclusiva (in particolare in materia di pubblici servizi urbanistica ed edilizia) --> in tali controversie compete al giudice amministrativo anche risarcimento del danno ingiusto che se del caso attraverso la reintegrazione in forma specifica (articoli 33 e 35 D, Lgs, 80 1998; articolo 61 legge 205 2000) problema: attribuendo al giudice amministrativo una parte della giurisdizione sui diritti questa viene sottratta alla garanzia costituzionale rappresentata dal ricorso per cassazione per violazione di legge --> intervento della corte

costituzionale, dichiara parziale illegittimità degli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 80 1998, escludendo che il legislatore ordinario sia libero di creare a propria discrezione nuove ipotesi di giurisdizione amministrativa esclusiva, affermando che questa possa riguardare solo particolari materie in cui la pubblica amministrazione agisce come autorità = soggetto investito di un pubblico potere, quindi in posizione di supremazia rispetto al cittadino, B) sentenza 500 del 1999 sezioni unite della cassazione, ammette la risarcibilità del danno per lesione di interessi legittimi in passato costantemente esclusa, Secondo la corte l'azione risarcitoria prescinde dal preventivo annullamento dell'atto illegittimo ad opera del giudice amministrativo, ciò implica che il reparto di giurisdizione quando si è lamentata la lesione di un diritto soggettivo da parte della pubblica amministrazione dovrebbe guardare non dalla natura della situazione dedotta in giudizio ma petitum, cioè alla circostanza che venga chiesta la rimozione dell'atto ritenuto illegittimo oppure una diversa tutela conseguibile attraverso la sua mera disapplicazione, C) i principi della sentenza 500 del 1999 sono stati ridimensionati dai recenti sviluppi giurisprudenziali e normativi , Articolo sette legge 205 2000 stabilisce che il tribunale amministrativo regionale nell'ambito della sua giurisdizione conosce anche di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione forma specifica e agli altri diritti patrimoniali consequenziali, --> competenza esclusiva del giudice amministrativo a conoscere delle domande risarcitorie che trovino fondamento nella illegittimità di un atto amministrativo, anche se proposte in via autonoma rispetto alla domanda di annullamento. al giudice ordinario rimangono attribuite le controversie in cui la domanda di danni si ricolleghi a comportamenti meramente materiali della pubblica amministrazione, oppure a provvedimenti presi in assoluta carenza di potere in quanto le tipi di diritti incomprimibili, Problema: dissidio fra la giurisprudenza ordinaria e quella amministrativa circa il principio della necessaria pregiudizialità dell'annullamento dell'atto rispetto al risarcimento del danno --> escludendo che l'azione risarcitoria presuppongono necessariamente la rimozione dell'atto illegittimo questa resta affrancata da rispetto del breve termine di decadenza entro cui è impugnabile l'atto amministrativo --> Le sezioni unite della cassazione hanno decretato che la domanda risarcitoria possa essere in ogni caso proposta davanti al giudice amministrativo indipendentemente dalla tempestiva impugnazione dell'atto illegittimo da cui il danno deriva. 2) RAPPORTI FRA GIUDICE ORDINARIO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Art 37 CPC "difetto di giurisdizione" il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali è rilevato anche d'ufficio in qualunque stato e grado del processo --> se l'articolo non la nominasse nessuno qualificherebbe in termini di giurisdizione i rapporti fra giudice ordinario e la pubblica amministrazione dal momento che quest'ultima non è un giudice, A quale situazione ha pensato il legislatore e perché ha utilizzato riguardo alla PA il concetto di difetto di giurisdizione? Articolo 41 comma due --> la pubblica amministrazione che non è parti in causa può chiedere in ogni Stato e grado del processo che si è dichiarato dalle sezioni unite della cassazione il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a causa dei poteri attribuiti dalla legge all'amministrazione stessa, finché la giurisdizione non sia stata fermata con sentenza passata in giudicato --> quindi il giudice ordinario infetterebbe di giurisdizione qualora fosse chiamato ad imporre alla pubblica amministrazione un provvedimento od un comportamento che invece rientra nella sfera di discrezionalità dell'amministrazione. si tratta delle ipotesi in cui vengono dedotte davanti al giudice situazioni soggettive (interessi semplici) non tutelabili in via giurisdizionale non avendo la consistenza né di diritti ed interessi legittimi, Là dove si prescindere sia dagli articoli 37 41 la relativa questione atterrebbe semplicemente al merito della causa e non alla sua giurisdizione, tutt'al più potrebbe dar luogo, qualora il giudice avesse già provveduto, ad uno dei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato articolo 134 costituzione, 3) LIMITI DELLA GIURISDIZIONE ITALIANA per sua natura ogni giurisdizione nazionale non può essere né illimitata ne incondizionata, la concreta disciplina dei limiti della giurisdizione nazionale risente di certe variabili nel tempo e di opzioni politiche,

Fino al 1995 tale disciplina è inserita nel codice --> articoli 2 e 4, criterio essenziale era quello della cittadinanza italiana del convenuto e negava che la giurisdizione italiana fosse derogabile dalle parti e fosse preclusa dalla previa instaurazione della medesima causa davanti al giudice di un altro Stato, Convenzioni internazionali --> nuova disciplina legge 218 1995 obiettivo = avvicinare la disciplina comune a quella della convenzione di Bruxelles, oggetto di esplicito richiamo nella legge del 1995 (rinvio recenti articolo tre) Tratti essenziali della disciplina comune --> criteri di collegamento = elementi cui il legislatore fa riferimento per definire i limiti della giurisdizione italiana, La sussistenza di uno qualunque di tali elementi è condizione necessaria e sufficiente perché il giudice italiano possa conoscere della controversia, prescindendo dalla cittadinanza dell'attore, Infatti si ritiene che anche allo straniero va riconosciuto il diritto di azione dell'articolo 24 costituzione, indipendentemente dalla condizione di reciprocità richiesta dall'articolo 16 delle disposizioni preliminari del codice civile, 1) criterio di collegamento generali = validi per ogni controversia senza alcun riferimento al soggetto - il domicilio o residenza del convenuto in Italia -esistenza in Italia di un suo rappresentante autorizzato a stare per lui in giudizio a norma dell'articolo 77 c,p,c, -accettazione preventivò successiva della giurisdizione italiana 2) criteri di collegamento speciali=destinati operare in relazione a determinate categorie di controversie, articolo tre comma due legge 1995 "quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della convenzione", in tal caso si prescindere dalla circostanza del convenuto sia domiciliato o no nel territorio di uno Stato contraente, Se invece si tratti di altra materia la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per dalla competenza per territorio. 3)in caso di giurisdizione volontaria la giurisdizione sussiste in generale -con i criteri di competenza per territorio attribuirebbero la causa al giudice italiano -quando il provvedimento richiesto concerne un cittadino italiano o una persona residente in Italia, oppure riguarda situazioni rapporti cui è applicabile la legge italiana. 4) in materia cautelare, c'è giurisdizione italiana quando il giudice nazionale ha giurisdizione per il merito, nonché quando il provvedimento deve essere eseguito in Italia, 5) il legislatore ha omesso di disciplinare i limiti della giurisdizione in materia esecutiva, l'opinione prevalente è che debba applicarsi il principio di territorialità, facendo riferimento al luogo dell'esecuzione, Altra innovazione legge 218 1995 --> d'erogabilità della giurisdizione italiana articolo quattro: consente che la giurisdizione italiana si ad erogata a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero a due condizioni 1) che la deroga si approvata per iscritto 2) che la causa verta su diritti disponibili la deroga è inefficace se il giudice straniero o gli arbitri designati declinano la giurisdizione o non possono conoscere della causa. Regime del difetto di giurisdizione nel caso in cui la cause sorbiti dai limiti della giurisdizione italiana in giudizio secondo la legge 218 del 1995 è rilevabile d'ufficio in qualunque stato e grado del processo (come articolo 37 c,p,c,) nei seguenti casi -quando il convenuto rimasto contumace -quando la controversia verte su azioni reali aventi ad oggetto beni immobili situati all'estero -quando la giurisdizione italiana è esclusa per effetto di una norma internazionale se il convenuto si costituisce è solo lui a poter eccepire il difetto di giurisdizione del giudice adito a condizione che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana. accettazione tacita = sussiste quando il convenuto compaia senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo, Dal momento che la regola rimane rappresentata dalla rilevabilità dell'inizio in ogni Stato e grado del processo nulla esclude che l'eccezione non sono convenuto rimasto inizialmente contumace nel corso del processo a condizione che provveda nel suo primo atto difensivo.

La translatio iudicii tra giudice ordinario e giudice speciale Secondo il disegno originario del codice la giurisdizione ordinaria e le varie giurisdizioni speciali costituivano sistemi autonomi fra loro non comunicanti, unico elemento di raccordo era la possibilità di impugnare davanti alla corte di cassazione tutte le decisioni prese da un giudice speciale in grado di appello o in unico grado, per motivi attinenti la giurisdizione (anche quelle del Consiglio di Stato e della corte dei conti), --> Ciò consentiva alla cassazione di controllare che nessuno giurisdizione travalicasse i propri limiti a scapito di un'altra. Mancava una disposizione che consentisse di porre rimedio al vizio facendo trasmigrare la causa davanti al giudice cui la giurisdizione spettava (translatio iudicii) --> l'opinione dominante deduceva che l'accertamento del difetto di giurisdizione implicasse la sola definizione del processo diritto, salvo la possibilità di riproporre ex novo la domanda davanti a un diverso giudice fornito di giurisdizione, Lacuna colmata con legge 69 2009 --> ha sancito espressamente principio della possibile continuazione del processo dopo una sentenza declina togliere la giurisdizione ammesso che la giurisdizione appartenga ad una diversa giurisdizione italiana e che quindi vengano in rilievo i rapporti fra giudice ordinario giudice speciale, oppure fra diversi giudici speciali, L'articolo 59 legge 69 2009: obbligo di qualunque giudice che dichiari il proprio difetto di giurisdizione, di indicare contestualmente se esiste il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione, A questo punto se la domanda sarà riproposta al giudice indicato entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza divinatoria, nel successivo processo le parti resteranno vincolate a tale indicazione fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto e il giudice fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, N,B, la tempestiva riproposizione della domanda fa si che il processo si consideri iniziato fin dal momento in cui era stato erroneamente adito il giudice privo di giurisdizione --> è lo stesso processo che continua davanti al nuovo giudice, Il nuovo giudice non ha vincolato dall'indicazione contenuta nella sentenza del giudice originariamente adito, ma non può neanche declinare semplicemente la giurisdizione, quindi se non condivide l'indicazione può sollevare d'ufficio la questione davanti alle sezioni unite della cassazione fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito, affinché si pronuncino in maniera definitiva stabilendo a quale giudice spetti la giurisdizione, Se il termine perentorio per la ripetizione della domanda non viene rispettato il processo si estingue portando con sé gli effetti della domanda, salvo la possibilità di riproporre la medesima azione in un giudizio del tutto nuovo e autonomo. punti critici della nuova legge -l'articolo 59 della nuova legge parla di proposizione della domanda al giudice indicato nella sentenza declinatoria facendo pensare ad un giudizio instaurato ex novo davanti a questo giudice, mentre è evidente che il legislatore alluda alla ripresa del medesimo processo iniziato davanti al giudice privo di giurisdizione, infatti nei commi 3 e 4 si parla di riassunzione e prosecuzione del giudizio -confusione riguardo alla sorte degli atti compiuti nella prima fase del giudizio davanti al giudice originariamente adito, Articolo 59 comma due -> principio della conservazione degli effetti sulla domanda, aggiungendo che restano ferme le preclusioni e decadenze intervenute, ciò sembrerebbe sottolineare anche la salvezza della conservazione di tutte le attività poste in essere nel processo svoltosi davanti al giudice privo della giurisdizione, Questa soluzione è contraddetta dal comma quinto il quale afferma che in caso di proposizione della domanda le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova, ma non come vere e proprie prove, --> Questa precisazione esclude che le prove assunte in quel primo processo sopravvivano e siano utilizzabili nella nuova fase come se fossero atti istruttori compiuti nel medesimo processo, ma allo stesso tempo autorizza nella nuova fase del giudizio la richiesta di ulteriori mezzi di prova, indipendentemente dalle preclusioni eventualmente intervenute davanti al giudice originariamente adito, Per risolvere questa antinomia è necessario forzare la lettera della norma in esame affermando che con la locuzione preclusioni e decadenze intervenute secondo l'articolo 59 comma due ci si debba riferire alle sole decadenze già eventualmente verificatesi prima dell'instaurazione del processo davanti al giudice privo di giurisdizione e non anche a quelle che riguardano la proposizione della stessa domanda, per precisare che l'errore sulla giurisdizione non può giustificare il superamento del termine quell'azione era soggetta,

IL REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE Art 41 co 1 CPC " finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado ciascuna parte può chiedere alle sezioni unite della cassazione che risolvono le questioni di giurisdizione di cui all'articolo 37" --> regolamento preventivo di giurisdizione, consente a ciascuna delle parti invece di attendere che il giudice di primo grado si pronunci sulla giurisdizione e poi impugnare la relativa sentenza, di investire direttamente della questione la cassazione, In un primo momento la dottrina lo aveva individuato come strumento di economia processuale diretto ottenere una sollecita definitiva decisione sulla giurisdizione, È divenuto però uno strumento dilatorio nelle mani della parte interessata a guadagnare tempo, dal momento che provoca la sospensione del giudizio di merito in corso, inoltre per alcuni aspettiera in contrasto con i principi costituzionali, Inoltre si è rilevato che spesso l'esistenza della giurisdizione può dipendere dalla soluzione di questioni di fatto (esempio: individuazione della residenza o di domicilio del convenuto) sulle quali può essere necessaria un'apposita attività istruttoria che non può avere luogo in cassazione poiché davanti alla corte suprema non è consentita alcuna attività di questo tipo, Intervento legislativo --> disincentivare l'utilizzazione con finalità dilatorie, Ambito di applicazione dell'articolo 41 = circoscritto altri processi a cognizione piena, esclusione dei procedimenti di esecuzione forzata e cognizione sommaria o cautelare, Questioni per le quali il regolamento è ammesso --> rinvio Art, 37 si fa quindi riferimento -ai rapporti fra giudice ordinario e giudici speciali -ai rapporti fra giudice ordinario e pubblica amministrazione, Dal momento che questi ultimi attengono in realtà al merito della causa (fondatezza o infondatezza della domanda) la giurisprudenza è pervenuta ad una sorta di tacita abrogazione di questa parte di Art, 41 escludendo che possa dedursi con regolamento la CD improponibilità assoluta della domanda, che ricorre qualora venga fatta valere in giudizio nei confronti della pubblica amministrazione una situazione soggettiva non configurabile neanche in astratto come diritto soggettivo o come interesse legittimo (bensì qualificabile come interesse semplice), È pacifico che il regolamento possa essere richiesto da ciascuna delle parti compresa quella che ha promosso il giudizio avocando al giudice (dal momento che non è un impugnazione), Controverso: termine ultimo entro il quale può proporsi istanza di regolamento --> sezioni unite della cassazione: la proponibilità del regolamento è esclusa oltre che da una sentenza di merito, da qualunque sentenza definitiva o non definitiva su questioni processuale e quindi anche da una qualunque sentenza declinatoria o dichiarativa della giurisdizione, Istanza di regolamento si propone con ricorso alle sezioni unite della cassazione, La sua proposizione produce la sospensione del relativo giudizio finché non intervenga la decisione delle sezioni unite (Art, 367 c,p,c,), qualora riconosca la giurisdizione del giudice ordinario consente alle parti di riassumere il processo entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza, N,B, in origine si trattava di una sospensione obbligatoria ed incondizionata che favoriva l'uso distorto del regolamento con finalità meramente dilatorie, Riforma del 1990, tentativo di arginare gli abusi = il giudice sospende il processo con ordinanza solo quando non ritiene l'istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata, In questo modo si conferma l'esclusiva competenza delle sezioni unite in ordine alla ammissibilità e fondatezza del ricorso per regolamento, ma si consente al giudice a quo di negare la sospensione qualora l'istanza sia palesemente inammissibile o infondata, Regolamento su questioni di giurisdizione sollevata dal prefetto Art 41 co 2 CPC consente alla pubblica amministrazione che non è parte in causa di chiedere in ogni Stato e grado del processo, fino a quando non si sia formato il giudicato positivo sulla giurisdizione, che le sezioni unite della cassazione dichiarino il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a causa dei poteri attribuiti dalla legge all'amministrazione stessa. Il combinato disposto degli articoli 41 comma 2:03 168 prevede che il prefetto possa provocare attraverso un proprio decreto la necessaria sospensione del giudizio di merito escludendo qualunque preventiva valutazione del giudice adito circa la fondatezza o l'ammissibilità della richiesta di regolamento, inoltre il potere dovere di sospendere il giudizio competerà non al giudice della causa ma al capo del relativo ufficio giudiziario il quale una volta che il pubblico ministero di abbia comunicato il decreto prefettizio, provvede a sua volta con decreto e quindi senza essere tenuto a sentire le parti,

In concreto le sezioni unite vengono investire della questione solamente a condizione che una delle parti proponga ricorso nel termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione del decreto di sospensione, alla scadenza del quale si dovrebbe determinare l'estinzione o comunque l'improcedibilità del giudizio di merito. LA COMPETENZA competenza: parte dei giurisdizione concretamente attribuita a ciascun giudice. Le norme sulla competenza servono a ripartire il complesso degli affari civili fra i vari uffici giudiziari tenendo conto di esigenze di economicità ed efficienza dei processi, ma anche degli interessi e della comodità delle parti, Criteri 1) materia: fa riferimento al tipo di rapporto controverso (esempio: diritti reali immobiliari, locazioni, successioni ..) 2) valore attiene al rilievo economico della causa e cioè al valore della controversia (che dovrà essere valutato) N,B, i criteri di materia e valore, talvolta combinandosi fra loro, servono a stabilire in senso verticale in modo univoco, quale tra giudici ordinari possa conoscere di una determinata causa 3) territorio: opera in senso orizzontale, mira a ripartire il contenzioso fra i vari uffici giudiziari del medesimo tipo diffusi sul territorio nazionale, per questo può spesso condurre all'individuazione di una pluralità dei fori concorrenti, in questo caso sarà l'attore atto per scegliere fra le diverse opzioni, Normalmente i criteri di competenza operano prescindendo dalla volontà delle parti che neanche se d'accordo fra loro possono apportarvi delle modifiche, salvo nei casi stabiliti dalla legge, Eccezione= competenza per territorio, solitamente può essere derogato purché l'accordo risulti da atto scritto riferisca ad uno o più affari determinati, quindi non alla generalità delle cause riguardanti le parti, Art, 28 c,p,c, prevede ipotesi di competenza per territorio inderogabile: cause in cui è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero; processi di esecuzione forzata e di opposizione della stessa; procedimenti cautelari possessori; procedimenti in camera di consiglio; in tutti gli altri casi in cui l'inderogabilità risposto espressamente per legge, Nota bene quando si parla di competenza in senso proprio e fa normalmente riferimento ai rapporti fra diversi uffici giudiziari, I rapporti fra le varie sezioni e i vari magistrati all'interno di ciascun ufficio giudiziario sono estranei a regime della competenza e sono governati da altre disposizioni, Competenza per materia per valore La competenza civile viene ripartita in senso verticale utilizzando i criteri di materia e valore A) COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE, si desume da Art 7 CPC, che gli attribuisce -cause relative a beni mobili di valore non superiore a 5 5000, quando non sono attribuite dalla legge alla competenza di un altro giudice -cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti purché il valore della controversia non superi i 5 20,000 --> Competenza senza limiti di valore (per materia) -cause relative ad aapposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi -cause relative alla misura e alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case -cause relative a rapporti fra proprietario detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissione di fumo di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità -cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali B) COMPETENZA DEL TRIBUNALE, si può individuare in via negativa da Art. 9 CPC "il tribunale competente per tutte le cause che non sono di competenza di un altro giudicel'" inoltre ha competenza esclusiva -per tutte le cause di valore indeterminabile

-per le cause in materia di imposte e tasse (ormai azzerata dalla competenza attribuita alle commissioni tributarie) -per le cause concernenti lo stato della capacità delle persone (separazione personale dei coniugi,divorzio...) - per la querela di falso - per l'esecuzione forzata Regole per la determinazione del valore della causa principio fondamentale secondo Art 10 CPC deve guardarsi alla domanda indipendentemente dall'esito cui essa conduce. -in caso di pluralità di domande proposte nello stesso processo contro la stessa parte il valore è dato dalla somma delle domande medesime --> cumulo oggettivo: ipotesi in cui le più domande provengono dalla stessa parte -comprende accanto al capitale gli interessi scaduti, le spese i danni maturati anteriormente alla proposizione della domanda Le norme contenute negli articoli 11 e seguenti concorrono a determinare il valore di certi tipi di cause A) cause relative a somme di denaro o a beni mobili per le somme di denaro il valore si determina in base alla somma indicata dall'attore e qualora questa manchi la causa si presume di competenza del giudice adito, Per i beni mobili si fa riferimento al valore dichiarato dall'attore e qualora manchi anche in questo caso si presume la competenza del giudice adito, Art 14 co 2 CPC consente il convenuto di contestare non oltre la prima difesa il valore come sopra dichiarato o presunto, Qualora l'attore abbia proposto una pluralità di domande e per una delle quali non abbia precisato il valore, questa dovrà intendersi di un valore pari al limite massimo della competenza del giudice adito. B) cause relative a quote di obbligazione da più parti se la domanda proposta da o contro più persone riguarda l'adempimento pro quota di un'obbligazione il valore della causa si determina in base all'intera obbligazione C) cause relative obbligazioni divisioni quando la causa verte sull'esistenza, la validità o la risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio, il suo valore si determina in base alla parte del rapporto che ha in contestazione, Nel caso di divisione il valore è pari a quello della massa attiva da dividere D) cause relative a prestazioni alimentari e rendite qualora il titolo sia controverso il valore è pari all'ammontare delle somme dovute per due anni, se si tratta di causa avente ad oggetto prestazioni alimentari periodiche; a 20 annualità della controversia è relativa al rendite perpetue oppure al canone nell'enfiteusi perpetua, Se la causa verte su rendite temporanee o vitalizie oppure sul diritto al canone nell'enfiteusi a tempo, il valore che si ottiene cumulando il annualità richieste fino ad un massimo di 10, E) cause relative a beni immobili a seconda del diritto controverso vi saranno diversi coefficienti di moltiplicazione del reddito dominicale, nel caso dei terreni, o della rendita catastale quando si tratti di fabbricati, (Queste disposizioni sono inutili, infatti il giudice di pace non ha competenza alcuna in materia di beni mobili) F) cause relative all'esecuzione forzata il valore delle cause di opposizione all'esecuzione è guidato dal credito per cui si procede, qualora si tratti di opposizione del debitore, oppure dal valore dei beni controversie, qualora si tratti di opposizione proposta contro terzi a norma dell'Art 619 COMPETENZA PER TERRITORIO criteri di competenza territoriale --> Artt 18 e ss distinguere quelli concernenti i fori generali, applicabili a qualunque causa ed individuati in base ad elementi soggettivi, da quelli speciali, utilizzabili solo per le cause aventi un determinato oggetto o riguardanti determinati

soggetti, Fori speciali, distinguere: -Esclusivi (prevalgono sui fori generali) -facoltativi -concorrenti --> gli ultimi due offrono un'opzione in più all'attore senza escludere il ricorso ai criteri generali, inoltre anche il foro esclusivo e derogabile per accordo delle parti ai sensi Art 28 Fori generali --> Artt 18 e 19 - convenuta in giudizio una persona fisica: la competenza spetta al giudice del luogo in cui il convenuto alla residenza o il domicilio; qualora residenze domicilio siano sconosciuti, ha luogo in cui il convenuto alla propria dimora; se è sconosciuta anche a dimora o se si tratta di convenuto che ha residenza domicilio e dimora all'estero, è competente il giudice del luogo di residenza dell'attore -convenuta persona giuridica o altro ente diverso dalla persona fisica: si ha riguardo al luogo in cui essa ha la sede oppure ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda,per le società prive di personalità giuridica, le associazioni non riconosciute e di comitati, la sede sarà il luogo in cui esse svolgono la propria attività in modo continuativo, Fari speciali cenni sui criteri di maggior rilievo pratico e più frequente applicazione - cause in materia di obbligazione, Art, 20 è competente anche il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio, Si tratta comunque di fare facoltativi concorrenti con quelli generali individuabili mediante un'indagine che stabilisca dove che ha concluso il contratto, o dove si è verificato l'illecito da cui discende l'obbligazione extra contrattuale, oppure il luogo in cui deve avvenire l'adempimento, -Cause relative a diritti reali su beni immobili, locazione in comodato di immobili urbani, affitto di aziende, apposizione di termini, osservanza delle distanze legali stabilite per il piantamento di alberi e siepi, Art 21 co 1 luogo dove è posto l'immobile o l'azienda -azioni possessoria e denunce di nuova opera e di danno temuto, Art, 21 comma due competenza del giudice del luogo in cui è avvenuto il fatto denunciato -cause in cui è parte di un'amministrazione dello Stato, Art, 25 REGIME DELL'INCOMPETENZA Art, 38 c,p,c, distingue fra il rilievo del incompetenza ad opera del convenuto (unica parte legittimato a sollevare la relativa eccezione, dal momento che l'attore è colui che sceglie il giudice) e quello d'ufficio, convenuto = l'eccezione di incompetenza deve essere sempre sollevata a pena di decadenza qualunque sia il criterio che si assume violato (materia valore o territorio) nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, ossia nel suo primo atto difensivo rispettando il termine di costituzione in giudizio, Inoltre qualora si tratti di incompetenza per territorio il convenuto non può limitarsi ad eccepisce l'incompetenza ma deve indicare l'ufficio giudiziario che ritiene competente, altrimenti l'eccezione si ha per non formulata rilievo d'ufficio del incompetenza = èè consentito non oltre l'udienza di cui all'articolo 183, ovvero entro la prima udienza di trattazione, Dopo questo momento il giudizio resta praticamente sanato ed irrilevante, Questo sistema non esclude che il convenuto pur non avendo tempestivamente eccepito l'incompetenza nella propria comparsa di risposta, sollevi materialmente tardivamente la questione dell'incompetenza alla prima udienza sollecitando il giudice a rilevarla d'ufficio, Ovviamente il giudice può non accoglierla ritenendosi competente, il convenuto non avrà alcuna possibilità di far valere l'incompetenza attraverso le impugnazioni, Sentenza declinatoria della competenza e prosecuzione del processo La decisione sulla competenza può essere -dichiarativa: afferma la competenza del giudice adito -declinatoria dichiara l'incompetenza del giudice adito,

In entrambi i casi il provvedimento è impugnabile, anche attraverso le impugnazioni ordinarie qualora contestualmente sia stato deciso il merito della causa, oppure tramite regolamento di competenza investendo la corte di cassazione, Il codice del 1940 ha escluso che il giudice abbia fine con la pronuncia di incompetenza, costringendo l'attore a riproporre ex novo la domanda davanti al giudice diverso reputato competente, il che lo esporrebbe al rischio che la questione relativa alla competenza si trascini all'infinito, Accorgimenti: -si consente la continuazione del processo davanti al giudice ad quem ( ritenuto competente dal giudice previamente adito) --> Art 50 CPC prevede che se la causa dopo la pronuncia di incompetenza viene tempestivamente riassunta davanti al giudice dichiarato competente del termine dato nella sentenza dal giudice a quo il processo continua davanti al nuovo giudice, Ciò consente di conservare gli effetti prodotti dall'originaria domanda giudiziale e risponde ad esigenze di economia processuale permettendo il recupero e l'utilizzazione di alcune attività già compiute davanti al giudice a quo ( in particolare quelle dell'istruzione probatoria) -si impedisce che tale giudice possa a sua volta dichiararsi incompetente spogliandosi della causa. --> la pronuncia di incompetenza, qualora non sia impugnata dall'attore tramite istanza di regolamento di competenza, rende incontestabile tanto l'incompetenza del giudice dal quale proviene quanto la competenza del giudice in essere indicato, alla duplice condizione che la causa sia tempestivamente riassunto entro i termini di cui all'articolo 50 e che non si tratti di incompetenza per materia o per territorio inderogabile nei casi previsti dall'articolo 28, Dunque il legislatore ha derogato al principio che riservava ciascun giudice la verifica della propria competenza, e ha previsto che il secondo il giudice sia vincolato all'indicazione resa dal giudice previamente adito che l'abbia ritenuto competente sulla causa, Tale vincolo però non è totale dall'assoluto infatti impedisce al giudice ad quem di tornare a valutare sulla propria competenza per valore per territorio derogabile, ma quando ritenga di essere incompetente per materia o per territorio inderogabile l'articolo 45 esclude ugualmente che possa sua volta declinare la competenza spogliandosi del processo ma gli consente di investire della questione la corte di cassazione, chiedendo d'ufficio il regolamento di competenza. N,B,I principi descritti valgono solo a condizione che la causa venga tempestivamente riassunto, In caso contrario il processo si estinguerebbe e la pronuncia di incompetenza perderebbe ogni efficacia, Regime delle questioni concernenti i rapporti fra sede principale e sezioni distaccate del tribunale Le sezioni distaccate del tribunale hanno rimpiazzato da parte degli uffici di pretura precedentemente esistenti nei comuni che non erano sede di tribunale, hanno una propria circoscrizione, una certa autonomia strutturale ed organizzativa, ed una sorta di competenza territoriale dal momento che in esse sono trattate le cause attribuite al tribunale in composizione monocratica ( ad eccezione di quelle del lavoro e previdenziali). Quando il luogo in ragione del quale è determinata la competenza per territorio rientra nella circoscrizione delle sezioni medesime le attribuzioni di tali sezioni sono individuate attraverso l'applicazione degli ordinari criteri di competenza per territorio, Allo stesso tempo però il legislatore si è preoccupato di escludere che le relative questioni siano assoggettate a regime proprio dell'incompetenza territoriale, l'articolo 83 terzo delle disposizioni attuative infatti precisa che l'inosservanza delle disposizioni di ordinamento giudiziario relative alla ripartizione dei principali distaccate, o fra diverse sezioni distaccate, delle cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica rilevata non oltre all'udienza di prima comparizione. Tali disposizioni inoltre si considerano inerenti all'organizzazione interna dell'ufficio giudiziario sicché la relativa decisione è sottratta al giudice investito della causa che deve limitarsi a verificare che la questione manifestamente infondata.

IL PRI NCIPIO DELLA PERPETUATIO IURISDICTIONIS Attribuzione della giurisdizione e della competenza dipende dai criteri fissati dal legislatore i quali a loro volta prendono spesso in considerazione elementi del tutto estrinseci alla domanda e suscettibili di mutare nel tempo --> stabilire quali conseguenze possa avere sul processo la variazione di questi elementi di fatto oppure la stessa modificazione delle disposizioni di legge regolatrici della giurisdizione o della competenza qualora il legislatore non ha previsto a dettare una opportuna disciplina transitoria (es: ipotesi in cui vengano innalzati i limiti della

competenza per valore di ciascun giudice) Art 5 CPC, modificato dalla legge 1990 la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, rimangono irrilevanti rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello Stato medesimo --> principio della perpetuatio iurisdictionis Risponde all'esigenza di evitare che la durata del processo si risolva a danno dell'attore che ha ragione e rispettando lo stesso principio costituzionale dell'Art 25 Co 1 per il quale nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge ( qualora mancasse la disposizione sarebbe facile per il convenuto e rende incompetente nel corso del giudizio il giudice che era stato correttamente individuato dall'attore) Ipotesi di modificazioni normative in cui si ritiene inapplicabile Art 5 --> quelle che si traducono nell'immediata soppressione dell'ufficio giudiziario presso il quale pende la causa, oppure che derivino dalla dichiarazione di incostituzionalità di una delle norme distributive della giurisdizione o della competenza Astensione, ricusazione e responsabilità del giudice Uno dei prindipi fondamentali del processo è rappresentato da art111 co 2 cost = terzietà ed imparzialità del giudice, questo è infatti alla base degli istituti della astensione e della ricusazione. Art 51 cpc, prevede una serie di situazioni in cui l'obiettività di giudizio del magistrato e la sua equidistanza dalle parti potrebbero essere compromesse, quindi è attribuita al giudice la facoltà di astenersi ed in alcuni casi tassativamente individuati dalla legge l'obbligo --> nelle sole ipotesi di astensione obbligatoria, qualora il giudice non provveda le parti potranno richiedere la sua ricusazione. Ma anche nei casi di astensione obb. se il giudice omette di astenersi e le parti non provvedono a ricusarlo entro brevi termini non ci sono comunque ripercussioni sulla validità del processo ( quindi si esclude che il primario interesse del legislatore sia quello dell'imparzialità del giudice) --> oggetto di tutela è il diritto delle parti di non farsi giudicare da un giudice che deve essere capace di prendere la propria decisione senza influenze esterne e dall'interesse del giudice stesso di sottrarsi da una decisione che potrebbe risultargli scomoda. Normalmente il giudice ha obbligo di pronunciarsi, quindi le norme sull'astensione rappresentano una deroga al generale obbligo di decidere. Art 51 co 2, astensione facoltativa, prevede che il magistrato interessato non possa astenersi di propria iniziativa ma debba chiedere a tal fine l'autorizzazione del capo dell'ufficio. Astensione obbligatoria, fattispecie tassative = situazioni in cui il giudice ha interesse nella causa, ha partecipato alla causa in altra veste o ha rapporti con una delle parti in causa. 1) ha interesse nella causa o in altra che verte su identica questione di diritto. Ipotesi più grave = interesse diretto, che gli consentirebbe di assumere la qualità di parte --> nemo iudex in causa propria --> unica ipotesi in cui la giurisprudenza ritiene che la mancata astensione provochi la nullità della sentenza interesse indiretto = ogni altra ipotesi in cui al giudice può derivare un vantaggio o uno svantaggio, benchè soltanto morale, dall'esito del giudizio. 2) se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado, legato da vincoli di affiliazione o è commensale abituale di una delle parti o dei difensori 3) se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito/debito con una delle parti o con i difensori 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, ha deposto in essa come testimone oppure ne ha

conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico. Ipotesi più frequente è quella in cui abbia già conosciuto della causa in altro grado del processo, la disposizione di cui sopra è stata interpretata riduttivamente dalla giurisprudenza. Altro grado = diverso ufficio giudiziario 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti. --> in ogni altro caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza, l'astensione è rimessa all'iniziativa del magistrato. La ricusazione Quando ricorra una delle fattispecie di ricusazione obbligatoria ciascuna delle parti ha la possibilità di proporre istanza di ricusazione nei confronti del giudice che ometta di astenersi e deve farlo in tempi ristretti: - 2 giorni dal deposito in cancelleria se già conosce il giudice assegnato - 10 giorno dall'inizio della trattazione della causa se non conosce il giudice nb. ricorso deve contenere i motivi specifici e l'indicazione dei mezzi di prova. Scaduto il termine le parti non hanno più alcuna possibilità di far valere il motivo di ricusazione, neanche in via di impugnazione della sentenza successivamente pronunciata, ad eccezione dell'ipotesi in cui sussista un interesse diretto del giudice nella causa. Art 52 co 3 --> la ricusazione sospende il processo La proposizione dell'istanza di ricusazione dovrebbe implicare l'automatica sottrazione della causa al giudice ricusato e la contestuale investitura del giudice competente a decidere sulla stessa istanza, --> esigenza che il giudice possa proseguire ignorando il ricorso La giurisprudenza ha attenuato tale conseguenza permettendo al giudice ricusato il potere di valutare anche se sommariamente l'ammissibilità e la fondatezza dell'istanza, per escludere la sospensione qualora sia stata palesemente sollevata al di fuori dei casi previsti per legge. La vera e propria decisione su una richiesta di ricusazione compete al presidente del tribunale qualora sia stato ricusato un giudice di pace, o al collegio, qualora sia stato ricusato uno dei magistrati del tribunale o della corte. --> la decisione è presa con ordinanza non impugnabile. La responsabilità civile dei magistrati Testo originario del codice, materia della resp. civile dei magistrati disciplinata da artt 55 e 56 cpc, prendendo in considerazione solamente ipotesi di dolo, frode o concussione oltre a quella di diniego di giustizia qualora il giudice avesse omesso di decidere entro il termine fissato dalla legge nonostante una espressa diffida della parte Inoltre art 56 subordinava l'azione risarcitoria all'autorizzazione discrezionale del ministro di giustizia --> nessuna garanzia di effettivo risarcimento per il dannegiato. Referendum popolare 1987 --> L. 117/1988, ha esteso la responsabilità dei magistrati per colpa grave ma allo stesso tempo le ha tipizzate ad un nucleo più ristretto escludendo che l'azione risarcitoria possa essere proposta direttamente nei confronti del magistrato, al quale farà da scudo lo stato. Fattispecie che possono dare luogo a risarcimento del danno ( solo patrimoniale, per quanto concerne l'attività del giudice civile) - un comportamento, un atto o un provvedimento posto in essere dal magistrato con dolo ( implica anche conseguenze penali) - comportamento atto o provvedimento posto in essere con colpa grave --> grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile --> affermazione determinata da negligenza inescusabile di un fatto la cui esistenza

è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento --> la negazione determinata da negligenza inescusabile di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento - diniego di giustizia --> il magistrato rifiuta, omette o ritarda il compimento di atti del suo ufficio, a condizione che sia trascorso il termine previsto dalla legge e siano trascorsi inutilmente e senza giustificato motivo 30gg dal momento in cui la parte ha presentato istanza per ottenere il provvedimento. NB. non può mai essere fonte di responsabilità l'attività di interpretazione del diritto ne' quella di valutazione del fatto e delle prove. - quando sussista un'ipotesi di responsabilità l'azione risarcitoria deve essere proposta non direttamente nei confronti del magistrato bensì nei confronti dello stato, verso il presidente del consiglio, a meno che il danno non derivi da fatto costituente reato, nel qual caso lo stato sarebbe corresponsabile civile. L'azione nei confronti dello stato non è consentita sino a quando non siano stati esperiti i mezzi di impugnazione e gli altri rimedi predisposti dall'ordinamento per eliminare l'atto o il provvedimento da cui deriva il danno ( è soggetta a termine di decadenza di due anni dal momento in cui è divenuta esperibile) - prima fase = camera di consiglio valuta l'ammissibilità della domanda di risarcimento, la quale può essere esclusa se non sono stati rispettati i presupposti richiesti dalla legge o in caso di manifesta infondatezza della stessa. Tale fase si chiude con decreto motivato. --> dopo la pronuncia di ammissibilità si proseue con trattazione del merito - normalmente il magistrato rimane del tutto estraneo ai giudizi promossi contro lo stato --> di regola il magistrato non può essere chiamato, ma può spiegare intervento volontario. - se la responsabilità del magistrato e lo stato viene condannato, questo sarà tenuto ad esercitare azione di rivalsa nei confronti del magistrato entro un anno. Il pubblico ministero I compiti del pubblico ministero nel processo civile sono stabiliti de iure, gli articoli 69 e 70 disciplinano rispettivamente i casi in cui il p.m esercita egli stesso azione civile ( p.m. agente) promuovendo il giudizio ed i casi in cui deve o può intervenire in un processo instaurato da altri ( p.m. interveniente). Art 69 parla di "casi stabiliti dalla legge" = fattispecie tipiche tassative Art 2907 cc secondo il quale l'autorità giudiziaria provvede di regola su domanda di parte e quando la legge lo dispone anche su istanza del pubblico ministero o d'ufficio. --> si tratta di azioni concernenti diritti o status sottratti dalla disponibilità delle parti, la cui tutela risponde ad interessi di natura pubblicistica. Il legislatore per contemperare tali interessi con il principio della domanda estende il novero dei soggetti legittimati ad agire includendovi il pubblico ministero, per il quale l'esercizio dell'azione costituisce non un potere ma un mero dovere. I casi di intervendo sono correlati soprattutto all'esigenza di controllare l'operato delle parti, per evitare che esse possano difendersi male o possano colludere fra di loro per rendere apparente una situazione di fatto diversa da quella reale ed ottenere un provvedimento in frode alla legge. Art 70 cpc, intervento del pm obbligatorio - nelle cause che egli stesso avrebbe potuto proporre, qualora sia stato preceduto da un altro legittimato - nelle cause matrimoniali in genere, uncluse quelle di separazione personale dei coniugi -nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone - in tutti gli altri casi previsti dalla legge ( procedimento per querela di falso , procedimento per la modifica dei provvedimenti conseguenti alla separazione dei coniugi ecc) - nei processi davanti alla Corte di Cassazione

In tutte queste ipotesi il giudice è tenuto ad ordinare che gli atti siano comunicati al pm affinchè questi possa esercitare il suo potere-dovere, tenendo conto che il mancato intervento in tali casi sarebbe motivo di nullità insanabile e rilevabile d'ufficio. La giurisprudenza invece ha escluso che vi sia nullità quando, pur avendo avuto regolare comunicazione da parte del giudice il pubblico ministero abbia omesso di intervenire. --> intervento facoltativo, rimesso alla valutazione discrezionale del pm. Poteri del pubblico ministero nelle cause di cui partecipa I poteri del p.m. dipendono dal fatto che abbia o meno diritto di azione 1) ha diritto di azione, posizione analoga alle parti private, può esercitare tutti i poteri che ad esse competono, incluso quello di impugnare la sentenza. 2) se non ha diritto di azione può solo esporre oralmente le proprie conclusioni, ha quindi poteri subordinati a quelli delle parti, non ha neanche potere di impugnare la sentenza qualora non l'abbia fatto una delle parti se non avvalendosi di un rimedio eccezionale -> REVOCAZIONE STRAORDINARIA ( art 397) qualora vi fosse ipotesi di intervento obbligatorio ed il pm non è stato sentito oppure la sentenza sia l'effetto della collusione delle parti posta in essere per frodare la legge. Un'eccezione è prevista anche per le sentenze relative alle cause matrimoniali nonche per le sentenze dichiarative di efficacia o inefficacia di sentenze straniere concernenti cause matrimoniali, infatti il pm, sebbene non abbia diritto di azione può usufruire delle medesime impugnazioni che competono alle parti --> eccezione introdotta nel 1950 per evitare che avessero ingresso nel nostro ordinamento decisioni contrastanti con il principio dell'indissolubilità del matrimonio, allora ancora vigente. La peculiare posizione del PM rispetto a quella delle parti private trova riscontro - nel potere di astensione art 73 cpc - in due privilegi ricollegabili alla sua eventuale soccombenza nelle cause che egli stesso abbia proposto - andare comunque esente dalla condanna alle spese processuali - poter impugnare indipendentemente dalle conclusioni che aveva formulato ( anche quando le sue sentenze siano state interamente accolte dalla sentenza) I rapporti tra le azioni Fra le azioni può intercorrere un rapporto di: - Identità = se tutti gli elementi delle due azioni sono identici ( parti, petitum e causa petendi) - continenza = se fra le azioni vi è una coincidenza di elementi soggettivi e di causa petendi, ma il petitum di una di esse è più ampio e comprende quello dell'altra - connessione = se le azioni sono diverse ma hanno un elemento di identificazione in comune L 69/2009, per esigenze di semplificazione ha disposto che le pronunce in tema di competenza nonchè quelle in tema di litispendenza, continenza e connessione siano adottate dal giudice con ordinanza impugnabile ( anzichè con sentenza) nelle forme prescritte da art 42 cpc ( Regolamento necessario di competenza) Nessi fra azioni e processi La litispendenza Il termine litispendenza può avere due significati diversi

1) litispendenza della causa Il momento iniziale deve essere individuato nel giorno di notifica dell'atto di citazione ( per i processi che iniziano con atto di citazione) o con il giorno di deposito dell'atto introduttivo in cancelleria e che terminano con il passaggio in giudicato della sentenza, qualunque ne sia il contenuto. 2) situazione in cui la stessa causa, o due cause identiche dal punto di vista oggettivo o soggettivo, pende contemporaneamente davanti a due giudici diversi ( due uffici giudiziari diversi) --> SITUAZIONE INACCETTABILE PER IL LEGISLATORE - ragioni di economia processuale - possibilità di un contrasto fra i giudicati Due cause identiche possono essere pendenti: - davanti a due giudici ordinari diversi ( vera e propria litispendenza art 39 co 1 cpc) - davanti allo stesso giudice o a giudici diversi dello stesso ufficio giudiziario (necessità di riunione dei processi art 273 cpc) - davanti ad un giudice ordinario e ad un giudice speciale o ad un giudice straniero ( problema di conflitto positivo di giurisdizione) NB. per poter verificare la sussistenza della litispendenza è necessario prima stabilire quando un processo si consideri pendente - i processi instaurati con atto di citazione sono pendenti dal momento della notifica dell'atto di citazione (il rapporto processuale si instaura con notifica valida) - i processi instaurati con ricorso sono pendenti dal momento del deposito del ricorso in cancelleria - i procedimenti per decreto ingiuntivo sono pendenti dal momento della notificazione del ricorso e del decreto Soluzione = imporre al giudice successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, di troncare il processo dinanzi a lui, dichiarare con ordinanza la litispendenza e disporre nel contempo la cancellazione della causa dal ruolo. Secondo comune opinione il secondo giudice dovrebbe pervenire a questo provvedimento in base al mero rilievo dell'attuale pendenza davanti ad altro giudice, senza sindacare in alcun modo se il giudice preventivamente adito sia competente o meno. La questione relativa alla competenza nel primo processo potrà essere risolta solo nell'ambito del primo procedimento e qualora il giudice dovesse declinare la propria competenza a favore di quello che ha dichiarato la litispendenza la causa verra da questo riassunta ex art 50 Secondo art 273 cpc la duplicazione dei procedimenti non deve essere risolta eliminandone uno, bensì determinando il giudice davanti al quale il procedimento dovrà proseguire in maniera unificata (diviene un solo procedimento). L'ordinanza con la quale il giudice dichiara, anche d'ufficio, la litispendenza è impugnabile con il solo regolamento necessario di competenza, a meno che non sia stata emessa dal giudice di pace Dubbi --> possibilità che questo meccanismo possa essere utilizzato le preclusioni incorse nel primo processo --> deve ritenersi che la riunione dei processi non implichi una totale fusione degli stessi e il giudice dovrebbe trattare solo quello precedentemente avviato, decidento sui fatti e sulle prove ad esso allegati.

Continenza ( art 39 cpc) si verifica quando due processi aventi le stesse parti e la stessa causa petendi pendono davanti a giudici diversi con un oggetto parzialmente diverso, nel senso che il petitum di una di esse è più ampio e tale da contenere il petitum dell'altra ( per es, vi è continenza tra la causa avente ad oggetto il pagamento del capitale e degli interessi e la causa avente ad oggetto solo il capitale). Secondo la giurisprudenza la caratteristica della continenza è che gli elementi identificatori della causa

continente delineano una fattispecie più ampia, nella quale può trovare implicazione quella della causa contenuta. L'obiettivo del legislatore non sarà quello di eliminare una di esse ma di farne una trattazione congiunta ed unitaria = simultaneus processus ( evitare possibili contrasti di giudicato) Anche in questa ipotesi si applica il criterio della prevenzione = a spogliarsi della causa dovrebbe essere il giudice successivamente adito, che deve dichiarare con ordinanza la continenza e fissare alle parti un termine per la riassunzione della causa davanti all'altro giudice. Se però il primo giudice non è competente anche per la seconda causa, sarà lui a dover dichiarare la continenza spogliandosi completamente della causa e rimettendola completamente al giudice successivamente adito --> ostacolo al simultaneus processus in questo caso può provenire unicamente dalla inderogabilità della competenza per materia o per territorio funzionale. Anche la disciplina della continenza art 39 presuppone che le due cause continenti pendano dinanzi a due uffici giudiziari diversi, in quanto se così non fosse la disciplina pertinente sarebbe quella della riunione ( riunione obbligatoria, art 273). A quali fattispecie è quindi applicabile il regime della continenza? Opinione più diffusa è quella che vede nella continenza una sorta di litispendenza parziale, caratterizzata da cause identiche per soggetti e per causa petendi ma diverse in termini quantitativi riguardo al petitum (rimane sostanzialmente unico il diritto dedotto in giudizio) La giurisprudenza ha adottato un concetto di continenza più esteso, riconducendo a questo anche le ipotesi in cui due domande contrapposte delle parti ( con petitum completamente diverso), traggano origine dallo stesso rapporto fondamentale e siano tra loro incompatibili ( es: domanda di adempimento del contratto e domanda di risoluzione dello stesso) --> l'applicazione del regime della continenza offre più ampie garanzie di svolgimento del simultaneus processus. Litispendenza internazionale Contemporanea pendenza di due o più cause che coinvolge giudice italiano e giudice di un altro stato. Nel momento in cui venga eccepita la presenza di una domanda con medesimo oggetto e titolo davanti al giudice straniero, il giudice italiano deve sospendere il giudizio se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetto per l'ordinamento italiano. Criterio della prevenzione --> la pendenza della causa davanti al giudice straniero si determina secondo la legge dello stato in cui il processo si svolge. Differenze rispetto al regime della litispendenza interna: 1) solo le parti possono sollevare la questione senza limitazioni temporali ed in ogni stato e grado del processo; il giudice non può rilevarla d'ufficio. 2) prima di poter dichiarare la litispendenza il giudice deve verificare che sussistano le condizioni richieste per il futuro riconoscimento del provvedimento straniero. --> è doveroso accertare che il giudice straniero possa conoscere la causa secondo i principi di competenza giurisdizionale dell'ordinamento italiano, dunque che sussista a suo favore uno dei criteri di collegamento giurisdizionale previsti dalla legge italiana. La dichiarazione della litispendenza internazionale non chiude definitivamente il processo, ma lo sospende al fine di evitare che questa possa tradursi in un vero e proprio diniego di giustizia qualora il processo straniero non pervenga ad una decisione di merito o quest'ultima non sia riconoscibile in italia. Il giudizio in Italia può riprendere tramite riassunzione ad istanza della parte interessata se l giudice straniero declina la propria giurisdizione o se il provvedimento straniero non può essere riconosciuto nell'ordinamento italiano.

Diversa disciplina applicabile se la giurisdizione straniera appartiene ad uno stato membro dell'UE, infatti in questo caso, se sono state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo il giudice successivamente adito deve sospendere d'ufficio il procedimento finchè sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza. Una volta avvenuto tale accertamento deve dichiarare la propria incompetenza a favore del primo. Tale differenza dipende da maggiore fiducia fra le giurisdizioni nazionali interne all'UE e conduce al riconoscimento automatico delle decisioni emesse in un altro stato. Corte di giustizia europea --> concetto di giustizia endocomunitaria ( come continenza ma a livello europeo). La connessione di cause Connessione = due o più domande, e quindi due o più cause, hanno in comune uno o più elementi identificativi (soggetti, petitum, causa pretendi) senza essere identiche. Il legislatore consente il cumulo e la trattazione congiunta in un unico giudizio - motivi di economia processuale - evitare decisioni fra loro disarmoniche o gravemente contrastanti. trattazione congiunta = simultaneus processus Es: un creditore ereditario agisce contro più coeredi per ottenere, ciascuno nei limiti della propria quota, adempimento del debito del de cuius. Si avrà una pluralità di domande soggettivamente diversa dal lato passivo, fondate sul medesimo titolo ma diverse quanto all'oggetto (petitum), Qualora il fossero proposte e trattate separatamente potrebbe accadere che la domanda fosse accolta ed un'altra ritenuta infondata, Risultato che l'ordinamento cerca di evitare, Favorire la realizzazione del cumulo di cause connesse --> deroghe agli ordinari criteri di competenza = consentire che lo stesso giudice possa conoscere di tutte le cause pur quando esse, se separatamente considerate andrebbero proposte davanti diversi giudici, Forme di connessione A) CONNESSIONE MERAMENTE SOGGETTIVA ipotesi più tenue --> riguarda solo i soggetti attivi e passivi delle domande Prevista Art 104 co1 CPC il quale consente di proporre contro la stessa parte e nel medesimo processo più domande anche non altrimenti connesse purché sia osservata la norma dell'ART 10 Co2 CPC, Unico effetto di connessione soggettiva = consentire ad iniziativa dell'attore il cumulo delle più domande in un unico processo --> cumulo oggettivo, può riguardare più cause affatto diverse fra le stesse parti --> vengono in rilievo esclusivamente ragioni di economia processuale o anche di comodità delle parti. Non è prevista alcuna deroga ai criteri ordinari di competenza diretta favorire il simultaneus processus, sarà concretamente attuabile solamente quando lo stesso ufficio giudiziario sia competente per tutte le cause. Quanto alla competenza per valore invece il problema non si pone poiché come espresso dall'Art 10 co 2 --> il valore complessivo della causa si determina sommando più domande proposte contro la stessa parte. Questo sta significare che il cumulo oggettivo di cause può investire un giudice diverso da quello che sarebbe stato competente a conoscere le cause separatamente (esempio: due domande entrambi appartenenti alla competenza per valore del giudice di pace, sommate fra loro devono proporsi dinanzi al tribunale) B) CONNESSIONE OGGETTIVA IMPROPRIA rapporto fra due o più cause la cui decisione dipende totalmente o parzialmente dalla risoluzione di identiche questioni, come afferma Art 103 Co 1 CPC il quale prevede possibilità che le cause, pur riguardando parti diverse, vengano cumulate in un unico processo. NB. La trattazione separata non presenta alcun rischio, alla base dell'istituto non c'è obiettivo di assicurare soluzione uniforme di cause --> neanche in questo caso è prevista alcuna deroga agli ordinari criteri di competenza. La realizzabilità del simultaneus processus resta subordinata all'eventualità che sia individuabile lo stesso ufficio giudiziario competente per tutte le cause. C) CONNESSIONE OGGETTIVA PROPRIA (semplice)

Deriva dalla comunanza dell'oggetto oppure del titolo dal quale dipendono le più domande. Il legislatore la prende in considerazione solamente relazione all'ipotesi in cui le più domande riguardino parti diverse --> possibilità che le cause in tal modo connesse vengano cumulativamente proposte in un unico processo --> cumulo soggettivo = le cause coinvolgono parti diverse realizzazione del simultaneus processus favorita anche attraverso una deroga ai criteri ordinari della competenza territoriale. Art 33 CPC "le cause contro più persone che a norma degli articoli 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti ai giudici diversi, se sono connesse per l'oggetto o per il titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di esse" --> riferimento solamente fori generali = deroga ammessa esclusivamente a danno del foro generale di un convenuto e a favore del foro generale di un altro convenuto e non anche quando per taluna delle cause dovrebbe aversi riguardo ad un foro speciale esclusivo oppure per attuare il cumulo dinanzi al foro speciale applicabile solo una di esse Per ciò che concerne l'identità dell'oggetto --> petitum mediato, bene della vita di cui si richiede l'attribuzione. Quindi l'identità non deve intendersi in senso formale assoluto ma come equivalenza dell'obiettivo cui le diverse domande tendono. Equivalenza = concorso di azioni ( più domande pur basandosi su fatti costitutivi diversi, mirano a risultato coincidente, che il soddisfacimento del diritto dedotto con una estingue inevitabilmente anche il diritto dedotto con l'altra) (es: in una vendita a catena l'acquirente finale che abbia subito un danno a causa di un vizio della cosa, faccia valere nello stesso giudizio la responsabilità contrattuale del suo immediato dante causa e quella extra contrattuale del produttore, assumendo che si tratti di vizi che rendevano la cosa pericolosa) In tutte queste ipotesi la proposizione delle più domande in un unico processo,contro la stessa parte contro parti diverse --> cumulo alternativo ( l'accoglimento dell'una domanda è palesemente incompatibile con accoglimento dell'altra proprio in quanto da considerare identico il rispettivo oggetto) Non è chiaro cosa debba intendersi per identità del titolo, spesso si afferma che con questa affermazione si alluda alla causa petendi, cioè l'insieme dei fatti costitutivi rispettivamente posti a base delle domande diverse --> non può mai essere uguale per domande diverse. Si ha l'impressione che il legislatore non abbia voluto riferirsi genericamente alle ragioni della domanda ( non possono non essere in parte differenti se si tratta di cause diverse) ma all'identità del rapporto giuridico sostanziale rispettivamente dedotto in giudizio, anche quando per taluna delle cause tale rapporto corrisponda ad una parte soltanto della causa pretendi, (Se il locatore richiede per un verso il pagamento dei canoni arretrati per altro verso il risarcimento dei danni derivanti dal deterioramento del bene locato le domande sono oggettivamente connesse del titolo poiché entrambi si fondano sul medesimo contratto di locazione, la stessa cosa può dirsi pensando domande proposte contro parti diverse, qualora il creditore ereditario agisca per l'adempimento contro più coeredi ciascuno dei quali risponde pro quota sulla base dell'unico rapporto obbligatorio). E' necessario considerare che la connessione potrebbe guardare allo stesso tempo oggetto e titolo, ciò si verifica in particolare quando viene dedotto in giudizio un rapporto giuridico che il diritto sostanziale mostra di reputare unitario ancorché plurisoggettivo (esempio: un diritto reale di cui siano titolari più persone, oppure un'obbligazione solidale) La connessione qualificata e la pregiudizialità-dipendenza La dottrina riconduce il concetto di connessione qualificata tutte le ipotesi connotate da un peculiare rapporto di subordinazione di una causa a un'altra inquadrabile nello schema della pregiudizialità-dipendenza pregiudizialità --> quando vi sia una certa gerarchia fra più domande determinata da ragioni meramente processuali riconducibili alla volontà della parte che le ha proposte (es: l'attore potrebbe formulare più domande in modo alternativo, una in via principale e l'altra subordinatamente al mancato accoglimento della prima, Il giudice quindi non potrà esaminare la seconda senza aver deciso sulla prima). pregiudizialità in senso stretto (tecnica) = particolare relazione sostanziale fra rapporti giuridici consistente nel

fatto che l'esistenza/ inesistenza/ estinzione del diritto o di uno status dipende, dall'esistenza o inesistenza di un altro rapporto giuridico che appartiene alla fattispecie costitutiva oppure a quella impeditivo a modificativa o estintiva del primo (es: vi è pregiudizialità dipendenza frà la domanda di pagamento di un credito del de cuius e la domanda di accertamento della qualità di erede) dottrina --> pregiudizialità meramente logica = ipotesi in cui non vengono propriamente in rilievo dei rapporti giuridici diversi, ma la relazione fra un singolo diritto e di rapporto giuridico complesso da cui questo trae origine (la causa avente ad oggetto l'accertamento dell'esistenza o inesistenza del contratto è pregiudiziale rispetto a quella concernente l'adempimento della prestazione derivante dal contratto stesso). pregiudizialità-dipendenza --> connessione particolarmente intensa cui corrisponde, qualora le cause non vengano trattate congiuntamente, ad un rischio molto alto di giudicati logicamente contraddittori legato all'eventualità che l'esistenza del medesimo rapporto pregiudiziale venga affermato in un processo che negava nell'altro. In considerazione di questo le disposizioni in esame tendono a favorire il simultaneus processus attraverso deroghe agli ordinari criteri di competenza Prevale l'opinione che la connessione non possa mai derogare ai criteri considerati tradizionalmente più forti (competenza per materia o per territorio) tuttavia, dopo l'istituzione del giudice unico in primo grado e la soppressione delle preture, gli ostacoli alla trattazione congiunta sono divenuti meno frequenti in particolare per quello che concerne la competenza verticale (se criteri ordinari della materia del valore attribuissero una causa al giudice di pace e l'altra al tribunale l'ART 40 Co 6 CPC farebbe prevalere la competenza del giudice togato, impedimento alla realizzazione il simultaneus processusickso potrebbe venire solamente dalla competenza per territorio inderogabile ex Art, 28) - Accessorietà Art 31 CPC stabilisce che la domanda accessoria può cumularsi a quella principale davanti al giudice territorialmente competente per quest'ultima fermo restando che se le domande sono proposte contro la medesima parte il loro valore si somma ai sensi dell'Art 10 co 2. concetto di accessorietà --> domanda che dal punto di vista del risultato perseguito dall'attore ha un rilievo secondario rispetto alla domanda principale il cui accoglimento, nel frattempo, è subordinato all'accoglimento di quest'ultima da cui discende in modo pressoché automatico (la domanda principale di risoluzione del contratto di compravendita di locazione e la domanda accessoria di restituzione o di rilascio del bene) -Garanzia Art 32 --> ipotesi in cui un soggetto ( il garante) è obbligato a tenere indenne un altro soggetto ( il garantito) dalle conseguenze economiche negative che possono derivare a quest'ultimo dall'eventuale soccombenza in una causa promossa nei suoi confronti da un terzo (esempio: obbligo di garanzia gravante sul venditore per l'evizione che il compratore subisca per effetto di diritti fatti valere da un terzo sul bene) --> il diritto alla garanzia dipende in senso lato anche dall'esistenza del diritto vantato dal terzo nei confronti del garantito, non esclude comunque che la domanda di garanzia venga proposta autonomamente dopo la conclusione del giudizio principale con la soccombenza del garantito, con il rischio però che il garante è rimasto estraneo al primo processo e quindi non vincolato alla relativa decisione, possa rimettere in discussione nel secondo processo anche il diritto del terzo, La chiamata in garanzia oltre ad assicurare che il garante sia vincolato da giudicato sfavorevole al garantito consente anche a quest'ultimo di chiedere la condanna del garante prima ancora che si sia verificato il presupposto sostanziale della garanzia (la soccombenza del garantito) così qualora entrambe le domande risultino fondate la condanna del garantito del garante potranno essere contestuali. Favorire la realizzazione del simultaneus processus --> Art 32, stabilisce che la domanda di garanzia può proporsi al giudice territorialmente competente per la domanda principale. Se il valore della causa di garanzia eccede la competenza del giudice della causa principale questo sarà tenuto a

rimettere entrambe le cause al giudice superiore, assegnando un termine per la loro riassunzione Accertamento incidentale Art 34 Cpc " Accertamenti incidentali" "Se per legge o per esplicita domanda di una delle parti è necessario decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale che appartiene per materia o valore alla competenza di un giudice superiore, il giudice rimettere tutta la causa a quest'ultimo assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti a lui" questioni pregiudiziali --> non si riferisce a quelle diritto, ma a quelle di merito, cioè quelle concernenti l'esistenza o l'inesistenza di un rapporto giuridico diverso da quello oggetto del processo, che però condiziona la sua esistenza o inesistenza ( del rapporto dedotto in giudizio) --> può accadere che il giudice originariamente adito si accorga che tale questione esorbita dalla sua competenza, essendo chiamato a decidere anche sul rapporto pregiudiziale quindi Art 34 ipotizza che: - Tra i fatti principali rilevanti per la domanda originaria vi siano uno o più fatti-diritti ( riguardano un diritto distinto, o uno status, che potrebbe essere oggetto di accertamento in un giudizio autonomo - che sulla esistenza o inesistenza di uno di tali fatti-diritti sorga contrasto fra le parti ( se non ci fosse contrasto non si avrebbe una questione pregiudiziale) - che per legge o in conseguenza di esplicita domanda delle parti, sia necessario decidere con autorità di giudicato sull'esistenza o meno di tale rapporto pregiudiziale --> Solo in presenza di tali presupposti il giudice adito è tenuto a verificare che la decisione sul rapporto pregiudiziale rientri nella propria competenza per materia o valore. Art 34 offre indicazioni di grande importanza per la ricostruzione del processo e dei limiti del giudicato --> anche quando in una causa sorga una questione pregiudiziale questa non viene decisa con efficacia di giudicato ma risolta dal giudice ai soli fini della decisione sulla domanda ( incidenter tantum), senza che la soluzione data nella sentenza possa vincolare i giudici di altri processi nei quali venga affrontata la stessa questione --> l'oggetto del processo rimane circoscritto alla domanda senza estendersi alle questioni che comunque potrebbero condizionare la decisione ( per questo la questione pregiudiziale non pone problemi di competenza, neanche quando in base ai criteri ordinari spetterebbe ad un giudice superiore. Problema: può avvenire che una volta sorta la questione pregiudiziale il giudice debba decidere su di essa con efficacia di giudicato --> decidendo quindi ad ogni effetto sull'esistenza del rapporto pregiudiziale ( non incidenter tantum) --> questo è l'accertamento incidentale cui si allude nella rubrica Art 34, per il quale dovranno sussistere le condizioni dell'azione ( legittimazione, interesse ad agire) LA QUESTIONE PREGIUDIZIALE DIVIENE CAUSA PREGIUDIZIALE --> si cumula a quella principale originaria, che da questo momento dipende dalla questione pregiudiziale --> se la causa pregiudiziale appartiene alla competenza per materia o per valore dello stesso giudice o di giudice inferiore non si pongono problemi ≠ esorbita dalla competenza del giudice adito --> rimette entrambe le cause al giudice superiore perché si realizzi il simultaneus processus davanti a lui. NB. Disciplina conferma che la trattazione congiunta di cause connesse per pregiudizialità-dipendenza non può mai trovare ostacolo nella diversa competenza per territorio prevista per le singole causa

La compensazione Art 35 Cpc " eccezione di compensazione" quando è opposto in compensazione un credito che ha contestato il vizio della competenza per valore del giudice adito questi, se la domanda è fondata su un titolo non controverso o facilmente accertabile, può decidere su di essa rimettere le parti al giudice competente per la decisione relativa all'eccezione di compensazione, subordinando quando occorre, l'esecuzione della sentenza alla prestazione di una cauzione,

altrimenti provvede a norma dell'articolo 34 --> considerapossibilità che sorga particolare questione pregiudiziale aventi ad oggetto l'esistenza di un controcredito opposto in compensazione. compensazione --> diviene fatto istintivo del debito che il convenuto allega al solo fine di ottenere il rigetto totale o parziale della domanda --> da luogo ad un'eccezione, in quanto riguarda propriamente un fatto-diritto che potrebbe essere oggetto di autonomo accertamento ( non dovrebbe estendere l'ambito oggettivo del giudizio, a meno che una delle parti non avanzi esplicita domanda di accertamento incidentale, Art 34) Disciplina Art 35 diverge da tali principi --> se il controcredito è contestato ed eccede la competenza per valore del giudice adito, gli nega la possibilità di decidere sull'eccezione di compensazione, sulla quale dovrà pronunciarsi il giudice superiore. Il legislatore ha escluso la risoluzione incidenter tantum della questione, impone la decisione con efficacia di giudicato --> ipotesi di accertamento incidentale ex lege Quindi l'eccezione resta tale, senza ampliare l'oggetto del giudizio, solo se il controcredito non viene contestato dall'attore ; se ha contestato sorgere una causa pregiudiziale che si cumula a quelle originaria --> può esorbitare la competenza del giudice adito. NB. Come accertamento incidentale consente di derogare solo alla competenza per territorio e per valore di un giudice inferiore ( non ha competenza per materia o funzionale) Conclusione: Se nonostante le deroghe il giudice originario è comunque competente a decidere sul contro credito contestato il simultaneus processus si realizza davanti a lui, in caso contrario si ha stessa soluzione Art 34 ( tutta la causa è rimessa al giudice superiore). Domanda riconvenzionale Art 36 " cause riconvenzionali" il giudice competente per la causa principale conosce anche delle domande riconvenzionali che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non eccedono la sua competenza per materia o per valore, altrimenti applica le disposizioni Art 34 e 35 ultima ipotesi di connessione qualificata, non fornisce una definizione della domanda riconvenzionale, si limita a disciplinare le domande riconvenzionali che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione --> possono essere cumulate alla domanda principale e decise nello stesso processo purché non eccedono la competenza per materia o valore del giudice adito nozione di convenzionale = controdomanda che il convenuto formula propria volta nei confronti dell'attore ( non si limita a chiedere il rigetto della domanda) --> far valere un diritto diverso da quello oggetto della domanda originaria, ma adesso collegato --> domande soggettivamente coincidenti, da parti contrapposte. NB. Riconvenzionali, non solo le domande formulate dal convenuto nei confronti dell'attore, ma anche quelle che l'attore propone successivamente contro il convenuto --> reconventio reconventionis relazione domanda principale / domanda riconvenzionale: - Incompatibilità ( es: l'attore che ha di rilascio di un immobile - il convenuto chiede accertare usucapione) - piena compatibilità( es: locatore agisce per il rilascio dovutola finita locazione - il conduttore chiede il risarcimento dei danni cagionati da vizi dell'immobile locato --> In alcuni casi la domanda riconvenzionale potrebbe presupporre l'accoglimento della domanda principale (es: rilascio per finita locazione, il conduttore subordinatamente all'accoglimento di tale domanda, potrebbe chiedere la condanna dell'attore al pagamento di un'indennità per i miglioramenti apportati all'immobile) Modalità di realizzazione del simultaneus processus Art 31- 36 individuano deroghe criteri ordinari di competenza --> possibile individuare unico giudice competente per tutte le cause connesse --> cumulo può essere realizzato in momenti e con modalità differenti 1) fin dall'inizio: - per scelta dell'attore ( formula più domande contro lo stesso convenuto o contro una pluralità di convenuti)

- nel corso del giudizio ( conseguentemente al sorgere di una nuova causa fra le stesse parti- es: riconvenzionale) 2) cause connesse proposte autonomamente in separati processi -- > disciplina diversa a seconda che esse pendano o no davanti allo stesso ufficio giudiziario . cause separatamente proposte davanti a uffici giudiziari diversi ( art 40 cpc) consente che loro trattazione congiunta possa attuarsi attraverso la fusione dei più processi davanti ad uno di tali uffici --> il giudice dichiara la connessione con ordinanza e fissa alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti al giudice della causa principale o davanti a quello preventivamente adito --> se si tratta di causa accessoria, il giudice di questa dovrà spogliarsi della causa, negli altri casi deve spogliarsi della causa il giudice successivamente adito. NB. la connessione può essere eccepita da ciascuna delle parti oppure rilevata d'ufficio entro la prima udienza. Il giudice deve rifiutare la connessione quando lo stato della causa principale o previamente proposta non consentirebbe l'esauriente trattazione e decisione delle cause connesse Problema: disciplina che non chiarisce se il simultaneus processus possa realizzarsi o no anche quando l'ufficio giudiziario così individuato non risulti competente rispetto tutte le cause connesse, in particolare: - trattandosi di causa accessoria fra le stesse parti, il suo valore sommato a quello della causa principale esorbita la competenza del giudice adito (per la causa principale) -negli altri casi di connessione, quando il giudice preventivamente adito non sia quello competente per materia o per valore davanti al quale sarebbe potuto instaurare sin dall'inizio il cumulo delle cause connesse --> Problema ridimensionato, soppressione delle preture e peculiare disciplina della connessione fra cause di competenza del giudice di pace e del tribunale Art 40 co 6: In caso di connessione qualificata fra cause spettanti al giudice di pace e cause di competenza del tribunale, le relative domande possono essere proposte davanti al tribunale affinché siano decise nello stesso processo --> prevalenza del giudice togato ≠ cause proposte separatamente, il giudice di pace deve pronunciare anche d'ufficio la connessione a favore del tribunale . Cause separatamente proposte davanti allo stesso ufficio giudiziario ddisciplina più semplice, la fusione delle cause si realizza semplicemente attraverso la loro riunione NB. Meramente facoltativa --> il giudice che rileva la connessione alla possibilità di valutare se il simultaneus processus sia o no conveniente, considerando lo stato di avanzamento delle cause Connessione di cause soggette a riti diversi Evitare che la trattazione unitaria propri ostacolo insormontabile nella diversità del rito --> Art 40, criteri per stabilire quale rito sia prevalente per utilizzarlo su tutte due le cause cumulate NB. Disciplina applicabile solo nei processi a cognizione piena, considera solo la connessione qualificata esclude connessione oggettiva semplice --> il rito è sempre derogabile in presenza di un legame particolarmente un po' più cause; Criteri: 1) una delle cause connesse è soggetta al rito ordinario --> viene preferito alle cause che sarebbero soggette al rito diverso 2) se si tratta di cause di lavoro o controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie --> rito del lavoro ( prevale anche su rito ordinario) 3) nessuna delle cause è soggetta al rito ordinario e nemmeno al rito del lavoro --> si applica il rito speciale previsto per la causa in ragione della quale viene determinata la competenza, oppure quello della causa di maggior valore NB. Criteri che valgono solo quando le cause connesse siano state cumulativamente proposte o successivamente riunite, altrimenti ciascuna segue il proprio rito problema: violazione dei criteri --> anche quando il giudizio venga scoperto in appello il giudice deve limitarsi a disporre il passaggio dal rito ordinario a quello speciale, o viceversa ( il giudice provvede a norma degli artt. 426, 427, 439) --> l'errore sul rito non ha conseguenze fatali Potere di separazione delle cause cumulate

Artt. 103 co2 e 104 co2 --> attribuiscono al giudice il potere discrezionale di disporre separazione delle cause fino a quel momento trattate congiuntamente --> se le parti ne facciano richiesta, oppure d'ufficio quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo --> ciascuna delle cause torna a svolgersi autonomamente e anche davanti al giudice inferiore eventualmente competente rispetto ad una di esse Le parti del processo La legge non definisce il concetto di parte, generalmente PARTE è chi compie gli atti del processo e ne subisce gli effetti --> destinatario dei provvedimenti del giudice. "chi nel processo agisce o contraddice o nel cui nome si agisce e si contraddice" - soggetto attivo = attore, colui che pone la domanda - soggetto passivo = convenuto, colui contro il quale la domanda è posta NB. le parti come soggetto del processo possono ma non devono necessariamente coincidere con i soggetti del rapporto sostanziale dedotto in giudizio La capacità processuale Così come gli organi del giudizio anche le parti devono avere determinati requisiti - capacità di essere parte = capacità giuridica di diritto privato, appartiene a tutte le persone fisiche, anche quelle incapaci di agire ed alle persone giuridiche - capacità processuale = capacità di agire di diritto privato, è la capacità di stare in giudizio ponendo in essere atti processuali per conto proprio o in nome di altri. Art 75 cpc, sono capaci di stare in giudizio coloro che hanno libero esercizio dei diritti che si fanno valere nell'ambito del processo Rappresentanza e legitimatio ad processum Le persone che non hanno il libero esercizio dei propri diritti non possono stare in giudizio da sole, devono essere rappresentate, assistite o autorizzate, secondo le norme che regolano la capacità di agire. NB. parte è comunque il rappresentato, non il rappresentante ( es: il minore è rappresentato in giudizio dal genitore che ne ha la potestà) Le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi ne ha la rappresentanza. Qualora il giudice rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione, verificando la regolarità della costituzione delle parti nel corso dell'udienza di prima comparizione, assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona cui spetta la rappresentanza o l'assistenza o per il rilascio dell'autorizzazione. L'osservanza di tale termine sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal primo momento della notificazione. Difetto di legitimatio ad processum --> attiene alla legitimità del contraddittorio, quindi alla validità della sua costituzione, determina la nullità degli atti processuali compiuti ed è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, o anche d'ufficio. Può essere eccepito per la prima volta anche in Cassazione ed è comunque sanabile in ogni stato e grado del giudizio con effetto retroattivo. La sanatoria si realizza sempre con la costituzione in giudizio nel successivo grado del rappresentante con potere o del rappresentato legittimato. Eccezione : il giudice ha rilevato il difetto in statuendo sull'ammissibilità della domanda, tale statuizione è suscettibile di passare in giudicato e se non specificamente impugnata non può essere rimossa dalla mera costituzione della parte.. Problemi - manca la persona cui spetta la rappresentanza o l'assistenza - conflitto di interessi con il rappresentato --> l'autorità giudiziaria può nominare un curatore

speciale dell'incapace o della p.giuridica/ente Tale nomina può essere richiesta dalla persona che deve essere rappresentata o assistita, anche se incapace, dai suoi prossimi congiunti, o in caso di conflitto di interessi dallo stesso rappresentante. In qualsiasi caso può essere richiesta dal PM e deve essere proposta al giudice di pace o al presidente dell'ufficio giudiziario davanti al quale si intende proporre la causa, il quale provvederà con decreto. Essendo atto di volontaria giurisdizione non è ammesso alcun ricorso per Cassazione (Art 111 Cost). Il curatore speciale rimane in carica fino a quando non viene meno la situazione che ha reso necessaria la sua nomina, i suoi poteri si esariscono con la pronuncia della sentenza che chiude il grado do giudizio per il quale è stato nominato ma abilitano lo stesso curatore anche a proporre impugnazione, qualora perduri tale situazione. Rappresentanza volontaria La parte che ha libero esercizio dei propri diritti può decidere di farsi rappresentare nel processo, tale possibilità è comunque notevolmente limitata dalla legge - deve essere conferita espressamente e per iscritto - può essere conferita solo a chi sia nello stesso tempo procuratore generale del rappresentato oppure procuratore preposto a determinati affari ed entro i limiti di tali affari (art 77 cpc) NB. il rappresentante sostanziale che non sia anche rappresentante processuale può comunque stare in giudizio senza procura per atti urgenti e misure cautelari Il sostituto processuale Soggetto che agisce nel processo in nome proprio ma per un diritto altrui --> è parte ma non è titolare del diritto fatto valere in giudizio (art 81 cpc) La sostituzione processuale presuppone quindi due soggetti -il sostituto --> agisce in nome prorpio - il sostituito --> è titolare del diritto Gli effetti degli atti posti in essere dal sostituto colpiscono comunque solo il sostituito, nei confronti del sostituto invece tali atti hanno un'efficacia limitata alla durata del processo, una volta che la sentenza sia passata in giudicato il sostituto non ha più alcun potere e non può tornare ad agire. Quindi la sostituzione ≠ rappresentanza --> il sostituto agisce in nome proprio per la tutela di un diritto altrui ( il rappresentante agisce in nome e per conto altrui) Art 81 cpc " la sostituzione processuale non può avere luogo oltre i casi previsti dalla legge" --> limite posto dal fatto che la sostituzione costituisce una deroga al principio generale della legittimazione ad agire o legitimatio ad causam Casi di sostituzione - Garante, assume la causa del garantito estromesso per conto delle parti ( art 108 cpc) - Successione a titolo particolare del diritto controverso ( l'alienante continua a stare in giudizio come sostituto processuale dell'acquirente)

Il difensore le parti normalmente non possiedono i requisiti e le conoscenze necessarie per far valere o difendere le proprie azioni in giudizio, il compito di operare effettivamente nel processo viene quindi affidato ad esperti che abbiano la competenza necessaria --> DIFENSORI Il difensore è colui che necessariamente sta in giudizio in luogo della parte, nei confronti della quale il rapporto è

basato sul modello del MANDATO CON RAPPRESENTANZA (agisce in nome e per conto della parte, su di essa ricadono direttamente tutti gli effetti, favorevoli e sfavorevoli) --> opinione contraria, fa rientrare il rapporto nel contratto di prestazione d'opera professionale riconducibile a contratto di lavoro autonomo. L. 24/2/1997 N. 27 sopprime albo dei procuratori legali, prevede il superamento dell'esame di avvocato per l'iscrizione all'albo professionale = scopare il titolo di procuratore legale, ma resta la funzione procuratoria in udienza ( MINISTERO DI DIFENSORE = rappresentanza della parte nello svolgimento degli atti processuali) e la funzione di avvocato (ASSISTENZA DI DIFENSORE = predisposizione delle argomentazioni a difesa) Ricorda: distinguere MINISTERO di difensore / ASSISTENZA di difensore Casi in cui la parte può stare in giudizio da sola Art 82 e 86, stabiliscono eccezioni per le quali la parte può stare in giudizio da sola - casuse davanti ai conciliatori, divenuti giudici di pace, per valore non superiore a € 516,46 Negli altri casi il giudice di pace, con decreto emesso anche su istanza verbale, può autorizzare la parte a stare in giudizio di persona, in considerazione della natura e dell'entità della causa - cause di lavoro non superiori a € 129,11 - quando la parte non abbia le qualità necessarie per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito --> iscrizione all'albo professionale Procura alle liti Art 83, il difensore deve essere munito di procura PROCURA ALLE LITI = dichiarazione rilasciata dalla parte in causa con cui si investe il procuratore della propria rappresentanza in giudizio. La procura non esige una formula solenne, è sufficiente che dal contesto sia desumibile la volontà di conferire ai difensori i relativi poteri e facoltà processuali Procura - generale = ad lites ( senza limitazione) - speciale = ad litem ( per un processo determinato) Deve essere conferita per atto pubblico o scrittura privata autenticata. La procura speciale può essere rilasciata anche in calce o al margine del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o di intervento, del precetto e della domanda di intervento . In caso di procura conferita ad un organo della persona giuridica deve emergere con chiarezza che la persona fisica chi sia la persona fisica che agisce in qualità di legale rappresentante dell'ente.. La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volonà diversa, ma se questa viene conferita utilizzando la formula "per il presente giudizio", si presume, al contrario, la volontà che la rappresentanza perduri anche durante un eventuale appello dello stesso giudizio. NB. non è sempre necessario che il difensore sia munito di procura, lo ius postulandi degli avvocati dello stato, per esempio, deriva direttamente dalla legge, quindi non richiede il conferimento di un mandato ad litem. Poteri del difensore La procura conferisce il potere di rappresentare la parte nel processo --> compiere e ricevere nel suo interesse tutti gli atti del processo che non siano espressamente riservati personalmente alla parte dalla legge. NB. il potere del difensore diverge completamente dal tradizionale potere del rappresentante, per es, in caso di revoca o di rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte del processo sino a quando non sia nominato un nuovo difensore, e non esimono il difensore rinunciante dal compiere quelle attività difensive connesse alla propria funzione fino a quando la rinuncia non viene comunicata al cliente --> non perde lo ius postulandi ed ha rappresentanza legale del cliente per tutti gli atti del processo fino a quando non si sia provveduto alla sua

sostituzione con un altro procuratore Diritti e obblighi del difensore Art 88 cpc "il difensore deve esercitare la sua funzione con lealtà e probità" nel modo che ritiene più conforme agli interessi del suo rappresentato, il quale in ogni caso non può invalidare gli atti compiuti dal difensore assumendo di avergli dato istruzioni differenti. Il difensore ha diritto a compenso per l'opera presttata, tariffa stabilita con provvedimento legislativo. La parte può farsi assistere da uno o più avvocati per sorreggere le proprie tesi difensive e da consulenti tecnici qualora lo ritenga necessario. NB. si distingue fra - ministero di difensore = attività procuratoria svolta in udienza - assistenza di difensore = consulenza difensiva svolta con impostazione della linea difensiva e redazione di comparse e memorie Per questo si distinguono due categorie di difensori : - muniti di procura (rappresentano le parti, stanno in giudizio) - senza procura (assistono le parti) Poteri e doveri delle parti Per il solo fatto di partecipare ad un processo il soggeto acquista la qualità di parte ed il suo relativo STATUS --> da questo derivano situazioni attive e passive = obblighi ed oneri delle parti Oneri --> comportamenti che la parte deve necessariamente tenere se vuole conseguire un determinato risultato favorevole ai propri interessi 1) INIZIATIVA = il processo civile non inizia se non dietro impulso di parte (nemo iudex sine actore) 2) IMPULSO PROCESSUALE = la parte deve esplicare la necessaria attività per il successivo svolgimento del processo, in alcuni casi alla mancata attività di entrambe le parti è ricollegata la sanzione dell'estinzione del processo 3) DOMANDA E RISPOSTA = compete prima all'attore e poi al convenuto, onere di esporre al giudice la domanda, nell'atto di citazione e nella comparsa di risposta, indicando ciò che si vuole formi oggetto di giudizio 4) ALLEGAZIONI = rendere note tutte le circostanze che di fatto giustificano la domanda e che le parti intendono provare. NB, le allegazioni non riguardano i presupposti processuali, che il giudice li accerterà d'ufficio, o gli elementi di diritto. L'onere delle allegazioni non sussiste : - quando il processo abbia ad oggetto diritti che per loro natura o per espressa disposizione di legge sono sottratti alla disponibilità delle parti - nei procedimenti di volontaria giurisdizione 5) ONERE DELLA PROVA art 2697 cc " chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento" ..." chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti o che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti sui quali l'eccezione si fonda" L'onere quindi incombe sia sull'attore che sul convenuto. Art 115 co 1 cpc, fondamento della regolamentazione processuale sulle prove " il giudice pone alla base della sua decisione le prove proposte dalle parti" 6) ONERE DELLE SPESE ciascuna delle parti deve provvedere durante il corso del giudizio alle spese degli atti che compie e comunque anticiparle per gli atti necessari del processo. Se la parte è ammessa al patrocinio gratutito da parte dello stato le spese verranno anticipate dall'erario 7) ONERE DELLA CAUZIONE abrogato, prevedeva che il giudice su istanza del convenuto disponesse il versamento di una cauzione da parte

dell'attore non ammesso al gratuito patrocinio, nel timore che la condanna al rimborso delle spese potesse rimanere ineseguita. Corte costituzionale --> dichiarazione di incostituzionalità art 98, contrario al principio di eguaglianza, poneva un limite al diritto di azione. Obblighi della parte 1) LEALTA' E PROBITA' le parti e i difensori hanno l'obbligo di comportarsi in giudizio con lealtà e probità (art 88 cpc) L'osservanza di questa norma è assicurata dal controllo del giudice istruttore e da sanzioni processuali. La parte può infatti essere condannata al rimborso delle spese che essa abbia causato all'altra per trasgressione al dovere di lealtà, anche quando questa non soccombe. - non devono utilizzarsi frasi sconvenienti ed offensive - non è lecito agire o resistere in giudizio con malafede o colpa grave 2) OBBLIGO DI RIMBORSO DELLE SPESE Obbligo della parte soccombente di rimborsare alla controparte tutte le spese da essa sostenute per agire o per resistere in giudizio, a seconda che sia attrice o convenuta, compreso l'onorario del difensore ed il compenso degli eventuali consulenti tecnici d'ufficio. Art 91 cpc, stabilisce PRINCIPIO DI SOCCOMBENZA = il giudice con la sentenza che chiude il processo davanti a lui condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte, insieme all'ammontare degli onorari della difesa soccombente = parte le cui domande non sono state accolte, anche per ragioni diverse da quelle processuali, sia pure per motivi diversi dal merito ( anche per ragioni di ordine processuale), oppure la parte che non avendo posto alcuna domanda vede semplicemente accolte le domande della controparte. L. 69/2009 ha aggiunto un periodo ulteriore ad Art 91 co1, in quanto se il giudice accoglie la domanda della parte in misura non superiore a quella che era stata porposta nel tentativo di conciliazione, può condannare la parte che ha rifiutato senza giustificati motivi al pagamento delle spese processuali maturate dopo il rifiuto. --> il legislatore vuole indurre le parti alla conciliazione giudiziale incentivando il deflazionamento del contenzioso allo scopo della ragionevole durata del processo ex art 111 Cost. NB. la condanna a pagare le spese deve essere pronunciata sempre, anche senza che la parte vittoriosa ne abbia fatto specifica richiesta; inoltre la condanna alle spese deve essere pronunciata solo con la condanna definitiva, no se la condanna è genrica o se si tratta di regolamento di competenza. Più parti soccombenti --> il giudice condanna ciascuna alle spese e ai danni in proporzione al rispettivo interesse della causa, inoltre può decidere per una condanna solidale fra tutte o solo fra alcune, quando abbiano un interesse comune. NB. indipendentemente dalla soccombenza il giudice può condannare al rimborso delle spesa delle spese la parte che non abbia rispettato il dovere di lealtà e probità art 88 nei confronti della parte che ha subito tale comportamento. Infine, in caso si soccombenza reciproca, il giudice può decidere per una compensazione delle spese, cioè può compensare parzialmente o per intero le spese fra le parti, lasciandole a carico di chi le ha anticipate --> L. 263/2005, deve illustrare esplicitamente nella motivazione i giusti motivi della compensazione Inoltre la L 69/2009 ha stabilito che oltre ai casi di soccombenza reciproca la compensazione può avere luogo anche qualora ricorrano altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione ( intento di produrre effetti dissuasivi rispetto all'inizio della lite o alla resistenza in giudizio) Nel caso in cui le parti si siano conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti non abbiano provveduto diversamente nel corso del processo di conciliazione

NB. per ottenere il rimborso delle spese giudiziare è necessario che la parte le abbia effettivamente sostenute --> è escluso l'attore contumace La mancata statuizione sulle spese costituisce un vizio della sentenza , omissione che può essere emendata solo a seguito di gravame (opposizione, ricorso), a meno che dalla stessa pronuncia non possa desumersi che la pronuncia fu effettivamente compiuta benchè non estrinsecata o non estrinsecata esattamente per una mera svista del giudice --> correzione Terzo chiamato in causa --> se non è rimasto soccombente al rimborso provvede l'attore soccombente, o comunque quando la chiamata sia risultata infondata. Ricorda, il valore della controversia è stabilito sempre sulla base del criterio del disputandum, cioè in base a quanto è stato richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio --> in caso di accoglimento solo parziale della domanda il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione Ipotesi di cessazione della materia del contendere --> soccombenza virtuale Il giudice valuta se la domanda fosse fondata o meno, quindi se sarebbe stata accolta o rigettata, la parte soccombente sarà quella che abbia causato la lite Se il processo si estingue, il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, negli altri casi le spese rimangono in capo a chi le ha anticipate. La condanna di rimborso delle spese è pronunciata in sentenza e comprende - le spese vere e proprie - i diritti del procuratore - gli onorari dell'avvocato 3) OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL DANNO Art 96, nel processo di cognizione è previsto il potere del giudice su istanza di parte, di condannare la parte soccombente che abbia agito in giudizio con malafede o colpa grave , oltre che al rimborso delle spese, anche al risarcimento dei danni civili --> ipotesi particolare di responsabilità aquilinana ex art 2043 (dovranno essere accertate sia la sussistenza della malafede/colpa grave, che7 la sussistenza del danno da liquidare) 4) OBBLIGO DI PAGAMENTO DELLA MULTA casi particolari, come in materia di ricusazione del giudice, verificazione di scrittura privata, impugnazione straordinaria ...tutte le volte che le richieste siano state dichiarate inammissibili o infondate La pluralità di parti litisconsorzio = processo con pluralità di parti - attivo (più attori) - passivo (più convenuti) - misto ( più attori e più convenuti) Rispetto al momento in cui si verifica la presenza di più parti - originario (instaurato sin dall'inizio con pluralità di parti) - successivo ( alle parti originarie se ne aggiungono altre, per intervento o riunione di due o più cause) Rispetto al rapporto che lega le parti

- necessario - facoltativo Litisconsorzio necessario --> la decisione non può che essere pronunciata in confronto a più parti Il rapporto sostanziale dedotto in giudizio è uno solo rispetto a più soggetti --> quando succede? Casi in cui la legge dispone espressamente la necessità del litisconsorzio: - la domanda di divisione (deve essere proposta nei confronti di tutti gli eredi o dei condomini) - la domanda del creditore che agisce in via surrogatoria deve citare anche il suo debitore - l'azione di disconoscimento di paternità può essere proposta solo congiuntamente nei confronti del figlio e della moglie Se il giudizio viene promosso senza la presenza di tutti i litisconsorti il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito, se tale onere non viene adempiuto entro il termine stabilito il processo si estingue. E' comunque necessario se l'estinzione venga o meno tempestivamente eccepita dalla parte interessata, in tal caso il giudice emetterà sentenza di mero rito e dichiarerà l'estinzione del processo e tale sentenza sarà impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione, se invece non viene eccepita la sentenza sarà comunque di mero rito, ma ricognitiva dell'impossibilità di proseguire il processo a causa della mancanza della parte necessaria, quindi impossibilità di pronunciare nel merito ( la decisione di merito sarebbe inutiliter data) --> distinzione non più attuale per le sentenze emesse dopo L 69/2009, modificato art 307 cpc, per esigenze di semplificazione prevede la rilevabilità anche d'ufficio dell'estinzione del processo NB. la sentenza di mero rito non pregiudica comunque la possibilità di proporre la stessa domanda in un processo diverso Il difetto di integrità del contraddittorio è rilevabile dal giudice in ogni stato e grado del processo, trova unico limite nel giudicato formatosi sulla questione, anche se solo con effetti circoscritti a coloro che hanno partecipato alla causa. Nel caso in cui sia la parte a sollevare il difetto di integrità dovra anche indicare quali sono i soggetti che devono partecipare come litisconsorti necessari e dimostrare i presupposti di fatto che giustificano tale integrazione. Il legislatore non chiarisce quali siano le ipotesi di litisconsorzio necessario, quindi la dottrina ha cercato di individuarle suddividendole in tre ipotesi 1) litisconsorzio secundum tenorem rationis = rapporto unico con pluralità di soggetti ( es: scioglimento della comunione o divisione ereditaria) 2) litisconsorzio necessario quale conseguenza della legittimazione straordinaria, che ricorre nei casi tassativi di sostituzione processuale = non è un rapporto unico con più soggetti, ma rapporti distinti 3) litisconsorzio necessario propter oportunitatem, ricorre in casi tassativi in cui è opportuno evitare il rischio di giudicati contrastanti Il litisconsorzio facoltativo ( art 103 cpc) --> si verifica quando per ragioni di convenienza pratica più azioni vengono esercitate nello stesso processo, quindi non si tratta di una riunione imposta dalla legge poichè le varie azioni potrebbero essere proposte separatamente. Il processo è soltanto formalmente unico, la pluralità delle parti che agiscono o sono convenute nel processo corrisponde ad una pluralità di rapporti processuali che rimangono indipendenti. Le vicende proprie di ciascun rapporto processuale non possono interferire e comunicare con gli altri, se uno dei rapporti si estingue gli altri comunque perdurano (la dichiarazione di estinzione si fa solo in capo a quel determinato rapporto processuale) tipi di litisconsorzio facoltativo - proprio = connessione per oggetto o per titolo (petitum/ causa pet.) - improprio = la decisione dipende dalla soluzione di identiche

questioni, totalmente oppure parzialmente Le azioni connesse rimangono distinte e possono essere decise in maniera differente dal giudice, il giudice può inoltre disporre in corso di giudizio la separazione delle cause, su istanza delle parti oppure quando la continuazione della loro riunione renderebbe più gravoso il processo. Cessazione del litisconsorzio - estromissione: si esclude dalla causa una parte senza pronunciarsi nei suoi confronti ( es: chiamata in garanzia - separazione delle cause La dottrina ha elaborato la categoria del litisconsorzio unitario ( cumulo necessario), la cui disciplina si colloca a metà fra necessario e facoltativo. Es: impugnazione delle deliberazioni assembleari nelle società di capitali , ciascuno dei soci assenti o dissenzienti può impugnare per conto proprio la deliberazione, ma le impugnazioni proposte contro la medesima decisione deliberazione devono essere comunque congiuntamente istruite e decise con sentenza unica --> originariamente le azioni sono autonome e indipendenti Il litisconsorzio successivo ( Intervento) Intervento = in un processo già iniziato subentra un soggetto estraneo diverso dalle parti originarie. tramite l'intervento il terzo acquista qualità di parte e propone una domanda giudiziale diversa da quella originale, benchè ad essa connessa --> ampliamento dell'oggetto del processo. Ragione pratica dell'istituto --> i terzi non possono essere mai pregiudicati da altrui sentenze, ma la loro posizione giuridica può subire conseguenze indirette --> possibile che siano interessati all'esito del processo anche se non sono parti. Legittimazione all'intervento --> si basa su connessione oggettiva fra azione in corso e quella che il terzo vuole esercitare ovvero che si vuole esercitare contro di lui Tipi di intervento 1) intervento volontario = dovuto a iniziativa spontanea del terzo Dal momento che potrebbe risentire delle conseguenze di fatto del processo del quale non è parte. Potrebbe anche aspettare la conclusione del processo e opporsi alla sentenza --> l'intervento volontario è una opposizione anticipata classificazione --> intervento volontario principale : l'iterveniente interviene per difendere un diritto proprio in contrasto con attore e convenuto --> adesivo autonomo (litisconsortile) : interveniente fa valere un diritto autonono ma assumendo una posizione uguale o parallela a quella delle parti; comunque è in una situazione diversa rispetto a quella delle parti originarie, quindi la sua difesa rimane comunque distinta da questa. Per questo motivo l'interventore adesivo autonomo può impugnare autonomamente la sentenza e proporre domande nuove. --> adesivo dipendente ( adesivo): il terzo ha interesse alla vittoria di una delle parti e partecipa al giudizio per sostenere le sue ragioni, quindi per non subire gli effetti anche solo riflessi di una sentenza sfavorevole. L'interventore ad adiuvandum può proporre imougnazione autonoma qualora la parte principale rinunci. I suoi poteri infatti sono limitati all'espletamento di una attività accessoria e subordinata a quella svolta dalla parte adiuvata, quindi l'interventore sviluppa le sue domande ed eccezioni solo nell'ambito di quelle proposte dalla parte principale 2) intervento coatto su istanza di parte (art 106 cpc)

la parte chiama nel processo un terzo al quale ritiene la causa comune o dal quale pretende di essere garantita. Causa comune = comunanza di oggetto e titolo, il terzo diviene litisconsorte della parte che ha causato l'intervento Garanzia = si amplia la materia del contendere, correlativamente al titolo originario del rapporto processuale si instaura un rapporto accessorio di garanzia. Tipi di chiamata in causa --> intervento coatto su istanza di parte in senso proprio: una delle parti ritiene la causa comune al terzo (connessione oggett.) Si chiamano in causa le stesse parti che avrebbero potuto spiegare intervento principale o adesivo autonomo. --> chiamata in garanzia: il convenuto chiama in causa il propriogarante ed in caso di soccombenza esercita diritto di regresso contro lo stesso. 3) intervento coatto per ordine del giudice ( art 107) il giudice può disporre l'itervento quando ritiene che il processo si debba svolgere nei confronti di un terzo al quale la causa sia comune. L'ordine di intervento non è diretto al terzo ma alla parte che deve provvedere alla chiamata mediante citazione; se la parte non ottempera la causa viene cancellata dal ruolo. il giudice può ordinare l'intervento - per economia processuale - per garantire uniformità di decisione sui rapporti connessi - per tenere conto dell'interesse del terzo a tutelare le sue ragioni coinvolte nel processo 4) intervento nel processo di esecuzione intervento dei creditori nell'esecuzione, diretto a permettere al terzo creditore di partecipare alla distribuzione del ricavato dalla vendita forzata dei beni del debitore Estromissione fenomeno del tutto inverso all'intervento, è l'uscita di una parte dal processo per effetto di una pronuncia del giudice. Ha luogo quando si accerta difetto nei presupposti particolari che condizionano la presenza di una parte nel processo o quando venga a mancare la domanda proposta in giudizio dalla parte contro di essa. Può riguardare una parte originaria o intervenuta o chiamata nel processo pendente. NB. presuppone una pluralità di convenuti, qualora il processo fosse con unico convenuto si avrebbe semplicemente una pronuncia di rigetto della domanda. Il codice regola espressamente i casi di estromissione: - art 108, ipotesi di chiamata in causa del garante. Se il garante viene chiamato ed accetta di assumere la causa al posto del garantito questo potrà chiedere la propria estromissione, a meno che le altre parti non si oppongano --> il garante diviene sostituto processuale del garantito - art 109, quando si contende a quale fra più parti spetti una prestazione e l'obbligato dichiara di essere pronto ad eseguirla a favore di chi ne ha diritto, il giudice può ordinare il deposito della somma dovuta e può estromettere l'obbligato dal processo. La successione (art 110) la parte viene meno per morte o per altra causa ( successione a titolo particolare, estinzione della persona giuridica, fusione di società commerciali). NB. altra causa = ipotesi della fusione nelle persone giuridiche o di estinzione e creazione di un nuovo ente per gli enti pubblici. Non rientra in questa fattispecie il fenomeno della liquidazione nella società di capitali ( al momento della liquidazione la società è ancora in vita)

Il successore universale subentra nel rapporto processuale, nel caso di successione a causa di morte prende il posto del defunto nel processo , anche quando il diritto controverso si sia estinto con la morte --> necessità che il processo si concluda, anche se con sentenza che dichiari cessata la materia del contendere. Se i successori sono più di uno questi entreranno nel giudizio come litisconsorti. Nel caso di morte di una delle parti durante il processo di primo grado la sua legittimazione attiva e passiva si trasmette agli eredi, i quali vengono a trovarsi in una condizione di litisconsorzio necessario, qualunque sia l'oggetto del rapporto processuale ( a prescindere dalla sua scindibilità). Successione nel diritto controverso, art 111 Caso in cui il diritto controverso sia trasferito a titolo particolare mentre è pendente il processo distinguere se la successione avviene - per atto fra vivi --> il processo prosegue fra le parti originarie - mortis causa (legato) --> il processo è proseguito dal successore universale o nei suoi confronti. In tutti e due i casi la parte non è più titolare del diritto o del preteso diritto che egli questa difende nel processo = è sostituto processuale del vero processato. Il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato in causa se le parti acconsentono, l'alienante e il successore possono invece essere estromessi. Gli atti processuali Atti processuali - sono compiuti dai soggetti che operano nel processo - sono inseriti nell'ambito del procedimento - sono strumentali rispetto alla definizione del giudizio In particolare gli atti sono idonei a influire su costituzione, svolgimento e definizione del processo. NB. non sono atti processuali quelli compiuti al di fuori del processo anche se esplicano i loro effetti all'interno; non sono atti processuali quelli compiuti nel processo da persone che non sono soggetti processuali Perchè è rilevante se un atto sia processuale o meno? per stabilire l'applicabilità o meno della disciplina processuale all'atto ( requisiti, nullità ecc ecc) Elementi dell'atto processuale - forma - causa - volontà 1) La forma nel processo civile il concetto di forma comprende sia il modo di essere che il contenuto dell'atto stesso--> forma-contenuto Le disposizioni del codice dedicate alla forma degli atti in realtà ne descrivono anche il contenuto, quindi la forma dell'atto processuale è data non solo dalle modalità di espressione ma anche dal contenuto dell'atto medesimo, il legislatore ha quindi predisposto modelli e schemi dei singoli atti indicando quali elementi vi devono essere descritti. Il principio della libertà di forma Art 121, se la legge non prevede forme determinate gli atti processuali possono essere compiuti nella forma più idonea per il raggiungimento dello scopo. Norma che sembra sancire un generale principio della libertà di forma, in reltà la forma degli atti è predeterminata dalla legge, ma dal momento che non esiste un sistema che possa prevedere tutti i possibili atti del processo, e che allo stesso tempo la forma deve essere congrua allo scopo, il legislatore ha preferito

esprimersi in tal modo nella norma. - obbligo della lingua italiana - obbligo della verbalizzazione ( gli atti devono essere inseriti nel processo verbale, art 126) - pubblicità : le attività processuali devono essere compiute pubblicamente, gli atti processuali possono essere presenziati da tutte le parti in causa (pubblicità fra le parti in causa), mentre le attività processuali devono essere svolte in pubblico (pubblicità di fronte ai terzi) Pubblicità a pena di nullità : udienze di discussione della causa vendite all'incanto davanti al giudice esecutivo eccezioni al principio di pubblicità - il giudice dispone che l'udienza si svolga a porte chiuse se ricorrono motivi di sicurezza per lo stato, di ordine pubblico e di buon costume - le udienze del giudice istruttore non destinate alla discussione della causa non sono pubbliche - le decisioni delle sentenze sono deliberate in segreto in camera di consiglio Luogo di compimento degli atti normalmente devono essere compiuti nella sede dell'autorità giudiziaria davanti alla quale si svolge il processo, ad eccezione degli atti che per loro natura devono compiersi in luoghi diversi e gli atti che per disposizione del giudice, in caso di necessità devono essere compiuti fuori sede. Il tempo di compimento degli atti Tempo degli atti del processo = momento nel quale gli atti possono o devono essere compiuti. Il tempo può essere inteso in due modi -UDIENZA : momento in cui può essere svolta una determinata attività processuale (giorno e ora in cui può essere compiuto l'atto) --> periodo di tempo in cui il giudice prende contatto diretto con le parti e con i terzi interessati - TERMINE : periodo di tempo entro il quale deve essere svolta una determinata attività --> inizio o fine di un determinato periodo di tempo prescritto per il compimento di un atto Si distinguono vari tipi di termine: 1) legali e giudiziali - legali = fissati direttamente dalla legge - giudiziali = stabiliti dal giudice 2) dilatori e acceleratori - dilatori = momento prima del quale un atto non può essere compiuto, ha la funzione di garantire ai soggetti processuali un tempo adeguato per il compimento degli atti, quindi la loro violazione comporta l'irricevibilità dell'atto. - acceleratori = indicano il momento entro in quale un atto può essere compiuto allo scopo di mantenere cronologicamente concentrate le attività processuali 3) perentori e ordinatori - perentori = espressamente previsti dalla legge, non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno su accordo delle parti --> inutile decorso dei termini perentori comporta la decadenza dal potere di compiere l'atto, di regola irreversibile, in quanto la rimessione dei termini nel nostro ordinamento costituisce un istituto di carattere del tutto eccezionale. L. 69/2009, abrogazione art 184 cpc e sua trasfusione nell'art 153 cpc, inserendolo in un ultimo comma " la parte che dimostra di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma di art 294" --> il legislatore ha cambiato articolo e collocazione della disposizione, in quanto mentre prima l'articolo era inserito nella rubrica " della trattazione della causa" (quindi era riferito solo alla fase della trattazione), ora è inserito nelle disposizioni generali, facendo riferimento genericamente al potere del giudice (non al giudice istruttore) di rimettere in termini la parte incorsa in decadenze ad essa non imputabili. --> la

nuova disposizione è applicabile a qualunque termine perentorio il cui mancato rispetto sia riconducibile a causa non imputabile alla parte - ordinatori = termini che il giudice, d'ufficio, può abbreviare o prorogare, purchè prima della scadenza. La proroga non può avere durata superiore al termine originario e non può essere consentita proroga ulteriore se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato. Il decorso del termine originario senza la previa presentazione di istanza di proroga ha gli stessi effetti preclusivi della scadenza del termine perentorio ed impedisce la concessione di un nuovo termine per svolgere la medesima attività ormai preclusa 4) iniziali e finali - inziali = momento a partire dal quale un atto può essere compiuto - finali= momento oltre il quale un atto non può più essere compiuto ( computo dei termini, art 155 cpc) Preclusione e decadenza Sono predisposte per coordinare logicamente gli atti fra loro (mentre i termini per fissare un ordine cronologico alla sequenza degli atti). Quando si può verificare la preclusione: - quando un determinato atto è incompatibile con un atto già compiuto (es: l'accettazione della sentenza preclude la possibilità di impugnarla anche se i termini per l'impugnazione non sono ancora decaduti) - quando un atto non può essere compiuto perchè il soggetto ha già esercitato la relativa facoltà - quando per il compimento dell'atto non sia stata rispettata la sequenza prevista dalla legge Le conseguenze che derivano dall'inosservanza delle preclusioni sono simili a quelle che derivano da inosservanza dei termini, infatti così come l'inutile decorso dei termini provoca la decadenza del potere di compiere l'atto, il verificarsi della preclusione determina la perdita o la cd. consumazione di una facoltà processuale. Decadenza, produce la perdita del potere di compiere un determinato atto processuale come conseguenza del mancato compimento dell'atto nell'ambito temporale previsto dalla legge o dal giudice entro cui poteva essere utilmente realizzato. La decadenza è irrevocabile, tranne la previsione della rimessione in termini concessa dal giudice. La causa causa = scopo o obiettivo dell'atto --> funzione predeterminata dalla legge che l'atto intende raggiungere, indipendentemente dalle finalità soggettive dell'attore. Per verificare la rilevanza della causa come elemento dell'atto processuale è necessario tenere presente la distinzione fra atti a forma vincolata e atti a forma libera - forma vincolata = non è necessario controllare caso per caso la presenza di una causa, è sufficiente che l'atto sia conforme al modello per essere valido ed efficace - forma libera= controllare idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo. Di regola gli atti processuali sono tipici e la loro forma è accuratamente predisposa dal legislatore, quindi la rilevanza della causa di fatto è minima. La volontà

Gli atti processuali sono atti volontari, nel senso che è necessaria la coscienza e volontà di compiere l'atto. NB. non rileva la volontà di raggiungere determinati effetti, infatti per gli atti processuali la volontà non ha lo stesso rilievo che ha negli atti di diritto sostanziale, dal momento che la struttura del processo vincola gli effetti dell'attività delle parti entro schemi tipici prestabiliti --> gli atti processuali, pur essendo volontari nel loro compimento spiegano i loro effetti secondo le modalità che a ciascun tipo la legge riconnette. L'intenzione dell'autore dell'atto e i vizi della volontà sono quindi irrilevanti in quanto per la validità dell'atto è sufficiente che questo abbia la forma prescritta dalla legge e che sia compiuto volontariamente. Solo in determinati casi è consentita un'indagine sulle intenzioni dell'autore ma tal ipotesi sono eccezionali. Gli atti processuali tipici e le notificazioni Criterio normalmente utilizzato per classificare gli atti processuali è quello della provenienza = quali sono i soggetti che compiono l'atto - atti di parte - atti del giudice - atti del PM - atti del cancelliere - atti dell'ufficiale giudiziario 1) atti di parte = compiuti personalmente dalle parti o dai loro rappresentanti - atti iniziali, introduttivi del procedimento citazione ricorso precetto -atti che intervengono in corso di giudizio comparsa di costituzione e conlcusione controricorso memorie istanze per sollecitare i provvedimenti del giudice La forma quando non è espressamente prevista la forma scritta gli atti di parte sono consentiti anche in forma orale, ( es domanda introduttiva del processo nei confronti del giudice di pace, può essere proposta verbalmente e verbalizzata dalla cancelleria) Se l'atto viene redatto per iscritto uno degli elementi essenziali è la sottoscrizione ad opera della parte o del difensore munito di procura. La sottoscrizione è necessaria per individuare la provenienza dell'atto e per identificarne l'autore. Secondo l'opinione prevalente la mancanza o l'irregolarità della sottoscrizione sono causa di nullità dell'atto, secondo altri invece tale mancanza costituisce una mera irregolarità che può essere superata invitando la parte a sottoscrivere l'atto. Il contenuto art 125 cpc, disposizione di carattere generale per quello che riguarda il contenuto degli atti di parte. Se non è disposto altrimenti l'atto deve contenere indicazione di: - ufficio giudiziario - generalità delle parti - oggetto --> contenuto minimo degli atti di parte ( talora il - ragioni della domanda legislatore detta disposizioni integrative sabilendo - conclusioni che un determinato atto abbia contenuto più ampio

Atti del pubblico ministero Non presentano particolari caratteristiche rispetto agli altri atti processuali, vanno inquadrati tenendo conto del ruolo specifico di tale organo nel processo civile Il PM è un organo dello stato al quale è attribuito il compito di tutelare l'interesse pubblico e di controllare l'attuazione della legge in quelle materie e in relazione a quei rapporti di particolare rilievo sul piano sociale. Il PM nel processo opera come una parte, anche se solo per far valere specifici interessi pubblici - atti del PM agente : domande introduttive, atti di impulso processuale ecc ecc - atti del PM interveniente : istanze, richieste ecc ecc Atti del giudice Vario contenuto in relazione ai diversi momenti del processo - atti a carattere materiale, con funzione preparatoria o complementare - provvedimenti = atti con cui viene tipicamente esercitata la funzione giurisdizionale Art 131 cpc, prevede tre tipi di provvedimenti del giudice 1) sentenza 2) ordinanaza 3) decreto è la legge che prescrive quando il giudice debba emanare l'uno o l'altro, in mancanza di tali prescrizioni il provvedimento deve avere una forma idonea al raggiungimento dello scopo Sotto il profilo del contenuto i tre provvedimenti si distinguono perchè: - la sentenza è un provvedimento decisorio ( viene decisa in tutto o in parte la domanda giudiziale) - ordinanza e decreto hanno contenuto ordinatorio, provvedono sullo svolgimento del processo e in generale sono strumentali e preparatori rispetto alla pronuncia della domanda. 1) SENTENZA provvedimento con cui il giudice, motivando la propria risoluzione, decide sulle domande ed eccezioni proposte in causa o su qualsiasi altra questione di rito o di merito sorta nel corso del processo --> con la sentenza adempie alla funzione giurisdizionale decisoria Contenuto della sentenza - sentenze di merito : accolgono o respingono in tutto o in parte la domanda - sentenze di rito : rilevano il difetto di un presupposto processuale o di una condizione dell'azione ( evidenziano un ostacolo in merito alla possibilità del giudice di pronunciarsi sul merito della causa) NB. L.69/ 2009 ha disposto che tutte le pronunce in merito a litispendenza, continenza o connessione siano adottate con ordinanza Classificazione delle sentenze - Accoglimento - Rigetto

- Definitive ( chiudono il processo) - Non definitive ( non definiscono il giudizio, il giudice decide nel merito solo parzialmente o risolve una questione pregiudiziale o preliminare che consenta la prosecuzione del processo es: sentenza di condanna generica, il giudice decide in merito all'AN debeatur ma non rispetto al QUANTUM) A causa della sua particolare importanza la legge prescrive per la sentenza una forma contenuto più complessa e solenne. Art 132 novellato L 69/2009 stabilisce che la sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano e con l'intestazione Repubblica Italiana.

Inolte elementi essenziali della sentenza sono: - giudice - parti - conclusioni delle parti e conclusioni del PM - concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione - dispositivo - data di deliberazione - sottoscrizione del giudice --> la sentenza è essenzialmente composta da dispositivo e da motivazione Dispositivo = eunciazione della decisione del giudice sulla domanda o su parte di essa in forma sintetica ed esauriente Motivazione = presenza sancita direttamente da art 11 cost, insieme delle ragioni che giusitficano la statuizione del giudice . Con la motivazione il giudice espone l'iter logico che ha seguito per arrivare alla decisione. L'omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione sono motivo di ricorso per cassazione. Art 118 cpc, riformato da legge 69/2009 ha specificato che la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rileanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento ai precedenti conformi. L'obbligo della motivazione garantisce - una maggiore ponderazione della decisione da parte del giudice - la possibilità di rendere pubblico il modo in cui è stata applicata la legge - la possibilità delle parti soccombenti di chiedere un controllo sulla legalità e sulla giustizia della pronuncia - possibilità di verificare esistenza ed errori da parte dei giudici dell'impugnazione Fra gli elementi costitutivi della sentenza è di particolare importanza la sottoscrizione del giudice, che ha la funzione di assicurare l'identità fra il giudice che ha deliberato la sentenza e quello che ha partecipato alla discussione della causa. Il difetto assoluto di sottoscrizione dell'originale comporta la nullità insanabile della sentenza. ---> art 161 co 1 = inesistenza giuridica della sentenza priva di sottoscrizione La sentenza acquista esistenza giuridica a seguito della pubblicazione, infatti nel momento in cui viene resa pubblica comincia ad esistere e diviene immodificabile da parte del giudice che l'ha emessa. La sentenza è pubblicata mediante deposito in cancelleria da parte del giudice, dal questo momento decorrono i sei mesi entro i quali è possibile impugnare la sentenza. Avvenuto il deposito in cancelleria, il cancelliere deve - dare atto del deposito in calce alla sentenza - apporre data e firma - dare notizia entro 5 giorni alle parti mediante biglietto di cancelleria Per accelerare tale processo la legge 80/2005 ha stabilito che tale avviso possa essere trasmesso anche tramite fax o posta elettronica del difensore. In alcune ipotesi la pubblicazione della sentenza è sottoposta ad altra disciplina - processi relativi a controversie previdenziali, cause di locazione e cause che seguono il rito del lavoro, la sentenza viene pronunciata in udienza mediante lettura del dispositivo e depositata in cancelleria entro 15 gg da pronuncia - in passato, nei processi davanti al pretore , nei casi in cui la decisione avveniva a seguito di una discussione orale, la sentenza era pronunciata in udienza con la lettura del dispositivo e con la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto. L'ordinanza Provvedimento emanato dal giudice nel corso del procedimento per regolarne lo svolgimento e per risolvere le questioni procedurali che possono insorgere fra le parti --> funzione ordinatoria - deve essere sinteticamente motivata - pronunciata dopo aver instaurato il contraddittorio fra le parti

- non pregiudica mai la decisione finale - emessa dal giudice istruttore può essere pronunciata in udienza e fuori udienza, se pronunciata in udienza viene inserita nel processo verbale, se pronunciata fuori viene inserita nel processo verbale. Deve essere sottoscritta dal giudice che l'ha emessa o da quello che presiede il collegio NB. caratteristica delle ordinanze: possono essere revocate in qualsiasi momento da parte del giudice che le ha pronunciate, solo eccezionalmente non sono revocabili o modificabili. Art 177 cpc, irrevocabili : - recepiscono accordi fra le parti - ordinanze dichiarate espressamente irrevocabili per legge - ordinanze per le quali è previsto un mezzo di reclamo Il decreto tipo più semplice ed elementare fra i provvedimenti del giudice, come l'ordinanza assolve ad una funzione ordinatoria ed ha per soggetto un'attività preparatoria del processo Normalmente non necessita di motivazione, solo eccezionalmente deve essere motivato e in tal caso la motivazione può essere sommaria, cioè contenere solo gli elementi che hanno convinto il giudice ad emettere l'ordinanza. Viene emesso in assenza di contraddittorio, sono eccezionali le ipotesi in cui viene emesso dopo aver sentito le parti.. Gli atti del cancelliere Svolge molteplici attività, intervento del cancelliere è previsto durante tutto lo svolgimento del processo infatti egli provvede all'iscrizione della causa al ruolo, a predisporre il fascilo d'ufficio, redige il verbale d'udienza, attesta l'avvenuto deposito della sentenza e provvede a comunicare alle parti l'avvenuto deposito da parte del giudice. - verbale d'udienza documentazione scritta degli atti che si compiono in forma orale o davanti all'autorità giudiziaria ed è redatto dal cancelliere ovvero alla presenza dell'ufficiale giudiziario ( es: nel verbale di pignoramento). Art 130, il cancelliere redige il verbale d'udienza sotto la direzione del giudice, che secondo l'art 126 deve contenere: - indicazione delle persone intervenute, delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti - descrizione delle attività svolte e delle rilevazioni fatte, nonchè delle dichiarazioni ricevute Il processo verbale deve essere sottoscritto dal cancelliere e da chi presiede l'udienza. NB. la mancata assistenza del cancelliere nella formazione del processo verbale ovvero il difetto di sottoscrizione dello stesso non comportano inesistenza del verbale in quanto non incidono sull'idoneità in concreto del raggiungimento degli scopi cui è destinato. Le comunicazioni comunicazione = attività attraverso la quale il cancelliere dà notizia a determinati soggetti (parti, pubblico ministero, testimoni, consulente tecnico o altri ausiliari del giudice) di un certo atto o fatto del processo, oppure di un provvedimento del giudice (esempio: deposito della sentenza) --> consiste materialmente nella consegna diretta o indiretta di una copia del biglietto di cancelleria recante le indicazioni prescritte art 45 dis. att. Comunicazione ≠ notificazione - compete ad un soggetto diverso - non mira ad assicurare la conoscenza integrale dell'atto o del provvedimento che ne è oggetto, bensì a fornire una notizia sintetica ed essenziale

Art 136 cpc, originariamente prevedeva che la comunicazione potesse eseguirsi in due modi - consegna diretta da parte del cancelliere documentata mediante ricevuta apposta dal destinatario sulla copia del biglietto conservata nel fascicolo d'ufficio - notificazione ad opera dell'ufficiale giudiziario NB. Giurisprudenza ha ammesso che possa essere validamente compiuta anche secondo modalità equivalenti, quindi egualmente in grado di assicurare conoscenza effettiva dell'atto o del fatto da parte del destinatario. Opinione condivisa al di fuori dei casi in cui comunicazione faccia decorrere un termine perentorio per il destinatario --> impossibile prescindere dal rispetto delle forme prescritte dal legislatore e da attività giustificativa del cancelliere riforma 2005 --> modifica art 136, comunicazioni di cancelleria possono effettuarsi tramite fax o posta elettronica certificata Notificazioni in generale notificazione: procedimento preordinato a conseguire la certezza legale della conoscenza di un atto da parte di uno o più soggetti determinati, ogni volta che tale certezza sia necessaria perché si producano in tutto o in parte gli effetti propri dello stesso ( attraverso attività di soggetto qualificato) - es: notificazione della sentenza far decorrere il termine per l'impugnazione, Art 326--> tale risultato viene raggiunto dove possibile consegnando o trasmettendo direttamente al destinatario una copia conforme dell'atto da notificare, e documentando la relativa attività nell'originale dello stesso atto problema: tale obiettivo non è sempre realizzabile --> il legislatore ha predisposto pluralità di procedimenti di notificazione, individuando possibili consegnata ai alternativi dell'atto da notificare. NB. Anche se il complesso di formalità prescritte dalla legge mira ad assicurare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario, tale obiettivo rimane estraneo allo scopo giuridicamente rilevante della notifica --> normalmente può assicurare nell'atto pervenga nella sfera normale di conoscibilità da parte del soggetto destinatario. Le notificazioni vengono normalmente eseguite dall'ufficiale giudiziario --> competenza circoscritta al mandamento dove ha sede l'ufficio al quale è addetto (può provvedere solo alle notifiche da eseguire in tale ambito giudiziale), Procedimento di notificazione sua invalidità inizio del procedimento = necessaria istanza di parte, o richiesta del pubblico ministero, o del cancelliere, Non soggetta a formalità particolari, può essere proposta verbalmente dalla parte o del suo difensore con procura. lo svolgimento del processo deve essere documentato in una apposita relazione redatta dall'ufficiale giudiziario in calce all'originale e alla copia dell'atto (relata di notifica) --> datata e sottoscritta dall'ufficiale giudiziario, certifica (prova fino a querela di falso) esecuzione della notifica, in particolare la persona alla quale è consegnata alla copia, le sue qualità, nonché il luogo della consegna; oppure le ricerche fatte dall'ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna, e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario - Art 148 notificazione nulla --> non sono state osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata alla copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona cui è stato o sulla data- Art 160 Conseguenze della nullità, Art 291 co 1 --> consente espressamente che l'invalida notifica dell'atto di citazione sia rinnovata su ordine del giudice entro il termine perentorio fissato dallo stesso e che la rinnovazione impedisca ogni decadenza --> impedire che invalidità della notifica implichi perdita di un diritto o di un potere processuale da parte del notificante Momento in cui si perfeziona la notifica --> non sempre coincide con quello in cui l'atto per viene alla conoscenza effettiva del destinatario, Si riteneva che il completarsi della notifica condizionasse il prodursi di ogni effetto della stessa simultaneamente nei confronti del destinatario e della parte istante; allo stesso tempo era pacifico che il rischio di eventuali ritardi

o disguidi nell'esecuzione della notifica anche se non imputabile al richiedente, gravasse esclusivamente su di lui --> in assenza di una disposizione che consentisse la remissione in termini poteva risultare seriamente pregiudicato da omissioni o errori non suoi, soprattutto quando per il compimento della notifica fosse previsto termine perentorio, Pronunce della corte costituzionale --> dichiarazione di parziale incostituzionalità Art 149, aafferma principio secondo il quale la notifica deve intendersi eseguita, per il notificante, sin dalla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, indipendentemente dal momento in cui quest'ultimo lo spedisce. Quindi ogni volta che per l'esecuzione della notifica siano previsti termini perentori a carico del notificante, la tempestività della stessa deve essere valutata con riguardo al giorno in cui la è stato consegnato all'ufficiale giudiziario, --> La notificazione si perfeziona definitivamente e ad ogni effetto nei confronti del notificante con la consegna all'ufficiale giudiziario --> anticipazione degli effetti della notifica, subordinata alla circostanza che il procedimento arrivi a compimento, inoltre evita che il ritardo nell'esecuzione della notifica faccia incorrere la parte richiedente in una decadenza. Ad ogni altro fine la notificazione produrrà effetti, simultaneamente per il notificante e destinatario, dal giorno in cui il procedimento notificato olio deve considerarsi concluso Notificazioni in mani proprie, presso il domicilio la residenza o la dimora forma di notificazione preferita dal legislatore = consegna diretta dell'atto nelle mani del legislatore Art 138 --> l'ufficiale giudiziario deve eseguire la notifica mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione, oppure se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto NB. Non può costringersi il destinatario a ricevere l'atto, eventuale rifiuto documentato nella relazione dell'ufficiale giudiziario, equivale a notificazione regolarmente eseguita in mani proprie. Art 141, Notificazione presso il domiciliatario se il destinatario abbia eletto domicilio presso una persona o un ufficio la notifica può effettuarsi presso tale luogo, attraverso consegna diretta della coppia, o nelle mani di uno dei soggetti indicati da Art 139. --> Spesso l'elezione di domicilio nell'ambito del processo rappresenta un vero e proprio onere la cui inosservanza consegue una domiciliazione ex lege (cancelleria) Art 139 --> Il destinatario deve essere ricercato nel Comune in cui ha residenza, indifferentemente presso la casa di abitazione oppure presso il diverso luogo in cui abbia l'ufficio o eserciti l'industria o il commercio; solo quando sia sconosciuto il Comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora e se anche questo è ignoto nel Comune di domicilio Possibili consegnatari:l'ufficiale deve preferire una persona di famiglia, se estranea deve essere addetta alla casa, all'ufficio, all'azienda, ammesso che non sia minore di 14 anni o palesemente incapace, o in palese conflitto di interessi con il destinatario. Notificazione all'estero Art 142, prevede che al destinatario non avente residenza o di domicilio o dimora nel territorio della Repubblica, che non abbia costituito un procuratore autorizzato a stare in giudizio, la notificazione possa effettuarsi attraverso una duplice formalità: -spedizione posta raccomandata -consegna di una seconda copia al pubblico ministero, affinché la trasmetta al ministero degli esteri per il recapito al destinatario compiute tali formalità la notifica si ha per eseguita nel 20º giorno successivo, indipendentemente dalla prova dell'effettiva ricezione dell'atto da parte dell'interessato --> ciò attiene solo nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle convenzioni internazionali. NB. Tale procedura ha carattere meramente residuale, normalmente le convenzioni internazionali consentono più affidabili modalità di notifica, inoltre la notifica avviene anche per via consolare

Unione europea, regolamento 1393/2007 --> riguarda ogni atto giudiziario o stragiudiziale che deve essere trasmesso in un altro Stato membro per essere notificato o comunicato al suo destinatario, salvo quando il recapito sia ignoto Notificazione a destinatario irreperibile sconosciuti residenza, dimora, domicilio; assenza di un procuratore abilitato a stare in giudizio Art 143 --> consente di eseguire la notificazione attraverso il deposito di una copia dell'atto nella casa del comune dell'ultima residenza del destinatario, se ignota, nel comune del luogo di nascita, a condizione che il notificante abbia esperito le indagini in merito. Se non si conosce neanche il luogo di nascita la copia viene consegnata al pubblico ministero, il quale deve tentare di farla pervenire al destinatario. NB. Come in Art 142 a garanzia del destinatario il legislatore prevede che la notificazione si apre eseguita nel 20º giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte Notificazione a soggetti diversi dalla persona fisica Art 145, prevede che notificazione alle persone giuridiche, alle società prive di personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati si esegue nella loro sede mediante consegna della copia al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o in mancanza, ad altra persona addetta alla sede ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede, Se nell'atto sono indicate generalità della persona fisica cui compete la rappresentanza possono utilizzarsi le disposizioni relative alla notificazione nelle mani proprie del rappresentante, nella sua residenza, dimora o domicilio, Nessuna di tali modalità risulta praticabile --> notifica eseguita a norma di articoli 140 e 143 in quanto persona fisica alla quale è impossibile la consegna presso la residenza il domicilio o la dimora. Notificazione alle pubbliche amministrazioni Art 144 co 1, rinvio espresso alle disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'avvocatura dello Stato --> art 11 RD n 1611/1933 gli atti introduttivi dei giudizi promossi nei confronti di un'amministrazione dello Stato devono essere notificati all'amministrazione medesima, nella persona del ministro competente, presso l'ufficio dell'avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria davanti alla quale la causa è portata, Stessa regola per gli altri atti processuali incluse le sentenze. Avvocatura dello Stato = domiciliataria ex lege di tutte le notificazioni formalmente dirette ad amministrazioni dello Stato NB. Nullità rilevabile anche d'ufficio della notificazione non eseguita presso la competente avvocatura dello Stato --> vizio sanabile con effetti retroattivi attraverso la costituzione in giudizio dell'amministrazione o la rinnovazione della notificazione stessa. Altre pubbliche amministrazioni --> notificazioni eseguite direttamente presso l'amministrazione destinataria, a chi la rappresenta nel luogo in cui si procede mediante consegna di copia dell'atto Notificazione a mezzo posta Art 149 e L 890/1982 notificazione che richiede ridottissimo impegno da parte dell'ufficiale giudiziario in quanto avvalendosi del servizio postale non incontra alcuna limitazione territoriale. Corte costituzionale --> la notifica a mezzo posta si perfeziona per il soggetto notificante fin dal momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario --> soluzione all'inconveniente di non offrire certezza circa il tempo occorrente per l'esecuzione della notifica. Forma di notificazione obbligatoriaPer l'ufficiale giudiziario, quanto agli atti da notificare al di fuori del comune in cui ha sede il proprio ufficio, facoltativa negli altri casi. Incombenze dell'ufficiale giudiziario ridotte alla scrittura della relazione di notifica (indicante l'ufficio postale

attraverso il quale avviene la spedizione) presentazione a tale ufficio della copia dell'atto da notificare in busta chiusa sulla quale vengono posti numero di registro cronologico e sottoscrizione dell'ufficiale nonché timbro del relativo ufficio. Insieme alla busta deve essere presentato l'avviso di ricevimento --> una volta restituito al mittente viene allegato all'originale dell'atto, costituisce insurrogabile prova dell'avvenuta notificazione Notificazioni eseguibili dal difensore L. 533/1994 --> consente che alcune forme di notificazione siano compiute dallo stesso avvocato (difensore con procura --> formalità più gravose di quelle imposte all'ufficiale giudiziario iil difensore può eseguire notifica solo avvalendosi del servizio postale --> dopo aver scritto la relata di notifica sull'originale e sulla copia, e dopo aver compilato l'apposita busta e dell'avviso di ricevimento, presenta il tutto all'ufficio postale; impiegato postale degli apporre il timbro di vidimazione in calce all'originale e alla copia ed inserirla nella busta --> è la stessa amministrazione postale ad identificare con il timbro la copia effettivamente spedita al destinatario (utile se contestata la conformità della copia all'originale), Notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario, se il destinatario è un altro avvocato. Altre forme di notificazione Alcune forme richiedono preventiva autorizzazione del giudice o possono essere disposte d'ufficio dal giudice stesso --> ruolo essenziale per determinare il procedimento della notifica - Notificazione per pubblici proclami consentita se la notificazione nei modi ordinari sarebbe sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti --> autorizzazione compete al capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero. La notificazione si ha per avvenuta quando l'ufficiale giudiziario deposita copia dell'atto nella cancelleria dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede - Art 151, consente al giudice quando ho consigliato da circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, riservatezza o tutela della dignità, di ordinare anche d'ufficio che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, anche per mezzo di telegramma --> norma in bianco sia per i presupposti applicativi che per quanto concerne il procedimento, integralmente rimesso alla determinazione del giudice. Invalidità degli atti processuali utilizzati concetti e categorie propri della teoria generale comuni al diritto sostanziale, anche se con particolarità e adattamenti che derivano dalle peculiarità degli altri processi --> distinguere varie gradazioni dell'invalidità a seconda della gravità del giudizio e dell'incidenza che può avere sugli effetti dell'atto - irregolarità --> vizi innocui = non influenti sull'efficacia dell'atto, unica conseguenza obbligo per le parti per il giudice di provvedere alla regolarizzazione dell'atto - annullabilità --> a causa di un determinato vizio l'atto si trova in una situazione precaria, in quanto può essere eliminato dal mondo giuridico con un provvedimento del giudice su iniziativa della parte legittimata da esercitarsi entro un certo limite previsto dalla legge --> scaduto limite l'atto diviene inattaccabile - Nullità vera e propria --> vizio insanabile, preclude dall'origine gli effetti, la parte interessata può in ogni momento e senza limiti di tempo chiedere al giudice di dichiarare l'inefficacia giuridica - Inesistenza giuridica --> creazione dottrinale, ricorrerebbe qualora l'atto fosse privo anche di requisiti minimi indispensabili per essere riconosciuto come appartenente ad un determinato modello legale

NB. La nullità all'interno del processo è quasi sempre mera annullabilità del provvedimento finale --> possibilità di attaccare e caducare l'atto in conseguenza del vizio non è illimitata nel tempo distinguere: -Nullità formali: vizio di forma in senso lato (comprensivo della forma-contenuto e dei presupposti per il suo compimento) -nullità extra formali: derivanti da difetto di legittimazione in senso ampio del soggetto da cui romana l'atto (difetto che potrebbe riguardare capacità della parte, potere rappresentativo del difensore...) Principi in materia di nullità individuazione delle fattispecie --> le disposizioni concernenti la forma-contenuto degli atti dispongono per ciascuno di essi una molteplicità di requisiti, ciò non significa che la mancanza di uno qualunque dei requisiti si è sempre motivo di nullità regola fondamentale = art 156 co 1 cpc "non può essere pronunciata la nullità per l'inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge" --> Le fattispecie di nullità sono tassative e circoscritte alle ipotesi in cui il legislatore ha espressamente previsto che dalla mancanza di un determinato requisito scaturisca nullità dell'atto. In tutti gli altri casi il vizio = mmotivo di mera irregolarità dell'atto, emendabile tramite iniziativa delle parti o del giudice. Disciplina delle nullità integra disciplina formale dei vari atti processuali --> chiarisce quali elementi siano realmente essenziali per la produzione degli effetti dell'atto. Deroghe al principio di tassatività 1) Art 156 co 2 consente che la nullitàsia pronunciata qualora il vizio, pur non essendo espressamente contemplato dalla legge come motivo di nullità, consista nella mancanza di requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell'atto --> necessario stabilire quali lo scopo per verificare l'elemento che manca sia o meno essenziale per il suo conseguimento (scopo= funzione che svolge nel processo) 2) Art 156 co 3 esclude che la nullità possa essere pronunciata quando l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato (anche se previsti dalla legge) --> ha realizzato l'obiettivo cui era preordinato all'interno del processo NB. Principi applicabili solo alle nullità formali --> il difetto di legittimazione del soggetto incide sempre sull'efficacia e sulla validità dell'atto Regime di rilevabilità ( Art 157) la nullità è relativa --> pronunciabile solo su istanza di parte (legittimato solo la parte nel cui interesse è stabilito il requisito dalla cui mancanza deriva nullità, a condizione che lo faccia nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso) mmancanza di tempestiva eccezione --> nullità definitivamente sanata = convalida soggettiva, derivante dall'inerzia della parte legittimata al rilievo del giudizio ( non può mai essere fatta valere dalla parte che abbia dato causa alla nullità) Nullità assoluta --> chi può essere pronunciata d'ufficio dal giudice ( rilievo consentito solo quando prevista espressamente dalla legge, ma deve ammettersi che in alcuni casi discenda dalla natura al vizio es: nullità che incidono sulla natura del contraddittorio, Art 101 impedisce al giudice di decidere qualora la parte contro la quale è proposta la domanda nnon è stata regolarmente citata o non è comparsa --> dunque anche quando manchi una disposizioni ad hoc i vizi del contraddittorio sono normalmente rilevabili d'ufficio) Limiti temporali per la dichiarazione di nullità assoluta --> impossibile indicare regola generale ( in alcuni casi il legislatore ammette rilevazione in ogni stato e grado del processo, in altre ipotesi parla solo di rilevabilità d'ufficio, quindi l'interprete dovrà verificare se il vizio esaurisce le proprie conseguenze negative all'interno del grado del processo in cui si è prodotto) NB. Anche le nullità assoluta divengono irrilevanti con il passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il processo Conseguenze della nullità

atti processuali --> concatenati fra loro, teleologicamente prodromici alla pronuncia finale --> la nullità di un determinato atto si trasmette agli altri e quindi alla stessa decisione che trovi in esso un presupposto Art 159 co1, principio fondamentale = estensione della nullità: la nullità di un atto non importa quella degli atti precedenti né di quelli successivi che ne sono indipendenti --> si propaga solamente agli atti successivi dipendenti dall'atto nullo (sui quali l'atto nullo può avere influito concretamente). Il giudice che rileva nullità è tenuto a disporre, quando sia possibile, la rinnovazione dell'atto nullo e anche degli altri atti cui la nullità si estende, al fine di evitare che si riverberi sulla decisione che dipende da tali atti ( Art 162). --> Disposizione importante: dimostra che il rilievo di una nullità non può mai condurre di per sé alla definizione del processo in rito, ma deve proporsi come obiettivo alla riparazione attraverso la ripetizione degli atti invalidi "quando sia possibile" --> si riferisce alle sole ipotesi in cui la rinnovazione non sarebbe più materialmente possibile (esempio: è andato distrutto il bene suo quale era stata compiuta l'iscrizione giudiziale) uniche deroghe da mettersi --> la nullità riguardi un atto di impulso del processo e il giudizio non sia sanabile, oppure sia spirato il termine per la sua sanatoria (atto introduttivo) estensione della nullità --> il legislatore ha sdrammatizzato le conseguenze della nullità stabilendo: -la nullità di una parte di un atto non colpisce le altre parti che siano indipendenti -se il vizio impedisce un determinato effetto dell'atto o comunque produrre gli altri aspetti ai quali si idoneo Invalidità per le sentenze Nullità: - per vizi propri, formali o non formali ( es : sentenza prima della motivazione; sentenza resa dal giudice incompetente) - vizi di atti ad essa anteriori dai quali dipende ( estensione della nullità, art 159 co1) Art 161 co1 "la nullità delle sentenze soggetto d'appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione" --> principio di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione ( assorbimento dell'invalidità nell'impugnazione) NB. negli ordinamenti di tradizione romanistica invalidità per la sentenza derivante dalla violazione delle norme processuali era trattata in modo diverso e più severo rispetto agli altri vizi determinati da mera ingiustizia della decisione, Nullità della sentenza poteva essere fatta valere attraverso azioni di accertamento negativo simile a quella ammessa per far dichiarare la nullità di un contratto. Rimedio del tutto assorbito dall'appello. significato dell'articolo: la nullità della sentenza non è deducibile attraverso rimedi ad hoc, può essere fatta valere come ogni altro possibile vizio della decisione attraverso le impugnazioni ordinarie, rispettando i limiti e le regole di queste --> una volta scaduti i termini per l'impugnazione ordinaria (sentenza passata in giudicato) non è più rilevabile alcuna nullità, anche quelle assolute. --> Il giudicato è la più potente e generale forma di sanatoria delle nullità, quindi anche la nullità assoluta viene trattata come una mera annullabilità. Opinione preferibile --> il principio ha una portata più vasta rispetto alla formulazione di Art 161 --> estensione alle sentenze non soggette ad appello o ricorso per cassazione (sentenze della corte suprema) nonché agli altri provvedimenti del giudice, cioè anche la nullità dell'ordinanza o del decreto possono essere dedotte solo attraverso le impugnazioni o gli altri rimedi espressamente accordata dal legislatore; in mancanza di tali rimedi il vizio rimarrebbe irrilevante Sentenza non sottoscritta e vizi di costituzione del giudice unico caso in cui Art 161 co1 non trova applicazione --> Art 161 co2 : sentenza mancante della sottoscrizione del giudice --> ricorre anche quando la sentenza è firmata per mero errore materiale da un magistrato diverso da quello che avrebbe dovuto sottoscriverla, oppure quando doveva essere una decisione collegiale. Deroga spiegabile data la particolare importanza della sottoscrizione del giudice: unico mezzo attraverso il quale è possibile verificare l'effettiva paternità della sentenza

--> La nullità della sentenza non sottoscritta è l'unica che sopravvive al giudicato e può essere fatta valere oltre che attraverso le impugnazioni ordinarie anche attraverso un'autonoma azione di nullità esercitata in un nuovo processo mirante a far dichiarare l'assoluta invalidità e di inefficacia della sentenza, senza poter condurre a nuova decisione della causa. Problema: Linea di demarcazione fra sentenza inesistente e sentenza nulla per i vizi relativi alla costituzione del giudice (Art 158) --> i vizi relativi alla costituzione del giudice sono una categoria eterogenea e dovrebbero ricomprendere la violazione dei criteri di formazione dell'organo giudicante e anche l'inosservanza di tutte le disposizioni di ordinamento giudiziario riguardanti la nomina e la capacità del magistrato persona fisica. NB. Art 158 benché parli di nullità insanabile è rilevabile d'ufficio fa riferimento alla disposizione Art 161, facendola salva --> anche tali vizi, sebbene gravi, devono essere dedotti attraverso l'impugnazione e restano definitivamente sanati con il passaggio in giudicato della sentenza. Inesistenza, Nullità assoluta e l'inefficacia della sentenza distinzione sentenza inesistente/ sentenza nulla --> incerta individuazione delle relative fattispecie NB. Sentenza inesistente --> non disciplinata dal legislatore, deve essere circoscritta alle sole ipotesi in cui manchi un provvedimento idoneo ad inserirsi in un procedimento giurisdizionale e comunque a produrre gli effetti della sentenza tipici sentenza inesistente = non può essere oggetto di impugnazione --> non assoggettabile ai rimedi propri delle sentenze concetto di inesistenza: Deve riguardare non solo la sentenza proveniente da chi non è giudice ma anche i casi in cui ci si trova davanti ad un atto che potrebbe divenire sentenza ma ancora non lo è --> non ha concluso l'iter previsto dalla legge ≠ non è ipotesi Art 161 - sentenza proveniente da un giudice ( ufficio giudiziario) - pubblicata ad opera del cancelliere - ammessa l'impugnazione ( quindi definisce il processo) --> Art 161, o non parla di inesistenza, ma di nullità assoluta ( unica veramente assoluta in quanto non sanata dal passaggio in giudicato e rilevabile sine die) Inoltre vi sono situazioni in cui la sentenza pur essendo idonea a passare in giudicato, quindi divenire immutabile, non è in grado di produrre l'effetto proprio della sentenza passata in giudicato ( accertamento) o effetti di altra natura ( es: omessa pronuncia su taluna delle domande oggetto del giudizio; sentenza pronunciata a contraddittorio non integro) --> il vizio della decisione implica inevitabilmente la sua nullità (Art 156 co 2) tuttavia non essendoci alcun motivo per derogare al principio Art 161 co1 la sua rilevabilità rimane preclusa dal passaggio in giudicato, indipendentemente dalle conseguenze che il vizio potrà determinare sugli effetti della sentenza. Provvedimenti resi in forma erronea notevoli differenze del regime di stabilità fra sentenze, ordinanze, decreti problema --> provvedimenti presi in forma diversa da quella prescritta dalla legge stabilire: 1) Se l'errore è di per sé motivo di nullità 2) se la validità formale del provvedimento deve comunque valutarsi secondo gli elementi prescritti per la forma o si debba guardare agli elementi richiesti dal modello erroneamente utilizzato dal giudice --> giurisprudenza prevalente: l'impiego di una forma erronea non implica nullità del provvedimento, ma la validità di questo presuppone la sussistenza dei requisiti di forma-contenuto minimi prescritti per il modello che il giudice avrebbe dovuto adottare conseguenze : la sentenza emanata al posto del decreto o dell'ordinanza sarà sempre salvabile, ma l'ordinanza o il decreto al posto della sentenza saranno sempre nulli ( almeno per quanto riguarda il requisito della sottoscrizione, per la sentenza necessarie firme del presidente del collegio ed estensore, per ordinanza e decreto richiesta solo firma del presidente). 3) quale regime di stabilità e quali rimedi devono trovare applicazione --> considerando interesse delle parti e rende più rassicurante far prevalere l'elemento formale su quello

contenutistico ( evitare che l'ordinanza con decreto pronunciati su questione che doveva risolversi con sentenza,possa acquisire la stabilità propria di quest'ultima) --> inconvenienti, valutata in relazione ai rimedi esperibili contro il provvedimento reso in forma erronea in quanto rende assoggettabili all'impugnazioni provvedimenti che non avrebbero dovuto esserlo, nonché ad escludere ogni forma di impugnazione nei confronti dell'ordinanza del decreto --> quindi opinione maggioritaria si attiene al principio della prevalenza della sostanza sulla forma del provvedimento = l'effettivo contenuto del provvedimento è l'elemento determinante per stabilire il regime di stabilità e i suoi rimedi --> soluzione non appagante: - costringe le parti a sindacare la congruità del modello formale scelto dal giudice per il provvedimento - spesso lo stesso legislatore prevede la pronuncia di ordinanze con contenuto decisorio --> la scelta di uno dei modelli è legata all'esistenza di specifici presupposti Riforma 2009 --> nuovi Artt. 702bis e ss = procedimento sommario di cognizione pur avendo natura di processo cognizione piena si conclude con ordinanza del tutto equivalente ad una sentenza, soggetta all'appello ed idonea ad acquisire l'autorità del giudicato sostanziale --> ciò conferma che il contenuto di un provvedimento ( la sostanza) non può essere assunto come elemento univoco cui ricollegare un determinato regime di stabilità e di rimedi Le spese del processo Processo --> fonte diretta e indiretta di spese per le parti comprendenti le somme da pagare allo Stato, organi pubblici e i compensi dei soggetti privati che prestano la loro opera ( difensori, consulenti tecnici...) non è raro che l'importo complessivo superi largamente il vantaggio economico che l'attore potrebbe ottenere tramite il processo, per questo ripartizione delle spese è un problema di grande rilievo pratico. Art 24 Cost --> intollerabile che la parte vittoriosa veda decurtato il diritto riconosciuto in sentenza. Principi generali della materia: - onere di anticipazione - condanna della parte soccombente alla restituzione delle spesso tenute dalla parte vincitrice Dpr 115/2002 "t.u. Delle disposizioni legislative è regolamentari in materia di spese di giustizia" stabilisce che ciascuna parte deve provvedere alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede, inoltre è tenuta ad anticipare quelle concorrenti per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato. NB. Fra le stesse oggetto di anticipazione bisogna oggi fare menzione del contributo unificato di iscrizione al ruolo Art 9 Dpr 115/2002 --> è dovuto per ciascun grado di giudizio dalla parte che per prima si costituisce in giudizio oppure nei processi esecutivi di espropriazione forzata, da quella che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati. L'importo varia a seconda del tipo di procedimento, nonché quando si tratti di processi contenziosi, in proporzione al valore della causa che deve risultare da apposita dichiarazione inserita nelle conclusioni dell'atto introduttivo. --> Tale contributo assorbe l'imposta di bollo che dovrebbe applicarsi agli atti e ai provvedimenti processuali, nonché al rilascio di copie autentiche. Art 98 Cpc --> prevedeva l'imposizione all'attore della prestazione di una cauzione per il rimborso delle spese al convenuto in caso di sua soccombenza --> soppresso da intervento della corte costituzionale Condanna della parte soccombente Onere di anticipazione --> criterio meramente provvisorio applicabile nel corso del processo. Per la ripartizione finalein definitiva delle spese il codice utilizza il criterio della soccombenza --> il giudice quando pronuncia sentenza con la quale chiude il processo davanti per, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e mi liquida all'ammontare insieme agli onorari di difesa (Art 91); per agevolare per agevolare la determinazione degli onorari di difesa l'articolo 75 delle disposizioni di attuazione prescrivere che il difensore al momento del passaggio in decisione della causa, inserisca nel fascicolo di parte un'apposita nota dalla quale risultino in modo specifico le spese e gli onorari, con riferimento alle voci della tariffa professionale. Per quanto concerne le spese successive ( non possono essere incluse nella condanna) devono essere liquidate, a seconda dei casi, dal cancelliere con una nota a margine della sentenza, oppure dall'ufficiale giudiziario con una nota a margine dell'atto (spese di notificazione della sentenza; del titolo esecutivo e del precetto). Contro la liquidazione è ammesso reclamo al capo dell'ufficio cui appartengono il cancelliere o l'ufficiale giudiziario.

Quindi in linea di principio chi perde paga --> non sopporta solo le proprie spese, ma anche quelle sostenute dall'altra parte --> responsabilità essenzialmente oggettiva che prescinde da qualunque colpa, anche se meramente presunta: proporre una domanda che successivamente risulta infondata, oppure resistere ad una domanda che viene accolta, costituisce un comportamento del tutto lecito. Pluralità di parti soccombente --> il giudice può ripartire le spese fra loro in proporzione al rispettivo interesse nella causa, oppure può condannarle tutte o solo alcune di esse in solido qualora abbiano un interesse comune. Se la sentenza non precisa nulla si intendono ripartire per quote eguali (Art 97). Art 94, eccezionalmente di di con beneficio d'inventario, i tutori, i curatori e in generale coloro che rappresentano o assistono alla parte in giudizio, possono essere condannati personalmente, anche in solido, con la parte rappresentata o assistita in presenza di motivi gravi che il giudice deve specificare nella sentenza. Deroghe al criterio della soccombenza ( compensazione delle spese) il criterio della soccombenza non è rigido - è consentito al giudice di escludere nella condanna la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ritenga eccessive o superflue - è previsto che una parte indipendentemente dalla soccombenza possa essere condannata al rimborso delle spese anche non ripetibili provocate all'altra parte dalla violazione del dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità (Art 88) --> ciò non esclude che alcune ipotesi di abuso del diritto d'azione possono trovare in tale disposizione una efficace sanzione con la condanna della parte vittoriosa alle spese dell'intero giudizio, qualora la stessa proposizione della domanda giudiziale debba considerarsi contraria alla buona fede. Deroga più rilevante al criterio della soccombenza: compensazione Art 92 co2 " CONDANNA ALLE SPESE PER SINGOLI ATTI; COMPENSAZIONE DELLE SPESE" Silvia soccombenza reciproca o concorrono altre gravi eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare parzialmente o per intero le spese fra le parti --> il giudice può decidere che le spese fino a quel momento anticipate o sopportate da ciascuna delle parti possono rimanere in tutto o in parte definitivamente a carico delle stesse. In realtà la compensazione è una applicazione del principio della soccombenza in cui il giudice è chiamato a rapportare equità attivamente la ripartizione delle spese all'è si sostanziale del processo. Problematico: individuazione delle altre gravi ed eccezionali ragioni --> formula cambiata dal legislatore del 2009 (quella precedente era "giusti motivi"), scopo di ribadire che il principio per cui le spese seguono la soccombenza può subire deroga solo in casi particolarissimi ed in presenza di circostanze eccezionali ( es: la condanna del soccombente alla restituzione integrale o parziale delle spese apparirebbe gravemente iniqua, per ragioni oggettive che hanno inciso sull'esito del giudizio - ius superveniens- o perché non aveva alcuna possibilità di evitare il giudizio) --> la prassi ricorre alla compensazione delle spese quando il convenuto non ha contestato la fondatezza della domanda. Il criterio della soccombenza è del tutto inutilizzabile rispetto al processo esecutivo, le spese sono poste sempre a carico di colui che subisce l'esecuzione. Ingiustificato rifiuto della proposta conciliativa riforma 2009 --> parziale deroga al criterio della soccombenza: ipotesi in cui la parte che aveva proposto la domanda rifiuta senza giustificato motivo una proposta conciliativa formulata dalla per salario nel corso del giudizio e formalizzata, per poi vedere raccogliere la propria domanda dal giudice in misura non superiore alla proposta stessa Art 91 co1, prevede che tale parte, benché vittoriosa, sia condannata al pagamento delle spese processuali maturate dopo la formulazione della proposta, salvo la possibile compensazione delle spese sostenute dalle parti. --> Disposizione diretta a disincentivare l'immotivato rifiuto di proposte conciliative ragionevoli, specialmente quando formulate nella fase iniziale della causa Responsabilità aggravata la proposizione di una domanda chi si riveli infondata o la resistenza ad una domanda che viene accolta successivamente, non possono dare luogo a responsabilità

--> Art 96, deroga in due ipotesi, per le quali previsto del proprio obbligo di risarcimento del danno per responsabilità aggravata 1) risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave --> il giudice, su istanza della parte vittoriosa, condanna il soccombente oltre che alle spese al risarcimento dei danni da liquidarsi anche d'ufficio nella sentenza. Orientamento prevalente: sostiene che tale situazione ricorre quando la parte soccombente era pienamente consapevole di avere torto, cioè dell'infondatezza delle proprie ragioni (mala fede), o comunque avrebbe dovuto esserlo adoperando una normale diligenza (colpa grave) 2) ipotesi più specifica art 96 co2, si realizza: - se viene accertata l'inesistenza del diritto per il quale è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale,, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata - l'attore o il creditore procedente risultato soccombente, abbia agito senza la normale prudenza --> In presenza di tali presupposti il giudice,, su istanza della parte danneggiata, condanna il responsabile al risarcimento dei danni, liquidandone anche in questo caso l'importo nella stessa sentenza riforma 2009 --> Aggiunto 3° comma Art 96 " in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi di art 91, il giudice, anche d'ufficio, può condannare la parte soccombente al pagamento a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata" --> "in ogni caso" potrebbe lasciar pensare che si tratti di ipotesi del tutto autonoma rispetto a quella del 1° comma ( condanna svincolata da resistenza al giudizio della parte soccombente) --> difficile sostenere la tesi non compatibile con diritto di azione e di difesa art 24 Cost, non è pensabile che aver proposto una domanda infondata o aver resistito ad una domanda fondata costituisca di per se un illecito ed una possibile fonte di responsabilità. Deve ritenersi che anche tale condanna sia subordinata agli stessi presupposti soggettivi richiesti da 1° comma, la differenza risiede nel fatto che essa possa essere pronunciata d'ufficio, mentre la condanna 1) presuppone istanza della parte danneggiata. tale differenza si ricollega ad una diversa funzione dell'istituto --> mentre la condanna per lite temeraria richiesta dalla parte vittoriosa ha natura risarcitoria, il secondo caso rappresenta una vera e propria sanzione civile, vincolato dalla prova e anche dall'esistenza di un danno, che potrebbe aggiungersialla prima oppure essere pronunciata indipendentemente da essa. È quindi lecito nutrire seri dubbi circa la legittimità costituzionale di tale norma, nella parte in cui conferisce al giudice assoluta discrezionalità nella determinazione dell'importo della condanna, omettendo di fissare alcun limite. Distrazione delle spese Sul piano sostanziale è ovvio che il difensore possa vantare il diritto al corrispettivo per la propria opera esclusivamente nei confronti del proprio patrocinato --> quindi quando questo ottiene la condanna dell'avversario al pagamento delle spese processuali è l'unico soggetto a poter pretendere il pagamento dal soccombente. Evitare conseguenze inique ( es: che il vincitore si faccia pagare dal soccombente ma ometta di pagare l'avvocato) --> Art 93, consente solo il difensore con procura di chiedere la distrazione in proprio favore degli onorari non riscossi e delle spese che dichiara di aver anticipato. In praticaquando il giudice pronuncia la condanna alle spese l'avvocato può chiedere che tali spese vengono attribuite direttamente al suo rappresentato vincitore invece che all'altra parte --> sarà quindi lo stesso difensore a poter pretendere successivamente il pagamento in via esecutiva. NB. L'avvocato non diviene parte del processo, non può impugnare in nome proprio la sentenza di merito, neanche per quanto concerne la liquidazione e la ripartizione delle spese fra le parti. Unica ipotesi in cui l'impugnazione consentita: quando il giudice non accoglie la domanda di distrazione --> la parte rappresentata può opporsi alla richiesta di distrazione qualora avesse già provveduto a soddisfare il credito vantato dal difensore. A tale fine può chiedere dopo l'accoglimento della domanda di distrazione la revoca del provvedimento tramite le forme stabilite per la correzione delle sentenze.

Il patrocinio gratuito a spese dello stato

Istituto giuridico che consente di adire gratuitamente la giustizia alle persone meno abbienti o di difendersi dalle altrui pretese, questo per determinare CONDIZIONI GENERALI DI UGUAGLIANZA NELLA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI LEGITTIMI. L. 30/07/1990 n 27, limita il patrocinio gratuito ai soli giudizi penali, penali militari e civili solo se relatiti a risarcimento di danni e restituzioni dipendenti da fatti costituenti reato. Legge modificata nel 2001, estesa applicabilità ai giudizi amministrativi , attuando la disciplina generale del patrocinio dei non abbiendi davanti ad ogni giurisdizione a decorrere dal 1 luglio 2002 Requisiti per ammissione al gratuito patrocinio - titolare di un reddito imponibile non superiore a €10.628,26 (Art 76 cpc) Chi si trovi in tale situazione reddituale può richiedere di essere ammesso al patrocinio gratutito in ogni stato e grado del processo tramite istanza sottoscritta dall'interessato. L'istanza deve contenere a pena di inammissibilità le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione. Organo competente per l'istanza di ammissione --> ordine degli avvocati, mediante verifica dei requisiti di reddito e non manifesta infondatezza.

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